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Decisione

42.2022.51

Richiesta di indennità giornaliere per coronavirus per persone in posizione assimilabile al datore di lavoro. Nel caso concreto occorre ritenere che la società ha subito una limitazione della sua attività lucrativa a causa delle misure per fermare il diffondersi della pandemia

10 ottobre 2022Italiano37 min

2. Non si percepisce tassa di

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2022.51-52

cs

Lugano

10 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 luglio 2022 di

RI 1

contro

le decisioni su opposizione dell’8 giugno 2022 emanate da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto, in fatto

1.1. Il 3 novembre 2021, 28 dicembre

2021, 7 febbraio 2022 e 21 febbraio 2022, RI 1, attiva nella vendita di __________,

ha inoltrato le richieste per l’ottenimento delle indennità giornaliere per il

coronavirus per i mesi da ottobre 2021 a gennaio 2022 in favore della sua

gerente __________, nata nel 1972 e di suo marito, __________, nato nel 1960.

1.2. Con 8 distinte decisioni formali

del 29 novembre 2021 (per ottobre 2021), 14 gennaio 2022 (per novembre 2021),

23 febbraio 2022 (per dicembre 2021) e 3 marzo 2022 (per gennaio 2022),

confermate da due distinte decisioni su opposizione dell’8 giugno 2022 (doc. 1

e 2), la Cassa di compensazione ha respinto le richieste. L’amministrazione ha

così motivato la reiezione dell’opposizione per quanto concerne __________:

“(…)

6. Preso atto di

quanto suesposto, la Cassa non può – al fine di valutare la limitazione

dell’attività lucrativa ed eventualmente erogare le prestazioni richieste –

tenere in considerazione quali motivi validi la paura e l’incertezza della

gente che ha causato la carenza di clientela, come anche la presupposta poca

predisposizione della gente ad eseguire il tampone in quanto si trattano di

questioni che dipendono dalle scelte effettuate dalle persone e non di

provvedimenti cantonali o federali. A riguardo delle problematiche derivanti

dalle materie prime, trattandosi di una questione che dipende dalla congiuntura

economica tale censura non può essere ritenuta valida. Per quanto concerne le

restrizioni in vigore nei Paesi all’estero, tale motivo non può essere ritenuto

valido trattandosi di provvedimenti di altri Stati e non di misure dettate

dalle autorità cantonali o federali svizzere.

Infine, in riferimento

all’introduzione del certificato vaccinale, non essendo richiesto per poter

svolgere l’attività della società, tale motivo non può essere preso in

considerazione quale giustificativo della limitazione dell’attività lucrativa

ai sensi dell’art. 2 cpv. 3bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

7. In

definitiva, la limitazione dell’attività esercitata dall’opponente è da

ascriversi alla pandemia e ai suoi effetti (stagnazione economica generale in primis),

piuttosto che a provvedimenti ordinati dalle autorità per combatterla. La

decisione impugnata è dunque confermata.” (doc. 1)

1.3. RI 1 è insorta al TCA, con un unico

ricorso, contro le predette decisioni su opposizione (doc. I).

La ricorrente chiede che si tenga

conto del parametro del drastico calo della cifra d’affari e afferma che le

decisioni su opposizione sono in contrasto con quanto deciso da altre casse di

categoria quali __________ e __________ che hanno continuato a sostenere i

propri iscritti con i parametri di valutazione in essere nei mesi precedenti. A

questo proposito sostiene che non essendo arrivata comunicazione tempestiva e

chiara circa “questo cambio di regole”, la società si sente parte di un

gruppo di aziende che vengono escluse e penalizzate in merito alla garanzia e

continuità dell’attività lavorativa.

La ricorrente elenca una serie di

provvedimenti che l’avrebbero colpita nei mesi in esame, e meglio: decreto del

Consiglio federale (CF) dell’8 settembre 2021 circa le manifestazioni (fiere di

settore, porte-aperte nei garage, presentazioni e formazioni su veicoli ed

allestimenti), fiere specialistiche e fiere aperte al pubblico – Lavoro

(attuazione di misure di protezione adeguate o strategie di test); decreto del

27 ottobre 2021 relativo alla deroga all’omologazione di medicamenti ed inizio,

dal 13 ottobre 2021 della campagna vaccinale, con un evidente aumento dei casi

e restrizioni per le attività lavorative e lucrative; decreto del 3 novembre

2021 che introduce un certificato Covid svizzero, con conseguente aumenti dei

casi e restrizioni per le attività lavorative e lucrative; decreto del 3

dicembre 2021 con cui vengono aggiunte restrizioni quali: estensione del

certificato Covid, obbligo della mascherina (i disabili non sempre possono

indossarla), fortemente raccomandato il telelavoro (motivazione per cui

venivano rifiutati appuntamenti e visite), limitate e annullate tutte le

attività di formazione (fondamentali per l’attività). A questo proposito la

ricorrente rileva che l’attività si svolge prevalentemente visitando case di

riposo, disabili e istituti per invalidi, ossia persone a rischio oltre a

concessionari auto che per lungo tempo non ricevevano appuntamenti (moltissimi

venditori erano e sono tuttora in lavoro ridotto); decreto del 17 dicembre 2021

con cui sono state aggiunte ulteriori restrizioni, tra le quali: limitazioni a

manifestazioni e fiere specialistiche, limitazioni agli incontri e numero di

partecipanti, obbligo del telelavoro (fino a febbraio 2022).

Per la ricorrente portare avanti

l’attività nella situazione sopra descritta, rivolgendosi a clientela fragile,

maggiormente colpita dai contagi, restrizioni ed impossibilità d’incontri e

visite, è stato limitante ed ha comportato un calo della cifra d’affari.

Infine l’insorgente chiede una

rivalutazione con un incontro in presenza o meeting online esplicativo di come

si svolge l’attività.

1.4. Con risposta del 24 agosto 2022 la

Cassa di compensazione ha proposto la reiezione del ricorso, affermando:

" (…) L’insorgente

invoca, quali nuove motivazioni della diminuzione della cifra d’affari, i

provvedimenti relativi agli eventi ed alle manifestazioni, al disciplinamento

derogatorio per l’omologazione dei medicamenti, all’introduzione dell’obbligo

delle mascherine, alle limitazioni nell’ambito della formazione ed al

telelavoro.

Con riferimento alle misure relative agli eventi e alle

manifestazioni si osserva che la ricorrente non ha illustrato, né tantomeno

comprovato, in alcun modo le conseguenze di tali provvedimenti sulla propria

attività che, secondo quanto riferito in precedenza, sarebbe fortemente

limitata in particolare dall’aumento dei contagi e dalla carenza di materie

prime. Fattori che la Cassa non ha potuto ritenere idonei al riconoscimento del

diritto poiché non discendono da provvedimenti cantonali o federali.

Per quanto concerne il disciplinamento derogatorio per

l’omologazione dei medicamenti introdotto con il decreto del Consiglio federale

del 27 ottobre 2021, che secondo la ricorrente avrebbe comportato un aumento

dei casi e delle restrizioni, si osserva che anche tale asserzione non può

essere riconosciuta come motivo valido ai fini del riconoscimento del diritto,

dato che il fatto di avere a disposizione un’ampia varietà di vaccini non comporta

in alcun modo limitazioni all’attività dell’opponente.

Analogamente l’obbligo della mascherina, nonché la raccomandazione

o l’obbligo del telelavoro non possono giustificare il riconoscimento al

diritto in oggetto, dato che tali misure non hanno limitato in modo

considerevole l’attività della ricorrente, che era possibile svolgere anche

indossando la mascherina chirurgica e, laddove possibile, attuando il

telelavoro (per esempio per la parte amministrativa). Risulta infatti assai imbabile

(sic) che la ricorrente, che si occupa di modifiche di auto, in particolare per

disabili, possa avere avuto delle ripercussioni importanti causate

dall’introduzione del telelavoro di altre aziende.

Per quanto concerne l’annullamento dei corsi di formazione,

occorre evidenziare che si tratta di una questione che dipende unicamente dalle

scelte dei formatori e non dai provvedimenti cantonali o federali, dato che nei

mesi in oggetto della decisione qui impugnata non vigeva alcun divieto in tal

senso e che le lezioni potevano eventualmente venire erogate online. Ad ogni

buon conto, anche in questo caso, la ricorrente non ha comprovato in alcun modo

l’annullamento dei corsi di formazione, che a prescindere da ciò, non si

possono considerare limitativi dell’attività lucrativa in questione.

Infine, si osserva che il giudice delle assicurazioni sociali deve

dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in

un momento in cui le persone interessate non sono ancora coscienti delle

conseguenze giuridiche del loro dire (cosiddette dichiarazioni della prima ora)

(…). Alla luce di ciò e considerate le nuove motivazioni addotte in sede di

ricorso, che oltre a non apparire plausibili in ragione di quanto

precedentemente esposto sono state addotte unicamente dopo aver preso coscienza

delle conseguenze giuridiche di quanto dichiarato precedentemente, occorre

soppesare maggiormente quando asserito nei formulari di domanda dell’IPG Corona

ed in sede di opposizione. In particolare le motivazioni secondo cui il calo dell’attività

sarebbe dovuto all’irreperibilità delle materie prime, al timore del contagio

della gente, alle restrizioni in vigore nei paesi esteri, al sentimento

d’incertezza diffuso, alla poca predisposizione delle persone a sottoporsi al

tampone, nonché all’introduzione dell’obbligo del certificato. Tutte

motivazioni che, per le ragioni illustrate nella decisione qui impugnata, non

giustifica il riconoscimento al diritto dell’IPG Corona.” (doc. III)

1.5. Le parti si sono ancora

ulteriormente espresse in merito il 29 agosto 2022 (doc. V, inc. 42.2022.52),

il 12 settembre 2022 (doc. VII, inc. 42.2022.52) ed il 22 settembre 2022 (doc.

IX, inc. 42.2022.52), ribadendo le loro posizioni. La ricorrente nel suo ultimo

scritto, trasmesso alla Cassa il 23 settembre 2022 con facoltà di presentare

eventuali osservazioni (doc. X, inc. 42.2022.52), ha segnatamente precisato che

se non ha la possibilità di incontrare persone per mostrare, vendere,

realizzare le modifiche delle auto, inevitabilmente la cifra d’affari non può

essere realizzata. In particolare senza fiere di settore, senza manifestazioni

nei garage, case di riposo o clienti istituzionali o eventi mirati nel settore

handicap-sanità-salute, non vi era la possibilità di informare, contattare,

ricevere, mostrare e formare la clientela. La ricorrente elenca una serie di

manifestazioni annullate o con una riduzione di partecipanti (__________, con

l’introduzione il giorno prima dell’obbligo di tampone e certificato COVID per

accedere alla fiera e calo dell’80% delle presenze; __________ che non si è

tenuta; __________ che non si è tenuta, __________ che non si è tenuta;

annullati i meeting annuali di __________, __________, __________, __________, __________;

annullata __________ in ottobre, ecc.) e di corsi di formazione disdetti (__________,

__________, __________ e __________, __________, __________, ecc.).

considerato, in diritto

2.1. In due distinte sentenze

9C_356/2021 del 10 maggio 2022 destinata a pubblicazione, consid. 1.4.3 e

9C_448/2021 del 10 maggio 2022, consid. 1.3.2, il Tribunale federale ha

lasciato aperta la questione di sapere se una società può ricorrere contro una

decisione su opposizione con la quale vengono rifiutate le indennità

giornaliere per il coronavirus ai propri dipendenti (9C_448/2021, consid.

1.3.2: “[…] Ob sie deswegen (oder aus

einem anderen Grund) hinsichtlich des umstrittenen Anspruchs ein eigenes

schutzwürdiges Interesse an der Anmeldung und Beschwerde hatte resp. hat (vgl.

Urteil 9C_356/2021 vom heutigen Tag E. 1.4.3 Abs. 2), braucht in Anbetracht des

Ausgangs des Verfahrens nicht entschieden zu werden.”).

Nei casi giudicati, infatti, il

ricorso andava comunque respinto.

Il TF ha tratto la medesima

conclusione anche nella STF 9C_91/2022 del 22 giugno 2022, consid. 1.4.2 (cfr.

anche STF 9C_250/2022 e 9C_251/2022 del 26 luglio 2022 dove l’Alta Corte ha

dichiarato inammissibili i ricorsi di una società, senza doversi esprimere

circa la sua qualità per ricorrere).

Va comunque segnalato che in due

distinte STCA 42.2022.25 e 42.2002.26 del 20 giugno 2022 il TCA ha ammesso un

interesse giuridicamente protetto della società a ricorrere poiché il ricorso

era stato firmato da entrambi i dipendenti che avevano chiesto le indennità

giornaliere, i quali erano soci e proprietari dell’azienda ed in caso di

mancato versamento delle prestazioni richieste avrebbero dovuto iniettare mezzi

propri nella società per poter versare gli stipendi relativi ai mesi in esame.

Il TCA aveva inoltre fatto riferimento alla DTF 148 V 2 dove, in un caso relativo

all’assicurazione contro gli infortuni, non è stato messo in dubbio il diritto

del datore di lavoro di ricorrere in favore del proprio dipendente per

l’erogazione di prestazioni a causa di infortunio.

2.2. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3

della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare

ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,

dell’ordine

pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere

limitata nel tempo.

Il Consiglio federale, fondandosi

sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per

frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus,

l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con

il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31),

entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi

(RU 2020 871).

Dopo che il 25 settembre 2020 il

Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del

Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19;

cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi

sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche dell’ordinanza

in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di perdita di

guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a

quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro attività a causa

di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19

e subiscono una perdita di guadagno o salariale (art. 2 cpv. 3 Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno).

Hanno inoltre diritto alle

prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai

datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il

coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la

loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita

di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un

reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per

analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è

stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione

alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno).

Il 18 giugno 2021 il Consiglio

federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di

perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11

cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19

decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del

18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di

perdita di guadagno”).

Il 17 dicembre 2021 il Parlamento

ha deciso di prorogare la durata di validità dell’articolo 15 della legge

COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale ha

prorogato la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

L’attività

lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata

avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività

effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019

devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile

pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di

almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più

elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.).

Il cpv. 3ter, primo

periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con entrata

in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

" 3ter

L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è

registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per

cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.

RU 2020 pag. 5829)

Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv.

3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):

" Art. 2

cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3ter L’attività lucrativa è

ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione

della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra

d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato

la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre

mesi con le cifre d’affari più elevate.”

Nell’ambito della revisione della

legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021,

tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1

seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno),

prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole

dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di

guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra

d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni

2015-2019.

L’art. 2 dell’Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno ha subito un importante cambiamento con effetto dal 17

febbraio 2022: sono stati abrogati i capoversi 1-3 e 6-8, mentre l’art. 3bis

è stato modificato nel senso che hanno diritto alle prestazioni i lavoratori

indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31

capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione

contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle manifestazioni se sono

obbligatoriamente assicurati ai sensi della LAVS (lett. a); se la loro attività

lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati

dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 (lett. abis),

se subiscono una perdita di guadagno o salariale (lett. b) e se nel 2019 hanno

conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000

franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività

dopo il 2019; se non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va

adempiuta in proporzione alla durata dell’attività.

L’art. 4 dell’Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle

indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di

indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono

versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).

Ai sensi dell’art. 5

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, riguardante l’importo e il calcolo

dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito

medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto

all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia

l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di

perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al

giorno (cpv. 3).

Per l’art. 5 cpv. 2ter

nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU

2021 5):

" Per il

calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui

all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è

determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la

fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa

fondandosi su una base di calcolo più recente.”

Ai sensi dell’art. 5 cpv. 2ter

nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5, 109,

167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti

aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,

capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito

soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si

può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo

più recente.

Dal 1° luglio 2021 la norma

prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi

diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,

capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel

campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito

soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

Dal 1° luglio 2021 è inoltre in

vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei lavoratori indipendenti

aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero

2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la decisione di

tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più

elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter,

dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della

decisione di tassazione fiscale per il 2019.

Dal 17 febbraio 2022 l’art. 5

cpv. 2bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prevede che ai

lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis

che hanno già percepito un’indennità in virtù della presente ordinanza nella

versione in vigore fino al 16 settembre 2020 si applica la medesima base di

calcolo.

Per l’art. 5 cpv. 2ter

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, in vigore dal 17 febbraio 2022,

per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui

all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies che non

rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante

il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

L’art. 5 cpv. 2ter

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17

febbraio 2022, prevede che se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi

diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies

la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività

lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis

o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla

base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

L’art. 11 cpv. 1 della legge

federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a

cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, prevede che

per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è

determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il

Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica

l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti

con importi arrotondati.

Il diritto all’indennità deve

essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 perdita

di guadagno).

Secondo l’art. 8 dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.

1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata

dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei

contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

Infine, l’art. 6 dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17 febbraio 2022,

prevede che, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto a

prestazioni arretrate si estingue alla fine del terzo mese dopo l’abrogazione

delle disposizioni su cui si fonda.

2.3. Nella Circolare sull’indennità in

caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di

guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 17 febbraio

2022), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda

innanzitutto che questa direttiva amministrativa è costantemente aggiornata dal

17 marzo 2020 (ne esistono 25 versioni, cfr. CIC versione 25 del 17 febbraio

2022; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).

Nella

premessa alla versione 18, stato: 1° settembre 2021, figura:

" (…)

Attualmente restano pochissime restrizioni decise dalle autorità. Di

conseguenza, le casse di compensazione devono prestare particolare attenzione

ai motivi invocati dagli assicurati per esercitare il diritto all’indennità in

virtù della limitazione considerevole dell’attività lucrativa. Questi motivi

devono essere legati ai provvedimenti per combattere il coronavirus. (…)”

Il

p.to 3.2.5, diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività

lucrativa, prevede:

" 1041 Hanno

diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le

11/20 persone in posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner

registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a

livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare

considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito

un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi.

Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato

nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di

reddito si applica per analogia il N. 1067.

1041.3 L’attività

lucrativa è considerata aver subìto una limitazione

3/21 considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari

pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari media degli anni

2015–2019. Ai fini del confronto, la cifra d’affari media realizzata nel

periodo di attività effettivo va calcolata su base mensile. Se l’attività è

stata avviata prima del gennaio del 2015, la cifra d’affari complessiva va

divisa per 60, per determinare il valore mensile. L’avente diritto deve indicare

la diminuzione della cifra d’affari e spiegare a quale provvedimento è dovuta.

Per i diritti nati fino al 18 dicembre 2020 è decisiva una diminuzione della

cifra d’affari pari almeno al 55 per cento mentre per quelli nati dal 19

dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la diminuzione deve essere pari almeno al 40 per

cento.”

2.4. Le

direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF

8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre

2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147

V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019

del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag.

438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve

tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021

consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF

8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2

pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257

consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132

V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V

377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag.

252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379

consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,

SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,

DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée

de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"

in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti,

tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa

materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118

V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.5. Va ancora qui rilevato che dalla

lettura del Bollettino ufficiale relativo alle discussioni parlamentari in

vista dell’adozione dell’art. 10 (attualmente art. 15) della legge federale

sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte

all’epidemia di Covid-19 (n. 20.058) emerge che la volontà del legislatore era

di indennizzare unicamente la perdita di guadagno delle persone che devono

interrompere o limitare in modo considerevole l’attività lucrativa a causa di

provvedimenti adottati per far fronte all’epidemia di Covid-19 e non qualsiasi

perdita di guadagno.

La riduzione del reddito deve

trovare la sua origine nelle misure prese dalle autorità per fronteggiare il

coronavirus (cfr. BU 2020

pag. 783, presa di posizione del Consigliere agli Stati Paul Rechsteiner,

Gruppo Socialista, per la maggioranza della Commissione: “[…] Die Mehrheit ist der Meinung - so, wie

es auch der Nationalrat klar und mit grosser Mehrheit beschlossen hat -, dass

nicht nur die vollständige Einstellung, nicht nur der vollständige Unterbruch

der Erwerbstätigkeit massgebend sein muss, sondern auch die massgebliche

Einschränkung. Zur Beruhigung der Minderheit und zu dem, was Kollege Hegglin

ausgeführt hat: Die Kausalität muss ja immer nachgewiesen sein. Es kann

nicht einfach nur ein Einkommenseinbruch geltend gemacht werden, sondern es

braucht einen Covid-19-bedingten Einbruch, damit die entsprechenden

Entschädigungen hier ausgelöst werden können. Dies sind die Argumente der

Mehrheit, entsprechend dem klaren Entscheid des Nationalrates […]”; cfr. anche BU 2020, pag. 1765,

presa di posizione del consigliere nazionale Philippe Nantermod, Gruppo

liberale radicale: “[…] A l'article 10 alinéa 1, il s'agit de l'APG. […] Il est aussi

en vigueur rétroactivement au 17 septembre 2020 afin de permettre la

continuation pour les personnes indirectement touchées par les mesures

prises pour surmonter l'épidémie de coronavirus. Une solution de compromis

entre les deux chambres a été trouvée”, sottolineature del redattore).

Cfr.

anche l’opuscolo edito dall’UFAS, intitolato “Misure concernenti l’indennità

di perdita di guadagno per il coronavirus” (stato: 17 febbraio 2022), dove

figura, per quanto concerne le persone in posizione assimilabile a quella dei

datori di lavoro impiegate nella propria azienda e loro coniugi che collaborano

nell’azienda, che fino al 16 febbraio 2021 (recte: 2022) hanno diritto alle

prestazioni, se tutte le condizioni sono adempiute, le “persone

indirittamente [recte: indirettamente] colpite dai provvedimenti con

diminuzione della cifra d’affari pari almeno” al 30% (per il periodo dal 1°

aprile 2021).

2.6. Nel

caso di specie la Cassa di compensazione ha negato il diritto alle indennità

per i mesi di ottobre 2021, novembre 2021, dicembre 2021 e gennaio 2022,

sostenendo che l’insorgente non ha subito una limitazione della sua attività

lucrativa a causa delle misure federali o cantonali per fermare il diffondersi

del coronavirus (cfr. art. 2 cpv. 3bis lett. a dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore fino al 16 febbraio 2022 ed

applicabile in concreto; cfr. anche DTF 148 V 162, consid. 3.2.1-3.2.2).

Lo

scopo della società, iscritta a registro di commercio il __________, è

l’attività di __________. __________.

Nelle

richieste delle indennità per i mesi da ottobre 2021 a gennaio 2022 figura che

l’insorgente ha avuto una cifra d’affari di fr. 371’732 nel 2015, di fr. 486’039

nel 2016, di fr. 530’357 nel 2017, di fr. 997’218 nel 2018 e di fr. 624’226 nel

2019.

La cifra d’affari del mese di

ottobre 2021 era di fr. 30'141.70, del mese di novembre 2021 di fr. 34'520, del

mese di dicembre 2021 di fr. 34'561.40 e del mese di gennaio 2022 di fr.

34'904.84.

Dai formulari emerge ancora che

il salario di __________ nel 2019 ammontava a fr. 91'000, mentre il salario di __________

era di fr. 22'100.

Alla richiesta di sapere a quali

provvedimenti è dovuta la limitazione della cifra d’affari, la ricorrente,

nella domanda relativa al mese di ottobre 2021, ha indicato: “Il nostro

settore lavora con __________”.

Per quanto concerne la domanda di

prestazioni per il mese di novembre 2021 e di dicembre 2021 l’insorgente ha

affermato: “Il nostro settore lavora __________”.

Nella domanda per il mese di

gennaio 2022, la ricorrente ha affermato: “__________”.

In sede di opposizione la

ricorrente ha poi aggiunto che le fiere di settore sono state annullate, le

porte aperte nei __________ sono state organizzate con accesso limitato di

persone e rilevante risultato negativo sulle vendite. Inoltre anche

l’estensione dell’obbligo del certificato COVID dal 13 settembre 2021 ha avuto

un’incidenza sull’attività poiché esso è stato introdotto anche per

manifestazioni all’aperto, come per esempio l’evento __________ del 2 ottobre

2021, per il quale era stata organizzata una tendina all’esterno per effettuare

il tampone alle persone non vaccinate (cfr. doc. 2, inc. 42.2022.51).

2.7. Questo Tribunale, alla luce di

quanto sopra esposto, rileva quanto segue.

L’insorgente sostiene

preliminarmente che vi sarebbe stato un “cambio di regole”, e meglio una

modifica dei parametri di valutazione delle norme che le avevano

precedentemente permesso di ottenere le indennità per perdita di guadagno per

il coronavirus in favore della sua socia e del di lei coniuge, di cui non

sarebbe stata messo al corrente.

A torto.

Infatti,

l’art. 2 cpv. 3bis lett. a dell’Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno nel tenore in vigore fino al 16 febbraio 2022 ed applicabile in

concreto, già prima del 1° ottobre 2021 prevedeva la necessità di verificare,

per riconoscere il diritto alle prestazioni, se la persona richiedente le

indennità ha subito una limitazione della sua attività lucrativa a causa di

provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19.

Ritenuto

che nel corso dei mesi le restrizioni sono state modificate e durante alcuni periodi

sono state allentate (cfr. “Modifiche dei provvedimenti nazionali di

contenimento del coronavirus in Svizzera da dicembre 2020”, stato: 9

febbraio 2022, edito dall’UFSP), la Cassa ha rettamente esaminato nel dettaglio

se nel preciso caso di specie la diminuzione della cifra d’affari è da

ricondurre ad una misura adottata al fine di fermare la pandemia.

In

secondo luogo la ricorrente sostiene che altre Casse, quali __________ e __________,

avrebbero continuato a versare le indennità come in precedenza.

A

prescindere dalla circostanza che l’insorgente non ha prodotto alcuna prova a

sostegno della sua dichiarazione, va comunque evidenziato come presso le casse

citate sono affiliate persone che generalmente lavorano per ristoranti o

alberghi, ossia strutture che erano direttamente toccate dall’introduzione

dell’obbligo del certificato COVID (cfr. “Modifiche dei provvedimenti

nazionali di contenimento del coronavirus in Svizzera da dicembre 2020”,

stato: 9 febbraio 2022, edito dall’UFSP). La situazione della ricorrente è

diversa, essendo attiva nella vendita di __________ e va esaminata

approfonditamente.

2.8. Preliminarmente questo Tribunale

deve confermare che la paura e l’incertezza dei clienti dovute al diffondersi

del coronavirus non sono motivi validi per ottenere le prestazioni, poiché non si

tratta di misure adottate dalle autorità per combattere la pandemia di COVID-19.

Ciò vale anche per la mancanza di

materie prime e di veicoli di base o, alla luce dell’attività della ricorrente,

per le restrizioni in vigore in altri Paesi.

Né possono essere d’aiuto alla

società insorgente l’asserita “deroga all’omologazione di medicamenti”,

l’inizio “della campagna vaccinale”, l’offerta di un’ampia varietà di

vaccini e gli aumenti dei casi, non trattandosi di misure che avrebbero reso più

difficoltosa la sua attività.

2.9. Questo Tribunale ritiene invece che

la ricorrente ha subito una limitazione della sua attività lucrativa a causa

delle misure federali entrate in vigore il 13 settembre 2021 e relative alle

manifestazioni (art. 14 e 14a dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare in

vigore dal 13 settembre 2021).

A partire da tale data l’accesso

alle manifestazioni nei luoghi chiusi, per le persone a partire dai 16 anni,

era limitato a chi possedeva un certificato COVID valido. Anche per le

manifestazioni all’aperto era stato introdotto un limite, ossia l’obbligo del

certificato a partire da 500 persone (se non vige l’obbligo di restare seduti)

o a partire da 1000 persone (se vige l’obbligo di stare seduti).

Tali limitazioni, che sono poi

state inasprite nel corso del tempo (cfr. art. 15 cpv. 1 e 3 ed art. 18 lett. a

dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare nel tenore in vigore dal 20

dicembre 2021, con l’introduzione del sistema 2G e 2 G+), hanno inciso

sull’attività dell’insorgente la quale, a causa della riduzione delle persone

presenti agli eventi __________ (cfr. ad esempio l’organizzazione di __________

del __________ 2021 dove per partecipare occorreva il certificato COVID o un

test negativo [cfr. ad esempio __________]), ha avuto minori occasioni

lavorative.

Ciò vale a maggior ragione a

partire dal mese di dicembre 2021.

Infatti, con il diffondersi della

variante “Omicron”, soprattutto nelle case per anziani o di cura, il

Consiglio federale ha adottato numerose misure allo scopo di contenere la

pandemia di coronavirus.

Tramite comunicato stampa del 3

dicembre 2021 l’Esecutivo ha affermato che da “lunedì 6 dicembre 2021

saranno estesi l’obbligo del certificato e l’obbligo della mascherina,

rafforzata la raccomandazione del telelavoro e ridotta la durata di validità

dei test antigenici rapidi. Inoltre, le manifestazioni e le strutture soggette

all’obbligo del certificato avranno la possibilità di limitare l’accesso alle

persone vaccinate o guarite e quindi di rinunciare all’obbligo della mascherina

(…) Con queste contromisure intende reagire al forte aumento dei pazienti

COVID-19 ricoverati negli ospedali e alla comparsa della variante Omicron”.

Il Consiglio federale ha rilevato che “da qualche settimana i contagi stanno

aumentando rapidamente. Oltre a causare focolai circoscritti, soprattutto

nelle scuole e nelle case per anziani o di cura, il virus ha ripreso a diffondersi

in tutta la popolazione. Nelle ultime settimane è fortemente aumentato anche il

numero di casi gravi e con esso la pressione sui reparti di terapia intensiva

(…) Il Consiglio federale giudica molto critica l’attuale situazione. La

comparsa della variante Omicron ha inoltre complicato la lotta alla pandemia.

Scoperta il 26 novembre, la nuova variante è stata classificata come

preoccupante dall’Organizzazione mondiale della sanità. Si deve ritenere che

sia molto contagiosa ed è possibile che anche persone immunizzate contro la

variante Delta possano esserne infettate. Non è inoltre chiaro quanto sia

pericolosa e in che misura il vaccino protegga da decorsi gravi”

(sottolineatura del redattore).

Il

17 dicembre 2021 l’Esecutivo ha affermato che la “situazione epidemiologica

è preoccupante: il numero di ricoveri continua a crescere e in alcune regioni

il tasso di occupazione dei reparti in terapia intensiva è molto alto. (…). Il

13 dicembre è stata superata per la prima volta la soglia critica di 300 pazienti

COVID-19 ricoverati in terapia intensiva. A partire da questa soglia non è più

possibile garantire un’assistenza ottimale a tutti i pazienti, perché gli

ospedali sono costretti a rinviare o ritardare il trattamento di altre

malattie. Stando alle stime attuali, il numero di pazienti COVID-19 ricoverati

in terapia intensiva crescerà ulteriormente e a fine anno si situerà tra i 350

e i 400. A questo si aggiungono i contagi con la variante Omicron, che

dovrebbero aumentare significativamente ancora prima di Natale. Secondo prime

osservazioni, la variante Omicron è più contagiosa della variante Delta. (…)

Dopo aver consultato i Cantoni, le commissioni parlamentari competenti, le

parti sociali e le associazioni direttamente interessate, il Consiglio federale

ha deciso oggi provvedimenti più restrittivi che resteranno in vigore fino al

24 gennaio 2022 (…)”.

Dal 20 dicembre 2021 per le

manifestazioni in luoghi chiusi l’accesso era limitato alle persone con un

certificato di vaccinazione o di guarigione (2G; art. 15 cpv. 1 e 3 e 18 lett.

a dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare; sul tema cfr. “modifiche

dei provvedimenti nazionali di contenimento del coronavirus in Svizzera da

dicembre 2020”; stato: 9 febbraio 2022, edito dall’UFSP).

Tali misure hanno limitato

considerevolmente il lavoro della ricorrente, non potendo in sostanza più proporre

le proprie prestazioni allo stesso numero di persone che normalmente

frequentavano le manifestazioni, e questo a causa delle restrizioni prese dal

Consiglio federale per limitare il diffondersi del coronavirus.

In sede di risposta la Cassa

sembra tuttavia sostenere che l’argomentazione dell’accesso alle manifestazioni

non dovrebbe essere preso in considerazione poiché il giudice delle

assicurazioni sociali deve dare più peso alle dichiarazioni della prima ora

(sul tema, cfr. sentenza 9C_148/2021 del 25 ottobre 2021, consid. 4.3 con

riferimento alla DTF 142 V 590 consid. 5.1) e di conseguenza occorrerebbe

prendere in considerazione solo quanto affermato con le richieste di indennità “ed

in sede di opposizione” (doc. III).

Questo Tribunale evidenzia che il

tema della limitazione dell’accesso alle manifestazioni era già stato

sollevato, perlomeno in maniera implicita, nelle domande di prestazione,

laddove la società aveva precisato che la riuscita delle vendite dipende dalla

possibilità di far visionare e provare materialmente gli allestimenti istallati

sui veicoli per il trasporto dei disabili. È vero che in tale occasione

l’accento era stato messo piuttosto sulla paura del contagio, ma già in sede di

opposizione la ricorrente ha completato, senza contraddirsi, il suo dire,

evidenziando come le misure adottate dal Consiglio federale per le

manifestazioni hanno influenzato negativamente il fatturato (doc. 2, pag. 2 inc.

42.2022.51).

Occorre pertanto concludere che

la condizione di cui all’art. 2 cpv. 3bis lett. a dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore fino al 16 febbraio 2022, è

adempiuta per tutti i mesi oggetti del litigio (ottobre 2021 – novembre 2021 –

dicembre 2021 – gennaio 2022).

In accoglimento del ricorso,

l’incarto va di conseguenza rinviato all’amministrazione affinché esamini se

tutti i requisiti per ottenere le indennità per i citati mesi sono soddisfatti.

Alla

luce dell’esito del ricorso la richiesta della ricorrente di un incontro in

presenza o l’organizzazione di un meeting online esplicativo di come si svolge

l’attività (doc. I e doc. V, inc. 42.2022.52) diventa privo di oggetto.

2.10. L’art.

61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione

transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di

primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019

si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 5 luglio

2022, per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni IPG

Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und

Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der

Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.

741 n. 30).

Sul tema cfr. anche STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021

del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ Le

decisioni su opposizione impugnate sono annullate e l’incarto rinviato

all’amministrazione per i suoi incombenti.

Fatti

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano

ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

Considerandi

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti