42.2022.51
Richiesta di indennità giornaliere per coronavirus per persone in posizione assimilabile al datore di lavoro. Nel caso concreto occorre ritenere che la società ha subito una limitazione della sua attività lucrativa a causa delle misure per fermare il diffondersi della pandemia
10 ottobre 2022Italiano37 min
2. Non si percepisce tassa di
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2022.51-52
cs
Lugano
10 ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 luglio 2022 di
RI 1
contro
le decisioni su opposizione dell’8 giugno 2022 emanate da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto, in fatto
1.1. Il 3 novembre 2021, 28 dicembre
2021, 7 febbraio 2022 e 21 febbraio 2022, RI 1, attiva nella vendita di __________,
ha inoltrato le richieste per l’ottenimento delle indennità giornaliere per il
coronavirus per i mesi da ottobre 2021 a gennaio 2022 in favore della sua
gerente __________, nata nel 1972 e di suo marito, __________, nato nel 1960.
1.2. Con 8 distinte decisioni formali
del 29 novembre 2021 (per ottobre 2021), 14 gennaio 2022 (per novembre 2021),
23 febbraio 2022 (per dicembre 2021) e 3 marzo 2022 (per gennaio 2022),
confermate da due distinte decisioni su opposizione dell’8 giugno 2022 (doc. 1
e 2), la Cassa di compensazione ha respinto le richieste. L’amministrazione ha
così motivato la reiezione dell’opposizione per quanto concerne __________:
“(…)
6. Preso atto di
quanto suesposto, la Cassa non può – al fine di valutare la limitazione
dell’attività lucrativa ed eventualmente erogare le prestazioni richieste –
tenere in considerazione quali motivi validi la paura e l’incertezza della
gente che ha causato la carenza di clientela, come anche la presupposta poca
predisposizione della gente ad eseguire il tampone in quanto si trattano di
questioni che dipendono dalle scelte effettuate dalle persone e non di
provvedimenti cantonali o federali. A riguardo delle problematiche derivanti
dalle materie prime, trattandosi di una questione che dipende dalla congiuntura
economica tale censura non può essere ritenuta valida. Per quanto concerne le
restrizioni in vigore nei Paesi all’estero, tale motivo non può essere ritenuto
valido trattandosi di provvedimenti di altri Stati e non di misure dettate
dalle autorità cantonali o federali svizzere.
Infine, in riferimento
all’introduzione del certificato vaccinale, non essendo richiesto per poter
svolgere l’attività della società, tale motivo non può essere preso in
considerazione quale giustificativo della limitazione dell’attività lucrativa
ai sensi dell’art. 2 cpv. 3bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.
7. In
definitiva, la limitazione dell’attività esercitata dall’opponente è da
ascriversi alla pandemia e ai suoi effetti (stagnazione economica generale in primis),
piuttosto che a provvedimenti ordinati dalle autorità per combatterla. La
decisione impugnata è dunque confermata.” (doc. 1)
1.3. RI 1 è insorta al TCA, con un unico
ricorso, contro le predette decisioni su opposizione (doc. I).
La ricorrente chiede che si tenga
conto del parametro del drastico calo della cifra d’affari e afferma che le
decisioni su opposizione sono in contrasto con quanto deciso da altre casse di
categoria quali __________ e __________ che hanno continuato a sostenere i
propri iscritti con i parametri di valutazione in essere nei mesi precedenti. A
questo proposito sostiene che non essendo arrivata comunicazione tempestiva e
chiara circa “questo cambio di regole”, la società si sente parte di un
gruppo di aziende che vengono escluse e penalizzate in merito alla garanzia e
continuità dell’attività lavorativa.
La ricorrente elenca una serie di
provvedimenti che l’avrebbero colpita nei mesi in esame, e meglio: decreto del
Consiglio federale (CF) dell’8 settembre 2021 circa le manifestazioni (fiere di
settore, porte-aperte nei garage, presentazioni e formazioni su veicoli ed
allestimenti), fiere specialistiche e fiere aperte al pubblico – Lavoro
(attuazione di misure di protezione adeguate o strategie di test); decreto del
27 ottobre 2021 relativo alla deroga all’omologazione di medicamenti ed inizio,
dal 13 ottobre 2021 della campagna vaccinale, con un evidente aumento dei casi
e restrizioni per le attività lavorative e lucrative; decreto del 3 novembre
2021 che introduce un certificato Covid svizzero, con conseguente aumenti dei
casi e restrizioni per le attività lavorative e lucrative; decreto del 3
dicembre 2021 con cui vengono aggiunte restrizioni quali: estensione del
certificato Covid, obbligo della mascherina (i disabili non sempre possono
indossarla), fortemente raccomandato il telelavoro (motivazione per cui
venivano rifiutati appuntamenti e visite), limitate e annullate tutte le
attività di formazione (fondamentali per l’attività). A questo proposito la
ricorrente rileva che l’attività si svolge prevalentemente visitando case di
riposo, disabili e istituti per invalidi, ossia persone a rischio oltre a
concessionari auto che per lungo tempo non ricevevano appuntamenti (moltissimi
venditori erano e sono tuttora in lavoro ridotto); decreto del 17 dicembre 2021
con cui sono state aggiunte ulteriori restrizioni, tra le quali: limitazioni a
manifestazioni e fiere specialistiche, limitazioni agli incontri e numero di
partecipanti, obbligo del telelavoro (fino a febbraio 2022).
Per la ricorrente portare avanti
l’attività nella situazione sopra descritta, rivolgendosi a clientela fragile,
maggiormente colpita dai contagi, restrizioni ed impossibilità d’incontri e
visite, è stato limitante ed ha comportato un calo della cifra d’affari.
Infine l’insorgente chiede una
rivalutazione con un incontro in presenza o meeting online esplicativo di come
si svolge l’attività.
1.4. Con risposta del 24 agosto 2022 la
Cassa di compensazione ha proposto la reiezione del ricorso, affermando:
" (…) L’insorgente
invoca, quali nuove motivazioni della diminuzione della cifra d’affari, i
provvedimenti relativi agli eventi ed alle manifestazioni, al disciplinamento
derogatorio per l’omologazione dei medicamenti, all’introduzione dell’obbligo
delle mascherine, alle limitazioni nell’ambito della formazione ed al
telelavoro.
Con riferimento alle misure relative agli eventi e alle
manifestazioni si osserva che la ricorrente non ha illustrato, né tantomeno
comprovato, in alcun modo le conseguenze di tali provvedimenti sulla propria
attività che, secondo quanto riferito in precedenza, sarebbe fortemente
limitata in particolare dall’aumento dei contagi e dalla carenza di materie
prime. Fattori che la Cassa non ha potuto ritenere idonei al riconoscimento del
diritto poiché non discendono da provvedimenti cantonali o federali.
Per quanto concerne il disciplinamento derogatorio per
l’omologazione dei medicamenti introdotto con il decreto del Consiglio federale
del 27 ottobre 2021, che secondo la ricorrente avrebbe comportato un aumento
dei casi e delle restrizioni, si osserva che anche tale asserzione non può
essere riconosciuta come motivo valido ai fini del riconoscimento del diritto,
dato che il fatto di avere a disposizione un’ampia varietà di vaccini non comporta
in alcun modo limitazioni all’attività dell’opponente.
Analogamente l’obbligo della mascherina, nonché la raccomandazione
o l’obbligo del telelavoro non possono giustificare il riconoscimento al
diritto in oggetto, dato che tali misure non hanno limitato in modo
considerevole l’attività della ricorrente, che era possibile svolgere anche
indossando la mascherina chirurgica e, laddove possibile, attuando il
telelavoro (per esempio per la parte amministrativa). Risulta infatti assai imbabile
(sic) che la ricorrente, che si occupa di modifiche di auto, in particolare per
disabili, possa avere avuto delle ripercussioni importanti causate
dall’introduzione del telelavoro di altre aziende.
Per quanto concerne l’annullamento dei corsi di formazione,
occorre evidenziare che si tratta di una questione che dipende unicamente dalle
scelte dei formatori e non dai provvedimenti cantonali o federali, dato che nei
mesi in oggetto della decisione qui impugnata non vigeva alcun divieto in tal
senso e che le lezioni potevano eventualmente venire erogate online. Ad ogni
buon conto, anche in questo caso, la ricorrente non ha comprovato in alcun modo
l’annullamento dei corsi di formazione, che a prescindere da ciò, non si
possono considerare limitativi dell’attività lucrativa in questione.
Infine, si osserva che il giudice delle assicurazioni sociali deve
dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in
un momento in cui le persone interessate non sono ancora coscienti delle
conseguenze giuridiche del loro dire (cosiddette dichiarazioni della prima ora)
(…). Alla luce di ciò e considerate le nuove motivazioni addotte in sede di
ricorso, che oltre a non apparire plausibili in ragione di quanto
precedentemente esposto sono state addotte unicamente dopo aver preso coscienza
delle conseguenze giuridiche di quanto dichiarato precedentemente, occorre
soppesare maggiormente quando asserito nei formulari di domanda dell’IPG Corona
ed in sede di opposizione. In particolare le motivazioni secondo cui il calo dell’attività
sarebbe dovuto all’irreperibilità delle materie prime, al timore del contagio
della gente, alle restrizioni in vigore nei paesi esteri, al sentimento
d’incertezza diffuso, alla poca predisposizione delle persone a sottoporsi al
tampone, nonché all’introduzione dell’obbligo del certificato. Tutte
motivazioni che, per le ragioni illustrate nella decisione qui impugnata, non
giustifica il riconoscimento al diritto dell’IPG Corona.” (doc. III)
1.5. Le parti si sono ancora
ulteriormente espresse in merito il 29 agosto 2022 (doc. V, inc. 42.2022.52),
il 12 settembre 2022 (doc. VII, inc. 42.2022.52) ed il 22 settembre 2022 (doc.
IX, inc. 42.2022.52), ribadendo le loro posizioni. La ricorrente nel suo ultimo
scritto, trasmesso alla Cassa il 23 settembre 2022 con facoltà di presentare
eventuali osservazioni (doc. X, inc. 42.2022.52), ha segnatamente precisato che
se non ha la possibilità di incontrare persone per mostrare, vendere,
realizzare le modifiche delle auto, inevitabilmente la cifra d’affari non può
essere realizzata. In particolare senza fiere di settore, senza manifestazioni
nei garage, case di riposo o clienti istituzionali o eventi mirati nel settore
handicap-sanità-salute, non vi era la possibilità di informare, contattare,
ricevere, mostrare e formare la clientela. La ricorrente elenca una serie di
manifestazioni annullate o con una riduzione di partecipanti (__________, con
l’introduzione il giorno prima dell’obbligo di tampone e certificato COVID per
accedere alla fiera e calo dell’80% delle presenze; __________ che non si è
tenuta; __________ che non si è tenuta, __________ che non si è tenuta;
annullati i meeting annuali di __________, __________, __________, __________, __________;
annullata __________ in ottobre, ecc.) e di corsi di formazione disdetti (__________,
__________, __________ e __________, __________, __________, ecc.).
considerato, in diritto
2.1. In due distinte sentenze
9C_356/2021 del 10 maggio 2022 destinata a pubblicazione, consid. 1.4.3 e
9C_448/2021 del 10 maggio 2022, consid. 1.3.2, il Tribunale federale ha
lasciato aperta la questione di sapere se una società può ricorrere contro una
decisione su opposizione con la quale vengono rifiutate le indennità
giornaliere per il coronavirus ai propri dipendenti (9C_448/2021, consid.
1.3.2: “[…] Ob sie deswegen (oder aus
einem anderen Grund) hinsichtlich des umstrittenen Anspruchs ein eigenes
schutzwürdiges Interesse an der Anmeldung und Beschwerde hatte resp. hat (vgl.
Urteil 9C_356/2021 vom heutigen Tag E. 1.4.3 Abs. 2), braucht in Anbetracht des
Ausgangs des Verfahrens nicht entschieden zu werden.”).
Nei casi giudicati, infatti, il
ricorso andava comunque respinto.
Il TF ha tratto la medesima
conclusione anche nella STF 9C_91/2022 del 22 giugno 2022, consid. 1.4.2 (cfr.
anche STF 9C_250/2022 e 9C_251/2022 del 26 luglio 2022 dove l’Alta Corte ha
dichiarato inammissibili i ricorsi di una società, senza doversi esprimere
circa la sua qualità per ricorrere).
Va comunque segnalato che in due
distinte STCA 42.2022.25 e 42.2002.26 del 20 giugno 2022 il TCA ha ammesso un
interesse giuridicamente protetto della società a ricorrere poiché il ricorso
era stato firmato da entrambi i dipendenti che avevano chiesto le indennità
giornaliere, i quali erano soci e proprietari dell’azienda ed in caso di
mancato versamento delle prestazioni richieste avrebbero dovuto iniettare mezzi
propri nella società per poter versare gli stipendi relativi ai mesi in esame.
Il TCA aveva inoltre fatto riferimento alla DTF 148 V 2 dove, in un caso relativo
all’assicurazione contro gli infortuni, non è stato messo in dubbio il diritto
del datore di lavoro di ricorrere in favore del proprio dipendente per
l’erogazione di prestazioni a causa di infortunio.
2.2. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3
della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare
ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,
dell’ordine
pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere
limitata nel tempo.
Il Consiglio federale, fondandosi
sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per
frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus,
l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con
il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31),
entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi
(RU 2020 871).
Dopo che il 25 settembre 2020 il
Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del
Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19;
cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi
sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche dell’ordinanza
in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di perdita di
guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a
quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro attività a causa
di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19
e subiscono una perdita di guadagno o salariale (art. 2 cpv. 3 Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno).
Hanno inoltre diritto alle
prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai
datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il
coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la
loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita
di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un
reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per
analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è
stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione
alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno).
Il 18 giugno 2021 il Consiglio
federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di
perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11
cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19
decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del
18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di
perdita di guadagno”).
Il 17 dicembre 2021 il Parlamento
ha deciso di prorogare la durata di validità dell’articolo 15 della legge
COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale ha
prorogato la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.
L’attività
lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata
avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività
effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019
devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile
pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di
almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più
elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.).
Il cpv. 3ter, primo
periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con entrata
in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:
" 3ter
L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è
registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per
cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.
RU 2020 pag. 5829)
Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv.
3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):
" Art. 2
cpv. 3ter, primo e terzo periodo
3ter L’attività lucrativa è
ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione
della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra
d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato
la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre
mesi con le cifre d’affari più elevate.”
Nell’ambito della revisione della
legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021,
tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1
seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno),
prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole
dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di
guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra
d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni
2015-2019.
L’art. 2 dell’Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno ha subito un importante cambiamento con effetto dal 17
febbraio 2022: sono stati abrogati i capoversi 1-3 e 6-8, mentre l’art. 3bis
è stato modificato nel senso che hanno diritto alle prestazioni i lavoratori
indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31
capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione
contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle manifestazioni se sono
obbligatoriamente assicurati ai sensi della LAVS (lett. a); se la loro attività
lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati
dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 (lett. abis),
se subiscono una perdita di guadagno o salariale (lett. b) e se nel 2019 hanno
conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000
franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività
dopo il 2019; se non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va
adempiuta in proporzione alla durata dell’attività.
L’art. 4 dell’Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle
indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di
indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono
versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).
Ai sensi dell’art. 5
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, riguardante l’importo e il calcolo
dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito
medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto
all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia
l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di
perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al
giorno (cpv. 3).
Per l’art. 5 cpv. 2ter
nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU
2021 5):
" Per il
calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui
all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è
determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la
fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa
fondandosi su una base di calcolo più recente.”
Ai sensi dell’art. 5 cpv. 2ter
nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5, 109,
167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti
aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,
capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito
soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si
può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo
più recente.
Dal 1° luglio 2021 la norma
prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi
diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,
capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel
campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito
soggetto all’AVS conseguito nel 2019.
Dal 1° luglio 2021 è inoltre in
vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei lavoratori indipendenti
aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero
2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la decisione di
tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più
elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter,
dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della
decisione di tassazione fiscale per il 2019.
Dal 17 febbraio 2022 l’art. 5
cpv. 2bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prevede che ai
lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis
che hanno già percepito un’indennità in virtù della presente ordinanza nella
versione in vigore fino al 16 settembre 2020 si applica la medesima base di
calcolo.
Per l’art. 5 cpv. 2ter
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, in vigore dal 17 febbraio 2022,
per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui
all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies che non
rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante
il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.
L’art. 5 cpv. 2ter
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17
febbraio 2022, prevede che se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi
diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies
la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività
lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis
o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla
base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.
L’art. 11 cpv. 1 della legge
federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a
cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, prevede che
per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è
determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il
Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’indennità e incarica
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti
con importi arrotondati.
Il diritto all’indennità deve
essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 perdita
di guadagno).
Secondo l’art. 8 dell’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.
1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata
dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei
contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).
Infine, l’art. 6 dell’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17 febbraio 2022,
prevede che, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto a
prestazioni arretrate si estingue alla fine del terzo mese dopo l’abrogazione
delle disposizioni su cui si fonda.
2.3. Nella Circolare sull’indennità in
caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di
guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 17 febbraio
2022), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda
innanzitutto che questa direttiva amministrativa è costantemente aggiornata dal
17 marzo 2020 (ne esistono 25 versioni, cfr. CIC versione 25 del 17 febbraio
2022; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).
Nella
premessa alla versione 18, stato: 1° settembre 2021, figura:
" (…)
Attualmente restano pochissime restrizioni decise dalle autorità. Di
conseguenza, le casse di compensazione devono prestare particolare attenzione
ai motivi invocati dagli assicurati per esercitare il diritto all’indennità in
virtù della limitazione considerevole dell’attività lucrativa. Questi motivi
devono essere legati ai provvedimenti per combattere il coronavirus. (…)”
Il
p.to 3.2.5, diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività
lucrativa, prevede:
" 1041 Hanno
diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le
11/20 persone in posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner
registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a
livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare
considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito
un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi.
Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato
nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di
reddito si applica per analogia il N. 1067.
1041.3 L’attività
lucrativa è considerata aver subìto una limitazione
3/21 considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari
pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari media degli anni
2015–2019. Ai fini del confronto, la cifra d’affari media realizzata nel
periodo di attività effettivo va calcolata su base mensile. Se l’attività è
stata avviata prima del gennaio del 2015, la cifra d’affari complessiva va
divisa per 60, per determinare il valore mensile. L’avente diritto deve indicare
la diminuzione della cifra d’affari e spiegare a quale provvedimento è dovuta.
Per i diritti nati fino al 18 dicembre 2020 è decisiva una diminuzione della
cifra d’affari pari almeno al 55 per cento mentre per quelli nati dal 19
dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la diminuzione deve essere pari almeno al 40 per
cento.”
2.4. Le
direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non
sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF
8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre
2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147
V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019
del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag.
438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve
tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021
consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF
8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2
pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257
consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132
V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V
377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag.
252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene
quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379
consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,
SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,
DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois,
"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.
77ss; Duc-Greber: "La portée
de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"
in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,
"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul
Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti,
tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa
materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118
V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.5. Va ancora qui rilevato che dalla
lettura del Bollettino ufficiale relativo alle discussioni parlamentari in
vista dell’adozione dell’art. 10 (attualmente art. 15) della legge federale
sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte
all’epidemia di Covid-19 (n. 20.058) emerge che la volontà del legislatore era
di indennizzare unicamente la perdita di guadagno delle persone che devono
interrompere o limitare in modo considerevole l’attività lucrativa a causa di
provvedimenti adottati per far fronte all’epidemia di Covid-19 e non qualsiasi
perdita di guadagno.
La riduzione del reddito deve
trovare la sua origine nelle misure prese dalle autorità per fronteggiare il
coronavirus (cfr. BU 2020
pag. 783, presa di posizione del Consigliere agli Stati Paul Rechsteiner,
Gruppo Socialista, per la maggioranza della Commissione: “[…] Die Mehrheit ist der Meinung - so, wie
es auch der Nationalrat klar und mit grosser Mehrheit beschlossen hat -, dass
nicht nur die vollständige Einstellung, nicht nur der vollständige Unterbruch
der Erwerbstätigkeit massgebend sein muss, sondern auch die massgebliche
Einschränkung. Zur Beruhigung der Minderheit und zu dem, was Kollege Hegglin
ausgeführt hat: Die Kausalität muss ja immer nachgewiesen sein. Es kann
nicht einfach nur ein Einkommenseinbruch geltend gemacht werden, sondern es
braucht einen Covid-19-bedingten Einbruch, damit die entsprechenden
Entschädigungen hier ausgelöst werden können. Dies sind die Argumente der
Mehrheit, entsprechend dem klaren Entscheid des Nationalrates […]”; cfr. anche BU 2020, pag. 1765,
presa di posizione del consigliere nazionale Philippe Nantermod, Gruppo
liberale radicale: “[…] A l'article 10 alinéa 1, il s'agit de l'APG. […] Il est aussi
en vigueur rétroactivement au 17 septembre 2020 afin de permettre la
continuation pour les personnes indirectement touchées par les mesures
prises pour surmonter l'épidémie de coronavirus. Une solution de compromis
entre les deux chambres a été trouvée”, sottolineature del redattore).
Cfr.
anche l’opuscolo edito dall’UFAS, intitolato “Misure concernenti l’indennità
di perdita di guadagno per il coronavirus” (stato: 17 febbraio 2022), dove
figura, per quanto concerne le persone in posizione assimilabile a quella dei
datori di lavoro impiegate nella propria azienda e loro coniugi che collaborano
nell’azienda, che fino al 16 febbraio 2021 (recte: 2022) hanno diritto alle
prestazioni, se tutte le condizioni sono adempiute, le “persone
indirittamente [recte: indirettamente] colpite dai provvedimenti con
diminuzione della cifra d’affari pari almeno” al 30% (per il periodo dal 1°
aprile 2021).
2.6. Nel
caso di specie la Cassa di compensazione ha negato il diritto alle indennità
per i mesi di ottobre 2021, novembre 2021, dicembre 2021 e gennaio 2022,
sostenendo che l’insorgente non ha subito una limitazione della sua attività
lucrativa a causa delle misure federali o cantonali per fermare il diffondersi
del coronavirus (cfr. art. 2 cpv. 3bis lett. a dell’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore fino al 16 febbraio 2022 ed
applicabile in concreto; cfr. anche DTF 148 V 162, consid. 3.2.1-3.2.2).
Lo
scopo della società, iscritta a registro di commercio il __________, è
l’attività di __________. __________.
Nelle
richieste delle indennità per i mesi da ottobre 2021 a gennaio 2022 figura che
l’insorgente ha avuto una cifra d’affari di fr. 371’732 nel 2015, di fr. 486’039
nel 2016, di fr. 530’357 nel 2017, di fr. 997’218 nel 2018 e di fr. 624’226 nel
2019.
La cifra d’affari del mese di
ottobre 2021 era di fr. 30'141.70, del mese di novembre 2021 di fr. 34'520, del
mese di dicembre 2021 di fr. 34'561.40 e del mese di gennaio 2022 di fr.
34'904.84.
Dai formulari emerge ancora che
il salario di __________ nel 2019 ammontava a fr. 91'000, mentre il salario di __________
era di fr. 22'100.
Alla richiesta di sapere a quali
provvedimenti è dovuta la limitazione della cifra d’affari, la ricorrente,
nella domanda relativa al mese di ottobre 2021, ha indicato: “Il nostro
settore lavora con __________”.
Per quanto concerne la domanda di
prestazioni per il mese di novembre 2021 e di dicembre 2021 l’insorgente ha
affermato: “Il nostro settore lavora __________”.
Nella domanda per il mese di
gennaio 2022, la ricorrente ha affermato: “__________”.
In sede di opposizione la
ricorrente ha poi aggiunto che le fiere di settore sono state annullate, le
porte aperte nei __________ sono state organizzate con accesso limitato di
persone e rilevante risultato negativo sulle vendite. Inoltre anche
l’estensione dell’obbligo del certificato COVID dal 13 settembre 2021 ha avuto
un’incidenza sull’attività poiché esso è stato introdotto anche per
manifestazioni all’aperto, come per esempio l’evento __________ del 2 ottobre
2021, per il quale era stata organizzata una tendina all’esterno per effettuare
il tampone alle persone non vaccinate (cfr. doc. 2, inc. 42.2022.51).
2.7. Questo Tribunale, alla luce di
quanto sopra esposto, rileva quanto segue.
L’insorgente sostiene
preliminarmente che vi sarebbe stato un “cambio di regole”, e meglio una
modifica dei parametri di valutazione delle norme che le avevano
precedentemente permesso di ottenere le indennità per perdita di guadagno per
il coronavirus in favore della sua socia e del di lei coniuge, di cui non
sarebbe stata messo al corrente.
A torto.
Infatti,
l’art. 2 cpv. 3bis lett. a dell’Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno nel tenore in vigore fino al 16 febbraio 2022 ed applicabile in
concreto, già prima del 1° ottobre 2021 prevedeva la necessità di verificare,
per riconoscere il diritto alle prestazioni, se la persona richiedente le
indennità ha subito una limitazione della sua attività lucrativa a causa di
provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19.
Ritenuto
che nel corso dei mesi le restrizioni sono state modificate e durante alcuni periodi
sono state allentate (cfr. “Modifiche dei provvedimenti nazionali di
contenimento del coronavirus in Svizzera da dicembre 2020”, stato: 9
febbraio 2022, edito dall’UFSP), la Cassa ha rettamente esaminato nel dettaglio
se nel preciso caso di specie la diminuzione della cifra d’affari è da
ricondurre ad una misura adottata al fine di fermare la pandemia.
In
secondo luogo la ricorrente sostiene che altre Casse, quali __________ e __________,
avrebbero continuato a versare le indennità come in precedenza.
A
prescindere dalla circostanza che l’insorgente non ha prodotto alcuna prova a
sostegno della sua dichiarazione, va comunque evidenziato come presso le casse
citate sono affiliate persone che generalmente lavorano per ristoranti o
alberghi, ossia strutture che erano direttamente toccate dall’introduzione
dell’obbligo del certificato COVID (cfr. “Modifiche dei provvedimenti
nazionali di contenimento del coronavirus in Svizzera da dicembre 2020”,
stato: 9 febbraio 2022, edito dall’UFSP). La situazione della ricorrente è
diversa, essendo attiva nella vendita di __________ e va esaminata
approfonditamente.
2.8. Preliminarmente questo Tribunale
deve confermare che la paura e l’incertezza dei clienti dovute al diffondersi
del coronavirus non sono motivi validi per ottenere le prestazioni, poiché non si
tratta di misure adottate dalle autorità per combattere la pandemia di COVID-19.
Ciò vale anche per la mancanza di
materie prime e di veicoli di base o, alla luce dell’attività della ricorrente,
per le restrizioni in vigore in altri Paesi.
Né possono essere d’aiuto alla
società insorgente l’asserita “deroga all’omologazione di medicamenti”,
l’inizio “della campagna vaccinale”, l’offerta di un’ampia varietà di
vaccini e gli aumenti dei casi, non trattandosi di misure che avrebbero reso più
difficoltosa la sua attività.
2.9. Questo Tribunale ritiene invece che
la ricorrente ha subito una limitazione della sua attività lucrativa a causa
delle misure federali entrate in vigore il 13 settembre 2021 e relative alle
manifestazioni (art. 14 e 14a dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare in
vigore dal 13 settembre 2021).
A partire da tale data l’accesso
alle manifestazioni nei luoghi chiusi, per le persone a partire dai 16 anni,
era limitato a chi possedeva un certificato COVID valido. Anche per le
manifestazioni all’aperto era stato introdotto un limite, ossia l’obbligo del
certificato a partire da 500 persone (se non vige l’obbligo di restare seduti)
o a partire da 1000 persone (se vige l’obbligo di stare seduti).
Tali limitazioni, che sono poi
state inasprite nel corso del tempo (cfr. art. 15 cpv. 1 e 3 ed art. 18 lett. a
dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare nel tenore in vigore dal 20
dicembre 2021, con l’introduzione del sistema 2G e 2 G+), hanno inciso
sull’attività dell’insorgente la quale, a causa della riduzione delle persone
presenti agli eventi __________ (cfr. ad esempio l’organizzazione di __________
del __________ 2021 dove per partecipare occorreva il certificato COVID o un
test negativo [cfr. ad esempio __________]), ha avuto minori occasioni
lavorative.
Ciò vale a maggior ragione a
partire dal mese di dicembre 2021.
Infatti, con il diffondersi della
variante “Omicron”, soprattutto nelle case per anziani o di cura, il
Consiglio federale ha adottato numerose misure allo scopo di contenere la
pandemia di coronavirus.
Tramite comunicato stampa del 3
dicembre 2021 l’Esecutivo ha affermato che da “lunedì 6 dicembre 2021
saranno estesi l’obbligo del certificato e l’obbligo della mascherina,
rafforzata la raccomandazione del telelavoro e ridotta la durata di validità
dei test antigenici rapidi. Inoltre, le manifestazioni e le strutture soggette
all’obbligo del certificato avranno la possibilità di limitare l’accesso alle
persone vaccinate o guarite e quindi di rinunciare all’obbligo della mascherina
(…) Con queste contromisure intende reagire al forte aumento dei pazienti
COVID-19 ricoverati negli ospedali e alla comparsa della variante Omicron”.
Il Consiglio federale ha rilevato che “da qualche settimana i contagi stanno
aumentando rapidamente. Oltre a causare focolai circoscritti, soprattutto
nelle scuole e nelle case per anziani o di cura, il virus ha ripreso a diffondersi
in tutta la popolazione. Nelle ultime settimane è fortemente aumentato anche il
numero di casi gravi e con esso la pressione sui reparti di terapia intensiva
(…) Il Consiglio federale giudica molto critica l’attuale situazione. La
comparsa della variante Omicron ha inoltre complicato la lotta alla pandemia.
Scoperta il 26 novembre, la nuova variante è stata classificata come
preoccupante dall’Organizzazione mondiale della sanità. Si deve ritenere che
sia molto contagiosa ed è possibile che anche persone immunizzate contro la
variante Delta possano esserne infettate. Non è inoltre chiaro quanto sia
pericolosa e in che misura il vaccino protegga da decorsi gravi”
(sottolineatura del redattore).
Il
17 dicembre 2021 l’Esecutivo ha affermato che la “situazione epidemiologica
è preoccupante: il numero di ricoveri continua a crescere e in alcune regioni
il tasso di occupazione dei reparti in terapia intensiva è molto alto. (…). Il
13 dicembre è stata superata per la prima volta la soglia critica di 300 pazienti
COVID-19 ricoverati in terapia intensiva. A partire da questa soglia non è più
possibile garantire un’assistenza ottimale a tutti i pazienti, perché gli
ospedali sono costretti a rinviare o ritardare il trattamento di altre
malattie. Stando alle stime attuali, il numero di pazienti COVID-19 ricoverati
in terapia intensiva crescerà ulteriormente e a fine anno si situerà tra i 350
e i 400. A questo si aggiungono i contagi con la variante Omicron, che
dovrebbero aumentare significativamente ancora prima di Natale. Secondo prime
osservazioni, la variante Omicron è più contagiosa della variante Delta. (…)
Dopo aver consultato i Cantoni, le commissioni parlamentari competenti, le
parti sociali e le associazioni direttamente interessate, il Consiglio federale
ha deciso oggi provvedimenti più restrittivi che resteranno in vigore fino al
24 gennaio 2022 (…)”.
Dal 20 dicembre 2021 per le
manifestazioni in luoghi chiusi l’accesso era limitato alle persone con un
certificato di vaccinazione o di guarigione (2G; art. 15 cpv. 1 e 3 e 18 lett.
a dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare; sul tema cfr. “modifiche
dei provvedimenti nazionali di contenimento del coronavirus in Svizzera da
dicembre 2020”; stato: 9 febbraio 2022, edito dall’UFSP).
Tali misure hanno limitato
considerevolmente il lavoro della ricorrente, non potendo in sostanza più proporre
le proprie prestazioni allo stesso numero di persone che normalmente
frequentavano le manifestazioni, e questo a causa delle restrizioni prese dal
Consiglio federale per limitare il diffondersi del coronavirus.
In sede di risposta la Cassa
sembra tuttavia sostenere che l’argomentazione dell’accesso alle manifestazioni
non dovrebbe essere preso in considerazione poiché il giudice delle
assicurazioni sociali deve dare più peso alle dichiarazioni della prima ora
(sul tema, cfr. sentenza 9C_148/2021 del 25 ottobre 2021, consid. 4.3 con
riferimento alla DTF 142 V 590 consid. 5.1) e di conseguenza occorrerebbe
prendere in considerazione solo quanto affermato con le richieste di indennità “ed
in sede di opposizione” (doc. III).
Questo Tribunale evidenzia che il
tema della limitazione dell’accesso alle manifestazioni era già stato
sollevato, perlomeno in maniera implicita, nelle domande di prestazione,
laddove la società aveva precisato che la riuscita delle vendite dipende dalla
possibilità di far visionare e provare materialmente gli allestimenti istallati
sui veicoli per il trasporto dei disabili. È vero che in tale occasione
l’accento era stato messo piuttosto sulla paura del contagio, ma già in sede di
opposizione la ricorrente ha completato, senza contraddirsi, il suo dire,
evidenziando come le misure adottate dal Consiglio federale per le
manifestazioni hanno influenzato negativamente il fatturato (doc. 2, pag. 2 inc.
42.2022.51).
Occorre pertanto concludere che
la condizione di cui all’art. 2 cpv. 3bis lett. a dell’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore fino al 16 febbraio 2022, è
adempiuta per tutti i mesi oggetti del litigio (ottobre 2021 – novembre 2021 –
dicembre 2021 – gennaio 2022).
In accoglimento del ricorso,
l’incarto va di conseguenza rinviato all’amministrazione affinché esamini se
tutti i requisiti per ottenere le indennità per i citati mesi sono soddisfatti.
Alla
luce dell’esito del ricorso la richiesta della ricorrente di un incontro in
presenza o l’organizzazione di un meeting online esplicativo di come si svolge
l’attività (doc. I e doc. V, inc. 42.2022.52) diventa privo di oggetto.
2.10. L’art.
61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,
prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita
per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione
transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di
primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019
si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 5 luglio
2022, per cui si applica la nuova disposizione legale.
Trattandosi di prestazioni IPG
Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und
Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der
Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.
741 n. 30).
Sul tema cfr. anche STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021
del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,
8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022
pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ Le
decisioni su opposizione impugnate sono annullate e l’incarto rinviato
all’amministrazione per i suoi incombenti.
Fatti
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano
ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
Considerandi
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti