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Decisione

42.2022.56

Richiesta di indennità giornaliera per coronavirus respinta. La persona assicurata, in posizione analoga a quella di un datore di lavoro, ha ricevuto il salario. In concreto non vi è una perdita salariale. Nessuna buona fede

3 ottobre 2022Italiano24 min

predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento, che venga “riscontrato

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

Fatti

42.2022.56

cs

Lugano

3 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in

sostituzione di Raffaele Guffi, astenuto)

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 agosto 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 19 luglio 2022 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1 ha inoltrato le richieste per

l’ottenimento delle indennità giornaliere per il coronavirus dal 17 settembre

2020 al 30 settembre 2021 in favore di __________, nato nel 1959, socio e

gerente della società.

1.2. Con due distinte decisioni formali

del 5 aprile 2022 (doc. 5), confermate dalla decisione su opposizione del 19

luglio 2022 (doc. A), la Cassa CO 1 ha respinto le richieste, affermando:

" (…)

5. La conseguenza di quanto evidenziato al punto 3 è che l’avente

diritto che deve subire una perdita di salario, e non la società che lo

impiega. Del resto, per quanto attiene alla fattispecie, lo scopo

dell’Ordinanza è proprio quello di sopperire a una perdita di guadagno

derivante delle limitazioni introdotte dalla Confederazione per combattere il

coronavirus, subita da indipendenti o dipendenti con posizione assimilabile a

quella di un datore di lavoro e coniugi che lavorano nell’azienda. Non a

perdite subite dall’azienda stessa. Pertanto, dal momento che suddette

categorie di persone non subiscono (loro e non la ditta che le impiega) una

perdita di salario, non vi è diritto all’IPG Corona.

Nell’evenienza concreta, il reddito AVS del signor __________ per

il 2019 è stato pari a CHF 56'640.00, equivalente ad un salario mensile pari a

CHF 4'720.00. L’opponente ha dichiarato nei formulari IPG Corona di avergli

versato, nel periodo dal 17 settembre 2020 al 30 settembre 2021, un reddito

mensile soggetto all’AVS di CHF 4'720.00. Nella fattispecie, pertanto, la Cassa

non può accordare prestazioni per il signor __________, il quale nel suddetto

periodo ha regolarmente percepito il suo salario. A questo proposito non è

rilevante la provenienza dei fondi con i quali l’opponente ha versato i salari

in questione, perciò nemmeno che “il Signor __________ ha contribuito al

sostentamento dell’azienda” (cfr. opposizione).

Di conseguenza si ribadisce in questa sede che il signor __________,

per quanto attiene alla sua posizione di salariato, non ha subito una perdita

di guadagno. (…)” (doc. A)

1.3. RI 1 è insorta al TCA contro la

predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento, che venga “riscontrato

il chiaro errore nella consulenza e nella gestione del caso” e che vengano

riconosciute le indennità dal 20 settembre 2020 al 28 febbraio 2022 (doc. I).

La società rileva di aver

spiegato come il proprio socio e gerente ha ricevuto il salario che è stato

finanziato dallo stesso socio. La ricorrente ha invece subito un gravissimo

disagio economico in ragione delle forti perdite. “D’accordo con __________,

viene chiesto, al Sig. __________, di informare via lettera la situazione e che

se la situazione fosse stata confermata, l’indennità sarebbe stata versata

regolarmente; così è stato fatto”. Egli contesta la lentezza della Cassa e

rileva di aver continuamente ricevuto rassicurazioni in merito all’ottenimento

delle prestazioni.

1.4. Con risposta dell’8 settembre 2022

la Cassa propone la reiezione del ricorso, rilevando che le decisioni formali

sono state emesse entro un termine di circa 5 mesi (dal 5 novembre 2021 al 5

aprile 2022) e di conseguenza “non “oltre un anno” come affermato in sede di

ricorso” (doc. III).

in diritto

Considerandi

in

ordine

2.1

La costante giurisprudenza

federale ha stabilito che è la decisione impugnata

che costituisce il

presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr.

STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022 consid. 4.3.; STF

8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 9C_775/2019 del 26

maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF

8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016

consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164;

DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e

giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).

Nella

presente fattispecie oggetto della decisione su opposizione del 19 luglio 2022

è il rifiuto del diritto alle indennità giornaliere per il coronavirus dal 17

settembre 2020 al 30 settembre 2021 (doc. A, punto 4, pag. 4).

Ne discende che il periodo dal 1°

ottobre 2021 al 28 febbraio 2022, per il quale l’insorgente chiede prestazioni,

esula dalla presente vertenza, e le contestazioni ivi relative, sono

irricevibili.

2.2

In due distinte sentenze

9C_356/2021 del 10 maggio 2022 destinata a pubblicazione, consid. 1.4.3 e

9C_448/2021 del 10 maggio 2022, consid. 1.3.2, il Tribunale federale ha

lasciato aperta la questione di sapere se una società può ricorrere contro una

decisione su opposizione con la quale vengono rifiutate le indennità

giornaliere per il coronavirus ai propri dipendenti (9C_448/2021, consid.

1.3.2: “[…] Ob sie deswegen (oder aus

einem anderen Grund) hinsichtlich des umstrittenen Anspruchs ein eigenes

schutzwürdiges Interesse an der Anmeldung und Beschwerde hatte resp. hat (vgl.

Urteil 9C_356/2021 vom heutigen Tag E. 1.4.3 Abs. 2), braucht in Anbetracht des

Ausgangs des Verfahrens nicht entschieden zu werden.”).

Nei casi giudicati, infatti, il

ricorso andava comunque respinto.

Il TF ha tratto la medesima

conclusione anche nella STF 9C_91/2022 del 22 giugno 2022, consid. 1.4.2 (cfr.

anche STF 9C_250/2022 e 9C_251/2022 del 26 luglio 2022 dove l’Alta Corte ha

dichiarato inammissibili i ricorsi di una società, senza doversi esprimere

circa la sua qualità per ricorrere).

Pure nel caso di specie

l’impugnativa va respinta.

Va comunque segnalato che in due

distinte STCA 42.2022.25 e 42.2002.26 del 20 giugno 2022 il TCA ha ammesso un

interesse giuridicamente protetto della società a ricorrere poiché il ricorso

era stato firmato da entrambi i dipendenti che avevano chiesto le indennità

giornaliere, i quali erano soci e proprietari dell’azienda ed in caso di

mancato versamento delle prestazioni richieste avrebbero dovuto iniettare mezzi

propri nella società per poter versare gli stipendi relativi ai mesi in esame.

Il TCA aveva inoltre fatto riferimento alla DTF 148 V 2 dove, in un caso

relativo all’assicurazione contro gli infortuni, non è stato messo in dubbio il

diritto del datore di lavoro di ricorrere in favore del proprio dipendente per

l’erogazione di prestazioni a causa di infortunio.

2.3

L’Ordinanza sui provvedimenti in

caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19)

(Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), applicabile al caso di

specie, ha subito numerose modifiche.

In concreto vanno applicate le

norme nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 al 30 settembre 2021 (DTF 148

V 162, consid. 3.2.1-3.2.2).

nel merito

2.4

Ai

sensi dell’art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio

federale può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti,

esistenti o imminenti, dell’ordine

pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere

limitata nel tempo.

Il Consiglio federale, fondandosi

sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per

frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus,

l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con

il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31),

entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi

(RU 2020 871).

Dopo che il 25 settembre 2020 il

Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del

Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19;

cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi

sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche

dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di

perdita di guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro

attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere

l’epidemia di COVID-19 e subiscono una perdita di guadagno o salariale (art. 2

cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

Hanno inoltre diritto alle

prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai

datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il

coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la

loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita

di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un

reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per

analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è

stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione

alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno).

Il 18 giugno 2021 il Consiglio

federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di

perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11

cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19

decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del

18.

giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di

perdita di guadagno”).

Il 17 dicembre 2021 il Parlamento

ha deciso di prorogare la durata di validità dell’articolo 15 della legge

COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale ha

prorogato la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

L’attività

lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata

avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di

attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa

dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra

d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari

mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre

d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.).

Il cpv. 3ter, primo

periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con

entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

" 3ter

L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è

registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per

cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.

RU 2020 pag. 5829)

Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv.

3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):

" Art. 2

cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3ter L’attività lucrativa è

ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione

della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra

d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato la

loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre

mesi con le cifre d’affari più elevate.”

Nell’ambito della revisione della

legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021,

tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1

seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno),

prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole

dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di

guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra

d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni

2015-2019.

L’art. 2 dell’Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno ha subito un importante cambiamento con effetto dal 17

febbraio 2022: sono stati abrogati i capoversi 1-3 e 6-8, mentre l’art. 3bis

è stato modificato nel senso che hanno diritto alle prestazioni i lavoratori

indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31

capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione

contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle manifestazioni se sono

obbligatoriamente assicurati ai sensi della LAVS (lett. a); se la loro attività

lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati

dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 (lett. abis),

se subiscono una perdita di guadagno o salariale (lett. b) e se nel 2019 hanno

conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000

franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività

dopo il 2019; se non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va

adempiuta in proporzione alla durata dell’attività.

L’art. 4 dell’Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle

indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di

indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono

versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).

Ai sensi dell’art. 5

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, riguardante l’importo e il calcolo

dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito

medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto

all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia

l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di

perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al

giorno (cpv. 3).

Per l’art. 5 cpv. 2ter

nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021

(RU 2021 5):

" Per il

calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui

all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è

determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la

fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa

fondandosi su una base di calcolo più recente.”

Ai sensi dell’art. 5 cpv. 2ter

nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5, 109,

167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti

aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,

capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito

soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si

può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo

più recente.

Dal 1° luglio 2021 la norma

prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi

diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,

capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel

campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito

soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

Dal 1° luglio 2021 è inoltre in

vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei lavoratori

indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis

lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la

decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività

lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis

o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla

base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

Dal 17 febbraio 2022 l’art. 5

cpv. 2bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prevede che ai

lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis

che hanno già percepito un’indennità in virtù della presente ordinanza nella

versione in vigore fino al 16 settembre 2020 si applica la medesima base di

calcolo.

Per l’art. 5 cpv. 2ter

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, in vigore dal 17 febbraio 2022,

per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui

all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies che non

rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante

il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

L’art. 5 cpv. 2ter

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17

febbraio 2022, prevede che se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi

diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies

la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività

lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis

o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla

base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

L’art. 11 cpv. 1 della legge

federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a

cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, prevede che

per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è

determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il

Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica

l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti

con importi arrotondati.

Il diritto all’indennità deve

essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 perdita

di guadagno).

Secondo l’art. 8 dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.

1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata

dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei

contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

Infine, l’art. 6 dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17 febbraio 2022,

prevede che, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto a prestazioni

arretrate si estingue alla fine del terzo mese dopo l’abrogazione delle

disposizioni su cui si fonda.

2.5

In concreto l’amministrazione ha

rifiutato il diritto alle indennità giornaliere per il coronavirus al socio e gerente

della società ricorrente poiché non ha subito alcuna perdita di guadagno o

salariale come vuole invece l’art. 2 cpv. 3bis lett. b Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020

applicabile in concreto (cfr. art. 10c Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno,

disposizioni transitorie alla modifica del 4 novembre 2020; cfr. anche DTF 148

V 162, consid. 3.2.1-3.2.2).

A ragione.

Infatti, dalla documentazione

prodotta emerge che __________ nel periodo dal 17 settembre 2020 al 30

settembre 2021 ha percepito un salario di fr. 4'720, come in precedenza.

Tale circostanza non è del resto

stata contestata in sede di ricorso.

Egli non ha pertanto subito

alcuna perdita di guadagno o salariale e non ha di conseguenza diritto ad

alcuna indennità (art. 2 cpv. 3bis lett. b Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020).

La circostanza che nel caso di

specie la RI 1 ha subito una perdita e che il socio e gerente ha dovuto

iniettare ulteriori mezzi finanziari per versare lo stipendio non è d’aiuto alla

società ricorrente.

Infatti, con sentenze 9C_356/2021

del 10 maggio 2021, destinata a pubblicazione, 9C_448/2021 del 10 maggio 2021 e

9C_91/2022 del 22 giugno 2022, il Tribunale federale ha stabilito che se il

salario è stato versato integralmente, la condizione della perdita di guadagno

o salariale ai sensi dell’art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno non è data. Per l’Alta Corte un’eventuale perdita di guadagno

dell’azienda non può essere equiparata ad una perdita salariale (sentenza

9C_356/2021 del 10 maggio 2021, consid. 5.3.5: “Die Auslegung von Art. 2 Abs. 3bis und 3ter Covid-19-Verordnung

Erwerbsausfall ergibt, dass das Erfordernis des Erwerbs- resp. Lohnausfalls

nicht bereits mit der bei der Arbeitgeberin eingetretenen Umsatzeinbusse

erfüllt ist. Bei einer versicherten Person in arbeitgeberähnlicher Stellung ist

vielmehr entscheidend, ob sie selbst einen Lohnausfall erlitten hat. Mit

anderen Worten ausgedrückt: Ihr Anspruch auf Corona-Erwerbsersatz ist subsidiär

zur Lohnfortzahlung durch die Arbeitgeberin. Etwas anderes ergibt sich auch

nicht aus der - hier ohnehin nicht massgeblichen (vgl. vorangehende E. 1.2.1) -

Rechtslage, wie sie auf den 17. September 2020 in Kraft getreten ist (vgl. dazu

Urteil 9C_448/2021 vom heutigen Tag E. 4.2”; sentenza 9C_91/2022

del 22 giugno 2022, consid. 3.3: “Das

Bundesgericht hatte im Urteil 9C_356/2021 vom 10. Mai 2022, das ebenfalls die

hier am Recht stehenden Parteien betrifft, den Anspruch auf Corona-Erwerbsersatz

(für den Direktor) unter der vom 17. März bis zum 16. September 2020 geltenden

Rechtslage zu beurteilen. Nach Auslegung von Art. 2 Abs. 3bis

Covid-19-Verordnung Erwerbsausfall (in der damals geltenden Fassung) kam es zum

Schluss, dass der Anspruch auf Corona-Erwerbsersatz von versicherten Personen

in arbeitgeberähnlicher Stellung subsidiär zur Lohnfortzahlung durch die

Arbeitgeberin ist (Urteil 9C_356/2021 vom 10. Mai 2022 E. 5.3.4 und 5.3.5, zur

Publikation vorgesehen). Im Urteil 9C_448/2021 vom 10. Mai 2022 legte das

Bundesgericht die seit dem 17. September 2020 geltenden - und auch hier

anwendbaren (vgl. vorangehende E. 1.3) - Bestimmungen aus; es erkannte, dass

die Subsidiarität des Corona-Erwerbsersatzes zur Lohnfortzahlung auch unter der

Rechtslage gilt, die auf den 17. September 2020 in Kraft trat (Urteil

9C_448/2021 vom 10. Mai 2022 E. 4.2). Die Beschwerdeführerin bringt nichts vor,

das rechtfertigen würde, hier anders zu entscheiden. Der umstrittene Anspruch auf

Corona-Erwerbsersatz setzt insbesondere einen Lohnausfall der betroffenen

Person voraus”; sentenza 9C_448/2021

del 10 maggio 2021, consid. 3,1: “Diesbezüglich hat das kantonale Gericht - unbestritten und

verbindlich (vgl. vorangehende E. 2) - festgestellt, die Gesellschafter hätten während

des ganzen Jahres 2020 Monatslöhne von jeweils Fr. 5'000.- bezogen. Jedoch

hätten sie wegen corona-bedingter Umsatzeinbussen in die Substanz des

Unternehmens eingreifen müssen, um die Löhne auszahlen zu können. Weiter hat es

erwogen, dass diesem Umstand mit Blick auf das Erfordernis eines Lohnausfalls

keine entscheidende Bedeutung zukomme. Die Versicherten hätten

durch das Aufkommen der Corona-Pandemie keine Lohneinbusse erlitten. Folglich

hat es den jeweiligen Anspruch auf Corona-Erwerbsersatz verneint”).

Per cui,

indipendentemente dalla questione di sapere se la società nel periodo in esame

ha avuto una riduzione della cifra d’affari e se il socio e gerente ha dovuto

finanziare la ricorrente, il diritto alle indennità va negato già solo per il

fatto che il suo socio e gerente nel periodo litigioso ha percepito l’intero

salario.

Nella misura in cui dalle STCA

42.2021.52-53 del 18 ottobre 2021, 42.2021.61 del 15 novembre 2021, 42.2021.65

e 42.2021.66-67 del 13 dicembre 2021 (dove in sostanza le ricorrenti

sostenevano che solo grazie all’utilizzo delle riserve, rispettivamente

dell’iniezioni di liquidità degli azionisti i salari, che erano stati versati a

titolo di prestito e dunque avrebbero dovuto essere restituiti in caso di

pagamento delle indennità giornaliere per il coronavirus, avevano potuto essere

pagati regolarmente), tutte antecedenti alle sopra citate sentenze federali, si

evince una soluzione diversa, essa non può essere mantenuta (cfr. STF

8C_981/2010 del 23 agosto 2011, consid. 5.1 in fine).

2.6

La società ricorrente fa

implicitamente valere una violazione del principio della buona fede poiché

alcuni funzionari della Cassa gli avrebbero fatto intendere che avrebbe

percepito le indennità giornaliere richieste.

Circa la buona fede, va

rammentato che secondo la giurisprudenza un’informazione sbagliata o una

decisione erronea possono obbligare l’amministrazione a concedere a un

amministrato un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta

in una situazione concreta nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità

ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere

agito entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto

immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d) facendo

affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non

reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è

intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag.

636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).

Questi principi si applicano per

analogia in caso di mancanza di informazione, la condizione c) dovendo tuttavia

essere formulata nel seguente modo: che l’amministrato non ha avuto conoscenza

del contenuto dell’informazione omessa o che il contenuto era talmente evidente

che non doveva attendersi un’altra informazione (sentenza 8C_320/2010 del 14

dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza 8C_66/2009 consid. 8.4 non

pubblicato in DTF 135 V 399).

In concreto, la ricorrente si è

limitata a sostenere di avere ottenuto rassicurazioni circa il versamento delle

indennità giornaliere senza tuttavia fornire alcuna prova in tal senso e senza

precisare quali disposizioni non reversibili senza pregiudizio avrebbe preso.

Al

riguardo occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la

procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni (a proposito del principio inquisitorio, dell’obbligo di collaborare

delle parti e delle conseguenze concrete dell’applicazione di tali principi:

sentenza 9C_384/2019 del 1° ottobre 2019, consid. 4.1 e seguenti) non è

incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di

collaborare; quest'obbligo non può perciò tradursi in una mera contestazione

della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi

a sostegno delle proprie argomentazioni.

In concreto, spettava al

ricorrente apportare le prove necessarie a sostegno della sua tesi.

2.7

Infine,

per quanto concerne l’asserita lentezza della Cassa nell’emettere le decisioni,

va rilevato come dalla documentazione prodotta dall’amministrazione si evince

che la società ha inoltrato le domande di prestazioni il 5 novembre 2021 (doc.

12), il 9 dicembre 2021 la stessa società ha completato le richieste indicando

le cifre d’affari dal 2015 al 2017 (doc. 11), il 28 dicembre 2021 la Cassa ha

chiesto alla società di compilare correttamente i moduli, indicando i dati

mancanti (doc. 10), il 31 marzo 2022 l’amministrazione ha sollecitato la

società (doc. 9), la quale ha risposto il medesimo giorno (doc. 8).

Le

decisioni formali sono state emesse il 5 aprile 2022 (doc. 6) e le decisioni su

opposizione il 19 luglio 2022 (doc. 4).

L’agire

della Cassa va pertanto ritenuto assai celere (cfr. sentenza 8C_162/2022 del 9

agosto 2022, consid. 5.4: “S'agissant de la période

d'inactivité de l'intimée entre l'arrêt cantonal du 3 décembre 2020 et le 18

mai 2021, il importe peu de savoir si elle constitue un simple "temps

mort" ou si elle est due à une surcharge de travail de l'intimée - les

deux hypothèses ne s'excluant d'ailleurs pas -, au vu de sa brièveté, qui est

insuffisante pour retenir un déni de justice.”).

La censura del ricorrente

circa un’asserita lentezza dell’amministrazione, con la relativa richiesta di

accertamento di errore nella consulenza e gestione del caso, va respinta.

2.8

In

queste condizioni la decisione su opposizione impugnata merita conferma.

2.9

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione

transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di

primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019

si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 16

agosto 2022, per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni IPG

Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und

Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der

Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.

741.

n. 30).

Sul tema cfr. anche STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in cui è

ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti