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Decisione

42.2022.45

Accolta la richiesta di indennità giornaliere per il coronavirus per il periodo dal 17 febbraio 2022 al 28 febbraio 2022 per persona attiva nell'ambito delle manifestazioni

5 settembre 2022Italiano29 min

2022, invece, considerato che le ulteriori condizioni di cui all’art. 2 cpv. 3bis

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

Fatti

42.2022.45

cs

Lugano

5 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 giugno 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 18 maggio 2022 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1963, pianista,

direttore d’orchestra e produttore indipendente, titolare della ditta

individuale __________, ha inoltrato la richiesta per l’ottenimento delle

indennità giornaliere per il coronavirus per il mese di febbraio 2022 (doc. 4).

1.2. Con decisione formale dell’11 marzo

2022 la Cassa CO 1 ha respinto la richiesta (doc. 3). In seguito alle censure

sollevate da RI 1, con decisione su opposizione del 18 maggio 2022

l’amministrazione ha posto l’interessato al beneficio delle indennità

giornaliere per il periodo dal 1° febbraio 2022 al 16 febbraio 2022,

affermando:

“(…)

5. (…)

Detto ciò, è pur vero che fino al 16

febbraio 2022 vigeva l’art. 15 cpv. 1 Ordinanza del 23 giugno 2021 sui

provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione

particolare, secondo la prima frase del quale “alle manifestazioni in luoghi

chiusi l’accesso deve essere limitato a persone provviste di un certificato di

vaccinazione o guarigione”. Considerato quanto addotto dall’opponente,

secondo la Cassa è provato col grado della verosimiglianza preponderante valido

nell’ambito delle assicurazioni sociali che, a causa di detto provvedimento,

alcuni potenziali clienti dell’opponente hanno deciso di non indire

manifestazioni, per le quali avrebbero richiesto la sua partecipazione o

organizzazione.

Ciò non vale però più dal 17 febbraio

2022, giorno dell’abrogazione dell’ordinanza appena citata, da quando cioè è

caduto l’obbligo del certificato di vaccinazione o guarigione per accedere alle

manifestazioni in luoghi chiusi.

Il paragone, fatto dall’opponente, con

la situazione durante la primavera del 2021 non regge. Infatti, in nessun

momento durante la primavera e l’estate del 2021 i provvedimenti sono stati

così poco incisivi come a partire dal 17 febbraio 2022. Perciò, le due

situazioni non sono comparabili.

Inoltre, nulla muta la tendenza evocata

dall’opponente a organizzare eventi da remoto, poiché ciò è dovuto alla sola

volontà dell’organizzatore e non a un provvedimento delle autorità, non

essendocene.

Infine, quanto alla paventata

impossibilità di acquisire nuova clientela, quest’aspetto non va considerato.

Nessun provvedimento, infatti, limitava l’opponente nel contattare potenziali

clienti virtualmente oppure nel rispetto delle misure sanitarie quali distanza

e mascherina.

6. Alla luce di

tutto quanto sopra esposto, dal 17 febbraio 2022 la limitazione dell’attività

di pianista, direttore d’orchestra e produttore esercitata dall’opponente è da

ascriversi alla pandemia e ai suoi effetti (timore di entrare in contratto con

la malattia, stagnazione economica generale), ma non a provvedimenti ordinati

dalle autorità per combatterla. Limitatamente al periodo dal 1° al 16 febbraio

2022, invece, considerato che le ulteriori condizioni di cui all’art. 2 cpv. 3bis

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno sono adempiute, la decisione impugnata

va modificata. L’ammontare della prestazione e il rispettivo versamento saranno

oggetto di un conteggio separato.” (doc. 1)

1.3. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1,

è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone in

via principale la riforma nel senso di essere posto al beneficio dell’indennità

giornaliera per il coronavirus per il mese di febbraio 2022 ed in via

subordinata il suo annullamento ed il rinvio dell’incarto alla Cassa per una

nuova decisione (doc. I).

L’insorgente, che richiama

l’intero incarto dall’amministrazione, rammenta di essere titolare della __________,

ditta individuale con sede a __________ e di essere attivo nell’ambito della

produzione di eventi musicali, in particolare per ditte private. Il ricorrente

non condivide la valutazione della Cassa di compensazione secondo cui

l’Ordinanza del 23 giugno 2021 sui provvedimenti per combattere l’epidemia di

COVID 19 in vigore fino 16 febbraio 2022 ha cessato di produrre effetti dal 17

febbraio 2022, ritenuto come l’interessato ha dovuto annullare diversi eventi.

Egli rileva che alcune restrizioni sono comunque state mantenute, rendendo di

fatto impossibile organizzare qualsiasi manifestazione. La situazione

particolare è terminata unicamente il 1° aprile 2022 e la circolazione del

virus è rimasta forte anche dopo il 16 febbraio 2022 e tale da provocare ancora

decorsi gravi della malattia. Tant’è che sono stati mantenuti alcuni

provvedimenti di protezione, tra cui l’obbligo di isolamento per le persone

positive, ciò che ha indotto molti clienti a rinunciare ad organizzare eventi.

L’insorgente ritiene di aver adempiuto le condizioni di cui all’art. 2 cpv. 3bis

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno e sostiene che il principio secondo il

quale l’indennità per perdita di guadagno deve essere giustificata da una situazione

che è la conseguenza diretta delle misure adottate dal Consiglio federale e non

semplicemente dalla crisi generata dalla situazione pandemica, non può

rientrare nei parametri che sembrerebbe avere preso in considerazione la Cassa.

1.4. Con risposta del 5 luglio 2022, cui

ha allegato l’intero incarto, la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso,

con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di

motivazione (doc. III).

1.5. Il 7 luglio 2022 l’insorgente ha

affermato di non avere ulteriori prove da assumere (doc. V).

in diritto

Considerandi

in

ordine

2.1

La costante giurisprudenza

federale ha stabilito che è la decisione impugnata

che costituisce il

presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale

(cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14

gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF

8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010

consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V

51.

consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Nella

presente fattispecie oggetto della decisione su opposizione del 18 maggio 2022

è il rifiuto del diritto alle indennità giornaliere per il coronavirus dal 17

febbraio al 28 febbraio 2022 (doc. 1).

Ne discende che le contestazioni

relative al mese di marzo 2022 esulano dalla presente causa e sono

irricevibili.

nel merito

2.2

Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3

della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare

ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,

dell’ordine

pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere

limitata nel tempo.

Il Consiglio federale, fondandosi

sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per

frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus,

l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con

il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31),

entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi

(RU 2020 871).

Dopo che il 25 settembre 2020 il

Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del

Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19;

cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi

sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche

dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di

perdita di guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile

a quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro attività a causa

di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19

e subiscono una perdita di guadagno o salariale (art. 2 cpv. 3 Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno).

Hanno inoltre diritto alle

prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai

datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il

coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la

loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita

di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un

reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per

analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è

stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione

alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno).

Il 18 giugno 2021 il Consiglio

federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di

perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11

cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19 decisa

dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del 18

giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di

perdita di guadagno”).

Il 17 dicembre 2021 il Parlamento

ha deciso di prorogare la durata di validità dell’articolo 15 della legge

COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale ha

prorogato la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

L’attività

lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata

avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di

attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa

dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra

d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari

mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre

d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.).

Il cpv. 3ter, primo

periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con

entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

" 3ter

L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è

registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per

cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.

RU 2020 pag. 5829)

Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv.

3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):

" Art. 2

cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3ter L’attività lucrativa è

ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione

della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra

d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato

la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre

mesi con le cifre d’affari più elevate.”

Nell’ambito della revisione della

legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021,

tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1

seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno),

prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole

dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di

guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra

d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni

2015-2019.

L’art. 2 dell’Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno ha subito un importante cambiamento con effetto dal 17

febbraio 2022: sono stati abrogati i capoversi 1-3 e 6-8, mentre l’art. 3bis

è stato modificato nel senso che hanno diritto alle prestazioni i lavoratori

indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31

capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione

contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle manifestazioni se sono

obbligatoriamente assicurati ai sensi della LAVS (lett. a); se la loro attività

lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati

dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 (lett. abis),

se subiscono una perdita di guadagno o salariale (lett. b) e se nel 2019 hanno

conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000

franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività

dopo il 2019; se non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va

adempiuta in proporzione alla durata dell’attività.

Per l’art. 11 cpv. 9

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, l’articolo 2 capoverso 3bis

ha effetto sino al 30 giugno 2022.

L’art. 4 dell’Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle

indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di

indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono

versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).

Ai sensi dell’art. 5 dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno, riguardante l’importo e il calcolo

dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito

medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto

all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia

l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di

perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al

giorno (cpv. 3).

Per l’art. 5 cpv. 2ter

nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021

(RU 2021 5):

" Per il

calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui

all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è

determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la

fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa

fondandosi su una base di calcolo più recente.”

Ai sensi dell’art. 5 cpv. 2ter

nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5, 109,

167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti

aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,

capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito

soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si

può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo

più recente.

Dal 1° luglio 2021 la norma

prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi

diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,

capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel

campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito

soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

Dal 1° luglio 2021 è inoltre in vigore

l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei lavoratori

indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis

lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la

decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività

lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis

o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla

base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

Dal 17 febbraio 2022 l’art. 5

cpv. 2bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prevede che ai

lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis

che hanno già percepito un’indennità in virtù della presente ordinanza nella

versione in vigore fino al 16 settembre 2020 si applica la medesima base di

calcolo.

Per l’art. 5 cpv. 2ter

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, in vigore dal 17 febbraio 2022,

per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui

all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies che non

rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante

il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

L’art. 5 cpv. 2ter

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17

febbraio 2022, prevede che se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi

diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies

la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività

lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis

o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla

base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

L’art. 11 cpv. 1 della legge

federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a

cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, prevede che

per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è

determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il

Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica

l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti

con importi arrotondati.

Il diritto all’indennità deve

essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 perdita

di guadagno).

Secondo l’art. 8 dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.

1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata

dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei

contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

Infine, l’art. 6 dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17 febbraio 2022,

prevede che, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto a

prestazioni arretrate si estingue alla fine del terzo mese dopo l’abrogazione

delle disposizioni su cui si fonda.

2.3

Nella Circolare sull’indennità in

caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di

guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 17

febbraio 2022), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda

innanzitutto che questa direttiva amministrativa è costantemente aggiornata dal

17.

marzo 2020 (ne esistono 25 versioni, cfr. CIC versione 25 del 17 febbraio

2022; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).

Nella

premessa alla versione 25, stato: 17 febbraio 2022, figura:

" Il 16

febbraio 2022 il Consiglio federale ha modificato l’ordinanza COVID-19

situazione particolare e l’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno. Dal 17

febbraio 2022 tutte le restrizioni sono revocate, ad eccezione dell’obbligo di

indossare la mascherina nei trasporti pubblici e in determinati istituti di

cura. Anche le indennità di perdita di guadagno per il coronavirus sono

pertanto soppresse, salvo quelle per le persone particolarmente a rischio, i

lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un

datore di lavoro attivi nel settore delle manifestazioni.

(…).

Dal 17 febbraio 2022 sono soppresse le indennità seguenti:

- indennità in caso di cessazione della custodia dei figli;

- indennità in caso di divieto di svolgere manifestazioni;

- indennità in caso di chiusura di strutture;

- indennità in

caso di limitazione considerevole dell’attività lucrativa in generale.

Le persone attive

nel settore delle manifestazioni continuano ad avere diritto all’indennità in

caso di limitazione considerevole dell’attività lucrativa in seguito a

restrizioni in vigore finora, dato che queste hanno un effetto a più lungo

termine rispetto a quelle in altri ambiti di attività, in particolare a causa

dell’annullamento e della mancata pianificazione di alcune manifestazione.

Di conseguenza, il diritto all’indennità derivante da una

limitazione considerevole dell’attività lucrativa nel settore delle

manifestazioni è mantenuto fino al 30 giugno 2022. (…)” (sottolineatura del

redattore)

Il

punto 3.2.5 (Diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività

lucrativa per i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile

a quella di un datore di lavoro attivi nel settore delle manifestazioni), nella

versione in vigore dal 17 febbraio 2022, prevede:

" 1041.2 Hanno

diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le

02/22b persone in posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro nel settore delle manifestazioni

nonché i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda che, in

seguito a provvedimenti decisi a livello cantonale o federale per combattere il

coronavirus prima del 17 febbraio 2022, devono limitare considerevolmente la

propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito un reddito

dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi. Se

l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato

nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di

reddito si applica per analogia il N. 1067.

1041.2a Gli assicurati devono indicare nel modulo 318.756 che

02/22b esercitano un’attività nel

settore delle manifestazioni, precisando la loro professione e l’impresa in cui

la esercitano. Le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di

lavoro devono comprovare l’indicazione relativa all’attività tramite l’estratto

del registro di commercio. Spetta inoltre agli assicurati spiegare in modo

plausibile, nei motivi addotti, in che modo continuano a essere toccati dalle

restrizioni revocate.

1041.2b Per persone attive nel settore delle manifestazioni

02/22b s’intendono in particolare quelle che organizzano autonomamente

manifestazioni, quelle che esercitano un’attività lucrativa nel quadro di

manifestazioni (p. es. i tecnici del suono e della luce) o le persone che si

esibiscono in occasione delle manifestazioni (p. es. gli operatori culturali).

1041.3

L’attività

lucrativa è considerata aver subìto una limitazione

02/22b considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari

pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari media degli anni

2015–2019. Ai fini del confronto, la cifra d’affari media realizzata nel

periodo di attività effettivo va calcolata su base mensile. Se l’attività è

stata avviata prima del gennaio del 2015, la cifra d’affari complessiva va

divisa per 60, per determinare il valore mensile. L’avente diritto deve

indicare la diminuzione della cifra d’affari e spiegare a quale provvedimento è

dovuta.”

2.4

Le

direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF

8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre

2021.

consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147

V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019

del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag.

438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve

tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021

consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF

8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2

pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257

consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132

V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V

377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag.

252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998.

N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379

consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,

SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,

DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid.

3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée

de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"

in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti,

tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa

materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118

V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.5

Va ancora qui rilevato che dalla

lettura del Bollettino ufficiale relativo alle discussioni parlamentari in

vista dell’adozione dell’art. 10 (attualmente art. 15) della legge federale

sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte

all’epidemia di Covid-19 (n. 20.058) emerge che la volontà del legislatore era

di indennizzare unicamente la perdita di guadagno delle persone che devono

interrompere o limitare in modo considerevole l’attività lucrativa a causa di

provvedimenti adottati per far fronte all’epidemia di Covid-19 e non qualsiasi

perdita di guadagno.

La riduzione del reddito deve

trovare la sua origine nelle misure prese dalle autorità per fronteggiare il

coronavirus (cfr. BU 2020

pag. 783, presa di posizione del Consigliere agli Stati Paul Rechsteiner,

Gruppo Socialista, per la maggioranza della Commissione: “[…] Die Mehrheit ist der Meinung - so, wie

es auch der Nationalrat klar und mit grosser Mehrheit beschlossen hat -, dass

nicht nur die vollständige Einstellung, nicht nur der vollständige Unterbruch

der Erwerbstätigkeit massgebend sein muss, sondern auch die massgebliche

Einschränkung. Zur Beruhigung der Minderheit und zu dem, was Kollege Hegglin

ausgeführt hat: Die Kausalität muss ja immer nachgewiesen sein. Es kann

nicht einfach nur ein Einkommenseinbruch geltend gemacht werden, sondern es

braucht einen Covid-19-bedingten Einbruch, damit die entsprechenden Entschädigungen

hier ausgelöst werden können. Dies sind die Argumente der Mehrheit,

entsprechend dem klaren Entscheid des Nationalrates […]”; cfr. anche BU 2020, pag. 1765,

presa di posizione del consigliere nazionale Philippe Nantermod, Gruppo

liberale radicale: “[…] A l'article 10 alinéa 1, il s'agit de l'APG. […] Il est aussi

en vigueur rétroactivement au 17 septembre 2020 afin de permettre la

continuation pour les personnes indirectement touchées par les mesures

prises pour surmonter l'épidémie de coronavirus. Une solution de compromis

entre les deux chambres a été trouvée”, sottolineature del redattore).

Cfr.

anche l’opuscolo edito dall’UFAS, intitolato “Misure concernenti l’indennità

di perdita di guadagno per il coronavirus” (stato: 17 febbraio 2022), dove

figura, per quanto concerne i lavoratori indipendenti attivi nel settore delle

manifestazioni, che fino al 30 giugno 2022 hanno diritto alle prestazioni, se

tutte le condizioni sono adempiute, le “persone indirittamente [recte:

indirettamente] colpite dai provvedimenti con diminuzione della cifra d’affari

pari almeno” al 30% (per il periodo dal 1° aprile 2021).

2.6

In

concreto l’insorgente chiede che gli venga riconosciuto il diritto alle

indennità giornaliere per tutto il mese di febbraio 2022 e non solo per il

periodo dal 1° al 16.

Il

ricorrente è un pianista, direttore d’orchestra e produttore indipendente,

titolare della ditta individuale __________.

Nel

formulario per la richiesta delle indennità giornaliere ha dichiarato una cifra

d’affari di fr. 73'000 nel 2015, fr. 49'000 nel 2016, fr. 54'000 nel 2017, fr.

45'000 nel 2018 e fr. 49'800 nel 2019. Nel mese di febbraio 2022 l’interessato

ha indicato di non aver conseguito alcuna cifra d’affari, sostenendo che “come

spiegato ripetutamente nel 2021 non si poteva acquistare clienti!”.

L’amministrazione

ha respinto la domanda dell’insorgente per il periodo dal 17 febbraio 2022,

affermando in sostanza che quasi tutte le misure restrittive per combattere il

coronavirus sono state abrogate il 16 febbraio 2022 (doc. 1).

2.7

Questo Tribunale, per i motivi che

seguono, non può confermare la decisione su opposizione della Cassa.

Va preliminarmente rammentato che

il Consiglio federale, nella sua seduta del 16 febbraio 2022, ha abolito il

diritto alle indennità giornaliere per coronavirus, con l’eccezione, tra gli

altri, degli assicurati indipendenti attivi nelle manifestazioni, per i quali

le prestazioni, se dati i presupposti, possono essere riconosciute fino al 30

giugno 2022 (cfr. art. 2 cpv. 3bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita

di guadagno in vigore dal 17 febbraio 2022; cfr. anche comunicato stampa del 16

febbraio 2022 del Consiglio federale: Coronavirus: “il Consiglio federale

revoca i provvedimenti - ancora in vigore fino a fine marzo soltanto l’obbligo

della mascherina sui trasporti pubblici e nelle strutture sanitarie e

l’isolamento”).

Nel “commento alle singole

disposizioni” dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno (visibile in: https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html),

relativo alla modifica in vigore dal 17 febbraio 2022 dell’art. 2 cpv. 3bis

figura che:

" (…) La

condizione di diritto finora vigente della limitazione considerevole

dell’attività lucrativa è abrogata al 17 febbraio 2022. A partire da questa

data vi hanno diritto unicamente i lavoratori indipendenti e le persone in

posizione analoga a quella di un datore di lavoro attive nel settore delle

manifestazioni. Di principio valgono le precedenti condizioni di diritto della

limitazione considerevole dell’attività lucrativa, con l’aggiunta che

l’attività lucrativa soggetta a limitazioni considerevoli deve essere

un’attività nel settore delle manifestazioni. Non è tuttavia necessario che

il provvedimento che giustifica il diritto sia in vigore durante il periodo di

fruizione del diritto: provvedimenti come i divieti delle manifestazioni

possono infatti causare perdite di guadagno anche dopo la loro revoca.

Oltre alle persone che svolgono manifestazioni, vi rientrano anche quelle che

svolgono un’attività lucrativa nell’ambito di manifestazioni (p. es. tecnici

del suono e delle luci) o che si esibiscono alle manifestazioni (p. es.

operatori culturali). Si intende così creare una fase transitoria per i

lavoratori nel settore delle manifestazioni per tenere conto del fatto che, per

questi lavoratori, i provvedimenti per lottare contro la pandemia in vigore

fino al 16 febbraio 2022 hanno ripercussioni a più lungo termine rispetto ad

altri settori e di conseguenza anche nei mesi successivi all’abrogazione dei

provvedimenti possono insorgere perdite di guadagno. La durata di validità di

questa disposizione è limitata al 30 giugno 2022 (cfr. art. 11 cpv. 9).”

(sottolineature del redattore)

Nel caso di specie è pacifico che

l’insorgente, pianista, direttore d’orchestra e produttore indipendente, è

attivo nell’ambito delle manifestazioni.

Di conseguenza il suo diritto non

deve essere valutato in base alle restrizioni in vigore dal 17 febbraio 2022,

ma delle limitazioni precedentemente vigenti e che possono avere delle

ripercussioni sullo svolgimento della sua attività anche successivamente a tale

data (cfr. marginale 1041.2 CIC in vigore dal 17 febbraio 2022, consid. 2.3.).

In concreto l’amministrazione ha stabilito

che fino al 16 febbraio 2022 l’attività dell’insorgente era limitata a causa

dei provvedimenti emanati dall’autorità federale per combattere il coronavirus

e segnatamente dell’art. 15 cpv. 1 Ordinanza sui provvedimenti per combattere

l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare, secondo la cui prima frase

“alle manifestazioni in luoghi chiusi l’accesso deve essere limitato a

persone provviste di un certificato di vaccinazione o guarigione” e che ha

portato alcuni potenziali clienti a non indire manifestazioni per le quali

sarebbe stata richiesta la sua partecipazione o la sua organizzazione (doc. 1).

Considerato che il

Consiglio federale ha abolito la quasi totalità delle misure restrittive messe

in atto per combattere la pandemia di coronavirus nella sua seduta del 16

febbraio 2022, senza particolare preavviso, questo Tribunale ritiene che

l’insorgente

non avrebbe potuto, da un giorno all’altro,

organizzare in tempi brevi

manifestazioni od eventi che gli avrebbero permesso di svolgere la sua attività

sin da subito senza alcuna ripercussione sulla sua cifra d’affari nel mese di febbraio

2022.

È infatti notorio che

l’organizzazione e la pianificazione di eventi e manifestazioni necessita di tempo.

Tant’è che lo stesso

Consiglio federale ha inteso

creare una fase transitoria per i

lavoratori del settore delle manifestazioni per tenere conto del fatto che per

loro i provvedimenti per lottare contro la pandemia di COVID 19 in vigore fino

al 16 febbraio 2022 hanno ripercussioni a più lungo termine rispetto agli altri

settori.

Ne segue che le condizioni

di cui all’art. 2 cpv. 3bis e 3ter dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno vanno considerate adempiute per tutto il mese di

febbraio 2022 e non solo fino al 16.

L’insorgente ha di conseguenza

diritto alle indennità giornaliere dal 1° febbraio 2022 al 28 febbraio 2022.

La decisione su opposizione

impugnata va di conseguenza modificata ed il diritto alle prestazioni

riconosciuto per l’intero mese litigioso.

2.8

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione

transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di

primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019

si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 13

giugno 2022, per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni IPG

Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und

Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der

Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.

741.

n. 30).

Sul tema cfr. anche STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Al ricorrente, vincente in causa

e rappresentato da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

nella misura in cui è ricevibile, è accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è modificata nel senso che RI 1 ha diritto

alle indennità giornaliere per il coronavirus dal 1° febbraio 2022 al 28

febbraio 2022.

2. Non si percepisce tassa di giustizia,

mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa CO 1 verserà a RI 1

fr. 1'500.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico

al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti