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Decisione

42.2022.28

Rettamente, ritenuto principio di sussid. e obbligo di ridurre il danno, calcolata prestazione assist. (1/22) computando quanto percepito da ric. il 16.12.21 per attività di tutrice svolta nel 2019. Tale importo andava infatti usato per pagare spese di 1/22, siccome per quelle di 12/21 ricevuto AS

12 settembre 2022Italiano36 min

pesanti ripercussioni psicologiche ed è intervenuto il centro __________ di __________

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2022.28

rs

Lugano

12 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 aprile 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo del 25 marzo 2022 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501

Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su reclamo del 25

marzo 2022 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI)

ha confermato la precedente decisione del 14 gennaio 2022 (cfr. doc. 410), con

cui a RI 1, computando in particolare un reddito di fr. 645.-- mensili, è stata

concessa una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1’508.-- per il mese di

gennaio 2022 (cfr. doc. A1).

1.2. L’USSI, l’11 maggio 2022, ha

trasmesso al TCA per competenza (cfr. doc. II) lo scritto inviatogli da RI 1 il

30 aprile 2022 e pervenutogli il 2 maggio 2022 con il quale quest’ultima ha

contestato la decisione su reclamo del 25 marzo 2022, facendo valere:

" (…) In

nessun dei punti menzionati nella vostra lettera, viene considerata la mia

situazione personale.

Inoltre sembra che ho semplicemente ricevuto prestazioni di lavoro

eseguite a dicembre 2021.

Fondamentale è capire il contesto della situazione reale per

valutare consapevolmente.

Sono in assistenza a causa del peggioramento della fibromialgia,

malattia invalidante.

Si è aggravato anche il mio stato depressivo a causa di una grave

negligenza medica subita negli ultimi anni e in particolare a fine 2021.

Sto procedendo tramite avvocato per continuare la mia segnalazione

alla vigilanza medica, da poco ho ricominciato a deambulare senza ausili e sto

recuperando parzialmente le energie.

Il salario in questione ricevuto è del 2019, quando non ero ancora

aiutata dal sostegno sociale ma lavoravo nonostante i problemi di salute gravi.

Il motivo del fatto che ho richiesto un prestito per vivere, è che le ARP non

pagano prima di fine anno e chiaramente avevo bisogno di liquidità immediata

per accettare il lavoro come tutrice.

Mi ha sostenuta mia madre in questo percorso, ma in seguito anche

lei, essendo indipendente, ha avuto difficoltà a gestire una ditta con il

marito gravemente malato.

Ci tengo a restituire la somma dovuta visto il peggioramento

economico causato da una grave malattia insorta nel 2020, che purtroppo ha

cambiato per sempre le dinamiche della mia famiglia.

Nella vita ho conseguito i diplomi federali di commercio e

assistente di cura, in seguito ho ottenuto il diploma come Pet Sitter (e

formatrice), aprendo una pensione per cani.

Quando mi sono iscritta in assistenza ho dovuto lasciare anche il

mio terzo lavoro di tutrice amministrativa per l'ARP, percorso intrapreso

grazie al sostegno economico della famiglia come sopra descritto.

Nella lettera al punto D., menzionate il fatto

che il sostegno sociale non garantisce il precedente tenore di vita, ma avendo

aperto da pochi anni la mia pensione per animali guadagnavo la medesima cifra

che prevede il sostegno sociale.

Lo possono confermare tutte le tassazioni.

Purtroppo ho dovuto lasciare i lavori per ragioni di salute, mi

auspico che tenete conto del fatto che ho una richiesta Al in corso da oltre 2

anni. Non ritengo corretto scalare una franchigia come se avessi lavorato a

dicembre 2021 mentre nella realtà sono in malattia al 100%.

Chi beneficia di tale franchigia non è in malattia ma ha accesso

al mondo dal lavoro, a differenza del mio caso.

Diventare Pet-Sitter e tutrice amministrativa è stato lungo e

difficile in queste condizioni ma gli sforzi saranno ripagati sicuramente

appena mi riprenderò da questi avvenimenti negativi degli ultimi anni.

È fondamentale per me evitare ogni tipo di stress, tutte queste

vicende mi stanno richiedendo energie che potrei usare in modo costruttivo.

Rammento che a dicembre 2021, il signor __________ si è permesso

di versare l'affitto al mio precedente locatore che si è appropriato dei soldi

ingiustamente. Tutt’ora sono in causa per procedere al rientro del denaro ma

secondo il mio avvocato la spesa andrebbe oltre l'entrata e non conviene

procedere.

Questo errore comporta l'avermi dovuto saldare 2 affitti di

dicembre 2021 e quindi il mio debito nei confronti del sostegno

sociale è salito di 835 CHf per un vostro errore e le spese dell'avvocato per

rimediare sono a carico mio. Il giudice di pace mi ha dato ragione per la

questione __________ e da subito sosteneva che dovevate versarmi immediatamente

l'affitto scoperto di 1’100 CHF creatosi dal lavoro del vostro dipendente

signor __________.

Fatti

I lunghi tentativi di addossarmi questi 1’100 CHF di debito e

l'offerta di versarmi solo la parte mancante dell'affitto vanno contro ogni

principio di dignità.

È causa di forte stress non poter procedere al rientro

dell'affitto e lasciare la somma ad un locatore che è stato sempre disonesto e

approfittatore. Dal lato psicologico, aver sopportato tale trattamento così a

lungo da parte del signor __________ in un contesto di malattia, ha avuto

pesanti ripercussioni psicologiche ed è intervenuto il centro __________ di __________

per questa problematica.

Il signor __________ sapeva del mio grave stato di salute e che

non ero in grado di procedere con il rinnovo di gennaio 2022. Era a conoscenza

che dovevo aspettare che arrivassero gli assistenti sociali a casa mia e che il

periodo delle feste stava rallentando le pratiche.

Non ha versato nemmeno un accredito a gennaio 2022 per garantirmi

i soldi per

mangiare visto che il rinnovo è stato eseguito dopo il 13 gennaio 2022. Quindi

non ho potuto restituire la somma ricevuta della curatela immediatamente poiché

senza entrate.

Sarei rimasta senza alimenti per il signor __________ se l'Arp non

avesse pagato il mio salario, visto che mi mancava anche il supporto della

famiglia poiché mia mamma è stata all'ospedale di __________ da gennaio 2022 a

metà maggio con suo marito in cure intensive.

Inoltre da tenere in considerazione sono tutti i costi a mio

carico per le cure quotidiane, ad esempio il noleggio mensile della sedia a

rotelle che l'invalidità non ha coperto, in totale ammonta a quasi 500 CHF di

spesa; il tutore per il braccio 115; spese di medicine ed esami del sangue non

coperti dalla cassa malati, come la nuova cura che sto eseguendo di 25 fr a

seduta, ecc...

Le persone fisicamente sane non devono sopportare questi costi. (…)

(cfr. doc. I).

1.3. Con risposta del 1° giugno 2022

l’USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa, rilevando in particolare

quanto segue:

" (…) Nel calcolo

volto a determinare la prestazione ordinaria di CHF 1'508.- per il mese di

gennaio 2022 a favore della signora RI 1, il 14 gennaio 2022 l'USSl ha

computato in particolare l'importo di CHF 645.- quale reddito computabile Las.

A seguito di ulteriori chiarimenti, il 30 maggio 2022 l'USSl ha riconsiderato

l'importo computato quale reddito Las nel calcolo volto a determinare la

prestazione assistenziale per il mese di gennaio 2022. E meglio, l'USSl non ha

più ritenuto nel calcolo le "spese diverse tutori e curatori (senza sost.)

2019" di CHF 62.- indicate nel citato conteggio, avendole accertate

corrispondere a un rimborso spese, non computabile quale reddito Las. L'USSI ha

quindi accertato un reddito mensile da attività dipendente di CHF 748.80, pari

a CHF 8'986.- annui. Nel calcolo volto a ristabilire la prestazione

assistenziale per il mese di gennaio 2022 di CHF 1'555.- ha computato un

reddito da lavoro di CHF 7'186.- annui (reddito attività dipendente di CHF

8986.- ./. franchigia di CHF 1'800.-), pari a un reddito computabile mensile ai

sensi della Las di CHF 598.-. Per motivi di puro calcolo il reddito mensile

viene fittiziamente riportato su un valore annuale e successivamente diviso per

12 mesi. Va considerato solo l'importo del mese interessato. Il computo da

parte dell'USSl dell'accredito del salario percepito per il mese di novembre

2021 quale reddito è corretto, in quanto rientrante tra quelli che

costituiscono il reddito computabile regolamentato dall'art. 6 Laps. (…)” (Doc.

IV)

In effetti con decisione del 30

maggio 2022 l’amministrazione ha assegnato a RI 1 l’importo di fr. 47.-- a

titolo di prestazione assistenziale ordinaria aggiuntiva per il mese di gennaio

2022 (per complessivi fr. 1'555.--), computando quale reddito da attività

lucrativa la somma di fr. 598.-- anziché fr. 645.-- inizialmente conteggiati (cfr.

consid. 1.1.; doc. 11).

1.4. L’insorgente ha presentato delle

osservazioni il 18 giugno 2022 (cfr. doc. VI).

1.5. La curatrice della ricorrente, RA 1,

il 2 luglio 2022, interpellata dal TCA (cfr. doc. VII), ha in particolare

precisato che RI 1 “è rimasta delusa dal fatto che i soldi sono stati tolti

di colpo e non scalati in qualche mese” e che “tale pratica è stata

accesa dalla Signora RI 1 prima della mia nomina di curatrice, pertanto su

iniziativa propria della signora RI 1” (cfr. doc. VIII).

1.6. Il 2 agosto 2022 l’USSI,

evidenziando che “non sono invocati argomenti né addotte prove atte a

modificare la valutazione del caso in oggetto”, si è riconfermata nella

risposta di causa (cfr. doc. X).

1.7. I doc. VIII e X sono stati inviati

per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. XII), mentre il doc. X è stato

trasmesso per conoscenza alla curatrice (cfr. doc. XI).

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

L’autorità giudiziaria adita deve

verificare d’ufficio i presupposti processuali – quali condizioni essenziali

per poter emettere un giudizio di merito – tra cui la capacità processuale (cfr.

Häfelin/Haller, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

1998, n. 260 e 414) ossia la facoltà, da ricondurre all’esercizio dei diritti

civili, di condurre personalmente il processo oppure di delegare tale compito a

un rappresentante, la quale si determina secondo il diritto civile (cfr. Rhinow/Koller/Kiss/Turnherr/Brühl-Moser,

öffentliches Prozessrecht, III ed., 2014, p. 861; Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz

über das Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich, § 13 n. 44, p. 113).

La capacità processuale corrisponde quindi all’esercizio dei diritti civili

(art. 12 CC), il quale presuppone la maggior età e la capacità di discernimento

(art. 13 CC).

Al riguardo cfr. STCA 43.2020.1 del

1° luglio 2020; STCA 32.2019.188 del 22 novembre 2019.

L’autorità di protezione può

istituire una curatela di rappresentanza ai sensi degli art. 394 e 395 CC

quando una persona non può compiere determinati atti e deve essere

rappresentata, che sia in ambito d'assistenza personale o di gestione

patrimoniale.

Il curatore è il rappresentante

legale che può agire per l'interessato, in suo nome e conto. La misura può non

limitare l'esercizio dei diritti civili della persona che vi è sottoposta: in

tal caso vi è un diritto di agire concorrente, l'interessato è nondimeno

vincolato dagli atti del curatore, non può limitare il suo potere, anche se ha

conservato l'esercizio dei diritti civili.

Secondo la situazione, l'autorità

di protezione degli adulti può anche limitare in modo puntuale la capacità di

agire dell'interessato, circoscrivendo gli effetti a determinati e specifici

atti (cfr. https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/protezione-delladulto/la-curatela/#:~:text=%C3%88%20istituita%20quando%20una%20persona,in%20suo%20nome%20e%20conto;

Philippe Meier, in: FamKomm, Erwachsenenschutz, 2013, Rz. 15-25

zu Art. 394 ZGB).

2.2

Con risoluzione del 20 gennaio 2022

l’Autorità regionale di protezione con sede a __________ ha istituito una

curatela di rappresentanza e amministrazione dei beni con limitazione della

capacità civile ai sensi dell’art. ex art. 394 i.r.c. CC in favore di RI 1,

avente per oggetto in particolare il compito di “rappresentare l’interessata

nelle sue pratiche ed affari amministrativi, segnatamente nei rapporti con le

autorità, i servizi amministrativi, le banche, la posta, gli istituti sociali,

le altre istituzioni o persone private” (cfr. doc. 10=76).

¨ Quale curatrice è stata nominata RA

1.

(cfr. doc. 10=76).

Il ricorso del 30 aprile 2022 è

stato presentato da RI 1 personalmente, non rappresentata dalla sua curatrice

(cfr. doc. I; consid. 1.2.).

In casu la questione di sapere se

l’insorgente al momento dell’inoltro dell’impugnativa fosse capace o meno

processualmente non merita ulteriori approfondimenti, in quanto in ogni caso la

curatrice, il 2 luglio 2022, esponendo al TCA alcuni punti importanti della

fattispecie (cfr. doc. VIII; consid. 1.5.), ha implicitamente ratificato il

ricorso presentato da RI 1.

Il ricorso è, perciò, ricevibile.

Questa Corte entra, di conseguenza, nel merito dello stesso.

nel

merito

2.3

L’art. 6 Lptca stabilisce che:

“ 1 L’autorità

amministrativa può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare il

provvedimento impugnato.

2.

Essa notifica

immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale.

3.

Quest’ultimo continua

la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto

della nuova decisione; se la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto

notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine

di 10 giorni per prendere posizione.”

L'art. 53 cpv. 3 LPGA, applicabile

quale diritto sussidiario in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca, prevede

che l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su

opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio

del suo preavviso all'autorità di ricorso.

L'art.

58.

cpv. 1 PA ha un tenore analogo.

Per

costante giurisprudenza una decisione emanata pendente lite mette fine alla

vertenza solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il

litigio sussiste nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le

questioni nei sensi voluti dall'insorgente. L'autorità adita deve in questi

casi entrare nel merito della vertenza, senza che l'insorgente debba ricorrere

contro il nuovo atto amministrativo (cfr. STF 8C_1036/2012 del 21 maggio 2013

consid. 3.3.; DTF 127 V 228 consid. 2, 113 V 237; Spira, "Le

contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale",

in RJN 1984, pag. 23).

La riconsiderazione pendente

lite permette, dunque, all'amministrazione di riesaminare un proprio

provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il suo punto di vista nell'atto

di ricorso ed eventualmente di modificarlo corrispondentemente alle richieste

della parte ricorrente (cfr. R. Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im

Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997

pag. 452).

La

modifica può essere fatta unicamente a vantaggio del ricorrente, ritenuto che

in caso contrario la nuova decisione assurge a proposta fatta dall'amministrazione

al Tribunale (cfr. STF 9C_22/2019 del 7 maggio 2019 consid. 3.1.; U. Kieser, ATSG Kommentar, 4. Edizione,

Zurigo-Basilea-Ginevra 2020, n. 90 ad art. 53 pag. 988).

L'amministrazione

non può, invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la

risposta di causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo

termine assume anch’essa unicamente il carattere di una proposta indirizzata al

giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (cfr. STF 8C_1/2011

del 5 settembre 2011 consid. 1; DTF 130 V 138 consid. 4.2.; U.

Kieser, op. cit., n. 92 ad art. 53 pag. 988).

2.4

Nel

caso di specie dagli atti risulta che l’USSI, con decisione del 14 gennaio 2022,

confermata dalla decisione su opposizione del 25 marzo 2022, ha assegnato alla

ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'508.-- per il mese

di gennaio 2022. (cfr. doc. 410; A1; consid. 1.1.).

Il 30 maggio 2022 l’amministrazione

ha poi riconosciuto all’insorgente una prestazione assistenziale ordinaria

aggiuntiva di fr. 47.-- per il mese di gennaio 2022, conteggiando a titolo di

reddito da attività lucrativa la somma di fr. 598.--, anziché fr. 645.--

computati nel provvedimento del gennaio 2022 (cfr. doc. 410; 11; consid. 1.3.).

Come

esposto sopra, l'amministrazione può riconsiderare pendente lite una decisione

contestata soltanto fino al momento dell'inoltro della risposta di causa. Un

provvedimento emanato successivamente vale unicamente come proposta al giudice

(cfr. consid. 2.3.).

Nel

caso in esame il 12 maggio 2022 il TCA ha assegnato all’USSI un termine di 20

giorni per presentare la risposta al ricorso dell'insorgente del 30 aprile 2022

(cfr. doc. III).

Tale

termine spirava il 2 giugno 2022, rispettivamente, tenendo conto del termine di

giacenza di sette giorni (cfr. art. 38 cpv. 2bis LPGA), il 9 giugno 2022. La

nuova decisione su reclamo del 30 maggio 2022, menzionata nella risposta di

causa del 1° giugno 2022 (cfr. doc. IV), è stata, quindi, emanata prima della

scadenza del termine per la risposta.

Pertanto

la riconsiderazione pendente lite del 30 maggio 2022 adempie i presupposti

stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza.

Con la nuova decisione su reclamo,

come visto, la prestazione assistenziale ordinaria spettante alla ricorrente

per il mese di gennaio 2022 è stata aumentata da fr. 1'508.-- a fr. 1'555.--,

computando quale reddito da attività lavorativa l’ammontare di fr. 598.--,

invece di fr. 645.-- tenuti conto inizialmente.

Il litigio, dunque, sussiste

ancora e ha come oggetto la questione di sapere se l’USSI, in relazione al mese

di gennaio 2022, abbia correttamente oppure no, conteggiato la somma di fr.

598.-- e assegnato all’insorgente una prestazione assistenziale ordinaria di

fr. 1'555.--.

2.5

L’intervento della pubblica

assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale

dell’8 marzo 1971 (Las).

L'art. 1 Las stabilisce che lo

Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,

all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione

federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per

cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le

prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e

professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art.

2.

della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede

al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono

complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni

sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi

cantonali".

Il

cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali

propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite

le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.6

Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente

dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e

alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse

si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa

distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in

relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3.

Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali

ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la

soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le

prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della

Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere

ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19 Las, concernente la soglia

di intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per

le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,

tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale."

L’art.

19.

Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in

deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai

limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI.

2.7

Nella presente fattispecie dalle

carte processuali risulta che la ricorrente è al beneficio delle prestazioni

assistenziali dal mese di ottobre 2020 (cfr. doc. 125; 67).

Più specificatamente dal mese di

maggio al mese di dicembre 2021 la medesima ha percepito una prestazione

assistenziale ordinaria di fr. 1'841.-- mensili. Nel relativo calcolo non è

stato conteggiato alcunché a titolo di reddito e di sostanza Las (cfr. doc.

578; 573; 551).

In occasione della richiesta di

rinnovo inoltrata nel mese di gennaio 2022 (cfr. doc. 529) è emerso che all’insorgente,

il 16 dicembre 2021, è stata bonificata la somma di fr. 762.85 sul suo conto

bancario da parte del Comune di __________ (cfr. doc. 66=537; IV pag. 2). Dal “foglio

paga novembre 2021” si evince che tale importo le è stato versato in relazione

a un suo incarico quale tutrice (cfr. doc. 65=549).

L’USSI ha considerato tale

entrata, e meglio la somma di fr. 645.-- (ottenuta deducendo dal reddito lordo

di fr. 810.83 la franchigia del 20% ai sensi dell’art. 22 lett. a cfr. 5 Las;

cfr. doc. 65; 403; 412), nel calcolo concernente il mese di gennaio 2022 (cfr.

doc. 410; consid. 1.1.), poi ridotta a fr. 598.-- con la decisione su reclamo del

30.

maggio 2022 (cfr. doc. 13; consid. 2.4.), poiché quale reddito da lavoro a

torto era stato tenuto conto anche del rimborso spese di fr. 62.-- versato dal

Comune di __________ (cfr. doc. IV pag. 4; consid. 1.3.).

La ricorrente contesta tale modo

di procedere, in quanto il reddito computato dalla parte resistente si

riferisce alla sua attività di tutrice svolta nel 2019. La medesima ha aggiunto

che, quando ha accettato l’incarico quale tutrice, per far fronte alle spese,

ha dovuto chiedere un prestito a sua madre siccome le ARP non pagano prima

della fine dell’anno e che desidera restituirglielo.

L’insorgente ha pure asserito che

l’accredito di gennaio 2022 da parte dell’assistenza sociale ha avuto luogo

dopo il 13 gennaio 2022 e che quindi si è trovata in difficoltà economiche,

considerato anche i costi a suo carico per le cure quotidiane, relative ad

esempio al noleggio mensile di una sedia a rotelle, del tutore per il braccio,

spese mediche non coperte dalla cassa malati. Ha, infine, precisato di aver

inoltrata domanda di prestazioni AI (cfr. doc. I; VI).

2.8

Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte ricorda, innanzitutto, che nell’ambito

dell’assistenza sociale vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2

Las e 13 Laps.

Da tale principio risulta che

l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora

un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite

sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante

prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_708/2018 del 26 marzo

2019.

consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF

137.

V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel

dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen

Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011

pag. 171-172; 114-115).

Con

sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha stabilito

che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In

particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali

di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

Nella

STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché

il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle

assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.

L’assistenza

sociale può, dunque, essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte

alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono

tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione

del principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni

volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione

corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri

anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi

degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).

Al

contrario l'Alta Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000,

pronunciandosi in merito a un caso in cui a un beneficiario dell’assistenza

sociale le relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato

scoperto, in particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva

delle somme di denaro quali prestiti (Darlehen), ha stabilito che in

virtù del principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il

fatto che l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi

finanziari a disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo

dell’assistenza sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.

Pertanto l’assistenza sociale,

qualora un richiedente, per un determinato lasso di tempo, percepisca aiuti

finanziari da terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto

che gli stessi siano soggetti a restituzione, interviene conformemente al

principio di sussidiarietà, unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio

provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese

computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata

da parte di terzi (cfr. STCA 42.2017.51 del 20 febbraio 2018 consid.2.8.; STCA

42.2012.4

del 19 luglio 2012; STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012 consid.

2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N. 13 pag. 65; STCA 42.2014.14 del 28

maggio 2015 consid. 2.7. e 2.10.).

Con giudizio 8C_138/2016 del 6

settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale

federale ha del resto evidenziato che il principio di sussidiarietà è

l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo

all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.

In una

sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. l’Alta Corte ha altresì

osservato:

" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a

qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le

prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e

non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si

può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della

sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2

Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno (…)”

Al riguardo cfr. pure STCA

42.2020.1

del 27 aprile 2020 consid. 2.14.

2.9

Giova, inoltre, rilevare che l’art.

22.

Las, per la determinazione del reddito computabile, salvo alcune eccezione

espressamente previste dalla norma stessa, rinvia agli art. 5-9 Laps.

L’art.

6.

cpv. 1 lett. a) Laps indica quali redditi devono essere considerati facendo

riferimento ai redditi previsti agli art. 15-22 della Legge tributaria (LT). In

particolare gli art. 16 e 17 LT prevedono che sono imponibili il reddito da

attività dipendente e il reddito da attività indipendente.

L’USSI, in concreto, ha computato

il guadagno ottenuto dalla ricorrente nel mese di dicembre 2021 nel conteggio

del mese di gennaio 2022, specificando che “secondo la prassi instaurata

dall’USSI relativa al metodo di calcolo, un reddito percepito a fine mese va

computato nel conteggio della prestazione assistenziale del mese seguente”

(cfr. doc. A1 p.to M).

Questo Tribunale osserva di avere

esaminato la correttezza di tale prassi nella STCA 42.2007.4 del 1° ottobre

2007.

In quell’occasione il TCA, ritenuto lo scopo primo dell’assistenza

sociale che è quello di sostenere una persona nel bisogno, soddisfacendo le sue

necessità essenziali e contingenti, ha concluso che tali prassi non violi, in

generale, la legislazione in vigore e neppure la Costituzione federale, né

la Costituzione cantonale.

Questa Corte, al consid. 2.4. del

giudizio appena citato, ha evidenziato:

" (…) L’USSI

ha precisato che per sua prassi le indennità percepite alla fine di un mese da

un richiedente delle prestazioni assistenziali, come ad esempio il salario

conseguito, vanno a coprire il fabbisogno del mese successivo (cfr. doc. A).

L’amministrazione ha pure indicato che di pari passo ha sempre definito che per

il primo mese di attività, percependo il relativo salario solo a fine mese,

viene riconosciuta la prestazione assistenziale precedente evitando così di

mettere in condizioni finanziarie precarie il richiedente (cfr. doc. VI).

Al riguardo non va dimenticato che lo scopo della pubblica

assistenza enunciato dalla Las è quello di intervenire ogni qualvolta una

persona si trovi in una situazione di bisogno concreto (cfr. art. 1 LAS;

consid. 2.1.).

Il diritto fondamentale a condizioni minime di esistenza garantito

dall’art. 12 Costituzione federale e dall’art. 13 Costituzione cantonale

contempla il diritto di essere aiutati quando si è nel bisogno.

Inoltre per determinare se un assicurato ha diritto o meno a una

prestazione assistenziale, e meglio per fissare il reddito disponibile

residuale, che è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la

somma delle spese computabili delle persone componenti l'unità di riferimento

(cfr. art. 22 Las, 5 Laps), si tiene conto della situazione finanziaria

dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta

(cfr. art. 10a Laps; STCA 42.2007.1 del 30 maggio 2007; STCA 39.2005.1 del 12

maggio 2005). (…)”

Tuttavia, sempre nella sentenza

citata, il TCA ha deciso che l’applicazione della prassi in questione deve

essere limitata ai casi in cui effettivamente il reddito

percepito alla fine di un mese serva a fare fronte alle spese del mese

successivo e non sia invece stato utilizzato immediatamente per provvedere ai

costi non ancora sostenuti del mese in cui è stato versato.

Questo

Tribunale ha, inoltre, precisato che, di conseguenza, l’amministrazione è

tenuta a esaminare dettagliatamente di caso in caso se possa o meno conteggiare

un’entrata relativa a un determinato mese nel calcolo del mese successivo.

Al

riguardo cfr. pure, ad esempio, STCA 42.2021.46 del 16 agosto 2021 consid.

2.5.; STCA 42.2017.30 del 27 luglio 2017 consid. 2.6.; STCA 42.2017.16-22 del

22.

maggio 2017; STCA 42.2016.25 del 23 gennaio 2017 consid. 2.10.; STCA 42.2013.27

del 17 luglio 2014 consid. 2.9.; STCA 42.2011.8 del 24 agosto 2011.

La prassi dell’assistenza sociale

di tenere conto di un reddito corrisposto a fine mese per il mese successivo è

stata peraltro avallata anche dal Tribunale federale in una sentenza

8C_648/2018 del 7 gennaio 2019 relativa a un caso del Cantone Basilea Città (ordine di restituzione di prestazioni assistenziali di febbraio e

marzo 2017 a seguito del computo di un reddito da lavoro versato alla

ricorrente il 24 gennaio 2017).

Con giudizio 8C_675/2019 del 26

novembre 2019 l’Alta Corte ha, poi, confermato la sentenza 42.2019.23-24

emanata da questa Corte il 4 settembre 2019 riguardante il caso di un

beneficiario di prestazioni assistenziali il cui importo è stato determinato

tenendo conto, per luglio 2018, delle indennità giornaliere LAINF versategli

dopo il 23 giugno 2018 e per agosto 2018 delle IG LAINF corrispostegli il 31

luglio 2018.

Il TF ha segnatamente

indicato:

" 2.3. (…) Il metodo di conteggio sviluppato dall'amministrazione

e confermato in più occasioni dalla Corte cantonale (giudizio cantonale,

consid. 2.8) è tutt'altro che insostenibile, ma è basato su elementi che

tengono anche conto della particolare situazione di ristrettezze finanziarie di

cui soffrono le persone al beneficio di prestazioni assistenziali. Del resto,

il ricorrente sembra dimenticare che l'assistenza è fondata sul principio della

sussidiarietà ed è l'ultima ancora di salvezza per chi cade nel bisogno (da

ultimo sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 5.1).”

Per completezza giova rilevare

che è vero che con sentenza 8C_31/2020 del 26 marzo 2020 la nostra Massima

istanza ha accolto il ricorso di una richiedente le prestazioni assistenziali

alla quale erano state negate per il mese di maggio 2019 computando il reddito

da attività lavorativa percepito il 19 aprile 2018. È altrettanto vero,

tuttavia, che in quel caso, come sottolineato dal TF, tornava applicabile

l’art. 27 della Legge del Canton Ginevra sull’inserimento e l’aiuto sociale

(LIASI) secondo cui per stabilire l’ammontare delle prestazioni sono

determinanti le risorse del mese in corso.

Per quanto attiene, invece, al

Cantone Ticino, la Las non prevede alcuna norma analoga.

2.10

Da quanto esposto sopra e ritenuti

il principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.8.) nonché l’obbligo di ridurre il danno che incombe ai

richiedenti l’assistenza sociale, rispettivamente ai beneficiari della stessa (cfr.

STCA 42.2019.10-11 dell’11 aprile 2019 consid. 2.9., confermata dal TF con

giudizio 8C_344/2019 del 15 novembre 2019; 42.2018.36 del 12 dicembre 2018

consid. 2.8.; STCA 42.2018.15 del 12 settembre 2018 consid. 2.9.; STCA

42.2018.1

del 17 febbraio 2018 consid. 2.7., pubblicata in RtiD II-2018 N. 23

pag. 106 segg.) discende che a ragione l’amministrazione nel conteggio

della prestazione assistenziale relativa al mese di gennaio 2022 ha tenuto

conto dell’importo di fr. 598.-- (dalla somma di fr. 810.80 lordi sono stati

dedotti il rimborso spese i fr. 62.--, come pure la franchigia del 20%; cfr.

doc. 65; 11; IV; consid. 2.7.) bonificato all’insorgente dal Comune di __________

il 16 dicembre 2021 per l’attività di tutrice da lei svolta nel 2019 (cfr. doc.

65; 66).

Tale ammontare andava, in

effetti, utilizzato per pagare le spese del mese di gennaio 2022, siccome, da

una parte, la ricorrente ha potuto far fronte alle spese di dicembre 2021

grazie alla prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'841.--, di cui fr.

992.95

versati direttamente a lei il 6 dicembre 2021 (cfr. consid. 2.7.; doc.

551; 538).

Al riguardo va osservato che

secondo l’art. 6 cpv. 1 Reg.Las le prestazioni

assistenziali vengono di regola versate anticipatamente al richiedente entro il

dieci di ogni mese.

Dall’altra, l’insorgente stessa

ha affermato (cfr. doc. I) che nel mese di gennaio 2022, fino a circa la metà

del mese, quando è stato effettuato il rinnovo delle prestazioni assistenziali

(la decisione di assegnazione della prestazione assistenziale di gennaio 2022 è

stata emessa il 14 gennaio 2022; doc. 410), non aveva entrate per sostenere i

propri costi (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

Il fatto che le mansioni di

tutrice siano state espletate nel 2019 è ininfluente. Determinante è infatti la

data del versamento di un determinato reddito, poiché è a partire da tale

momento che un richiedente le prestazioni assistenziali può beneficiarne per

provvedere al proprio fabbisogno.

Il TCA evidenzia ad ogni modo che

nella presente evenienza, se il reddito di fr. 598.-- non fosse da considerare

per il mese di gennaio 2022, lo stesso andrebbe comunque conteggiato nel

calcolo riguardante il mese di dicembre 2021 con conseguente riduzione

dell’ammontare della prestazione assistenziale ricevuta per tale mese (cfr. STCA

42.2021.46

del 16 agosto 2021 consid. 2.5.).

2.11

In

relazione all’asserzione della ricorrente secondo cui desidera restituire alla

madre quanto ricevuto quale sostegno finanziario quando era attiva per l’ARP la

quale corrisponde le retribuzioni solo alla fine dell’anno (cfr. doc. I; VI; 57),

questa Corte ribadisce, poi, che l’aiuto sociale è

sussidiario in rapporto segnatamente alle prestazioni volontarie da parte di

terzi (cfr. consid. 2.8.).

Il principio della sussidiarietà non esclude d’altronde

espressamente che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi,

oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la

donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da

restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. consid.

2.8.; STCA 42.2020.1 del 27 aprile 2020 consid. 2.14.; STCA 42.2011.6 del 10

novembre 2011).

2.12

Infine è utile osservare che ai fini

della risoluzione della presente causa, concernente esclusivamente la

correttezza dell’importo della prestazione assistenziale del mese di gennaio

2022, nemmeno influiscono le condizioni di salute dell’insorgente affetta in

particolare da fibromialgia (cfr. doc. I) e la circostanza di avere interposto

domanda AI (cfr. doc. I).

Riguardo ai costi

per la sedia a rotelle, il tutore per il braccio, medicamenti, cure ed esami

non coperti dall’assicurazione malattia (cfr. doc. I), il

TCA rileva che essi non sono contemplati tra le spese computabili ai sensi

della Las, la quale, in conformità a quanto disposto dagli art. 22 Las e 8 cpv.

1.

lett. g Laps, prevede il computo, nel calcolo della prestazione

assistenziale, unicamente dei premi effettivi per l’assicurazione obbligatoria

contro le malattie, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del

premio medio di riferimento ai sensi della legge di applicazione della legge

federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal).

I redditi computabili e le spese

computabili - queste ultime costituite dalla spesa vincolata e dalla spesa per

l’alloggio - di cui agli art. 6, 8 e 9 Laps e all’art. 22 Las, che enuncia

delle deroghe ai disposti appena citati della Laps, sono d’altronde elencati in

modo esaustivo.

Di conseguenza, una volta

conteggiate tali voci nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria di

un richiedente l’assistenza sociale, non è possibile tenere conto di altre non

previste dalla Laps, né dalla Las.

A eventuali ulteriori costi che

esulano sia dalla spesa per l’alloggio, che dalla lista esaustiva delle spese

vincolate si deve, perciò, sopperire tramite l’importo della soglia di

intervento (cfr. art. 19 Las; Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali per il 2022 del 28 dicembre 2021; https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SDSS/USSI/Direttive_prestazioni_assistenziali.pdf;

STCA 42.2019.15-16 del 10 luglio 2019 consid. 2.13.; STF 8C_382/2019 del 6

giugno 2019, con cui l’Alta Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso

dell’insorgente contro la STCA 42.2018.48-49 del 29 aprile 2019 (cfr. consid.

2.8.); 42.2015.6 del 28 settembre 2015 consid. 2.12.).

In simili condizioni, nel

rispetto del principio della legalità, secondo cui in virtù di un principio

fondamentale del diritto, ogni attività amministrativa deve essere

riconducibile a una norma legale che ne delinei ampiezza e limiti delle

funzioni (principio della legalità: cfr. Häfelin/Müller,

Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., cifra marg. 368 segg.; STF

9C_423/2013 del 26 agosto 2014 consid. 4.2.; STFA H 231/02 del 20 agosto 2003

consid. 5), nel caso in cui il diritto ad un’eventuale prestazione

assistenziale ordinaria sia esaminato mediante un conteggio effettuato secondo

i parametri indicati dalla legge, ovvero tenendo conto di tutti quei redditi e

quelle spese riguardanti il richiedente che sono previsti dalla Laps e dalla

LAS, l’USSI non può aggiungere altri costi al fine di riconoscere il diritto

all’assistenza sociale o aumentare l’importo della prestazione a seconda di

quanto preteso dal richiedente.

Pertanto gli ulteriori costi

fatti valere dalla ricorrente e menzionati sopra non possono essere computati

nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria di gennaio 2022.

In proposito cfr. STCA 42.2016.29

del 4 maggio 2017 consid. 2.12.; STCA 42.2015.6 del 28 settembre 2015 consid.

2.12.; STCA 42.2008.16 dell’11 marzo 2009 consid. 2.9.

Tuttavia

l’assistenza sociale può coprire dei bisogni particolari, non considerati per

la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito rispetto alla

soglia di intervento, tramite prestazioni speciali (cfr. consid. 2.6.) che sono

definite, in modo non esaustivo, all’art. 20 Las.

Le

franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a

malattia o handicap sono contemplate espressamente alla lett. b) del cpv. 1

dell’art. 20 Las.

Esse,

pertanto, in linea di principio possono essere assunte dall’USSI tramite

l’erogazione - ai beneficiari di prestazioni assistenziali ordinarie o a coloro

il cui reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. art. 20

cpv. 3 Las; Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2021.59 del

13.

dicembre 2021 consid. 2.5.-2.6.; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005,

pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.) - di una prestazione

assistenziale speciale (cfr. STCA 42.2015.6 del 28 settembre 2015 consid.

2.13.).

La ricorrente ha del resto già

beneficiato di prestazioni speciali. Ad esempio le sono stati riconosciuti

degli importi a titolo di “franchigia e partecipazioni CM” nel febbraio 2021 di

fr. 99.30 (cfr. doc. 335), nel marzo 2021 di fr. 129.15, di fr. 41.15 e di fr.

57.80

(cfr. doc. 321, 325, 330), nell’aprile 2021 di fr. 68.20, fr. 80.85, fr.

55.30

e fr. 8.70 (cfr. doc. 298, 292, 288, 283) e nel maggio 2021 di fr. 30.60

e di fr. 105.90 (cfr. doc. 278, 274).

2.13

Stante quanto precede, la decisione

su reclamo del 30 maggio 2022 che ha stabilito che la prestazione assistenziale

ordinaria spettante alla ricorrente per il mese di gennaio 2022 ammonta a fr.

1'555.-- (cfr. consid. 2.4.) deve essere confermata.

2.14

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33

cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

In

casu, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale, non si

riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA

42.2022.14

dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti