42.2022.22
A torto negate prestazioni ponte COVID 12/21-3/22 - 12/21-1/22 subito riduzione fatturato causa pandemia. Non ancora noto diritto a IPG (cfr.STCA 42.2022.31-34). 2+3/22 altamente veros. entrate ancora ridotte. In linea di principio quindi diritto a prestaz. ponte. Rinvio atti x effettuare conteggi
16 agosto 2022Italiano47 min
i membri dell'unità di riferimento) di prestazioni sociali di sostegno ai redditi
Source ti.ch
__________Raccomandata
Incarto
n.
42.2022.22-24
42.2022.47
rs
Lugano
16 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 3 maggio e del 20 giugno 2022 di
RI 1
contro
le decisioni su reclamo del 14 e del 27 aprile e del 20
maggio 2022 emanate dal
Comune di __________
in materia di prestazione ponte COVID
ritenuto, in fatto
1.1. Il 18 dicembre 2021 RI 1 ha
inoltrato al proprio Comune di domicilio, e meglio al Comune di __________, il
modulo “Richiesta di prestazione ponte COVID” per il mese di dicembre 2021.
Quale motivo della domanda è stato indicato che “la mia attività ha subito
un’importante riduzione della cifra d’affari a causa delle restrizioni emanate
dalle autorità (cantonali e federali) che hanno colpito buona parte della mia
clientela limitando e, in diversi casi, obbligando a chiudere le proprie
attività. È per questo motivo che diversi clienti hanno deciso, spero solo
momentaneamente, di sospendere i servizi da me offerti per le difficoltà
economiche causate dalle restrizioni COVID 19" (cfr. doc. B inc.
42.2022.22).
1.2. Con decisione del 20 dicembre 2021
il Comune di __________ ha negato a RI 1 il diritto alla prestazione ponte
COVID per il mese di dicembre 2021, in quanto non risultavano ossequiate le
relative condizioni.
Al riguardo è stato precisato:
" Vedasi la
decisione di rifiuto dell’indennità perdita di guadagno IPG Corona del 25
novembre 2021 dove si evince che non è stato dimostrato che la considerevole
limitazione della sua attività è direttamente collegata alle misure attuate per
combattere l’epidemia di COVID-19 disposte da un’autorità.
Di conseguenza anche la prestazione Ponte
Covid, che si basa sui medesimi criteri, non può essere concessa. (…)” (Doc.
C=V inc. 42.2022.22)
1.3. Il 14 gennaio 2022 RI 1,
rappresentato dall’avv. __________, ha interposto tempestivo reclamo contro il
provvedimento del 20 dicembre 2021, rilevando segnatamente, da un lato, di
occuparsi dal 2014 di consulenza commerciale e di marketing, collaborando anche
nell’organizzazione di eventi, fiere, concerti ed altre analoghe
manifestazioni. Dall’altro, che le misure poste in essere dalle Autorità
federale e cantonali per contenere l’avanzata della pandemia di COVID-19 hanno
comportato un drastico calo della clientela e del fatturato della sua ditta
individuale.
È stato aggiunto che fino al mese
di settembre 2021 a RI 1 è stata riconosciuta l’IPG Corona, mentre gli è stata
rifiutata per i mesi successivi (con decisione del 25 novembre 2021 che egli ha
contestato tramite opposizione del 23 dicembre 2021; cfr. doc. E).
È stato poi fatto valere che il
Decreto legislativo urgente concernente la prestazione ponte COVID e
l’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno sono due atti normativi radicalmente
diversi per quanto attiene specificatamente alle prestazioni riconosciute e
alle condizioni d’accesso alle stesse.
Al riguardo è stato evidenziato
che giusta l’art. 3 lett. f del Decreto la prestazione ponte è riconosciuta al
lavoratore che ha subito una riduzione del reddito o fatturato “… a causa
della pandemia ...” senza alcun riferimento all’entità della riduzione,
essendo determinanti i parametri economici contemplati all’art. 4 del Decreto,
e senza sancire il principio secondo cui debba sussistere un nesso di causalità
diretta tra la limitazione del fatturato e i provvedimenti delle autorità.
A mente della parte reclamante
non corrisponde quindi al vero che la prestazione ponte COVID si basa sugli
stessi criteri di cui all’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.
Inoltre l’allora patrocinatore di
RI 1 ritiene che, essendo pacifico che la riduzione del suo reddito e del suo
fatturato sia da ricondurre alla situazione pandemica, la condizione posta
all’art. 3 lett. f del Decreto è senz’altro adempiuta.
È stato altresì sottolineato che,
come emerge dal Messaggio n. 7906 del Consiglio di Stato pag. 7 e dal Rapporto
7991R pag. 1, la prestazione ponte COVID è complementare al sistema federale e
cantonale di sicurezza sociale e agli aiuti puntuali erogati dai Comuni ed è
stata introdotta per sostenere i lavoratori indipendenti e salariati che non
possono beneficiare di altre forme di aiuto (cfr. doc. D inc. 42.2022.22).
L’avv. __________ ha infine
asserito:
" (…) La
prestazione in parola è dunque stata voluta ed introdotta allo specifico fine
di garantire una copertura straordinaria a tutti lavoratori che, in questo
momento pandemico, si trovano confrontati con una situazione economica tale da
rendere necessario l’intervento dello Stato. Il tutto, previo esaurimento delle
altre forme di aiuto (o complementarmente alle stesse) e prima di dover far
capo all’assistenza sociale.
Negare quindi la prestazione in parola,
affermando che non sarebbero adempiute le condizioni per l’ottenimento dell’IPG
è – oltre che lesivo del diritto – pure in contrasto con la chiara volontà del
legislatore cantonale. (…)” (Doc. D pag. 6 inc. 42.2022.22)
1.4. Con sentenza 42.2022.18 del 30
marzo 2022 il TCA ha accolto il ricorso di RI 1 contro la decisione incidentale
del 2 febbraio 2022 con cui il Comune di __________ aveva sospeso la procedura di
reclamo fino all’evasione dell’opposizione inoltrata da RI 1 contro la
decisione del 25 novembre 2021 con cui la Cassa __________ gli aveva negato il
diritto all’IPG Corona per il mese di ottobre 2021, in quanto “la
prestazione IPG Corona del mese di ottobre è un fattore in entrata per la
determinazione della prestazione ponte COVID del mese di dicembre 2021”
(cfr. doc. E inc. 42.2022.22).
Questa Corte, al riguardo, ha
stabilito che, visti lo scopo della prestazione ponte COVID di
aiuto straordinario e temporaneo a favore di persone che si trovano
provvisoriamente in difficoltà finanziaria e sono “escluse dagli altri
aiuti” e il rischio di un iter procedurale relativamente lungo in ambito di
IPG, non vi era motivo sufficiente per attendere una decisione definitiva circa
il diritto o meno all’IPG Corona.
Considerato
in particolare il principio di celerità, il TCA ha ritenuto che la
posticipazione a tempi non chiaramente definibili dell’evasione del reclamo del
14 gennaio 2022 in attesa di una decisione definitiva in merito al diritto o
meno all’IPG Corona costituisse una ritardata giustizia ai sensi della
giurisprudenza federale e ha trasmesso gli atti al Comune di __________ per
pronunciarsi sul reclamo dell’insorgente del 14 gennaio 2021.
1.5. Il 14 aprile 2022 il Comune di __________
ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha confermato il rifiuto di una
prestazione ponte COVID per il mese di dicembre 2021 stabilito il 20 dicembre
2021, rilevando, da una parte, che:
(…) Il Signor RI 1 con scritto del 7
febbraio 2022 ha comunicato al Municipio che prima della pandemia la sua
attività di consulente indipendente era composta per il 60% da consulenza
commerciale e di marketing e per il 40% da consulenza ad aziende e privati in
ambito fiscale, contabile, assicurativo e gestionale. Ha inoltre descritto gli
eventi che non hanno avuto luogo nel 2021, precisato la riduzione della cifra
d'affari per l'attività della consulenza (contabile, fiscale e gestionale) nel
settore palestra/bar/ristoranti, presentato degli accordi sottoscritti con parti
terze e le ricerche di lavoro.” (Doc. A inc. 42.2022.22)
dall’altra, che:
" a Non è
stato precisato per quale motivo l'annullamento delle fiere
ha portato
ad una riduzione del suo fatturato. Il Signor RI 1 si è limitato a elencare le
fiere che sono state annullate senza specificare l'indotto finanziario per ogni
fiera annullata che ha maturato negli anni precedenti la pandemia collaborando
per conto dei suoi clienti;
b. Le attività
delle palestre/ristorazione/bar sono state riaperte dal mese di aprile 2021. In
ogni caso la consulenza in ambito contabile, finanziario e gestionale non è mai
stata interrotta dalle misure sanitarie introdotte dagli Enti pubblici, si sono
rese altresì necessarie la gestione di tutte le procedure per la richiesta di
prestazioni finanziarie per il lavoro ridotto o richiesta di prestiti
finanziari da parte delle attività precedentemente chiuse. Le Autorità
sanitarie nel corso del 2021 non hanno inoltre mai vietato il contatto diretto
tra consulente e cliente.
c. Le
collaborazioni con __________ sono state sottoscritte nei mesi di ottobre -
novembre 2021. Per questi motivi non possono essere ritenute come una
diminuzione del fatturato in quanto stipulate nel corso del periodo pandemico;
d. il mandato
di consulenza con una persona terza, il cui nome non è stato specificato, sottoscritto
in data 28 novembre 2019 che prevede la remunerazione di 500 chf/mese per ogni
nuovo punto vendita aperto del marchio __________ come pure una remunerazione
variabile dipendente dal fatturato, non prevede entrate finanziarie fisse e stabilite,
ma dipendenti dai nuovi punti vendita aperti e quindi, anche in un contesto non
pandemico, variabili e di difficile quantificazione. Non sono state inoltre
presentati i giustificativi che provano la disdetta del contratto da parte del
mandante per la fine del 31 dicembre 2020 (disdetta da inoltrare entro il mese
di giugno 2020).
(…)” (Doc. A inc. 42.2022.22)
1.6. Nel frattempo RI 1, il 28 febbraio
2022 ha inoltrato al Comune di __________ i moduli “Richiesta di prestazione
ponte COVID” per i mesi di gennaio e febbraio 2022, specificando che il motivo
della domanda e della diminuzione dei redditi è da far risalire al fatto che “la
mia attività ha subito un’importante riduzione della cifra d’affari a causa
della pandemia di COVID-19. In questa particolare fase, diversi clienti hanno
deciso di sospendere momentaneamente i servizi da me offerti a causa delle
difficoltà economiche causate da questa pandemia” (cfr. doc. B inc.
42.2022.23; B inc. 42.2022.24).
1.7. Con due decisioni del 14 marzo 2022
il Comune di __________ ha negato a RI 1 il diritto alla prestazione ponte
COVID per il mese di gennaio, rispettivamente di febbraio 2022, fornendo la
stessa motivazione che per il mese di dicembre 2021 (cfr. doc. C inc.
42.2022.23; C inc. 42.2022.24; consid. 1.2.).
1.8. Il 31 marzo 2022 RI 1 ha inoltre
richiesto al proprio Comune la prestazione ponte COVID per il mese di marzo
2022, precisando che “in seguito alle conseguenze della pandemia di
coronavirus mi trovo purtroppo in difficoltà finanziaria. Diversi clienti hanno
dovuto chiudere o sospendere la propria attività a causa del Covid-19, mentre
altri hanno deciso di non avvalersi al momento dei miei servizi per le
difficoltà economiche causate da questa pandemia” (cfr. doc. B inc.
42.2022.47).
1.9. Il Comune di __________, con
decisione dell’11 aprile 2022, ha negato all’interessato il diritto alla
prestazione ponte COVID per il mese di marzo 2022. Tale provvedimento è stato
motivato analogamente ai precedenti (cfr. doc. C inc. 42.2022.47).
1.10. Con due decisioni su reclamo del 27
aprile 2022 il Comune di __________ ha confermato le proprie decisioni del 14
marzo 2022 relative al diniego di una prestazione ponte COVID per il mese di
gennaio, rispettivamente febbraio 2022, adducendo le medesime argomentazioni
formulate nella decisione su reclamo del 14 aprile 2022 concernente il mese di
dicembre 2021 (cfr. doc. A inc. 42.2022.23; A inc. 42.2022.24; consid. 1.5.).
1.11. RI 1, con tempestivo ricorso
inoltrato personalmente al TCA il 3 maggio 2022, ha contestato la decisione su
reclamo del 14 aprile 2022 (cfr. consid. 1.5.), chiedendo l’annullamento della
stessa, l’accoglimento della sua domanda di una prestazione ponte COVID per il
mese di dicembre 2021, subordinatamente la retrocessione degli atti al Comune
di __________ per evadere la richiesta con il relativo calcolo della prestazione
dovuta, indipendentemente dall’esito della procedura pendente in ambito IPG
(cfr. doc. I pag. 5-6 inc. 42.2022.22).
A sostegno delle proprie pretese
ricorsuali egli ha addotto:
" (…) Codesta
lodevole Autorità si è già chinata su questa tematica chiarendo che il Decreto
legislativo urgente, d'altronde, all'art. 3 lett. d esclude espressamente dal
diritto alla prestazione ponte Covid i richiedenti i quali beneficiano (loro o
Fatti
i membri dell'unità di riferimento) di prestazioni sociali di sostegno ai redditi
e di completamento quali le prestazioni assistenziali, gli assegni di prima
infanzia (API), le indennità straordinarie di disoccupazione e le prestazioni
complementari AVS/AI (PC AVS/AI). Il diritto alla prestazione ponte Covid va
pure negato al richiedente al beneficio di indennità ai sensi della LADI.
L'esclusione non vale, invece, a priori per il richiedente che conta fra i
membri della sua unità di riferimento persone in disoccupazione (cfr. art. 3
lett. e; Messaggio N. 7991pag.6).
Non vengono per contro menzionate le
indennità di perdita di guadagno Corona quale motivo per escludere senza
ulteriore esame la concessione della prestazione ponte Covid.
A tal proposito, in data 22.4.2022,
l'Istituto delle assicurazioni sociali ha trasmesso la decisione all'opposizione
del 23.12.2022, da me presentata, per aver negato l'IPG Corona per il mese di ottobre
2021 (cfr. Doc G). In tale decisione l'opposizione viene respinta. Riservandomi
il diritto di decidere se ricorrere o meno a tale provvedimento, vorrei evidenziare
quanto espresso dall' IAS al punto 6, ovvero:
" Visto quanto sopra, la limitazione dell'attività
di consulenza commerciale e di marketing e quale portatore di affari in ambito
assicurativo, fiscale e contabile esercitata dall'opponente è da ascriversi
alla pandemia e ai suoi effetti (timore di entrare in contatto con la malattia,
stagnazione economica generale), ma non a provvedimenti ordinati dalle autorità
per combatterla."
Quanto sopra menzionato, a mio parere,
conferma e completa il mio diritto alla prestazione ponte Covid come previsto
dal Decreto legislativo urgente art. 3 lett. f
" il richiedente ha subito una riduzione del reddito
o del fatturato a causa della pandemia; per le persone con attività lucrativa
indipendente, è determinante l'importo del fatturato;" (cfr. BU
22/2021 del 4.6.2021pago 179).
La riduzione del mio reddito o del
fatturato è comprovata
da quanto già espresso e documentato nella mia risposta al Municipio di __________
del 7.2.2022 e ulteriormente qui dimostrata dai seguenti
documenti:
- notifica di tassazione 2019 (cfr.
Doc. H)
- decisione definitiva contributi
AVS2019 (cfr. Doc. I)
- notifica di tassazione 2020 (cfr.
Doc. L)
- decisione definitiva contributi
AVS2020 (cfr. Doc. M)
- dichiarazione fiscale 2021+ questionario
complementare per indipendenti senza contabilità + ricevuta di invio
elettronico (cfr. Doc. N)
- decisione provvisoria contributi
AVS2021(cfr. Doc. O).
Va da sé che la forte riduzione
registrata negli anni 2020 e 2021, rispetto al 2019, è causa diretta della
pandemia da Covid-19.
Per rispondere alle osservazioni sollevate
dalla decisione di rifiuto del Municipio di __________ (cfr. Doc. A), vorrei
puntualizzare quanto segue:
Premessa: ogni anno, sin dal 2014 (data di apertura dell'attività
di indipendente), il mio reddito è composto da commissioni variabili e ogni
inizio anno partiva da zero. Non ho mai avuto entrate fisse.
punto a)
Dal 22.11. 2005 al 31.12.2018, per
conto di alcuni clienti, ho contribuito allo sviluppo e alla gestione di
diversi negozi in Svizzera (vendita al dettaglio di prodotti per l'arredamento
/ casa / bigiotteria / pulizia / giocattoli, ecc.). Tra le diverse attività mi
occupavo anche di accompagnare nelle diverse fiere di settore le persone
responsabili per gli acquisti. In questi anni ho maturato diversi contatti e relazioni
con molti rivenditori cercando di mettere a frutto queste relazioni d'affari e
proponendomi come "procacciatore di clienti per i rivenditori". Il
mio guadagno era una commissione calcolata su una percentuale degli ordini
fatti da parte dei clienti che accompagnavo in fiera. Con la chiusura delle
fiere per pandemia mi è mancato il reddito percepito per questa attività.
punto b)
Le attività delle
palestre/bar/ristoranti sono state aperte a partire da aprile 2021 ma con
diverse restrizioni che si sono prolungate fino a febbraio 2022. Queste
attività sono uscite da un prolungato periodo di chiusura e nonostante la
riapertura hanno dovuto affrontare importanti difficoltà economiche, che ancora
oggi nell'aprile 2022, persistono. Questo a causa del decorso della pandemia
per tutto il 2021, la crisi economica causata dalla stessa e, non da ultimo,
perché le persone nel frattempo hanno modificato le loro abitudini. Ebbene,
tutto questo, non ha sicuramente agevolato la ripresa degli affari. E, per
quanto mi è stato possibile constatare, ci vorrà ancora parecchio tempo prima
di poter ripristinare il danno economico causato in questi ultimi 2 anni.
I clienti che seguivo, piccole realtà
imprenditoriali, hanno dovuto chiudere o sospendere la propria attività a causa
del Covid 19 per parecchio tempo e, a causa dell'avversa situazione finanziaria
venutasi a
creare, hanno deciso - per cercare di contenere i costi - di non avvalersi più
dei miei servizi. Quindi, anche se l'attività di consulenza non è mai stata
interrotta, sono venuti a mancare i clienti ai quali poter offrire la mia
consulenza.
Inoltre, anche se il contatto diretto
tra consulente e clienti non è mai stato vietato, le restrizioni in vigore come
il telelavoro e il persistere della pandemia e la relativa diffidenza ai
contatti personali, hanno reso molto difficoltosa la mia attività
professionale.
punto c)
Venendomi a mancare il reddito dalle
attività che non ho più potuto fare a causa della pandemia, mi sono attivato
per diversificare e trovare nuove fonti di guadagno. Le nuove collaborazioni
sono state concluse proprio per questo motivo, così come le diverse ricerche di
lavoro inviate, e mi dispiace che il Municipio di __________ non abbia compreso
e apprezzato la mia volontà di risolvere la situazione cercando di trovare
altre fonti di reddito.
punto d)
per questo cliente/progetto ho
investito parecchio tempo per realizzare un rapporto che prevedeva uno sviluppo
proficuo per la mia attività e che mi avrebbe permesso di avere delle entrate
fisse. L'arrivo della pandemia ha bloccato questo progetto. Non c'è stata
nessuna disdetta del mandato. Il progetto al momento è solo stato sospeso.
Vi sono anche clienti stranieri che
avrei dovuto assisterli per l'apertura della loro attività in Ticino,
spostamento di domicilio e gestione futura delle loro società. Con la pandemia
si è bloccato tutto ma sono rimasto in contatto.
A mio parere il Municipio di __________,
rifiutando il ricorso alla prestazione ponte Covid per il mese di dicembre 2021
non è stato in grado di dimostrare quale diritto il sottoscritto non abbia
ottemperato alfine di non meritare la prestazione ponte Covid, ma si è limitato
ad osservazioni generiche e poco o nulla hanno a che fare con la valutazione della
richiesta della prestazione. Per poter accedere alla prestazione ponte Covid,
come previsto dall'art. 3 del Decreto legislativo urgente, uno dei requisiti è che il richiedente
abbia subito una riduzione del reddito o del fatturato a causa della pandemia e
non dev'essere dimostrato che la considerevole limitazione dell'attività è direttamente
collegata alle misure attuate per combattere l’epidemia di Covid 19 disposte da
un'autorità, come erroneamente indicato nel rifiuto del Comune. (…)” (Doc.
I pag. 3-5 inc. 42.2022.22)
1.12. Il 3 maggio 2022 l’insorgente ha
impugnato dinanzi al TCA anche le decisioni su reclamo del 27 aprile 2022
relative ai mesi di gennaio e febbraio 2022 (cfr. consid. 1.10.), facendo
valere in buona sostanza i medesimi argomenti di cui nel ricorso contro la
decisione su reclamo del 14 aprile 2022 concernente il mese di dicembre 2021
(cfr. consid. 1.11.; doc. I inc. 42.2022.23, I inc. 42.2022.24).
1.13. Il 12 maggio 2022 il Comune di __________
ha comunicato, in relazione ai tre ricorsi presentati da RI 1 il 3 maggio 2022,
di non intendere presentare alcuna risposta di causa, poiché le decisioni su
reclamo sono complete e motivate (cfr. doc. III inc. 42.2022.22; III inc.
42.2022.23; III inc. 42.2022.24).
1.14. L’insorgente, il 13 maggio 2022, ha
prodotto alcuni documenti (cfr. doc. V inc. 42.2022.22; V inc. 42.2022.23, V
inc. 42.2022.24) che sono stati trasmessi alla parte resistente per
osservazioni (cfr. doc. VI inc. 42.2022.22; VI inc. 42.2022.23; VI inc. 42.2022.24).
Quest’ultima è, tuttavia, rimasta silente.
1.15. Con decisione su reclamo del 20
maggio 2022 il Comune di __________ ha poi confermato il proprio provvedimento
dell’11 aprile 2022 relativo al diniego di una prestazione ponte COVID per il
mese di marzo 2022 (cfr. consid. 1.9.), avvalendosi delle medesime motivazioni
espresse nelle precedenti decisioni su reclamo del 14 e del 27 aprile 2022
(cfr. doc. A inc. 42.2022.47; consid. 1.5.; 1.10.).
1.16. RI 1, con tempestivo ricorso
inoltrato al TCA il 20 giugno 2022, ha postulato l’annullamento della decisione
su reclamo del 20 maggio 2022 e l’accoglimento della sua domanda di una
prestazione ponte COVID per il mese di marzo 2022, subordinatamente la
retrocessione degli atti al Comune di __________ per evadere la richiesta con
il relativo calcolo della prestazione dovuta, indipendentemente dall’esito della
procedura pendente in ambito IPG (cfr. doc. I pag. 4 inc. 42.2022.47).
Al riguardo sono state esposte
essenzialmente le medesime ragioni sollevate nei ricorsi del 3 maggio 2022
(cfr. consid. 1.11.; 1.12.).
1.17. Anche in tale caso il Comune di __________,
il 4 luglio 2022, ha asserito di non presentare alcuna risposta di causa, in
quanto la decisione su reclamo del 20 maggio 2022 è completa e motivata (cfr.
doc. III inc. 42.2022.47).
1.18. Il 7 luglio 2022 il ricorrente, a
completamento dei mezzi di prova, ha rimandato agli incarti 42.2022.22-24 (cfr.
doc. V inc. 42.2022.47).
1.19. Il doc. V inc. 42.2022.47 è stato
inviato per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VI).
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
Secondo l’art. 76 cpv. 1 LPAmm -
disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui
all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità
più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare
la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o
sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione
delle altre.
Nella concreta evenienza, visto
che i ricorsi presentati
dall’insorgente sono diretti contro quattro decisioni su reclamo emesse tutte dal
Comune di __________ che concernono sostanzialmente fatti di ugual natura e che
pongono temi analoghi di diritto materiale, è accertata la connessione tra
loro. Per economia processuale le procedure ricorsuali 42.2022.22, 42.2022.23,
42.2022.24
e 42.2022.47 sono, dunque, congiunte in un unico procedimento
giudiziario (cfr. STF 8C_25/2022 del 9 marzo 2022 consid. 7; STF 9C_61/2021, 9C_197/2021 del 1° marzo 2022 consid. 1; STF
8C_120/2021, 8C_137/2021 del 2 agosto 2021 consid. 1.4.; STF 9C_787/2020,
9C_22/2021 del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10
settembre 2020 consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019
consid. 1; STF 9C_748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF
8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V
124.
consid. 1).
nel merito
2.2
Il Gran Consiglio del Cantone
Ticino, il 26 gennaio 2021, ha approvato il Decreto legislativo urgente
concernente la prestazione ponte COVID entrato in vigore il 1° marzo 2021 (cfr.
BU 8/2021 del 16 febbraio 2021 pag. 66; RL 876.100).
Giusta
l’art. 11 del Decreto in questione:
" 1
Il richiedente e ogni membro dell’unità di riferimento possono contestare la
decisione resa dal Comune. Il reclamo è da inoltrare entro 30 giorni
dall’intimazione al Comune che ha pronunciato la decisione.
2.
Contro la decisione su reclamo pronunciata dal Comune
è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro il
termine di 30 giorni dall’intimazione.
3.
È’ applicabile la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008 (Lptca).”
Il Decreto legislativo urgente
concernente la prestazione ponte COVID del 26 gennaio 2021, in vigore dal 1°
marzo 2021, è stato modificato dal Gran Consiglio il 31 maggio 2021 con effetto
retroattivo dal 1° maggio 2021 e validità fino al 31 dicembre 2021 (cfr. BU
22/2021 del 4 giugno 2021 pag. 179 segg.).
L’art. 11 del Decreto è in ogni
caso rimasto invariato.
Per completezza giova rilevare
che il 22 febbraio 2022 il Gran Consiglio ha approvato il decreto legislativo concernente
il rinnovo della prestazione ponte COVID con validità dal 1° gennaio al 30
giugno 2022 e possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2022 (cfr. Messaggio
8103.
del 27 gennaio 2022 del Consiglio di Stato concernente il rinnovo della
prestazione ponte COVID, a complemento del sistema di sicurezza sociale a
seguito delle conseguenze della pandemia di COVID-19 ; Rapporto 8103R dell’8
febbraio 2022 della Commissione gestione e finanze;
Non sono state apportate
modifiche all’art. 11 del Decreto.
Ritenuto il tenore dell’art. 11
cpv. 2 del Decreto legislativo urgente, il TCA è competente per esaminare i
ricorsi in materia di prestazioni ponte COVID.
In concreto i ricorsi inoltrati
al TCA contro le decisioni su reclamo del 14 e del 27 aprile 2022, nonché del
20.
maggio 2022, datati 3 maggio 2022, rispettivamente 20 giugno 2022 sono stati
consegnati alla Posta in tali giorni (cfr. doc. I inc. 42.2022.22; I inc.
42.2022.23, I inc. 42.2022.24; I inc. 42.2022.47 e relative buste
d’intimazione).
Le impugnative, tempestive, sono
pertanto ricevibili e vanno esaminate nel merito.
2.3
Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione
o meno il Comune di __________ abbia negato al ricorrente il diritto alla
prestazione ponte COVID per i mesi
di dicembre 2021, di gennaio, febbraio e marzo 2022.
Dal profilo temporale il giudice
delle assicurazioni sociali applica di principio le norme in vigore al momento in
cui si realizza la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STF 9C_442/2021
del 17 marzo 2022 consid. 3.2.1; STF 9C_377/2021 del 22 ottobre 2021 consid.
3.1.; STF 9C_145/2021 del 2 luglio 2021 consid. 3.1.; STF 8C_706/2019 del 28
agosto 2020 consid. 7.1., pubblicata in DTF 146 V 364; STF 8C_769/2018 del 5
settembre 2019 consid. 2; DTF 140 V 41 consid. 6.3.1.; DTF 130 V 329; DTF 129 V
1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166
consid. 4b).
Pertanto, per quanto attiene al
diritto materiale, in assenza di disposizioni
transitorie particolari, in casu tornano applicabili le disposizioni di
diritto materiale del Decreto legislativo urgente concernente la prestazione
ponte COVID entrato in vigore il 1° maggio 2021 e valido fino al 31 dicembre
2021.
(cfr. consid. 2.2.) per il mese di dicembre 2021 e del Decreto legislativo
concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID valido dal 1° gennaio al
30.
giugno 2022 (cfr. consid. 2.2.) per i mesi da gennaio a marzo 2022.
2.4
Lo scopo della prestazione ponte
COVID, definito all’art. 1 del Decreto legislativo urgente concernente la
prestazione ponte COVID del 31 maggio 2021 - che tra l’altro è rimasto
invariato rispetto al precedente Decreto legislativo urgente del 26 gennaio
2021.
-, è quello di sostenere i lavoratori dipendenti e indipendenti che a
seguito delle conseguenze della pandemia di coronavirus si trovano in difficoltà
finanziaria ed evitare il ricorso alle prestazioni assistenziali (cpv. 2).
La
prestazione ha carattere straordinario e temporaneo (cpv. 3).
Tale scopo risulta pure all’art.
1.
del Decreto legislativo concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID
del 22 maggio 2022.
Dal Messaggio N. 7906 del 7
ottobre 2020 relativo alla prestazione ponte COVID a complemento del sistema di
sicurezza sociale a seguito delle conseguenze della pandemia di coronavirus
emerge che:
" La
prestazione ponte COVID è complementare al sistema federale e cantonale di
sicurezza sociale ed agli aiuti puntuali erogati dai Comuni e dagli enti attivi
sul territorio. Essa è limitata nel tempo e persegue l’obiettivo di ristabilire
l’indipendenza finanziaria per i lavoratori che si trovano temporaneamente in
difficoltà a causa della pandemia di coronavirus, tramite un aiuto puntuale e
mirato che copra il fabbisogno e le necessità contingenti.
(…).
L’aiuto straordinario e limitato nel tempo
è finalizzato ad evitare l’aumento della morosità e il ricorso alle prestazioni
assistenziali. Si ritiene inoltre che la misura potrebbe permettere di superare
una fase di difficoltà e di recuperare la propria autonomia finanziaria.”
(p.to. 2.1.1.)
Ciò risulta anche dal Messaggio
N. 7991 del 5 maggio 2021 relativo alla modifica del decreto legislativo
urgente concernente la Prestazione ponte COVID al p.to 1 e la Messaggio N. 8103
del 27 gennaio 2022 concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID, a
complemento del sistema di sicurezza sociale a seguito delle conseguenze della
pandemia di COVID-19 p.ti I e V.
L’art. 3 del Decreto legislativo
urgente concernente la prestazione ponte COVID del 31 maggio 2021 prevede le
condizioni materiali da adempiere per avere diritto alla prestazione:
"
a) il richiedente e i membri dell’unità di riferimento sono domiciliati
nel Cantone al momento della richiesta;
b) il richiedente è
domiciliato ed effettivamente dimorante nel Cantone nei tre anni precedenti
alla richiesta;
c) il richiedente è
dipendente oppure indipendente ai sensi della legge federale su l’assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS);
d) il richiedente e
i membri dell’unità di riferimento non beneficiano di altre prestazioni a
copertura del fabbisogno, e meglio indennità straordinarie di disoccupazione,
assegno di prima infanzia, prestazione assistenziale e prestazioni
complementari all’AVS/AI;
e) il richiedente
non beneficia di indennità ai sensi della legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione del 25 giugno 1982 (LADI);
f) il richiedente
ha subìto una riduzione del reddito o del fatturato a causa della pandemia; per
le persone con attività lucrativa indipendente, è determinante l’importo del
fatturato;
g) gli indipendenti
devono essere attivi come tali da almeno 3 mesi rispetto alla data della
richiesta;
h) il richiedente e
i membri dell’unità di riferimento hanno un reddito disponibile inferiore ai
parametri di cui all’art. 4.”
Il tenore di tale articolo è
rimasto invariato nel Decreto legislativo concernente il rinnovo della
prestazione ponte COVID del 22 febbraio 2022.
Dalla prestazione ponte COVID
sono, quindi, esclusi i richiedenti i quali beneficiano (loro o i membri
dell’unità di riferimento, costituita da tutte le persone che compongono
l’economia domestica; art. 2) di prestazioni sociali di sostegno ai redditi e
di complemento quali le prestazioni assistenziali, gli assegni di prima
infanzia (API), le indennità straordinarie di disoccupazione e le prestazioni
complementari AVS/AI (PC AVS/AI). Il diritto alla prestazione ponte COVID va
pure negato al richiedente al beneficio di indennità ai sensi della LADI.
L’esclusione non vale, invece, a priori per il richiedente che conta fra i
membri della sua unità di riferimento persone in disoccupazione (cfr. art. 3
lett. e; Messaggio N. 7991 del 5 maggio 2021 pag. 6).
Le condizioni economiche sono
elencate all’art. 4 del Decreto legislativo urgente del 31 maggio 2021 che non
ha subito modifiche nel Decreto legislativo del 22 febbraio 2022:
" 1
Il diritto è dato se il reddito disponibile del richiedente e dei membri
dell’unità di riferimento è inferiore alle soglie stabilite dalla legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno
2000.
(LAPS):
a) 17’739 franchi se l’unità di riferimento è composta da 1
persona;
b) 25’476 franchi se l’unità di riferimento è composta da 2
persone;
c) 32’988 franchi se l’unità di riferimento è composta da 3
persone;
d) 37’967 franchi se l’unità di riferimento è composta da 4
persone;
e) 42’930 franchi se l’unità di riferimento è composta da 5
persone;
f) 4’962
franchi per ogni persona supplementare dell’unità di riferimento.
2.
Il reddito disponibile risulta dalla somma dei
redditi del richiedente e dei membri dell’unità di riferimento (redditi
computabili) dedotta la somma delle spese del richiedente e dei membri
dell’unità di riferimento (spese riconosciute) al momento della richiesta.
3.
Quali redditi computabili si considerano:
a) il reddito lordo da lavoro;
b) ogni altra
entrata compresi gli alimenti percepiti, o prestazione sostitutiva di reddito
compresi i contributi o gli aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni;
c) al reddito è
aggiunta la sostanza netta nella misura di 1/15. Da questo importo viene
dedotto, a titolo di franchigia, un importo di 10’000 franchi per le unità di
riferimento composte da una sola persona e di 15’000 franchi per le unità di
riferimento composte da più persone. La sostanza netta viene calcolata sulla
base di quella indicata nell’ultima notifica di tassazione cresciuta in
giudicato.
4.
Sono riconosciute le seguenti spese:
a) gli oneri sociali dovuti;
b) la spesa per
l’alloggio (per gli inquilini la pigione e le spese accessorie mensili; per i
proprietari gli interessi ipotecari sull’abitazione primaria);
c) i premi per
l’assicurazione contro le malattie al netto della Riduzione individuale dei
premi dell’assicurazione malattie (RIPAM);
d) gli alimenti dovuti ed effettivamente pagati.”
Ne discende che dal profilo
economico il richiedente ha diritto alla prestazione ponte COVID se il reddito
disponibile suo e dei membri dell’unità di riferimento - corrispondente alla
somma dei redditi computabili (cfr. art. 4 cpv. 3) dedotta la somma delle spese
riconosciute (cfr. art. 4 cpv. 4) - al momento della richiesta (cfr. art. 4
cpv. 2) è inferiore a una determinata soglia calcolata a seconda del numero
delle persone che compongono l’unità di riferimento (cfr. art. 4 cpv. 1).
Il sistema di determinazione del
diritto si ispira a quello delle prestazioni armonizzate Laps, come evidenziato
nel Messaggio N. 7906 del 7 ottobre 2020 p.to 2.1.2, il quale precisa:
" (…)
vengono ripresi dalla Laps il concetto di unità di riferimento (UR) e il metodo
di calcolo, e meglio nel senso che il diritto è dato se il reddito disponibile
annuo del richiedente e dei membri dell'UR (differenza fra redditi e spese) è
inferiore ad una determinata soglia, definita a dipendenza del numero dei
membri dell'UR medesima. Il principio di calcolo prevede di calcolare il
reddito computabile dal quale vengono dedotte le spese riconosciute (oneri
sociali, spese per l'alloggio e premi di assicurazione malattia, alimenti
dovuti e pagati). Considerato il carattere straordinario e temporaneo della
prestazione, i parametri (UR; redditi e spese) sono però stati semplificati per
agevolare l'evasione delle richieste nel minor tempo possibile.
Diversamente dalla Laps, l'UR corrisponde all'economia domestica,
cioè alle persone che vivono nella medesima economia domestica. Per quanto
concerne gli alimenti, si sottolinea che quale spesa sono considerati solo
quelli effettivamente pagati e non quelli dovuti de jure, cioè per sentenza o
convenzione. Analogamente alla Laps, i parametri previsti dal Decreto
legislativo sono annuali; se il diritto è dato, la prestazione è poi convertita
in mensilità (annuale diviso per 12). Diversamente dalle prestazioni Laps, la
prestazione non è ricorrente ed è valida solo per il mese di diritto: ciò
significa che gli interessati devono chiederla ogni volta e per ogni mese di
diritto deve essere effettuato lo specifico calcolo di fabbisogno. (…)”
Anche nel Rapporto 7906R del 12
gennaio 2021 della Commissione gestione e finanze p.to 4 è stato precisato che
il calcolo del diritto alla prestazione ponte COVID è ispirato alle prestazioni
armonizzate Laps ma con parametri propri (redditi, spese, soglie) e una forte
semplificazione del sistema di calcolo per agevolare l'evasione delle
richieste nel minor tempo possibile.
In proposito cfr. pure il Messaggio
N. 7991 del 5 maggio 2021 p.to 1 e il Messaggio N. 8103 del 27 gennaio 2022
p.to I.
Ai sensi dell’art. 6 del Decreto
legislativo urgente valido dal 1° maggio 2021 e del Decreto legislativo in
vigore dal 1° gennaio 2022 l’importo della prestazione corrisponde alla lacuna
di reddito annua, convertita in mensilità, ma al massimo a 2’000 franchi al
mese per il primo componente dell’unità di riferimento e 800 franchi al mese
per ogni ulteriore componente (cpv. 1).
La prestazione può essere
concessa mensilmente (cpv. 2).
L’art. 8 del Decreto legislativo
urgente del 31 maggio 2021, che è stato ripreso dal Decreto urgente del 26
gennaio 2021 e non è stato oggetto di cambiamenti nel 2022, riguardo al
finanziamento enuncia che la prestazione è finanziata in ragione del 75% dal
Cantone e del 25% dal Comune che, come visto (cfr. consid. 2.2.), è l’autorità
competente a esaminare la richiesta di prestazione ponte COVID e a decidere in
merito (cfr. art. 5). Eventuali prestazioni supplementari concesse dal Comune
sono interamente a suo carico (cpv. 1).
Il
Comune anticipa le spese per la prestazione. Il Cantone rimborsa
trimestralmente l’anticipo effettuato dal Comune (cpv. 2).
Nel Messaggio N. 7906 del 7
ottobre 2020 al p.to 2.1.3, relativamente alla competenza dei Comuni, è stato
indicato che:
" Considerato
il ruolo centrale dei Comuni per la loro prossimità ai cittadini e quale
garanzia di equità nell’intervento sul territorio, è loro attribuita
l'esecuzione della prestazione. Ai Comuni compete dunque la determinazione del
diritto alla prestazione, in quanto la conoscenza del territorio e la vicinanza
ai cittadini permette loro di disporre di maggiori strumenti per conoscere le
situazioni personali, potendo così offrire anche un orientamento ed una consulenza
mirati. Per agevolare l’attività comunale saranno forniti dal Cantone gli
strumenti di gestione necessari, quali il formulario di richiesta, i documenti
di rendicontazione, il modello di decisione e una mini guida. (…)”
2.5
Il Comune resistente ha negato al
ricorrente le prestazioni ponte COVID per i mesi da dicembre 2021 a marzo 2022
affermando, da un lato, che le stesse non potevano essere concesse, visto che
si baserebbero sui medesimi criteri delle IPG Corona e queste, con decisione
del 25 novembre 2021, gli sono state rifiutate non essendo stato dimostrato che
la considerevole limitazione della sua attività era direttamente collegata alle
misure attuate per combattere l’epidemia di COVID-19 disposte da un’autorità.
Dall’altro, che in ogni caso non sarebbe stata dimostrata una riduzione del
reddito e del fatturato a causa della pandemia (cfr. doc. C=V; A inc.
42.2022.22; C, A inc. 42.2022.23, V, A inc. 42.2022.24; C, A inc. 42.2022.47;
consid. 1.5.).
Il TCA evidenzia innanzitutto che
nella sentenza 42.2022.18 del 30 marzo 2022, menzionata al consid. 1.4., circa il
rapporto tra le IPG Corona e le prestazioni ponte COVID, ha stabilito:
" (…)
È’ vero che fra le due prestazioni in questione vi è una
relazione, in particolare in quanto l’IPG Corona, quale prestazione sostitutiva
di reddito (cfr. Messaggio N. 7906 pag. 2), costituisce un reddito computabile
nel conteggio della prestazione ponte COVID ai sensi dell’art. 4 cpv. 3 lett. b
Decreto legislativo urgente.
(…) è altresì utile rilevare che se, da un lato,
l’art. 1 del Decreto legislativo urgente riguardante la prestazione ponte COVID
enuncia che la prestazione intende sostenere i
lavoratori dipendenti e indipendenti che a seguito delle conseguenze della
pandemia di coronavirus si trovano in difficoltà finanziaria ed evitare il
ricorso alle prestazioni assistenziali e l’art. 3 lett. f prevede che il
diritto è dato se il richiedente ha subito una riduzione del reddito o del
fatturato a causa della pandemia, dall’altro, i Messaggi e
i Rapporti concernenti il Decreto legislativo urgente non indicano che il
diritto alla prestazione ponte COVID sottostà ai medesimi criteri applicabili
all’IPG Corona in relazione al concetto di perdita di guadagno causata
dai provvedimenti adottati per combattere il coronavirus. Nemmeno
vi è accenno a una relazione diretta tra le limitazioni dovute al COVID
e le difficoltà finanziarie, alla cui assenza ha fatto riferimento la parte
resistente per negare il 20 dicembre 2021 la prestazione ponte COVID.
Del resto se il diritto alla prestazione ponte COVID
fosse sottoposto ai medesimi requisiti dell’IPG Corona, in caso di diniego di
quest’ultima, anche la prestazione ponte COVID andrebbe sistematicamente
rifiutata. Ciò contrasta però con la finalità della prestazione cantonale che è
quella, se le proprie condizioni sono adempiute, di aiutare persone in
difficoltà finanziaria che non hanno accesso agli altri aiuti, fra i quali le
IPG Corona.
Va, infine, osservato che il 16 febbraio 2022
il Consiglio federale ha modificato l’ordinanza COVID-19 situazione particolare
e l’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno. A seguito della revoca, dal 17
febbraio 2022, di tutte le restrizioni, ad eccezione dell’obbligo di indossare
la mascherina nei trasporti pubblici e in determinati istituti di cura, anche
le indennità di perdita di guadagno per il coronavirus sono state soppresse,
salvo quelle per le persone particolarmente a rischio, i lavoratori
indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di
lavoro attivi nel settore delle manifestazioni. Le persone attive nel settore
delle manifestazioni continuano ad avere diritto all’indennità in caso di
limitazione considerevole dell’attività lucrativa in seguito a restrizioni in
vigore finora, dato che queste hanno un effetto a più lungo termine rispetto a
quelle in altri ambiti di attività, in particolare a causa dell’annullamento e
della mancata pianificazione di alcune manifestazione. Di conseguenza, il
diritto all’indennità derivante da una limitazione considerevole dell’attività
lucrativa nel settore delle manifestazioni è mantenuto fino al 30 giugno 2022.
Il diritto all’indennità per le persone particolarmente a rischio è mantenuto
fino al 31 marzo 2022 (cfr. RU 2022 97; Circolare sull’indennità in caso di
provvedimenti per combattere il coronavirus - Indennità di perdita di guadagno
per il coronavirus (CIC), emessa dall’UFAS e valida dal 17 settembre 2020,
stato: 17 febbraio 2022, pag. 32).
Il 22 febbraio 2022, invece, è stato
approvato dal Gran Consiglio il rinnovo della prestazione ponte
COVID dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 con
possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2022 (cfr. consid.
2.1.). (…)”
Va poi osservato che la lett. f
dell’art. 3, secondo cui il diritto è dato se il richiedente ha subito una
riduzione del reddito o del fatturato a causa della pandemia, è stata
introdotta nella modifica del 31 maggio 2021, in vigore dal 1° maggio 2021.
In precedenza, nel Decreto
legislativo urgente del 26 gennaio 2021, l’art. 3 lett. e enunciava che “il
diritto è stato se il reddito da lavoro lordo del richiedente è inferiore
rispetto a quello del mese di febbraio 2020. Per le persone con attività
lucrativa indipendente, è determinante l’importo del fatturato”.
Al riguardo dal Messaggio N. 7991
pag. 6 emerge:
" Per quanto
attiene alla nuova lettera f), si osserva come al momento della sua concezione
la Prestazione ponte COVID era pensata per rispondere in modo mirato alla
riduzione di reddito/fatturato causata dalla pandemia (prima ondata), facendo
riferimento agli importi del mese di febbraio 2020. Col passar del tempo gli
effetti della pandemia si sono prolungati, colpendo anche le attività avviate
dopo questa data o le persone che hanno trovato e (di seguito) perso il lavoro
durante la pandemia. Si ritiene dunque che la nuova formulazione permetta di
prendere in considerazione anche le richieste di chi ha iniziato un'attività
professionale durante la pandemia.”
2.6
Giova, inoltre, rilevare che con
sentenza 42.2022.31-34 del 18 luglio 2022, non ancora cresciuta in giudicato,
questa Corte ha parzialmente accolto ai sensi dei considerandi il ricorso di RI
1.
contro il diniego del diritto alle IPG Corona da ottobre 2020 a gennaio 2021
Viste le misure adottate dal
Consiglio federale nel dicembre 2021 per contenere la pandemia, come l’obbligo
del certificato COVID che è stato esteso e la reintroduzione dell’obbligo del
telelavoro, è stato riconosciuto l’adempimento della condizione di cui all’art.
2.
cpv. 3bis lett. a dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel
tenore in vigore fino al 16 febbraio 2022 (“I
lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui
all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c LADI che non rientrano nel campo d’applicazione
del capoverso 3 hanno diritto all’indennità, alla condizione di cui al
capoverso 1bis lettera c, se: a. la loro attività lucrativa è limitata in modo
considerevole a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere
l’epidemia di COVID-19; b. subiscono una perdita di guadagno o salariale; e c.
nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di
almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno
avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno
intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata
dell'attività”; cfr. RU 2020 4571)
per i mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022 in relazione all’attività di
consulenza in ambito di marketing e nell’organizzazione di eventi, fiere e
concerti svolta dal ricorrente al 60% (a esclusione invece dell’attività di
consulenza di natura contabile, fiscale e gestionale al 40%).
Il TCA ha ad ogni modo rinviato
l’incarto alla Cassa __________ affinché esamini se tutti i requisiti per
ottenere le IPG Corona per i mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022 sono
soddisfatti.
Per i mesi di ottobre e novembre
2021.
il rifiuto delle IPG è per contro stato confermato.
2.7
Alla luce di quanto esposto in
precedenza e tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene che il modo di
operare del Comune di __________, che ha negato all’insorgente le prestazioni
ponte COVID per i mesi da dicembre 2021 a marzo 2022, non possa essere
tutelato.
È utile ribadire che la
prestazione ponte COVID ha lo scopo di sostenere i lavoratori dipendenti e
indipendenti che a seguito delle conseguenze della pandemia di coronavirus si
trovano in difficoltà finanziaria e non possono beneficiare delle indennità di
disoccupazione. Si tratta di un aiuto puntuale e mirato volto a coprire il
fabbisogno e le necessità contingenti, evitando il ricorso alle prestazioni
assistenziali (cfr. consid. 2.4.; doc. V2: lettera del 6 maggio 2022 del
Direttore dell’Istituto delle assicurazioni sociale al ricorrente).
Per quanto attiene ai mesi di
dicembre 2021 e gennaio 2022, va poi rilevato che l’insorgente ha dichiarato
che i suoi redditi si sono ridotti successivamente al 2019 a causa della
pandemia, poiché la sua attività professionale è stata resa molto difficoltosa
dalle restrizioni in vigore per combattere il diffondersi del coronavirus e dalla
diffidenza dei clienti verso i contatti personali (cfr. doc. I inc. 42.2022.22;
consid. 1.11.).
In effetti dalla decisione
definitiva per l’anno 2019 dei contributi per persone che esercitano
un’attività lucrativa indipendente emerge un reddito da attività lucrativa
indipendente di fr. 65'891.-- (cfr. doc. I inc. 42.2022.22), mentre dalla
decisione definitiva per l’anno 2020 un reddito da attività indipendente di fr.
1.-- (cfr. doc. M) e dalla decisione provvisoria per l’anno 2021 un reddito di
fr. 11'500.-- (cfr. doc. O).
Inoltre, come sottolineato dal
ricorrente (cfr. doc. I pag. 3 inc. 42.22.22), nelle decisioni su opposizione
del 22 aprile 2022 con cui la Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle
prestazioni ha confermato il rifiuto di IPG per il mese di dicembre 2021,
rispettivamente di gennaio 2022 è stato specificato che la limitazione
dell’attività di consulenza commerciale e di marketing, come pure quale
portatore di affari in ambito assicurativo, fiscale e contabile esercitata dal
medesimo era in ogni caso da ascriversi alla pandemia e ai suoi effetti (timore
di entrare in contatto con la malattia, stagnazione economica generale), benché
secondo la Cassa non fosse in relazione a provvedimenti ordinati dalle autorità
per combatterla (cfr. doc. V4; V5 inc. 42.2022.22).
D’altronde, nei mesi di febbraio,
giugno e settembre 2021 la parte resistente ha erogato prestazioni ponte COVID
all’insorgente (cfr. doc. I pag. 5; T; R; P inc. 42.2022.22) e per i mesi di
aprile, luglio e novembre 2021 è stato comunque effettuato il relativo calcolo.
La prestazione non è però stata concessa, superando il reddito disponibile
della sua unità di riferimento il limite previsto da decreto legislativo. Il
Comune ha ad ogni modo puntualizzato, in particolare nella decisione del 13
dicembre 2021 relativa al mese di novembre 2021, che “qualora la situazione
economica dovesse subire un ulteriore cambiamento nei prossimi mesi, potrà
presentare una nuova domanda presso il nostro Comune” (cfr. doc. U; S; Q
inc. 42.2022.22).
In simili condizioni occorre
concludere che il ricorrente, nei mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022, ha
subito una riduzione del reddito del fatturato a causa della pandemia ai sensi
dell’art. 3 lett. f del Decreto legislativo urgente del 31 maggio 2021 concernente
la prestazione ponte COVID e del Decreto legislativo del 22 febbraio 2022.
2.8
Il TCA sottolinea, altresì, da una
parte, che all’art. 3 lett. d e e dei due Decreti in questione non vengono
menzionate le indennità perdita di guadagno Corona quale motivo per escludere
senza ulteriore esame la concessione della prestazione ponte COVID (cfr. consid.
2.4.). In effetti nel reclamo del 14 gennaio 202 contro la decisione del 20
dicembre 2021 del Comune di __________ è stato asserito che nel 2021 al
ricorrente sono state riconosciute le IPG fino al mese di settembre 2021 (cfr.
D inc. 42.2022.22), periodo nel quale il medesimo ha pure ricevuto delle
prestazioni ponte COVID o perlomeno è stato effettuato il calcolo volto a
sapere se, dal lato finanziario, avesse o meno diritto alle prestazioni ponte
COVID (cfr. doc. I pag. 5; T; U; R; S; Q; P inc. 42.2022.22).
Dall’altra, che è vero, però, che
l’IPG Corona va conteggiata tra i redditi computabili quale prestazione
sostitutiva del reddito da lavoro secondo l’art. 4 cpv. 3 lett. b dei Decreti (cfr.
consid. 2.4.; 2.5.).
In casu, come visto, questa Corte,
con la sentenza 42.2022.31-34, per i mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022 ha
unicamente riconosciuto l’adempimento del presupposto contemplato all’art. 2
cpv. 3bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in relazione a parte
della sua attività, ossia quella connessa al marketing e all’organizzazione di
eventi e fiere, ma ha comunque rinviato gli atti alla Cassa per verificare se
tutte le ulteriori condizioni per l’assegnazione delle IPG Corona siano
ossequiate (cfr. consid. 2.6.).
Pertanto non è ancora dato di
sapere se al ricorrente verranno o meno effettivamente corrisposte le IPG
Corona per i mesi citati e in ogni caso non è noto il relativo importo.
Di conseguenza in concreto il
giudizio 42.2022.31-34 non osta al riconoscimento a RI 1 del diritto in linea
di principio alla prestazione ponte COVID per i mesi di dicembre 2021 e gennaio
2022.
La
prestazione ponte COVID costituisce, del resto, una misura complementare a
quelle attuate dalla Confederazione, dai Cantoni, dai Comuni e da altri enti e
associazioni presenti sul territorio (cfr. Messaggio N. 7906 pag. 7; Messaggio
N. 8103 del 22 gennaio 2022 relativo al rinnovo della prestazione ponte COVID,
a complemento del sistema di sicurezza sociale a seguito delle conseguenze
della pandemia di COVID-19 pag. 5; doc. V2).
Il TCA rende, comunque, attento
il ricorrente che l’eventuale importo della prestazione ponte COVID che verrà
determinato dal Comune di __________ per i mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022
in ossequio all’art. 4 del Decreto legislativo urgente del 31 maggio 2021 concernente
la prestazione ponte COVID e del Decreto legislativo del 22 febbraio 2022,
potrà essere - almeno parzialmente - posto in compensazione oppure chiestogli
in restituzione allorché sarà stabilita l’IPG Corona per il medesimo periodo,
visto che quest’ultima deve essere computata tra i redditi computabili della
prestazione ponte COVID (cfr. STCA 42.2019.34 del 5 dicembre 2019 consid.
2.6.).
2.9
Per i mesi di febbraio e marzo 2022
nelle richieste del 28 febbraio 2022, rispettivamente del 31 marzo 2022 (cfr.
doc. B inc. 42.2022.24; doc. B inc. 42.2022.47) l’insorgente ha addotto di
trovarsi in difficoltà finanziarie a seguito di una riduzione della cifra
d’affari dovuta alla pandemia. Egli ha specificato che “diversi clienti
hanno dovuto chiudere o sospendere la propria attività a causa del Covid-19,
mentre altri hanno deciso di non avvalersi al momento dei miei servizi per le
difficoltà economiche causate da questa pandemia” (cfr. doc. B inc.
42.2022.23; B inc. 42.2022.47).
Al riguardo va evidenziato che
mentre il Consiglio federale ha modificato l’Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno, con effetto dal 17 febbraio 2022, nel senso che le indennità di
perdita di guadagno per il coronavirus sono state soppresse, salvo quelle per
le persone particolarmente a rischio, i lavoratori indipendenti e le persone in
posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro attivi nel settore delle
manifestazioni (cfr. consid. 2.5.), il Gran Consiglio del Cantone Ticino, il 22
febbraio 2022, ha approvato il Decreto legislativo concernente il rinnovo della
prestazione ponte COVID valido retroattivamente dal 1° gennaio 2022 fino al 30
giugno 2022 (cfr. consid. 2.2.) proposto a seguito dell’incertezza
sull’evoluzione degli effetti della pandemia e dei vari cambiamenti del quadro
di riferimento delle prestazioni sociali straordinarie al fine di sostenere
l’autonomia di chi si trova provvisoriamente in difficoltà riducendo il ricorso
alle prestazioni assistenziali (cfr. Messaggio N. 8103 del 27 gennaio 2022 pag.
1-2).
Ne discende, essendo altamente
verosimile che le entrate del ricorrente nei mesi di febbraio e marzo 2022
abbiano continuato a essere ridotte per le stesse ragioni dei mesi precedenti
connesse alla pandemia (cfr. consid. 2.7.), che anche per tali mesi
l’insorgente ha diritto in linea di massima a una prestazione ponte COVID che
il legislatore ha voluto prorogare fino al mese di giugno 2022.
Il Comune resistente dovrà,
dunque, calcolare, tenendo conto dei redditi e delle spese computabili della
sua unità di riferimento (cfr. art. 4 Decreto legislativo urgente del 31 maggio
2022.
e Decreto legislativo del 22 febbraio 2022), se il suo reddito disponibile
sia inferiore ai parametri previsti all’art. 4 cpv. 1 dei Decreti menzionati.
In caso affermativo, RI 1 potrà
beneficiare di una prestazione ponte COVID per i mesi di febbraio e marzo 2022.
2.10
Stante quanto precede, e meglio che
al ricorrente deve essere riconosciuto in linea di principio il diritto
alle prestazioni ponte COVID per i mesi da dicembre 2021 a marzo 2022, si
giustifica l’annullamento delle decisioni su reclamo del 14 e del 27 aprile
2022.
e del 20 maggio 2022 (cfr. consid. 2.8.; 2.9.).
Gli atti vanno rinviati al Comune
di __________ per effettuare i relativi conteggi e determinare se l’insorgente,
anche dal profilo economico (art. 4 Decreto legislativo urgente del 31 maggio
2022.
e Decreto legislativo del 22 febbraio 2022), possa effettivamente
beneficiare di una prestazione ponte COVID per i mesi citati (cfr. consid.
2.8.; 2.9.).
2.11
In
ambito di prestazione ponte COVID, per quanto riguarda la procedura dinanzi al
TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non stabilito da questa
legge, valgono, in particolare, le norme della legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr.
art. 11 cpv. 3 Decreto legislativo urgente
concernente le prestazioni ponte COVID; 31 Lptca).
Giusta l’art. 29 Lptca:
" 1La
procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per
l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra
200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per
un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di
procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è
dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art.
61.
lett. a LPGA, valido fino al 31
dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di
regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese
di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In casu, trattandosi di
prestazioni ponte COVID alle quali si applica in primis la Lptca e solo
sussidiariamente la LPGA (per quanto non
disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29
Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in
ogni caso di prelevare le spese nell’ambito delle prestazioni ponte COVID, non si riscuotono spese giudiziarie.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Le cause 42.2022.22, 42.2022.23,
42.2022.24 e 42. 2022.47 sono congiunte.
2. I ricorsi sono accolti ai
sensi dei considerandi.
§ Le
decisioni su reclamo del 14 e del 27 aprile e del 20 maggio 2022 impugnate sono
annullate.
§§ Gli incarti
sono rinviati al Comune di __________ perché proceda come indicato ai consid.
2.8.-2.10.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti