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Decisione

42.2022.3

Rettamente USSI ha negato diritto a prestazioni assistenziali ordinarie dopo il 15.10.2021. A ricorrente (cittadina UE) è infatti stato rifiutato rinnovo del permesso di dimora UE/AELS e in seguito a STF del 21.7.21 Ufficio migrazione le ha fissato il termine di partenza dalla CH per il 15.10.21

30 marzo 2022Italiano38 min

dimora UE/AELS divenuto definitivo a seguito dell’emanazione il 21 luglio 2021 della

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2022.3

42.2022.9

rs

Lugano

30 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sui ricorsi dell’8 e del 24 gennaio 2022 di

RI 1

contro

le decisioni su reclamo del 28 dicembre 2021 e del 4

gennaio 2022 emanate da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501

Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su reclamo del

28 dicembre 2021 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha

confermato il proprio provvedimento del 4 ottobre 2021 (cfr. doc. 39-42) con

cui a RI 1 (__________1967) - cittadina tedesca che ha beneficiato di

prestazioni assistenziali dal mese di febbraio 2014 per complessivi fr.

187'983.-- (cfr. doc. 180 - 193) - è stata riconosciuta, per il mese di ottobre

2021, una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'140.-- limitatamente al periodo

1° - 15 ottobre 2021, visto l’ultimo termine di partenza dalla Svizzera

stabilito il 30 settembre 2021 per il 15 ottobre 2021 dal Settore giuridico

dell’Ufficio della migrazione successivamente alla sentenza 2C_537/2021 emanata

dal Tribunale federale il 21 luglio 2021.

L’Alta Corte ha

considerato inammissibile il ricorso dell’interessata contro il giudizio del 28

maggio 2021 del Tribunale cantonale amministrativo che aveva respinto

l’impugnativa dell’interessata contro la decisione del 21 aprile 2021 del

Consiglio di Stato relativa all’irricevibilità del ricorso interposto avverso

il provvedimento emesso dalla Sezione della popolazione il 4 febbraio 2021 con

cui quest’ultima aveva rifiutato di rinnovarle il permesso di dimora UE/AELS

(cfr. doc. A1; A2; 52 allegato a doc. VIII inc. 42.2022.3).

1.2. Con ulteriore decisione su

reclamo del 4 gennaio 2022, l’USSI ha ribadito quanto deciso il 6 dicembre 2021

(cfr. doc. 91), e meglio il rifiuto del rinnovo delle prestazioni assistenziali

ordinarie postulato da RI 1 il 26 ottobre 2021, in quanto a far tempo dal 15

ottobre la medesima non è più autorizzata a dimorare su suolo svizzero. È stato

precisato che “ella può unicamente inoltrare una richiesta d’aiuto

d’urgenza, cosa che peraltro ha fatto il 2 dicembre 2021” (cfr. doc. A inc.

42.2022.9).

1.3. Contro la decisione su

reclamo del 28 dicembre 2021 (cfr. consid. 1.1.) RI 1 ha inoltrato un

tempestivo ricorso datato 8 gennaio 2022 e pervenuto al TCA il 14 gennaio 2022,

chiedendo in buona sostanza di “confermare il diritto alle prestazioni

assistenziali o assistenza o aiuto (indipendente la denominazione) per una vita

dignitosa”, nonché il pagamento degli arretrati dal 16 ottobre 2021 per il

lasso di tempo in cui è presente nel Cantone Ticino (cfr. doc. I pag. 1 inc.

42.2022.3).

La

medesima ha, inoltre, domandato l’adozione di “misure cautelari preventive

e/o provvisorie” dal 16 ottobre 2021 per il lasso di tempo in cui vive nel

Cantone Ticino tramite il versamento di un fabbisogno di base e/o aiuto d’urgenza

(cfr. doc. I).

A sostegno delle proprie

pretese ricorsuali l’insorgente ha segnatamente addotto, da un lato, di essere

entrata in Svizzera nel novembre 2011 come comunitaria UE/AELS in virtù di un

contratto di lavoro di durata indeterminata e di aver percepito l’assistenza

sociale dopo aver esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione.

Dall’altro, che non esiste

un domicilio né un domicilio assistenziale in un altro Cantone o all’estero e

che per motivi connessi a malattia, parziale invalidità, assenza di mezzi

finanziari per affittare un alloggio all’estero e per traslocare le è

impossibile lasciare la Svizzera.

La ricorrente ha asserito

che, malgrado il mancato rinnovo del permesso B, la sua presenza con domicilio

a __________ è un fatto indiscutibile ed è autorizzata dai trattati sulla

libera circolazione dei cittadini comunitari, nel suo caso della Germania (cfr.

doc. I).

1.4. RI 1, il 24 gennaio 2022, ha

poi ricorso tempestivamente al TCA contro la decisione su reclamo del 4 gennaio

2022 (cfr. consid. 1.2.), postulando il riconoscimento del “diritto alle

prestazioni assistenziali o assistenza o aiuto (indipendente la denominazione)

per una vita dignitosa per i mesi novembre e dicembre 2021, gennaio e febbraio

2022 (versamento degli arretrati già calcolato dal 16 ottobre al 30 ottobre

2021) e tutto il periodo la reclamante signora RI 1 è presente in Ticino,

Svizzera” (cfr. doc. I inc., 42.2022.9).

L’insorgente ha motivato

la propria impugnativa con essenzialmente le medesime argomentazioni fatte

valere nel ricorso dell’8 gennaio 2022 (cfr. consid. 1.3.).

1.5. Con decisione su reclamo del

26 gennaio 2022 l’amministrazione ha confermato il proprio provvedimento del 20

dicembre 2021 con il quale aveva parzialmente accolto la richiesta di aiuto

d’urgenza inoltrata il 2 dicembre 2021 da RI 1 (cfr. doc. 124), riconoscendole

le spese di rimpatrio, ovvero il costo del biglietto del treno per rientrare in

Germania (cfr. doc. 122; 558-567).

La decisione su reclamo

del 26 gennaio 2022 è stata impugnata davanti a questo Tribunale con ricorso

del 21 febbraio 2022, oggetto di un incarto distinto (cfr. inc. 42.2022.14).

1.6. Il Presidente del TCA, il 31

gennaio 2022, ha respinto la domanda di RI 1, formulata contestualmente al

ricorso dell’8 gennaio 2022(cfr. consid. 1.3.), tendente a ottenere delle

misure supercautelari (cfr. doc. XI inc. 42.2022.3).

Il ricorso inoltrato al Tribunale

federale dall’insorgente contro il decreto del 31 gennaio 2022 (cfr. doc. XXVI

+ 1 inc. 42.2022.3) è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_136/2022 del

17 marzo 2022, in quanto manifestamente non motivato in modo sufficiente (cfr.

doc. XXIX inc. 42.2022.3).

1.7. Nelle proprie risposte di

causa del 3 e del 23 febbraio 2022 l’USSI ha postulato la reiezione delle

impugnative inoltrate contro le decisioni su reclamo del 28 dicembre 2021 e del

4 gennaio 2022 con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (cfr. doc. XII inc. 42.2022.3; doc. III inc.

42.2022.9).

1.8. Il 4, rispettivamente il 24

febbraio 2022 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10

giorni per inoltrare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. XIII inc.

42.2022.3; doc. IV inc. 42.2022.9).

1.9. In relazione all’inc.

42.2022.3 la ricorrente ha presentato delle osservazioni il 17 febbraio 2022

(cfr. doc. XIV + B1-6), il 21 e il 22 febbraio 2022 (cfr. doc. XVII; XIX inc.

42.2022.3).

La parte resistente si è

pronunciata al riguardo con scritto del 24 febbraio 2022 (cfr. doc. XXII +

568-570 inc. 42.2022.3) che è stato inviato per conoscenza all’insorgente (cfr.

doc. XXIII inc. 42.2022.3).

1.10. Per quanto attiene all’inc.

42.2022.9 le parti sono, invece, rimaste silenti.

in diritto

in ordine

2.1. Secondo l’art. 76 cpv. 1

LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di

cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa

Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può

ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola

decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della

decisione delle altre.

Nella concreta evenienza,

visto che i ricorsi presentati

dall’insorgente sono diretti contro due decisioni su reclamo emesse entrambe

dall’USSI che concernono sostanzialmente fatti di ugual natura e che

pongono temi analoghi di diritto materiale, è accertata la connessione tra

loro. Per economia processuale le procedure ricorsuali 42.2022.3 e 42.2022.9

sono, dunque, congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 9C_61/2021, 9C_197/2021 del 1° marzo 2022 consid. 1; STF

8C_120/2021, 8C_137/2021 del 2 agosto 2021 consid. 1.4.; STF 9C_787/2020,

9C_22/2021 del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10

settembre 2020 consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019

consid. 1; STF 9C_748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF

8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V

124 consid. 1).

2.2. In relazione al riferimento

della ricorrente alla ritardata giustizia, poiché l’USSI ha emesso la decisione

su reclamo del 28 dicembre 2021 allorché il reclamo contro il provvedimento del

4 ottobre 2021 che ha limitato l’assegnazione di prestazioni assistenziali

ordinarie al 15 ottobre 2021 è stato interposto il 10 ottobre 2021 (cfr. doc. I

inc. 42.2022.3 pag. 2), giova osservare che in ogni caso, come appena esposto,

l’USSI ha emanato la decisione su reclamo del 28 dicembre 2021. La stessa è peraltro

stata impugnata nel merito con il ricorso dell’8 gennaio 2022 (cfr. doc. I inc.

42.2022.3).

La causa da questo

profilo è, pertanto, priva di oggetto (in questo senso, cfr. ordinanza del TF

9C_541/2015 del 12 novembre 2015; STF 9C_433/2009 del 19 agosto 2009 consid. 1;

STFA I 760/05 del 24 maggio 2006 consid. 1 e i riferimenti ivi menzionati; STCA

42.2020.1 del 27 aprile 2020 consid. 2.1.; STCA 42.2018.15 del 12 settembre

2018 consid. 2.1.; STCA 38.2017.91 del 22 gennaio 2018; STCA 35.2017.57 del 22

giugno 2017 consid. 2.2.; STCA 38.2014.19 dell’11 giugno 2014 consid. 2.2.).

2.3. La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la

decisione impugnata

che costituisce il presupposto e il contenuto della

contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_787/2020 del 26

maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF

8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016

consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 134 V 418

consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110

V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).

Nella

presente fattispecie, davanti al TCA, sono state contestate le decisioni su reclamo

emesse il 28 dicembre 2021 e il 4 gennaio 2022 dall’USSI, le quali concernono

esclusivamente il diniego del diritto a prestazioni assistenziali ordinarie

successivamente al 15 ottobre 2021 (cfr. doc. A1 inc. 42.2022.3; doc. A inc.

42.2022.9; consid. 1.1.; 1.2.).

Ogni

altra questione, in particolare quella specifica all’aiuto d’urgenza sollevata

nei ricorsi esula dalla presente causa ed è irricevibile.

Al riguardo va ricordato

che davanti a questo Tribunale è ad ogni modo pendente l’impugnativa inoltrata

dall’insorgente il 21 febbraio 2022 contro la decisione su reclamo del 26

gennaio 2022 con cui l’USSI ha confermato il riconoscimento, quale aiuto

d’urgenza, delle spese di rimpatrio (cfr. inc. 42.2022.14; consid. 1.5.).

nel merito

2.4. Il TCA è chiamato a stabilire

se l’USSI ha rettamente o meno negato alla ricorrente il diritto a prestazioni

assistenziali ordinarie successivamente al 15 ottobre 2021.

2.5. L’intervento

della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza

sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale

normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio

2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre

2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006

pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26

giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del

2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

2.6. L'art. 1 Las stabilisce

che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,

all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione

federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per

cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le

prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e

professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art.

2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede

al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono

complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni

sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi

cantonali".

Il

cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali

propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite

le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.7. Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente

dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e

alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse

si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa

distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in

relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3 Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali

ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la

soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni

sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere

ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19 Las, concernente la

soglia di intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per

le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,

tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale."

L’art.

19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in

deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai

limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI.

La

Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da

molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare

della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della

COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel

Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione

della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale

e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa

sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli

ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

A decorrere dal 1°

gennaio 2021 le Direttive riguardanti gli

importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di

mantenimento:

"

Persone dell’unità di riferimento

- Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1

persona

1’006.--

2

persone

1'539.--

3

persone

1'871.--

4

persone

2'153.--

5

persone

2'435.--

Per ogni

persona

+ 204.--

supplementare”

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali per il 2021, in BU 1/2021 del 5 gennaio 2021, pag.

2).

Gli importi relativi al

fabbisogno per l’anno 2022 sono rimasti invariati rispetto al 2021 (cfr.

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2022

del 28 dicembre 2021;

2.8. Ai

sensi dell’art. 115 della Costituzione federale, relativo all’assistenza agli indigenti:

"

Gli indigenti sono

assistiti dal loro Cantone di domicilio.

La Confederazione disciplina le eccezioni e le

competenze.”

L’art.

5 Las, relativo al titolare del diritto alle prestazioni assistenziali, prevede

che:

"

1Hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni

della presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale nel

Cantone.

2Le persone

con sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a

prestazioni o aiuti immediati.

3Sono

riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali.”

Secondo

l’art. 6 Las, relativo alle eccezioni:

"

1Il

Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione

e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a

a) richiedenti l’asilo e

b) persone bisognose di protezione non titolari di un

permesso di dimora.

2Nello stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa

riferimento alle disposizioni federali sul rimborso ai Cantoni delle spese

cagionate da queste persone.

3II Consiglio di Stato può affidare, mediante la

stipulazione di contratti di prestazione, la gestione di queste prestazioni ad

enti assistenziali pubblici o privati.”

Giusta

l’art. 10 Las, poi:

"

Il domicilio e la dimora sono

determinati dagli articoli da 4 a 11 della legge federale sulla competenza ad

assistere le persone nel bisogno, del 24 giugno 1977."

L’art. 4 della legge

federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno, legge federale

sull’assistenza (LAS), relativo al domicilio assistenziale, sancisce che:

"

1 La persona nel bisogno è domiciliata giusta la

presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con

l’intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio.

2 L’annuncio

alla polizia degli abitanti, per gli stranieri il rilascio di un permesso di

presenza, si ha per costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è

cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria.”

Ex

art. 9 LAS:

"

1 Il domicilio assistenziale termina con la partenza del

Cantone.

2 In caso di dubbio, la partenza si reputa

avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli abitanti.

3 L’entrata

in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e, se si tratta di un

maggiorenne o di un interdetto, il collocamento in una famiglia deciso da

un’autorità o da un organo tutelare non pongono termine al domicilio

assistenziale.

L’art.

11 LAS definisce la dimora, e meglio:

"

1 Dimora giusta la presente legge significa effettiva

presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora.

2 Se

una persona manifestamente bisognosa d’aiuto, segnatamente a seguito di

malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del

medico o dell’autorità, il Cantone da cui è stato dato l’ordine di trasporto è

considerato Cantone di dimora.”

La LAS distingue tra

l’assistenza di cittadini svizzeri (art. 12-19) e l’assistenza di stranieri

(art. 20-23).

Relativamente, in particolare,

all’assistenza di stranieri l’art. 20 LAS prevede per gli stranieri domiciliati

in Svizzera:

"

Gli stranieri domiciliati

in Svizzera sono assistiti dal Cantone di domicilio, sempreché la legislazione

di questo Cantone, il diritto federale o trattati internazionali lo prevedano.

(cpv. 1)

Se uno straniero abbisogna di aiuto immediato

fuori del Cantone di domicilio, l'articolo 13 s'applica per analogia. (cpv. 2)

Giusta l’art. 21 LAS riguardante gli stranieri non domiciliati in

Svizzera:

"

Se uno straniero dimorante

in Svizzera ma non quivi domiciliato abbisogna di aiuto immediato, il Cantone

di dimora è tenuto ad assisterlo. (cpv. 1)1

Il Cantone di dimora provvede affinché

l'assistito ritorni nello Stato di domicilio o di origine, salvo parere

contrario del medico. (cpv. 2)”

Ai sensi dell’art. 22 LAS

relativo al rimpatrio:

"

È riservato il rimpatrio

giusta le disposizioni delle convenzioni d'assistenza o della legge federale

del 26 marzo 19311 concernente la dimora e il domicilio degli

stranieri.”

2.9. L’art. 23 CC enuncia che:

"

Il domicilio di una

persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi

durevolmente. (cpv. 1)

Nessuno può avere contemporaneamente il suo

domicilio in più luoghi. (cpv. 2)

Questa disposizione non si applica al

domicilio d’affari. (cpv. 3)”

La nozione di domicilio

presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva,

di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi

durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella

misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il

centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di

abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si

trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico

e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere

orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di

lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il

domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono

l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il

pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri

ecc. (cfr. STF 2C_935/2018 del 18 giugno 2019 consid. 4.2.; DTF 141 V 530

consid. 5.2.; STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF

133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con

riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag.

25).

2.10. Dal

Messaggio per una legge sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno

del 17 novembre 1976 del Consiglio federale, in FF 1976 III 1197 segg. emerge

segnatamente che:

"

(…) Questo capitolo del

disegno di legge determina dove la persona nel bisogno ha il proprio domicilio

assistenziale. (…) La nozione di domicilio accolta nel disegno concorda

ampiamente con quella concordataria la quale, dal canto suo, corrisponde di

norma a quella del Codice civile (art. 23). (…) Giusta l’art. 4 capoverso 2 del

disegno, “l’annuncio alla polizia degli abitanti” o, per gli stranieri – cui la

legge deve parimenti applicarsi – il rilascio di un’autorizzazione di presenza,

fonda la presunzione che il titolare dell’autorizzazione ha costruito un

domicilio assistenziale. La presunzione può essere infirmata non solo con la

prova che la dimora è cominciata già prima o successivamente, ma anche che la

dimora non è, secondo la legge, idonea alla costituzione del domicilio, sia per

la mancanza dell’intenzione di stabilirvisi (art. 4 cpv. 1) sia perché escluso

secondo gli articoli 5 a 8.

(…)

24 Assistenza degli stranieri

241 Obbligo assistenziale e competenza (art. 20

a 22)

(…) di

regola è competente il Cantone di domicilio il quale, per

gli stranieri, coincide con il Cantone che ha

rilasciato l'autorizzazione di presenza ed è anche qui determinato giusta gli

articoli 4 a 10. Per gli stranieri che devono essere assistiti fuori del

Cantone di domicilio vale, conformemente agli articoli 23 capoverso 2 e 23

capoverso 1, il disciplinamento applicabile agli svizzeri: soccorso in caso di

urgenza da parte del Cantone di dimora e spese a carico del Cantone di

domicilio. (…)”. (FF 1976 III 1207, 1208,

1209 e 1214)

2.11. Da

quanto sopra esposto risulta che nel caso in cui si tratti di assistere un

cittadino con nazionalità straniera, ai sensi della Legge federale

sull’assistenza - LAS (cfr. consid. 2.8.) - è competente il Cantone di

domicilio se la persona da assistere è domiciliata in Svizzera (cfr. art. 20

cpv. 1 LAS), ossia il Cantone in cui risiede con l’intenzione di stabilirvisi

(cfr. art. 4 cpv. 1 LAS; consid. 2.8.).

Per

gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza (per gli svizzeri

l’annuncio alla polizia degli abitanti) vale (presunzione) quale costituzione

di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più

tardi o è di natura provvisoria (cfr. art. 4 cpv. 2 LAS).

Al

riguardo giova evidenziare che l’art. 4 cpv. 2 LAS non contraddice il principio

secondo cui il domicilio di uno straniero in Svizzera è indipendente sia

dall’esistenza che dal genere di autorizzazione rilasciata dalla polizia degli

stranieri.

In

effetti l’art. 4 cpv. 2 LAS prevede unicamente che, nel caso di rilascio di

un’autorizzazione di presenza per stranieri, la costituzione del domicilio è

presunta, a meno che venga provato che la dimora è iniziata già prima o più

tardi o è di natura provvisoria. In ogni singola fattispecie deve, dunque,

essere esaminato se i due elementi costitutivi di un domicilio sono realizzati,

e meglio la residenza di fatto e l’intenzione di stabilirsi durevolmente, non

dimenticando peraltro che in definitiva si tratta di determinare il centro di

vita di una persona, in altri termini il luogo dove si concentrano le sue

relazioni personali.

In

questo senso il fatto di essere al beneficio di un permesso di presenza non può

servire che quale indizio in favore dell’esistenza di un domicilio (cfr.

consid. 2.8.; 2.10.; W. Thomet, “Commentaire

concernant la Loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance des

personnes dans le besoin, 2. ed., Zurich 1994, n. 95-97 e 107-108).

Qualora, per contro,

una persona non risulti domiciliata in Svizzera, competente ad assisterla - attribuendole

un aiuto immediato e provvedendo affinché l'assistito

ritorni nello Stato di domicilio o di origine, salvo parere contrario del

medico - è il Cantone di dimora (cfr. art. 21 cpv. 1 e 2 LAS). Quale

dimora vale la presenza effettiva in un Cantone (cfr. art. 11 cpv. 1 LAS).

Al

riguardo cfr. STF 8C_852/2008 del 25 febbraio 2009 consid. 2 e 3.1; STF

2A.253/2003 del 23 settembre 2003 consid. 2.1. e 2.2., come pure STCA 42.2014.7

del 25 agosto 2014 (il ricorso al TF contro questo giudizio è stato ritenuto

inammissibile con sentenza 8C_648/2014 del 15 giugno 2015, in quanto non è stato

versato l’anticipo spese).

2.12. Nell’evenienza

concreta dalle carte processuali emerge che la ricorrente, cittadina tedesca, è

entrata in Svizzera nel novembre 2011 e in Ticino nel 2013 (cfr. doc. 239).

Alla medesima nel novembre

2011 è stato rilasciato un permesso di dimora UE/AELS valido per tutta la

Svizzera fino al 14 novembre 2016 con indicato quale scopo del soggiorno

“attività lucrativa autorizzata” (cfr. doc. 236).

L’insorgente

ha lavorato per un certo periodo e in seguito si è iscritta in disoccupazione

aprendo un termine quadro per la riscossione delle prestazioni dal 1° dicembre

2012 al 30 novembre 2014 (cfr. doc. 279; 284).

Dopo

aver esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione nel dicembre 2013, la

ricorrente, nel marzo 2014, ha iniziato a percepire prestazioni assistenziali

(cfr. doc. 180; 234; 230; 280).

La

stessa ha ancora lavorato dal 9 aprile al 5 ottobre 2014 per una ditta di __________.

Dal gennaio 2015 le è stato rinnovato il diritto a prestazioni assistenziali.

L’insorgente ha svolto un’attività lavorativa anche dal maggio al luglio 2015

(cfr. doc. 275; 240; STF 2C_968/2016 dell’8 marzo 2017).

Il 24 febbraio 2016

l’Ufficio della migrazione ha revocato all’insorgente il permesso di dimora B e

le ha ordinato di lasciare la Svizzera entro il 22 aprile 2016, in quanto non

era una “lavoratrice” ai sensi dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità

europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera,

dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), non disponeva di

mezzi finanziari propri e percepiva aiuti assistenziali (cfr. doc. 200-201).

Il Consiglio di Sato e il

Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) hanno confermato l’operato della

Sezione della migrazione, mentre il Tribunale federale, nel 2017, ha accolto il

ricorso dell’insorgente (cfr. doc. 266).

Con sentenza 2C_968/2016

dell’8 marzo 2017 l’Alta Corte ha infatti stabilito che la revoca del permesso

di soggiorno conferito alla ricorrente il 15 novembre 2011 è avvenuta in

contrasto con l’ALC, poiché alla medesima doveva ancora essere riconosciuto lo

statuto di lavoratrice. Il TF ha poi deciso:

" 6.4. Preso

atto del fatto che al momento in cui il Tribunale cantonale amministrativo si è

pronunciato sulla fattispecie (8 settembre 2016) la ricorrente risultava

trovarsi in una situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi

consecutivi e che il permesso di soggiorno di cui disponeva è giunto nel

frattempo a scadenza (14 novembre 2016), l'incarto dev'essere pertanto rinviato

alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone

Ticino, affinché le rilasci una proroga dello stesso di una durata non

inferiore a un anno, come previsto dall'art. 6 cpv. 1 e 6 allegato I

ALC (precedente consid. 6.1).

Se, giunta la scadenza della proroga concessa, la ricorrente sarà

sempre ancora senza un impiego, il suo diritto di soggiorno dovrà allora essere

considerato decaduto e, in assenza di altri motivi per proseguire il soggiorno

nel nostro Paese, la stessa dovrà quindi lasciare la Svizzera (DTF 141 II 1 consid. 3.1 pag. 7;

sentenza 2C_1060/2013 del 25 novembre 2013 consid. 3.1). (…)”

Nel novembre/dicembre 2017

è stata respinta la domanda dell’insorgente tendente a ottenere il permesso C

(cfr. doc. 263).

Il 7 ottobre 2020 il

Tribunale federale ha decretato inammissibile il ricorso interposto contro la

sentenza emessa dal TRAM in materia di diniego del rilascio di un permesso di

domicilio C UE/AELS (cfr. doc. 203).

Il 4 febbraio 2021

l’Ufficio della migrazione della Sezione della popolazione del Dipartimento

delle istituzioni ha rifiutato di rinnovare alla ricorrente il permesso di

dimora UE/AELS, in quanto, da una parte, ella non ha risposto alle richieste di

completamento dell’Ufficio inerenti alla procedura di rinnovo del permesso B.

Dall’altra, la medesima beneficiava dell’assistenza sociale dal 2014 per

complessivi fr. 167'591.15 (cfr. doc. 202-204).

Il Consiglio di Stato, con

decisione del 21 aprile 2021, ha dichiarato irricevibile il relativo ricorso, poiché

l’insorgente non aveva versato l’anticipo delle spese entro il termine

assegnatole. Tale pronuncia è stata confermata dal Tribunale cantonale

amministrativo con sentenza del 28 maggio 2021.

La nostra Massima Istanza,

con sentenza 2C_537/2021 del 21 luglio 2021, ha poi ritenuto l’impugnativa

datata 23 giugno 2021 ma pervenutale il 5 luglio 2021 contro il giudizio del

TRAM manifestamente inammissibile, in quanto tardiva e non indicante quali

disposti del diritto processuale cantonale - peraltro nemmeno menzionati -

sarebbero stati arbitrariamente disattesi, rispettivamente non contenente

precise ed esaustive considerazioni di natura giuridica che esponessero in cosa

sarebbe consistita la lesione dei principi costituzionali invocati (cfr. doc.

A2).

L’Ufficio della

migrazione, il 28 luglio 2021, preso atto della sentenza del Tribunale federale

e in applicazione degli art. 24 dell’Ordinanza sulla libera circolazione delle

persone (OLCP) e 64d cpv. 1 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione

(LStrI), ha fissato alla ricorrente il 28 agosto 2021 quale termine per

lasciare la Svizzera. E’ stato precisato che né la fissazione di un termine di

partenza fondata su una decisione definitiva di rinvio né il rifiuto di

prolungare il termine di partenza costituiscono una decisione impugnabile per

mezzo di un ricorso (cfr. doc. 197; VIII1).

Su richiesta

dell’insorgente, il 30 settembre 2021, l’Ufficio della migrazione ha comunicato

che “preso atto dei motivi addotti nel suo ultimo scritto, i quali non sono

stati in alcun modo dimostrati, non vi sono sufficienti elementi per prorogare

il termine di partenza precedentemente impartito oltre al 15 ottobre 2021.

Inoltre entro 5 giorni dalla notifica della presente lei è tenuta a dimostrare

Fatti

i concreti sforzi intrapresi per organizzare il suo rientro in patria”

(cfr. doc. 52; VIII2).

Il 4 ottobre 2021 l’USSI

ha conseguentemente assegnato alla ricorrente una prestazione assistenziale

ordinaria di fr. 1'140.-- limitatamente al periodo 1° - 15 ottobre 2021 (cfr.

doc. 39; consid. 1.1.).

Tale provvedimento è stato

confermato con la decisione su reclamo del 28 dicembre 2021 (cfr. doc. A1 inc.

42.2022.3; consid. 1.1.).

Inoltre con decisione del

6 dicembre 2021, confermata dalla decisione su reclamo del 4 gennaio 2022, la

parte resistente ha negato all’insorgente il rinnovo delle prestazioni

assistenziali richiesto il 26 ottobre 2021 (cfr. doc. 95-97), non essendo più

autorizzata a dimorare su suolo svizzero a far tempo dal 15 ottobre 2021 (cfr.

doc. 91; A inc. 42.2022.9; consid. 1.2.)

2.13. Alla luce di quanto esposto

sopra - in particolare del rifiuto di rinnovare alla ricorrente il permesso di

dimora UE/AELS divenuto definitivo a seguito dell’emanazione il 21 luglio 2021 della

sentenza 2C_537/2021 da parte del Tribunale federale, nonché del conseguente

termine di partenza fissatole dall’Ufficio della migrazione per il 15 ottobre

2021 - e ritenuto, da un lato, che ai sensi dell’art. 5

Las hanno diritto alle prestazioni dell’assistenza sociale le persone con

domicilio o dimora assistenziale nel Cantone Ticino (cfr. consid. 2.8.),

dall’altro, che la medesima non è più legalmente autorizzata a soggiornare in

Svizzera dal 15 ottobre 2021, occorre concludere che a

ragione l’USSI le ha negato il diritto a prestazioni assistenziali.

Per inciso va osservato,

in primo luogo, che è vero, come indicato dall’’insorgente (cfr. doc. I inc.

42.2022.3 pag. 3), che il TF, nella sentenza del 21 luglio 2021, non si è chinato

espressamente sull’obbligo di lasciare la Svizzera, in quanto non è entrata nel

merito della vertenza a causa dell’inammissibilità dell’impugnativa (cfr.

consid. 2.12.). Tuttavia anche i giudizi di irricevibilità mettono fine

definitivamente a una lite. Essi rivestono forza di cosa giudicata (res iudicata).

In secondo luogo, che,

benché il diritto degli stranieri e l’assistenza sociale siano due ambiti

distinti del diritto e seguano procedure differenti, come rilevato dalla

ricorrente (cfr. doc. I inc. 42.2022.3 pag. 4; doc. I inc. 42.2022.9 pag. 4),

l’USSI è tenuto in ogni caso a tenere conto delle decisioni emanate dalle

autorità competenti in materia di stranieri, poiché in caso contrario

sussisterebbe il rischio di agevolare la presenza illegale in Svizzera di

determinate persone (cfr. STF 9C_423/2013 del 26 agosto 2014 consid. 4.2).

Anche le linee guida della

Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), valide dal

1° gennaio 2021, al p.to A5 enunciano d’altronde che le persone che non hanno il diritto di rimanere in Svizzera non hanno

nessun diritto all’aiuto sociale.

Va altresì sottolineato

che l’art. 82 cpv. 1 della Legge federale sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi),

a cui rinvia l’art. 1 cpv. 2 del Regolamento

concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le

persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le

persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il

territorio svizzero (del 23 gennaio 2007; RL143.310) - emanato sulla base

dell’art. 6 della Legge sull’assistenza sociale del Cantone Ticino -, prevede,

da una parte, che la concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del

soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale, dall’altra, che le persone

colpite da una decisione d’allontanamento passata in giudicato e a cui è stato

imposto un termine di partenza sono escluse dall’aiuto sociale ordinario (cfr.

STF 8C_720/2014 del 21 agosto 2015; DTF 135 I 119 consid. 5.1-5.3).

Cfr. STCA 42.2021.5-6 del

26 aprile 2021 consid. 2.10.

L’insorgente, come

evidenziato dall’amministrazione nella risposta di causa (cfr. doc. III inc.

42.2022.9 pag. 6), non ha poi minimamente comprovato quanto da lei asserito

(cfr. doc. I inc. 42.2022.3 pag. 2; doc. I inc. 42.2022.9 pag. 2) circa il

fatto di non avere lasciato la Svizzera per malattia o parziale invalidità.

2.14. Il riferimento formulato nei

ricorsi (cfr. doc. I inc. 42.2022.3 pag. 5; doc, I inc. 42.2022.9 pag. 5)

all’art. 61a cpv. 5 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione

(LStrI), secondo cui, in particolare, il cpv. 1 (“Il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell’UE o

dell’AELS titolari di un permesso di soggiorno di breve durata si estingue

sei mesi dopo la cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Il

diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS

titolari di un permesso di dimora si estingue sei mesi dopo la cessazione

involontaria del rapporto di lavoro, laddove esso cessi durante i primi

dodici mesi di soggiorno”) e il cpv. 3 (“Durante il periodo che intercorre tra la cessazione del rapporto di

lavoro e l’estinzione del diritto di soggiorno di cui ai capoversi 1 e 2

non sussiste alcun diritto all’aiuto sociale”) non si applicano in

caso di cessazione del rapporto di lavoro a causa di incapacità temporanea al

lavoro dovuta a malattia, infortunio o invalidità e agli stranieri che possono

appellarsi al diritto di rimanere conformemente all’Accordo del 21 giugno

1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea

ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone

(ALC) o alla Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione

europea di libero scambio (Convenzione AELS) si rivela poi ininfluente.

Da un lato, è da molti

anni che la ricorrente non esercita un’attività lavorativa, dall’altro, il

Tribunale federale, già nel marzo 2017, ha stabilito che “se, giunta la

scadenza della proroga concessa (n.d.r.: che doveva essere non inferiore a

un anno; in casu è stata de facto di tre anni dal 2017 al 2021), la

ricorrente sarà sempre ancora senza un impiego, il suo diritto di soggiorno

dovrà allora essere considerato decaduto e, in assenza di altri motivi per

proseguire il soggiorno nel nostro Paese, la stessa dovrà quindi lasciare la

Svizzera” (cfr. consid.

2.12.).

La ricorrente, per poter

beneficiare delle prestazioni assistenziali, non può peraltro appellarsi al

diritto di rimanere conformemente all’Ac­cordo del 21 giugno 1999 tra

la Confederazione Svizzera (cfr. art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC; art. 22

Ordinanza sulla libera circolazione delle persone, OLCP).

Il diritto di rimanere al

termine dell’attività lucrativa, retto dalla Direttiva 75/34 CEE e dal

Regolamento 1251/70 CEE, si applica infatti a situazioni differenti da quella

dell’insorgente, e meglio alle persone che al momento della cessazione

Considerandi

dell’attività lucrativa hanno raggiunto l’età prevista dalla legislazione

svizzera per poter percepire una rendita di vecchiaia, nei tre anni precedenti

hanno soggiornato in Svizzera in via continuativa e vi hanno svolto da ultimo

un’attività lucrativa per almeno dodici mesi, come pure alle persone che sono

divenute inabili al lavoro in maniera permanente e negli ultimi tempi hanno

risieduto in maniera permanente in Svizzera per più di due anni, alle persone

che sono divenute inabili al lavoro in maniera permanente a causa di un

infortunio sul lavoro o di una malattia professionale e di conseguenza hanno

diritto a una rendita versata da un istituto assicurativo svizzero e infine

alle persone che dopo tre anni di attività lucrativa e di dimora permanente in

Svizzera, intraprendono un’attività lucrativa in uno Stato membro dell’UE o

dell’AELS pur mantenendo il loro domicilio in Svizzera, al quale rientrano

perlomeno settimanalmente (cfr. art. 22 Ordinanza sulla libera circolazione

delle persone, OLCP; Istruzioni OLCP Istruzioni e commenti concernenti

l’ordinanza sulla libera circolazione delle persone emesse dalla Segreteria di

Stato della migrazione SEM, p.to 8.3; STF 2C_439/2018 del 7 maggio 2019 consid.

4.2.).

2.15

Le

prestazioni assistenziali non rientrano nel campo di applicazione materiale

dell’ALC, il quale concerne il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale in

senso stretto (anche denominate più semplicemente assicurazioni

sociali; cfr. B. Kahil-Wolff-P.J. Greber "Sécurité sociale: aspects

de droit national, international et européen". Ed. Helbing

Lichterhahn, Ginevra, Basilea, Monaco - Bruylant, Bruxelles - L. G. D. J.,

Parigi, 2006 pag. 311: "Seuls sont exempts l'assurance sociale et

médicale, ainsi que les régimes de prestations en faveur des victimes de la

guerre").

Le prestazioni

assistenziali costituiscono, per contro, dei vantaggi sociali ai sensi

dell’art. 9 cpv. 2 dell’Allegato I dell’Accordo (a proposito dei vantaggi

sociali cfr. DTF 132 V 184 consid. 6 e B. Kahil-Wolff-P.J. Greber, op. cit.,

pag. 294-296). Esse, pertanto, sono sottoposte alle regole di coordinamento

applicabili ai vantaggi sociali, fra le quali figura il divieto di

discriminazioni dirette ed indirette fondate sulla nazionalità, in ossequio a

uno dei principi cardine sui quali si fonda l’Accordo, ossia la parità di

trattamento di cui all’art. 2 ALC (cfr. SVR 2003 AHV Nr. 6 pag. 15; RtiD

II-2005 n. 65).

Cfr. STCA 42.2006.6 del 27

ottobre 2006 consid. 2.3., il cui ricorso è stato ritenuto inammissibile dal Tribunale

federale con giudizio 2P.310/2006 dell’8 dicembre 2006.

L’art.

9.

cpv. 2 dell’Allegato I dell’Accordo prevede che il lavoratore dipendente e i

membri della sua famiglia di cui all’articolo 3 del presente Allegato godono

degli stessi vantaggi fiscali e sociali dei lavoratori dipen­denti nazionali e

dei membri delle loro famiglie.

Nel caso di specie la

ricorrente, che da molti anni non svolge un’attività lavorativa, non avendo più

lo statuto di lavoratrice (cfr. STF 2C_988/2020 del 29 aprile 2021 consid. 3.2.;

STF 2C_439/2018 del 7 maggio 2019 consid. 4.2.), non può in ogni caso beneficiare

del vantaggio sociale delle prestazioni assistenziali (cfr. STF 2C_968/2016

dell’8 marzo 2017 consid. 6.2.3 in fine: “Finché mantiene lo status di

lavoratore, lo straniero a beneficio di un permesso di soggiorno UE/AELS ha

infatti gli stessi vantaggi fiscali e sociali dei lavoratori nazionali (art. 9

cpv. 2 Allegato I ALC; DTF 141 II 1 consid. 3.3.1 pag. 9; sentenze 2C_1061/2013

del 14 luglio 2015 consid. 4.5 e 2C_412/2014 del 27 maggio 2014 consid. 3.2).”).

Questo tribunale

sottolinea nel caso concreto che non è sufficiente essere rimasta iscritta,

dalla fine del diritto alle indennità di disoccupazione, nella lista delle

persone che cercano lavoro (cfr. doc. 284) per poter usufruire delle

prestazioni assistenziali (cfr. DTF 141 V 321).

Il

nominativo della ricorrente è stato peraltro cancellato allorché l’URC ha

saputo che non erano più adempiute le condizioni LADI per proseguire con la

ricerca di lavoro sul territorio Svizzero (cfr. doc. 569 allegato a doc. XXII

inc. 42.2022.3; XXX+1-4; in particolare se un assicurato non è in possesso di un'autorizzazione di lavoro, l'idoneità al

collocamento ex art. 8 cpv. 1 lett. f LADI va negata; STF 8C_318/2020 del 3

luglio 2020; STF 8C_654/2019 del 14 aprile 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 7

pag. 174).

Infine il richiamo

generico alle convenzioni sui diritti umani, come pure a una non precisata

discriminazione, segnatamente, come transgender (cfr. doc. I pag. 1 e XIV inc.

42.2022.3; doc. I inc. 42.2022.9 pag. 1) non consente di giungere a una

conclusione differente.

Il TCA, in proposito, si

limita a osservare che il divieto di non discriminazione ancorato all'art. 14

CEDU è violato nel caso in cui “si presenti una differenza, la quale non si fonda

su di una giustificazione oggettiva e ragionevole, vale a dire che non persegue

uno scopo legittimo o se non è in una relazione ragionevole di proporzionalità

tra i mezzi usati e il fine perseguito” (cfr. STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022.

consid. 4.4.)

Il rifiuto di prestazioni

assistenziali ordinarie è invece applicato indistintamente a chiunque non abbia

il diritto di rimanere in Svizzera indipendentemente dall’identità di genere.

2.16

Stante quanto precede, questa

Corte non può che confermare le decisioni su reclamo del 28 dicembre 2021 e del

4.

gennaio 2022 impugnate.

2.17

In ambito di

assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica

la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la

legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del

6.

ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65

cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a

LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

casu, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale, non si

riscuotono spese giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Le cause 42.2022.3 e

42.2022.9 sono congiunte.

2. Il ricorso dell’8 gennaio

2022 contro la decisione su reclamo del 28 dicembre 2021, in quanto ricevibile

e non privo di oggetto, è respinto.

3. Il ricorso del 24 gennaio

2022 contro la decisione su reclamo del 4 gennaio 2022, in quanto ricevibile, è

respinto.

4. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti