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Decisione

42.2022.18

Comune sospende procedura reclamo (rifiuto prestazione ponte COVID). Ciò può implicare ritardata giustizia riguardo a prest. straord. e temporanea per cui TCA entra nel merito. Visto scopo prestazione non vi è motivo x attendere decisione circa diritto a IPG Corona. Decisione incidentale annullata

30 marzo 2022Italiano27 min

nell’organizzazione di eventi, fiere, concerti ed altre analoghe manifestazioni.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

Fatti

42.2022.18

rs

Lugano

30 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 marzo 2022 di

RI 1

contro

la decisione incidentale del 2 febbraio 2022 emanata da

Comune di __________

in materia di prestazione ponte COVID

ritenuto, in fatto

1.1. Il 18 dicembre 2021 RI 1 ha

inoltrato al proprio Comune di domicilio, e meglio al Comune di __________, il

modulo “Richiesta di prestazione ponte COVID” per il mese di dicembre 2021

(cfr. doc. B).

1.2. Con decisione del 20 dicembre

2021 il Comune di __________ ha negato a RI 1 il diritto alla prestazione ponte

COVID, in quanto non risultavano ossequiate le relative condizioni.

Al riguardo è stato

precisato:

" Vedasi la

decisione di rifiuto dell’indennità perdita di guadagno IPC Corona del 25

novembre 2021 dove si evince che non è stato dimostrato che la considerevole

limitazione della sua attività è direttamente collegata alle misure attuate per

combattere l’epidemia di COVID-19 disposte da un’autorità.

Di conseguenza anche la prestazione Ponte

Covid, che si basa sui medesimi criteri, non può essere concessa. (…)” (Doc. C)

1.3. Il 14 gennaio 2022 RI 1,

rappresentato dall’avv. __________, ha interposto tempestivo reclamo contro il

provvedimento del 20 dicembre 2021, rilevando segnatamente, da un lato, di

occuparsi dal 2014 di consulenza commerciale e di marketing, collaborando anche

nell’organizzazione di eventi, fiere, concerti ed altre analoghe manifestazioni.

Dall’altro, che le misure poste in essere dalle Autorità federale e cantonali

per contenere l’avanzata della pandemia di COVID-19 hanno comportato un

drastico calo della clientela e del fatturato della sua ditta individuale.

RI 1 ha aggiunto che fino

al mese di settembre 2021 gli è stata riconosciuta l’IPG Corona, mentre gli è

stata rifiutata per i mesi successivi (con decisione del 25 novembre 2021 che

ha contestato tramite opposizione del 23 dicembre 2021; cfr. doc. E).

L’insorgente ha poi fatto

valere che il Decreto legislativo urgente concernente la prestazione ponte

COVID e l’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno sono due atti normativi

radicalmente diversi per quanto attiene specificatamente alle prestazioni

riconosciute e alle condizioni d’accesso alle stesse.

Al riguardo è stato

evidenziato che giusta l’art. 3 lett. f del Decreto la prestazione ponte è

riconosciuta al lavoratore che ha subito una riduzione del reddito o fatturato “…

a causa della pandemia ...” senza alcun riferimento all’entità della

riduzione, essendo determinanti i parametri economici contemplati all’art. 4

del Decreto, e senza sancire il principio secondo cui debba sussistere un nesso

di causalità diretta tra la limitazione del fatturato e i provvedimenti delle

autorità.

A mente della parte

reclamante non corrisponde quindi al vero che la prestazione ponte COVID si

basa sugli stessi criteri di cui all’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

Inoltre RI 1 ritiene che,

essendo pacifico che la riduzione del reddito e del fatturato dell’insorgente

sia da ricondurre alla situazione pandemica, la condizione posta all’art. 3

lett. f del Decreto è senz’altro adempiuta.

Egli ha poi sottolineato

che, come emerge dal Messaggio n. 7906 del Consiglio di Stato pag. 7 e dal

Rapporto 7991R pag. 1, la prestazione ponte COVID è complementare al sistema

federale e cantonale di sicurezza sociale e agli aiuti puntuali erogati dai

Comuni ed è stata introdotta per sostenere i lavoratori indipendenti e

salariati che non possono beneficiare di altre forme di aiuto (cfr. doc. D).

L’insorgente ha infine

asserito:

" (…) La

prestazione in parola è dunque stata voluta ed introdotta allo specifico fine

di garantire una copertura straordinaria a tutti lavoratori che, in questo

momento pandemico, si trovano confrontati con una situazione economica tale da

rendere necessario l’intervento dello Stato. Il tutto, previo esaurimento delle

altre forme di aiuto (o complementarmente alle stesse) e prima di dover far

capo all’assistenza sociale.

Negare quindi la prestazione in parola,

affermando che non sarebbero adempiute le condizioni per l’ottenimento dell’IPG

è – oltre che lesivo del diritto – pure in contrasto con la chiara volontà del

legislatore cantonale. (…)” (Doc. D pag. 6)

1.4. Il Comune di __________, il 2

febbraio 2022, ha emesso una decisione incidentale con cui ha sospeso la

procedura di reclamo fino all’evasione dell’opposizione inoltrata da RI 1

contro la decisione del 25 novembre 2021 con cui la Cassa __________ gli ha

negato il diritto all’IPG Corona per il mese di ottobre 2021, in quanto “la

prestazione IPG Corona del mese di ottobre è un fattore in entrata per la

determinazione della prestazione ponte COVID del mese di dicembre 2021.

Inoltre, da una parte, è

stato chiesto a RI 1 di voler in ogni caso fornire determinate informazioni

comprovanti che la situazione di vigente difficoltà finanziaria è da imputare

alla pandemia da COVID-19, dall’altra, per l’emanazione della decisione di

sospensione è stata imposta una tassa di fr. 100 sulla base dell’Ordinanza

municipale concernente il prelievo delle tasse di cancelleria (cfr. doc. A).

1.5. Contro la decisione

incidentale del 2 febbraio 2022 RI 1 ha presentato personalmente un tempestivo

ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della stessa, nonché la retrocessione

degli atti al Comune di __________ “affinché evada senza indugio il reclamo

presentato in data 14.1.2022, indipendentemente dall’esito della procedura

pendente riferita alla richiesta di IPG”.

A sostegno della propria

pretesa l’insorgente ha segnatamente addotto:

" (…)

ritengo che la decisione di rifiuto della prestazione ponte COVID da parte del

Municipio di __________ per il mese di dicembre 2021 del 20.12.2021, che indica

come motivo del rifiuto

“…

non è dimostrato che la considerevole limitazione

della sua attività è direttamente collegata alle misure attuate per combattere

l’epidemia di COVID-19 disposte da un’autorità. Di conseguenza anche la

prestazione Ponte Covid, che si basa sui medesimi criteri, non può essere

concessa”

e, per quanto qui d’interesse, la risoluzione municipale no. 358

del 31.1.2022, nella quale il Municipio di __________ ha stabilito la

sospensione della decisione su reclamo relativa al rifiuto della prestazione

ponte Covid, per il mese di dicembre 2021,

non abbiano percepito il senso e lo spirito di aiuto finanziario

tempestivo della prestazione ponte Covid, non ottemperando per nulla lo scopo

di “aiuto puntuale” previsto da questa misura alla quale i Comuni sono stati

chiamati. Come già indicato all’Autorità comunale, infatti, ai sensi dell’art.

4 del regolamento determinante è il reddito “…disponibile…” (cpv. 1) “… al

momento della richiesta …” (cpv. 2). Non essendomi stata riconosciuta l’IPG e

non essendo dunque stata incassata, il mio reddito disponibile al momento della

richiesta era inferiore ai limiti sanciti dalla norma prefata.

Sospendere l’evasione del reclamo è peraltro una decisione che si

scontra con la ratio legis della prestazione ponte COVID. Come esposto in sede

di reclamo, tale aiuto è infatti stato concepito per offrire un aiuto minimo

immediato alle persone venutesi a trovare in una situazione d’indigenza. (…)”

(Doc. I)

1.6. Il 15 marzo 2022 il Comune di

__________ ha in particolare osservato:

" (…) contro

la decisione di pagamento di una tassa di 100 Chf è stato ricorso al Consiglio

di Stato e non al Tribunale cantonale delle assicurazioni come precisato nella

decisione municipale del 2 febbraio 2022. Invitiamo per questo motivo il

Tribunale a trasmettere il ricorso al Consiglio di Stato per quanto di sua

competenza.” (Doc. III).

1.7. Il ricorrente, il 18 marzo

2022, ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova da aggiungere a

quanto già in possesso del TCA (cfr. doc. V).

1.8. Il doc. V è stato inviato per

conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VI).

in diritto

Considerandi

2.1

Il Gran Consiglio del Cantone

Ticino, il 26 gennaio 2021, ha approvato il Decreto legislativo urgente

concernente la prestazione ponte COVID entrato in vigore il 1° marzo 2021 (cfr.

BU 8/2021 del 16 febbraio 2021 pag. 66; RL 876.100).

Giusta l’art. 11 del

Decreto in questione:

" 1

Il richiedente e ogni membro dell’unità di riferimento possono contestare la

decisione resa dal Comune. Il reclamo è da inoltrare entro 30 giorni

dall’intimazione al Comune che ha pronunciato la decisione.

2.

Contro la decisione su reclamo pronunciata dal Comune

è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro il

termine di 30 giorni dall’intimazione.

3.

È’ applicabile la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008 (Lptca).”

Il Decreto legislativo

urgente concernente la prestazione ponte COVID del 26 gennaio 2021, in vigore

dal 1° marzo 2021, è stato modificato dal Gran Consiglio il 31 maggio 2021 con

effetto retroattivo dal 1° maggio 2021 e validità fino al 31 dicembre 2021

(cfr. BU 22/2021 del 4 giugno 2021 pag. 179 segg.).

L’art. 11 del Decreto è in

ogni caso rimasto invariato.

Per completezza giova

rilevare che il 22 febbraio 2022 il Gran Consiglio ha approvato il decreto

legislativo concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID con validità

dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 e possibilità di proroga fino al 31 dicembre

2022.

(cfr. Messaggio 8103 del 27 gennaio 2022 del Consiglio di Stato

concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID, a complemento del sistema

di sicurezza sociale a seguito delle conseguenze della pandemia di COVID-19 ;

Rapporto 8103R dell’8 febbraio 2022 della Commissione gestione e finanze;

Non sono state apportate

modifiche all’art. 11 del Decreto.

Ritenuto il tenore

dell’art. 11 cpv. 2 del Decreto legislativo urgente, il TCA è competente per

esaminare i ricorsi in materia di prestazioni ponte COVID.

2.2

Dal profilo temporale il

giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme in vigore al

momento in cui si realizza la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STF

9C_377/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 3.1.; STF 9C_145/2021 del 2 luglio 2021

consid. 3.1.; STF 8C_706/2019 del 28 agosto 2020 consid. 7.1., pubblicata in

DTF 146 V 364; STF 8C_769/2018 del 5 settembre 2019 consid. 2; DTF 140 V 41

consid. 6.3.1.; DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3;

DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b).

All’insorgente è stata

negata la prestazione ponte COVID per il mese di dicembre 2021.

Pertanto, per quanto

attiene al diritto materiale, in assenza di disposizioni

transitorie particolari, in casu tornano applicabili le disposizioni di

diritto materiale del Decreto legislativo urgente concernente la prestazione

ponte COVID entrato in vigore il 1° maggio 2021 e valido fino al 31 dicembre

2021.

(cfr. consid. 2.1.).

2.3

Giusta l’art. 52 cpv. 1 della

legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

(LPGA), applicabile nell’ambito delle prestazioni ponte COVID in virtù del rinvio

di cui agli art. 11 e 12 del Decreto legislativo urgente e 33 cpv. 3 Laps, come pure 31 Lptca, le

decisioni amministrative possono essere impugnate entro trenta giorni facendo

opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le

decisioni processuali e pregiudiziali.

L’art.

56.

LPGA prevede che:

"

Le decisioni su opposizione

e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante

ricorso. (cpv. 1)

Il ricorso può essere interposto anche se

l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione

o una decisione su opposizione. (cpv. 2)

Ai

sensi dell’art. 57 LPGA ogni Cantone istituisce un tribunale delle

assicurazioni per giudicare come istanza unica i ricorsi in materia di

assicurazioni sociali.

Contro

le decisioni incidentali non è dato, dunque, il rimedio dell’opposizione,

rispettivamente del reclamo bensì, di principio, del ricorso diretto al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. DTF 132 V 418 consid. 2.3.1.; STF

H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.).

La

LPGA, tuttavia, non contempla alcunché relativamente alla questione di sapere

se e quando vanno emesse decisioni incidentali e se le stesse possono essere

impugnate in modo indipendente.

Ciò

non significa che con l’adozione della LPGA si sia voluto prescindere dalla

condizione di ricevibilità del pregiudizio irreparabile di cui all’art. 46 PA (art.

45.

PA fino al 31 dicembre 2006; cfr. STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid.

3.4.).

Nei

lavori preparatori, infatti, non risulta alcuna indicazione in tal senso. Al

contrario il legislatore ha affermato di non voler introdurre alcun cambiamento

con l’art. 56 LPGA (cfr. STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.; FF

1991.

II 263).

Ne

discende che in virtù di un principio giuridico generale anche nel caso di

decisioni incidentali che ricadono nel campo di applicazione della LPGA o in

settori ai quali la LPGA è applicabile quale diritto suppletorio deve essere

avantutto esaminata la condizione di ammissibilità del danno irreparabile (cfr.

STF 9C_548/2010 del 10 agosto 2010 consid. 3.2.; STF H 111/06 del 22 novembre

2006.

consid. 3.4.; DTF 132 V 93 consid. 6.1.; STCA 38.2014.7

del 12 febbraio 2014 consid. 2.2.).

2.4

Secondo la giurisprudenza

sviluppata riguardo all’art. 46 PA (art. 45 PA fino al 1° gennaio 2007) per

ammettere un danno irreparabile è sufficiente un interesse fattuale, in

particolare un mero interesse di natura economica. Non è necessario, come

invece nel caso dell’art. 93 cpv. 1 lett. a della Legge sul Tribunale federale

(LTF) applicabile alle procedure davanti all’Alta Corte, un interesse

esclusivamente giuridico (cfr. STF 8C_792/2018 del 28 novembre 2018; STF

8C_1010/2012 del 18 dicembre 2012; STF 8C_980/2010 del 16 febbraio 2011 consid.

3.2.; STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.1.).

La

sospensione della causa fino alla definizione di un’altra procedura pendente

dal cui esito dipende anche il giudizio della vertenza sospesa, di regola, non

crea, dal profilo del ritardo temporale causato, un pregiudizio irreparabile.

Questa giurisprudenza sviluppata sotto l’egida della Legge federale

sull’organizzazione giudiziaria (OG), abrogata con l’entrata in vigore, il 1°

gennaio 2007, della LTF (cfr. art. 131 cpv. 1 LTF), vale anche ai fini

dell’applicazione dell’art. 46 PA (cfr. STF 2C_314/2008 del 17 settembre 2008

consid. 3.2.; STF 9C_828/2015 del 3 dicembre 2015; STF H 111/06 del 22 novembre

2006.

consid. 4.1.; SVR 1996 IV Nr. 93 pag. 281).

Eccezionalmente

è stato ammesso il pregiudizio irreparabile nel caso di una vertenza

riguardante la continuazione dell’erogazione di prestazioni dell’assicurazione

malattia, in quanto la sospensione di tale causa in attesa dell’esito di una

procedura AI pendente provocava per un assicurato uno squilibrio finanziario

che avrebbe potuto costringerlo a misure inaccettabili (cfr. STFA H 111/06 del

22.

novembre 2006 consid. 4.1.).

In

una sentenza B 5/05 del 17 luglio 2006 l’Alta Corte, precisando la propria

giurisprudenza, ha stabilito che il ricorso contro una decisione incidentale di

sospensione della causa non solo è ricevibile nel caso di pregiudizio

irreparabile, ma a maggior ragione si deve entrare nel merito dell’impugnativa

- indipendentemente dal presupposto del pregiudizio irreparabile - quando nel

ricorso viene fatta valere espressamente (e non in modo evidentemente

immotivato) una ritardata giustizia oppure vengono addotti elementi fattuali

che possono configurare una ritardata giustizia. Concerne poi il giudizio di

merito la questione di sapere se è effettivamente data una ritardata giustizia

(cfr. STF 2C_1156/2018 del 12 luglio 2019 consid. 4.4.1.; STF H 111/06 del 22

novembre 2006 consid. 4.2.).

2.5

Nella presente evenienza in

applicazione della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4.) può restare

aperta la questione di sapere se la decisione incidentale impugnata del 2

febbraio 2022, con cui il Comune di __________ ha sospeso la procedura di

reclamo riguardante il diniego, stabilito il 20 dicembre 2021, del diritto alla

prestazione ponte COVID per il mese di dicembre 2021 in quanto non è stato dimostrato

un collegamento diretto tra la considerevole limitazione della sua attività e

le misure attuate per combattere l’epidemia di COVID-19 (cfr. doc. C; consid.

1.2.) fino all’emanazione della decisione su opposizione della Cassa cantonale

di compensazione AVS/AI/IPG in merito alla vertenza relativa al rifiuto di IPG

Corona per il mese di ottobre 2021 (cfr. doc. A; consid. 1.4.), sia

suscettibile o meno di causare al ricorrente un danno irreparabile.

Infatti

nel caso di specie tale sospensione può comunque implicare una ritardata

giustizia.

Secondo

il TF, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o

amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è

competente (cfr. STF 8C_311/2020

dell’11 dicembre 2020 consid. 3.2.; DTF 114 V 147 consid. 3a e

riferimenti ivi menzionati).

Sempre

secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. è pure violato nel caso in cui

l'autorità competente si dimostri certo pronta a emanare una decisione, ma ciò

non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura

dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. STF 9C_522/2020 del

15.

gennaio 2021 consid. 3.2.; STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1.;

STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018 consid. 3; DTF 131 V 407 consid. 1.1.; DTF

107.

Ib 164 consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni

che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è

unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia

agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195

consid. 3c).

Come rettamente asserito

dal ricorrente (cfr. doc. I), la sospensione della procedura di reclamo

relativa alla prestazione ponte COVID collide con lo scopo di quest’ultima che

è quello, quale prestazione con carattere straordinario e temporaneo (cfr. art.

1.

cpv. 3 del Decreto legislativo urgente), di coprire il fabbisogno e le

necessità contingenti del richiedente e dei membri della sua unità di

riferimento tramite un aiuto finanziario puntuale al fine di evitare l’aumento

della morosità e il ricorso alle prestazioni assistenziali (cfr. Messaggio N.

7906.

del 7 ottobre 2020 relativo alla prestazione ponte COVID a complemento del

sistema di sicurezza sociale a seguito delle conseguenze della pandemia di

coronavirus pag. 7; Rapporto N. 7906R del 12 gennaio 2021 della Commissione gestione

e finanze pag. 3; 7).

Del resto il calcolo volto

a stabilire il diritto o meno alla prestazione ponte COVID è alquanto

semplificato (rispetto al conteggio Laps a cui si ispira il sistema di

determinazione del diritto alla prestazione ponte COVID) per agevolare

l'evasione delle richieste nel minor tempo possibile (cfr. Messaggio N. 7906

pag. 7; Rapporto N. 7906R pag. 4).

La

sospensione della procedura di reclamo rallenta, dunque, i tempi dell’evasione

di tale causa, pregiudicando il diritto del ricorrente di ricevere in tempi

celeri una decisione riguardo a una prestazione che costituisce una misura

complementare a quelle attuate dalla Confederazione, dai Cantoni, dai Comuni e

da altri enti e associazioni presenti sul territorio (cfr. Messaggio N. 7906

pag. 7; Messaggio N. 8103 del 22 gennaio 2022 relativo al rinnovo della

prestazione ponte COVID, a complemento del sistema di sicurezza sociale a

seguito delle conseguenze della pandemia di COVID-19 pag. 5).

Il Decreto legislativo

urgente, d’altronde, all’art. 3 lett. d esclude espressamente dal diritto alla

prestazione ponte COVID i richiedenti i quali beneficiano (loro o i membri

dell’unità di riferimento) di prestazioni sociali di sostegno ai redditi e di

complemento quali le prestazioni assistenziali, gli assegni di prima infanzia

(API), le indennità straordinarie di disoccupazione e le prestazioni

complementari AVS/AI (PC AVS/AI). Il diritto alla prestazione ponte COVID va

pure negato al richiedente al beneficio di indennità ai sensi della LADI.

L’esclusione non vale, invece, a priori per il richiedente che conta fra i

membri della sua unità di riferimento persone in disoccupazione (cfr. art. 3

lett. e; Messaggio N. 7991 pag. 6).

Non vengono per contro

menzionate le indennità perdita di guadagno Corona quale motivo per escludere

senza ulteriore esame la concessione della prestazione ponte COVID.

Va altresì ricordato che

l’evasione dell’opposizione in ambito IPG Corona non implica ancora la

risoluzione definitiva della questione. Infatti in caso di decisione su

opposizione negativa l’insorgente ha in ogni caso la possibilità di impugnarla

davanti a questo Tribunale e se del caso, in seguito, di ricorrere contro la

sentenza del TCA al Tribunale federale, allungando notevolmente i tempi complessivi

della procedura IPG Corona.

Pertanto

il TCA entra nel merito del ricorso.

2.6

Giova innanzitutto ricordare

che per costante giurisprudenza federale la

sospensione della procedura davanti al giudice delle assicurazioni sociali osta

al principio di celerità dedotto dall'art. 29 cpv. 1 Cost. fed. e deve essere

ammessa solo eccezionalmente quando si tratta di attendere il giudizio di

un'altra autorità che permetterebbe di statuire su una questione decisiva. Il

giudice adito dispone ad ogni modo di un certo margine di apprezzamento nel

ponderare gli interessi delle parti, fermo restando però che nei casi limite l'esigenza

di celerità prevale sugli altri interessi (cfr. STF 9C_799/2018 del 21

febbraio 2019 consid. 2; STF 9C_293/2014 del 16 ottobre 2014 consid. 2.2.2.;

STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010; STF U 286/05 del 31 gennaio 2007; DTF 130 V

90; DTF 119 II 386 consid. 1b pag. 388; RSAS 2007 pag. 73 consid.

4.1

[B 143/05]).

In

effetti la sospensione di una procedura risulta conforme al diritto quando è

giustificata dal fatto che l’esito di un’altra causa pendente riveste per la

stessa un significato pregiudizialmente essenziale (cfr. STF 8C_101/2007 del 17

agosto 2007 consid. 2.1.; STFA I 922/05 del 1 agosto 2006 consid. 1.3.; STFA B 5/05 del 17 luglio 2006 consid. 3.2.;

DTF 123 II 3; DTF 122 II 217).

Nel

caso di specie la procedura di reclamo relativa al diniego del diritto alla

prestazione ponte COVID per il mese di dicembre 2021 stabilito con decisione

del 20 dicembre 2021 (cfr. consid. 1.2.) è stata sospesa con decisione

incidentale emessa dal Comune di __________ il 2 febbraio 2022 in attesa

dell’evasione dell’opposizione contro la decisione del 25 novembre 2021 di

rifiuto dell’IPG Corona per il mese di ottobre 2021.

Il Comune di __________ ha

motivato la sospensione indicando che la decisione su opposizione in ambito IPG

Corona è determinante per stabilire il diritto alla prestazione ponte COVID per

il mese di dicembre 2021 per due motivi, ossia, in primo luogo, poiché

rilevante per chiarire se la diminuzione del fatturato sia da ricondurre alla

situazione pandemica, in secondo luogo, perché l’eventuale riconoscimento

dell’IPG Corona determina la prestazione ponte COVID (cfr. doc. A).

È vero che fra le due prestazioni

in questione vi è una relazione, in particolare in quanto l’IPG Corona, quale

prestazione sostitutiva di reddito (cfr. Messaggio N. 7906 pag. 2), costituisce

un reddito computabile nel conteggio della prestazione ponte COVID ai sensi

dell’art. 4 cpv. 3 lett. b Decreto legislativo urgente.

D’altra

parte, tuttavia, alla luce dello scopo della prestazione ponte COVID di aiuto

straordinario e temporaneo a favore di persone che si trovano provvisoriamente

in difficoltà finanziaria e sono “escluse dagli altri aiuti” (cfr.

Messaggio N. 8103 pag. 3) e considerato il rischio di un iter procedurale

relativamente lungo in ambito di IPG Corona (procedura di opposizione,

eventuale ricorso al TCA contro la decisone su opposizione ed eventuale ricorso

al TF contro la sentenza di questo Tribunale), non vi è motivo sufficiente per

attendere una decisione definitiva circa il diritto o meno all’IPG Corona.

In proposito

è altresì utile rilevare che se, da un lato, l’art. 1 del Decreto legislativo

urgente riguardante la prestazione ponte COVID enuncia che la prestazione

intende sostenere i lavoratori dipendenti e

indipendenti che a seguito delle conseguenze della pandemia di coronavirus si

trovano in difficoltà finanziaria ed evitare il ricorso alle prestazioni

assistenziali e l’art. 3 lett. f prevede che il diritto è dato se il

richiedente ha subito una riduzione del reddito o del fatturato a causa

della pandemia, dall’altro, i Messaggi e i Rapporti

concernenti il Decreto legislativo urgente non indicano che il diritto alla

prestazione ponte COVID sottostà ai medesimi criteri applicabili all’IPG Corona

in relazione al concetto di perdita di guadagno causata dai provvedimenti

adottati per combattere il coronavirus. Nemmeno vi è accenno a

una relazione diretta tra le limitazioni dovute al COVID e le difficoltà

finanziarie, alla cui assenza ha fatto riferimento la parte resistente per

negare il 20 dicembre 2021 la prestazione ponte COVID.

Del resto se

il diritto alla prestazione ponte COVID fosse sottoposto ai medesimi requisiti

dell’IPG Corona, in caso di diniego di quest’ultima, anche la prestazione ponte

COVID andrebbe sistematicamente rifiutata. Ciò contrasta però con la finalità

della prestazione cantonale che è quella, se le proprie condizioni sono

adempiute, di aiutare persone in difficoltà finanziaria che non hanno accesso

agli altri aiuti, fra i quali le IPG Corona.

Va, infine,

osservato che il 16 febbraio 2022 il Consiglio federale ha modificato

l’ordinanza COVID-19 situazione particolare e l’ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno. A seguito della revoca, dal 17 febbraio 2022, di tutte le

restrizioni, ad eccezione dell’obbligo di indossare la mascherina nei trasporti

pubblici e in determinati istituti di cura, anche le indennità di perdita di

guadagno per il coronavirus sono state soppresse, salvo quelle per le persone

particolarmente a rischio, i lavoratori indipendenti e le persone in posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro attivi nel settore delle

manifestazioni. Le persone attive nel settore delle manifestazioni continuano

ad avere diritto all’indennità in caso di limitazione considerevole

dell’attività lucrativa in seguito a restrizioni in vigore finora, dato che

queste hanno un effetto a più lungo termine rispetto a quelle in altri ambiti

di attività, in particolare a causa dell’annullamento e della mancata

pianificazione di alcune manifestazione. Di conseguenza, il diritto all’indennità

derivante da una limitazione considerevole dell’attività lucrativa nel settore

delle manifestazioni è mantenuto fino al 30 giugno 2022. Il diritto

all’indennità per le persone particolarmente a rischio è mantenuto fino al 31

marzo 2022 (cfr. RU 2022 97; Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti

per combattere il coronavirus - Indennità di perdita di guadagno per il

coronavirus (CIC), emessa dall’UFAS e valida dal 17 settembre 2020, stato: 17

febbraio 2022, pag. 32).

Il 22 febbraio 2022, invece, è stato approvato dal Gran Consiglio il

rinnovo della prestazione ponte COVID dal 1°

gennaio al 30 giugno 2022 con possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2022 (cfr. consid. 2.1.).

In

simili condizioni, considerato in particolare il principio di celerità (cfr.

art. 29 cpv. 1 Cost.fed.; 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), nonché l'interesse

fondamentale del ricorrente a che il proprio diritto o meno alla prestazione

ponte COVID venga chiarito al più presto, questa Corte ritiene che la

posticipazione a tempi non chiaramente definibili dell’evasione del reclamo del

14.

gennaio 2022 in attesa di una decisione definitiva in merito al diritto o

meno all’IPG Corona costituisca una ritardata giustizia ai sensi della

giurisprudenza federale (cfr. STCA 38.2014.7 del 12 febbraio 2014).

Il TCA rende, comunque,

attento il ricorrente che l’importo della prestazione ponte COVID, qualora la

relativa richiesta per il mese di dicembre 2021 venisse accolta, potrà essere -

almeno parzialmente - posto in compensazione oppure chiestogli in restituzione

nel caso di riconoscimento retroattivo dell’IPG Corona per il medesimo periodo

visto che quest’ultimo va conteggiato tra i redditi computabili ai sensi

dell’art. 4 cpv. 3 del Decreto legislativo urgente concernente la prestazione

ponte COVID (cfr. STCA 42.2019.34 del 5 dicembre 2019 consid. 2.6.).

2.7

Alla

luce di tutto quanto esposto, la decisione incidentale del 2 febbraio 2022 deve

essere annullata e gli atti vanno trasmessi al Comune di __________ affinché si

pronunci sul reclamo dell’insorgente del 14 gennaio 2021 (cfr. consid. 1.3.).

In relazione alla tassa di

fr. 100.-- imposta al ricorrente con la decisione incidentale del 2 febbraio

2022.

(cfr. doc. A) e a quanto asserito il 15 marzo 2022 dalla parte resistente,

e meglio che “(…) contro la decisione di pagamento di una tassa di 100 Chf è

stato ricorso al Consiglio di Stato e non al Tribunale cantonale delle

assicurazioni come precisato nella decisione municipale del 2 febbraio 2022.

Invitiamo per questo motivo il Tribunale a trasmettere il ricorso al Consiglio

di Stato per quanto di sua competenza” (cfr. doc. III), giova evidenziare

che in effetti ai sensi dell’art. 1 cpv. 1.7 dell’Ordinanza municipale

concernente il prelievo delle tasse di cancelleria emessa dal Municipio di __________

e valida dal 1° ottobre 2004 “il Municipio applica alle proprie decisioni

una tassa di giudizio, tenuto conto delle prestazioni fornite

dall’Amministrazione comunale: - fino a un’o).

Tuttavia il Comune di __________

ha ad ogni modo emanato la decisione incidentale del 2 febbraio 2022

contestualmente alla procedura di reclamo contro il diniego del diritto alla

prestazione ponte COVID del 20 dicembre 2021.

Il Decreto legislativo

urgente concernente la prestazione ponte COVID all’art. 11 rinvia alla Lptca

secondo cui la procedura è gratuita (cfr. art. 29 Lptca). Il legislatore

cantonale non ha poi previsto di prelevare delle spese nell’ambito delle

prestazioni ponte COVID (cfr. consid. 2.8.).

Anche l’art. 52 cpv. 3

LPGA, applicabile in casu in virtù del rinvio

di cui agli art. 11 e 12 del Decreto legislativo urgente e 33 cpv. 3 Laps, come pure 31 Lptca (cfr. consid.

2.3.), enuncia che la procedura d’opposizione è gratuita.

Ne discende che la

procedura di reclamo in ambito di prestazione ponte COVID è gratuita.

Inoltre in concreto,

siccome il provvedimento incidentale del 2 febbraio 2022 viene annullato con il

presente giudizio, poiché la sospensione della procedura di reclamo non risulta

fondata, decade comunque il motivo per il quale è stata emessa la tassa in

questione.

2.8

In

ambito di prestazione ponte COVID, per quanto riguarda la procedura dinanzi al

TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non stabilito da questa

legge, valgono, in particolare, le norme della legge federale sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr.

art. 11 cpv. 3 Decreto legislativo urgente

concernente le prestazioni ponte COVID; 31 Lptca).

Giusta l’art. 29 Lptca:

" 1La

procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra

200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per

un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di

procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è

dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31

dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di

regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese

di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In casu, trattandosi di

prestazioni ponte COVID alle quali si applica in primis la Lptca e solo

sussidiariamente la LPGA (per quanto non

disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29

Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in

ogni caso di prelevare le spese nell’ambito delle prestazioni ponte COVID, non si riscuotono spese giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione incidentale del 2 febbraio 2022 è annullata.

§§ Gli

atti vanno trasmessi al Comune di __________ affinché emetta una decisione su reclamo

riguardo al reclamo del ricorrente del 14 gennaio 2022.

2. Non si percepisce tassa di giustizia,

mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti