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Decisione

42.2022.64

Richiesta di restituzione di indennità giornaliere coronavirus versate a torto. La decisione formale era manifestamente errata sin dall'inizio. Trasmissione alla Cassa per esame domanda di condono

10 ottobre 2022Italiano19 min

dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 poiché ha accertato che l’interessata non

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2022.64

cs

Lugano

10 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 31 agosto 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 27 giugno 2022 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto, in fatto

1.1. L’8 aprile 2021 l’allora

patrocinatrice della società __________ ha inoltrato alla Cassa CO 1 la

richiesta di indennità giornaliere per il coronavirus in favore di __________,

nato nel 1969, socio e presidente della gerenza e di RI 1, nata nel 1963, socia

e gerente, per i periodi dal 17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, novembre

2020, dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021 (doc. 9), affermando:

" (…) A voi,

la decisione del diritto all’IPG.

Alleghiamo inoltre:

. registro della camera di commercio del 16.03.2021 (no Zefix)

per vostra gentile informazione:

. per la socia RI 1, non è più alle dipendenze della società dal

01.01.2021, è in disoccupazione, alleghiamo pertanto, la decisione di

disoccupazione __________ e copia del bonifico di disoccupazione __________ che

percepisce da marzo 2021.

. Per il Sig. __________, invece, socio della società, dal

31.05.2020 non è più alle dipendenze e da settembre 2020

ad oggi continua a percepire la disoccupazione __________,

alleghiamo per trasparenza dei dati accrediti bancari.

. Inoltre, al punto “reddito da attività lucrativa soggetta AVS

per il periodo per il quale è richiesta l’IPG” lo abbiamo lasciato a zero,

in quanto i signori RI 1 e __________ nel 2020 hanno percepito saldi o acconti

riferiti a periodi precedenti

gli unici pagamenti a loro favore sono stati:

- RI 1 in data 13.10.2020 ha percepito il saldo stipendio di

febbraio 2020 di chf 1.979- ed acconto stipendio di marzo 2020 per chf 1.021-

- Mentre, __________ in data 13.10.20 ha percepito saldo stipendio

dicembre 2019 di chf 2.773,25.

Nel 2021 non hanno ancora, percepito nulla dalla società come

pagamento stipendi arretrati.” (doc. 9)

1.2. Con due distinte decisioni dell’11

maggio 2021 la Cassa ha riconosciuto alla __________ un’indennità giornaliera

per il coronavirus per il periodo dal 1° novembre 2020 al 31 dicembre 2020,

rispettivamente dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 in favore di RI 1, per

complessivi fr. 13'277.15 (doc. 8).

1.3. In data 18 maggio 2021 l’allora

patrocinatrice della società ha scritto un’email alla Cassa affermando:

" (…) La

nostra domanda è la seguente:

la società dal 01.01.2021 non registra dipendenti, perciò come

deve rimborsare questa IPG ai due soci, Sig. __________ e Sig.ra RI 1?” (doc.

6)

1.4. Con decisione del 25 maggio 2021 la

Cassa di compensazione ha respinto la domanda di prestazioni per il periodo dal

17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 poiché non è stato assolto il requisito

della considerevole diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55% (doc.

5).

1.5. Il 21 maggio 2021 l’allora

patrocinatrice della __________ ha nuovamente scritto all’amministrazione,

lamentandosi di non aver ricevuto risposta alla domanda posta il 18 maggio 2021

ed affermando:

" (…) Per il

conteggio in oggetto (…) per entrambi i soci __________ e RI 1 abbiamo ricevuto

l’IPG Corona, e vi ringraziamo.

Ora, la società dal 01.01.2021 non registra dipendenti, perciò

come deve rimborsare questa IPG ai due soci?

Con un bonifico bancario?

L’ipg inoltre è stata accreditata sul loro conto Covid, possono i

soci, eventualmente, percepire una parte di IPG e per il resto decidere di

lasciare l’IPG sul conto ordinario per pagare i debiti scoperti?” (doc. 4)

1.6. Il 25 maggio 2021 la Cassa di compensazione

ha risposto:

" (…) le

chiedo gentilmente di indicare cosa intende quando scrive che la società dal

1.1.2021 non registra dipendenti. I due soci non sono più salariati, cioè non

percepiscono più alcun salario? Oppure si riferisce ad altri dipendenti?

Nel caso in cui non fossero più salariati, la informo che il

diritto all’indennità non sussiste più

Se invece risultano ancora essere salariati, è possibile

rimborsare l’IPG tramite bonifico bancario trattenendo i contributi sociali

(…)” (doc. 4)

1.7. Il 26 maggio 2021 l’allora

patrocinatrice della società ha affermato:

" (…) Le

confermo che i due soci non percepiscono più salario, dal 01.01.2021, e non

hanno dipendenti.

Perciò, non percependo la busta paga, possiamo fare un semplice

bonifico dalla società alla persona avente diritto?” (doc. 4)

Aggiungendo in seguito che:

" (…) loro

hanno stipendi arretrati del 2020 da percepire non ancora percepiti.” (doc. A9)

1.8. Con decisione di restituzione del

12 luglio 2021, la Cassa di compensazione ha chiesto alla __________ la

restituzione dell’importo complessivo di fr. 6'528.70 pari alle indennità per

coronavirus versate alla società dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 in

favore di RI 1 (doc. 3). L’amministrazione ha affermato che:

" (…) In

seguito ad una comunicazione è emerso che l’indennità per perdita di guadagno

Coronavirus è stata versata erroneamente in quanto la signora RI 1 non era più

salariata dal 01.01.2021 presso la vostra Ditta, contrariamente a quanto

ritenuto in un primo tempo dalla Cassa.

Ne consegue che per il periodo dal 01.01.2021 al 28.02.2021 è

stata versata a torto l’indennità perdita di guadagno coronavirus, come al

seguente conteggio: (…)” (doc. 3)

1.9. Con decisione su opposizione del 27

giugno 2022 la Cassa CO 1 ha confermato la decisione formale, affermando:

" (…)

4. Nel messaggio di posta elettronica dell’8 aprile 2021 con cui

trasmetteva le richieste di IPG Corona, l’allora patrocinatore dell’opponente

segnalava che “per la socia RI 1, non è più alle dipendenze della società

dal 01.01.2021, è in disoccupazione, alleghiamo pertanto, la decisione di

disoccupazione __________” (pag. 1). Secondo l’opponente questa frase

sarebbe da intendersi nel senso che si è sospeso lo stipendio, non essendo

venuto meno il rapporto contrattuale. Così facendo, però, l’opponente non precisa

la propria frase, ma la ritratta. Secondo la Cassa, invece, dando

maggior peso alle dichiarazioni della prima ora (cfr. sentenza del TCA

32.2020.137 consid. 2.8), il senso da dare alla frase in questione è uno, e

cioè che il rapporto contrattuale tra l’opponente e __________ è venuto meno il

1° gennaio 2021. Al riguardo nulla muta il contratto di lavoro prodotto

dall’opponente, che non è atto a provare che il rapporto contrattuale non è

venuto meno. Nemmeno dalla circostanza che l’opponente fosse in attesa di

stipendi può essere dedotto alcunché, poiché riferibili a periodi precedenti,

in cui il rapporto contrattuale non era ancora terminato.

Se ne deve concludere che, durante il periodo in cui ha ottenuto

l’IPG Corona, l’opponente non era una salariata della società.

Di conseguenza il diritto all’IPG Corona non avrebbe dovuto essere

concesso in quel periodo, poiché, come ricordato precedentemente, hanno diritto

a quest’indennità le persone di cui all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, tra cui

rientra l’opponente, alla condizione, tra le altre, che subiscano una perdita

di guadagno o salariale. Non avendo diritto a un salario, però, l’opponente non

subisce una perdita di guadagno o salariale. Le prestazioni percepite

indebitamente ancora da restituire ammontano a CHF 6'528.70, importo non

contestato dall’opponente.

La decisione di restituzione del 12 luglio 2021 va pertanto

confermata. (…)” (doc. 1)

1.10. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1,

ha inoltrato ricorso al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo

in via preliminare la conferma dell’effetto sospensivo del ricorso ed in via

principale l’annullamento del provvedimento (doc. I).

La ricorrente, che richiama

l’intero incarto dalla Cassa di compensazione, sostiene che l’amministrazione

non avrebbe preso in considerazione le prese di posizione dell’allora

patrocinatrice della __________ successive alla richiesta dell’8 aprile 2021.

In particolare dalla corrispondenza email del 25 maggio 2021 secondo

l’insorgente appariva evidente come secondo la Cassa la posizione dei due soci

gerenti non fosse chiara, al punto da considerare sia l’ipotesi in cui i soci e

gerenti fossero ancora dipendenti, sia quella in cui non avessero più tale

funzione. La risposta del 26 maggio 2021 attesta che i due soci non percepivano

lo stipendio e non avevano dipendenti. Ciò comprova che essi avevano deciso una

sospensione dello stipendio senza notificare la disdetta del rapporto di lavoro

né rassegnare le dimissioni. Tant’è che essi sono sempre rimasti organi della

sagl. In queste condizioni il diritto allo stipendio rimane intatto in forza

della vigenza del contratto con conseguente perdita salariale e adempimento

della condizione per il riconoscimento dell’IPG in questione. Essi avevano

sospeso le loro pretese salariali tenuto conto della situazione in cui versava

la società a causa dei provvedimenti adottati per combattere il coronavirus,

che hanno messo in pericolo la sopravvivenza della stessa. La ricorrente, oltre

alla limitazione considerevole dell’attività lucrativa ha pure subito una

perdita salariale, in assenza di qualsivoglia compenso sia quale gerente, sia

quale dipendente impiegata della società. Secondo l’insorgente la decisione è

in contrasto con il senso e lo scopo della legge ed in contrasto con il senso

di giustizia. Dopo aver fatto il possibile per salvare la società, si

troverebbe punita per aver momentaneamente sospeso le proprie rivendicazioni

salariali. Inoltre la restituzione avverrebbe contra factum proprium,

ossia dopo aver emesso una decisione in senso opposto, eseguito la stessa ed

elargito i contributi. La richiesta di restituzione sarebbe quindi un

provvedimento ingiustificato e non proporzionato.

Infine l’insorgente, nell’ipotesi

in cui il suo ricorso fosse respinto, chiede il condono.

1.11. Con risposta del 13 settembre 2022,

cui ha allegato l’intero incarto, la Cassa ha proposto la reiezione del

ricorso, rilevando che l’impugnativa ha effetto sospensivo e che non provvederà

ad attivare una procedura di incasso finché la decisione di restituzione non

passerà in giudicato e l’amministrazione non si sarà pronunciata sulla domanda

di condono (doc. III).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se la ricorrente deve restituire alla Cassa di

compensazione l’importo di fr. 6'528.70 percepito per il periodo dal 1° gennaio

2021 al 28 febbraio 2021 a titolo di indennità giornaliere per il coronavirus.

2.2. Secondo l’art. 1 dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno le disposizioni della legge federale del 6 ottobre

2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono

applicabili all’indennità, sempreché altre disposizioni della medesima

ordinanza non prevedano espressamente una deroga alla LPGA.

Ai

sensi dell’art. 25 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere

restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in

buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA).

Il capoverso 2, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevede che il

diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno (dal 1° gennaio

2021: 3 anni) a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha

avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento

della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il

diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è

determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono

dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva

pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

La restituzione delle prestazioni

presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le

prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b;

STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010

pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03

del 12 marzo 2004).

Ciò non è il caso – e la

restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di

riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione

alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9_C/233/2007 del 28

giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del

14 giugno 2012).

Analogamente alla revisione delle

sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla

revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono

scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una

conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06 del 25

giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466

consid. 2c pag. 469 e riferimenti).

Inoltre, l’amministrazione può

riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U 409/06 del 25 giugno 2007).

Questi principi si applicano

anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale

e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

Per

determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente

erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della

sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125

V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un

cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una

riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag.

314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la

riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente

Fatti

i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve

essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se

l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni

materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a

certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla

luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi

sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un

riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con

riferimenti).

2.3. In concreto l’amministrazione,

dopo aver accolto, con due distinte decisioni dell’11 maggio 2021, la domanda

della __________ tendente all’ottenimento delle indennità giornaliere per il

coronavirus per il periodo dal 1° novembre 2020 al 31 dicembre 2020,

rispettivamente dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 in favore della socia e

gerente, RI 1, ha riconsiderato il predetto provvedimento relativo al periodo

dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 poiché ha accertato che l’interessata non

era più alle dipendenze della società e dunque non ha subito una perdita salariale

come richiede invece l’art. 2 cpv. 3bis lett. b dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore all’epoca (cfr. sul tema: DTF

148 V 162, consid. 3.2.1-3.2.2)

L’insorgente

contesta la decisione della Cassa, sostenendo che, come indicato nell’ultimo

email del 26 maggio 2021, il suo diritto allo stipendio sarebbe stato solo

momentaneamente sospeso per far fronte al calo dell’attività dovuto alle misure

prese per combattere la pandemia di coronavirus.

A comprova, rileva che il

contratto di lavoro non è mai stato disdetto, afferma di essere sempre rimasta

socia e gerente della società e rileva che neppure per la Cassa la questione

sarebbe stata così chiara, altrimenti non avrebbe interpellato l’azienda il 25

maggio 2021.

2.4. Dalla

documentazione agli atti emerge che RI 1, socia e gerente della __________ “non

è più alle dipendenze della società dal 01.01.2021” e dal 1° marzo 2021 è “in

disoccupazione” in __________ (cfr. domanda di prestazioni dell’8 aprile

2021, doc. 9 e allegati).

Questa

circostanza è stata ribadita il 18 maggio 2021 (doc. 6: “[…]

la

società dal 01.01.2021 non registra dipendenti, perciò come deve

rimborsare questa IPG ai due soci, Sig. __________ e Sig.ra RI 1? […]”;

sottolineatura del redattore), il 21 maggio 2021 (“[…] la società dal

01.01.2021 non registra dipendenti, perciò come deve rimborsare questa

IPG ai due soci? […]”, sottolineatura del redattore) ed in parte il 26

maggio 2021 (“[…] Le confermo che i due soci non percepiscono più salario,

dal 01.01.2021, e non hanno dipendenti […]”).

Anche

nelle richieste di indennità figura che “dal 01.01.2021 la società non

presenta più dipendenti” (allegati doc. 9).

Al riguardo va osservato che nell'ambito delle assicurazioni

sociali è data priorità alle dichiarazioni della prima ora, nel senso che viene

data la precedenza - in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato -

alle prime affermazioni esternate quando ancora la persona interessata ne

ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo

non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse

le contraddicono (DTF 142 V 590 consid. 5.2; STF 9C_148/2021 del 25

ottobre 2021, consid. 4.3; STF 8C_438/2020 del 22 dicembre 2020 consid. 6.1).

Nel caso di specie in prima

battuta la società __________ ha affermato che la sua socia e gerente RI 1 non

era più sua dipendente dal 1° gennaio 2021 e percepiva prestazioni sociali in __________

dal 1° marzo 2021. Negli ulteriori email ha confermato di non avere dipendenti

(cfr. il contratto di lavoro dell’insorgente, doc. A7/F, dove figura che

Considerandi

l’interessata “in seguito [è] denominato dipendente”) dal 1° gennaio

2021.

Nell’ultimo scritto del 26 maggio 2021 non ha contraddetto quanto

asserito precedentemente, ma ha semplicemente confermato che da gennaio 2021 i

due soci dell’azienda non hanno più conseguito alcun salario.

Solo in sede di opposizione, e

poi di ricorso, ossia quando era a conoscenza delle conseguenze delle sue

affermazioni, l’insorgente ha sostenuto che la società ha solo sospeso il

versamento del salario alla ricorrente e che il contratto di lavoro non sarebbe

stato disdetto. Tale asserzione, tuttavia, è in contrasto con le chiare

affermazioni della prima ora e non può sovvertire le conclusioni tratte dalla

Cassa.

La decisione su opposizione

impugnata, tempestiva (cfr. art. 25 cpv. 2 LPGA) e proporzionata, è del resto

conforme allo scopo ed al senso della legge e non si trova in contrasto con il

senso di giustizia poiché di principio, prestazioni ottenute indebitamente

vanno restituite indipendentemente dalla colpa dell’assicurato. Occorre infatti

ristabilire l’ordine legale (cfr. sentenza 9C_328/2015 del 23 settembre 2015,

consid. 1, con rinvio alla DTF 122 V 134).

In queste condizioni anche la

censura secondo cui la richiesta di restituzione avverrebbe contra factum

proprium cade nel vuoto.

Ne

segue che la decisione dell’11 maggio 2021 (doc. 8), che ha riconosciuto il

diritto all’indennità per perdita di guadagno coronavirus a RI 1 per il periodo

dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 è manifestamente errata (sin

dall’inizio; cfr. domanda di prestazioni dell’8 aprile 2021; doc. 9) e la sua

modifica, alla luce dell’importo da restituire (fr. 6'528.70), riveste una

notevole importanza.

La

sua riconsiderazione è pertanto avvenuta correttamente.

Va

infine evidenziato che la richiesta di condono andrà esaminata dalla Cassa, a

cui l’incarto va trasmesso per la sua evasione, non appena la decisione di

restituzione sarà cresciuta in giudicato (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11

luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009; STCA 30.2016.9 del 27 aprile

2016).

2.5

La decisione su opposizione

impugnata merita pertanto conferma.

Con

l’emanazione della sentenza, la richiesta di confermare l’effetto sospensivo

del ricorso (cfr. comunque doc. III, consid. 1.11), diventa priva di oggetto

(cfr. sentenza 9C_711/2016, 9C_716/2016 del 9 maggio 2017 consid. 12 non

pubblicato in DTF 143 V 130).

2.6

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione

transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di

primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019

si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 31

agosto 2022, per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni IPG

Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und

Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der

Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.

741.

n. 30).

Sul tema cfr. anche STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’incarto è trasmesso, a crescita

in giudicato della sentenza, alla Cassa di compensazione per i suoi incombenti.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti