42.2022.58
Domanda di versamento di indennità giornaliera per coronavirus respinta. La società ha versato integralmente il salario al suo gerente
26 settembre 2022Italiano20 min
2021 (doc. I). La ricorrente evidenzia che la perdita era di circa il 66% e che
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2022.58
cs
Lugano
26 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 agosto 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18 luglio 2022 emanata da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto, in fatto
1.1. Il 2 dicembre 2020 RI 1 ha
inoltrato una richiesta per l’ottenimento delle indennità giornaliere per il
coronavirus dal 17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 in favore del suo gerente,
__________, nato nel 1958.
1.2. Dopo aver effettuato alcuni
accertamenti (cfr. doc. da 4 a 9), con decisione formale del 20 settembre 2021
(doc. 3), confermata dalla decisione su opposizione del 18 luglio 2022 (doc. 1),
la Cassa CO 1 ha respinto la richiesta, affermando:
" (…) Nell’evenienza
concreta, appare chiaro dal formulario di richiesta del 2 dicembre 2020 agli
atti, che il signor __________, per i mesi di settembre ed ottobre 2020, per i
quali è stata fatta la domanda, ha percepito CHF 900.00 mensili. Lo stesso si
evince, d’altronde, anche dalla distinta salari presentata dalla società per
l’anno 2020. Non risulta agli atti al contrario alcuna traccia dei CHF 600.00
che la società solleva nell’opposizione. Anche il salario mensile medio
soggetto all’AVS riferito all’anno 2019 è di CHF 900.00 (CHF 10'800.00 annui).
Ne discende che il requisito della perdita di guadagno non è adempiuto.” (doc.
1)
1.3. RI 1 è insorta al TCA contro la
predetta decisione su opposizione, contestando i fatti alla base della stessa e
sostenendo che la ditta ha anticipato il salario per tutti i mesi soggetti alle
restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19 dal 17 settembre 2020 al 31 marzo
Fatti
2021 (doc. I). La ricorrente evidenzia che la perdita era di circa il 66% e che
ha dovuto anticipare ogni mese fr. 600 al proprio dipendente.
1.4. Con risposta del 5 settembre 2022
la Cassa CO 1 propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
in diritto
Considerandi
in
ordine
2.1
La costante giurisprudenza
federale ha stabilito che è la decisione impugnata
che costituisce il
presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr.
STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022 consid. 4.3.; STF
8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 9C_775/2019 del 26
maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF
8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016
consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164;
DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e
giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).
Nella
presente fattispecie oggetto della decisione su opposizione del 18 luglio 2022
è il rifiuto del diritto alle indennità giornaliere per il coronavirus dal 17
settembre 2020 al 31 ottobre 2020 (doc. 1, punto 6, pag. 4).
Ne discende che il periodo dal 1°
novembre 2020 al 31 marzo 2021, cui accenna l’insorgente esula dalla presente
vertenza, e le contestazioni ivi relative, sono irricevibili.
2.2
In due distinte sentenze
9C_356/2021 del 10 maggio 2022 destinata a pubblicazione, consid. 1.4.3 e
9C_448/2021 del 10 maggio 2022, consid. 1.3.2, il Tribunale federale ha
lasciato aperta la questione di sapere se una società può ricorrere contro una
decisione su opposizione con la quale vengono rifiutate le indennità
giornaliere per il coronavirus ai propri dipendenti (9C_448/2021, consid.
1.3.2: “[…] Ob sie deswegen (oder aus
einem anderen Grund) hinsichtlich des umstrittenen Anspruchs ein eigenes
schutzwürdiges Interesse an der Anmeldung und Beschwerde hatte resp. hat (vgl.
Urteil 9C_356/2021 vom heutigen Tag E. 1.4.3 Abs. 2), braucht in Anbetracht des
Ausgangs des Verfahrens nicht entschieden zu werden.”).
Nei casi giudicati, infatti, il
ricorso andava comunque respinto.
Il TF ha tratto la medesima
conclusione anche nella STF 9C_91/2022 del 22 giugno 2022, consid. 1.4.2 (cfr.
anche STF 9C_250/2022 e 9C_251/2022 del 26 luglio 2022 dove l’Alta Corte ha
dichiarato inammissibili i ricorsi di una società, senza doversi esprimere circa
la sua qualità per ricorrere).
Pure nel caso di specie
l’impugnativa va respinta.
Va comunque segnalato che in due
distinte STCA 42.2022.25 e 42.2002.26 del 20 giugno 2022 il TCA ha ammesso un
interesse giuridicamente protetto della società a ricorrere poiché il ricorso
era stato firmato da entrambi i dipendenti che avevano chiesto le indennità
giornaliere, i quali erano soci e proprietari dell’azienda ed in caso di
mancato versamento delle prestazioni richieste avrebbero dovuto iniettare mezzi
propri nella società per poter versare gli stipendi relativi ai mesi in esame.
Il TCA aveva inoltre fatto riferimento alla DTF 148 V 2 dove, in un caso
relativo all’assicurazione contro gli infortuni, non è stato messo in dubbio il
diritto del datore di lavoro di ricorrere in favore del proprio dipendente per
l’erogazione di prestazioni a causa di infortunio.
2.3
L’Ordinanza sui provvedimenti in
caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19)
(Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), applicabile al caso di
specie, ha subito numerose modifiche.
In concreto vanno applicate le
norme nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 (DTF 148 V
162, consid. 3.2.1-3.2.2).
nel merito
2.4
Ai
sensi dell’art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio
federale può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti,
esistenti o imminenti, dell’ordine
pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata
nel tempo.
Il Consiglio federale, fondandosi
sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per
frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus,
l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con
il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31),
entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi
(RU 2020 871).
Dopo che il 25 settembre 2020 il
Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del
Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19;
cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi
sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche
dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di
perdita di guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro attività
a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di
COVID-19 e subiscono una perdita di guadagno o salariale (art. 2 cpv. 3
Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).
Hanno inoltre diritto alle
prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai
datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il
coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la
loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita
di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un
reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per
analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è
stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione
alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno).
Il 18 giugno 2021 il Consiglio
federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di
perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11
cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19
decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del
18.
giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di
perdita di guadagno”).
Il 17 dicembre 2021 il Parlamento
ha deciso di prorogare la durata di validità dell’articolo 15 della legge
COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale ha
prorogato la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.
L’attività
lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata
avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di
attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo
il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari
mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media
di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più
elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.).
Il cpv. 3ter, primo
periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con
entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:
" 3ter
L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è
registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per
cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.
RU 2020 pag. 5829)
Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv.
3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):
" Art. 2
cpv. 3ter, primo e terzo periodo
3ter L’attività lucrativa è
ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione
della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra
d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato
la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre
mesi con le cifre d’affari più elevate.”
Nell’ambito della revisione della
legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021,
tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1
seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno),
prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole
dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di
guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra
d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni
2015-2019.
L’art. 2 dell’Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno ha subito un importante cambiamento con effetto dal 17
febbraio 2022: sono stati abrogati i capoversi 1-3 e 6-8, mentre l’art. 3bis
è stato modificato nel senso che hanno diritto alle prestazioni i lavoratori
indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31
capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione
contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle manifestazioni se sono
obbligatoriamente assicurati ai sensi della LAVS (lett. a); se la loro attività
lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati
dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 (lett. abis),
se subiscono una perdita di guadagno o salariale (lett. b) e se nel 2019 hanno
conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000
franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività
dopo il 2019; se non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va
adempiuta in proporzione alla durata dell’attività.
L’art. 4 dell’Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle
indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di
indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono
versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).
Ai sensi dell’art. 5
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, riguardante l’importo e il calcolo
dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito
medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto
all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia
l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di
perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al
giorno (cpv. 3).
Per l’art. 5 cpv. 2ter
nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021
(RU 2021 5):
" Per il
calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui
all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è
determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la
fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa
fondandosi su una base di calcolo più recente.”
Ai sensi dell’art. 5 cpv. 2ter
nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5, 109,
167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti
aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,
capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito
soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si
può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo
più recente.
Dal 1° luglio 2021 la norma
prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi
diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,
capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel
campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito
soggetto all’AVS conseguito nel 2019.
Dal 1° luglio 2021 è inoltre in
vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei lavoratori
indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis
lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la
decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività
lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis
o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla
base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.
Dal 17 febbraio 2022 l’art. 5
cpv. 2bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prevede che ai
lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis
che hanno già percepito un’indennità in virtù della presente ordinanza nella
versione in vigore fino al 16 settembre 2020 si applica la medesima base di
calcolo.
Per l’art. 5 cpv. 2ter
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, in vigore dal 17 febbraio 2022,
per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui
all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies che non
rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante
il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.
L’art. 5 cpv. 2ter
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17
febbraio 2022, prevede che se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi
diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies
la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività
lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis
o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla
base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.
L’art. 11 cpv. 1 della legge
federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a
cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, prevede che
per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è
determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il
Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’indennità e incarica
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti
con importi arrotondati.
Il diritto all’indennità deve
essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 perdita
di guadagno).
Secondo l’art. 8 dell’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.
1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata
dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei
contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).
Infine, l’art. 6 dell’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17 febbraio 2022,
prevede che, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto a
prestazioni arretrate si estingue alla fine del terzo mese dopo l’abrogazione
delle disposizioni su cui si fonda.
2.5
In concreto l’amministrazione ha
rifiutato il diritto alle indennità giornaliere per il coronavirus al gerente
della società ricorrente poiché non ha subito alcuna perdita di guadagno o
salariale come vuole invece l’art. 2 cpv. 3bis lett. b Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020
applicabile in concreto (cfr. art. 10c Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno,
disposizioni transitorie alla modifica del 4 novembre 2020; cfr. anche DTF 148
V 162, consid. 3.2.1-3.2.2).
A ragione.
Infatti, dalla documentazione
prodotta emerge che __________ nel mese di settembre 2020 e nel mese di ottobre
2020.
ha conseguito un salario di fr. 900 (doc. B1 e B2), uguale a quello
conseguito nel 2019 (ossia fr. 10'800 : 12 = 900).
Egli non ha pertanto subito
alcuna perdita di guadagno o salariale e non ha di conseguenza diritto ad
alcuna indennità (art. 2 cpv. 3bis lett. b Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020).
La circostanza che nel caso di
specie la RI 1 ha subito una perdita del 66% ed ha solo anticipato il salario al
proprio dipendente non è d’aiuto alla società ricorrente.
Infatti, con sentenze 9C_356/2021
del 10 maggio 2021, destinata a pubblicazione, 9C_448/2021 del 10 maggio 2021 e
9C_91/2022 del 22 giugno 2022, il Tribunale federale ha stabilito che se il
salario è stato versato integralmente, la condizione della perdita di guadagno
o salariale ai sensi dell’art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno non è data. Per l’Alta Corte un’eventuale perdita di guadagno
dell’azienda non può essere equiparata ad una perdita salariale (sentenza
9C_356/2021 del 10 maggio 2021, consid. 5.3.5: “Die Auslegung von Art. 2 Abs. 3bis und 3ter Covid-19-Verordnung
Erwerbsausfall ergibt, dass das Erfordernis des Erwerbs- resp. Lohnausfalls
nicht bereits mit der bei der Arbeitgeberin eingetretenen Umsatzeinbusse
erfüllt ist. Bei einer versicherten Person in arbeitgeberähnlicher Stellung ist
vielmehr entscheidend, ob sie selbst einen Lohnausfall erlitten hat. Mit
anderen Worten ausgedrückt: Ihr Anspruch auf Corona-Erwerbsersatz ist subsidiär
zur Lohnfortzahlung durch die Arbeitgeberin. Etwas anderes ergibt sich auch
nicht aus der - hier ohnehin nicht massgeblichen (vgl. vorangehende E. 1.2.1) -
Rechtslage, wie sie auf den 17. September 2020 in Kraft getreten ist (vgl. dazu
Urteil 9C_448/2021 vom heutigen Tag E. 4.2”; sentenza 9C_91/2022
del 22 giugno 2022, consid. 3.3: “Das
Bundesgericht hatte im Urteil 9C_356/2021 vom 10. Mai 2022, das ebenfalls die
hier am Recht stehenden Parteien betrifft, den Anspruch auf
Corona-Erwerbsersatz (für den Direktor) unter der vom 17. März bis zum 16. September
2020.
geltenden Rechtslage zu beurteilen. Nach Auslegung von Art. 2 Abs. 3bis
Covid-19-Verordnung Erwerbsausfall (in der damals geltenden Fassung) kam es zum
Schluss, dass der Anspruch auf Corona-Erwerbsersatz von versicherten Personen
in arbeitgeberähnlicher Stellung subsidiär zur Lohnfortzahlung durch die
Arbeitgeberin ist (Urteil 9C_356/2021 vom 10. Mai 2022 E. 5.3.4 und 5.3.5, zur
Publikation vorgesehen). Im Urteil 9C_448/2021 vom 10. Mai 2022 legte das
Bundesgericht die seit dem 17. September 2020 geltenden - und auch hier
anwendbaren (vgl. vorangehende E. 1.3) - Bestimmungen aus; es erkannte, dass
die Subsidiarität des Corona-Erwerbsersatzes zur Lohnfortzahlung auch unter der
Rechtslage gilt, die auf den 17. September 2020 in Kraft trat (Urteil 9C_448/2021
vom 10. Mai 2022 E. 4.2). Die Beschwerdeführerin bringt nichts vor, das
rechtfertigen würde, hier anders zu entscheiden. Der umstrittene Anspruch auf
Corona-Erwerbsersatz setzt insbesondere einen Lohnausfall der betroffenen
Person voraus”).
Per cui,
indipendentemente dalla questione di sapere se la società nel periodo in esame
ha avuto una riduzione della cifra d’affari del 66%, come sostenuto dalla
ricorrente, il diritto alle indennità va negato già solo per il fatto che il
suo gerente nel periodo litigioso ha percepito l’intero salario.
Nella misura in cui dalle STCA
42.2021.52-53 del 18 ottobre 2021, 42.2021.61 del 15 novembre 2021, 42.2021.65 e
42.2021.66-67 del 13 dicembre 2021 (dove in sostanza le ricorrenti sostenevano
che solo grazie all’utilizzo delle riserve, rispettivamente dell’iniezioni di
liquidità degli azionisti i salari, che erano stati versati a titolo di
prestito e dunque avrebbero dovuto essere restituiti in caso di pagamento delle
indennità giornaliere per il coronavirus, avevano potuto essere pagati
regolarmente), tutte antecedenti alle sopra citate sentenze federali, si evince
una soluzione diversa, essa non può essere mantenuta (cfr. STF 8C_981/2010 del
23.
agosto 2011, consid. 5.1 in fine).
In queste condizioni la decisione
su opposizione impugnata merita conferma.
2.6
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,
prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita
per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione
transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di
primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019
si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 18
agosto 2022, per cui si applica la nuova disposizione legale.
Trattandosi di prestazioni IPG
Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und
Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der
Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.
741.
n. 30).
Sul tema cfr. anche STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui è
ricevibile, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti