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Decisione

42.2022.60

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 ottobre 2022Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i clienti e incertezza economica generale, che ha portato alla contrazione

delle commesse ed alla rinuncia di eseguire lavori da parte dei potenziali

clienti” (doc. 5).

2.9. L’insorgente si lamenta di un

cambiamento di prassi poiché la Cassa gli avrebbe versato le indennità fino al

mese di settembre 2021 per poi negarle nel mese di ottobre 2021, senza

avvisarlo preventivamente.

A torto.

Infatti,

l’art. 2 cpv. 3bis lett. a dell’Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno nel tenore in vigore fino al 16 febbraio 2022 ed applicabile in

concreto, già prima del 1° ottobre 2021 prevedeva la necessità di verificare,

per riconoscere il diritto alle prestazioni, se l’assicurato indipendente che

chiedeva le indennità aveva subito una limitazione della sua attività lucrativa

a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di

COVID-19.

Ritenuto

che nel corso dei mesi le restrizioni sono state modificate e durante alcuni

periodi sono state allentate (cfr. “Modifiche dei provvedimenti nazionali di

contenimento del coronavirus in Svizzera da dicembre 2020”, stato: 9

febbraio 2022, edito dall’UFSP), la Cassa ha rettamente esaminato nel dettaglio

se nel preciso caso di specie la diminuzione della cifra d’affari, nel mese di ottobre

2021, è da ricondurre ad una misura adottata dalle autorità alfine di

fermare la pandemia.

2.10. In

secondo luogo l’interessato contesta di aver ricevuto la lettera del 22

novembre 2021 con cui la Cassa gli ha chiesto spiegazioni in merito alle misure

che avrebbero limitato la sua attività.

Tale

circostanza non è tuttavia decisiva poiché sia in sede di opposizione, sia in

sede di ricorso, dopo essere venuto a conoscenza della presenza di tale scritto

e del suo contenuto (cfr. doc. 3, decisione formale: “[…] le abbiamo chiesto

di dimostrare che la considerevole limitazione dell’attività che rivendica è

direttamente collegata alle misure attuate per combattere l’epidemia di

COVID-19 disposte da un’autorità […]”), l’assicurato ha indicato le restrizioni

che, a suo parere, hanno portato alla diminuzione della sua cifra d’affari nel

corso del mese di ottobre 2021. Per cui non è necessario chiedere alla Cassa di

comprovare l’invio dello scritto e l’eventuale sua ricezione da parte del

ricorrente.

2.11. Quanto

alla circostanza che in numerose occasioni l’amministrazione ha citato norme o

circolari entrate in vigore retroattivamente, va rilevato che ciò è dovuto

all’intervento del Consiglio federale e del Parlamento federale, i quali,

alfine di sostenere finanziariamente gli indipendenti e i salariati in

posizione analoga a quella del datore di lavoro, segnatamente all’inizio della

pandemia di coronavirus, hanno dovuto intervenire d’urgenza adottando modifiche

di norme che sono entrate in vigore a titolo retroattivo.

2.12. Per

quanto concerne le misure federali e cantonali che avrebbero limitato

l’attività lucrativa del ricorrente, l’assicurato, in sede di ricorso, indica

le difficoltà dovute alla paura della sua clientela che tendeva a rinunciare

alle prestazioni per evitare rischi di contagio, di isolamento e di quarantena.

Egli accenna anche all’aumento dei contagi e ad una circolare del medico

cantonale del mese di ottobre 2021 che spiegava i pericoli del virus.

Queste

ragioni tuttavia non sono di soccorso all’assicurato, non essendo provvedimenti

ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19, ma concernendo

l’attitudine delle persone nei confronti del virus.

può essergli d’aiuto la circostanza che il Consiglio di Stato il 25 novembre

Considerandi

2021.

avrebbe emesso un decreto esecutivo concernente il sistema di tracciamento

del COVID 19. Sia perché esso concerne il mese successivo a quello per il quale

chiede prestazioni, sia perché non si tratta di una restrizione in relazione

con l’attività del ricorrente.

Per

lo stesso motivo non può neppure essere presa in considerazione l’introduzione

del 2G+ per determinate strutture (ristoranti, piscine, ecc.), trattandosi

anch’essa di una misura entrata in vigore solo nel mese di dicembre 2021 (cfr.

“Modifiche dei provvedimenti nazionali di contenimento del coronavirus in

Svizzera da dicembre 2020”, stato: 9 febbraio 2022, edito dall’UFSP; art.

15.

cpv. 1 e 3, 13 e 20 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare in vigore

dal 20 dicembre 2021) e non concernendo comunque l’attività del ricorrente,

muratore e autotrasportatore.

Infine,

l’insorgente accenna a provvedimenti restrittivi per l’estero, sia da parte

italiana che svizzera, senza tuttavia indicare quali e in che misura essi avrebbero

limitato la sua attività.

In queste condizioni, non

essendoci, per il mese di ottobre 2021, provvedimenti adottati per combattere

il coronavirus che hanno limitato l’attività lavorativa del ricorrente, a

giusta ragione la Cassa di compensazione ha respinto la richiesta di indennità

giornaliere per coronavirus.

2.13

Infine, per quanto concerne le

critiche del ricorrente circa l’emissione della decisione formale, negativa,

alcuni giorni prima di Natale (17 dicembre 2021), senza alcun avviso, va

rilevato come la Cassa non è tenuta a preavvisare l’emanazione del

provvedimento con cui nega le prestazioni, né deve aspettare la fine delle

feste per decidere in merito al diritto alle indennità.

Relativamente all’asserita

lentezza nell’emettere la decisione su opposizione (circa 6 mesi), va qui

abbondanzialmente rilevato che dagli atti non risulta che l’insorgente ne abbia

sollecitato l’emissione. Del resto recentemente il Tribunale federale ha

stabilito che un lasso di tempo di inattività di 5 mesi e mezzo non costituisce

una denegata giustizia (STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022, consid. 5.4: “S'agissant

de la période d'inactivité de l'intimée entre l'arrêt cantonal du 3 décembre

2020.

et le 18 mai 2021, il importe peu de savoir si elle constitue un simple

"temps mort" ou si elle est due à une surcharge de travail de

l'intimée - les deux hypothèses ne s'excluant d'ailleurs pas -, au vu de sa

brièveté, qui est insuffisante pour retenir un déni de justice”, sottolineatura del redattore).

2.14

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto la decisione su opposizione impugnata merita

conferma.

2.15

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione

transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di

primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019

si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 16 (recte:

19) agosto 2022, per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni IPG

Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und

Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der

Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.

741.

n. 30).

Sul tema cfr. anche STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti