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Decisione

42.2022.72

Richiesta di indennità giornaliere per il coronavirus per il mese di novembre 2021 da parte di persona in posizione assimilabile a quella del datore di lavoro respinta. Non comprovato che misure adottate per combattere la pandemia hanno limitato l'attività

24 ottobre 2022Italiano27 min

coronavirus per il mese di novembre 2021 in favore del socio e gerente __________,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

Fatti

42.2022.72

cs

Lugano

24 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 (recte: 13) settembre 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 12 agosto 2022 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto, in fatto

1.1. Il 15 dicembre 2021 RI 1 ha

inoltrato la richiesta per l’ottenimento delle indennità giornaliere per il

coronavirus per il mese di novembre 2021 in favore del socio e gerente __________,

nato nel 1970.

1.2. Con decisione formale del 28

gennaio 2022 (doc. 3), confermata dalla decisione su opposizione del 12 agosto

2022 (doc. 1), la Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) ha respinto la richiesta,

affermando:

" (…) Nel

formulario, segnala che la diminuzione della cifra d’affari è dovuta

all’annullamento di diversi eventi, come la festa natalizia, per i quali

avrebbe dovuto eseguire alcuni lavori.

Ritenendo tale motivazione insufficiente, con scritto del 20

dicembre 2021 la Cassa ha chiesto alla richiedente di indicare quale

provvedimento abbia limitato l’attività.

Non avendo ricevuto alcuna risposta, con decisione del 26 gennaio

2022 il diritto alla prestazione è stato respinto, in quanto la Cassa ha

ritenuto che l’attività lucrativa svolta dalla richiedente non ha subìto una

limitazione considerevole a causa di provvedimenti cantonali o federali.

Tale decisione è stata avversata con tempestiva opposizione del 14

febbraio 2022. Con l’impugnativa l’insorgente sostiene in sintesi nuovamente

che la cifra d’affari ha subìto una diminuzione poiché molti eventi sono stati

annullati, comportando una notevole ripercussione sulla domanda di luminarie.

5.

Preso atto di quanto suesposto, la Cassa non può – al fine di

valutare la limitazione dell’attività lucrativa ed eventualmente erogare le

prestazioni richieste – tenere in considerazione quale motivo valido

l’annullamento di eventi per i quali l’opponente avrebbe dovuto eseguire dei

lavori, poiché in novembre 2021 non era in vigore alcun divieto di

manifestazioni, ma sussisteva unicamente l’eventuale obbligo del certificato

COVID (cfr. Decreto del Consiglio federale del 8 settembre 2021). Pertanto, la

decisione di annullare determinati eventi è una questione che dipende dalle

scelte effettuate dagli organizzatori e non dai provvedimenti cantonali o

federali. Inoltre, l’opponente non ha comprovato in alcun modo l’annullamento

di eventi ai quali avrebbe dovuto partecipare.

6.

In definitiva, la limitazione dell’attività esercitata

dall’opponente è da ascriversi alla pandemia e ai suoi effetti (stagnazione

economica generale in primis), piuttosto che a provvedimenti ordinati dalle

autorità per combatterla. La decisione impugnata è dunque confermata.” (doc. 1)

1.3. RI 1 è insorta al TCA contro la

predetta decisione su opposizione, chiedendo di riconoscere il diritto alle

indennità da novembre 2021 a febbraio 2022 (doc. I). La ricorrente afferma che

l’attività è legata ad eventi pubblici che sono stati annullati o limitati mesi

prima del novembre 2021; inoltre l’attività si svolge per la maggior parte

all’estero (“abbiamo prodotto documenti di annullamento eventi e di

annullamento mandati”). La società conclude affermando che “la base di

giudizio emessa dall’ufficio competente non ha nulla a che vedere con la nostra

attività, sia per tempi che per logistica (estero)”.

1.4. Con risposta del 19 settembre 2022

la Cassa propone la reiezione del ricorso, affermando:

" (…)

L’insorgente asserisce che la maggior parte della propria attività si svolge

all’estero e che a tal proposito avrebbe prodotto della documentazione

comprovante l’annullamento di eventi e di mandati. Anzitutto, si ribadisce che

nel mese di novembre 2021 in Svizzera non erano in vigore provvedimenti

limitativi dell’attività della ricorrente. Alla luce di quanto asserito dall’insorgente

sembra piuttosto che l’attività in questione fosse stata limitata da

provvedimenti esteri, i quali non possono ritenersi un motivo valido al fine

del riconoscimento del diritto all’IPG Corona non essendo stati adottati da

Autorità federali o cantonali.

Inoltre si evidenzia che, al contrario di quanto preteso dalla

ricorrente, l’unica documentazione prodotta è riferita all’annullamento del __________

previsto per il mese di dicembre 2021 a __________ ed all’annullamento del __________

previsto dal __________ 2022.

Pertanto, la ricorrente non ha comprovato in alcun modo

l’annullamento di eventi nel mese di novembre 2021.” (doc. III)

considerato, in diritto

in ordine

2.1. In due distinte sentenze

9C_356/2021 del 10 maggio 2022 destinata a pubblicazione, consid. 1.4.3 e

9C_448/2021 del 10 maggio 2022, consid. 1.3.2, il Tribunale federale ha

lasciato aperta la questione di sapere se una società può ricorrere contro una

decisione su opposizione con la quale vengono rifiutate le indennità

giornaliere per il coronavirus ai propri dipendenti (9C_448/2021, consid.

1.3.2: “[…] Ob sie deswegen (oder aus

einem anderen Grund) hinsichtlich des umstrittenen Anspruchs ein eigenes

schutzwürdiges Interesse an der Anmeldung und Beschwerde hatte resp. hat (vgl.

Urteil 9C_356/2021 vom heutigen Tag E. 1.4.3 Abs. 2), braucht in Anbetracht des

Ausgangs des Verfahrens nicht entschieden zu werden.”).

Nei casi giudicati, infatti, il

ricorso andava comunque respinto.

Il TF ha tratto la medesima

conclusione anche nella STF 9C_91/2022 del 22 giugno 2022, consid. 1.4.2 (cfr.

anche STF 9C_250/2022 e 9C_251/2022 del 26 luglio 2022 dove l’Alta Corte ha

dichiarato inammissibili i ricorsi di una società, senza doversi esprimere

circa la sua qualità per ricorrere).

Anche nel caso di specie

il ricorso va respinto.

Va comunque segnalato che in due

distinte STCA 42.2022.25 e 42.2002.26 del 20 giugno 2022 il TCA ha ammesso un

interesse giuridicamente protetto della società a ricorrere poiché il ricorso

era stato firmato da entrambi i dipendenti che avevano chiesto le indennità

giornaliere, i quali erano soci e proprietari dell’azienda ed in caso di

mancato versamento delle prestazioni richieste avrebbero dovuto iniettare mezzi

propri nella società per poter versare gli stipendi relativi ai mesi in esame.

Il TCA aveva inoltre fatto riferimento alla DTF 148 V 2 dove, in un caso

relativo all’assicurazione contro gli infortuni, non è stato messo in dubbio il

diritto del datore di lavoro di ricorrere in favore del proprio dipendente per

l’erogazione di prestazioni a causa di infortunio.

2.2. La costante giurisprudenza

federale ha stabilito che è la decisione impugnata

che costituisce il

presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale

(cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14

gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF

8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010

consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V

51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Nella

presente fattispecie oggetto della decisione su opposizione del 12 agosto 2022

è il rifiuto del diritto alle indennità giornaliere per il coronavirus per il

mese di novembre 2021 (doc. 1, punto 4, pag. 3).

Ne discende che la richiesta

dell’insorgente tendente al riconoscimento delle indennità per i mesi da dicembre

2021 a febbraio 2022 è irricevibile.

2.3. L’Ordinanza sui provvedimenti in

caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19)

(Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), applicabile al caso di

specie, ha subito numerose modifiche.

In concreto vanno applicate le

norme nel tenore in vigore nel mese di novembre 2021 (DTF 148 V 162, consid.

3.2.1-3.2.2).

nel

merito

2.4. Ai

sensi dell’art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio

federale può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti,

esistenti o imminenti, dell’ordine

pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere

limitata nel tempo.

Il Consiglio federale, fondandosi

sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per

frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus,

l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con

il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31),

entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi

(RU 2020 871).

Dopo che il 25 settembre 2020 il

Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del

Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19;

cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi

sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche

dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di

perdita di guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro

attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere

l’epidemia di COVID-19 e subiscono una perdita di guadagno o salariale (art. 2

cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

Hanno inoltre diritto alle

prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai

datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il

coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la

loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita

di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un

reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per

analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è

stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione

alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno).

Il 18 giugno 2021 il Consiglio

federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di

perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11

cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19

decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del

18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di

perdita di guadagno”).

Il 17 dicembre 2021 il Parlamento

ha deciso di prorogare la durata di validità dell’articolo 15 della legge

COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale ha

prorogato la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

L’attività

lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata

avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di

attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa

dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra

d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari

mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre

d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.).

Il cpv. 3ter, primo

periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con

entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

" 3ter

L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è

registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per

cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.

RU 2020 pag. 5829)

Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv.

3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):

" Art. 2

cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3ter L’attività lucrativa è

ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione

della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra

d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato

la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre

mesi con le cifre d’affari più elevate.”

Nell’ambito della revisione della

legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021,

tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1

seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno),

prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole

dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di

guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra

d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni

2015-2019.

L’art. 2 dell’Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno ha subito un importante cambiamento con effetto dal 17

febbraio 2022: sono stati abrogati i capoversi 1-3 e 6-8, mentre il cpv. 3bis

è stato modificato nel senso che hanno diritto alle prestazioni i lavoratori

indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31

capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione

contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle manifestazioni se sono

obbligatoriamente assicurati ai sensi della LAVS (lett. a); se la loro attività

lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati

dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 (lett. abis),

se subiscono una perdita di guadagno o salariale (lett. b) e se nel 2019 hanno

conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000

franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività

dopo il 2019; se non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va

adempiuta in proporzione alla durata dell’attività.

L’art. 4 dell’Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle

indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di

Considerandi

indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono

versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).

Ai sensi dell’art. 5 dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno, riguardante l’importo e il calcolo

dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito

medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto

all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia

l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di

perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al

giorno (cpv. 3).

Per l’art. 5 cpv. 2ter

nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021

(RU 2021 5):

" Per il

calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui

all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è

determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la

fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa

fondandosi su una base di calcolo più recente.”

Ai sensi dell’art. 5 cpv. 2ter

nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5, 109,

167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti

aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,

capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito

soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si

può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo

più recente.

Dal 1° luglio 2021 la norma

prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi

diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,

capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel

campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito

soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

Dal 1° luglio 2021 è inoltre in

vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei lavoratori

indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis

lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la

decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività

lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis

o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla

base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

Dal 17 febbraio 2022 l’art. 5

cpv. 2bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prevede che ai

lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis

che hanno già percepito un’indennità in virtù della presente ordinanza nella

versione in vigore fino al 16 settembre 2020 si applica la medesima base di

calcolo.

Per l’art. 5 cpv. 2ter

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, in vigore dal 17 febbraio 2022,

per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui

all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies che non

rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante

il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

L’art. 5 cpv. 2ter

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17

febbraio 2022, prevede che se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi

diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies

la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività

lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis

o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla

base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

L’art. 11 cpv. 1 della legge

federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a

cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, prevede che

per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è

determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il

Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica

l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti

con importi arrotondati.

Il diritto all’indennità deve

essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 perdita

di guadagno).

Secondo l’art. 8 dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.

1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata

dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei

contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

Infine, l’art. 6 dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17 febbraio 2022,

prevede che, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto a

prestazioni arretrate si estingue alla fine del terzo mese dopo l’abrogazione

delle disposizioni su cui si fonda.

2.5

Nella Circolare sull’indennità in

caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di

guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 17

febbraio 2022), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda

innanzitutto che questa direttiva amministrativa è costantemente aggiornata dal

17.

marzo 2020 (ne esistono 25 versioni, cfr. CIC versione 25 del 17 febbraio

2022; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).

Nella

premessa alla versione 18, stato: 1° settembre 2021, figura:

" (…)

Attualmente restano pochissime restrizioni decise dalle autorità. Di

conseguenza, le casse di compensazione devono prestare particolare attenzione

ai motivi invocati dagli assicurati per esercitare il diritto all’indennità in

virtù della limitazione considerevole dell’attività lucrativa. Questi motivi

devono essere legati ai provvedimenti per combattere il coronavirus. (…)”

Il

p.to 3.2.5, diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività

lucrativa, prevede:

" 1041 Hanno

diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le

11/20 persone in posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner

registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a

livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare

considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito

un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi.

Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato

nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di

reddito si applica per analogia il N. 1067.

1041.3

L’attività

lucrativa è considerata aver subìto una limitazione

3/21 considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari

pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari media degli anni

2015–2019. Ai fini del confronto, la cifra d’affari media realizzata nel

periodo di attività effettivo va calcolata su base mensile. Se l’attività è

stata avviata prima del gennaio del 2015, la cifra d’affari complessiva va

divisa per 60, per determinare il valore mensile. L’avente diritto deve

indicare la diminuzione della cifra d’affari e spiegare a quale provvedimento è

dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre 2020 è decisiva una diminuzione

della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento mentre per quelli nati dal 19

dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la diminuzione deve essere pari almeno al 40 per

cento.”

2.6

Le

direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF

8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre

2021.

consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147

V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019

del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag.

438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve

tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021

consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF

8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2

pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257

consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132

V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V

377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag.

252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998.

N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379

consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,

SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,

DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid.

2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée

de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"

in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti,

tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa

materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118

V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.7

Va ancora qui rilevato che dalla

lettura del Bollettino ufficiale relativo alle discussioni parlamentari in

vista dell’adozione dell’art. 10 (attualmente art. 15) della legge federale

sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte

all’epidemia di Covid-19 (n. 20.058) emerge che la volontà del legislatore era

di indennizzare unicamente la perdita di guadagno delle persone che devono

interrompere o limitare in modo considerevole l’attività lucrativa a causa di

provvedimenti adottati per far fronte all’epidemia di Covid-19 e non qualsiasi

perdita di guadagno.

La riduzione del reddito deve

trovare la sua origine nelle misure prese dalle autorità per fronteggiare il

coronavirus (cfr. BU 2020

pag. 783, presa di posizione del Consigliere agli Stati Paul Rechsteiner,

Gruppo Socialista, per la maggioranza della Commissione: “[…] Die Mehrheit ist der Meinung - so, wie

es auch der Nationalrat klar und mit grosser Mehrheit beschlossen hat -, dass

nicht nur die vollständige Einstellung, nicht nur der vollständige Unterbruch

der Erwerbstätigkeit massgebend sein muss, sondern auch die massgebliche

Einschränkung. Zur Beruhigung der Minderheit und zu dem, was Kollege Hegglin

ausgeführt hat: Die Kausalität muss ja immer nachgewiesen sein. Es kann

nicht einfach nur ein Einkommenseinbruch geltend gemacht werden, sondern es

braucht einen Covid-19-bedingten Einbruch, damit die entsprechenden

Entschädigungen hier ausgelöst werden können. Dies sind die Argumente der

Mehrheit, entsprechend dem klaren Entscheid des Nationalrates […]”; cfr. anche BU 2020, pag. 1765,

presa di posizione del consigliere nazionale Philippe Nantermod, Gruppo

liberale radicale: “[…] A l'article 10 alinéa 1, il s'agit de l'APG. […] Il est aussi

en vigueur rétroactivement au 17 septembre 2020 afin de permettre la

continuation pour les personnes indirectement touchées par les mesures

prises pour surmonter l'épidémie de coronavirus. Une solution de compromis

entre les deux chambres a été trouvée”, sottolineature del redattore).

Cfr.

anche l’opuscolo edito dall’UFAS, intitolato “Misure concernenti l’indennità

di perdita di guadagno per il coronavirus” (stato: 17 febbraio 2022), dove

figura, per quanto concerne le persone in posizione assimilabile a quella dei

datori di lavoro impiegate nella propria azienda e loro coniugi che collaborano

nell’azienda, che fino al 16 febbraio 2021 (recte: 2022) hanno diritto alle

prestazioni, se tutte le condizioni sono adempiute, le “persone

indirittamente [recte: indirettamente] colpite dai provvedimenti con

diminuzione della cifra d’affari pari almeno” al 30% (per il periodo dal 1°

aprile 2021).

2.8

Nel

caso di specie la Cassa ha negato il diritto alle indennità per il mese di

novembre 2021, sostenendo che l’insorgente non ha subito una limitazione della

sua attività lucrativa a causa delle misure federali o cantonali per fermare il

diffondersi del coronavirus (cfr. art. 2 cpv. 3bis lett. a

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore fino al 16

febbraio 2022 ed applicabile in concreto; cfr. anche DTF 148 V 162, consid.

3.2.1-3.2.2).

Lo

scopo della società, iscritta a registro di commercio il __________, è la “__________

__________. __________.

Nella

richiesta delle indennità figura che l’insorgente ha avuto una cifra d’affari di

fr. 340’690 nel 2018 e di fr. 438’785 nel 2019.

La cifra d’affari del mese di novembre

2021.

era di fr. 15’000.

Alla richiesta di sapere a quali

provvedimenti è dovuta la limitazione della cifra d’affari, la ricorrente ha

indicato: “A causa delle norme restrittive per l’emergenza sanitaria, sono

stati annullati vari eventi festivi, come festa natalizia, di conseguenza non

ho potuto effettuare le mie prestazioni con le luminarie, di conseguenza la

cifra d’affari ha avuto una drastica discesa”.

La società ha poi precisato che “gli

eventi e le manifestazioni pubbliche annullate sono state tolte dal programma

molto anticipatamente e quindi non abbiamo disdette di mandati” (doc. 6) e

che “gli eventi, non solo il carnevale, ma tutte gli eventi pubblici sono stati

annullati per le incertezze della pandemia. Il nostro lavoro è radicalmente

legato ad eventi pubblici e turismo; ci sembra quindi legittima la richiesta di

aiuto per indennità covid” (allegato doc. 6).

2.9

Questo Tribunale, alla luce di

quanto sopra esposto, deve confermare la decisione su opposizione impugnata, ritenuto

come nel mese di novembre 2021 non erano in vigore misure restrittive

particolari che hanno limitato l’attività lucrativa della ricorrente nel suo

ambito lavorativo (cfr., su questo aspetto: STCA 42.2022.25 e 42.2022.26 del 20

giugno 2022).

L’insorgente, del resto, ha indicato,

quali limitazioni della sua attività, l’annullamento delle feste natalizie, che

si tengono in dicembre, del __________, previsto dal __________ 2022 e del __________

che normalmente si tiene nel medesimo periodo (cfr. allegati doc. 6).

Tali manifestazioni, tuttavia,

non concernono il periodo per il quale vengono richieste le indennità (novembre

2021).

Essa non ha invece prodotto

alcuna prova relativa ad altre manifestazioni od eventi che sarebbero stati

annullati e per i quali avrebbe dovuto lavorare, neppure in seguito alla

risposta della Cassa che ha nuovamente rilevato l’assenza di indicazioni in tal

senso (doc. III).

Al

riguardo occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la

procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni (a proposito del principio inquisitorio, dell’obbligo di collaborare

delle parti e delle conseguenze concrete dell’applicazione di tali principi:

sentenza 9C_384/2019 del 1° ottobre 2019, consid. 4.1 e seguenti) non è

incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di

collaborare; quest'obbligo non può perciò tradursi in una mera contestazione

della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi

a sostegno delle proprie argomentazioni.

In concreto, spettava alla

ricorrente produrre la documentazione ritenuta rilevante a sostegno della sua

tesi ed indicare compiutamente quali eventi o manifestazioni sarebbero stati

annullati nel mese di novembre 2021 che avrebbero inciso sulla sua attività.

Essa ha poi spiegato che la

maggior parte della sua attività si svolgerebbe all’estero, senza tuttavia rivelare

in quale Paese e sulla base di quali restrizioni vi sarebbe stata una

limitazione della sua attività

Non avendo trasmesso né allegato

alcunché, questo Tribunale deve ritenere che nel mese di novembre 2021

l’insorgente non ha subito una limitazione considerevole dell’attività

lucrativa a causa delle misure federali o cantonali per fermare il diffondersi

del coronavirus.

In queste condizioni la decisione

su opposizione impugnata merita conferma.

2.10

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione

transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di

primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019

si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 10

(recte: 13) settembre 2022, per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni IPG

Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und

Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der

Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.

741.

n. 30).

Sul tema cfr. anche STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in cui è

ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i quali

possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti