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Decisione

42.2022.68

Richiesta di condono della restituzione di indennità giornaliere coronavirus respinta. Assicurato, indipendente, avrebbe dovuto segnalare alla Cassa di compensazione che l'importo versatogli appariva

14 novembre 2022Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid.

4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N.

29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N.

18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N.

7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176,

consid. 3c, pag. 180).

Infatti, la buona fede

presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata

indebitamente. Come in altri ambiti, la misura della necessaria diligenza si

apprezza secondo una scala oggettiva, in cui però non deve essere trascurato

quanto è soggettivamente possibile ed esigibile (capacità di intendere,

stato di salute, grado di istruzione ecc.) dall'interessato (STF 9C_19/ 2018

del 28 febbraio 2018 consid. 1;8C_243/2016 del 7 luglio 2016 consid. 4.1; I

622/05 del 14 agosto 2006 consid. 3.1=SVR 3/2007 Nr. 13; DTF 138 V 218 consid.

4).

Le prestazioni sono

percepite in buona fede quando la persona assicurata ignorava o non poteva

sapere che le prestazioni erano versate a torto nel momento in cui le ha

percepite, ossia quando manca la consapevolezza di aver percepito indebitamente

delle prestazioni (Pétremand, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale

des assurances sociales, 2018, art. 25 n. 64; Kieser, ATSG-Kommentar, 2020,

art. 25 n. 65, Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2015, §

43 n. 16).

L’esclusione della buona

fede non deve necessariamente ricadere in una violazione dell’obbligo di

informare o di notifica. Anche un’omissione nel farsi parte attiva verso

l’amministrazione potrebbe entrare in considerazione (sentenza

9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1 e 5.2 con rinvio alla sentenza

9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1). Nell’ambito di un conteggio

delle prestazioni complementari errato, di principio la persona interessata non

può richiamarsi alla buona fede se non controlla per niente o se verifica in

maniera poco accurata il foglio di calcolo delle prestazioni complementari e

conseguentemente non comunica all’amministrazione un errore per lei facilmente

riconoscibile (sentenza 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1 con

rinvio alla sentenza 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1). In tale

contesto, non è quindi decisivo il fatto che la ricorrente abbia sempre

collaborato con l’amministrazione e che non abbia sottaciuto informazioni,

bensì sapere se avesse potuto nelle circostanze concrete accorgersi dell’errore

contenuto nei provvedimenti della Cassa e avesse dovuto segnalare tale

incongruenza all’amministrazione (sentenza 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022,

consid. 6.1).

2.2. Il Tribunale federale, con sentenza

9C_951/2011 del 26 aprile 2012, pubblicata in DTF 138 V 218 e SVR 2012 AHV Nr.

12 pag. 46, ha stabilito che nel caso di una domanda di condono dell’obbligo di

restituire delle rendite per vedovo percepite indebitamente a seguito di un

secondo matrimonio, la buona fede doveva essere negata, anche qualora il dovere

di informare in merito alla modificazione dello stato civile fosse stato

adempiuto da parte dell’assicurato.

Colui che si risposa non può in

buona fede continuare a percepire per anni una rendita per vedovo, senza mai

essersi informato presso la cassa di compensazione se l’annuncio del passaggio

a nuove nozze sia pervenuto e se l’ulteriore pagamento della rendita sia

effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo stato civile

sostituisce quello vecchio, al quale l’ottenimento della rendita per vedovo,

già solo a causa del nome, era legato.

L’Alta Corte, con giudizio

9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha, inoltre, confermato il diniego del

condono della restituzione di prestazioni complementari, rilevando che

l’assicurato, benché avesse avvisato la

Cassa dell’avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria

attenzione al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una

persona senza conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante

il matrimonio nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All’assicurato è

stato contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito

all’autorità competente.

In un'altra sentenza P 32/04 del

4 ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto del condono

della restituzione di PC percepite a torto, in quanto non poteva essere ammessa

la buona fede dell’assicurato. Anche nel caso, infatti, in cui questi avesse

effettivamente avvisato tempestivamente l’autorità competente della morte della

madre - beneficiaria delle PC -, egli avrebbe dovuto riconoscere che le PC

continuavano a essere versate, senza titolo giuridico, sul conto postale della

madre, di cui poteva disporre.

In una sentenza C 70/03 del 2

luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa ad un assicurato al

quale la cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente un numero

eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha stabilito che egli non

poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi

collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del

caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza

segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del

conteggio manifestamente troppo elevato.

L’Alta Corte, visto l’evidente

divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito della

disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece

percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di un caso di negligenza

lieve.

In un'altra sentenza C 264/05 del

25 gennaio 2006 il TFA ha stabilito che un assicurato non poteva invocare il

principio della buona fede per non dovere restituire delle indennità di

disoccupazione indebitamente ricevute, argomentando:

" (...)

Ungeachtet dessen weist die Vorinstanz zu Recht darauf hin,

dass die Berufung auf den öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutz auch daran

scheitert, dass die Beschwerdeführerin bei einem versicherten Verdienst von Fr.

1992.- und Gesamteinkommen (einschliesslich der bezogenen Taggelder) in den

betreffenden Monaten, welche diesen um 50 % übersteigen, die Unrichtigkeit der

Abrechnungen ohne weiteres erkennen konnte oder hätte erkennen können.

Considerandi

(...)"

2.3

In concreto dalle tavole processuali

emerge che l’insorgente si è iscritto quale indipendente con effetto dal 1°

ottobre 2019.

In data 17 febbraio 2020 la Cassa

CO 1 ha emanato la decisione di fissazione dei contributi per il 2020 sulla

base di un reddito lucrativo presumibile di fr. 36'000.

Il 2 marzo 2020 l’insorgente ha

scritto alla Cassa chiedendo di aumentare l’importo a fr. 60'000 (doc. B3).

Il 5 marzo 2020 la Cassa ha

emanato la decisione di fissazione dei contributi per il 2020 sulla base di un

reddito da attività indipendente di fr. 60'000 (doc. B2).

Il ricorrente ha poi chiesto di

poter beneficiare delle indennità giornaliere per il coronavirus sulla base

dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 2020, entrata in

vigore retroattivamente il 17 marzo 2020.

Dal 22 aprile 2020 al 9 giugno

2021.

la Cassa CO 1 ha fissato le indennità giornaliere coronavirus versate

all’insorgente per il periodo dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2021 (doc. VIII).

Nei conteggi figura che

l’indennità giornaliera ammonta a fr. 133.60 al giorno, pari a fr. 4'141.60

lordi al mese (con 31 giorni/ doc. VIII/6; fr. 4'008 al mese con 30 giorni;

cfr. doc. VIII/9).

Non viene indicato sulla base di

quale reddito sono state calcolate le prestazioni.

2.4

Questo Tribunale, per i motivi che

seguono, deve confermare la decisione su opposizione dell’amministrazione.

Preliminarmente va rammentato che

l’indennità giornaliera per il coronavirus ammonta all’80 per cento del reddito

medio dell’attività lucrativa conseguito dall’avente diritto immediatamente

prima dell’interruzione dell’attività lucrativa (cfr. marginale 1058 della

Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus

– indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC), valida dal 17

marzo 2020, Stato: 17 marzo 2020) e che la base per il calcolo dell’indennità

giornaliera per il coronavirus per i lavoratori indipendenti è costituita dal

reddito dell’attività lucrativa secondo la più recente decisione di fissazione

dei contributi per l’anno 2019 (cfr. marginale 1065 (CIC), valida dal 17 marzo

2020, Stato: 17 marzo 2020).

In concreto non è contestato che

si tratta dell’importo di fr. 36'000 su cui la Cassa, in data 2 settembre 2021,

ha ricalcolato le prestazioni per un ammontare lordo giornaliero di fr. 80.00

(fr. 2'480 al mese se di 31 giorni, fr. 2'400 se 30 giorni; cfr. plico doc. 7),

in luogo dei fr. 133.60 al giorno versati all’insorgente, ossia una differenza,

consistente, di circa il 60%.

L’assicurato, che ha ricevuto i

10.

conteggi nei quali l’importo dell’indennità giornaliera è indicato, per

errore, in fr. 133.60 al giorno, non ha avvertito la Cassa dello sbaglio in cui

è incorsa.

Il ricorrente si è giustificato

asserendo che non si è accorto dell’errore, siccome aveva chiesto, il 2 marzo

2020, un aumento del reddito soggetto a contribuzione per l’anno 2020, credendo

in un miglioramento del reddito della sua attività lucrativa iniziata nel mese

di ottobre 2019.

Al riguardo va, però, rilevato

che, a prescindere dalla difficoltà o meno di comprendere un conteggio,

l’interessato avrebbe dovuto accorgersi che l’importo così versatogli (fr.

4'141.60 lordi al mese, rispettivamente fr. 4'008) era nettamente superiore

rispetto a quello che aveva conseguito nei tre mesi dall’inizio dell’attività

lucrativa nel 2019 (dal 1° ottobre al 31 dicembre), ossia una media di fr.

3'135 al mese (fr. 9'405.- : 3; cfr. decisione su opposizione, pag. 5).

L’assicurato, presa visione dei

versamenti effettuati dalla Cassa, prestando l’attenzione da lui

ragionevolmente esigibile, avrebbe dovuto immediatamente rendersi conto che

l’ammontare era troppo elevato e che non appariva corretto.

Conseguentemente egli avrebbe

dovuto, senza indugio, avvisare la Cassa dell’errore o perlomeno informarsi

circa i motivi per i quali gli era stata corrisposta una somma così elevata e

se tale versamento risultava regolare o meno.

In simili

condizioni, richiamata la giurisprudenza esposta al consid. 2.3., questa Corte

ritiene che l'assicurato, non segnalando immediatamente alla Cassa che

l’importo versatogli appariva troppo ingente, ha commesso una negligenza grave.

In particolare,

come si evince da quanto esposto sopra, l'entità dell’ammontare in questione

era tale da permettergli di riconoscere che si trattava di un errore.

Di conseguenza, la

buona fede dell’insorgente deve essere negata (cfr. anche STCA

38.2007.64

del 3 dicembre 2007; STCA 38.2005.103 del 5 aprile 2006).

2.5

Alla luce di quanto sopra esposto,

il TCA, non potendo riconoscere la buona fede del ricorrente, primo presupposto

per ottenere un eventuale condono (cfr. consid. 2.1.), deve negare il condono

dell'obbligo di restituzione della somma di fr. 20'040.05.-.

La decisione su opposizione

impugnata merita pertanto conferma.

2.6

L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31

dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di

regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese

di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo

l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 9 settembre 2022, per cui si applica la nuova

disposizione legale.

Trattandosi

di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art.

1.

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS

830.

]; Kieser, Covid-19 –

Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama

der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020

pag. 741 n. 30).

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti