42.2022.28
Rettamente, ritenuto principio di sussid. e obbligo di ridurre il danno, calcolata prestazione assist. (1/22) computando quanto percepito da ric. il 16.12.21 per attività di tutrice svolta nel 2019. Tale importo andava infatti usato per pagare spese di 1/22, siccome per quelle di 12/21 ricevuto AS
12 settembre 2022Italiano36 min
pesanti ripercussioni psicologiche ed è intervenuto il centro __________ di __________
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2022.28
rs
Lugano
12 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 aprile 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 25 marzo 2022 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 25
marzo 2022 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI)
ha confermato la precedente decisione del 14 gennaio 2022 (cfr. doc. 410), con
cui a RI 1, computando in particolare un reddito di fr. 645.-- mensili, è stata
concessa una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1’508.-- per il mese di
gennaio 2022 (cfr. doc. A1).
1.2. L’USSI, l’11 maggio 2022, ha
trasmesso al TCA per competenza (cfr. doc. II) lo scritto inviatogli da RI 1 il
30 aprile 2022 e pervenutogli il 2 maggio 2022 con il quale quest’ultima ha
contestato la decisione su reclamo del 25 marzo 2022, facendo valere:
" (…) In
nessun dei punti menzionati nella vostra lettera, viene considerata la mia
situazione personale.
Inoltre sembra che ho semplicemente ricevuto prestazioni di lavoro
eseguite a dicembre 2021.
Fondamentale è capire il contesto della situazione reale per
valutare consapevolmente.
Sono in assistenza a causa del peggioramento della fibromialgia,
malattia invalidante.
Si è aggravato anche il mio stato depressivo a causa di una grave
negligenza medica subita negli ultimi anni e in particolare a fine 2021.
Sto procedendo tramite avvocato per continuare la mia segnalazione
alla vigilanza medica, da poco ho ricominciato a deambulare senza ausili e sto
recuperando parzialmente le energie.
Il salario in questione ricevuto è del 2019, quando non ero ancora
aiutata dal sostegno sociale ma lavoravo nonostante i problemi di salute gravi.
Il motivo del fatto che ho richiesto un prestito per vivere, è che le ARP non
pagano prima di fine anno e chiaramente avevo bisogno di liquidità immediata
per accettare il lavoro come tutrice.
Mi ha sostenuta mia madre in questo percorso, ma in seguito anche
lei, essendo indipendente, ha avuto difficoltà a gestire una ditta con il
marito gravemente malato.
Ci tengo a restituire la somma dovuta visto il peggioramento
economico causato da una grave malattia insorta nel 2020, che purtroppo ha
cambiato per sempre le dinamiche della mia famiglia.
Nella vita ho conseguito i diplomi federali di commercio e
assistente di cura, in seguito ho ottenuto il diploma come Pet Sitter (e
formatrice), aprendo una pensione per cani.
Quando mi sono iscritta in assistenza ho dovuto lasciare anche il
mio terzo lavoro di tutrice amministrativa per l'ARP, percorso intrapreso
grazie al sostegno economico della famiglia come sopra descritto.
Nella lettera al punto D., menzionate il fatto
che il sostegno sociale non garantisce il precedente tenore di vita, ma avendo
aperto da pochi anni la mia pensione per animali guadagnavo la medesima cifra
che prevede il sostegno sociale.
Lo possono confermare tutte le tassazioni.
Purtroppo ho dovuto lasciare i lavori per ragioni di salute, mi
auspico che tenete conto del fatto che ho una richiesta Al in corso da oltre 2
anni. Non ritengo corretto scalare una franchigia come se avessi lavorato a
dicembre 2021 mentre nella realtà sono in malattia al 100%.
Chi beneficia di tale franchigia non è in malattia ma ha accesso
al mondo dal lavoro, a differenza del mio caso.
Diventare Pet-Sitter e tutrice amministrativa è stato lungo e
difficile in queste condizioni ma gli sforzi saranno ripagati sicuramente
appena mi riprenderò da questi avvenimenti negativi degli ultimi anni.
È fondamentale per me evitare ogni tipo di stress, tutte queste
vicende mi stanno richiedendo energie che potrei usare in modo costruttivo.
Rammento che a dicembre 2021, il signor __________ si è permesso
di versare l'affitto al mio precedente locatore che si è appropriato dei soldi
ingiustamente. Tutt’ora sono in causa per procedere al rientro del denaro ma
secondo il mio avvocato la spesa andrebbe oltre l'entrata e non conviene
procedere.
Questo errore comporta l'avermi dovuto saldare 2 affitti di
dicembre 2021 e quindi il mio debito nei confronti del sostegno
sociale è salito di 835 CHf per un vostro errore e le spese dell'avvocato per
rimediare sono a carico mio. Il giudice di pace mi ha dato ragione per la
questione __________ e da subito sosteneva che dovevate versarmi immediatamente
l'affitto scoperto di 1’100 CHF creatosi dal lavoro del vostro dipendente
signor __________.
Fatti
I lunghi tentativi di addossarmi questi 1’100 CHF di debito e
l'offerta di versarmi solo la parte mancante dell'affitto vanno contro ogni
principio di dignità.
È causa di forte stress non poter procedere al rientro
dell'affitto e lasciare la somma ad un locatore che è stato sempre disonesto e
approfittatore. Dal lato psicologico, aver sopportato tale trattamento così a
lungo da parte del signor __________ in un contesto di malattia, ha avuto
pesanti ripercussioni psicologiche ed è intervenuto il centro __________ di __________
per questa problematica.
Il signor __________ sapeva del mio grave stato di salute e che
non ero in grado di procedere con il rinnovo di gennaio 2022. Era a conoscenza
che dovevo aspettare che arrivassero gli assistenti sociali a casa mia e che il
periodo delle feste stava rallentando le pratiche.
Non ha versato nemmeno un accredito a gennaio 2022 per garantirmi
i soldi per
mangiare visto che il rinnovo è stato eseguito dopo il 13 gennaio 2022. Quindi
non ho potuto restituire la somma ricevuta della curatela immediatamente poiché
senza entrate.
Sarei rimasta senza alimenti per il signor __________ se l'Arp non
avesse pagato il mio salario, visto che mi mancava anche il supporto della
famiglia poiché mia mamma è stata all'ospedale di __________ da gennaio 2022 a
metà maggio con suo marito in cure intensive.
Inoltre da tenere in considerazione sono tutti i costi a mio
carico per le cure quotidiane, ad esempio il noleggio mensile della sedia a
rotelle che l'invalidità non ha coperto, in totale ammonta a quasi 500 CHF di
spesa; il tutore per il braccio 115; spese di medicine ed esami del sangue non
coperti dalla cassa malati, come la nuova cura che sto eseguendo di 25 fr a
seduta, ecc...
Le persone fisicamente sane non devono sopportare questi costi. (…)
(cfr. doc. I).
1.3. Con risposta del 1° giugno 2022
l’USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa, rilevando in particolare
quanto segue:
" (…) Nel calcolo
volto a determinare la prestazione ordinaria di CHF 1'508.- per il mese di
gennaio 2022 a favore della signora RI 1, il 14 gennaio 2022 l'USSl ha
computato in particolare l'importo di CHF 645.- quale reddito computabile Las.
A seguito di ulteriori chiarimenti, il 30 maggio 2022 l'USSl ha riconsiderato
l'importo computato quale reddito Las nel calcolo volto a determinare la
prestazione assistenziale per il mese di gennaio 2022. E meglio, l'USSl non ha
più ritenuto nel calcolo le "spese diverse tutori e curatori (senza sost.)
2019" di CHF 62.- indicate nel citato conteggio, avendole accertate
corrispondere a un rimborso spese, non computabile quale reddito Las. L'USSI ha
quindi accertato un reddito mensile da attività dipendente di CHF 748.80, pari
a CHF 8'986.- annui. Nel calcolo volto a ristabilire la prestazione
assistenziale per il mese di gennaio 2022 di CHF 1'555.- ha computato un
reddito da lavoro di CHF 7'186.- annui (reddito attività dipendente di CHF
8986.- ./. franchigia di CHF 1'800.-), pari a un reddito computabile mensile ai
sensi della Las di CHF 598.-. Per motivi di puro calcolo il reddito mensile
viene fittiziamente riportato su un valore annuale e successivamente diviso per
12 mesi. Va considerato solo l'importo del mese interessato. Il computo da
parte dell'USSl dell'accredito del salario percepito per il mese di novembre
2021 quale reddito è corretto, in quanto rientrante tra quelli che
costituiscono il reddito computabile regolamentato dall'art. 6 Laps. (…)” (Doc.
IV)
In effetti con decisione del 30
maggio 2022 l’amministrazione ha assegnato a RI 1 l’importo di fr. 47.-- a
titolo di prestazione assistenziale ordinaria aggiuntiva per il mese di gennaio
2022 (per complessivi fr. 1'555.--), computando quale reddito da attività
lucrativa la somma di fr. 598.-- anziché fr. 645.-- inizialmente conteggiati (cfr.
consid. 1.1.; doc. 11).
1.4. L’insorgente ha presentato delle
osservazioni il 18 giugno 2022 (cfr. doc. VI).
1.5. La curatrice della ricorrente, RA 1,
il 2 luglio 2022, interpellata dal TCA (cfr. doc. VII), ha in particolare
precisato che RI 1 “è rimasta delusa dal fatto che i soldi sono stati tolti
di colpo e non scalati in qualche mese” e che “tale pratica è stata
accesa dalla Signora RI 1 prima della mia nomina di curatrice, pertanto su
iniziativa propria della signora RI 1” (cfr. doc. VIII).
1.6. Il 2 agosto 2022 l’USSI,
evidenziando che “non sono invocati argomenti né addotte prove atte a
modificare la valutazione del caso in oggetto”, si è riconfermata nella
risposta di causa (cfr. doc. X).
1.7. I doc. VIII e X sono stati inviati
per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. XII), mentre il doc. X è stato
trasmesso per conoscenza alla curatrice (cfr. doc. XI).
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
L’autorità giudiziaria adita deve
verificare d’ufficio i presupposti processuali – quali condizioni essenziali
per poter emettere un giudizio di merito – tra cui la capacità processuale (cfr.
Häfelin/Haller, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
1998, n. 260 e 414) ossia la facoltà, da ricondurre all’esercizio dei diritti
civili, di condurre personalmente il processo oppure di delegare tale compito a
un rappresentante, la quale si determina secondo il diritto civile (cfr. Rhinow/Koller/Kiss/Turnherr/Brühl-Moser,
öffentliches Prozessrecht, III ed., 2014, p. 861; Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz
über das Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich, § 13 n. 44, p. 113).
La capacità processuale corrisponde quindi all’esercizio dei diritti civili
(art. 12 CC), il quale presuppone la maggior età e la capacità di discernimento
(art. 13 CC).
Al riguardo cfr. STCA 43.2020.1 del
1° luglio 2020; STCA 32.2019.188 del 22 novembre 2019.
L’autorità di protezione può
istituire una curatela di rappresentanza ai sensi degli art. 394 e 395 CC
quando una persona non può compiere determinati atti e deve essere
rappresentata, che sia in ambito d'assistenza personale o di gestione
patrimoniale.
Il curatore è il rappresentante
legale che può agire per l'interessato, in suo nome e conto. La misura può non
limitare l'esercizio dei diritti civili della persona che vi è sottoposta: in
tal caso vi è un diritto di agire concorrente, l'interessato è nondimeno
vincolato dagli atti del curatore, non può limitare il suo potere, anche se ha
conservato l'esercizio dei diritti civili.
Secondo la situazione, l'autorità
di protezione degli adulti può anche limitare in modo puntuale la capacità di
agire dell'interessato, circoscrivendo gli effetti a determinati e specifici
atti (cfr. https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/protezione-delladulto/la-curatela/#:~:text=%C3%88%20istituita%20quando%20una%20persona,in%20suo%20nome%20e%20conto;
Philippe Meier, in: FamKomm, Erwachsenenschutz, 2013, Rz. 15-25
zu Art. 394 ZGB).
2.2
Con risoluzione del 20 gennaio 2022
l’Autorità regionale di protezione con sede a __________ ha istituito una
curatela di rappresentanza e amministrazione dei beni con limitazione della
capacità civile ai sensi dell’art. ex art. 394 i.r.c. CC in favore di RI 1,
avente per oggetto in particolare il compito di “rappresentare l’interessata
nelle sue pratiche ed affari amministrativi, segnatamente nei rapporti con le
autorità, i servizi amministrativi, le banche, la posta, gli istituti sociali,
le altre istituzioni o persone private” (cfr. doc. 10=76).
¨ Quale curatrice è stata nominata RA
1.
(cfr. doc. 10=76).
Il ricorso del 30 aprile 2022 è
stato presentato da RI 1 personalmente, non rappresentata dalla sua curatrice
(cfr. doc. I; consid. 1.2.).
In casu la questione di sapere se
l’insorgente al momento dell’inoltro dell’impugnativa fosse capace o meno
processualmente non merita ulteriori approfondimenti, in quanto in ogni caso la
curatrice, il 2 luglio 2022, esponendo al TCA alcuni punti importanti della
fattispecie (cfr. doc. VIII; consid. 1.5.), ha implicitamente ratificato il
ricorso presentato da RI 1.
Il ricorso è, perciò, ricevibile.
Questa Corte entra, di conseguenza, nel merito dello stesso.
nel
merito
2.3
L’art. 6 Lptca stabilisce che:
“ 1 L’autorità
amministrativa può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare il
provvedimento impugnato.
2.
Essa notifica
immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale.
3.
Quest’ultimo continua
la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto
della nuova decisione; se la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto
notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine
di 10 giorni per prendere posizione.”
L'art. 53 cpv. 3 LPGA, applicabile
quale diritto sussidiario in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca, prevede
che l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su
opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio
del suo preavviso all'autorità di ricorso.
L'art.
58.
cpv. 1 PA ha un tenore analogo.
Per
costante giurisprudenza una decisione emanata pendente lite mette fine alla
vertenza solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il
litigio sussiste nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le
questioni nei sensi voluti dall'insorgente. L'autorità adita deve in questi
casi entrare nel merito della vertenza, senza che l'insorgente debba ricorrere
contro il nuovo atto amministrativo (cfr. STF 8C_1036/2012 del 21 maggio 2013
consid. 3.3.; DTF 127 V 228 consid. 2, 113 V 237; Spira, "Le
contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale",
in RJN 1984, pag. 23).
La riconsiderazione pendente
lite permette, dunque, all'amministrazione di riesaminare un proprio
provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il suo punto di vista nell'atto
di ricorso ed eventualmente di modificarlo corrispondentemente alle richieste
della parte ricorrente (cfr. R. Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im
Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997
pag. 452).
La
modifica può essere fatta unicamente a vantaggio del ricorrente, ritenuto che
in caso contrario la nuova decisione assurge a proposta fatta dall'amministrazione
al Tribunale (cfr. STF 9C_22/2019 del 7 maggio 2019 consid. 3.1.; U. Kieser, ATSG Kommentar, 4. Edizione,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2020, n. 90 ad art. 53 pag. 988).
L'amministrazione
non può, invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la
risposta di causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo
termine assume anch’essa unicamente il carattere di una proposta indirizzata al
giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (cfr. STF 8C_1/2011
del 5 settembre 2011 consid. 1; DTF 130 V 138 consid. 4.2.; U.
Kieser, op. cit., n. 92 ad art. 53 pag. 988).
2.4
Nel
caso di specie dagli atti risulta che l’USSI, con decisione del 14 gennaio 2022,
confermata dalla decisione su opposizione del 25 marzo 2022, ha assegnato alla
ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'508.-- per il mese
di gennaio 2022. (cfr. doc. 410; A1; consid. 1.1.).
Il 30 maggio 2022 l’amministrazione
ha poi riconosciuto all’insorgente una prestazione assistenziale ordinaria
aggiuntiva di fr. 47.-- per il mese di gennaio 2022, conteggiando a titolo di
reddito da attività lucrativa la somma di fr. 598.--, anziché fr. 645.--
computati nel provvedimento del gennaio 2022 (cfr. doc. 410; 11; consid. 1.3.).
Come
esposto sopra, l'amministrazione può riconsiderare pendente lite una decisione
contestata soltanto fino al momento dell'inoltro della risposta di causa. Un
provvedimento emanato successivamente vale unicamente come proposta al giudice
(cfr. consid. 2.3.).
Nel
caso in esame il 12 maggio 2022 il TCA ha assegnato all’USSI un termine di 20
giorni per presentare la risposta al ricorso dell'insorgente del 30 aprile 2022
(cfr. doc. III).
Tale
termine spirava il 2 giugno 2022, rispettivamente, tenendo conto del termine di
giacenza di sette giorni (cfr. art. 38 cpv. 2bis LPGA), il 9 giugno 2022. La
nuova decisione su reclamo del 30 maggio 2022, menzionata nella risposta di
causa del 1° giugno 2022 (cfr. doc. IV), è stata, quindi, emanata prima della
scadenza del termine per la risposta.
Pertanto
la riconsiderazione pendente lite del 30 maggio 2022 adempie i presupposti
stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza.
Con la nuova decisione su reclamo,
come visto, la prestazione assistenziale ordinaria spettante alla ricorrente
per il mese di gennaio 2022 è stata aumentata da fr. 1'508.-- a fr. 1'555.--,
computando quale reddito da attività lavorativa l’ammontare di fr. 598.--,
invece di fr. 645.-- tenuti conto inizialmente.
Il litigio, dunque, sussiste
ancora e ha come oggetto la questione di sapere se l’USSI, in relazione al mese
di gennaio 2022, abbia correttamente oppure no, conteggiato la somma di fr.
598.-- e assegnato all’insorgente una prestazione assistenziale ordinaria di
fr. 1'555.--.
2.5
L’intervento della pubblica
assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale
dell’8 marzo 1971 (Las).
L'art. 1 Las stabilisce che lo
Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art.
2.
della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede
al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il
cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali
propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite
le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.6
Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente
dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e
alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse
si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa
distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in
relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3.
Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali
ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la
soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le
prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della
Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere
ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las, concernente la soglia
di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per
le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,
tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale."
L’art.
19.
Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in
deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
2.7
Nella presente fattispecie dalle
carte processuali risulta che la ricorrente è al beneficio delle prestazioni
assistenziali dal mese di ottobre 2020 (cfr. doc. 125; 67).
Più specificatamente dal mese di
maggio al mese di dicembre 2021 la medesima ha percepito una prestazione
assistenziale ordinaria di fr. 1'841.-- mensili. Nel relativo calcolo non è
stato conteggiato alcunché a titolo di reddito e di sostanza Las (cfr. doc.
578; 573; 551).
In occasione della richiesta di
rinnovo inoltrata nel mese di gennaio 2022 (cfr. doc. 529) è emerso che all’insorgente,
il 16 dicembre 2021, è stata bonificata la somma di fr. 762.85 sul suo conto
bancario da parte del Comune di __________ (cfr. doc. 66=537; IV pag. 2). Dal “foglio
paga novembre 2021” si evince che tale importo le è stato versato in relazione
a un suo incarico quale tutrice (cfr. doc. 65=549).
L’USSI ha considerato tale
entrata, e meglio la somma di fr. 645.-- (ottenuta deducendo dal reddito lordo
di fr. 810.83 la franchigia del 20% ai sensi dell’art. 22 lett. a cfr. 5 Las;
cfr. doc. 65; 403; 412), nel calcolo concernente il mese di gennaio 2022 (cfr.
doc. 410; consid. 1.1.), poi ridotta a fr. 598.-- con la decisione su reclamo del
30.
maggio 2022 (cfr. doc. 13; consid. 2.4.), poiché quale reddito da lavoro a
torto era stato tenuto conto anche del rimborso spese di fr. 62.-- versato dal
Comune di __________ (cfr. doc. IV pag. 4; consid. 1.3.).
La ricorrente contesta tale modo
di procedere, in quanto il reddito computato dalla parte resistente si
riferisce alla sua attività di tutrice svolta nel 2019. La medesima ha aggiunto
che, quando ha accettato l’incarico quale tutrice, per far fronte alle spese,
ha dovuto chiedere un prestito a sua madre siccome le ARP non pagano prima
della fine dell’anno e che desidera restituirglielo.
L’insorgente ha pure asserito che
l’accredito di gennaio 2022 da parte dell’assistenza sociale ha avuto luogo
dopo il 13 gennaio 2022 e che quindi si è trovata in difficoltà economiche,
considerato anche i costi a suo carico per le cure quotidiane, relative ad
esempio al noleggio mensile di una sedia a rotelle, del tutore per il braccio,
spese mediche non coperte dalla cassa malati. Ha, infine, precisato di aver
inoltrata domanda di prestazioni AI (cfr. doc. I; VI).
2.8
Chiamata a pronunciarsi in merito
alla fattispecie, questa Corte ricorda, innanzitutto, che nell’ambito
dell’assistenza sociale vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2
Las e 13 Laps.
Da tale principio risulta che
l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora
un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite
sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante
prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_708/2018 del 26 marzo
2019.
consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF
137.
V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel
dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen
Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011
pag. 171-172; 114-115).
Con
sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha stabilito
che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In
particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali
di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.
Nella
STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché
il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle
assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.
L’assistenza
sociale può, dunque, essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte
alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono
tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione
del principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni
volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione
corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri
anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi
degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).
Al
contrario l'Alta Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000,
pronunciandosi in merito a un caso in cui a un beneficiario dell’assistenza
sociale le relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato
scoperto, in particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva
delle somme di denaro quali prestiti (Darlehen), ha stabilito che in
virtù del principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il
fatto che l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi
finanziari a disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo
dell’assistenza sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.
Pertanto l’assistenza sociale,
qualora un richiedente, per un determinato lasso di tempo, percepisca aiuti
finanziari da terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto
che gli stessi siano soggetti a restituzione, interviene conformemente al
principio di sussidiarietà, unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio
provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese
computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata
da parte di terzi (cfr. STCA 42.2017.51 del 20 febbraio 2018 consid.2.8.; STCA
42.2012.4
del 19 luglio 2012; STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012 consid.
2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N. 13 pag. 65; STCA 42.2014.14 del 28
maggio 2015 consid. 2.7. e 2.10.).
Con giudizio 8C_138/2016 del 6
settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale
federale ha del resto evidenziato che il principio di sussidiarietà è
l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo
all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.
In una
sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. l’Alta Corte ha altresì
osservato:
" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a
qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le
prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e
non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si
può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della
sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2
Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno (…)”
Al riguardo cfr. pure STCA
42.2020.1
del 27 aprile 2020 consid. 2.14.
2.9
Giova, inoltre, rilevare che l’art.
22.
Las, per la determinazione del reddito computabile, salvo alcune eccezione
espressamente previste dalla norma stessa, rinvia agli art. 5-9 Laps.
L’art.
6.
cpv. 1 lett. a) Laps indica quali redditi devono essere considerati facendo
riferimento ai redditi previsti agli art. 15-22 della Legge tributaria (LT). In
particolare gli art. 16 e 17 LT prevedono che sono imponibili il reddito da
attività dipendente e il reddito da attività indipendente.
L’USSI, in concreto, ha computato
il guadagno ottenuto dalla ricorrente nel mese di dicembre 2021 nel conteggio
del mese di gennaio 2022, specificando che “secondo la prassi instaurata
dall’USSI relativa al metodo di calcolo, un reddito percepito a fine mese va
computato nel conteggio della prestazione assistenziale del mese seguente”
(cfr. doc. A1 p.to M).
Questo Tribunale osserva di avere
esaminato la correttezza di tale prassi nella STCA 42.2007.4 del 1° ottobre
2007.
In quell’occasione il TCA, ritenuto lo scopo primo dell’assistenza
sociale che è quello di sostenere una persona nel bisogno, soddisfacendo le sue
necessità essenziali e contingenti, ha concluso che tali prassi non violi, in
generale, la legislazione in vigore e neppure la Costituzione federale, né
la Costituzione cantonale.
Questa Corte, al consid. 2.4. del
giudizio appena citato, ha evidenziato:
" (…) L’USSI
ha precisato che per sua prassi le indennità percepite alla fine di un mese da
un richiedente delle prestazioni assistenziali, come ad esempio il salario
conseguito, vanno a coprire il fabbisogno del mese successivo (cfr. doc. A).
L’amministrazione ha pure indicato che di pari passo ha sempre definito che per
il primo mese di attività, percependo il relativo salario solo a fine mese,
viene riconosciuta la prestazione assistenziale precedente evitando così di
mettere in condizioni finanziarie precarie il richiedente (cfr. doc. VI).
Al riguardo non va dimenticato che lo scopo della pubblica
assistenza enunciato dalla Las è quello di intervenire ogni qualvolta una
persona si trovi in una situazione di bisogno concreto (cfr. art. 1 LAS;
consid. 2.1.).
Il diritto fondamentale a condizioni minime di esistenza garantito
dall’art. 12 Costituzione federale e dall’art. 13 Costituzione cantonale
contempla il diritto di essere aiutati quando si è nel bisogno.
Inoltre per determinare se un assicurato ha diritto o meno a una
prestazione assistenziale, e meglio per fissare il reddito disponibile
residuale, che è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la
somma delle spese computabili delle persone componenti l'unità di riferimento
(cfr. art. 22 Las, 5 Laps), si tiene conto della situazione finanziaria
dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta
(cfr. art. 10a Laps; STCA 42.2007.1 del 30 maggio 2007; STCA 39.2005.1 del 12
maggio 2005). (…)”
Tuttavia, sempre nella sentenza
citata, il TCA ha deciso che l’applicazione della prassi in questione deve
essere limitata ai casi in cui effettivamente il reddito
percepito alla fine di un mese serva a fare fronte alle spese del mese
successivo e non sia invece stato utilizzato immediatamente per provvedere ai
costi non ancora sostenuti del mese in cui è stato versato.
Questo
Tribunale ha, inoltre, precisato che, di conseguenza, l’amministrazione è
tenuta a esaminare dettagliatamente di caso in caso se possa o meno conteggiare
un’entrata relativa a un determinato mese nel calcolo del mese successivo.
Al
riguardo cfr. pure, ad esempio, STCA 42.2021.46 del 16 agosto 2021 consid.
2.5.; STCA 42.2017.30 del 27 luglio 2017 consid. 2.6.; STCA 42.2017.16-22 del
22.
maggio 2017; STCA 42.2016.25 del 23 gennaio 2017 consid. 2.10.; STCA 42.2013.27
del 17 luglio 2014 consid. 2.9.; STCA 42.2011.8 del 24 agosto 2011.
La prassi dell’assistenza sociale
di tenere conto di un reddito corrisposto a fine mese per il mese successivo è
stata peraltro avallata anche dal Tribunale federale in una sentenza
8C_648/2018 del 7 gennaio 2019 relativa a un caso del Cantone Basilea Città (ordine di restituzione di prestazioni assistenziali di febbraio e
marzo 2017 a seguito del computo di un reddito da lavoro versato alla
ricorrente il 24 gennaio 2017).
Con giudizio 8C_675/2019 del 26
novembre 2019 l’Alta Corte ha, poi, confermato la sentenza 42.2019.23-24
emanata da questa Corte il 4 settembre 2019 riguardante il caso di un
beneficiario di prestazioni assistenziali il cui importo è stato determinato
tenendo conto, per luglio 2018, delle indennità giornaliere LAINF versategli
dopo il 23 giugno 2018 e per agosto 2018 delle IG LAINF corrispostegli il 31
luglio 2018.
Il TF ha segnatamente
indicato:
" 2.3. (…) Il metodo di conteggio sviluppato dall'amministrazione
e confermato in più occasioni dalla Corte cantonale (giudizio cantonale,
consid. 2.8) è tutt'altro che insostenibile, ma è basato su elementi che
tengono anche conto della particolare situazione di ristrettezze finanziarie di
cui soffrono le persone al beneficio di prestazioni assistenziali. Del resto,
il ricorrente sembra dimenticare che l'assistenza è fondata sul principio della
sussidiarietà ed è l'ultima ancora di salvezza per chi cade nel bisogno (da
ultimo sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 5.1).”
Per completezza giova rilevare
che è vero che con sentenza 8C_31/2020 del 26 marzo 2020 la nostra Massima
istanza ha accolto il ricorso di una richiedente le prestazioni assistenziali
alla quale erano state negate per il mese di maggio 2019 computando il reddito
da attività lavorativa percepito il 19 aprile 2018. È altrettanto vero,
tuttavia, che in quel caso, come sottolineato dal TF, tornava applicabile
l’art. 27 della Legge del Canton Ginevra sull’inserimento e l’aiuto sociale
(LIASI) secondo cui per stabilire l’ammontare delle prestazioni sono
determinanti le risorse del mese in corso.
Per quanto attiene, invece, al
Cantone Ticino, la Las non prevede alcuna norma analoga.
2.10
Da quanto esposto sopra e ritenuti
il principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.8.) nonché l’obbligo di ridurre il danno che incombe ai
richiedenti l’assistenza sociale, rispettivamente ai beneficiari della stessa (cfr.
STCA 42.2019.10-11 dell’11 aprile 2019 consid. 2.9., confermata dal TF con
giudizio 8C_344/2019 del 15 novembre 2019; 42.2018.36 del 12 dicembre 2018
consid. 2.8.; STCA 42.2018.15 del 12 settembre 2018 consid. 2.9.; STCA
42.2018.1
del 17 febbraio 2018 consid. 2.7., pubblicata in RtiD II-2018 N. 23
pag. 106 segg.) discende che a ragione l’amministrazione nel conteggio
della prestazione assistenziale relativa al mese di gennaio 2022 ha tenuto
conto dell’importo di fr. 598.-- (dalla somma di fr. 810.80 lordi sono stati
dedotti il rimborso spese i fr. 62.--, come pure la franchigia del 20%; cfr.
doc. 65; 11; IV; consid. 2.7.) bonificato all’insorgente dal Comune di __________
il 16 dicembre 2021 per l’attività di tutrice da lei svolta nel 2019 (cfr. doc.
65; 66).
Tale ammontare andava, in
effetti, utilizzato per pagare le spese del mese di gennaio 2022, siccome, da
una parte, la ricorrente ha potuto far fronte alle spese di dicembre 2021
grazie alla prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'841.--, di cui fr.
992.95
versati direttamente a lei il 6 dicembre 2021 (cfr. consid. 2.7.; doc.
551; 538).
Al riguardo va osservato che
secondo l’art. 6 cpv. 1 Reg.Las le prestazioni
assistenziali vengono di regola versate anticipatamente al richiedente entro il
dieci di ogni mese.
Dall’altra, l’insorgente stessa
ha affermato (cfr. doc. I) che nel mese di gennaio 2022, fino a circa la metà
del mese, quando è stato effettuato il rinnovo delle prestazioni assistenziali
(la decisione di assegnazione della prestazione assistenziale di gennaio 2022 è
stata emessa il 14 gennaio 2022; doc. 410), non aveva entrate per sostenere i
propri costi (cfr. doc. I; consid. 1.2.).
Il fatto che le mansioni di
tutrice siano state espletate nel 2019 è ininfluente. Determinante è infatti la
data del versamento di un determinato reddito, poiché è a partire da tale
momento che un richiedente le prestazioni assistenziali può beneficiarne per
provvedere al proprio fabbisogno.
Il TCA evidenzia ad ogni modo che
nella presente evenienza, se il reddito di fr. 598.-- non fosse da considerare
per il mese di gennaio 2022, lo stesso andrebbe comunque conteggiato nel
calcolo riguardante il mese di dicembre 2021 con conseguente riduzione
dell’ammontare della prestazione assistenziale ricevuta per tale mese (cfr. STCA
42.2021.46
del 16 agosto 2021 consid. 2.5.).
2.11
In
relazione all’asserzione della ricorrente secondo cui desidera restituire alla
madre quanto ricevuto quale sostegno finanziario quando era attiva per l’ARP la
quale corrisponde le retribuzioni solo alla fine dell’anno (cfr. doc. I; VI; 57),
questa Corte ribadisce, poi, che l’aiuto sociale è
sussidiario in rapporto segnatamente alle prestazioni volontarie da parte di
terzi (cfr. consid. 2.8.).
Il principio della sussidiarietà non esclude d’altronde
espressamente che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi,
oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la
donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da
restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. consid.
2.8.; STCA 42.2020.1 del 27 aprile 2020 consid. 2.14.; STCA 42.2011.6 del 10
novembre 2011).
2.12
Infine è utile osservare che ai fini
della risoluzione della presente causa, concernente esclusivamente la
correttezza dell’importo della prestazione assistenziale del mese di gennaio
2022, nemmeno influiscono le condizioni di salute dell’insorgente affetta in
particolare da fibromialgia (cfr. doc. I) e la circostanza di avere interposto
domanda AI (cfr. doc. I).
Riguardo ai costi
per la sedia a rotelle, il tutore per il braccio, medicamenti, cure ed esami
non coperti dall’assicurazione malattia (cfr. doc. I), il
TCA rileva che essi non sono contemplati tra le spese computabili ai sensi
della Las, la quale, in conformità a quanto disposto dagli art. 22 Las e 8 cpv.
1.
lett. g Laps, prevede il computo, nel calcolo della prestazione
assistenziale, unicamente dei premi effettivi per l’assicurazione obbligatoria
contro le malattie, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del
premio medio di riferimento ai sensi della legge di applicazione della legge
federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal).
I redditi computabili e le spese
computabili - queste ultime costituite dalla spesa vincolata e dalla spesa per
l’alloggio - di cui agli art. 6, 8 e 9 Laps e all’art. 22 Las, che enuncia
delle deroghe ai disposti appena citati della Laps, sono d’altronde elencati in
modo esaustivo.
Di conseguenza, una volta
conteggiate tali voci nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria di
un richiedente l’assistenza sociale, non è possibile tenere conto di altre non
previste dalla Laps, né dalla Las.
A eventuali ulteriori costi che
esulano sia dalla spesa per l’alloggio, che dalla lista esaustiva delle spese
vincolate si deve, perciò, sopperire tramite l’importo della soglia di
intervento (cfr. art. 19 Las; Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali per il 2022 del 28 dicembre 2021; https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SDSS/USSI/Direttive_prestazioni_assistenziali.pdf;
STCA 42.2019.15-16 del 10 luglio 2019 consid. 2.13.; STF 8C_382/2019 del 6
giugno 2019, con cui l’Alta Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso
dell’insorgente contro la STCA 42.2018.48-49 del 29 aprile 2019 (cfr. consid.
2.8.); 42.2015.6 del 28 settembre 2015 consid. 2.12.).
In simili condizioni, nel
rispetto del principio della legalità, secondo cui in virtù di un principio
fondamentale del diritto, ogni attività amministrativa deve essere
riconducibile a una norma legale che ne delinei ampiezza e limiti delle
funzioni (principio della legalità: cfr. Häfelin/Müller,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., cifra marg. 368 segg.; STF
9C_423/2013 del 26 agosto 2014 consid. 4.2.; STFA H 231/02 del 20 agosto 2003
consid. 5), nel caso in cui il diritto ad un’eventuale prestazione
assistenziale ordinaria sia esaminato mediante un conteggio effettuato secondo
i parametri indicati dalla legge, ovvero tenendo conto di tutti quei redditi e
quelle spese riguardanti il richiedente che sono previsti dalla Laps e dalla
LAS, l’USSI non può aggiungere altri costi al fine di riconoscere il diritto
all’assistenza sociale o aumentare l’importo della prestazione a seconda di
quanto preteso dal richiedente.
Pertanto gli ulteriori costi
fatti valere dalla ricorrente e menzionati sopra non possono essere computati
nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria di gennaio 2022.
In proposito cfr. STCA 42.2016.29
del 4 maggio 2017 consid. 2.12.; STCA 42.2015.6 del 28 settembre 2015 consid.
2.12.; STCA 42.2008.16 dell’11 marzo 2009 consid. 2.9.
Tuttavia
l’assistenza sociale può coprire dei bisogni particolari, non considerati per
la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito rispetto alla
soglia di intervento, tramite prestazioni speciali (cfr. consid. 2.6.) che sono
definite, in modo non esaustivo, all’art. 20 Las.
Le
franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a
malattia o handicap sono contemplate espressamente alla lett. b) del cpv. 1
dell’art. 20 Las.
Esse,
pertanto, in linea di principio possono essere assunte dall’USSI tramite
l’erogazione - ai beneficiari di prestazioni assistenziali ordinarie o a coloro
il cui reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. art. 20
cpv. 3 Las; Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2021.59 del
13.
dicembre 2021 consid. 2.5.-2.6.; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005,
pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.) - di una prestazione
assistenziale speciale (cfr. STCA 42.2015.6 del 28 settembre 2015 consid.
2.13.).
La ricorrente ha del resto già
beneficiato di prestazioni speciali. Ad esempio le sono stati riconosciuti
degli importi a titolo di “franchigia e partecipazioni CM” nel febbraio 2021 di
fr. 99.30 (cfr. doc. 335), nel marzo 2021 di fr. 129.15, di fr. 41.15 e di fr.
57.80
(cfr. doc. 321, 325, 330), nell’aprile 2021 di fr. 68.20, fr. 80.85, fr.
55.30
e fr. 8.70 (cfr. doc. 298, 292, 288, 283) e nel maggio 2021 di fr. 30.60
e di fr. 105.90 (cfr. doc. 278, 274).
2.13
Stante quanto precede, la decisione
su reclamo del 30 maggio 2022 che ha stabilito che la prestazione assistenziale
ordinaria spettante alla ricorrente per il mese di gennaio 2022 ammonta a fr.
1'555.-- (cfr. consid. 2.4.) deve essere confermata.
2.14
In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne
la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non
disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33
cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art.
29.
Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000
franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per
le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
In
casu, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è
applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e
considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il
legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese
nell’ambito dell’assistenza sociale, non si
riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA
42.2022.14
dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti