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Decisione

42.2022.38

Richiesta di indennità giornaliera coronavirus per i mesi da ottobre 2021 a gennaio 2022 (titolare Take-Away). Adempimento della condizione della limitazione considerevole dell'attività a causa delle misure federali per combattere il virus per i mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022

11 luglio 2022Italiano32 min

delle prestazioni chieste, essendo cumulativa ad altre condizioni enumerate all’art.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2022.38

cs

Lugano

11 luglio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 (recte: 30) maggio 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 4 maggio 2022 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1962, titolare

della ditta individuale __________, iscritta a registro di commercio il __________

2016, ha inoltrato le richieste per ottenere le indennità giornaliere per il

coronavirus per i mesi da ottobre 2021 a gennaio 2022.

1.2. Il 10 novembre 2021

l’amministrazione ha chiesto all’assicurato di indicare, per il mese di ottobre

2021, quale prescrizione emanata dall’autorità cantonale e/o federale limita la

sua attività lucrativa (doc. 5).

1.3. Con scritto del 12 novembre

2021 l’insorgente ha risposto:

" (…) La

nostra maggiore limitazione è dovuta al fatto che solo una o due persone per

volta possono entrare all’interno del locale, a differenza del periodo

pre-covid. Essendo locati nelle prossimità di una scuola superiore, la

necessità degli studenti, dovuta alla scarsità di tempo per mangiare, è quella

di essere serviti nel minor tempo possibile. Questa situazione rallenta le

ordinazioni da parte loro e di parecchio. Ne consegue, dunque, la disponibilità

di servire un numero limitato di clienti.

Essendo la mia attività situata lontano dal centro cittadino, il

bacino d’utenza si limita al sopracitato Istituto Scolastico nelle vicinanze.

Il Fatturato dell’attività è calato dell’oltre il 50% come

testimonia la documentazione in vostro possesso. Vi esortiamo di riconsiderare

la richiesta per il mese di ottobre per la sopravvivenza dell’attività. (…)”

(doc. 4)

1.4. Con 3 distinte decisioni del

24 novembre 2021, 14 gennaio 2022 e 16 febbraio 2022 la Cassa CO 1 ha respinto

le richieste.

RI 1 ha inoltrato opposizione

contro le predette decisioni, rilevando, per quanto concerne il periodo da

novembre 2021 a gennaio 2022 che il telelavoro è stata la causa diretta della

perdita di guadagno. Egli ha evidenziato come il lavoro “è concentrato

nell’ora di pranzo con impiegati e studenti. Attualmente gli uffici e le ditte

in vicinanza sono ancora in modalità telelavoro, di conseguenza il numero di

clienti è diminuito drasticamente. Per quanto riguarda gli studenti, la maggior

parte di loro si ferma a pranzo nella mensa scolastica. Questa non è crisi

economica, ma conseguenze delle misure adottate per combattere il coronavirus

(…)” (allegato doc. 2).

1.5. Con un’unica decisione su

opposizione del 4 maggio 2022 la Cassa CO 1 ha respinto le opposizioni,

affermando:

" (…)

6. Preso atto di quanto suesposto, la Cassa non può – al fine di

valutare la limitazione dell’attività lucrativa ed eventualmente erogare le

prestazioni richieste – tenere in considerazione quali validi motivi il

distanziamento ed il telelavoro in quanto si trattano, durante il periodo in

esame, di raccomandazioni. Per quanto concerne la carenza di clientela, essendo

una questione che dipende dalle scelte effettuate dalle persone e non di

provvedimenti cantonali o federali, tale motivo non può essere preso in considerazione

quale giustificativo della limitazione dell’attività lucrativa ai sensi

dell’art. 2 cpv. 3bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

7. In definitiva, la limitazione dell’attività esercitata

dall’opponente è da ascriversi alla pandemia e ai suoi effetti (stagnazione

economica generale in primis), piuttosto che a provvedimenti ordinati dalle

autorità per combatterla. La decisione impugnata è dunque confermata.” (doc. 1)

1.6. RI 1 è insorto al TCA contro

la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento e domandando

il riconoscimento delle indennità giornaliere per il periodo dal 1° ottobre

2021 al 31 gennaio 2022 (doc. I).

Il ricorrente evidenzia

che vi sono migliaia di video che mostrano che nei mesi citati le strade erano

vuote, le città deserte ed il telelavoro ha dato il colpo di grazia. Egli

rileva poi di essere in debito con la Cassa per il pagamento di fr. 5'000 di

contributi sociali di cui ha chiesto la rateizzazione, non essendo riuscito a

pagarli. Il mancato versamento delle indennità ha causato problemi economici

che gli hanno impedito di far fronte alle rate pattuite, con conseguente

successivo invio di un precetto esecutivo e necessità di una terapia

psichiatrica. La Cassa ha pure bloccato il versamento degli assegni famigliari

di fr. 500 al mese per i due figli nati nel 2001 e nel 2003, compensandoli con

Fatti

i contributi non pagati. Solo con l’aiuto di amici e parenti e della

prestazione ponte COVID del Comune di __________ l’attività non è ancora

fallita.

1.7. Con risposta dell’8 giugno

2022 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso (doc. III), affermando:

" (…) Sostanzialmente

il ricorrente motiva il proprio diritto al versamento dell’IPG in ragione del

fatto che egli protesta una diminuzione della cifra d’affari per i mesi di

ottobre, novembre, dicembre 2021 e gennaio 2022. La diminuzione della cifra

d’affari più del 30% non può da sola giustificare il diritto all’erogazione

delle prestazioni chieste, essendo cumulativa ad altre condizioni enumerate all’art.

2 cpv. 3bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno. In

particolare, i lavoratori indipendenti devono aver subito una considerevole

limitazione della propria attività dovuta ai provvedimenti ordinati dalle

autorità per combattere l’epidemia di coronavirus. In concreto, la condizione

legata ai provvedimenti ordinati dalle autorità, come argomentato in sede di

prime decisioni e decisioni su opposizione, non risulta essere data. Nel caso

di specie il ricorrente è titolare di una ditta individuale e l’attività svolta

rientra tra quelle che possono essere definite “Take Away”. La mancanza/calo di

clienti, con le relative ricadute sulla cifra d’affari, potrebbe semmai essere

imputata in parte al telelavoro ed una certa paura serpeggiante tra la gente.

Si evidenzia pure che l’attività del ricorrente non rientrava tra quelle che

eccezionalmente non sottostavano alle chiusure obbligatorie ordinate dal 22

dicembre 2021.

Le questioni sollevate con l’atto ricorsuale riguardanti la

posizione debitrice nei confronti della Cassa nonché le connesse procedure

d’incasso messe in atto esulano dal contesto qui in esame e per questo motivo

la Cassa ritiene di non dover in alcun modo doversi pronunciare.”

in diritto

Considerandi

in

ordine

2.1

La costante giurisprudenza

federale ha stabilito che è la decisione impugnata

che costituisce il

presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale

(cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14

gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF

8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010

consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V

51.

consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Nella

presente fattispecie oggetto della decisione su opposizione del 4 maggio 2022 è

il rifiuto del diritto alle indennità giornaliere per il coronavirus per il

periodo da ottobre 2021 a gennaio 2022 (doc. A).

Ne discende che le

contestazioni relative ad altre procedure, e segnatamente alla notifica di un

precetto esecutivo per il mancato ossequio del piano di rateizzazione e la

compensazione con gli assegni di famiglia, esulano dalla presente causa e sono

irricevibili.

nel

merito

2.2

Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3

della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare

ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,

dell’ordine

pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere

limitata nel tempo.

Il Consiglio federale,

fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare,

adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus,

l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con

il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31),

entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi

(RU 2020 871).

Dopo che il 25 settembre

2020.

il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle

ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge

COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale,

fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche

dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di

perdita di guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro

attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere

l’epidemia di COVID-19 e subiscono una perdita di guadagno o salariale (art. 2

cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

Hanno inoltre diritto alle

prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai

datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il

coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la

loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita

di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un

reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per

analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è

stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione

alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno).

Il 18 giugno 2021 il

Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità

di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art.

11.

cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19

decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del

18.

giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di

perdita di guadagno”).

Il 17 dicembre 2021 il Parlamento

ha deciso di prorogare la durata di validità dell’articolo 15 della legge

COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale ha

prorogato la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

L’attività

lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata

avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di

attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa

dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra

d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari

mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre

d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.).

Il cpv. 3ter,

primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020

con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

" 3ter

L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è

registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per

cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.

RU 2020 pag. 5829)

Il 20 gennaio 2021 l’art.

2.

cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU

2021.

18):

" Art. 2

cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3ter L’attività lucrativa è

ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione

della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra

d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato

la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre

mesi con le cifre d’affari più elevate.”

Nell’ambito della

revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal

1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art.

15.

cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di

guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole

dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di

guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra

d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni

2015-2019.

L’art. 2 dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno ha subito un importante cambiamento con effetto

dal 17 febbraio 2022: sono stati abrogati i capoversi 1-3 e 6-8, mentre l’art.

3bis è stato modificato nel senso che hanno diritto alle prestazioni

i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui

all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982

sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle

manifestazioni se sono obbligatoriamente assicurati ai sensi della LAVS (lett.

a); se la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di

provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19

(lett. abis), se subiscono una perdita di guadagno o salariale

(lett. b) e se nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito

soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia

anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se non è stata svolta per un

anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata

dell’attività.

L’art. 4 dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero

delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di

indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono versate

due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).

Ai sensi dell’art. 5

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, riguardante l’importo e il calcolo

dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito

medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto

all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia

l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di

perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al

giorno (cpv. 3).

Per l’art. 5 cpv. 2ter

nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021

(RU 2021 5):

" Per il

calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui

all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è

determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la

fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa

fondandosi su una base di calcolo più recente.”

Ai sensi dell’art. 5 cpv.

2ter nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU

2021.

5, 109, 167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori

indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b

numero 2, capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante

il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione

dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi

su una base di calcolo più recente.

Dal 1° luglio 2021 la norma

prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi

diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,

capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel

campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito

soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

Dal 1° luglio 2021 è

inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei

lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis

lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la

decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività

lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis

o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla

base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

Dal 17 febbraio 2022

l’art. 5 cpv. 2bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno

prevede che ai lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2

capoverso 3bis che hanno già percepito un’indennità in virtù della

presente ordinanza nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020 si

applica la medesima base di calcolo.

Per l’art. 5 cpv. 2ter

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, in vigore dal 17 febbraio 2022,

per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui

all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies che non

rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante

il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

L’art. 5 cpv. 2ter

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17

febbraio 2022, prevede che se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi

diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies

la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività

lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis

o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla

base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

L’art. 11 cpv. 1 della

legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno

(LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno,

prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio

è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS.

Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica

l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti

con importi arrotondati.

Il diritto all’indennità

deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno).

Secondo l’art. 8

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente

diritto (cpv. 1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è

fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la

riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità

(cpv. 3).

Infine, l’art. 6

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17

febbraio 2022, prevede che, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il

diritto a prestazioni arretrate si estingue alla fine del terzo mese dopo

l’abrogazione delle disposizioni su cui si fonda.

2.3

Nella Circolare sull’indennità

in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita

di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 17

febbraio 2022), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda

innanzitutto che questa direttiva amministrativa è costantemente aggiornata dal

17.

marzo 2020 (ne esistono 25 versioni, cfr. CIC versione 25 del 17 febbraio

2022; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).

Nella

premessa alla versione 18, stato: 1° settembre 2021, figura:

" (…)

Attualmente restano pochissime restrizioni decise dalle autorità. Di

conseguenza, le casse di compensazione devono prestare particolare attenzione

ai motivi invocati dagli assicurati per esercitare il diritto all’indennità in

virtù della limitazione considerevole dell’attività lucrativa. Questi motivi

devono essere legati ai provvedimenti per combattere il coronavirus. (…)”

Come

si vedrà in seguito (cfr. consid. 2.7), tuttavia, il Consiglio federale ha

successivamente adottato ulteriori misure restrittive.

Il

p.to 3.2.5, diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività

lucrativa, prevede:

" 1041 Hanno

diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le

11/20 persone in posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner

registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a

livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare

considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito

un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi.

Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato

nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di reddito

si applica per analogia il N. 1067.

1041.3

L’attività

lucrativa è considerata aver subìto una limitazione

3/21 considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari

pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari media degli anni

2015–2019. Ai fini del confronto, la cifra d’affari media realizzata nel

periodo di attività effettivo va calcolata su base mensile. Se l’attività è

stata avviata prima del gennaio del 2015, la cifra d’affari complessiva va

divisa per 60, per determinare il valore mensile. L’avente diritto deve

indicare la diminuzione della cifra d’affari e spiegare a quale provvedimento è

dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre 2020 è decisiva una diminuzione

della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento mentre per quelli nati dal 19

dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la diminuzione deve essere pari almeno al 40 per

cento.”

2.4

Le

direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF

8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre

2021.

consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147

V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019

del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag.

438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021

consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF

8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2

pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257

consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132

V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V

377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252,

ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998

N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379

consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,

SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,

DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée

de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"

in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.5

Va ancora qui rilevato che dalla

lettura del Bollettino ufficiale relativo alle discussioni parlamentari in

vista dell’adozione dell’art. 10 (attualmente art. 15) della legge federale

sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte

all’epidemia di Covid-19 (n. 20.058), emerge che la volontà del legislatore era

di indennizzare unicamente la perdita di guadagno delle persone che devono

interrompere o limitare in modo considerevole l’attività lucrativa a causa di

provvedimenti adottati per far fronte all’epidemia di Covid-19 e non qualsiasi

perdita di guadagno.

La riduzione del reddito

deve trovare la sua origine nelle misure prese dalle autorità per fronteggiare

il coronavirus (cfr. BU

2020.

pag. 783, presa di posizione del Consigliere agli Stati Paul Rechsteiner,

Gruppo Socialista, per la maggioranza della Commissione: “[…] Die Mehrheit ist der Meinung - so, wie

es auch der Nationalrat klar und mit grosser Mehrheit beschlossen hat -, dass

nicht nur die vollständige Einstellung, nicht nur der vollständige Unterbruch

der Erwerbstätigkeit massgebend sein muss, sondern auch die massgebliche

Einschränkung. Zur Beruhigung der Minderheit und zu dem, was Kollege Hegglin

ausgeführt hat: Die Kausalität muss ja immer nachgewiesen sein. Es kann

nicht einfach nur ein Einkommenseinbruch geltend gemacht werden, sondern es

braucht einen Covid-19-bedingten Einbruch, damit die entsprechenden

Entschädigungen hier ausgelöst werden können. Dies sind die Argumente der

Mehrheit, entsprechend dem klaren Entscheid des Nationalrates […]”; cfr. anche BU 2020, pag. 1765,

presa di posizione del consigliere nazionale Philippe Nantermod, Gruppo

liberale radicale: “[…] A l'article 10 alinéa 1, il s'agit de l'APG. […] Il est aussi

en vigueur rétroactivement au 17 septembre 2020 afin de permettre la

continuation pour les personnes indirectement touchées par les mesures

prises pour surmonter l'épidémie de coronavirus. Une solution de compromis

entre les deux chambres a été trouvée”, sottolineature del redattore).

Cfr.

anche l’opuscolo edito dall’UFAS, intitolato “Misure concernenti l’indennità

di perdita di guadagno per il coronavirus” (stato: 17 febbraio 2022), dove

figura, per quanto concerne i lavoratori indipendenti, che fino al 16 febbraio

2021.

(recte: 2022) hanno diritto alle prestazioni, se tutte le condizioni sono

adempiute, le “persone indirittamente [recte: indirettamente] colpite dai

provvedimenti con diminuzione della cifra d’affari pari almeno” al 30% (per

il periodo dal 1° aprile 2021).

2.6

In concreto la Cassa di

compensazione ha negato il diritto alle indennità per i mesi da ottobre 2021 a

gennaio 2022 sostenendo che l’insorgente non ha subito una limitazione della

sua attività lucrativa a causa delle misure federali o cantonali per fermare il

diffondersi del coronavirus (cfr. art. 2 cpv. 3bis lett. a

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore fino al 16

febbraio 2022 ed applicabile in concreto; cfr. anche STF 9C_390/2021 dell’8

febbraio 2022 destinata a pubblicazione, consid. 3.2.1-3.2.2).

Nel caso di specie lo

scopo della ditta individuale dell’assicurato è la __________.

Nelle richieste delle

indennità per i mesi da ottobre 2021 a gennaio 2022 figura che la ditta

individuale ha iniziato la sua attività il __________ 2016 ed ha avuto una

cifra d’affari di fr. 111'684,00 nel 2016, di fr. 163'833,60 nel 2017, di fr.

130'802,20 nel 2018 e di fr. 106'919,70 nel 2019.

Alla domanda di sapere a

quali provvedimenti è dovuta la limitazione della cifra d’affari, l’insorgente,

nelle richieste relative ai mesi di ottobre 2021 e di novembre 2021, ha

indicato: “Considerevole limitazione dell’attività lucrativa”.

Per quanto concerne le

domande di prestazioni per i mesi di dicembre 2021 e di gennaio 2022 il

ricorrente ha affermato: “A causa dei provvedimenti ufficiali per combattere

il coronavirus, la mia attività lucrativa è stata fortemente limitata con

considerevole perdita di guadagno”.

2.7

Questo Tribunale, alla luce

di quanto sopra esposto, rileva quanto segue.

Per quanto concerne i mesi

di ottobre e novembre 2021 la decisione su opposizione impugnata deve essere

confermata ritenuto come in quel periodo non erano in vigore misure restrittive

particolari che hanno limitato l’attività lavorativa del ricorrente.

Dalle tavole processuali

non emerge infatti che in quel periodo l’accesso alla sua struttura fosse in

qualche modo reso maggiormente difficile dalle misure decretate dalle autorità

federali o cantonali per combattere la pandemia. L’insorgente rileva unicamente

che gli studenti dovevano mantenere una certa distanza tra di loro e pertanto

meno persone potevano entrare all’interno del locale, ciò che avrebbe

rallentato la vendita dei pasti ed avrebbe indotto alcune persone a rinunciare

ai suoi servizi a causa della scarsità di tempo per mangiare.

Ciò tuttavia non è

sufficiente per ritenere che l’asserita diminuzione della cifra d’affari sia

dovuta a misure adottate dalle autorità per frenare il coronavirus. Come rileva

correttamente l’amministrazione, nei mesi di ottobre e novembre 2021, non vi

erano limitazioni particolari per i take away (cfr. sul tema: “Modifiche dei

provvedimenti nazionali di contenimento del coronavirus in Svizzera da dicembre

2020”; stato: 9 febbraio 2022, edito dall’UFSP).

Il distanziamento sociale,

cui sembra far riferimento l’insorgente, può semmai aver allungato le code per

l’attesa della consegna del pasto, senza tuttavia limitare in alcun modo

l’accesso al suo take away. La necessità di tenere una certa distanza ha semmai

permesso di meglio disciplinare il flusso degli studenti che si recavano presso

la sua ditta, rendendolo meno caotico.

Diversa la situazione per

i mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022.

Con il diffondersi della

variante “Omicron” nel corso del mese di dicembre 2021 il Consiglio

federale ha infatti adottato numerose misure allo scopo di contenere la

pandemia di coronavirus.

Tramite comunicato stampa

del 3 dicembre 2021 l’Esecutivo ha affermato che da “lunedì 6 dicembre 2021

saranno estesi l’obbligo del certificato e l’obbligo della mascherina,

rafforzata la raccomandazione del telelavoro e ridotta la durata di validità

dei test antigenici rapidi. Inoltre, le manifestazioni e le strutture soggette

all’obbligo del certificato avranno la possibilità di limitare l’accesso alle

persone vaccinate o guarite e quindi di rinunciare all’obbligo della mascherina

(…) Con queste contromisure intende reagire al forte aumento dei pazienti

COVID-19 ricoverati negli ospedali e alla comparsa della variante Omicron”.

Il Consiglio federale ha rilevato che “da qualche settimana i contagi stanno

aumentando rapidamente. Oltre a causare focolai circoscritti, soprattutto nelle

scuole e nelle case per anziani o di cura, il virus ha ripreso a diffondersi in

tutta la popolazione. Nelle ultime settimane è fortemente aumentato anche il

numero di casi gravi e con esso la pressione sui reparti di terapia intensiva

(…) Il Consiglio federale giudica molto critica l’attuale situazione. La

comparsa della variante Omicron ha inoltre complicato la lotta alla pandemia.

Scoperta il 26 novembre, la nuova variante è stata classificata come

preoccupante dall’Organizzazione mondiale della sanità. Si deve ritenere che

sia molto contagiosa ed è possibile che anche persone immunizzate contro la

variante Delta possano esserne infettate. Non è inoltre chiaro quanto sia

pericolosa e in che misura il vaccino protegga da decorsi gravi”.

Di conseguenza dal 6

dicembre 2021 l’obbligo del certificato è stato esteso (valido anche per le

prove e gli allenamenti al chiuso, nonché per le manifestazioni all’aperto con

più di 300 persone; art. 14 e 15 dell’Ordinanza COVID-19 situazione

particolare), di principio dove vigeva l’obbligo del certificato, vigeva anche

l’obbligo della mascherina (art. 3a, 6 cpv. 2 lett. h, 13 cpv. 3 dell’Ordinanza

COVID-19 situazione particolare), per le attività per le quali non poteva

essere portata la mascherina, il gestore della struttura o l’organizzazione

dell’attività doveva registrare i dati di contatto (art. 20 lett. b

dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare).

Il

17.

dicembre 2021 l’Esecutivo ha affermato che la “situazione epidemiologica

è preoccupante: il numero di ricoveri continua a crescere e in alcune regioni

il tasso di occupazione dei reparti in terapia intensiva è molto alto. (…). Il

13.

dicembre è stata superata per la prima volta la soglia critica di 300

pazienti COVID-19 ricoverati in terapia intensiva. A partire da questa soglia

non è più possibile garantire un’assistenza ottimale a tutti i pazienti, perché

gli ospedali sono costretti a rinviare o ritardare il trattamento di altre

malattie. Stando alle stime attuali, il numero di pazienti COVID-19 ricoverati

in terapia intensiva crescerà ulteriormente e a fine anno si situerà tra i 350

e i 400. A questo si aggiungono i contagi con la variante Omicron, che

dovrebbero aumentare significativamente ancora prima di Natale. Secondo prime

osservazioni, la variante Omicron è più contagiosa della variante Delta. (…)

Dopo aver consultato i Cantoni, le commissioni parlamentari competenti, le

parti sociali e le associazioni direttamente interessate, il Consiglio federale

ha deciso oggi provvedimenti più restrittivi che resteranno in vigore fino al

24.

gennaio 2022 (…)”.

Dal 20 dicembre 2021 (fino

al 2 febbraio 2022) è stato reintrodotto l’obbligo del telelavoro (art. 25 cpv.

5.

dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), che ha portato le gente a

rimanere maggiormente a casa e a frequentare in maniera minore i ritrovi

pubblici e le manifestazioni, è stata decisa una limitazione del numero di

persone che potevano partecipare a feste e incontri privati anche se vaccinate

o guarite (30 al massimo; in presenza di una persona non vaccinata né guarita

al di sopra dei 16 anni, erano invece ammesse al massimo 10 persone; art. 15

cpv. 3 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), che ha portato le

persone ad annullare o a non organizzare eventi neppure in ambito strettamente

privato. Inoltre per le manifestazioni in luoghi chiusi l’accesso era limitato

alle persone con un certificato di vaccinazione o di guarigione (2G; art. 15

cpv. 1 e 3 e 18 lett. a dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), mentre

alle strutture della ristorazione, dei bar e delle discoteche si poteva

accedere solo con certificato di vaccinazione o guarigione (2G). Per le

discoteche e le sale da ballo valeva la regola del 2G+ (art. 12 cpv. 1 e 3,

art. 13 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare; sul tema cfr. “modifiche

dei provvedimenti nazionali di contenimento del coronavirus in Svizzera da

dicembre 2020”; stato: 9 febbraio 2022, edito dall’UFSP).

Tali misure, segnatamente

l’obbligo del telelavoro in vigore dal 20 dicembre 2021, che ha in sostanza,

nuovamente, svuotato le strade ed indotto le persone a stare maggiormente a

casa e a non recarsi nei ritrovi pubblici, e neppure nei take away, per

mangiare qualcosa, ha colpito, perlomeno indirettamente (cfr. anche l’opuscolo

edito dall’UFAS, intitolato “Misure concernenti l’indennità di perdita di

guadagno per il coronavirus”), l’assicurato, limitando considerevolmente la

sua attività.

Questo Tribunale non

ignora che il ricorrente aveva affermato di lavorare con gli studenti (doc. 4),

i quali, nel periodo in questione, non sono rimasti a casa a causa del

coronavirus. Tuttavia, l’obbligo per tutti di lavorare tra le mura domestiche

ha comunque portato ad una diminuzione anche della clientela impiegatizia (doc.

I), con conseguenze negative sulla sua cifra d’affari.

Alla luce di quanto sopra

occorre considerare adempiuta la condizione di cui all’art. 2 cpv. 3bis

lett. a dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore fino

al 16 febbraio 2022, per i mesi di dicembre 2021 e di gennaio 2022.

In parziale accoglimento

del ricorso, l’incarto va di conseguenza rinviato all’amministrazione affinché

esamini se tutti i requisiti per ottenere le indennità per dicembre 2021 e

gennaio 2022 sono soddisfatti (cfr. anche STCA 42.2022.27 dell’11 luglio 2022).

Va qui abbondanzialmente

rilevato, come del resto ammesso in sede di ricorso (doc. I, pag. 2), che

l’eventuale importo che gli sarà riconosciuto potrebbe dover essere, almeno

parzialmente, restituito al Comune di residenza, visto che il reddito derivante

dalle IPG Corona va conteggiato tra i redditi computabili ai sensi dell’art. 4

cpv. 3 del Decreto legislativo urgente concernente la prestazione ponte COVID

(cfr. STCA 42.2019.34 del 5 dicembre 2019 consid. 2.6. e STCA 42.2022.18 del 30

marzo 2022, consid. 2.6 in fine). Il ricorrente dovrà pertanto informare

immediatamente la competente autorità circa l’ammontare delle indennità

riconosciutegli e circa il periodo di diritto.

2.8

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è

entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di

controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario

o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione

transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di

primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019

si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 30 maggio 2022, per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni

IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und

Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der

Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.

741.

n. 30).

Sul tema cfr. anche STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata per quanto concerne i mesi di

dicembre 2021 e gennaio 2022 e l’incarto rinviato all’amministrazione per i

suoi incombenti.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro

30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti