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Decisione

42.2022.31

Indennità giornaliere per il coronavirus per i mesi da ottobre 2021 a gennaio 2022 (indipendente in parte attivo nel marketing e organizzazione eventi e fiere). Ricorso parzialmente accolto per i mesi dicembre 2021 e gennaio 2022 e rinvio alla Cassa per esame di tutti i presupposti

18 luglio 2022Italiano45 min

dell’inizio della pandemia era composto dal 60% di consulenza commerciale e marketing

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2022.31-34

cs

Lugano

18 luglio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sui ricorsi del 24 maggio 2022 di

RI 1

contro

le decisioni su opposizione del 22 aprile 2022 emanate da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1967, attivo

nell’ambito della consulenza commerciale e del marketing (cfr. doc. 4), ha

inoltrato le richieste per l’ottenimento delle indennità giornaliere per il

coronavirus per i mesi di ottobre 2021, novembre 2021, dicembre 2021 e gennaio

2022.

1.2. In data 5 novembre 2021 la

Cassa ha chiesto a RI 1 maggiori indicazioni circa il provvedimento che avrebbe

limitato l’attività nel mese di ottobre 2021 (doc. 5). L’interessato ha

risposto l’11 novembre 2021, affermando:

“(…)

1. La mia società

individuale si occupa dal 1.2.2014 di consulenza commerciale e di marketing,

collaborando anche nell’organizzazione di eventi, fiere, concerti, ecc.;

2. La mia attività,

di fatto, non è mai stata direttamente colpita con prescrizioni di chiusura o

limitazioni emanate dall’autorità cantonale e/o federale, ma è stata

pesantemente coinvolta indirettamente, limitandone la propria attività lavorativa,

in quanto le restrizioni emanate hanno colpito direttamente buona parte della

mia clientela (bar/ristoranti, palestre, organizzatori di eventi e altri

soggetti) limitandone e, in diversi casi, obbligando a chiudere le proprie

attività per diversi mesi;

3. Nel corso

dell’ultimo anno e mezzo diversi miei clienti, per i motivi esposti al punto 2,

hanno deciso, per motivi prettamente finanziari, di sospendere i servizi da me

offerti in attesa di una ripresa della propria attività e del loro fatturato,

che purtroppo però ancora oggi risulta condizionato dalle ordinanze COVID 19

emanate a suo tempo dalle autorità;

4. Quanto esposto

al punto 2 e 3, ha portato una forte e improvvisa riduzione della mia attività

e di conseguenza della mia cifra d’affari e anche se oggi buona parte delle

restrizioni sono state revocate, la ripresa delle relazioni con la mia

“vecchia” clientela dev’essere ricostruita e necessita ancora un po' di tempo

per essere ripristinata;

5. Di fatto, la

revoca di diverse restrizioni per quanto mi attiene non implica un’immediata

ripresa dell’attività e aumento della cifra d’affari, perché il mio tipo di

attività necessita di tempo per ricostruire le relazioni con la clientela

“persa” nel corso dell’ultimo anno e mezzo, così come ha bisogno di tempo per

acquisire nuova clientela. Comunque, per far fronte a questa situazione di

difficoltà economica/lavorativa vi informo che con regolarità ho cercato nel

corso dell’ultimo anno un’occupazione, anche temporanea, senza però ottenere un

riscontro positivo. Per contro, con la mia società individuale mi sono

impegnato per provare ad incrementare e diversificare la mia attività in altri

settori con l’obiettivo di ampliare la mia clientela. A questo proposito, in

questi giorni ho concluso due nuovi accordi, in qualità di collaboratore

esterno, con due società ticinesi che, si auspica, potranno nel corso del

prossimo anno incrementare la mia cifra d’affari.

Volevo inoltre informarvi che la misura dell’IPG Corona è stata di

grande aiuto e ha permesso a me e alla mia famiglia di affrontare dei momenti

economicamente molto complicati e, in considerazione dell’imminente termine

(31.12.2021) di questa prestazione, auspico che ci possa accompagnare fino al

termine di questo complicato anno.

Per i suddetti motivi, ritengo che la perdita della cifra d’affari

indicata nella richiesta dell’IPG Corona per il mese di ottobre 2021 sia una

conseguenza alle prescrizioni emanate dalla autorità cantonale/federale in

materia di COVID 19.” (doc. 4)

1.3. Con 4 distinte decisioni (doc.

3) del 25 novembre 2021 (per il mese di ottobre 2021), del 17 dicembre 2021

(per il mese di novembre 2021), del 18 gennaio 2022 (per il mese di dicembre

2021) e dell’8 febbraio 2022 (per il mese di gennaio 2022), confermate da 4 distinte

decisioni su opposizione del 22 aprile 2022 (doc. 1), la Cassa CO 1 ha respinto

le richieste. L’amministrazione, nella decisione su opposizione relativa al

mese di gennaio 2022, in parte simile alle altre, ha affermato:

“(…)

5.

Prima di tutto va osservato che alla base della decisione

impugnata non vi è la direttiva dell’UFAS, che ha fatto presente alla Cassa di

esaminare con la dovuta attenzione, soprattutto nei periodi con pochi

provvedimenti, le condizioni d’applicazione dell’art. 2 cpv. 3bis

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno. Alla base della decisione impugnata vi

è, invece, quest’ultimo articolo e la Cassa, mettendo in relazione i

provvedimenti in vigore a gennaio 2022 con l’attività lucrativa dell’opponente,

è giunta alla conclusione che non vi era un rapporto di causalità tra gli uni e

la limitazione dell’altra.

Quanto alla scelta dei clienti dell’opponente di non rivolgersi

più a lui, che sia poiché colpiti da restrizioni o per difficoltà economiche,

essa è certamente un motivo atto a spiegare la limitazione dell’attività

dell’opponente. Ma non rappresenta un provvedimento che in qualsivoglia maniera

vieti loro di rivolgersi all’opponente.

Per quanto riguarda l’incertezza portata dalla strategia di

contenimento del virus e lo spostamento degli appuntamenti, tali timori

di nuovi provvedimenti o di essere contagiati non sono, per l’appunto, dei provvedimenti.

L’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno esige però che siano dei provvedimenti

a causare la limitazione dell’attività dell’opponente. Nemmeno il fatto che sia

necessario del tempo per riprendere le relazioni con la vecchia clientela e

acquisirne di nuova è legato a un determinato provvedimento ordinato dalle

autorità.

Infine, l’obbligo del telelavoro valeva secondo l’art. 25 cpv. 5

Ordinanza COVID-19 situazione particolare “qualora per la natura

dell’attività ciò sia possibile e attuabile senza un onere sproporzionato”.

Né questo né altri provvedimenti impedivano, però, all’opponente di incontrare

Fatti

i propri clienti virtualmente. Oppure, se fosse stato ritenuto imprescindibile

un incontro in presenza, di farlo nel rispetto delle misure sanitarie quali

distanza e mascherina.

In conclusione, nel mese di gennaio 2022 non era in vigore alcun

provvedimento ordinato dalle autorità, che impediva all’opponente di offrire la

propria consulenza e di cercare nuovi clienti nei suoi ambiti d’attività. A

differenza, per esempio, dell’esigenza della certificazione di vaccinazione o

guarigione che ha impedito a una fetta della popolazione di frequentare gli

spazi interni di bar e ristoranti.

6.

Visto quanto sopra, la limitazione dell’attività di consulenza

commerciale e di marketing e quale portatore di affari in ambito assicurativo,

fiscale e contabile esercitata dall’opponente è da ascriversi alla pandemia e

ai suoi effetti (timore di entrare in contatto con la malattia, stagnazione

economica generale), ma non a provvedimenti ordinati dalle autorità per

combatterla. La decisione impugnata è dunque riconfermata.” (doc. 1)

1.4. RI 1 è insorto al TCA contro

le 4 predette decisioni su opposizione con 4 distinti ricorsi di contenuto

simile, chiedendo in via principale di accogliere le richieste di indennità

giornaliere per i mesi da ottobre 2021 a gennaio 2022 ed in via subordinata di

retrocedere gli atti alla Cassa affinché evada le richieste con il relativo

calcolo delle prestazioni dovute (doc. I).

Il ricorrente contesta che

solo le aziende ed i lavoratori indipendenti direttamente toccati dalle misure

restrittive ordinate dalle autorità cantonali o federali possono beneficiare

dell’indennità giornaliera Corona e produce l’opuscolo “Misure concernenti

l’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus” emesso dall’UFAS

(stato: 17.2.2022). Egli ribadisce di essere stato colpito indirettamente dalle

limitazioni federali e di aver subito una diminuzione della cifra d’affari di

almeno il 30%.

L’insorgente evidenzia

inoltre che il reddito della sua attività di consulente indipendente prima

dell’inizio della pandemia era composto dal 60% di consulenza commerciale e marketing

che corrisponde ad un’attività di ricerche di mercato e/o prodotti per conto di

clienti/fornitori, partecipazione a fiere con lo scopo di introdurre potenziali

clienti ai distributori e/o trovare nuovi fornitori a clienti, partecipazione

e/o organizzazione e/o collaborazione a fiere/eventi e 40% consulenza ad

aziende e privati in ambito fiscale, contabile, assicurativo e gestionale.

L’insorgente sostiene che

dal 22 novembre 2005 al 31 dicembre 2018, per conto di alcuni clienti, ha

contribuito allo sviluppo e alla gestione di diversi negozi in Svizzera

(vendita al dettaglio di prodotti per l’arredamento / casa / bigiotteria /

pulizia / giocattoli, ecc.) e che tra le diverse attività si occupava anche di

accompagnare nelle diverse fiere di settore le persone responsabili per gli

acquisti. In questi anni ha maturato diversi contatti e relazioni con molti

rivenditori cercando di mettere a frutto queste relazioni d’affari e

proponendosi come procacciatore di clienti per i rivenditori. Il guadagno era

una commissione calcolata su una percentuale degli ordini fatti da parte dei

clienti che accompagnava in fiera.

Il ricorrente ha poi

elencato le fiere a cui non ha potuto partecipare e/o collaborare nel corso del

2021 rispetto al 2019, tra cui, per quanto qui d’interesse, la __________ nel

settembre 2021 e la __________ di __________ nel novembre 2021. Egli rileva che

con la chiusura delle fiere per pandemia è mancato il reddito percepito per

questo tipo di attività.

L’insorgente sostiene che

nel corso del 2019 la consulenza offerta ai clienti del settore

palestra/bar/ristoranti era di natura contabile (verifica e preparazione alla

chiusura della contabilità), fiscale (preparazione dichiarazioni fiscali e

accompagnamento in caso di verifiche fiscali e/o discussioni con l’autorità

fiscale), nonché consulenza gestionale (con lo scopo di migliorare

l’organizzazione amministrativa, così come verificare e ottimizzare le

coperture assicurative). A causa della pandemia e delle misure prese dalle

autorità federali e cantonali diversi clienti hanno dovuto chiudere o

sospendere la propria attività, mentre altri hanno deciso di non avvalersi più

dei suoi servizi per le difficoltà economiche causate dalla pandemia.

Le attività delle

palestre/bar/ristoranti sono state aperte a partire da aprile 2021 ma con

diverse restrizioni che si sono prolungate fino a febbraio 2022. Queste

attività sono uscite da un prolungato periodo di chiusura e nonostante la

riapertura hanno dovuto affrontare importanti difficoltà economiche, che ancora

nel maggio 2022 persistono. Questo a causa del decorso della pandemia per tutto

il 2021, la crisi economica causata dalla stessa e, non da ultimo, perché le

persone nel frattempo hanno modificato le loro abitudini. Tutto ciò non ha

agevolato la ripresa degli affari. I clienti che seguiva, piccole entità

imprenditoriali, hanno dovuto chiudere o sospendere la propria attività a causa

delle restrizioni dovute al Covid per parecchio tempo. A causa dell’avversa

situazione finanziaria venutasi a creare hanno deciso di non avvalersi più dei

suoi servizi. Quindi, anche se l’attività di consulenza non è mai stata

interrotta, sono venuti a mancare i clienti ai quali poter offrire la

consulenza.

Inoltre, anche se il

contatto diretto tra consulente e clienti non è mai stato vietato, le

restrizioni in vigore come il telelavoro e il persistere della pandemia e la

relativa diffidenza ai contatti personali hanno reso molto difficoltosa

l’attività professionale.

Il ricorrente evidenzia che

la revoca delle restrizioni non ha portato ad un’immediata ripresa

dell’attività lavorativa con relativo aumento della cifra d’affari. La sua

attività necessita di tempo per trovare nuova clientela e la

ricerca/acquisizione di nuovi clienti in un contesto economico difficile e

complicato come quello dello scorso anno.

1.5. Con un’unica risposta del 7

giugno 2022 la Cassa ha proposto la reiezione dei ricorsi, affermando:

" (…) Per

quanto attiene il doc. G “documento UFAS “Misure concernenti l’indennità di

perdita di guadagno per coronavirus” del 17 febbraio 2022”, dal quale il

ricorrente vorrebbe far emergere un suo diritto al versamento dell’IPG Corona

in ragione del fatto che egli può lamentare una diminuzione della cifra

d’affari superiore al 30% per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2021 e

gennaio 2022, si rileva quanto segue. Una diminuzione della cifra d’affari di

più del 30% non può da sola definire il diritto all’erogazione di prestazioni,

essendo cumulativa alle altre condizioni elencate all’art. 2 cpv. 3bis

dell’Ordinanza sui provvedimenti di perdita di guadagno in relazione al

coronavirus (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno). In particolare, i

lavoratori indipendenti devono aver subito una considerevole limitazione della

propria attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per

combattere l’epidemia di COVID 19 (art. 2 cpv. 3bis lett. a Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno), come peraltro anche indicato dallo stesso doc. G del

ricorrente, che fa riferimento unicamente a persone indirettamente o

direttamente colpite da provvedimenti. Tale condizione nel concreto, come già

ampiamente argomentato in sede di prime decisioni e decisioni su opposizione,

non è adempiuta dal ricorrente.

In merito all’elenco di fiere/eventi al quale il ricorrente

asserisce di aver partecipato nell’anno 2019 e che sono state annullate per

l’anno 2021, l’argomentazione non può essere condivisa già solo per il fatto

che il presupposto reddito percepito negli anni prepandemici dalle attività

fieristiche non è supportato da alcuna prova. Il fatto che l’annullamento di

tali eventi abbia comportato per lui una perdita di guadagno resta pertanto

unicamente una mera allegazione di parte. A titolo abbondanziale si rileva

inoltre che l’unica fiera che si sarebbe dovuta svolgere nel periodo qui in

esame (ottobre 2021-gennaio 2022) sarebbe stata la __________ a __________,

prevista per __________ novembre 2021. Va fatto notare in questo senso che

l’annullamento della fiera non è stato imposto da provvedimenti delle autorità,

bensì da una decisione personale degli organizzatori dell’evento, sicché

nemmeno la presunta diminuzione della cifra d’affari del ricorrente derivante

dal non aver partecipato alla __________ può essere riconducibile ad un

provvedimento di autorità cantonali o federali.

Ne segue che le censure sollevate sono prive di rilievo e quindi,

in assenza del requisito relativo ai provvedimenti delle autorità, il diritto

all’IPG Corona deve essere negato.” (doc. III)

1.6. Il 14 giugno 2022

l’insorgente si è nuovamente espresso, ribadendo che la sua attività è stata

colpita dai provvedimenti emessi dalle autorità federali e cantonali,

provocando un calo del proprio fatturato (doc. V). Egli evidenzia che il

lockdown della primavera 2020 e quelli dell’inverno 2020/2021 hanno colpito

duramente l’economia svizzera, danneggiando buona parte della sua clientela,

obbligando a chiudere attività per diversi mesi con diretta conseguenza del calo

del suo fatturato. Gli allentamenti del 2021 non hanno portato ad un’immediata

ripresa delle attività economiche ma per i piccoli imprenditori le conseguenze

per le misure emesse continuano a persistere ancora adesso, nel giugno 2022. La

sua attività è sempre stata improntata al contatto personale e la presenza

fisica del cliente. Le misure emanate dalle autorità, come il distanziamento

sociale, il certificato Covid ed il telelavoro l’hanno messo in seria

difficoltà, potendo ricorrere solo marginalmente al telelavoro. A supporto

della sua tesi ha prodotto documentazione che mostra come le misure adottate

hanno colpito direttamente ed indirettamente i diversi settori dell’economia.

Relativamente all’elenco

delle fiere, il ricorrente rileva che gli eventi a cui non ha potuto

partecipare sul suolo svizzero sono due: la __________ prevista per fine

settembre 2021 e che avrebbe potuto generare un reddito nel mese di ottobre

2021 e la __________ del mese di novembre 2021. Le fiere non sono state

annullate per una decisione personale degli organizzatori. Egli produce due

articoli di giornale da cui emerge che la __________ è stata annullata in

quanto le misure di allentamento per questo tipo di evento che attira circa

20'000 persone non erano ancora state prese dalle autorità federali e cantonali

e pertanto vigevano ancora importanti restrizioni. Per quanto concerne la __________,

la decisione di annullare è stata presa da un gruppo di lavoro che comprendeva

esponenti del Dicastero sport e tempo libero, della Polizia comunale,

dell’Ufficio tecnico e del delegato comunale alla sicurezza. Questo gruppo di

lavoro si è avvalso della consulenza del coordinatore del Gruppo grandi eventi

del Canton Ticino.

1.7. All’amministrazione è stato

concesso un termine scadente il 24 giugno 2022 per esprimersi in merito (doc.

VI). La Cassa ha affermato di non avere osservazioni (doc. VII). Lo scritto è

stato trasmesso al ricorrente per conoscenza il 28 giugno 2022 (doc. VIII).

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

Secondo

l’art. 76 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm), disposizione

applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca, quando siano proposti

davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il

medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i

ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa

dell’istruzione o della decisione delle altre.

Nel

caso di specie, l’insorgente ha presentato 4 distinti ricorsi di simile

contenuto contro 4 decisioni su opposizione analoghe emanate dalla medesima

Cassa.

In

concreto, accertato che tutti i ricorsi portano sulla medesima fattispecie e

che sono stati inoltrati dal medesimo insorgente contro decisioni su

opposizione emesse dalla medesima Cassa di compensazione, per economia processuale le procedure sono

congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. sentenza 35.2014.57 e

35.2014.85

del 4 maggio 2015; DTF 128 V 124 consid. 1; SVR 2005 AHV N. 15 p.

48; STFA C 23/04 e C 26/04 del 26 agosto 2005).

nel merito

2.2

Ai sensi dell’art. 185

cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare

ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,

dell’ordine

pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere

limitata nel tempo.

Il Consiglio federale,

fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare,

adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del

coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in

relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con

validità di sei mesi (RU 2020 871).

Dopo che il 25 settembre

2020.

il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle

ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge

COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale,

fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche

dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di

perdita di guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro

attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere

l’epidemia di COVID-19 e subiscono una perdita di guadagno o salariale (art. 2

cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

Hanno inoltre diritto alle

prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai

datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il

coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la

loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita

di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un

reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per

analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è

stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione

alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno).

Il 18 giugno 2021 il

Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità

di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art.

11.

cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19

decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del

18.

giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di

perdita di guadagno”).

Il 17 dicembre 2021 il

Parlamento ha deciso di prorogare la durata di validità dell’articolo 15 della

legge COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale

ha prorogato la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

L’attività

lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata

avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di

attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa

dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra

d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari

mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre

d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.).

Il cpv. 3ter,

primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020

con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

" 3ter

L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è

registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per

cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.

RU 2020 pag. 5829)

Il 20 gennaio 2021 l’art.

2.

cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU

2021.

18):

" Art. 2

cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3ter L’attività lucrativa è

ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione

della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra

d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato la

loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre

mesi con le cifre d’affari più elevate.”

Nell’ambito della

revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal

1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art.

15.

cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di

guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole

dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di

guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra

d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni

2015-2019.

L’art. 2 dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno ha subito un importante cambiamento con effetto

dal 17 febbraio 2022: sono stati abrogati i capoversi 1-3 e 6-8, mentre l’art.

3bis è stato modificato nel senso che hanno diritto alle prestazioni

i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui

all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982

sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle

manifestazioni se sono obbligatoriamente assicurati ai sensi della LAVS (lett.

a); se la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di

provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19

(lett. abis), se subiscono una perdita di guadagno o salariale

(lett. b) e se nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito

soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia

anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se non è stata svolta per un

anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata

dell’attività.

L’art. 4 dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero

delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di

indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono

versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).

Ai sensi dell’art. 5

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, riguardante l’importo e il calcolo

dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito

medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto

all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia

l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di

perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al

giorno (cpv. 3).

Per l’art. 5 cpv. 2ter

nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021

(RU 2021 5):

" Per il

calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui

all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è

determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la

fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa

fondandosi su una base di calcolo più recente.”

Ai sensi dell’art. 5 cpv.

2ter nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU

2021.

5, 109, 167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori

indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b

numero 2, capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante

il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione

dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi

su una base di calcolo più recente.

Dal 1° luglio 2021 la

norma prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti

aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero

2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel

campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito

soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

Dal 1° luglio 2021 è

inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei

lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis

lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la

decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività

lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis

o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla

base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

Dal 17 febbraio 2022

l’art. 5 cpv. 2bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno

prevede che ai lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2

capoverso 3bis che hanno già percepito un’indennità in virtù della

presente ordinanza nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020 si

applica la medesima base di calcolo.

Per l’art. 5 cpv. 2ter

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, in vigore dal 17 febbraio 2022,

per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui

all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies che non

rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante

il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

L’art. 5 cpv. 2ter

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17

febbraio 2022, prevede che se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi

diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies

la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività

lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis

o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla

base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

L’art. 11 cpv. 1 della

legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno

(LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno,

prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio

è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS.

Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica

l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti

con importi arrotondati.

Il diritto all’indennità

deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno).

Secondo l’art. 8

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente

diritto (cpv. 1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è

fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la

riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità

(cpv. 3).

Infine, l’art. 6

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17

febbraio 2022, prevede che, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il

diritto a prestazioni arretrate si estingue alla fine del terzo mese dopo

l’abrogazione delle disposizioni su cui si fonda.

2.3

Nella Circolare

sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –

Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17

settembre 2020 (stato: 17 febbraio 2022), l’Ufficio federale delle

assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva

amministrativa è costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 25

versioni, cfr. CIC versione 25 del 17 febbraio 2022; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).

Nella

premessa alla versione 18, stato: 1° settembre 2021, figura:

" (…)

Attualmente restano pochissime restrizioni decise dalle autorità. Di

conseguenza, le casse di compensazione devono prestare particolare attenzione

ai motivi invocati dagli assicurati per esercitare il diritto all’indennità in

virtù della limitazione considerevole dell’attività lucrativa. Questi motivi

devono essere legati ai provvedimenti per combattere il coronavirus. (…)”

Come

si vedrà in seguito (cfr. consid. 2.7), tuttavia, il Consiglio federale ha

successivamente adottato ulteriori misure restrittive.

Il

p.to 3.2.5, diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività

lucrativa, prevede:

" 1041 Hanno

diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le

11/20 persone in posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner

registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a

livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare

considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito

un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi.

Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato

nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di

reddito si applica per analogia il N. 1067.

1041.3

L’attività

lucrativa è considerata aver subìto una limitazione

3/21 considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari

pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari media degli anni

2015–2019. Ai fini del confronto, la cifra d’affari media realizzata nel

periodo di attività effettivo va calcolata su base mensile. Se l’attività è

stata avviata prima del gennaio del 2015, la cifra d’affari complessiva va

divisa per 60, per determinare il valore mensile. L’avente diritto deve

indicare la diminuzione della cifra d’affari e spiegare a quale provvedimento è

dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre 2020 è decisiva una diminuzione

della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento mentre per quelli nati dal 19

dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la diminuzione deve essere pari almeno al 40 per

cento.”

2.4

Le

direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF

8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre

2021.

consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147

V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019

del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag.

438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021

consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF

8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2

pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257

consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132

V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V

377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag.

252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998.

N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379

consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,

SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,

DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée

de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"

in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.5

Va ancora qui rilevato che

dalla lettura del Bollettino ufficiale relativo alle discussioni parlamentari

in vista dell’adozione dell’art. 10 (attualmente art. 15) della legge federale

sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte

all’epidemia di Covid-19 (n. 20.058) emerge che la volontà del legislatore era

di indennizzare unicamente la perdita di guadagno delle persone che devono

interrompere o limitare in modo considerevole l’attività lucrativa a causa di

provvedimenti adottati per far fronte all’epidemia di Covid-19 e non qualsiasi

perdita di guadagno.

La riduzione del reddito

deve trovare la sua origine nelle misure prese dalle autorità per fronteggiare

il coronavirus (cfr. BU

2020.

pag. 783, presa di posizione del Consigliere agli Stati Paul Rechsteiner,

Gruppo Socialista, per la maggioranza della Commissione: “[…] Die Mehrheit ist der Meinung - so, wie

es auch der Nationalrat klar und mit grosser Mehrheit beschlossen hat -, dass

nicht nur die vollständige Einstellung, nicht nur der vollständige Unterbruch

der Erwerbstätigkeit massgebend sein muss, sondern auch die massgebliche

Einschränkung. Zur Beruhigung der Minderheit und zu dem, was Kollege Hegglin

ausgeführt hat: Die Kausalität muss ja immer nachgewiesen sein. Es kann

nicht einfach nur ein Einkommenseinbruch geltend gemacht werden, sondern es

braucht einen Covid-19-bedingten Einbruch, damit die entsprechenden

Entschädigungen hier ausgelöst werden können. Dies sind die Argumente der

Mehrheit, entsprechend dem klaren Entscheid des Nationalrates […]”; cfr. anche BU 2020, pag. 1765,

presa di posizione del consigliere nazionale Philippe Nantermod, Gruppo

liberale radicale: “[…] A l'article 10 alinéa 1, il s'agit de l'APG. […] Il est aussi

en vigueur rétroactivement au 17 septembre 2020 afin de permettre la

continuation pour les personnes indirectement touchées par les mesures

prises pour surmonter l'épidémie de coronavirus. Une solution de compromis

entre les deux chambres a été trouvée”, sottolineature del redattore).

Cfr.

anche l’opuscolo edito dall’UFAS, intitolato “Misure concernenti l’indennità

di perdita di guadagno per il coronavirus” (stato: 17 febbraio 2022), dove

figura, per quanto concerne i lavoratori indipendenti, che fino al 16 febbraio

2021.

(recte: 2022) hanno diritto alle prestazioni, se tutte le condizioni sono

adempiute, le “persone indirittamente [recte: indirettamente] colpite dai

provvedimenti con diminuzione della cifra d’affari pari almeno” al 30% (per

il periodo dal 1° aprile 2021).

2.6

Nel

caso di specie la Cassa di compensazione ha negato il diritto alle indennità

per i mesi di ottobre 2021, novembre 2021, dicembre 2021 e gennaio 2022,

sostenendo che l’insorgente non ha subito una limitazione della sua attività

lucrativa a causa delle misure federali o cantonali per fermare il diffondersi

del coronavirus (cfr. art. 2 cpv. 3bis lett. a dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore fino al 16 febbraio 2022 ed

applicabile in concreto; cfr. anche STF 9C_390/2021 dell’8 febbraio 2022

destinata a pubblicazione, consid. 3.2.1-3.2.2).

Nelle richieste delle

indennità per i mesi da ottobre 2021 a gennaio 2022 figura che l’insorgente ha

avuto una cifra d’affari di fr. 25'000 nel 2015, di fr. 35'000 nel 2016, di fr.

50'000 nel 2017, di fr. 60'000 nel 2018 e di fr. 90'000 nel 2019.

La cifra d’affari è invece

stata di fr. 1'500 nel mese di ottobre 2021, di fr. 2'000 nel mese di novembre

2021, di fr. 1'000 nei mesi di dicembre 2021 e di gennaio 2022.

Il ricorrente sostiene che

il reddito della sua attività di consulente indipendente prima dell’inizio

della pandemia era composto dal 60% di consulenza commerciale e marketing che

corrisponde ad un’attività di ricerche di mercato e/o prodotti per conto di clienti/fornitori,

partecipazione a fiere con lo scopo di introdurre potenziali clienti ai

distributori e/o trovare nuovi fornitori a clienti, partecipazione e/o

organizzazione e/o collaborazione a fiere/eventi e 40% consulenza ad aziende e

privati in ambito fiscale, contabile, assicurativo e gestionale.

Alla richiesta di sapere a

quali provvedimenti è dovuta la limitazione della cifra d’affari, il

ricorrente, nella domanda relativa al mese di ottobre 2021, ha indicato: “Diversi

clienti hanno dovuto sospendere o chiudere la propria attività a causa del

COVID 19, mentre altri hanno deciso, spero solo momentaneamente, di non

avvalersi dei miei servizi per le difficoltà economiche causate da questa

pandemia”.

Per quanto concerne la

domanda di prestazioni per il mese di novembre 2021 l’insorgente ha affermato:

“La mia attività ha subito un’importante riduzione della cifra d’affari a

causa delle restrizioni emanate dalle autorità (cantonali e federali) che hanno

colpito buona parte della mia clientela limitando e, in diversi casi,

obbligando a chiudere le proprie attività. È per questo motivo che diversi

clienti hanno deciso, spero solo momentaneamente, di sospendere i servizi da me

offerti per le difficoltà economiche causate dalle restrizioni COVID 19”.

Nella richiesta per il

mese di dicembre 2021 l’insorgente ha precisato: “La mia attività ha subito

un’importante riduzione della cifra d’affari a causa delle restrizioni e/o

delle misure emanate dalle autorità (cantonali e federali) per contrastare la

pandemia. Non avendo la possibilità di svolgere il mio lavoro da casa

(telelavoro) diversi appuntamenti con clienti sono stati annullati e/o spostati

al prossimo anno per l’impossibilità di incontrare il cliente, in questo

particolare momento per il dilagare del COVID 19. L’introduzione del telelavoro

e le rigide misure emesse dalle autorità per combattere la pandemia hanno avuto

come conseguenza diretta sulla mia attività l’annullamento momentaneo degli

incontri di lavoro”.

Infine, nella domanda per

il mese di gennaio 2022, il ricorrente ha affermato: “La mia attività ha

subito un’importante riduzione della cifra d’affari a causa delle restrizioni

e/o delle misure emanate dalle autorità (cantonali e federali) per contrastare

la pandemia. Non avendo la possibilità di svolgere il mio lavoro da casa

(telelavoro) diversi appuntamenti con clienti sono stati momentaneamente

annullati e/o spostati fintanto che tali misure non saranno revocate.

L’introduzione del telelavoro e le rigide misure emesse dalle autorità per

combattere la pandemia condizionano negativamente la mia attività lavorativa”.

Interpellato il 5 novembre

2021.

dalla Cassa per indicare in modo preciso quale prescrizione emanata

dall’autorità cantonale/federale limitava la sua attività nel mese di ottobre

2021, l’insorgente ha risposto l’11 novembre 2021 (cfr. consid. 1.2).

2.7

Questo Tribunale, alla luce

di quanto sopra esposto, rileva quanto segue.

Preliminarmente va evidenziato

che le difficoltà economiche delle aziende che, a causa delle misure adottate

dalle autorità per combattere il coronavirus, hanno dovuto chiudere le loro

attività per diversi mesi e che per motivi finanziari hanno sospeso ogni

collaborazione con il ricorrente in attesa di una ripresa dell’attività e del

fatturato o che per le loro difficoltà economiche non si sono più rivolte

all’insorgente, non sono un motivo per riconoscere le indennità giornaliere

Corona, non trattandosi di una limitazione considerevole dell’attività in

seguito a provvedimenti adottati dall’autorità cantonale o federale per

combattere il coronavirus (cfr. STCA 42.2022.25 e STCA 42.2022.26 del 20 giugno

2022).

Ciò vale in particolare

per la mancanza di clienti che ha portato alla riduzione della cifra d’affari

nell’ambito della consulenza di natura contabile (verifica e preparazione alla

chiusura della contabilità), fiscale (preparazione dichiarazioni fiscali e

accompagnamento in caso di verifiche fiscali e/o discussioni con l’autorità

fiscale) e gestionale (con lo scopo di migliorare l’organizzazione

amministrativa, così come verificare e ottimizzare le coperture assicurative) e

che, secondo quanto sostenuto dall’insorgente, prima dell’inizio della pandemia,

rappresentava il 40% della sua cifra d’affari (doc. I). Né può essergli d’aiuto

la circostanza che il contesto economico difficile e i due lockdown della

primavera 2020 e dell’inverno 2020/2021 abbiano frenato l’acquisizione di nuova

clientela, non trattandosi di una considerevole limitazione dell’attività

lucrativa a causa di provvedimenti adottati per far fronte all’epidemia di COVID-19,

ma di una perdita di guadagno legata alla difficile situazione economica, non

coperta dall’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno (cfr. consid. 2.5).

Diversa la situazione per

quanto concerne la consulenza in ambito di marketing, svolta, unitamente alla

consulenza commerciale, nella misura del 60%, e che corrisponde ad un’attività

di ricerche di mercato e/o prodotti per conto di clienti/fornitori,

partecipazione a fiere con lo scopo di introdurre potenziali clienti ai

distributori e/o trovare nuovi fornitori a clienti e partecipazione e/o

organizzazione e/o collaborazione a fiere/eventi.

Secondo questo Tribunale,

infatti, l’attività di consulenza nell’ambito del marketing e

nell’organizzazione di eventi, fiere e concerti (cfr. doc. 4, punto 1) è stata

fortemente limitata a partire dal mese di dicembre 2021, a causa delle

restrizioni adottate dal Consiglio federale per combattere il coronavirus di

cui si dirà in seguito.

Per quanto concerne i mesi

di ottobre 2021 e novembre 2021, invece, se da una parte l’insorgente ha

affermato che l’annullamento della __________, prevista per il mese di

settembre 2021 e che avrebbe potuto generare un reddito nel mese di ottobre

2021.

e della __________ del mese di novembre 2021, avrebbero portato ad una

riduzione della sua cifra d’affari, d’altra parte lo stesso assicurato non ha

comprovato che nell’ambito di tali eventi avrebbe potuto conseguire un reddito

e che la loro cancellazione avrebbe influito sulla sua attività.

Ciò, neppure dopo che

l’amministrazione, in sede di risposta (doc. III), aveva evidenziato l’assenza

di prove in tal senso. Con il successivo scritto del 14 giugno 2022 (doc. V), il

ricorrente si è infatti limitato a ribadire la sua tesi, rilevando che le due

manifestazioni sarebbero state annullate su ordine delle autorità, senza

tuttavia portare alcuna documentazione relativa a contratti o accordi in

seguito ai quali, senza l’annullamento di questi eventi, avrebbe potuto

guadagnare delle commissioni.

Al

riguardo occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la

procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni (a proposito del principio inquisitorio, dell’obbligo di collaborare

delle parti e delle conseguenze concrete dell’applicazione di tali principi:

sentenza 9C_384/2019 del 1° ottobre 2019, consid. 4.1 e seguenti) non è

incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di

collaborare; quest'obbligo non può perciò tradursi in una mera contestazione

della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi

a sostegno delle proprie argomentazioni.

In concreto, spettava al

ricorrente produrre la documentazione ritenuta rilevante a sostegno della sua

tesi.

Non avendo trasmesso

alcunché, questo Tribunale deve ritenere che nei mesi di ottobre 2021 e

novembre 2021 l’insorgente non ha subito una perdita di guadagno a causa di

provvedimenti adottati per far fronte all’epidemia di COVID-19 a causa

dell’annullamento delle due citate manifestazioni.

Diversa la situazione per

i mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022, alla luce della natura del

lavoro del ricorrente, attivo nel marketing e collaboratore nell’organizzazione

di eventi, fiere e concerti (cfr. doc. 4).

Con il diffondersi della

variante “Omicron” nel corso del mese di dicembre 2021 il Consiglio

federale ha infatti adottato numerose misure allo scopo di contenere la

pandemia di coronavirus.

Tramite comunicato stampa

del 3 dicembre 2021 l’Esecutivo ha affermato che da “lunedì 6 dicembre 2021 saranno

estesi l’obbligo del certificato e l’obbligo della mascherina, rafforzata la

raccomandazione del telelavoro e ridotta la durata di validità dei test

antigenici rapidi. Inoltre, le manifestazioni e le strutture soggette

all’obbligo del certificato avranno la possibilità di limitare l’accesso alle

persone vaccinate o guarite e quindi di rinunciare all’obbligo della mascherina

(…) Con queste contromisure intende reagire al forte aumento dei pazienti

COVID-19 ricoverati negli ospedali e alla comparsa della variante Omicron”.

Il Consiglio federale ha rilevato che “da qualche settimana i contagi stanno

aumentando rapidamente. Oltre a causare focolai circoscritti, soprattutto nelle

scuole e nelle case per anziani o di cura, il virus ha ripreso a diffondersi in

tutta la popolazione. Nelle ultime settimane è fortemente aumentato anche il

numero di casi gravi e con esso la pressione sui reparti di terapia intensiva

(…) Il Consiglio federale giudica molto critica l’attuale situazione. La

comparsa della variante Omicron ha inoltre complicato la lotta alla pandemia.

Scoperta il 26 novembre, la nuova variante è stata classificata come

preoccupante dall’Organizzazione mondiale della sanità. Si deve ritenere che

sia molto contagiosa ed è possibile che anche persone immunizzate contro la

variante Delta possano esserne infettate. Non è inoltre chiaro quanto sia

pericolosa e in che misura il vaccino protegga da decorsi gravi”.

Di conseguenza dal 6

dicembre 2021 l’obbligo del certificato è stato esteso (valido anche per le

prove e gli allenamenti al chiuso, nonché per le manifestazioni all’aperto con

più di 300 persone; art. 14 e 15 dell’Ordinanza COVID-19 situazione

particolare), di principio dove vigeva l’obbligo del certificato, vigeva anche

l’obbligo della mascherina (art. 3a, 6 cpv. 2 lett. h, 13 cpv. 3 dell’Ordinanza

COVID-19 situazione particolare), per le attività per le quali non poteva

essere portata la mascherina, il gestore della struttura o l’organizzazione

dell’attività doveva registrare i dati di contatto (art. 20 lett. b

dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare).

Il

17.

dicembre 2021 l’Esecutivo ha affermato che la “situazione epidemiologica

è preoccupante: il numero di ricoveri continua a crescere e in alcune regioni

il tasso di occupazione dei reparti in terapia intensiva è molto alto. (…). Il

13.

dicembre è stata superata per la prima volta la soglia critica di 300

pazienti COVID-19 ricoverati in terapia intensiva. A partire da questa soglia

non è più possibile garantire un’assistenza ottimale a tutti i pazienti, perché

gli ospedali sono costretti a rinviare o ritardare il trattamento di altre

malattie. Stando alle stime attuali, il numero di pazienti COVID-19 ricoverati

in terapia intensiva crescerà ulteriormente e a fine anno si situerà tra i 350 e

i 400. A questo si aggiungono i contagi con la variante Omicron, che dovrebbero

aumentare significativamente ancora prima di Natale. Secondo prime

osservazioni, la variante Omicron è più contagiosa della variante Delta. (…)

Dopo aver consultato i Cantoni, le commissioni parlamentari competenti, le

parti sociali e le associazioni direttamente interessate, il Consiglio federale

ha deciso oggi provvedimenti più restrittivi che resteranno in vigore fino al

24.

gennaio 2022 (…)”.

Dal 20 dicembre 2021 (fino

al 2 febbraio 2022) è stato reintrodotto l’obbligo del telelavoro (art. 25 cpv.

5.

dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), che ha portato le gente a

rimanere maggiormente a casa e a frequentare in maniera minore i ritrovi

pubblici e le manifestazioni, è stata decisa una limitazione del numero di

persone che potevano partecipare a feste e incontri privati anche se vaccinate

o guarite (30 al massimo; in presenza di una persona non vaccinata né guarita

al di sopra dei 16 anni, erano invece ammesse al massimo 10 persone; art. 15

cpv. 3 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), che ha portato le

persone ad annullare o a non organizzare eventi neppure in ambito strettamente

privato. Inoltre per le manifestazioni in luoghi chiusi l’accesso era limitato

alle persone con un certificato di vaccinazione o di guarigione (2G; art. 15

cpv. 1 e 3 e 18 lett. a dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), mentre

alle strutture della ristorazione, dei bar e delle discoteche si poteva

accedere solo con certificato di vaccinazione o guarigione (2G). Per le

discoteche e le sale da ballo valeva la regola del 2G+ (art. 12 cpv. 1 e 3,

art. 13 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare; sul tema cfr. “modifiche

dei provvedimenti nazionali di contenimento del coronavirus in Svizzera da

dicembre 2020”; stato: 9 febbraio 2022, edito dall’UFSP).

Tali misure hanno limitato

considerevolmente il lavoro del ricorrente, attivo nel marketing e

nell’organizzazione di eventi, di fiere e di concerti e che di conseguenza poteva

svolgere solo in maniera parziale la sua attività, riducendo in maniera

importante le opportunità di lavoro.

Considerato l’ambito di

attività lavorativa del ricorrente (in parte anche attivo nel marketing e

nell’organizzazione di eventi e di fiere) occorre pertanto concludere che le

misure prese dalle autorità per fronteggiare il coronavirus hanno colpito,

perlomeno indirettamente, l’assicurato e rientrano nei provvedimenti per

combattere il coronavirus (cfr. la citata premessa alla versione 18, stato: 1°

settembre 2021), limitando la sua attività.

La condizione di cui

all’art. 2 cpv. 3bis lett. a dell’Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno nel tenore in vigore fino al 16 febbraio 2022, è pertanto adempiuta per

i mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022.

In parziale accoglimento

del ricorso, l’incarto va di conseguenza rinviato all’amministrazione affinché

esamini se tutti i requisiti per ottenere le indennità per i citati mesi sono

soddisfatti.

2.8

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è

entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di

controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione

transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di

primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019

si applica il diritto anteriore.

In concreto, i ricorsi

sono del 24 maggio 2022, per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni

IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und

Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der

Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.

741.

n. 30).

Sul tema cfr. anche STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

2.9

L’insorgente chiede

l’assegnazione di ripetibili.

Per quanto concerne l'indennità per ripetibili, essa può venire

assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art.

61.

lett. g LPGA; vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122,

DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef,

Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten,

Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im

Sozialversicherungsrecht, in: SZS 1991 pag. 180 segg.).

L'Alta Corte federale riconosce eccezionalmente ad una parte

vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili

per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in

gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività

professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi

sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356

consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; Locher, Grundriss

des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 394).

Nell'evenienza in esame, i presupposti non sono dati.

Infatti, la causa non è complessa ed il lavoro svolto non ha

manifestamente impedito notevolmente l’attività professionale dell’insorgente,

né risulta che ha comportato una perdita di guadagno.

La pretesa d'indennità per ripetibili deve pertanto essere negata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi,

congiunti, sono parzialmente

accolti ai sensi dei considerandi.

§ Le decisioni su opposizione

impugnate sono annullate per quanto concerne i mesi di dicembre 2021 e gennaio

2022 e gli incarti rinviati alla Cassa per i suoi incombenti.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti