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Decisione

42.2022.67

Richiesta indennità giornaliera per coronavirus tardiva perché inoltrata solo il 5 luglio 2022. Non sono dati i presupposti per una restituzione in intero del termine

10 ottobre 2022Italiano32 min

ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2022.67

cs

Lugano

10 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 settembre 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 2 settembre 2022 emanata

da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto, in fatto

1.1. Il 5 luglio 2022 la RI 1 ha

inoltrato una richiesta per ottenere l’indennità per perdita di guadagno per il

coronavirus per i mesi da maggio 2021 a settembre 2021 in favore di RA 1, nata

nel 1993, socia e gerente della società.

1.2. Con decisione del 7 luglio 2022

(doc. C), confermata dalla decisione su opposizione del 2 settembre 2022 (doc.

A), la Cassa CO 1 ha respinto la domanda in quanto tardiva.

1.3. RI 1 è insorta al TCA contro la

predetta decisione su opposizione, chiedendo, in via eccezionale, di rivedere

il provvedimento impugnato (doc. I).

La ricorrente rileva che l’ultima

modifica di legge a sua conoscenza era quella del 17 dicembre 2021 che

permetteva l’inoltro delle richieste di prestazioni entro il 31 marzo 2023.

A suo parere, secondo “la

versione 21 della regolamentazione IPG del 17 dicembre 2021” si aveva a

disposizione tutto il tempo necessario per inoltrare le richieste, mentre con

la versione del 16 febbraio 2022, scoperta il 5 luglio 2022, il termine è stato

fissato al 31 maggio 2022.

L’insorgente afferma che,

malgrado tutta la buona volontà, non sarebbe stato possibile inoltrare la

documentazione tempestivamente poiché il 25 luglio 2021 è stata vittima di un

allagamento che ha ritardato le pratiche amministrative e contabili.

Essa ha ritenuto inopportuno redigere

le richieste prima di terminare la contabilità del 2021, anche perché il

termine per inoltrare le domande in quel momento era il 31 marzo 2023.

La società evidenzia infine che

il 22 febbraio 2022 la Cassa di compensazione ha respinto le domande di

indennità inoltrate l’8 febbraio 2022 e relative ai mesi di dicembre 2021 e

gennaio 2022 poiché non vi è stata una diminuzione della cifra d’affari.

1.4. Con risposta del 15 settembre 2022

la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove

necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

1.5. Il 27 settembre 2022 la ricorrente

ha prodotto nuove prove, producendo un QR code ed un sito cui si può avere

accesso utilizzando l’allegata password (doc. V) e dove sono stati caricati i

video e le foto dell’allagamento del 25 luglio 2021 e dei lavori successivi per

ripristinare l’attività, nonché modifiche delle regolamentazioni per

contrastare il COVID-19.

L’insorgente chiede di accogliere

il ricorso “non in via eccezionale”, ma per un “ritardo causato da

impedimenti di forza maggiore e la detenzione di informazioni non aggiornate”.

Gli impedimenti di forza maggiore consistono nell’allagamento del 25 luglio

2021 e nell’attesa della decisione di rimborso dell’assicurazione, ricevuta

solo il 20 marzo 2022 (danni materiali e indennità di perdita di guadagno

dovuti al “danno della natura”) e che le ha poi permesso di “continuare

la mia contabilità del 2021”.

in diritto

2.1. Ai

sensi dell’art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio

federale può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti,

esistenti o imminenti, dell’ordine

pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere

limitata nel tempo.

Il Consiglio federale, fondandosi

sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per

frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus,

l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con

il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31),

entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi

(RU 2020 871).

Dopo che il 25 settembre 2020 il

Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del

Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19;

cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi

sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche

dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di

perdita di guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro

attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere

l’epidemia di COVID-19 e subiscono una perdita di guadagno o salariale (art. 2

cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

Hanno inoltre diritto alle prestazioni

Fatti

i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai datori di

lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus,

devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro

attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di

guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito

soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia

anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata

svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla

durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno).

Il 18 giugno 2021 il Consiglio

federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di

perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11

cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19

decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del

18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di

perdita di guadagno”).

Il 17 dicembre 2021 il Parlamento

ha deciso di prorogare la durata di validità dell’articolo 15 della legge

COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale ha

prorogato la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

L’attività

lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata

avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di

attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa

dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra

d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari

mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre

d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.).

Il cpv. 3ter, primo

periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con

entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

" 3ter

L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è

registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per

cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.

RU 2020 pag. 5829)

Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv.

3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):

" Art. 2

cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3ter L’attività lucrativa è

ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della

cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari

mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato la loro

attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre

mesi con le cifre d’affari più elevate.”

Nell’ambito della revisione della

legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021,

tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1

seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno),

prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell’attività

lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o

salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari

del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni

2015-2019.

L’art. 2 dell’Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno ha subito un importante cambiamento con effetto dal 17

febbraio 2022: sono stati abrogati i capoversi 1-3 e 6-8, mentre l’art. 3bis

è stato modificato nel senso che hanno diritto alle prestazioni i lavoratori

indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31

capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione

contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle manifestazioni se sono

obbligatoriamente assicurati ai sensi della LAVS (lett. a); se la loro attività

lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati

dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 (lett. abis),

se subiscono una perdita di guadagno o salariale (lett. b) e se nel 2019 hanno

conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000

franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività

dopo il 2019; se non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta

in proporzione alla durata dell’attività.

L’art. 4 dell’Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle

indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di

indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono

versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).

Ai sensi dell’art. 5

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, riguardante l’importo e il calcolo

dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito

medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto

all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia

l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di

perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al

giorno (cpv. 3).

Per l’art. 5 cpv. 2ter

nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021

(RU 2021 5):

" Per il

calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui

all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è

determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la

fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa

fondandosi su una base di calcolo più recente.”

Ai sensi dell’art. 5 cpv. 2ter

nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5, 109,

167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti

aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,

capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito

soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si

può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo

più recente.

Dal 1° luglio 2021 la norma

prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi

diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,

capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel

campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito

soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

Dal 1° luglio 2021 è inoltre in

vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei lavoratori

indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis

lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la

decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività

lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis

o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla

base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

Dal 17 febbraio 2022 l’art. 5

cpv. 2bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prevede che ai

lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis

che hanno già percepito un’indennità in virtù della presente ordinanza nella

versione in vigore fino al 16 settembre 2020 si applica la medesima base di

calcolo.

Per l’art. 5 cpv. 2ter

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, in vigore dal 17 febbraio 2022,

per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui

all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies che non

rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante

il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

L’art. 5 cpv. 2ter

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17

febbraio 2022, prevede che se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi

diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies

la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività

lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis

o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla

base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

L’art. 11 cpv. 1 della legge

federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a

cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, prevede che

per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è

determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il

Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica

l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti

con importi arrotondati.

Il diritto all’indennità deve

essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 perdita

di guadagno).

Secondo l’art. 8 dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.

1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata

dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei

contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

2.2. Per l’art. 15 cpv. 5 Legge COVID-19

nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021 il Consiglio federale può dichiarare

applicabili le disposizioni della LPGA. Può prevedere deroghe all’articolo 24

capoverso 1 LPGA per quanto concerne l’estinzione del diritto e all’articolo 49

capoverso 1 LPGA per quanto concerne l’applicabilità della procedura

semplificata.

Secondo l’art. 15 cpv. 5 Legge

COVID-19 nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022 il Consiglio federale può

dichiarare applicabili le disposizioni della LPGA. Può prevedere deroghe

all’articolo 24 capoverso 1 LPGA per quanto concerne l’estinzione del diritto,

all’articolo 49 capoverso 1 LPGA per quanto concerne l’applicabilità della

procedura semplificata e all’articolo 58 capoverso 1 LPGA per quanto concerne

la competenza del tribunale delle assicurazioni.

Secondo l’art. 6 dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno in vigore fino al 16 settembre 2020, in deroga

all’art. 24 LPGA, il diritto alle prestazioni si estingue il 16 settembre 2020.

Per l’art. 6 dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020, in

deroga all’art. 24 LPGA, il diritto alle prestazioni si estingue il 31 dicembre

2021. Dal 1° luglio 2021, il medesimo articolo prevedeva che il diritto alle

prestazioni si sarebbe estinto il 31 marzo 2022.

Dal 1° gennaio 2022 la norma

disponeva che il diritto alle prestazioni si sarebbe estinto il 31 marzo 2023.

Dal 17 febbraio 2022, l’art. 6

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stato ulteriormente modificato

nel senso che, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto a

prestazioni arretrate si estingue alla fine del terzo mese dopo l’abrogazione

delle disposizioni su cui si fonda.

2.3. Nella Circolare sull’indennità in

caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di

guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 17

febbraio 2022), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda

innanzitutto che questa direttiva amministrativa è costantemente aggiornata dal

17 marzo 2020 (ne esistono 25 versioni, cfr. CIC versione 25 del 17 febbraio

2022; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).

Il

p.to 3.1. “condizioni generali” prevedeva, nella versione 5 in vigore

dal 19 giugno 2020, quanto segue:

" 1020.1 Il

diritto all’indennità può nascere fino al 16 settembre 2020

06/20 e deve essere deve essere esercitato entro quella data. Scaduto

questo termine, in deroga all’articolo 24 LPGA si estingue per tutte le

pretese.”

Nella versione 7 del 17 settembre

2020, il marginale 1020.1 è stato modificato nei seguenti termini:

" 1020.1 Il

diritto all’indennità concessa in virtù dell’ordinanza COVID-

09/20 19 perdita di guadagno nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020 può

nascere al più tardi il 16 settembre 2020 e deve essere esercitato entro quella

data. Scaduto questo termine, in deroga all’articolo 24 LPGA si estingue per

tutte le pretese. Al diritto alle indennità in caso di quarantena si applicano

le disposizioni transitorie, secondo le quali un tale diritto nato in virtù

dell’ordinanza nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020 potrà essere

esercitato fino al 31 dicembre 2021. In questo modo, le persone colpite da un

provvedimento di quarantena poco prima della scadenza del diritto vigente

saranno equiparate a quelle che dovranno interrompere l’attività lucrativa in

seguito a una quarantena a partire dal 17 settembre 2020.

1020.2 Il diritto all’indennità concessa in virtù dell’ordinanza COVID-

09/20 19 perdita di guadagno nella versione in vigore dal 17

settembre 2020 può nascere al più presto il 17 settembre 2020 e sussiste per la

durata del provvedimento che ne ha determinato la nascita.

1020.3 In deroga all’articolo 24 LPGA, il diritto alle indennità

09/20 concesse in

virtù della versione dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore dal

17 settembre 2020 potrà essere esercitato al più tardi fino al 31 dicembre 2021.”

Nella versione 8 del 4 novembre

2020 i marginali 1020.1 e 1020.3 sono stati così modificati:

" 1020.1 Il

diritto all’indennità concessa in virtù dell’ordinanza COVID-

11/20 19 perdita di guadagno nella versione in vigore fino al 16 settembre

2020 può nascere al più tardi il 16 settembre 2020 e deve essere esercitato

entro quella data. Scaduto questo termine, in deroga all’articolo 24 LPGA si

estingue per tutte le pretese. Al diritto alle indennità in caso di quarantena

si applicano le disposizioni transitorie, secondo le quali un tale diritto nato

in virtù dell’ordinanza nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020

potrà essere esercitato fino al 30 giugno 2021. In questo modo, le persone

colpite da un provvedimento di quarantena poco prima della scadenza del diritto

vigente saranno equiparate a quelle che dovranno interrompere l’attività

lucrativa in seguito a una quarantena a partire dal 17 settembre 2020.

(…)

1020.3 In deroga all’articolo 24 LPGA, il diritto alle indennità

11/20 concesse in

virtù della versione dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore dal

17 settembre 2020 potrà essere esercitato al più tardi fino al 30 giugno 2021.”

Nella versione 15 del 15 aprile

2021 i marginali 1020.1 e 1020.3 sono stati così modificati:

" 1020.1 Il

Considerandi

diritto all’indennità concessa in virtù dell’ordinanza COVID-

04/21 19 perdita di guadagno nella versione in vigore fino al 16 settembre

2020.

può nascere al più tardi il 16 settembre 2020 e deve essere esercitato

entro quella data. Scaduto questo termine, in deroga all’articolo 24 LPGA si

estingue per tutte le pretese. Al diritto alle indennità derivante da un caso

di quarantena o dalla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi si

applicano le disposizioni transitorie, secondo le quali un tale diritto nato in

virtù dell’ordinanza nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020 potrà

essere esercitato fino al 31 dicembre 2021. In questo modo, le persone colpite

da un provvedimento di quarantena o dalla cessazione della custodia dei figli

da parte di terzi poco prima della scadenza del diritto vigente saranno

equiparate a quelle che dovranno interrompere l’attività lucrativa in seguito a

una quarantena o alla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi a

partire dal 17 settembre 2020.

(…).

1020.3

In deroga all’articolo 24 LPGA, il diritto alle indennità

04/21 concesse in

virtù della versione dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore dal

17.

settembre 2020 potrà essere esercitato al più tardi fino al 31 dicembre

2021.”

Nella versione 17 del 1° luglio

2021.

i marginali 1020.1 e 1020.3 hanno subito le seguenti modifiche:

" 1020.1 Il

diritto all’indennità concessa in virtù dell’ordinanza COVID-

07/21 19 perdita di guadagno nella versione in vigore fino al 16 settembre

2020.

può nascere al più tardi il 16 settembre 2020 e deve essere esercitato

entro quella data. Scaduto questo termine, in deroga all’articolo 24 LPGA si

estingue per tutte le pretese. Al diritto alle indennità derivante da un caso

di quarantena o dalla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi si

applicano le disposizioni transitorie, secondo le quali un tale diritto nato in

virtù dell’ordinanza nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020 potrà

essere esercitato fino al 30 giugno 2021. In questo modo, le persone colpite da

un provvedimento di quarantena o dalla cessazione della custodia dei figli da

parte di terzi poco prima della scadenza del diritto vigente saranno equiparate

a quelle che dovranno interrompere l’attività lucrativa in seguito a una

quarantena o alla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi a

partire dal 17 settembre 2020.

(…)

1020.3

In deroga all’articolo 24 LPGA, il diritto alle indennità

07/21 concesse in

virtù della versione dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore dal

17.

settembre 2020 potrà essere esercitato al più tardi fino al 31 marzo 2022.”

Nella versione 21 del 17 dicembre

2021.

il marginale 1020.3 ha il seguente tenore:

" 1020.3 In

deroga all’articolo 24 LPGA, il diritto alle indennità

12/21 concesse in

virtù della versione dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore dal

17.

settembre 2020 potrà essere esercitato al più tardi fino al 31 marzo 2023.”

Nella versione 25 in vigore dal

17.

febbraio 2022, i marginali 1020.1 e 1020.2 sono stati soppressi, mentre il

marginale 1020.3 prevede quanto segue:

" 1020.3 In

deroga all’articolo 24 LPGA, il diritto alle indennità

02/22b concesse in

virtù della versione dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore dal

17.

settembre 2020 potrà essere esercitato al più tardi sino alla fine del terzo

mese successivo alla soppressione dell’indennità.”

Cfr. anche l’opuscolo edito

dall’UFAS, intitolato “Misure concernenti l’indennità di perdita di guadagno

per il coronavirus” (stato: 17 febbraio 2022), dove figura, per quanto

concerne le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro

impiegate nella propria azienda e loro coniugi che collaborano nell’azienda,

che l’ultimo termine per la presentazione della domanda per le persone

indirettamente colpite dai provvedimenti per combattere il coronavirus è il 31

maggio 2022.

2.4

Le

direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF

8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre

2021.

consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147

V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019

del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag.

438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve

tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021

consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF

8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2

pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257

consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132

V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V

377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag.

252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998.

N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379

consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,

SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,

DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag.

220.

consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée

de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"

in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti,

tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa

materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118

V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.5

In concreto, la società ricorrente

ha inoltrato le richieste delle indennità giornaliere in favore della sua socia

e gerente, per i mesi da maggio 2021 a settembre 2021, il 5 luglio 2022 (plico

doc. 4).

Le domande, di principio, sono perente.

Infatti, per l’art. 6

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore dal 17 febbraio 2022, in

deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto a prestazioni arretrate si

estingue alla fine del terzo mese dopo l’abrogazione delle disposizioni su cui

si fonda, ossia, nel caso di specie, il 31 maggio 2022, in seguito alla

modifica, in vigore dal 17 febbraio 2022, dell’art. 3bis dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno che ha mantenuto il diritto alle indennità solo per

i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui

all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982

sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle

manifestazioni se date le condizioni delle lettere a, abis e b (cfr.

anche l’opuscolo edito dall’UFAS, intitolato “Misure concernenti l’indennità

di perdita di guadagno per il coronavirus” [stato: 17 febbraio 2022]).

Ciò è del resto quanto prevede

anche il marginale 1020.3 in vigore dal 17 febbraio 2022 (cfr. consid. 2.3 in

fine).

2.6

La ricorrente chiede tuttavia che

venga applicata un’eccezione (doc. I), rispettivamente che venga tenuto conto

che il ritardo è stato causato da impedimenti di forza maggiore (doc. V), poiché

il 25 luglio 2021 è stata vittima di un allagamento, ciò che le ha impedito di

allestire la contabilità del 2021 ed anche perché con la modifica dell’art. 6

dell’Ordinanza COVID-19 in vigore dal

1° gennaio 2022, poi nuovamente

modificato dal 17 febbraio 2022, era stato deciso che le richieste potevano

essere inoltrate fino al 31 marzo 2023.

2.7

Ai sensi dell’art. 41 LPGA se il

richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire

entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo

domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento

e compia l’atto omesso.

L’istituto della restituzione dei

termini costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare

sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa

(cfr. STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag.

71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V

123, consid. 3b, pag. 125).

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che

risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze

devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente

non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza

di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.

4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STF I 393/01

del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a).

La giurisprudenza federale

ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta

improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta,

però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine

stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad

incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF

9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015

consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V

255, consid. 2a; cfr., pure, STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

Tra

gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare

la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la

stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017

del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).

Per

la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce

l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se

integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con

la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa

in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio

impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

Non costituiscono, per contro,

motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto,

rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale

(cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA

2002.

N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid.

4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4,

pag. 216).

La

restituzione di un termine può, altresì, essere accordata in applicazione del

principio della buona fede quando la mancata osservanza di un termine deriva da

un comportamento di un’autorità tale da fondare in modo sufficiente la fiducia

di un assicurato (cfr. art. 9 Cost.; STF 9C_628/2017 del 9 maggio 2018 consid.

2.2.; STF 8C_50/2007 del 4 settembre 2007 consid. 5.1.; STF C 189/04 del 28

novembre 2005 consid. 4.1.; STF C 189/01 del 18 settembre 2001 DLA 2000 N. 6

pag. 27.).

La

restituzione di un termine è, in particolare, giustificata allorquando occorre

tutelare la buona fede dell'assicurato, in quanto egli non ha rispettato un

determinato termine a causa di informazioni sbagliate fornite dall'autorità

competente (cfr. STF 8C_50/2007 del 4 settembre 2007 consid. 5.1.; STF C 189/04

del 28 novembre 2005 consid. 4.1.; STF C 189/01 del 18 settembre 2001; DLA 2000

N. 6 pag. 27).

Deve ancora essere

sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio

di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto,

per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire

criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

2.8

Nel caso di specie,

questo Tribunale, per i motivi che seguono, ritiene che non sono dati i

presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza per restituire il

termine, scaduto il 31 maggio 2022, per l’inoltro delle richieste di indennità

giornaliera per i mesi da maggio 2021 a settembre 2021.

L’allagamento

del 25 luglio 2021 non ha impedito alla ricorrente di presentare, l’8 febbraio

2022, le richieste di prestazioni per i mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022.

La società avrebbe di conseguenza

potuto trasmettere alla Cassa di compensazione anche i formulari per i mesi da

maggio 2021 a settembre 2021. Nel caso in cui, a causa dell’allagamento, non

avesse avuto a disposizione i dati precisi della cifra d’affari per i mesi da

maggio 2021 a luglio 2021, avrebbe potuto indicarlo nella domanda, precisando

che avrebbe inoltrato la documentazione completa non appena essa sarebbe stata

disponibile.

Del resto la decisione di

rimborso dei danni dell’allagamento è comunque stata ricevuta il 20 marzo 2022

(doc. V), ciò che le avrebbe ampiamente permesso di terminare la contabilità

del 2021 ed inoltrare le richieste entro il 31 maggio 2022, come previsto

dall’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno (art. 6 nel tenore in vigore dal 17

febbraio 2022).

In ogni caso la ricorrente ha

avuto a disposizione un lasso di tempo assai lungo per l’inoltro delle

richieste (da fine settembre 2021 al 31 maggio 2022) e la compilazione dei

formulari non è difficoltosa, ritenuto che, a parte l’importo relativo alla

cifra d’affari ed ai motivi della domanda, i dati da inserire sono sempre gli

stessi.

Non può neppure essere d’aiuto all’insorgente

la riduzione del termine per l’inoltro della domanda dal 31 marzo 2023 al 31

maggio 2022.

È vero che l’art. 6

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore dal 1° gennaio

2022.

prevedeva un termine più lungo (31 marzo 2023) e solo con la modifica in

vigore dal 17 febbraio 2022 tale termine è stato portato, per il caso di

specie, al 31 maggio 2022.

Tuttavia la ricorrente, che aveva

già presentato in passato richieste analoghe (cfr. domande dell’8 febbraio

2022), doveva essere al corrente delle continue modifiche apportate all’Ordinanza,

che seguivano l’evoluzione del virus, anche perché la società gestisce un

centro fitness, sport e benessere per il quale le regole cambiavano

continuamente (cfr. Modifiche dei provvedimenti nazionali di contenimento del

coronavirus in Svizzera da dicembre 2020, Stato: 9 febbraio 2022, edito

dall’UFSP).

Il medesimo art. 6 ha subìto 4

cambiamenti dalla sua entrata in vigore il 17 marzo 2020, tra cui quello in

vigore dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 (periodo durante il quale la

società ricorrente è stata vittima dell’allagamento) e che prevedeva un termine

per l’inoltro delle richieste ancora più corto (31 marzo 2022).

Inoltre le modifiche del 16

febbraio 2022, che hanno portato, tra l’altro, alla soppressione delle

indennità per i salariati in posizione analoga a quella del datore di lavoro

non attivi nell’ambito delle manifestazioni, è stata ampiamente pubblicizzata,

anche solo per il fatto che quasi tutte le misure restrittive in relazione con

la lotta alla pandemia di coronavirus sono state abolite dal giorno seguente.

In queste condizioni non vi è alcun

valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo delle richieste.

2.9

Alla luce di tutto quanto sopra

esposto la decisione su opposizione impugnata merita conferma.

2.10

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione

transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di

primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019

si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 6

settembre 2022, per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni IPG

Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und

Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der

Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.

741.

n. 30).

Sul tema cfr. anche STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021

del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti