42.2022.70
Richiesta di indennità giornaliere per il coronavirus per il mese di ottobre e dicembre 2021 da parte di un architetto indipendente. Domanda respinta in assenza di misure adottate dalle autorità per combattere il coronavirus che limitavano la sua attività lucrativa
24 ottobre 2022Italiano28 min
i mesi di ottobre 2021 e dicembre 2021, sostenendo che
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2022.70
cs
Lugano
24 ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 29 luglio 2022 emanata da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto, in fatto
1.1. Il 27 ottobre 2021 ed il 14 gennaio
2022 RI 1, nato nel 1973, socio della società in nome collettivo __________, ha
inoltrato le domande volte all’ottenimento delle indennità giornaliere per il
coronavirus per i mesi di ottobre 2021 e dicembre 2021 quale indipendente (doc.
6).
1.2. Con decisioni del 25 novembre 2021
(per il mese di ottobre 2021) e del 25 gennaio 2022 (per il mese di dicembre 2021),
confermate dalla decisione su opposizione del 29 luglio 2022, la Cassa CO 1 ha
respinto le richieste, affermando:
“(…)
5. Preso atto di
quanto suesposto, la Cassa non può – al fine di valutare la limitazione
dell’attività lucrativa ed eventualmente erogare le prestazioni richieste –
tenere in considerazione quale motivo valido quanto dichiarato dall’opponente
per i motivi che seguono. Nei formulari del 27 ottobre 2021 e 14 gennaio 2022,
l’insorgente ha dichiarato che la sua cifra d’affari ha subito una diminuzione
a causa del rallentamento del mercato edile ed immobiliare, nonché delle
relazioni pubbliche per l’acquisizione di nuovi lavori per le limitazioni
vigenti. Con lo scritto del 12 novembre 2021 egli ha precisato che la propria
attività è stata limitata dalle disposizioni concernenti il distanziamento
sociale, l’obbligo delle mascherine, la disinfezione personale, le quarantene
del personale nelle ditte artigianali, che avrebbero comportato un aumento
generale dei prezzi ed un rallentamento delle forniture. Inoltre vi è stata una
mancanza di delibere da parte dei clienti, che sono restii ad affidargli nuovi
lavori, ed un rallentamento degli enti pubblici nel prendere decisioni.
Pertanto, egli ha sostanzialmente asserito di aver avuto una diminuzione della
clientela per motivi di cui la Cassa, con le decisioni impugnate, rettamente
non ha ritenuto validi, dato che non discendono da provvedimenti cantonali o
federali. Infatti, la mancanza di delibere da parte dei clienti, come anche il
fatto di sospendere i lavori a causa delle quarantene dei dipendenti, nonché la
protrazione delle decisioni da parte degli enti pubblici, sono questioni che
dipendono unicamente dalle scelte personali o aziendali, e non da provvedimenti
dettati da Autorità cantonali o federali. Inoltre, il rincaro delle materie
prime ed il ritardo delle forniture sono questioni che dipendono dalla
congiuntura economica e non di provvedimenti cantonali o federali adottato al
fine di diminuire la propagazione del Coronavirus. La cassa ha rettamente
ritenuto altresì che l’asserzione, immotivata e del tutto generica, secondo cui
la propria attività, oltre che dagli altri provvedimenti, sarebbe stata
limitata dall’obbligo d’indossare la mascherina chirurgica, non possa essere
presa in considerazione, poiché tale obbligo non sussiste per svolgere
l’attività di architetto. Ora, in sede di opposizione, l’insorgente adduce che
la diminuzione della cifra d’affari sarebbe dovuta al fatto che, essendo egli
affetto da una grave ipoacusia neurosensoriale congenita, l’uso delle
mascherine chirurgiche comporta delle difficoltà di comprensione con la
clientela, poiché le stesse occultano il labiale e la mimica facciale.
Tuttavia, non essendo obbligatorio l’uso della mascherina per svolgere
l’attività dell’opponente, anche tale motivazione non può essere ritenuta
valida. Inoltre, non si può fare a meno di osservare come alcune motivazioni,
siano tra loro palesemente discordanti, dato che l’insorgente da un lato
lamenta la mancanza di delibere ed il rallentamento generale del mercato
immobiliare, mentre dall’altro adduce sostanzialmente che, nonostante ci fosse
stata richiesta, non avrebbe potuto acquisire nuovi lavori a causa delle
difficoltà riscontrate nella comunicazione con i clienti dettate dall’obbligo di
indossare la mascherina chirurgica.
6. In
definitiva, la limitazione dell’attività esercitata dall’opponente è da
ascriversi alla pandemia e ai suoi effetti (stagnazione economica generale in
primis), piuttosto che a provvedimenti ordinati dalle autorità per
combatterla. La decisione impugnata è dunque confermata.” (doc. 1)
1.3. RI 1 è insorto al TCA contro la
predetta decisione su opposizione, chiedendo che gli vengano riconosciute le
indennità per perdita di guadagno Corona per i mesi di ottobre, novembre e
dicembre 2021, gennaio e metà febbraio 2022 (doc. I).
Preliminarmente il ricorrente,
che rinvia alle motivazioni contenute nelle opposizioni, afferma di essere
affetto da difficoltà uditive, con la conseguenza che le mascherine indossate
dai suoi interlocutori gli creano dei problemi di comprensione.
Dal 13 settembre 2021 l’uso delle
mascherine è diventato obbligatorio all’interno, ma non per coloro in possesso
del certificato COVID, ma comunque sempre consigliate dalle autorità. Dal 3
dicembre 2021 sono diventate nuovamente obbligatorie all’interno, nei luoghi
necessari alle relazioni pubbliche (bar, ristoranti, ecc.), con alcune deroghe.
Dal 17 dicembre 2021 ad almeno metà febbraio 2022 vi è stato un inasprimento
delle normative relative al certificato COVID abbinato all’uso obbligatorio
delle mascherine nei medesimi luoghi citati precedentemente. Le decisioni
politiche alleggerivano solo in parte l’obbligo generale delle mascherine e
contrastavano con l’emergenza sanitaria ed i consigli degli esperti, dr. med. Garzoni,
dr. med. Merlani e dr. Zanini che sostenevano il porto generalizzato delle
mascherine. Questa situazione ha comportato che clienti, artigiani e
specialisti si presentavano alle riunioni con le mascherine, costringendo il
ricorrente ad essere affiancato da un socio che doveva svolgere un doppio
lavoro. Queste situazioni hanno comportato un grave danno economico all’azienda
non avendo margini di manovra nelle relazioni interpersonali e
nell’acquisizione dei lavori.
Egli contesta inoltre che le sue
motivazioni siano contraddittorie, poiché si riferiscono a due periodi diversi.
Inizialmente hanno pesato negativamente i provvedimenti adottati dalle autorità
(chiusura cantieri, ecc.), che hanno portato ad un rallentamento generale del
mercato immobiliare e della congiuntura.
In seguito con la riapertura dei
cantieri e la ripresa del mercato, a pesare negativamente è stato il
mantenimento anche solo parziale dell’obbligo della mascherina, come rilevato
in precedenza. L’insorgente evidenzia di aver personalmente sofferto la
presenza di persone che indossavano le mascherine sia nella vita professionale
che in quella sociale.
1.4. Con risposta del 19 settembre 2022
la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
considerato, in diritto
in ordine
2.1. La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la
decisione impugnata
che costituisce il presupposto e il contenuto della
contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_775/2019 del 26
maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF
8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016
consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164;
DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e
giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Nella
presente fattispecie oggetto della decisione su opposizione del 29 luglio 2022
è il rifiuto del diritto alle indennità giornaliere per il coronavirus per i
mesi di ottobre 2021 e dicembre 2021 (doc. 1, punto 4, pag. 3).
Ne discende che la richiesta
dell’insorgente tendente al riconoscimento delle indennità per i mesi di
novembre 2021, gennaio 2022 e metà febbraio 2022 è irricevibile.
2.2. L’Ordinanza sui provvedimenti in
caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19)
(Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), applicabile al caso di
specie, ha subito numerose modifiche.
In concreto vanno applicate le
norme nel tenore in vigore nei mesi di ottobre 2021 e dicembre 2021 (DTF 148 V
162, consid. 3.2.1-3.2.2).
nel merito
2.3. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3
della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare
ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,
dell’ordine
pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere
limitata nel tempo.
Il Consiglio federale, fondandosi
sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per
frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus,
l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con
il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31),
entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi
(RU 2020 871).
Dopo che il 25 settembre 2020 il
Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del
Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19;
cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi
sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche
dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di
perdita di guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro
attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere
l’epidemia di COVID-19 e subiscono una perdita di guadagno o salariale (art. 2
cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).
Hanno inoltre diritto alle
prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai
datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il
coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la
loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita
di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un
reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per
analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è
stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione
alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno).
Il 18 giugno 2021 il Consiglio
federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di
perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11
cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19
decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del
18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di
perdita di guadagno”).
Il 17 dicembre 2021 il Parlamento
ha deciso di prorogare la durata di validità dell’articolo 15 della legge
COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale ha
prorogato la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.
L’attività
lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla
cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata
avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di
attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa
dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra
d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari
mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre
d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.).
Il cpv. 3ter, primo
periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con
entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:
" 3ter
L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è
registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per
cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.
RU 2020 pag. 5829)
Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv.
3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):
" Art. 2
cpv. 3ter, primo e terzo periodo
3ter L’attività lucrativa è
ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione
della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra
d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato
la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre
mesi con le cifre d’affari più elevate.”
Nell’ambito della revisione della
legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021,
tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1
seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno),
prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole
dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di
guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra
d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni
2015-2019.
L’art. 2 dell’Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno ha subito un importante cambiamento con effetto dal 17
febbraio 2022: sono stati abrogati i capoversi 1-3 e 6-8, mentre il cpv. 3bis
è stato modificato nel senso che hanno diritto alle prestazioni i lavoratori
indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31
capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione
contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle manifestazioni se sono
obbligatoriamente assicurati ai sensi della LAVS (lett. a); se la loro attività
lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati
dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 (lett. abis),
se subiscono una perdita di guadagno o salariale (lett. b) e se nel 2019 hanno
conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000
franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività
dopo il 2019; se non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va
adempiuta in proporzione alla durata dell’attività.
L’art. 4 dell’Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle
indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di
indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono
versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).
Ai sensi dell’art. 5
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, riguardante l’importo e il calcolo
dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito
medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto
all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia
l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di
perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al
giorno (cpv. 3).
Per l’art. 5 cpv. 2ter
nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021
(RU 2021 5):
" Per il
calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo
2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il
reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità
non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di
calcolo più recente.”
Ai sensi dell’art. 5 cpv. 2ter
nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5, 109,
167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti
aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,
capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito
soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si
può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo
più recente.
Dal 1° luglio 2021 la norma
prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi
diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,
capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel
campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito
soggetto all’AVS conseguito nel 2019.
Dal 1° luglio 2021 è inoltre in
vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei lavoratori
indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis
lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la
decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività
lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis
o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla
base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.
Dal 17 febbraio 2022 l’art. 5
cpv. 2bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prevede che ai
lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis
che hanno già percepito un’indennità in virtù della presente ordinanza nella
versione in vigore fino al 16 settembre 2020 si applica la medesima base di
calcolo.
Per l’art. 5 cpv. 2ter
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, in vigore dal 17 febbraio 2022,
per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui
all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies che non
rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante
il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.
L’art. 5 cpv. 2ter dell’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17 febbraio 2022,
prevede che se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui
all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies la decisione
di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più
elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter,
dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della
decisione di tassazione fiscale per il 2019.
L’art. 11 cpv. 1 della legge
federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a
cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, prevede che
per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è
determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il
Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’indennità e incarica
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti
con importi arrotondati.
Il diritto all’indennità deve
essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 perdita
di guadagno).
Secondo l’art. 8 dell’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.
1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata
dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei
contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).
Infine, l’art. 6 dell’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17 febbraio 2022,
prevede che, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto a
prestazioni arretrate si estingue alla fine del terzo mese dopo l’abrogazione
delle disposizioni su cui si fonda.
2.4. Nella Circolare sull’indennità in
caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di
guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 17
febbraio 2022), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda
innanzitutto che questa direttiva amministrativa è costantemente aggiornata dal
17 marzo 2020 (ne esistono 25 versioni, cfr. CIC versione 25 del 17 febbraio
2022; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).
Nella
premessa alla versione 18, stato: 1° settembre 2021, figura:
" (…)
Attualmente restano pochissime restrizioni decise dalle autorità. Di
conseguenza, le casse di compensazione devono prestare particolare attenzione
ai motivi invocati dagli assicurati per esercitare il diritto all’indennità in
virtù della limitazione considerevole dell’attività lucrativa. Questi motivi
devono essere legati ai provvedimenti per combattere il coronavirus. (…)”
Il
p.to 3.2.5, diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività
lucrativa, prevede:
" 1041 Hanno
diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le
11/20 persone in posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner
registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a
livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare
considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito
un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi.
Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato
nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di
reddito si applica per analogia il N. 1067.
1041.3 L’attività
lucrativa è considerata aver subìto una limitazione
3/21 considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari
pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari media degli anni
2015–2019. Ai fini del confronto, la cifra d’affari media realizzata nel
periodo di attività effettivo va calcolata su base mensile. Se l’attività è
stata avviata prima del gennaio del 2015, la cifra d’affari complessiva va
divisa per 60, per determinare il valore mensile. L’avente diritto deve
indicare la diminuzione della cifra d’affari e spiegare a quale provvedimento è
dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre 2020 è decisiva una diminuzione
della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento mentre per quelli nati dal 19
dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la diminuzione deve essere pari almeno al 40 per
cento.”
2.5. Le
direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non
sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF
8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre
2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147
V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019
del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag.
438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve
tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021
consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF
8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2
pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257
consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132
V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V
377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag.
252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene
quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379
consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,
SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,
DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid.
3a; vedi inoltre Bois,
"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.
77ss; Duc-Greber: "La portée
de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"
in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,
"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul
Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti,
tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa
materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118
V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.6. Va ancora qui rilevato che dalla
lettura del Bollettino ufficiale relativo alle discussioni parlamentari in
vista dell’adozione dell’art. 10 (attualmente art. 15) della legge federale
sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte
all’epidemia di Covid-19 (n. 20.058) emerge che la volontà del legislatore era
di indennizzare unicamente la perdita di guadagno delle persone che devono
interrompere o limitare in modo considerevole l’attività lucrativa a causa di
provvedimenti adottati per far fronte all’epidemia di Covid-19 e non qualsiasi
perdita di guadagno.
La riduzione del reddito deve
trovare la sua origine nelle misure prese dalle autorità per fronteggiare il
coronavirus (cfr. BU 2020
pag. 783, presa di posizione del Consigliere agli Stati Paul Rechsteiner,
Gruppo Socialista, per la maggioranza della Commissione: “[…] Die Mehrheit ist der Meinung - so, wie
es auch der Nationalrat klar und mit grosser Mehrheit beschlossen hat -, dass
nicht nur die vollständige Einstellung, nicht nur der vollständige Unterbruch
der Erwerbstätigkeit massgebend sein muss, sondern auch die massgebliche
Einschränkung. Zur Beruhigung der Minderheit und zu dem, was Kollege Hegglin
ausgeführt hat: Die Kausalität muss ja immer nachgewiesen sein. Es kann
nicht einfach nur ein Einkommenseinbruch geltend gemacht werden, sondern es
braucht einen Covid-19-bedingten Einbruch, damit die entsprechenden
Entschädigungen hier ausgelöst werden können. Dies sind die Argumente der
Mehrheit, entsprechend dem klaren Entscheid des Nationalrates […]”; cfr. anche BU 2020, pag. 1765,
presa di posizione del consigliere nazionale Philippe Nantermod, Gruppo
liberale radicale: “[…] A l'article 10 alinéa 1, il s'agit de l'APG. […] Il est aussi
en vigueur rétroactivement au 17 septembre 2020 afin de permettre la
continuation pour les personnes indirectement touchées par les mesures
prises pour surmonter l'épidémie de coronavirus. Une solution de compromis
entre les deux chambres a été trouvée”, sottolineature del redattore).
Cfr.
anche l’opuscolo edito dall’UFAS, intitolato “Misure concernenti l’indennità
di perdita di guadagno per il coronavirus” (stato: 17 febbraio 2022), dove figura,
per quanto concerne i lavoratori indipendenti, che fino al 16 febbraio 2021
(recte: 2022) hanno diritto alle prestazioni, se tutte le condizioni sono
adempiute, le “persone indirittamente [recte: indirettamente] colpite dai
provvedimenti con diminuzione della cifra d’affari pari almeno” al 30% (per
il periodo dal 1° aprile 2021).
2.7. Nel
caso di specie la Cassa di compensazione ha negato il diritto alle indennità per
Fatti
i mesi di ottobre 2021 e dicembre 2021, sostenendo che
l’insorgente non ha subito una limitazione della sua attività lucrativa a causa
delle misure federali o cantonali per fermare il diffondersi del coronavirus
(cfr. art. 2 cpv. 3bis lett. a dell’Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno nel tenore in vigore fino al 16 febbraio 2022 ed applicabile in
concreto; cfr. anche DTF 148 V 162, consid. 3.2.1-3.2.2).
Nelle
richieste delle indennità si evince che la società in nome collettivo di cui è
socio il ricorrente ha conseguito una cifra d’affari di fr. 446'500 nel 2015,
fr. 390'000 nel 2016, fr. 404'200 nel 2017, fr. 284'900 nel 2018, fr. 447'653
nel 2019.
La
cifra d’affari è stata di fr. 14'431.80 nel mese di ottobre 2021 e di fr.
17'509 nel mese di dicembre 2021.
Alla richiesta di sapere a quali
provvedimenti è dovuta la limitazione della cifra d’affari, il ricorrente ha
indicato: “Tutti i provvedimenti hanno avuto un influsso negativo sulla
cifra d’affari in quanto hanno considerevolmente rallentato il mercato edile e
immobiliare e di conseguenza i cantieri e le relazioni pubbliche per
l’acquisizione di nuovi lavori”.
2.8. Questo Tribunale, per i motivi che
seguono, deve confermare la decisione su opposizione della Cassa.
Per quanto concerne le misure
federali e cantonali che avrebbero limitato l’attività lucrativa del ricorrente
citate in sede di opposizione a cui l’insorgente rinvia con il proprio ricorso,
a giusta ragione l’amministrazione ha evidenziato come gli asseriti
rallentamenti del mercato edile ed immobiliare, delle relazioni pubbliche per
l’acquisizione di nuovi lavori e degli enti pubblici nel prendere decisioni, il
distanziamento sociale, nonché la disinfezione personale, le quarantene del
personale delle ditte che avrebbero aumentato i prezzi e rallentato le
forniture o la mancanza di delibere da parte dei clienti non costituiscono
provvedimenti emanati dalle autorità e dunque non possono assurgere a motivo
per ritenere che l’attività del ricorrente, di professione architetto, sia
limitata a causa delle misure per contenere la pandemia di coronavirus.
Si tratta infatti di scelte
personali od aziendali oppure di problematiche che dipendono dalla congiuntura
economica.
Né può essere rimproverato alla
Cassa di aver evidenziato una contraddizione nel sostenere da una parte che vi
sarebbe stata una mancanza di delibere ed un rallentamento generale del mercato
immobiliare e dall’altra che malgrado la richiesta di lavoro non sarebbe stato
messo nelle condizioni di acquisire nuova clientela a causa dell’utilizzo
obbligatorio delle mascherine. L’amministrazione fa giustamente notare che un
eventuale calo di delibere od un rallentamento della congiuntura all’inizio
della pandemia, con la chiusura dei cantieri nella primavera del 2020, non sono
un motivo per riconoscere le indennità un anno e mezzo dopo.
Per quanto concerne l’obbligo, in
alcune situazioni ed in alcuni periodi, di indossare la mascherina chirurgica,
il ricorrente sostiene che “clienti, artigiani e specialisti si presentavano
in riunione con le mascherine costringendomi ad essere affiancato da un socio e
svolgere un doppio lavoro. Queste situazioni hanno comportato un grave danno
economico all’azienda del sottoscritto in quanto non avevo più “margini di
manovra” nelle relazioni interpersonali e nell’acquisizione dei lavori”.
A questo proposito l’insorgente ha
Considerandi
prodotto un certificato del 29 novembre 2021 del dr. med. __________,
specialista FMH malattie orecchio-naso-gola e chirurgia cervico-facciale, il
quale ha attestato che l’assicurato “presenta una grave perdita uditiva
compensabile solo parzialmente con protesi acustiche. Il paziente è penalizzato
nella sua vita professionale quando gli interlocutori indossano la mascherina e
lui ha grosse difficoltà a comprendere cosa viene detto. Anche la mancata
possibilità di avvicinamento, a causa delle distanze sociali, può creare
problemi di comprensione” (allegati doc. C).
Questo Tribunale rileva che, di regola,
le mascherine chirurgiche all’aperto non erano obbligatorie nei mesi di ottobre
e dicembre 2021 (cfr. art. 6 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare) e
pertanto le relazioni interpersonali e l’acquisizione dei lavori, nonché il
seguire lo svolgimento dei lavori sui cantieri non era oltremodo compromessa.
Inoltre, l’insorgente, di
professione architetto, non lavora da solo, ma fa parte di una società in nome
collettivo, composta di altri due soci. Egli pertanto, insieme ai suoi
colleghi, ritenuto il protrarsi della pandemia di coronavirus, avrebbe potuto
riorganizzare il suo studio di architettura, così da far partecipare uno degli
altri soci alle riunioni in cui l’obbligo della mascherina era dato, ed
occuparsi prevalentemente dei lavori che non necessitavano il porto della
mascherina, tra i quali le pratiche di approvazione dei progetti, dei
preventivi, dei piani e dei documenti esecutivi necessari per gli appalti, la
direzione dei lavori, la gestione economica e la conduzione del cantiere.
Secondo il TCA, di conseguenza,
l’obbligatorietà della mascherina al chiuso, alla luce della professione svolta
di architetto, all’interno di una società in nome collettivo, non costituiva
una limitazione dell’attività lucrativa del ricorrente.
Le
condizioni per ottenere le indennità giornaliere non sono pertanto date (cfr.
art. 2 cpv. 3bis lett. a dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno
nel tenore in vigore fino al 16 febbraio 2022 ed applicabile in concreto; cfr.
anche DTF 148 V 162, consid. 3.2.1-3.2.2).
2.9
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto la decisione su opposizione impugnata merita
conferma.
2.10
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,
prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita
per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione
transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di
primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019
si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 12
settembre 2022, per cui si applica la nuova disposizione legale.
Trattandosi di prestazioni IPG
Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und
Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der
Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.
741.
n. 30).
Sul tema cfr. anche STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui è
ricevibile, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti