42.2022.65
Domanda di indennità giornaliera per coronavirus per il periodo da dicembre 2020 a dicembre 2021 di persona in posizione analoga a quella del datore di lavoro. Rinvio degli atti alla Cassa per ulteriori accertamenti atti a stabilire se nel periodo litigioso vi è stata una perdita salariale
24 ottobre 2022Italiano22 min
2. Non si percepisce tassa di
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2022.65-66
cs
Lugano
24 ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 settembre 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni su opposizione del 5 agosto 2022 emanate da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto, in fatto
1.1. Il 5 febbraio 2022 RI 1 ha
inoltrato alla Cassa CO 1 le richieste per l’ottenimento delle indennità
giornaliere per il coronavirus per il periodo dal mese di dicembre 2020 al mese
di dicembre 2021 in favore di __________, nato nel 1960, socio e gerente della
società e di __________, nata nel 1968 (doc. A26).
1.2. Con decisioni del 17 febbraio 2022
(per __________; doc. 7) e del 18 febbraio 2022 (per __________; doc. 7),
confermate da due distinte decisioni del 5 agosto 2022, la Cassa di compensazione
ha respinto le richieste poiché nel periodo corrispondente non vi è stata
alcuna perdita di salario (doc. A1 e A2).
1.3. RI 1, rappresentata dalla
fiduciaria RA 1, ha inoltrato un ricorso al TCA contro le predette decisioni su
opposizione, chiedendo di “considerare e rivedere la modulistica inoltrata”,
di “accertare che la perdita di guadagno è data”, di “entrare nel
merito e concedere alla società la copertura dei costi salariali del socio e
consorte per l’importo di CHF 43'329.51” e“/o esprimersi su un eventuale
altro importo di diritto a copertura del costo subito” (doc. I). La società
fa in particolare valere “un errore di interpretazione del punto 2.1 del
modulo “richiesta indennità di perdita di guadagno per il coronavirus in caso
di diritto dal 17 settembre 2020” con conseguente errata trascrizione e quindi
inoltro”. Secondo la ricorrente “risulta evidente l’incapacità della
società di fare fronte, a causa della diminuzione della cifra d’affari, ai
costi del titolare (riferimento 2019) e consorte valutati all’80.0%, generando
così un costo di CHF 43'329.51”. L’insorgente evidenzia che il versamento
del salario le ha causato una perdita.
1.4. Con risposta del 26 settembre 2022
la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.5. Il 7 ottobre 2022 la ricorrente ha
ribadito la sua posizione con osservazioni che sono state trasmesse il 10
ottobre 2022 alla Cassa con facoltà di esprimersi in merito entro 5 giorni
(doc. V e VI).
considerato, in diritto
in
ordine
2.1. In due distinte sentenze
9C_356/2021 del 10 maggio 2022 destinata a pubblicazione, consid. 1.4.3 e
9C_448/2021 del 10 maggio 2022, consid. 1.3.2, il Tribunale federale ha lasciato
aperta la questione di sapere se una società può ricorrere contro una decisione
su opposizione con la quale vengono rifiutate le indennità giornaliere per il
coronavirus ai propri dipendenti (9C_448/2021, consid. 1.3.2: “[…] Ob sie deswegen (oder aus einem anderen Grund)
hinsichtlich des umstrittenen Anspruchs ein eigenes schutzwürdiges Interesse an
der Anmeldung und Beschwerde hatte resp. hat (vgl. Urteil 9C_356/2021 vom
heutigen Tag E. 1.4.3 Abs. 2), braucht in Anbetracht des Ausgangs des Verfahrens
nicht entschieden zu werden.”).
Nei casi giudicati, infatti, il
ricorso andava comunque respinto.
Il TF ha tratto la medesima
conclusione anche nella STF 9C_91/2022 del 22 giugno 2022, consid. 1.4.2 (cfr.
anche STF 9C_250/2022 e 9C_251/2022 del 26 luglio 2022 dove l’Alta Corte ha
dichiarato inammissibili i ricorsi di una società, senza doversi esprimere
circa la sua qualità per ricorrere).
Va comunque segnalato che in due
distinte STCA 42.2022.25 e 42.2002.26 del 20 giugno 2022 il TCA ha ammesso un
interesse giuridicamente protetto della società a ricorrere poiché il ricorso
era stato firmato da entrambi i dipendenti che avevano chiesto le indennità
giornaliere, i quali erano soci e proprietari dell’azienda ed in caso di
mancato versamento delle prestazioni richieste avrebbero dovuto iniettare mezzi
propri nella società per poter versare gli stipendi relativi ai mesi in esame.
Il TCA aveva inoltre fatto riferimento alla DTF 148 V 2 dove, in un caso
relativo all’assicurazione contro gli infortuni, non è stato messo in dubbio il
diritto del datore di lavoro di ricorrere in favore del proprio dipendente per
l’erogazione di prestazioni a causa di infortunio.
2.2. L’Ordinanza sui provvedimenti in
caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19)
(Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), applicabile al caso di
specie, ha subito numerose modifiche.
In concreto vanno applicate le
norme nel tenore in vigore da dicembre 2020 a dicembre 2021 (DTF 148 V 162,
consid. 3.2.1-3.2.2).
nel merito
2.3. Ai
sensi dell’art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio
federale può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti,
esistenti o imminenti, dell’ordine
pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere
limitata nel tempo.
Il Consiglio federale, fondandosi
sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per
frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus,
l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con
il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31),
entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi
(RU 2020 871).
Dopo che il 25 settembre 2020 il
Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del
Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19;
cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi
sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche
dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di
perdita di guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro
attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere
l’epidemia di COVID-19 e subiscono una perdita di guadagno o salariale (art. 2
cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).
Hanno inoltre diritto alle
prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai
datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il
coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la
loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita
di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un
reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per
analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è
stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione
alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno).
Il 18 giugno 2021 il Consiglio
federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di
perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11
cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19
decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del
18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di
perdita di guadagno”).
Il 17 dicembre 2021 il Parlamento
ha deciso di prorogare la durata di validità dell’articolo 15 della legge
COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale ha
prorogato la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.
L’attività
lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata
avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di
attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa
dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra
d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari
mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre
d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter
Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.).
Il cpv. 3ter, primo
periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con
entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:
" 3ter
L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è
registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per
cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.
RU 2020 pag. 5829)
Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv.
3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):
" Art. 2
cpv. 3ter, primo e terzo periodo
3ter L’attività lucrativa è
ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione
della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra
d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato la
loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre
mesi con le cifre d’affari più elevate.”
Nell’ambito della revisione della
legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021,
tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1
seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno),
prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole
dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di
guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra
d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni
2015-2019.
L’art. 2 dell’Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno ha subito un importante cambiamento con effetto dal 17
febbraio 2022: sono stati abrogati i capoversi 1-3 e 6-8, mentre il cpv. 3bis
è stato modificato nel senso che hanno diritto alle prestazioni i lavoratori
indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31
capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione
contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle manifestazioni se sono
obbligatoriamente assicurati ai sensi della LAVS (lett. a); se la loro attività
lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati
dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 (lett. abis),
se subiscono una perdita di guadagno o salariale (lett. b) e se nel 2019 hanno
conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000
franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività
dopo il 2019; se non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va
adempiuta in proporzione alla durata dell’attività.
L’art. 4 dell’Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle
indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di
indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono
versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).
Ai sensi dell’art. 5
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, riguardante l’importo e il calcolo
dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito
medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto
all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia
l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di
perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al
giorno (cpv. 3).
Per l’art. 5 cpv. 2ter
nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021
(RU 2021 5):
" Per il
calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui
all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è
determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la
fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa
fondandosi su una base di calcolo più recente.”
Ai sensi dell’art. 5 cpv. 2ter
nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5, 109,
167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti
aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,
capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito
soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si
può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo
più recente.
Dal 1° luglio 2021 la norma
prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi
diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,
capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel
campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito
soggetto all’AVS conseguito nel 2019.
Dal 1° luglio 2021 è inoltre in
vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei lavoratori
indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis
lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la
decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività
lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis
o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla
base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.
Dal 17 febbraio 2022 l’art. 5
cpv. 2bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prevede che ai
lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis
che hanno già percepito un’indennità in virtù della presente ordinanza nella
versione in vigore fino al 16 settembre 2020 si applica la medesima base di
calcolo.
Per l’art. 5 cpv. 2ter
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, in vigore dal 17 febbraio 2022,
per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui
all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies che non
rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante
il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.
L’art. 5 cpv. 2ter
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17
febbraio 2022, prevede che se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi
diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies
la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività
lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis
o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla
base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.
L’art. 11 cpv. 1 della legge
federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a
cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, prevede che
per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è
determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il
Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’indennità e incarica
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti
con importi arrotondati.
Il diritto all’indennità deve
essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 perdita
di guadagno).
Secondo l’art. 8 dell’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.
1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata
dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei
contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).
Infine, l’art. 6 dell’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17 febbraio 2022,
prevede che, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto a
prestazioni arretrate si estingue alla fine del terzo mese dopo l’abrogazione
delle disposizioni su cui si fonda.
2.4. Nel caso di specie
l’amministrazione ha rifiutato il diritto alle indennità giornaliere per il
coronavirus a __________, socio e gerente della società e a __________, sua
moglie (cfr. tuttavia doc. A8 e A9 dove in merito allo stato civile di entrambi
figura “divorziato”, rispettivamente “divorziata”) poiché non hanno
subito alcuna perdita di guadagno o salariale come vuole invece l’art. 2 cpv. 3bis
lett. b Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore dal 17
settembre 2020 applicabile in concreto (cfr. art. 10c Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno, disposizioni transitorie alla modifica del 4 novembre
2020; cfr. anche DTF 148 V 162, consid. 3.2.1-3.2.2).
Nelle domande di prestazioni
figura infatti che nel 2019 essi hanno percepito fr. 56'814 (__________),
rispettivamente fr. 65'283 (__________), come nel 2021 (fr. 4'734.50 al mese
per __________; fr. 5'440.25 al mese per __________; doc. 9).
Come rettamente stabilito
dall’amministrazione, l’asserita incapacità della società a far fronte “ai
costi del titolare (…) e consorte” a causa della diminuzione della cifra
d’affari, valutati all’80% e che genererebbero un costo di fr. 43'329.51, non è
un motivo per riconoscere le indennità giornaliere per perdita di guadagno a
causa del coronavirus.
Infatti, con sentenze 9C_356/2021
del 10 maggio 2022, destinata a pubblicazione, 9C_448/2021 del 10 maggio 2022 e
9C_91/2022 del 22 giugno 2022, il Tribunale federale ha stabilito che se il
salario è stato versato integralmente, la condizione della perdita di guadagno
o salariale ai sensi dell’art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno non è data. Per l’Alta Corte un’eventuale perdita di guadagno
dell’azienda non può essere equiparata ad una perdita salariale (sentenza
9C_356/2021 del 10 maggio 2022, consid. 5.3.5: “Die Auslegung von Art. 2 Abs. 3bis und 3ter Covid-19-Verordnung
Erwerbsausfall ergibt, dass das Erfordernis des Erwerbs- resp. Lohnausfalls
nicht bereits mit der bei der Arbeitgeberin eingetretenen Umsatzeinbusse
erfüllt ist. Bei einer versicherten Person in arbeitgeberähnlicher Stellung ist
vielmehr entscheidend, ob sie selbst einen Lohnausfall erlitten hat. Mit
anderen Worten ausgedrückt: Ihr Anspruch auf Corona-Erwerbsersatz ist subsidiär
zur Lohnfortzahlung durch die Arbeitgeberin. Etwas anderes ergibt sich auch
nicht aus der - hier ohnehin nicht massgeblichen (vgl. vorangehende E. 1.2.1) -
Rechtslage, wie sie auf den 17. September 2020 in Kraft getreten ist (vgl. dazu
Urteil 9C_448/2021 vom heutigen Tag E. 4.2”; sentenza 9C_91/2022
del 22 giugno 2022, consid. 3.3: “Das
Bundesgericht hatte im Urteil 9C_356/2021 vom 10. Mai 2022, das ebenfalls die
hier am Recht stehenden Parteien betrifft, den Anspruch auf
Corona-Erwerbsersatz (für den Direktor) unter der vom 17. März bis zum 16.
September 2020 geltenden Rechtslage zu beurteilen. Nach Auslegung von Art. 2
Abs. 3bis Covid-19-Verordnung Erwerbsausfall (in der damals geltenden Fassung)
kam es zum Schluss, dass der Anspruch auf Corona-Erwerbsersatz von versicherten
Personen in arbeitgeberähnlicher Stellung subsidiär zur Lohnfortzahlung durch
die Arbeitgeberin ist (Urteil 9C_356/2021 vom 10. Mai 2022 E. 5.3.4 und 5.3.5,
zur Publikation vorgesehen). Im Urteil 9C_448/2021 vom 10. Mai 2022 legte das
Bundesgericht die seit dem 17. September 2020 geltenden - und auch hier
anwendbaren (vgl. vorangehende E. 1.3) - Bestimmungen aus; es erkannte, dass
die Subsidiarität des Corona-Erwerbsersatzes zur Lohnfortzahlung auch unter der
Rechtslage gilt, die auf den 17. September 2020 in Kraft trat (Urteil
9C_448/2021 vom 10. Mai 2022 E. 4.2). Die Beschwerdeführerin bringt nichts vor,
das rechtfertigen würde, hier anders zu entscheiden. Der umstrittene Anspruch auf
Corona-Erwerbsersatz setzt insbesondere einen Lohnausfall der betroffenen
Person voraus” sentenza 9C_448/2021 del 10 maggio 2022, consid.
3,1: “Diesbezüglich
hat das kantonale Gericht - unbestritten und verbindlich (vgl. vorangehende E.
2) - festgestellt, die Gesellschafter hätten während des ganzen Jahres 2020
Monatslöhne von jeweils Fr. 5'000.- bezogen. Jedoch hätten sie wegen
corona-bedingter Umsatzeinbussen in die Substanz des Unternehmens eingreifen
müssen, um die Löhne auszahlen zu können. Weiter hat es erwogen, dass diesem
Umstand mit Blick auf das Erfordernis eines Lohnausfalls keine entscheidende
Bedeutung zukomme. Die Versicherten hätten durch das Aufkommen der
Corona-Pandemie keine Lohneinbusse erlitten. Folglich hat es den jeweiligen
Anspruch auf Corona-Erwerbsersatz verneint”).
Per cui,
indipendentemente dalla questione di sapere se la società nel periodo in esame
ha avuto una riduzione della cifra d’affari ed ha generato costi per
complessivi fr. 43'329.51, il diritto alle indennità va negato nella misura in
cui i ricorrenti hanno percepito l’intero salario nel periodo litigioso.
Ora, dalla documentazione
prodotta per la prima volta in sede di ricorso (doc. A8 [conteggio salariale
2021 per __________], doc. A9 [conteggio salariale 2021 per __________], doc. A13
[distinta salari 2021 del 27 gennaio 2022] e doc. A14 [fattura di chiusura dei
contributi paritetici del 4 febbraio 2022]), e contrariamente a quanto
dichiarato nelle domande di indennità (doc. 9), sembrerebbe che il salario
versato a __________ ed a __________ nel corso del 2021 sia stato inferiore a
quello da loro percepito nel 2019.
Nei conteggi salariali relativi
al 2021, di cui ai doc. A8, figura che __________ ha conseguito un reddito
lordo complessivo di fr. 58'164.10, e meglio fr. 5'256.80 da gennaio a ottobre,
fr. 5'596.10 nel mese di dicembre e fr. 0 nel mese di novembre, rispetto ai fr.
5'440.25 mensili del 2019 (65'283 : 12).
__________, secondo il conteggio
salariale del 2021 di cui al doc. A9 ha conseguito un reddito lordo complessivo
di fr. 46'443.35, ossia fr. 4'112.10 da gennaio a ottobre 2021, fr. 5'322.25 in
dicembre e fr. 0 in novembre, rispetto ai fr. 4'734.50 del 2019 (56'814 : 12).
In un altro documento prodotto in
sede di ricorso ed intitolato “ricapitolazione / verifica importi dichiarati
su distinte” (doc. A12), sono stati indicati i medesimi importi annuali
(fr. 58'164 e fr. 46'443.35), ma figurano cifre mensili diverse, ossia per __________
fr. 4'847 al mese e per __________ fr. 3'870.28 al mese.
Gli importi annuali complessivi corrispondono
a quelli figuranti nella distinta dei salari per il 2021, datata 27 gennaio
2022, antecedente all’inoltro delle domande di prestazioni (del 5 febbraio
2022, doc. 9), ma non allegata all’opposizione del 15 marzo 2022 (cfr.
doc. 6), dove sono stati indicati i salari di fr. 46'433 per __________ e di
fr. 58'164 per __________ (doc. A13), che, unitamente ai salari versati agli
altri dipendenti, sono stati oggetto del prelievo di contributi da parte della
Cassa di compensazione AVS/AI/IPG il 4 febbraio 2022 (doc. A14).
Alla luce della nuova
documentazione prodotta solo in sede di ricorso e delle incongruenze rispetto a
quanto riportato nelle domande di indennità inoltrate dopo l’invio alla Cassa
di compensazione __________ della distinta salari per il 2021, ossia salari più
elevati e l’indicazione che __________ e __________ sono sposati, mentre nei
doc. A8 e A9 risultano divorziati, gli atti devono essere rinviati
all’amministrazione per ulteriori accertamenti al fine di stabilire se __________
e __________ hanno avuto una perdita salariale nel periodo litigioso.
La Cassa dovrà dapprima accertare
presso la Cassa CO 1 l’importo esatto dei salari dichiarati dalla ricorrente
nel 2020 e nel 2021 (cfr. anche doc. A13 e A14), successivamente dovrà richiamare
dalla società gli ordini di pagamento dei salari da dicembre 2020 a dicembre
2021 per __________ e __________ e da questi ultimi gli estratti conto bancari
con l’importo dei salari percepiti. Infine, se dati i presupposti per il
versamento delle indennità, dovrà accertare se __________ e __________, nel
periodo litigioso, erano coniugati o divorziati (cfr. doc. A8 e doc. A9).
Effettuati i citati accertamenti,
la Cassa si esprimerà nuovamente in merito alle richieste di prestazione della
ricorrente.
2.5. Alla luce di tutto quanto sopra
esposto il ricorso va accolto e le decisioni su opposizione impugnate vanno
annullate. L’incarto va rinviato all’amministrazione per gli accertamenti.
2.6. L’art.
61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,
prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita
per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione
transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di
primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019
si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 2
settembre 2022, per cui si applica la nuova disposizione legale.
Trattandosi di prestazioni IPG
Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und
Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der
Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.
741 n. 30).
Sul tema cfr. anche STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Alla ricorrente, patrocinata da
una fiduciaria, vanno assegnate le ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ Le decisioni su opposizione
impugnate sono annullate e l’incarto rinviato alla Cassa per ulteriori
accertamenti.
Fatti
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà
alla ricorrente fr. 500 (IVA inclusa), a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
Considerandi
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti