42.2022.39
Richiesta di indennità giornaliere per coronavirus per ottobre 2021, novembre 2021, dicembre 2021, gennaio 2022 e febbraio 2022 (insegnante indipendente). Accolto per dicembre, gennaio e febbraio (fino al 16). Attività limitata a causa di misure federali per combattere epidemia Covid-19
29 agosto 2022Italiano47 min
cui ha allegato l’intero incarto, la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2022.39
cs
Lugano
29 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 giugno 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 25 maggio 2022 emanata da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1970, attiva quale formatrice
__________ indipendente, ha inoltrato le richieste per l’ottenimento delle
indennità giornaliere per il coronavirus per i mesi di ottobre 2021, novembre
2021, dicembre 2021, gennaio 2022 e febbraio 2022.
1.2. In data 23 novembre 2021 la Cassa
ha chiesto a RI 1 maggiori indicazioni circa il provvedimento che avrebbe
limitato l’attività nel mese di ottobre 2021 (doc. 5). L’interessata ha
risposto il 26 novembre 2021, affermando:
“(…) Quale formatrice di __________, insegno la comunicazione
scritta in inglese e italiano e la lingua inglese agli __________. La lingua
parlata, la pronuncia e i lavori di coppia e di gruppo sono quindi dei
componenti importanti di ogni lezione al fine di stimolare l’apprendimento e
renderlo efficace e piacevole. Le disposizioni dell’art. 6 dell’ordinanza
COVID-19 (vedi estratto BAG allegato e link) limitano considerevolmente queste
attività:
1. Obbligo
di mascherina
In aula tutti devono portare una
mascherina, sia il docente che i partecipanti. L’espressione facciale e la
mimica vengono a meno. Inoltre è più difficile capire la pronuncia delle parole
e le sillabe e pertanto apprendere le parole in modo corretto. Parlare con una
mascherina per tanto tempo può essere molto faticoso e creare dei fastidi nella
gola.
2. Mantenimento
della distanza di 1,5 metri
Fatti
I lavori di coppia e di gruppo sono
molto più difficili poiché occorre mantenere la distanza di 1,5 m. Questi
lavori insieme sono comunque importanti al fine di rendere le lezioni
interattive, p. es. verificare le risposte insieme, fare degli esercizi
insieme, risolvere dei problemi, giochi di ruolo, ecc.
3. Certificato
COVID-19
Benché il certificato COVID-19 non sia
obbligatorio per i corsi __________, questa disposizione limita la mia
attività. Mi trovo davanti a una società spaccata: da un lato ci sono le
persone non vaccinate e dall’altra ci sono quelle vaccinate che hanno comunque
paura di iscriversi a dei corsi “misti”, ossia con delle persone vaccinate e
non vaccinate. Tanti preferirebbero dei corsi con delle persone solo vaccinate.
Conseguenze
In generale, i corsi in presenza non partono sia quegli aziendali
che quelli __________.
· Quest’autunno i Corsi __________ sono
stati proposti in tutta sicurezza, ossia avremmo iniziato in presenza con la
mascherina e la dovuta distanza e, se la situazione pandemica avesse
peggiorato, saremmo andati online.
· Per me questi annullamenti sono stati un
duro colpo poiché non solo ho perso CHF 8'960 ma lo svolgimento dei corsi
sarebbe stato un passo verso la normalità.
· Pure l’istituto __________ del __________
(il quale organizza i Corsi __________) conferma questo fatto: vedi estratti
con parti evidenziati e articolo intero del __________>>.
· Come me, tanti altri formatori di lingua
i si sono visti annullare i loro corsi. Siamo tutti “rimasti a piedi” per il
secondo anno consecutivo a causa della pandemia. (…)” (doc. 4)
1.3. Con 5 distinte decisioni del 16
dicembre 2021 (per il mese di ottobre 2021), del 22 dicembre 2021 (per il mese
di novembre 2021), del 18 gennaio 2022 (per il mese di dicembre 2021), dell’8
febbraio 2022 (per il mese di gennaio 2022) e del 26 aprile 2022 (per il mese
di febbraio 2022), confermate da un’unica decisione su opposizione del 25
maggio 2022, la Cassa CO 1 ha respinto la richiesta. L’amministrazione ha
affermato:
“(…)
6. Preso atto di
quanto suesposto, la Cassa non può – al fine di valutare la limitazione
dell’attività lucrativa ed eventualmente erogare le prestazioni richieste –
tenere in considerazione quale motivo valido l’obbligo di indossare una
mascherina chirurgica in quanto non è un provvedimento che limita lo
svolgimento dell’attività lucrativa. Il distanziamento non può essere ritenuto
un valido motivo trattandosi, durante il periodo in disamina, di una
raccomandazione e non di un obbligo. A riguardo dell’introduzione del
certificato vaccinale, come anche dichiarato dalla richiedente nel formulario
del mese di novembre del 10 dicembre 2021, non essendo richiesto per poter
svolgere la sua attività non può essere ritenuto un valido motivo. Per quanto
concerne la carenza di richieste da parte dei clienti come anche l’annullamento
dei corsi da parte delle aziende, trattandosi di scelte effettuate dalle
persone o dalle società e non di provvedimenti cantonali o federali, tali
motivi non possono essere presi in considerazione. Infine, la questione che il
Cantone non abbiamo concesso il permesso di organizzare dei corsi a causa della
scarsa partecipazione della gente, non essendo un fattore che è dipeso da
provvedimenti cantonali o federali adottati per contenere la propagazione del
Coronavirus ma causato da una mancanza di partecipanti dovuta a delle scelte
effettuate alle persone, tale motivo non può essere preso in considerazione
quale giustificativo della limitazione dell’attività lucrativa ai sensi
dell’art. 2 cpv. 3bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.
7. Per quanto
attiene alla richiesta dell’opponente di essere sentita o convocata, occorre
osservare che secondo la giurisprudenza ciò può essere ritenuto superfluo se
gli accertamenti svolti d’ufficio permettono all’amministrazione, che si è
fondata su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione
che ulteriori misure probatorie non porterebbero ad una modifica della propria
posizione, in quanto la fattispecie risulta già sufficientemente chiara (DTF
120 V 360 consid. 1a e riferimenti).
Nel caso in esame, tenuto conto del
fatto che l’opponente non motiva la propria richiesta, la Cassa ritiene che la
documentazione agli atti sia sufficiente per poter decidere in merito alla
presente vertenza, per cui non è necessaria l’assunzione di ulteriori mezzi di
prova o di convenire l’interessata per un colloquio.
8. In
definitiva, la limitazione dell’attività esercitata dall’opponente è da
ascriversi alla pandemia e ai suoi effetti (stagnazione economica generale in
primis), piuttosto che a provvedimenti ordinati dalle autorità per
combatterla. La decisione impugnata è dunque riconfermata.” (doc. 1)
1.4. RI 1 è insorta al TCA contro la
predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento e domandando di
essere posta al beneficio delle indennità per tutti i mesi contestati (doc. I).
L’insorgente, che lamenta di non essere stata sentita, richiama l’intero
incarto dalla Cassa, rammenta di insegnare la comunicazione scritta in lingua
italiana ed inglese e la lingua inglese agli __________ e ribadisce che la sua
attività è stata fortemente limitata dalle misure adottate dalle autorità
federali e cantonali per combattere il coronavirus. Nell’ambito di tale
attività la lingua parlata, la pronuncia, i lavori di coppia e di gruppo
durante le lezioni sono componenti importanti e necessarie per l’apprendimento
della lingua. La pandemia e i relativi provvedimenti per combatterla hanno
limitato in modo considerevole la possibilità di svolgere la sua attività
professionale. Ella rileva che la Cassa ha ignorato che nell’opposizione del 20
dicembre 2021 ha spiegato in modo dettagliato come mai l’obbligo della
mascherina non solo limita l’attività indirettamente ma anche direttamente.
Essa impedisce ai corsisti di vedere l’espressione labiale e di sentire le
consonanti e le vocali poiché il suono viene attutito. La mascherina ostacola
direttamente l’apprendimento delle parole in modo corretto: come si può
dimostrare a un partecipante dove posizionare la lingua per pronunciare
correttamente le parole senza togliere la mascherina, ad esempio capire la
fonetica e la differenza tra thick, mother, about, bird, door, ecc.. Ella
rileva di avere anche fatto riferimento al telegiornale della SRF del 31
gennaio 2022 che aveva confermato che la mascherina ostacolava direttamente
l’apprendimento di una lingua straniera.
La ricorrente si lamenta del
fatto che l’amministrazione non ha preso posizione in merito alle ulteriori
motivazioni esposte nell’opposizione del 14 febbraio 2022. Il Consiglio
federale ha reintrodotto l’obbligo del telelavoro per le aziende con la
conseguenza che non poteva più proporre corsi in presenza, da cui
l’impossibilità di svolgere corsi nel mese di gennaio 2022, a causa delle
misure introdotte dall’Esecutivo. Anche il distanziamento di 1,5 m limitava lo
svolgimento dell’attività. L’UFSP aveva limitato la capienza delle aule per
corsi nel tempo libero a due terzi e obbligava gli enti a elaborare un piano di
protezione. Il __________ ha elaborato il piano di protezione obbligatorio per
tutti i loro corsi in presenza che prevedeva anche il distanziamento di 1.5 m
tra i partecipanti che influiva in modo diretto sull’attività di formatrice per
__________. Il numero di partecipanti per corso è stato diminuito. Di
conseguenza a causa della scarsa partecipazione dei corsisti, il __________ non
ha potuto assegnare il mandato dei corsi che svolgeva per conto loro. Ella
contesta pure l’affermazione secondo cui la diminuzione dei partecipanti non
era dovuta a provvedimenti cantonali o federali ma ad una scelta dei
partecipanti: l’obbligo della mascherina ed il distanziamento in aula
influiscono direttamente sulla decisione dei partecipanti di frequentare un
corso. A causa della scarsa partecipazione il __________ non ha potuto
assegnarle il mandato dei corsi che svolge per conto loro.
1.5. Con risposta del 28 giugno 2022,
cui ha allegato l’intero incarto, la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso,
affermando:
" (…) In
merito all’obbligo di indossare la mascherina durante i corsi, si ribadisce che
tale provvedimento dell’autorità non ha mai impedito l’attività
dell’insegnamento. Nel caso fosse risultato improponibile insegnare indossando
una mascherina, infatti, la ricorrente aveva ad ogni modo la possibilità di
togliere la mascherina, o di proporre dei corsi online.
In primo luogo, si
evidenzia come per l’intero periodo per il quale la ricorrente chiede l’IPG
Corona, secondo l’art. 6 cpv. 1 lett. c dell’Ordinanza sui provvedimenti per
combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare del 23 giugno
2021 (Ordinanza COVID-19 situazione particolare, in vigore sino al 16 febbraio
2022), le persone in istituti di formazione erano esentate dall’obbligo di
indossare la mascherina, se l’uso di quest’ultima avesse complicato
notevolmente lo svolgimento della lezione. L’Ordinanza si riferiva nello
specifico alle persone in istituti di formazione al di fuori della scuola
dell’obbligo e del livello secondario II (vd. Rapporto esplicativo relativo
all’ordinanza del 23 giugno 2021 sui provvedimenti per combattere l’epidemia di
COVID-19 nella situazione particolare, stato del 1° ottobre 2021, p. 6). Ne
deriva che, essendo formatrice in una scuola per __________, la ricorrente
aveva la possibilità di mostrare ai suoi allievi l’espressione labiale e far
sentire bene consonanti e vocali, togliendo la mascherina per quanto necessario
e per quanto l’uso di questa avesse effettivamente complicato notevolmente lo
svolgimento della lezione.
In merito invece alla
possibilità di effettuare la formazione in modalità online, si rileva che,
dalla documentazione agli atti, risulta che l’Istituto __________, ha dato la
possibilità di svolgere i corsi da casa. In questo senso, basti ad esempio
leggere il “__________”, dove viene specificato che “__________ dell’__________,
compreso i Corsi per __________” (Allegato 8 al ricorso del 3 giugno 2022).
Ne deriva che la
mancanza di allievi che si iscrivono ai corsi è dovuta ad una scelta personale
degli stessi (magari dettata dalla paura del contagio o dalla stagnazione
economica) e non da provvedimenti dell’autorità veri e propri.
Per quanto attiene
l’obbligo di telelavoro, si denota come nemmeno questo provvedimento impedisca
l’attività della ricorrente. Nel suo scritto di posta elettronica del 5 gennaio
2022 in merito alla lezione di italiano per i dipendenti della __________
prevista per il 20 gennaio 2022, la ricorrente propone di effettuare una
lezione online (Allegato 5 al ricorso del 3 giugno 2022). È pertanto pacifico
che il corso si prestava per essere eseguita anche in questa modalità. Il responsabile
degli ordini della __________, ha risposto tuttavia in data 14 gennaio 2022,
proponendo di posticipare le lezioni a fine aprile 2022 (Allegato 5 al ricorso
del 3 giugno 2022). Non è dato a sapere per quale motivo non sia stato
accettato di eseguire la lezione in modalità online, non essendo tale
opportunità soggetta ad alcuna restrizione, risulta chiaro che la scelta di
rinunciarvi non fosse ad ogni modo dettata da alcun provvedimento preso dalle
autorità per combattere l’epidemia di COVID-19.” (doc. III)
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
La ricorrente lamenta di non essere
stata sentita, sostenendo che l’amministrazione non avrebbe preso posizione su
tutte le sue censure.
Per l'art. 29 cpv.
2.
Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha
valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla
fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento
della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF
137.
I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)).
Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da
un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della
resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato,
segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli
ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti
rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi
esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale
diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono
essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa
difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la
parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata
dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio.
Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si
estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I
11.
consid. 5.3 pag. 17; 135 II
286.
consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo
per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da
un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le
ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del
provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di
permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione
medesima.
Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a
pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;
essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad
influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
2.2
In
concreto la Cassa nella decisione su opposizione del 25 maggio 2022, al punto
6, ha illustrato approfonditamente i motivi per i quali ha ritenuto di
respingere le richieste di prestazione della ricorrente. L’amministrazione ha
segnatamente precisato le ragioni secondo cui l’obbligo di indossare la
mascherina, il distanziamento di 1,5 metri, l’introduzione dell’obbligo
vaccinale e la carenza di richieste di partecipare ai corsi da parte dei
clienti non costituiscono una condizione affinché possa essere ritenuto che
l’attività dell’insorgente sia stata limitata a causa di provvedimenti delle
autorità cantonali o federali adottati per contenere la propagazione del
coronavirus.
L’amministrazione ha fornito
spiegazioni esaurienti e complete in merito alla reiezione delle opposizioni.
La
ricorrente ha potuto comprendere le motivazioni alla base della reiezione delle
richieste e le ha ampiamente contestate in sede giudiziaria con un ricorso a
questo Tribunale.
L’amministrazione
ha ulteriormente esplicitato le proprie argomentazioni con la risposta di causa
(doc. IV).
In
concreto non vi è pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentita.
Del resto come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26
novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave
del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la
persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di
ricorso che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel
caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento
(e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid.
3d/aa pag. 437). Si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità
precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito:
una tale eventualità si realizza se l’annullamento della decisione viziata
comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione
condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l'(equivalente)
interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione
della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid.
2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova
comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a
LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente
e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di
chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto
2018.
consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con
riferimenti).
Nel
caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF
8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio
inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento
della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Quanto alla
circostanza secondo cui l’insorgente non è stata convocata per essere sentita oralmente, va rilevato che anche in
questo caso l’amministrazione ha fornito le dovute spiegazioni. Essa ha
ritenuto che la documentazione agli atti fosse sufficiente per poter decidere
nel merito della vertenza (punto 7 della decisione su opposizione).
Anche su questo punto la
decisione su opposizione impugnata merita conferma.
Infatti, con sentenza 9C_657/2009
del 3 maggio 2010 al consid. 9.2 il Tribunale federale ha rammentato che “[…] Sennonché, l'art. 29
cpv. 2 Cost. non conferisce il diritto di essere sentito oralmente,
bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a
meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale
(sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 128/04 de 20 settembre
2005, in: SVR 2006 AHV no. 5 pag. 15, consid. 1.2 con riferimenti). Ora, né l'art. 42 LPGA, né la PA, né tanto meno la LAVS prescrivono
espressamente un simile diritto (cfr. del resto sentenza citata C 128/04 ,
ibidem). Insieme alla Corte cantonale si può pertanto concludere che
l'assicurato ha già avuto modo di esprimersi sufficientemente sulla vertenza in
sede amministrativa. E comunque, anche a prescindere da queste considerazioni,
il ricorrente ha in ogni caso avuto la possibilità di (ri)proporre le sue
argomentazioni dinanzi a un'autorità giudiziaria, quale il Tribunale cantonale
delle assicurazioni, dotata di pieno potere cognitivo. In tali condizioni, non
vi è spazio per ammettere una violazione del diritto di essere sentito”).
Considerato
che neppure la Legge COVID-19 e l’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno
conferiscono il diritto alla persona assicurata di essere sentita oralmente, l’agire
dell’amministrazione va tutelato.
In queste condizioni il TCA può
entrare nel merito del ricorso.
nel merito
2.3
Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3
della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare
ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,
dell’ordine
pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere
limitata nel tempo.
Il Consiglio federale, fondandosi
sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per
frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus,
l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con
il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31),
entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi
(RU 2020 871).
Dopo che il 25 settembre 2020 il
Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del
Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19;
cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi
sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche
dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di
perdita di guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro
attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere
l’epidemia di COVID-19 e subiscono una perdita di guadagno o salariale (art. 2
cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).
Hanno inoltre diritto alle
prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai
datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il
coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la
loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita
di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un
reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per
analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è
stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione
alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno).
Il 18 giugno 2021 il Consiglio
federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di
perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11
cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19
decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del
18.
giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di
perdita di guadagno”).
Il 17 dicembre 2021 il Parlamento
ha deciso di prorogare la durata di validità dell’articolo 15 della legge
COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale ha
prorogato la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.
L’attività
lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata
avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di
attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa
dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra
d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari
mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre
d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter
Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.).
Il cpv. 3ter, primo
periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con
entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:
" 3ter
L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è
registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per
cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.
RU 2020 pag. 5829)
Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv.
3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):
" Art. 2
cpv. 3ter, primo e terzo periodo
3ter L’attività lucrativa è
ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione
della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra
d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato
la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre
mesi con le cifre d’affari più elevate.”
Nell’ambito della revisione della
legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021,
tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1
seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno),
prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole
dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno
o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari
del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni
2015-2019.
L’art. 2 dell’Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno ha subito un importante cambiamento con effetto dal 17
febbraio 2022: sono stati abrogati i capoversi 1-3 e 6-8, mentre l’art. 3bis
è stato modificato nel senso che hanno diritto alle prestazioni i lavoratori
indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31
capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione
contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle manifestazioni se sono
obbligatoriamente assicurati ai sensi della LAVS (lett. a); se la loro attività
lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati
dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 (lett. abis),
se subiscono una perdita di guadagno o salariale (lett. b) e se nel 2019 hanno
conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000
franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività
dopo il 2019; se non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va
adempiuta in proporzione alla durata dell’attività.
L’art. 4 dell’Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle
indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di
indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono versate
due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).
Ai sensi dell’art. 5
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, riguardante l’importo e il calcolo
dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito
medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto
all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia
l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di
perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al
giorno (cpv. 3).
Per l’art. 5 cpv. 2ter
nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021
(RU 2021 5):
" Per il
calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui
all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è
determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la
fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa
fondandosi su una base di calcolo più recente.”
Ai sensi dell’art. 5 cpv. 2ter
nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5, 109,
167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti
aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoversi
3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito soggetto
all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può
procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più
recente.
Dal 1° luglio 2021 la norma
prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi
diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,
capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel
campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito
soggetto all’AVS conseguito nel 2019.
Dal 1° luglio 2021 è inoltre in
vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei lavoratori
indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis
lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la
decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività
lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis
o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla
base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.
Dal 17 febbraio 2022 l’art. 5
cpv. 2bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prevede che ai
lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis
che hanno già percepito un’indennità in virtù della presente ordinanza nella
versione in vigore fino al 16 settembre 2020 si applica la medesima base di
calcolo.
Per l’art. 5 cpv. 2ter
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, in vigore dal 17 febbraio 2022,
per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui
all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies che non
rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante
il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.
L’art. 5 cpv. 2ter
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17
febbraio 2022, prevede che se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi
diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies
la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività
lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis
o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla
base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.
L’art. 11 cpv. 1 della legge
federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a
cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, prevede che
per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è
determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il
Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’indennità e incarica
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti
con importi arrotondati.
Il diritto all’indennità deve
essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 perdita
di guadagno).
Secondo l’art. 8 dell’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.
1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata
dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei
contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).
Infine, l’art. 6 dell’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17 febbraio 2022,
prevede che, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto a
prestazioni arretrate si estingue alla fine del terzo mese dopo l’abrogazione
delle disposizioni su cui si fonda.
2.4
Nella Circolare sull’indennità in
caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di
guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 17
febbraio 2022), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda
innanzitutto che questa direttiva amministrativa è costantemente aggiornata dal
17.
marzo 2020 (ne esistono 25 versioni, cfr. CIC versione 25 del 17 febbraio
2022; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).
Nella
premessa alla versione 18, stato: 1° settembre 2021, figura:
" (…)
Attualmente restano pochissime restrizioni decise dalle autorità. Di
conseguenza, le casse di compensazione devono prestare particolare attenzione
ai motivi invocati dagli assicurati per esercitare il diritto all’indennità in
virtù della limitazione considerevole dell’attività lucrativa. Questi motivi
devono essere legati ai provvedimenti per combattere il coronavirus. (…)”
Il
p.to 3.2.5, diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività
lucrativa, prevede:
" 1041 Hanno
diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le
11/20 persone in posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner
registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a
livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare
considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito
un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi.
Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato
nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di
reddito si applica per analogia il N. 1067.
1041.3
L’attività
lucrativa è considerata aver subìto una limitazione
3/21 considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari
pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari media degli anni
2015–2019. Ai fini del confronto, la cifra d’affari media realizzata nel
periodo di attività effettivo va calcolata su base mensile. Se l’attività è stata
avviata prima del gennaio del 2015, la cifra d’affari complessiva va divisa per
60, per determinare il valore mensile. L’avente diritto deve indicare la
diminuzione della cifra d’affari e spiegare a quale provvedimento è dovuta. Per
i diritti nati fino al 18 dicembre 2020 è decisiva una diminuzione della cifra
d’affari pari almeno al 55 per cento mentre per quelli nati dal 19 dicembre
2020.
al 31 marzo 2021 la diminuzione deve essere pari almeno al 40 per cento.”
2.5
Le
direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non
sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF
8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre
2021.
consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147
V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019
del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag.
438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve
tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021
consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF
8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2
pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257
consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132
V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V
377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag.
252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998.
N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene
quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.
1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997
ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,
SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V
65.
consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220
consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois,
"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.
77ss; Duc-Greber: "La portée
de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"
in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,
"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul
Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti,
tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa
materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118
V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.6
Va ancora qui rilevato che dalla
lettura del Bollettino ufficiale relativo alle discussioni parlamentari in
vista dell’adozione dell’art. 10 (attualmente art. 15) della legge federale
sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte
all’epidemia di Covid-19 (n. 20.058) emerge che la volontà del legislatore era
di indennizzare unicamente la perdita di guadagno delle persone che devono
interrompere o limitare in modo considerevole l’attività lucrativa a causa di
provvedimenti adottati per far fronte all’epidemia di Covid-19 e non qualsiasi
perdita di guadagno.
La riduzione del reddito deve
trovare la sua origine nelle misure prese dalle autorità per fronteggiare il
coronavirus (cfr. BU 2020
pag. 783, presa di posizione del Consigliere agli Stati Paul Rechsteiner,
Gruppo Socialista, per la maggioranza della Commissione: “[…] Die Mehrheit ist der Meinung - so, wie
es auch der Nationalrat klar und mit grosser Mehrheit beschlossen hat -, dass
nicht nur die vollständige Einstellung, nicht nur der vollständige Unterbruch
der Erwerbstätigkeit massgebend sein muss, sondern auch die massgebliche
Einschränkung. Zur Beruhigung der Minderheit und zu dem, was Kollege Hegglin
ausgeführt hat: Die Kausalität muss ja immer nachgewiesen sein. Es kann
nicht einfach nur ein Einkommenseinbruch geltend gemacht werden, sondern es
braucht einen Covid-19-bedingten Einbruch, damit die entsprechenden
Entschädigungen hier ausgelöst werden können. Dies sind die Argumente der
Mehrheit, entsprechend dem klaren Entscheid des Nationalrates […]”; cfr. anche BU 2020, pag. 1765,
presa di posizione del consigliere nazionale Philippe Nantermod, Gruppo
liberale radicale: “[…] A l'article 10 alinéa 1, il s'agit de l'APG. […] Il est aussi
en vigueur rétroactivement au 17 septembre 2020 afin de permettre la
continuation pour les personnes indirectement touchées par les mesures
prises pour surmonter l'épidémie de coronavirus. Une solution de compromis
entre les deux chambres a été trouvée”, sottolineature del redattore).
Cfr.
anche l’opuscolo edito dall’UFAS, intitolato “Misure concernenti l’indennità
di perdita di guadagno per il coronavirus” (stato: 17 febbraio 2022), dove
figura, per quanto concerne i lavoratori indipendenti, che fino al 16 febbraio
2021.
(recte: 2022) hanno diritto alle prestazioni, se tutte le condizioni sono
adempiute, le “persone indirittamente [recte: indirettamente] colpite dai
provvedimenti con diminuzione della cifra d’affari pari almeno” al 30% (per
il periodo dal 1° aprile 2021).
2.7
Nel
caso di specie la Cassa di compensazione ha negato il diritto alle indennità
per i mesi di ottobre 2021, novembre 2021, dicembre 2021, gennaio 2022 e
febbraio 2022, sostenendo che l’insorgente non ha subito una limitazione della
sua attività lucrativa a causa delle misure federali o cantonali per fermare il
diffondersi del coronavirus (cfr. art. 2 cpv. 3bis lett. a
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore fino al 16
febbraio 2022 ed applicabile in concreto; cfr. anche DTF 148 V 162, consid.
3.2.1-3.2.2).
Nelle
richieste delle indennità per i mesi da ottobre 2021 a febbraio 2022 figura che
l’insorgente ha avuto una cifra d’affari di fr. 45’880 nel 2015, di fr. 28’456
nel 2016, di fr. 78’740 nel 2017, di fr. 56’600 nel 2018 e di fr. 23’350 nel
2019.
La cifra d’affari è invece stata
di fr. 2’560 nel mese di ottobre 2021, di fr. 1’975 nel mese di novembre 2021,
di fr. 970 nel mese di dicembre 2021, di fr. 940 nel mese di gennaio 2022 e di
fr. 920 nel mese di febbraio 2022.
Alla richiesta di sapere a quali
provvedimenti è dovuta la limitazione della cifra d’affari, la ricorrente,
nella domanda relativa al mese di ottobre 2021, ha indicato: “1. Dal 19
aprile 2021 l’insegnamento in presenza è di nuovo possibile, ma solo con delle
forti restrizioni; vige tuttora l’obbligo di indossare le mascherine e di
mantenere la distanza di 1,5 metri. Dal 13 settembre 2021 si è aggiunto
l’obbligo del certificato COVID per gruppi “a composizione non stabili” (art.
14a, Ordinanza COVID-19). 2 Le grandi aziende (= i miei clienti principali)
continuano a lavorare in home office. La formazione continua nonché altri
argomenti legati alla comunicazione scritta sono passati in secondo piano a
causa di COVID-19. 3. In ottobre 2020 mi sono riqualificata per insegnare
online e ora ho acquisito i primi clienti. Tanti adulti preferiscono comunque
l’insegnamento di una lingua in presenza al posto dei corsi online. Inoltre non
conoscono questo metodi di insegnamento e non se la sentono di provarlo. Tanti
non dispongono dei requisiti tecnici necessari (computer con microfono, video,
ecc.). 4. Corsi __________: il __________ non ha potuto assegnarmi tre corsi a
causa del numero insufficiente di partecipanti”.
Per quanto concerne la domanda di
prestazioni per il mese di novembre 2021 l’insorgente ha affermato: “1.
Dal
19.
aprile 2021 l’insegnamento in presenza è di nuovo possibile, ma solo con
delle forti restrizioni: Obbligo di mascherina In aula tutti devono portare una
mascherina, sia il docente che i partecipanti. L’espressione faciale e la
mimica vengono meno. Inoltre è più difficile capire la pronuncia delle parole e
le sillabe e pertanto apprendere le parole in modo corretto. Parlare con una
mascherina per tanto tempo può essere molto faticoso e creare dei fastidi nella
gola. Mantenimento della distanza di 1,5 metri I lavori di coppia e di gruppo
sono molto più difficili poiché occorre mantenere la distanza di 1,5 m. Questi
lavori insieme sono comunque importanti al fine di rendere le lezioni
interattive, p. es. verificare le risposte insieme, fare degli esercizi
insieme, risolvere dei problemi, giochi di ruolo, ecc. Certificato COVID-19
Benché il certificato COVID-19 non sia obbligatorio per i corsi __________,
questa disposizione limita la mia attività. Mi trovo davanti a una società
spaccata: da un lato ci sono le persone non vaccinate e dall’altra ci sono
quelle vaccinate che hanno comunque paura di iscriversi a dei corsi “misti”,
ossia con delle persone vaccinate e non vaccinate. Tanti preferirebbero dei
corsi con delle persone solo vaccinate. 2. Le grandi aziende (= i miei clienti
principali) continuano a lavorare in home office. La formazione continua nonché
altri argomenti legati alla comunicazione scritta sono passati in secondo piano
a causa di COVID-19. 3. Corsi __________: il __________ non ha potuto
assegnarmi tre corsi a causa del numero insufficiente di partecipanti.”
Nella richiesta per il mese di
dicembre 2021 l’insorgente ha precisato: “Dal 6 dicembre 2021 l’insegnamento
in presenza è solo possibile con delle forti restrizioni: 1. Obbligo di
mascherina La mascherina impedisce ai corsisti di vedere l’espressione labiale
e di sentire bene i consonanti e vocali poiché il suono viene attutito e la
mimica viene a meno. Di conseguenza la mascherina ostacola direttamente
l’apprendimento delle parole in modo corretto: come si può dimostrare a un
partecipante dove posizione la lingua per pronunciare correttamente le parole
senza togliere la mascherina? Come può quindi quest’ultimo capire la fonetica e
la differenza tra p. es. thick / mother, about, bird, door, ecc.? (vedi
Phonemic chart). Parlare con una mascherina per tanto tempo può essere molto
faticoso e creare fastidi nella gola. 2. Certificato COVID-19 Mi trovo davanti
a una società spaccata: da un lato ci sono le persone non vaccinate e
dall’altra ci sono quelle vaccinate che hanno comunque paura di iscriversi a
dei corsi “misti”, ossia con delle persone vaccinate e non vaccinate. Le
persone non vaccinate devono fare il tampone prima di ogni lezione
(settimanale) al fine di ottenere il certificato COVID-19. Il costo di questo
tampone è a loro carico. Dal 20 dicembre 2021 l’insegnamento in presenza è solo
possibile con la regola del 2G. 3. Regola 2G Questo significa che l’accesso
alla formazione continua al chiuso è ora riservato solo alle persone vaccinate
e/o guarite. Le persone non vaccinate sono completamente escluse dalla __________
in presenza.”
Nella domanda per il mese di
gennaio 2022, la ricorrente ha affermato: “Dal 20 dicembre 2021 è stato
reintrodotto il telelavoro. Inoltre l’insegnamento in presenza è solo possibile
con la regola del 2 G: Questo significa che l’accesso alla formazione continua
al chiuso è ora riservato alle persone vaccinate e/o guarite. Le persone non
vaccinate sono completamente escluse dalla formazione continua in presenza. A
seguito di questi provvedimenti, il mio cliente aziendale, la __________, ha
deciso di annullare il seminario “Scrivere in modo efficace (=”Kundenfreundlich
schreiben” in italiano), previsto per il 20.01.2022 in presenza, e di spostarlo
al 26.04.2022. Ho pertanto subito una perdita essenziale di totali CHF 3'450.-
(vedi offerta 11.09.2021 ed e-mail 14.01.22)”.
Infine, nella domanda per il mese
di febbraio 2022, l’interessata ha precisato: “Dal 6 dicembre 2021
l’insegnamento in presenza è solo possibile con delle forti restrizioni: 1.
Obbligo di mascherina La mascherina impedisce ai corsisti di vedere
l’espressione labiale e di sentire bene i consonanti e vocali poiché il suono
viene attutito e la mimica viene a meno. Di conseguenza la mascherina ostacola
direttamente l’apprendimento delle parole in modo corretto: come si può
dimostrare a un partecipante dove posizione la lingua per pronunciare
correttamente le parole senza togliere la mascherina? Come può quindi
quest’ultimo capire la fonetica e la differenza tra p. es. thick / mother,
about, bird, door, ecc.? (vedi Phonemic chart). Parlare con una mascherina per
tanto tempo può essere molto faticoso e creare fastidi nella gola. 2.
Certificato COVID-19 Le persone non vaccinate devono fare il tampone prima di
ogni lezione (settimanale) al fine di ottenere il certificato COVID-19. 3.
Corsi __________: il __________ non ha potuto assegnarmi dei corsi a causa del
numero insufficiente di partecipanti.”
2.8
Questo Tribunale, alla luce di
quanto sopra esposto, rileva quanto segue.
Per quanto concerne i mesi di
ottobre e novembre 2021 la decisione su opposizione impugnata deve essere
confermata ritenuto come in quel periodo non vi erano misure restrittive
particolari che hanno limitato l’attività lavorativa della ricorrente.
Come rilevato
dall’amministrazione l’obbligo di indossare una mascherina chirurgica non
limitava lo svolgimento dell’attività lucrativa, ritenuto che l’art. 6 cpv. 1
lett. c dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19
nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare, in
vigore fino al 16 febbraio 2022), nel tenore in vigore in ottobre e novembre
2021, prevedeva l’esenzione dall’obbligo di portare una mascherina facciale le
persone in istituzione di custodia di bambini complementare alla famiglia o in
istituti di formazione, se l’uso della mascherina complica notevolmente la
custodia o lo svolgimento della lezione.
L’insorgente poteva pertanto
togliere la mascherina per mostrare l’espressione labiale e far sentire le
consonanti e le vocali.
Relativamente al mantenimento
della distanza di 1.5 m va rilevato come esso non avrebbe impedito la tenuta
delle lezioni, essendo sufficiente lasciare uno spazio adeguato tra gli allievi,
nonché prevedere la possibilità di interazione con esercizi che non implicavano
una vicinanza. È vero che la maggiore distanza ha comportato la necessità di
ridurre il numero di allievi per classe. Tuttavia ciò non ha avuto un’incidenza
sull’attività della ricorrente. Infatti la riduzione dell’attività non era
dovuta alla riduzione del numero di allievi, bensì alla circostanza che i
medesimi studenti non si sono iscritti, forse a causa della paura della
pandemia e dunque i corsi sono stati annullati a causa della mancanza di
partecipanti (punto 7 del ricorso: “La capienza ridotta delle aule e il
distanziamento di 1.5 m tra i partecipanti influivano in modo diretto sulla mia
attività come formatrice __________. Il numero dei partecipanti ammessi a un
corso è stato infatti ulteriormente ridotto. Di conseguenza, a causa della
scarsa partecipazione dei corsisti, il __________ non ha potuto assegnarmi il
mandato dei corsi che svolgo per conto loro”).
Di nessun rilievo è invece
l’introduzione del certificato vaccinale, poiché nel periodo in esame esso non
era necessario per seguire i corsi proposti dalla ricorrente.
2.9
Diversa la situazione per i mesi da
dicembre 2021 a febbraio 2022.
Con il diffondersi della variante
“Omicron” nel corso del mese di dicembre 2021 il Consiglio federale ha infatti
adottato numerose misure allo scopo di contenere la pandemia di coronavirus.
Tramite comunicato stampa del 3
dicembre 2021 l’Esecutivo ha affermato che da “lunedì 6 dicembre 2021
saranno estesi l’obbligo del certificato e l’obbligo della mascherina,
rafforzata la raccomandazione del telelavoro e ridotta la durata di validità
dei test antigenici rapidi. Inoltre, le manifestazioni e le strutture soggette
all’obbligo del certificato avranno la possibilità di limitare l’accesso alle
persone vaccinate o guarite e quindi di rinunciare all’obbligo della mascherina
(…) Con queste contromisure intende reagire al forte aumento dei pazienti
COVID-19 ricoverati negli ospedali e alla comparsa della variante Omicron”.
Il Consiglio federale ha rilevato che “da qualche settimana i contagi stanno
aumentando rapidamente. Oltre a causare focolai circoscritti, soprattutto nelle
scuole e nelle case per anziani o di cura, il virus ha ripreso a diffondersi in
tutta la popolazione. Nelle ultime settimane è fortemente aumentato anche il
numero di casi gravi e con esso la pressione sui reparti di terapia intensiva
(…) Il Consiglio federale giudica molto critica l’attuale situazione. La
comparsa della variante Omicron ha inoltre complicato la lotta alla pandemia.
Scoperta il 26 novembre, la nuova variante è stata classificata come
preoccupante dall’Organizzazione mondiale della sanità. Si deve ritenere che
sia molto contagiosa ed è possibile che anche persone immunizzate contro la
variante Delta possano esserne infettate. Non è inoltre chiaro quanto sia
pericolosa e in che misura il vaccino protegga da decorsi gravi”.
Di conseguenza dal 6 dicembre
2021.
l’obbligo del certificato è stato esteso (valido anche per le prove e gli
allenamenti al chiuso, nonché per le manifestazioni all’aperto con più di 300
persone; art. 14 e 15 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), di
principio dove vigeva l’obbligo del certificato, vigeva anche l’obbligo della
mascherina (art. 3a, 6 cpv. 2 lett. h, 13 cpv. 3 dell’Ordinanza COVID-19 situazione
particolare), per le attività per le quali non poteva essere portata la
mascherina, il gestore della struttura o l’organizzazione dell’attività doveva
registrare i dati di contatto (art. 20 lett. b dell’Ordinanza COVID-19
situazione particolare).
Il
17.
dicembre 2021 l’Esecutivo ha affermato che la “situazione epidemiologica
è preoccupante: il numero di ricoveri continua a crescere e in alcune regioni
il tasso di occupazione dei reparti in terapia intensiva è molto alto. (…). Il
13.
dicembre è stata superata per la prima volta la soglia critica di 300
pazienti COVID-19 ricoverati in terapia intensiva. A partire da questa soglia
non è più possibile garantire un’assistenza ottimale a tutti i pazienti, perché
gli ospedali sono costretti a rinviare o ritardare il trattamento di altre
malattie. Stando alle stime attuali, il numero di pazienti COVID-19 ricoverati
in terapia intensiva crescerà ulteriormente e a fine anno si situerà tra i 350
e i 400. A questo si aggiungono i contagi con la variante Omicron, che
dovrebbero aumentare significativamente ancora prima di Natale. Secondo prime
osservazioni, la variante Omicron è più contagiosa della variante Delta. (…)
Dopo aver consultato i Cantoni, le commissioni parlamentari competenti, le
parti sociali e le associazioni direttamente interessate, il Consiglio federale
ha deciso oggi provvedimenti più restrittivi che resteranno in vigore fino al
24.
gennaio 2022 (…)”.
Dal 20 dicembre 2021 (fino al 2
febbraio 2022) è stato reintrodotto l’obbligo del telelavoro (art. 25 cpv. 5
dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), che ha portato le gente a
rimanere maggiormente a casa e a frequentare in maniera minore i ritrovi
pubblici e le manifestazioni, è stata decisa una limitazione del numero di
persone che potevano partecipare a feste e incontri privati anche se vaccinate
o guarite (30 al massimo; in presenza di una persona non vaccinata né guarita
al di sopra dei 16 anni, erano invece ammesse al massimo 10 persone; art. 15
cpv. 3 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), che ha portato le
persone ad annullare o a non organizzare eventi neppure in ambito strettamente
privato. Inoltre per le manifestazioni in luoghi chiusi l’accesso era limitato
alle persone con un certificato di vaccinazione o di guarigione (2G; art. 15
cpv. 1 e 3 e 18 lett. a dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), mentre
alle strutture della ristorazione, dei bar e delle discoteche si poteva
accedere solo con certificato di vaccinazione o guarigione (2G). Per le
discoteche e le sale da ballo valeva la regola del 2G+ (art. 12 cpv. 1 e 3,
art. 13 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare; sul tema cfr. “modifiche
dei provvedimenti nazionali di contenimento del coronavirus in Svizzera da
dicembre 2020”; stato: 9 febbraio 2022, edito dall’UFSP).
Nel preciso caso di specie non vi
è dubbio alcuno che, contrariamente a quanto sostiene l’amministrazione,
l’obbligo del telelavoro ha limitato l’attività esercitata dalla ricorrente. Tale
provvedimento non ha impedito la ricorrente di lavorare, potendo ella
continuare a offrire dei corsi online; esso ha tuttavia certamente ridotto, e
dunque limitato, lo svolgimento della sua attività. L’insorgente è infatti
solita lavorare con ditte private ed offrire sia corsi in presenza che corsi
online. L’obbligo per tutti i dipendenti di rimanere a casa ha limitato e
ridotto le opportunità di lavoro della ricorrente.
A comprova di questa circostanza
vi è un’email del 14 gennaio 2022 del “Leiter Auftragsabwicklung” della __________,
il quale, malgrado la ricorrente avesse proposto, per sopperire alla mancata
presenza sul posto di lavoro dei dipendenti della società, di svolgere un corso
di italiano online, le ha chiesto di rinviarlo al mese di aprile 2022 in
seguito alle recenti decisioni prese dal Consiglio federale (doc. D: “[…]
Aufgrund der aktuellsten Entscheidung des Bundesrates schlage ich dir den Do.
28.04.2022
vor […]”; grassetto in originale), ossia alle misure
adottate dall’Esecutivo federale per combattere il coronavirus.
Considerato l’ambito di attività
lavorativa della ricorrente occorre pertanto concludere che le misure prese
dalle autorità per fronteggiare il coronavirus hanno colpito, perlomeno
indirettamente, l’assicurata, limitando la sua attività.
Alla luce di quanto sopra occorre
considerare adempiuta la condizione di cui all’art. 2 cpv. 3bis
lett. a dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore fino
al 16 febbraio 2022, per i mesi di dicembre 2021, di gennaio 2022 e febbraio
2022.
(fino al 16).
In parziale accoglimento del
ricorso, l’incarto va di conseguenza rinviato all’amministrazione affinché
esamini se tutti i requisiti per ottenere le indennità per i citati mesi sono
soddisfatti.
2.10
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,
prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita
per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione
transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di
primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019
si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 3
giugno 2022, per cui si applica la nuova disposizione legale.
Trattandosi di prestazioni IPG
Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und
Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der
Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.
741.
n. 30).
Sul tema cfr. anche STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata per quanto concerne i mesi di
dicembre 2021, gennaio 2022 e febbraio 2022 e l’incarto rinviato
all’amministrazione per i suoi incombenti.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti