Lexipedia

Decisione

42.2022.19

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 giugno 2022Italiano54 min

I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener

Source ti.ch

Fatti

I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener

conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente

se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi

coniugi).

Viola però tale principio il tener conto della

convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la

prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.

Nella sentenza del 12.01.2004, causa

2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e

la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita

"stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno

famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la

convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le

circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico

per i due concubini.

Per definire se la convivenza può essere

definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un

certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF

prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un

concetto di molti mesi.

Visto quanto sopra, si propone di modificare

l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è

costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è

stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali

condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure

no."

Inoltre dal Rapporto parziale

2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e

delle finanze emerge che:

"

(…) Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento

sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente,

se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i

relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato,

provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non

vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità

definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà

concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata

positivamente consolidando nel corso di questi anni."

Dal Commento alle

modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20 settembre

2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato il 26

settembre 2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.3.), in

relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta:

"

Articolo 2a; partner conviventi

Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del

25 ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è

considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa

conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in

cui non vi siano figli in comune.

Possono essere considerati indizi del fatto che la

convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno

dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di

un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la

sottoscrizione congiunta di contratti (locazione

dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri

apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su

conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners

dell'esistenza della convivenza medesima (vedi DTF 5C

90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I 1).

Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi

costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di

contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un

matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un

appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere

esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e

economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi

anche STCA

25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei

6 mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una

convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel

settore delle prestazioni sociali.

Va infine sottolineato che questa nuova normativa si

applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.”

2.3. Secondo

la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è

confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere

conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei

redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo

di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti,

piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente

(cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

La

giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una

convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la

forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti

a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone

di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica

durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per

ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale

(cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N.

56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

In

una sentenza 8C_790/2007 del 23 luglio 2008, pubblicata in DTF 134 I 313 e

relativa al rifiuto di accordare al ricorrente un sussidio per la riduzione dei

premi dell’assicurazione malattia, il Tribunale federale ha rilevato che:

"

(…)

5.5 Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et

d'assistance (ATF 129

I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir

aussi ATF 106

Considerandi

II 1 consid. 2 p. 4). En

matière civile, la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du

divorce a considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait

une communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la

rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption

(réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au

moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce

("concubinage qualifié"; ATF 118

II 235 consid. 3a p. 237; ATF

114.

II 295 consid. 1a p.

297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf

(nach-eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). (…).”

Con

giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta

Corte ha poi confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che la

convivenza di una beneficiaria dell’assistenza sociale che durava da sette anni

e dalla quale era nato un figlio era stabile.

L’asserzione

della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe

stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi

indicazione in proposito.

Inoltre,

non è necessario sapere se il convivente si sia espressamente dichiarato

disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno dell’economia

domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare

dell’assistenza sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a

quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento dell’assistenza sociale e

ciò contravvenendo al principio di sussidiarietà.

Infine

il TF ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava

arbitrario in considerazione del fatto che i concubini avevano fondato

un’economia domestica comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da

precedenti relazioni.

In

una sentenza 8C_645/2015 del 10 dicembre 2015 il TF si è chinato sul caso di un

beneficiario dell’assistenza sociale che, siccome la pigione del suo

appartamento superava i canoni di locazione previsti dalle direttive del Comune

in questione, il 1° ottobre 2014 ha traslocato in una nuova abitazione dove si

è pure trasferita la sua compagna, la quale da quel momento è stata computata

nel calcolo della prestazione assistenziale. La nostra Massima Istanza ha

avallato l’operato dell’amministrazione, ritenendo che il fatto di considerare

la coppia come dei concubini e non semplicemente come due persone che decidono

di condividere l’abitazione per ridurre le spese non è arbitrario. La

circostanza di avere delle camere da letto separate e di consumare i pasti ad

orari diversi nemmeno è inusuale, del resto, per dei nuclei familiari.

Con

giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016, pubblicato in DTF 142 V 513, l’Alta

Corte ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone

Zurigo che nell’agosto 2014 nel calcolo dell’assistenza sociale di una

beneficiaria ha conteggiato un importo a titolo di contributo di concubinato da

parte del suo compagno con il quale conviveva dal 2010.

Il

TF ha precisato che, se il concubinato è stabile, il computo di un contributo

di concubinato si giustifica indipendentemente dall’origine dei redditi del

convivente (reddito da attività lavorativa, rendite delle assicurazioni

sociali, indennità giornaliere da parte di assicurazioni).

Secondo

l’Alta Corte il budget COSAS ampliato del concubino non assistito deve

considerare tutte le fonti di entrata (salario da attività lavorativa o salario

sostitutivo comprensivo di prestazioni complementari). In caso di concubinato

stabile, la maggiore entrata che ne dovesse risultare deve essere computata

integralmente come introito (contributo al concubinato) nel budget della

persona richiedente. Ciò non viola - per confronto alle coppie sposate - né il

precetto all'uguaglianza giuridica né il divieto dell'arbitro né tantomeno lede

il diritto al minimo esistenziale (consid. 5).

In

una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13

pag. 66 seg., questo Tribunale ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, aveva

chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario

dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di

riferimento doveva essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla

madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da

molti anni.

In

quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la

compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo

(dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo

appartamento, quest'ultima aveva continuato a recarsi presso l'abitazione

dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana,

passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte),

occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.

Inoltre

la Polizia Comunale aveva effettuato controlli in modo assiduo e durante

differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della

signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata

dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.

Con

giudizio 36.2014.78-79+36.2014.84-85+36.2014.102-103 del 2 febbraio 2015 il TCA

ha stabilito che rettamente la Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle

prestazioni, ai fini della determinazione del diritto alla riduzione dei premi

dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (RIPAM), aveva considerato

una coppia quale unica unità di riferimento, siccome la convivenza, che durava,

in modo indubbio, da oltre sei mesi, andava ritenuta stabile ai sensi dell’art.

10a RLCAmal, in vigore dal 1° gennaio 2015 (cfr. BU 3/2015 del 23 gennaio 2015

pag. 14-15) e il cui tenore è identico a quello dell’art. 2a Reg.Laps.

Con

sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015, pubblicata nella Rtid I-2016 N. 5 pag.

39.

segg., questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario

di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata

respinta, in quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era

stata computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il

limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.

Il

TCA, contrariamente a quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che,

indipendentemente dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia

conforme o meno all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non

risultavano date le condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente

procurasse gli stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b

Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel

periodo precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi.

In

effetti quando l’USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la

convivenza tra l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima,

non comportava l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.

Inoltre

gli indizi indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune

sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti

per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi

mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi

convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al

matrimonio.

Questo

Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile

2014.

l’unità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal

medesimo e da sua figlia.

Questa

Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016

N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il

compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo l’alloggio

con il figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato di aiutarsi

reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una convivenza duratura

e intensa, profonda e radicata che andava considerata stabile.

Con giudizio 39.2018.7 del

24.

settembre 2018 il TCA ha confermato il modo di procedere

dell’amministrazione che aveva negato a un’assicurata il diritto all’assegno

integrativo e all’assegno di prima infanzia tenendo conto nella sua unità di

riferimento anche del padre di sua figlia, benché la ricorrente avesse fatto

valere che il medesimo conviveva con la madre alla quale corrispondeva metà del

canone di locazione e che l’intervento finanziario a suo favore si limitava al

versamento dell’importo di mantenimento per la figlia.

Il Tribunale federale, con

sentenza 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019, ha respinto il ricorso

dell’assicurata, rilevando:

" (…) la Corte cantonale, alla luce del

particolare istituto degli assegni familiari ticinesi (cfr. DTF 143 I 1 consid. 3.4 pag. 8 segg.) e delle

disposizioni legali relative alla convivenza poteva, senza arbitrio far

rientrare in questa categoria le persone che, indipendentemente dalla loro situazione

sentimentale, siano pronte a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, al di

là di una semplice amicizia. (…)” (consid. 4.2.)

In una sentenza 39.2021.5-6

del 7 marzo 2022 questo Tribunale ha stabilito che a ragione la Cassa aveva

negato a un’assicurata il diritto agli AFI e agli API richiesti nell’aprile

2021.

In effetti nell’unità di riferimento andava considerato anche il padre

dei suoi due figli nati nel 2013 e nel 2021, in quanto tra loro sussisteva una

convivenza stabile ex art. 4 cpv. 1 lett. a Laps nonostante ognuno avesse una

propria abitazione in due paesi distinti, si frequentassero soltanto nei fine

settimana e la relazione fosse altalenante.

Al

riguardo cfr. pure STCA 39.2022.2 del 3 giugno 2022 riguardante dei coniugi

(genitori di una bambina) che nell’ambito delle misure a protezione dell’unione

coniugale sono stati autorizzati dal Pretore a vivere separati; STCA 39.2018.5

del 13 agosto 2018; 39.2018.3-4 del 22 maggio 2018; 39.2016.6 del 7 novembre

2016; STCA 42.2016.11 del 12 settembre 2016; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto

2016; STCA 42.2016.1 del 27 giugno 2016; STCA 36.2016.17-20 del 23 maggio 2016;

STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015.

2.4

Nell’evenienza concreta dalle

carte processuali si evince che l’USSI è stato informato nel gennaio 2021 da

parte della cognata della proprietaria dell’appartamento di 1 e ½ locali in __________

a __________ (__________) preso in locazione nel gennaio 2017 da RI 1 (cfr.

doc. 124) circa il fatto una vicina di appartamento avrebbe indicato che il

medesimo non ha quasi mai abitato nello stabile facendo solo delle apparizione

sporadiche e che l’abitazione sarebbe occupata dai figli del ricorrente per

incontrarsi con amiche e amici creando disturbo (cfr. doc. 225; 155).

Con messaggio di posta

elettronica del 4 febbraio 2021 la Polizia __________, __________, ha

comunicato all’USSI di aver fatto una prima verifica nell’appartamento

dell’insorgente a __________ e di aver trovato i suoi due figli insieme a una

ragazza. I giovani hanno asserito che occasionalmente pernottano nell’alloggio

del padre e che questi si trovava presso la sua fidanzata, __________ (__________1961)

domiciliata a __________ (cfr. doc. 150), la quale non è mai stata al beneficio

dell’assistenza sociale (cfr. doc. 148).

Il __________, inoltre,

dall’8 febbraio al 23 marzo 2021 ha attivato de controlli discreti che hanno

permesso di confermare l’assenza del ricorrente dal suo appartamento e la

presenza di giovani all’interno dello stesso (cfr. doc. 111).

Il 25 marzo 2021 la

Polizia ha effettuato un controllo nell’appartamento di __________ di 3,5

locali (cfr. doc. 126). Presso la sua abitazione si trovava anche RI 1 (cfr.

doc. 130-138; 125-126; 112). “Entrambi al momento del controllo risultavano

ancora in tenuta da notte, utilizzando il divano letto presente nel soggiorno”

(cfr. doc. 112).

__________, il 26 marzo

2021, è poi stata sentita dal __________. Dal relativo verbale risulta:

" (…)

D: Condivide gli spazi abitativi con altre

persone?

R: RI 1 dorme spesso a casa mia, abbiamo

una relazione da tanti anni, almeno 5. Mangiamo sempre insieme a casa

mia, mi piace cucinare e 4 per questo restiamo insieme. Anche in questa

situazione di pandemia, 5 stiamo sempre insieme.

D: Da quale data vive presso di lei?

R: Sono circa 5 anni che viene a casa mia e che ci frequentiamo.

Lui ha comunque casa sua. Da me ha lo stretto necessario. lo ho la lavatrice

privata mentre lui ha quella condominiale, dunque a volte gli lavo anche i

panni. ln questo ultimo periodo RI 1 è da me più spesso in quanto suo figlio è

rimasto a casa sua (a casa di RI 1) con la nuova sua fidanzata. Il suo nome è __________.

lago abiterebbe a __________ ma quando ha bisogno di intimità, utilizza

l'appartamento di RI 1. Questo appartamento è a __________ e questa situazione

va avanti da novembre/dicembre 2020.

D: Quanti giorni si fermano, di solito, i due giovani a casa di RI

1?

R: Sono a casa di RI 1 per i week end, dal venerdì sera fino alla

domenica.

D: Quanto era la sua quota parte? Partecipava alle altre spese?

(spesa, canone televisivo, __________ ecc..)

R: Non c'è nessun aiuto economico, nel senso che non paga nulla da me,

visto che lui deve pagare le sue spese. Lui mi aiuta solo per la spesa, visto

che a mangiare siamo spesso da me.

D: Ha mai annunciato agli uffici competenti la partenza da __________

a __________ di RI 1 nel giugno del 2016?

R: ln passato aveva fatto l'annuncio. Era rimasto da me per poco

tempo. Avevamo una relazione.

D: Come mai poi se n'è andato?

R: Sono le cose strane della Svizzera, è una cosa idiota: in

pratica visto che anche lui era rimasto senza lavoro ed è andato in assistenza,

ci avevano detto che se lui fosse rimasto a vivere da me, ci avrebbero

dimezzato l'assistenza, anzi preciso, l'avrebbero tolta a lui. Per questo, è

stato costretto a trovare un appartamento che ha poi preso a __________. Sono

soldi buttati dell'assistenza perché così facendo pagano un appartamento per

nulla. Infatti, io avrei una cameretta e lui potrebbe usarla, ma se si trasferisse

da me, l'assistenza gli toglierebbe il diritto e forse toglierebbero la

complementare anche a me.

D: Da quando è inquilina nell'appartamento di __________?

R: Saranno almeno 10 anni. Leggo il contratto e rispondo: dal

01.12.2010

D: Ha veicoli intestati a suo nome? Se sì quali (marca modello)?

R: Solamente una vecchia vespa, attualmente targata. Non la uso

mai io.

D: E perché è targata se non la usa?

R: Perché la usa RI 1 per andare a __________, dove c’è la sua ex

moglie con l’altro figlio __________.

D: Dove parcheggia la vespa?

R: Sotto casa.

D: Chi paga l’assicurazione della vespa e le targhe?

R: Le pago io.

(…).

D: Quante notti a settimana dorme a casa sua il signor RI 1?

R: RI 1 dorme a casa mia tre,

quattro notti a settimana.

D: Può descrivere una sua giornata tipo (sia per conto proprio che

con RI 1)?

R: Un po' di tempo fa sono stata molto male. Adesso ho ripreso a

lavorare ma con in questo periodo sono spesso a fare controlli medici.

D: Attualmente dunque lavora?

R: L'ultima volta che ho lavorato è stato circa un anno fa, in

qualità di __________. Organizzo __________. Ho diversi assistenti. Da allora,

causa Covid, non ho più lavorato, visto che non si può più girare. Come stipendio

prendevo almeno 10'000.- franchi al mese, circa 2'000.- a settimana. Un paio di

__________ all'anno li ho sempre fatti, fino al 2019.

D: Le viene esibito il verbale fotografico con le immagini

scattate durante il sopralluogo di ieri, 25.03.2021. Riconosce le immagini? Ha

qualcosa da osservare in merito?

R: Si, certo.

D: Nella foto n. 2, "camera ospiti", i vestiti

appartengono tutti a RI 1?

R: No, erano panni appena lavati e stirati. Erano miei.” (Doc.

126-129)

Il 26 marzo 2021 è stato

interrogato anche RI 1:

" (…) da

inizio marzo 2015, mi sono trasferito da __________ all'indirizzo di __________

a __________ presso __________. Persona a me conosciuta da almeno due anni

precedenti, con la quale ho un legame sentimentale.

Ad un dato momento, per causa della nostra convivenza, essendo io

in assistenza e lei in Al, da parte degli uffici cantonali di sostegno sociale

(USSI), venivamo informati che essendo a beneficio di aiuti avremmo dovuto

dichiarare la nostra convivenza per motivi fiscali.

Purtroppo, avendo anche dei debiti da parte mia, nel periodo di

Giugno 2016, traslocavo a __________ presso __________ (struttura di

accoglienza per persone con problemi personali e finanziari), in una camera

compresa di vitto ad un costo di CHF 1'500.-- mensili, pagati dall'assistenza.

Struttura gestita dall'omonima fondazione e sostentata dal Cantone.

ln questa struttura rimanevo fino a Febbraio 2017.

Anche durante questo periodo ho sempre mantenuto la mia relazione

sentimentale con __________.

Da Febbraio 2017, mi sono trasferito a __________ ad indirizzo di __________,

dove trovavo un appartamento di 1 1/2 locali.

Appartamento a tutt'oggi a mio uso come da contratto ad un costo

di CHF 1'100.-- (spese comprese), pagato dall'assistenza tramite la rendita a

me versata.

Di fatto, sia nel periodo di locazione a __________ che, come per

la situazione attuale di __________, non ho mai smesso di frequentare __________,

rendendole visita regolarmente e rimanendo anche a dormire a casa sua con una

frequenza costante.

Questa situazione di cambi indirizzi e situazioni abitative sono

state da me fatte per non andare contro alle direttive dell'USSl.

A questo punto però mi rendo conto che è giunto il momento di

regolamentare la nostra situazione, mia e della mia compagna __________ con

I'USSI. Perché come detto la nostra è una relazione sentimentale a tutti gli

effetti e di fatto conviviamo già dal 2015 a tutt'oggi.

Durante la mia permanenza in __________, avevo comunque

possibilità di non pernottare sempre, recandomi così da __________.

Pertanto riassumendo dal 2017, da inizio contratto di Via__________

ho sempre convissuto stabilmente con __________.

Da parte nostra sarà premura di contattare l'USSl per chiarire la

situazione.

L'appartamento di __________ viene utilizzato saltuariamente da

mio figlio lago (primogenito) e la sua compagna per avere il loro momento di

intimità, in quanto mio figlio vive ancora in casa con sua madre (mia ex

moglie) e suo fratello più giovane a __________.

Premetto che la loro intenzione è di trovare una loro

sistemazione.

Preciso che l'appartamento di __________ a me locato lo concedo a

titolo gratuito unicamente a mio figlio. Di conseguenza non ne faccio un sub

affitto con scopo di lucro. (…)” (Doc. 117-118)

RI 1 è stato convocato

dall’Ispettorato sociale per fornire delle precisazioni in merito alla sua

situazione personale in relazione alla sua richiesta di prestazioni

assistenziali (cfr. doc. 106; 103).

Dal verbale del 3 maggio

2021.

emerge che l’insorgente ha dichiarato di essere prevalentemente da __________

dal 2015 e di rimanere a dormire almeno 2-3 volte alla settimana, ma di non

vivere costantemente dalla sua compagna, di avere il suo appartamento (cfr.

doc. 100).

Egli ha altresì affermato:

" (…) Di

fatto ho il timore di trasferirmi 7 giorni su 7 dalla signora __________. Non

riesco a spiegare bene ma di stare sempre insieme non riesco ad immaginarmelo

come il mio futuro. Non solo mio figlio __________ usava l'appartamento, ma

anche mio figlio __________. Ora lago è andato a vivere con la sua compagna e

si fa la sua vita. Non ho mai riferito all'USSl della frequentazione con la mia

compagna perché non ritenevo che fosse un'informazione fondamentale. Non

intendevo trasferirmi da lei a vivere, se così fosse stato avrei informato

I'USSI. È forse anche un modo di non far andare le cose più in là di quanto si

dovrebbe, magari è dovuto a una paura o un'insicurezza. Se non lo abbiamo fatto

è anche magari perché anche per lei è meglio così. A livello finanziario non è

che cambia molto. Magari delle volte sono da lei per diversi giorni e altri non

sono più lì. Nell'arco di un mese starò dalla signora __________ dal 30 al 50%

del tempo quindi da 2 a 3 notti a settimana. Non me la sento di trasferirmi in

pianta stabile da lei. Perché sinceramente non so neanche se lei vuole questo.

ln dei momenti sembra che va bene e in altri va meno bene. Ci sono momenti

belli dove si sta volentieri insieme e in altre in cui si preferisce non

vedersi. Durante il giorno non è che sono sempre in casa, anzi. Se sono da lei

sono lì la sera. Il pranzo lo consumo a dipendenza di dove sono. Pranzo non

sempre lo faccio perché preferisco fare la colazione. Riguardo la cena la

faccio dove mi trovo, se sono da me mangio da me, altrimenti dalla Signora __________.

A me non sembra di aver detto alla polizia che fossi dalla Signora __________

in pianta stabile. lo non l'ho interpretato così. Mi rendo conto che il verbale

della polizia che ho firmato non poteva essere interpretato in un'altra

maniera. Se avessi visto quello che era riportato sul verbale non lo avrei

firmato, l'ho letto in modo superficiale e assumo il mio errore. È

un'insicurezza mia. (…)” (Doc. 100)

RI 1 ha concluso asserendo

di non avere l’intenzione di traferirsi stabilmente da __________ e di voler

mantenere “la residenza in __________ per il momento. Poi vediamo non lo so”

(cfr. doc. 101).

Nonostante il 19 novembre

2021.

sia stato reso attento della necessità che la sua unità di riferimento

venisse completata con i dati anagrafici e finanziari di __________, avendo

stabilito con la medesima una convivenza stabile (cfr. doc. 55, consid. 1.2.),

l’insorgente, il 10 dicembre 2021, ha inoltrato la richiesta di rinnovo delle

prestazioni assistenziali singolarmente (cfr. doc. 28).

Con decisione del 20

dicembre 2021 l’USSI ha rifiutato la domanda di rinnovo di RI 1, non potendo

determinare il suo fabbisogno, visto che la sua unità di riferimento non è più

composta soltanto del medesimo, bensì anche di __________ (cfr. doc. 23=187; cfr.

consid. 1.4.).

Tale provvedimento è stato

confermato con decisione su reclamo del 30 marzo 2022 (cfr. doc. II1; consid.

1.5.).

2.5

Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, attentamente vagliata

la documentazione agli atti e tutto ben considerato, ritiene che l’operato

dell’USSI, per il lasso di tempo determinante (dicembre 2021 - marzo 2022; cfr.

consid. 2.1.), debba essere confermato.

In effetti in concreto,

indipendentemente da quanto riscontrato dalla Polizia il 4 febbraio 2021, e

meglio che nell’abitazione di RI 1 in __________ a __________ si trovavano i

suoi due figli con una ragazza (cfr. doc. 148; consid. 2.4.) e dalle asserzioni

di una vicina secondo cui l’insorgente si recherebbe nel suo alloggio

saltuariamente (cfr. doc. 143), decisiva è la circostanza che nel marzo 2021 il

ricorrente e __________, sentiti dalla Polizia comunale di __________, __________,

hanno dichiarato che tra loro vi era una relazione che durava da diversi anni,

almeno cinque (cfr. doc. 127; 117-118; consid. 2.4.).

RI 1 ha specificato che dall’inizio

del contratto di locazione relativo all’appartamento ha sempre convissuto

stabilmente con __________ e che era giunto il momento di regolare la loro

situazione, perché “la nostra è una relazione sentimentale a tutti gli

effetti e di fatto conviviamo già dal 2015 a tutt'oggi” (cfr. doc.

118; consid. 2.4.).

__________, dal canto suo,

ha indicato che il ricorrente si fermava a dormire da lei 3-4 notti a

settimana, che mangiavano sempre insieme a casa sua, che a volte gli lavava i

panni utilizzando la sua lavatrice privata (il ricorrente disponeva in ogni

caso di una lavatrice condominiale; cfr. doc. 127; consid. 2.4.), gli prestava

la sua vespa e, a parte un aiuto per la spesa, non le corrispondeva alcuna

somma, visto che doveva pagare le sue spese (cfr. doc. 127-128; consid. 2.4.).

Per quanto attiene alla

censura di violazione del diritto di essere sentito perché il verbale della vicina,

__________, non sarebbe stato intimato all’insorgente direttamente e

integralmente per una presa di posizione (cfr. doc. I p.to 1), va osservato, in

primo luogo, che il 24 dicembre 2021 l’amministrazione gli ha indicato che il

suo incarto poteva essere consultato previo appuntamento da concordare (cfr.

doc. 14).

In secondo luogo, da un

lato, anche volendo considerare per

pura ipotesi di lavoro, violato il diritto di essere sentito del ricorrente ex

art. 29 cpv. 2 Cost, va ricordato che il TCA dispone di un pieno potere di

esame (cfr.8C_414/2015 del 29 marzo 2016 consid. 2.3.; STF 8C_923/2011 del 28

giugno 2012, consid. 2.3.; DTF 137 I 195 consid. 2.3.2.) e, in applicazione del

principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il

chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA). Di conseguenza l’eventuale

violazione del diritto di essere sentito, dovrebbe comunque essere ritenuta sanata in questa sede

(cfr. STCA 38.2020.3 del 9 settembre 2020 consid. 2.2.). Dall’altro, questa

Corte, nella presente vertenza, non fonda in ogni caso il proprio giudizio -

nemmeno parzialmente - sul verbale in questione

È soltanto nel maggio 2021,

quando è stato convocato dall’Ispettorato sociale al fine di fornire delle precisazioni

e reso attento in particolare merito alla possibilità di incorrere in una

sanzione o in un ordine di restituzione (cfr. doc. 98, 99, 103), che

l’insorgente ha affermato, da una parte, di non avere avuto l’intenzione di

trasferirsi stabilmente da __________ e che nell'arco di un mese sarà stato da

lei dal 30 al 50% del tempo, quindi da 2 a 3 notti a settimana. Dall’altra, di

voler mantenere la sua abitazione (cfr. doc. 100; consid. 2.4.).

Il 28 giugno 2021 il

ricorrente ha poi sottolineato “che per quanto grande sia il mio affetto nei

confronti della signora __________, ritengo che al momento non vi siano i

presupposti per una convivenza “full time” (…)” (cfr. doc. 70).

Il 9 dicembre 2021, dopo

che era stato invitato a inoltrare la domanda di prestazioni assistenziali

congiuntamente a __________ (cfr. doc. 217, consid. 1.2.), l’insorgente ha

comunicato che quest’ultima non voleva interporre alcuna richiesta congiunta,

rispettivamente che entrambi volevano poter disporre della propria indipendenza

abitativa (cfr. doc. 196).

Nel reclamo contro la

decisione del 20 dicembre 2021 con cui l’USSI gli ha rifiutato il rinnovo alle

prestazioni assistenziali, poiché non poteva essere determinato il fabbisogno

mancando i dati di __________, RI 1 ha asserito che i rapporti con la compagna

sono mutati a seguito della situazione di salute di quest’ultima e della sua

situazione burocratica, come pure di essere tornato a vivere stabilmente nel

suo appartamento e che una convivenza non era ipotizzabile (cfr. doc. 183).

Al riguardo

va osservato che nell'ambito

delle assicurazioni sociali è data priorità alle dichiarazioni della prima ora,

nel senso che viene data la precedenza - in presenza di versioni

contraddittorie di un assicurato - alle prime affermazioni esternate quando

ancora la persona interessata ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le

spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime

constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF

8C_246/2021 del 2 luglio 2021 consid. 4.3.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019

consid. 4.2.; STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1°

settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del

24.

aprile 2017; DTF 142 V 590 consid. 5.2.; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47).

In casu in prima battuta,

ovvero nel marzo 2021 prima di essere avvertito nel magio 2021 dall’Ispettorato

sociale circa possibili conseguenze in relazione al suo diritto all’assistenza

sociale (cfr. doc. 98, 99), il ricorrente ha asserito di intrattenere una relazione

sentimentale da diversi anni e di convivere stabilmente con __________ (cfr.

consid. 2.4.).

In applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel

settore delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022

consid. 3; STF 8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 6.2.1.; STF 8C_404/2020

dell’11 STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020

del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid.

7.3.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile

2017.

consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201

del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; DTF 142 V 435 consid. 1; DTF 129 V 177

consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2

pag. 195) deve, dunque, essere concluso che a fine novembre 2021, quando

l’insorgente ha richiesto il rinnovo delle prestazioni assistenziali, il

medesimo e __________ convivevano in modo stabile giusta gli art. 4 cpv. 1

lett. c Laps e 2a lett. b e c Reg.Laps.

Del resto ai fini della

determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica

comune è irrilevante la forma della vita in comune, mentre risulta determinante

che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci (cfr.

consid. 2.3.), come nel presente caso. A questo proposito è utile rilevare che __________i,

nel marzo 2021, ha dichiarato di cucinare per il ricorrente, di lavargli i

panni e di prestargli la vespa senza un corrispettivo contributo economico, ad

eccezione di un aiuto per pagare la spesa (cfr. consid. 2.4.).

Giova altresì evidenziare

che già in passato, ossia nel giugno 2016, come spiegato da __________ in sede

di interrogatorio davanti alla Polizia, il 26 marzo 2021, l’insorgente - dopo

essersi trasferito da lei nel 2015 proveniente da __________ - aveva traslocato

a __________ a __________ (cfr. doc. 117; consid. 2.5.), in quanto, “visto

che anche lui era rimasto senza lavoro ed è andato in assistenza, ci avevano

detto che se lui fosse rimasto a vivere da me, ci avrebbero dimezzato

l'assistenza, anzi preciso, l'avrebbero tolta a lui. Per questo, è stato

costretto a trovare un appartamento che ha poi preso a __________. Sono soldi

buttati dell'assistenza perché così facendo pagano un appartamento per

nulla. Infatti, io avrei una cameretta e lui potrebbe usarla, ma se si trasferisse

da me, l'assistenza gli toglierebbe il diritto e forse toglierebbero la

complementare anche a me” (cfr. doc. 127; consid. 2.5.).

A ragione, pertanto,

l’USSI ha negato, per il periodo determinante dicembre 2021 - marzo 2022, il

rinnovo delle prestazioni assistenziali al ricorrente richiesto nel novembre

2021.

singolarmente e non congiuntamente con __________.

La decisione su reclamo

del 30 marzo 2022 deve, conseguentemente, essere confermata.

2.6

Ritenuto, tuttavia, che la

rappresentante del ricorrente, il 1° giugno 2022, ha fatto valere che

quest’ultimo versa in condizioni di grave indigenza (cfr. doc. XII) e il 9

giugno 2022 ha inviato la decisione del 7 giugno 2022 con cui il Pretore di __________

ha ordinato all’insorgente di mettere a libera disposizione della proprietaria

l’appartamento a __________ entro dieci giorni dall’intimazione della decisione

(cfr. doc. XIV1), precisando che “la situazione è oltremodo grave poiché

egli attualmente non ha alternative di alloggio” (cfr. doc. XIV), come pure

il fatto che tra RI 1 e __________ ad oggi sarebbe rimasta una sana amicizia

(cfr. doc. I p.to 7; N), gli atti vanno trasmessi all’USSI, affinché verifichi per

il lasso di tempo successivo allo sfratto l’eventuale diritto del ricorrente a

prestazioni assistenziali, rispettivamente a un aiuto d’emergenza ai sensi

dell’art. 12 Cost.

Secondo

l'art. 12 Cost. fed., chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a se

stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi

indispensabili per un'esistenza dignitosa. L'aiuto in situazioni di bisogno,

che ha carattere transitorio, è subordinato al rispetto del principio di

sussidiarietà, nel senso che non può prevalersene colui che, oggettivamente, è

in misura di procurarsi con le proprie forze i mezzi indispensabili alla sua

sopravvivenza. Una tale persona non è considerata versare in una situazione di

bisogno, presupposto necessario per poter beneficiare di un aiuto. Inoltre, la

Costituzione federale garantisce soltanto il diritto a un minimo d'esistenza,

lasciando al legislatore federale, cantonale o comunale il compito di fissarne

la portata e le modalità (cfr. DTF 135 I 119 consid. 7.4.; DTF 131 I 166 consid.

4.1

pag. 173; DTF 130 I 71 consid.

4.3

pag. 75; DTF 134 I 70).

In

effetti l’art. 12 Cost. fed. non garantisce un reddito minimo, bensì unicamente

quanto indispensabile ad assicurare la sopravvivenza (vitto in natura, alloggio

- di regola collettivo -, abbigliamento d’occasione e cure medico-sanitarie di

base; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 4.1.; STF 8C_323/2009 del 28

luglio 2009; DTF 135 I 119; STF 8C_3/2007 dell’8 giugno 2007 consid. 3.; DTF

130.

I 366).

L’art. 12 Cost. si limita

a impedire che una persona non si ritrovi per strada e ridotta alla mendicanza

(cfr. STF 8C_46/2015 del 4 febbraio 2015 consid. 6).

Cfr. anche STF 8C_798/2021

del 7 marzo 2022 consid. 6.5.1.

Al riguardo andrà

acclarato, in particolare, dove abiti effettivamente l’insorgente e se il suo

rapporto con __________, anche dal profilo del sostegno e dell’aiuto reciproco,

si sia realmente interrotto.

2.7

In ambito di

assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica

la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la

legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del

6.

ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65

cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a

LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

casu, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale, non si

riscuotono spese giudiziarie.

2.8

La

domanda dell’insorgente volta alla concessione dell’assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio in favore dell’avv. RI 1 (cfr. doc. I) deve essere intesa,

dunque, solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura

davanti al TCA in materia di assistenza sociale è di principio gratuita (cfr.

art. 29 cpv. 1 Lptca).

Secondo

l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito

patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza

giudiziaria.

L'art.

2.

della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) -

del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13

maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

" L’assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

L’altra

condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è

definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:

"

Essa è esclusa se la procedura non

presenta possibilità di esito

favorevole per l’istante.”

Inoltre

giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione

dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;

all’ammissione al gratuito patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF

9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017

consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202

consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

L’istante va considerato

indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei

suoi interessi, senza intaccare i mezzi necessari al sostentamento suo

personale e della famiglia (cfr. STF 9C_566/2020 del 16 giugno 2021 consid.

6.2.; STF 8C_925/2014 del 18 dicembre 2015 consid. 6; STF 9C_673/2009 del 14

aprile 2010 consid. 7.2; DTF 135 I 221 consid. 5.1).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al

di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR

1998.

IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c).

Al

minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25%

(cfr. STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.3.; STFA U 102/04 del 20

settembre 2004).

Generalmente

dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato

secondo la situazione esistente al momento della decisione (cfr. STF

8C_529/2011 del 4 luglio 2012 consid. 6.1.; SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a).

2.9

Nel

caso di specie risulta dagli atti di causa che il ricorrente attualmente non ha

alcun reddito (cfr. doc. Vbis; doc. 502-505; allegato a doc. Vbis).

In

tali circostanze l'indigenza deve essere ammessa.

Va

poi considerato che l’insorgente non dispone delle necessarie conoscenze

giuridiche, per cui l'intervento di un rappresentante legale, in casu l'avv. RA

1, appare giustificato e che le argomentazioni ricorsuali non erano palesemente

destituite di esito favorevole.

Il

TCA ritiene, dunque, che in concreto siano soddisfatti i requisiti cumulativi

per la concessione del gratuito patrocinio a favore del ricorrente.

È riservato l'eventuale

obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'insorgente dovesse

più tardi migliorare (cfr. art. 6 LAG; relativamente

al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TF: cfr. art. 64 cpv. 4 LTF; STF

9C_553/2021 del 21 aprile 2022 consid. 6; STF 9C_735/2019 del 13 maggio 2020

consid. 6; STFA U 234/00 del 23 maggio 2002 consid. 5a, parzialmente pubblicata

in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Gli atti vengono trasmessi

all’USSI per procedere conformemente a quanto indicato al consid. 2.6.

3. L'istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio è accolta.

4. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Related decisions