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Decisione

42.2022.65

Domanda di indennità giornaliera per coronavirus per il periodo da dicembre 2020 a dicembre 2021 di persona in posizione analoga a quella del datore di lavoro. Rinvio degli atti alla Cassa per ulteriori accertamenti atti a stabilire se nel periodo litigioso vi è stata una perdita salariale

24 ottobre 2022Italiano22 min

2. Non si percepisce tassa di

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Raccomandata

Incarto

n.

42.2022.65-66

cs

Lugano

24 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 settembre 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

le decisioni su opposizione del 5 agosto 2022 emanate da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto, in fatto

1.1. Il 5 febbraio 2022 RI 1 ha

inoltrato alla Cassa CO 1 le richieste per l’ottenimento delle indennità

giornaliere per il coronavirus per il periodo dal mese di dicembre 2020 al mese

di dicembre 2021 in favore di __________, nato nel 1960, socio e gerente della

società e di __________, nata nel 1968 (doc. A26).

1.2. Con decisioni del 17 febbraio 2022

(per __________; doc. 7) e del 18 febbraio 2022 (per __________; doc. 7),

confermate da due distinte decisioni del 5 agosto 2022, la Cassa di compensazione

ha respinto le richieste poiché nel periodo corrispondente non vi è stata

alcuna perdita di salario (doc. A1 e A2).

1.3. RI 1, rappresentata dalla

fiduciaria RA 1, ha inoltrato un ricorso al TCA contro le predette decisioni su

opposizione, chiedendo di “considerare e rivedere la modulistica inoltrata”,

di “accertare che la perdita di guadagno è data”, di “entrare nel

merito e concedere alla società la copertura dei costi salariali del socio e

consorte per l’importo di CHF 43'329.51” e“/o esprimersi su un eventuale

altro importo di diritto a copertura del costo subito” (doc. I). La società

fa in particolare valere “un errore di interpretazione del punto 2.1 del

modulo “richiesta indennità di perdita di guadagno per il coronavirus in caso

di diritto dal 17 settembre 2020” con conseguente errata trascrizione e quindi

inoltro”. Secondo la ricorrente “risulta evidente l’incapacità della

società di fare fronte, a causa della diminuzione della cifra d’affari, ai

costi del titolare (riferimento 2019) e consorte valutati all’80.0%, generando

così un costo di CHF 43'329.51”. L’insorgente evidenzia che il versamento

del salario le ha causato una perdita.

1.4. Con risposta del 26 settembre 2022

la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove

necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

1.5. Il 7 ottobre 2022 la ricorrente ha

ribadito la sua posizione con osservazioni che sono state trasmesse il 10

ottobre 2022 alla Cassa con facoltà di esprimersi in merito entro 5 giorni

(doc. V e VI).

considerato, in diritto

in

ordine

2.1. In due distinte sentenze

9C_356/2021 del 10 maggio 2022 destinata a pubblicazione, consid. 1.4.3 e

9C_448/2021 del 10 maggio 2022, consid. 1.3.2, il Tribunale federale ha lasciato

aperta la questione di sapere se una società può ricorrere contro una decisione

su opposizione con la quale vengono rifiutate le indennità giornaliere per il

coronavirus ai propri dipendenti (9C_448/2021, consid. 1.3.2: “[…] Ob sie deswegen (oder aus einem anderen Grund)

hinsichtlich des umstrittenen Anspruchs ein eigenes schutzwürdiges Interesse an

der Anmeldung und Beschwerde hatte resp. hat (vgl. Urteil 9C_356/2021 vom

heutigen Tag E. 1.4.3 Abs. 2), braucht in Anbetracht des Ausgangs des Verfahrens

nicht entschieden zu werden.”).

Nei casi giudicati, infatti, il

ricorso andava comunque respinto.

Il TF ha tratto la medesima

conclusione anche nella STF 9C_91/2022 del 22 giugno 2022, consid. 1.4.2 (cfr.

anche STF 9C_250/2022 e 9C_251/2022 del 26 luglio 2022 dove l’Alta Corte ha

dichiarato inammissibili i ricorsi di una società, senza doversi esprimere

circa la sua qualità per ricorrere).

Va comunque segnalato che in due

distinte STCA 42.2022.25 e 42.2002.26 del 20 giugno 2022 il TCA ha ammesso un

interesse giuridicamente protetto della società a ricorrere poiché il ricorso

era stato firmato da entrambi i dipendenti che avevano chiesto le indennità

giornaliere, i quali erano soci e proprietari dell’azienda ed in caso di

mancato versamento delle prestazioni richieste avrebbero dovuto iniettare mezzi

propri nella società per poter versare gli stipendi relativi ai mesi in esame.

Il TCA aveva inoltre fatto riferimento alla DTF 148 V 2 dove, in un caso

relativo all’assicurazione contro gli infortuni, non è stato messo in dubbio il

diritto del datore di lavoro di ricorrere in favore del proprio dipendente per

l’erogazione di prestazioni a causa di infortunio.

2.2. L’Ordinanza sui provvedimenti in

caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19)

(Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), applicabile al caso di

specie, ha subito numerose modifiche.

In concreto vanno applicate le

norme nel tenore in vigore da dicembre 2020 a dicembre 2021 (DTF 148 V 162,

consid. 3.2.1-3.2.2).

nel merito

2.3. Ai

sensi dell’art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio

federale può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti,

esistenti o imminenti, dell’ordine

pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere

limitata nel tempo.

Il Consiglio federale, fondandosi

sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per

frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus,

l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con

il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31),

entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi

(RU 2020 871).

Dopo che il 25 settembre 2020 il

Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del

Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19;

cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi

sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche

dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di

perdita di guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro

attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere

l’epidemia di COVID-19 e subiscono una perdita di guadagno o salariale (art. 2

cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

Hanno inoltre diritto alle

prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai

datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il

coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la

loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita

di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un

reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per

analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è

stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione

alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno).

Il 18 giugno 2021 il Consiglio

federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di

perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11

cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19

decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del

18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di

perdita di guadagno”).

Il 17 dicembre 2021 il Parlamento

ha deciso di prorogare la durata di validità dell’articolo 15 della legge

COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale ha

prorogato la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

L’attività

lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata

avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di

attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa

dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra

d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari

mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre

d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.).

Il cpv. 3ter, primo

periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con

entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

" 3ter

L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è

registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per

cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.

RU 2020 pag. 5829)

Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv.

3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):

" Art. 2

cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3ter L’attività lucrativa è

ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione

della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra

d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato la

loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre

mesi con le cifre d’affari più elevate.”

Nell’ambito della revisione della

legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021,

tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1

seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno),

prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole

dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di

guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra

d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni

2015-2019.

L’art. 2 dell’Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno ha subito un importante cambiamento con effetto dal 17

febbraio 2022: sono stati abrogati i capoversi 1-3 e 6-8, mentre il cpv. 3bis

è stato modificato nel senso che hanno diritto alle prestazioni i lavoratori

indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31

capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione

contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle manifestazioni se sono

obbligatoriamente assicurati ai sensi della LAVS (lett. a); se la loro attività

lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati

dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 (lett. abis),

se subiscono una perdita di guadagno o salariale (lett. b) e se nel 2019 hanno

conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000

franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività

dopo il 2019; se non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va

adempiuta in proporzione alla durata dell’attività.

L’art. 4 dell’Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle

indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di

indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono

versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).

Ai sensi dell’art. 5

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, riguardante l’importo e il calcolo

dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito

medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto

all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia

l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di

perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al

giorno (cpv. 3).

Per l’art. 5 cpv. 2ter

nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021

(RU 2021 5):

" Per il

calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui

all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è

determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la

fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa

fondandosi su una base di calcolo più recente.”

Ai sensi dell’art. 5 cpv. 2ter

nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5, 109,

167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti

aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,

capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito

soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si

può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo

più recente.

Dal 1° luglio 2021 la norma

prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi

diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,

capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel

campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito

soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

Dal 1° luglio 2021 è inoltre in

vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei lavoratori

indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis

lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la

decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività

lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis

o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla

base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

Dal 17 febbraio 2022 l’art. 5

cpv. 2bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prevede che ai

lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis

che hanno già percepito un’indennità in virtù della presente ordinanza nella

versione in vigore fino al 16 settembre 2020 si applica la medesima base di

calcolo.

Per l’art. 5 cpv. 2ter

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, in vigore dal 17 febbraio 2022,

per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui

all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies che non

rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante

il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

L’art. 5 cpv. 2ter

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17

febbraio 2022, prevede che se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi

diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies

la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività

lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis

o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla

base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

L’art. 11 cpv. 1 della legge

federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a

cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, prevede che

per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è

determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il

Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica

l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti

con importi arrotondati.

Il diritto all’indennità deve

essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 perdita

di guadagno).

Secondo l’art. 8 dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.

1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata

dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei

contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

Infine, l’art. 6 dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17 febbraio 2022,

prevede che, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto a

prestazioni arretrate si estingue alla fine del terzo mese dopo l’abrogazione

delle disposizioni su cui si fonda.

2.4. Nel caso di specie

l’amministrazione ha rifiutato il diritto alle indennità giornaliere per il

coronavirus a __________, socio e gerente della società e a __________, sua

moglie (cfr. tuttavia doc. A8 e A9 dove in merito allo stato civile di entrambi

figura “divorziato”, rispettivamente “divorziata”) poiché non hanno

subito alcuna perdita di guadagno o salariale come vuole invece l’art. 2 cpv. 3bis

lett. b Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore dal 17

settembre 2020 applicabile in concreto (cfr. art. 10c Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno, disposizioni transitorie alla modifica del 4 novembre

2020; cfr. anche DTF 148 V 162, consid. 3.2.1-3.2.2).

Nelle domande di prestazioni

figura infatti che nel 2019 essi hanno percepito fr. 56'814 (__________),

rispettivamente fr. 65'283 (__________), come nel 2021 (fr. 4'734.50 al mese

per __________; fr. 5'440.25 al mese per __________; doc. 9).

Come rettamente stabilito

dall’amministrazione, l’asserita incapacità della società a far fronte “ai

costi del titolare (…) e consorte” a causa della diminuzione della cifra

d’affari, valutati all’80% e che genererebbero un costo di fr. 43'329.51, non è

un motivo per riconoscere le indennità giornaliere per perdita di guadagno a

causa del coronavirus.

Infatti, con sentenze 9C_356/2021

del 10 maggio 2022, destinata a pubblicazione, 9C_448/2021 del 10 maggio 2022 e

9C_91/2022 del 22 giugno 2022, il Tribunale federale ha stabilito che se il

salario è stato versato integralmente, la condizione della perdita di guadagno

o salariale ai sensi dell’art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno non è data. Per l’Alta Corte un’eventuale perdita di guadagno

dell’azienda non può essere equiparata ad una perdita salariale (sentenza

9C_356/2021 del 10 maggio 2022, consid. 5.3.5: “Die Auslegung von Art. 2 Abs. 3bis und 3ter Covid-19-Verordnung

Erwerbsausfall ergibt, dass das Erfordernis des Erwerbs- resp. Lohnausfalls

nicht bereits mit der bei der Arbeitgeberin eingetretenen Umsatzeinbusse

erfüllt ist. Bei einer versicherten Person in arbeitgeberähnlicher Stellung ist

vielmehr entscheidend, ob sie selbst einen Lohnausfall erlitten hat. Mit

anderen Worten ausgedrückt: Ihr Anspruch auf Corona-Erwerbsersatz ist subsidiär

zur Lohnfortzahlung durch die Arbeitgeberin. Etwas anderes ergibt sich auch

nicht aus der - hier ohnehin nicht massgeblichen (vgl. vorangehende E. 1.2.1) -

Rechtslage, wie sie auf den 17. September 2020 in Kraft getreten ist (vgl. dazu

Urteil 9C_448/2021 vom heutigen Tag E. 4.2”; sentenza 9C_91/2022

del 22 giugno 2022, consid. 3.3: “Das

Bundesgericht hatte im Urteil 9C_356/2021 vom 10. Mai 2022, das ebenfalls die

hier am Recht stehenden Parteien betrifft, den Anspruch auf

Corona-Erwerbsersatz (für den Direktor) unter der vom 17. März bis zum 16.

September 2020 geltenden Rechtslage zu beurteilen. Nach Auslegung von Art. 2

Abs. 3bis Covid-19-Verordnung Erwerbsausfall (in der damals geltenden Fassung)

kam es zum Schluss, dass der Anspruch auf Corona-Erwerbsersatz von versicherten

Personen in arbeitgeberähnlicher Stellung subsidiär zur Lohnfortzahlung durch

die Arbeitgeberin ist (Urteil 9C_356/2021 vom 10. Mai 2022 E. 5.3.4 und 5.3.5,

zur Publikation vorgesehen). Im Urteil 9C_448/2021 vom 10. Mai 2022 legte das

Bundesgericht die seit dem 17. September 2020 geltenden - und auch hier

anwendbaren (vgl. vorangehende E. 1.3) - Bestimmungen aus; es erkannte, dass

die Subsidiarität des Corona-Erwerbsersatzes zur Lohnfortzahlung auch unter der

Rechtslage gilt, die auf den 17. September 2020 in Kraft trat (Urteil

9C_448/2021 vom 10. Mai 2022 E. 4.2). Die Beschwerdeführerin bringt nichts vor,

das rechtfertigen würde, hier anders zu entscheiden. Der umstrittene Anspruch auf

Corona-Erwerbsersatz setzt insbesondere einen Lohnausfall der betroffenen

Person voraus” sentenza 9C_448/2021 del 10 maggio 2022, consid.

3,1: “Diesbezüglich

hat das kantonale Gericht - unbestritten und verbindlich (vgl. vorangehende E.

2) - festgestellt, die Gesellschafter hätten während des ganzen Jahres 2020

Monatslöhne von jeweils Fr. 5'000.- bezogen. Jedoch hätten sie wegen

corona-bedingter Umsatzeinbussen in die Substanz des Unternehmens eingreifen

müssen, um die Löhne auszahlen zu können. Weiter hat es erwogen, dass diesem

Umstand mit Blick auf das Erfordernis eines Lohnausfalls keine entscheidende

Bedeutung zukomme. Die Versicherten hätten durch das Aufkommen der

Corona-Pandemie keine Lohneinbusse erlitten. Folglich hat es den jeweiligen

Anspruch auf Corona-Erwerbsersatz verneint”).

Per cui,

indipendentemente dalla questione di sapere se la società nel periodo in esame

ha avuto una riduzione della cifra d’affari ed ha generato costi per

complessivi fr. 43'329.51, il diritto alle indennità va negato nella misura in

cui i ricorrenti hanno percepito l’intero salario nel periodo litigioso.

Ora, dalla documentazione

prodotta per la prima volta in sede di ricorso (doc. A8 [conteggio salariale

2021 per __________], doc. A9 [conteggio salariale 2021 per __________], doc. A13

[distinta salari 2021 del 27 gennaio 2022] e doc. A14 [fattura di chiusura dei

contributi paritetici del 4 febbraio 2022]), e contrariamente a quanto

dichiarato nelle domande di indennità (doc. 9), sembrerebbe che il salario

versato a __________ ed a __________ nel corso del 2021 sia stato inferiore a

quello da loro percepito nel 2019.

Nei conteggi salariali relativi

al 2021, di cui ai doc. A8, figura che __________ ha conseguito un reddito

lordo complessivo di fr. 58'164.10, e meglio fr. 5'256.80 da gennaio a ottobre,

fr. 5'596.10 nel mese di dicembre e fr. 0 nel mese di novembre, rispetto ai fr.

5'440.25 mensili del 2019 (65'283 : 12).

__________, secondo il conteggio

salariale del 2021 di cui al doc. A9 ha conseguito un reddito lordo complessivo

di fr. 46'443.35, ossia fr. 4'112.10 da gennaio a ottobre 2021, fr. 5'322.25 in

dicembre e fr. 0 in novembre, rispetto ai fr. 4'734.50 del 2019 (56'814 : 12).

In un altro documento prodotto in

sede di ricorso ed intitolato “ricapitolazione / verifica importi dichiarati

su distinte” (doc. A12), sono stati indicati i medesimi importi annuali

(fr. 58'164 e fr. 46'443.35), ma figurano cifre mensili diverse, ossia per __________

fr. 4'847 al mese e per __________ fr. 3'870.28 al mese.

Gli importi annuali complessivi corrispondono

a quelli figuranti nella distinta dei salari per il 2021, datata 27 gennaio

2022, antecedente all’inoltro delle domande di prestazioni (del 5 febbraio

2022, doc. 9), ma non allegata all’opposizione del 15 marzo 2022 (cfr.

doc. 6), dove sono stati indicati i salari di fr. 46'433 per __________ e di

fr. 58'164 per __________ (doc. A13), che, unitamente ai salari versati agli

altri dipendenti, sono stati oggetto del prelievo di contributi da parte della

Cassa di compensazione AVS/AI/IPG il 4 febbraio 2022 (doc. A14).

Alla luce della nuova

documentazione prodotta solo in sede di ricorso e delle incongruenze rispetto a

quanto riportato nelle domande di indennità inoltrate dopo l’invio alla Cassa

di compensazione __________ della distinta salari per il 2021, ossia salari più

elevati e l’indicazione che __________ e __________ sono sposati, mentre nei

doc. A8 e A9 risultano divorziati, gli atti devono essere rinviati

all’amministrazione per ulteriori accertamenti al fine di stabilire se __________

e __________ hanno avuto una perdita salariale nel periodo litigioso.

La Cassa dovrà dapprima accertare

presso la Cassa CO 1 l’importo esatto dei salari dichiarati dalla ricorrente

nel 2020 e nel 2021 (cfr. anche doc. A13 e A14), successivamente dovrà richiamare

dalla società gli ordini di pagamento dei salari da dicembre 2020 a dicembre

2021 per __________ e __________ e da questi ultimi gli estratti conto bancari

con l’importo dei salari percepiti. Infine, se dati i presupposti per il

versamento delle indennità, dovrà accertare se __________ e __________, nel

periodo litigioso, erano coniugati o divorziati (cfr. doc. A8 e doc. A9).

Effettuati i citati accertamenti,

la Cassa si esprimerà nuovamente in merito alle richieste di prestazione della

ricorrente.

2.5. Alla luce di tutto quanto sopra

esposto il ricorso va accolto e le decisioni su opposizione impugnate vanno

annullate. L’incarto va rinviato all’amministrazione per gli accertamenti.

2.6. L’art.

61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione

transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di

primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019

si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 2

settembre 2022, per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni IPG

Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und

Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der

Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.

741 n. 30).

Sul tema cfr. anche STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Alla ricorrente, patrocinata da

una fiduciaria, vanno assegnate le ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ Le decisioni su opposizione

impugnate sono annullate e l’incarto rinviato alla Cassa per ulteriori

accertamenti.

Fatti

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà

alla ricorrente fr. 500 (IVA inclusa), a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

Considerandi

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti