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Decisione

42.2022.70

Richiesta di indennità giornaliere per il coronavirus per il mese di ottobre e dicembre 2021 da parte di un architetto indipendente. Domanda respinta in assenza di misure adottate dalle autorità per combattere il coronavirus che limitavano la sua attività lucrativa

24 ottobre 2022Italiano28 min

i mesi di ottobre 2021 e dicembre 2021, sostenendo che

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2022.70

cs

Lugano

24 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 settembre 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 29 luglio 2022 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto, in fatto

1.1. Il 27 ottobre 2021 ed il 14 gennaio

2022 RI 1, nato nel 1973, socio della società in nome collettivo __________, ha

inoltrato le domande volte all’ottenimento delle indennità giornaliere per il

coronavirus per i mesi di ottobre 2021 e dicembre 2021 quale indipendente (doc.

6).

1.2. Con decisioni del 25 novembre 2021

(per il mese di ottobre 2021) e del 25 gennaio 2022 (per il mese di dicembre 2021),

confermate dalla decisione su opposizione del 29 luglio 2022, la Cassa CO 1 ha

respinto le richieste, affermando:

“(…)

5. Preso atto di

quanto suesposto, la Cassa non può – al fine di valutare la limitazione

dell’attività lucrativa ed eventualmente erogare le prestazioni richieste –

tenere in considerazione quale motivo valido quanto dichiarato dall’opponente

per i motivi che seguono. Nei formulari del 27 ottobre 2021 e 14 gennaio 2022,

l’insorgente ha dichiarato che la sua cifra d’affari ha subito una diminuzione

a causa del rallentamento del mercato edile ed immobiliare, nonché delle

relazioni pubbliche per l’acquisizione di nuovi lavori per le limitazioni

vigenti. Con lo scritto del 12 novembre 2021 egli ha precisato che la propria

attività è stata limitata dalle disposizioni concernenti il distanziamento

sociale, l’obbligo delle mascherine, la disinfezione personale, le quarantene

del personale nelle ditte artigianali, che avrebbero comportato un aumento

generale dei prezzi ed un rallentamento delle forniture. Inoltre vi è stata una

mancanza di delibere da parte dei clienti, che sono restii ad affidargli nuovi

lavori, ed un rallentamento degli enti pubblici nel prendere decisioni.

Pertanto, egli ha sostanzialmente asserito di aver avuto una diminuzione della

clientela per motivi di cui la Cassa, con le decisioni impugnate, rettamente

non ha ritenuto validi, dato che non discendono da provvedimenti cantonali o

federali. Infatti, la mancanza di delibere da parte dei clienti, come anche il

fatto di sospendere i lavori a causa delle quarantene dei dipendenti, nonché la

protrazione delle decisioni da parte degli enti pubblici, sono questioni che

dipendono unicamente dalle scelte personali o aziendali, e non da provvedimenti

dettati da Autorità cantonali o federali. Inoltre, il rincaro delle materie

prime ed il ritardo delle forniture sono questioni che dipendono dalla

congiuntura economica e non di provvedimenti cantonali o federali adottato al

fine di diminuire la propagazione del Coronavirus. La cassa ha rettamente

ritenuto altresì che l’asserzione, immotivata e del tutto generica, secondo cui

la propria attività, oltre che dagli altri provvedimenti, sarebbe stata

limitata dall’obbligo d’indossare la mascherina chirurgica, non possa essere

presa in considerazione, poiché tale obbligo non sussiste per svolgere

l’attività di architetto. Ora, in sede di opposizione, l’insorgente adduce che

la diminuzione della cifra d’affari sarebbe dovuta al fatto che, essendo egli

affetto da una grave ipoacusia neurosensoriale congenita, l’uso delle

mascherine chirurgiche comporta delle difficoltà di comprensione con la

clientela, poiché le stesse occultano il labiale e la mimica facciale.

Tuttavia, non essendo obbligatorio l’uso della mascherina per svolgere

l’attività dell’opponente, anche tale motivazione non può essere ritenuta

valida. Inoltre, non si può fare a meno di osservare come alcune motivazioni,

siano tra loro palesemente discordanti, dato che l’insorgente da un lato

lamenta la mancanza di delibere ed il rallentamento generale del mercato

immobiliare, mentre dall’altro adduce sostanzialmente che, nonostante ci fosse

stata richiesta, non avrebbe potuto acquisire nuovi lavori a causa delle

difficoltà riscontrate nella comunicazione con i clienti dettate dall’obbligo di

indossare la mascherina chirurgica.

6. In

definitiva, la limitazione dell’attività esercitata dall’opponente è da

ascriversi alla pandemia e ai suoi effetti (stagnazione economica generale in

primis), piuttosto che a provvedimenti ordinati dalle autorità per

combatterla. La decisione impugnata è dunque confermata.” (doc. 1)

1.3. RI 1 è insorto al TCA contro la

predetta decisione su opposizione, chiedendo che gli vengano riconosciute le

indennità per perdita di guadagno Corona per i mesi di ottobre, novembre e

dicembre 2021, gennaio e metà febbraio 2022 (doc. I).

Preliminarmente il ricorrente,

che rinvia alle motivazioni contenute nelle opposizioni, afferma di essere

affetto da difficoltà uditive, con la conseguenza che le mascherine indossate

dai suoi interlocutori gli creano dei problemi di comprensione.

Dal 13 settembre 2021 l’uso delle

mascherine è diventato obbligatorio all’interno, ma non per coloro in possesso

del certificato COVID, ma comunque sempre consigliate dalle autorità. Dal 3

dicembre 2021 sono diventate nuovamente obbligatorie all’interno, nei luoghi

necessari alle relazioni pubbliche (bar, ristoranti, ecc.), con alcune deroghe.

Dal 17 dicembre 2021 ad almeno metà febbraio 2022 vi è stato un inasprimento

delle normative relative al certificato COVID abbinato all’uso obbligatorio

delle mascherine nei medesimi luoghi citati precedentemente. Le decisioni

politiche alleggerivano solo in parte l’obbligo generale delle mascherine e

contrastavano con l’emergenza sanitaria ed i consigli degli esperti, dr. med. Garzoni,

dr. med. Merlani e dr. Zanini che sostenevano il porto generalizzato delle

mascherine. Questa situazione ha comportato che clienti, artigiani e

specialisti si presentavano alle riunioni con le mascherine, costringendo il

ricorrente ad essere affiancato da un socio che doveva svolgere un doppio

lavoro. Queste situazioni hanno comportato un grave danno economico all’azienda

non avendo margini di manovra nelle relazioni interpersonali e

nell’acquisizione dei lavori.

Egli contesta inoltre che le sue

motivazioni siano contraddittorie, poiché si riferiscono a due periodi diversi.

Inizialmente hanno pesato negativamente i provvedimenti adottati dalle autorità

(chiusura cantieri, ecc.), che hanno portato ad un rallentamento generale del

mercato immobiliare e della congiuntura.

In seguito con la riapertura dei

cantieri e la ripresa del mercato, a pesare negativamente è stato il

mantenimento anche solo parziale dell’obbligo della mascherina, come rilevato

in precedenza. L’insorgente evidenzia di aver personalmente sofferto la

presenza di persone che indossavano le mascherine sia nella vita professionale

che in quella sociale.

1.4. Con risposta del 19 settembre 2022

la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove

necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

considerato, in diritto

in ordine

2.1. La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la

decisione impugnata

che costituisce il presupposto e il contenuto della

contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_775/2019 del 26

maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF

8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016

consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164;

DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e

giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Nella

presente fattispecie oggetto della decisione su opposizione del 29 luglio 2022

è il rifiuto del diritto alle indennità giornaliere per il coronavirus per i

mesi di ottobre 2021 e dicembre 2021 (doc. 1, punto 4, pag. 3).

Ne discende che la richiesta

dell’insorgente tendente al riconoscimento delle indennità per i mesi di

novembre 2021, gennaio 2022 e metà febbraio 2022 è irricevibile.

2.2. L’Ordinanza sui provvedimenti in

caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19)

(Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), applicabile al caso di

specie, ha subito numerose modifiche.

In concreto vanno applicate le

norme nel tenore in vigore nei mesi di ottobre 2021 e dicembre 2021 (DTF 148 V

162, consid. 3.2.1-3.2.2).

nel merito

2.3. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3

della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare

ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,

dell’ordine

pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere

limitata nel tempo.

Il Consiglio federale, fondandosi

sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per

frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus,

l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con

il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31),

entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi

(RU 2020 871).

Dopo che il 25 settembre 2020 il

Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del

Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19;

cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi

sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche

dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di

perdita di guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro

attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere

l’epidemia di COVID-19 e subiscono una perdita di guadagno o salariale (art. 2

cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

Hanno inoltre diritto alle

prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai

datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il

coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la

loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita

di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un

reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per

analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è

stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione

alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno).

Il 18 giugno 2021 il Consiglio

federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di

perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11

cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19

decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del

18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di

perdita di guadagno”).

Il 17 dicembre 2021 il Parlamento

ha deciso di prorogare la durata di validità dell’articolo 15 della legge

COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale ha

prorogato la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

L’attività

lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla

cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata

avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di

attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa

dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra

d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari

mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre

d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.).

Il cpv. 3ter, primo

periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con

entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

" 3ter

L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è

registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per

cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.

RU 2020 pag. 5829)

Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv.

3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):

" Art. 2

cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3ter L’attività lucrativa è

ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione

della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra

d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato

la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre

mesi con le cifre d’affari più elevate.”

Nell’ambito della revisione della

legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021,

tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1

seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno),

prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole

dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di

guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra

d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni

2015-2019.

L’art. 2 dell’Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno ha subito un importante cambiamento con effetto dal 17

febbraio 2022: sono stati abrogati i capoversi 1-3 e 6-8, mentre il cpv. 3bis

è stato modificato nel senso che hanno diritto alle prestazioni i lavoratori

indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31

capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione

contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle manifestazioni se sono

obbligatoriamente assicurati ai sensi della LAVS (lett. a); se la loro attività

lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati

dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 (lett. abis),

se subiscono una perdita di guadagno o salariale (lett. b) e se nel 2019 hanno

conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000

franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività

dopo il 2019; se non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va

adempiuta in proporzione alla durata dell’attività.

L’art. 4 dell’Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle

indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di

indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono

versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).

Ai sensi dell’art. 5

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, riguardante l’importo e il calcolo

dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito

medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto

all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia

l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di

perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al

giorno (cpv. 3).

Per l’art. 5 cpv. 2ter

nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021

(RU 2021 5):

" Per il

calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo

2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il

reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità

non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di

calcolo più recente.”

Ai sensi dell’art. 5 cpv. 2ter

nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5, 109,

167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti

aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,

capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito

soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si

può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo

più recente.

Dal 1° luglio 2021 la norma

prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi

diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,

capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel

campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito

soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

Dal 1° luglio 2021 è inoltre in

vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei lavoratori

indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis

lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la

decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività

lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis

o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla

base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

Dal 17 febbraio 2022 l’art. 5

cpv. 2bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prevede che ai

lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis

che hanno già percepito un’indennità in virtù della presente ordinanza nella

versione in vigore fino al 16 settembre 2020 si applica la medesima base di

calcolo.

Per l’art. 5 cpv. 2ter

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, in vigore dal 17 febbraio 2022,

per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui

all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies che non

rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante

il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

L’art. 5 cpv. 2ter dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17 febbraio 2022,

prevede che se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui

all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies la decisione

di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più

elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter,

dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della

decisione di tassazione fiscale per il 2019.

L’art. 11 cpv. 1 della legge

federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a

cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, prevede che

per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è

determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il

Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica

l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti

con importi arrotondati.

Il diritto all’indennità deve

essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 perdita

di guadagno).

Secondo l’art. 8 dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.

1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata

dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei

contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

Infine, l’art. 6 dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17 febbraio 2022,

prevede che, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto a

prestazioni arretrate si estingue alla fine del terzo mese dopo l’abrogazione

delle disposizioni su cui si fonda.

2.4. Nella Circolare sull’indennità in

caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di

guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 17

febbraio 2022), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda

innanzitutto che questa direttiva amministrativa è costantemente aggiornata dal

17 marzo 2020 (ne esistono 25 versioni, cfr. CIC versione 25 del 17 febbraio

2022; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).

Nella

premessa alla versione 18, stato: 1° settembre 2021, figura:

" (…)

Attualmente restano pochissime restrizioni decise dalle autorità. Di

conseguenza, le casse di compensazione devono prestare particolare attenzione

ai motivi invocati dagli assicurati per esercitare il diritto all’indennità in

virtù della limitazione considerevole dell’attività lucrativa. Questi motivi

devono essere legati ai provvedimenti per combattere il coronavirus. (…)”

Il

p.to 3.2.5, diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività

lucrativa, prevede:

" 1041 Hanno

diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le

11/20 persone in posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner

registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a

livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare

considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito

un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi.

Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato

nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di

reddito si applica per analogia il N. 1067.

1041.3 L’attività

lucrativa è considerata aver subìto una limitazione

3/21 considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari

pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari media degli anni

2015–2019. Ai fini del confronto, la cifra d’affari media realizzata nel

periodo di attività effettivo va calcolata su base mensile. Se l’attività è

stata avviata prima del gennaio del 2015, la cifra d’affari complessiva va

divisa per 60, per determinare il valore mensile. L’avente diritto deve

indicare la diminuzione della cifra d’affari e spiegare a quale provvedimento è

dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre 2020 è decisiva una diminuzione

della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento mentre per quelli nati dal 19

dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la diminuzione deve essere pari almeno al 40 per

cento.”

2.5. Le

direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF

8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre

2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147

V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019

del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag.

438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve

tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021

consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF

8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2

pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257

consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132

V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V

377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag.

252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379

consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,

SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,

DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid.

3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée

de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"

in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti,

tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa

materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118

V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.6. Va ancora qui rilevato che dalla

lettura del Bollettino ufficiale relativo alle discussioni parlamentari in

vista dell’adozione dell’art. 10 (attualmente art. 15) della legge federale

sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte

all’epidemia di Covid-19 (n. 20.058) emerge che la volontà del legislatore era

di indennizzare unicamente la perdita di guadagno delle persone che devono

interrompere o limitare in modo considerevole l’attività lucrativa a causa di

provvedimenti adottati per far fronte all’epidemia di Covid-19 e non qualsiasi

perdita di guadagno.

La riduzione del reddito deve

trovare la sua origine nelle misure prese dalle autorità per fronteggiare il

coronavirus (cfr. BU 2020

pag. 783, presa di posizione del Consigliere agli Stati Paul Rechsteiner,

Gruppo Socialista, per la maggioranza della Commissione: “[…] Die Mehrheit ist der Meinung - so, wie

es auch der Nationalrat klar und mit grosser Mehrheit beschlossen hat -, dass

nicht nur die vollständige Einstellung, nicht nur der vollständige Unterbruch

der Erwerbstätigkeit massgebend sein muss, sondern auch die massgebliche

Einschränkung. Zur Beruhigung der Minderheit und zu dem, was Kollege Hegglin

ausgeführt hat: Die Kausalität muss ja immer nachgewiesen sein. Es kann

nicht einfach nur ein Einkommenseinbruch geltend gemacht werden, sondern es

braucht einen Covid-19-bedingten Einbruch, damit die entsprechenden

Entschädigungen hier ausgelöst werden können. Dies sind die Argumente der

Mehrheit, entsprechend dem klaren Entscheid des Nationalrates […]”; cfr. anche BU 2020, pag. 1765,

presa di posizione del consigliere nazionale Philippe Nantermod, Gruppo

liberale radicale: “[…] A l'article 10 alinéa 1, il s'agit de l'APG. […] Il est aussi

en vigueur rétroactivement au 17 septembre 2020 afin de permettre la

continuation pour les personnes indirectement touchées par les mesures

prises pour surmonter l'épidémie de coronavirus. Une solution de compromis

entre les deux chambres a été trouvée”, sottolineature del redattore).

Cfr.

anche l’opuscolo edito dall’UFAS, intitolato “Misure concernenti l’indennità

di perdita di guadagno per il coronavirus” (stato: 17 febbraio 2022), dove figura,

per quanto concerne i lavoratori indipendenti, che fino al 16 febbraio 2021

(recte: 2022) hanno diritto alle prestazioni, se tutte le condizioni sono

adempiute, le “persone indirittamente [recte: indirettamente] colpite dai

provvedimenti con diminuzione della cifra d’affari pari almeno” al 30% (per

il periodo dal 1° aprile 2021).

2.7. Nel

caso di specie la Cassa di compensazione ha negato il diritto alle indennità per

Fatti

i mesi di ottobre 2021 e dicembre 2021, sostenendo che

l’insorgente non ha subito una limitazione della sua attività lucrativa a causa

delle misure federali o cantonali per fermare il diffondersi del coronavirus

(cfr. art. 2 cpv. 3bis lett. a dell’Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno nel tenore in vigore fino al 16 febbraio 2022 ed applicabile in

concreto; cfr. anche DTF 148 V 162, consid. 3.2.1-3.2.2).

Nelle

richieste delle indennità si evince che la società in nome collettivo di cui è

socio il ricorrente ha conseguito una cifra d’affari di fr. 446'500 nel 2015,

fr. 390'000 nel 2016, fr. 404'200 nel 2017, fr. 284'900 nel 2018, fr. 447'653

nel 2019.

La

cifra d’affari è stata di fr. 14'431.80 nel mese di ottobre 2021 e di fr.

17'509 nel mese di dicembre 2021.

Alla richiesta di sapere a quali

provvedimenti è dovuta la limitazione della cifra d’affari, il ricorrente ha

indicato: “Tutti i provvedimenti hanno avuto un influsso negativo sulla

cifra d’affari in quanto hanno considerevolmente rallentato il mercato edile e

immobiliare e di conseguenza i cantieri e le relazioni pubbliche per

l’acquisizione di nuovi lavori”.

2.8. Questo Tribunale, per i motivi che

seguono, deve confermare la decisione su opposizione della Cassa.

Per quanto concerne le misure

federali e cantonali che avrebbero limitato l’attività lucrativa del ricorrente

citate in sede di opposizione a cui l’insorgente rinvia con il proprio ricorso,

a giusta ragione l’amministrazione ha evidenziato come gli asseriti

rallentamenti del mercato edile ed immobiliare, delle relazioni pubbliche per

l’acquisizione di nuovi lavori e degli enti pubblici nel prendere decisioni, il

distanziamento sociale, nonché la disinfezione personale, le quarantene del

personale delle ditte che avrebbero aumentato i prezzi e rallentato le

forniture o la mancanza di delibere da parte dei clienti non costituiscono

provvedimenti emanati dalle autorità e dunque non possono assurgere a motivo

per ritenere che l’attività del ricorrente, di professione architetto, sia

limitata a causa delle misure per contenere la pandemia di coronavirus.

Si tratta infatti di scelte

personali od aziendali oppure di problematiche che dipendono dalla congiuntura

economica.

Né può essere rimproverato alla

Cassa di aver evidenziato una contraddizione nel sostenere da una parte che vi

sarebbe stata una mancanza di delibere ed un rallentamento generale del mercato

immobiliare e dall’altra che malgrado la richiesta di lavoro non sarebbe stato

messo nelle condizioni di acquisire nuova clientela a causa dell’utilizzo

obbligatorio delle mascherine. L’amministrazione fa giustamente notare che un

eventuale calo di delibere od un rallentamento della congiuntura all’inizio

della pandemia, con la chiusura dei cantieri nella primavera del 2020, non sono

un motivo per riconoscere le indennità un anno e mezzo dopo.

Per quanto concerne l’obbligo, in

alcune situazioni ed in alcuni periodi, di indossare la mascherina chirurgica,

il ricorrente sostiene che “clienti, artigiani e specialisti si presentavano

in riunione con le mascherine costringendomi ad essere affiancato da un socio e

svolgere un doppio lavoro. Queste situazioni hanno comportato un grave danno

economico all’azienda del sottoscritto in quanto non avevo più “margini di

manovra” nelle relazioni interpersonali e nell’acquisizione dei lavori”.

A questo proposito l’insorgente ha

Considerandi

prodotto un certificato del 29 novembre 2021 del dr. med. __________,

specialista FMH malattie orecchio-naso-gola e chirurgia cervico-facciale, il

quale ha attestato che l’assicurato “presenta una grave perdita uditiva

compensabile solo parzialmente con protesi acustiche. Il paziente è penalizzato

nella sua vita professionale quando gli interlocutori indossano la mascherina e

lui ha grosse difficoltà a comprendere cosa viene detto. Anche la mancata

possibilità di avvicinamento, a causa delle distanze sociali, può creare

problemi di comprensione” (allegati doc. C).

Questo Tribunale rileva che, di regola,

le mascherine chirurgiche all’aperto non erano obbligatorie nei mesi di ottobre

e dicembre 2021 (cfr. art. 6 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare) e

pertanto le relazioni interpersonali e l’acquisizione dei lavori, nonché il

seguire lo svolgimento dei lavori sui cantieri non era oltremodo compromessa.

Inoltre, l’insorgente, di

professione architetto, non lavora da solo, ma fa parte di una società in nome

collettivo, composta di altri due soci. Egli pertanto, insieme ai suoi

colleghi, ritenuto il protrarsi della pandemia di coronavirus, avrebbe potuto

riorganizzare il suo studio di architettura, così da far partecipare uno degli

altri soci alle riunioni in cui l’obbligo della mascherina era dato, ed

occuparsi prevalentemente dei lavori che non necessitavano il porto della

mascherina, tra i quali le pratiche di approvazione dei progetti, dei

preventivi, dei piani e dei documenti esecutivi necessari per gli appalti, la

direzione dei lavori, la gestione economica e la conduzione del cantiere.

Secondo il TCA, di conseguenza,

l’obbligatorietà della mascherina al chiuso, alla luce della professione svolta

di architetto, all’interno di una società in nome collettivo, non costituiva

una limitazione dell’attività lucrativa del ricorrente.

Le

condizioni per ottenere le indennità giornaliere non sono pertanto date (cfr.

art. 2 cpv. 3bis lett. a dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno

nel tenore in vigore fino al 16 febbraio 2022 ed applicabile in concreto; cfr.

anche DTF 148 V 162, consid. 3.2.1-3.2.2).

2.9

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto la decisione su opposizione impugnata merita

conferma.

2.10

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione

transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di

primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019

si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 12

settembre 2022, per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni IPG

Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und

Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der

Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.

741.

n. 30).

Sul tema cfr. anche STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in cui è

ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti