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Decisione

42.2022.70

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 ottobre 2022Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i mesi di ottobre 2021 e dicembre 2021, sostenendo che

l’insorgente non ha subito una limitazione della sua attività lucrativa a causa

delle misure federali o cantonali per fermare il diffondersi del coronavirus

(cfr. art. 2 cpv. 3bis lett. a dell’Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno nel tenore in vigore fino al 16 febbraio 2022 ed applicabile in

concreto; cfr. anche DTF 148 V 162, consid. 3.2.1-3.2.2).

Nelle

richieste delle indennità si evince che la società in nome collettivo di cui è

socio il ricorrente ha conseguito una cifra d’affari di fr. 446'500 nel 2015,

fr. 390'000 nel 2016, fr. 404'200 nel 2017, fr. 284'900 nel 2018, fr. 447'653

nel 2019.

La

cifra d’affari è stata di fr. 14'431.80 nel mese di ottobre 2021 e di fr.

17'509 nel mese di dicembre 2021.

Alla richiesta di sapere a quali

provvedimenti è dovuta la limitazione della cifra d’affari, il ricorrente ha

indicato: “Tutti i provvedimenti hanno avuto un influsso negativo sulla

cifra d’affari in quanto hanno considerevolmente rallentato il mercato edile e

immobiliare e di conseguenza i cantieri e le relazioni pubbliche per

l’acquisizione di nuovi lavori”.

2.8. Questo Tribunale, per i motivi che

seguono, deve confermare la decisione su opposizione della Cassa.

Per quanto concerne le misure

federali e cantonali che avrebbero limitato l’attività lucrativa del ricorrente

citate in sede di opposizione a cui l’insorgente rinvia con il proprio ricorso,

a giusta ragione l’amministrazione ha evidenziato come gli asseriti

rallentamenti del mercato edile ed immobiliare, delle relazioni pubbliche per

l’acquisizione di nuovi lavori e degli enti pubblici nel prendere decisioni, il

distanziamento sociale, nonché la disinfezione personale, le quarantene del

personale delle ditte che avrebbero aumentato i prezzi e rallentato le

forniture o la mancanza di delibere da parte dei clienti non costituiscono

provvedimenti emanati dalle autorità e dunque non possono assurgere a motivo

per ritenere che l’attività del ricorrente, di professione architetto, sia

limitata a causa delle misure per contenere la pandemia di coronavirus.

Si tratta infatti di scelte

personali od aziendali oppure di problematiche che dipendono dalla congiuntura

economica.

Né può essere rimproverato alla

Cassa di aver evidenziato una contraddizione nel sostenere da una parte che vi

sarebbe stata una mancanza di delibere ed un rallentamento generale del mercato

immobiliare e dall’altra che malgrado la richiesta di lavoro non sarebbe stato

messo nelle condizioni di acquisire nuova clientela a causa dell’utilizzo

obbligatorio delle mascherine. L’amministrazione fa giustamente notare che un

eventuale calo di delibere od un rallentamento della congiuntura all’inizio

della pandemia, con la chiusura dei cantieri nella primavera del 2020, non sono

un motivo per riconoscere le indennità un anno e mezzo dopo.

Per quanto concerne l’obbligo, in

alcune situazioni ed in alcuni periodi, di indossare la mascherina chirurgica,

il ricorrente sostiene che “clienti, artigiani e specialisti si presentavano

in riunione con le mascherine costringendomi ad essere affiancato da un socio e

svolgere un doppio lavoro. Queste situazioni hanno comportato un grave danno

economico all’azienda del sottoscritto in quanto non avevo più “margini di

manovra” nelle relazioni interpersonali e nell’acquisizione dei lavori”.

A questo proposito l’insorgente ha

Considerandi

prodotto un certificato del 29 novembre 2021 del dr. med. __________,

specialista FMH malattie orecchio-naso-gola e chirurgia cervico-facciale, il

quale ha attestato che l’assicurato “presenta una grave perdita uditiva

compensabile solo parzialmente con protesi acustiche. Il paziente è penalizzato

nella sua vita professionale quando gli interlocutori indossano la mascherina e

lui ha grosse difficoltà a comprendere cosa viene detto. Anche la mancata

possibilità di avvicinamento, a causa delle distanze sociali, può creare

problemi di comprensione” (allegati doc. C).

Questo Tribunale rileva che, di regola,

le mascherine chirurgiche all’aperto non erano obbligatorie nei mesi di ottobre

e dicembre 2021 (cfr. art. 6 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare) e

pertanto le relazioni interpersonali e l’acquisizione dei lavori, nonché il

seguire lo svolgimento dei lavori sui cantieri non era oltremodo compromessa.

Inoltre, l’insorgente, di

professione architetto, non lavora da solo, ma fa parte di una società in nome

collettivo, composta di altri due soci. Egli pertanto, insieme ai suoi

colleghi, ritenuto il protrarsi della pandemia di coronavirus, avrebbe potuto

riorganizzare il suo studio di architettura, così da far partecipare uno degli

altri soci alle riunioni in cui l’obbligo della mascherina era dato, ed

occuparsi prevalentemente dei lavori che non necessitavano il porto della

mascherina, tra i quali le pratiche di approvazione dei progetti, dei

preventivi, dei piani e dei documenti esecutivi necessari per gli appalti, la

direzione dei lavori, la gestione economica e la conduzione del cantiere.

Secondo il TCA, di conseguenza,

l’obbligatorietà della mascherina al chiuso, alla luce della professione svolta

di architetto, all’interno di una società in nome collettivo, non costituiva

una limitazione dell’attività lucrativa del ricorrente.

Le

condizioni per ottenere le indennità giornaliere non sono pertanto date (cfr.

art. 2 cpv. 3bis lett. a dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno

nel tenore in vigore fino al 16 febbraio 2022 ed applicabile in concreto; cfr.

anche DTF 148 V 162, consid. 3.2.1-3.2.2).

2.9

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto la decisione su opposizione impugnata merita

conferma.

2.10

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione

transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di

primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019

si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 12

settembre 2022, per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni IPG

Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und

Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der

Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.

741.

n. 30).

Sul tema cfr. anche STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in cui è

ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti