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Decisione

42.2022.57

Rifiuto della domanda di condono di indennità coronavirus percepite indebitamente. Assicurato non lavorava più per la società che ha richiesto le prestazioni. Nessuna buona fede

3 ottobre 2022Italiano13 min

del 28 febbraio 2018 consid. 1; 8C_243/2016 del 7 luglio 2016 consid. 4.1; I 622/05 del 14 agosto 2006 consid. 3.1=SVR 3/2007 Nr. 13; DTF 138 V 218 consid.

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Incarto

n.

42.2022.57

cs

Lugano

3 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 agosto 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione dell’8 luglio 2022 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 7 ottobre 2020 la

Cassa CO 1 ha riconosciuto alla __________ le indennità giornaliere di perdita

di guadagno Corona in favore del socio e presidente della gerenza RI 1, nato

nel 1986, dal 1° giugno 2020 al 16 settembre 2020 (doc. 6).

1.2. Con decisione di restituzione del

20 ottobre 2021, cresciuta incontestata in giudicato, la Cassa CO 1 ha chiesto

la restituzione dell’importo riconosciuto dal 1° giugno 2020 al 16 settembre

2020, pari a fr. 8'087.90, poiché in seguito ad un controllo è emerso che RI 1,

pur essendo socio e gerente della società, non era più salariato dal 1° ottobre

2019 della __________.

1.3. Con decisione del 7 aprile 2022

(doc. 3), confermata dalla decisione su opposizione dell’8 luglio 2022 (doc.

1), la Cassa CO 1 ha respinto la domanda di condono poiché l’insorgente non

poteva essere di buona fede, ritenuto che non lavorava più presso la società __________

dal 1° ottobre 2019.

1.4. RI 1 è insorto al TCA contro la

predetta decisione su opposizione, chiedendo che sia riconosciuta la sua buona

fede, poiché non era evidente che non avesse diritto alle indennità giornaliere

per il coronavirus, ritenuto oltretutto che ha ottenuto il sostegno “__________”

di “__________” a causa delle difficoltà finanziarie della sua società in

seguito alla pandemia di coronavirus. Egli sostiene che la “__________” di __________

e un avvocato che ha consultato sostengono la sua tesi, ritenuto che non ha mai

nascosto niente. Il 5 agosto 2020 ha presentato il suo certificato di salario

per il 2019 e se era così ovvio che non aveva diritto alle indennità, la sua

richiesta doveva essere da subito respinta.

1.5. Con risposta del 13 settembre 2022,

la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove

necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VII).

in

diritto

in ordine

2.1. La costante giurisprudenza

federale ha stabilito che è la decisione impugnata

che costituisce il

presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr.

STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022 consid. 4.3.; STF

8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 9C_775/2019 del 26

maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF

8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016

consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164;

DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza

ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).

Nella

presente fattispecie oggetto della decisione su opposizione dell’8 luglio 2022

è il rifiuto del condono della restituzione delle indennità giornaliere versate

alla società __________ in favore del ricorrente dal 1° giugno 2020 al 16

settembre 2020.

Ne discende che nella misura in

cui l’insorgente contesta il rifiuto di versamento delle prestazioni per altri

periodi, segnatamente il 2021, o la decisione di restituzione, cresciuta

incontestata in giudicato, le sue censure sono irricevibili.

nel merito

2.2. Ai sensi

dell’art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere

restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in

buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. anche art. 4 OPGA).

La giurisprudenza,

relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza

dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze

concrete l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo

prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto

commesso. Il Tribunale federale ha stabilito che la problematica relativa alla

coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro

quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (sentenza 9C_267/2021

del 1° febbraio 2022, consid. 5.1 e 5.2; sentenza 9C_413/2016 del 26 settembre

2016, consid. 3.1; DTF 122 V 221 consid. 3; cfr. anche sentenza C 292/02 del 15

marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr.

9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p.

269).

Secondo l'art. 3 cpv. 2 CC,

che è applicabile per analogia:

" Nessuno

può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con

l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

Compete

al giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente

dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il

grado dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La

buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata

indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è

stata determinata da sua negligenza.

Per

quel che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa,

intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che

hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di

annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza

grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o

l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo

Fatti

di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid.

4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N.

29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N.

18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N.

7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176,

consid. 3c, pag. 180).

Infatti, la buona fede

presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata

indebitamente. Come in altri ambiti, la misura della necessaria diligenza si

apprezza secondo una scala oggettiva, in cui però non deve essere trascurato

quanto è soggettivamente possibile ed esigibile (capacità di intendere,

stato di salute, grado di istruzione ecc.) dall'interessato (STF 9C_19/ 2018

del 28 febbraio 2018 consid. 1; 8C_243/2016 del 7 luglio 2016 consid. 4.1; I 622/05 del 14 agosto 2006 consid. 3.1=SVR 3/2007 Nr. 13; DTF 138 V 218 consid.

4).

Le prestazioni sono

percepite in buona fede quando la persona assicurata ignorava o non poteva

sapere che le prestazioni erano versate a torto nel momento in cui le ha

percepite, ossia quando manca la consapevolezza di aver percepito indebitamente

delle prestazioni (Pétremand, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale

des assurances sociales, 2018, art. 25 n. 64; Kieser, ATSG-Kommentar, 2020,

art. 25 n. 65, Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2015, §

43 n. 16).

L’esclusione della buona

fede non deve necessariamente ricadere in una violazione dell’obbligo di

informare o di notifica. Anche un’omissione nel farsi parte attiva verso

l’amministrazione potrebbe entrare in considerazione (sentenza

9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1 e 5.2 con rinvio alla sentenza

9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1). Nell’ambito di un conteggio

delle prestazioni complementari errato, di principio la persona interessata non

può richiamarsi alla buona fede se non controlla per niente o se verifica in

maniera poco accurata il foglio di calcolo delle prestazioni complementari e

conseguentemente non comunica all’amministrazione un errore per lei facilmente

riconoscibile (sentenza 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1 con

rinvio alla sentenza 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1). In tale

contesto, non è quindi decisivo il fatto che la ricorrente abbia sempre

collaborato con l’amministrazione e che non abbia sottaciuto informazioni,

bensì sapere se avesse potuto nelle circostanze concrete accorgersi dell’errore

contenuto nei provvedimenti della Cassa e avesse dovuto segnalare tale

incongruenza all’amministrazione (sentenza 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022,

consid. 6.1).

2.3. Il Tribunale federale, con sentenza

9C_951/2011 del 26 aprile 2012, pubblicata in DTF 138 V 218 e SVR 2012 AHV Nr.

12 pag. 46, ha stabilito che nel caso di una domanda di condono dell’obbligo di

restituire delle rendite per vedovo percepite indebitamente a seguito di un

secondo matrimonio, la buona fede doveva essere negata, anche qualora il dovere

di informare in merito alla modificazione dello stato civile fosse stato

adempiuto da parte dell’assicurato.

Colui che si risposa non può in

buona fede continuare a percepire per anni una rendita per vedovo, senza mai

essersi informato presso la cassa di compensazione se l’annuncio del passaggio

a nuove nozze sia pervenuto e se l’ulteriore pagamento della rendita sia

effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo stato civile

sostituisce quello vecchio, al quale l’ottenimento della rendita per vedovo,

già solo a causa del nome, era legato.

L’Alta Corte, con giudizio

9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha, inoltre, confermato il diniego del condono

della restituzione di prestazioni complementari, rilevando che l’assicurato,

benché avesse avvisato la Cassa dell’avvenuto matrimonio, non aveva poi

prestato la necessaria attenzione al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe

permesso, anche a una persona senza conoscenze specifiche del settore, di

constatare che nonostante il matrimonio nel calcolo non era intervenuta alcuna

modifica. All’assicurato è stato contestato il fatto di non avere chiesto

delucidazioni in merito all’autorità competente.

In un'altra sentenza P 32/04 del

4 ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto del condono

della restituzione di PC percepite a torto, in quanto non poteva essere ammessa

la buona fede dell’assicurato. Anche nel caso, infatti, in cui questi avesse

effettivamente avvisato tempestivamente l’autorità competente della morte della

madre - beneficiaria delle PC -, egli avrebbe dovuto riconoscere che le PC

continuavano a essere versate, senza titolo giuridico, sul conto postale della

madre, di cui poteva disporre.

In una sentenza C 70/03 del 2

Considerandi

luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa ad un assicurato al

quale la cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente un numero

eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha stabilito che egli non

poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi

collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del

caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza

segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del

conteggio manifestamente troppo elevato.

L’Alta Corte, visto l’evidente

divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito della

disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece

percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di un caso di negligenza

lieve.

Al

riguardo cfr. pure STF C 264/05 del 25 gennaio 2006, STF 9C_184/2015 dell’8

maggio 2015 e STF 9C_413/2016 del 26 settembre 2016.

2.4

In concreto dalla documentazione

agli atti emerge che la società __________, nella richiesta di prestazioni

pervenuta alla Cassa il 21 luglio 2020, ha indicato che RI 1 occupava una

posizione analoga a quella di un datore di lavoro e che era assoggettato all’imposta

alla fonte ed ha allegato l’estratto del registro di commercio dove figura che

l’interessato era socio e presidente della gerenza dell’azienda (doc. 9).

Il 5 agosto 2020 la cassa ha

chiesto l’invio del certificato di salario per il 2019 per ogni persona per la

quale è stata depositata la richiesta (doc. 8).

Il 1° ottobre 2020 alla cassa è

pervenuto il certificato di salario dell’insorgente da cui emerge che dal 1° gennaio

2019.

al 30 settembre 2019 ha percepito un importo di fr. 31'500 (doc. 7).

Il 7 ottobre 2020 la cassa ha

riconosciuto al ricorrente l’importo di fr. 8'087.95 quale indennità per

perdita di guadagno dal 1° giugno 2020 al 16 settembre 2020 (doc. 6).

Con la decisione su opposizione

impugnata la Cassa ha respinto la richiesta di condono in assenza della

condizione della buona fede.

2.5

Questo Tribunale, per i motivi che

seguono, deve confermare la decisione su opposizione dell’amministrazione.

La

buona fede deve essere negata, anche qualora il dovere di informare fosse stato

adempiuto da parte dell’assicurato.

Colui che da mesi (in concreto:

1° ottobre 2019) non guadagna più alcun salario perché non lavora più per la

società che ha richiesto le prestazioni, non può in buona fede percepire dal 1°

giugno 2020 al 16 settembre 2020 un’indennità giornaliera che copre proprio la

perdita del salario per l’attività non più svolta in favore dell’azienda

richiedente (cfr. DTF 138 V 218 e SVR 2012 AHV Nr. 12 pag. 46).

Ognuno comprende infatti che il

versamento dell’indennità per perdita di salario per il coronavirus è vincolato

alla continuazione dell’attività presso la società che ha richiesto la prestazione.

Spettava all’assicurato, in caso

di dubbio, chiedere delucidazioni all’amministrazione.

Non avendolo fatto, deve ora

sopportarne le conseguenze.

La decisione su opposizione

impugnata merita pertanto conferma.

2.6

L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31

dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di

regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese

di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo

l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 4 agosto 2022, per cui si applica la nuova

disposizione legale.

Trattandosi

di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art.

1.

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS

830.31]; Kieser, Covid-19 –

Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama

der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020

pag. 741 n. 30).

Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021

del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3

gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in cui è

ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti