42.2022.3
Rettamente USSI ha negato diritto a prestazioni assistenziali ordinarie dopo il 15.10.2021. A ricorrente (cittadina UE) è infatti stato rifiutato rinnovo del permesso di dimora UE/AELS e in seguito a STF del 21.7.21 Ufficio migrazione le ha fissato il termine di partenza dalla CH per il 15.10.21
30 marzo 2022Italiano38 min
dimora UE/AELS divenuto definitivo a seguito dell’emanazione il 21 luglio 2021 della
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2022.3
42.2022.9
rs
Lugano
30 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi dell’8 e del 24 gennaio 2022 di
RI 1
contro
le decisioni su reclamo del 28 dicembre 2021 e del 4
gennaio 2022 emanate da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del
28 dicembre 2021 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha
confermato il proprio provvedimento del 4 ottobre 2021 (cfr. doc. 39-42) con
cui a RI 1 (__________1967) - cittadina tedesca che ha beneficiato di
prestazioni assistenziali dal mese di febbraio 2014 per complessivi fr.
187'983.-- (cfr. doc. 180 - 193) - è stata riconosciuta, per il mese di ottobre
2021, una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'140.-- limitatamente al periodo
1° - 15 ottobre 2021, visto l’ultimo termine di partenza dalla Svizzera
stabilito il 30 settembre 2021 per il 15 ottobre 2021 dal Settore giuridico
dell’Ufficio della migrazione successivamente alla sentenza 2C_537/2021 emanata
dal Tribunale federale il 21 luglio 2021.
L’Alta Corte ha
considerato inammissibile il ricorso dell’interessata contro il giudizio del 28
maggio 2021 del Tribunale cantonale amministrativo che aveva respinto
l’impugnativa dell’interessata contro la decisione del 21 aprile 2021 del
Consiglio di Stato relativa all’irricevibilità del ricorso interposto avverso
il provvedimento emesso dalla Sezione della popolazione il 4 febbraio 2021 con
cui quest’ultima aveva rifiutato di rinnovarle il permesso di dimora UE/AELS
(cfr. doc. A1; A2; 52 allegato a doc. VIII inc. 42.2022.3).
1.2. Con ulteriore decisione su
reclamo del 4 gennaio 2022, l’USSI ha ribadito quanto deciso il 6 dicembre 2021
(cfr. doc. 91), e meglio il rifiuto del rinnovo delle prestazioni assistenziali
ordinarie postulato da RI 1 il 26 ottobre 2021, in quanto a far tempo dal 15
ottobre la medesima non è più autorizzata a dimorare su suolo svizzero. È stato
precisato che “ella può unicamente inoltrare una richiesta d’aiuto
d’urgenza, cosa che peraltro ha fatto il 2 dicembre 2021” (cfr. doc. A inc.
42.2022.9).
1.3. Contro la decisione su
reclamo del 28 dicembre 2021 (cfr. consid. 1.1.) RI 1 ha inoltrato un
tempestivo ricorso datato 8 gennaio 2022 e pervenuto al TCA il 14 gennaio 2022,
chiedendo in buona sostanza di “confermare il diritto alle prestazioni
assistenziali o assistenza o aiuto (indipendente la denominazione) per una vita
dignitosa”, nonché il pagamento degli arretrati dal 16 ottobre 2021 per il
lasso di tempo in cui è presente nel Cantone Ticino (cfr. doc. I pag. 1 inc.
42.2022.3).
La
medesima ha, inoltre, domandato l’adozione di “misure cautelari preventive
e/o provvisorie” dal 16 ottobre 2021 per il lasso di tempo in cui vive nel
Cantone Ticino tramite il versamento di un fabbisogno di base e/o aiuto d’urgenza
(cfr. doc. I).
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali l’insorgente ha segnatamente addotto, da un lato, di essere
entrata in Svizzera nel novembre 2011 come comunitaria UE/AELS in virtù di un
contratto di lavoro di durata indeterminata e di aver percepito l’assistenza
sociale dopo aver esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione.
Dall’altro, che non esiste
un domicilio né un domicilio assistenziale in un altro Cantone o all’estero e
che per motivi connessi a malattia, parziale invalidità, assenza di mezzi
finanziari per affittare un alloggio all’estero e per traslocare le è
impossibile lasciare la Svizzera.
La ricorrente ha asserito
che, malgrado il mancato rinnovo del permesso B, la sua presenza con domicilio
a __________ è un fatto indiscutibile ed è autorizzata dai trattati sulla
libera circolazione dei cittadini comunitari, nel suo caso della Germania (cfr.
doc. I).
1.4. RI 1, il 24 gennaio 2022, ha
poi ricorso tempestivamente al TCA contro la decisione su reclamo del 4 gennaio
2022 (cfr. consid. 1.2.), postulando il riconoscimento del “diritto alle
prestazioni assistenziali o assistenza o aiuto (indipendente la denominazione)
per una vita dignitosa per i mesi novembre e dicembre 2021, gennaio e febbraio
2022 (versamento degli arretrati già calcolato dal 16 ottobre al 30 ottobre
2021) e tutto il periodo la reclamante signora RI 1 è presente in Ticino,
Svizzera” (cfr. doc. I inc., 42.2022.9).
L’insorgente ha motivato
la propria impugnativa con essenzialmente le medesime argomentazioni fatte
valere nel ricorso dell’8 gennaio 2022 (cfr. consid. 1.3.).
1.5. Con decisione su reclamo del
26 gennaio 2022 l’amministrazione ha confermato il proprio provvedimento del 20
dicembre 2021 con il quale aveva parzialmente accolto la richiesta di aiuto
d’urgenza inoltrata il 2 dicembre 2021 da RI 1 (cfr. doc. 124), riconoscendole
le spese di rimpatrio, ovvero il costo del biglietto del treno per rientrare in
Germania (cfr. doc. 122; 558-567).
La decisione su reclamo
del 26 gennaio 2022 è stata impugnata davanti a questo Tribunale con ricorso
del 21 febbraio 2022, oggetto di un incarto distinto (cfr. inc. 42.2022.14).
1.6. Il Presidente del TCA, il 31
gennaio 2022, ha respinto la domanda di RI 1, formulata contestualmente al
ricorso dell’8 gennaio 2022(cfr. consid. 1.3.), tendente a ottenere delle
misure supercautelari (cfr. doc. XI inc. 42.2022.3).
Il ricorso inoltrato al Tribunale
federale dall’insorgente contro il decreto del 31 gennaio 2022 (cfr. doc. XXVI
+ 1 inc. 42.2022.3) è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_136/2022 del
17 marzo 2022, in quanto manifestamente non motivato in modo sufficiente (cfr.
doc. XXIX inc. 42.2022.3).
1.7. Nelle proprie risposte di
causa del 3 e del 23 febbraio 2022 l’USSI ha postulato la reiezione delle
impugnative inoltrate contro le decisioni su reclamo del 28 dicembre 2021 e del
4 gennaio 2022 con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. XII inc. 42.2022.3; doc. III inc.
42.2022.9).
1.8. Il 4, rispettivamente il 24
febbraio 2022 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10
giorni per inoltrare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. XIII inc.
42.2022.3; doc. IV inc. 42.2022.9).
1.9. In relazione all’inc.
42.2022.3 la ricorrente ha presentato delle osservazioni il 17 febbraio 2022
(cfr. doc. XIV + B1-6), il 21 e il 22 febbraio 2022 (cfr. doc. XVII; XIX inc.
42.2022.3).
La parte resistente si è
pronunciata al riguardo con scritto del 24 febbraio 2022 (cfr. doc. XXII +
568-570 inc. 42.2022.3) che è stato inviato per conoscenza all’insorgente (cfr.
doc. XXIII inc. 42.2022.3).
1.10. Per quanto attiene all’inc.
42.2022.9 le parti sono, invece, rimaste silenti.
in diritto
in ordine
2.1. Secondo l’art. 76 cpv. 1
LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di
cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa
Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può
ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola
decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della
decisione delle altre.
Nella concreta evenienza,
visto che i ricorsi presentati
dall’insorgente sono diretti contro due decisioni su reclamo emesse entrambe
dall’USSI che concernono sostanzialmente fatti di ugual natura e che
pongono temi analoghi di diritto materiale, è accertata la connessione tra
loro. Per economia processuale le procedure ricorsuali 42.2022.3 e 42.2022.9
sono, dunque, congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 9C_61/2021, 9C_197/2021 del 1° marzo 2022 consid. 1; STF
8C_120/2021, 8C_137/2021 del 2 agosto 2021 consid. 1.4.; STF 9C_787/2020,
9C_22/2021 del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10
settembre 2020 consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019
consid. 1; STF 9C_748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF
8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V
124 consid. 1).
2.2. In relazione al riferimento
della ricorrente alla ritardata giustizia, poiché l’USSI ha emesso la decisione
su reclamo del 28 dicembre 2021 allorché il reclamo contro il provvedimento del
4 ottobre 2021 che ha limitato l’assegnazione di prestazioni assistenziali
ordinarie al 15 ottobre 2021 è stato interposto il 10 ottobre 2021 (cfr. doc. I
inc. 42.2022.3 pag. 2), giova osservare che in ogni caso, come appena esposto,
l’USSI ha emanato la decisione su reclamo del 28 dicembre 2021. La stessa è peraltro
stata impugnata nel merito con il ricorso dell’8 gennaio 2022 (cfr. doc. I inc.
42.2022.3).
La causa da questo
profilo è, pertanto, priva di oggetto (in questo senso, cfr. ordinanza del TF
9C_541/2015 del 12 novembre 2015; STF 9C_433/2009 del 19 agosto 2009 consid. 1;
STFA I 760/05 del 24 maggio 2006 consid. 1 e i riferimenti ivi menzionati; STCA
42.2020.1 del 27 aprile 2020 consid. 2.1.; STCA 42.2018.15 del 12 settembre
2018 consid. 2.1.; STCA 38.2017.91 del 22 gennaio 2018; STCA 35.2017.57 del 22
giugno 2017 consid. 2.2.; STCA 38.2014.19 dell’11 giugno 2014 consid. 2.2.).
2.3. La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la
decisione impugnata
che costituisce il presupposto e il contenuto della
contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_787/2020 del 26
maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF
8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016
consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 134 V 418
consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110
V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).
Nella
presente fattispecie, davanti al TCA, sono state contestate le decisioni su reclamo
emesse il 28 dicembre 2021 e il 4 gennaio 2022 dall’USSI, le quali concernono
esclusivamente il diniego del diritto a prestazioni assistenziali ordinarie
successivamente al 15 ottobre 2021 (cfr. doc. A1 inc. 42.2022.3; doc. A inc.
42.2022.9; consid. 1.1.; 1.2.).
Ogni
altra questione, in particolare quella specifica all’aiuto d’urgenza sollevata
nei ricorsi esula dalla presente causa ed è irricevibile.
Al riguardo va ricordato
che davanti a questo Tribunale è ad ogni modo pendente l’impugnativa inoltrata
dall’insorgente il 21 febbraio 2022 contro la decisione su reclamo del 26
gennaio 2022 con cui l’USSI ha confermato il riconoscimento, quale aiuto
d’urgenza, delle spese di rimpatrio (cfr. inc. 42.2022.14; consid. 1.5.).
nel merito
2.4. Il TCA è chiamato a stabilire
se l’USSI ha rettamente o meno negato alla ricorrente il diritto a prestazioni
assistenziali ordinarie successivamente al 15 ottobre 2021.
2.5. L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza
sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio
2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre
2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006
pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26
giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del
2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
2.6. L'art. 1 Las stabilisce
che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art.
2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede
al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il
cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali
propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite
le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.7. Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente
dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e
alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse
si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa
distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in
relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3 Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali
ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la
soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni
sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere
ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las, concernente la
soglia di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per
le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,
tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale."
L’art.
19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in
deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
La
Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da
molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare
della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della
COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel
Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione
della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale
e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa
sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli
ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
A decorrere dal 1°
gennaio 2021 le Direttive riguardanti gli
importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di
mantenimento:
"
Persone dell’unità di riferimento
- Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalla COSAS)
(CHF/mese)
1
persona
1’006.--
2
persone
1'539.--
3
persone
1'871.--
4
persone
2'153.--
5
persone
2'435.--
Per ogni
persona
+ 204.--
supplementare”
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali per il 2021, in BU 1/2021 del 5 gennaio 2021, pag.
2).
Gli importi relativi al
fabbisogno per l’anno 2022 sono rimasti invariati rispetto al 2021 (cfr.
Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2022
del 28 dicembre 2021;
2.8. Ai
sensi dell’art. 115 della Costituzione federale, relativo all’assistenza agli indigenti:
"
Gli indigenti sono
assistiti dal loro Cantone di domicilio.
La Confederazione disciplina le eccezioni e le
competenze.”
L’art.
5 Las, relativo al titolare del diritto alle prestazioni assistenziali, prevede
che:
"
1Hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni
della presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale nel
Cantone.
2Le persone
con sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a
prestazioni o aiuti immediati.
3Sono
riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali.”
Secondo
l’art. 6 Las, relativo alle eccezioni:
"
1Il
Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione
e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a
a) richiedenti l’asilo e
b) persone bisognose di protezione non titolari di un
permesso di dimora.
2Nello stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa
riferimento alle disposizioni federali sul rimborso ai Cantoni delle spese
cagionate da queste persone.
3II Consiglio di Stato può affidare, mediante la
stipulazione di contratti di prestazione, la gestione di queste prestazioni ad
enti assistenziali pubblici o privati.”
Giusta
l’art. 10 Las, poi:
"
Il domicilio e la dimora sono
determinati dagli articoli da 4 a 11 della legge federale sulla competenza ad
assistere le persone nel bisogno, del 24 giugno 1977."
L’art. 4 della legge
federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno, legge federale
sull’assistenza (LAS), relativo al domicilio assistenziale, sancisce che:
"
1 La persona nel bisogno è domiciliata giusta la
presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con
l’intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio.
2 L’annuncio
alla polizia degli abitanti, per gli stranieri il rilascio di un permesso di
presenza, si ha per costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è
cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria.”
Ex
art. 9 LAS:
"
1 Il domicilio assistenziale termina con la partenza del
Cantone.
2 In caso di dubbio, la partenza si reputa
avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli abitanti.
3 L’entrata
in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e, se si tratta di un
maggiorenne o di un interdetto, il collocamento in una famiglia deciso da
un’autorità o da un organo tutelare non pongono termine al domicilio
assistenziale.
L’art.
11 LAS definisce la dimora, e meglio:
"
1 Dimora giusta la presente legge significa effettiva
presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora.
2 Se
una persona manifestamente bisognosa d’aiuto, segnatamente a seguito di
malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del
medico o dell’autorità, il Cantone da cui è stato dato l’ordine di trasporto è
considerato Cantone di dimora.”
La LAS distingue tra
l’assistenza di cittadini svizzeri (art. 12-19) e l’assistenza di stranieri
(art. 20-23).
Relativamente, in particolare,
all’assistenza di stranieri l’art. 20 LAS prevede per gli stranieri domiciliati
in Svizzera:
"
Gli stranieri domiciliati
in Svizzera sono assistiti dal Cantone di domicilio, sempreché la legislazione
di questo Cantone, il diritto federale o trattati internazionali lo prevedano.
(cpv. 1)
Se uno straniero abbisogna di aiuto immediato
fuori del Cantone di domicilio, l'articolo 13 s'applica per analogia. (cpv. 2)
Giusta l’art. 21 LAS riguardante gli stranieri non domiciliati in
Svizzera:
"
Se uno straniero dimorante
in Svizzera ma non quivi domiciliato abbisogna di aiuto immediato, il Cantone
di dimora è tenuto ad assisterlo. (cpv. 1)1
Il Cantone di dimora provvede affinché
l'assistito ritorni nello Stato di domicilio o di origine, salvo parere
contrario del medico. (cpv. 2)”
Ai sensi dell’art. 22 LAS
relativo al rimpatrio:
"
È riservato il rimpatrio
giusta le disposizioni delle convenzioni d'assistenza o della legge federale
del 26 marzo 19311 concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri.”
2.9. L’art. 23 CC enuncia che:
"
Il domicilio di una
persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi
durevolmente. (cpv. 1)
Nessuno può avere contemporaneamente il suo
domicilio in più luoghi. (cpv. 2)
Questa disposizione non si applica al
domicilio d’affari. (cpv. 3)”
La nozione di domicilio
presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva,
di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi
durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella
misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il
centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di
abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si
trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico
e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere
orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di
lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il
domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono
l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il
pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri
ecc. (cfr. STF 2C_935/2018 del 18 giugno 2019 consid. 4.2.; DTF 141 V 530
consid. 5.2.; STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF
133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con
riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag.
25).
2.10. Dal
Messaggio per una legge sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno
del 17 novembre 1976 del Consiglio federale, in FF 1976 III 1197 segg. emerge
segnatamente che:
"
(…) Questo capitolo del
disegno di legge determina dove la persona nel bisogno ha il proprio domicilio
assistenziale. (…) La nozione di domicilio accolta nel disegno concorda
ampiamente con quella concordataria la quale, dal canto suo, corrisponde di
norma a quella del Codice civile (art. 23). (…) Giusta l’art. 4 capoverso 2 del
disegno, “l’annuncio alla polizia degli abitanti” o, per gli stranieri – cui la
legge deve parimenti applicarsi – il rilascio di un’autorizzazione di presenza,
fonda la presunzione che il titolare dell’autorizzazione ha costruito un
domicilio assistenziale. La presunzione può essere infirmata non solo con la
prova che la dimora è cominciata già prima o successivamente, ma anche che la
dimora non è, secondo la legge, idonea alla costituzione del domicilio, sia per
la mancanza dell’intenzione di stabilirvisi (art. 4 cpv. 1) sia perché escluso
secondo gli articoli 5 a 8.
(…)
24 Assistenza degli stranieri
241 Obbligo assistenziale e competenza (art. 20
a 22)
(…) di
regola è competente il Cantone di domicilio il quale, per
gli stranieri, coincide con il Cantone che ha
rilasciato l'autorizzazione di presenza ed è anche qui determinato giusta gli
articoli 4 a 10. Per gli stranieri che devono essere assistiti fuori del
Cantone di domicilio vale, conformemente agli articoli 23 capoverso 2 e 23
capoverso 1, il disciplinamento applicabile agli svizzeri: soccorso in caso di
urgenza da parte del Cantone di dimora e spese a carico del Cantone di
domicilio. (…)”. (FF 1976 III 1207, 1208,
1209 e 1214)
2.11. Da
quanto sopra esposto risulta che nel caso in cui si tratti di assistere un
cittadino con nazionalità straniera, ai sensi della Legge federale
sull’assistenza - LAS (cfr. consid. 2.8.) - è competente il Cantone di
domicilio se la persona da assistere è domiciliata in Svizzera (cfr. art. 20
cpv. 1 LAS), ossia il Cantone in cui risiede con l’intenzione di stabilirvisi
(cfr. art. 4 cpv. 1 LAS; consid. 2.8.).
Per
gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza (per gli svizzeri
l’annuncio alla polizia degli abitanti) vale (presunzione) quale costituzione
di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più
tardi o è di natura provvisoria (cfr. art. 4 cpv. 2 LAS).
Al
riguardo giova evidenziare che l’art. 4 cpv. 2 LAS non contraddice il principio
secondo cui il domicilio di uno straniero in Svizzera è indipendente sia
dall’esistenza che dal genere di autorizzazione rilasciata dalla polizia degli
stranieri.
In
effetti l’art. 4 cpv. 2 LAS prevede unicamente che, nel caso di rilascio di
un’autorizzazione di presenza per stranieri, la costituzione del domicilio è
presunta, a meno che venga provato che la dimora è iniziata già prima o più
tardi o è di natura provvisoria. In ogni singola fattispecie deve, dunque,
essere esaminato se i due elementi costitutivi di un domicilio sono realizzati,
e meglio la residenza di fatto e l’intenzione di stabilirsi durevolmente, non
dimenticando peraltro che in definitiva si tratta di determinare il centro di
vita di una persona, in altri termini il luogo dove si concentrano le sue
relazioni personali.
In
questo senso il fatto di essere al beneficio di un permesso di presenza non può
servire che quale indizio in favore dell’esistenza di un domicilio (cfr.
consid. 2.8.; 2.10.; W. Thomet, “Commentaire
concernant la Loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance des
personnes dans le besoin, 2. ed., Zurich 1994, n. 95-97 e 107-108).
Qualora, per contro,
una persona non risulti domiciliata in Svizzera, competente ad assisterla - attribuendole
un aiuto immediato e provvedendo affinché l'assistito
ritorni nello Stato di domicilio o di origine, salvo parere contrario del
medico - è il Cantone di dimora (cfr. art. 21 cpv. 1 e 2 LAS). Quale
dimora vale la presenza effettiva in un Cantone (cfr. art. 11 cpv. 1 LAS).
Al
riguardo cfr. STF 8C_852/2008 del 25 febbraio 2009 consid. 2 e 3.1; STF
2A.253/2003 del 23 settembre 2003 consid. 2.1. e 2.2., come pure STCA 42.2014.7
del 25 agosto 2014 (il ricorso al TF contro questo giudizio è stato ritenuto
inammissibile con sentenza 8C_648/2014 del 15 giugno 2015, in quanto non è stato
versato l’anticipo spese).
2.12. Nell’evenienza
concreta dalle carte processuali emerge che la ricorrente, cittadina tedesca, è
entrata in Svizzera nel novembre 2011 e in Ticino nel 2013 (cfr. doc. 239).
Alla medesima nel novembre
2011 è stato rilasciato un permesso di dimora UE/AELS valido per tutta la
Svizzera fino al 14 novembre 2016 con indicato quale scopo del soggiorno
“attività lucrativa autorizzata” (cfr. doc. 236).
L’insorgente
ha lavorato per un certo periodo e in seguito si è iscritta in disoccupazione
aprendo un termine quadro per la riscossione delle prestazioni dal 1° dicembre
2012 al 30 novembre 2014 (cfr. doc. 279; 284).
Dopo
aver esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione nel dicembre 2013, la
ricorrente, nel marzo 2014, ha iniziato a percepire prestazioni assistenziali
(cfr. doc. 180; 234; 230; 280).
La
stessa ha ancora lavorato dal 9 aprile al 5 ottobre 2014 per una ditta di __________.
Dal gennaio 2015 le è stato rinnovato il diritto a prestazioni assistenziali.
L’insorgente ha svolto un’attività lavorativa anche dal maggio al luglio 2015
(cfr. doc. 275; 240; STF 2C_968/2016 dell’8 marzo 2017).
Il 24 febbraio 2016
l’Ufficio della migrazione ha revocato all’insorgente il permesso di dimora B e
le ha ordinato di lasciare la Svizzera entro il 22 aprile 2016, in quanto non
era una “lavoratrice” ai sensi dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), non disponeva di
mezzi finanziari propri e percepiva aiuti assistenziali (cfr. doc. 200-201).
Il Consiglio di Sato e il
Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) hanno confermato l’operato della
Sezione della migrazione, mentre il Tribunale federale, nel 2017, ha accolto il
ricorso dell’insorgente (cfr. doc. 266).
Con sentenza 2C_968/2016
dell’8 marzo 2017 l’Alta Corte ha infatti stabilito che la revoca del permesso
di soggiorno conferito alla ricorrente il 15 novembre 2011 è avvenuta in
contrasto con l’ALC, poiché alla medesima doveva ancora essere riconosciuto lo
statuto di lavoratrice. Il TF ha poi deciso:
" 6.4. Preso
atto del fatto che al momento in cui il Tribunale cantonale amministrativo si è
pronunciato sulla fattispecie (8 settembre 2016) la ricorrente risultava
trovarsi in una situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi
consecutivi e che il permesso di soggiorno di cui disponeva è giunto nel
frattempo a scadenza (14 novembre 2016), l'incarto dev'essere pertanto rinviato
alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone
Ticino, affinché le rilasci una proroga dello stesso di una durata non
inferiore a un anno, come previsto dall'art. 6 cpv. 1 e 6 allegato I
ALC (precedente consid. 6.1).
Se, giunta la scadenza della proroga concessa, la ricorrente sarà
sempre ancora senza un impiego, il suo diritto di soggiorno dovrà allora essere
considerato decaduto e, in assenza di altri motivi per proseguire il soggiorno
nel nostro Paese, la stessa dovrà quindi lasciare la Svizzera (DTF 141 II 1 consid. 3.1 pag. 7;
sentenza 2C_1060/2013 del 25 novembre 2013 consid. 3.1). (…)”
Nel novembre/dicembre 2017
è stata respinta la domanda dell’insorgente tendente a ottenere il permesso C
(cfr. doc. 263).
Il 7 ottobre 2020 il
Tribunale federale ha decretato inammissibile il ricorso interposto contro la
sentenza emessa dal TRAM in materia di diniego del rilascio di un permesso di
domicilio C UE/AELS (cfr. doc. 203).
Il 4 febbraio 2021
l’Ufficio della migrazione della Sezione della popolazione del Dipartimento
delle istituzioni ha rifiutato di rinnovare alla ricorrente il permesso di
dimora UE/AELS, in quanto, da una parte, ella non ha risposto alle richieste di
completamento dell’Ufficio inerenti alla procedura di rinnovo del permesso B.
Dall’altra, la medesima beneficiava dell’assistenza sociale dal 2014 per
complessivi fr. 167'591.15 (cfr. doc. 202-204).
Il Consiglio di Stato, con
decisione del 21 aprile 2021, ha dichiarato irricevibile il relativo ricorso, poiché
l’insorgente non aveva versato l’anticipo delle spese entro il termine
assegnatole. Tale pronuncia è stata confermata dal Tribunale cantonale
amministrativo con sentenza del 28 maggio 2021.
La nostra Massima Istanza,
con sentenza 2C_537/2021 del 21 luglio 2021, ha poi ritenuto l’impugnativa
datata 23 giugno 2021 ma pervenutale il 5 luglio 2021 contro il giudizio del
TRAM manifestamente inammissibile, in quanto tardiva e non indicante quali
disposti del diritto processuale cantonale - peraltro nemmeno menzionati -
sarebbero stati arbitrariamente disattesi, rispettivamente non contenente
precise ed esaustive considerazioni di natura giuridica che esponessero in cosa
sarebbe consistita la lesione dei principi costituzionali invocati (cfr. doc.
A2).
L’Ufficio della
migrazione, il 28 luglio 2021, preso atto della sentenza del Tribunale federale
e in applicazione degli art. 24 dell’Ordinanza sulla libera circolazione delle
persone (OLCP) e 64d cpv. 1 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione
(LStrI), ha fissato alla ricorrente il 28 agosto 2021 quale termine per
lasciare la Svizzera. E’ stato precisato che né la fissazione di un termine di
partenza fondata su una decisione definitiva di rinvio né il rifiuto di
prolungare il termine di partenza costituiscono una decisione impugnabile per
mezzo di un ricorso (cfr. doc. 197; VIII1).
Su richiesta
dell’insorgente, il 30 settembre 2021, l’Ufficio della migrazione ha comunicato
che “preso atto dei motivi addotti nel suo ultimo scritto, i quali non sono
stati in alcun modo dimostrati, non vi sono sufficienti elementi per prorogare
il termine di partenza precedentemente impartito oltre al 15 ottobre 2021.
Inoltre entro 5 giorni dalla notifica della presente lei è tenuta a dimostrare
Fatti
i concreti sforzi intrapresi per organizzare il suo rientro in patria”
(cfr. doc. 52; VIII2).
Il 4 ottobre 2021 l’USSI
ha conseguentemente assegnato alla ricorrente una prestazione assistenziale
ordinaria di fr. 1'140.-- limitatamente al periodo 1° - 15 ottobre 2021 (cfr.
doc. 39; consid. 1.1.).
Tale provvedimento è stato
confermato con la decisione su reclamo del 28 dicembre 2021 (cfr. doc. A1 inc.
42.2022.3; consid. 1.1.).
Inoltre con decisione del
6 dicembre 2021, confermata dalla decisione su reclamo del 4 gennaio 2022, la
parte resistente ha negato all’insorgente il rinnovo delle prestazioni
assistenziali richiesto il 26 ottobre 2021 (cfr. doc. 95-97), non essendo più
autorizzata a dimorare su suolo svizzero a far tempo dal 15 ottobre 2021 (cfr.
doc. 91; A inc. 42.2022.9; consid. 1.2.)
2.13. Alla luce di quanto esposto
sopra - in particolare del rifiuto di rinnovare alla ricorrente il permesso di
dimora UE/AELS divenuto definitivo a seguito dell’emanazione il 21 luglio 2021 della
sentenza 2C_537/2021 da parte del Tribunale federale, nonché del conseguente
termine di partenza fissatole dall’Ufficio della migrazione per il 15 ottobre
2021 - e ritenuto, da un lato, che ai sensi dell’art. 5
Las hanno diritto alle prestazioni dell’assistenza sociale le persone con
domicilio o dimora assistenziale nel Cantone Ticino (cfr. consid. 2.8.),
dall’altro, che la medesima non è più legalmente autorizzata a soggiornare in
Svizzera dal 15 ottobre 2021, occorre concludere che a
ragione l’USSI le ha negato il diritto a prestazioni assistenziali.
Per inciso va osservato,
in primo luogo, che è vero, come indicato dall’’insorgente (cfr. doc. I inc.
42.2022.3 pag. 3), che il TF, nella sentenza del 21 luglio 2021, non si è chinato
espressamente sull’obbligo di lasciare la Svizzera, in quanto non è entrata nel
merito della vertenza a causa dell’inammissibilità dell’impugnativa (cfr.
consid. 2.12.). Tuttavia anche i giudizi di irricevibilità mettono fine
definitivamente a una lite. Essi rivestono forza di cosa giudicata (res iudicata).
In secondo luogo, che,
benché il diritto degli stranieri e l’assistenza sociale siano due ambiti
distinti del diritto e seguano procedure differenti, come rilevato dalla
ricorrente (cfr. doc. I inc. 42.2022.3 pag. 4; doc. I inc. 42.2022.9 pag. 4),
l’USSI è tenuto in ogni caso a tenere conto delle decisioni emanate dalle
autorità competenti in materia di stranieri, poiché in caso contrario
sussisterebbe il rischio di agevolare la presenza illegale in Svizzera di
determinate persone (cfr. STF 9C_423/2013 del 26 agosto 2014 consid. 4.2).
Anche le linee guida della
Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), valide dal
1° gennaio 2021, al p.to A5 enunciano d’altronde che le persone che non hanno il diritto di rimanere in Svizzera non hanno
nessun diritto all’aiuto sociale.
Va altresì sottolineato
che l’art. 82 cpv. 1 della Legge federale sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi),
a cui rinvia l’art. 1 cpv. 2 del Regolamento
concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le
persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le
persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il
territorio svizzero (del 23 gennaio 2007; RL143.310) - emanato sulla base
dell’art. 6 della Legge sull’assistenza sociale del Cantone Ticino -, prevede,
da una parte, che la concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del
soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale, dall’altra, che le persone
colpite da una decisione d’allontanamento passata in giudicato e a cui è stato
imposto un termine di partenza sono escluse dall’aiuto sociale ordinario (cfr.
STF 8C_720/2014 del 21 agosto 2015; DTF 135 I 119 consid. 5.1-5.3).
Cfr. STCA 42.2021.5-6 del
26 aprile 2021 consid. 2.10.
L’insorgente, come
evidenziato dall’amministrazione nella risposta di causa (cfr. doc. III inc.
42.2022.9 pag. 6), non ha poi minimamente comprovato quanto da lei asserito
(cfr. doc. I inc. 42.2022.3 pag. 2; doc. I inc. 42.2022.9 pag. 2) circa il
fatto di non avere lasciato la Svizzera per malattia o parziale invalidità.
2.14. Il riferimento formulato nei
ricorsi (cfr. doc. I inc. 42.2022.3 pag. 5; doc, I inc. 42.2022.9 pag. 5)
all’art. 61a cpv. 5 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione
(LStrI), secondo cui, in particolare, il cpv. 1 (“Il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell’UE o
dell’AELS titolari di un permesso di soggiorno di breve durata si estingue
sei mesi dopo la cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Il
diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS
titolari di un permesso di dimora si estingue sei mesi dopo la cessazione
involontaria del rapporto di lavoro, laddove esso cessi durante i primi
dodici mesi di soggiorno”) e il cpv. 3 (“Durante il periodo che intercorre tra la cessazione del rapporto di
lavoro e l’estinzione del diritto di soggiorno di cui ai capoversi 1 e 2
non sussiste alcun diritto all’aiuto sociale”) non si applicano in
caso di cessazione del rapporto di lavoro a causa di incapacità temporanea al
lavoro dovuta a malattia, infortunio o invalidità e agli stranieri che possono
appellarsi al diritto di rimanere conformemente all’Accordo del 21 giugno
1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea
ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone
(ALC) o alla Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione
europea di libero scambio (Convenzione AELS) si rivela poi ininfluente.
Da un lato, è da molti
anni che la ricorrente non esercita un’attività lavorativa, dall’altro, il
Tribunale federale, già nel marzo 2017, ha stabilito che “se, giunta la
scadenza della proroga concessa (n.d.r.: che doveva essere non inferiore a
un anno; in casu è stata de facto di tre anni dal 2017 al 2021), la
ricorrente sarà sempre ancora senza un impiego, il suo diritto di soggiorno
dovrà allora essere considerato decaduto e, in assenza di altri motivi per
proseguire il soggiorno nel nostro Paese, la stessa dovrà quindi lasciare la
Svizzera” (cfr. consid.
2.12.).
La ricorrente, per poter
beneficiare delle prestazioni assistenziali, non può peraltro appellarsi al
diritto di rimanere conformemente all’Accordo del 21 giugno 1999 tra
la Confederazione Svizzera (cfr. art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC; art. 22
Ordinanza sulla libera circolazione delle persone, OLCP).
Il diritto di rimanere al
termine dell’attività lucrativa, retto dalla Direttiva 75/34 CEE e dal
Regolamento 1251/70 CEE, si applica infatti a situazioni differenti da quella
dell’insorgente, e meglio alle persone che al momento della cessazione
Considerandi
dell’attività lucrativa hanno raggiunto l’età prevista dalla legislazione
svizzera per poter percepire una rendita di vecchiaia, nei tre anni precedenti
hanno soggiornato in Svizzera in via continuativa e vi hanno svolto da ultimo
un’attività lucrativa per almeno dodici mesi, come pure alle persone che sono
divenute inabili al lavoro in maniera permanente e negli ultimi tempi hanno
risieduto in maniera permanente in Svizzera per più di due anni, alle persone
che sono divenute inabili al lavoro in maniera permanente a causa di un
infortunio sul lavoro o di una malattia professionale e di conseguenza hanno
diritto a una rendita versata da un istituto assicurativo svizzero e infine
alle persone che dopo tre anni di attività lucrativa e di dimora permanente in
Svizzera, intraprendono un’attività lucrativa in uno Stato membro dell’UE o
dell’AELS pur mantenendo il loro domicilio in Svizzera, al quale rientrano
perlomeno settimanalmente (cfr. art. 22 Ordinanza sulla libera circolazione
delle persone, OLCP; Istruzioni OLCP Istruzioni e commenti concernenti
l’ordinanza sulla libera circolazione delle persone emesse dalla Segreteria di
Stato della migrazione SEM, p.to 8.3; STF 2C_439/2018 del 7 maggio 2019 consid.
4.2.).
2.15
Le
prestazioni assistenziali non rientrano nel campo di applicazione materiale
dell’ALC, il quale concerne il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale in
senso stretto (anche denominate più semplicemente assicurazioni
sociali; cfr. B. Kahil-Wolff-P.J. Greber "Sécurité sociale: aspects
de droit national, international et européen". Ed. Helbing
Lichterhahn, Ginevra, Basilea, Monaco - Bruylant, Bruxelles - L. G. D. J.,
Parigi, 2006 pag. 311: "Seuls sont exempts l'assurance sociale et
médicale, ainsi que les régimes de prestations en faveur des victimes de la
guerre").
Le prestazioni
assistenziali costituiscono, per contro, dei vantaggi sociali ai sensi
dell’art. 9 cpv. 2 dell’Allegato I dell’Accordo (a proposito dei vantaggi
sociali cfr. DTF 132 V 184 consid. 6 e B. Kahil-Wolff-P.J. Greber, op. cit.,
pag. 294-296). Esse, pertanto, sono sottoposte alle regole di coordinamento
applicabili ai vantaggi sociali, fra le quali figura il divieto di
discriminazioni dirette ed indirette fondate sulla nazionalità, in ossequio a
uno dei principi cardine sui quali si fonda l’Accordo, ossia la parità di
trattamento di cui all’art. 2 ALC (cfr. SVR 2003 AHV Nr. 6 pag. 15; RtiD
II-2005 n. 65).
Cfr. STCA 42.2006.6 del 27
ottobre 2006 consid. 2.3., il cui ricorso è stato ritenuto inammissibile dal Tribunale
federale con giudizio 2P.310/2006 dell’8 dicembre 2006.
L’art.
9.
cpv. 2 dell’Allegato I dell’Accordo prevede che il lavoratore dipendente e i
membri della sua famiglia di cui all’articolo 3 del presente Allegato godono
degli stessi vantaggi fiscali e sociali dei lavoratori dipendenti nazionali e
dei membri delle loro famiglie.
Nel caso di specie la
ricorrente, che da molti anni non svolge un’attività lavorativa, non avendo più
lo statuto di lavoratrice (cfr. STF 2C_988/2020 del 29 aprile 2021 consid. 3.2.;
STF 2C_439/2018 del 7 maggio 2019 consid. 4.2.), non può in ogni caso beneficiare
del vantaggio sociale delle prestazioni assistenziali (cfr. STF 2C_968/2016
dell’8 marzo 2017 consid. 6.2.3 in fine: “Finché mantiene lo status di
lavoratore, lo straniero a beneficio di un permesso di soggiorno UE/AELS ha
infatti gli stessi vantaggi fiscali e sociali dei lavoratori nazionali (art. 9
cpv. 2 Allegato I ALC; DTF 141 II 1 consid. 3.3.1 pag. 9; sentenze 2C_1061/2013
del 14 luglio 2015 consid. 4.5 e 2C_412/2014 del 27 maggio 2014 consid. 3.2).”).
Questo tribunale
sottolinea nel caso concreto che non è sufficiente essere rimasta iscritta,
dalla fine del diritto alle indennità di disoccupazione, nella lista delle
persone che cercano lavoro (cfr. doc. 284) per poter usufruire delle
prestazioni assistenziali (cfr. DTF 141 V 321).
Il
nominativo della ricorrente è stato peraltro cancellato allorché l’URC ha
saputo che non erano più adempiute le condizioni LADI per proseguire con la
ricerca di lavoro sul territorio Svizzero (cfr. doc. 569 allegato a doc. XXII
inc. 42.2022.3; XXX+1-4; in particolare se un assicurato non è in possesso di un'autorizzazione di lavoro, l'idoneità al
collocamento ex art. 8 cpv. 1 lett. f LADI va negata; STF 8C_318/2020 del 3
luglio 2020; STF 8C_654/2019 del 14 aprile 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 7
pag. 174).
Infine il richiamo
generico alle convenzioni sui diritti umani, come pure a una non precisata
discriminazione, segnatamente, come transgender (cfr. doc. I pag. 1 e XIV inc.
42.2022.3; doc. I inc. 42.2022.9 pag. 1) non consente di giungere a una
conclusione differente.
Il TCA, in proposito, si
limita a osservare che il divieto di non discriminazione ancorato all'art. 14
CEDU è violato nel caso in cui “si presenti una differenza, la quale non si fonda
su di una giustificazione oggettiva e ragionevole, vale a dire che non persegue
uno scopo legittimo o se non è in una relazione ragionevole di proporzionalità
tra i mezzi usati e il fine perseguito” (cfr. STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022.
consid. 4.4.)
Il rifiuto di prestazioni
assistenziali ordinarie è invece applicato indistintamente a chiunque non abbia
il diritto di rimanere in Svizzera indipendentemente dall’identità di genere.
2.16
Stante quanto precede, questa
Corte non può che confermare le decisioni su reclamo del 28 dicembre 2021 e del
4.
gennaio 2022 impugnate.
2.17
In ambito di
assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica
la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la
legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del
6.
ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65
cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000
franchi.”
L’art. 61 lett. a
LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020,
prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita
per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
casu, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è
applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e
considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il
legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese
nell’ambito dell’assistenza sociale, non si
riscuotono spese giudiziarie.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Le cause 42.2022.3 e
42.2022.9 sono congiunte.
2. Il ricorso dell’8 gennaio
2022 contro la decisione su reclamo del 28 dicembre 2021, in quanto ricevibile
e non privo di oggetto, è respinto.
3. Il ricorso del 24 gennaio
2022 contro la decisione su reclamo del 4 gennaio 2022, in quanto ricevibile, è
respinto.
4. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti