42.2022.25
Richiesta indennità giornaliera a causa del coronavirus per i mesi da ottobre 2021 a gennaio 2022 da parte di persona in situazione analoga a quella di un datore di lavoro. Ricorso accolto per dicembre 2021 e gennaio 2022 viste le limitazioni decise dal CF
20 giugno 2022Italiano37 min
calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2022.25
cs
Lugano
20 giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 (recte: 3) maggio 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 23 aprile 2022 emanata da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto, in fatto
1.1. Il 25 ottobre 2021, il 7
dicembre 2021, il 4 gennaio 2022 ed il 1° febbraio 2022 RI 1 ha inoltrato le
richieste volte all’ottenimento delle indennità giornaliere per il coronavirus
per i mesi di ottobre 2021, novembre 2021, dicembre 2021 e gennaio 2022 in
favore di __________, nato nel 1981, socio e presidente della gerenza della
società. Nella prima domanda la società ha evidenziato che la diminuzione della
cifra d’affari è dovuta al distanziamento sociale, alla precaria situazione
economica dei clienti dell’azienda che tendono a rinunciare ai servizi offerti
ed all’introduzione dell’obbligo di presentare il certificato vaccinale per
poter accedere alle attività toccate da questo provvedimento.
1.2. In data 15 novembre 2021 la
Cassa ha chiesto a RI 1 maggiori indicazioni circa il provvedimento che avrebbe
limitato l’attività dell’azienda nel mese di ottobre 2021 (doc. 9).
1.3. Il 17 novembre 2021 la
società ha precisato che oltre a quanto già indicato, la riduzione della cifra
d’affari è da attribuire anche alla proibizione di organizzare eventi (doc. 8).
1.4. Con 3 distinte decisioni del
29 novembre 2021, 11 gennaio 2022 e 3 febbraio 2022, confermate da un’unica
decisione su opposizione del 23 aprile 2022, la Cassa CO 1 ha respinto le
richieste. L’amministrazione, nella decisione su opposizione, ha affermato:
“(…)
6. Preso atto di quanto suesposto, la Cassa non può – al fine di
valutare la limitazione dell’attività lucrativa ed eventualmente erogare le
prestazioni richieste – tenere in considerazione quale motivo valido il
distanziamento sociale in quanto si tratta, durante il periodo in disamina, di
una raccomandazione. A riguardo della presupposta precaria situazione economica
dei clienti e la disdetta dei contratti di collaborazione da parte degli
stessi, trattandosi di scelte economiche personali che dipendono dalle persone
e dalle aziende e non di provvedimenti cantonali o federali, tale motivo non
può essere ritenuto valido. Per quanto concerne le limitazioni derivanti dal
certificato vaccinale, considerando che la RI 1 non opera in un settore che
esigeva la presentazione del predetto certificato da parte dei clienti per
poter usufruire dei suoi servizi, tale motivo non può essere preso in
considerazione. Infine, a riguardo dell’asserita proibizione di organizzare
eventi, si fa presente che durante il periodo in esame non vigeva alcun
provvedimento cantonale o federale che non permetteva l’organizzazione di un
evento, pertanto tale motivo non può essere preso in considerazione quale
giustificativo della limitazione dell’attività lucrativa ai sensi dell’art. 2
cpv. 3bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.
7. In definitiva, la limitazione
dell’attività esercitata dall’opponente è da ascriversi alla pandemia e ai suoi
effetti (stagnazione economica generale in primis), piuttosto che a
provvedimenti ordinati dalle autorità per combatterla. La decisione impugnata è
dunque riconfermata.” (doc. 1)
1.5. RI 1 è insorta al TCA contro
la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento e domandando
il versamento delle indennità per il periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 gennaio
2022 (doc. I). L’insorgente sostiene che da settembre 2021 a metà febbraio 2022
il Consiglio federale ha introdotto l’obbligo del certificato Covid, misura che
ha ostacolato la crescita aziendale della società poiché ha impedito
l’incremento di contratti con clienti esistenti nel mondo della ristorazione,
eventi, palestre, ecc., lo sviluppo di nuova clientela e la concretizzazione
del progetto “__________”.
Quale esempio la
ricorrente evidenzia che il __________ __________ è stato suo cliente dal 2018
al 2021 ed ha commissionato numerose installazioni digitali che potevano essere
fisse o stagionali, in particolare per le feste natalizie, tra cui il “__________”
del 2020, che, malgrado la chiusura forzata decretata dal Consiglio federale,
il ristorante aveva mantenuto come servizio per poter comunicare con la propria
clientela durante le festività. Nel mese di settembre 2021 il __________ ha
chiesto un nuovo preventivo per il __________ di dicembre che ha poi dovuto
essere disdetto a causa delle restrizioni e delle numerose cancellazioni di
cene aziendali e private. In questo contesto è stato depositato un dossier
presso il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport che ha
riconosciuto il danno finanziario subito dalla società per l’annullamento della
manifestazione di __________.
La ricorrente rileva
inoltre che nel 2020 aveva presentato un progetto di __________ che a causa
delle restrizioni per il COVID 19 non ha potuto concretizzare. Questo progetto
non era realizzabile con le misure del certificato COVID 19 poiché era basato
su sponsoring ed entrate pubblicitarie tra le partite ed i tornei. Le regole
inerenti il certificato COVID 19 limitavano il pubblico in maniera importante,
creando una diminuzione degli utenti e l’impossibilità di trovare partner
commerciali in questa situazione. Il progetto non era sostenibile.
Infine l’insorgente rileva
che da settembre 2021 a febbraio 2022 il tasso dei contagi era in aumento e la
popolazione aveva paura. Nessuno sapeva come la situazione sarebbe evoluta nei
mesi successivi, creando timori per gli investimenti futuri. Si tratta di una
ragione aggiuntiva dovuta alle restrizioni imposte dalle autorità che le
aziende e i privati hanno subito per 2 anni e che hanno provocato un danno
economico all’intera società.
1.6. Con risposta del 23 maggio
2022 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che,
laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
1.7. Il 2 giugno 2022 la
ricorrente ha ribadito le sue ragioni (doc. VI). All’amministrazione è stato
assegnato un termine scadente il 13 giugno 2022 per eventualmente esprimersi in
merito (doc. VII).
in diritto
in
ordine
2.1. La costante giurisprudenza
federale ha stabilito che è la decisione impugnata
che costituisce il
presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14
gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF
8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010
consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V
51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Nella
presente fattispecie oggetto della decisione su opposizione del 23 aprile 2022
è il rifiuto del diritto alle indennità giornaliere per il coronavirus per il
periodo da ottobre 2021 a gennaio 2022 (doc. 1).
Ne discende che le
contestazioni relative al mese di settembre 2021 esulano dalla presente causa e
sono irricevibili.
2.2. In due distinte sentenze
9C_356/2021 del 10 maggio 2022 destinata a pubblicazione, consid. 1.4.3 e
9C_448/2021 del 10 maggio 2022, consid. 1.3.2, il Tribunale federale ha
lasciato aperta la questione di sapere se una società può ricorrere contro una
decisione su opposizione con la quale vengono rifiutate le indennità
giornaliere per il coronavirus ai propri dipendenti (9C_448/2021, consid.
1.3.2: “[…] Ob sie deswegen (oder aus
einem anderen Grund) hinsichtlich des umstrittenen Anspruchs ein eigenes
schutzwürdiges Interesse an der Anmeldung und Beschwerde hatte resp. hat (vgl.
Urteil 9C_356/2021 vom heutigen Tag E. 1.4.3 Abs. 2), braucht in Anbetracht des
Ausgangs des Verfahrens nicht entschieden zu werden.”).
Nei casi giudicati,
infatti, il ricorso andava comunque respinto.
In concreto, ritenuto che
questo Tribunale è entrato nel merito di numerosi ricorsi della qui ricorrente
(cfr. STCA 42.2021.29 e 42.2021.30 dell’8 luglio 2021; STCA 42.2021.76 e
42.2021.77 del 7 febbraio 2022 e STCA 42.2022.15 e 42.2022.16 del 25 aprile
2022) prima della pubblicazione in internet delle predette sentenze, ci si
potrebbe chiedere se non sarebbe contrario alla buona fede processuale negare
ora alla società il diritto di interporre ricorso.
In ogni caso, nella
fattispecie, l’impugnativa è stata firmata da entrambi i dipendenti che hanno
chiesto le indennità giornaliere, ossia __________ e __________ (per
quest’ultima cfr. inc. 42.2022.26), che sono i soci e i proprietari
dell’azienda e che in caso di mancato versamento delle prestazioni richieste dovrebbero
iniettare mezzi propri nella società per poter versare gli stipendi relativi ai
mesi in esame.
Non vi è pertanto alcun
motivo, nel preciso caso di specie, per rifiutare alla società un interesse
giuridicamente protetto a ricorrere (cfr. del resto la DTF 148 V 2 dove, in un
caso relativo all’assicurazione contro gli infortuni, non è stato messo in
dubbio il diritto del datore di lavoro di ricorrere in favore del proprio
dipendente per l’erogazione di prestazioni a causa di infortunio).
nel
merito
2.3. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3
della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare
ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,
dell’ordine
pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere
limitata nel tempo.
Il Consiglio federale,
fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare,
adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del
coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in
relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con
validità di sei mesi (RU 2020 871).
Dopo che il 25 settembre
2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle
ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge
COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale,
fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche
dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di
perdita di guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro
attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere
l’epidemia di COVID-19 e subiscono una perdita di guadagno o salariale (art. 2
cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).
Hanno inoltre diritto alle
prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai
datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il
coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la
loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita
di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un
reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per
analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è
stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione
alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno).
Il 18 giugno 2021 il
Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità
di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art.
11 cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19
decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del
18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di
perdita di guadagno”).
Il 17 dicembre 2021 il
Parlamento ha deciso di prorogare la durata di validità dell’articolo 15 della
legge COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale
ha prorogato la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.
L’attività
lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata
avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di
attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa
dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra
d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari
mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre
d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter
Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.).
Il cpv. 3ter,
primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020
con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:
" 3ter
L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è
registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per
cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.
RU 2020 pag. 5829)
Il 20 gennaio 2021 l’art.
2 cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU
2021 18):
" Art. 2
cpv. 3ter, primo e terzo periodo
3ter L’attività lucrativa è
ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione
della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra
d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato
la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre
mesi con le cifre d’affari più elevate.”
Nell’ambito della
revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal
1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art.
15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di
guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole
dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di
guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra
d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni
2015-2019.
L’art. 2 dell’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno ha subito un importante cambiamento con effetto
dal 17 febbraio 2022: sono stati abrogati i capoversi 1-3 e 6-8, mentre l’art.
3bis è stato modificato nel senso che hanno diritto alle prestazioni
Fatti
i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui
all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982
sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle
manifestazioni se sono obbligatoriamente assicurati ai sensi della LAVS (lett.
a); se la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di
provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19
(lett. abis), se subiscono una perdita di guadagno o salariale
(lett. b) e se nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito
soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia
anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se non è stata svolta per un
anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata
dell’attività.
L’art. 4 dell’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero
delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di
indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono
versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).
Ai sensi dell’art. 5
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, riguardante l’importo e il calcolo
dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito
medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto
all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia
l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di
perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al
giorno (cpv. 3).
Per l’art. 5 cpv. 2ter
nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021
(RU 2021 5):
" Per il
calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo
2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il
reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità
non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di
calcolo più recente.”
Ai sensi dell’art. 5 cpv.
2ter nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU
2021 5, 109, 167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori
indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero
2, capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il
reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità
non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di
calcolo più recente.
Dal 1° luglio 2021 la
norma prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti
aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero
2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel
campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito
soggetto all’AVS conseguito nel 2019.
Dal 1° luglio 2021 è
inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei
lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis
lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la
decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività
lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis
o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla
base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.
Dal 17 febbraio 2022
l’art. 5 cpv. 2bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno
prevede che ai lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2
capoverso 3bis che hanno già percepito un’indennità in virtù della
presente ordinanza nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020 si
applica la medesima base di calcolo.
Per l’art. 5 cpv. 2ter
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, in vigore dal 17 febbraio 2022,
per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui
all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies che non
rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante
il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.
L’art. 5 cpv. 2ter
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17
febbraio 2022, prevede che se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi
diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies
la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività
lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis
o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla
base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.
L’art. 11 cpv. 1 della
legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno
(LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno,
prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio
è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS.
Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’indennità e incarica
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti
con importi arrotondati.
Il diritto all’indennità
deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno).
Secondo l’art. 8
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente
diritto (cpv. 1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è
fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la
riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità
(cpv. 3).
Infine, l’art. 6
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17
febbraio 2022, prevede che, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il
diritto a prestazioni arretrate si estingue alla fine del terzo mese dopo
l’abrogazione delle disposizioni su cui si fonda.
2.4. Nella Circolare
sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –
Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17
settembre 2020 (stato: 17 febbraio 2022), l’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva
amministrativa è costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 25
versioni, cfr. CIC versione 25 del 17 febbraio 2022; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).
Nella
premessa alla versione 18, stato: 1° settembre 2021, figura:
" (…)
Attualmente restano pochissime restrizioni decise dalle autorità. Di
conseguenza, le casse di compensazione devono prestare particolare attenzione
ai motivi invocati dagli assicurati per esercitare il diritto all’indennità in
virtù della limitazione considerevole dell’attività lucrativa. Questi motivi
devono essere legati ai provvedimenti per combattere il coronavirus. (…)”
Come
si vedrà in seguito (cfr. consid. 2.8), tuttavia, il Consiglio federale ha
successivamente adottato ulteriori misure restrittive.
Il
p.to 3.2.5, diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività
lucrativa, prevede:
" 1041 Hanno
diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le
11/20 persone in posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner
registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a
livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare
considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito
un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi.
Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato
nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di
reddito si applica per analogia il N. 1067.
1041.3 L’attività
lucrativa è considerata aver subìto una limitazione
3/21 considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari
pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari media degli anni
2015–2019. Ai fini del confronto, la cifra d’affari media realizzata nel
periodo di attività effettivo va calcolata su base mensile. Se l’attività è
stata avviata prima del gennaio del 2015, la cifra d’affari complessiva va
divisa per 60, per determinare il valore mensile. L’avente diritto deve
indicare la diminuzione della cifra d’affari e spiegare a quale provvedimento è
dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre 2020 è decisiva una diminuzione
della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento mentre per quelli nati dal 19
dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la diminuzione deve essere pari almeno al 40 per
cento.”
2.5. Le
direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non
sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF
8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre
2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147
V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019
del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag.
438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo
deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste
ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021
consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF
8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2
pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257
consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132
V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V
377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag.
252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379
consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,
SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,
DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois,
"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.
77ss; Duc-Greber: "La portée
de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"
in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,
"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul
Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.6. Va ancora qui rilevato che
dalla lettura del Bollettino ufficiale relativo alle discussioni parlamentari
in vista dell’adozione dell’art. 10 (attualmente art. 15) della legge federale
sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte
all’epidemia di Covid-19 (n. 20.058) emerge che la volontà del legislatore era
di indennizzare unicamente la perdita di guadagno delle persone che devono
interrompere o limitare in modo considerevole l’attività lucrativa a causa di
provvedimenti adottati per far fronte all’epidemia di Covid-19 e non qualsiasi
perdita di guadagno.
La riduzione del reddito
deve trovare la sua origine nelle misure prese dalle autorità per fronteggiare
il coronavirus (cfr. BU
2020 pag. 783, presa di posizione del Consigliere agli Stati Paul Rechsteiner,
Gruppo Socialista, per la maggioranza della Commissione: “[…] Die Mehrheit ist der Meinung - so, wie
es auch der Nationalrat klar und mit grosser Mehrheit beschlossen hat -, dass
nicht nur die vollständige Einstellung, nicht nur der vollständige Unterbruch
der Erwerbstätigkeit massgebend sein muss, sondern auch die massgebliche
Einschränkung. Zur Beruhigung der Minderheit und zu dem, was Kollege Hegglin
ausgeführt hat: Die Kausalität muss ja immer nachgewiesen sein. Es kann
nicht einfach nur ein Einkommenseinbruch geltend gemacht werden, sondern es
braucht einen Covid-19-bedingten Einbruch, damit die entsprechenden
Entschädigungen hier ausgelöst werden können. Dies sind die Argumente der
Mehrheit, entsprechend dem klaren Entscheid des Nationalrates […]”; cfr. anche BU 2020, pag. 1765,
presa di posizione del consigliere nazionale Philippe Nantermod, Gruppo
liberale radicale: “[…] A l'article 10 alinéa 1, il s'agit de l'APG. […] Il est aussi
en vigueur rétroactivement au 17 septembre 2020 afin de permettre la
continuation pour les personnes indirectement touchées par les mesures
prises pour surmonter l'épidémie de coronavirus. Une solution de compromis
entre les deux chambres a été trouvée”, sottolineature del redattore).
Cfr.
anche l’opuscolo edito dall’UFAS, intitolato “Misure concernenti l’indennità
di perdita di guadagno per il coronavirus” (stato: 17 febbraio 2022), dove
figura, per quanto concerne i lavoratori indipendenti, che fino al 16 febbraio
2021 (recte: 2022) hanno diritto alle prestazioni, se tutte le condizioni sono
adempiute, le “persone indirittamente [recte: indirettamente] colpite dai
provvedimenti con diminuzione della cifra d’affari pari almeno” al 30% (per
il periodo dal 1° aprile 2021).
2.7. In concreto la Cassa di
compensazione ha negato il diritto alle indennità per i mesi da ottobre 2021 a
Considerandi
gennaio 2022 sostenendo che l’insorgente non ha subito una limitazione della
sua attività lucrativa a causa delle misure federali o cantonali per fermare il
diffondersi del coronavirus (cfr. art. 2 cpv. 3bis lett. a dell’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore fino al 16 febbraio 2022 ed
applicabile in concreto; cfr. anche STF 9C_390/2021 dell’8 febbraio 2022
destinata a pubblicazione, consid. 3.2.1-3.2.2).
Nel caso di specie lo
scopo societario è il seguente:
“__________.”
Nelle richieste delle
indennità per i mesi da ottobre 2021 a gennaio 2022 figura che l’insorgente ha
iniziato la sua attività il 1° aprile 2018 ed ha avuto una cifra d’affari di
fr. 7'200 nel 2018, di fr. 17'931 nel 2019 e di fr. 0 nei mesi in esame. Il
reddito da attività lucrativa soggetto all’AVS nel 2019 per __________ era pari
a fr. 3'000 al mese.
I salari non sono stati
versati nei mesi da ottobre 2021 a gennaio 2022.
Alla domanda di sapere a
quali provvedimenti è dovuta la limitazione della cifra d’affari, la società, nella
richiesta relativa al mese di ottobre 2021, ha indicato: “Impossibilità di
svolgere la nostra attività. Impossibilità di assembramenti e quindi dello
sviluppo del nostro progetto. Difficoltà economiche per le aziende che non
hanno la possibilità di investire risorse nella comunicazione nel digitale e
nella pubblicità”.
Per quanto concerne la
domanda di prestazioni per il mese di novembre 2021 la ricorrente ha affermato:
“Impossibilità di svolgere la nostra attività: - Impossibilità di
assembramenti e quindi dello sviluppo del nostro progetto” e “Difficoltà
economiche per le aziende che non hanno la possibilità di investire risorse
nella comunicazione nel digitale e nella pubblicità, in seguito ai
provvedimenti covid emanati dal consiglio federale”.
Nella richiesta per il
mese di dicembre 2021 la società ha precisato: “impossibilità di svolgere la
nostra attività. Impossibilità di assembramenti e quindi dello sviluppo del
nostro progetto. Impossibilità di lavorare con i nostri clienti: ristorazione,
eventi, palestra ecc.”.
Per il mese di gennaio
2022.
l’insorgente ha indicato: “impossibilità di svolgere la nostra
attività: -Impossibilità di assembramenti e quindi dello sviluppo del nostro
progetto ____________” e “impossibilità lavorativa con i nostri clienti
della ristorazione, eventi, palestre… che sono sottomessi alla 2G
(provvedimenti della confederazione)”.
Interpellata il 15
novembre 2021 dalla Cassa per indicare in modo preciso quale prescrizione
emanata dall’autorità cantonale/federale limitava la sua attività nel mese di
ottobre 2021, la ricorrente ha affermato:
" (…) vi
informiamo che la nostra società opera nel settore della comunicazione ed
eventi, quindi uno dei settori più colpiti dei provvedimenti Covid emanati dal
consiglio federale.
In effetti la nostra azienda è molto limitata in modo diretto:
- Le piccole
manifestazioni, ed eventi sono ancora proibiti all’aperto e non possiamo
sviluppare il nostro progetto __________ (depositato al dicastero ed accettato
dal municipio), queste misure ci stanno ancora impedendo di lavorare, limitando
di maniera conseguente, il nostro fatturato.
La nostra azienda è anche molto limitata in
modo indiretto:
- La nostra
attività dipende della buona salute economica dei nostri clienti, quali sono i
ristoratori, società di eventi, discoteche palestre, ecc… Questi settori sono
colpiti direttamente dalle misure e dell’obbligo di avere una clientela
vaccinata.
E questa situazione ha
una forte ripercussione sulla nostra azienda. Tutti questi clienti ne soffrono
e non investono più nella comunicazione e i nostri servizi, limitando ancora
una volta il nostro fatturato.
Inoltre la situazione
sta peggiorando, i contagi stanno aumentando in questo periodo autunnale e
purtroppo siamo sempre in periodo di forte pandemia.
Ieri le autorità hanno
segnalato 4'297 contagi, 76 ricoveri e 6 decessi.
Questa situazione non è
molto rassicurante per i nostri clienti, creando paura, angoscia ed incertezze
per gli investimenti aziendali attuali e futuri.
In questo contesto
infatti la nostra azienda, ha fatturato 0 chf nei un (sic) ultimi mesi quindi
la nostra richiesta d’indennità ipg è totalmente giustificata, e di conseguenza
vi chiediamo di accettarla.” (doc. 8)
Va ancora evidenziato che
con decisione del 1° marzo 2022 il Dipartimento dell’educazione, della cultura
e dello sport (DECS) ha deciso in merito all’istanza del 25 gennaio 2022
inoltrata dalla ricorrente ed intesa ad “ottenere un’indennità per perdita
di guadagno in seguito alle misure restrittive adottate dall’Autorità per
fronteggiare l’emergenza coronavirus”. Il DECS “preso atto del preavviso
17.
febbraio 2022 della Divisione della cultura e degli studi universitari, che
accerta un danno finanziario, computabile di fr. 7'419.13, per l’annullamento
della manifestazione __________ al __________ di __________ dal 1° al 31
dicembre 2021” ha concesso un “contributo di fr. 5'940.-, pari all’80%
del danno finanziario computabile di cui ai considerandi, a copertura dei danni
economici legati all’annullamento della manifestazione __________ al __________
di __________ dal 1° al 31 dicembre 2021 (indennità per perdita di guadagno -
art. 11 cpv. 2 della Legge COVID – 19) (…)”. In realtà, come emerge dal
citato art. 11 cpv. 2 seconda frase della legge COVID-19, si tratta di
contributi, versati su richiesta, alle imprese culturali e agli operatori
culturali a titolo di indennizzo delle perdite, rispettivamente alle imprese
culturali per i progetti di ristrutturazione.
La società ha pure
prodotto la risoluzione municipale del __________ 2019 della __________ relativa
al progetto della __________, intesa come gioco degli scacchi, tramite la quale
il __________, “presone atto nella sua seduta del __________ 2019, ha
trasmesso” la “richiesta ai servizi preposti per le valutazioni del
caso; una volta effettuate le necessarie verifiche sarà nostra premura fornirVi
debito riscontro”.
2.8
Questo Tribunale, alla luce
di quanto sopra esposto, rileva quanto segue.
Per quanto concerne i mesi
di ottobre e novembre 2021 la decisione su opposizione impugnata deve essere
confermata ritenuto come in quel periodo non erano in vigore misure restrittive
particolari che hanno limitato l’attività lavorativa della ricorrente.
Le difficoltà economiche
delle aziende, il cui nome peraltro non è neppure stato citato, che avrebbero
collaborato con l’insorgente e che non avrebbero avuto la possibilità di
investire risorse nella comunicazione digitale e nella pubblicità, non sono un
motivo per riconoscere le indennità giornaliere Corona, non costituendo una
limitazione considerevole dell’attività in seguito a provvedimenti adottati
dall’autorità cantonale o federale per combattere il coronavirus.
Neppure il mancato
sviluppo della __________ che non ha trovato gli sbocchi sperati presso la __________
è una ragione per riconoscere le prestazioni. Infatti la risoluzione del __________
relativa al progetto “__________” risale al __________ 2019, ossia un periodo
ben precedente a quello in esame. Con tale decisione le autorità comunali si
sono del resto limitate a prendere atto della breve descrizione relativa al
progetto __________ ed a trasmettere la richiesta ai servizi preposti per la
valutazione del caso, senza tuttavia fornire alcuna garanzia in merito (cfr.
doc. 3).
Dalla documentazione
allegata emerge poi che la __________ sarebbe stata inserita sopra quella
attualmente situata presso la __________ davanti al __________.
Ora, dal 13 settembre 2021
per le manifestazioni all’aperto l’obbligo del certificato COVID vigeva a
partire da 500 persone (o 1000 in caso di obbligo di stare seduti; art. 14 e
14a Ordinanza COVID-19 situazione particolare [cfr. “Modifiche dei
provvedimenti nazionali di contenimento del coronavirus in Svizzera da dicembre
2020”, stato: 9 febbraio 2022; edito dall’UFSP]), limite che manifestamente
non sarebbe in ogni caso stato raggiunto, già solo per motivi logistici, in
caso di installazione della scacchiera presso la __________ di __________, come
auspicato dalla ricorrente.
Per quanto concerne invece
l’obbligo del certificato COVID per gli avventori dei ristoranti o delle
palestre la ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione secondo la quale,
in ottobre o novembre 2021, avrebbe subito delle limitazioni a causa di tali
misure.
Diversa la situazione per
i mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022, alla luce della natura dell’attività
della ricorrente.
Per il mese di dicembre
2021, in applicazione dell’art. 11 cpv. 2 della legge COVID-19 la cui seconda
frase prevede che i contributi sono versati su richiesta alle imprese culturali
e agli operatori culturali a titolo di indennizzo delle perdite e alle imprese
culturali per i progetti di ristrutturazione, la società ha infatti ottenuto un
contributo di fr. 5'940.-- dal DECS a copertura dei danni economici legati
all’annullamento della manifestazione “__________” al __________ di __________ per
il periodo dal 1° al 31 dicembre 2021 (doc. B) e che ha dovuto essere annullata.
L’insorgente, attiva nel
settore ricreativo, ha di conseguenza comprovato di aver subito una limitazione
della sua attività lucrativa a causa delle misure federali per fermare il
diffondersi del coronavirus (cfr. “Modifiche dei provvedimenti nazionali di
contenimento del coronavirus in Svizzera da dicembre 2020”, stato: 9
febbraio 2022; edito dall’UFSP) che hanno ridotto le opportunità di lavoro
nell’ambito delle manifestazioni e degli eventi segnatamente a partire dal mese
di dicembre 2021.
Con il diffondersi della
variante “Omicron” nel corso del mese di dicembre 2021 il Consiglio
federale ha infatti adottato numerose misure allo scopo di contenere la
pandemia di coronavirus.
Tramite comunicato stampa
del 3 dicembre 2021 l’Esecutivo ha affermato che da “lunedì 6 dicembre 2021
saranno estesi l’obbligo del certificato e l’obbligo della mascherina,
rafforzata la raccomandazione del telelavoro e ridotta la durata di validità
dei test antigenici rapidi. Inoltre, le manifestazioni e le strutture soggette
all’obbligo del certificato avranno la possibilità di limitare l’accesso alle
persone vaccinate o guarite e quindi di rinunciare all’obbligo della mascherina
(…) Con queste contromisure intende reagire al forte aumento dei pazienti
COVID-19 ricoverati negli ospedali e alla comparsa della variante Omicron”.
Il Consiglio federale ha rilevato che “da qualche settimana i contagi stanno
aumentando rapidamente. Oltre a causare focolai circoscritti, soprattutto nelle
scuole e nelle case per anziani o di cura, il virus ha ripreso a diffondersi in
tutta la popolazione. Nelle ultime settimane è fortemente aumentato anche il
numero di casi gravi e con esso la pressione sui reparti di terapia intensiva
(…) Il Consiglio federale giudica molto critica l’attuale situazione. La
comparsa della variante Omicron ha inoltre complicato la lotta alla pandemia.
Scoperta il 26 novembre, la nuova variante è stata classificata come
preoccupante dall’Organizzazione mondiale della sanità. Si deve ritenere che
sia molto contagiosa ed è possibile che anche persone immunizzate contro la
variante Delta possano esserne infettate. Non è inoltre chiaro quanto sia
pericolosa e in che misura il vaccino protegga da decorsi gravi”.
Di conseguenza del 6
dicembre 2021 l’obbligo del certificato è stato esteso (valido anche per le
prove e gli allenamenti al chiuso, nonché per le manifestazioni all’aperto con
più di 300 persone; art. 14 e 15 dell’Ordinanza COVID-19 situazione
particolare), di principio dove vigeva l’obbligo del certificato, vigeva anche
l’obbligo della mascherina (art. 3a, 6 cpv. 2 lett. h, 13 cpv. 3 dell’Ordinanza
COVID-19 situazione particolare), per le attività per le quali non poteva
essere portata la mascherina, il gestore della struttura o l’organizzazione
dell’attività doveva registrare i dati di contatto (art. 20 lett. b
dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare).
Il 17
dicembre 2021 l’Esecutivo ha affermato che la “situazione epidemiologica è
preoccupante: il numero di ricoveri continua a crescere e in alcune regioni il
tasso di occupazione dei reparti in terapia intensiva è molto alto. (…). Il 13
dicembre è stata superata per la prima volta la soglia critica di 300 pazienti
COVID-19 ricoverati in terapia intensiva. A partire da questa soglia non è più
possibile garantire un’assistenza ottimale a tutti i pazienti, perché gli
ospedali sono costretti a rinviare o ritardare il trattamento di altre
malattie. Stando alle stime attuali, il numero di pazienti COVID-19 ricoverati
in terapia intensiva crescerà ulteriormente e a fine anno si situerà tra i 350
e i 400. A questo si aggiungono i contagi con la variante Omicron, che
dovrebbero aumentare significativamente ancora prima di Natale. Secondo prime
osservazioni, la variante Omicron è più contagiosa della variante Delta. (…)
Dopo aver consultato i Cantoni, le commissioni parlamentari competenti, le
parti sociali e le associazioni direttamente interessate, il Consiglio federale
ha deciso oggi provvedimenti più restrittivi che resteranno in vigore fino al
24.
gennaio 2022 (…)”.
Dal 20 dicembre 2021 (fino
al 2 febbraio 2022) è stato reintrodotto l’obbligo del telelavoro (art. 25 cpv.
5.
dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), che ha portato le gente a
rimanere maggiormente a casa e a frequentare in maniera minore i ritrovi
pubblici e le manifestazioni, è stata decisa una limitazione del numero di
persone che potevano partecipare a feste e incontri privati anche se vaccinate
o guarite (30 al massimo; in presenza di una persona non vaccinata né guarita
al di sopra dei 16 anni, erano invece ammesse al massimo 10 persone; art. 15
cpv. 3 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), che ha portato le
persone ad annullare o a non organizzare eventi neppure in ambito strettamente
privato. Inoltre per le manifestazioni in luoghi chiusi l’accesso era limitato alle
persone con un certificato di vaccinazione o di guarigione (2G; art. 15 cpv. 1
e 3 e 18 lett. a dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), mentre alle
strutture della ristorazione, dei bar e delle discoteche si poteva accedere
solo con certificato di vaccinazione o guarigione (2G). Per le discoteche e le sale
da ballo valeva la regola del 2G+ (art. 12 cpv. 1 e 3, art. 13 dell’Ordinanza
COVID-19 situazione particolare; sul tema cfr. “modifiche dei provvedimenti
nazionali di contenimento del coronavirus in Svizzera da dicembre 2020”; stato:
9.
febbraio 2022, edito dall’UFSP).
Tali misure, in vigore in
dicembre 2021 e gennaio 2022, considerato l’ambito ricreativo nel quale opera
l’insorgente, hanno colpito, perlomeno indirettamente, la ricorrente e
rientrano nei provvedimenti per combattere il coronavirus (cfr. la citata
premessa alla versione 18, stato: 1° settembre 2021), limitando
considerevolmente la sua attività, poiché la cifra d’affari ha subito una diminuzione
pari almeno al 30%.
Alla luce di quanto sopra
occorre considerare adempiuta la condizione di cui all’art. 2 cpv. 3bis
lett. a dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore fino
al 16 febbraio 2022, per i mesi di dicembre 2021 e di gennaio 2022.
Rilevato inoltre che al
dipendente __________, nel citato periodo non è stato versato il salario (cfr.
il conteggio stipendio mensile), in parziale accoglimento del ricorso,
l’incarto va rinviato all’amministrazione affinché esamini se tutti i requisiti
per ottenere le indennità per dicembre 2021 e gennaio 2022 sono soddisfatti.
2.9
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,
prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita
per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente
che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è
entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di
controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario
o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione
transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di
primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019
si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
del 3 maggio 2022, per cui si applica la nuova disposizione legale.
Trattandosi di prestazioni
IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und
Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der
Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.
741.
n. 30).
Sul tema cfr. anche STF
8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso,
nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolto.
§ La decisione su opposizione
impugnata è annullata per quanto concerne i mesi di dicembre 2021 e gennaio
2022 e l’incarto rinviato alla Cassa CO 1 per i suoi incombenti.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti