42.2022.45
Accolta la richiesta di indennità giornaliere per il coronavirus per il periodo dal 17 febbraio 2022 al 28 febbraio 2022 per persona attiva nell'ambito delle manifestazioni
5 settembre 2022Italiano29 min
2022, invece, considerato che le ulteriori condizioni di cui all’art. 2 cpv. 3bis
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
42.2022.45
cs
Lugano
5 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 giugno 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18 maggio 2022 emanata da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1963, pianista,
direttore d’orchestra e produttore indipendente, titolare della ditta
individuale __________, ha inoltrato la richiesta per l’ottenimento delle
indennità giornaliere per il coronavirus per il mese di febbraio 2022 (doc. 4).
1.2. Con decisione formale dell’11 marzo
2022 la Cassa CO 1 ha respinto la richiesta (doc. 3). In seguito alle censure
sollevate da RI 1, con decisione su opposizione del 18 maggio 2022
l’amministrazione ha posto l’interessato al beneficio delle indennità
giornaliere per il periodo dal 1° febbraio 2022 al 16 febbraio 2022,
affermando:
“(…)
5. (…)
Detto ciò, è pur vero che fino al 16
febbraio 2022 vigeva l’art. 15 cpv. 1 Ordinanza del 23 giugno 2021 sui
provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione
particolare, secondo la prima frase del quale “alle manifestazioni in luoghi
chiusi l’accesso deve essere limitato a persone provviste di un certificato di
vaccinazione o guarigione”. Considerato quanto addotto dall’opponente,
secondo la Cassa è provato col grado della verosimiglianza preponderante valido
nell’ambito delle assicurazioni sociali che, a causa di detto provvedimento,
alcuni potenziali clienti dell’opponente hanno deciso di non indire
manifestazioni, per le quali avrebbero richiesto la sua partecipazione o
organizzazione.
Ciò non vale però più dal 17 febbraio
2022, giorno dell’abrogazione dell’ordinanza appena citata, da quando cioè è
caduto l’obbligo del certificato di vaccinazione o guarigione per accedere alle
manifestazioni in luoghi chiusi.
Il paragone, fatto dall’opponente, con
la situazione durante la primavera del 2021 non regge. Infatti, in nessun
momento durante la primavera e l’estate del 2021 i provvedimenti sono stati
così poco incisivi come a partire dal 17 febbraio 2022. Perciò, le due
situazioni non sono comparabili.
Inoltre, nulla muta la tendenza evocata
dall’opponente a organizzare eventi da remoto, poiché ciò è dovuto alla sola
volontà dell’organizzatore e non a un provvedimento delle autorità, non
essendocene.
Infine, quanto alla paventata
impossibilità di acquisire nuova clientela, quest’aspetto non va considerato.
Nessun provvedimento, infatti, limitava l’opponente nel contattare potenziali
clienti virtualmente oppure nel rispetto delle misure sanitarie quali distanza
e mascherina.
6. Alla luce di
tutto quanto sopra esposto, dal 17 febbraio 2022 la limitazione dell’attività
di pianista, direttore d’orchestra e produttore esercitata dall’opponente è da
ascriversi alla pandemia e ai suoi effetti (timore di entrare in contratto con
la malattia, stagnazione economica generale), ma non a provvedimenti ordinati
dalle autorità per combatterla. Limitatamente al periodo dal 1° al 16 febbraio
2022, invece, considerato che le ulteriori condizioni di cui all’art. 2 cpv. 3bis
Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno sono adempiute, la decisione impugnata
va modificata. L’ammontare della prestazione e il rispettivo versamento saranno
oggetto di un conteggio separato.” (doc. 1)
1.3. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1,
è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone in
via principale la riforma nel senso di essere posto al beneficio dell’indennità
giornaliera per il coronavirus per il mese di febbraio 2022 ed in via
subordinata il suo annullamento ed il rinvio dell’incarto alla Cassa per una
nuova decisione (doc. I).
L’insorgente, che richiama
l’intero incarto dall’amministrazione, rammenta di essere titolare della __________,
ditta individuale con sede a __________ e di essere attivo nell’ambito della
produzione di eventi musicali, in particolare per ditte private. Il ricorrente
non condivide la valutazione della Cassa di compensazione secondo cui
l’Ordinanza del 23 giugno 2021 sui provvedimenti per combattere l’epidemia di
COVID 19 in vigore fino 16 febbraio 2022 ha cessato di produrre effetti dal 17
febbraio 2022, ritenuto come l’interessato ha dovuto annullare diversi eventi.
Egli rileva che alcune restrizioni sono comunque state mantenute, rendendo di
fatto impossibile organizzare qualsiasi manifestazione. La situazione
particolare è terminata unicamente il 1° aprile 2022 e la circolazione del
virus è rimasta forte anche dopo il 16 febbraio 2022 e tale da provocare ancora
decorsi gravi della malattia. Tant’è che sono stati mantenuti alcuni
provvedimenti di protezione, tra cui l’obbligo di isolamento per le persone
positive, ciò che ha indotto molti clienti a rinunciare ad organizzare eventi.
L’insorgente ritiene di aver adempiuto le condizioni di cui all’art. 2 cpv. 3bis
Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno e sostiene che il principio secondo il
quale l’indennità per perdita di guadagno deve essere giustificata da una situazione
che è la conseguenza diretta delle misure adottate dal Consiglio federale e non
semplicemente dalla crisi generata dalla situazione pandemica, non può
rientrare nei parametri che sembrerebbe avere preso in considerazione la Cassa.
1.4. Con risposta del 5 luglio 2022, cui
ha allegato l’intero incarto, la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso,
con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. III).
1.5. Il 7 luglio 2022 l’insorgente ha
affermato di non avere ulteriori prove da assumere (doc. V).
in diritto
Considerandi
in
ordine
2.1
La costante giurisprudenza
federale ha stabilito che è la decisione impugnata
che costituisce il
presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14
gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF
8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010
consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V
51.
consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Nella
presente fattispecie oggetto della decisione su opposizione del 18 maggio 2022
è il rifiuto del diritto alle indennità giornaliere per il coronavirus dal 17
febbraio al 28 febbraio 2022 (doc. 1).
Ne discende che le contestazioni
relative al mese di marzo 2022 esulano dalla presente causa e sono
irricevibili.
nel merito
2.2
Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3
della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare
ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,
dell’ordine
pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere
limitata nel tempo.
Il Consiglio federale, fondandosi
sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per
frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus,
l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con
il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31),
entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi
(RU 2020 871).
Dopo che il 25 settembre 2020 il
Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del
Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19;
cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi
sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche
dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di
perdita di guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile
a quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro attività a causa
di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19
e subiscono una perdita di guadagno o salariale (art. 2 cpv. 3 Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno).
Hanno inoltre diritto alle
prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai
datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il
coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la
loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita
di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un
reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per
analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è
stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione
alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno).
Il 18 giugno 2021 il Consiglio
federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di
perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11
cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19 decisa
dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del 18
giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di
perdita di guadagno”).
Il 17 dicembre 2021 il Parlamento
ha deciso di prorogare la durata di validità dell’articolo 15 della legge
COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale ha
prorogato la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.
L’attività
lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata
avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di
attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa
dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra
d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari
mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre
d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter
Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.).
Il cpv. 3ter, primo
periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con
entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:
" 3ter
L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è
registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per
cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.
RU 2020 pag. 5829)
Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv.
3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):
" Art. 2
cpv. 3ter, primo e terzo periodo
3ter L’attività lucrativa è
ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione
della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra
d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato
la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre
mesi con le cifre d’affari più elevate.”
Nell’ambito della revisione della
legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021,
tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1
seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno),
prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole
dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di
guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra
d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni
2015-2019.
L’art. 2 dell’Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno ha subito un importante cambiamento con effetto dal 17
febbraio 2022: sono stati abrogati i capoversi 1-3 e 6-8, mentre l’art. 3bis
è stato modificato nel senso che hanno diritto alle prestazioni i lavoratori
indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31
capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione
contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle manifestazioni se sono
obbligatoriamente assicurati ai sensi della LAVS (lett. a); se la loro attività
lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati
dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 (lett. abis),
se subiscono una perdita di guadagno o salariale (lett. b) e se nel 2019 hanno
conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000
franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività
dopo il 2019; se non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va
adempiuta in proporzione alla durata dell’attività.
Per l’art. 11 cpv. 9
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, l’articolo 2 capoverso 3bis
ha effetto sino al 30 giugno 2022.
L’art. 4 dell’Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle
indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di
indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono
versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).
Ai sensi dell’art. 5 dell’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno, riguardante l’importo e il calcolo
dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito
medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto
all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia
l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di
perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al
giorno (cpv. 3).
Per l’art. 5 cpv. 2ter
nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021
(RU 2021 5):
" Per il
calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui
all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è
determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la
fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa
fondandosi su una base di calcolo più recente.”
Ai sensi dell’art. 5 cpv. 2ter
nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5, 109,
167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti
aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,
capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito
soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si
può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo
più recente.
Dal 1° luglio 2021 la norma
prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi
diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,
capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel
campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito
soggetto all’AVS conseguito nel 2019.
Dal 1° luglio 2021 è inoltre in vigore
l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei lavoratori
indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis
lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la
decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività
lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis
o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla
base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.
Dal 17 febbraio 2022 l’art. 5
cpv. 2bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prevede che ai
lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis
che hanno già percepito un’indennità in virtù della presente ordinanza nella
versione in vigore fino al 16 settembre 2020 si applica la medesima base di
calcolo.
Per l’art. 5 cpv. 2ter
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, in vigore dal 17 febbraio 2022,
per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui
all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies che non
rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante
il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.
L’art. 5 cpv. 2ter
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17
febbraio 2022, prevede che se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi
diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies
la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività
lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis
o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla
base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.
L’art. 11 cpv. 1 della legge
federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a
cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, prevede che
per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è
determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il
Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’indennità e incarica
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti
con importi arrotondati.
Il diritto all’indennità deve
essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 perdita
di guadagno).
Secondo l’art. 8 dell’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.
1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata
dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei
contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).
Infine, l’art. 6 dell’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17 febbraio 2022,
prevede che, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto a
prestazioni arretrate si estingue alla fine del terzo mese dopo l’abrogazione
delle disposizioni su cui si fonda.
2.3
Nella Circolare sull’indennità in
caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di
guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 17
febbraio 2022), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda
innanzitutto che questa direttiva amministrativa è costantemente aggiornata dal
17.
marzo 2020 (ne esistono 25 versioni, cfr. CIC versione 25 del 17 febbraio
2022; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).
Nella
premessa alla versione 25, stato: 17 febbraio 2022, figura:
" Il 16
febbraio 2022 il Consiglio federale ha modificato l’ordinanza COVID-19
situazione particolare e l’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno. Dal 17
febbraio 2022 tutte le restrizioni sono revocate, ad eccezione dell’obbligo di
indossare la mascherina nei trasporti pubblici e in determinati istituti di
cura. Anche le indennità di perdita di guadagno per il coronavirus sono
pertanto soppresse, salvo quelle per le persone particolarmente a rischio, i
lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un
datore di lavoro attivi nel settore delle manifestazioni.
(…).
Dal 17 febbraio 2022 sono soppresse le indennità seguenti:
- indennità in caso di cessazione della custodia dei figli;
- indennità in caso di divieto di svolgere manifestazioni;
- indennità in caso di chiusura di strutture;
- indennità in
caso di limitazione considerevole dell’attività lucrativa in generale.
Le persone attive
nel settore delle manifestazioni continuano ad avere diritto all’indennità in
caso di limitazione considerevole dell’attività lucrativa in seguito a
restrizioni in vigore finora, dato che queste hanno un effetto a più lungo
termine rispetto a quelle in altri ambiti di attività, in particolare a causa
dell’annullamento e della mancata pianificazione di alcune manifestazione.
Di conseguenza, il diritto all’indennità derivante da una
limitazione considerevole dell’attività lucrativa nel settore delle
manifestazioni è mantenuto fino al 30 giugno 2022. (…)” (sottolineatura del
redattore)
Il
punto 3.2.5 (Diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività
lucrativa per i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile
a quella di un datore di lavoro attivi nel settore delle manifestazioni), nella
versione in vigore dal 17 febbraio 2022, prevede:
" 1041.2 Hanno
diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le
02/22b persone in posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro nel settore delle manifestazioni
nonché i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda che, in
seguito a provvedimenti decisi a livello cantonale o federale per combattere il
coronavirus prima del 17 febbraio 2022, devono limitare considerevolmente la
propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito un reddito
dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi. Se
l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato
nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di
reddito si applica per analogia il N. 1067.
1041.2a Gli assicurati devono indicare nel modulo 318.756 che
02/22b esercitano un’attività nel
settore delle manifestazioni, precisando la loro professione e l’impresa in cui
la esercitano. Le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di
lavoro devono comprovare l’indicazione relativa all’attività tramite l’estratto
del registro di commercio. Spetta inoltre agli assicurati spiegare in modo
plausibile, nei motivi addotti, in che modo continuano a essere toccati dalle
restrizioni revocate.
1041.2b Per persone attive nel settore delle manifestazioni
02/22b s’intendono in particolare quelle che organizzano autonomamente
manifestazioni, quelle che esercitano un’attività lucrativa nel quadro di
manifestazioni (p. es. i tecnici del suono e della luce) o le persone che si
esibiscono in occasione delle manifestazioni (p. es. gli operatori culturali).
1041.3
L’attività
lucrativa è considerata aver subìto una limitazione
02/22b considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari
pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari media degli anni
2015–2019. Ai fini del confronto, la cifra d’affari media realizzata nel
periodo di attività effettivo va calcolata su base mensile. Se l’attività è
stata avviata prima del gennaio del 2015, la cifra d’affari complessiva va
divisa per 60, per determinare il valore mensile. L’avente diritto deve
indicare la diminuzione della cifra d’affari e spiegare a quale provvedimento è
dovuta.”
2.4
Le
direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non
sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF
8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre
2021.
consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147
V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019
del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag.
438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve
tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021
consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF
8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2
pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257
consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132
V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V
377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag.
252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998.
N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene
quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379
consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,
SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,
DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid.
3a; vedi inoltre Bois,
"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.
77ss; Duc-Greber: "La portée
de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"
in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,
"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul
Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti,
tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa
materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118
V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.5
Va ancora qui rilevato che dalla
lettura del Bollettino ufficiale relativo alle discussioni parlamentari in
vista dell’adozione dell’art. 10 (attualmente art. 15) della legge federale
sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte
all’epidemia di Covid-19 (n. 20.058) emerge che la volontà del legislatore era
di indennizzare unicamente la perdita di guadagno delle persone che devono
interrompere o limitare in modo considerevole l’attività lucrativa a causa di
provvedimenti adottati per far fronte all’epidemia di Covid-19 e non qualsiasi
perdita di guadagno.
La riduzione del reddito deve
trovare la sua origine nelle misure prese dalle autorità per fronteggiare il
coronavirus (cfr. BU 2020
pag. 783, presa di posizione del Consigliere agli Stati Paul Rechsteiner,
Gruppo Socialista, per la maggioranza della Commissione: “[…] Die Mehrheit ist der Meinung - so, wie
es auch der Nationalrat klar und mit grosser Mehrheit beschlossen hat -, dass
nicht nur die vollständige Einstellung, nicht nur der vollständige Unterbruch
der Erwerbstätigkeit massgebend sein muss, sondern auch die massgebliche
Einschränkung. Zur Beruhigung der Minderheit und zu dem, was Kollege Hegglin
ausgeführt hat: Die Kausalität muss ja immer nachgewiesen sein. Es kann
nicht einfach nur ein Einkommenseinbruch geltend gemacht werden, sondern es
braucht einen Covid-19-bedingten Einbruch, damit die entsprechenden Entschädigungen
hier ausgelöst werden können. Dies sind die Argumente der Mehrheit,
entsprechend dem klaren Entscheid des Nationalrates […]”; cfr. anche BU 2020, pag. 1765,
presa di posizione del consigliere nazionale Philippe Nantermod, Gruppo
liberale radicale: “[…] A l'article 10 alinéa 1, il s'agit de l'APG. […] Il est aussi
en vigueur rétroactivement au 17 septembre 2020 afin de permettre la
continuation pour les personnes indirectement touchées par les mesures
prises pour surmonter l'épidémie de coronavirus. Une solution de compromis
entre les deux chambres a été trouvée”, sottolineature del redattore).
Cfr.
anche l’opuscolo edito dall’UFAS, intitolato “Misure concernenti l’indennità
di perdita di guadagno per il coronavirus” (stato: 17 febbraio 2022), dove
figura, per quanto concerne i lavoratori indipendenti attivi nel settore delle
manifestazioni, che fino al 30 giugno 2022 hanno diritto alle prestazioni, se
tutte le condizioni sono adempiute, le “persone indirittamente [recte:
indirettamente] colpite dai provvedimenti con diminuzione della cifra d’affari
pari almeno” al 30% (per il periodo dal 1° aprile 2021).
2.6
In
concreto l’insorgente chiede che gli venga riconosciuto il diritto alle
indennità giornaliere per tutto il mese di febbraio 2022 e non solo per il
periodo dal 1° al 16.
Il
ricorrente è un pianista, direttore d’orchestra e produttore indipendente,
titolare della ditta individuale __________.
Nel
formulario per la richiesta delle indennità giornaliere ha dichiarato una cifra
d’affari di fr. 73'000 nel 2015, fr. 49'000 nel 2016, fr. 54'000 nel 2017, fr.
45'000 nel 2018 e fr. 49'800 nel 2019. Nel mese di febbraio 2022 l’interessato
ha indicato di non aver conseguito alcuna cifra d’affari, sostenendo che “come
spiegato ripetutamente nel 2021 non si poteva acquistare clienti!”.
L’amministrazione
ha respinto la domanda dell’insorgente per il periodo dal 17 febbraio 2022,
affermando in sostanza che quasi tutte le misure restrittive per combattere il
coronavirus sono state abrogate il 16 febbraio 2022 (doc. 1).
2.7
Questo Tribunale, per i motivi che
seguono, non può confermare la decisione su opposizione della Cassa.
Va preliminarmente rammentato che
il Consiglio federale, nella sua seduta del 16 febbraio 2022, ha abolito il
diritto alle indennità giornaliere per coronavirus, con l’eccezione, tra gli
altri, degli assicurati indipendenti attivi nelle manifestazioni, per i quali
le prestazioni, se dati i presupposti, possono essere riconosciute fino al 30
giugno 2022 (cfr. art. 2 cpv. 3bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita
di guadagno in vigore dal 17 febbraio 2022; cfr. anche comunicato stampa del 16
febbraio 2022 del Consiglio federale: Coronavirus: “il Consiglio federale
revoca i provvedimenti - ancora in vigore fino a fine marzo soltanto l’obbligo
della mascherina sui trasporti pubblici e nelle strutture sanitarie e
l’isolamento”).
Nel “commento alle singole
disposizioni” dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno (visibile in: https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html),
relativo alla modifica in vigore dal 17 febbraio 2022 dell’art. 2 cpv. 3bis
figura che:
" (…) La
condizione di diritto finora vigente della limitazione considerevole
dell’attività lucrativa è abrogata al 17 febbraio 2022. A partire da questa
data vi hanno diritto unicamente i lavoratori indipendenti e le persone in
posizione analoga a quella di un datore di lavoro attive nel settore delle
manifestazioni. Di principio valgono le precedenti condizioni di diritto della
limitazione considerevole dell’attività lucrativa, con l’aggiunta che
l’attività lucrativa soggetta a limitazioni considerevoli deve essere
un’attività nel settore delle manifestazioni. Non è tuttavia necessario che
il provvedimento che giustifica il diritto sia in vigore durante il periodo di
fruizione del diritto: provvedimenti come i divieti delle manifestazioni
possono infatti causare perdite di guadagno anche dopo la loro revoca.
Oltre alle persone che svolgono manifestazioni, vi rientrano anche quelle che
svolgono un’attività lucrativa nell’ambito di manifestazioni (p. es. tecnici
del suono e delle luci) o che si esibiscono alle manifestazioni (p. es.
operatori culturali). Si intende così creare una fase transitoria per i
lavoratori nel settore delle manifestazioni per tenere conto del fatto che, per
questi lavoratori, i provvedimenti per lottare contro la pandemia in vigore
fino al 16 febbraio 2022 hanno ripercussioni a più lungo termine rispetto ad
altri settori e di conseguenza anche nei mesi successivi all’abrogazione dei
provvedimenti possono insorgere perdite di guadagno. La durata di validità di
questa disposizione è limitata al 30 giugno 2022 (cfr. art. 11 cpv. 9).”
(sottolineature del redattore)
Nel caso di specie è pacifico che
l’insorgente, pianista, direttore d’orchestra e produttore indipendente, è
attivo nell’ambito delle manifestazioni.
Di conseguenza il suo diritto non
deve essere valutato in base alle restrizioni in vigore dal 17 febbraio 2022,
ma delle limitazioni precedentemente vigenti e che possono avere delle
ripercussioni sullo svolgimento della sua attività anche successivamente a tale
data (cfr. marginale 1041.2 CIC in vigore dal 17 febbraio 2022, consid. 2.3.).
In concreto l’amministrazione ha stabilito
che fino al 16 febbraio 2022 l’attività dell’insorgente era limitata a causa
dei provvedimenti emanati dall’autorità federale per combattere il coronavirus
e segnatamente dell’art. 15 cpv. 1 Ordinanza sui provvedimenti per combattere
l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare, secondo la cui prima frase
“alle manifestazioni in luoghi chiusi l’accesso deve essere limitato a
persone provviste di un certificato di vaccinazione o guarigione” e che ha
portato alcuni potenziali clienti a non indire manifestazioni per le quali
sarebbe stata richiesta la sua partecipazione o la sua organizzazione (doc. 1).
Considerato che il
Consiglio federale ha abolito la quasi totalità delle misure restrittive messe
in atto per combattere la pandemia di coronavirus nella sua seduta del 16
febbraio 2022, senza particolare preavviso, questo Tribunale ritiene che
l’insorgente
non avrebbe potuto, da un giorno all’altro,
organizzare in tempi brevi
manifestazioni od eventi che gli avrebbero permesso di svolgere la sua attività
sin da subito senza alcuna ripercussione sulla sua cifra d’affari nel mese di febbraio
2022.
È infatti notorio che
l’organizzazione e la pianificazione di eventi e manifestazioni necessita di tempo.
Tant’è che lo stesso
Consiglio federale ha inteso
creare una fase transitoria per i
lavoratori del settore delle manifestazioni per tenere conto del fatto che per
loro i provvedimenti per lottare contro la pandemia di COVID 19 in vigore fino
al 16 febbraio 2022 hanno ripercussioni a più lungo termine rispetto agli altri
settori.
Ne segue che le condizioni
di cui all’art. 2 cpv. 3bis e 3ter dell’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno vanno considerate adempiute per tutto il mese di
febbraio 2022 e non solo fino al 16.
L’insorgente ha di conseguenza
diritto alle indennità giornaliere dal 1° febbraio 2022 al 28 febbraio 2022.
La decisione su opposizione
impugnata va di conseguenza modificata ed il diritto alle prestazioni
riconosciuto per l’intero mese litigioso.
2.8
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,
prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita
per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione
transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di
primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019
si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 13
giugno 2022, per cui si applica la nuova disposizione legale.
Trattandosi di prestazioni IPG
Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und
Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der
Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.
741.
n. 30).
Sul tema cfr. anche STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Al ricorrente, vincente in causa
e rappresentato da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso,
nella misura in cui è ricevibile, è accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è modificata nel senso che RI 1 ha diritto
alle indennità giornaliere per il coronavirus dal 1° febbraio 2022 al 28
febbraio 2022.
2. Non si percepisce tassa di giustizia,
mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa CO 1 verserà a RI 1
fr. 1'500.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico
al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti