42.2022.64
Richiesta di restituzione di indennità giornaliere coronavirus versate a torto. La decisione formale era manifestamente errata sin dall'inizio. Trasmissione alla Cassa per esame domanda di condono
10 ottobre 2022Italiano19 min
dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 poiché ha accertato che l’interessata non
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2022.64
cs
Lugano
10 ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 agosto 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27 giugno 2022 emanata da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto, in fatto
1.1. L’8 aprile 2021 l’allora
patrocinatrice della società __________ ha inoltrato alla Cassa CO 1 la
richiesta di indennità giornaliere per il coronavirus in favore di __________,
nato nel 1969, socio e presidente della gerenza e di RI 1, nata nel 1963, socia
e gerente, per i periodi dal 17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, novembre
2020, dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021 (doc. 9), affermando:
" (…) A voi,
la decisione del diritto all’IPG.
Alleghiamo inoltre:
. registro della camera di commercio del 16.03.2021 (no Zefix)
per vostra gentile informazione:
. per la socia RI 1, non è più alle dipendenze della società dal
01.01.2021, è in disoccupazione, alleghiamo pertanto, la decisione di
disoccupazione __________ e copia del bonifico di disoccupazione __________ che
percepisce da marzo 2021.
. Per il Sig. __________, invece, socio della società, dal
31.05.2020 non è più alle dipendenze e da settembre 2020
ad oggi continua a percepire la disoccupazione __________,
alleghiamo per trasparenza dei dati accrediti bancari.
. Inoltre, al punto “reddito da attività lucrativa soggetta AVS
per il periodo per il quale è richiesta l’IPG” lo abbiamo lasciato a zero,
in quanto i signori RI 1 e __________ nel 2020 hanno percepito saldi o acconti
riferiti a periodi precedenti
gli unici pagamenti a loro favore sono stati:
- RI 1 in data 13.10.2020 ha percepito il saldo stipendio di
febbraio 2020 di chf 1.979- ed acconto stipendio di marzo 2020 per chf 1.021-
- Mentre, __________ in data 13.10.20 ha percepito saldo stipendio
dicembre 2019 di chf 2.773,25.
Nel 2021 non hanno ancora, percepito nulla dalla società come
pagamento stipendi arretrati.” (doc. 9)
1.2. Con due distinte decisioni dell’11
maggio 2021 la Cassa ha riconosciuto alla __________ un’indennità giornaliera
per il coronavirus per il periodo dal 1° novembre 2020 al 31 dicembre 2020,
rispettivamente dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 in favore di RI 1, per
complessivi fr. 13'277.15 (doc. 8).
1.3. In data 18 maggio 2021 l’allora
patrocinatrice della società ha scritto un’email alla Cassa affermando:
" (…) La
nostra domanda è la seguente:
la società dal 01.01.2021 non registra dipendenti, perciò come
deve rimborsare questa IPG ai due soci, Sig. __________ e Sig.ra RI 1?” (doc.
6)
1.4. Con decisione del 25 maggio 2021 la
Cassa di compensazione ha respinto la domanda di prestazioni per il periodo dal
17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 poiché non è stato assolto il requisito
della considerevole diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55% (doc.
5).
1.5. Il 21 maggio 2021 l’allora
patrocinatrice della __________ ha nuovamente scritto all’amministrazione,
lamentandosi di non aver ricevuto risposta alla domanda posta il 18 maggio 2021
ed affermando:
" (…) Per il
conteggio in oggetto (…) per entrambi i soci __________ e RI 1 abbiamo ricevuto
l’IPG Corona, e vi ringraziamo.
Ora, la società dal 01.01.2021 non registra dipendenti, perciò
come deve rimborsare questa IPG ai due soci?
Con un bonifico bancario?
L’ipg inoltre è stata accreditata sul loro conto Covid, possono i
soci, eventualmente, percepire una parte di IPG e per il resto decidere di
lasciare l’IPG sul conto ordinario per pagare i debiti scoperti?” (doc. 4)
1.6. Il 25 maggio 2021 la Cassa di compensazione
ha risposto:
" (…) le
chiedo gentilmente di indicare cosa intende quando scrive che la società dal
1.1.2021 non registra dipendenti. I due soci non sono più salariati, cioè non
percepiscono più alcun salario? Oppure si riferisce ad altri dipendenti?
Nel caso in cui non fossero più salariati, la informo che il
diritto all’indennità non sussiste più
Se invece risultano ancora essere salariati, è possibile
rimborsare l’IPG tramite bonifico bancario trattenendo i contributi sociali
(…)” (doc. 4)
1.7. Il 26 maggio 2021 l’allora
patrocinatrice della società ha affermato:
" (…) Le
confermo che i due soci non percepiscono più salario, dal 01.01.2021, e non
hanno dipendenti.
Perciò, non percependo la busta paga, possiamo fare un semplice
bonifico dalla società alla persona avente diritto?” (doc. 4)
Aggiungendo in seguito che:
" (…) loro
hanno stipendi arretrati del 2020 da percepire non ancora percepiti.” (doc. A9)
1.8. Con decisione di restituzione del
12 luglio 2021, la Cassa di compensazione ha chiesto alla __________ la
restituzione dell’importo complessivo di fr. 6'528.70 pari alle indennità per
coronavirus versate alla società dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 in
favore di RI 1 (doc. 3). L’amministrazione ha affermato che:
" (…) In
seguito ad una comunicazione è emerso che l’indennità per perdita di guadagno
Coronavirus è stata versata erroneamente in quanto la signora RI 1 non era più
salariata dal 01.01.2021 presso la vostra Ditta, contrariamente a quanto
ritenuto in un primo tempo dalla Cassa.
Ne consegue che per il periodo dal 01.01.2021 al 28.02.2021 è
stata versata a torto l’indennità perdita di guadagno coronavirus, come al
seguente conteggio: (…)” (doc. 3)
1.9. Con decisione su opposizione del 27
giugno 2022 la Cassa CO 1 ha confermato la decisione formale, affermando:
" (…)
4. Nel messaggio di posta elettronica dell’8 aprile 2021 con cui
trasmetteva le richieste di IPG Corona, l’allora patrocinatore dell’opponente
segnalava che “per la socia RI 1, non è più alle dipendenze della società
dal 01.01.2021, è in disoccupazione, alleghiamo pertanto, la decisione di
disoccupazione __________” (pag. 1). Secondo l’opponente questa frase
sarebbe da intendersi nel senso che si è sospeso lo stipendio, non essendo
venuto meno il rapporto contrattuale. Così facendo, però, l’opponente non precisa
la propria frase, ma la ritratta. Secondo la Cassa, invece, dando
maggior peso alle dichiarazioni della prima ora (cfr. sentenza del TCA
32.2020.137 consid. 2.8), il senso da dare alla frase in questione è uno, e
cioè che il rapporto contrattuale tra l’opponente e __________ è venuto meno il
1° gennaio 2021. Al riguardo nulla muta il contratto di lavoro prodotto
dall’opponente, che non è atto a provare che il rapporto contrattuale non è
venuto meno. Nemmeno dalla circostanza che l’opponente fosse in attesa di
stipendi può essere dedotto alcunché, poiché riferibili a periodi precedenti,
in cui il rapporto contrattuale non era ancora terminato.
Se ne deve concludere che, durante il periodo in cui ha ottenuto
l’IPG Corona, l’opponente non era una salariata della società.
Di conseguenza il diritto all’IPG Corona non avrebbe dovuto essere
concesso in quel periodo, poiché, come ricordato precedentemente, hanno diritto
a quest’indennità le persone di cui all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, tra cui
rientra l’opponente, alla condizione, tra le altre, che subiscano una perdita
di guadagno o salariale. Non avendo diritto a un salario, però, l’opponente non
subisce una perdita di guadagno o salariale. Le prestazioni percepite
indebitamente ancora da restituire ammontano a CHF 6'528.70, importo non
contestato dall’opponente.
La decisione di restituzione del 12 luglio 2021 va pertanto
confermata. (…)” (doc. 1)
1.10. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1,
ha inoltrato ricorso al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo
in via preliminare la conferma dell’effetto sospensivo del ricorso ed in via
principale l’annullamento del provvedimento (doc. I).
La ricorrente, che richiama
l’intero incarto dalla Cassa di compensazione, sostiene che l’amministrazione
non avrebbe preso in considerazione le prese di posizione dell’allora
patrocinatrice della __________ successive alla richiesta dell’8 aprile 2021.
In particolare dalla corrispondenza email del 25 maggio 2021 secondo
l’insorgente appariva evidente come secondo la Cassa la posizione dei due soci
gerenti non fosse chiara, al punto da considerare sia l’ipotesi in cui i soci e
gerenti fossero ancora dipendenti, sia quella in cui non avessero più tale
funzione. La risposta del 26 maggio 2021 attesta che i due soci non percepivano
lo stipendio e non avevano dipendenti. Ciò comprova che essi avevano deciso una
sospensione dello stipendio senza notificare la disdetta del rapporto di lavoro
né rassegnare le dimissioni. Tant’è che essi sono sempre rimasti organi della
sagl. In queste condizioni il diritto allo stipendio rimane intatto in forza
della vigenza del contratto con conseguente perdita salariale e adempimento
della condizione per il riconoscimento dell’IPG in questione. Essi avevano
sospeso le loro pretese salariali tenuto conto della situazione in cui versava
la società a causa dei provvedimenti adottati per combattere il coronavirus,
che hanno messo in pericolo la sopravvivenza della stessa. La ricorrente, oltre
alla limitazione considerevole dell’attività lucrativa ha pure subito una
perdita salariale, in assenza di qualsivoglia compenso sia quale gerente, sia
quale dipendente impiegata della società. Secondo l’insorgente la decisione è
in contrasto con il senso e lo scopo della legge ed in contrasto con il senso
di giustizia. Dopo aver fatto il possibile per salvare la società, si
troverebbe punita per aver momentaneamente sospeso le proprie rivendicazioni
salariali. Inoltre la restituzione avverrebbe contra factum proprium,
ossia dopo aver emesso una decisione in senso opposto, eseguito la stessa ed
elargito i contributi. La richiesta di restituzione sarebbe quindi un
provvedimento ingiustificato e non proporzionato.
Infine l’insorgente, nell’ipotesi
in cui il suo ricorso fosse respinto, chiede il condono.
1.11. Con risposta del 13 settembre 2022,
cui ha allegato l’intero incarto, la Cassa ha proposto la reiezione del
ricorso, rilevando che l’impugnativa ha effetto sospensivo e che non provvederà
ad attivare una procedura di incasso finché la decisione di restituzione non
passerà in giudicato e l’amministrazione non si sarà pronunciata sulla domanda
di condono (doc. III).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se la ricorrente deve restituire alla Cassa di
compensazione l’importo di fr. 6'528.70 percepito per il periodo dal 1° gennaio
2021 al 28 febbraio 2021 a titolo di indennità giornaliere per il coronavirus.
2.2. Secondo l’art. 1 dell’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno le disposizioni della legge federale del 6 ottobre
2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono
applicabili all’indennità, sempreché altre disposizioni della medesima
ordinanza non prevedano espressamente una deroga alla LPGA.
Ai
sensi dell’art. 25 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA).
Il capoverso 2, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevede che il
diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno (dal 1° gennaio
2021: 3 anni) a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha
avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento
della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il
diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è
determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono
dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva
pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).
La restituzione delle prestazioni
presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le
prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b;
STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010
pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03
del 12 marzo 2004).
Ciò non è il caso – e la
restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di
riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione
alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9_C/233/2007 del 28
giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del
14 giugno 2012).
Analogamente alla revisione delle
sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla
revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono
scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una
conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06 del 25
giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466
consid. 2c pag. 469 e riferimenti).
Inoltre, l’amministrazione può
riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U 409/06 del 25 giugno 2007).
Questi principi si applicano
anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale
e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Per
determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente
erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della
sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125
V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un
cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una
riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag.
314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la
riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente
Fatti
i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve
essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se
l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni
materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a
certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla
luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi
sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un
riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con
riferimenti).
2.3. In concreto l’amministrazione,
dopo aver accolto, con due distinte decisioni dell’11 maggio 2021, la domanda
della __________ tendente all’ottenimento delle indennità giornaliere per il
coronavirus per il periodo dal 1° novembre 2020 al 31 dicembre 2020,
rispettivamente dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 in favore della socia e
gerente, RI 1, ha riconsiderato il predetto provvedimento relativo al periodo
dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 poiché ha accertato che l’interessata non
era più alle dipendenze della società e dunque non ha subito una perdita salariale
come richiede invece l’art. 2 cpv. 3bis lett. b dell’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore all’epoca (cfr. sul tema: DTF
148 V 162, consid. 3.2.1-3.2.2)
L’insorgente
contesta la decisione della Cassa, sostenendo che, come indicato nell’ultimo
email del 26 maggio 2021, il suo diritto allo stipendio sarebbe stato solo
momentaneamente sospeso per far fronte al calo dell’attività dovuto alle misure
prese per combattere la pandemia di coronavirus.
A comprova, rileva che il
contratto di lavoro non è mai stato disdetto, afferma di essere sempre rimasta
socia e gerente della società e rileva che neppure per la Cassa la questione
sarebbe stata così chiara, altrimenti non avrebbe interpellato l’azienda il 25
maggio 2021.
2.4. Dalla
documentazione agli atti emerge che RI 1, socia e gerente della __________ “non
è più alle dipendenze della società dal 01.01.2021” e dal 1° marzo 2021 è “in
disoccupazione” in __________ (cfr. domanda di prestazioni dell’8 aprile
2021, doc. 9 e allegati).
Questa
circostanza è stata ribadita il 18 maggio 2021 (doc. 6: “[…]
la
società dal 01.01.2021 non registra dipendenti, perciò come deve
rimborsare questa IPG ai due soci, Sig. __________ e Sig.ra RI 1? […]”;
sottolineatura del redattore), il 21 maggio 2021 (“[…] la società dal
01.01.2021 non registra dipendenti, perciò come deve rimborsare questa
IPG ai due soci? […]”, sottolineatura del redattore) ed in parte il 26
maggio 2021 (“[…] Le confermo che i due soci non percepiscono più salario,
dal 01.01.2021, e non hanno dipendenti […]”).
Anche
nelle richieste di indennità figura che “dal 01.01.2021 la società non
presenta più dipendenti” (allegati doc. 9).
Al riguardo va osservato che nell'ambito delle assicurazioni
sociali è data priorità alle dichiarazioni della prima ora, nel senso che viene
data la precedenza - in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato -
alle prime affermazioni esternate quando ancora la persona interessata ne
ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo
non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse
le contraddicono (DTF 142 V 590 consid. 5.2; STF 9C_148/2021 del 25
ottobre 2021, consid. 4.3; STF 8C_438/2020 del 22 dicembre 2020 consid. 6.1).
Nel caso di specie in prima
battuta la società __________ ha affermato che la sua socia e gerente RI 1 non
era più sua dipendente dal 1° gennaio 2021 e percepiva prestazioni sociali in __________
dal 1° marzo 2021. Negli ulteriori email ha confermato di non avere dipendenti
(cfr. il contratto di lavoro dell’insorgente, doc. A7/F, dove figura che
Considerandi
l’interessata “in seguito [è] denominato dipendente”) dal 1° gennaio
2021.
Nell’ultimo scritto del 26 maggio 2021 non ha contraddetto quanto
asserito precedentemente, ma ha semplicemente confermato che da gennaio 2021 i
due soci dell’azienda non hanno più conseguito alcun salario.
Solo in sede di opposizione, e
poi di ricorso, ossia quando era a conoscenza delle conseguenze delle sue
affermazioni, l’insorgente ha sostenuto che la società ha solo sospeso il
versamento del salario alla ricorrente e che il contratto di lavoro non sarebbe
stato disdetto. Tale asserzione, tuttavia, è in contrasto con le chiare
affermazioni della prima ora e non può sovvertire le conclusioni tratte dalla
Cassa.
La decisione su opposizione
impugnata, tempestiva (cfr. art. 25 cpv. 2 LPGA) e proporzionata, è del resto
conforme allo scopo ed al senso della legge e non si trova in contrasto con il
senso di giustizia poiché di principio, prestazioni ottenute indebitamente
vanno restituite indipendentemente dalla colpa dell’assicurato. Occorre infatti
ristabilire l’ordine legale (cfr. sentenza 9C_328/2015 del 23 settembre 2015,
consid. 1, con rinvio alla DTF 122 V 134).
In queste condizioni anche la
censura secondo cui la richiesta di restituzione avverrebbe contra factum
proprium cade nel vuoto.
Ne
segue che la decisione dell’11 maggio 2021 (doc. 8), che ha riconosciuto il
diritto all’indennità per perdita di guadagno coronavirus a RI 1 per il periodo
dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 è manifestamente errata (sin
dall’inizio; cfr. domanda di prestazioni dell’8 aprile 2021; doc. 9) e la sua
modifica, alla luce dell’importo da restituire (fr. 6'528.70), riveste una
notevole importanza.
La
sua riconsiderazione è pertanto avvenuta correttamente.
Va
infine evidenziato che la richiesta di condono andrà esaminata dalla Cassa, a
cui l’incarto va trasmesso per la sua evasione, non appena la decisione di
restituzione sarà cresciuta in giudicato (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11
luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009; STCA 30.2016.9 del 27 aprile
2016).
2.5
La decisione su opposizione
impugnata merita pertanto conferma.
Con
l’emanazione della sentenza, la richiesta di confermare l’effetto sospensivo
del ricorso (cfr. comunque doc. III, consid. 1.11), diventa priva di oggetto
(cfr. sentenza 9C_711/2016, 9C_716/2016 del 9 maggio 2017 consid. 12 non
pubblicato in DTF 143 V 130).
2.6
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,
prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita
per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione
transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di
primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019
si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 31
agosto 2022, per cui si applica la nuova disposizione legale.
Trattandosi di prestazioni IPG
Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und
Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der
Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.
741.
n. 30).
Sul tema cfr. anche STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’incarto è trasmesso, a crescita
in giudicato della sentenza, alla Cassa di compensazione per i suoi incombenti.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti