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Decisione

42.2022.61

Società organizza viaggi all'interno della Svizzera e verso l'estero chiede indennità giornaliere per il coronavirus da ottobre 2021 a febbraio 2022. Alla luce delle restrizioni in vigore all'epoca, l'attività della ricorrente era limitata a causa delle misure prese per combattere la pandemia

14 novembre 2022Italiano35 min

non vaccinati che per i vaccinati; ma nulla di comparabile, per esempio, all’esigenza

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Raccomandata

Incarto

n.

42.2022.61

cs

Lugano

14 novembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano

Ranzanici

redattore:

Christian

Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 agosto 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione dell’11 luglio 2022 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, attiva nell’organizzazione di

viaggi, ha inoltrato le domande volte ad ottenere l’indennità giornaliera per

il coronavirus per i mesi di ottobre 2021, novembre 2021, dicembre 2021,

gennaio 2022 e febbraio 2022 in favore del suo amministratore unico, __________,

nato nel 1949.

1.2. Con due distinte decisioni formali

del 25 gennaio 2022 (per ottobre, novembre e dicembre 2021) e dell’11 marzo

2022 (per gennaio e febbraio 2022), confermate da un’unica decisione su

opposizione dell’11 luglio 2022, la Cassa CO 1 ha respinto le richieste,

affermando:

" (…)

L’insorgente

sostiene, in sintesi, che avrebbe dovuto cancellare dei viaggi a causa di

provvedimenti in vigore all’estero, dell’esigenza di un test PCR per entrare in

Svizzera e di un ulteriore test dopo tre giorni dall’entrata e della

raccomandazione dell’UFSP di non viaggiare. Ragioni per cui l’opponente chiede

alla Cassa di rivedere le decisioni, con conseguente concessione dell’IPG

Corona.

5. Va

innanzitutto detto che i provvedimenti ordinati dalle autorità estere non sono

determinanti per la concessione dell’IPG Corona. Determinanti sono infatti solo

Fatti

i provvedimenti ordinati dalle autorità svizzere.

Quanto poi alla

raccomandazione dell’UFSP, essa è appunto solo una raccomandazione, non

un provvedimento.

Nel periodo in

disanima non era invece in vigore alcun provvedimento, ordinato dalle autorità

svizzere, che impediva di partire dalla Svizzera o di farvi rientro. Vi erano

certo delle incombenze (quali la presentazione di un test PCR), maggiori per i

non vaccinati che per i vaccinati; ma nulla di comparabile, per esempio, all’esigenza

della certificazione di vaccinazione o guarigione che ha impedito a una fetta

della popolazione di frequentare gli spazi interni di bar e ristoranti.

6. In

definitiva, la limitazione dell’attività di organizzazione di viaggi esercitata

dall’opponente è da ascriversi alla pandemia e ai suoi effetti (timore di

entrare in contatto con la malattia, stagnazione economica generale), piuttosto

che a provvedimenti ordinati dalle autorità per combatterla. La decisione

impugnata è dunque confermata.” (doc. 1)

1.3. RI 1 ha inoltrato ricorso contro la

predetta decisione su opposizione direttamente alla Cassa CO 1 (doc. I), la

quale ha trasmesso l’impugnativa al TCA per competenza (doc. II; cfr. anche

doc. IV).

La società rileva di essere

attiva nel settore del turismo incoming e outgoing da oltre 30 anni e di

lavorare con la __________ in Svizzera, nei __________ ed in __________.

Il fatturato è composto dagli

ospiti svizzeri che viaggiano all’estero e in Svizzera e dagli ospiti

provenienti dalla __________ e dall’__________ che si recano in Svizzera.

Secondo l’insorgente vi è stato

un calo del fatturato dell’80% rispetto al 2018 ed al 2019, ciò che ha pure

portato le autorità ad accettare la richiesta della ricorrente per i casi di

rigore.

Non è pertanto chiaro per quale

motivo la Cassa ritiene ora che il calo non sia dovuto alla pandemia. I crolli

del fatturato derivano dalle misure restrittive adottate dalla Svizzera per

combattere il coronavirus. Le leggi svizzere imponevano un test PCR

all’ingresso in Svizzera e un ulteriore test doveva essere effettuato dopo 3

giorni. Ad esempio la società ha dovuto annullare un viaggio ad __________ per

i fuochi d’artificio poiché, a causa della breve durata del viaggio, non è

stato possibile per 130 persone rispettare le regole, ritenuto che gli ospiti

avrebbero dovuto attendere un ulteriore giorno i risultati dei test PCR.

La ricorrente domanda al

Tribunale un incontro.

1.4. Con scritto del 14 settembre 2022

l’insorgente ha chiesto una proroga per l’inoltro della risposta, allegando un

certificato medico (doc. V).

1.5. Il 15 settembre 2022 il TCA ha

informato la ricorrente che il termine è stato assegnato alla Cassa e che

pertanto non gli sarebbe stata concessa alcuna proroga (doc. VI).

1.6. Con risposta del 20 settembre 2022

la Cassa CO 1 propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove

necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VII).

1.7. Il 14 ottobre 2022 l’insorgente,

dopo aver chiesto (doc. IX), ed ottenuto (doc. X), una proroga, ha prodotto

ulteriore documentazione, ribadendo che il calo del fatturato è dovuto

esclusivamente alla pandemia e sottolineando di aver più volte chiesto un

colloquio personale con la Cassa senza tuttavia aver ottenuto soddisfazione

(doc. XI). Lo scritto è stato trasmesso all’amministrazione il 17 ottobre 2022

con facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte entro 5 giorni (doc.

XII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. In due distinte sentenze

9C_356/2021 del 10 maggio 2022 pubblicata in DTF 148 V 265, consid. 1.4.3 e

9C_448/2021 del 10 maggio 2022, consid. 1.3.2, il Tribunale federale ha

lasciato aperta la questione di sapere se una società può ricorrere contro una

decisione su opposizione con la quale vengono rifiutate le indennità

giornaliere per il coronavirus ai propri dipendenti (9C_448/2021, consid.

1.3.2: “[…] Ob sie deswegen (oder aus

einem anderen Grund) hinsichtlich des umstrittenen Anspruchs ein eigenes schutzwürdiges

Interesse an der Anmeldung und Beschwerde hatte resp. hat (vgl. Urteil

9C_356/2021 vom heutigen Tag E. 1.4.3 Abs. 2), braucht in Anbetracht des

Ausgangs des Verfahrens nicht entschieden zu werden.”).

Nei casi giudicati, infatti, il

ricorso andava comunque respinto.

Il TF ha tratto la medesima

conclusione anche nella STF 9C_91/2022 del 22 giugno 2022, consid. 1.4.2 (cfr.

anche STF 9C_250/2022 e 9C_251/2022 del 26 luglio 2022 dove l’Alta Corte ha

dichiarato inammissibili i ricorsi di una società, senza doversi esprimere

circa la sua qualità per ricorrere).

Va comunque segnalato che in due

distinte STCA 42.2022.25 e 42.2002.26 del 20 giugno 2022 il TCA ha ammesso un

interesse giuridicamente protetto della società a ricorrere poiché il ricorso era

stato firmato da entrambi i dipendenti che avevano chiesto le indennità

giornaliere, i quali erano soci e proprietari dell’azienda ed in caso di

mancato versamento delle prestazioni richieste avrebbero dovuto iniettare mezzi

propri nella società per poter versare gli stipendi relativi ai mesi in esame.

Il TCA aveva inoltre fatto riferimento alla DTF 148 V 2 dove, in un caso

relativo all’assicurazione contro gli infortuni, non è stato messo in dubbio il

diritto del datore di lavoro di ricorrere in favore del proprio dipendente per

l’erogazione di prestazioni a causa di infortunio.

Anche nel caso di specie il

ricorso è stato firmato dall’amministratore unico.

Non vi sono pertanto motivi per

non entrare nel merito dell’impugnativa.

2.2. L’insorgente sostiene di aver più

volte chiesto di essere sentito oralmente dall’amministrazione, senza tuttavia

mai aver ottenuto una risposta.

Per l'art. 29 cpv.

2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha

valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla

fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento

della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF

137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)).

Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da

un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della

resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato,

segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli

ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti

rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi

esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale

diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono

essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa

difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la

parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata

dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il

giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale

misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete

(DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II

286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).

Per quanto concerne il diritto di

essere sentito oralmente, con sentenza 9C_657/2009 del 3 maggio 2010 al consid.

9.2 il Tribunale federale ha rammentato che “[…] Sennonché, l'art. 29 cpv. 2 Cost. non

conferisce il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia

alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non

preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni C 128/04 de 20 settembre 2005, in: SVR 2006 AHV

no. 5 pag. 15, consid. 1.2 con riferimenti). Ora, né l'art.

42 LPGA, né la PA, né tanto meno la LAVS prescrivono espressamente un

simile diritto (cfr. del resto sentenza citata C 128/04, ibidem). Insieme alla

Corte cantonale si può pertanto concludere che l'assicurato ha già avuto modo

di esprimersi sufficientemente sulla vertenza in sede amministrativa. E

comunque, anche a prescindere da queste considerazioni, il ricorrente ha in

ogni caso avuto la possibilità di (ri)proporre le sue argomentazioni dinanzi a

un'autorità giudiziaria, quale il Tribunale cantonale delle assicurazioni,

dotata di pieno potere cognitivo. In tali condizioni, non vi è spazio per

ammettere una violazione del diritto di essere sentito”).

Considerato

che neppure la Legge COVID-19 e l’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno

conferiscono il diritto alla persona assicurata di essere sentita oralmente e

rilevato che l’insorgente ha più volte potuto esprimersi per iscritto, la

censura va respinta.

2.3. L’Ordinanza sui provvedimenti in

caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19)

(Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), applicabile al caso di

specie, ha subito numerose modifiche.

In concreto vanno applicate le

norme nel tenore in vigore nel mese di ottobre 2021 al mese di febbraio 2022

(DTF 148 V 162, consid. 3.2.1-3.2.2).

nel merito

2.4. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3

della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare

ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,

dell’ordine

pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere

limitata nel tempo.

Il Consiglio federale, fondandosi

sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per

frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus,

l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con

il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31),

entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi

(RU 2020 871).

Dopo che il 25 settembre 2020 il

Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del

Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19;

cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi

sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche

dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di

perdita di guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro

attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia

di COVID-19 e subiscono una perdita di guadagno o salariale (art. 2 cpv. 3

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

Hanno inoltre diritto alle

prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai

datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il

coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la

loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita

di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un

reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per

analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è

stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione

alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno).

Il 18 giugno 2021 il Consiglio

federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di

perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11

cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19

decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del

18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di

perdita di guadagno”).

Il 17 dicembre 2021 il Parlamento

ha deciso di prorogare la durata di validità dell’articolo 15 della legge

COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale ha

prorogato la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

L’attività

lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata

avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di

attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa

dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari

mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media

di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più

elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.).

Il cpv. 3ter, primo

periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con

entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

" 3ter

L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è

registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per

cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.

RU 2020 pag. 5829)

Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv.

3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):

" Art. 2

cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3ter L’attività lucrativa è

ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione

della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra

d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato

la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre

mesi con le cifre d’affari più elevate.”

Nell’ambito della revisione della

legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021,

tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1

seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno),

prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole

dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di

guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra

d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni

2015-2019.

L’art. 2 dell’Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno ha subito un importante cambiamento con effetto dal 17

febbraio 2022: sono stati abrogati i capoversi 1-3 e 6-8, mentre il cpv. 3bis

è stato modificato nel senso che hanno diritto alle prestazioni i lavoratori

indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31

capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione

contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle manifestazioni se sono

obbligatoriamente assicurati ai sensi della LAVS (lett. a); se la loro attività

lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati

dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 (lett. abis),

se subiscono una perdita di guadagno o salariale (lett. b) e se nel 2019 hanno

conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000

franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività

dopo il 2019; se non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va

adempiuta in proporzione alla durata dell’attività.

L’art. 4 dell’Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle

indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di

indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono

versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).

Ai sensi dell’art. 5

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, riguardante l’importo e il calcolo

dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito

medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto

all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia

l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di

perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al

giorno (cpv. 3).

Per l’art. 5 cpv. 2ter

nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021

(RU 2021 5):

" Per il

calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo

2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il

reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità

non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di

calcolo più recente.”

Ai sensi dell’art. 5 cpv. 2ter

nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5, 109,

167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti

aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,

capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito

soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si

può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo

più recente.

Dal 1° luglio 2021 la norma

prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi

diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,

capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel

campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito

soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

Dal 1° luglio 2021 è inoltre in

vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei lavoratori

indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis

lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la

decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività

lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis

o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla

Considerandi

base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

Dal 17 febbraio 2022 l’art. 5

cpv. 2bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prevede che ai

lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis

che hanno già percepito un’indennità in virtù della presente ordinanza nella

versione in vigore fino al 16 settembre 2020 si applica la medesima base di

calcolo.

Per l’art. 5 cpv. 2ter

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, in vigore dal 17 febbraio 2022,

per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui

all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies che non

rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante

il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

L’art. 5 cpv. 2ter

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17

febbraio 2022, prevede che se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi

diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies

la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività

lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis

o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla

base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

L’art. 11 cpv. 1 della legge

federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a

cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, prevede che

per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è

determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il

Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica

l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti

con importi arrotondati.

Il diritto all’indennità deve

essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 perdita

di guadagno).

Secondo l’art. 8 dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.

1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata

dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei

contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

Infine, l’art. 6 dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17 febbraio 2022,

prevede che, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto a

prestazioni arretrate si estingue alla fine del terzo mese dopo l’abrogazione

delle disposizioni su cui si fonda.

2.5

Nella Circolare sull’indennità in

caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di

guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 17

febbraio 2022), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda

innanzitutto che questa direttiva amministrativa è costantemente aggiornata dal

17.

marzo 2020 (ne esistono 25 versioni, cfr. CIC versione 25 del 17 febbraio

2022; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).

Nella

premessa alla versione 18, stato: 1° settembre 2021, figura:

" (…)

Attualmente restano pochissime restrizioni decise dalle autorità. Di

conseguenza, le casse di compensazione devono prestare particolare attenzione

ai motivi invocati dagli assicurati per esercitare il diritto all’indennità in

virtù della limitazione considerevole dell’attività lucrativa. Questi motivi

devono essere legati ai provvedimenti per combattere il coronavirus. (…)”

Il

p.to 3.2.5, diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività lucrativa,

prevede:

" 1041 Hanno

diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le

11/20 persone in posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner

registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a

livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare

considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito

un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi.

Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato

nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di

reddito si applica per analogia il N. 1067.

1041.3

L’attività

lucrativa è considerata aver subìto una limitazione

3/21 considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari

pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari media degli anni

2015–2019. Ai fini del confronto, la cifra d’affari media realizzata nel

periodo di attività effettivo va calcolata su base mensile. Se l’attività è

stata avviata prima del gennaio del 2015, la cifra d’affari complessiva va

divisa per 60, per determinare il valore mensile. L’avente diritto deve

indicare la diminuzione della cifra d’affari e spiegare a quale provvedimento è

dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre 2020 è decisiva una diminuzione

della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento mentre per quelli nati dal 19

dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la diminuzione deve essere pari almeno al 40 per

cento.”

2.6

Le

direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF

8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre

2021.

consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147

V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019

del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag.

438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve

tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021

consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF

8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2

pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257

consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132

V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V

377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag.

252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998.

N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379

consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,

SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,

DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée

de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"

in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti,

tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa

materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118

V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.7

Va ancora qui rilevato che dalla

lettura del Bollettino ufficiale relativo alle discussioni parlamentari in

vista dell’adozione dell’art. 10 (attualmente art. 15) della legge federale

sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte

all’epidemia di Covid-19 (n. 20.058) emerge che la volontà del legislatore era

di indennizzare unicamente la perdita di guadagno delle persone che devono

interrompere o limitare in modo considerevole l’attività lucrativa a causa di

provvedimenti adottati per far fronte all’epidemia di Covid-19 e non qualsiasi

perdita di guadagno.

La riduzione del reddito deve

trovare la sua origine nelle misure prese dalle autorità per fronteggiare il

coronavirus (cfr. BU 2020

pag. 783, presa di posizione del Consigliere agli Stati Paul Rechsteiner,

Gruppo Socialista, per la maggioranza della Commissione: “[…] Die Mehrheit ist der Meinung - so, wie

es auch der Nationalrat klar und mit grosser Mehrheit beschlossen hat -, dass

nicht nur die vollständige Einstellung, nicht nur der vollständige Unterbruch

der Erwerbstätigkeit massgebend sein muss, sondern auch die massgebliche

Einschränkung. Zur Beruhigung der Minderheit und zu dem, was Kollege Hegglin

ausgeführt hat: Die Kausalität muss ja immer nachgewiesen sein. Es kann

nicht einfach nur ein Einkommenseinbruch geltend gemacht werden, sondern es

braucht einen Covid-19-bedingten Einbruch, damit die entsprechenden

Entschädigungen hier ausgelöst werden können. Dies sind die Argumente der

Mehrheit, entsprechend dem klaren Entscheid des Nationalrates […]”; cfr. anche BU 2020, pag. 1765,

presa di posizione del consigliere nazionale Philippe Nantermod, Gruppo

liberale radicale: “[…] A l'article 10 alinéa 1, il s'agit de l'APG. […] Il est aussi

en vigueur rétroactivement au 17 septembre 2020 afin de permettre la

continuation pour les personnes indirectement touchées par les mesures

prises pour surmonter l'épidémie de coronavirus. Une solution de compromis

entre les deux chambres a été trouvée”, sottolineature del redattore).

Cfr.

anche l’opuscolo edito dall’UFAS, intitolato “Misure concernenti l’indennità

di perdita di guadagno per il coronavirus” (stato: 17 febbraio 2022), dove

figura, per quanto concerne le persone in posizione assimilabile a quella dei

datori di lavoro impiegate nella propria azienda e loro coniugi che collaborano

nell’azienda, che fino al 16 febbraio 2021 (recte: 2022) hanno diritto alle

prestazioni, se tutte le condizioni sono adempiute, le “persone

indirittamente [recte: indirettamente] colpite dai provvedimenti con

diminuzione della cifra d’affari pari almeno” al 30% (per il periodo dal 1°

aprile 2021).

2.8

Nel

caso di specie la Cassa di compensazione ha negato il diritto alle indennità

per i mesi da ottobre 2021 a febbraio 2022, sostenendo che l’insorgente non ha

subito una limitazione della sua attività lucrativa a causa delle misure

federali o cantonali per fermare il diffondersi del coronavirus (cfr. art. 2

cpv. 3bis lett. a dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel

tenore in vigore fino al 16 febbraio 2022 ed applicabile in concreto; cfr.

anche DTF 148 V 162, consid. 3.2.1-3.2.2).

Lo

scopo della società, iscritta a registro di commercio il __________ __________,

è l’organizzazione di viaggi __________

Si

tratta di una società che da circa 30 anni organizza eventi per __________ in

collaborazione con __________ in Svizzera, __________ e __________ (doc. I e 10).

Il

salario annuo dell’amministratore unico nel 2019 ammontava a fr. 75'469.55.

2.9

Questo

Tribunale, per i motivi che seguono, non può confermare la decisione su

opposizione della Cassa che ha negato il diritto alle indennità giornaliere ad

una società attiva nel turismo, segnatamente nell’organizzazione di viaggi in

Svizzera, in Europa ed in altre parti del mondo.

La

ricorrente ha infatti subito importanti limitazioni della sua attività

lucrativa a causa delle misure adottate dalle autorità per fermare il

diffondersi del coronavirus.

In una STCA 42.2022.13 dell’11

aprile 2022, il TCA ha accertato che il 17 settembre 2021 il Consiglio federale

ha deciso che, dal 20 settembre 2021, le persone non vaccinate o non guarite

dovevano presentare un test negativo all’entrata in Svizzera.

Tra il quarto e il settimo giorno

dopo l’arrivo dovevano inoltre sottoporsi ad un secondo test (cfr. comunicato

stampa del 17 settembre 2021 del Consiglio federale: “Coronavirus: nuove

regole per l’entrata in Svizzera e per il rilascio del certificato COVID alle

persone vaccinate all’estero”; cfr. anche “Modifiche dei provvedimenti

nazionali di contenimento del coronavirus in Svizzera da dicembre 2020”,

pubblicato dall’UFAS; modifiche degli art. 1, 2 cpv. 4, 3 cpv. 1 e cpv. 2 lett.

c e d, art. 7 cpv. 4 lett. c e c/bis, art. 4 cpv. 2, art. 7-10 dell’Ordinanza

COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori).

Inoltre tutte le persone che

entravano in Svizzera, tranne eccezioni (ad esempio i frontalieri), dovevano

registrare, all’entrata, i loro dati di contatto nel “Passenger Locator Form”

(cfr. art. 3 cpv. 1 e 4 dell’Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del

traffico internazionale viaggiatori) e per i viaggiatori provenienti da Paesi

figuranti nell’allegato 1, vigevano regole ancora più restrittive, come

l’obbligo di quarantena (cfr. art. 9 dell’Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel

settore del traffico internazionale viaggiatori).

Le condizioni di viaggio, in quel

periodo, erano fortemente limitate e le altre restrizioni in vigore all’epoca,

come ad esempio la necessità di essere in possesso del certificato COVID per

entrare nei bar e nei ristoranti (cfr. art. 12 cpv. 1 e 2 dell’Ordinanza COVID-19

situazione particolare in vigore dal 13 settembre 2021), per accedere alle

manifestazioni (cfr. art. 14 e 14a dell’Ordinanza COVID-19 situazione

particolare) o alle strutture culturali, sportive e per il tempo libero (art.

13.

cpv. 2 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare) oppure ancora alle

fiere specialistiche e alle fiere aperte al pubblico (cfr. art. 18

dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), costituivano un’importante

limitazione per l’attività lavorativa della ricorrente, poiché scoraggiavano i

turisti, sia locali che stranieri, in particolare quelli non vaccinati o non

guariti, a viaggiare in Svizzera.

Inoltre, a partire dal mese di

dicembre 2021, con il diffondersi della variante “Omicron”, il Consiglio

federale ha adottato ulteriori misure restrittive allo scopo di contenere la

pandemia di coronavirus che hanno ulteriormente limitato le attività in ambito

turistico.

Tramite comunicato stampa del 3

dicembre 2021 l’Esecutivo ha affermato che da “lunedì 6 dicembre 2021

saranno estesi l’obbligo del certificato e l’obbligo della mascherina,

rafforzata la raccomandazione del telelavoro e ridotta la durata di validità

dei test antigenici rapidi. Inoltre, le manifestazioni e le strutture soggette

all’obbligo del certificato avranno la possibilità di limitare l’accesso alle

persone vaccinate o guarite e quindi di rinunciare all’obbligo della mascherina

(…) Con queste contromisure intende reagire al forte aumento dei pazienti

COVID-19 ricoverati negli ospedali e alla comparsa della variante Omicron”.

Il Consiglio federale ha rilevato che “da qualche settimana i contagi stanno

aumentando rapidamente. Oltre a causare focolai circoscritti, soprattutto nelle

scuole e nelle case per anziani o di cura, il virus ha ripreso a diffondersi in

tutta la popolazione. Nelle ultime settimane è fortemente aumentato anche il

numero di casi gravi e con esso la pressione sui reparti di terapia intensiva

(…) Il Consiglio federale giudica molto critica l’attuale situazione. La

comparsa della variante Omicron ha inoltre complicato la lotta alla pandemia.

Scoperta il 26 novembre, la nuova variante è stata classificata come

preoccupante dall’Organizzazione mondiale della sanità. Si deve ritenere che

sia molto contagiosa ed è possibile che anche persone immunizzate contro la

variante Delta possano esserne infettate. Non è inoltre chiaro quanto sia

pericolosa e in che misura il vaccino protegga da decorsi gravi”.

Di conseguenza dal 6 dicembre

2021.

l’obbligo del certificato è stato esteso (valido anche per le

manifestazioni all’aperto con più di 300 persone; art. 14 e 15 dell’Ordinanza

COVID-19 situazione particolare), di principio dove vigeva l’obbligo del certificato,

vigeva anche l’obbligo della mascherina (art. 3a, 6 cpv. 2 lett. h, 13 cpv. 3

dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), per le attività per le quali

non poteva essere portata la mascherina, il gestore della struttura o

l’organizzazione dell’attività doveva registrare i dati di contatto (art. 20

lett. b dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare).

Il

17.

dicembre 2021 l’Esecutivo ha affermato che la “situazione epidemiologica

è preoccupante: il numero di ricoveri continua a crescere e in alcune regioni

il tasso di occupazione dei reparti in terapia intensiva è molto alto. (…). Il

13.

dicembre è stata superata per la prima volta la soglia critica di 300

pazienti COVID-19 ricoverati in terapia intensiva. A partire da questa soglia

non è più possibile garantire un’assistenza ottimale a tutti i pazienti, perché

gli ospedali sono costretti a rinviare o ritardare il trattamento di altre

malattie. Stando alle stime attuali, il numero di pazienti COVID-19 ricoverati

in terapia intensiva crescerà ulteriormente e a fine anno si situerà tra i 350

e i 400. A questo si aggiungono i contagi con la variante Omicron, che

dovrebbero aumentare significativamente ancora prima di Natale. Secondo prime

osservazioni, la variante Omicron è più contagiosa della variante Delta. (…)

Dopo aver consultato i Cantoni, le commissioni parlamentari competenti, le

parti sociali e le associazioni direttamente interessate, il Consiglio federale

ha deciso oggi provvedimenti più restrittivi che resteranno in vigore fino al

24.

gennaio 2022 (…)”.

Dal 20 dicembre 2021 (fino al 2

febbraio 2022) è stato reintrodotto l’obbligo del telelavoro (art. 25 cpv. 5

dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), che ha portato le gente a

rimanere maggiormente a casa e a frequentare in maniera minore i ritrovi

pubblici e le manifestazioni, è stata decisa una limitazione del numero di

persone che potevano partecipare a feste e incontri privati anche se vaccinate

o guarite (30 al massimo; in presenza di una persona non vaccinata né guarita

al di sopra dei 16 anni, erano invece ammesse al massimo 10 persone; art. 15

cpv. 3 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), che ha portato le

persone ad annullare o a non organizzare eventi neppure in ambito strettamente

privato. Inoltre per le manifestazioni in luoghi chiusi l’accesso era limitato

alle persone con un certificato di vaccinazione o di guarigione (2G; art. 15

cpv. 1 e 3 e 18 lett. a dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), mentre

alle strutture della ristorazione, dei bar e delle discoteche si poteva

accedere solo con certificato di vaccinazione o guarigione (2G). Per le

discoteche e le sale da ballo valeva la regola del 2G+ (art. 12 cpv. 1 e 3,

art. 13 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare; sul tema cfr. “modifiche

dei provvedimenti nazionali di contenimento del coronavirus in Svizzera da

dicembre 2020”; stato: 9 febbraio 2022, edito dall’UFSP).

Tali misure hanno limitato

considerevolmente lo spostamento delle persone sia in Svizzera che da o verso

il nostro Paese, con pesanti conseguenze sullo svolgimento dell’attività della

ricorrente, attiva nell’organizzazione di viaggi, la quale si è vista ridotta

le opportunità di lavoro.

Quanto al fatto che organizza

anche viaggi verso l’estero, va comunque rilevato che la società ricorrente ha

sede nel nostro Paese, dove è iscritta a registro di commercio dal __________ e

dove esercita un’attività per la quale paga le imposte ed i contributi sociali

come le altre aziende (cfr. per un caso di applicazione [società che organizza

manifestazioni anche all’estero]: STCA 42.2021.2, 42.2021.3. del 22 marzo 2021

cresciuta incontestata in giudicato, citata in: Cattaneo,

“COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”,

in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed.

Stämpfli, 2021, pagg. 203).

Considerato l’ambito di attività

lavorativa della ricorrente (organizzazione di viaggi in ambito turistico,

segnatamente in Svizzera ed anche verso la Svizzera) occorre pertanto concludere

che le misure prese dalle autorità per fronteggiare il coronavirus hanno

colpito, perlomeno indirettamente, la società e rientrano nei provvedimenti per

combattere il coronavirus (cfr. la citata premessa alla versione 18, stato: 1°

settembre 2021), limitando la sua attività.

La condizione di cui

all’art. 2 cpv. 3bis lett. a dell’Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno nel tenore in vigore fino al 16 febbraio 2022, è pertanto adempiuta dal

mese di ottobre 2021 al 16 febbraio 2022.

In accoglimento del ricorso,

l’incarto va di conseguenza rinviato all’amministrazione affinché esamini se

tutti i requisiti per ottenere le indennità per i citati mesi sono soddisfatti.

L’audizione chiesta

dall’insorgente diventa così superflua.

2.10

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre

spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione

transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di

primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019

si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 9

agosto 2022, per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni IPG

Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und

Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der

Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.

741.

n. 30).

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata e l’incarto rinviato

all’amministrazione per i suoi incombenti.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano

ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti