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Decisione

42.2022.39

Richiesta di indennità giornaliere per coronavirus per ottobre 2021, novembre 2021, dicembre 2021, gennaio 2022 e febbraio 2022 (insegnante indipendente). Accolto per dicembre, gennaio e febbraio (fino al 16). Attività limitata a causa di misure federali per combattere epidemia Covid-19

29 agosto 2022Italiano47 min

cui ha allegato l’intero incarto, la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2022.39

cs

Lugano

29 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 giugno 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 25 maggio 2022 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1970, attiva quale formatrice

__________ indipendente, ha inoltrato le richieste per l’ottenimento delle

indennità giornaliere per il coronavirus per i mesi di ottobre 2021, novembre

2021, dicembre 2021, gennaio 2022 e febbraio 2022.

1.2. In data 23 novembre 2021 la Cassa

ha chiesto a RI 1 maggiori indicazioni circa il provvedimento che avrebbe

limitato l’attività nel mese di ottobre 2021 (doc. 5). L’interessata ha

risposto il 26 novembre 2021, affermando:

“(…) Quale formatrice di __________, insegno la comunicazione

scritta in inglese e italiano e la lingua inglese agli __________. La lingua

parlata, la pronuncia e i lavori di coppia e di gruppo sono quindi dei

componenti importanti di ogni lezione al fine di stimolare l’apprendimento e

renderlo efficace e piacevole. Le disposizioni dell’art. 6 dell’ordinanza

COVID-19 (vedi estratto BAG allegato e link) limitano considerevolmente queste

attività:

1. Obbligo

di mascherina

In aula tutti devono portare una

mascherina, sia il docente che i partecipanti. L’espressione facciale e la

mimica vengono a meno. Inoltre è più difficile capire la pronuncia delle parole

e le sillabe e pertanto apprendere le parole in modo corretto. Parlare con una

mascherina per tanto tempo può essere molto faticoso e creare dei fastidi nella

gola.

2. Mantenimento

della distanza di 1,5 metri

Fatti

I lavori di coppia e di gruppo sono

molto più difficili poiché occorre mantenere la distanza di 1,5 m. Questi

lavori insieme sono comunque importanti al fine di rendere le lezioni

interattive, p. es. verificare le risposte insieme, fare degli esercizi

insieme, risolvere dei problemi, giochi di ruolo, ecc.

3. Certificato

COVID-19

Benché il certificato COVID-19 non sia

obbligatorio per i corsi __________, questa disposizione limita la mia

attività. Mi trovo davanti a una società spaccata: da un lato ci sono le

persone non vaccinate e dall’altra ci sono quelle vaccinate che hanno comunque

paura di iscriversi a dei corsi “misti”, ossia con delle persone vaccinate e

non vaccinate. Tanti preferirebbero dei corsi con delle persone solo vaccinate.

Conseguenze

In generale, i corsi in presenza non partono sia quegli aziendali

che quelli __________.

· Quest’autunno i Corsi __________ sono

stati proposti in tutta sicurezza, ossia avremmo iniziato in presenza con la

mascherina e la dovuta distanza e, se la situazione pandemica avesse

peggiorato, saremmo andati online.

· Per me questi annullamenti sono stati un

duro colpo poiché non solo ho perso CHF 8'960 ma lo svolgimento dei corsi

sarebbe stato un passo verso la normalità.

· Pure l’istituto __________ del __________

(il quale organizza i Corsi __________) conferma questo fatto: vedi estratti

con parti evidenziati e articolo intero del __________>>.

· Come me, tanti altri formatori di lingua

i si sono visti annullare i loro corsi. Siamo tutti “rimasti a piedi” per il

secondo anno consecutivo a causa della pandemia. (…)” (doc. 4)

1.3. Con 5 distinte decisioni del 16

dicembre 2021 (per il mese di ottobre 2021), del 22 dicembre 2021 (per il mese

di novembre 2021), del 18 gennaio 2022 (per il mese di dicembre 2021), dell’8

febbraio 2022 (per il mese di gennaio 2022) e del 26 aprile 2022 (per il mese

di febbraio 2022), confermate da un’unica decisione su opposizione del 25

maggio 2022, la Cassa CO 1 ha respinto la richiesta. L’amministrazione ha

affermato:

“(…)

6. Preso atto di

quanto suesposto, la Cassa non può – al fine di valutare la limitazione

dell’attività lucrativa ed eventualmente erogare le prestazioni richieste –

tenere in considerazione quale motivo valido l’obbligo di indossare una

mascherina chirurgica in quanto non è un provvedimento che limita lo

svolgimento dell’attività lucrativa. Il distanziamento non può essere ritenuto

un valido motivo trattandosi, durante il periodo in disamina, di una

raccomandazione e non di un obbligo. A riguardo dell’introduzione del

certificato vaccinale, come anche dichiarato dalla richiedente nel formulario

del mese di novembre del 10 dicembre 2021, non essendo richiesto per poter

svolgere la sua attività non può essere ritenuto un valido motivo. Per quanto

concerne la carenza di richieste da parte dei clienti come anche l’annullamento

dei corsi da parte delle aziende, trattandosi di scelte effettuate dalle

persone o dalle società e non di provvedimenti cantonali o federali, tali

motivi non possono essere presi in considerazione. Infine, la questione che il

Cantone non abbiamo concesso il permesso di organizzare dei corsi a causa della

scarsa partecipazione della gente, non essendo un fattore che è dipeso da

provvedimenti cantonali o federali adottati per contenere la propagazione del

Coronavirus ma causato da una mancanza di partecipanti dovuta a delle scelte

effettuate alle persone, tale motivo non può essere preso in considerazione

quale giustificativo della limitazione dell’attività lucrativa ai sensi

dell’art. 2 cpv. 3bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

7. Per quanto

attiene alla richiesta dell’opponente di essere sentita o convocata, occorre

osservare che secondo la giurisprudenza ciò può essere ritenuto superfluo se

gli accertamenti svolti d’ufficio permettono all’amministrazione, che si è

fondata su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione

che ulteriori misure probatorie non porterebbero ad una modifica della propria

posizione, in quanto la fattispecie risulta già sufficientemente chiara (DTF

120 V 360 consid. 1a e riferimenti).

Nel caso in esame, tenuto conto del

fatto che l’opponente non motiva la propria richiesta, la Cassa ritiene che la

documentazione agli atti sia sufficiente per poter decidere in merito alla

presente vertenza, per cui non è necessaria l’assunzione di ulteriori mezzi di

prova o di convenire l’interessata per un colloquio.

8. In

definitiva, la limitazione dell’attività esercitata dall’opponente è da

ascriversi alla pandemia e ai suoi effetti (stagnazione economica generale in

primis), piuttosto che a provvedimenti ordinati dalle autorità per

combatterla. La decisione impugnata è dunque riconfermata.” (doc. 1)

1.4. RI 1 è insorta al TCA contro la

predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento e domandando di

essere posta al beneficio delle indennità per tutti i mesi contestati (doc. I).

L’insorgente, che lamenta di non essere stata sentita, richiama l’intero

incarto dalla Cassa, rammenta di insegnare la comunicazione scritta in lingua

italiana ed inglese e la lingua inglese agli __________ e ribadisce che la sua

attività è stata fortemente limitata dalle misure adottate dalle autorità

federali e cantonali per combattere il coronavirus. Nell’ambito di tale

attività la lingua parlata, la pronuncia, i lavori di coppia e di gruppo

durante le lezioni sono componenti importanti e necessarie per l’apprendimento

della lingua. La pandemia e i relativi provvedimenti per combatterla hanno

limitato in modo considerevole la possibilità di svolgere la sua attività

professionale. Ella rileva che la Cassa ha ignorato che nell’opposizione del 20

dicembre 2021 ha spiegato in modo dettagliato come mai l’obbligo della

mascherina non solo limita l’attività indirettamente ma anche direttamente.

Essa impedisce ai corsisti di vedere l’espressione labiale e di sentire le

consonanti e le vocali poiché il suono viene attutito. La mascherina ostacola

direttamente l’apprendimento delle parole in modo corretto: come si può

dimostrare a un partecipante dove posizionare la lingua per pronunciare

correttamente le parole senza togliere la mascherina, ad esempio capire la

fonetica e la differenza tra thick, mother, about, bird, door, ecc.. Ella

rileva di avere anche fatto riferimento al telegiornale della SRF del 31

gennaio 2022 che aveva confermato che la mascherina ostacolava direttamente

l’apprendimento di una lingua straniera.

La ricorrente si lamenta del

fatto che l’amministrazione non ha preso posizione in merito alle ulteriori

motivazioni esposte nell’opposizione del 14 febbraio 2022. Il Consiglio

federale ha reintrodotto l’obbligo del telelavoro per le aziende con la

conseguenza che non poteva più proporre corsi in presenza, da cui

l’impossibilità di svolgere corsi nel mese di gennaio 2022, a causa delle

misure introdotte dall’Esecutivo. Anche il distanziamento di 1,5 m limitava lo

svolgimento dell’attività. L’UFSP aveva limitato la capienza delle aule per

corsi nel tempo libero a due terzi e obbligava gli enti a elaborare un piano di

protezione. Il __________ ha elaborato il piano di protezione obbligatorio per

tutti i loro corsi in presenza che prevedeva anche il distanziamento di 1.5 m

tra i partecipanti che influiva in modo diretto sull’attività di formatrice per

__________. Il numero di partecipanti per corso è stato diminuito. Di

conseguenza a causa della scarsa partecipazione dei corsisti, il __________ non

ha potuto assegnare il mandato dei corsi che svolgeva per conto loro. Ella

contesta pure l’affermazione secondo cui la diminuzione dei partecipanti non

era dovuta a provvedimenti cantonali o federali ma ad una scelta dei

partecipanti: l’obbligo della mascherina ed il distanziamento in aula

influiscono direttamente sulla decisione dei partecipanti di frequentare un

corso. A causa della scarsa partecipazione il __________ non ha potuto

assegnarle il mandato dei corsi che svolge per conto loro.

1.5. Con risposta del 28 giugno 2022,

cui ha allegato l’intero incarto, la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso,

affermando:

" (…) In

merito all’obbligo di indossare la mascherina durante i corsi, si ribadisce che

tale provvedimento dell’autorità non ha mai impedito l’attività

dell’insegnamento. Nel caso fosse risultato improponibile insegnare indossando

una mascherina, infatti, la ricorrente aveva ad ogni modo la possibilità di

togliere la mascherina, o di proporre dei corsi online.

In primo luogo, si

evidenzia come per l’intero periodo per il quale la ricorrente chiede l’IPG

Corona, secondo l’art. 6 cpv. 1 lett. c dell’Ordinanza sui provvedimenti per

combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare del 23 giugno

2021 (Ordinanza COVID-19 situazione particolare, in vigore sino al 16 febbraio

2022), le persone in istituti di formazione erano esentate dall’obbligo di

indossare la mascherina, se l’uso di quest’ultima avesse complicato

notevolmente lo svolgimento della lezione. L’Ordinanza si riferiva nello

specifico alle persone in istituti di formazione al di fuori della scuola

dell’obbligo e del livello secondario II (vd. Rapporto esplicativo relativo

all’ordinanza del 23 giugno 2021 sui provvedimenti per combattere l’epidemia di

COVID-19 nella situazione particolare, stato del 1° ottobre 2021, p. 6). Ne

deriva che, essendo formatrice in una scuola per __________, la ricorrente

aveva la possibilità di mostrare ai suoi allievi l’espressione labiale e far

sentire bene consonanti e vocali, togliendo la mascherina per quanto necessario

e per quanto l’uso di questa avesse effettivamente complicato notevolmente lo

svolgimento della lezione.

In merito invece alla

possibilità di effettuare la formazione in modalità online, si rileva che,

dalla documentazione agli atti, risulta che l’Istituto __________, ha dato la

possibilità di svolgere i corsi da casa. In questo senso, basti ad esempio

leggere il “__________”, dove viene specificato che “__________ dell’__________,

compreso i Corsi per __________” (Allegato 8 al ricorso del 3 giugno 2022).

Ne deriva che la

mancanza di allievi che si iscrivono ai corsi è dovuta ad una scelta personale

degli stessi (magari dettata dalla paura del contagio o dalla stagnazione

economica) e non da provvedimenti dell’autorità veri e propri.

Per quanto attiene

l’obbligo di telelavoro, si denota come nemmeno questo provvedimento impedisca

l’attività della ricorrente. Nel suo scritto di posta elettronica del 5 gennaio

2022 in merito alla lezione di italiano per i dipendenti della __________

prevista per il 20 gennaio 2022, la ricorrente propone di effettuare una

lezione online (Allegato 5 al ricorso del 3 giugno 2022). È pertanto pacifico

che il corso si prestava per essere eseguita anche in questa modalità. Il responsabile

degli ordini della __________, ha risposto tuttavia in data 14 gennaio 2022,

proponendo di posticipare le lezioni a fine aprile 2022 (Allegato 5 al ricorso

del 3 giugno 2022). Non è dato a sapere per quale motivo non sia stato

accettato di eseguire la lezione in modalità online, non essendo tale

opportunità soggetta ad alcuna restrizione, risulta chiaro che la scelta di

rinunciarvi non fosse ad ogni modo dettata da alcun provvedimento preso dalle

autorità per combattere l’epidemia di COVID-19.” (doc. III)

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

La ricorrente lamenta di non essere

stata sentita, sostenendo che l’amministrazione non avrebbe preso posizione su

tutte le sue censure.

Per l'art. 29 cpv.

2.

Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha

valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla

fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento

della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF

137.

I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)).

Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da

un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della

resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato,

segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli

ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti

rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi

esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale

diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono

essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa

difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la

parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata

dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio.

Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si

estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I

11.

consid. 5.3 pag. 17; 135 II

286.

consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo

per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da

un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le

ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del

provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di

permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione

medesima.

Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a

pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;

essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad

influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

2.2

In

concreto la Cassa nella decisione su opposizione del 25 maggio 2022, al punto

6, ha illustrato approfonditamente i motivi per i quali ha ritenuto di

respingere le richieste di prestazione della ricorrente. L’amministrazione ha

segnatamente precisato le ragioni secondo cui l’obbligo di indossare la

mascherina, il distanziamento di 1,5 metri, l’introduzione dell’obbligo

vaccinale e la carenza di richieste di partecipare ai corsi da parte dei

clienti non costituiscono una condizione affinché possa essere ritenuto che

l’attività dell’insorgente sia stata limitata a causa di provvedimenti delle

autorità cantonali o federali adottati per contenere la propagazione del

coronavirus.

L’amministrazione ha fornito

spiegazioni esaurienti e complete in merito alla reiezione delle opposizioni.

La

ricorrente ha potuto comprendere le motivazioni alla base della reiezione delle

richieste e le ha ampiamente contestate in sede giudiziaria con un ricorso a

questo Tribunale.

L’amministrazione

ha ulteriormente esplicitato le proprie argomentazioni con la risposta di causa

(doc. IV).

In

concreto non vi è pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentita.

Del resto come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26

novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave

del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la

persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di

ricorso che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel

caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento

(e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid.

3d/aa pag. 437). Si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità

precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito:

una tale eventualità si realizza se l’annullamento della decisione viziata

comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione

condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l'(equivalente)

interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione

della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid.

2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova

comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a

LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente

e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di

chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto

2018.

consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con

riferimenti).

Nel

caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF

8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio

inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento

della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

Quanto alla

circostanza secondo cui l’insorgente non è stata convocata per essere sentita oralmente, va rilevato che anche in

questo caso l’amministrazione ha fornito le dovute spiegazioni. Essa ha

ritenuto che la documentazione agli atti fosse sufficiente per poter decidere

nel merito della vertenza (punto 7 della decisione su opposizione).

Anche su questo punto la

decisione su opposizione impugnata merita conferma.

Infatti, con sentenza 9C_657/2009

del 3 maggio 2010 al consid. 9.2 il Tribunale federale ha rammentato che “[…] Sennonché, l'art. 29

cpv. 2 Cost. non conferisce il diritto di essere sentito oralmente,

bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a

meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale

(sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 128/04 de 20 settembre

2005, in: SVR 2006 AHV no. 5 pag. 15, consid. 1.2 con riferimenti). Ora, né l'art. 42 LPGA, né la PA, né tanto meno la LAVS prescrivono

espressamente un simile diritto (cfr. del resto sentenza citata C 128/04 ,

ibidem). Insieme alla Corte cantonale si può pertanto concludere che

l'assicurato ha già avuto modo di esprimersi sufficientemente sulla vertenza in

sede amministrativa. E comunque, anche a prescindere da queste considerazioni,

il ricorrente ha in ogni caso avuto la possibilità di (ri)proporre le sue

argomentazioni dinanzi a un'autorità giudiziaria, quale il Tribunale cantonale

delle assicurazioni, dotata di pieno potere cognitivo. In tali condizioni, non

vi è spazio per ammettere una violazione del diritto di essere sentito”).

Considerato

che neppure la Legge COVID-19 e l’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno

conferiscono il diritto alla persona assicurata di essere sentita oralmente, l’agire

dell’amministrazione va tutelato.

In queste condizioni il TCA può

entrare nel merito del ricorso.

nel merito

2.3

Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3

della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare

ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,

dell’ordine

pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere

limitata nel tempo.

Il Consiglio federale, fondandosi

sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per

frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus,

l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con

il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31),

entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi

(RU 2020 871).

Dopo che il 25 settembre 2020 il

Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del

Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19;

cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi

sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche

dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di

perdita di guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro

attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere

l’epidemia di COVID-19 e subiscono una perdita di guadagno o salariale (art. 2

cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

Hanno inoltre diritto alle

prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai

datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il

coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la

loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita

di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un

reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per

analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è

stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione

alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno).

Il 18 giugno 2021 il Consiglio

federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di

perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11

cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19

decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del

18.

giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di

perdita di guadagno”).

Il 17 dicembre 2021 il Parlamento

ha deciso di prorogare la durata di validità dell’articolo 15 della legge

COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale ha

prorogato la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

L’attività

lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata

avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di

attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa

dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra

d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari

mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre

d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.).

Il cpv. 3ter, primo

periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con

entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

" 3ter

L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è

registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per

cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.

RU 2020 pag. 5829)

Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv.

3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):

" Art. 2

cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3ter L’attività lucrativa è

ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione

della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra

d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato

la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre

mesi con le cifre d’affari più elevate.”

Nell’ambito della revisione della

legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021,

tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1

seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno),

prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole

dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno

o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari

del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni

2015-2019.

L’art. 2 dell’Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno ha subito un importante cambiamento con effetto dal 17

febbraio 2022: sono stati abrogati i capoversi 1-3 e 6-8, mentre l’art. 3bis

è stato modificato nel senso che hanno diritto alle prestazioni i lavoratori

indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31

capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione

contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle manifestazioni se sono

obbligatoriamente assicurati ai sensi della LAVS (lett. a); se la loro attività

lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati

dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 (lett. abis),

se subiscono una perdita di guadagno o salariale (lett. b) e se nel 2019 hanno

conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000

franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività

dopo il 2019; se non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va

adempiuta in proporzione alla durata dell’attività.

L’art. 4 dell’Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle

indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di

indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono versate

due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).

Ai sensi dell’art. 5

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, riguardante l’importo e il calcolo

dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito

medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto

all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia

l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di

perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al

giorno (cpv. 3).

Per l’art. 5 cpv. 2ter

nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021

(RU 2021 5):

" Per il

calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui

all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è

determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la

fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa

fondandosi su una base di calcolo più recente.”

Ai sensi dell’art. 5 cpv. 2ter

nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5, 109,

167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti

aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoversi

3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito soggetto

all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può

procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più

recente.

Dal 1° luglio 2021 la norma

prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi

diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,

capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel

campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito

soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

Dal 1° luglio 2021 è inoltre in

vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei lavoratori

indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis

lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la

decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività

lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis

o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla

base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

Dal 17 febbraio 2022 l’art. 5

cpv. 2bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prevede che ai

lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis

che hanno già percepito un’indennità in virtù della presente ordinanza nella

versione in vigore fino al 16 settembre 2020 si applica la medesima base di

calcolo.

Per l’art. 5 cpv. 2ter

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, in vigore dal 17 febbraio 2022,

per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui

all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies che non

rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante

il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

L’art. 5 cpv. 2ter

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17

febbraio 2022, prevede che se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi

diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies

la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività

lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis

o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla

base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

L’art. 11 cpv. 1 della legge

federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a

cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, prevede che

per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è

determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il

Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica

l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti

con importi arrotondati.

Il diritto all’indennità deve

essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 perdita

di guadagno).

Secondo l’art. 8 dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.

1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata

dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei

contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

Infine, l’art. 6 dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17 febbraio 2022,

prevede che, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto a

prestazioni arretrate si estingue alla fine del terzo mese dopo l’abrogazione

delle disposizioni su cui si fonda.

2.4

Nella Circolare sull’indennità in

caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di

guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 17

febbraio 2022), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda

innanzitutto che questa direttiva amministrativa è costantemente aggiornata dal

17.

marzo 2020 (ne esistono 25 versioni, cfr. CIC versione 25 del 17 febbraio

2022; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).

Nella

premessa alla versione 18, stato: 1° settembre 2021, figura:

" (…)

Attualmente restano pochissime restrizioni decise dalle autorità. Di

conseguenza, le casse di compensazione devono prestare particolare attenzione

ai motivi invocati dagli assicurati per esercitare il diritto all’indennità in

virtù della limitazione considerevole dell’attività lucrativa. Questi motivi

devono essere legati ai provvedimenti per combattere il coronavirus. (…)”

Il

p.to 3.2.5, diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività

lucrativa, prevede:

" 1041 Hanno

diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le

11/20 persone in posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner

registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a

livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare

considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito

un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi.

Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato

nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di

reddito si applica per analogia il N. 1067.

1041.3

L’attività

lucrativa è considerata aver subìto una limitazione

3/21 considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari

pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari media degli anni

2015–2019. Ai fini del confronto, la cifra d’affari media realizzata nel

periodo di attività effettivo va calcolata su base mensile. Se l’attività è stata

avviata prima del gennaio del 2015, la cifra d’affari complessiva va divisa per

60, per determinare il valore mensile. L’avente diritto deve indicare la

diminuzione della cifra d’affari e spiegare a quale provvedimento è dovuta. Per

i diritti nati fino al 18 dicembre 2020 è decisiva una diminuzione della cifra

d’affari pari almeno al 55 per cento mentre per quelli nati dal 19 dicembre

2020.

al 31 marzo 2021 la diminuzione deve essere pari almeno al 40 per cento.”

2.5

Le

direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF

8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre

2021.

consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147

V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019

del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag.

438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve

tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021

consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF

8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2

pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257

consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132

V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V

377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag.

252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998.

N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65.

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée

de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"

in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti,

tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa

materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118

V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.6

Va ancora qui rilevato che dalla

lettura del Bollettino ufficiale relativo alle discussioni parlamentari in

vista dell’adozione dell’art. 10 (attualmente art. 15) della legge federale

sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte

all’epidemia di Covid-19 (n. 20.058) emerge che la volontà del legislatore era

di indennizzare unicamente la perdita di guadagno delle persone che devono

interrompere o limitare in modo considerevole l’attività lucrativa a causa di

provvedimenti adottati per far fronte all’epidemia di Covid-19 e non qualsiasi

perdita di guadagno.

La riduzione del reddito deve

trovare la sua origine nelle misure prese dalle autorità per fronteggiare il

coronavirus (cfr. BU 2020

pag. 783, presa di posizione del Consigliere agli Stati Paul Rechsteiner,

Gruppo Socialista, per la maggioranza della Commissione: “[…] Die Mehrheit ist der Meinung - so, wie

es auch der Nationalrat klar und mit grosser Mehrheit beschlossen hat -, dass

nicht nur die vollständige Einstellung, nicht nur der vollständige Unterbruch

der Erwerbstätigkeit massgebend sein muss, sondern auch die massgebliche

Einschränkung. Zur Beruhigung der Minderheit und zu dem, was Kollege Hegglin

ausgeführt hat: Die Kausalität muss ja immer nachgewiesen sein. Es kann

nicht einfach nur ein Einkommenseinbruch geltend gemacht werden, sondern es

braucht einen Covid-19-bedingten Einbruch, damit die entsprechenden

Entschädigungen hier ausgelöst werden können. Dies sind die Argumente der

Mehrheit, entsprechend dem klaren Entscheid des Nationalrates […]”; cfr. anche BU 2020, pag. 1765,

presa di posizione del consigliere nazionale Philippe Nantermod, Gruppo

liberale radicale: “[…] A l'article 10 alinéa 1, il s'agit de l'APG. […] Il est aussi

en vigueur rétroactivement au 17 septembre 2020 afin de permettre la

continuation pour les personnes indirectement touchées par les mesures

prises pour surmonter l'épidémie de coronavirus. Une solution de compromis

entre les deux chambres a été trouvée”, sottolineature del redattore).

Cfr.

anche l’opuscolo edito dall’UFAS, intitolato “Misure concernenti l’indennità

di perdita di guadagno per il coronavirus” (stato: 17 febbraio 2022), dove

figura, per quanto concerne i lavoratori indipendenti, che fino al 16 febbraio

2021.

(recte: 2022) hanno diritto alle prestazioni, se tutte le condizioni sono

adempiute, le “persone indirittamente [recte: indirettamente] colpite dai

provvedimenti con diminuzione della cifra d’affari pari almeno” al 30% (per

il periodo dal 1° aprile 2021).

2.7

Nel

caso di specie la Cassa di compensazione ha negato il diritto alle indennità

per i mesi di ottobre 2021, novembre 2021, dicembre 2021, gennaio 2022 e

febbraio 2022, sostenendo che l’insorgente non ha subito una limitazione della

sua attività lucrativa a causa delle misure federali o cantonali per fermare il

diffondersi del coronavirus (cfr. art. 2 cpv. 3bis lett. a

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore fino al 16

febbraio 2022 ed applicabile in concreto; cfr. anche DTF 148 V 162, consid.

3.2.1-3.2.2).

Nelle

richieste delle indennità per i mesi da ottobre 2021 a febbraio 2022 figura che

l’insorgente ha avuto una cifra d’affari di fr. 45’880 nel 2015, di fr. 28’456

nel 2016, di fr. 78’740 nel 2017, di fr. 56’600 nel 2018 e di fr. 23’350 nel

2019.

La cifra d’affari è invece stata

di fr. 2’560 nel mese di ottobre 2021, di fr. 1’975 nel mese di novembre 2021,

di fr. 970 nel mese di dicembre 2021, di fr. 940 nel mese di gennaio 2022 e di

fr. 920 nel mese di febbraio 2022.

Alla richiesta di sapere a quali

provvedimenti è dovuta la limitazione della cifra d’affari, la ricorrente,

nella domanda relativa al mese di ottobre 2021, ha indicato: “1. Dal 19

aprile 2021 l’insegnamento in presenza è di nuovo possibile, ma solo con delle

forti restrizioni; vige tuttora l’obbligo di indossare le mascherine e di

mantenere la distanza di 1,5 metri. Dal 13 settembre 2021 si è aggiunto

l’obbligo del certificato COVID per gruppi “a composizione non stabili” (art.

14a, Ordinanza COVID-19). 2 Le grandi aziende (= i miei clienti principali)

continuano a lavorare in home office. La formazione continua nonché altri

argomenti legati alla comunicazione scritta sono passati in secondo piano a

causa di COVID-19. 3. In ottobre 2020 mi sono riqualificata per insegnare

online e ora ho acquisito i primi clienti. Tanti adulti preferiscono comunque

l’insegnamento di una lingua in presenza al posto dei corsi online. Inoltre non

conoscono questo metodi di insegnamento e non se la sentono di provarlo. Tanti

non dispongono dei requisiti tecnici necessari (computer con microfono, video,

ecc.). 4. Corsi __________: il __________ non ha potuto assegnarmi tre corsi a

causa del numero insufficiente di partecipanti”.

Per quanto concerne la domanda di

prestazioni per il mese di novembre 2021 l’insorgente ha affermato: “1.

Dal

19.

aprile 2021 l’insegnamento in presenza è di nuovo possibile, ma solo con

delle forti restrizioni: Obbligo di mascherina In aula tutti devono portare una

mascherina, sia il docente che i partecipanti. L’espressione faciale e la

mimica vengono meno. Inoltre è più difficile capire la pronuncia delle parole e

le sillabe e pertanto apprendere le parole in modo corretto. Parlare con una

mascherina per tanto tempo può essere molto faticoso e creare dei fastidi nella

gola. Mantenimento della distanza di 1,5 metri I lavori di coppia e di gruppo

sono molto più difficili poiché occorre mantenere la distanza di 1,5 m. Questi

lavori insieme sono comunque importanti al fine di rendere le lezioni

interattive, p. es. verificare le risposte insieme, fare degli esercizi

insieme, risolvere dei problemi, giochi di ruolo, ecc. Certificato COVID-19

Benché il certificato COVID-19 non sia obbligatorio per i corsi __________,

questa disposizione limita la mia attività. Mi trovo davanti a una società

spaccata: da un lato ci sono le persone non vaccinate e dall’altra ci sono

quelle vaccinate che hanno comunque paura di iscriversi a dei corsi “misti”,

ossia con delle persone vaccinate e non vaccinate. Tanti preferirebbero dei

corsi con delle persone solo vaccinate. 2. Le grandi aziende (= i miei clienti

principali) continuano a lavorare in home office. La formazione continua nonché

altri argomenti legati alla comunicazione scritta sono passati in secondo piano

a causa di COVID-19. 3. Corsi __________: il __________ non ha potuto

assegnarmi tre corsi a causa del numero insufficiente di partecipanti.”

Nella richiesta per il mese di

dicembre 2021 l’insorgente ha precisato: “Dal 6 dicembre 2021 l’insegnamento

in presenza è solo possibile con delle forti restrizioni: 1. Obbligo di

mascherina La mascherina impedisce ai corsisti di vedere l’espressione labiale

e di sentire bene i consonanti e vocali poiché il suono viene attutito e la

mimica viene a meno. Di conseguenza la mascherina ostacola direttamente

l’apprendimento delle parole in modo corretto: come si può dimostrare a un

partecipante dove posizione la lingua per pronunciare correttamente le parole

senza togliere la mascherina? Come può quindi quest’ultimo capire la fonetica e

la differenza tra p. es. thick / mother, about, bird, door, ecc.? (vedi

Phonemic chart). Parlare con una mascherina per tanto tempo può essere molto

faticoso e creare fastidi nella gola. 2. Certificato COVID-19 Mi trovo davanti

a una società spaccata: da un lato ci sono le persone non vaccinate e

dall’altra ci sono quelle vaccinate che hanno comunque paura di iscriversi a

dei corsi “misti”, ossia con delle persone vaccinate e non vaccinate. Le

persone non vaccinate devono fare il tampone prima di ogni lezione

(settimanale) al fine di ottenere il certificato COVID-19. Il costo di questo

tampone è a loro carico. Dal 20 dicembre 2021 l’insegnamento in presenza è solo

possibile con la regola del 2G. 3. Regola 2G Questo significa che l’accesso

alla formazione continua al chiuso è ora riservato solo alle persone vaccinate

e/o guarite. Le persone non vaccinate sono completamente escluse dalla __________

in presenza.”

Nella domanda per il mese di

gennaio 2022, la ricorrente ha affermato: “Dal 20 dicembre 2021 è stato

reintrodotto il telelavoro. Inoltre l’insegnamento in presenza è solo possibile

con la regola del 2 G: Questo significa che l’accesso alla formazione continua

al chiuso è ora riservato alle persone vaccinate e/o guarite. Le persone non

vaccinate sono completamente escluse dalla formazione continua in presenza. A

seguito di questi provvedimenti, il mio cliente aziendale, la __________, ha

deciso di annullare il seminario “Scrivere in modo efficace (=”Kundenfreundlich

schreiben” in italiano), previsto per il 20.01.2022 in presenza, e di spostarlo

al 26.04.2022. Ho pertanto subito una perdita essenziale di totali CHF 3'450.-

(vedi offerta 11.09.2021 ed e-mail 14.01.22)”.

Infine, nella domanda per il mese

di febbraio 2022, l’interessata ha precisato: “Dal 6 dicembre 2021

l’insegnamento in presenza è solo possibile con delle forti restrizioni: 1.

Obbligo di mascherina La mascherina impedisce ai corsisti di vedere

l’espressione labiale e di sentire bene i consonanti e vocali poiché il suono

viene attutito e la mimica viene a meno. Di conseguenza la mascherina ostacola

direttamente l’apprendimento delle parole in modo corretto: come si può

dimostrare a un partecipante dove posizione la lingua per pronunciare

correttamente le parole senza togliere la mascherina? Come può quindi

quest’ultimo capire la fonetica e la differenza tra p. es. thick / mother,

about, bird, door, ecc.? (vedi Phonemic chart). Parlare con una mascherina per

tanto tempo può essere molto faticoso e creare fastidi nella gola. 2.

Certificato COVID-19 Le persone non vaccinate devono fare il tampone prima di

ogni lezione (settimanale) al fine di ottenere il certificato COVID-19. 3.

Corsi __________: il __________ non ha potuto assegnarmi dei corsi a causa del

numero insufficiente di partecipanti.”

2.8

Questo Tribunale, alla luce di

quanto sopra esposto, rileva quanto segue.

Per quanto concerne i mesi di

ottobre e novembre 2021 la decisione su opposizione impugnata deve essere

confermata ritenuto come in quel periodo non vi erano misure restrittive

particolari che hanno limitato l’attività lavorativa della ricorrente.

Come rilevato

dall’amministrazione l’obbligo di indossare una mascherina chirurgica non

limitava lo svolgimento dell’attività lucrativa, ritenuto che l’art. 6 cpv. 1

lett. c dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19

nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare, in

vigore fino al 16 febbraio 2022), nel tenore in vigore in ottobre e novembre

2021, prevedeva l’esenzione dall’obbligo di portare una mascherina facciale le

persone in istituzione di custodia di bambini complementare alla famiglia o in

istituti di formazione, se l’uso della mascherina complica notevolmente la

custodia o lo svolgimento della lezione.

L’insorgente poteva pertanto

togliere la mascherina per mostrare l’espressione labiale e far sentire le

consonanti e le vocali.

Relativamente al mantenimento

della distanza di 1.5 m va rilevato come esso non avrebbe impedito la tenuta

delle lezioni, essendo sufficiente lasciare uno spazio adeguato tra gli allievi,

nonché prevedere la possibilità di interazione con esercizi che non implicavano

una vicinanza. È vero che la maggiore distanza ha comportato la necessità di

ridurre il numero di allievi per classe. Tuttavia ciò non ha avuto un’incidenza

sull’attività della ricorrente. Infatti la riduzione dell’attività non era

dovuta alla riduzione del numero di allievi, bensì alla circostanza che i

medesimi studenti non si sono iscritti, forse a causa della paura della

pandemia e dunque i corsi sono stati annullati a causa della mancanza di

partecipanti (punto 7 del ricorso: “La capienza ridotta delle aule e il

distanziamento di 1.5 m tra i partecipanti influivano in modo diretto sulla mia

attività come formatrice __________. Il numero dei partecipanti ammessi a un

corso è stato infatti ulteriormente ridotto. Di conseguenza, a causa della

scarsa partecipazione dei corsisti, il __________ non ha potuto assegnarmi il

mandato dei corsi che svolgo per conto loro”).

Di nessun rilievo è invece

l’introduzione del certificato vaccinale, poiché nel periodo in esame esso non

era necessario per seguire i corsi proposti dalla ricorrente.

2.9

Diversa la situazione per i mesi da

dicembre 2021 a febbraio 2022.

Con il diffondersi della variante

“Omicron” nel corso del mese di dicembre 2021 il Consiglio federale ha infatti

adottato numerose misure allo scopo di contenere la pandemia di coronavirus.

Tramite comunicato stampa del 3

dicembre 2021 l’Esecutivo ha affermato che da “lunedì 6 dicembre 2021

saranno estesi l’obbligo del certificato e l’obbligo della mascherina,

rafforzata la raccomandazione del telelavoro e ridotta la durata di validità

dei test antigenici rapidi. Inoltre, le manifestazioni e le strutture soggette

all’obbligo del certificato avranno la possibilità di limitare l’accesso alle

persone vaccinate o guarite e quindi di rinunciare all’obbligo della mascherina

(…) Con queste contromisure intende reagire al forte aumento dei pazienti

COVID-19 ricoverati negli ospedali e alla comparsa della variante Omicron”.

Il Consiglio federale ha rilevato che “da qualche settimana i contagi stanno

aumentando rapidamente. Oltre a causare focolai circoscritti, soprattutto nelle

scuole e nelle case per anziani o di cura, il virus ha ripreso a diffondersi in

tutta la popolazione. Nelle ultime settimane è fortemente aumentato anche il

numero di casi gravi e con esso la pressione sui reparti di terapia intensiva

(…) Il Consiglio federale giudica molto critica l’attuale situazione. La

comparsa della variante Omicron ha inoltre complicato la lotta alla pandemia.

Scoperta il 26 novembre, la nuova variante è stata classificata come

preoccupante dall’Organizzazione mondiale della sanità. Si deve ritenere che

sia molto contagiosa ed è possibile che anche persone immunizzate contro la

variante Delta possano esserne infettate. Non è inoltre chiaro quanto sia

pericolosa e in che misura il vaccino protegga da decorsi gravi”.

Di conseguenza dal 6 dicembre

2021.

l’obbligo del certificato è stato esteso (valido anche per le prove e gli

allenamenti al chiuso, nonché per le manifestazioni all’aperto con più di 300

persone; art. 14 e 15 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), di

principio dove vigeva l’obbligo del certificato, vigeva anche l’obbligo della

mascherina (art. 3a, 6 cpv. 2 lett. h, 13 cpv. 3 dell’Ordinanza COVID-19 situazione

particolare), per le attività per le quali non poteva essere portata la

mascherina, il gestore della struttura o l’organizzazione dell’attività doveva

registrare i dati di contatto (art. 20 lett. b dell’Ordinanza COVID-19

situazione particolare).

Il

17.

dicembre 2021 l’Esecutivo ha affermato che la “situazione epidemiologica

è preoccupante: il numero di ricoveri continua a crescere e in alcune regioni

il tasso di occupazione dei reparti in terapia intensiva è molto alto. (…). Il

13.

dicembre è stata superata per la prima volta la soglia critica di 300

pazienti COVID-19 ricoverati in terapia intensiva. A partire da questa soglia

non è più possibile garantire un’assistenza ottimale a tutti i pazienti, perché

gli ospedali sono costretti a rinviare o ritardare il trattamento di altre

malattie. Stando alle stime attuali, il numero di pazienti COVID-19 ricoverati

in terapia intensiva crescerà ulteriormente e a fine anno si situerà tra i 350

e i 400. A questo si aggiungono i contagi con la variante Omicron, che

dovrebbero aumentare significativamente ancora prima di Natale. Secondo prime

osservazioni, la variante Omicron è più contagiosa della variante Delta. (…)

Dopo aver consultato i Cantoni, le commissioni parlamentari competenti, le

parti sociali e le associazioni direttamente interessate, il Consiglio federale

ha deciso oggi provvedimenti più restrittivi che resteranno in vigore fino al

24.

gennaio 2022 (…)”.

Dal 20 dicembre 2021 (fino al 2

febbraio 2022) è stato reintrodotto l’obbligo del telelavoro (art. 25 cpv. 5

dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), che ha portato le gente a

rimanere maggiormente a casa e a frequentare in maniera minore i ritrovi

pubblici e le manifestazioni, è stata decisa una limitazione del numero di

persone che potevano partecipare a feste e incontri privati anche se vaccinate

o guarite (30 al massimo; in presenza di una persona non vaccinata né guarita

al di sopra dei 16 anni, erano invece ammesse al massimo 10 persone; art. 15

cpv. 3 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), che ha portato le

persone ad annullare o a non organizzare eventi neppure in ambito strettamente

privato. Inoltre per le manifestazioni in luoghi chiusi l’accesso era limitato

alle persone con un certificato di vaccinazione o di guarigione (2G; art. 15

cpv. 1 e 3 e 18 lett. a dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), mentre

alle strutture della ristorazione, dei bar e delle discoteche si poteva

accedere solo con certificato di vaccinazione o guarigione (2G). Per le

discoteche e le sale da ballo valeva la regola del 2G+ (art. 12 cpv. 1 e 3,

art. 13 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare; sul tema cfr. “modifiche

dei provvedimenti nazionali di contenimento del coronavirus in Svizzera da

dicembre 2020”; stato: 9 febbraio 2022, edito dall’UFSP).

Nel preciso caso di specie non vi

è dubbio alcuno che, contrariamente a quanto sostiene l’amministrazione,

l’obbligo del telelavoro ha limitato l’attività esercitata dalla ricorrente. Tale

provvedimento non ha impedito la ricorrente di lavorare, potendo ella

continuare a offrire dei corsi online; esso ha tuttavia certamente ridotto, e

dunque limitato, lo svolgimento della sua attività. L’insorgente è infatti

solita lavorare con ditte private ed offrire sia corsi in presenza che corsi

online. L’obbligo per tutti i dipendenti di rimanere a casa ha limitato e

ridotto le opportunità di lavoro della ricorrente.

A comprova di questa circostanza

vi è un’email del 14 gennaio 2022 del “Leiter Auftragsabwicklung” della __________,

il quale, malgrado la ricorrente avesse proposto, per sopperire alla mancata

presenza sul posto di lavoro dei dipendenti della società, di svolgere un corso

di italiano online, le ha chiesto di rinviarlo al mese di aprile 2022 in

seguito alle recenti decisioni prese dal Consiglio federale (doc. D: “[…]

Aufgrund der aktuellsten Entscheidung des Bundesrates schlage ich dir den Do.

28.04.2022

vor […]”; grassetto in originale), ossia alle misure

adottate dall’Esecutivo federale per combattere il coronavirus.

Considerato l’ambito di attività

lavorativa della ricorrente occorre pertanto concludere che le misure prese

dalle autorità per fronteggiare il coronavirus hanno colpito, perlomeno

indirettamente, l’assicurata, limitando la sua attività.

Alla luce di quanto sopra occorre

considerare adempiuta la condizione di cui all’art. 2 cpv. 3bis

lett. a dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore fino

al 16 febbraio 2022, per i mesi di dicembre 2021, di gennaio 2022 e febbraio

2022.

(fino al 16).

In parziale accoglimento del

ricorso, l’incarto va di conseguenza rinviato all’amministrazione affinché

esamini se tutti i requisiti per ottenere le indennità per i citati mesi sono

soddisfatti.

2.10

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione

transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di

primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019

si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 3

giugno 2022, per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni IPG

Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und

Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der

Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.

741.

n. 30).

Sul tema cfr. anche STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata per quanto concerne i mesi di

dicembre 2021, gennaio 2022 e febbraio 2022 e l’incarto rinviato

all’amministrazione per i suoi incombenti.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti