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Decisione

42.2022.3

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 marzo 2022Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i concreti sforzi intrapresi per organizzare il suo rientro in patria”

(cfr. doc. 52; VIII2).

Il 4 ottobre 2021 l’USSI

ha conseguentemente assegnato alla ricorrente una prestazione assistenziale

ordinaria di fr. 1'140.-- limitatamente al periodo 1° - 15 ottobre 2021 (cfr.

doc. 39; consid. 1.1.).

Tale provvedimento è stato

confermato con la decisione su reclamo del 28 dicembre 2021 (cfr. doc. A1 inc.

42.2022.3; consid. 1.1.).

Inoltre con decisione del

6 dicembre 2021, confermata dalla decisione su reclamo del 4 gennaio 2022, la

parte resistente ha negato all’insorgente il rinnovo delle prestazioni

assistenziali richiesto il 26 ottobre 2021 (cfr. doc. 95-97), non essendo più

autorizzata a dimorare su suolo svizzero a far tempo dal 15 ottobre 2021 (cfr.

doc. 91; A inc. 42.2022.9; consid. 1.2.)

2.13. Alla luce di quanto esposto

sopra - in particolare del rifiuto di rinnovare alla ricorrente il permesso di

dimora UE/AELS divenuto definitivo a seguito dell’emanazione il 21 luglio 2021 della

sentenza 2C_537/2021 da parte del Tribunale federale, nonché del conseguente

termine di partenza fissatole dall’Ufficio della migrazione per il 15 ottobre

2021 - e ritenuto, da un lato, che ai sensi dell’art. 5

Las hanno diritto alle prestazioni dell’assistenza sociale le persone con

domicilio o dimora assistenziale nel Cantone Ticino (cfr. consid. 2.8.),

dall’altro, che la medesima non è più legalmente autorizzata a soggiornare in

Svizzera dal 15 ottobre 2021, occorre concludere che a

ragione l’USSI le ha negato il diritto a prestazioni assistenziali.

Per inciso va osservato,

in primo luogo, che è vero, come indicato dall’’insorgente (cfr. doc. I inc.

42.2022.3 pag. 3), che il TF, nella sentenza del 21 luglio 2021, non si è chinato

espressamente sull’obbligo di lasciare la Svizzera, in quanto non è entrata nel

merito della vertenza a causa dell’inammissibilità dell’impugnativa (cfr.

consid. 2.12.). Tuttavia anche i giudizi di irricevibilità mettono fine

definitivamente a una lite. Essi rivestono forza di cosa giudicata (res iudicata).

In secondo luogo, che,

benché il diritto degli stranieri e l’assistenza sociale siano due ambiti

distinti del diritto e seguano procedure differenti, come rilevato dalla

ricorrente (cfr. doc. I inc. 42.2022.3 pag. 4; doc. I inc. 42.2022.9 pag. 4),

l’USSI è tenuto in ogni caso a tenere conto delle decisioni emanate dalle

autorità competenti in materia di stranieri, poiché in caso contrario

sussisterebbe il rischio di agevolare la presenza illegale in Svizzera di

determinate persone (cfr. STF 9C_423/2013 del 26 agosto 2014 consid. 4.2).

Anche le linee guida della

Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), valide dal

1° gennaio 2021, al p.to A5 enunciano d’altronde che le persone che non hanno il diritto di rimanere in Svizzera non hanno

nessun diritto all’aiuto sociale.

Va altresì sottolineato

che l’art. 82 cpv. 1 della Legge federale sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi),

a cui rinvia l’art. 1 cpv. 2 del Regolamento

concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le

persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le

persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il

territorio svizzero (del 23 gennaio 2007; RL143.310) - emanato sulla base

dell’art. 6 della Legge sull’assistenza sociale del Cantone Ticino -, prevede,

da una parte, che la concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del

soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale, dall’altra, che le persone

colpite da una decisione d’allontanamento passata in giudicato e a cui è stato

imposto un termine di partenza sono escluse dall’aiuto sociale ordinario (cfr.

STF 8C_720/2014 del 21 agosto 2015; DTF 135 I 119 consid. 5.1-5.3).

Cfr. STCA 42.2021.5-6 del

26 aprile 2021 consid. 2.10.

L’insorgente, come

evidenziato dall’amministrazione nella risposta di causa (cfr. doc. III inc.

42.2022.9 pag. 6), non ha poi minimamente comprovato quanto da lei asserito

(cfr. doc. I inc. 42.2022.3 pag. 2; doc. I inc. 42.2022.9 pag. 2) circa il

fatto di non avere lasciato la Svizzera per malattia o parziale invalidità.

2.14. Il riferimento formulato nei

ricorsi (cfr. doc. I inc. 42.2022.3 pag. 5; doc, I inc. 42.2022.9 pag. 5)

all’art. 61a cpv. 5 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione

(LStrI), secondo cui, in particolare, il cpv. 1 (“Il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell’UE o

dell’AELS titolari di un permesso di soggiorno di breve durata si estingue

sei mesi dopo la cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Il

diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS

titolari di un permesso di dimora si estingue sei mesi dopo la cessazione

involontaria del rapporto di lavoro, laddove esso cessi durante i primi

dodici mesi di soggiorno”) e il cpv. 3 (“Durante il periodo che intercorre tra la cessazione del rapporto di

lavoro e l’estinzione del diritto di soggiorno di cui ai capoversi 1 e 2

non sussiste alcun diritto all’aiuto sociale”) non si applicano in

caso di cessazione del rapporto di lavoro a causa di incapacità temporanea al

lavoro dovuta a malattia, infortunio o invalidità e agli stranieri che possono

appellarsi al diritto di rimanere conformemente all’Accordo del 21 giugno

1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea

ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone

(ALC) o alla Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione

europea di libero scambio (Convenzione AELS) si rivela poi ininfluente.

Da un lato, è da molti

anni che la ricorrente non esercita un’attività lavorativa, dall’altro, il

Tribunale federale, già nel marzo 2017, ha stabilito che “se, giunta la

scadenza della proroga concessa (n.d.r.: che doveva essere non inferiore a

un anno; in casu è stata de facto di tre anni dal 2017 al 2021), la

ricorrente sarà sempre ancora senza un impiego, il suo diritto di soggiorno

dovrà allora essere considerato decaduto e, in assenza di altri motivi per

proseguire il soggiorno nel nostro Paese, la stessa dovrà quindi lasciare la

Svizzera” (cfr. consid. 2.12.).

La ricorrente, per poter

beneficiare delle prestazioni assistenziali, non può peraltro appellarsi al

diritto di rimanere conformemente all’Ac­cordo del 21 giugno 1999 tra

la Confederazione Svizzera (cfr. art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC; art. 22

Ordinanza sulla libera circolazione delle persone, OLCP).

Il diritto di rimanere al

termine dell’attività lucrativa, retto dalla Direttiva 75/34 CEE e dal

Regolamento 1251/70 CEE, si applica infatti a situazioni differenti da quella

dell’insorgente, e meglio alle persone che al momento della cessazione

dell’attività lucrativa hanno raggiunto l’età prevista dalla legislazione

Considerandi

svizzera per poter percepire una rendita di vecchiaia, nei tre anni precedenti

hanno soggiornato in Svizzera in via continuativa e vi hanno svolto da ultimo

un’attività lucrativa per almeno dodici mesi, come pure alle persone che sono

divenute inabili al lavoro in maniera permanente e negli ultimi tempi hanno

risieduto in maniera permanente in Svizzera per più di due anni, alle persone

che sono divenute inabili al lavoro in maniera permanente a causa di un

infortunio sul lavoro o di una malattia professionale e di conseguenza hanno

diritto a una rendita versata da un istituto assicurativo svizzero e infine

alle persone che dopo tre anni di attività lucrativa e di dimora permanente in

Svizzera, intraprendono un’attività lucrativa in uno Stato membro dell’UE o

dell’AELS pur mantenendo il loro domicilio in Svizzera, al quale rientrano

perlomeno settimanalmente (cfr. art. 22 Ordinanza sulla libera circolazione

delle persone, OLCP; Istruzioni OLCP Istruzioni e commenti concernenti

l’ordinanza sulla libera circolazione delle persone emesse dalla Segreteria di

Stato della migrazione SEM, p.to 8.3; STF 2C_439/2018 del 7 maggio 2019 consid.

4.2

).

2.15

Le

prestazioni assistenziali non rientrano nel campo di applicazione materiale

dell’ALC, il quale concerne il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale in

senso stretto (anche denominate più semplicemente assicurazioni

sociali; cfr. B. Kahil-Wolff-P.J. Greber "Sécurité sociale: aspects

de droit national, international et européen". Ed. Helbing

Lichterhahn, Ginevra, Basilea, Monaco - Bruylant, Bruxelles - L. G. D. J.,

Parigi, 2006 pag. 311: "Seuls sont exempts l'assurance sociale et

médicale, ainsi que les régimes de prestations en faveur des victimes de la

guerre").

Le prestazioni

assistenziali costituiscono, per contro, dei vantaggi sociali ai sensi

dell’art. 9 cpv. 2 dell’Allegato I dell’Accordo (a proposito dei vantaggi

sociali cfr. DTF 132 V 184 consid. 6 e B. Kahil-Wolff-P.J. Greber, op. cit.,

pag. 294-296). Esse, pertanto, sono sottoposte alle regole di coordinamento

applicabili ai vantaggi sociali, fra le quali figura il divieto di

discriminazioni dirette ed indirette fondate sulla nazionalità, in ossequio a

uno dei principi cardine sui quali si fonda l’Accordo, ossia la parità di

trattamento di cui all’art. 2 ALC (cfr. SVR 2003 AHV Nr. 6 pag. 15; RtiD

II-2005 n. 65).

Cfr. STCA 42.2006.6 del 27

ottobre 2006 consid. 2.3., il cui ricorso è stato ritenuto inammissibile dal Tribunale

federale con giudizio 2P.310/2006 dell’8 dicembre 2006.

L’art.

9.

cpv. 2 dell’Allegato I dell’Accordo prevede che il lavoratore dipendente e i

membri della sua famiglia di cui all’articolo 3 del presente Allegato godono

degli stessi vantaggi fiscali e sociali dei lavoratori dipen­denti nazionali e

dei membri delle loro famiglie.

Nel caso di specie la

ricorrente, che da molti anni non svolge un’attività lavorativa, non avendo più

lo statuto di lavoratrice (cfr. STF 2C_988/2020 del 29 aprile 2021 consid. 3.2.;

STF 2C_439/2018 del 7 maggio 2019 consid. 4.2.), non può in ogni caso beneficiare

del vantaggio sociale delle prestazioni assistenziali (cfr. STF 2C_968/2016

dell’8 marzo 2017 consid. 6.2.3 in fine: “Finché mantiene lo status di

lavoratore, lo straniero a beneficio di un permesso di soggiorno UE/AELS ha

infatti gli stessi vantaggi fiscali e sociali dei lavoratori nazionali (art. 9

cpv. 2 Allegato I ALC; DTF 141 II 1 consid. 3.3.1 pag. 9; sentenze 2C_1061/2013

del 14 luglio 2015 consid. 4.5 e 2C_412/2014 del 27 maggio 2014 consid. 3.2).”).

Questo tribunale

sottolinea nel caso concreto che non è sufficiente essere rimasta iscritta,

dalla fine del diritto alle indennità di disoccupazione, nella lista delle

persone che cercano lavoro (cfr. doc. 284) per poter usufruire delle

prestazioni assistenziali (cfr. DTF 141 V 321).

Il

nominativo della ricorrente è stato peraltro cancellato allorché l’URC ha

saputo che non erano più adempiute le condizioni LADI per proseguire con la

ricerca di lavoro sul territorio Svizzero (cfr. doc. 569 allegato a doc. XXII

inc. 42.2022.3; XXX+1-4; in particolare se un assicurato non è in possesso di un'autorizzazione di lavoro, l'idoneità al

collocamento ex art. 8 cpv. 1 lett. f LADI va negata; STF 8C_318/2020 del 3

luglio 2020; STF 8C_654/2019 del 14 aprile 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 7

pag. 174).

Infine il richiamo

generico alle convenzioni sui diritti umani, come pure a una non precisata

discriminazione, segnatamente, come transgender (cfr. doc. I pag. 1 e XIV inc.

42.2022

; doc. I inc. 42.2022.9 pag. 1) non consente di giungere a una

conclusione differente.

Il TCA, in proposito, si

limita a osservare che il divieto di non discriminazione ancorato all'art. 14

CEDU è violato nel caso in cui “si presenti una differenza, la quale non si fonda

su di una giustificazione oggettiva e ragionevole, vale a dire che non persegue

uno scopo legittimo o se non è in una relazione ragionevole di proporzionalità

tra i mezzi usati e il fine perseguito” (cfr. STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022.

consid. 4.4.)

Il rifiuto di prestazioni

assistenziali ordinarie è invece applicato indistintamente a chiunque non abbia

il diritto di rimanere in Svizzera indipendentemente dall’identità di genere.

2.16

Stante quanto precede, questa

Corte non può che confermare le decisioni su reclamo del 28 dicembre 2021 e del

4.

gennaio 2022 impugnate.

2.17

In ambito di

assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica

la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la

legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del

6.

ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65

cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a

LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

casu, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale, non si

riscuotono spese giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Le cause 42.2022.3 e

42.2022.9 sono congiunte.

2. Il ricorso dell’8 gennaio

2022 contro la decisione su reclamo del 28 dicembre 2021, in quanto ricevibile

e non privo di oggetto, è respinto.

3. Il ricorso del 24 gennaio

2022 contro la decisione su reclamo del 4 gennaio 2022, in quanto ricevibile, è

respinto.

4. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti