42.2022.61
Società organizza viaggi all'interno della Svizzera e verso l'estero chiede indennità giornaliere per il coronavirus da ottobre 2021 a febbraio 2022. Alla luce delle restrizioni in vigore all'epoca, l'attività della ricorrente era limitata a causa delle misure prese per combattere la pandemia
14 novembre 2022Italiano35 min
non vaccinati che per i vaccinati; ma nulla di comparabile, per esempio, all’esigenza
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2022.61
cs
Lugano
14 novembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
redattore:
Christian
Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 agosto 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell’11 luglio 2022 emanata da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, attiva nell’organizzazione di
viaggi, ha inoltrato le domande volte ad ottenere l’indennità giornaliera per
il coronavirus per i mesi di ottobre 2021, novembre 2021, dicembre 2021,
gennaio 2022 e febbraio 2022 in favore del suo amministratore unico, __________,
nato nel 1949.
1.2. Con due distinte decisioni formali
del 25 gennaio 2022 (per ottobre, novembre e dicembre 2021) e dell’11 marzo
2022 (per gennaio e febbraio 2022), confermate da un’unica decisione su
opposizione dell’11 luglio 2022, la Cassa CO 1 ha respinto le richieste,
affermando:
" (…)
L’insorgente
sostiene, in sintesi, che avrebbe dovuto cancellare dei viaggi a causa di
provvedimenti in vigore all’estero, dell’esigenza di un test PCR per entrare in
Svizzera e di un ulteriore test dopo tre giorni dall’entrata e della
raccomandazione dell’UFSP di non viaggiare. Ragioni per cui l’opponente chiede
alla Cassa di rivedere le decisioni, con conseguente concessione dell’IPG
Corona.
5. Va
innanzitutto detto che i provvedimenti ordinati dalle autorità estere non sono
determinanti per la concessione dell’IPG Corona. Determinanti sono infatti solo
Fatti
i provvedimenti ordinati dalle autorità svizzere.
Quanto poi alla
raccomandazione dell’UFSP, essa è appunto solo una raccomandazione, non
un provvedimento.
Nel periodo in
disanima non era invece in vigore alcun provvedimento, ordinato dalle autorità
svizzere, che impediva di partire dalla Svizzera o di farvi rientro. Vi erano
certo delle incombenze (quali la presentazione di un test PCR), maggiori per i
non vaccinati che per i vaccinati; ma nulla di comparabile, per esempio, all’esigenza
della certificazione di vaccinazione o guarigione che ha impedito a una fetta
della popolazione di frequentare gli spazi interni di bar e ristoranti.
6. In
definitiva, la limitazione dell’attività di organizzazione di viaggi esercitata
dall’opponente è da ascriversi alla pandemia e ai suoi effetti (timore di
entrare in contatto con la malattia, stagnazione economica generale), piuttosto
che a provvedimenti ordinati dalle autorità per combatterla. La decisione
impugnata è dunque confermata.” (doc. 1)
1.3. RI 1 ha inoltrato ricorso contro la
predetta decisione su opposizione direttamente alla Cassa CO 1 (doc. I), la
quale ha trasmesso l’impugnativa al TCA per competenza (doc. II; cfr. anche
doc. IV).
La società rileva di essere
attiva nel settore del turismo incoming e outgoing da oltre 30 anni e di
lavorare con la __________ in Svizzera, nei __________ ed in __________.
Il fatturato è composto dagli
ospiti svizzeri che viaggiano all’estero e in Svizzera e dagli ospiti
provenienti dalla __________ e dall’__________ che si recano in Svizzera.
Secondo l’insorgente vi è stato
un calo del fatturato dell’80% rispetto al 2018 ed al 2019, ciò che ha pure
portato le autorità ad accettare la richiesta della ricorrente per i casi di
rigore.
Non è pertanto chiaro per quale
motivo la Cassa ritiene ora che il calo non sia dovuto alla pandemia. I crolli
del fatturato derivano dalle misure restrittive adottate dalla Svizzera per
combattere il coronavirus. Le leggi svizzere imponevano un test PCR
all’ingresso in Svizzera e un ulteriore test doveva essere effettuato dopo 3
giorni. Ad esempio la società ha dovuto annullare un viaggio ad __________ per
i fuochi d’artificio poiché, a causa della breve durata del viaggio, non è
stato possibile per 130 persone rispettare le regole, ritenuto che gli ospiti
avrebbero dovuto attendere un ulteriore giorno i risultati dei test PCR.
La ricorrente domanda al
Tribunale un incontro.
1.4. Con scritto del 14 settembre 2022
l’insorgente ha chiesto una proroga per l’inoltro della risposta, allegando un
certificato medico (doc. V).
1.5. Il 15 settembre 2022 il TCA ha
informato la ricorrente che il termine è stato assegnato alla Cassa e che
pertanto non gli sarebbe stata concessa alcuna proroga (doc. VI).
1.6. Con risposta del 20 settembre 2022
la Cassa CO 1 propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VII).
1.7. Il 14 ottobre 2022 l’insorgente,
dopo aver chiesto (doc. IX), ed ottenuto (doc. X), una proroga, ha prodotto
ulteriore documentazione, ribadendo che il calo del fatturato è dovuto
esclusivamente alla pandemia e sottolineando di aver più volte chiesto un
colloquio personale con la Cassa senza tuttavia aver ottenuto soddisfazione
(doc. XI). Lo scritto è stato trasmesso all’amministrazione il 17 ottobre 2022
con facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte entro 5 giorni (doc.
XII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. In due distinte sentenze
9C_356/2021 del 10 maggio 2022 pubblicata in DTF 148 V 265, consid. 1.4.3 e
9C_448/2021 del 10 maggio 2022, consid. 1.3.2, il Tribunale federale ha
lasciato aperta la questione di sapere se una società può ricorrere contro una
decisione su opposizione con la quale vengono rifiutate le indennità
giornaliere per il coronavirus ai propri dipendenti (9C_448/2021, consid.
1.3.2: “[…] Ob sie deswegen (oder aus
einem anderen Grund) hinsichtlich des umstrittenen Anspruchs ein eigenes schutzwürdiges
Interesse an der Anmeldung und Beschwerde hatte resp. hat (vgl. Urteil
9C_356/2021 vom heutigen Tag E. 1.4.3 Abs. 2), braucht in Anbetracht des
Ausgangs des Verfahrens nicht entschieden zu werden.”).
Nei casi giudicati, infatti, il
ricorso andava comunque respinto.
Il TF ha tratto la medesima
conclusione anche nella STF 9C_91/2022 del 22 giugno 2022, consid. 1.4.2 (cfr.
anche STF 9C_250/2022 e 9C_251/2022 del 26 luglio 2022 dove l’Alta Corte ha
dichiarato inammissibili i ricorsi di una società, senza doversi esprimere
circa la sua qualità per ricorrere).
Va comunque segnalato che in due
distinte STCA 42.2022.25 e 42.2002.26 del 20 giugno 2022 il TCA ha ammesso un
interesse giuridicamente protetto della società a ricorrere poiché il ricorso era
stato firmato da entrambi i dipendenti che avevano chiesto le indennità
giornaliere, i quali erano soci e proprietari dell’azienda ed in caso di
mancato versamento delle prestazioni richieste avrebbero dovuto iniettare mezzi
propri nella società per poter versare gli stipendi relativi ai mesi in esame.
Il TCA aveva inoltre fatto riferimento alla DTF 148 V 2 dove, in un caso
relativo all’assicurazione contro gli infortuni, non è stato messo in dubbio il
diritto del datore di lavoro di ricorrere in favore del proprio dipendente per
l’erogazione di prestazioni a causa di infortunio.
Anche nel caso di specie il
ricorso è stato firmato dall’amministratore unico.
Non vi sono pertanto motivi per
non entrare nel merito dell’impugnativa.
2.2. L’insorgente sostiene di aver più
volte chiesto di essere sentito oralmente dall’amministrazione, senza tuttavia
mai aver ottenuto una risposta.
Per l'art. 29 cpv.
2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha
valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla
fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento
della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF
137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)).
Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da
un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della
resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato,
segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli
ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti
rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi
esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale
diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono
essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa
difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la
parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata
dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il
giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale
misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete
(DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II
286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Per quanto concerne il diritto di
essere sentito oralmente, con sentenza 9C_657/2009 del 3 maggio 2010 al consid.
9.2 il Tribunale federale ha rammentato che “[…] Sennonché, l'art. 29 cpv. 2 Cost. non
conferisce il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia
alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non
preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni C 128/04 de 20 settembre 2005, in: SVR 2006 AHV
no. 5 pag. 15, consid. 1.2 con riferimenti). Ora, né l'art.
42 LPGA, né la PA, né tanto meno la LAVS prescrivono espressamente un
simile diritto (cfr. del resto sentenza citata C 128/04, ibidem). Insieme alla
Corte cantonale si può pertanto concludere che l'assicurato ha già avuto modo
di esprimersi sufficientemente sulla vertenza in sede amministrativa. E
comunque, anche a prescindere da queste considerazioni, il ricorrente ha in
ogni caso avuto la possibilità di (ri)proporre le sue argomentazioni dinanzi a
un'autorità giudiziaria, quale il Tribunale cantonale delle assicurazioni,
dotata di pieno potere cognitivo. In tali condizioni, non vi è spazio per
ammettere una violazione del diritto di essere sentito”).
Considerato
che neppure la Legge COVID-19 e l’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno
conferiscono il diritto alla persona assicurata di essere sentita oralmente e
rilevato che l’insorgente ha più volte potuto esprimersi per iscritto, la
censura va respinta.
2.3. L’Ordinanza sui provvedimenti in
caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19)
(Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), applicabile al caso di
specie, ha subito numerose modifiche.
In concreto vanno applicate le
norme nel tenore in vigore nel mese di ottobre 2021 al mese di febbraio 2022
(DTF 148 V 162, consid. 3.2.1-3.2.2).
nel merito
2.4. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3
della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare
ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,
dell’ordine
pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere
limitata nel tempo.
Il Consiglio federale, fondandosi
sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per
frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus,
l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con
il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31),
entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi
(RU 2020 871).
Dopo che il 25 settembre 2020 il
Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del
Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19;
cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi
sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche
dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di
perdita di guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro
attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia
di COVID-19 e subiscono una perdita di guadagno o salariale (art. 2 cpv. 3
Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).
Hanno inoltre diritto alle
prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai
datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il
coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la
loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita
di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un
reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per
analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è
stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione
alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno).
Il 18 giugno 2021 il Consiglio
federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di
perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11
cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19
decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del
18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di
perdita di guadagno”).
Il 17 dicembre 2021 il Parlamento
ha deciso di prorogare la durata di validità dell’articolo 15 della legge
COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale ha
prorogato la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.
L’attività
lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata
avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di
attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa
dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari
mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media
di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più
elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.).
Il cpv. 3ter, primo
periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con
entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:
" 3ter
L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è
registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per
cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.
RU 2020 pag. 5829)
Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv.
3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):
" Art. 2
cpv. 3ter, primo e terzo periodo
3ter L’attività lucrativa è
ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione
della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra
d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato
la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre
mesi con le cifre d’affari più elevate.”
Nell’ambito della revisione della
legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021,
tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1
seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno),
prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole
dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di
guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra
d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni
2015-2019.
L’art. 2 dell’Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno ha subito un importante cambiamento con effetto dal 17
febbraio 2022: sono stati abrogati i capoversi 1-3 e 6-8, mentre il cpv. 3bis
è stato modificato nel senso che hanno diritto alle prestazioni i lavoratori
indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31
capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione
contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle manifestazioni se sono
obbligatoriamente assicurati ai sensi della LAVS (lett. a); se la loro attività
lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati
dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 (lett. abis),
se subiscono una perdita di guadagno o salariale (lett. b) e se nel 2019 hanno
conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000
franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività
dopo il 2019; se non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va
adempiuta in proporzione alla durata dell’attività.
L’art. 4 dell’Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle
indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di
indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono
versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).
Ai sensi dell’art. 5
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, riguardante l’importo e il calcolo
dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito
medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto
all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia
l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di
perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al
giorno (cpv. 3).
Per l’art. 5 cpv. 2ter
nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021
(RU 2021 5):
" Per il
calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo
2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il
reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità
non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di
calcolo più recente.”
Ai sensi dell’art. 5 cpv. 2ter
nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5, 109,
167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti
aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,
capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito
soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si
può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo
più recente.
Dal 1° luglio 2021 la norma
prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi
diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,
capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel
campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito
soggetto all’AVS conseguito nel 2019.
Dal 1° luglio 2021 è inoltre in
vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei lavoratori
indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis
lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la
decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività
lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis
o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla
Considerandi
base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.
Dal 17 febbraio 2022 l’art. 5
cpv. 2bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prevede che ai
lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis
che hanno già percepito un’indennità in virtù della presente ordinanza nella
versione in vigore fino al 16 settembre 2020 si applica la medesima base di
calcolo.
Per l’art. 5 cpv. 2ter
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, in vigore dal 17 febbraio 2022,
per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui
all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies che non
rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante
il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.
L’art. 5 cpv. 2ter
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17
febbraio 2022, prevede che se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi
diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies
la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività
lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis
o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla
base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.
L’art. 11 cpv. 1 della legge
federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a
cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, prevede che
per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è
determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il
Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’indennità e incarica
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti
con importi arrotondati.
Il diritto all’indennità deve
essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 perdita
di guadagno).
Secondo l’art. 8 dell’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.
1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata
dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei
contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).
Infine, l’art. 6 dell’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17 febbraio 2022,
prevede che, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto a
prestazioni arretrate si estingue alla fine del terzo mese dopo l’abrogazione
delle disposizioni su cui si fonda.
2.5
Nella Circolare sull’indennità in
caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di
guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 17
febbraio 2022), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda
innanzitutto che questa direttiva amministrativa è costantemente aggiornata dal
17.
marzo 2020 (ne esistono 25 versioni, cfr. CIC versione 25 del 17 febbraio
2022; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).
Nella
premessa alla versione 18, stato: 1° settembre 2021, figura:
" (…)
Attualmente restano pochissime restrizioni decise dalle autorità. Di
conseguenza, le casse di compensazione devono prestare particolare attenzione
ai motivi invocati dagli assicurati per esercitare il diritto all’indennità in
virtù della limitazione considerevole dell’attività lucrativa. Questi motivi
devono essere legati ai provvedimenti per combattere il coronavirus. (…)”
Il
p.to 3.2.5, diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività lucrativa,
prevede:
" 1041 Hanno
diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le
11/20 persone in posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner
registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a
livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare
considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito
un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi.
Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato
nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di
reddito si applica per analogia il N. 1067.
1041.3
L’attività
lucrativa è considerata aver subìto una limitazione
3/21 considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari
pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari media degli anni
2015–2019. Ai fini del confronto, la cifra d’affari media realizzata nel
periodo di attività effettivo va calcolata su base mensile. Se l’attività è
stata avviata prima del gennaio del 2015, la cifra d’affari complessiva va
divisa per 60, per determinare il valore mensile. L’avente diritto deve
indicare la diminuzione della cifra d’affari e spiegare a quale provvedimento è
dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre 2020 è decisiva una diminuzione
della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento mentre per quelli nati dal 19
dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la diminuzione deve essere pari almeno al 40 per
cento.”
2.6
Le
direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non
sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF
8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre
2021.
consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147
V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019
del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag.
438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve
tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021
consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF
8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2
pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257
consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132
V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V
377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag.
252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998.
N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene
quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379
consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,
SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,
DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois,
"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.
77ss; Duc-Greber: "La portée
de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"
in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,
"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul
Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti,
tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa
materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118
V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.7
Va ancora qui rilevato che dalla
lettura del Bollettino ufficiale relativo alle discussioni parlamentari in
vista dell’adozione dell’art. 10 (attualmente art. 15) della legge federale
sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte
all’epidemia di Covid-19 (n. 20.058) emerge che la volontà del legislatore era
di indennizzare unicamente la perdita di guadagno delle persone che devono
interrompere o limitare in modo considerevole l’attività lucrativa a causa di
provvedimenti adottati per far fronte all’epidemia di Covid-19 e non qualsiasi
perdita di guadagno.
La riduzione del reddito deve
trovare la sua origine nelle misure prese dalle autorità per fronteggiare il
coronavirus (cfr. BU 2020
pag. 783, presa di posizione del Consigliere agli Stati Paul Rechsteiner,
Gruppo Socialista, per la maggioranza della Commissione: “[…] Die Mehrheit ist der Meinung - so, wie
es auch der Nationalrat klar und mit grosser Mehrheit beschlossen hat -, dass
nicht nur die vollständige Einstellung, nicht nur der vollständige Unterbruch
der Erwerbstätigkeit massgebend sein muss, sondern auch die massgebliche
Einschränkung. Zur Beruhigung der Minderheit und zu dem, was Kollege Hegglin
ausgeführt hat: Die Kausalität muss ja immer nachgewiesen sein. Es kann
nicht einfach nur ein Einkommenseinbruch geltend gemacht werden, sondern es
braucht einen Covid-19-bedingten Einbruch, damit die entsprechenden
Entschädigungen hier ausgelöst werden können. Dies sind die Argumente der
Mehrheit, entsprechend dem klaren Entscheid des Nationalrates […]”; cfr. anche BU 2020, pag. 1765,
presa di posizione del consigliere nazionale Philippe Nantermod, Gruppo
liberale radicale: “[…] A l'article 10 alinéa 1, il s'agit de l'APG. […] Il est aussi
en vigueur rétroactivement au 17 septembre 2020 afin de permettre la
continuation pour les personnes indirectement touchées par les mesures
prises pour surmonter l'épidémie de coronavirus. Une solution de compromis
entre les deux chambres a été trouvée”, sottolineature del redattore).
Cfr.
anche l’opuscolo edito dall’UFAS, intitolato “Misure concernenti l’indennità
di perdita di guadagno per il coronavirus” (stato: 17 febbraio 2022), dove
figura, per quanto concerne le persone in posizione assimilabile a quella dei
datori di lavoro impiegate nella propria azienda e loro coniugi che collaborano
nell’azienda, che fino al 16 febbraio 2021 (recte: 2022) hanno diritto alle
prestazioni, se tutte le condizioni sono adempiute, le “persone
indirittamente [recte: indirettamente] colpite dai provvedimenti con
diminuzione della cifra d’affari pari almeno” al 30% (per il periodo dal 1°
aprile 2021).
2.8
Nel
caso di specie la Cassa di compensazione ha negato il diritto alle indennità
per i mesi da ottobre 2021 a febbraio 2022, sostenendo che l’insorgente non ha
subito una limitazione della sua attività lucrativa a causa delle misure
federali o cantonali per fermare il diffondersi del coronavirus (cfr. art. 2
cpv. 3bis lett. a dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel
tenore in vigore fino al 16 febbraio 2022 ed applicabile in concreto; cfr.
anche DTF 148 V 162, consid. 3.2.1-3.2.2).
Lo
scopo della società, iscritta a registro di commercio il __________ __________,
è l’organizzazione di viaggi __________
Si
tratta di una società che da circa 30 anni organizza eventi per __________ in
collaborazione con __________ in Svizzera, __________ e __________ (doc. I e 10).
Il
salario annuo dell’amministratore unico nel 2019 ammontava a fr. 75'469.55.
2.9
Questo
Tribunale, per i motivi che seguono, non può confermare la decisione su
opposizione della Cassa che ha negato il diritto alle indennità giornaliere ad
una società attiva nel turismo, segnatamente nell’organizzazione di viaggi in
Svizzera, in Europa ed in altre parti del mondo.
La
ricorrente ha infatti subito importanti limitazioni della sua attività
lucrativa a causa delle misure adottate dalle autorità per fermare il
diffondersi del coronavirus.
In una STCA 42.2022.13 dell’11
aprile 2022, il TCA ha accertato che il 17 settembre 2021 il Consiglio federale
ha deciso che, dal 20 settembre 2021, le persone non vaccinate o non guarite
dovevano presentare un test negativo all’entrata in Svizzera.
Tra il quarto e il settimo giorno
dopo l’arrivo dovevano inoltre sottoporsi ad un secondo test (cfr. comunicato
stampa del 17 settembre 2021 del Consiglio federale: “Coronavirus: nuove
regole per l’entrata in Svizzera e per il rilascio del certificato COVID alle
persone vaccinate all’estero”; cfr. anche “Modifiche dei provvedimenti
nazionali di contenimento del coronavirus in Svizzera da dicembre 2020”,
pubblicato dall’UFAS; modifiche degli art. 1, 2 cpv. 4, 3 cpv. 1 e cpv. 2 lett.
c e d, art. 7 cpv. 4 lett. c e c/bis, art. 4 cpv. 2, art. 7-10 dell’Ordinanza
COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori).
Inoltre tutte le persone che
entravano in Svizzera, tranne eccezioni (ad esempio i frontalieri), dovevano
registrare, all’entrata, i loro dati di contatto nel “Passenger Locator Form”
(cfr. art. 3 cpv. 1 e 4 dell’Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del
traffico internazionale viaggiatori) e per i viaggiatori provenienti da Paesi
figuranti nell’allegato 1, vigevano regole ancora più restrittive, come
l’obbligo di quarantena (cfr. art. 9 dell’Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel
settore del traffico internazionale viaggiatori).
Le condizioni di viaggio, in quel
periodo, erano fortemente limitate e le altre restrizioni in vigore all’epoca,
come ad esempio la necessità di essere in possesso del certificato COVID per
entrare nei bar e nei ristoranti (cfr. art. 12 cpv. 1 e 2 dell’Ordinanza COVID-19
situazione particolare in vigore dal 13 settembre 2021), per accedere alle
manifestazioni (cfr. art. 14 e 14a dell’Ordinanza COVID-19 situazione
particolare) o alle strutture culturali, sportive e per il tempo libero (art.
13.
cpv. 2 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare) oppure ancora alle
fiere specialistiche e alle fiere aperte al pubblico (cfr. art. 18
dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), costituivano un’importante
limitazione per l’attività lavorativa della ricorrente, poiché scoraggiavano i
turisti, sia locali che stranieri, in particolare quelli non vaccinati o non
guariti, a viaggiare in Svizzera.
Inoltre, a partire dal mese di
dicembre 2021, con il diffondersi della variante “Omicron”, il Consiglio
federale ha adottato ulteriori misure restrittive allo scopo di contenere la
pandemia di coronavirus che hanno ulteriormente limitato le attività in ambito
turistico.
Tramite comunicato stampa del 3
dicembre 2021 l’Esecutivo ha affermato che da “lunedì 6 dicembre 2021
saranno estesi l’obbligo del certificato e l’obbligo della mascherina,
rafforzata la raccomandazione del telelavoro e ridotta la durata di validità
dei test antigenici rapidi. Inoltre, le manifestazioni e le strutture soggette
all’obbligo del certificato avranno la possibilità di limitare l’accesso alle
persone vaccinate o guarite e quindi di rinunciare all’obbligo della mascherina
(…) Con queste contromisure intende reagire al forte aumento dei pazienti
COVID-19 ricoverati negli ospedali e alla comparsa della variante Omicron”.
Il Consiglio federale ha rilevato che “da qualche settimana i contagi stanno
aumentando rapidamente. Oltre a causare focolai circoscritti, soprattutto nelle
scuole e nelle case per anziani o di cura, il virus ha ripreso a diffondersi in
tutta la popolazione. Nelle ultime settimane è fortemente aumentato anche il
numero di casi gravi e con esso la pressione sui reparti di terapia intensiva
(…) Il Consiglio federale giudica molto critica l’attuale situazione. La
comparsa della variante Omicron ha inoltre complicato la lotta alla pandemia.
Scoperta il 26 novembre, la nuova variante è stata classificata come
preoccupante dall’Organizzazione mondiale della sanità. Si deve ritenere che
sia molto contagiosa ed è possibile che anche persone immunizzate contro la
variante Delta possano esserne infettate. Non è inoltre chiaro quanto sia
pericolosa e in che misura il vaccino protegga da decorsi gravi”.
Di conseguenza dal 6 dicembre
2021.
l’obbligo del certificato è stato esteso (valido anche per le
manifestazioni all’aperto con più di 300 persone; art. 14 e 15 dell’Ordinanza
COVID-19 situazione particolare), di principio dove vigeva l’obbligo del certificato,
vigeva anche l’obbligo della mascherina (art. 3a, 6 cpv. 2 lett. h, 13 cpv. 3
dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), per le attività per le quali
non poteva essere portata la mascherina, il gestore della struttura o
l’organizzazione dell’attività doveva registrare i dati di contatto (art. 20
lett. b dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare).
Il
17.
dicembre 2021 l’Esecutivo ha affermato che la “situazione epidemiologica
è preoccupante: il numero di ricoveri continua a crescere e in alcune regioni
il tasso di occupazione dei reparti in terapia intensiva è molto alto. (…). Il
13.
dicembre è stata superata per la prima volta la soglia critica di 300
pazienti COVID-19 ricoverati in terapia intensiva. A partire da questa soglia
non è più possibile garantire un’assistenza ottimale a tutti i pazienti, perché
gli ospedali sono costretti a rinviare o ritardare il trattamento di altre
malattie. Stando alle stime attuali, il numero di pazienti COVID-19 ricoverati
in terapia intensiva crescerà ulteriormente e a fine anno si situerà tra i 350
e i 400. A questo si aggiungono i contagi con la variante Omicron, che
dovrebbero aumentare significativamente ancora prima di Natale. Secondo prime
osservazioni, la variante Omicron è più contagiosa della variante Delta. (…)
Dopo aver consultato i Cantoni, le commissioni parlamentari competenti, le
parti sociali e le associazioni direttamente interessate, il Consiglio federale
ha deciso oggi provvedimenti più restrittivi che resteranno in vigore fino al
24.
gennaio 2022 (…)”.
Dal 20 dicembre 2021 (fino al 2
febbraio 2022) è stato reintrodotto l’obbligo del telelavoro (art. 25 cpv. 5
dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), che ha portato le gente a
rimanere maggiormente a casa e a frequentare in maniera minore i ritrovi
pubblici e le manifestazioni, è stata decisa una limitazione del numero di
persone che potevano partecipare a feste e incontri privati anche se vaccinate
o guarite (30 al massimo; in presenza di una persona non vaccinata né guarita
al di sopra dei 16 anni, erano invece ammesse al massimo 10 persone; art. 15
cpv. 3 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), che ha portato le
persone ad annullare o a non organizzare eventi neppure in ambito strettamente
privato. Inoltre per le manifestazioni in luoghi chiusi l’accesso era limitato
alle persone con un certificato di vaccinazione o di guarigione (2G; art. 15
cpv. 1 e 3 e 18 lett. a dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), mentre
alle strutture della ristorazione, dei bar e delle discoteche si poteva
accedere solo con certificato di vaccinazione o guarigione (2G). Per le
discoteche e le sale da ballo valeva la regola del 2G+ (art. 12 cpv. 1 e 3,
art. 13 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare; sul tema cfr. “modifiche
dei provvedimenti nazionali di contenimento del coronavirus in Svizzera da
dicembre 2020”; stato: 9 febbraio 2022, edito dall’UFSP).
Tali misure hanno limitato
considerevolmente lo spostamento delle persone sia in Svizzera che da o verso
il nostro Paese, con pesanti conseguenze sullo svolgimento dell’attività della
ricorrente, attiva nell’organizzazione di viaggi, la quale si è vista ridotta
le opportunità di lavoro.
Quanto al fatto che organizza
anche viaggi verso l’estero, va comunque rilevato che la società ricorrente ha
sede nel nostro Paese, dove è iscritta a registro di commercio dal __________ e
dove esercita un’attività per la quale paga le imposte ed i contributi sociali
come le altre aziende (cfr. per un caso di applicazione [società che organizza
manifestazioni anche all’estero]: STCA 42.2021.2, 42.2021.3. del 22 marzo 2021
cresciuta incontestata in giudicato, citata in: Cattaneo,
“COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”,
in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed.
Stämpfli, 2021, pagg. 203).
Considerato l’ambito di attività
lavorativa della ricorrente (organizzazione di viaggi in ambito turistico,
segnatamente in Svizzera ed anche verso la Svizzera) occorre pertanto concludere
che le misure prese dalle autorità per fronteggiare il coronavirus hanno
colpito, perlomeno indirettamente, la società e rientrano nei provvedimenti per
combattere il coronavirus (cfr. la citata premessa alla versione 18, stato: 1°
settembre 2021), limitando la sua attività.
La condizione di cui
all’art. 2 cpv. 3bis lett. a dell’Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno nel tenore in vigore fino al 16 febbraio 2022, è pertanto adempiuta dal
mese di ottobre 2021 al 16 febbraio 2022.
In accoglimento del ricorso,
l’incarto va di conseguenza rinviato all’amministrazione affinché esamini se
tutti i requisiti per ottenere le indennità per i citati mesi sono soddisfatti.
L’audizione chiesta
dall’insorgente diventa così superflua.
2.10
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,
prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita
per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre
spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione
transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di
primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019
si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 9
agosto 2022, per cui si applica la nuova disposizione legale.
Trattandosi di prestazioni IPG
Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und
Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der
Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.
741.
n. 30).
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,
8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022
pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata e l’incarto rinviato
all’amministrazione per i suoi incombenti.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano
ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti