42.2022.19
Negato rinnovo prestazioni poiché richiesta presentata solo da ricorrente invece che unitamente a compagna. Prima dell'avvertimento circa possibili conseguenze per diritto a AS, egli ha dichiarato di convivere stabilm. Trasmissione atti (ev. diritto a prest. ass. o aiuto d'emergenza dopo sfratto)
20 giugno 2022Italiano54 min
I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2022.19
rs
Lugano
20 giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 aprile 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 30 marzo 2022 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato il __________ 1965
e cittadino svizzero, dopo aver terminato il diritto alle indennità di
disoccupazione nell’ottobre 2013, è stato posto al beneficio di prestazioni
assistenziali da fine 2013 / inizio 2014 (cfr. doc. 227; 229; 231; 290).
1.2. Il 19 novembre 2021 l’Ufficio
del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha inviato a RI 1 il seguente
scritto:
" (…) dai
dati attualmente in nostro possesso risulta che lei ha stabilito una convivenza
stabile ai sensi della Laps con la signora __________ e quindi la sua unità di
riferimento dovrà essere completata con i dati anagrafici e finanziari della sua
partner.
A questo proposito la invitiamo da subito a prendere contatto con
il suo Comune di domicilio al fine di inoltrare una nuova domanda di prestazioni
assistenziali congiuntamente alla signora __________.
La informiamo inoltre che considerata la nuova situazione,
l'erogazione della prestazione assistenziale è sospesa al 30 novembre 2021.” (Doc.
217)
1.3. Il 9 dicembre 2021
l’interessato ha trasmesso all’amministrazione la domanda di rinnovo unicamente
a suo nome, in quanto “__________ ha deciso di non voler inoltrare in modo
alcuno una richiesta congiunta delle prestazioni LAPS”. Egli ha precisato
che “entrambi desideriamo poter disporre della propria indipendenza
abitativa” e che “non si possa ormai più parlare di una convivenza
stabile tra me e la signora __________” (cfr. doc. 190).
1.4. Con decisione del 20 dicembre
2021 l’USSI ha rifiutato la richiesta di rinnovo di RI 1, non potendo determinare
il suo fabbisogno, visto che la sua unità di riferimento non è più composta
soltanto del medesimo, bensì anche di __________.
L’amministrazione l’ha
nuovamente invitato ad annunciarsi presso il Comune di domicilio per presentare
una domanda unitamente alla sua partner convivente a fine di stabilire
l’eventuale diritto alle prestazioni assistenziali (cfr. doc. 23=187).
1.5. Con decisione su reclamo del
30 marzo 2022 l’USSI ha respinto il reclamo di RI 1 contro il provvedimento del
20 dicembre 2021 (cfr. doc. 183), rilevando:
" (…)
N.
Nel caso in esame, sulla base degli
accertamenti svolti dal __________ della Polizia __________ e dall'Ispettorato
Sociale, si ritiene che tra il signor RI 1 e la signora __________ sussiste una
convivenza stabile ai sensi della Laps.
Pacifico è che il signor RI 1 da anni ha una relazione con la
signora __________. Il reclamante ha affermato che già nel 2015 aveva un
rapporto con la donna e di frequentarla da almeno due anni prima. La loro
relazione sentimentale come pure la convivenza si sono protratte e consolidate
negli anni successivi, di fatto pur avendo affermato di essersi trasferito in
giugno 2016 a __________ (__________) fino a febbraio 2017, ha confermato di
aver mantenuto la relazione sentimentale con la signora __________.
Da febbraio 2017 egli si è nuovamente trasferito a __________ in __________.
RI 1 ha in particolare dichiarato "Di fatto, sia nel
periodo di locazione a __________ che, come per la situazione attuale di
__________, non ho mai smesso di frequentare __________, rendendole visita
regolarmente e rimanendo anche a dormire a casa sua con una frequenza costante.
Questa situazione di cambi di indirizzi e situazioni abitative sono state da me
fatte per non andare contro alle direttive dell'USSl". Da ciò si
evince che la volontà del reclamante di prendere in affitto l'appartamento in __________
dal 2017 ad oggi è stata dettata dalla necessità per lo stesso di poter
continuare ad ottenere le prestazioni assistenziali usufruendo di fatto di un
alloggio fittizio.
ln particolare anche la vicina di casa del signor RI 1 ha
segnalato che "Da quando ha preso in locazione l'appartamento in
__________, e meglio dal 2015 al 2019, frequentava abbastanza spesso
l'appartamento. Poi da novembre 2019 ad inizio 2020, giungeva in appartamento
una o due volte al mese. Lo si notava in particolare in quanto giungeva sempre
con un motorino che lasciava parcheggiato all'esterno dello stabile di __________.
Allo stato attuale, dopo Giugno 2020 ad oggi Febbraio 2021, posso affermare che
il signor RI 1 si è recato presso il suo appartamento al massimo una volta
al mese."
Si rileva che __________ da anni ospita a titolo gratuito il suo
compagno. Infatti ella ha confermato "Lui mi aiuta solo con la spesa,
visto che a mangiare siamo spesso da me". ln conclusione si rileva che
la convivenza ha di fatto creato un reciproco sostegno tra il reclamante e la
signora __________. Quest'ultima ha infatti dichiarato che: "RI 1 dorme
spesso a casa mia, abbiamo una relazione da tanti anni, almeno 5. Mangiamo sempre
insieme a casa mia, mi piace cucinare e per questo restiamo insieme" e
ancora "Io ho la lavatrice privata mentre lui ha quella condominiale,
dunque a volte gli lavo anche i panni. ln questo ultimo periodo RI 1 è da me
più spesso in quanto suo figlio è rimasto a casa sua (a casa di RI 1) con la
nuova sua fidanzata." e infine "D. Come mai poi se n'è andato?
R: Sono le cose strane della Svizzera, è una cosa idiota: in pratica visto che
anche lui era rimasto senza lavoro ed è andato in assistenza, ci avevano detto
che se lui fosse rimasto a vivere da me, ci
avrebbero dimezzato l'assistenza, anzi preciso, l'avrebbero tolta a lui. Per
questo, è stato costretto a trovare un appartamento che ha poi preso a __________.
Sono soldi buttati dell'assistenza perché così facendo pagano un appartamento
per nulla. Infatti, io avrei una cameretta e lui potrebbe usarla, ma se si
trasferisce da me, l'assistenza gli toglierebbe il diritto e forse
toglierebbero la complementare anche a me. (...)D. ha veicoli intestati a suo
nome? Se si quali (marca modello)? R. Solamente una vecchia vespa, attualmente
targata. Non la uso mai io. D. E perché è targata se non la usa? R. Perché la
usa RI 1 per andare a __________, dove c'è la sua ex moglie con l'altro figlio __________.
(...) Lui, ha veicoli immatricolati a suo nome? Se si quali? R. No. (…)”
Tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, si deve
ritenere che la loro convivenza debba essere definita stabile ai sensi della
Laps.
Ritenuto quanto emerso, in particolare dai verbali del 26 marzo
2021 redatti dal __________ della Polizia __________, e ritenuto il vano
tentativo del richiedente di ritrattare le dichiarazioni rese di fronte alla
polizia di __________ in sede di interrogatorio presso l'Ispettorato Sociale
della Sezione del Sostegno Sociale e considerato quanto già avvenuto nel 2015 "Ad
un dato momento, per causa della nostra convivenza, essendo io in
assistenza e lei in Al, da parte degli uffici cantonali di sostegno sociale
(USSI), venivamo informati che essendo a beneficio di aiuti avremmo dovuto dichiarare
la nostra convivenza per motivi fiscali", avendo quest'ultimi
continuato la loro relazione facendo figurare degli alloggi separati, il 20
dicembre 2021 l'USSl ha concluso che le prestazioni assistenziali non potevano
più essere determinate in base a un'unità di riferimento composta solo dal
signor RI 1 ma che doveva essere considerata anche la sua convivente, signora __________.
Ritenuto che la convivenza stabile ai sensi della Laps comporta di
considerare i conviventi quali componenti di una medesima unità di riferimento,
a ragione l'USSl il 20 dicembre 2021 ha rifiutato la richiesta del 1° dicembre
2021 di rinnovo delle prestazioni assistenziali scadute il 30 novembre 2021, in
quanto presentata unicamente dal signor RI 1.
Si rileva che con il suo comportamento, il reclamante impedisce e,
di conseguenza, rende impossibile la determinazione della sua eventuale
prestazione assistenziale. Egli si rifiuta di inoltrare la domanda
congiuntamente alla sua compagna convivente e quindi di fornire tutti i dati
necessari per poter determinare il suo fabbisogno; è alquanto poco credibile
che la relazione tra il signor RI 1 e la signora __________ sia ad oggi venuta
meno. (…)” (Doc. II1 pag. 10-12)
1.6. Contro la decisione su
reclamo del 30 marzo 2022 RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto, oltre alla concessione
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, in via principale, l’annullamento
di tale provvedimento e il ripristino delle prestazioni assistenziali dal 1°
dicembre 2021, così come fissate nella decisione del maggio 2021 (con il
provvedimento del 31 maggio 2021 l’USSI, considerando un’unità di riferimento
costituita unicamente dal ricorrente, gli aveva riconosciuto una prestazione
assistenziale di fr. 2'106 mensili da giugno a novembre 2021; cfr. doc.
502-505; allegato a doc. Vbis), in via subordinata, l’annullamento del
provvedimento impugnato e il rinvio degli atti all’USSI affinché decida
nuovamente in merito al suo diritto a prestazioni assistenziali dal 1° dicembre
2021 (cfr. doc. I).
A sostegno delle pretese
ricorsuali l’avv. RA 1, per conto dell’insorgente, ha segnatamente addotto:
" (…) Dal rapporto
di servizio del 26.03.2021 si evince che la Polizia della __________ ha
effettuato "dei controlli discreti sull'arco temporale dal 08.02.2021
al 23.03.2021, dove si confermava l'assenza di RI 1 dal suo appartamento di __________,
rilevando in varie occasioni (sia a livello uditivo che visivo) la presenza di
giovani all'interno dei locali affittati di RI 1. ln particolare la presenza
dei due figli __________ e __________, accompagnati da una giovane donna
risultata essere la fidanzata di __________".
A tal proposito però si precisa che tra gli atti in possesso della
scrivente, non vi è un resoconto specifico dei controlli "discreti"
effettuati, né una relazione fotografica in merito a quanto riferito.
Il qui ricorrente ha permesso al figlio __________ e alla di lui
compagna di pernottare occasionalmente nel suo appartamento, ma ciò
accadeva solamente nei weekend perché lago, (che attualmente convive con la
medesima fidanzata in un appartamento preso in locazione dal 1° aprile 2021),
dal mese di giugno 2019 a novembre 2020 era a __________ dove ha svolto
dapprima la scuola reclute nella polizia militare per poi arruolarsi
nell'Esercito. Inoltre __________ da novembre 2020 a marzo 2021 ha sempre
abitato a __________ con la madre ed i fratelli.
3. Il 25 marzo 2021 la Polizia effettuava un controllo presso il
domicilio della signora __________ dove veniva rilevata la presenza di RI 1 che
aveva passato la notte su un divano letto in soggiorno messogli a
disposizione dalla sua fidanzata.
ln quel frangente venivano scattate delle fotografie
dell'appartamento (cfr. allegati al rapporto di polizia).
ln merito a quanto sopra, va precisato che dalla sistemazione in
cui veniva trovato RI 1 (nel divano letto del salotto) si può già dedurre che
egli non era solito passare la notte presso l'abitazione della sua fidanzata,
potendo semmai quest'ultima mettere a disposizione del ricorrente oltre alla
sua camera anche quella degli ospiti.
Nell'appartamento della Signora __________ non venivano inoltre rinvenuti
effetti personali del ricorrente, né abiti ma solamente un paio di scarpe.
Si fa notare inoltre che a seguito dei sopracitati controlli "discreti"
effettuati sull'arco temporale dall'8 febbraio 2021 al 23.03.2021 la Polizia
non ne ha esperiti successivi ulteriori che avrebbero potuto constatare la
presenza pressoché assidua di RI 1 presso il suo appartamento.
4. RI 1 è stato sentito a verbale il 26 marzo 2021 e a precisa
domanda egli non ha mai nascosto di avere una relazione con la Signora __________,
egli specificava però di continuare ad utilizzare l'appartamento di __________
a __________ e che sia in passato, quando era ospite di __________ a __________
(da giugno 2016 a febbraio 2017 - verbale interrogatorio RI 1 del 26.03.2021
pag. 2/4 righe da 39 a 45) sia da quando abitava in __________ non aveva mai
smesso di frequentare __________ alla quale rendeva visita regolarmente
rimanendo talvolta a dormire a casa sua.
Il fatto di rendere visita alla fidanzata e anche di dormire da
lei sporadicamente non significa però ancora che i due convivessero
stabilmente, non a caso il qui ricorrente parla di frequentazione e fa
riferimento a delle visite, seppur regolari, alla fidanzata.
Anche la Signora __________, nel suo verbale del 26.03.2021 (pag.
3/5, riga 9) parla di frequentazione e non di convivenza aggiungendo: "Lui
ha comunque casa sua" riferendosi ovviamente all'appartamento in __________.
Nel verbale di audizione di RI 1 del 3 maggio 2021 questi ha
chiaramente affermato:
"Di fatto ho il timore di trasferirmi 7 giorni su 7
dalla signora __________. Non riesco a spiegare bene ma di stare sempre insieme
non riesco ad immaginarmelo come il mio futuro"
e ancora
"Non ho mai riferito all'USSl della frequentazione con la mia compagna
(…), e poi "Non intendevo trasferirmi da lei a vivere" e "Non
me la sento di trasferirmi in pianta stabile da lei"
(sottolineature
e corsivo di chi scrive).
A fronte di tali puntuali e reiterate dichiarazioni è evidente
come egli non abbia mai avuto l'intenzione di stabilirsi durevolmente da __________
né tantomeno di voler coabitare con la medesima.
Contrariamente a quanto afferma l'Ufficio del Sostegno sociale e
dell'inserimento non era dunque possibile considerare il Signor RI 1 e la
Signora __________ come due persone conviventi.
(…)
Con Decisione del 30 marzo 2022, qui avversata, l'USSl ha
respinto il reclamo di RI 1 rimproverando, in fine, al medesimo che con il
proprio comportamento impedirebbe e addirittura renderebbe impossibile la
determinazione della sua eventuale prestazione assistenziale.
Ora, il qui ricorrente non ha mai negato di aver avuto una
relazione con la Signora __________ e dall'incarto lo si evince chiaramente.
Non si nega nemmeno che i due nutrano a tutt'oggi affetto l'uno per l'altra.
Non è però pensabile e nemmeno pretendibile costringere due
persone ad intraprendere una convivenza dato che entrambi non hanno (mai avuto)
un'intenzione in tal senso. Le frequentazioni ci sono state, il Signor RI 1 non
ha nemmeno smentito di essere rimasto a dormire 1 o 2 volte alla settimana
presso l'abitazione della signora __________ ma ciò ancora non significa che i
due convivessero stabilmente.
ln ogni caso, si sottolinea che ad oggi la relazione tra i
due ha subito un cambiamento e tra RI 1 e __________ è rimasta una sana
amicizia.
(…)
Nel presente caso, RI 1 e __________ non hanno figli in comune, ma
soprattutto non hanno mai convissuto stabilmente, la loro relazione è perdurata
negli anni ma non è possibile parlare di loro come di un'unica unità di
riferimento.
Ad oggi tra l'altro __________ e RI 1 non intrattengono nemmeno
più una relazione sentimentale e pertanto va escluso categoricamente che i due
possano presentare una richiesta di prestazioni assistenziali congiunta. (…)” (Doc.
I)
Il
25 aprile 2022 la rappresentante dell’insorgente ha trasmesso il Certificato
municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria con allegata la relativa
documentazione (cfr. doc. V+bis).
1.7. Nella
sua risposta del 4 maggio 2022 l’USSI ha proposto la reiezione del ricorso con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. VI).
1.8. La parte ricorrente, il 17
maggio 2022, ha inviato in particolare l’istanza di espulsione del 5 maggio
2022 inoltrata alla Pretura dalla proprietaria dell’immobile locato da RI 1 a
seguito del mancato pagamento delle pigioni, come pure degli scritti di
quest’ultimo e __________ (cfr. doc. VIII; H-N).
1.9. L’amministrazione ha preso
posizione al riguardo con scritto del 25 maggio 2022 (cfr. doc. X).
1.10. Il 1° giugno 2022 l’avv. RA 1
ha sottolineato, da un lato, l’impossibilità di presentare una richiesta di
prestazioni congiunta con __________ ritenuta, alla luce della sua
dichiarazione del 16 maggio 2022 (cfr. doc. M), l’assenza di volontà da parte
di quest’ultima. Dall’altro, che il suo assistito “è in procinto di perdere
definitivamente l’alloggio e versa in condizioni di grave indigenza” (cfr.
doc. XII).
La patrocinatrice del
ricorrente, il 9 giugno 2022, ha trasmesso la decisione emessa il 7 giugno 2022
dalla Pretura di __________ con la quale è stato intimato a RI 1 lo sfratto
entro il termine di dieci giorni (cfr. doc. XIV+1).
1.11. I doc. XII e XIV+1 sono stati
inviati alla parte resistente per conoscenza (cfr. doc. XIII; XV).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se a ragione o meno l’USSI abbia negato a RI 1 il rinnovo
del diritto a prestazioni assistenziali a far tempo dal mese di dicembre 2021,
in quanto la relativa richiesta è stata presentata unicamente da quest’ultimo
quando invece nella sua unità di riferimento deve essere considerata anche __________.
Nel caso di specie per
valutare se l’USSI abbia rettamente oppure no rifiutato le prestazioni
assistenziali a decorrere dal mese di dicembre 2021 in mancanza delle informazioni
necessarie riguardanti __________ occorre dapprima stabilire se il ricorrente
conviva con la medesima nel lasso di tempo dicembre 2021 - marzo 2022.
Il potere cognitivo della
presente Corte è infatti limitato alla valutazione della legalità della
decisione su reclamo deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al
momento in cui essa è stata emessa (in casu: 30 marzo 2022; cfr. STF
9C_512/2020, 9C_559/2020 del 15 marzo 2022 consid. 3.3.; STF 9C_119/2021 del 17
giugno 2021 consid. 2.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 1.1.;
DTF 144 V 210 consid. 4.3.1.; DTF 143 V 409 consid. 2.1.; STF 9C_18/2010 del 7
ottobre 2010 consid. 4; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1.; DTF 129 V 1; DTF 121 V
366).
2.2. Ai
sensi dell’art. 4 Laps, applicabile anche nell’ambito dell’assistenza sociale
(cfr. art. 2 Laps; 21 Las):
"
1L’unità
di riferimento è costituita:
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge o dal partner registrato;
c) dal partner convivente, se la convivenza
è considerata stabile;
d) dai figli minorenni di cui essi hanno
l’autorità parentale;
e) dai figli maggiorenni, se
questi non sono economicamente indipendenti.
2-7…"
L’art. 2a Reg.Laps enuncia poi
che:
"
La convivenza è
considerata stabile se, alternativamente:
a) vi sono figli in comune;
b) la convivenza procura gli stessi vantaggi
di un matrimonio;
c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”
L'unità
economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde
alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr.
Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).
Come appena visto, per gli
art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità
di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita dal
partner convivente se la convivenza è considerata stabile, ossia se vi sono
figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è
durata almeno 6 mesi oppure procura gli stessi vantaggi di
un matrimonio, a differenza di quanto contemplato
dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che
l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi
erano figli in comune.
Riguardo
al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del
25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si
evince quanto segue:
"
2.2
Unità di riferimento (art. 4 Laps)
2.2.1 Partner convivente
L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede
che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli
in comune.
Questa regola era stata definita per garantire
la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate
anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da
una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il
partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato civile
dei membri della coppia.
Non appartengono invece alla medesima unità
economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza
obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune)
sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.
Dall’entrata in vigore della Laps la
giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa.
Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti
(ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129
Fatti
I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener
conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente
se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi
coniugi).
Viola però tale principio il tener conto della
convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la
prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.
Nella sentenza del 12.01.2004, causa
2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e
la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita
"stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno
famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la
convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le
circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico
per i due concubini.
Per definire se la convivenza può essere
definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un
certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF
prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un
concetto di molti mesi.
Visto quanto sopra, si propone di modificare
l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è
costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è
stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali
condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure
no."
Inoltre dal Rapporto parziale
2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e
delle finanze emerge che:
"
(…) Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento
sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente,
se la convivenza è stabile.
Il regolamento di applicazione, che come i
relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato,
provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.
Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non
vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità
definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.
L’accertamento della coabitazione avverrà
concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata
positivamente consolidando nel corso di questi anni."
Dal Commento alle
modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20 settembre
2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato il 26
settembre 2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.3.), in
relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta:
"
Articolo 2a; partner conviventi
Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del
25 ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è
considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa
conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in
cui non vi siano figli in comune.
Possono essere considerati indizi del fatto che la
convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno
dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di
un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la
sottoscrizione congiunta di contratti (locazione
dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri
apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su
conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners
dell'esistenza della convivenza medesima (vedi DTF 5C
90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I 1).
Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi
costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di
contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un
matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un
appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere
esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e
economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi
anche STCA
25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei
6 mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una
convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel
settore delle prestazioni sociali.
Va infine sottolineato che questa nuova normativa si
applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.”
2.3. Secondo
la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è
confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere
conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei
redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo
di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti,
piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente
(cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
La
giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una
convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la
forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti
a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone
di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica
durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per
ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale
(cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N.
56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
In
una sentenza 8C_790/2007 del 23 luglio 2008, pubblicata in DTF 134 I 313 e
relativa al rifiuto di accordare al ricorrente un sussidio per la riduzione dei
premi dell’assicurazione malattia, il Tribunale federale ha rilevato che:
"
(…)
5.5 Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et
d'assistance (ATF 129
I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir
aussi ATF 106
Considerandi
II 1 consid. 2 p. 4). En
matière civile, la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du
divorce a considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait
une communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la
rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption
(réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au
moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce
("concubinage qualifié"; ATF 118
II 235 consid. 3a p. 237; ATF
114.
II 295 consid. 1a p.
297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf
(nach-eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). (…).”
Con
giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta
Corte ha poi confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che la
convivenza di una beneficiaria dell’assistenza sociale che durava da sette anni
e dalla quale era nato un figlio era stabile.
L’asserzione
della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe
stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi
indicazione in proposito.
Inoltre,
non è necessario sapere se il convivente si sia espressamente dichiarato
disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno dell’economia
domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare
dell’assistenza sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a
quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento dell’assistenza sociale e
ciò contravvenendo al principio di sussidiarietà.
Infine
il TF ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava
arbitrario in considerazione del fatto che i concubini avevano fondato
un’economia domestica comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da
precedenti relazioni.
In
una sentenza 8C_645/2015 del 10 dicembre 2015 il TF si è chinato sul caso di un
beneficiario dell’assistenza sociale che, siccome la pigione del suo
appartamento superava i canoni di locazione previsti dalle direttive del Comune
in questione, il 1° ottobre 2014 ha traslocato in una nuova abitazione dove si
è pure trasferita la sua compagna, la quale da quel momento è stata computata
nel calcolo della prestazione assistenziale. La nostra Massima Istanza ha
avallato l’operato dell’amministrazione, ritenendo che il fatto di considerare
la coppia come dei concubini e non semplicemente come due persone che decidono
di condividere l’abitazione per ridurre le spese non è arbitrario. La
circostanza di avere delle camere da letto separate e di consumare i pasti ad
orari diversi nemmeno è inusuale, del resto, per dei nuclei familiari.
Con
giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016, pubblicato in DTF 142 V 513, l’Alta
Corte ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone
Zurigo che nell’agosto 2014 nel calcolo dell’assistenza sociale di una
beneficiaria ha conteggiato un importo a titolo di contributo di concubinato da
parte del suo compagno con il quale conviveva dal 2010.
Il
TF ha precisato che, se il concubinato è stabile, il computo di un contributo
di concubinato si giustifica indipendentemente dall’origine dei redditi del
convivente (reddito da attività lavorativa, rendite delle assicurazioni
sociali, indennità giornaliere da parte di assicurazioni).
Secondo
l’Alta Corte il budget COSAS ampliato del concubino non assistito deve
considerare tutte le fonti di entrata (salario da attività lavorativa o salario
sostitutivo comprensivo di prestazioni complementari). In caso di concubinato
stabile, la maggiore entrata che ne dovesse risultare deve essere computata
integralmente come introito (contributo al concubinato) nel budget della
persona richiedente. Ciò non viola - per confronto alle coppie sposate - né il
precetto all'uguaglianza giuridica né il divieto dell'arbitro né tantomeno lede
il diritto al minimo esistenziale (consid. 5).
In
una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13
pag. 66 seg., questo Tribunale ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, aveva
chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario
dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di
riferimento doveva essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla
madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da
molti anni.
In
quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la
compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo
(dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo
appartamento, quest'ultima aveva continuato a recarsi presso l'abitazione
dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana,
passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte),
occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.
Inoltre
la Polizia Comunale aveva effettuato controlli in modo assiduo e durante
differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della
signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata
dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.
Con
giudizio 36.2014.78-79+36.2014.84-85+36.2014.102-103 del 2 febbraio 2015 il TCA
ha stabilito che rettamente la Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle
prestazioni, ai fini della determinazione del diritto alla riduzione dei premi
dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (RIPAM), aveva considerato
una coppia quale unica unità di riferimento, siccome la convivenza, che durava,
in modo indubbio, da oltre sei mesi, andava ritenuta stabile ai sensi dell’art.
10a RLCAmal, in vigore dal 1° gennaio 2015 (cfr. BU 3/2015 del 23 gennaio 2015
pag. 14-15) e il cui tenore è identico a quello dell’art. 2a Reg.Laps.
Con
sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015, pubblicata nella Rtid I-2016 N. 5 pag.
39.
segg., questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario
di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata
respinta, in quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era
stata computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il
limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.
Il
TCA, contrariamente a quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che,
indipendentemente dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia
conforme o meno all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non
risultavano date le condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente
procurasse gli stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b
Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel
periodo precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi.
In
effetti quando l’USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la
convivenza tra l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima,
non comportava l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.
Inoltre
gli indizi indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune
sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti
per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi
mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi
convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al
matrimonio.
Questo
Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile
2014.
l’unità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal
medesimo e da sua figlia.
Questa
Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016
N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il
compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo l’alloggio
con il figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato di aiutarsi
reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una convivenza duratura
e intensa, profonda e radicata che andava considerata stabile.
Con giudizio 39.2018.7 del
24.
settembre 2018 il TCA ha confermato il modo di procedere
dell’amministrazione che aveva negato a un’assicurata il diritto all’assegno
integrativo e all’assegno di prima infanzia tenendo conto nella sua unità di
riferimento anche del padre di sua figlia, benché la ricorrente avesse fatto
valere che il medesimo conviveva con la madre alla quale corrispondeva metà del
canone di locazione e che l’intervento finanziario a suo favore si limitava al
versamento dell’importo di mantenimento per la figlia.
Il Tribunale federale, con
sentenza 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019, ha respinto il ricorso
dell’assicurata, rilevando:
" (…) la Corte cantonale, alla luce del
particolare istituto degli assegni familiari ticinesi (cfr. DTF 143 I 1 consid. 3.4 pag. 8 segg.) e delle
disposizioni legali relative alla convivenza poteva, senza arbitrio far
rientrare in questa categoria le persone che, indipendentemente dalla loro situazione
sentimentale, siano pronte a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, al di
là di una semplice amicizia. (…)” (consid. 4.2.)
In una sentenza 39.2021.5-6
del 7 marzo 2022 questo Tribunale ha stabilito che a ragione la Cassa aveva
negato a un’assicurata il diritto agli AFI e agli API richiesti nell’aprile
2021.
In effetti nell’unità di riferimento andava considerato anche il padre
dei suoi due figli nati nel 2013 e nel 2021, in quanto tra loro sussisteva una
convivenza stabile ex art. 4 cpv. 1 lett. a Laps nonostante ognuno avesse una
propria abitazione in due paesi distinti, si frequentassero soltanto nei fine
settimana e la relazione fosse altalenante.
Al
riguardo cfr. pure STCA 39.2022.2 del 3 giugno 2022 riguardante dei coniugi
(genitori di una bambina) che nell’ambito delle misure a protezione dell’unione
coniugale sono stati autorizzati dal Pretore a vivere separati; STCA 39.2018.5
del 13 agosto 2018; 39.2018.3-4 del 22 maggio 2018; 39.2016.6 del 7 novembre
2016; STCA 42.2016.11 del 12 settembre 2016; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto
2016; STCA 42.2016.1 del 27 giugno 2016; STCA 36.2016.17-20 del 23 maggio 2016;
STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015.
2.4
Nell’evenienza concreta dalle
carte processuali si evince che l’USSI è stato informato nel gennaio 2021 da
parte della cognata della proprietaria dell’appartamento di 1 e ½ locali in __________
a __________ (__________) preso in locazione nel gennaio 2017 da RI 1 (cfr.
doc. 124) circa il fatto una vicina di appartamento avrebbe indicato che il
medesimo non ha quasi mai abitato nello stabile facendo solo delle apparizione
sporadiche e che l’abitazione sarebbe occupata dai figli del ricorrente per
incontrarsi con amiche e amici creando disturbo (cfr. doc. 225; 155).
Con messaggio di posta
elettronica del 4 febbraio 2021 la Polizia __________, __________, ha
comunicato all’USSI di aver fatto una prima verifica nell’appartamento
dell’insorgente a __________ e di aver trovato i suoi due figli insieme a una
ragazza. I giovani hanno asserito che occasionalmente pernottano nell’alloggio
del padre e che questi si trovava presso la sua fidanzata, __________ (__________1961)
domiciliata a __________ (cfr. doc. 150), la quale non è mai stata al beneficio
dell’assistenza sociale (cfr. doc. 148).
Il __________, inoltre,
dall’8 febbraio al 23 marzo 2021 ha attivato de controlli discreti che hanno
permesso di confermare l’assenza del ricorrente dal suo appartamento e la
presenza di giovani all’interno dello stesso (cfr. doc. 111).
Il 25 marzo 2021 la
Polizia ha effettuato un controllo nell’appartamento di __________ di 3,5
locali (cfr. doc. 126). Presso la sua abitazione si trovava anche RI 1 (cfr.
doc. 130-138; 125-126; 112). “Entrambi al momento del controllo risultavano
ancora in tenuta da notte, utilizzando il divano letto presente nel soggiorno”
(cfr. doc. 112).
__________, il 26 marzo
2021, è poi stata sentita dal __________. Dal relativo verbale risulta:
" (…)
D: Condivide gli spazi abitativi con altre
persone?
R: RI 1 dorme spesso a casa mia, abbiamo
una relazione da tanti anni, almeno 5. Mangiamo sempre insieme a casa
mia, mi piace cucinare e 4 per questo restiamo insieme. Anche in questa
situazione di pandemia, 5 stiamo sempre insieme.
D: Da quale data vive presso di lei?
R: Sono circa 5 anni che viene a casa mia e che ci frequentiamo.
Lui ha comunque casa sua. Da me ha lo stretto necessario. lo ho la lavatrice
privata mentre lui ha quella condominiale, dunque a volte gli lavo anche i
panni. ln questo ultimo periodo RI 1 è da me più spesso in quanto suo figlio è
rimasto a casa sua (a casa di RI 1) con la nuova sua fidanzata. Il suo nome è __________.
lago abiterebbe a __________ ma quando ha bisogno di intimità, utilizza
l'appartamento di RI 1. Questo appartamento è a __________ e questa situazione
va avanti da novembre/dicembre 2020.
D: Quanti giorni si fermano, di solito, i due giovani a casa di RI
1?
R: Sono a casa di RI 1 per i week end, dal venerdì sera fino alla
domenica.
D: Quanto era la sua quota parte? Partecipava alle altre spese?
(spesa, canone televisivo, __________ ecc..)
R: Non c'è nessun aiuto economico, nel senso che non paga nulla da me,
visto che lui deve pagare le sue spese. Lui mi aiuta solo per la spesa, visto
che a mangiare siamo spesso da me.
D: Ha mai annunciato agli uffici competenti la partenza da __________
a __________ di RI 1 nel giugno del 2016?
R: ln passato aveva fatto l'annuncio. Era rimasto da me per poco
tempo. Avevamo una relazione.
D: Come mai poi se n'è andato?
R: Sono le cose strane della Svizzera, è una cosa idiota: in
pratica visto che anche lui era rimasto senza lavoro ed è andato in assistenza,
ci avevano detto che se lui fosse rimasto a vivere da me, ci avrebbero
dimezzato l'assistenza, anzi preciso, l'avrebbero tolta a lui. Per questo, è
stato costretto a trovare un appartamento che ha poi preso a __________. Sono
soldi buttati dell'assistenza perché così facendo pagano un appartamento per
nulla. Infatti, io avrei una cameretta e lui potrebbe usarla, ma se si trasferisse
da me, l'assistenza gli toglierebbe il diritto e forse toglierebbero la
complementare anche a me.
D: Da quando è inquilina nell'appartamento di __________?
R: Saranno almeno 10 anni. Leggo il contratto e rispondo: dal
01.12.2010
D: Ha veicoli intestati a suo nome? Se sì quali (marca modello)?
R: Solamente una vecchia vespa, attualmente targata. Non la uso
mai io.
D: E perché è targata se non la usa?
R: Perché la usa RI 1 per andare a __________, dove c’è la sua ex
moglie con l’altro figlio __________.
D: Dove parcheggia la vespa?
R: Sotto casa.
D: Chi paga l’assicurazione della vespa e le targhe?
R: Le pago io.
(…).
D: Quante notti a settimana dorme a casa sua il signor RI 1?
R: RI 1 dorme a casa mia tre,
quattro notti a settimana.
D: Può descrivere una sua giornata tipo (sia per conto proprio che
con RI 1)?
R: Un po' di tempo fa sono stata molto male. Adesso ho ripreso a
lavorare ma con in questo periodo sono spesso a fare controlli medici.
D: Attualmente dunque lavora?
R: L'ultima volta che ho lavorato è stato circa un anno fa, in
qualità di __________. Organizzo __________. Ho diversi assistenti. Da allora,
causa Covid, non ho più lavorato, visto che non si può più girare. Come stipendio
prendevo almeno 10'000.- franchi al mese, circa 2'000.- a settimana. Un paio di
__________ all'anno li ho sempre fatti, fino al 2019.
D: Le viene esibito il verbale fotografico con le immagini
scattate durante il sopralluogo di ieri, 25.03.2021. Riconosce le immagini? Ha
qualcosa da osservare in merito?
R: Si, certo.
D: Nella foto n. 2, "camera ospiti", i vestiti
appartengono tutti a RI 1?
R: No, erano panni appena lavati e stirati. Erano miei.” (Doc.
126-129)
Il 26 marzo 2021 è stato
interrogato anche RI 1:
" (…) da
inizio marzo 2015, mi sono trasferito da __________ all'indirizzo di __________
a __________ presso __________. Persona a me conosciuta da almeno due anni
precedenti, con la quale ho un legame sentimentale.
Ad un dato momento, per causa della nostra convivenza, essendo io
in assistenza e lei in Al, da parte degli uffici cantonali di sostegno sociale
(USSI), venivamo informati che essendo a beneficio di aiuti avremmo dovuto
dichiarare la nostra convivenza per motivi fiscali.
Purtroppo, avendo anche dei debiti da parte mia, nel periodo di
Giugno 2016, traslocavo a __________ presso __________ (struttura di
accoglienza per persone con problemi personali e finanziari), in una camera
compresa di vitto ad un costo di CHF 1'500.-- mensili, pagati dall'assistenza.
Struttura gestita dall'omonima fondazione e sostentata dal Cantone.
ln questa struttura rimanevo fino a Febbraio 2017.
Anche durante questo periodo ho sempre mantenuto la mia relazione
sentimentale con __________.
Da Febbraio 2017, mi sono trasferito a __________ ad indirizzo di __________,
dove trovavo un appartamento di 1 1/2 locali.
Appartamento a tutt'oggi a mio uso come da contratto ad un costo
di CHF 1'100.-- (spese comprese), pagato dall'assistenza tramite la rendita a
me versata.
Di fatto, sia nel periodo di locazione a __________ che, come per
la situazione attuale di __________, non ho mai smesso di frequentare __________,
rendendole visita regolarmente e rimanendo anche a dormire a casa sua con una
frequenza costante.
Questa situazione di cambi indirizzi e situazioni abitative sono
state da me fatte per non andare contro alle direttive dell'USSl.
A questo punto però mi rendo conto che è giunto il momento di
regolamentare la nostra situazione, mia e della mia compagna __________ con
I'USSI. Perché come detto la nostra è una relazione sentimentale a tutti gli
effetti e di fatto conviviamo già dal 2015 a tutt'oggi.
Durante la mia permanenza in __________, avevo comunque
possibilità di non pernottare sempre, recandomi così da __________.
Pertanto riassumendo dal 2017, da inizio contratto di Via__________
ho sempre convissuto stabilmente con __________.
Da parte nostra sarà premura di contattare l'USSl per chiarire la
situazione.
L'appartamento di __________ viene utilizzato saltuariamente da
mio figlio lago (primogenito) e la sua compagna per avere il loro momento di
intimità, in quanto mio figlio vive ancora in casa con sua madre (mia ex
moglie) e suo fratello più giovane a __________.
Premetto che la loro intenzione è di trovare una loro
sistemazione.
Preciso che l'appartamento di __________ a me locato lo concedo a
titolo gratuito unicamente a mio figlio. Di conseguenza non ne faccio un sub
affitto con scopo di lucro. (…)” (Doc. 117-118)
RI 1 è stato convocato
dall’Ispettorato sociale per fornire delle precisazioni in merito alla sua
situazione personale in relazione alla sua richiesta di prestazioni
assistenziali (cfr. doc. 106; 103).
Dal verbale del 3 maggio
2021.
emerge che l’insorgente ha dichiarato di essere prevalentemente da __________
dal 2015 e di rimanere a dormire almeno 2-3 volte alla settimana, ma di non
vivere costantemente dalla sua compagna, di avere il suo appartamento (cfr.
doc. 100).
Egli ha altresì affermato:
" (…) Di
fatto ho il timore di trasferirmi 7 giorni su 7 dalla signora __________. Non
riesco a spiegare bene ma di stare sempre insieme non riesco ad immaginarmelo
come il mio futuro. Non solo mio figlio __________ usava l'appartamento, ma
anche mio figlio __________. Ora lago è andato a vivere con la sua compagna e
si fa la sua vita. Non ho mai riferito all'USSl della frequentazione con la mia
compagna perché non ritenevo che fosse un'informazione fondamentale. Non
intendevo trasferirmi da lei a vivere, se così fosse stato avrei informato
I'USSI. È forse anche un modo di non far andare le cose più in là di quanto si
dovrebbe, magari è dovuto a una paura o un'insicurezza. Se non lo abbiamo fatto
è anche magari perché anche per lei è meglio così. A livello finanziario non è
che cambia molto. Magari delle volte sono da lei per diversi giorni e altri non
sono più lì. Nell'arco di un mese starò dalla signora __________ dal 30 al 50%
del tempo quindi da 2 a 3 notti a settimana. Non me la sento di trasferirmi in
pianta stabile da lei. Perché sinceramente non so neanche se lei vuole questo.
ln dei momenti sembra che va bene e in altri va meno bene. Ci sono momenti
belli dove si sta volentieri insieme e in altre in cui si preferisce non
vedersi. Durante il giorno non è che sono sempre in casa, anzi. Se sono da lei
sono lì la sera. Il pranzo lo consumo a dipendenza di dove sono. Pranzo non
sempre lo faccio perché preferisco fare la colazione. Riguardo la cena la
faccio dove mi trovo, se sono da me mangio da me, altrimenti dalla Signora __________.
A me non sembra di aver detto alla polizia che fossi dalla Signora __________
in pianta stabile. lo non l'ho interpretato così. Mi rendo conto che il verbale
della polizia che ho firmato non poteva essere interpretato in un'altra
maniera. Se avessi visto quello che era riportato sul verbale non lo avrei
firmato, l'ho letto in modo superficiale e assumo il mio errore. È
un'insicurezza mia. (…)” (Doc. 100)
RI 1 ha concluso asserendo
di non avere l’intenzione di traferirsi stabilmente da __________ e di voler
mantenere “la residenza in __________ per il momento. Poi vediamo non lo so”
(cfr. doc. 101).
Nonostante il 19 novembre
2021.
sia stato reso attento della necessità che la sua unità di riferimento
venisse completata con i dati anagrafici e finanziari di __________, avendo
stabilito con la medesima una convivenza stabile (cfr. doc. 55, consid. 1.2.),
l’insorgente, il 10 dicembre 2021, ha inoltrato la richiesta di rinnovo delle
prestazioni assistenziali singolarmente (cfr. doc. 28).
Con decisione del 20
dicembre 2021 l’USSI ha rifiutato la domanda di rinnovo di RI 1, non potendo
determinare il suo fabbisogno, visto che la sua unità di riferimento non è più
composta soltanto del medesimo, bensì anche di __________ (cfr. doc. 23=187; cfr.
consid. 1.4.).
Tale provvedimento è stato
confermato con decisione su reclamo del 30 marzo 2022 (cfr. doc. II1; consid.
1.5.).
2.5
Chiamata
a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, attentamente vagliata
la documentazione agli atti e tutto ben considerato, ritiene che l’operato
dell’USSI, per il lasso di tempo determinante (dicembre 2021 - marzo 2022; cfr.
consid. 2.1.), debba essere confermato.
In effetti in concreto,
indipendentemente da quanto riscontrato dalla Polizia il 4 febbraio 2021, e
meglio che nell’abitazione di RI 1 in __________ a __________ si trovavano i
suoi due figli con una ragazza (cfr. doc. 148; consid. 2.4.) e dalle asserzioni
di una vicina secondo cui l’insorgente si recherebbe nel suo alloggio
saltuariamente (cfr. doc. 143), decisiva è la circostanza che nel marzo 2021 il
ricorrente e __________, sentiti dalla Polizia comunale di __________, __________,
hanno dichiarato che tra loro vi era una relazione che durava da diversi anni,
almeno cinque (cfr. doc. 127; 117-118; consid. 2.4.).
RI 1 ha specificato che dall’inizio
del contratto di locazione relativo all’appartamento ha sempre convissuto
stabilmente con __________ e che era giunto il momento di regolare la loro
situazione, perché “la nostra è una relazione sentimentale a tutti gli
effetti e di fatto conviviamo già dal 2015 a tutt'oggi” (cfr. doc.
118; consid. 2.4.).
__________, dal canto suo,
ha indicato che il ricorrente si fermava a dormire da lei 3-4 notti a
settimana, che mangiavano sempre insieme a casa sua, che a volte gli lavava i
panni utilizzando la sua lavatrice privata (il ricorrente disponeva in ogni
caso di una lavatrice condominiale; cfr. doc. 127; consid. 2.4.), gli prestava
la sua vespa e, a parte un aiuto per la spesa, non le corrispondeva alcuna
somma, visto che doveva pagare le sue spese (cfr. doc. 127-128; consid. 2.4.).
Per quanto attiene alla
censura di violazione del diritto di essere sentito perché il verbale della vicina,
__________, non sarebbe stato intimato all’insorgente direttamente e
integralmente per una presa di posizione (cfr. doc. I p.to 1), va osservato, in
primo luogo, che il 24 dicembre 2021 l’amministrazione gli ha indicato che il
suo incarto poteva essere consultato previo appuntamento da concordare (cfr.
doc. 14).
In secondo luogo, da un
lato, anche volendo considerare per
pura ipotesi di lavoro, violato il diritto di essere sentito del ricorrente ex
art. 29 cpv. 2 Cost, va ricordato che il TCA dispone di un pieno potere di
esame (cfr. 8C_414/2015 del 29 marzo 2016 consid. 2.3.; STF 8C_923/2011 del 28
giugno 2012, consid. 2.3.; DTF 137 I 195 consid. 2.3.2.) e, in applicazione del
principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il
chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA). Di conseguenza l’eventuale
violazione del diritto di essere sentito, dovrebbe comunque essere ritenuta sanata in questa sede
(cfr. STCA 38.2020.3 del 9 settembre 2020 consid. 2.2.). Dall’altro, questa
Corte, nella presente vertenza, non fonda in ogni caso il proprio giudizio -
nemmeno parzialmente - sul verbale in questione
È soltanto nel maggio 2021,
quando è stato convocato dall’Ispettorato sociale al fine di fornire delle precisazioni
e reso attento in particolare merito alla possibilità di incorrere in una
sanzione o in un ordine di restituzione (cfr. doc. 98, 99, 103), che
l’insorgente ha affermato, da una parte, di non avere avuto l’intenzione di
trasferirsi stabilmente da __________ e che nell'arco di un mese sarà stato da
lei dal 30 al 50% del tempo, quindi da 2 a 3 notti a settimana. Dall’altra, di
voler mantenere la sua abitazione (cfr. doc. 100; consid. 2.4.).
Il 28 giugno 2021 il
ricorrente ha poi sottolineato “che per quanto grande sia il mio affetto nei
confronti della signora __________, ritengo che al momento non vi siano i
presupposti per una convivenza “full time” (…)” (cfr. doc. 70).
Il 9 dicembre 2021, dopo
che era stato invitato a inoltrare la domanda di prestazioni assistenziali
congiuntamente a __________ (cfr. doc. 217, consid. 1.2.), l’insorgente ha
comunicato che quest’ultima non voleva interporre alcuna richiesta congiunta,
rispettivamente che entrambi volevano poter disporre della propria indipendenza
abitativa (cfr. doc. 196).
Nel reclamo contro la
decisione del 20 dicembre 2021 con cui l’USSI gli ha rifiutato il rinnovo alle
prestazioni assistenziali, poiché non poteva essere determinato il fabbisogno
mancando i dati di __________, RI 1 ha asserito che i rapporti con la compagna
sono mutati a seguito della situazione di salute di quest’ultima e della sua
situazione burocratica, come pure di essere tornato a vivere stabilmente nel
suo appartamento e che una convivenza non era ipotizzabile (cfr. doc. 183).
Al riguardo
va osservato che nell'ambito
delle assicurazioni sociali è data priorità alle dichiarazioni della prima ora,
nel senso che viene data la precedenza - in presenza di versioni
contraddittorie di un assicurato - alle prime affermazioni esternate quando
ancora la persona interessata ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le
spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime
constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF
8C_246/2021 del 2 luglio 2021 consid. 4.3.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019
consid. 4.2.; STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1°
settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del
24.
aprile 2017; DTF 142 V 590 consid. 5.2.; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47).
In casu in prima battuta,
ovvero nel marzo 2021 prima di essere avvertito nel magio 2021 dall’Ispettorato
sociale circa possibili conseguenze in relazione al suo diritto all’assistenza
sociale (cfr. doc. 98, 99), il ricorrente ha asserito di intrattenere una relazione
sentimentale da diversi anni e di convivere stabilmente con __________ (cfr.
consid. 2.4.).
In applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel
settore delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022
consid. 3; STF 8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 6.2.1.; STF 8C_404/2020
dell’11 STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020
del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid.
7.3.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile
2017.
consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201
del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; DTF 142 V 435 consid. 1; DTF 129 V 177
consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2
pag. 195) deve, dunque, essere concluso che a fine novembre 2021, quando
l’insorgente ha richiesto il rinnovo delle prestazioni assistenziali, il
medesimo e __________ convivevano in modo stabile giusta gli art. 4 cpv. 1
lett. c Laps e 2a lett. b e c Reg.Laps.
Del resto ai fini della
determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica
comune è irrilevante la forma della vita in comune, mentre risulta determinante
che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci (cfr.
consid. 2.3.), come nel presente caso. A questo proposito è utile rilevare che __________i,
nel marzo 2021, ha dichiarato di cucinare per il ricorrente, di lavargli i
panni e di prestargli la vespa senza un corrispettivo contributo economico, ad
eccezione di un aiuto per pagare la spesa (cfr. consid. 2.4.).
Giova altresì evidenziare
che già in passato, ossia nel giugno 2016, come spiegato da __________ in sede
di interrogatorio davanti alla Polizia, il 26 marzo 2021, l’insorgente - dopo
essersi trasferito da lei nel 2015 proveniente da __________ - aveva traslocato
a __________ a __________ (cfr. doc. 117; consid. 2.5.), in quanto, “visto
che anche lui era rimasto senza lavoro ed è andato in assistenza, ci avevano
detto che se lui fosse rimasto a vivere da me, ci avrebbero dimezzato
l'assistenza, anzi preciso, l'avrebbero tolta a lui. Per questo, è stato
costretto a trovare un appartamento che ha poi preso a __________. Sono soldi
buttati dell'assistenza perché così facendo pagano un appartamento per
nulla. Infatti, io avrei una cameretta e lui potrebbe usarla, ma se si trasferisse
da me, l'assistenza gli toglierebbe il diritto e forse toglierebbero la
complementare anche a me” (cfr. doc. 127; consid. 2.5.).
A ragione, pertanto,
l’USSI ha negato, per il periodo determinante dicembre 2021 - marzo 2022, il
rinnovo delle prestazioni assistenziali al ricorrente richiesto nel novembre
2021.
singolarmente e non congiuntamente con __________.
La decisione su reclamo
del 30 marzo 2022 deve, conseguentemente, essere confermata.
2.6
Ritenuto, tuttavia, che la
rappresentante del ricorrente, il 1° giugno 2022, ha fatto valere che
quest’ultimo versa in condizioni di grave indigenza (cfr. doc. XII) e il 9
giugno 2022 ha inviato la decisione del 7 giugno 2022 con cui il Pretore di __________
ha ordinato all’insorgente di mettere a libera disposizione della proprietaria
l’appartamento a __________ entro dieci giorni dall’intimazione della decisione
(cfr. doc. XIV1), precisando che “la situazione è oltremodo grave poiché
egli attualmente non ha alternative di alloggio” (cfr. doc. XIV), come pure
il fatto che tra RI 1 e __________ ad oggi sarebbe rimasta una sana amicizia
(cfr. doc. I p.to 7; N), gli atti vanno trasmessi all’USSI, affinché verifichi per
il lasso di tempo successivo allo sfratto l’eventuale diritto del ricorrente a
prestazioni assistenziali, rispettivamente a un aiuto d’emergenza ai sensi
dell’art. 12 Cost.
Secondo
l'art. 12 Cost. fed., chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a se
stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi
indispensabili per un'esistenza dignitosa. L'aiuto in situazioni di bisogno,
che ha carattere transitorio, è subordinato al rispetto del principio di
sussidiarietà, nel senso che non può prevalersene colui che, oggettivamente, è
in misura di procurarsi con le proprie forze i mezzi indispensabili alla sua
sopravvivenza. Una tale persona non è considerata versare in una situazione di
bisogno, presupposto necessario per poter beneficiare di un aiuto. Inoltre, la
Costituzione federale garantisce soltanto il diritto a un minimo d'esistenza,
lasciando al legislatore federale, cantonale o comunale il compito di fissarne
la portata e le modalità (cfr. DTF 135 I 119 consid. 7.4.; DTF 131 I 166 consid.
4.1
pag. 173; DTF 130 I 71 consid.
4.3
pag. 75; DTF 134 I 70).
In
effetti l’art. 12 Cost. fed. non garantisce un reddito minimo, bensì unicamente
quanto indispensabile ad assicurare la sopravvivenza (vitto in natura, alloggio
- di regola collettivo -, abbigliamento d’occasione e cure medico-sanitarie di
base; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 4.1.; STF 8C_323/2009 del 28
luglio 2009; DTF 135 I 119; STF 8C_3/2007 dell’8 giugno 2007 consid. 3.; DTF
130.
I 366).
L’art. 12 Cost. si limita
a impedire che una persona non si ritrovi per strada e ridotta alla mendicanza
(cfr. STF 8C_46/2015 del 4 febbraio 2015 consid. 6).
Cfr. anche STF 8C_798/2021
del 7 marzo 2022 consid. 6.5.1.
Al riguardo andrà
acclarato, in particolare, dove abiti effettivamente l’insorgente e se il suo
rapporto con __________, anche dal profilo del sostegno e dell’aiuto reciproco,
si sia realmente interrotto.
2.7
In ambito di
assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica
la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la
legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del
6.
ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65
cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000
franchi.”
L’art. 61 lett. a
LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020,
prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita
per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
casu, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è
applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e
considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il
legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese
nell’ambito dell’assistenza sociale, non si
riscuotono spese giudiziarie.
2.8
La
domanda dell’insorgente volta alla concessione dell’assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio in favore dell’avv. RI 1 (cfr. doc. I) deve essere intesa,
dunque, solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura
davanti al TCA in materia di assistenza sociale è di principio gratuita (cfr.
art. 29 cpv. 1 Lptca).
Secondo
l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito
patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza
giudiziaria.
L'art.
2.
della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) -
del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13
maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
" L’assistenza
giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri
della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi
diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”
L’altra
condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è
definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:
"
Essa è esclusa se la procedura non
presenta possibilità di esito
favorevole per l’istante.”
Inoltre
giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione
dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;
all’ammissione al gratuito patrocinio.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (cfr. STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF
9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017
consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202
consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
L’istante va considerato
indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei
suoi interessi, senza intaccare i mezzi necessari al sostentamento suo
personale e della famiglia (cfr. STF 9C_566/2020 del 16 giugno 2021 consid.
6.2.; STF 8C_925/2014 del 18 dicembre 2015 consid. 6; STF 9C_673/2009 del 14
aprile 2010 consid. 7.2; DTF 135 I 221 consid. 5.1).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la
giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al
di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR
1998.
IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c).
Al
minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25%
(cfr. STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.3.; STFA U 102/04 del 20
settembre 2004).
Generalmente
dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato
secondo la situazione esistente al momento della decisione (cfr. STF
8C_529/2011 del 4 luglio 2012 consid. 6.1.; SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a).
2.9
Nel
caso di specie risulta dagli atti di causa che il ricorrente attualmente non ha
alcun reddito (cfr. doc. Vbis; doc. 502-505; allegato a doc. Vbis).
In
tali circostanze l'indigenza deve essere ammessa.
Va
poi considerato che l’insorgente non dispone delle necessarie conoscenze
giuridiche, per cui l'intervento di un rappresentante legale, in casu l'avv. RA
1, appare giustificato e che le argomentazioni ricorsuali non erano palesemente
destituite di esito favorevole.
Il
TCA ritiene, dunque, che in concreto siano soddisfatti i requisiti cumulativi
per la concessione del gratuito patrocinio a favore del ricorrente.
È riservato l'eventuale
obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'insorgente dovesse
più tardi migliorare (cfr. art. 6 LAG; relativamente
al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TF: cfr. art. 64 cpv. 4 LTF; STF
9C_553/2021 del 21 aprile 2022 consid. 6; STF 9C_735/2019 del 13 maggio 2020
consid. 6; STFA U 234/00 del 23 maggio 2002 consid. 5a, parzialmente pubblicata
in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Gli atti vengono trasmessi
all’USSI per procedere conformemente a quanto indicato al consid. 2.6.
3. L'istanza
tendente alla concessione del gratuito patrocinio è accolta.
4. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti