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Decisione

42.2022.53

A torto negate prestazioni ponte COVID da aprile a giugno 2022. Altamente probabile che il ricorrente abbia subito riduzione fatturato causa pandemia, come nei mesi precedenti (cfr. STCA 42.2022.22-24). In linea di principio quindi diritto a prestazioni ponte. Rinvio atti per effettuare conteggi

10 ottobre 2022Italiano39 min

inoltrati al TCA il 19 agosto 2022 e il 9 settembre 2022, ha postulato l’annullamento

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2022.53+59+69

rs

Lugano

10 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sui ricorsi del 25 luglio, del 19 agosto e del 9

settembre 2022 di

RI 1

contro

le decisioni su reclamo del 28 giugno, del 10 agosto e del

6 settembre 2022 emanate da

Comune di __________, __________

in materia di prestazione ponte COVID

ritenuto, in fatto

1.1. Il 30 aprile 2022 RI 1 ha inoltrato

al proprio Comune di domicilio, e meglio al Comune di __________, il modulo

“Richiesta di prestazione ponte COVID” per il mese di aprile 2022. Quale motivo

della domanda è stato indicato che “in seguito alle conseguenze della

pandemia di coronavirus mi trovo purtroppo in difficoltà finanziaria. Diversi

clienti hanno deciso, spero solo momentaneamente, di non avvalersi al momento

dei miei servizi per le difficoltà economiche causate proprio da questa

pandemia” (cfr. doc. B inc. 42.2022.53).

1.2. Con decisione del 9 maggio 2022 il

Comune di __________ ha negato a RI 1 il diritto alla prestazione ponte COVID

per il mese di aprile 2022, in quanto non risultavano ossequiate le relative

condizioni.

Al riguardo è stato precisato:

" Vedasi la

decisione di rifiuto dell’indennità perdita di guadagno IPG Corona del 25

novembre 2021 dove si evince che non è stato dimostrato che la considerevole

limitazione della sua attività è direttamente collegata alle misure attuate per

combattere l’epidemia di COVID-19 disposte da un’autorità.

Di conseguenza anche la prestazione Ponte

Covid, che si basa sui medesimi criteri, non può essere concessa. (…)”

(Doc. C inc. 42.2022.53)

1.3. Il 9 giugno 2022 RI 1,

rappresentato dall’avv. __________, ha interposto tempestivo reclamo contro il

provvedimento del 9 maggio 2022, rilevando segnatamente, da un lato, di

occuparsi dal 2014 di consulenza commerciale e di marketing, collaborando anche

nell’organizzazione di eventi, fiere, concerti ed altre analoghe

manifestazioni. Dall’altro, che le misure poste in essere dalle Autorità

federale e cantonali per contenere l’avanzata della pandemia di COVID-19 hanno

comportato un drastico calo della clientela e del fatturato della sua ditta

individuale.

È stato aggiunto che fino al mese

di settembre 2021 a RI 1 è stata riconosciuta l’IPG Corona, mentre gli è stata

rifiutata per i mesi successivi.

È stato poi fatto valere che il

Decreto legislativo concernente la prestazione ponte COVID e l’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno sono due atti normativi radicalmente diversi per

quanto attiene specificatamente alle prestazioni riconosciute e alle condizioni

d’accesso alle stesse.

Al riguardo è stato evidenziato

che giusta l’art. 3 lett. f del Decreto la prestazione ponte è riconosciuta al

lavoratore che ha subito una riduzione del reddito o fatturato “… a causa

della pandemia ...” senza alcun riferimento all’entità della riduzione,

essendo determinanti i parametri economici contemplati all’art. 4 del Decreto,

e senza sancire il principio secondo cui debba sussistere un nesso di causalità

diretta tra la limitazione del fatturato e i provvedimenti delle autorità.

A mente della parte reclamante

non corrisponde dunque al vero che la prestazione ponte COVID si basa sugli

stessi criteri di cui all’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

Inoltre l’allora patrocinatore di

RI 1 ha indicato che, essendo pacifico che la riduzione del suo reddito e del

suo fatturato sia da ricondurre alla situazione pandemica, la condizione posta

all’art. 3 lett. f del Decreto è senz’altro adempiuta.

È stato altresì sottolineato che,

come emerge dal Messaggio n. 7906 del Consiglio di Stato pag. 7 e dal Rapporto

7991R pag. 1, la prestazione ponte COVID è complementare al sistema federale e

cantonale di sicurezza sociale e agli aiuti puntuali erogati dai Comuni ed è

stata introdotta per sostenere i lavoratori indipendenti e salariati che non

possono beneficiare di altre forme di aiuto (cfr. doc. D inc. 42.2022.53).

L’avv. __________ ha infine

asserito:

" (…) La

prestazione in parola è dunque stata voluta ed introdotta allo specifico fine

di garantire una copertura straordinaria a tutti lavoratori che, in questo

momento pandemico, si trovano confrontati con una situazione economica tale da

rendere necessario l’intervento dello Stato. Il tutto, previo esaurimento delle

altre forme di aiuto (o complementarmente alle stesse) e prima di dover far

capo all’assistenza sociale.

Negare quindi la prestazione in parola,

affermando che non sarebbero adempiute le condizioni per l’ottenimento dell’IPG

è – oltre che lesivo del diritto – pure in contrasto con la chiara volontà del

legislatore cantonale. (…)” (Doc. D pag. 7 inc. 42.2022.53)

1.4. Il 28 giugno 2022 il Comune di __________

ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha confermato il rifiuto di una

prestazione ponte COVID per il mese di aprile 2022 stabilito il 9 maggio 2022,

rilevando, da una parte, che:

" (…) Il

Signor RI 1 con scritto del 7 febbraio 2022 ha comunicato al Municipio che

prima della pandemia la sua attività di consulente indipendente era composta

per il 60% da consulenza commerciale e di marketing e per il 40% da consulenza

ad aziende e privati in ambito fiscale, contabile, assicurativo e gestionale.

Ha inoltre descritto gli eventi che non hanno avuto luogo nel 2021, precisato

la riduzione della cifra d'affari per l'attività della consulenza (contabile,

fiscale e gestionale) nel settore palestra/bar/ristoranti, presentato degli

accordi sottoscritti con parti terze e le ricerche di lavoro.” (Doc. A inc.

42.2022.53)

dall’altra, che:

" a Non è

stato precisato per quale motivo l'annullamento delle fiere

ha portato

ad una riduzione del suo fatturato. Il Signor RI 1 si è limitato a elencare le

fiere che sono state annullate senza specificare l'indotto finanziario per ogni

fiera annullata che ha maturato negli anni precedenti la pandemia collaborando

per conto dei suoi clienti;

b. Le

attività delle palestre/ristorazione/bar sono state riaperte dal mese di aprile

2021. In ogni caso la consulenza in ambito contabile, finanziario e gestionale

non è mai stata interrotta dalle misure sanitarie introdotte dagli Enti

pubblici, si sono rese altresì necessarie la gestione di tutte le procedure per

la richiesta di prestazioni finanziarie per il lavoro ridotto o richiesta di

prestiti finanziari da parte delle attività precedentemente chiuse. Le Autorità

sanitarie nel corso del 2021 non hanno inoltre mai vietato il contatto diretto

tra consulente e cliente.

c. Le

collaborazioni con __________ sono state sottoscritte nei mesi di ottobre -

novembre 2021. Per questi motivi non possono essere ritenute come una

diminuzione del fatturato in quanto stipulate nel corso del periodo pandemico;

d. il mandato

di consulenza con una persona terza, il cui nome non è stato specificato, sottoscritto

in data 28 novembre 2019 che prevede la remunerazione di 500 chf/mese per ogni

nuovo punto vendita aperto del marchio __________ come pure una remunerazione

variabile dipendente dal fatturato, non prevede entrate finanziarie fisse e stabilite,

ma dipendenti dai nuovi punti vendita aperti e quindi, anche in un contesto non

pandemico, variabili e di difficile quantificazione. Non sono stati inoltre

presentati i giustificativi che provano la disdetta del contratto da parte del

mandante per la fine del 31 dicembre 2020 (disdetta da inoltrare entro il mese

di giugno 2020).

(…)” (Doc. A inc. 42.2022.22)

1.5. Sempre il 28 giugno 2022 RI 1 ha

richiesto al Comune di __________ la prestazione ponte COVID per il mese di

maggio 2022, con motivazione analoga a quella esposta nel modulo relativo al

mese di aprile 2022 (cfr. doc. B inc. 42.2022.59; consid. 1.1.).

1.6. Il Comune di __________, con

decisione del 4 luglio 2022 ha negato a RI 1 il diritto alla prestazione ponte

COVID per il mese di maggio 2022, argomentando in modo identico a quanto esposto

nel provvedimento del 9 maggio 2022 (cfr. doc. C inc. 42.2022.59; consid.

1.2.).

1.7. Il 25 luglio 2022 RI 1 ha, inoltre,

presentato al Comune di __________ il modulo “Richiesta di prestazione ponte

COVID” per il mese di giugno 2022, specificando che il motivo della domanda e

della diminuzione dei redditi è da far risalire al fatto che “a causa della

pandemia di coronavirus mi trovo purtroppo in difficoltà finanziaria. Diversi

clienti hanno deciso, spero ancora per poco, di non avvalersi più dei miei

servizi per le difficoltà economiche causate proprio da questa pandemia. La mia

attività di consulenza si sta lentamente riprendendo ma gli introiti mensili,

al momento, non sono ancora sufficienti per poter coprire interamente le spese”

(cfr. doc. B inc. 42.2022.69).

1.8. Con decisione del 2 agosto 2022 il

Comune di __________ ha rifiutato di erogare all’interessato una prestazione

ponte COVID anche per il mese di giugno 2022. Tale provvedimento è stato

motivato analogamente ai precedenti (cfr. doc. C inc. 42.2022.69).

1.9. Contro le decisioni del 4 luglio

2022 (cfr. consid. 1.6.) e del 2 agosto 2022 (cfr. consid. 1.8.) RI 1, sempre

rappresentato dall’avv. __________, ha interposto reclamo il 28 luglio 2022

(cfr. doc. D inc. 42.2022.59), rispettivamente il 25 agosto 2022 (cfr. doc. D

inc. 42.2022.69).

1.10. Con decisioni su reclamo del 10

agosto e del 6 settembre 2022 il Comune di __________ ha confermato le proprie

decisioni del 4 luglio e del 2 agosto 2022 relative al diniego di una

prestazione ponte COVID per i mesi di maggio e giugno 2022, adducendo le

medesime argomentazioni formulate nella decisione su reclamo del 28 giugno 2022

concernente il mese di aprile 2022 (cfr. doc. A inc. 42.2022.59; A inc.

42.2022.69; consid. 1.4.).

1.11. RI 1, con tempestivo ricorso

inoltrato personalmente al TCA il 25 luglio 2022, ha contestato la decisione su

reclamo del 28 giugno 2022 (cfr. consid. 1.4.), chiedendo l’annullamento della

stessa e l’accoglimento della sua domanda di una prestazione ponte COVID per il

mese di aprile 2022, subordinatamente la retrocessione degli atti al Comune di __________

per evadere la richiesta con il relativo calcolo della prestazione dovuta (cfr.

doc. I pag. 4 inc. 42.2022.53).

A

sostegno delle proprie pretese ricorsuali egli ha addotto:

" (…)

Codesta lodevole Autorità si è già chinata su questa tematica chiarendo che il

Decreto legislativo urgente, d'altronde, all'art. 3 lett. d esclude

espressamente dal diritto alla prestazione ponte Covid i richiedenti i quali

beneficiano (loro o i membri dell'unità di riferimento) di prestazioni sociali

di sostegno ai redditi e di completamento quali le prestazioni assistenziali,

gli assegni di prima infanzia (API), le indennità straordinarie di

disoccupazione e le prestazioni complementari AVS/AI (PC AVS/AI). Il diritto

alla prestazione ponte Covid va pure negato al richiedente al beneficio di

indennità ai sensi della LADI. L'esclusione non vale, invece, a priori per il

richiedente che conta fra i membri della sua unità di riferimento persone in

disoccupazione (cfr. art. 3 lett. e; Messaggio N. 7991pag.6).

Non vengono per contro menzionate le

indennità di perdita di guadagno Corona quale motivo per escludere senza

ulteriore esame la concessione della prestazione ponte Covid.

A tal proposito, in data 22.4.2022,

l'Istituto delle assicurazioni sociali ha trasmesso la decisione all'opposizione

del 23.12.2022, da me presentata, per aver negato l'IPG Corona per il mese di

ottobre 2021 (cfr. Doc E). In tale decisione l'opposizione viene respinta. Al

mio ricorso da me presentato codesta lodevole Autorità si è espressa con

sentenza del 18 luglio 2022 incarto 42.2022.31-34.

Vorrei evidenziare quanto espresso dall'IAS

al punto 6, ovvero:

" Visto quanto sopra, la limitazione dell'attività

di consulenza commerciale e di marketing e quale portatore di affari in ambito

assicurativo, fiscale e contabile esercitata dall'opponente è da ascriversi

alla pandemia e ai suoi effetti (timore di entrare in contatto con la malattia,

stagnazione economica generale), ma non a provvedimenti ordinati dalle autorità

per combatterla."

Quanto sopra menzionato, a mio parere,

conferma e completa il mio diritto alla prestazione ponte Covid come previsto

dal Decreto legislativo urgente art. 3 lett. f

" il richiedente ha subito una riduzione del reddito

o del fatturato a causa della pandemia; per le persone con attività lucrativa

indipendente, è determinante l'importo del fatturato;"

(cfr. BU 22/2021 del 4.6.2021pago 179).

La riduzione del mio reddito o del

fatturato è comprovata

da quanto già espresso e documentato nella mia risposta al Municipio di __________

del 7.2.2022 (Doc. F) e ulteriormente qui dimostrata dai seguenti

documenti:

- notifica di tassazione 2019 (cfr.

Doc. G)

- decisione definitiva contributi

AVS 2019 (cfr. Doc. H)

- notifica di tassazione 2020 (cfr.

Doc. I)

- decisione definitiva contributi

AVS 2020 (cfr. Doc. L)

- notifica di tassazione 2021, alla quale è stato

inoltrato reclamo (cfr. doc. M)

- decisione provvisoria contributi

AVS 2021(cfr. Doc. N).

Va da sé che la forte riduzione

registrata negli anni 2020, 2021 nel primo semestre 2022, rispetto al 2019, è causa diretta della

pandemia da Covid-19.

A mio parere il Municipio di __________,

rifiutando il ricorso alla prestazione ponte Covid per il mese di aprile 2022 non

è stato in grado di dimostrare quale diritto il sottoscritto non abbia

ottemperato alfine di non meritare la prestazione ponte Covid, ma si è limitato

ad osservazioni generiche e poco o nulla hanno a che fare con la valutazione della

richiesta della prestazione. Per poter accedere alla prestazione ponte Covid,

come previsto dall'art. 3 del Decreto legislativo urgente, uno dei requisiti è che il richiedente

abbia subito una riduzione del reddito o del fatturato a causa della pandemia e

non dev'essere dimostrato che la considerevole limitazione dell'attività è direttamente

collegata alle misure attuate per combattere l’epidemia di Covid 19 disposte da

un'autorità, come erroneamente indicato nel rifiuto del Comune. (…)” (Doc.

Fatti

I pag. 3 inc. 42.2022.53)

1.12. Il 4 agosto 2022 il Comune di __________

ha comunicato, in relazione al ricorso presentato da RI 1 il 25 luglio 2022, di

non intendere presentare alcuna risposta di causa, essendo la decisione

completa e motivata (cfr. doc. III inc. 42.2022.53).

1.13. L’insorgente, l’8 agosto 2022, ha

indicato di rimandare agli incarti 42.2022.22-24 e 42.2022.47 a completamento

dei mezzi di prova (cfr. doc. V inc. 42.2022.53).

1.14. Il doc. V è stato trasmesso per

conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VI inc. 42.2022.53).

1.15. RI 1, con tempestivi ricorsi

inoltrati al TCA il 19 agosto 2022 e il 9 settembre 2022, ha postulato l’annullamento

delle decisioni su reclamo del 10 agosto e del 6 settembre 2022 (cfr. consid.

1.10.) e l’accoglimento delle sue domande di prestazioni ponte COVID per i mesi

di maggio e giugno 2022, subordinatamente la retrocessione degli atti al Comune

di __________ per evadere le richieste con il relativo calcolo delle

prestazioni dovute (cfr. doc. I pag. 4 inc. 42.2022.59; doc. I pag. 5 inc.

42.2022.69).

Al riguardo sono state esposte

essenzialmente le medesime ragioni sollevate nel ricorso del 25 luglio 2022

(cfr. consid. 1.11.).

1.16. Anche in relazione ai ricorsi

concernenti i mesi di maggio e giugno 2022 il Comune di __________, il 31

agosto e il 14 settembre 2022, non ha presentato una risposta di causa e si è

rimesso al giudizio del TCA (cfr. doc. III inc. 42.2022.59; doc. III inc.

42.2022.69).

1.17. Il 5 e il 16 settembre 2022 il

ricorrente, a completamento dei mezzi di prova, ha nuovamente rimandato agli

incarti 42.2022.22-24, 42.2022.47 e 42.2022.53 (cfr. doc. V inc. 42.2022.59;

doc. V inc. 42.2022.69).

1.18. Il doc. V inc. 42.2022.59 e il doc.

V inc. 42.2022.69 sono stati inviati alla parte resistente per conoscenza (cfr.

doc. VI inc 42.2022.59; doc. VI inc, 42.2022.69).

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

Secondo l’art. 76 cpv. 1 LPAmm -

disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui

all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità

più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare

la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o

sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione

delle altre.

Nella concreta evenienza, visto

che i ricorsi presentati

dall’insorgente sono diretti contro tre decisioni su reclamo emesse tutte dal

Comune di __________ che concernono sostanzialmente fatti di ugual natura e che

pongono temi analoghi di diritto materiale, è accertata la connessione tra

loro. Per economia processuale le procedure ricorsuali 42.2022.53, 42.2022.59 e

42.2022.69

sono, dunque, congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF

8C_683/2021 del 13 luglio 2022 consid. 1; STF 8C_25/2022 del 9 marzo 2022

consid. 7; STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF

9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF 8C_63/2019,

8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF 9C_748/2017, 9C_760/2017 del 13

febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF

131.

V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).

nel merito

2.2

Il Gran Consiglio del Cantone

Ticino, il 26 gennaio 2021, ha approvato il Decreto legislativo urgente

concernente la prestazione ponte COVID entrato in vigore il 1° marzo 2021 (cfr.

BU 8/2021 del 16 febbraio 2021 pag. 66; RL 876.100).

Giusta

l’art. 11 del Decreto in questione:

" 1

Il richiedente e ogni membro dell’unità di riferimento possono contestare la

decisione resa dal Comune. Il reclamo è da inoltrare entro 30 giorni

dall’intimazione al Comune che ha pronunciato la decisione.

2.

Contro la decisione su reclamo pronunciata dal Comune

è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro il

termine di 30 giorni dall’intimazione.

3.

È’ applicabile la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008 (Lptca).”

Il Decreto legislativo urgente

concernente la prestazione ponte COVID del 26 gennaio 2021, in vigore dal 1°

marzo 2021, è stato modificato dal Gran Consiglio il 31 maggio 2021 con effetto

retroattivo dal 1° maggio 2021 e validità fino al 31 dicembre 2021 (cfr. BU

22/2021 del 4 giugno 2021 pag. 179 segg.).

L’art. 11 del Decreto è in ogni

caso rimasto invariato.

Il 22 febbraio 2022 il Gran

Consiglio ha approvato il decreto legislativo concernente il rinnovo della

prestazione ponte COVID con validità dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 e possibilità

di proroga fino al 31 dicembre 2022 (cfr. Messaggio 8103 del 27 gennaio 2022 del

Consiglio di Stato concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID, a

complemento del sistema di sicurezza sociale a seguito delle conseguenze della

pandemia di COVID-19 ; Rapporto 8103R dell’8 febbraio 2022 della Commissione

gestione e finanze; https://www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=203749&

cHash=7630eeddbe06c75b1c1e6aef8ace959e).

Non sono state apportate

modifiche all’art. 11 del Decreto.

Ritenuto il tenore dell’art. 11

cpv. 2 del Decreto legislativo, il TCA è competente per esaminare i ricorsi in

materia di prestazioni ponte COVID.

In concreto i ricorsi inoltrati

al TCA contro le decisioni su reclamo del 28 giugno, del 10 agosto e del 6

settembre 2022, datati 25 luglio 2022, rispettivamente 19 agosto e 9 settembre

2022.

sono stati consegnati alla Posta in tali giorni (cfr. doc. I inc.

42.2022.53; I inc. 42.2022.59, I inc. 42.2022.69; I inc. 42.2022.47 e relative

buste d’intimazione).

Le impugnative, tempestive, sono

pertanto ricevibili e vanno esaminate nel merito.

2.3

Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione

o meno il Comune di __________ abbia negato al ricorrente il diritto alla

prestazione ponte COVID per i mesi

di aprile, maggio e giugno 2022.

Dal profilo temporale il giudice

delle assicurazioni sociali applica di principio le norme in vigore al momento in

cui si realizza la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STF 9C_477/2021

del 22 giugno 2022 consid. 1; DTF 148 V 162 consid. 3.2.1.; STF 9C_442/2021 del

17.

marzo 2022 consid. 3.2.1; STF 9C_377/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 3.1.;

STF 9C_145/2021 del 2 luglio 2021 consid. 3.1.; STF 8C_706/2019 del 28 agosto

2020.

consid. 7.1., pubblicata in DTF 146 V 364; STF 8C_769/2018 del 5 settembre

2019.

consid. 2; DTF 140 V 41 consid. 6.3.1.; DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF

128.

V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid.

4b).

Pertanto nel caso di specie

riguardante i mesi da aprile a giugno 2022 tornano applicabili le disposizioni

di diritto materiale del Decreto legislativo concernente il rinnovo della

prestazione ponte COVID valido dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 (cfr. consid.

2.2.)

2.4

Lo scopo della prestazione ponte

COVID, definito all’art. 1 del Decreto legislativo concernente il rinnovo della

prestazione ponte COVID del 22 febbraio 2022 - che tra l’altro è rimasto

pressoché invariato rispetto ai precedenti Decreti legislativi urgenti del 26

gennaio e del 31 maggio 2021 -, è quello di sostenere i lavoratori dipendenti e

indipendenti che a seguito delle conseguenze della pandemia di COVID-19 si

trovano in difficoltà finanziaria ed evitare il ricorso alle prestazioni

assistenziali (cpv. 2).

La

prestazione ha carattere straordinario e temporaneo (cpv. 3).

Dal Messaggio N. 7906 del 7

ottobre 2020 relativo alla prestazione ponte COVID a complemento del sistema di

sicurezza sociale a seguito delle conseguenze della pandemia di coronavirus

emerge che:

" La

prestazione ponte COVID è complementare al sistema federale e cantonale di

sicurezza sociale ed agli aiuti puntuali erogati dai Comuni e dagli enti attivi

sul territorio. Essa è limitata nel tempo e persegue l’obiettivo di ristabilire

l’indipendenza finanziaria per i lavoratori che si trovano temporaneamente in

difficoltà a causa della pandemia di coronavirus, tramite un aiuto puntuale e

mirato che copra il fabbisogno e le necessità contingenti.

(…).

L’aiuto straordinario e limitato nel tempo

è finalizzato ad evitare l’aumento della morosità e il ricorso alle prestazioni

assistenziali. Si ritiene inoltre che la misura potrebbe permettere di superare

una fase di difficoltà e di recuperare la propria autonomia finanziaria.”

(p.to. 2.1.1.)

Ciò risulta anche dal Messaggio

N. 7991 del 5 maggio 2021 relativo alla modifica del decreto legislativo

urgente concernente la Prestazione ponte COVID al p.to 1 e dal Messaggio N.

8103.

del 27 gennaio 2022 concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID,

a complemento del sistema di sicurezza sociale a seguito delle conseguenze

della pandemia di COVID-19 p.ti I e V.

L’art. 3 del Decreto legislativo

concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID del 22 febbraio 2022 - che

non ha subito modifiche rispetto all’art. 3 del Decreto legislativo urgente del

31.

maggio 2021 - prevede le condizioni materiali da adempiere per avere diritto

alla prestazione:

"

a) il richiedente e i membri dell’unità di riferimento sono domiciliati

nel Cantone al momento della richiesta;

b) il richiedente è

domiciliato ed effettivamente dimorante nel Cantone nei tre anni precedenti

alla richiesta;

c) il richiedente è

dipendente oppure indipendente ai sensi della legge federale su l’assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS);

d) il richiedente e

i membri dell’unità di riferimento non beneficiano di altre prestazioni a

copertura del fabbisogno, e meglio indennità straordinarie di disoccupazione,

assegno di prima infanzia, prestazione assistenziale e prestazioni

complementari all’AVS/AI;

e) il richiedente

non beneficia di indennità ai sensi della legge sull’assicurazione contro la

disoccupazione del 25 giugno 1982 (LADI);

f) il richiedente

ha subìto una riduzione del reddito o del fatturato a causa della pandemia; per

le persone con attività lucrativa indipendente, è determinante l’importo del

fatturato;

g) gli indipendenti

devono essere attivi come tali da almeno 3 mesi rispetto alla data della

richiesta;

h) il richiedente e

i membri dell’unità di riferimento hanno un reddito disponibile inferiore ai

parametri di cui all’art. 4.”

Dalla prestazione ponte COVID

sono, quindi, esclusi i richiedenti i quali beneficiano (loro o i membri

dell’unità di riferimento, costituita da tutte le persone che compongono

l’economia domestica; art. 2) di prestazioni sociali di sostegno ai redditi e

di complemento quali le prestazioni assistenziali, gli assegni di prima

infanzia (API), le indennità straordinarie di disoccupazione e le prestazioni

complementari AVS/AI (PC AVS/AI). Il diritto alla prestazione ponte COVID va

pure negato al richiedente al beneficio di indennità ai sensi della LADI.

L’esclusione non vale, invece, a priori per il richiedente che conta fra i

membri della sua unità di riferimento persone in disoccupazione (cfr. art. 3

lett. e; Messaggio N. 7991 del 5 maggio 2021 pag. 6).

Le condizioni economiche sono

elencate all’art. 4 del Decreto legislativo del 22 febbraio 2022 che è rimasto

immutato rispetto al medesimo articolo del Decreto legislativo urgente del 31

maggio 2021:

" 1

Il diritto è dato se il reddito disponibile del richiedente e dei membri

dell’unità di riferimento è inferiore alle soglie stabilite dalla legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno

2000.

(LAPS):

a) 17’739 franchi se l’unità di riferimento è composta da 1

persona;

b) 25’476 franchi se l’unità di riferimento è composta da 2

persone;

c) 32’988 franchi se l’unità di riferimento è composta da 3

persone;

d) 37’967 franchi se l’unità di riferimento è composta da 4 persone;

e) 42’930 franchi se l’unità di riferimento è composta da 5

persone;

f) 4’962

franchi per ogni persona supplementare dell’unità di riferimento.

2.

Il reddito disponibile risulta dalla somma dei

redditi del richiedente e dei membri dell’unità di riferimento (redditi

computabili) dedotta la somma delle spese del richiedente e dei membri

dell’unità di riferimento (spese riconosciute) al momento della richiesta.

3.

Quali redditi computabili si considerano:

a) il reddito lordo da lavoro;

b) ogni altra entrata

compresi gli alimenti percepiti, o prestazione sostitutiva di reddito compresi

i contributi o gli aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni;

c) al reddito è

aggiunta la sostanza netta nella misura di 1/15. Da questo importo viene

dedotto, a titolo di franchigia, un importo di 10’000 franchi per le unità di

riferimento composte da una sola persona e di 15’000 franchi per le unità di

riferimento composte da più persone. La sostanza netta viene calcolata sulla

base di quella indicata nell’ultima notifica di tassazione cresciuta in

giudicato.

4.

Sono riconosciute le seguenti spese:

a) gli oneri sociali dovuti;

b) la spesa per

l’alloggio (per gli inquilini la pigione e le spese accessorie mensili; per i

proprietari gli interessi ipotecari sull’abitazione primaria);

c) i premi per

l’assicurazione contro le malattie al netto della Riduzione individuale dei

premi dell’assicurazione malattie (RIPAM);

d) gli alimenti dovuti ed effettivamente pagati.”

Ne discende che dal profilo

economico il richiedente ha diritto alla prestazione ponte COVID se il reddito

disponibile suo e dei membri dell’unità di riferimento - corrispondente alla

somma dei redditi computabili (cfr. art. 4 cpv. 3) dedotta la somma delle spese

riconosciute (cfr. art. 4 cpv. 4) - al momento della richiesta (cfr. art. 4

cpv. 2) è inferiore a una determinata soglia calcolata a seconda del numero

delle persone che compongono l’unità di riferimento (cfr. art. 4 cpv. 1).

Il sistema di determinazione del

diritto si ispira a quello delle prestazioni armonizzate Laps, come evidenziato

nel Messaggio N. 7906 del 7 ottobre 2020 p.to 2.1.2, il quale precisa:

" (…)

vengono ripresi dalla Laps il concetto di unità di riferimento (UR) e il metodo

di calcolo, e meglio nel senso che il diritto è dato se il reddito disponibile

annuo del richiedente e dei membri dell'UR (differenza fra redditi e spese) è

inferiore ad una determinata soglia, definita a dipendenza del numero dei

membri dell'UR medesima. Il principio di calcolo prevede di calcolare il reddito

computabile dal quale vengono dedotte le spese riconosciute (oneri sociali,

spese per l'alloggio e premi di assicurazione malattia, alimenti dovuti e

pagati). Considerato il carattere straordinario e temporaneo della prestazione,

i parametri (UR; redditi e spese) sono però stati semplificati per agevolare

l'evasione delle richieste nel minor tempo possibile.

Diversamente dalla Laps, l'UR corrisponde all'economia domestica,

cioè alle persone che vivono nella medesima economia domestica. Per quanto

concerne gli alimenti, si sottolinea che quale spesa sono considerati solo

quelli effettivamente pagati e non quelli dovuti de jure, cioè per sentenza o

convenzione. Analogamente alla Laps, i parametri previsti dal Decreto

legislativo sono annuali; se il diritto è dato, la prestazione è poi convertita

in mensilità (annuale diviso per 12). Diversamente dalle prestazioni Laps, la

prestazione non è ricorrente ed è valida solo per il mese di diritto: ciò

significa che gli interessati devono chiederla ogni volta e per ogni mese di

diritto deve essere effettuato lo specifico calcolo di fabbisogno. (…)”

Anche nel Rapporto 7906R del 12

gennaio 2021 della Commissione gestione e finanze p.to 4 è stato precisato che

il calcolo del diritto alla prestazione ponte COVID è ispirato alle prestazioni

armonizzate Laps ma con parametri propri (redditi, spese, soglie) e una forte

semplificazione del sistema di calcolo per agevolare l'evasione delle

richieste nel minor tempo possibile.

In proposito cfr. pure il

Messaggio N. 7991 del 5 maggio 2021 p.to 1 e il Messaggio N. 8103 del 27

gennaio 2022 p.to I.

Ai sensi dell’art. 6 del Decreto

legislativo in vigore dal 1° gennaio 2022, corrispondente all’art. 6 del

Decreto legislativo urgente valido dal 1° maggio 2021, l’importo della prestazione

corrisponde alla lacuna di reddito annua, convertita in mensilità, ma al

massimo a 2’000 franchi al mese per il primo componente dell’unità di

riferimento e 800 franchi al mese per ogni ulteriore componente (cpv. 1).

La prestazione può essere concessa

mensilmente (cpv. 2).

L’art. 8 del Decreto legislativo

del 22 febbraio 2022, che è stato ripreso dal Decreto urgente del 31 maggio

2021.

(ed è il medesimo dell’art. 8 del Decreto urgente del 26 gennaio 2021),

riguardo al finanziamento enuncia che la prestazione è finanziata in ragione

del 75% dal Cantone e del 25% dal Comune che, come visto (cfr. consid. 2.2.), è

l’autorità competente a esaminare la richiesta di prestazione ponte COVID e a

decidere in merito (cfr. art. 5). Eventuali prestazioni supplementari concesse

dal Comune sono interamente a suo carico (cpv. 1).

Il

Comune anticipa le spese per la prestazione. Il Cantone rimborsa

trimestralmente l’anticipo effettuato dal Comune (cpv. 2).

Nel Messaggio N. 7906 del 7

ottobre 2020 al p.to 2.1.3, relativamente alla competenza dei Comuni, è stato

indicato che:

" Considerato

il ruolo centrale dei Comuni per la loro prossimità ai cittadini e quale

garanzia di equità nell’intervento sul territorio, è loro attribuita

l'esecuzione della prestazione. Ai Comuni compete dunque la determinazione del

diritto alla prestazione, in quanto la conoscenza del territorio e la vicinanza

ai cittadini permette loro di disporre di maggiori strumenti per conoscere le

situazioni personali, potendo così offrire anche un orientamento ed una

consulenza mirati. Per agevolare l’attività comunale saranno forniti dal

Cantone gli strumenti di gestione necessari, quali il formulario di richiesta,

i documenti di rendicontazione, il modello di decisione e una mini guida. (…)”

2.5

Il Comune resistente ha negato al

ricorrente le prestazioni ponte COVID per i mesi da aprile a giugno 2022

affermando, da un lato, che le stesse non potevano essere concesse, visto che

si baserebbero sui medesimi criteri delle IPG Corona e queste, con decisione

del 25 novembre 2021, gli sono state rifiutate non essendo stato dimostrato che

la considerevole limitazione della sua attività era direttamente collegata alle

misure attuate per combattere l’epidemia di COVID-19 disposte da un’autorità.

Dall’altro, che in ogni caso non sarebbe stata dimostrata una riduzione del

reddito e del fatturato a causa della pandemia (cfr. doc. C; A inc. 42.2022.53;

C, A inc. 42.2022.59; C, A inc. 42.2022.69; consid. 1.2; 1.4.; 1.6.; 1.8.; 1.10.).

Al riguardo giova evidenziare che

con sentenza 42.2022.22-24, 42.2022.47 del 16 agosto 2022, cresciuta in

giudicato incontestata, questa Corte ha stabilito che a torto il Comune di __________

aveva negato al ricorrente il diritto a una prestazione ponte COVID per i mesi

da dicembre 2021 a marzo 2022.

Il TCA ha rilevato, in primo

luogo, che nei mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022 l’insorgente aveva subito

una riduzione del reddito del fatturato a causa della pandemia ai sensi

dell’art. 3 lett. f del Decreto legislativo urgente del 31 maggio 2021 concernente

la prestazione ponte COVID e del Decreto legislativo del 22 febbraio 2022.

Il giudizio 42.2022.31-34 del 18

luglio 2022, cresciuto in giudicato incontestato, inoltre, non ostava al

riconoscimento al ricorrente del diritto, in linea di principio, alla

prestazione ponte COVID per i mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022, in quanto, da

un lato, all’art. 3 lett. d e dei due Decreti in questione non vengono

menzionate le indennità perdita di guadagno Corona quale motivo per escludere

senza ulteriore esame la concessione della prestazione ponte COVID. L’IPG

Corona va ad ogni modo conteggiata tra i redditi computabili quale prestazione

sostitutiva del reddito da lavoro secondo l’art. 4 cpv. 3 lett. b dei Decreti.

Dall’altro, non era ancora dato

di sapere se al ricorrente sarebbero state o meno effettivamente corrisposte le

IPG Corona per i mesi citati e in ogni caso non era noto il relativo importo,

siccome con la sentenza 42.2022.31-34 questo Tribunale, per i mesi di dicembre

2021.

e gennaio 2022, ha unicamente riconosciuto l’adempimento del presupposto

contemplato all’art. 2 cpv. 3bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in

vigore fino al 16 febbraio 2022 (“I

lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui

all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c LADI che non rientrano nel campo

d’applicazione del capoverso 3 hanno diritto all’indennità, alla condizione di

cui al capoverso 1bis lettera c, se: a. la loro attività lucrativa è limitata

in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per

combattere l’epidemia di COVID-19; b. subiscono una perdita di guadagno o

salariale; e c. nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito

soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia

anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata

svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla

durata dell'attività”; cfr. RU 2020 4571) in relazione a parte della sua attività, ossia quella

connessa al marketing e all’organizzazione di eventi e fiere, e ha rinviato gli

atti alla Cassa per verificare se tutte le ulteriori condizioni per

l’assegnazione delle IPG Corona fossero ossequiate.

Nella STCA 42.2022.22-24,

42.2022.47

consid. 2.8. è stato altresì indicato:

" (…) La

prestazione ponte COVID costituisce, del resto, una misura complementare a

quelle attuate dalla Confederazione, dai Cantoni, dai Comuni e da altri enti e

associazioni presenti sul territorio (cfr. Messaggio N. 7906 pag. 7; Messaggio

N. 8103 del 22 gennaio 2022 relativo al rinnovo della prestazione ponte COVID,

a complemento del sistema di sicurezza sociale a seguito delle conseguenze

della pandemia di COVID-19 pag. 5; doc. V2).

Il TCA rende, comunque, attento il ricorrente che l’eventuale

importo della prestazione ponte COVID che verrà determinato dal Comune di __________

per i mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022 in ossequio all’art. 4 del Decreto

legislativo urgente del 31 maggio 2021 concernente la prestazione ponte COVID e

del Decreto legislativo del 22 febbraio 2022, potrà essere - almeno

parzialmente - posto in compensazione oppure chiestogli in restituzione

allorché sarà stabilita l’IPG Corona per il medesimo periodo, visto che

quest’ultima deve essere computata tra i redditi computabili della prestazione

ponte COVID (cfr. STCA 42.2019.34 del 5 dicembre 2019 consid. 2.6.).”

In secondo luogo, il TCA ha deciso

che anche per i mesi di febbraio e marzo 2022 l’insorgente, essendo altamente

verosimile che le sue entrate in questi due mesi abbiano continuato a essere

ridotte per le stesse ragioni dei mesi precedenti connesse alla pandemia, aveva

diritto in linea di massima a una prestazione ponte COVID che il legislatore ha

voluto prorogare fino al mese di giugno 2022.

A quest’ultimo proposito al

consid. 2.9. è stato precisato:

" (…) mentre

il Consiglio federale ha modificato l’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno,

con effetto dal 17 febbraio 2022, nel senso che le indennità di perdita di

guadagno per il coronavirus sono state soppresse, salvo quelle per le persone

particolarmente a rischio, i lavoratori indipendenti e le persone in posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro attivi nel settore delle

manifestazioni (cfr. consid. 2.5.), il Gran Consiglio del Cantone Ticino, il 22

febbraio 2022, ha approvato il Decreto legislativo concernente il rinnovo della

prestazione ponte COVID valido retroattivamente dal 1° gennaio 2022 fino al 30

giugno 2022 (cfr. consid. 2.2.) proposto a seguito dell’incertezza

sull’evoluzione degli effetti della pandemia e dei vari cambiamenti del quadro

di riferimento delle prestazioni sociali straordinarie al fine di sostenere

l’autonomia di chi si trova provvisoriamente in difficoltà riducendo il ricorso

alle prestazioni assistenziali (cfr. Messaggio N. 8103 del 27 gennaio 2022 pag.

1-2).”

Questa Corte ha, di conseguenza,

rinviato gli atti al Comune di __________ per effettuare i relativi conteggi e

determinare se l’insorgente, anche dal profilo economico (art. 4 Decreto

legislativo urgente del 31 maggio 2022 e Decreto legislativo del 22 febbraio

2022), potesse effettivamente beneficiare di una prestazione ponte COVID per il

periodo da dicembre 2021 a marzo 2022.

2.6

In concreto secondo questa Corte,

ritenuto lo scopo delle prestazioni ponte COVID - che il legislatore

ticinese ha voluto prorogare fino al mese di giugno 2022 (cfr. consid.

2.2.; 2.5.) -, che è quello di sostenere i lavoratori dipendenti e indipendenti

che a seguito delle conseguenze della pandemia di coronavirus si trovano in

difficoltà finanziaria e non possono beneficiare delle indennità di

disoccupazione tramite un aiuto puntuale e mirato volto a coprire il fabbisogno

e le necessità contingenti, evitando il ricorso alle prestazioni assistenziali

(cfr. consid. 2.4.; STCA 42.2022.22-24, 42.2022.47 del 16 agosto 2022 consid.

2.4.; 2.7.), e tenuto conto del fatto che le indennità per perdita di guadagno

per il coronavirus – che comunque non consentivano di escludere senza alcun

esame la concessione delle prestazioni ponte COVID, ma andavano ad ogni modo

conteggiate nel calcolo di queste ultime tra i redditi computabili (cfr.

consid. 2.5.) – sono in ogni caso state soppresse, salvo quelle per le persone

particolarmente a rischio, i lavoratori indipendenti e le persone in posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro attivi nel settore delle

manifestazioni, con effetto dal 17 febbraio 2022 (cfr. cfr. RU 2022 97;

Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus

- Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC), emessa dall’UFAS e

valida dal 17 settembre 2020, stato: 17 febbraio 2022, pag. 32), il Comune di __________

ha a torto negato al ricorrente il diritto a prestazioni ponte COVID per i mesi

da aprile a giugno 2022 senza procedere a una verifica delle relative

condizioni economiche.

Nelle richieste del 30 aprile,

del 28 giugno 2022 e del 25 luglio 2022 riguardanti i mesi di aprile, maggio e giugno

2022.

(cfr. doc. B inc. 42.2022.53; doc. B inc. 42.2022.59; doc.

B inc. 42.2022.69; cfr. consid. 1.1.; 1.5.; 1.7.) l’insorgente ha,

infatti, addotto di trovarsi in difficoltà finanziarie a causa della pandemia

di coronavirus, specificando che il motivo della domanda e della diminuzione

dei redditi è da far risalire al fatto che

diversi clienti hanno deciso

di non avvalersi a quel momento dei suoi servizi per i problemi economici

causati proprio dalla pandemia.

Dalle carte processuali si

evince, d’altronde, che la decisione definitiva per l’anno 2019 dei contributi

per persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente fa riferimento a

un reddito da attività lucrativa indipendente di fr. 65'891.-- (cfr. doc. H

inc. 42.2022.53), mentre la decisione definitiva per l’anno 2020 a un reddito

da attività indipendente di fr. 1.-- (cfr. doc. L) e la decisione provvisoria

per l’anno 2021 a un reddito di fr. 11'500.-- (cfr. doc. N). Dalla decisione di

tassazione per l’anno 2021 risulta altresì, quale reddito da attività

indipendente principale del contribuente (dato dichiarato = dato accertato),

l’ammontare di fr. “- 7’502” (cfr. doc. M).

Inoltre, come osservato dal

ricorrente (cfr. doc. I pag. 3 inc. 42.22.53; doc. I pag. 3 inc. 42.22.59; doc.

I pag. 3 inc. 42.22.69), già nella decisione su opposizione del 22 aprile 2022

con cui la Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni ha

confermato il rifiuto di IPG per il mese di ottobre 2021 è stato specificato

che la limitazione dell’attività di consulenza commerciale e di marketing, come

pure quale portatore di affari in ambito assicurativo, fiscale e contabile

esercitata dal medesimo era in ogni caso da ascriversi alla pandemia e ai suoi

effetti (timore di entrare in contatto con la malattia, stagnazione economica

generale), benché secondo la Cassa, a differenza di quanto poi deciso dal TCA

con giudizio 42.2022.31-34 del 18 luglio 2022 (cfr. consid. 2.5.), non fosse in

relazione a provvedimenti ordinati dalle autorità per combatterla (cfr. doc. E

inc. 42.2022.53).

Tale argomentazione è stata

esposta dalla Cassa __________ anche nelle decisioni su opposizione del 22

aprile 2022 concernenti il rifiuto di IPG per il mese di dicembre 2021,

rispettivamente di gennaio 2022 (cfr. STCA 42.2022.22-24, 42.2022.47 del 16

agosto 2022 consid. 2.7.).

Del resto nei mesi di febbraio,

giugno e settembre 2021 la parte resistente ha erogato prestazioni ponte COVID

all’insorgente (cfr. doc. I pag. 4 inc. 42.2022.53; doc. O, Q e S inc.

42.2022.53) e per i mesi di aprile, luglio e novembre 2021 è stato comunque

effettuato il relativo calcolo. La prestazione non è però stata concessa,

superando il reddito disponibile della sua unità di riferimento il limite

previsto da decreto legislativo. Il Comune ha ad ogni modo puntualizzato, in

particolare nella decisione del 13 dicembre 2021 relativa al mese di novembre

2021, che “qualora la situazione economica dovesse subire un ulteriore

cambiamento nei prossimi mesi, potrà presentare una nuova domanda presso il nostro

Comune” (cfr. doc. P; R; T inc. 42.2022.53).

In simili condizioni, tutto ben

considerato ed essendo altamente probabile che le entrate del ricorrente nei mesi

da aprile a giugno 2022 abbiano continuato, come nei mesi precedenti (cfr.

consid. 2.5.; STCA 42.2022.22-24, 42.2022.47 del 16 agosto 2022), a essere

ridotte sempre per ragioni connesse alla pandemia (è del tutto verosimile, in

effetti, che diversi clienti non si avvalessero ancora dei suoi servizi per le

difficoltà economiche causate dalla pandemia, come indicato nelle domande di

prestazioni ponte COVID del 30 aprile, del 28 giugno e del 25 luglio 2022; doc.

B inc. 42.2022.53; doc. B inc. 42.2022.59; doc. B inc. 42.2022.69), al medesimo

deve essere riconosciuto in linea di principio il diritto alle

prestazioni ponte COVID per tali mesi.

Si giustifica, pertanto,

l’annullamento delle decisioni su reclamo del 28 giugno, del 10 agosto e del 6

settembre 2022 e il rinvio degli atti al Comune di __________ che dovrà determinare

se l’insorgente, anche dal profilo economico (art. 4 Decreto legislativo

del 22 febbraio 2022), possa effettivamente beneficiare di una prestazione

ponte COVID per i mesi citati.

A tal fine per ciascun mese da

aprile a giugno 2022 il Comune resistente dovrà calcolare, tenendo conto dei

redditi e delle spese computabili dell’unità di riferimento del ricorrente

(cfr. art. 4 Decreto legislativo del 22 febbraio 2022) - che quest’ultimo vorrà

debitamente comprovare in ossequio al dovere delle parti di collaborare (cfr.

STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF 8C_693/2020 del 26 luglio

2021.

consid. 4.1.; DTF 125 V 195 consid. 2) -, se il suo reddito disponibile

sia inferiore ai parametri previsti all’art. 4 cpv. 1 del Decreto menzionato.

In proposito non va dimenticato che

l’insorgente, nella richiesta del 25 luglio 2022 relativa al mese di giugno

2022, ha precisato che “(…) la mia attività di consulenza si sta lentamente

riprendendo ma gli introiti mensili, al momento, non sono ancora sufficienti

per poter coprire interamente le spese” (cfr.doc. B inc. 42.2022.69;

consid. 1.7.).

Per i mesi in cui le condizioni si

riveleranno date, all’insorgente andrà erogata la corrispettiva prestazione

ponte COVID mensile.

2.7

In

ambito di prestazione ponte COVID, per quanto riguarda la procedura dinanzi al

TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non stabilito da questa

legge, valgono, in particolare, le norme della legge federale sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr.

art. 11 cpv. 3 Decreto legislativo urgente

concernente le prestazioni ponte COVID; 31 Lptca).

Giusta l’art. 29 Lptca:

" 1La

procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra

200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per

un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di

procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è

dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art.

61.

lett. a LPGA, valido fino al 31

dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di

regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese

di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In casu, trattandosi di

prestazioni ponte COVID alle quali si applica in primis la Lptca e solo

sussidiariamente la LPGA (per quanto non

disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29

Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in

ogni caso di prelevare le spese nell’ambito delle prestazioni ponte COVID, non

si riscuotono spese giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Le cause 42.2022.53, 42.2022.59 e

42.2022.69 sono congiunte.

2. I ricorsi sono accolti ai

sensi dei considerandi.

§ Le

decisioni su reclamo del 28 giugno, del 10 agosto e del 6 settembre 2022

impugnate sono annullate.

§§ Gli incarti

sono rinviati al Comune di __________ perché proceda come indicato al consid.

2.6.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti