42.2022.68
Richiesta di condono della restituzione di indennità giornaliere coronavirus respinta. Assicurato, indipendente, avrebbe dovuto segnalare alla Cassa di compensazione che l'importo versatogli appariva troppo elevato
14 novembre 2022Italiano16 min
del 28 febbraio 2018 consid. 1; 8C_243/2016 del 7 luglio 2016 consid. 4.1; I 622/05 del 14 agosto 2006 consid. 3.1=SVR 3/2007 Nr. 13; DTF 138 V 218 consid.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2022.68
cs
Lugano
14 novembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 settembre 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 2 settembre 2022 emanata
da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto in fatto
1.1. Con 10 distinte decisioni emesse
dal 22 aprile 2020 al 9 giugno 2021, la Cassa CO 1 ha fissato in fr. 133.60 al
giorno (fr. 130.60 netti) l’ammontare delle indennità giornaliere dovute a RI 1,
nato nel 1978, indipendente, tra il 17 marzo 2020 ed il 31 maggio 2021 (doc.
VIII/1-10).
1.2. Con decisione di restituzione del 3
settembre 2021, cresciuta incontestata in giudicato, la Cassa ha chiesto ad RI
1 la restituzione di un importo di fr. 20'040.05, poiché il calcolo delle
indennità giornaliere è stato effettuato sulla base del reddito presumibile del
2020 (fr. 60'000) in luogo del reddito del 2019 (fr. 36'000; doc. 1).
1.3. Il 20 settembre 2021 l’assicurato
ha chiesto il condono (doc. 2).
1.4. Con decisione del 22 aprile 2022
(doc. 3), confermata dalla decisione su opposizione del 2 settembre 2022 (doc.
5), la Cassa ha respinto la richiesta di condono, affermando:
" (…)
6. Nel caso in
esame, l’opponente, che si è affiliato come indipendente in data 1° ottobre
2019, ha percepito per il periodo dal 17 marzo 2020 al 7 luglio 2021 le IPG
Corona calcolate sul reddito provvisorio del 2020, pari a CHF 60'000.00.-,
piuttosto che sul reddito provvisorio del 2019, pari a CHF 36'000.00.-
rapportato su base annua. In altre parole egli ha percepito un’indennità
giornaliera di CHF 130.60 invece di 80.00.-. Pertanto, egli, sulla base di
quanto percepito nei primi mesi di inizio dell’attività (dalla dichiarazione
dei salari risulta che dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019 ha effettivamente
percepito CHF 9'405.00.-), avrebbe dovuto rendersi conto dell’errore poiché
l’indennità versata era troppo elevata. Di conseguenza, non si può ritenere
adempiuto il requisito della buona fede.”
1.5. RI 1 è insorto al TCA contro la
predetta decisione su opposizione, rilevando che per motivi a lui estranei, la
Cassa stessa ha calcolato l’ammontare delle prestazioni sul reddito presumibile
del 2020 (fr. 5'000 al mese) in luogo del reddito conseguito nei primi tre mesi
di attività del 2019 (fr. 3'000 al mese). L’insorgente afferma che dai conteggi
mensili inviati non poteva capire che l’amministrazione aveva commesso un
errore. Egli rileva del resto di non poter rimborsare l’importo richiesto, in
quanto attualmente disoccupato e senza fondi (doc. I).
1.6. Il 15 settembre 2022 l’insorgente
ha prodotto ulteriore documentazione, e meglio la decisione di fissazione dei
contributi per l’anno 2020 del 17 febbraio 2020, calcolati sulla base di fr.
36'000 (doc. B1), lo scritto del 2 marzo 2020 alla Cassa con cui chiede di
aumentare l’importo soggetto a contribuzione a fr. 60'000 all’anno (doc. B3) e
la decisione di fissazione dei contributi del 5 marzo 2020 con cui la Cassa
fissa in fr. 60'000 l’ammontare soggetto a contribuzione nel 2020 (doc. B2). Lo
scritto è stato trasmesso all’amministrazione con facoltà di esprimersi in merito
entro 5 giorni (doc. VI).
1.7. Con risposta del 16 settembre 2022
la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
1.8. Il 30 settembre 2022 il TCA ha
chiesto alla Cassa di voler produrre il conteggio delle indennità giornaliere
del 22 aprile 2020 citato nella decisione formale del 22 aprile 2022 e quelli
successivi relativi alle prestazioni per le quali è stata chiesta la
restituzione (doc. VII).
1.9. L’amministrazione ha prodotto la
documentazione il 5 ottobre 2022 (doc. VIII). Gli atti sono stati trasmessi per
conoscenza al ricorrente il 7 ottobre 2022 (doc. IX).
considerato in
diritto
2.1. Secondo l’art.
1 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno le disposizioni della legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità, sempreché altre
disposizioni della medesima ordinanza non prevedano espressamente una deroga
alla LPGA.
Ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni
indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve
essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in
gravi difficoltà (cfr. anche art. 4 OPGA).
La giurisprudenza,
relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza
dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze
concrete l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo
prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto
commesso.
Il
Tribunale federale ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza
dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella
concernente l'attenzione esigibile è di diritto (sentenza 9C_267/2021 del 1°
febbraio 2022, consid. 5.1 e 5.2; sentenza 9C_413/2016 del 26 settembre 2016,
consid. 3.1; DTF 122 V 221 consid. 3; cfr. anche sentenza C 292/02 del 15 marzo
2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr. 9 p.
21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269).
Secondo l'art. 3 cpv. 2 CC,
che è applicabile per analogia:
" Nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con
l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete
al giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente
dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il
grado dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La
buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata
indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è
stata determinata da sua negligenza.
Per
quel che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa,
intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che
hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di
annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza
grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o
l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo
Fatti
di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid.
4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N.
29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N.
18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N.
7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176,
consid. 3c, pag. 180).
Infatti, la buona fede
presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata
indebitamente. Come in altri ambiti, la misura della necessaria diligenza si
apprezza secondo una scala oggettiva, in cui però non deve essere trascurato
quanto è soggettivamente possibile ed esigibile (capacità di intendere,
stato di salute, grado di istruzione ecc.) dall'interessato (STF 9C_19/ 2018
del 28 febbraio 2018 consid. 1; 8C_243/2016 del 7 luglio 2016 consid. 4.1; I 622/05 del 14 agosto 2006 consid. 3.1=SVR 3/2007 Nr. 13; DTF 138 V 218 consid.
4).
Le prestazioni sono
percepite in buona fede quando la persona assicurata ignorava o non poteva
sapere che le prestazioni erano versate a torto nel momento in cui le ha
percepite, ossia quando manca la consapevolezza di aver percepito indebitamente
delle prestazioni (Pétremand, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale
des assurances sociales, 2018, art. 25 n. 64; Kieser, ATSG-Kommentar, 2020,
art. 25 n. 65, Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2015, §
43 n. 16).
L’esclusione della buona
fede non deve necessariamente ricadere in una violazione dell’obbligo di
informare o di notifica. Anche un’omissione nel farsi parte attiva verso
l’amministrazione potrebbe entrare in considerazione (sentenza
9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1 e 5.2 con rinvio alla sentenza
9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1). Nell’ambito di un conteggio
delle prestazioni complementari errato, di principio la persona interessata non
può richiamarsi alla buona fede se non controlla per niente o se verifica in
maniera poco accurata il foglio di calcolo delle prestazioni complementari e
conseguentemente non comunica all’amministrazione un errore per lei facilmente
riconoscibile (sentenza 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1 con
rinvio alla sentenza 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1). In tale
contesto, non è quindi decisivo il fatto che la ricorrente abbia sempre
collaborato con l’amministrazione e che non abbia sottaciuto informazioni,
bensì sapere se avesse potuto nelle circostanze concrete accorgersi dell’errore
contenuto nei provvedimenti della Cassa e avesse dovuto segnalare tale
incongruenza all’amministrazione (sentenza 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022,
consid. 6.1).
2.2. Il Tribunale federale, con sentenza
9C_951/2011 del 26 aprile 2012, pubblicata in DTF 138 V 218 e SVR 2012 AHV Nr.
12 pag. 46, ha stabilito che nel caso di una domanda di condono dell’obbligo di
restituire delle rendite per vedovo percepite indebitamente a seguito di un
secondo matrimonio, la buona fede doveva essere negata, anche qualora il dovere
di informare in merito alla modificazione dello stato civile fosse stato
adempiuto da parte dell’assicurato.
Colui che si risposa non può in
buona fede continuare a percepire per anni una rendita per vedovo, senza mai
essersi informato presso la cassa di compensazione se l’annuncio del passaggio
a nuove nozze sia pervenuto e se l’ulteriore pagamento della rendita sia
effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo stato civile
sostituisce quello vecchio, al quale l’ottenimento della rendita per vedovo,
già solo a causa del nome, era legato.
L’Alta Corte, con giudizio
9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha, inoltre, confermato il diniego del
condono della restituzione di prestazioni complementari, rilevando che
l’assicurato, benché avesse avvisato la
Cassa dell’avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria
attenzione al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una
persona senza conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante
il matrimonio nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All’assicurato è
stato contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito
all’autorità competente.
In un'altra sentenza P 32/04 del
4 ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto del condono
della restituzione di PC percepite a torto, in quanto non poteva essere ammessa
la buona fede dell’assicurato. Anche nel caso, infatti, in cui questi avesse
effettivamente avvisato tempestivamente l’autorità competente della morte della
madre - beneficiaria delle PC -, egli avrebbe dovuto riconoscere che le PC
continuavano a essere versate, senza titolo giuridico, sul conto postale della
madre, di cui poteva disporre.
In una sentenza C 70/03 del 2
luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa ad un assicurato al
quale la cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente un numero
eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha stabilito che egli non
poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi
collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del
caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza
segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del
conteggio manifestamente troppo elevato.
L’Alta Corte, visto l’evidente
divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito della
disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece
percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di un caso di negligenza
lieve.
In un'altra sentenza C 264/05 del
25 gennaio 2006 il TFA ha stabilito che un assicurato non poteva invocare il
principio della buona fede per non dovere restituire delle indennità di
disoccupazione indebitamente ricevute, argomentando:
" (...)
Ungeachtet dessen weist die Vorinstanz zu Recht darauf hin,
dass die Berufung auf den öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutz auch daran
scheitert, dass die Beschwerdeführerin bei einem versicherten Verdienst von Fr.
1992.- und Gesamteinkommen (einschliesslich der bezogenen Taggelder) in den
betreffenden Monaten, welche diesen um 50 % übersteigen, die Unrichtigkeit der
Abrechnungen ohne weiteres erkennen konnte oder hätte erkennen können.
Considerandi
(...)"
2.3
In concreto dalle tavole processuali
emerge che l’insorgente si è iscritto quale indipendente con effetto dal 1°
ottobre 2019.
In data 17 febbraio 2020 la Cassa
CO 1 ha emanato la decisione di fissazione dei contributi per il 2020 sulla
base di un reddito lucrativo presumibile di fr. 36'000.
Il 2 marzo 2020 l’insorgente ha
scritto alla Cassa chiedendo di aumentare l’importo a fr. 60'000 (doc. B3).
Il 5 marzo 2020 la Cassa ha
emanato la decisione di fissazione dei contributi per il 2020 sulla base di un
reddito da attività indipendente di fr. 60'000 (doc. B2).
Il ricorrente ha poi chiesto di
poter beneficiare delle indennità giornaliere per il coronavirus sulla base
dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 2020, entrata in
vigore retroattivamente il 17 marzo 2020.
Dal 22 aprile 2020 al 9 giugno
2021.
la Cassa CO 1 ha fissato le indennità giornaliere coronavirus versate
all’insorgente per il periodo dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2021 (doc. VIII).
Nei conteggi figura che
l’indennità giornaliera ammonta a fr. 133.60 al giorno, pari a fr. 4'141.60
lordi al mese (con 31 giorni/ doc. VIII/6; fr. 4'008 al mese con 30 giorni;
cfr. doc. VIII/9).
Non viene indicato sulla base di
quale reddito sono state calcolate le prestazioni.
2.4
Questo Tribunale, per i motivi che
seguono, deve confermare la decisione su opposizione dell’amministrazione.
Preliminarmente va rammentato che
l’indennità giornaliera per il coronavirus ammonta all’80 per cento del reddito
medio dell’attività lucrativa conseguito dall’avente diritto immediatamente
prima dell’interruzione dell’attività lucrativa (cfr. marginale 1058 della
Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus
– indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC), valida dal 17
marzo 2020, Stato: 17 marzo 2020) e che la base per il calcolo dell’indennità
giornaliera per il coronavirus per i lavoratori indipendenti è costituita dal
reddito dell’attività lucrativa secondo la più recente decisione di fissazione
dei contributi per l’anno 2019 (cfr. marginale 1065 (CIC), valida dal 17 marzo
2020, Stato: 17 marzo 2020).
In concreto non è contestato che
si tratta dell’importo di fr. 36'000 su cui la Cassa, in data 2 settembre 2021,
ha ricalcolato le prestazioni per un ammontare lordo giornaliero di fr. 80.00
(fr. 2'480 al mese se di 31 giorni, fr. 2'400 se 30 giorni; cfr. plico doc. 7),
in luogo dei fr. 133.60 al giorno versati all’insorgente, ossia una differenza,
consistente, di circa il 60%.
L’assicurato, che ha ricevuto i
10.
conteggi nei quali l’importo dell’indennità giornaliera è indicato, per
errore, in fr. 133.60 al giorno, non ha avvertito la Cassa dello sbaglio in cui
è incorsa.
Il ricorrente si è giustificato
asserendo che non si è accorto dell’errore, siccome aveva chiesto, il 2 marzo
2020, un aumento del reddito soggetto a contribuzione per l’anno 2020, credendo
in un miglioramento del reddito della sua attività lucrativa iniziata nel mese
di ottobre 2019.
Al riguardo va, però, rilevato
che, a prescindere dalla difficoltà o meno di comprendere un conteggio,
l’interessato avrebbe dovuto accorgersi che l’importo così versatogli (fr.
4'141.60 lordi al mese, rispettivamente fr. 4'008) era nettamente superiore
rispetto a quello che aveva conseguito nei tre mesi dall’inizio dell’attività
lucrativa nel 2019 (dal 1° ottobre al 31 dicembre), ossia una media di fr.
3'135 al mese (fr. 9'405.- : 3; cfr. decisione su opposizione, pag. 5).
L’assicurato, presa visione dei
versamenti effettuati dalla Cassa, prestando l’attenzione da lui
ragionevolmente esigibile, avrebbe dovuto immediatamente rendersi conto che
l’ammontare era troppo elevato e che non appariva corretto.
Conseguentemente egli avrebbe
dovuto, senza indugio, avvisare la Cassa dell’errore o perlomeno informarsi
circa i motivi per i quali gli era stata corrisposta una somma così elevata e
se tale versamento risultava regolare o meno.
In simili
condizioni, richiamata la giurisprudenza esposta al consid. 2.3., questa Corte
ritiene che l'assicurato, non segnalando immediatamente alla Cassa che
l’importo versatogli appariva troppo ingente, ha commesso una negligenza grave.
In particolare,
come si evince da quanto esposto sopra, l'entità dell’ammontare in questione
era tale da permettergli di riconoscere che si trattava di un errore.
Di conseguenza, la
buona fede dell’insorgente deve essere negata (cfr. anche STCA
38.2007.64
del 3 dicembre 2007; STCA 38.2005.103 del 5 aprile 2006).
2.5
Alla luce di quanto sopra esposto,
il TCA, non potendo riconoscere la buona fede del ricorrente, primo presupposto
per ottenere un eventuale condono (cfr. consid. 2.1.), deve negare il condono
dell'obbligo di restituzione della somma di fr. 20'040.05.-.
La decisione su opposizione
impugnata merita pertanto conferma.
2.6
L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31
dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di
regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese
di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo
l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto, il ricorso è del 9 settembre 2022, per cui si applica la nuova
disposizione legale.
Trattandosi
di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art.
1.
Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS
830.31]; Kieser, Covid-19 –
Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama
der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020
pag. 741 n. 30).
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,
8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022
pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti