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Decisione

42.2022.26

Richiesta indennità giornaliera a causa del coronavirus per i mesi da ottobre 2021 a gennaio 2022 da parte di persona in situazione analoga a quella di un datore di lavoro. Ricorso accolto per dicembre 2021 e gennaio 2022 viste le limitazioni decise dal CF

20 giugno 2022Italiano37 min

V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2022.26

cs

Lugano

20 giugno 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 (recte: 3) maggio 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 23 aprile 2022 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto, in fatto

1.1. Il 25 ottobre 2021, il 7

dicembre 2021, il 4 gennaio 2022 ed il 1° febbraio 2022 RI 1 ha inoltrato le

richieste volte all’ottenimento delle indennità giornaliere per il coronavirus

per i mesi di ottobre 2021, novembre 2021, dicembre 2021 e gennaio 2022 in

favore di __________, nata nel 1981, socia e gerente della società. Nella prima

domanda la società ha evidenziato che la diminuzione della cifra d’affari è

dovuta al distanziamento sociale, alla precaria situazione economica dei clienti

dell’azienda che tendono a rinunciare ai servizi offerti ed all’introduzione

dell’obbligo di presentare il certificato vaccinale per poter accedere alle

attività toccate da questo provvedimento.

1.2. In data 15 novembre 2021 la

Cassa ha chiesto a RI 1 maggiori indicazioni circa il provvedimento che avrebbe

limitato l’attività dell’azienda nel mese di ottobre 2021.

1.3. Il 17 novembre 2021 la

società ha precisato che oltre a quanto già indicato, la riduzione della cifra

d’affari è da attribuire anche alla proibizione di organizzare eventi.

1.4. Con 3 distinte decisioni del

29 novembre 2021, 19 gennaio 2022 e 3 febbraio 2022, confermate da un’unica

decisione su opposizione del 23 aprile 2022, la Cassa CO 1 ha respinto le

richieste. L’amministrazione, nella decisione su opposizione, ha affermato:

“(…)

6. Preso atto di quanto suesposto, la Cassa non può – al fine di

valutare la limitazione dell’attività lucrativa ed eventualmente erogare le

prestazioni richieste – tenere in considerazione quale motivo valido il

distanziamento sociale in quanto si tratta, durante il periodo in disamina, di

una raccomandazione. A riguardo della presupposta precaria situazione economica

dei clienti e la disdetta dei contratti di collaborazione da parte degli

stessi, trattandosi di scelte economiche personali che dipendono dalle persone

e dalle aziende e non di provvedimenti cantonali o federali, tale motivo non

può essere ritenuto valido. Per quanto concerne le limitazioni derivanti dal

certificato vaccinale, considerando che la RI 1 non opera in un settore che

esigeva la presentazione del predetto certificato da parte dei clienti per

poter usufruire dei suoi servizi, tale motivo non può essere preso in

considerazione. Infine, a riguardo dell’asserita proibizione di organizzare

eventi, si fa presente che durante il periodo in esame non vigeva alcun

provvedimento cantonale o federale che non permetteva l’organizzazione di un

evento, pertanto tale motivo non può essere preso in considerazione quale

giustificativo della limitazione dell’attività lucrativa ai sensi dell’art. 2

cpv. 3bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

7. In definitiva, la limitazione dell’attività esercitata

dall’opponente è da ascriversi alla pandemia e ai suoi effetti (stagnazione

economica generale in primis), piuttosto che a provvedimenti ordinati

dalle autorità per combatterla. La decisione impugnata è dunque riconfermata.”

(doc. 1)

1.5. RI 1 è insorta al TCA contro

la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento e domandando

il versamento delle indennità per il periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 gennaio

2022 (doc. I). L’insorgente sostiene che da settembre 2021 a metà febbraio 2022

il Consiglio federale ha introdotto l’obbligo del certificato Covid, misura che

ha ostacolato la crescita aziendale della società poiché ha impedito l’incremento

di contratti con clienti esistenti nel mondo della ristorazione, eventi,

palestre, ecc., lo sviluppo di nuova clientela e la concretizzazione del

progetto “__________”.

Quale esempio la

ricorrente evidenzia che il __________ è stato suo cliente dal 2018 al 2021 ed

ha commissionato numerose installazioni digitali che potevano essere fisse o

stagionali, in particolare per le feste natalizie, tra cui il __________ del

2020, che, malgrado la chiusura forzata decretata dal Consiglio federale, il

ristorante aveva mantenuto come servizio per poter comunicare con la propria

clientela durante le festività. Nel mese di settembre 2021 il __________ ha

chiesto un nuovo preventivo per il __________ di dicembre che ha dovuto essere

disdetto a causa delle restrizioni e delle numerose cancellazioni di cene

aziendali e private. In questo contesto è stato depositato un dossier presso il

Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport che ha riconosciuto

il danno finanziario subito dalla società per l’annullamento della

manifestazione di __________.

La ricorrente rileva

inoltre che nel 2020 aveva presentato un progetto di __________ che a causa

delle restrizioni per il COVID 19 non ha potuto concretizzare. Questo progetto

non era realizzabile con le misure del certificato COVID 19 poiché era basato

su sponsoring ed entrate pubblicitarie tra le partite ed i tornei. Le regole

inerenti il certificato COVID 19 limitavano il pubblico in maniera importante,

creando una diminuzione degli utenti e l’impossibilità di trovare partner

commerciali in questa situazione. Il progetto non era sostenibile.

Infine l’insorgente rileva

che da settembre 2021 a febbraio 2022 il tasso dei contagi era in aumento e la

popolazione aveva paura. Nessuno sapeva come la situazione sarebbe evoluta nei

mesi successivi, creando timori per gli investimenti futuri. Si tratta di una

ragione aggiuntiva dovuta alle restrizioni imposte dalle autorità che le

aziende e i privati hanno subito per 2 anni e che hanno provocato un danno economico

all’intera società.

1.6. Con risposta del 23 maggio

2022 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che,

laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).

in diritto

in

ordine

2.1. La costante giurisprudenza

federale ha stabilito che è la decisione impugnata

che costituisce il

presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale

(cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14

gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF

8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010

consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V

51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Nella

presente fattispecie oggetto della decisione su opposizione del 23 aprile 2022

è il rifiuto del diritto alle indennità giornaliere per il coronavirus per il

periodo da ottobre 2021 a gennaio 2022 (doc. 1).

Ne discende che le

contestazioni relative al mese di settembre 2021 esulano dalla presente causa e

sono irricevibili.

2.2. In due distinte sentenze

9C_356/2021 del 10 maggio 2022 destinata a pubblicazione, consid. 1.4.3 e

9C_448/2021 del 10 maggio 2022, consid. 1.3.2, il Tribunale federale ha

lasciato aperta la questione di sapere se una società può ricorrere contro una

decisione su opposizione con la quale vengono rifiutate le indennità

giornaliere per il coronavirus ai propri dipendenti (9C_448/2021, consid.

1.3.2: “[…] Ob sie deswegen (oder aus

einem anderen Grund) hinsichtlich des umstrittenen Anspruchs ein eigenes

schutzwürdiges Interesse an der Anmeldung und Beschwerde hatte resp. hat (vgl.

Urteil 9C_356/2021 vom heutigen Tag E. 1.4.3 Abs. 2), braucht in Anbetracht des

Ausgangs des Verfahrens nicht entschieden zu werden.”).

Nei casi giudicati,

infatti, il ricorso andava comunque respinto.

In concreto, ritenuto che

questo Tribunale è entrato nel merito di numerosi ricorsi della qui ricorrente (cfr.

STCA 42.2021.29 e 42.2021.30 dell’8 luglio 2021; STCA 42.2021.76 e 42.2021.77

del 7 febbraio 2022 e STCA 42.2022.15 e 42.2022.16 del 25 aprile 2022) prima

della pubblicazione in internet delle predette sentenze, ci si potrebbe

chiedere se non sarebbe contrario alla buona fede processuale negare ora alla

società il diritto di interporre ricorso.

In ogni caso, nella

fattispecie, l’impugnativa è stata firmata da entrambi i dipendenti che hanno

chiesto le indennità giornaliere, ossia __________ e __________ (per il primo

cfr. inc. 42.2022.25), che sono i soci e i proprietari dell’azienda e che in

caso di mancato versamento delle prestazioni richieste dovrebbero iniettare

mezzi propri nella società per poter versare gli stipendi relativi ai mesi in

esame.

Non vi è pertanto alcun

motivo, nel preciso caso di specie, per rifiutare alla società un interesse

giuridicamente protetto a ricorrere (cfr. del resto la DTF 148 V 2 dove, in un

caso relativo all’assicurazione contro gli infortuni, non è stato messo in

dubbio il diritto del datore di lavoro di ricorrere in favore del proprio

dipendente per l’erogazione di prestazioni a causa di infortunio).

nel

merito

2.3. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3

della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare

ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,

dell’ordine

pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere

limitata nel tempo.

Il Consiglio federale, fondandosi

sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per

frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus,

l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con

il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31),

entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi

(RU 2020 871).

Dopo che il 25 settembre

2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle

ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge

COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale,

fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche

dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di

perdita di guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro

attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere

l’epidemia di COVID-19 e subiscono una perdita di guadagno o salariale (art. 2

cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

Hanno inoltre diritto alle

prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai

datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il

coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la

loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita

di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un

reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per

analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è

stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione

alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno).

Il 18 giugno 2021 il

Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità

di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art.

11 cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19

decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del

18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di

perdita di guadagno”).

Il 17 dicembre 2021 il

Parlamento ha deciso di prorogare la durata di validità dell’articolo 15 della

legge COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale

ha prorogato la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

L’attività

lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata

avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di

attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa

dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra

d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari

mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre

d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.).

Il cpv. 3ter,

primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020

con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

" 3ter

L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è

registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per

cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.

RU 2020 pag. 5829)

Il 20 gennaio 2021 l’art.

2 cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU

2021 18):

" Art. 2

cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3ter L’attività lucrativa è

ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione

della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra

d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato

la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre

mesi con le cifre d’affari più elevate.”

Nell’ambito della

revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal

1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art.

15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di

guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole

dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di

guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra

d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni

2015-2019.

L’art. 2 dell’Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno ha subito un importante cambiamento con effetto dal 17

febbraio 2022: sono stati abrogati i capoversi 1-3 e 6-8, mentre l’art. 3bis

è stato modificato nel senso che hanno diritto alle prestazioni i lavoratori

indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31

capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione

contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle manifestazioni se sono

obbligatoriamente assicurati ai sensi della LAVS (lett. a); se la loro attività

lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati

dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 (lett. abis),

se subiscono una perdita di guadagno o salariale (lett. b) e se nel 2019 hanno

conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000

franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività

dopo il 2019; se non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va

adempiuta in proporzione alla durata dell’attività.

L’art. 4 dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero

delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di

indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono

versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).

Ai sensi dell’art. 5

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, riguardante l’importo e il calcolo

dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito

medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto

all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia

l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di

perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al

giorno (cpv. 3).

Per l’art. 5 cpv. 2ter

nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021

(RU 2021 5):

" Per il

calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui

all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è

determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la

fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa

fondandosi su una base di calcolo più recente.”

Ai sensi dell’art. 5 cpv.

2ter nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU

2021 5, 109, 167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori

indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b

numero 2, capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante

il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione

dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi

su una base di calcolo più recente.

Dal 1° luglio 2021 la

norma prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti

aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero

2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel

campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito

soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

Dal 1° luglio 2021 è

inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei

lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis

lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la

decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività

lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis

o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla

base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

Dal 17 febbraio 2022

l’art. 5 cpv. 2bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno

prevede che ai lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2

capoverso 3bis che hanno già percepito un’indennità in virtù della

presente ordinanza nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020 si

applica la medesima base di calcolo.

Per l’art. 5 cpv. 2ter

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, in vigore dal 17 febbraio 2022,

per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui

all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies che non

rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante

il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

L’art. 5 cpv. 2ter

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17

febbraio 2022, prevede che se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi

diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies

la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività

lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis

o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla

base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

L’art. 11 cpv. 1 della

legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno

(LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno,

prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio

è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS.

Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica

l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti

con importi arrotondati.

Il diritto all’indennità

deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno).

Secondo l’art. 8

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente

diritto (cpv. 1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è

fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la

riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità

(cpv. 3).

Infine, l’art. 6

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17

febbraio 2022, prevede che, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il

diritto a prestazioni arretrate si estingue alla fine del terzo mese dopo

l’abrogazione delle disposizioni su cui si fonda.

2.4. Nella Circolare

sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –

Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17

settembre 2020 (stato: 17 febbraio 2022), l’Ufficio federale delle

assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva

amministrativa è costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 25

versioni, cfr. CIC versione 25 del 17 febbraio 2022; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).

Nella

premessa alla versione 18, stato: 1° settembre 2021, figura:

" (…)

Attualmente restano pochissime restrizioni decise dalle autorità. Di

conseguenza, le casse di compensazione devono prestare particolare attenzione

ai motivi invocati dagli assicurati per esercitare il diritto all’indennità in

virtù della limitazione considerevole dell’attività lucrativa. Questi motivi

devono essere legati ai provvedimenti per combattere il coronavirus. (…)”

Come

si vedrà in seguito (cfr. consid. 2.8), tuttavia, il Consiglio federale ha successivamente

adottato ulteriori misure restrittive.

Il

p.to 3.2.5, diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività

lucrativa, prevede:

" 1041 Hanno

diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le

11/20 persone in posizione assimilabile

a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner registrati che

lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a livello

cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare

considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito

un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi.

Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato

nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di

reddito si applica per analogia il N. 1067.

1041.3 L’attività

lucrativa è considerata aver subìto una limitazione

3/21 considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari

pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari media degli anni

2015–2019. Ai fini del confronto, la cifra d’affari media realizzata nel

periodo di attività effettivo va calcolata su base mensile. Se l’attività è

stata avviata prima del gennaio del 2015, la cifra d’affari complessiva va divisa

per 60, per determinare il valore mensile. L’avente diritto deve indicare la

diminuzione della cifra d’affari e spiegare a quale provvedimento è dovuta. Per

Fatti

i diritti nati fino al 18 dicembre 2020 è decisiva una diminuzione della cifra

d’affari pari almeno al 55 per cento mentre per quelli nati dal 19 dicembre

2020 al 31 marzo 2021 la diminuzione deve essere pari almeno al 40 per cento.”

2.5. Le

direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF

8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre

2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147

V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019

del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag.

438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021

consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF

8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2

pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257

consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132

V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V

377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag.

252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379

consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,

SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,

DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée

de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"

in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.6. Va ancora qui rilevato che

dalla lettura del Bollettino ufficiale relativo alle discussioni parlamentari

in vista dell’adozione dell’art. 10 (attualmente art. 15) della legge federale

sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte

all’epidemia di Covid-19 (n. 20.058) emerge che la volontà del legislatore era

di indennizzare unicamente la perdita di guadagno delle persone che devono

interrompere o limitare in modo considerevole l’attività lucrativa a causa di

provvedimenti adottati per far fronte all’epidemia di Covid-19 e non qualsiasi

perdita di guadagno.

La riduzione del reddito

deve trovare la sua origine nelle misure prese dalle autorità per fronteggiare

il coronavirus (cfr. BU

2020 pag. 783, presa di posizione del Consigliere agli Stati Paul Rechsteiner,

Gruppo Socialista, per la maggioranza della Commissione: “[…] Die Mehrheit ist der Meinung - so, wie

es auch der Nationalrat klar und mit grosser Mehrheit beschlossen hat -, dass

nicht nur die vollständige Einstellung, nicht nur der vollständige Unterbruch

der Erwerbstätigkeit massgebend sein muss, sondern auch die massgebliche

Einschränkung. Zur Beruhigung der Minderheit und zu dem, was Kollege Hegglin

ausgeführt hat: Die Kausalität muss ja immer nachgewiesen sein. Es kann

nicht einfach nur ein Einkommenseinbruch geltend gemacht werden, sondern es

braucht einen Covid-19-bedingten Einbruch, damit die entsprechenden

Entschädigungen hier ausgelöst werden können. Dies sind die Argumente der

Mehrheit, entsprechend dem klaren Entscheid des Nationalrates […]”; cfr. anche BU 2020, pag. 1765,

presa di posizione del consigliere nazionale Philippe Nantermod, Gruppo

liberale radicale: “[…] A l'article 10 alinéa 1, il s'agit de l'APG. […] Il est aussi

en vigueur rétroactivement au 17 septembre 2020 afin de permettre la

continuation pour les personnes indirectement touchées par les mesures

prises pour surmonter l'épidémie de coronavirus. Une solution de compromis

entre les deux chambres a été trouvée”, sottolineature del redattore).

Cfr.

anche l’opuscolo edito dall’UFAS, intitolato “Misure concernenti l’indennità

di perdita di guadagno per il coronavirus” (stato: 17 febbraio 2022), dove

figura, per quanto concerne i lavoratori indipendenti, che fino al 16 febbraio

2021 (recte: 2022) hanno diritto alle prestazioni, se tutte le condizioni sono

adempiute, le “persone indirittamente [recte: indirettamente] colpite dai

provvedimenti con diminuzione della cifra d’affari pari almeno” al 30% (per

il periodo dal 1° aprile 2021).

2.7. In concreto la Cassa di

compensazione ha negato il diritto alle indennità per i mesi da ottobre 2021 a

gennaio 2022 sostenendo che l’insorgente non ha subito una limitazione della

sua attività lucrativa a causa delle misure federali o cantonali per fermare il

diffondersi del coronavirus (cfr. art. 2 cpv. 3bis lett. a

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore fino al 16

febbraio 2022 ed applicabile in concreto; cfr. anche STF 9C_390/2021 dell’8 febbraio

2022 destinata a pubblicazione, consid. 3.2.1-3.2.2).

Nel caso di specie lo

scopo societario è il seguente:

" __________.”

Nelle richieste delle

indennità per i mesi da ottobre 2021 a gennaio 2022 figura che l’insorgente ha

iniziato la sua attività il 1° aprile 2018 ed ha avuto una cifra d’affari di

fr. 7'200 nel 2018, di fr. 17'931 nel 2019 e di fr. 0 nei mesi in esame. Il

reddito da attività lucrativa soggetto all’AVS nel 2019 per __________ era pari

a fr. 3'000 al mese.

I salari non sono stati

versati nei mesi da ottobre 2021 a gennaio 2022.

Alla domanda di sapere a

quali provvedimenti è dovuta la limitazione della cifra d’affari, la società,

nella richiesta relativa al mese di ottobre 2021, ha indicato: “Impossibilità

di svolgere la nostra attività. Impossibilità di assembramenti e quindi dello

sviluppo del nostro progetto. Difficoltà economiche per le aziende che non

hanno la possibilità di investire risorse nella comunicazione nel digitale e

nella pubblicità”.

Per quanto concerne la

domanda di prestazioni per il mese di novembre 2021 la ricorrente ha affermato:

“Impossibilità di svolgere la nostra attività: - Impossibilità di

assembramenti e quindi dello sviluppo del nostro progetto” e “Difficoltà

economiche per le aziende che non hanno la possibilità di investire risorse

nella comunicazione nel digitale e nella pubblicità, in seguito ai

provvedimenti covid emanati dal consiglio federale”.

Nella richiesta per il

mese di dicembre 2021 la società ha precisato: “impossibilità di svolgere la

nostra attività. Impossibilità di assembramenti e quindi dello sviluppo del

nostro progetto. Impossibilità di lavorare con i nostri clienti: ristorazione,

eventi, palestra ecc.”.

Per il mese di gennaio

2022 l’insorgente ha indicato: “impossibilità di svolgere la nostra

attività: -Impossibilità di assembramenti e quindi dello sviluppo del nostro

progetto ______________” e “impossibilità lavorativa con i nostri

clienti della ristorazione, eventi, palestre… che sono sottomessi alla 2G (provvedimenti

della confederazione)”.

Interpellata il 15

novembre 2021 dalla Cassa per indicare in modo preciso quale prescrizione

emanata dall’autorità cantonale/federale limitava la sua attività nel mese di

ottobre 2021, la ricorrente ha affermato:

" (…) vi

informiamo che la nostra società opera nel settore della comunicazione ed

eventi, quindi uno dei settori più colpiti dei provvedimenti Covid emanati dal

consiglio federale.

In effetti la nostra azienda è molto limitata in modo diretto:

- Le piccole

manifestazioni, ed eventi sono ancora proibiti all’aperto e non possiamo

sviluppare il nostro progetto __________ (depositato al dicastero ed accettato

dal municipio), queste misure ci stanno ancora impedendo di lavorare, limitando

di maniera conseguente, il nostro fatturato.

La nostra azienda è anche molto limitata in modo indiretto:

- La nostra

attività dipende della buona salute economica dei nostri clienti, quali sono i

ristoratori, società di eventi, discoteche palestre, ecc… Questi settori sono

colpiti direttamente dalle misure e dell’obbligo di avere una clientela

vaccinata.

E questa situazione ha

una forte ripercussione sulla nostra azienda. Tutti questi clienti ne soffrono

e non investono più nella comunicazione e i nostri servizi, limitando ancora

una volta il nostro fatturato.

Inoltre la situazione

sta peggiorando, i contagi stanno aumentando in questo periodo autunnale e

purtroppo siamo sempre in periodo di forte pandemia.

Ieri le autorità hanno

segnalato 4'297 contagi, 76 ricoveri e 6 decessi.

Questa situazione non è

molto rassicurante per i nostri clienti, creando paura, angoscia ed incertezze

per gli investimenti aziendali attuali e futuri.

In questo contesto

infatti la nostra azienda, ha fatturato 0 chf nei un (sic) ultimi mesi quindi

la nostra richiesta d’indennità ipg è totalmente giustificata, e di conseguenza

Considerandi

vi chiediamo di accettarla.” (doc. 8)

Va ancora evidenziato che

con decisione del 1° marzo 2022 il Dipartimento dell’educazione, della cultura

e dello sport (DECS) ha deciso in merito all’istanza del 25 gennaio 2022

inoltrata dalla ricorrente ed intesa ad “ottenere un’indennità per perdita

di guadagno in seguito alle misure restrittive adottate dall’Autorità per

fronteggiare l’emergenza coronavirus”. Il DECS “preso atto del preavviso

17.

febbraio 2022 della Divisione della cultura e degli studi universitari, che

accerta un danno finanziario, computabile di fr. 7'419.13, per l’annullamento

della manifestazione __________ al __________ di __________ dal 1° al 31

dicembre 2021” ha concesso un “contributo di fr. 5'940.-, pari all’80%

del danno finanziario computabile di cui ai considerandi, a copertura dei danni

economici legati all’annullamento della manifestazione __________ al __________

di __________ dal 1° al 31 dicembre 2021 (indennità per perdita di guadagno -

art. 11 cpv. 2 della Legge COVID – 19) (…)”. In realtà, come emerge dal

citato art. 11 cpv. 2 seconda frase della legge COVID-19, si tratta di

contributi, versati su richiesta, alle imprese culturali e agli operatori

culturali a titolo di indennizzo delle perdite, rispettivamente alle imprese

culturali per i progetti di ristrutturazione.

La società ha pure

prodotto la risoluzione municipale del __________ 2019 della __________

relativa al progetto della __________, intesa come gioco degli scacchi, tramite

la quale il __________, “presone atto nella sua seduta del __________ 2019,

ha trasmesso” la “richiesta ai servizi preposti per le valutazioni del

caso; una volta effettuate le necessarie verifiche sarà nostra premura fornirVi

debito riscontro”.

2.8

Questo Tribunale, alla luce

di quanto sopra esposto, rileva quanto segue.

Per quanto concerne i mesi

di ottobre e novembre 2021 la decisione su opposizione impugnata deve essere

confermata ritenuto come in quel periodo non erano in vigore misure restrittive

particolari che hanno limitato l’attività lavorativa della ricorrente.

Le difficoltà economiche

delle aziende, il cui nome peraltro non è neppure stato citato, che avrebbero

collaborato con l’insorgente e che non avrebbero avuto la possibilità di

investire risorse nella comunicazione digitale e nella pubblicità, non sono un

motivo per riconoscere le indennità giornaliere Corona, non costituendo una

limitazione considerevole dell’attività in seguito a provvedimenti adottati

dall’autorità cantonale o federale per combattere il coronavirus.

Neppure il mancato

sviluppo della __________ che non ha trovato gli sbocchi sperati presso la __________

è una ragione per riconoscere le prestazioni. Infatti la risoluzione del

Municipio relativa al progetto “__________” risale al __________ 2019, ossia un

periodo ben precedente a quello in esame. Con tale decisione le autorità

comunali si sono del resto limitate a prendere atto della breve descrizione

relativa al progetto __________ ed a trasmettere la richiesta ai servizi

preposti per la valutazione del caso, senza tuttavia fornire alcuna garanzia in

merito (cfr. doc. 3).

Dalla documentazione

allegata emerge poi che la __________ sarebbe stata inserita sopra quella

attualmente situata presso la __________ davanti al __________.

Ora, dal 13 settembre 2021

per le manifestazioni all’aperto l’obbligo del certificato COVID vigeva a

partire da 500 persone (o 1000 in caso di obbligo di stare seduti; art. 14 e

14a Ordinanza COVID-19 situazione particolare [cfr. “Modifiche dei

provvedimenti nazionali di contenimento del coronavirus in Svizzera da dicembre

2020”, stato: 9 febbraio 2022; edito dall’UFSP]), limite che manifestamente

non sarebbe in ogni caso stato raggiunto, già solo per motivi logistici, in

caso di installazione della __________ presso la __________ di __________, come

auspicato dalla ricorrente.

Per quanto concerne invece

l’obbligo del certificato COVID per gli avventori dei ristoranti o delle

palestre la ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione secondo la quale,

in ottobre o novembre 2021, avrebbe subito delle limitazioni a causa di tali

misure.

Diversa la situazione per

i mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022, alla luce della natura dell’attività

della ricorrente.

Per il mese di dicembre

2021, in applicazione dell’art. 11 cpv. 2 della legge COVID-19 la cui seconda

frase prevede che i contributi sono versati su richiesta alle imprese culturali

e agli operatori culturali a titolo di indennizzo delle perdite e alle imprese

culturali per i progetti di ristrutturazione, la società ha infatti ottenuto un

contributo di fr. 5'940.-- dal DECS a copertura dei danni economici legati

all’annullamento della manifestazione “__________” al __________ di __________

per il periodo dal 1° al 31 dicembre 2021 (doc. B) e che ha dovuto essere

annullata.

L’insorgente, attiva nel

settore ricreativo, ha di conseguenza comprovato di aver subito una limitazione

della sua attività lucrativa a causa delle misure federali per fermare il

diffondersi del coronavirus (cfr. “Modifiche dei provvedimenti nazionali di

contenimento del coronavirus in Svizzera da dicembre 2020”, stato: 9

febbraio 2022; edito dall’UFSP) che hanno ridotto le opportunità di lavoro

nell’ambito delle manifestazioni e degli eventi segnatamente a partire dal mese

di dicembre 2021.

Con il diffondersi della

variante “Omicron” nel corso del mese di dicembre 2021 il Consiglio

federale ha infatti adottato numerose misure allo scopo di contenere la

pandemia di coronavirus.

Tramite comunicato stampa

del 3 dicembre 2021 l’Esecutivo ha affermato che da “lunedì 6 dicembre 2021

saranno estesi l’obbligo del certificato e l’obbligo della mascherina,

rafforzata la raccomandazione del telelavoro e ridotta la durata di validità

dei test antigenici rapidi. Inoltre, le manifestazioni e le strutture soggette

all’obbligo del certificato avranno la possibilità di limitare l’accesso alle

persone vaccinate o guarite e quindi di rinunciare all’obbligo della mascherina

(…) Con queste contromisure intende reagire al forte aumento dei pazienti

COVID-19 ricoverati negli ospedali e alla comparsa della variante Omicron”.

Il Consiglio federale ha rilevato che “da qualche settimana i contagi stanno

aumentando rapidamente. Oltre a causare focolai circoscritti, soprattutto nelle

scuole e nelle case per anziani o di cura, il virus ha ripreso a diffondersi in

tutta la popolazione. Nelle ultime settimane è fortemente aumentato anche il

numero di casi gravi e con esso la pressione sui reparti di terapia intensiva

(…) Il Consiglio federale giudica molto critica l’attuale situazione. La

comparsa della variante Omicron ha inoltre complicato la lotta alla pandemia.

Scoperta il 26 novembre, la nuova variante è stata classificata come

preoccupante dall’Organizzazione mondiale della sanità. Si deve ritenere che

sia molto contagiosa ed è possibile che anche persone immunizzate contro la

variante Delta possano esserne infettate. Non è inoltre chiaro quanto sia

pericolosa e in che misura il vaccino protegga da decorsi gravi”.

Di conseguenza del 6

dicembre 2021 l’obbligo del certificato è stato esteso (valido anche per le

prove e gli allenamenti al chiuso, nonché per le manifestazioni all’aperto con

più di 300 persone; art. 14 e 15 dell’Ordinanza COVID-19 situazione

particolare), di principio dove vigeva l’obbligo del certificato, vigeva anche

l’obbligo della mascherina (art. 3a, 6 cpv. 2 lett. h, 13 cpv. 3 dell’Ordinanza

COVID-19 situazione particolare), per le attività per le quali non poteva

essere portata la mascherina, il gestore della struttura o l’organizzazione

dell’attività doveva registrare i dati di contatto (art. 20 lett. b

dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare).

Il 17

dicembre 2021 l’Esecutivo ha affermato che la “situazione epidemiologica è

preoccupante: il numero di ricoveri continua a crescere e in alcune regioni il

tasso di occupazione dei reparti in terapia intensiva è molto alto. (…). Il 13

dicembre è stata superata per la prima volta la soglia critica di 300 pazienti

COVID-19 ricoverati in terapia intensiva. A partire da questa soglia non è più

possibile garantire un’assistenza ottimale a tutti i pazienti, perché gli

ospedali sono costretti a rinviare o ritardare il trattamento di altre

malattie. Stando alle stime attuali, il numero di pazienti COVID-19 ricoverati

in terapia intensiva crescerà ulteriormente e a fine anno si situerà tra i 350

e i 400. A questo si aggiungono i contagi con la variante Omicron, che

dovrebbero aumentare significativamente ancora prima di Natale. Secondo prime

osservazioni, la variante Omicron è più contagiosa della variante Delta. (…)

Dopo aver consultato i Cantoni, le commissioni parlamentari competenti, le

parti sociali e le associazioni direttamente interessate, il Consiglio federale

ha deciso oggi provvedimenti più restrittivi che resteranno in vigore fino al

24.

gennaio 2022 (…)”.

Dal 20 dicembre 2021 (fino

al 2 febbraio 2022) è stato reintrodotto l’obbligo del telelavoro (art. 25 cpv.

5.

dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), che ha portato le gente a

rimanere maggiormente a casa e a frequentare in maniera minore i ritrovi

pubblici e le manifestazioni, è stata decisa una limitazione del numero di

persone che potevano partecipare a feste e incontri privati anche se vaccinate

o guarite (30 al massimo; in presenza di una persona non vaccinata né guarita

al di sopra dei 16 anni, erano invece ammesse al massimo 10 persone; art. 15

cpv. 3 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), che ha portato le

persone ad annullare o a non organizzare eventi neppure in ambito strettamente

privato. Inoltre per le manifestazioni in luoghi chiusi l’accesso era limitato

alle persone con un certificato di vaccinazione o di guarigione (2G; art. 15

cpv. 1 e 3 e 18 lett. a dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), mentre

alle strutture della ristorazione, dei bar e delle discoteche si poteva

accedere solo con certificato di vaccinazione o guarigione (2G). Per le

discoteche e le sale da ballo valeva la regola del 2G+ (art. 12 cpv. 1 e 3,

art. 13 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare; sul tema cfr. “modifiche

dei provvedimenti nazionali di contenimento del coronavirus in Svizzera da

dicembre 2020”; stato: 9 febbraio 2022, edito dall’UFSP).

Tali misure, in vigore in

dicembre 2021 e gennaio 2022, considerato l’ambito ricreativo nel quale opera

l’insorgente, hanno colpito, perlomeno indirettamente, la ricorrente e

rientrano nei provvedimenti per combattere il coronavirus (cfr. la citata

premessa alla versione 18, stato: 1° settembre 2021), limitando

considerevolmente la sua attività, poiché la cifra d’affari ha subito una

diminuzione pari almeno al 30%.

Alla luce di quanto sopra

occorre considerare adempiuta la condizione di cui all’art. 2 cpv. 3bis

lett. a dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore fino

al 16 febbraio 2022, per i mesi di dicembre 2021 e di gennaio 2022.

Rilevato inoltre che alla

dipendente __________, nel citato periodo non è stato versato il salario (cfr.

il conteggio stipendio mensile), in parziale accoglimento del ricorso,

l’incarto va rinviato all’amministrazione affinché esamini se tutti i requisiti

per ottenere le indennità per dicembre 2021 e gennaio 2022 sono soddisfatti.

2.9

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è

entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di

controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione

transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di

primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019

si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 3 maggio 2022, per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni

IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und

Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der

Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.

741.

n. 30).

Sul tema cfr. anche STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

nella misura in cui è ricevibile, é parzialmente accolto.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata per quanto concerne i mesi di dicembre 2021 e gennaio

2022 e l’incarto rinviato alla Cassa CO 1 per i suoi incombenti.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti