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Decisione

42.2022.22

A torto negate prestazioni ponte COVID 12/21-3/22 - 12/21-1/22 subito riduzione fatturato causa pandemia. Non ancora noto diritto a IPG (cfr.STCA 42.2022.31-34). 2+3/22 altamente veros. entrate ancora ridotte. In linea di principio quindi diritto a prestaz. ponte. Rinvio atti x effettuare conteggi

16 agosto 2022Italiano47 min

i membri dell'unità di riferimento) di prestazioni sociali di sostegno ai redditi

Source ti.ch

__________Raccomandata

Incarto

n.

42.2022.22-24

42.2022.47

rs

Lugano

16 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sui ricorsi del 3 maggio e del 20 giugno 2022 di

RI 1

contro

le decisioni su reclamo del 14 e del 27 aprile e del 20

maggio 2022 emanate dal

Comune di __________

in materia di prestazione ponte COVID

ritenuto, in fatto

1.1. Il 18 dicembre 2021 RI 1 ha

inoltrato al proprio Comune di domicilio, e meglio al Comune di __________, il

modulo “Richiesta di prestazione ponte COVID” per il mese di dicembre 2021.

Quale motivo della domanda è stato indicato che “la mia attività ha subito

un’importante riduzione della cifra d’affari a causa delle restrizioni emanate

dalle autorità (cantonali e federali) che hanno colpito buona parte della mia

clientela limitando e, in diversi casi, obbligando a chiudere le proprie

attività. È per questo motivo che diversi clienti hanno deciso, spero solo

momentaneamente, di sospendere i servizi da me offerti per le difficoltà

economiche causate dalle restrizioni COVID 19" (cfr. doc. B inc.

42.2022.22).

1.2. Con decisione del 20 dicembre 2021

il Comune di __________ ha negato a RI 1 il diritto alla prestazione ponte

COVID per il mese di dicembre 2021, in quanto non risultavano ossequiate le

relative condizioni.

Al riguardo è stato precisato:

" Vedasi la

decisione di rifiuto dell’indennità perdita di guadagno IPG Corona del 25

novembre 2021 dove si evince che non è stato dimostrato che la considerevole

limitazione della sua attività è direttamente collegata alle misure attuate per

combattere l’epidemia di COVID-19 disposte da un’autorità.

Di conseguenza anche la prestazione Ponte

Covid, che si basa sui medesimi criteri, non può essere concessa. (…)” (Doc.

C=V inc. 42.2022.22)

1.3. Il 14 gennaio 2022 RI 1,

rappresentato dall’avv. __________, ha interposto tempestivo reclamo contro il

provvedimento del 20 dicembre 2021, rilevando segnatamente, da un lato, di

occuparsi dal 2014 di consulenza commerciale e di marketing, collaborando anche

nell’organizzazione di eventi, fiere, concerti ed altre analoghe

manifestazioni. Dall’altro, che le misure poste in essere dalle Autorità

federale e cantonali per contenere l’avanzata della pandemia di COVID-19 hanno

comportato un drastico calo della clientela e del fatturato della sua ditta

individuale.

È stato aggiunto che fino al mese

di settembre 2021 a RI 1 è stata riconosciuta l’IPG Corona, mentre gli è stata

rifiutata per i mesi successivi (con decisione del 25 novembre 2021 che egli ha

contestato tramite opposizione del 23 dicembre 2021; cfr. doc. E).

È stato poi fatto valere che il

Decreto legislativo urgente concernente la prestazione ponte COVID e

l’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno sono due atti normativi radicalmente

diversi per quanto attiene specificatamente alle prestazioni riconosciute e

alle condizioni d’accesso alle stesse.

Al riguardo è stato evidenziato

che giusta l’art. 3 lett. f del Decreto la prestazione ponte è riconosciuta al

lavoratore che ha subito una riduzione del reddito o fatturato “… a causa

della pandemia ...” senza alcun riferimento all’entità della riduzione,

essendo determinanti i parametri economici contemplati all’art. 4 del Decreto,

e senza sancire il principio secondo cui debba sussistere un nesso di causalità

diretta tra la limitazione del fatturato e i provvedimenti delle autorità.

A mente della parte reclamante

non corrisponde quindi al vero che la prestazione ponte COVID si basa sugli

stessi criteri di cui all’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

Inoltre l’allora patrocinatore di

RI 1 ritiene che, essendo pacifico che la riduzione del suo reddito e del suo

fatturato sia da ricondurre alla situazione pandemica, la condizione posta

all’art. 3 lett. f del Decreto è senz’altro adempiuta.

È stato altresì sottolineato che,

come emerge dal Messaggio n. 7906 del Consiglio di Stato pag. 7 e dal Rapporto

7991R pag. 1, la prestazione ponte COVID è complementare al sistema federale e

cantonale di sicurezza sociale e agli aiuti puntuali erogati dai Comuni ed è

stata introdotta per sostenere i lavoratori indipendenti e salariati che non

possono beneficiare di altre forme di aiuto (cfr. doc. D inc. 42.2022.22).

L’avv. __________ ha infine

asserito:

" (…) La

prestazione in parola è dunque stata voluta ed introdotta allo specifico fine

di garantire una copertura straordinaria a tutti lavoratori che, in questo

momento pandemico, si trovano confrontati con una situazione economica tale da

rendere necessario l’intervento dello Stato. Il tutto, previo esaurimento delle

altre forme di aiuto (o complementarmente alle stesse) e prima di dover far

capo all’assistenza sociale.

Negare quindi la prestazione in parola,

affermando che non sarebbero adempiute le condizioni per l’ottenimento dell’IPG

è – oltre che lesivo del diritto – pure in contrasto con la chiara volontà del

legislatore cantonale. (…)” (Doc. D pag. 6 inc. 42.2022.22)

1.4. Con sentenza 42.2022.18 del 30

marzo 2022 il TCA ha accolto il ricorso di RI 1 contro la decisione incidentale

del 2 febbraio 2022 con cui il Comune di __________ aveva sospeso la procedura di

reclamo fino all’evasione dell’opposizione inoltrata da RI 1 contro la

decisione del 25 novembre 2021 con cui la Cassa __________ gli aveva negato il

diritto all’IPG Corona per il mese di ottobre 2021, in quanto “la

prestazione IPG Corona del mese di ottobre è un fattore in entrata per la

determinazione della prestazione ponte COVID del mese di dicembre 2021”

(cfr. doc. E inc. 42.2022.22).

Questa Corte, al riguardo, ha

stabilito che, visti lo scopo della prestazione ponte COVID di

aiuto straordinario e temporaneo a favore di persone che si trovano

provvisoriamente in difficoltà finanziaria e sono “escluse dagli altri

aiuti” e il rischio di un iter procedurale relativamente lungo in ambito di

IPG, non vi era motivo sufficiente per attendere una decisione definitiva circa

il diritto o meno all’IPG Corona.

Considerato

in particolare il principio di celerità, il TCA ha ritenuto che la

posticipazione a tempi non chiaramente definibili dell’evasione del reclamo del

14 gennaio 2022 in attesa di una decisione definitiva in merito al diritto o

meno all’IPG Corona costituisse una ritardata giustizia ai sensi della

giurisprudenza federale e ha trasmesso gli atti al Comune di __________ per

pronunciarsi sul reclamo dell’insorgente del 14 gennaio 2021.

1.5. Il 14 aprile 2022 il Comune di __________

ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha confermato il rifiuto di una

prestazione ponte COVID per il mese di dicembre 2021 stabilito il 20 dicembre

2021, rilevando, da una parte, che:

(…) Il Signor RI 1 con scritto del 7

febbraio 2022 ha comunicato al Municipio che prima della pandemia la sua

attività di consulente indipendente era composta per il 60% da consulenza

commerciale e di marketing e per il 40% da consulenza ad aziende e privati in

ambito fiscale, contabile, assicurativo e gestionale. Ha inoltre descritto gli

eventi che non hanno avuto luogo nel 2021, precisato la riduzione della cifra

d'affari per l'attività della consulenza (contabile, fiscale e gestionale) nel

settore palestra/bar/ristoranti, presentato degli accordi sottoscritti con parti

terze e le ricerche di lavoro.” (Doc. A inc. 42.2022.22)

dall’altra, che:

" a Non è

stato precisato per quale motivo l'annullamento delle fiere

ha portato

ad una riduzione del suo fatturato. Il Signor RI 1 si è limitato a elencare le

fiere che sono state annullate senza specificare l'indotto finanziario per ogni

fiera annullata che ha maturato negli anni precedenti la pandemia collaborando

per conto dei suoi clienti;

b. Le attività

delle palestre/ristorazione/bar sono state riaperte dal mese di aprile 2021. In

ogni caso la consulenza in ambito contabile, finanziario e gestionale non è mai

stata interrotta dalle misure sanitarie introdotte dagli Enti pubblici, si sono

rese altresì necessarie la gestione di tutte le procedure per la richiesta di

prestazioni finanziarie per il lavoro ridotto o richiesta di prestiti

finanziari da parte delle attività precedentemente chiuse. Le Autorità

sanitarie nel corso del 2021 non hanno inoltre mai vietato il contatto diretto

tra consulente e cliente.

c. Le

collaborazioni con __________ sono state sottoscritte nei mesi di ottobre -

novembre 2021. Per questi motivi non possono essere ritenute come una

diminuzione del fatturato in quanto stipulate nel corso del periodo pandemico;

d. il mandato

di consulenza con una persona terza, il cui nome non è stato specificato, sottoscritto

in data 28 novembre 2019 che prevede la remunerazione di 500 chf/mese per ogni

nuovo punto vendita aperto del marchio __________ come pure una remunerazione

variabile dipendente dal fatturato, non prevede entrate finanziarie fisse e stabilite,

ma dipendenti dai nuovi punti vendita aperti e quindi, anche in un contesto non

pandemico, variabili e di difficile quantificazione. Non sono state inoltre

presentati i giustificativi che provano la disdetta del contratto da parte del

mandante per la fine del 31 dicembre 2020 (disdetta da inoltrare entro il mese

di giugno 2020).

(…)” (Doc. A inc. 42.2022.22)

1.6. Nel frattempo RI 1, il 28 febbraio

2022 ha inoltrato al Comune di __________ i moduli “Richiesta di prestazione

ponte COVID” per i mesi di gennaio e febbraio 2022, specificando che il motivo

della domanda e della diminuzione dei redditi è da far risalire al fatto che “la

mia attività ha subito un’importante riduzione della cifra d’affari a causa

della pandemia di COVID-19. In questa particolare fase, diversi clienti hanno

deciso di sospendere momentaneamente i servizi da me offerti a causa delle

difficoltà economiche causate da questa pandemia” (cfr. doc. B inc.

42.2022.23; B inc. 42.2022.24).

1.7. Con due decisioni del 14 marzo 2022

il Comune di __________ ha negato a RI 1 il diritto alla prestazione ponte

COVID per il mese di gennaio, rispettivamente di febbraio 2022, fornendo la

stessa motivazione che per il mese di dicembre 2021 (cfr. doc. C inc.

42.2022.23; C inc. 42.2022.24; consid. 1.2.).

1.8. Il 31 marzo 2022 RI 1 ha inoltre

richiesto al proprio Comune la prestazione ponte COVID per il mese di marzo

2022, precisando che “in seguito alle conseguenze della pandemia di

coronavirus mi trovo purtroppo in difficoltà finanziaria. Diversi clienti hanno

dovuto chiudere o sospendere la propria attività a causa del Covid-19, mentre

altri hanno deciso di non avvalersi al momento dei miei servizi per le

difficoltà economiche causate da questa pandemia” (cfr. doc. B inc.

42.2022.47).

1.9. Il Comune di __________, con

decisione dell’11 aprile 2022, ha negato all’interessato il diritto alla

prestazione ponte COVID per il mese di marzo 2022. Tale provvedimento è stato

motivato analogamente ai precedenti (cfr. doc. C inc. 42.2022.47).

1.10. Con due decisioni su reclamo del 27

aprile 2022 il Comune di __________ ha confermato le proprie decisioni del 14

marzo 2022 relative al diniego di una prestazione ponte COVID per il mese di

gennaio, rispettivamente febbraio 2022, adducendo le medesime argomentazioni

formulate nella decisione su reclamo del 14 aprile 2022 concernente il mese di

dicembre 2021 (cfr. doc. A inc. 42.2022.23; A inc. 42.2022.24; consid. 1.5.).

1.11. RI 1, con tempestivo ricorso

inoltrato personalmente al TCA il 3 maggio 2022, ha contestato la decisione su

reclamo del 14 aprile 2022 (cfr. consid. 1.5.), chiedendo l’annullamento della

stessa, l’accoglimento della sua domanda di una prestazione ponte COVID per il

mese di dicembre 2021, subordinatamente la retrocessione degli atti al Comune

di __________ per evadere la richiesta con il relativo calcolo della prestazione

dovuta, indipendentemente dall’esito della procedura pendente in ambito IPG

(cfr. doc. I pag. 5-6 inc. 42.2022.22).

A sostegno delle proprie pretese

ricorsuali egli ha addotto:

" (…) Codesta

lodevole Autorità si è già chinata su questa tematica chiarendo che il Decreto

legislativo urgente, d'altronde, all'art. 3 lett. d esclude espressamente dal

diritto alla prestazione ponte Covid i richiedenti i quali beneficiano (loro o

Fatti

i membri dell'unità di riferimento) di prestazioni sociali di sostegno ai redditi

e di completamento quali le prestazioni assistenziali, gli assegni di prima

infanzia (API), le indennità straordinarie di disoccupazione e le prestazioni

complementari AVS/AI (PC AVS/AI). Il diritto alla prestazione ponte Covid va

pure negato al richiedente al beneficio di indennità ai sensi della LADI.

L'esclusione non vale, invece, a priori per il richiedente che conta fra i

membri della sua unità di riferimento persone in disoccupazione (cfr. art. 3

lett. e; Messaggio N. 7991pag.6).

Non vengono per contro menzionate le

indennità di perdita di guadagno Corona quale motivo per escludere senza

ulteriore esame la concessione della prestazione ponte Covid.

A tal proposito, in data 22.4.2022,

l'Istituto delle assicurazioni sociali ha trasmesso la decisione all'opposizione

del 23.12.2022, da me presentata, per aver negato l'IPG Corona per il mese di ottobre

2021 (cfr. Doc G). In tale decisione l'opposizione viene respinta. Riservandomi

il diritto di decidere se ricorrere o meno a tale provvedimento, vorrei evidenziare

quanto espresso dall' IAS al punto 6, ovvero:

" Visto quanto sopra, la limitazione dell'attività

di consulenza commerciale e di marketing e quale portatore di affari in ambito

assicurativo, fiscale e contabile esercitata dall'opponente è da ascriversi

alla pandemia e ai suoi effetti (timore di entrare in contatto con la malattia,

stagnazione economica generale), ma non a provvedimenti ordinati dalle autorità

per combatterla."

Quanto sopra menzionato, a mio parere,

conferma e completa il mio diritto alla prestazione ponte Covid come previsto

dal Decreto legislativo urgente art. 3 lett. f

" il richiedente ha subito una riduzione del reddito

o del fatturato a causa della pandemia; per le persone con attività lucrativa

indipendente, è determinante l'importo del fatturato;" (cfr. BU

22/2021 del 4.6.2021pago 179).

La riduzione del mio reddito o del

fatturato è comprovata

da quanto già espresso e documentato nella mia risposta al Municipio di __________

del 7.2.2022 e ulteriormente qui dimostrata dai seguenti

documenti:

- notifica di tassazione 2019 (cfr.

Doc. H)

- decisione definitiva contributi

AVS2019 (cfr. Doc. I)

- notifica di tassazione 2020 (cfr.

Doc. L)

- decisione definitiva contributi

AVS2020 (cfr. Doc. M)

- dichiarazione fiscale 2021+ questionario

complementare per indipendenti senza contabilità + ricevuta di invio

elettronico (cfr. Doc. N)

- decisione provvisoria contributi

AVS2021(cfr. Doc. O).

Va da sé che la forte riduzione

registrata negli anni 2020 e 2021, rispetto al 2019, è causa diretta della

pandemia da Covid-19.

Per rispondere alle osservazioni sollevate

dalla decisione di rifiuto del Municipio di __________ (cfr. Doc. A), vorrei

puntualizzare quanto segue:

Premessa: ogni anno, sin dal 2014 (data di apertura dell'attività

di indipendente), il mio reddito è composto da commissioni variabili e ogni

inizio anno partiva da zero. Non ho mai avuto entrate fisse.

punto a)

Dal 22.11. 2005 al 31.12.2018, per

conto di alcuni clienti, ho contribuito allo sviluppo e alla gestione di

diversi negozi in Svizzera (vendita al dettaglio di prodotti per l'arredamento

/ casa / bigiotteria / pulizia / giocattoli, ecc.). Tra le diverse attività mi

occupavo anche di accompagnare nelle diverse fiere di settore le persone

responsabili per gli acquisti. In questi anni ho maturato diversi contatti e relazioni

con molti rivenditori cercando di mettere a frutto queste relazioni d'affari e

proponendomi come "procacciatore di clienti per i rivenditori". Il

mio guadagno era una commissione calcolata su una percentuale degli ordini

fatti da parte dei clienti che accompagnavo in fiera. Con la chiusura delle

fiere per pandemia mi è mancato il reddito percepito per questa attività.

punto b)

Le attività delle

palestre/bar/ristoranti sono state aperte a partire da aprile 2021 ma con

diverse restrizioni che si sono prolungate fino a febbraio 2022. Queste

attività sono uscite da un prolungato periodo di chiusura e nonostante la

riapertura hanno dovuto affrontare importanti difficoltà economiche, che ancora

oggi nell'aprile 2022, persistono. Questo a causa del decorso della pandemia

per tutto il 2021, la crisi economica causata dalla stessa e, non da ultimo,

perché le persone nel frattempo hanno modificato le loro abitudini. Ebbene,

tutto questo, non ha sicuramente agevolato la ripresa degli affari. E, per

quanto mi è stato possibile constatare, ci vorrà ancora parecchio tempo prima

di poter ripristinare il danno economico causato in questi ultimi 2 anni.

I clienti che seguivo, piccole realtà

imprenditoriali, hanno dovuto chiudere o sospendere la propria attività a causa

del Covid 19 per parecchio tempo e, a causa dell'avversa situazione finanziaria

venutasi a

creare, hanno deciso - per cercare di contenere i costi - di non avvalersi più

dei miei servizi. Quindi, anche se l'attività di consulenza non è mai stata

interrotta, sono venuti a mancare i clienti ai quali poter offrire la mia

consulenza.

Inoltre, anche se il contatto diretto

tra consulente e clienti non è mai stato vietato, le restrizioni in vigore come

il telelavoro e il persistere della pandemia e la relativa diffidenza ai

contatti personali, hanno reso molto difficoltosa la mia attività

professionale.

punto c)

Venendomi a mancare il reddito dalle

attività che non ho più potuto fare a causa della pandemia, mi sono attivato

per diversificare e trovare nuove fonti di guadagno. Le nuove collaborazioni

sono state concluse proprio per questo motivo, così come le diverse ricerche di

lavoro inviate, e mi dispiace che il Municipio di __________ non abbia compreso

e apprezzato la mia volontà di risolvere la situazione cercando di trovare

altre fonti di reddito.

punto d)

per questo cliente/progetto ho

investito parecchio tempo per realizzare un rapporto che prevedeva uno sviluppo

proficuo per la mia attività e che mi avrebbe permesso di avere delle entrate

fisse. L'arrivo della pandemia ha bloccato questo progetto. Non c'è stata

nessuna disdetta del mandato. Il progetto al momento è solo stato sospeso.

Vi sono anche clienti stranieri che

avrei dovuto assisterli per l'apertura della loro attività in Ticino,

spostamento di domicilio e gestione futura delle loro società. Con la pandemia

si è bloccato tutto ma sono rimasto in contatto.

A mio parere il Municipio di __________,

rifiutando il ricorso alla prestazione ponte Covid per il mese di dicembre 2021

non è stato in grado di dimostrare quale diritto il sottoscritto non abbia

ottemperato alfine di non meritare la prestazione ponte Covid, ma si è limitato

ad osservazioni generiche e poco o nulla hanno a che fare con la valutazione della

richiesta della prestazione. Per poter accedere alla prestazione ponte Covid,

come previsto dall'art. 3 del Decreto legislativo urgente, uno dei requisiti è che il richiedente

abbia subito una riduzione del reddito o del fatturato a causa della pandemia e

non dev'essere dimostrato che la considerevole limitazione dell'attività è direttamente

collegata alle misure attuate per combattere l’epidemia di Covid 19 disposte da

un'autorità, come erroneamente indicato nel rifiuto del Comune. (…)” (Doc.

I pag. 3-5 inc. 42.2022.22)

1.12. Il 3 maggio 2022 l’insorgente ha

impugnato dinanzi al TCA anche le decisioni su reclamo del 27 aprile 2022

relative ai mesi di gennaio e febbraio 2022 (cfr. consid. 1.10.), facendo

valere in buona sostanza i medesimi argomenti di cui nel ricorso contro la

decisione su reclamo del 14 aprile 2022 concernente il mese di dicembre 2021

(cfr. consid. 1.11.; doc. I inc. 42.2022.23, I inc. 42.2022.24).

1.13. Il 12 maggio 2022 il Comune di __________

ha comunicato, in relazione ai tre ricorsi presentati da RI 1 il 3 maggio 2022,

di non intendere presentare alcuna risposta di causa, poiché le decisioni su

reclamo sono complete e motivate (cfr. doc. III inc. 42.2022.22; III inc.

42.2022.23; III inc. 42.2022.24).

1.14. L’insorgente, il 13 maggio 2022, ha

prodotto alcuni documenti (cfr. doc. V inc. 42.2022.22; V inc. 42.2022.23, V

inc. 42.2022.24) che sono stati trasmessi alla parte resistente per

osservazioni (cfr. doc. VI inc. 42.2022.22; VI inc. 42.2022.23; VI inc. 42.2022.24).

Quest’ultima è, tuttavia, rimasta silente.

1.15. Con decisione su reclamo del 20

maggio 2022 il Comune di __________ ha poi confermato il proprio provvedimento

dell’11 aprile 2022 relativo al diniego di una prestazione ponte COVID per il

mese di marzo 2022 (cfr. consid. 1.9.), avvalendosi delle medesime motivazioni

espresse nelle precedenti decisioni su reclamo del 14 e del 27 aprile 2022

(cfr. doc. A inc. 42.2022.47; consid. 1.5.; 1.10.).

1.16. RI 1, con tempestivo ricorso

inoltrato al TCA il 20 giugno 2022, ha postulato l’annullamento della decisione

su reclamo del 20 maggio 2022 e l’accoglimento della sua domanda di una

prestazione ponte COVID per il mese di marzo 2022, subordinatamente la

retrocessione degli atti al Comune di __________ per evadere la richiesta con

il relativo calcolo della prestazione dovuta, indipendentemente dall’esito della

procedura pendente in ambito IPG (cfr. doc. I pag. 4 inc. 42.2022.47).

Al riguardo sono state esposte

essenzialmente le medesime ragioni sollevate nei ricorsi del 3 maggio 2022

(cfr. consid. 1.11.; 1.12.).

1.17. Anche in tale caso il Comune di __________,

il 4 luglio 2022, ha asserito di non presentare alcuna risposta di causa, in

quanto la decisione su reclamo del 20 maggio 2022 è completa e motivata (cfr.

doc. III inc. 42.2022.47).

1.18. Il 7 luglio 2022 il ricorrente, a

completamento dei mezzi di prova, ha rimandato agli incarti 42.2022.22-24 (cfr.

doc. V inc. 42.2022.47).

1.19. Il doc. V inc. 42.2022.47 è stato

inviato per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VI).

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

Secondo l’art. 76 cpv. 1 LPAmm -

disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui

all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità

più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare

la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o

sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione

delle altre.

Nella concreta evenienza, visto

che i ricorsi presentati

dall’insorgente sono diretti contro quattro decisioni su reclamo emesse tutte dal

Comune di __________ che concernono sostanzialmente fatti di ugual natura e che

pongono temi analoghi di diritto materiale, è accertata la connessione tra

loro. Per economia processuale le procedure ricorsuali 42.2022.22, 42.2022.23,

42.2022.24

e 42.2022.47 sono, dunque, congiunte in un unico procedimento

giudiziario (cfr. STF 8C_25/2022 del 9 marzo 2022 consid. 7; STF 9C_61/2021, 9C_197/2021 del 1° marzo 2022 consid. 1; STF

8C_120/2021, 8C_137/2021 del 2 agosto 2021 consid. 1.4.; STF 9C_787/2020,

9C_22/2021 del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10

settembre 2020 consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019

consid. 1; STF 9C_748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF

8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V

124.

consid. 1).

nel merito

2.2

Il Gran Consiglio del Cantone

Ticino, il 26 gennaio 2021, ha approvato il Decreto legislativo urgente

concernente la prestazione ponte COVID entrato in vigore il 1° marzo 2021 (cfr.

BU 8/2021 del 16 febbraio 2021 pag. 66; RL 876.100).

Giusta

l’art. 11 del Decreto in questione:

" 1

Il richiedente e ogni membro dell’unità di riferimento possono contestare la

decisione resa dal Comune. Il reclamo è da inoltrare entro 30 giorni

dall’intimazione al Comune che ha pronunciato la decisione.

2.

Contro la decisione su reclamo pronunciata dal Comune

è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro il

termine di 30 giorni dall’intimazione.

3.

È’ applicabile la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008 (Lptca).”

Il Decreto legislativo urgente

concernente la prestazione ponte COVID del 26 gennaio 2021, in vigore dal 1°

marzo 2021, è stato modificato dal Gran Consiglio il 31 maggio 2021 con effetto

retroattivo dal 1° maggio 2021 e validità fino al 31 dicembre 2021 (cfr. BU

22/2021 del 4 giugno 2021 pag. 179 segg.).

L’art. 11 del Decreto è in ogni

caso rimasto invariato.

Per completezza giova rilevare

che il 22 febbraio 2022 il Gran Consiglio ha approvato il decreto legislativo concernente

il rinnovo della prestazione ponte COVID con validità dal 1° gennaio al 30

giugno 2022 e possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2022 (cfr. Messaggio

8103.

del 27 gennaio 2022 del Consiglio di Stato concernente il rinnovo della

prestazione ponte COVID, a complemento del sistema di sicurezza sociale a

seguito delle conseguenze della pandemia di COVID-19 ; Rapporto 8103R dell’8

febbraio 2022 della Commissione gestione e finanze;

Non sono state apportate

modifiche all’art. 11 del Decreto.

Ritenuto il tenore dell’art. 11

cpv. 2 del Decreto legislativo urgente, il TCA è competente per esaminare i

ricorsi in materia di prestazioni ponte COVID.

In concreto i ricorsi inoltrati

al TCA contro le decisioni su reclamo del 14 e del 27 aprile 2022, nonché del

20.

maggio 2022, datati 3 maggio 2022, rispettivamente 20 giugno 2022 sono stati

consegnati alla Posta in tali giorni (cfr. doc. I inc. 42.2022.22; I inc.

42.2022.23, I inc. 42.2022.24; I inc. 42.2022.47 e relative buste

d’intimazione).

Le impugnative, tempestive, sono

pertanto ricevibili e vanno esaminate nel merito.

2.3

Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione

o meno il Comune di __________ abbia negato al ricorrente il diritto alla

prestazione ponte COVID per i mesi

di dicembre 2021, di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Dal profilo temporale il giudice

delle assicurazioni sociali applica di principio le norme in vigore al momento in

cui si realizza la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STF 9C_442/2021

del 17 marzo 2022 consid. 3.2.1; STF 9C_377/2021 del 22 ottobre 2021 consid.

3.1.; STF 9C_145/2021 del 2 luglio 2021 consid. 3.1.; STF 8C_706/2019 del 28

agosto 2020 consid. 7.1., pubblicata in DTF 146 V 364; STF 8C_769/2018 del 5

settembre 2019 consid. 2; DTF 140 V 41 consid. 6.3.1.; DTF 130 V 329; DTF 129 V

1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166

consid. 4b).

Pertanto, per quanto attiene al

diritto materiale, in assenza di disposizioni

transitorie particolari, in casu tornano applicabili le disposizioni di

diritto materiale del Decreto legislativo urgente concernente la prestazione

ponte COVID entrato in vigore il 1° maggio 2021 e valido fino al 31 dicembre

2021.

(cfr. consid. 2.2.) per il mese di dicembre 2021 e del Decreto legislativo

concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID valido dal 1° gennaio al

30.

giugno 2022 (cfr. consid. 2.2.) per i mesi da gennaio a marzo 2022.

2.4

Lo scopo della prestazione ponte

COVID, definito all’art. 1 del Decreto legislativo urgente concernente la

prestazione ponte COVID del 31 maggio 2021 - che tra l’altro è rimasto

invariato rispetto al precedente Decreto legislativo urgente del 26 gennaio

2021.

-, è quello di sostenere i lavoratori dipendenti e indipendenti che a

seguito delle conseguenze della pandemia di coronavirus si trovano in difficoltà

finanziaria ed evitare il ricorso alle prestazioni assistenziali (cpv. 2).

La

prestazione ha carattere straordinario e temporaneo (cpv. 3).

Tale scopo risulta pure all’art.

1.

del Decreto legislativo concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID

del 22 maggio 2022.

Dal Messaggio N. 7906 del 7

ottobre 2020 relativo alla prestazione ponte COVID a complemento del sistema di

sicurezza sociale a seguito delle conseguenze della pandemia di coronavirus

emerge che:

" La

prestazione ponte COVID è complementare al sistema federale e cantonale di

sicurezza sociale ed agli aiuti puntuali erogati dai Comuni e dagli enti attivi

sul territorio. Essa è limitata nel tempo e persegue l’obiettivo di ristabilire

l’indipendenza finanziaria per i lavoratori che si trovano temporaneamente in

difficoltà a causa della pandemia di coronavirus, tramite un aiuto puntuale e

mirato che copra il fabbisogno e le necessità contingenti.

(…).

L’aiuto straordinario e limitato nel tempo

è finalizzato ad evitare l’aumento della morosità e il ricorso alle prestazioni

assistenziali. Si ritiene inoltre che la misura potrebbe permettere di superare

una fase di difficoltà e di recuperare la propria autonomia finanziaria.”

(p.to. 2.1.1.)

Ciò risulta anche dal Messaggio

N. 7991 del 5 maggio 2021 relativo alla modifica del decreto legislativo

urgente concernente la Prestazione ponte COVID al p.to 1 e la Messaggio N. 8103

del 27 gennaio 2022 concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID, a

complemento del sistema di sicurezza sociale a seguito delle conseguenze della

pandemia di COVID-19 p.ti I e V.

L’art. 3 del Decreto legislativo

urgente concernente la prestazione ponte COVID del 31 maggio 2021 prevede le

condizioni materiali da adempiere per avere diritto alla prestazione:

"

a) il richiedente e i membri dell’unità di riferimento sono domiciliati

nel Cantone al momento della richiesta;

b) il richiedente è

domiciliato ed effettivamente dimorante nel Cantone nei tre anni precedenti

alla richiesta;

c) il richiedente è

dipendente oppure indipendente ai sensi della legge federale su l’assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS);

d) il richiedente e

i membri dell’unità di riferimento non beneficiano di altre prestazioni a

copertura del fabbisogno, e meglio indennità straordinarie di disoccupazione,

assegno di prima infanzia, prestazione assistenziale e prestazioni

complementari all’AVS/AI;

e) il richiedente

non beneficia di indennità ai sensi della legge sull’assicurazione contro la

disoccupazione del 25 giugno 1982 (LADI);

f) il richiedente

ha subìto una riduzione del reddito o del fatturato a causa della pandemia; per

le persone con attività lucrativa indipendente, è determinante l’importo del

fatturato;

g) gli indipendenti

devono essere attivi come tali da almeno 3 mesi rispetto alla data della

richiesta;

h) il richiedente e

i membri dell’unità di riferimento hanno un reddito disponibile inferiore ai

parametri di cui all’art. 4.”

Il tenore di tale articolo è

rimasto invariato nel Decreto legislativo concernente il rinnovo della

prestazione ponte COVID del 22 febbraio 2022.

Dalla prestazione ponte COVID

sono, quindi, esclusi i richiedenti i quali beneficiano (loro o i membri

dell’unità di riferimento, costituita da tutte le persone che compongono

l’economia domestica; art. 2) di prestazioni sociali di sostegno ai redditi e

di complemento quali le prestazioni assistenziali, gli assegni di prima

infanzia (API), le indennità straordinarie di disoccupazione e le prestazioni

complementari AVS/AI (PC AVS/AI). Il diritto alla prestazione ponte COVID va

pure negato al richiedente al beneficio di indennità ai sensi della LADI.

L’esclusione non vale, invece, a priori per il richiedente che conta fra i

membri della sua unità di riferimento persone in disoccupazione (cfr. art. 3

lett. e; Messaggio N. 7991 del 5 maggio 2021 pag. 6).

Le condizioni economiche sono

elencate all’art. 4 del Decreto legislativo urgente del 31 maggio 2021 che non

ha subito modifiche nel Decreto legislativo del 22 febbraio 2022:

" 1

Il diritto è dato se il reddito disponibile del richiedente e dei membri

dell’unità di riferimento è inferiore alle soglie stabilite dalla legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno

2000.

(LAPS):

a) 17’739 franchi se l’unità di riferimento è composta da 1

persona;

b) 25’476 franchi se l’unità di riferimento è composta da 2

persone;

c) 32’988 franchi se l’unità di riferimento è composta da 3

persone;

d) 37’967 franchi se l’unità di riferimento è composta da 4

persone;

e) 42’930 franchi se l’unità di riferimento è composta da 5

persone;

f) 4’962

franchi per ogni persona supplementare dell’unità di riferimento.

2.

Il reddito disponibile risulta dalla somma dei

redditi del richiedente e dei membri dell’unità di riferimento (redditi

computabili) dedotta la somma delle spese del richiedente e dei membri

dell’unità di riferimento (spese riconosciute) al momento della richiesta.

3.

Quali redditi computabili si considerano:

a) il reddito lordo da lavoro;

b) ogni altra

entrata compresi gli alimenti percepiti, o prestazione sostitutiva di reddito

compresi i contributi o gli aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni;

c) al reddito è

aggiunta la sostanza netta nella misura di 1/15. Da questo importo viene

dedotto, a titolo di franchigia, un importo di 10’000 franchi per le unità di

riferimento composte da una sola persona e di 15’000 franchi per le unità di

riferimento composte da più persone. La sostanza netta viene calcolata sulla

base di quella indicata nell’ultima notifica di tassazione cresciuta in

giudicato.

4.

Sono riconosciute le seguenti spese:

a) gli oneri sociali dovuti;

b) la spesa per

l’alloggio (per gli inquilini la pigione e le spese accessorie mensili; per i

proprietari gli interessi ipotecari sull’abitazione primaria);

c) i premi per

l’assicurazione contro le malattie al netto della Riduzione individuale dei

premi dell’assicurazione malattie (RIPAM);

d) gli alimenti dovuti ed effettivamente pagati.”

Ne discende che dal profilo

economico il richiedente ha diritto alla prestazione ponte COVID se il reddito

disponibile suo e dei membri dell’unità di riferimento - corrispondente alla

somma dei redditi computabili (cfr. art. 4 cpv. 3) dedotta la somma delle spese

riconosciute (cfr. art. 4 cpv. 4) - al momento della richiesta (cfr. art. 4

cpv. 2) è inferiore a una determinata soglia calcolata a seconda del numero

delle persone che compongono l’unità di riferimento (cfr. art. 4 cpv. 1).

Il sistema di determinazione del

diritto si ispira a quello delle prestazioni armonizzate Laps, come evidenziato

nel Messaggio N. 7906 del 7 ottobre 2020 p.to 2.1.2, il quale precisa:

" (…)

vengono ripresi dalla Laps il concetto di unità di riferimento (UR) e il metodo

di calcolo, e meglio nel senso che il diritto è dato se il reddito disponibile

annuo del richiedente e dei membri dell'UR (differenza fra redditi e spese) è

inferiore ad una determinata soglia, definita a dipendenza del numero dei

membri dell'UR medesima. Il principio di calcolo prevede di calcolare il

reddito computabile dal quale vengono dedotte le spese riconosciute (oneri

sociali, spese per l'alloggio e premi di assicurazione malattia, alimenti

dovuti e pagati). Considerato il carattere straordinario e temporaneo della

prestazione, i parametri (UR; redditi e spese) sono però stati semplificati per

agevolare l'evasione delle richieste nel minor tempo possibile.

Diversamente dalla Laps, l'UR corrisponde all'economia domestica,

cioè alle persone che vivono nella medesima economia domestica. Per quanto

concerne gli alimenti, si sottolinea che quale spesa sono considerati solo

quelli effettivamente pagati e non quelli dovuti de jure, cioè per sentenza o

convenzione. Analogamente alla Laps, i parametri previsti dal Decreto

legislativo sono annuali; se il diritto è dato, la prestazione è poi convertita

in mensilità (annuale diviso per 12). Diversamente dalle prestazioni Laps, la

prestazione non è ricorrente ed è valida solo per il mese di diritto: ciò

significa che gli interessati devono chiederla ogni volta e per ogni mese di

diritto deve essere effettuato lo specifico calcolo di fabbisogno. (…)”

Anche nel Rapporto 7906R del 12

gennaio 2021 della Commissione gestione e finanze p.to 4 è stato precisato che

il calcolo del diritto alla prestazione ponte COVID è ispirato alle prestazioni

armonizzate Laps ma con parametri propri (redditi, spese, soglie) e una forte

semplificazione del sistema di calcolo per agevolare l'evasione delle

richieste nel minor tempo possibile.

In proposito cfr. pure il Messaggio

N. 7991 del 5 maggio 2021 p.to 1 e il Messaggio N. 8103 del 27 gennaio 2022

p.to I.

Ai sensi dell’art. 6 del Decreto

legislativo urgente valido dal 1° maggio 2021 e del Decreto legislativo in

vigore dal 1° gennaio 2022 l’importo della prestazione corrisponde alla lacuna

di reddito annua, convertita in mensilità, ma al massimo a 2’000 franchi al

mese per il primo componente dell’unità di riferimento e 800 franchi al mese

per ogni ulteriore componente (cpv. 1).

La prestazione può essere

concessa mensilmente (cpv. 2).

L’art. 8 del Decreto legislativo

urgente del 31 maggio 2021, che è stato ripreso dal Decreto urgente del 26

gennaio 2021 e non è stato oggetto di cambiamenti nel 2022, riguardo al

finanziamento enuncia che la prestazione è finanziata in ragione del 75% dal

Cantone e del 25% dal Comune che, come visto (cfr. consid. 2.2.), è l’autorità

competente a esaminare la richiesta di prestazione ponte COVID e a decidere in

merito (cfr. art. 5). Eventuali prestazioni supplementari concesse dal Comune

sono interamente a suo carico (cpv. 1).

Il

Comune anticipa le spese per la prestazione. Il Cantone rimborsa

trimestralmente l’anticipo effettuato dal Comune (cpv. 2).

Nel Messaggio N. 7906 del 7

ottobre 2020 al p.to 2.1.3, relativamente alla competenza dei Comuni, è stato

indicato che:

" Considerato

il ruolo centrale dei Comuni per la loro prossimità ai cittadini e quale

garanzia di equità nell’intervento sul territorio, è loro attribuita

l'esecuzione della prestazione. Ai Comuni compete dunque la determinazione del

diritto alla prestazione, in quanto la conoscenza del territorio e la vicinanza

ai cittadini permette loro di disporre di maggiori strumenti per conoscere le

situazioni personali, potendo così offrire anche un orientamento ed una consulenza

mirati. Per agevolare l’attività comunale saranno forniti dal Cantone gli

strumenti di gestione necessari, quali il formulario di richiesta, i documenti

di rendicontazione, il modello di decisione e una mini guida. (…)”

2.5

Il Comune resistente ha negato al

ricorrente le prestazioni ponte COVID per i mesi da dicembre 2021 a marzo 2022

affermando, da un lato, che le stesse non potevano essere concesse, visto che

si baserebbero sui medesimi criteri delle IPG Corona e queste, con decisione

del 25 novembre 2021, gli sono state rifiutate non essendo stato dimostrato che

la considerevole limitazione della sua attività era direttamente collegata alle

misure attuate per combattere l’epidemia di COVID-19 disposte da un’autorità.

Dall’altro, che in ogni caso non sarebbe stata dimostrata una riduzione del

reddito e del fatturato a causa della pandemia (cfr. doc. C=V; A inc.

42.2022.22; C, A inc. 42.2022.23, V, A inc. 42.2022.24; C, A inc. 42.2022.47;

consid. 1.5.).

Il TCA evidenzia innanzitutto che

nella sentenza 42.2022.18 del 30 marzo 2022, menzionata al consid. 1.4., circa il

rapporto tra le IPG Corona e le prestazioni ponte COVID, ha stabilito:

" (…)

È’ vero che fra le due prestazioni in questione vi è una

relazione, in particolare in quanto l’IPG Corona, quale prestazione sostitutiva

di reddito (cfr. Messaggio N. 7906 pag. 2), costituisce un reddito computabile

nel conteggio della prestazione ponte COVID ai sensi dell’art. 4 cpv. 3 lett. b

Decreto legislativo urgente.

(…) è altresì utile rilevare che se, da un lato,

l’art. 1 del Decreto legislativo urgente riguardante la prestazione ponte COVID

enuncia che la prestazione intende sostenere i

lavoratori dipendenti e indipendenti che a seguito delle conseguenze della

pandemia di coronavirus si trovano in difficoltà finanziaria ed evitare il

ricorso alle prestazioni assistenziali e l’art. 3 lett. f prevede che il

diritto è dato se il richiedente ha subito una riduzione del reddito o del

fatturato a causa della pandemia, dall’altro, i Messaggi e

i Rapporti concernenti il Decreto legislativo urgente non indicano che il

diritto alla prestazione ponte COVID sottostà ai medesimi criteri applicabili

all’IPG Corona in relazione al concetto di perdita di guadagno causata

dai provvedimenti adottati per combattere il coronavirus. Nemmeno

vi è accenno a una relazione diretta tra le limitazioni dovute al COVID

e le difficoltà finanziarie, alla cui assenza ha fatto riferimento la parte

resistente per negare il 20 dicembre 2021 la prestazione ponte COVID.

Del resto se il diritto alla prestazione ponte COVID

fosse sottoposto ai medesimi requisiti dell’IPG Corona, in caso di diniego di

quest’ultima, anche la prestazione ponte COVID andrebbe sistematicamente

rifiutata. Ciò contrasta però con la finalità della prestazione cantonale che è

quella, se le proprie condizioni sono adempiute, di aiutare persone in

difficoltà finanziaria che non hanno accesso agli altri aiuti, fra i quali le

IPG Corona.

Va, infine, osservato che il 16 febbraio 2022

il Consiglio federale ha modificato l’ordinanza COVID-19 situazione particolare

e l’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno. A seguito della revoca, dal 17

febbraio 2022, di tutte le restrizioni, ad eccezione dell’obbligo di indossare

la mascherina nei trasporti pubblici e in determinati istituti di cura, anche

le indennità di perdita di guadagno per il coronavirus sono state soppresse,

salvo quelle per le persone particolarmente a rischio, i lavoratori

indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di

lavoro attivi nel settore delle manifestazioni. Le persone attive nel settore

delle manifestazioni continuano ad avere diritto all’indennità in caso di

limitazione considerevole dell’attività lucrativa in seguito a restrizioni in

vigore finora, dato che queste hanno un effetto a più lungo termine rispetto a

quelle in altri ambiti di attività, in particolare a causa dell’annullamento e

della mancata pianificazione di alcune manifestazione. Di conseguenza, il

diritto all’indennità derivante da una limitazione considerevole dell’attività

lucrativa nel settore delle manifestazioni è mantenuto fino al 30 giugno 2022.

Il diritto all’indennità per le persone particolarmente a rischio è mantenuto

fino al 31 marzo 2022 (cfr. RU 2022 97; Circolare sull’indennità in caso di

provvedimenti per combattere il coronavirus - Indennità di perdita di guadagno

per il coronavirus (CIC), emessa dall’UFAS e valida dal 17 settembre 2020,

stato: 17 febbraio 2022, pag. 32).

Il 22 febbraio 2022, invece, è stato

approvato dal Gran Consiglio il rinnovo della prestazione ponte

COVID dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 con

possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2022 (cfr. consid.

2.1.). (…)”

Va poi osservato che la lett. f

dell’art. 3, secondo cui il diritto è dato se il richiedente ha subito una

riduzione del reddito o del fatturato a causa della pandemia, è stata

introdotta nella modifica del 31 maggio 2021, in vigore dal 1° maggio 2021.

In precedenza, nel Decreto

legislativo urgente del 26 gennaio 2021, l’art. 3 lett. e enunciava che “il

diritto è stato se il reddito da lavoro lordo del richiedente è inferiore

rispetto a quello del mese di febbraio 2020. Per le persone con attività

lucrativa indipendente, è determinante l’importo del fatturato”.

Al riguardo dal Messaggio N. 7991

pag. 6 emerge:

" Per quanto

attiene alla nuova lettera f), si osserva come al momento della sua concezione

la Prestazione ponte COVID era pensata per rispondere in modo mirato alla

riduzione di reddito/fatturato causata dalla pandemia (prima ondata), facendo

riferimento agli importi del mese di febbraio 2020. Col passar del tempo gli

effetti della pandemia si sono prolungati, colpendo anche le attività avviate

dopo questa data o le persone che hanno trovato e (di seguito) perso il lavoro

durante la pandemia. Si ritiene dunque che la nuova formulazione permetta di

prendere in considerazione anche le richieste di chi ha iniziato un'attività

professionale durante la pandemia.”

2.6

Giova, inoltre, rilevare che con

sentenza 42.2022.31-34 del 18 luglio 2022, non ancora cresciuta in giudicato,

questa Corte ha parzialmente accolto ai sensi dei considerandi il ricorso di RI

1.

contro il diniego del diritto alle IPG Corona da ottobre 2020 a gennaio 2021

Viste le misure adottate dal

Consiglio federale nel dicembre 2021 per contenere la pandemia, come l’obbligo

del certificato COVID che è stato esteso e la reintroduzione dell’obbligo del

telelavoro, è stato riconosciuto l’adempimento della condizione di cui all’art.

2.

cpv. 3bis lett. a dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel

tenore in vigore fino al 16 febbraio 2022 (“I

lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui

all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c LADI che non rientrano nel campo d’applicazione

del capoverso 3 hanno diritto all’indennità, alla condizione di cui al

capoverso 1bis lettera c, se: a. la loro attività lucrativa è limitata in modo

considerevole a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere

l’epidemia di COVID-19; b. subiscono una perdita di guadagno o salariale; e c.

nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di

almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno

avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno

intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata

dell'attività”; cfr. RU 2020 4571)

per i mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022 in relazione all’attività di

consulenza in ambito di marketing e nell’organizzazione di eventi, fiere e

concerti svolta dal ricorrente al 60% (a esclusione invece dell’attività di

consulenza di natura contabile, fiscale e gestionale al 40%).

Il TCA ha ad ogni modo rinviato

l’incarto alla Cassa __________ affinché esamini se tutti i requisiti per

ottenere le IPG Corona per i mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022 sono

soddisfatti.

Per i mesi di ottobre e novembre

2021.

il rifiuto delle IPG è per contro stato confermato.

2.7

Alla luce di quanto esposto in

precedenza e tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene che il modo di

operare del Comune di __________, che ha negato all’insorgente le prestazioni

ponte COVID per i mesi da dicembre 2021 a marzo 2022, non possa essere

tutelato.

È utile ribadire che la

prestazione ponte COVID ha lo scopo di sostenere i lavoratori dipendenti e

indipendenti che a seguito delle conseguenze della pandemia di coronavirus si

trovano in difficoltà finanziaria e non possono beneficiare delle indennità di

disoccupazione. Si tratta di un aiuto puntuale e mirato volto a coprire il

fabbisogno e le necessità contingenti, evitando il ricorso alle prestazioni

assistenziali (cfr. consid. 2.4.; doc. V2: lettera del 6 maggio 2022 del

Direttore dell’Istituto delle assicurazioni sociale al ricorrente).

Per quanto attiene ai mesi di

dicembre 2021 e gennaio 2022, va poi rilevato che l’insorgente ha dichiarato

che i suoi redditi si sono ridotti successivamente al 2019 a causa della

pandemia, poiché la sua attività professionale è stata resa molto difficoltosa

dalle restrizioni in vigore per combattere il diffondersi del coronavirus e dalla

diffidenza dei clienti verso i contatti personali (cfr. doc. I inc. 42.2022.22;

consid. 1.11.).

In effetti dalla decisione

definitiva per l’anno 2019 dei contributi per persone che esercitano

un’attività lucrativa indipendente emerge un reddito da attività lucrativa

indipendente di fr. 65'891.-- (cfr. doc. I inc. 42.2022.22), mentre dalla

decisione definitiva per l’anno 2020 un reddito da attività indipendente di fr.

1.-- (cfr. doc. M) e dalla decisione provvisoria per l’anno 2021 un reddito di

fr. 11'500.-- (cfr. doc. O).

Inoltre, come sottolineato dal

ricorrente (cfr. doc. I pag. 3 inc. 42.22.22), nelle decisioni su opposizione

del 22 aprile 2022 con cui la Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle

prestazioni ha confermato il rifiuto di IPG per il mese di dicembre 2021,

rispettivamente di gennaio 2022 è stato specificato che la limitazione

dell’attività di consulenza commerciale e di marketing, come pure quale

portatore di affari in ambito assicurativo, fiscale e contabile esercitata dal

medesimo era in ogni caso da ascriversi alla pandemia e ai suoi effetti (timore

di entrare in contatto con la malattia, stagnazione economica generale), benché

secondo la Cassa non fosse in relazione a provvedimenti ordinati dalle autorità

per combatterla (cfr. doc. V4; V5 inc. 42.2022.22).

D’altronde, nei mesi di febbraio,

giugno e settembre 2021 la parte resistente ha erogato prestazioni ponte COVID

all’insorgente (cfr. doc. I pag. 5; T; R; P inc. 42.2022.22) e per i mesi di

aprile, luglio e novembre 2021 è stato comunque effettuato il relativo calcolo.

La prestazione non è però stata concessa, superando il reddito disponibile

della sua unità di riferimento il limite previsto da decreto legislativo. Il

Comune ha ad ogni modo puntualizzato, in particolare nella decisione del 13

dicembre 2021 relativa al mese di novembre 2021, che “qualora la situazione

economica dovesse subire un ulteriore cambiamento nei prossimi mesi, potrà

presentare una nuova domanda presso il nostro Comune” (cfr. doc. U; S; Q

inc. 42.2022.22).

In simili condizioni occorre

concludere che il ricorrente, nei mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022, ha

subito una riduzione del reddito del fatturato a causa della pandemia ai sensi

dell’art. 3 lett. f del Decreto legislativo urgente del 31 maggio 2021 concernente

la prestazione ponte COVID e del Decreto legislativo del 22 febbraio 2022.

2.8

Il TCA sottolinea, altresì, da una

parte, che all’art. 3 lett. d e e dei due Decreti in questione non vengono

menzionate le indennità perdita di guadagno Corona quale motivo per escludere

senza ulteriore esame la concessione della prestazione ponte COVID (cfr. consid.

2.4.). In effetti nel reclamo del 14 gennaio 202 contro la decisione del 20

dicembre 2021 del Comune di __________ è stato asserito che nel 2021 al

ricorrente sono state riconosciute le IPG fino al mese di settembre 2021 (cfr.

D inc. 42.2022.22), periodo nel quale il medesimo ha pure ricevuto delle

prestazioni ponte COVID o perlomeno è stato effettuato il calcolo volto a

sapere se, dal lato finanziario, avesse o meno diritto alle prestazioni ponte

COVID (cfr. doc. I pag. 5; T; U; R; S; Q; P inc. 42.2022.22).

Dall’altra, che è vero, però, che

l’IPG Corona va conteggiata tra i redditi computabili quale prestazione

sostitutiva del reddito da lavoro secondo l’art. 4 cpv. 3 lett. b dei Decreti (cfr.

consid. 2.4.; 2.5.).

In casu, come visto, questa Corte,

con la sentenza 42.2022.31-34, per i mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022 ha

unicamente riconosciuto l’adempimento del presupposto contemplato all’art. 2

cpv. 3bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in relazione a parte

della sua attività, ossia quella connessa al marketing e all’organizzazione di

eventi e fiere, ma ha comunque rinviato gli atti alla Cassa per verificare se

tutte le ulteriori condizioni per l’assegnazione delle IPG Corona siano

ossequiate (cfr. consid. 2.6.).

Pertanto non è ancora dato di

sapere se al ricorrente verranno o meno effettivamente corrisposte le IPG

Corona per i mesi citati e in ogni caso non è noto il relativo importo.

Di conseguenza in concreto il

giudizio 42.2022.31-34 non osta al riconoscimento a RI 1 del diritto in linea

di principio alla prestazione ponte COVID per i mesi di dicembre 2021 e gennaio

2022.

La

prestazione ponte COVID costituisce, del resto, una misura complementare a

quelle attuate dalla Confederazione, dai Cantoni, dai Comuni e da altri enti e

associazioni presenti sul territorio (cfr. Messaggio N. 7906 pag. 7; Messaggio

N. 8103 del 22 gennaio 2022 relativo al rinnovo della prestazione ponte COVID,

a complemento del sistema di sicurezza sociale a seguito delle conseguenze

della pandemia di COVID-19 pag. 5; doc. V2).

Il TCA rende, comunque, attento

il ricorrente che l’eventuale importo della prestazione ponte COVID che verrà

determinato dal Comune di __________ per i mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022

in ossequio all’art. 4 del Decreto legislativo urgente del 31 maggio 2021 concernente

la prestazione ponte COVID e del Decreto legislativo del 22 febbraio 2022,

potrà essere - almeno parzialmente - posto in compensazione oppure chiestogli

in restituzione allorché sarà stabilita l’IPG Corona per il medesimo periodo,

visto che quest’ultima deve essere computata tra i redditi computabili della

prestazione ponte COVID (cfr. STCA 42.2019.34 del 5 dicembre 2019 consid.

2.6.).

2.9

Per i mesi di febbraio e marzo 2022

nelle richieste del 28 febbraio 2022, rispettivamente del 31 marzo 2022 (cfr.

doc. B inc. 42.2022.24; doc. B inc. 42.2022.47) l’insorgente ha addotto di

trovarsi in difficoltà finanziarie a seguito di una riduzione della cifra

d’affari dovuta alla pandemia. Egli ha specificato che “diversi clienti

hanno dovuto chiudere o sospendere la propria attività a causa del Covid-19,

mentre altri hanno deciso di non avvalersi al momento dei miei servizi per le

difficoltà economiche causate da questa pandemia” (cfr. doc. B inc.

42.2022.23; B inc. 42.2022.47).

Al riguardo va evidenziato che

mentre il Consiglio federale ha modificato l’Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno, con effetto dal 17 febbraio 2022, nel senso che le indennità di

perdita di guadagno per il coronavirus sono state soppresse, salvo quelle per

le persone particolarmente a rischio, i lavoratori indipendenti e le persone in

posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro attivi nel settore delle

manifestazioni (cfr. consid. 2.5.), il Gran Consiglio del Cantone Ticino, il 22

febbraio 2022, ha approvato il Decreto legislativo concernente il rinnovo della

prestazione ponte COVID valido retroattivamente dal 1° gennaio 2022 fino al 30

giugno 2022 (cfr. consid. 2.2.) proposto a seguito dell’incertezza

sull’evoluzione degli effetti della pandemia e dei vari cambiamenti del quadro

di riferimento delle prestazioni sociali straordinarie al fine di sostenere

l’autonomia di chi si trova provvisoriamente in difficoltà riducendo il ricorso

alle prestazioni assistenziali (cfr. Messaggio N. 8103 del 27 gennaio 2022 pag.

1-2).

Ne discende, essendo altamente

verosimile che le entrate del ricorrente nei mesi di febbraio e marzo 2022

abbiano continuato a essere ridotte per le stesse ragioni dei mesi precedenti

connesse alla pandemia (cfr. consid. 2.7.), che anche per tali mesi

l’insorgente ha diritto in linea di massima a una prestazione ponte COVID che

il legislatore ha voluto prorogare fino al mese di giugno 2022.

Il Comune resistente dovrà,

dunque, calcolare, tenendo conto dei redditi e delle spese computabili della

sua unità di riferimento (cfr. art. 4 Decreto legislativo urgente del 31 maggio

2022.

e Decreto legislativo del 22 febbraio 2022), se il suo reddito disponibile

sia inferiore ai parametri previsti all’art. 4 cpv. 1 dei Decreti menzionati.

In caso affermativo, RI 1 potrà

beneficiare di una prestazione ponte COVID per i mesi di febbraio e marzo 2022.

2.10

Stante quanto precede, e meglio che

al ricorrente deve essere riconosciuto in linea di principio il diritto

alle prestazioni ponte COVID per i mesi da dicembre 2021 a marzo 2022, si

giustifica l’annullamento delle decisioni su reclamo del 14 e del 27 aprile

2022.

e del 20 maggio 2022 (cfr. consid. 2.8.; 2.9.).

Gli atti vanno rinviati al Comune

di __________ per effettuare i relativi conteggi e determinare se l’insorgente,

anche dal profilo economico (art. 4 Decreto legislativo urgente del 31 maggio

2022.

e Decreto legislativo del 22 febbraio 2022), possa effettivamente

beneficiare di una prestazione ponte COVID per i mesi citati (cfr. consid.

2.8.; 2.9.).

2.11

In

ambito di prestazione ponte COVID, per quanto riguarda la procedura dinanzi al

TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non stabilito da questa

legge, valgono, in particolare, le norme della legge federale sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr.

art. 11 cpv. 3 Decreto legislativo urgente

concernente le prestazioni ponte COVID; 31 Lptca).

Giusta l’art. 29 Lptca:

" 1La

procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra

200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per

un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di

procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è

dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art.

61.

lett. a LPGA, valido fino al 31

dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di

regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese

di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In casu, trattandosi di

prestazioni ponte COVID alle quali si applica in primis la Lptca e solo

sussidiariamente la LPGA (per quanto non

disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29

Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in

ogni caso di prelevare le spese nell’ambito delle prestazioni ponte COVID, non si riscuotono spese giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Le cause 42.2022.22, 42.2022.23,

42.2022.24 e 42. 2022.47 sono congiunte.

2. I ricorsi sono accolti ai

sensi dei considerandi.

§ Le

decisioni su reclamo del 14 e del 27 aprile e del 20 maggio 2022 impugnate sono

annullate.

§§ Gli incarti

sono rinviati al Comune di __________ perché proceda come indicato ai consid.

2.8.-2.10.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti