42.2022.53
A torto negate prestazioni ponte COVID da aprile a giugno 2022. Altamente probabile che il ricorrente abbia subito riduzione fatturato causa pandemia, come nei mesi precedenti (cfr. STCA 42.2022.22-24). In linea di principio quindi diritto a prestazioni ponte. Rinvio atti per effettuare conteggi
10 ottobre 2022Italiano39 min
inoltrati al TCA il 19 agosto 2022 e il 9 settembre 2022, ha postulato l’annullamento
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2022.53+59+69
rs
Lugano
10 ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 25 luglio, del 19 agosto e del 9
settembre 2022 di
RI 1
contro
le decisioni su reclamo del 28 giugno, del 10 agosto e del
6 settembre 2022 emanate da
Comune di __________, __________
in materia di prestazione ponte COVID
ritenuto, in fatto
1.1. Il 30 aprile 2022 RI 1 ha inoltrato
al proprio Comune di domicilio, e meglio al Comune di __________, il modulo
“Richiesta di prestazione ponte COVID” per il mese di aprile 2022. Quale motivo
della domanda è stato indicato che “in seguito alle conseguenze della
pandemia di coronavirus mi trovo purtroppo in difficoltà finanziaria. Diversi
clienti hanno deciso, spero solo momentaneamente, di non avvalersi al momento
dei miei servizi per le difficoltà economiche causate proprio da questa
pandemia” (cfr. doc. B inc. 42.2022.53).
1.2. Con decisione del 9 maggio 2022 il
Comune di __________ ha negato a RI 1 il diritto alla prestazione ponte COVID
per il mese di aprile 2022, in quanto non risultavano ossequiate le relative
condizioni.
Al riguardo è stato precisato:
" Vedasi la
decisione di rifiuto dell’indennità perdita di guadagno IPG Corona del 25
novembre 2021 dove si evince che non è stato dimostrato che la considerevole
limitazione della sua attività è direttamente collegata alle misure attuate per
combattere l’epidemia di COVID-19 disposte da un’autorità.
Di conseguenza anche la prestazione Ponte
Covid, che si basa sui medesimi criteri, non può essere concessa. (…)”
(Doc. C inc. 42.2022.53)
1.3. Il 9 giugno 2022 RI 1,
rappresentato dall’avv. __________, ha interposto tempestivo reclamo contro il
provvedimento del 9 maggio 2022, rilevando segnatamente, da un lato, di
occuparsi dal 2014 di consulenza commerciale e di marketing, collaborando anche
nell’organizzazione di eventi, fiere, concerti ed altre analoghe
manifestazioni. Dall’altro, che le misure poste in essere dalle Autorità
federale e cantonali per contenere l’avanzata della pandemia di COVID-19 hanno
comportato un drastico calo della clientela e del fatturato della sua ditta
individuale.
È stato aggiunto che fino al mese
di settembre 2021 a RI 1 è stata riconosciuta l’IPG Corona, mentre gli è stata
rifiutata per i mesi successivi.
È stato poi fatto valere che il
Decreto legislativo concernente la prestazione ponte COVID e l’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno sono due atti normativi radicalmente diversi per
quanto attiene specificatamente alle prestazioni riconosciute e alle condizioni
d’accesso alle stesse.
Al riguardo è stato evidenziato
che giusta l’art. 3 lett. f del Decreto la prestazione ponte è riconosciuta al
lavoratore che ha subito una riduzione del reddito o fatturato “… a causa
della pandemia ...” senza alcun riferimento all’entità della riduzione,
essendo determinanti i parametri economici contemplati all’art. 4 del Decreto,
e senza sancire il principio secondo cui debba sussistere un nesso di causalità
diretta tra la limitazione del fatturato e i provvedimenti delle autorità.
A mente della parte reclamante
non corrisponde dunque al vero che la prestazione ponte COVID si basa sugli
stessi criteri di cui all’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.
Inoltre l’allora patrocinatore di
RI 1 ha indicato che, essendo pacifico che la riduzione del suo reddito e del
suo fatturato sia da ricondurre alla situazione pandemica, la condizione posta
all’art. 3 lett. f del Decreto è senz’altro adempiuta.
È stato altresì sottolineato che,
come emerge dal Messaggio n. 7906 del Consiglio di Stato pag. 7 e dal Rapporto
7991R pag. 1, la prestazione ponte COVID è complementare al sistema federale e
cantonale di sicurezza sociale e agli aiuti puntuali erogati dai Comuni ed è
stata introdotta per sostenere i lavoratori indipendenti e salariati che non
possono beneficiare di altre forme di aiuto (cfr. doc. D inc. 42.2022.53).
L’avv. __________ ha infine
asserito:
" (…) La
prestazione in parola è dunque stata voluta ed introdotta allo specifico fine
di garantire una copertura straordinaria a tutti lavoratori che, in questo
momento pandemico, si trovano confrontati con una situazione economica tale da
rendere necessario l’intervento dello Stato. Il tutto, previo esaurimento delle
altre forme di aiuto (o complementarmente alle stesse) e prima di dover far
capo all’assistenza sociale.
Negare quindi la prestazione in parola,
affermando che non sarebbero adempiute le condizioni per l’ottenimento dell’IPG
è – oltre che lesivo del diritto – pure in contrasto con la chiara volontà del
legislatore cantonale. (…)” (Doc. D pag. 7 inc. 42.2022.53)
1.4. Il 28 giugno 2022 il Comune di __________
ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha confermato il rifiuto di una
prestazione ponte COVID per il mese di aprile 2022 stabilito il 9 maggio 2022,
rilevando, da una parte, che:
" (…) Il
Signor RI 1 con scritto del 7 febbraio 2022 ha comunicato al Municipio che
prima della pandemia la sua attività di consulente indipendente era composta
per il 60% da consulenza commerciale e di marketing e per il 40% da consulenza
ad aziende e privati in ambito fiscale, contabile, assicurativo e gestionale.
Ha inoltre descritto gli eventi che non hanno avuto luogo nel 2021, precisato
la riduzione della cifra d'affari per l'attività della consulenza (contabile,
fiscale e gestionale) nel settore palestra/bar/ristoranti, presentato degli
accordi sottoscritti con parti terze e le ricerche di lavoro.” (Doc. A inc.
42.2022.53)
dall’altra, che:
" a Non è
stato precisato per quale motivo l'annullamento delle fiere
ha portato
ad una riduzione del suo fatturato. Il Signor RI 1 si è limitato a elencare le
fiere che sono state annullate senza specificare l'indotto finanziario per ogni
fiera annullata che ha maturato negli anni precedenti la pandemia collaborando
per conto dei suoi clienti;
b. Le
attività delle palestre/ristorazione/bar sono state riaperte dal mese di aprile
2021. In ogni caso la consulenza in ambito contabile, finanziario e gestionale
non è mai stata interrotta dalle misure sanitarie introdotte dagli Enti
pubblici, si sono rese altresì necessarie la gestione di tutte le procedure per
la richiesta di prestazioni finanziarie per il lavoro ridotto o richiesta di
prestiti finanziari da parte delle attività precedentemente chiuse. Le Autorità
sanitarie nel corso del 2021 non hanno inoltre mai vietato il contatto diretto
tra consulente e cliente.
c. Le
collaborazioni con __________ sono state sottoscritte nei mesi di ottobre -
novembre 2021. Per questi motivi non possono essere ritenute come una
diminuzione del fatturato in quanto stipulate nel corso del periodo pandemico;
d. il mandato
di consulenza con una persona terza, il cui nome non è stato specificato, sottoscritto
in data 28 novembre 2019 che prevede la remunerazione di 500 chf/mese per ogni
nuovo punto vendita aperto del marchio __________ come pure una remunerazione
variabile dipendente dal fatturato, non prevede entrate finanziarie fisse e stabilite,
ma dipendenti dai nuovi punti vendita aperti e quindi, anche in un contesto non
pandemico, variabili e di difficile quantificazione. Non sono stati inoltre
presentati i giustificativi che provano la disdetta del contratto da parte del
mandante per la fine del 31 dicembre 2020 (disdetta da inoltrare entro il mese
di giugno 2020).
(…)” (Doc. A inc. 42.2022.22)
1.5. Sempre il 28 giugno 2022 RI 1 ha
richiesto al Comune di __________ la prestazione ponte COVID per il mese di
maggio 2022, con motivazione analoga a quella esposta nel modulo relativo al
mese di aprile 2022 (cfr. doc. B inc. 42.2022.59; consid. 1.1.).
1.6. Il Comune di __________, con
decisione del 4 luglio 2022 ha negato a RI 1 il diritto alla prestazione ponte
COVID per il mese di maggio 2022, argomentando in modo identico a quanto esposto
nel provvedimento del 9 maggio 2022 (cfr. doc. C inc. 42.2022.59; consid.
1.2.).
1.7. Il 25 luglio 2022 RI 1 ha, inoltre,
presentato al Comune di __________ il modulo “Richiesta di prestazione ponte
COVID” per il mese di giugno 2022, specificando che il motivo della domanda e
della diminuzione dei redditi è da far risalire al fatto che “a causa della
pandemia di coronavirus mi trovo purtroppo in difficoltà finanziaria. Diversi
clienti hanno deciso, spero ancora per poco, di non avvalersi più dei miei
servizi per le difficoltà economiche causate proprio da questa pandemia. La mia
attività di consulenza si sta lentamente riprendendo ma gli introiti mensili,
al momento, non sono ancora sufficienti per poter coprire interamente le spese”
(cfr. doc. B inc. 42.2022.69).
1.8. Con decisione del 2 agosto 2022 il
Comune di __________ ha rifiutato di erogare all’interessato una prestazione
ponte COVID anche per il mese di giugno 2022. Tale provvedimento è stato
motivato analogamente ai precedenti (cfr. doc. C inc. 42.2022.69).
1.9. Contro le decisioni del 4 luglio
2022 (cfr. consid. 1.6.) e del 2 agosto 2022 (cfr. consid. 1.8.) RI 1, sempre
rappresentato dall’avv. __________, ha interposto reclamo il 28 luglio 2022
(cfr. doc. D inc. 42.2022.59), rispettivamente il 25 agosto 2022 (cfr. doc. D
inc. 42.2022.69).
1.10. Con decisioni su reclamo del 10
agosto e del 6 settembre 2022 il Comune di __________ ha confermato le proprie
decisioni del 4 luglio e del 2 agosto 2022 relative al diniego di una
prestazione ponte COVID per i mesi di maggio e giugno 2022, adducendo le
medesime argomentazioni formulate nella decisione su reclamo del 28 giugno 2022
concernente il mese di aprile 2022 (cfr. doc. A inc. 42.2022.59; A inc.
42.2022.69; consid. 1.4.).
1.11. RI 1, con tempestivo ricorso
inoltrato personalmente al TCA il 25 luglio 2022, ha contestato la decisione su
reclamo del 28 giugno 2022 (cfr. consid. 1.4.), chiedendo l’annullamento della
stessa e l’accoglimento della sua domanda di una prestazione ponte COVID per il
mese di aprile 2022, subordinatamente la retrocessione degli atti al Comune di __________
per evadere la richiesta con il relativo calcolo della prestazione dovuta (cfr.
doc. I pag. 4 inc. 42.2022.53).
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali egli ha addotto:
" (…)
Codesta lodevole Autorità si è già chinata su questa tematica chiarendo che il
Decreto legislativo urgente, d'altronde, all'art. 3 lett. d esclude
espressamente dal diritto alla prestazione ponte Covid i richiedenti i quali
beneficiano (loro o i membri dell'unità di riferimento) di prestazioni sociali
di sostegno ai redditi e di completamento quali le prestazioni assistenziali,
gli assegni di prima infanzia (API), le indennità straordinarie di
disoccupazione e le prestazioni complementari AVS/AI (PC AVS/AI). Il diritto
alla prestazione ponte Covid va pure negato al richiedente al beneficio di
indennità ai sensi della LADI. L'esclusione non vale, invece, a priori per il
richiedente che conta fra i membri della sua unità di riferimento persone in
disoccupazione (cfr. art. 3 lett. e; Messaggio N. 7991pag.6).
Non vengono per contro menzionate le
indennità di perdita di guadagno Corona quale motivo per escludere senza
ulteriore esame la concessione della prestazione ponte Covid.
A tal proposito, in data 22.4.2022,
l'Istituto delle assicurazioni sociali ha trasmesso la decisione all'opposizione
del 23.12.2022, da me presentata, per aver negato l'IPG Corona per il mese di
ottobre 2021 (cfr. Doc E). In tale decisione l'opposizione viene respinta. Al
mio ricorso da me presentato codesta lodevole Autorità si è espressa con
sentenza del 18 luglio 2022 incarto 42.2022.31-34.
Vorrei evidenziare quanto espresso dall'IAS
al punto 6, ovvero:
" Visto quanto sopra, la limitazione dell'attività
di consulenza commerciale e di marketing e quale portatore di affari in ambito
assicurativo, fiscale e contabile esercitata dall'opponente è da ascriversi
alla pandemia e ai suoi effetti (timore di entrare in contatto con la malattia,
stagnazione economica generale), ma non a provvedimenti ordinati dalle autorità
per combatterla."
Quanto sopra menzionato, a mio parere,
conferma e completa il mio diritto alla prestazione ponte Covid come previsto
dal Decreto legislativo urgente art. 3 lett. f
" il richiedente ha subito una riduzione del reddito
o del fatturato a causa della pandemia; per le persone con attività lucrativa
indipendente, è determinante l'importo del fatturato;"
(cfr. BU 22/2021 del 4.6.2021pago 179).
La riduzione del mio reddito o del
fatturato è comprovata
da quanto già espresso e documentato nella mia risposta al Municipio di __________
del 7.2.2022 (Doc. F) e ulteriormente qui dimostrata dai seguenti
documenti:
- notifica di tassazione 2019 (cfr.
Doc. G)
- decisione definitiva contributi
AVS 2019 (cfr. Doc. H)
- notifica di tassazione 2020 (cfr.
Doc. I)
- decisione definitiva contributi
AVS 2020 (cfr. Doc. L)
- notifica di tassazione 2021, alla quale è stato
inoltrato reclamo (cfr. doc. M)
- decisione provvisoria contributi
AVS 2021(cfr. Doc. N).
Va da sé che la forte riduzione
registrata negli anni 2020, 2021 nel primo semestre 2022, rispetto al 2019, è causa diretta della
pandemia da Covid-19.
A mio parere il Municipio di __________,
rifiutando il ricorso alla prestazione ponte Covid per il mese di aprile 2022 non
è stato in grado di dimostrare quale diritto il sottoscritto non abbia
ottemperato alfine di non meritare la prestazione ponte Covid, ma si è limitato
ad osservazioni generiche e poco o nulla hanno a che fare con la valutazione della
richiesta della prestazione. Per poter accedere alla prestazione ponte Covid,
come previsto dall'art. 3 del Decreto legislativo urgente, uno dei requisiti è che il richiedente
abbia subito una riduzione del reddito o del fatturato a causa della pandemia e
non dev'essere dimostrato che la considerevole limitazione dell'attività è direttamente
collegata alle misure attuate per combattere l’epidemia di Covid 19 disposte da
un'autorità, come erroneamente indicato nel rifiuto del Comune. (…)” (Doc.
Fatti
I pag. 3 inc. 42.2022.53)
1.12. Il 4 agosto 2022 il Comune di __________
ha comunicato, in relazione al ricorso presentato da RI 1 il 25 luglio 2022, di
non intendere presentare alcuna risposta di causa, essendo la decisione
completa e motivata (cfr. doc. III inc. 42.2022.53).
1.13. L’insorgente, l’8 agosto 2022, ha
indicato di rimandare agli incarti 42.2022.22-24 e 42.2022.47 a completamento
dei mezzi di prova (cfr. doc. V inc. 42.2022.53).
1.14. Il doc. V è stato trasmesso per
conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VI inc. 42.2022.53).
1.15. RI 1, con tempestivi ricorsi
inoltrati al TCA il 19 agosto 2022 e il 9 settembre 2022, ha postulato l’annullamento
delle decisioni su reclamo del 10 agosto e del 6 settembre 2022 (cfr. consid.
1.10.) e l’accoglimento delle sue domande di prestazioni ponte COVID per i mesi
di maggio e giugno 2022, subordinatamente la retrocessione degli atti al Comune
di __________ per evadere le richieste con il relativo calcolo delle
prestazioni dovute (cfr. doc. I pag. 4 inc. 42.2022.59; doc. I pag. 5 inc.
42.2022.69).
Al riguardo sono state esposte
essenzialmente le medesime ragioni sollevate nel ricorso del 25 luglio 2022
(cfr. consid. 1.11.).
1.16. Anche in relazione ai ricorsi
concernenti i mesi di maggio e giugno 2022 il Comune di __________, il 31
agosto e il 14 settembre 2022, non ha presentato una risposta di causa e si è
rimesso al giudizio del TCA (cfr. doc. III inc. 42.2022.59; doc. III inc.
42.2022.69).
1.17. Il 5 e il 16 settembre 2022 il
ricorrente, a completamento dei mezzi di prova, ha nuovamente rimandato agli
incarti 42.2022.22-24, 42.2022.47 e 42.2022.53 (cfr. doc. V inc. 42.2022.59;
doc. V inc. 42.2022.69).
1.18. Il doc. V inc. 42.2022.59 e il doc.
V inc. 42.2022.69 sono stati inviati alla parte resistente per conoscenza (cfr.
doc. VI inc 42.2022.59; doc. VI inc, 42.2022.69).
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
Secondo l’art. 76 cpv. 1 LPAmm -
disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui
all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità
più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare
la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o
sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione
delle altre.
Nella concreta evenienza, visto
che i ricorsi presentati
dall’insorgente sono diretti contro tre decisioni su reclamo emesse tutte dal
Comune di __________ che concernono sostanzialmente fatti di ugual natura e che
pongono temi analoghi di diritto materiale, è accertata la connessione tra
loro. Per economia processuale le procedure ricorsuali 42.2022.53, 42.2022.59 e
42.2022.69
sono, dunque, congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF
8C_683/2021 del 13 luglio 2022 consid. 1; STF 8C_25/2022 del 9 marzo 2022
consid. 7; STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF
9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF 8C_63/2019,
8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF 9C_748/2017, 9C_760/2017 del 13
febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF
131.
V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).
nel merito
2.2
Il Gran Consiglio del Cantone
Ticino, il 26 gennaio 2021, ha approvato il Decreto legislativo urgente
concernente la prestazione ponte COVID entrato in vigore il 1° marzo 2021 (cfr.
BU 8/2021 del 16 febbraio 2021 pag. 66; RL 876.100).
Giusta
l’art. 11 del Decreto in questione:
" 1
Il richiedente e ogni membro dell’unità di riferimento possono contestare la
decisione resa dal Comune. Il reclamo è da inoltrare entro 30 giorni
dall’intimazione al Comune che ha pronunciato la decisione.
2.
Contro la decisione su reclamo pronunciata dal Comune
è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro il
termine di 30 giorni dall’intimazione.
3.
È’ applicabile la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008 (Lptca).”
Il Decreto legislativo urgente
concernente la prestazione ponte COVID del 26 gennaio 2021, in vigore dal 1°
marzo 2021, è stato modificato dal Gran Consiglio il 31 maggio 2021 con effetto
retroattivo dal 1° maggio 2021 e validità fino al 31 dicembre 2021 (cfr. BU
22/2021 del 4 giugno 2021 pag. 179 segg.).
L’art. 11 del Decreto è in ogni
caso rimasto invariato.
Il 22 febbraio 2022 il Gran
Consiglio ha approvato il decreto legislativo concernente il rinnovo della
prestazione ponte COVID con validità dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 e possibilità
di proroga fino al 31 dicembre 2022 (cfr. Messaggio 8103 del 27 gennaio 2022 del
Consiglio di Stato concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID, a
complemento del sistema di sicurezza sociale a seguito delle conseguenze della
pandemia di COVID-19 ; Rapporto 8103R dell’8 febbraio 2022 della Commissione
gestione e finanze; https://www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=203749&
cHash=7630eeddbe06c75b1c1e6aef8ace959e).
Non sono state apportate
modifiche all’art. 11 del Decreto.
Ritenuto il tenore dell’art. 11
cpv. 2 del Decreto legislativo, il TCA è competente per esaminare i ricorsi in
materia di prestazioni ponte COVID.
In concreto i ricorsi inoltrati
al TCA contro le decisioni su reclamo del 28 giugno, del 10 agosto e del 6
settembre 2022, datati 25 luglio 2022, rispettivamente 19 agosto e 9 settembre
2022.
sono stati consegnati alla Posta in tali giorni (cfr. doc. I inc.
42.2022.53; I inc. 42.2022.59, I inc. 42.2022.69; I inc. 42.2022.47 e relative
buste d’intimazione).
Le impugnative, tempestive, sono
pertanto ricevibili e vanno esaminate nel merito.
2.3
Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione
o meno il Comune di __________ abbia negato al ricorrente il diritto alla
prestazione ponte COVID per i mesi
di aprile, maggio e giugno 2022.
Dal profilo temporale il giudice
delle assicurazioni sociali applica di principio le norme in vigore al momento in
cui si realizza la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STF 9C_477/2021
del 22 giugno 2022 consid. 1; DTF 148 V 162 consid. 3.2.1.; STF 9C_442/2021 del
17.
marzo 2022 consid. 3.2.1; STF 9C_377/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 3.1.;
STF 9C_145/2021 del 2 luglio 2021 consid. 3.1.; STF 8C_706/2019 del 28 agosto
2020.
consid. 7.1., pubblicata in DTF 146 V 364; STF 8C_769/2018 del 5 settembre
2019.
consid. 2; DTF 140 V 41 consid. 6.3.1.; DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF
128.
V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid.
4b).
Pertanto nel caso di specie
riguardante i mesi da aprile a giugno 2022 tornano applicabili le disposizioni
di diritto materiale del Decreto legislativo concernente il rinnovo della
prestazione ponte COVID valido dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 (cfr. consid.
2.2.)
2.4
Lo scopo della prestazione ponte
COVID, definito all’art. 1 del Decreto legislativo concernente il rinnovo della
prestazione ponte COVID del 22 febbraio 2022 - che tra l’altro è rimasto
pressoché invariato rispetto ai precedenti Decreti legislativi urgenti del 26
gennaio e del 31 maggio 2021 -, è quello di sostenere i lavoratori dipendenti e
indipendenti che a seguito delle conseguenze della pandemia di COVID-19 si
trovano in difficoltà finanziaria ed evitare il ricorso alle prestazioni
assistenziali (cpv. 2).
La
prestazione ha carattere straordinario e temporaneo (cpv. 3).
Dal Messaggio N. 7906 del 7
ottobre 2020 relativo alla prestazione ponte COVID a complemento del sistema di
sicurezza sociale a seguito delle conseguenze della pandemia di coronavirus
emerge che:
" La
prestazione ponte COVID è complementare al sistema federale e cantonale di
sicurezza sociale ed agli aiuti puntuali erogati dai Comuni e dagli enti attivi
sul territorio. Essa è limitata nel tempo e persegue l’obiettivo di ristabilire
l’indipendenza finanziaria per i lavoratori che si trovano temporaneamente in
difficoltà a causa della pandemia di coronavirus, tramite un aiuto puntuale e
mirato che copra il fabbisogno e le necessità contingenti.
(…).
L’aiuto straordinario e limitato nel tempo
è finalizzato ad evitare l’aumento della morosità e il ricorso alle prestazioni
assistenziali. Si ritiene inoltre che la misura potrebbe permettere di superare
una fase di difficoltà e di recuperare la propria autonomia finanziaria.”
(p.to. 2.1.1.)
Ciò risulta anche dal Messaggio
N. 7991 del 5 maggio 2021 relativo alla modifica del decreto legislativo
urgente concernente la Prestazione ponte COVID al p.to 1 e dal Messaggio N.
8103.
del 27 gennaio 2022 concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID,
a complemento del sistema di sicurezza sociale a seguito delle conseguenze
della pandemia di COVID-19 p.ti I e V.
L’art. 3 del Decreto legislativo
concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID del 22 febbraio 2022 - che
non ha subito modifiche rispetto all’art. 3 del Decreto legislativo urgente del
31.
maggio 2021 - prevede le condizioni materiali da adempiere per avere diritto
alla prestazione:
"
a) il richiedente e i membri dell’unità di riferimento sono domiciliati
nel Cantone al momento della richiesta;
b) il richiedente è
domiciliato ed effettivamente dimorante nel Cantone nei tre anni precedenti
alla richiesta;
c) il richiedente è
dipendente oppure indipendente ai sensi della legge federale su l’assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS);
d) il richiedente e
i membri dell’unità di riferimento non beneficiano di altre prestazioni a
copertura del fabbisogno, e meglio indennità straordinarie di disoccupazione,
assegno di prima infanzia, prestazione assistenziale e prestazioni
complementari all’AVS/AI;
e) il richiedente
non beneficia di indennità ai sensi della legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione del 25 giugno 1982 (LADI);
f) il richiedente
ha subìto una riduzione del reddito o del fatturato a causa della pandemia; per
le persone con attività lucrativa indipendente, è determinante l’importo del
fatturato;
g) gli indipendenti
devono essere attivi come tali da almeno 3 mesi rispetto alla data della
richiesta;
h) il richiedente e
i membri dell’unità di riferimento hanno un reddito disponibile inferiore ai
parametri di cui all’art. 4.”
Dalla prestazione ponte COVID
sono, quindi, esclusi i richiedenti i quali beneficiano (loro o i membri
dell’unità di riferimento, costituita da tutte le persone che compongono
l’economia domestica; art. 2) di prestazioni sociali di sostegno ai redditi e
di complemento quali le prestazioni assistenziali, gli assegni di prima
infanzia (API), le indennità straordinarie di disoccupazione e le prestazioni
complementari AVS/AI (PC AVS/AI). Il diritto alla prestazione ponte COVID va
pure negato al richiedente al beneficio di indennità ai sensi della LADI.
L’esclusione non vale, invece, a priori per il richiedente che conta fra i
membri della sua unità di riferimento persone in disoccupazione (cfr. art. 3
lett. e; Messaggio N. 7991 del 5 maggio 2021 pag. 6).
Le condizioni economiche sono
elencate all’art. 4 del Decreto legislativo del 22 febbraio 2022 che è rimasto
immutato rispetto al medesimo articolo del Decreto legislativo urgente del 31
maggio 2021:
" 1
Il diritto è dato se il reddito disponibile del richiedente e dei membri
dell’unità di riferimento è inferiore alle soglie stabilite dalla legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno
2000.
(LAPS):
a) 17’739 franchi se l’unità di riferimento è composta da 1
persona;
b) 25’476 franchi se l’unità di riferimento è composta da 2
persone;
c) 32’988 franchi se l’unità di riferimento è composta da 3
persone;
d) 37’967 franchi se l’unità di riferimento è composta da 4 persone;
e) 42’930 franchi se l’unità di riferimento è composta da 5
persone;
f) 4’962
franchi per ogni persona supplementare dell’unità di riferimento.
2.
Il reddito disponibile risulta dalla somma dei
redditi del richiedente e dei membri dell’unità di riferimento (redditi
computabili) dedotta la somma delle spese del richiedente e dei membri
dell’unità di riferimento (spese riconosciute) al momento della richiesta.
3.
Quali redditi computabili si considerano:
a) il reddito lordo da lavoro;
b) ogni altra entrata
compresi gli alimenti percepiti, o prestazione sostitutiva di reddito compresi
i contributi o gli aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni;
c) al reddito è
aggiunta la sostanza netta nella misura di 1/15. Da questo importo viene
dedotto, a titolo di franchigia, un importo di 10’000 franchi per le unità di
riferimento composte da una sola persona e di 15’000 franchi per le unità di
riferimento composte da più persone. La sostanza netta viene calcolata sulla
base di quella indicata nell’ultima notifica di tassazione cresciuta in
giudicato.
4.
Sono riconosciute le seguenti spese:
a) gli oneri sociali dovuti;
b) la spesa per
l’alloggio (per gli inquilini la pigione e le spese accessorie mensili; per i
proprietari gli interessi ipotecari sull’abitazione primaria);
c) i premi per
l’assicurazione contro le malattie al netto della Riduzione individuale dei
premi dell’assicurazione malattie (RIPAM);
d) gli alimenti dovuti ed effettivamente pagati.”
Ne discende che dal profilo
economico il richiedente ha diritto alla prestazione ponte COVID se il reddito
disponibile suo e dei membri dell’unità di riferimento - corrispondente alla
somma dei redditi computabili (cfr. art. 4 cpv. 3) dedotta la somma delle spese
riconosciute (cfr. art. 4 cpv. 4) - al momento della richiesta (cfr. art. 4
cpv. 2) è inferiore a una determinata soglia calcolata a seconda del numero
delle persone che compongono l’unità di riferimento (cfr. art. 4 cpv. 1).
Il sistema di determinazione del
diritto si ispira a quello delle prestazioni armonizzate Laps, come evidenziato
nel Messaggio N. 7906 del 7 ottobre 2020 p.to 2.1.2, il quale precisa:
" (…)
vengono ripresi dalla Laps il concetto di unità di riferimento (UR) e il metodo
di calcolo, e meglio nel senso che il diritto è dato se il reddito disponibile
annuo del richiedente e dei membri dell'UR (differenza fra redditi e spese) è
inferiore ad una determinata soglia, definita a dipendenza del numero dei
membri dell'UR medesima. Il principio di calcolo prevede di calcolare il reddito
computabile dal quale vengono dedotte le spese riconosciute (oneri sociali,
spese per l'alloggio e premi di assicurazione malattia, alimenti dovuti e
pagati). Considerato il carattere straordinario e temporaneo della prestazione,
i parametri (UR; redditi e spese) sono però stati semplificati per agevolare
l'evasione delle richieste nel minor tempo possibile.
Diversamente dalla Laps, l'UR corrisponde all'economia domestica,
cioè alle persone che vivono nella medesima economia domestica. Per quanto
concerne gli alimenti, si sottolinea che quale spesa sono considerati solo
quelli effettivamente pagati e non quelli dovuti de jure, cioè per sentenza o
convenzione. Analogamente alla Laps, i parametri previsti dal Decreto
legislativo sono annuali; se il diritto è dato, la prestazione è poi convertita
in mensilità (annuale diviso per 12). Diversamente dalle prestazioni Laps, la
prestazione non è ricorrente ed è valida solo per il mese di diritto: ciò
significa che gli interessati devono chiederla ogni volta e per ogni mese di
diritto deve essere effettuato lo specifico calcolo di fabbisogno. (…)”
Anche nel Rapporto 7906R del 12
gennaio 2021 della Commissione gestione e finanze p.to 4 è stato precisato che
il calcolo del diritto alla prestazione ponte COVID è ispirato alle prestazioni
armonizzate Laps ma con parametri propri (redditi, spese, soglie) e una forte
semplificazione del sistema di calcolo per agevolare l'evasione delle
richieste nel minor tempo possibile.
In proposito cfr. pure il
Messaggio N. 7991 del 5 maggio 2021 p.to 1 e il Messaggio N. 8103 del 27
gennaio 2022 p.to I.
Ai sensi dell’art. 6 del Decreto
legislativo in vigore dal 1° gennaio 2022, corrispondente all’art. 6 del
Decreto legislativo urgente valido dal 1° maggio 2021, l’importo della prestazione
corrisponde alla lacuna di reddito annua, convertita in mensilità, ma al
massimo a 2’000 franchi al mese per il primo componente dell’unità di
riferimento e 800 franchi al mese per ogni ulteriore componente (cpv. 1).
La prestazione può essere concessa
mensilmente (cpv. 2).
L’art. 8 del Decreto legislativo
del 22 febbraio 2022, che è stato ripreso dal Decreto urgente del 31 maggio
2021.
(ed è il medesimo dell’art. 8 del Decreto urgente del 26 gennaio 2021),
riguardo al finanziamento enuncia che la prestazione è finanziata in ragione
del 75% dal Cantone e del 25% dal Comune che, come visto (cfr. consid. 2.2.), è
l’autorità competente a esaminare la richiesta di prestazione ponte COVID e a
decidere in merito (cfr. art. 5). Eventuali prestazioni supplementari concesse
dal Comune sono interamente a suo carico (cpv. 1).
Il
Comune anticipa le spese per la prestazione. Il Cantone rimborsa
trimestralmente l’anticipo effettuato dal Comune (cpv. 2).
Nel Messaggio N. 7906 del 7
ottobre 2020 al p.to 2.1.3, relativamente alla competenza dei Comuni, è stato
indicato che:
" Considerato
il ruolo centrale dei Comuni per la loro prossimità ai cittadini e quale
garanzia di equità nell’intervento sul territorio, è loro attribuita
l'esecuzione della prestazione. Ai Comuni compete dunque la determinazione del
diritto alla prestazione, in quanto la conoscenza del territorio e la vicinanza
ai cittadini permette loro di disporre di maggiori strumenti per conoscere le
situazioni personali, potendo così offrire anche un orientamento ed una
consulenza mirati. Per agevolare l’attività comunale saranno forniti dal
Cantone gli strumenti di gestione necessari, quali il formulario di richiesta,
i documenti di rendicontazione, il modello di decisione e una mini guida. (…)”
2.5
Il Comune resistente ha negato al
ricorrente le prestazioni ponte COVID per i mesi da aprile a giugno 2022
affermando, da un lato, che le stesse non potevano essere concesse, visto che
si baserebbero sui medesimi criteri delle IPG Corona e queste, con decisione
del 25 novembre 2021, gli sono state rifiutate non essendo stato dimostrato che
la considerevole limitazione della sua attività era direttamente collegata alle
misure attuate per combattere l’epidemia di COVID-19 disposte da un’autorità.
Dall’altro, che in ogni caso non sarebbe stata dimostrata una riduzione del
reddito e del fatturato a causa della pandemia (cfr. doc. C; A inc. 42.2022.53;
C, A inc. 42.2022.59; C, A inc. 42.2022.69; consid. 1.2; 1.4.; 1.6.; 1.8.; 1.10.).
Al riguardo giova evidenziare che
con sentenza 42.2022.22-24, 42.2022.47 del 16 agosto 2022, cresciuta in
giudicato incontestata, questa Corte ha stabilito che a torto il Comune di __________
aveva negato al ricorrente il diritto a una prestazione ponte COVID per i mesi
da dicembre 2021 a marzo 2022.
Il TCA ha rilevato, in primo
luogo, che nei mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022 l’insorgente aveva subito
una riduzione del reddito del fatturato a causa della pandemia ai sensi
dell’art. 3 lett. f del Decreto legislativo urgente del 31 maggio 2021 concernente
la prestazione ponte COVID e del Decreto legislativo del 22 febbraio 2022.
Il giudizio 42.2022.31-34 del 18
luglio 2022, cresciuto in giudicato incontestato, inoltre, non ostava al
riconoscimento al ricorrente del diritto, in linea di principio, alla
prestazione ponte COVID per i mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022, in quanto, da
un lato, all’art. 3 lett. d e dei due Decreti in questione non vengono
menzionate le indennità perdita di guadagno Corona quale motivo per escludere
senza ulteriore esame la concessione della prestazione ponte COVID. L’IPG
Corona va ad ogni modo conteggiata tra i redditi computabili quale prestazione
sostitutiva del reddito da lavoro secondo l’art. 4 cpv. 3 lett. b dei Decreti.
Dall’altro, non era ancora dato
di sapere se al ricorrente sarebbero state o meno effettivamente corrisposte le
IPG Corona per i mesi citati e in ogni caso non era noto il relativo importo,
siccome con la sentenza 42.2022.31-34 questo Tribunale, per i mesi di dicembre
2021.
e gennaio 2022, ha unicamente riconosciuto l’adempimento del presupposto
contemplato all’art. 2 cpv. 3bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in
vigore fino al 16 febbraio 2022 (“I
lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui
all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c LADI che non rientrano nel campo
d’applicazione del capoverso 3 hanno diritto all’indennità, alla condizione di
cui al capoverso 1bis lettera c, se: a. la loro attività lucrativa è limitata
in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per
combattere l’epidemia di COVID-19; b. subiscono una perdita di guadagno o
salariale; e c. nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito
soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia
anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata
svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla
durata dell'attività”; cfr. RU 2020 4571) in relazione a parte della sua attività, ossia quella
connessa al marketing e all’organizzazione di eventi e fiere, e ha rinviato gli
atti alla Cassa per verificare se tutte le ulteriori condizioni per
l’assegnazione delle IPG Corona fossero ossequiate.
Nella STCA 42.2022.22-24,
42.2022.47
consid. 2.8. è stato altresì indicato:
" (…) La
prestazione ponte COVID costituisce, del resto, una misura complementare a
quelle attuate dalla Confederazione, dai Cantoni, dai Comuni e da altri enti e
associazioni presenti sul territorio (cfr. Messaggio N. 7906 pag. 7; Messaggio
N. 8103 del 22 gennaio 2022 relativo al rinnovo della prestazione ponte COVID,
a complemento del sistema di sicurezza sociale a seguito delle conseguenze
della pandemia di COVID-19 pag. 5; doc. V2).
Il TCA rende, comunque, attento il ricorrente che l’eventuale
importo della prestazione ponte COVID che verrà determinato dal Comune di __________
per i mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022 in ossequio all’art. 4 del Decreto
legislativo urgente del 31 maggio 2021 concernente la prestazione ponte COVID e
del Decreto legislativo del 22 febbraio 2022, potrà essere - almeno
parzialmente - posto in compensazione oppure chiestogli in restituzione
allorché sarà stabilita l’IPG Corona per il medesimo periodo, visto che
quest’ultima deve essere computata tra i redditi computabili della prestazione
ponte COVID (cfr. STCA 42.2019.34 del 5 dicembre 2019 consid. 2.6.).”
In secondo luogo, il TCA ha deciso
che anche per i mesi di febbraio e marzo 2022 l’insorgente, essendo altamente
verosimile che le sue entrate in questi due mesi abbiano continuato a essere
ridotte per le stesse ragioni dei mesi precedenti connesse alla pandemia, aveva
diritto in linea di massima a una prestazione ponte COVID che il legislatore ha
voluto prorogare fino al mese di giugno 2022.
A quest’ultimo proposito al
consid. 2.9. è stato precisato:
" (…) mentre
il Consiglio federale ha modificato l’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno,
con effetto dal 17 febbraio 2022, nel senso che le indennità di perdita di
guadagno per il coronavirus sono state soppresse, salvo quelle per le persone
particolarmente a rischio, i lavoratori indipendenti e le persone in posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro attivi nel settore delle
manifestazioni (cfr. consid. 2.5.), il Gran Consiglio del Cantone Ticino, il 22
febbraio 2022, ha approvato il Decreto legislativo concernente il rinnovo della
prestazione ponte COVID valido retroattivamente dal 1° gennaio 2022 fino al 30
giugno 2022 (cfr. consid. 2.2.) proposto a seguito dell’incertezza
sull’evoluzione degli effetti della pandemia e dei vari cambiamenti del quadro
di riferimento delle prestazioni sociali straordinarie al fine di sostenere
l’autonomia di chi si trova provvisoriamente in difficoltà riducendo il ricorso
alle prestazioni assistenziali (cfr. Messaggio N. 8103 del 27 gennaio 2022 pag.
1-2).”
Questa Corte ha, di conseguenza,
rinviato gli atti al Comune di __________ per effettuare i relativi conteggi e
determinare se l’insorgente, anche dal profilo economico (art. 4 Decreto
legislativo urgente del 31 maggio 2022 e Decreto legislativo del 22 febbraio
2022), potesse effettivamente beneficiare di una prestazione ponte COVID per il
periodo da dicembre 2021 a marzo 2022.
2.6
In concreto secondo questa Corte,
ritenuto lo scopo delle prestazioni ponte COVID - che il legislatore
ticinese ha voluto prorogare fino al mese di giugno 2022 (cfr. consid.
2.2.; 2.5.) -, che è quello di sostenere i lavoratori dipendenti e indipendenti
che a seguito delle conseguenze della pandemia di coronavirus si trovano in
difficoltà finanziaria e non possono beneficiare delle indennità di
disoccupazione tramite un aiuto puntuale e mirato volto a coprire il fabbisogno
e le necessità contingenti, evitando il ricorso alle prestazioni assistenziali
(cfr. consid. 2.4.; STCA 42.2022.22-24, 42.2022.47 del 16 agosto 2022 consid.
2.4.; 2.7.), e tenuto conto del fatto che le indennità per perdita di guadagno
per il coronavirus – che comunque non consentivano di escludere senza alcun
esame la concessione delle prestazioni ponte COVID, ma andavano ad ogni modo
conteggiate nel calcolo di queste ultime tra i redditi computabili (cfr.
consid. 2.5.) – sono in ogni caso state soppresse, salvo quelle per le persone
particolarmente a rischio, i lavoratori indipendenti e le persone in posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro attivi nel settore delle
manifestazioni, con effetto dal 17 febbraio 2022 (cfr. cfr. RU 2022 97;
Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus
- Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC), emessa dall’UFAS e
valida dal 17 settembre 2020, stato: 17 febbraio 2022, pag. 32), il Comune di __________
ha a torto negato al ricorrente il diritto a prestazioni ponte COVID per i mesi
da aprile a giugno 2022 senza procedere a una verifica delle relative
condizioni economiche.
Nelle richieste del 30 aprile,
del 28 giugno 2022 e del 25 luglio 2022 riguardanti i mesi di aprile, maggio e giugno
2022.
(cfr. doc. B inc. 42.2022.53; doc. B inc. 42.2022.59; doc.
B inc. 42.2022.69; cfr. consid. 1.1.; 1.5.; 1.7.) l’insorgente ha,
infatti, addotto di trovarsi in difficoltà finanziarie a causa della pandemia
di coronavirus, specificando che il motivo della domanda e della diminuzione
dei redditi è da far risalire al fatto che
diversi clienti hanno deciso
di non avvalersi a quel momento dei suoi servizi per i problemi economici
causati proprio dalla pandemia.
Dalle carte processuali si
evince, d’altronde, che la decisione definitiva per l’anno 2019 dei contributi
per persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente fa riferimento a
un reddito da attività lucrativa indipendente di fr. 65'891.-- (cfr. doc. H
inc. 42.2022.53), mentre la decisione definitiva per l’anno 2020 a un reddito
da attività indipendente di fr. 1.-- (cfr. doc. L) e la decisione provvisoria
per l’anno 2021 a un reddito di fr. 11'500.-- (cfr. doc. N). Dalla decisione di
tassazione per l’anno 2021 risulta altresì, quale reddito da attività
indipendente principale del contribuente (dato dichiarato = dato accertato),
l’ammontare di fr. “- 7’502” (cfr. doc. M).
Inoltre, come osservato dal
ricorrente (cfr. doc. I pag. 3 inc. 42.22.53; doc. I pag. 3 inc. 42.22.59; doc.
I pag. 3 inc. 42.22.69), già nella decisione su opposizione del 22 aprile 2022
con cui la Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni ha
confermato il rifiuto di IPG per il mese di ottobre 2021 è stato specificato
che la limitazione dell’attività di consulenza commerciale e di marketing, come
pure quale portatore di affari in ambito assicurativo, fiscale e contabile
esercitata dal medesimo era in ogni caso da ascriversi alla pandemia e ai suoi
effetti (timore di entrare in contatto con la malattia, stagnazione economica
generale), benché secondo la Cassa, a differenza di quanto poi deciso dal TCA
con giudizio 42.2022.31-34 del 18 luglio 2022 (cfr. consid. 2.5.), non fosse in
relazione a provvedimenti ordinati dalle autorità per combatterla (cfr. doc. E
inc. 42.2022.53).
Tale argomentazione è stata
esposta dalla Cassa __________ anche nelle decisioni su opposizione del 22
aprile 2022 concernenti il rifiuto di IPG per il mese di dicembre 2021,
rispettivamente di gennaio 2022 (cfr. STCA 42.2022.22-24, 42.2022.47 del 16
agosto 2022 consid. 2.7.).
Del resto nei mesi di febbraio,
giugno e settembre 2021 la parte resistente ha erogato prestazioni ponte COVID
all’insorgente (cfr. doc. I pag. 4 inc. 42.2022.53; doc. O, Q e S inc.
42.2022.53) e per i mesi di aprile, luglio e novembre 2021 è stato comunque
effettuato il relativo calcolo. La prestazione non è però stata concessa,
superando il reddito disponibile della sua unità di riferimento il limite
previsto da decreto legislativo. Il Comune ha ad ogni modo puntualizzato, in
particolare nella decisione del 13 dicembre 2021 relativa al mese di novembre
2021, che “qualora la situazione economica dovesse subire un ulteriore
cambiamento nei prossimi mesi, potrà presentare una nuova domanda presso il nostro
Comune” (cfr. doc. P; R; T inc. 42.2022.53).
In simili condizioni, tutto ben
considerato ed essendo altamente probabile che le entrate del ricorrente nei mesi
da aprile a giugno 2022 abbiano continuato, come nei mesi precedenti (cfr.
consid. 2.5.; STCA 42.2022.22-24, 42.2022.47 del 16 agosto 2022), a essere
ridotte sempre per ragioni connesse alla pandemia (è del tutto verosimile, in
effetti, che diversi clienti non si avvalessero ancora dei suoi servizi per le
difficoltà economiche causate dalla pandemia, come indicato nelle domande di
prestazioni ponte COVID del 30 aprile, del 28 giugno e del 25 luglio 2022; doc.
B inc. 42.2022.53; doc. B inc. 42.2022.59; doc. B inc. 42.2022.69), al medesimo
deve essere riconosciuto in linea di principio il diritto alle
prestazioni ponte COVID per tali mesi.
Si giustifica, pertanto,
l’annullamento delle decisioni su reclamo del 28 giugno, del 10 agosto e del 6
settembre 2022 e il rinvio degli atti al Comune di __________ che dovrà determinare
se l’insorgente, anche dal profilo economico (art. 4 Decreto legislativo
del 22 febbraio 2022), possa effettivamente beneficiare di una prestazione
ponte COVID per i mesi citati.
A tal fine per ciascun mese da
aprile a giugno 2022 il Comune resistente dovrà calcolare, tenendo conto dei
redditi e delle spese computabili dell’unità di riferimento del ricorrente
(cfr. art. 4 Decreto legislativo del 22 febbraio 2022) - che quest’ultimo vorrà
debitamente comprovare in ossequio al dovere delle parti di collaborare (cfr.
STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF 8C_693/2020 del 26 luglio
2021.
consid. 4.1.; DTF 125 V 195 consid. 2) -, se il suo reddito disponibile
sia inferiore ai parametri previsti all’art. 4 cpv. 1 del Decreto menzionato.
In proposito non va dimenticato che
l’insorgente, nella richiesta del 25 luglio 2022 relativa al mese di giugno
2022, ha precisato che “(…) la mia attività di consulenza si sta lentamente
riprendendo ma gli introiti mensili, al momento, non sono ancora sufficienti
per poter coprire interamente le spese” (cfr.doc. B inc. 42.2022.69;
consid. 1.7.).
Per i mesi in cui le condizioni si
riveleranno date, all’insorgente andrà erogata la corrispettiva prestazione
ponte COVID mensile.
2.7
In
ambito di prestazione ponte COVID, per quanto riguarda la procedura dinanzi al
TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non stabilito da questa
legge, valgono, in particolare, le norme della legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr.
art. 11 cpv. 3 Decreto legislativo urgente
concernente le prestazioni ponte COVID; 31 Lptca).
Giusta l’art. 29 Lptca:
" 1La
procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per
l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra
200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per
un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di
procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è
dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art.
61.
lett. a LPGA, valido fino al 31
dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di
regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese
di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In casu, trattandosi di
prestazioni ponte COVID alle quali si applica in primis la Lptca e solo
sussidiariamente la LPGA (per quanto non
disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29
Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in
ogni caso di prelevare le spese nell’ambito delle prestazioni ponte COVID, non
si riscuotono spese giudiziarie.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Le cause 42.2022.53, 42.2022.59 e
42.2022.69 sono congiunte.
2. I ricorsi sono accolti ai
sensi dei considerandi.
§ Le
decisioni su reclamo del 28 giugno, del 10 agosto e del 6 settembre 2022
impugnate sono annullate.
§§ Gli incarti
sono rinviati al Comune di __________ perché proceda come indicato al consid.
2.6.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti