42.2022.42
Ricorso irricevibile poiché argomentazioni riguardano BF e difficili condiz. economiche che non consentirebbero ad ass. di restituire prestazioni percepite indebitam. Mai contestato il computo delle PC nei calcoli volti a determ. somma da restituire. Censure saranno esaminate nella proc. di condono
3 ottobre 2022Italiano23 min
I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2022.42
rs
Lugano
3 ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 giugno 2022 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 9 maggio 2022 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con
decisione del 30 marzo 2021 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento
(USSI) ha chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 13’567.--, a titolo di
prestazioni assistenziali percepite indebitamente dal gennaio 2020 al febbraio
2021, in quanto è emerso che la medesima in quel periodo aveva percepito una
prestazione complementare di fr. 900.-- mensili (cfr. doc. 44).
1.2. A
seguito del provvedimento del 30 marzo 2021 l’interessata, il 6 aprile 2021, ha
inviato all’amministrazione uno scritto in cui ha chiesto “un decreto di
abbandono in quanto la restituzione di tale importo (fr. 13'567.--) sarebbe un
onere troppo grande e attualmente le mie entrate non me lo consentono”,
motivando come segue:
" (…)
• Ho sempre lavorato e provveduto in modo autonomo alle mie necessità e al pagamento delle mie spese questo, anche
durante la convivenza con il signor __________.
• lo e il mio ex
compagno non essendo appunto coniugati abbiamo, di comune accordo, gestito in modo autonomo le nostre entrate e
diviso solo ed esclusivamente le spese (uscite) che riguardavano il nostro nucleo.
• Percepisco la rendita AVS - anticipata - dal 1. gennaio 2019 (su richiesta del vostro
Ufficio).
• Nel corso del
mese di aprile 2019 non ho potuto svolgere
la mia attività
indipendente come estetista a causa di forti
dolori fisici.
• Dopo diversi
esami ho scoperto di avere un tumore maligno. Ho dovuto eseguire cicli di chemioterapia - esattamente radioterapia - che mi hanno molto debilitato fisicamente
e distrutto mentalmente, soprattutto dopo la perdita dei capelli.
• Dal 1. maggio 2019 percepisco la prestazione complementare.
• In data 10
luglio 2019 sono stata operata (storna) poiché le cure effettuate non hanno
portato alcun beneficio.
• Ora a causa
del tumore dovrò vivere tutta la vita con una sacca posta sull'addome per
permettere la fuoriuscita delle feci.
• Purtroppo a
causa di tutto questo non ho più potuto
svolgere la mia attività, anche se ho sempre
avuto la speranza, un giorno di ricominciare.
• In data 4
febbraio 2021 ho dovuto eseguire un secondo intervento per l'asportazione di
un'ernia formatasi in seguito al precedente
intervento.
• Vi comunico
che io e il signor __________ abbiamo deciso
di lasciarci. Il signor __________ ha traslocato in un nuovo appartamento in data 1. aprile
2021 (come già indicato in un suo precedente scritto
al vostro· Ufficio - attenzione signora __________). Questa decisione è
stata presa in parte a causa della mia malattia e in parte alla situazione
venutasi a creare in questi periodi.
• Tengo infine
a precisare che ho sempre inviato al vostro
Ufficio tutti i documenti da voi richiesti con la massima trasparenza, rispetto e puntualità.
• Vi chiedo
gentilmente di voler comprendere la mia situazione personale: nel giro di pochi
giorni ho scoperto di essere gravemente malata e tutte le mie certezze e
convinzioni sul mio futuro sono sparite in un attimo lasciando solo posto alla
paura, all'incertezza e alla solitudine. La malattia ha condizionato e
condiziona tuttora la mia vita, anche se sto imparando a convivere con tutto
questo.
• Il signor __________
ed io abbiamo sempre creduto, che essendo il vostro Ufficio a conoscenza della
nostra situazione, chiedesse in automatico i documenti che ritenevano necessari
e indispensabili per il calcolo della prestazione. Infatti abbiamo anche avuto
in passato incontri presso i vostri uffici e diverse telefonate dove abbiamo
spiegato la nostra situazione economica. (…)” (Doc. 42)
1.3. L’USSI,
il 7 aprile 2021, ha chiesto a RI 1 di voler “confermare per iscritto se la
stessa (n.d.r.: ossia la raccomandata del 6 aprile 2021; cfr. consid. 1.2.)
è intesa come reclamo formale in merito all’Ordine di restituzione del 30 marzo
2021” (cfr. doc. 40).
Il
13 aprile 2021 l’interessata ha risposto che la sua lettera raccomandata del 6
aprile 2021 “è un reclamo formale in merito all’ordine di restituzione del
30 marzo 2021” (cfr. doc. 39).
1.4. Con
decisione su reclamo del 9 maggio 2022 l’USSI ha confermato l’ordine di
restituzione del 30 marzo 2021, rilevando:
" (…) Nell’ambito
dell’assistenza vige il principio della sussidiarietà in base al quale la persona nel bisogno deve utilizzare prioritariamente ogni sua risorsa
per far fronte
al fabbisogno .corrente e
solo sussidiariamente
ha diritto all'assistenza. Tutti i redditi
devono quindi essere considerati per la
determinazione di un eventuale fabbisogno scoperto. Nel caso concreto, quindi, anche le prestazioni complementari alle
quali la reclamante ha
diritto dal 1° gennaio 2020 e rispettivamente il
capitale di libero passaggio accreditato dalla __________ sul suo conto __________ intestato
alla signora RI 1.
Dalla documentazione trasmessa dalla reclamante, su richiesta
dell'USSI, nei mesi
di febbraio e marzo 2021 è emerso che la stessa è al beneficio dal 1° gennaio 2020
di prestazioni complementari pari a CHF
900.- mensili e che il 1° settembre 2020 la __________ aveva versato complessivi CHF
35'258.80 alla reclamante quale capitale LPP
che la stessa ha provveduto a prelevare l'8 settembre 2020.
Le giustificazioni rese dalla reclamante circa il suo precario
stato di salute e il fatto che a suo avviso l'USSI "chiedesse in
automatico i documenti che ritenevano necessari e indispensabili per il calcolo della
prestazione" non vengono in soccorso alla
reclamante.
Ella in assistenza dal mese di ottobre 2015 doveva sapere di aver
l'onere di informare l'USSI di
ogni cambiamento circa la propria situazione
economica.
Le prestazioni assistenziali mensili versate
alla reclamante nel periodo da gennaio 2020 a febbraio
2021 sono state calcolate, nelle rispettive
decisioni, non tenendo in considerazione le
citate entrate. Lo fossero invece state,
sarebbe emerso un fabbisogno inferiore. Ne consegue che la signora RI 1 e il signor __________
non avevano diritto
all'ammontare delle prestazioni erogate dall'USSI.
L'USSI ha pertanto rivisto quanto stabilito in precedenza e ha
emesso la decisione del 30 marzo 2021,
considerando l'importo mensile della prestazione complementare ricevuta e il
capitale di libero passaggio, ripristinando
da un punto di vista oggettivo il giusto diritto
all'assistenza tramite ordine di restituire
le prestazioni assistenziali mensili versate in eccesso.
L'ordine di restituzione stabilisce unicamente che la reclamante ha beneficiato di una prestazione
alla quale, da un profilo oggettivo, non
aveva diritto e che, di conseguenza, in quanto indebitamente ricevuta, va
restituita.
Si ribadisce, che a questo stadio è, come visto, irrilevante
sapere se alla reclamante possa essere riconosciuta la buona fede nel momento
in cui aveva ricevuto le prestazioni per complessivi CHF 13'567.- a titolo di prestazioni
di assistenza non dovute e indebitamente ricevute. (…)” (Doc. A)
1.5. Contro
la decisione su reclamo RI 1, il 2 giugno 2022, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA, postulando l’annullamento dell’ordine di restituzione (cfr.
doc. I).
A
sostegno della propria pretesa l’insorgente ha addotto:
" (…)
• Come
già indicato nel mio precedente ricorso del 6 aprile 2021 all'USSl, mi hanno
diagnosticato un tumore nel corso del mese di aprile 2019 e purtroppo da quel
momento la mia vita è cambiata completamente: ho dovuto smettere di lavorare,
quale estetista indipendente, a causa dei forti dolori e della debilitazione
fisica; ho trascorso diversi mesi dentro e fuori dall'ospedale per visite
mediche e cicli di chemio e radioterapia; infine sono stata operata nel mese di
luglio 2019 poiché le cure non avevano portato alcun beneficio; ho perso nel
frattempo anche i capelli e ora dovrò vivere tutta la vita con una sacca posta
sull'addome per permettere la fuoriuscita delle feci. Nel corso del mese di
febbraio 2021 sono stata nuovamente operata per l'asportazione di un'ernia che
si è formata in seguito al precedente intervento. Infine dal mese di aprile
2021 io e il mio compagno __________ ci siamo lasciati a causa di tutti i
problemi causati dalla mia malattia.
• Il 4 febbraio
2022 ho dovuto sottopormi ad un altro intervento per problemi legati ad una
seconda ernia che mi creava molti problemi fisici a __________.
• Dal 1. maggio
2019 mi è stato riconosciuto il diritto di ricevere la prestazione complementare
pari a fr. 900.- che fortunatamente mi ha permesso di far fronte al pagamento
della quota di affitto del mio salone perché non potendo più svolgere la mia
attività indipendente e dovendo far fronte a diversi pagamenti, tra cui le 2
quote di canone di locazione siti nella stessa abitazione (RI 1: privata e
salone / __________: privata) avevo come unica entrata la rendita AVS pari a
fr. 1'556.-.
• In data
07.07.2020 è scaduta la mia polizza vita presso la __________ e ho riscattato
l'importo di fr. 35'258.80 che ho utilizzato per restituire alcuni debiti, per
un totale di fr. 32'000.- che avevo contratto a seguito della mia malattia e
alla conseguente cessazione della mia attività indipendente (comunicazione
fatta anche alla PC).
• Come già indicato
il mio ex compagno ha sempre inviato, regolarmente e su richiesta, la
documentazione necessaria all'Ufficio di sostegno sociale (tra cui la
contabilità mensile della mia attività indipendente e questo finché ho potuto
lavorare). In seguito l'USSI mi ha imposto di richiedere la rendita AVS
anticipatamente.
• Ho vissuto e
sto tuttora vivendo una situazione nuova e difficile sotto tutti i punti di
vista e non sono riuscita di conseguenza, come in passato, a svolgere la mia
attività che mi permetteva, di essere indipendente finanziariamente e aiutare e
supportare, almeno in parte a livello economico, anche il mio ex compagno. [Non
è mai stata mia intenzione tenere all'oscuro l'Ufficio del sostegno sociale
sulla mia nuova situazione finanziaria di proposito anche perché ripeto, ho
sempre pensato di aver avuto diritto alla prestazione complementare proprio
perché il mio canone di locazione era diventato troppo alto, non avendo più
entrate quale indipendente e ricevendo solo fr. 1'556.-di AVS (le uscite erano
superiori alle entrate mensili).
• Ho creduto che
dal momento in cui io non potevo più aiutare il mio ex compagno
finanziariamente, automaticamente, l'USSI versasse al signor __________ il
minimo vitale per fronte ai suoi impegni finanziari (affitto, spese diverse,
sostentamento).
• Ora, purtroppo
e a malincuore, ho dovuto accettare che non potrò più svolgere la mia attività
e quindi ho dato regolare disdetta di 6 mesi (31.12.2021) al mio locatario.
• Dal 1. luglio
2022 mi trasferirò __________. Sarà quindi mia premura avvisare gli uffici
preposti.
• Le Istituzioni
svizzere hanno sempre aiutato le persone in difficoltà e lo stanno dimostrando
anche in questo brutto periodo di guerra. Ora sono io ad avere bisogno di voi.
Sono una persona che ha lavorato tutta una vita in modo dignitoso e senza dar
fastidio poi sulla mia strada ho incontrato un nemico - tumore - che ho
combattuto e sconfitto non senza sofferenze e sacrifici. Ora chiedo di poter
vivere serenamente e provare a ricrearmi una vita semplice ma dignitosa ma come
faccio avendo un grosso debito da restituire e non avendo soldi a disposizione?
(…)” (Doc. I)
1.6. Nella
sua risposta del 28 giugno 2022 l’USSI ha chiesto la conferma della decisione
su reclamo, precisando:
" (…) Per
quanto concerne la domanda di condono, si rileva che, per costante
giurisprudenza federale, è possibile pronunciare una decisione di condono solo
al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo
è stabilito
definitivamente (cfr. STF 8C_589/2016 del 26
aprile 2017; STF 9C_211/2009 del 15 aprile
2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008;
STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
Nella decisione su reclamo del 9 maggio 2022 (doc. 21-28 inc. USSI) l’USSI aveva informato in tal senso la
ricorrente, ossia "Nel caso di specie,
la reclamante sostiene implicitamente di aver agito in buona fede e che
la restituzione costituirebbe un onere troppo grave. Tali censure riguardano
le condizioni del condono (buona fede e onere troppo grave, vedi sopra) che
verranno esaminate, con separata decisione, nella procedura successiva, dopo
che la presente sarà cresciuta in giudicato. Tale
procedura verrà attivata d'ufficio.".
Il concetto di buona fede
sollevato dalla ricorrente e le precarie condizioni economiche invocate nella
procedura di reclamo e confermate nel proprio atto di ricorso verranno
esaminate dall'USSI con separata decisione, dopo che la decisione di
restituzione sarà cresciuta in giudicato. (…)” (cfr. doc. V).
1.7. Il
TCA, il 30 giugno 2022, ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per
presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VI).
La
ricorrente non ha ritirato la relativa raccomandata, per cui tale lettera le è
stata rispedita tramite posta A, anche al nuovo indirizzo di __________ (cfr.
busta d’intimazione; doc. I pag. 2).
Le
parti sono, ad ogni modo, rimaste silenti.
in diritto
2.1. Per
quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
" Le
prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui
all’art. 26 Laps.”
Ai sensi
dell’art. 26 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:
" La
prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza
dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare
del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto
conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)
Fatti
I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla
restituzione. (cpv. 4)"
2.2. In
concreto, esaminate con attenzione le carte processuali, il TCA ritiene che le
argomentazioni formulate nel ricorso contro la decisione su reclamo del 9
maggio 2022, con la quale l’USSI ha confermato l’ordine di restituzione del 30
marzo 2021 emesso nei confronti di RI 1 (cfr. doc. 44) - come peraltro pure
quelle esposte nel reclamo del 6 aprile 2021 contro l’ordine di restituzione
del 30 marzo 2021 - concernono la buona fede dell’insorgente nel percepire i
versamenti da parte dell’assistenza sociale e le sue difficili condizioni
economiche che non le consentirebbero la restituzione dell’importo richiesto
(cfr. doc. I; 42, consid. 1.5.; 1.2.).
In
effetti la ricorrente, nello scritto del 6 aprile 2021, dopo aver descritto le
sue condizioni di salute connesse a una patologia oncologica diagnosticata nel
2019, ha asserito, da una parte, di avere “sempre inviato al vostro Ufficio
tutti i documenti da voi richiesti con la massima trasparenza, rispetto e
puntualità” e che “il signor __________ ed io abbiamo sempre creduto,
che essendo il vostro Ufficio a conoscenza della nostra situazione, chiedesse
in automatico i documenti che ritenevano necessari e indispensabili per il
calcolo della prestazione (…)”, dall’altra, che la restituzione
dell’importo di fr. 13'567.-- sarebbe per lei un onere troppo grande a cui le
sue entrate non permetterebbero di fare fronte (cfr. doc. 42; consid. 1.2.).
Nel
ricorso l’insorgente ha altresì puntualizzato che il suo ex compagno ha sempre
inviato, regolarmente e su richiesta, la documentazione necessaria all’Ufficio
di sostegno sociale (tra cui la contabilità mensile della sua attività
indipendente finché ha potuto lavorare) e che “ho vissuto e sto tuttora
vivendo una situazione nuova e difficile sotto tutti i punti di vista e non
sono riuscita di conseguenza, come in passato, a svolgere la mia attività che
mi permetteva, di essere indipendente finanziariamente e aiutare e supportare,
almeno in parte a livello economico, anche il mio ex compagno. [Non è mai stata
mia intenzione tenere all'oscuro l'Ufficio del sostegno sociale sulla mia nuova
situazione finanziaria di proposito anche perché ripeto, ho sempre pensato di
aver avuto diritto alla prestazione complementare proprio perché il mio canone
di locazione era diventato troppo alto, non avendo più entrate quale
indipendente e ricevendo solo fr. 1'556.- di AVS (le uscite erano superiori
alle entrate mensili)”.
La
medesima ha infine formulato il seguente quesito: “chiedo di poter vivere
serenamente e provare a ricrearmi una vita semplice ma dignitosa ma come faccio
avendo un grosso debito da restituire e non avendo soldi a disposizione?”
(cfr. doc. I; consid. 1.5.).
Anche
l’USSI, del resto, nella decisione su reclamo ha evidenziato che “la
reclamante sostiene implicitamente di aver agito in buona fede e che la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (…)” (cfr. doc. A p.to H).
Nella
risposta di causa l’amministrazione ha poi ribadito che la ricorrente aveva
sollevato il concetto di buona fede e fatto valere delle precarie condizioni
economiche nella procedura di reclamo, elementi poi confermati nell’atto di
ricorso (cfr. doc. V pag. 5).
L’insorgente
non ha d’altronde mai contestato il computo della prestazione complementare nei
calcoli volti a determinare l’importo da restituire relativo alle prestazioni
assistenziali percepite a torto a far tempo dal mese di gennaio 2020, né del
capitale ricevuto da __________ nel conteggio di settembre 2020 (cfr. doc. 44).
Nemmeno ha sollevato obiezioni circa l’ammontare in quanto tale chiestole in
restituzione.
È
vero che la ricorrente, il 13 aprile 2021, rispondendo alla richiesta dell’USSI
del 7 aprile 2021, volta a sapere se il suo scritto del 6 aprile 2021 che ha
fatto seguito all’ordine di restituzione del 30 marzo 2021 fosse da intendere
quale reclamo formale contro la decisione del 30 marzo 2021 (cfr. doc. 40;
consid. 1.3.), ha indicato che la sua lettera del 6 aprile 2021 “è un
reclamo formale in merito all’ordine di restituzione del 30 marzo 2021” (cfr.
doc. 39; consid. 1.3.).
E’
altrettanto vero, tuttavia, che l’amministrazione, benché il provvedimento del
30 marzo 2021 contemplasse la facoltà, oltre che di interporre reclamo, di
presentare domanda di condono (cfr. doc. 44 pag. 2), nel suo scritto del 7
aprile 2021 ha soltanto chiesto all’insorgente di confermare se la lettera del
6 aprile 2021 fosse un reclamo formale (cfr. doc. 40), senza domandarle se in
alternativa non andasse considerata quale richiesta di condono viste la buona
fede invocata implicitamente - come sottolineato dalla parte resistente stessa
(cfr. doc. A p.to H; consid. 2.2.) - e le asserite precarie condizioni
economiche.
Alla
luce delle argomentazioni fatte valere con lo scritto del 6 aprile 2021 (cfr.
doc. 42; consid. 1.2.; 2.2.), questo Tribunale ritiene che la ricorrente, il 13
aprile 2021, abbia unicamente voluto affermare che si opponeva in modo formale
alla restituzione, avendo, a suo dire, sempre inviato tutta la documentazione e
non avendo le entrate sufficienti per farvi fronte. Nulla consente di
concludere, per contro, che intendesse pure contestare il principio della
restituzione a seguito del computo delle PC e del capitale LPP o il relativo
importo.
2.3. La
buona fede e l’onere troppo grave costituiscono i presupposti del condono (cfr.
consid. 2.1.).
Per
costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di
condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di
restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito
definitivamente (cfr. STF
8C_658/2021 del 15 marzo 2022 consid. 4.3.3; STF 8C_405/2020 del 3
febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017 consid. 3.1.;
STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF
8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
Le
censure sollevate nell’impugnativa (cfr. consid. 2.2.) sono, pertanto,
inammissibili e saranno esaminate nella procedura successiva relativa al
condono.
Considerandi
L’amministrazione
si è, del resto, già impegnata ad esaminare le condizioni del condono (buona
fede e precarie condizioni finanziarie invocate dalla ricorrente) con separata
decisione (cfr. doc. A p.to H; V pag. 5).
Il
presente ricorso è conseguentemente irricevibile (cfr. STCA 42.2021.33 del 28
giugno 2021; STCA 39.2018.10 del 17 settembre 2018; STCA 42.2017.43 del 23
ottobre 2017; 42.2011.32 del 9 gennaio 2012).
2.4
A
titolo abbondanziale è comunque utile rilevare che è
tenuto alla restituzione ogni persona che ha beneficiato di una prestazione,
alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto o che le è stata versata
di un importo superiore a quello spettantele (cfr. STF 8C_294/2018 del 28
giugno 2018 consid. 4.2.2.). Deve essere restituita la prestazione che viene
erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di
ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo.
A
questo stadio non è rilevante sapere se l'interessato fosse in buona fede
oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. La questione della buona
fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di
condono (cfr. STF 8C_195/2022 del 9 agosto 2022 consid. 7; STF 9C_398/2021 del
22.
febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_294/2018
del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid.
3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e).
Va, inoltre, osservato che nell'assistenza sociale
vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps, secondo
cui l'assistenza sociale può essere riconosciuta solo se il richiedente non può
far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a
cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte
di terzi (cfr. STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017
del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid.
2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2015,
p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Nella STF 8C_42/2013 del 15
ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha
potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e
private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.
Con
giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142
V 513, il Tribunale federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto
complessivo da attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato
nel calcolo della prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo
rappresentato dalle rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da
altre indennità giornaliere. Ciò in virtù del principio di sussidiarietà che è
l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo
all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.
In
una recente sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. il Tribunale
federale ha peraltro osservato:
"
(…) l'aiuto sociale non deve
essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura
sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare
situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e
complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione
rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114
seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno (…)”
2.5
Nel
caso di specie dalla documentazione agli atti emerge che la ricorrente, nel
periodo determinante gennaio 2020 – febbraio 2021 ha percepito una PC di fr.
900.-- mensili escluso il premio dell’assicurazione malattia (cfr. doc. 75; 81)
e nel settembre 2020 ha ricevuto un capitale di fr. 35'258.80 da __________ (cfr.
doc. 68; 108). Le PC e il capitale citato non sono stati computati nei calcoli
iniziali delle prestazioni assistenziali relativi a tale lasso di tempo.
In
virtù del principio di sussidiarietà tali importi andavano, però, considerati
nei conteggi delle prestazioni assistenziali.
Da
un profilo oggettivo la ricorrente, avendo beneficiato da gennaio 2020 a
febbraio 2021 di prestazioni ordinarie calcolate senza conteggiare le PC e il
capitale erogatole dalla __________, ha dunque effettivamente ricevuto
indebitamente parte delle stesse.
Nel
caso di specie sono, perciò, date le condizioni per rivedere le decisioni di
attribuzione delle prestazioni assistenziali per i mesi da gennaio 2020 a
febbraio 2021 emesse in prima battuta (cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021
consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016
del 26 ottobre 2016 consid. 2).
Ne
discende che in casu l’amministrazione ha ad ogni modo a ragione richiesto alla
ricorrente la restituzione di parte delle prestazioni assistenziali ricevute da
gennaio 2020 a febbraio 2021.
2.6
In ambito di
assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica
la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la
legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del
6.
ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65
cpv. 1 Las).
L’art.
29.
Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000
franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per
le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Nel
caso concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è
applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e
considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il
legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese
nell’ambito dell’assistenza sociale, non si
riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.49 del 12 settembre 2022;
decreto 42.2022.46 del 25 luglio 2022; decreto 42.2022.44 del 13 giugno 2022;
STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Gli atti
sono trasmessi all’USSI per pronunciarsi in merito alla domanda di condono.
3. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti