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Decisione

42.2022.4

Contestazione del calcolo dell'indennità giornaliera coronavirus. Ricorso respinto. La Cassa di compensazione ha agito correttamente

7 marzo 2022Italiano28 min

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2022.4-5

cs

Lugano

7 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sui ricorsi del 19 gennaio 2022 di

RI 1

contro

le decisioni su opposizione del 16 dicembre 2021 emanate

da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto, in fatto

1.1. Con due distinte decisioni su

opposizione del 16 dicembre 2021 la Cassa CO 1 ha accolto le richieste di indennità

per perdita di guadagno per il coronavirus per i mesi di maggio 2021, giugno

2021 (doc. A1) e luglio 2021 (doc. A2), inoltrate da RI 1, al beneficio di una

rendita AI al 50% (grado d’invalidità: 58%) ed attivo in maniera accessoria quale

indipendente. Il 17 dicembre 2021 l’amministrazione ha notificato all’assicurato

gli importi delle indennità giornaliere pari a fr. 28 al giorno, calcolate

sulla base di un reddito annuo di fr. 12'600.

1.2. RI 1 è insorto al TCA contro

le predette decisioni su opposizione con due ricorsi contenuti in un unico atto

con cui chiede di rivedere il calcolo delle indennità riconosciute (doc. I). Il

ricorrente, che accenna ad altre procedure ancora pendenti, ritiene, in

sostanza, che l’amministrazione non avrebbe preso in considerazione le basi di

calcolo corrette per fissare la prestazione cui ha diritto. L’insorgente si

lamenta della lentezza della Cassa nell’emettere le decisioni (quasi sei mesi),

evidenzia la difficile situazione economica nella quale si trova e fa

riferimento ad uno studio del 2021 della Supsi che sottolinea come la crisi

pandemica abbia colpito soprattutto i piccoli indipendenti.

Nel merito, l’assicurato

ritiene errata la riduzione del 30% della cifra d’affari media mensile e

sostiene che l’indennità deve invece essere versata nella misura dell’80%,

ossia riducendo la cifra d’affari del 20%. A questo proposito rinvia al punto

5.2 della circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il

coronavirus – indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) e

rammenta di essere parzialmente invalido, parzialmente dipendente, parzialmente

disoccupato e accessoriamente indipendente. Egli chiede, se il ricorso verrà

accolto, di procedere alla revisione di tutti i conteggi fin qui emessi dalla Cassa,

con rimborso delle differenze a suo favore, degli interessi moratori e di un

minimo ed adeguato risarcimento dei costi e delle ripetibili.

Nel dettaglio, secondo il

ricorrente, occorre in primo luogo partire dal reddito conseguito nel 2019.

In seguito, sulla base di

quanto estrapolato dai fatti della STCA 38.2021.26, ossia che dal 1° gennaio

2019 al 30 giugno 2019 sarebbe stato parzialmente dipendente di due imprese con

grado di occupazione totale del 52.5%, malgrado un grado d’invalidità del 58%,

occorrerebbe concludere che il reddito dell’attività indipendente del 2019 è

stato conseguito lavorando solo nei 6 mesi successivi.

Rammentato che dal 1°

luglio 2019 al 31 maggio 2020 egli ha lavorato come dipendente per una sola società,

con un grado d’occupazione del 22.5%, e che quindi va presa in considerazione

un’ulteriore riduzione del tempo reale dedicato all’attività indipendente

durante il periodo da luglio 2019 a dicembre 2019, l’attività accessoria

indipendente, secondo l’assicurato, è stata svolta nella misura del 19.5% (42%

[grado di abilità lavorativa] – 22.5% [percentuale di attività dipendente]).

Per l’assicurato la Cassa

nel 2019 ha accertato una cifra d’affari di fr. 9'503.15, che dà diritto

all’indennità massima di fr. 196 al giorno secondo il seguente calcolo:

6 mesi = 180 giorni

lavorando al 19.5% da indipendente = 35.1 giorni.

CHF 9'503.15 X 80% = CHF

7'602.50 : 35.1 = CHF 216.60, di cui al massimo 196 al giorno.

Periodo dal 17.03.2020 al

31.05.2020:

CHF (196 – 28 [importo già

riconosciuto]) X 45 giorni = CHF 7'560, attivo al 19% = CHF 1'474,20 lordi;

Periodo dal 01.06.2020 al

31.08.2021: CHF (196 – 28 [importo già riconosciuto]) X 450 giorni = CHF 75'600,

attivo al 42% = CHF 31'752 lordi;

Periodo da 31.08.2021 al

31.12.2021: CHF 196 X 120 giorni = CHF 23'520, attivo al 42% = 9'878.40 lordi.

Per l’insorgente la Cassa

gli deve complessivamente fr. 43'104.60 lordi, oltre interessi di mora e

risarcimento danni. L’insorgente sarebbe tuttavia disposto ad ottenere un

forfait da concordare con la Cassa per accelerarne il versamento.

L’assicurato chiede di

indire a breve un incontro fra le parti per verificare e discutere con calcoli

di merito i corretti importi IPG coronavirus dovutigli. In caso contrario

chiede all’amministrazione di presentare una proposta veloce con risarcimento

forfait a chiusura di ogni contestazione.

1.3. Con risposta del 7 febbraio

2022 la Cassa ha affermato che oggetto del contendere sono le due decisioni su opposizione

con le quali viene riconosciuto il diritto alle indennità e che il ricorrente

non motiva le proprie censure, limitandosi ad una contestazione generica

dell’ammontare delle indennità giornaliere, questione che esula dalla procedura

in esame (doc. III). L’amministrazione evidenzia che gli importi riconosciuti

dal 17 marzo 2020 sono stati oggetto di decisioni del 21 dicembre 2021 contro

le quali l’interessato ha già preannunciato opposizione e che potranno poi

essere contestate al TCA. La Cassa afferma che nel caso di specie potrebbe

difettare l’interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica

delle decisioni su opposizione impugnate.

1.4. Con scritto del 5 febbraio

2022, pervenuto al TCA il 9 febbraio 2022 e trasmesso alla Cassa per conoscenza

(doc. V e VI), il ricorrente si è nuovamente espresso in merito alla

fattispecie e ad altre procedure pendenti.

1.5. In data 24 febbraio 2022

l’insorgente ha prodotto delle osservazioni relative alle ultime opposizioni

inoltrate alla Cassa (doc. VII).

in diritto

in

ordine

2.1. La costante giurisprudenza

federale ha stabilito che è la decisione impugnata

che costituisce il

presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale

(cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14

gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF

8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010

consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V

51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Nella

presente fattispecie oggetto delle decisioni su opposizione del 16 dicembre

2021 è il diritto del ricorrente alle indennità giornaliere per il coronavirus

per i mesi di maggio 2021, giugno 2021 e luglio 2021. L’amministrazione ha

infatti verificato se l’insorgente ha subito una riduzione della cifra d’affari

almeno del 30% rispetto alla media della cifra d’affari conseguita dal 2015 al

2019 con la sua attività lucrativa indipendente accessoria (cfr. doc. A1 e doc.

A2).

Ne discende che le

contestazioni relative ad altre procedure pendenti presso il TCA o presso la

Cassa od altre amministrazioni, le censure contro il calcolo od il diritto alle

prestazioni per altri periodi e la richiesta di un risarcimento danni esulano

dalla presente causa.

Per quanto concerne invece

il calcolo delle indennità per i mesi di maggio 2021, giugno 2021 e luglio 2021

va rilevato quanto segue.

Il 17 dicembre 2021, ossia

il giorno successivo all’emissione delle decisioni su opposizione impugnate con

le quali è stato posto il principio del diritto alle prestazioni per i mesi da

maggio a luglio 2021 poiché era stata accertata una riduzione di almeno il 30%

della cifra d’affari, la Cassa ha emesso i conteggi delle indennità dovute,

fissandoli in fr. 28 al giorno (doc. 1).

Considerato che essi si

riferiscono al periodo delle decisioni su opposizioni impugnate, che la

questione dell’ammontare delle prestazioni era già stata sollevata in precedenza

dal ricorrente (cfr. scritto del 18 dicembre 2021, doc. 260, cfr. anche tra i tanti: doc. 87, doc. 167, doc. 261 e risposta doc. 270, doc. 329,

doc. 423-425, doc. 429) e la Cassa aveva già preso posizione con scritto

del 20 dicembre 2021 indicando il calcolo effettuato (doc. 270), per economia

procedurale questo Tribunale si chinerà su tale censura, che di fatto è la

contestazione principale sollevata dal ricorrente.

nel

merito

2.2. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3

della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare

ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,

dell’ordine

pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere

limitata nel tempo.

Il Consiglio federale,

fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare,

adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del

coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in

relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con

validità di sei mesi (RU 2020 871).

Dopo che il 25 settembre

2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze

del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge

COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale,

fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche

dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di

perdita di guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro

attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere

l’epidemia di COVID-19 e subiscono una perdita di guadagno o salariale (art. 2

cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

Hanno inoltre diritto alle

prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai

datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il

coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la

loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita

di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un

reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per

analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è

stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione

alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno).

Il 18 giugno 2021 il

Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità

di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art.

11 cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19

decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del

18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di

perdita di guadagno”).

Il 17 dicembre 2021 il

Parlamento ha deciso di prorogare la durata di validità dell’articolo 15 della

legge COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale

ha prorogato la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

L’attività

lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata

avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di

attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa

dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra

d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari

mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre

d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno; RU 2020 4571 segg.).

Il cpv. 3ter,

primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020

con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

" 3ter

L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è

registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per

cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.

RU 2020 pag. 5829)

Il 20 gennaio 2021 l’art.

2 cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):

" Art. 2

cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3ter L’attività lucrativa è

ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione

della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra

d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato

la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre

mesi con le cifre d’affari più elevate.”

Nell’ambito della

revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal

1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art.

15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di

guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole

dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di

guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra

d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni

2015-2019.

L’art. 2 dell’Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno ha subito un importante cambiamento con effetto dal 17

febbraio 2022: sono stati abrogati i capoversi 1-3 e 6-8, mentre l’art. 3bis è

stato modificato nel senso che hanno diritto alle prestazioni i lavoratori

indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31

capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione

contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle manifestazioni sono

obbligatoriamente assicurati ai sensi della LAVS (lett. a); la loro attività

lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati

dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 (lett. b).

L’art. 4 dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero

delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di

indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono

versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).

Ai sensi dell’art. 5

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, riguardante l’importo e il calcolo

dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito

medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto

all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia

l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di

perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al

giorno (cpv. 3).

Per l’art. 5 cpv. 2ter nel

tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU

2021 5):

" Per il

calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui

all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è

determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la

fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa

fondandosi su una base di calcolo più recente.”

Ai sensi dell’art. 5 cpv.

2ter nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5,

109, 167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti

aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,

capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito

nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo

calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.

Dal 1° luglio 2021 la

norma prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi

diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3,

3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis

è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

Dal 1° luglio 2021 è inoltre

in vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei

lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis

lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione

fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato

rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio

2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di

tassazione fiscale per il 2019.

Dal 17 febbraio 2022

l’art. 5 cpv. 2bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno

prevede che ai lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2

capoverso 3bis che hanno già percepito un’indennità in virtù della

presente ordinanza nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020 si

applica la medesima base di calcolo.

Per l’art. 5 cpv. 2ter

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, in vigore dal 17 febbraio 2022,

per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui

all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies che non

rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante

il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

L’art. 5 cpv. 2ter0

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17

febbraio 2022, prevede che se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi

diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies

la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività

lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis

o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla

base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

L’art. 11 cpv. 1 della

legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno

(LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno,

prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio

è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS.

Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica

l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti

con importi arrotondati.

Il diritto all’indennità

deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno).

Secondo l’art. 8 dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.

1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata

dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei

contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

Infine, l’art. 6

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17

febbraio 2022, prevede che, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il

diritto a prestazioni arretrate si estingue alla fine del terzo mese dopo

l’abrogazione delle disposizioni su cui si fonda.

2.3. Nella Circolare

sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –

Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17

settembre 2020 (stato: 17 febbraio 2022), l’Ufficio federale delle

assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva

amministrativa è costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 25

versioni, cfr. CIC versione 25; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).

Il

p.to 5.2., accertamento del reddito precedente la nascita del primo diritto

all’indennità per i lavoratori indipendenti prevede:

" 1065 La

base per il calcolo dell’indennità per i lavoratori

09/20 indipendenti è costituita per

principio dal reddito dell’attività lucrativa conseguito nell’anno 2019.

Concretamente, si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi

(contributi d’acconto) per l’anno 2019. Se al momento del calcolo

dell’indennità è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per

l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima. Agli aventi diritto che hanno

già ricevuto un’indennità in virtù della versione dell’ordinanza COVID-19

perdita di guadagno in vigore fino al 16 settembre 2020 continua ad applicarsi

la medesima base di calcolo.

1065.1 Nel caso dei lavoratori indipendenti, per il

calcolo

11/20 dell’indennità secondo il N. 1041.5 (ndr: ossia che hanno avviato

l’attività nel 2020, 2021 o 2022) ci si basa sul reddito su cui si fonda il

calcolo dei contributi d’acconto.

1065.2 Per il calcolo delle indennità, dal 1° luglio

2021 va

09/21 considerato d’ufficio il reddito indicato nella decisione di

tassazione fiscale per il 2019 (se disponibile), se questo è più vantaggioso

per la persona interessata. La nuova base di calcolo non incide in alcun modo

sulle prestazioni richieste prima del 1° luglio 2021.

Esempi

- La decisione di

tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata prima del 1° luglio 2021:

l’indennità viene adeguata a partire dal 1° luglio 2021.

- La decisione di

tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata dopo il 1° luglio 2021:

l’indennità viene adeguata secondo la nuova base di calcolo a partire dal primo

giorno del mese in cui la decisione è stata emanata.

1066 Per l’accertamento del reddito

medio dell’attività lucrativa

occorre dividere il reddito annuo per 360.

1067 Per contro, se il reddito è stato

conseguito per un periodo

inferiore a un anno, esso viene convertito in reddito

giornaliero in funzione della durata dell’attività lucrativa (DTF 133 V 431).

La durata dell’attività lucrativa deve essere comprovata (p. es. mediante lo

statuto di persona esercitante un’attività lucrativa indipendente o giustificativi

contabili).”

2.4. Le

direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF

8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre

2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147

V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019

del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag.

438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021

consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF

8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2

pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257

consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132

V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V

377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252,

ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998

Fatti

N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379

consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,

SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,

DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée

de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"

in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.5. In concreto la Cassa di compensazione

ha calcolato, per i mesi di maggio 2021, giugno 2021 e luglio 2021,

un’indennità giornaliera pari a fr. 28 al giorno, utilizzando quale reddito

l’importo di fr. 12'600 secondo la decisione definitiva di fissazione dei

contributi per l’anno 2017 emessa il 9 luglio 2019, più favorevole rispetto al reddito

su cui si fondano le decisioni di fissazione dei contributi per il 2018 e per

il 2019.

La Cassa ha effettuato il

seguente calcolo (cfr. doc. 270):

12'600 : 360 giorni X 80%.

Il calcolo è stato

effettuato secondo quanto prevede l’art. 5 cpv. 1 dell’Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno, secondo il quale l’indennità giornaliera ammonta all’80

per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima

dell’inizio del diritto all’indennità (cfr. anche i marginali 1065-1067 CIC).

Nella misura in cui

l’insorgente afferma che la Cassa avrebbe ridotto del 30% la sua cifra d’affari

e non del 20% come prevede l’art. 5 cpv. 1 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno, va rilevato che il calcolo cui fa riferimento il ricorrente concerne

un altro aspetto, e meglio la questione di sapere se l’assicurato ha diritto

alle indennità, e non la questione dell’ammontare delle prestazioni.

A questo scopo è infatti

necessario accertare se la cifra d’affari del mese per il quale viene chiesta

la prestazione è diminuita almeno del 30% rispetto alla cifra d’affari media degli

anni dal 2015 al 2019 (cfr. art. 2 cpv. 3ter dell’Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno).

La censura va pertanto

respinta.

L’insorgente sostiene

inoltre che dai fatti della STCA 38.2021.26 del 5 luglio 2021 (doc. 13A,

consid. 1.1) risulterebbe in pratica che nel 2019 ha lavorato quale

indipendente unicamente dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019 e dunque che il

reddito conseguito nel 2019 andrebbe in sostanza raddoppiato, così da tenere

conto dell’ammontare che avrebbe effettivamente percepito se avesse lavorato un

anno intero (cfr. anche marg. 1067 CIC).

A torto.

Nella citata sentenza, questo

Tribunale, al consid. 1.1. ha unicamente preso atto che l’insorgente, al beneficio

di una rendita AI al 50% con grado d’invalidità del 58% ed una capacità

lavorativa del 42%, ha sottoscritto due contratti di lavoro con un grado di

occupazione complessivo del 52.5% (22,5% + 30%).

Il Tribunale, ritenuto del

resto che non era oggetto del contendere, non ha invece accertato alcunché in

merito al periodo di esercizio della sua attività indipendente nel 2019.

Dalla sentenza, che si è

pronunciata su un’istanza di revisione di una precedente sentenza emessa il 24 settembre 2020 dal

TCA, non può pertanto essere dedotto che l’insorgente nel 2019 ha svolto

l’attività indipendente accessoria solo per 6 mesi.

Del resto l’assicurato non

sostiene di aver chiesto alla Cassa di compensazione lo stralcio dall’affiliazione

quale indipendente dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2019, né apporta una

qualsiasi prova circa la sospensione della sua attività lucrativa indipendente

accessoria in quel periodo (cfr. anche doc. 207 dove l’insorgente afferma di

essere attivo al 10% quale ingegnere indipendente almeno fino al 31.12.2019; circa

la necessità di apportare la documentazione necessaria a fondamento delle sue

richieste cfr. il marg. 1067 CIC).

Egli pertanto non può

Considerandi

essere seguito laddove espone un calcolo diverso rispetto a quello della Cassa

di compensazione.

In queste condizioni la

decisione su opposizione della Cassa merita conferma.

2.6

Il ricorrente chiede di

indire a breve un incontro tra le parti per verificare e discutere con calcoli

di merito i corretti importi IPG coronavirus ad oggi a lui dovuti (doc. I).

Va qui rammentato che per l'art.

6.

n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un

termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito

per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri

di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga

rivolta.

Nel

campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni

delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del

2.

novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.

consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed

ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF

8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico

dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una

richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura

ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid.

2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019,

8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre

2017.

consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1°

settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF

9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con

riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di

prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si

traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di

prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale

sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di

interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non

bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013

consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127.

V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In

proposito cfr. pure STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA

38.2018.39

del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Nella

presente evenienza l’insorgente ha chiesto di indire l’udienza per verificare e

discutere con calcoli di merito i corretti importi IPG coronavirus.

Ora, come visto in

precedenza, la documentazione prodotta in sede processuale è esaustiva e non

necessita di alcun complemento.

Del

resto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost, il ricorrente ha potuto far valere

le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio

2018) e la documentazione già presente agli atti consente al TCA di emanare il

proprio giudizio (valutazione anticipata

delle prove; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio

2022, consid. 3.2; STF 8C_139/2019 del

18.

giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.;

STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6).

Egli infatti

si è espresso a più riprese in merito all’ammontare dell’indennità (cfr. tra i

tanti: doc. 87, doc. 167, doc. 261 e risposta doc. 270, doc. 329, doc. 423-425,

doc. 429).

L’audizione

dell’assicurato si rivela, pertanto, superflua.

2.7

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è

entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di

controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione

transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di

primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019

si applica il diritto anteriore.

In concreto, i ricorsi,

presentati con un unico atto, sono del 19 gennaio 2022, per cui si applica la

nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni

IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und

Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der

Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.

741.

n. 30).

Sul tema cfr. anche STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi, nella misura in

cui sono ricevibili, sono respinti.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti