Lexipedia

Decisione

42.2022.73

Diniego diritto a indennità di assistenza ex art. 16n segg. LIPG in vigore dal 1°.7.2021. Figlia di 5 anni del ricorr., che da un infortunio ha riportato la frattura scomposta della tibia dx, infatti non è affetta da un grave problema di salute. Fratture ossee sono considerate probl. di grado medio

12 dicembre 2022Italiano57 min

decisione dell’8 aprile 2022 la Cassa ha negato a RI 1 il diritto a indennità di

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2022.73

rs

Lugano

12 dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 21 luglio 2022 emanata da

CO 1

in materia di indennità di assistenza

ritenuto in fatto

1.1. Il 7 aprile 2022 alla CO 1 (in

seguito: Cassa) sono pervenute da parte di RI 1 - alle dipendenze della __________

di __________, ditta che si estratto RC) - tre “Richieste d’indennità di assistenza”

in relazione al congedo dal lavoro nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022,

e meglio dal 9 gennaio all’8 marzo 2022, in quanto la figlia __________, nata

il ___________ 2016, il 9 gennaio 2022 ha riportato una frattura scomposta

della tibia destra che ha necessitato di un intervento di riduzione e

osteosintesi da parte del Dr. med. __________, specialista in chirurgia

pediatrica e capoclinica dell’Istituto __________ (cfr. doc. 1).

Ai moduli sono stati allegati tre

“Certificati medici secondo l’art. 16o LIPG” sottoscritti dal Dr. med. __________

il 9 gennaio, il 1° febbraio e il 1° marzo 2022, in cui risulta prestampato che:

" Una

disabilità o un’infermità congenita non costituisce di per sé un grave problema

di salute ai sensi della legge. Non sussiste pertanto alcun diritto

all’indennità di assistenza, se lo stato di salute del figlio disabile è

stabile. I genitori di un figlio disabile vi hanno quindi diritto soltanto se

il suo stato di salute peggiora notevolmente, ossia i criteri menzionati di

seguito sono adempiuti.

Lievi malattie o postumi di infortunio o problemi di grado medio

possono richiedere ricoveri ospedalieri o visite mediche regolari e rendere

difficile la vita quotidiana. Tuttavia, in questi casi (p.es. fratture ossee,

diabete, polmonite) ci si può attendere un esito favorevole oppure che il

problema di salute sia tenuto sotto controllo, motivo per cui non vi è alcun

diritto al congedo di assistenza.” (Doc. 1)

come pure che i criteri, i quali

devono essere soddisfatti cumulativamente per avere diritto all’indennità, sono

Fatti

i seguenti:

" o si è verificato un cambiamento radicale dello

stato di salute fisica o psichica

o il decorso

o l’esito di questo cambiamento è difficilmente prevedibile oppure va

considerata l’eventualità di un danno permanente o crescente oppure del decesso

o sussiste

un bisogno particolarmente elevato di assistenza da parte dei genitori

o almeno

un genitore deve interrompere l’attività lucrativa per assistere il figlio”

(Doc. 1)

Per quanto attiene al caso di specie,

il Dr. med. __________ ha apposto una crocetta al requisito “almeno un

genitore deve interrompere l’attività lucrativa per assistere il figlio”

(cfr. doc. 1).

1.2. Con

decisione dell’8 aprile 2022 la Cassa ha negato a RI 1 il diritto a indennità di

assistenza, non essendo adempiuti i requisiti medici previsti dalla LIPG (cfr.

doc. 2).

1.3. Contro

questo provvedimento RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, il 23 maggio 2022 ha

interposto opposizione, chiedendo il riconoscimento del diritto alle indennità di

assistenza.

Al

riguardo è stato, in particolare, affermato che la grave frattura

(letteralmente spezzata) occorsa alla figlia __________, ha costretto la madre,

__________, a presenziare in aula durante le lezioni della scuola dell’infanzia

dal 9 gennaio all’8 marzo 2022 (cfr. doc. 3).

1.4. Con

decisione su opposizione del 21 luglio 2022 la Cassa ha confermato il proprio

provvedimento dell’8 aprile 2022, argomentando:

" (…)

2.1.

La frattura della tibia con intervento di riposizionamento e

osteosintesi non presenta nessuna grave compromissione della salute. Questa

fattispecie costituiva già la base della nostra decisione dell'8 aprile 2022. I

documenti presentati in seguito all'opposizione del 23 maggio 2022 non

consentono di trarre altre conclusioni.

I requisiti dell'art. 16o LlPG devono essere soddisfatti

cumulativamente. Non è sufficiente che la madre abbia dovuto accompagnare la

figlia a scuola, deve essere dimostrata anche una gravità.

2.2.

Sulla base di quanto sopra esposto (cfr. punto 1.2.1sopra) si

ribadisce che una frattura alla tibia - anche se letteralmente spezzata -

secondo la legge non gli viene attestato un grave problema di salute e non dà

diritto a un'indennità per compiti assistenziali.

In considerazione che la Circolare sull'indennità di assistenza

(CIAss), marginale 1037.3, non prevede un'indennità per compiti assistenziali

nel caso di fratture ossee, la domanda di prestazione dell'opponente è stata

rifiutata a giusta ragione dalla Cassa CO 1. (…)” (Doc. D)

1.5. Contro

la decisione su opposizione RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha

inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha postulato l’annullamento

della stessa e che gli venga assegnata l’indennità perdita di guadagno per

genitori che devono interrompere o ridurre la loro attività lucrativa per

occuparsi di un figlio con gravi problemi di salute ai sensi degli art. 16n

segg. LIPG (cfr. doc. I pag. 5).

A sostegno della propria pretesa

la parte ricorrente ha addotto segnatamente:

" L'art. 16o

LlPG enumera le condizioni cumulative che devono essere adempiute affinché un

figlio venga considerato come avente gravi problemi di salute. Queste

condizioni sono le seguenti: si è verificato un cambiamento radicale del suo

stato di salute fisica o psichica; il decorso o l'esito di questo cambiamento è

difficilmente prevedibile oppure va considerata l'eventualità di un danno

permanente o crescente oppure del decesso, sussiste un bisogno particolarmente

elevato di assistenza da parte dei genitori e almeno un genitore deve

interrompere l'attività lucrativa per assistere il figlio.

8. Sebbene la circolare sull'indennità di assistenza (CIAss)

(marginale 1037.3) enumeri le fratture ossee quali malattie o postumi di

infortuni e problemi di grado medio e per le quali si può attendere un esito

favorevole oppure che il problema di salute sia tenuto sotto controllo, è

doveroso sottolineare che gli stessi problemi di salute possono essere valutati

come più o meno gravi a seconda dell'età del figlio (Messaggio relativo alla legge

federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività

lucrativa e

assistenza ai familiari del 22 maggio 2019, FF 2019 pago 3411

4.1.3.2).

9. Infatti decisive sono le esigenze concrete di assistenza

(konkrete Betreuungsbedarf) secondo il principio di necessità (Kurt Parli/Oliver

Klausler, in: Basile Carinaux/Thomas Gächter/Bettina Kahil-Wolff

Hummer/Hanspeter Konrad/Hans-Jakob Mosimann/Kurt Parli/Stéphanie Perrenoud,

Schweizerische Zeitschrift fur Sozialversicherung und berufliche Vorsorge,

2021, pag. 186 ss, 189). La necessità di assistenza dipende da un lato dalla

gravità del problema di salute, dall'età del bambino, e dalla disponibilità di altre

persone a prendersi cura di lui (Kurt Parli/Oliver Klausler, op. cit., pago

189). Nello specifico non c'era nessun'altro disposto ad assistere la bambina

nei suoi bisogni e vista la sua giovane età la bambina richiede molte

attenzioni.

10. La prima condizione cumulativa richiede un cambiamento

radicale dello stato di salute fisica o psichica. Un cambiamento drastico delle

condizioni fisiche o psicologiche è presente se il bambino deve sottoporsi a un

trattamento ospedaliero o ambulatoriale per un periodo di tempo più lungo

(diversi mesi) (cfr. Rebecca Vionnet, Gesetzliche Neuerungen in der Angehorigenbetreuung, in:

Hardy Landolt et al., Pflege in Politik, Wissenschaft und Oekonomie (Pflegerecht 2021), pag. 203-212, pag. 207). Questa condizione

è adempiuta in quanto a seguito alla frattura della tibia con intervento di riposizionamento

e osteosintesi (…) __________ (…) si è dovuta recare in ospedale per controlli a cadenze regolari e ha visto il suo

stato di salute fisica decisamente deteriorato.

11. La seconda condizione implica che il decorso o l'esito di

questo cambiamento è difficilmente prevedibile oppure va considerata

l'eventualità di un danno permanente o crescente oppure del decesso. Anche nel

caso di una frattura ossea, dev'essere considerata l'eventualità di un danno

permanente se la ferita non viene curata in modo consono. Il supporto della

madre al personale scolastico è stato fondamentale in quanto se una frattura

ossea e le cure che essa richiede vengono sottovalutate sussiste l'alto rischio

che il processo di guarigione non si svolga in modo ideale e questo porti poi

alla creazione di danni possibilmente irreparabili. Inoltre bisogna considerare

che è la situazione acuta subito dopo l'avvenimento che rende necessaria

l'immediata assistenza del figlio per un periodo di tempo non ancora

determinabile e non la prognosi a lungo termine.

12. La terza condizione richiede un bisogno particolarmente

elevato di assistenza da parte dei genitori. Secondo il messaggio del consiglio

federale la richiesta di un'assistenza intensiva da parte dei genitori non è

determinata in base solamente alla gravità dell'incidente ma anche in base

all'età del figlio, infatti un figlio di 15 anni non avrà bisogno delle stesse

attenzioni di uno di 4 anni (Messaggio, loc. cit., pago 3411). In casu

l'elevato bisogno di assistenza è attestato dal certificato medico che

certifica la necessità delle cure assistite da parte della mamma, anche durante

le lezioni della scuola dell'infanzia. È fondamentale ricordare che la bambina

in questione è nata __________ 2016 e quindi al momento dell'infortunio aveva

circa 5 anni. Giacché gli stessi problemi di salute possono essere valutati

come più o meno gravi a seconda dell'età del figlio è lampante come a causa della

sua età __________ abbia una necessità di cure assistenziali più elevato.

13. La quarta ed ultima condizione impone che almeno un genitore

debba interrompere l’attività lucrativa per assistere il figlio. Visto

l'elevato bisogno di cure assistenziali continuative di __________ e in assenza

di altre presone che se ne potessero fare carico, la signora __________ è stata

costretta ad interrompere la sua attività lucrativa al fine di assistere sua

figlia in questo periodo difficile.” (Doc. I)

1.6. Nella sua risposta del 29 settembre

2022 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso, rinviando in buona sostanza

a quanto espresso nella decisione su opposizione del 21 luglio 2022 (cfr. doc.

III).

1.7. Il presidente del TCA, il 30

settembre 2022, ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per

presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).

Al ricorrente il 13 ottobre 2022

è stata concessa una proroga fino al 27 ottobre 2022, richiesta dall’avv. RA 1

in quanto non in grado di confrontarsi con il suo assistito a causa di un

importante carico di lavoro (cfr. doc. V; VI).

Le parti, ad ogni modo, sono

rimaste silenti.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se la Cassa abbia, a ragione oppure no, negato al

ricorrente il diritto all’indennità per assistenza alla figlia __________

richiesta per il periodo dal 9 gennaio all’8 marzo 2022.

2.2. Il 20 dicembre 2019 il Parlamento

ha adottato la legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità

tra attività lucrativa e assistenza ai familiari (cfr. FF 2019 7217), presentata

dal Consiglio federale, in quanto “un crescente bisogno di assistenza e cura

al quale il sistema sanitario, da solo, non può far fronte, nuove forme di convivenza

familiare e un numero sempre maggiore di donne che svolgono un’attività

lucrativa hanno portato all’attenzione della politica l’assistenza e la cura di

familiari ammalati” (cfr. Messaggio relativo alla legge federale

concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e

assistenza ai familiari del 22 maggio 2019, pubblicato in FF 2019 3381 (3382)).

Tale legge federale è entrata in

vigore il 1° gennaio 2021 (cfr. RU 2020 4525) e ha previsto, in particolare,

l’introduzione di due forme di congedo di assistenza, contemplate ai nuovi art.

329h e 329i del Codice delle obbligazioni (CO).

L’art. 329h CO, relativo al congedo

di assistenza ai parenti e valido dal 1° gennaio 2021 (cfr. RU 2020 4525), sancisce:

" Il lavoratore ha diritto a un congedo pagato per il

tempo necessario all’assistenza a un familiare o al partner con problemi di

salute; il congedo ammonta tuttavia al massimo a tre giorni per evento e dieci

giorni all’anno.”

Dal Messaggio relativo alla legge

federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività

lucrativa e assistenza ai familiari del 22 maggio 2019, pag. 3418-3419 risulta:

" Questo

nuovo articolo introduce un congedo per assistere i familiari o il convivente

in caso di problemi di salute. La nozione di familiari va intesa conformemente

a quella dell’articolo 29septies capoverso 1 D-LAVS per il diritto agli

accrediti per compiti assistenziali. Si tratterà quindi dei parenti in linea

ascendente o discendente (principalmente genitori e figli) nonché dei fratelli

e delle sorelle, cui vanno aggiunti il coniuge, il partner registrato, i

suoceri e il partner che convive con il lavoratore nella medesima economia

domestica da almeno cinque anni ininterrottamente. Per figli s’intendono coloro

con i quali è stabilito un rapporto di filiazione ai sensi del diritto civile.

La durata del congedo sarà di tre giorni per evento e sarà riferita a un

problema di salute specifico: il diritto al congedo potrà dunque essere

esercitato una sola volta per ciascun problema e non in modo reiterato, anche

se, in caso di problemi di lunga durata, crisi ripetute richiedono ogni volta

assistenza. Si tratta quindi di definire non i casi in cui è necessario un

sostegno, bensì quelli in cui il lavoratore ha diritto a un congedo pagato in

virtù della nuova disposizione. Inoltre, per evitare che i casi di congedi

siano troppo numerosi, sarà previsto un limite massimo di dieci giorni

all’anno. Una persona potrà così, per esempio, occuparsi di un figlio malato,

di suo padre, di suo fratello o di un altro figlio malato se le altre

condizioni sono adempiute, purché il numero totale di assenze non superi i

dieci giorni all’anno. L’anno da considerare è quello di servizio. I problemi

che danno diritto al congedo devono essere problemi di salute. Con questa

espressione generale s’intende evitare di limitare le cause a una malattia o a

un infortunio, estendendole anche ad esempio ai casi di disabilità. La

necessità dell’assistenza va valutata tenendo conto anche di altre persone che

potrebbero assumerla. A questo proposito si pensa anche ad altri membri della

famiglia. Un altro membro della famiglia che presta assistenza dovrà essere

disponibile e poter intervenire in termini ragionevoli, ad esempio non abitando

troppo lontano. Il fatto che un’altra persona abbia diritto a un congedo non

esclude di per sé il diritto stesso: spetterà alla famiglia determinare chi

fruirà del congedo e quando. La necessità sarà inoltre valutata in funzione del

bisogno di assistenza della persona. Essa sarà quindi riconosciuta più

facilmente, ad esempio, nel caso di un figlio minorenne o in tenera età.”

L’art. 324a CO ("1 Se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi

inerenti alla sua persona, come malattia, infortunio, adempimento d’un obbligo

legale o d’una funzione pubblica, il datore di lavoro deve pagargli per un

tempo limitato il salario, compresa una adeguata indennità per perdita del

salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato

stipulato per più di tre mesi.

2

Se un tempo più lungo non è stato convenuto o stabilito per contratto normale o

contratto collettivo, il datore di lavoro deve pagare, nel primo anno di

servizio, il salario per almeno tre settimane e, poi, per un tempo

adeguatamente più lungo, secondo la durata del rapporto di lavoro e le

circostanze particolari.

3

Il datore di lavoro deve concedere le stesse prestazioni alla lavoratrice in

caso di gravidanza.

4

Alle disposizioni precedenti può essere derogato mediante accordo scritto,

contratto normale o contratto collettivo, che sancisca un ordinamento almeno

equivalente per il lavoratore.") disciplina l’obbligo del datore di

lavoro di pagare il salario se il lavoratore è impedito senza sua colpa di

lavorare, per motivi inerenti alla sua persona per i quali egli non può

adempiere i suoi obblighi lavorativi o non è esigibile che li adempia. Tra

questi non rientrano solo la malattia e l’infortunio del lavoratore, ma anche

il suo adempimento di un obbligo legale (art. 324a cpv. 1 CO). Quest’obbligo si

applica per l’assistenza e la cura dei propri figli (art. 276 del Codice civile

e del coniuge o partner registrato (art. 163 CC e art. 13 della legge del 18

giugno 2004 sull’unione domestica registrata), ma non in caso di convivenza di

fatto. L’obbligo non è previsto neanche per l’assistenza e la cura di un

genitore o di un fratello o una sorella, considerato che gli articoli 328 e 329

CC, nella loro versione scaturita dalla revisione entrata in vigore il 1°

gennaio 2000, non annoverano più i fratelli tra le persone obbligate a prestare

assistenza e inoltre il sostegno previsto da queste disposizioni è in ogni caso

solo di natura finanziaria (cfr. Messaggio del 22 maggio 2019 pag. 3393).

Per quanto concerne il rapporto tra

l’art. 329h CO (art. 329g D-CO) e l’art. 324a CO

nel Messaggio a pag.

3419 è

stato indicato:

Resta da chiarire la relazione tra la nuova

disposizione e l’articolo 324a CO. Il congedo di tre giorni è indipendente da

quest’ultimo; di conseguenza, non ne saranno applicabili le condizioni, quali

ad esempio l’impedimento al lavoro o il contingente annuo di assenze. Il

lavoratore resterà tuttavia libero di prendere il congedo dal contingente di

cui all’articolo 324a CO, senza intaccare quello dell’articolo 329g D-CO. Sarà

il caso, in particolare, per l’assistenza ai figli o al coniuge, che rientrano

nel campo d’applicazione delle due disposizioni. Chi ha più figli potrà così

occuparsi di loro in virtù dell’articolo 324a CO senza esaurire i dieci giorni

previsti all’anno all’articolo 329g D-CO, sempre che le condizioni di cui al

primo articolo siano adempiute. (…)”

2.3. Giusta l’art. 329i CO riguardante,

invece, il congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute

dovuti a malattia o infortunio e in vigore dal 1° luglio 2021 (cfr. RU 2020

4525):

" 1 Il lavoratore che ha diritto a

un’indennità di assistenza ai sensi degli articoli 16n–16s LIPG a

causa di gravi problemi di salute di suo figlio dovuti a malattia o infortunio

ha diritto a un congedo di assistenza massimo di 14 settimane.

2 Il congedo

di assistenza deve essere preso entro un termine quadro di 18 mesi. Il termine

quadro decorre dal giorno per il quale è versata la prima indennità

giornaliera.

3 Se entrambi

i genitori esercitano un’attività lucrativa, ognuno di loro ha diritto a un

congedo di assistenza massimo di sette settimane. Possono concordare una

ripartizione diversa del congedo.

4 Il congedo

può essere preso in una sola volta o in singoli giorni.

5 Il datore

di lavoro deve essere informato senza indugio delle modalità di fruizione del

congedo e di eventuali modifiche.”

Dal Messaggio relativo alla legge

federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività

lucrativa e assistenza ai familiari del 22 maggio 2019 pag. 3410-3411 emerge,

in primo luogo, che l’art. 329i CO contempla “un congedo indennizzato per

l’assistenza e le cure prestate a un figlio con gravi problemi di salute dovuti

a malattia o infortunio, che consenta ai genitori interessati di interrompere

l’attività lucrativa per un determinato periodo senza che questo comporti la

perdita del posto di lavoro o una riduzione del salario. Tale congedo sgraverà

i genitori e permetterà loro di sostenere adeguatamente il figlio nel processo

di guarigione”.

In secondo luogo, che “attualmente,

la legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG)

prevede l’assegnazione di indennità giornaliere a chi presta servizio

nell’esercito, nel servizio civile o nella protezione civile e in caso di

maternità. Poiché anche il congedo proposto compenserà una perdita di guadagno,

è auspicabile che la nuova indennità di assistenza rientri nel campo

d’applicazione della LIPG”.

Il Messaggio del 22 maggio 2019 a

pag. 3420 enuncia inoltre:

" Il

disciplinamento nel CO del diritto a un congedo di assistenza è un complemento

necessario all’indennità di assistenza, senza il quale i genitori sarebbero, di

regola, obbligati a fornire la prestazione di lavoro. Il diritto al congedo

secondo il CO sussisterà, tuttavia, solo se lo stesso verrà anche indennizzato

attraverso le IPG.

Il Messaggio a pag. 3419-3420 chiarisce,

poi, la relazione tra l’art. 329h CO (art. 329g D-CO) - congedo di assistenza

ai parenti - e l’art. 329i CO (art. 329h D-CO) - congedo di assistenza a un

figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio -,

precisando che “considerate le diverse funzioni dei due congedi e dei tempi

necessari per stabilire la necessità del congedo di lunga durata, quello di tre

giorni di cui all’articolo 329g D-CO potrà essere accordato indipendentemente

da quello di cui all’articolo 329h D-CO. Nel caso in cui, ad esempio, la

malattia di un figlio fosse esplicitamente provata, ma la sua gravità

richiedesse ulteriori chiarimenti o fosse contestata, i genitori potrebbero

fruire il congedo di cui all’articolo 329g D-CO per occuparsi del figlio

malato”.

2.4. Come visto, il diritto al congedo

di assistenza ai sensi dell’art. 329i CO sussiste solo se il lavoratore viene

indennizzato attraverso le IPG.

Il capitolo IIIc. della legge federale

sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di

guadagno, LIPG), costituito dagli art. 16n – 16s, è stato introdotto anch’esso

dalla legge federale del 20 dicembre 2019 concernente il miglioramento della

conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari e riguarda l’indennità

per genitori che assistono un figlio con gravi problemi di salute dovuti a

malattia o infortunio. (RU 2020 4525;

FF 2019 3381).

Gli articoli da 16n a 16s LIPG

sono entrati in vigore il 1° luglio 2021 (cfr. RU 2020 4525).

L’art. 16n concerne gli aventi

diritto:

" 1 Hanno

diritto all’indennità i genitori di un figlio minorenne con gravi problemi di

salute dovuti a malattia o infortunio che:

a. interrompono l’attività lucrativa per assistere il figlio; e

b. al momento dell’interruzione dell’attività lucrativa:

1. sono salariati ai sensi dell’articolo 10 LPGA,

Considerandi

2.

sono indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA, o

3.

collaborano

nell’azienda del coniuge percependo un salario in contanti.

2.

Per ogni caso di malattia o infortunio sussiste un solo diritto.

3.

Il Consiglio federale disciplina:

a. il diritto all’indennità dei genitori affilianti;

b. il diritto

all’indennità di persone che per incapacità al lavoro o disoccupazione non

soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettera b.”

Ai sensi dell’art. 16o LIPG

relativo al figlio con gravi problemi di salute:

" Un figlio

ha gravi problemi di salute, se:

a. si è verificato

un cambiamento radicale del suo stato di salute fisica o psichica;

b. il decorso o

l’esito di questo cambiamento è difficilmente prevedibile oppure va considerata

l’eventualità di un danno permanente o crescente oppure del decesso;

c. sussiste un

bisogno particolarmente elevato di assistenza da parte dei genitori; e

d. almeno un

genitore deve interrompere l’attività lucrativa per assistere il figlio.”

L’art. 16p LIPG regola il termine

quadro, inizio ed estinzione del diritto:

" 1 Per il

versamento dell’indennità di assistenza è previsto un termine quadro di 18

mesi.

2.

Il termine quadro decorre dal giorno per il quale è versata la

prima indennità giornaliera.

3.

Il diritto nasce se sono soddisfatte le condizioni di cui

all’articolo 16n.

4.

Il diritto si estingue:

a. alla scadenza del termine quadro; o

b. dopo la riscossione del numero massimo di indennità giornaliere.

5.

Il diritto si estingue prima se le condizioni non sono più

soddisfatte; tuttavia non si estingue prima se il figlio diviene maggiorenne

durante il termine quadro.”

L’art. 16q LIPG si riferisce alla

forma e al numero delle indennità giornaliere:

" 1

L’indennità di assistenza è versata sotto forma di indennità giornaliera.

2.

Entro il termine quadro sussiste il diritto a 98 indennità

giornaliere al massimo.

3.

Per ogni cinque indennità giornaliere ne sono versate due

supplementari.

4.

Se entrambi i genitori esercitano un’attività lucrativa, ognuno

di loro ha diritto al massimo alla metà delle indennità giornaliere. Possono

concordare una ripartizione diversa.”

Secondo l’art. 16r LIPG

riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità:

" 1 L’indennità

giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima

dell’inizio del diritto all’indennità di assistenza.

2.

All’accertamento del reddito di cui al capoverso 1 è applicabile

per analogia l’ar­ticolo 11 capoverso 1.

3.

All’importo massimo è applicabile per analogia l’articolo 16f.”

Giusta l’art. 16s LIPG che

definisce il rapporto con le prestazioni di altre assicurazioni sociali:

" 1 Il

versamento dell’indennità di assistenza è prioritario rispetto alle indennità

giornaliere o alle prestazioni delle seguenti assicurazioni sociali:

a. assicurazione contro la disoccupazione;

b. assicurazione per l’invalidità;

c. assicurazione contro gli infortuni;

d. assicurazione militare.

2.

Se fino all’inizio del diritto all’indennità di assistenza vi

era un diritto a un’indennità giornaliera in virtù dell’articolo 16b (n.d.r.

indennità di maternità) o di una delle leggi seguenti, l’indennità di

assistenza corrisponde almeno all’indennità giornaliera versata

precedentemente:

a. legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per

l’invalidità;

b. legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie;

c. legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli

infortuni;

d. legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare;

e. legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la

disoccupazione.”

2.5

Il Messaggio relativo alla legge

federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività

lucrativa e assistenza ai familiari del 22 maggio 2019 al p.to 4.1.3.2. (FF

2019.

3381 (3411) specifica che “il diritto all’indennità di perdita di

guadagno è previsto per i genitori con un figlio che ha un forte bisogno di

assistenza e cura a causa di gravi problemi di salute. Il criterio per l’esistenza

del rapporto di filiazione è quello definito all’articolo 252 CC; di

conseguenza lo stato civile del genitore è irrilevante. (…)”

In merito alla gravità dei

problemi di salute, sempre a pag. 3411, è evidenziato che:

" Il diritto

all’indennità deve essere concesso ai genitori con figli con gravi problemi di

salute. La definizione di gravi problemi di salute è sancita nell’articolo 16j

D-LIPG (n.d.r. ora art. 16o LIPG), che differenzia chiaramente questi

problemi da quelli di malattie e infortuni di poco conto. Al contempo, la

definizione deve rimanere sufficientemente generale da includere il più

possibile l’intera gamma dei problemi di salute gravi.

Per valutare la gravità dei problemi di salute del figlio sono

determinanti innanzitutto i sintomi. I problemi di salute devono richiedere un

trattamento medico stazionario o ambulatoriale per un lungo periodo (diversi

mesi), spesso impossibile da prevedere all’inizio. Si è rinunciato al

presupposto di una durata minima per il trattamento dei problemi di salute,

poiché così facendo è impossibile escludere ad esempio fratture a gambe o

braccia e si ritarderebbe la nascita del diritto, poiché prima di poterlo

esercitare si dovrebbe aspettare che trascorra il tempo minimo richiesto. Ciò

contraddirebbe lo scopo dell’indennità, ovvero alleviare rapidamente una

situazione critica. Problemi di salute gravi richiedono un’assistenza intensiva

da parte dei genitori, la cui portata dipende non solo dalla loro gravità, ma

anche in modo sostanziale dall’età del figlio. Per gli stessi problemi di

salute, ad esempio, un figlio di 15 anni non avrà bisogno delle stesse

attenzioni di uno di quattro anni e quindi gli stessi problemi di salute

possono essere valutati come più o meno gravi a seconda dell’età del figlio.”

Per quanto concerne il concetto

di gravi problemi di salute del figlio, al p.to. 5.7 del Messaggio (pag. 3424) riguardante

il commento dell’art. 16j D-LIPG, ora art. 16o LIPG, è inoltre indicato:

" La

definizione ha lo scopo di distinguere i problemi di salute gravi da quelli di

grado medio. Per problemi di grado medio s’intendono quelli che, pur

richiedendo ricoveri ospedalieri o visite mediche regolari e rendendo difficile

la vita quotidiana, fanno presumere un esito favorevole oppure possono essere

tenuti sotto controllo (fratture ossee, diabete, polmonite).

Lett. a: in linea di principio, l’indennità

di assistenza servirà ad attenuare situazioni acute di malattia. È anche

ipotizzabile un lento aggravamento dello stato di salute, che raggiunge un

punto tale da richiedere l’assistenza. Un cambiamento radicale può intervenire

anche nel caso di bambini con una malattia cronica, se il loro stato peggiora

in modo acuto.

Lett. b: spesso il decorso dei problemi di

salute gravi è incerto e difficilmente prevedibile, il che può significare che

il processo di guarigione non sia lineare, che si debbano prevedere delle

ricadute e che l’esito della terapia sia incerto. Rientra in questa definizione

anche la prevedibilità del decesso, abbinata all’incertezza del momento in cui

avverrà. Il criterio della difficoltà di previsione implica l’ipotesi che il

decorso sia molto lungo senza che però si possa stabilire una durata minima.

Lett. c: i figli con gravi problemi di

salute hanno bisogno di essere assistiti da vicino da almeno un genitore.

L’assistenza include anche la presenza alle visite dal medico o in ospedale e

ai colloqui. Per contro, a seconda delle circostanze, un figlio gravemente

malato non ha bisogno di un’assistenza continuativa: vi possono essere fasi in

cui riesce a gestire autonomamente la vita quotidiana e altre in cui ha bisogno

di aiuto; è il caso in particolare per i malati psichici. L’assistenza da

vicino deve anche comprendere delle fasi in cui si limita alla mera presenza

fisica (p. es. durante un ricovero in ospedale di lunga durata), mentre gli

interventi concreti di cura e assistenza sono effettuati esclusivamente da

personale specializzato. Per tale motivo si rinuncia a una definizione di cura

e assistenza analogamente a quanto avviene, ad esempio, nell’assicurazione

invalidità o nell’assicurazione malattie. Il grado d’assistenza è determinato

soprattutto dalla gravità e dal tipo del problema di salute, dall’età del

figlio e dalla situazione familiare (rete sociale, ulteriori difficoltà quali

ad esempio malattie, disoccupazione, situazione lavorativa ecc.).

Lett. d: l’accompagnamento, l’assistenza o

la cura deve comportare un onere tale da rendere necessaria l’interruzione

dell’attività lucrativa da parte di almeno un genitore. La necessità di

accompagnamento, assistenza o cura da parte di almeno un genitore va comprovata

tramite certificato medico. Non è tuttavia necessario definire un numero minimo

di determinati interventi od ore di cura e assistenza al giorno, sebbene un

tale accompagnamento del figlio spesso di fatto richieda cure particolarmente

intense (p. es. monitoraggio delle funzioni corporee, semplici provvedimenti

medici, aiuto negli atti ordinari della vita, accompagnamento alle terapie o

alle visite mediche, ecc.).”

2.6

La Circolare sull’indennità di

assistenza (CIAss), emessa dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali

(UFAS) e valida dal 1° luglio 2021 (stato: 1° luglio 2022), al p.to 3.,

relativo alle condizioni del diritto all’indennità, prevede

"

3.1

Principio

1037.

Hanno diritto

all’indennità i genitori che:

7/22 -

interrompono l’attività lucrativa per assistere il figlio con gravi problemi di

salute; e

- al momento dell’interruzione dell’attività

lucrativa sono

salariati ai sensi dell’articolo 10

LPGA, sono indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA o collaborano

nell’azienda del coniuge percependo un salario in contanti.

1037.1

Un figlio ha

gravi problemi di salute ai sensi dell’articolo 16o

1/22 LIPG, se:

- si è verificato un cambiamento radicale del suo

stato di

salute

fisica o psichica; e

- il decorso o l’esito di questo cambiamento è

difficilmente

prevedibile oppure va considerata l’eventualità

di un danno permanente o crescente oppure del decesso; e

-

sussiste un bisogno particolarmente elevato di assistenza da parte dei

genitori; e

- almeno un genitore deve interrompere l’attività

lucrativa

per

assistere il figlio.

1037.2

Una disabilità o un’infermità congenita non costituisce di

1/22 per sé

un grave problema di salute ai sensi della legge.

Non

sussiste pertanto alcun diritto all’indennità di assistenza, se lo stato di

salute del figlio con problemi di salute è stabile. I genitori di un figlio con

problemi di salute vi hanno quindi diritto soltanto se il suo stato di salute

peggiora notevolmente, ossia se sono adempiute le condizioni di cui al N.

1037.1

1037.3

Lievi malattie o postumi di infortuni e problemi di grado

medio

1/22 possono

richiedere ricoveri ospedalieri o visite mediche

regolari

e rendere difficile la vita quotidiana. Tuttavia, in questi casi (p. es.

fratture ossee, diabete, polmonite) ci si può attendere un esito favorevole

oppure che il problema di salute sia tenuto sotto controllo, motivo per cui non

vi è alcun diritto all’indennità di assistenza.

1037.4

Una ricaduta dopo un lungo periodo asintomatico è

1/22 considerata

un nuovo evento. La ricaduta consiste in un peggioramento acuto dello stato di

salute in seguito al quale le condizioni di cui all’articolo 16o LIPG sono

nuovamente

soddisfatte.

In tal caso, i genitori hanno nuovamente diritto a 98 indennità giornaliere; il

termine quadro di 18 mesi inizia a decorrere da capo. Le malattie connesse a

quella principale, per esempio a causa di un indebolimento del sistema

immunitario, non sono invece considerate separatamente e quindi non

rappresentano un nuovo evento.

1038.

Per

principio hanno diritto all’indennità le persone che

all’inizio del diritto all’indennità secondo

l’articolo 16n LIPG

sono assicurate obbligatoriamente ai sensi della

LAVS.

1039.

Conformemente

all’articolo 1a capoverso 1 LAVS, sono assicurate per principio tutte le

persone fisiche domiciliate in

Svizzera, quelle che vi esercitano

un’attività lucrativa e i cittadini svizzeri, che lavorano all’estero al

servizio della Confederazione o di una delle organizzazioni stabilite dal

Consiglio federale.

(…)

1045.

Le condizioni di diritto devono essere adempiute

cumulativamente.

Se una condizione di diritto non è adempiuta, per principio non sussiste alcun

diritto all’indennità, fatte salve le eccezioni di cui ai N. 1053 e 1055.”

2.7

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021

consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; DTF 148 V 102

consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79

consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019

del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF

133.

V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per

prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono

un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso

di specie (cfr. STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_272/2021

del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid.

5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF

146.

V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442

consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50

consid. 4.1; DTF 133 V 587

consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45

consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr.

83.

consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid.

3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid.

4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V

233.

consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65.

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267

consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti,

tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa

materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF

9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169

consid. 3b).

2.8

Il 14 giugno 2022 il Consigliere

agli Stati Damian Müller (Gruppo liberale radicale PLR) ha depositato la

mozione 22.3608 “Indennità di assistenza. Garantire l'assistenza ai figli con

gravi problemi di salute in ospedale e colmare una lacuna nell'esecuzione” con

cui ha chiesto al Consiglio federale “di presentare un messaggio concernente

la modifica della LIPG per quanto riguarda l'indennità di assistenza per i

genitori che esercitano un'attività lucrativa e hanno figli con gravi problemi

di salute. Vanno presupposti gravi problemi di salute anche nei casi in cui il

trattamento e la convalescenza comprendono una degenza ospedaliera di almeno

quattro giorni e almeno un genitore deve interrompere l'attività lucrativa per

prestare la necessaria assistenza al figlio. Per i trattamenti esclusivamente

ambulatoriali continueranno ad applicarsi le condizioni di diritto

dell'articolo 16o LIPG” (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223608).

Tale mozione è stata motivata

come segue:

" Dal 1°

luglio 2021 i genitori che esercitano un'attività lucrativa e hanno figli con

gravi problemi di salute possono fruire di un congedo di assistenza. Da allora

è emerso che in molti casi la legge non garantisce il previsto sgravio dei

genitori e dei datori di lavoro e la disposizione in questione raggiunge quindi

soltanto in minima parte il suo scopo iniziale. La concezione ovvero la

presentazione di un certificato che attesti il grave problema di salute crea

difficoltà ai medici e grosse disparità tra le famiglie. Questo è dovuto al

fatto che non si mette in primo piano la situazione acuta che rende necessaria

l'assistenza al figlio per motivi di salute, bensì la prognosi a lungo termine,

che è irrilevante per il bisogno di assistenza immediato. Benché secondo la

legge il certificato medico dovrebbe essere determinante, nella prassi

esecutiva in alcuni casi, a seconda della cassa di compensazione, la condizione

di diritto è discutibile, il che è in contraddizione con il collaudato

principio dell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (IPG) di

determinare il diritto anticipatamente e il più facilmente possibile, come

succede ad esempio in caso di servizio militare, servizio civile o maternità.

La regolamentazione vigente comporta così una lunga fase di incertezza per i

datori di lavoro e i genitori in merito alla copertura o meno dell'assenza dal

posto di lavoro mediante le indennità giornaliere delle IPG. Occorre evitare

che genitori e datori di lavoro debbano occuparsi di assenze retroattivamente o

che, per motivi di affidabilità, come prima dell'introduzione dell'indennità di

assistenza, un genitore venga messo in malattia e l'assenza vada a carico

dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia.

Attualmente si ha diritto all'indennità di assistenza soltanto se

si è verificato un cambiamento radicale dello stato di salute fisica o psichica

del figlio minorenne, il cui decorso o esito è difficilmente prevedibile oppure

se va considerata l'eventualità di un danno permanente o crescente oppure del

decesso (art. 16o LIPG). Le condizioni previste sono inequivocabilmente

adempiute soltanto per i figli con una prognosi sfavorevole o difficilmente

prevedibile (p. es. allo stadio delle cure palliative e affetti da tumori). Per

i figli che necessitano di degenze ospedaliere lunghe o ripetute per

un'operazione o una terapia in vista di un miglioramento, il rispetto dei

criteri previsti è spesso controverso, sebbene questi minorenni abbiano bisogno

della presenza dei genitori in ospedale tanto quanto quelli con una prognosi

sfavorevole e sebbene, secondo l'allora portavoce della commissione competente,

l'assistenza in caso di degenza ospedaliera di lunga durata fosse anche

l'obiettivo del progetto. La regolamentazione vigente raggiunge però questo

obiettivo soltanto in misura insufficiente. Così molti minorenni malati

risultano penalizzati da una legge che dovrebbe in realtà garantire la loro

assistenza. In base a una prima stima dei costi (v. 22.7194),

infatti, nella prassi si è ben lontani dall'esaurire il budget inizialmente

previsto.

La proposta precisazione nella LIPG permetterebbe l'accesso all'indennità

di assistenza ai genitori di figli con molti giorni di degenza ospedaliera e

uno stato di salute temporaneamente molto cattivo, ma con una prognosi

favorevole. In primo luogo, il requisito di una degenza di almeno quattro

giorni quale parte del trattamento e della convalescenza costituirebbe una base

ben oggettivabile, da attestare da parte di un medico, per misurare la gravità

di una malattia. In secondo luogo, i criteri attuali potrebbero continuare a

essere applicati esclusivamente ai trattamenti ambulatoriali, per i quali

l'oggettivabilità è più difficile. In terzo luogo, si affronterebbe la

questione del bisogno di assistenza particolarmente elevato che sussiste quando

si ha un figlio in ospedale e i suoi fratelli e sorelle a casa. In quarto luogo,

si impedirebbe che nonostante un certificato medico una richiesta venga

respinta mesi dopo una degenza ospedaliera, creando quindi grossi problemi a

genitori e datori di lavoro. In quinto luogo, la regolamentazione proposta

permetterebbe di colmare una lacuna nell'assistenza ai figli con gravi problemi

di salute, dato che le degenze ospedaliere o convalescenze a casa fino a tre

giorni sono coperte dai datori di lavoro.”

Il Consiglio federale, il 24

agosto 2022, ha proposto di respingere la mozione 22.3608, osservando:

" Il congedo

di assistenza di 14 settimane mira a consentire ai genitori di assistere i

figli con gravi problemi di salute senza dover cessare l'attività lucrativa. In

caso di malattie o postumi di infortuni di lieve entità, a prescindere dalla

loro durata, non vi si ha diritto. In tali casi si può far valere il diritto a

un congedo di assistenza ai familiari, di al massimo tre giorni per evento,

durante il quale continua a essere versato il salario (art. 329h del Codice

delle obbligazioni [CO]; RS 220). A questo si aggiunge la continuazione del

versamento del salario in caso di assistenza a figli malati (art. 324a CO).

Il Parlamento ha intenzionalmente definito in modo ampio il

concetto di "grave problema di salute". Tra i criteri determinanti

figurano l'incertezza della prognosi e lo stato di salute del figlio. Il

Parlamento ha inoltre consapevolmente rinunciato a farvi rientrare anche la

durata della degenza ospedaliera, indicando però che il problema di salute del

figlio deve essere tale da richiedere un trattamento medico stazionario o

ambulatoriale di lunga durata (diversi mesi). La gravità del problema di salute

si riflette nella durata del trattamento, ragion per cui sono stati previsti 98

giorni di congedo. Se si considerasse una degenza ospedaliera di quattro

giorni, tale congedo non sarebbe necessario e inoltre verrebbero inclusi anche

i problemi di lieve o media gravità.

Con l'ampliamento del disciplinamento chiesto dall'autore della

mozione sarebbero circa 20 000 le famiglie che ogni anno avrebbero diritto al

congedo, il che potrebbe comportare un notevole aumento dei costi per le IPG. I

costi effettivi dipenderebbero dal mantenimento del versamento di indennità per

98.

giorni, a prescindere dalla durata della degenza ospedaliera.

Poiché il congedo di assistenza è stato introdotto soltanto l'anno

scorso, occorre del tempo prima di disporre di dati empirici. Il Consiglio

federale ritiene pertanto prematuro stilare un bilancio.”

Il Consiglio degli Stati, il 13

settembre 2022, ha approvato questa mozione con 31 voti favorevoli, 9 contrari

e 1 astenuto.

Dall’intervento del Consigliere

federale Alain Berset in questa occasione si evince quanto segue:

" (…) La motion devrait permettre de discuter du fait de savoir si les

critères sont beaucoup plus clairs. Vous l'avez dit vous-mêmes: soit ils sont

très clairs, et tout ce qui dépasse quatre jours est pris en charge. Alors là,

ce serait très clair: "Unbürokratisch, sehr klar, alles klar!" Mais

ce n'est pas ce que vous souhaitez et ce que souhaitait le législateur en

général. Dès que l'on sort de cette logique se pose une question

d'interprétation, une interprétation sur le type de maladie auquel on a

affaire, une interprétation sur le certificat médical que doit fournir le

médecin. Par conséquent, la clarté cristalline que vous souhaitez n'est pas

atteignable, simplement parce que nous n'avons affaire qu'à des cas qui sont

par définition tous différents.

Je ne pourrais pas exclure, au contraire, qu'il faille faire évoluer cette

situation. En réalité, les dispositions entrées en vigueur le 1er janvier et

surtout le 1er juillet 2021 marquent une évolution très importante dans le

soutien aux parents dont un enfant est gravement atteint dans sa santé.

Le législateur avait explicitement souhaité, comme le Conseil fédéral, une

définition assez stricte du champ d'application. Il était question d'une

atteinte grave à la santé, d'un changement majeur de l'état de santé de

l'enfant, d'une évolution difficilement prévisible, du fait qu'il faut s'attendre

à une dégradation durable ou progressive allant même jusqu'au décès. Ce sont

donc des cas très lourds et très graves. Si vous souhaitez l'aborder,

j'aimerais vous inviter à ne pas envoyer maintenant un mandat au Conseil

fédéral de réviser la loi, mais de nous donner un minimum de temps, et je peux

vous donner la garantie que nous allons le faire.

Je vois bien le problème et vous avez raison. On pourrait - cela n'a rien à

voir avec la situation précédente - dire que, deux ans et demi après l'entrée

en vigueur de la loi, à fin 2023, dans le même délai que celui cité dans le

débat de tout à l'heure, on dressera un premier bilan pour évaluer si

l'application pose problème et s'il y a des difficultés dans des cas que le

Parlement aurait souhaité voir pris en charge et qui ne le sont pas. Cela nous

permettra de fonder notre réflexion sur des éléments concrets.

C'est compliqué, parce qu'il faut le faire avec toutes les autorités

d'exécution impliquées dans les cantons, et ce jusqu'à fin 2023, afin de voir

s'il y a lieu d'envisager rapidement une modification ou non. Il faudrait -

vous avez raison dans votre motion, Monsieur Müller - modifier la loi, parce

qu'on n'a pas de marge d'interprétation au niveau de l'ordonnance. Cela

nécessiterait donc une modification de la loi. J'aimerais vraiment vous inviter

à faire d'abord cette analyse et à décider ensuite s'il faut agir. En effet,

déposer une motion onze mois après l'entrée en vigueur d'une loi pour demander

la modification de ladite loi, honnêtement, au niveau de la stabilité du

travail législatif, cela ne nous paraît pas idéal.

(…)”

(https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=57931)

2.9

Nella

presente evenienza dalle carte processuali emerge che __________ è nata il __________

2016.

ed è figlia del ricorrente nonché di __________, i quali hanno l’autorità

parentale congiunta nei confronti della bambina e vivono in un appartamento a __________

anche con il secondogenito __________, nato il 23 novembre 2017 (cfr. doc. 1).

RI 1 è dipendente della __________

di __________ di cui è anche presidente del CdA, mentre __________ collabora

nell’azienda di quest’ultimo (cfr. doc. 1; I; consid. 1.1.).

__________, il 9 gennaio 2022, ha

subito un infortunio, riportando una frattura scomposta della tibia destra che

ha richiesto un intervento di riduzione e osteosintesi da parte del Dr. med. __________,

specialista in chirurgia pediatrica e capoclinica presso la Clinica __________.

La bambina è stata degente presso

il nosocomio __________ dal 9 a 10 gennaio 2022. Alla dimissione il procedere è

stato così previsto:

" - Antalgia

come da prescrizione (n.d.r. Dafalgan 30mg/ml scir 90 ml, 4 volte al dì dal

10.

al 13 gennaio 2022, quindi assumere al bisogno; Algifor Junior 100mg/5ml

sosp. orale 200ml 3 volte al dì dal 10 al 13 gennaio 2022 da scalare secondo il

dolore, quindi assumere al bisogno) da scalare secondo dolore

- Deambulazione senza carico sull’arto interessato

- Controllo clinico e radiografico a 15 giorni dalla dimissione

presso il Poliambulatorio __________ (…)” (cfr. doc. 1)

Il Dr. med. __________, nei

“Certificati medici secondo l’art. 16o LIPG” del 9 gennaio, 1° febbraio e 1°

marzo 2022, annessi ai formulari “Richiesta d’indennità di assistenza” e che

precisano i criteri che devono essere cumulativamente adempiuti per avere

diritto all’indennità (- si è verificato un cambiamento radicale dello stato di

salute fisica o psichica; - il decorso o l’esito di questo cambiamento è

difficilmente prevedibile oppure va considerata l’eventualità di un danno

permanente o crescente oppure del decesso, - sussiste un bisogno

particolarmente elevato di assistenza da parte dei genitori; - almeno un

genitore deve interrompere l’attività lucrativa per assistere il figlio), ha

poi apposto una crocetta unicamente al requisito “almeno un genitore deve

interrompere l’attività lucrativa per assistere il figlio” (cfr. doc. 1;

consid. 1.1.).

Il 16 febbraio 2022 il medico

specialista ha confermato che la bambina aveva gravi problemi di salute secondo

l’art. 16o LIPG e in particolare che almeno uno dei genitori doveva

interrompere l’attività lucrativa per assistere la figlia (cfr. doc. 1).

Il 5 aprile 2022 il Dr. med. __________

ha attestato che __________ “(…) è in cura presso il mio ambulatorio di

ortopedia pediatrica. A seguito di un infortunio avvenuto il 09.01.2022 la

paziente sopracitata ha necessitato di cure assistite da parte della mamma. A

tal proposito la mamma ha assistito alle cure della paziente anche durante le lezioni

della scuola dell’infanzia fino al 08.03.2022 compreso” (cfr. doc. 2).

Con

decisione dell’8 aprile 2022 la Cassa ha negato all’insorgente il diritto a

indennità di assistenza dal 9 gennaio all’8 marzo 2022, non essendo soddisfatti

i requisiti medici previsti dalla LIPG (cfr. doc. 2; consid. 1.2.).

A seguito dell’opposizione

interposta dal ricorrente il 23 maggio 2022 (cfr. doc. 3; consid. 1.3.), la

parte resistente ha sottoposto il caso di RI 1 all’UFAS, il quale, il 31 maggio

2022, ha risposto:

" (…) Bei

einer Schienbeinfraktur handelt es sich nicht um eine schwere gesundheitliche

Beeinträchtigung im Sinne von Art. 16o EOG. Das entspricht dem Willen des

Gesetzgebers (vgl. Botschaft zum Bundesgesetz über die Verbesserung der Vereinbarkeit

von Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung, BBl 2019 4103, Seite 4147) und

wurde in Rz 1037.3 KS BUE konkretisiert.” (Doc. 7)

La Cassa ha, dunque, confermato

il provvedimento dell’8 aprile 2022 con decisione su opposizione del 21 luglio

2022.

(cfr. doc. D; consid. 1.4.).

Il 22 settembre 2022 la Cassa ha

nuovamente interpellato l’UFAS, chiedendo, ai fini della valutazione giuridica

della fattispecie (frattura della tibia con intervento di riduzione e

osteosintesi), se nel frattempo si fosse modificato qualcosa.

L’UFAS, nel medesimo giorno, ha

indicato:

" Wie Sie

uns mitteilen, sind keine neuen Unterlagen oder neue Erkenntnisse, die am

Sachverhalt vom 31.5.2022 etwas ändern, eingereicht worden. Wie Sie bereits

erwähnt haben, handelt es sich bei einer Schienbeinfraktur nicht um eine

schwere gesundheitliche Beeinträchtigung im Sinne des Gesetzes (vgl. Botschaft

zum Bundesgesetz über die Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit

und Angehörigenbetreuung, BBl 2019 4103, Seite 4147 und Rz 1037.3 KS BUE). Wir

empfehlen Ihnen, an der Ablehnung festzuhalten.” (Doc. 7)

2.10

Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte ribadisce innanzitutto che dal 1° luglio 2021 i

genitori che esercitano un’attività lucrativa e che interrompono l’attività per

occuparsi di un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o

infortunio hanno diritto a 14 settimane di congedo (cfr. art. 329i CO; consid.

2.3.) quando la relativa perdita di guadagno è compensata dall’indennità di assistenza

prevista agli art. 16n segg. LIPG (cfr. consid. 2.4-2.6.).

In concreto, come visto, la Cassa

ha negato il diritto alle indennità di assistenza, in quanto __________, che ha

subito la frattura della tibia, non sarebbe affetta da un grave problema di

salute ai sensi degli art. art. 16n cpv. 1 e 16o LIPG (cfr. doc. 2; D; consid.

1.2.; 1.4.; 2.9.).

Il ricorrente ha contestato la

conclusione della parte resistente, sostenendo di avere diritto all’indennità,

siccome la grave frattura occorsa alla bambina quando aveva 5 anni ha

necessitato, da un lato, di un’operazione di riposizionamento e di

osteosintesi, come pure di regolari controlli in ospedale, dall’altro,

dell’assistenza della madre - che ha dovuto interrompere la sua attività

lucrativa in assenza di altre persone che si potessero fare carico di __________

- anche durante gli orari della scuola dell’infanzia, come attestato dal Dr.

med. __________, per supportare il personale scolastico al fine di garantire

che il processo di guarigione si svolgesse in modo ideale ed evitare danni

permanenti (cfr. doc. I; consid. 1.5.).

Nel caso di specie deve, perciò,

essere esaminato cosa si intenda specificatamente per “gravi problemi di

salute” accusati da un figlio minorenne, la cui esistenza è un presupposto

per il riconoscimento dell’indennità di assistenza (cfr. art. 16n e 16p cpv. 3

LIPG;) e i cui requisiti sono esplicitati all’art. 16o LIPG (cfr. consid. 2.4.).

2.11

Per costante

giurisprudenza federale la legge va interpretata in primo luogo procedendo

dalla sua lettera (interpretazione letterale; cfr. DTF 148 V 162 consid. 5.2.; DTF 146 V 331 consid. 5; DTF 138 V 50

consid. 4.2 pag. 54; DTF 137 V 273 consid. 4.2 pag. 276- 277). Tuttavia, se il testo non è perfettamente

chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere

ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli

elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo

spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento (interpretazione

teleologica). Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto

(interpretazione sistematica; DTF 148 V 253 consid. 4.2.; DTF 135 II 78 consid. 2.2 pag. 81; DTF

135.

V 153 consid. 4.1 pag. 157; DTF 131 II 249 consid. 4.1 pag. 252; DTF 134 I 184 consid. 5.1 pag. 193; DTF 134 II

249.

consid. 2.3 pag. 252). I lavori preparatori, segnatamente laddove una

disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni,

costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso, nonché la volontà del

legislatore ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee

(interpretazione storica). Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la

volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato

espressione nel testo oggetto d'interpretazione (cfr. DTF 134 V 170 consid. 4.1

pag. 174 con riferimenti). Va presa la decisione materialmente corretta nel

contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo

della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un criterio

d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma

preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (cfr. STF 9C_135/2020 del 30 settembre 2020 consid. 5 di cui è

prevista la pubblicazione nella Raccolta ufficiale; DTF 135 III 483

consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza

a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il

contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il

Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi

federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non

propone soluzioni contrarie alla Costituzione (cfr. DTF 131 II 562 consid. 3.5

pag. 567; DTF 131 II 710 consid. 4.1 pag. 716; DTF 130 II 65 consid. 4.2 pag.

71).

Cfr. pure STF 9C_543/2021 del 20

luglio 2022 consid. 4, destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale; STF

8C_223/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.2., pubblicata in DTF 140 V 227; STF

9C_160/2019 del 20 agosto 2019 consid. 5.1., pubblicata in DTF 145 V 354.

2.12

L’art. 16o LIPG definisce i “gravi

problemi di salute” come segue:

" Un figlio

ha gravi problemi di salute, se:

a. si è verificato

un cambiamento radicale del suo stato di salute fisica o psichica;

b. il decorso o

l’esito di questo cambiamento è difficilmente prevedibile oppure va considerata

l’eventualità di un danno permanente o crescente oppure del decesso;

c. sussiste un

bisogno particolarmente elevato di assistenza da parte dei genitori; e

d. almeno un

genitore deve interrompere l’attività lucrativa per assistere il figlio.”

Il concetto di grave problema di

salute risulta essere stato definito in modo ampio (cfr. consid. 2.8.).

Dal Messaggio relativo alla legge

federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività

lucrativa e assistenza ai familiari del 22 maggio 2019 p.to 4.1.3.2. emerge che

i problemi di salute devono richiedere un trattamento medico stazionario o

ambulatoriale per un lungo periodo (diversi mesi), spesso impossibile da

prevedere all’inizio e che i problemi di salute gravi richiedono un’assistenza

intensiva da parte dei genitori, la cui portata dipende non solo dalla loro

gravità, ma anche in modo sostanziale dall’età del figlio, ad esempio un figlio

di 15 anni non avrà bisogno delle stesse attenzioni di uno di 4 anni e quindi

gli stessi problemi di salute possono essere valutati come più o meno gravi a

seconda dell’età del figlio (cfr. consid. 2.5.).

Tuttavia sempre a pag. 3411 del

Messaggio è stato specificato che si è rinunciato al presupposto di una durata

minima per il trattamento dei problemi di salute, poiché così facendo è

impossibile escludere ad esempio fratture a gambe o braccia e si ritarderebbe

la nascita del diritto, poiché prima di poterlo esercitare si dovrebbe

aspettare che trascorra il tempo minimo richiesto (cfr. consid. 2.5.).

Inoltre a pag. 3424 è indicato

che la definizione di cui all’art. 16o LIPG ha lo scopo di distinguere i

problemi di salute gravi da quelli di grado medio. Per problemi di grado medio

s’intendono quelli che, pur richiedendo ricoveri ospedalieri o visite mediche

regolari e rendendo difficile la vita quotidiana, fanno presumere un esito

favorevole oppure possono essere tenuti sotto controllo, come ad esempio fratture

ossee, diabete, polmonite (cfr. consid. 2.5.).

Anche la Circolare CIAss al N.

1037.3

enuncia che lievi malattie o postumi di infortuni e problemi di grado

medio possono richiedere ricoveri ospedalieri o visite mediche regolari e

rendere difficile la vita quotidiana. Tuttavia, in questi casi (p. es. fratture

ossee, diabete, polmonite) ci si può attendere un esito favorevole oppure che

il problema di salute sia tenuto sotto controllo, motivo per cui non vi è alcun

diritto all’indennità di assistenza (cfr. consid. 2.6.).

In proposito cfr. pure Opuscolo

informativo, 6.10 Prestazioni dell’IPG (assistenza) Indennità di assistenza,

pubblicato dal Centro d’informazione AVS/AI in collaborazione con l’UFAS, p.to

2, dicembre 2021, stato al 1° gennaio 2022 (cfr. https://www.ahv-iv.ch/p/6.10.i).

Non va poi dimenticato che il Consigliere

federale Alain Berset, il 13 settembre 2022, intervenendo nella seduta del

Consiglio degli Stati riguardo alla mozione di Damian Müller tendente a

considerare l’esistenza di gravi problemi di salute nei casi in cui il

trattamento e la convalescenza comprendono una degenza ospedaliera di almeno

quattro giorni (cfr. consid. 2.8.), ha evidenziato che il legislatore ha

esplicitamente auspicato, analogamente al Consiglio federale, una definizione

abbastanza rigida del campo d’applicazione dell’indennità di assistenza e che si

trattava di lesioni gravi alla salute, di cambiamenti sostanziali dello stato

di salute del bambino, di evoluzioni difficilmente prevedibili, dove ci si deve

aspettare un degrado durevole o progressivo fino persino al decesso (cfr.

consid. 2.8.).

In simili condizioni, occorre

concludere che il concetto di “gravi problemi di salute” di un figlio

minorenne allo stato attuale si riferisce ai casi di malattia o infortunio

realmente difficili, complessi e molto gravi.

In particolare le fratture ossee,

pur richiedendo se del caso ricoveri ospedalieri o visite mediche regolari e

rendendo complicata la vita quotidiana, sono, per contro, ritenute, a

prescindere dall’età del figlio e dal bisogno di assistenza da parte dei

genitori, problemi di grado medio, in quanto ci si può attendere un esito

favorevole oppure che il problema di salute sia tenuto sotto controllo.

In tali situazioni, di

conseguenza, non si verifica quanto prescritto dall’art. 16o lett. b LIPG

(“il decorso o l’esito di questo cambiamento è

difficilmente prevedibile oppure va considerata l’eventualità di un danno

permanente o crescente oppure del decesso”).

Spetta al legislatore, se lo riterrà opportuno, adottare adeguati

correttivi per eventualmente estendere il campo di applicazione degli art. 16n

segg. LIPG, come del resto indicato dal Consigliere federale Berset il 13

settembre 2022 (cfr. consid. 2.8.).

Questo Tribunale ricorda che, in

virtù dell’art. 190 della Cost. (“le leggi

federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale

federale e per le altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto”)

le autorità giudiziarie sono d’altronde tenute ad applicare le leggi federali

(cfr. DTF 146 V 271 consid. 8.2 pag. 289; STF 9C_572/2019 del 23 dicembre 2019

consid. 5.2; STF 8C_497/2019 del 18 ottobre 2019 pubblicata in DLA 2019 N. 14

pag. 365 seg. consid. 4; STF 9C_377/2019 dell’11 luglio 2019).

2.13

Nel caso di specie la figlia dell’insorgente,

dall’infortunio occorsole il 9 gennaio 2022, ha riportato una frattura

scomposta della tibia che ha richiesto un intervento da parte del chirurgo

ortopedico pediatrico, oltre a controlli regolari (cfr. consid. 2.9.).

Già considerando che le fratture

ossee, anche qualora richiedano ricoveri in ospedale o visite mediche regolari

e rendano la vita quotidiana difficile, non vanno considerate, indipendentemente

dall’età del figlio minorenne e dal tipo di assistenza di cui quest’ultimo

abbisogna, quali gravi problemi di salute, poiché si può presumere una

guarigione o che la problematica sia controllabile (cfr. consid. 2.12.), rettamente

la Cassa, fondandosi altresì sul parere dell’UFAS (cfr. doc. 7; consid. 2.9.),

ha negato al ricorrente il diritto all’indennità di assistenza.

Si rileva, peraltro, che il Dr.

med. __________, compilando i certificati medici secondo l’art. 16o LIPG, mai

ha attestato che nel caso di __________ si era verificato un cambiamento

radicale dello stato di salute fisica o psichica e che il decorso o l’esito del

cambiamento era difficilmente prevedibile o andava considerata l’eventualità di

un danno permanente o crescente, limitandosi ad apporre una crocetta unicamente

al requisito “almeno un genitore deve interrompere l’attività lucrativa per

assistere il figlio” (cfr. consid. 1.1., 2.9.).

Il medico specialista, inoltre, ha

sì dichiarato che la figlia dell’insorgente ha necessitato di cure assistite da

parte della madre e che la stessa ha assistito alle cure della bambina anche

durante le lezioni della scuola dell’infanzia (cfr. doc. 2; consid. 2.9.).

Tuttavia egli non ha espressamente indicato che la presenza alla SI della madre

fosse strettamente necessaria, rispettivamente che in assenza della madre la

bambina, nonostante l’obbligo di frequenza dai 4 anni (cfr. https://www4.ti.ch/decs/ds/<harmos/home/armonizzazione-delle-strutture/; art.

6.

Legge della scuola; art. 14 e 18 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla

scuola elementare), avrebbe dovuto rimanere a casa per motivi medici.

La soluzione adottata dalla parte

resistente si giustifica anche tenendo conto del fatto che l’intervento di cui

ha necessitato __________ ha comportato una degenza presso l’Ospedale regionale

di Bellinzona di una sola notte (cfr. consid. 2.9.).

Il caso di specie, pertanto, nemmeno

rientrerebbe nel campo di applicazione della modifica della LIPG auspicata dal

Consigliere agli Stati Damian Müller nella sua mozione del 14 giugno 2022 in

cui, quale condizione per ritenere che un problema sia grave, è prevista una

degenza ospedaliera di almeno quattro giorni (cfr. consid. 2.8.).

Riguardo alla censura ricorsuale

secondo la quale, facendo riferimento al contributo di Kurt Parli/Oliver Klauser, Betreuungs- und Vaterschaftsurlaub

Die neuen Regelungen im OR, ArG und EOG,

in: Schweizerische Zeitschrift fur Sozialversicherung und berufliche Vorsorge

(SZS), 2021, pag. 186 segg. (189), decisive sono le esigenze concrete di assistenza,

la cui necessità dipende da un lato dalla gravità del problema di salute,

dall'età del bambino, e dalla disponibilità di altre persone a prendersi cura

di lui (cfr. doc. I p.to 9; consid. 1.5.), va infine osservato che gli autori

menzionati asseriscono quanto sopra (“(…) entscheidend ist vielmehr der

konkrete Betreuungsbedarf (...) Ob ein Betreuung notwendig ist, hängt

einerseits von der Schwere der gesundheitlichen Beeinträchtigug und

andererseits von der Verfügbarkeit anderer Personen ab, die für die Betreuung

einspringen könnten. Je jünger das Kind is., desto

höher dürfte in der Regel der Betreuungsbedarf sein. (…)”) in

relazione all’art. 329h CO riguardante il congedo di assistenza ai parenti con

problemi di salute di al massimo tre giorni per evento (cfr. consid. 2.2.).

Per quanto attiene al congedo di

assistenza a un figlio con gravi problemi di salute contemplato all’art. 329i

CO (cfr. consid. 2.3.), Parli e Klauser al p.to 4. c) (pag. 192) rilevano,

da un lato, che il diritto al congedo ex art. 329i CO dipende dal diritto all’indennità

di assistenza secondo la LIPG, dall’altro, che quest’ultimo diritto è dato se

sono adempiute le condizioni di cui agli art. 16n e 16o LIPG Gli autori,

riguardo ai gravi problemi di salute del figlio, rinviano in ogni caso al

Messaggio relativo alla legge federale concernete il miglioramento della

conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari del 22 maggio

2019, pubblicato in FF 2019 3381 segg., in particolare alla pag. 3411,

corrispondente nella versione tedesca alla pag. 4134 (BBl 2019 4134), dove è

indicato che “Von der Voraussetzung einer Minimaldauer zur Behandlung der

gesundheitlichen Beeinträchtigung wurde abgesehen, da damit beispielsweise Arm-

oder Beinbrüche nicht ausgeschlossen werden können”

(“Si è rinunciato al presupposto di una durata minima

per il trattamento dei problemi di salute, poiché così facendo è impossibile

escludere ad esempio fratture a gambe o braccia”; cfr. consid.

2.5.).

Nell’impugnativa il riferimento a Rebecca Vionnet, Gesetzliche Neuerungen

in der Angehorigenbetreuung, in: Hardy Landolt et al., Pflege in Politik, Wissenschaft und Oekonomie (Pflegerecht 2021), pag. 203-212, pag. 207 (cfr. doc. I p.to

10; consid. 1.5.) non è poi completo. In effetti è vero che da questo

contributo risulta che un cambiamento drastico delle condizioni fisiche

o psicologiche è presente se il bambino deve sottoporsi a un trattamento

ospedaliero o ambulatoriale per un periodo di tempo più lungo (diversi mesi). È

altrettanto vero, però, che l’autrice a pag. 207 aggiunge “Sind zwar Spital

Aufenthalte oder regelmässige Arztbesuche erforderlich, die den Alltag

erschweren, ist aber mit einem positiven Ausgang zu rechnen oder die

gesundheitliche Beeinträchtingung kontrollierbar (bspw. bei Knochenbrüchen,

Diabetes oder einer Lungenentzündung), handelt es sich nach Ansicht des

Gesetzgebers lediglich um eine mittelschwere gesundheitliche Beeinträchtigung,

die keinen Anspruch zu begründen vermag”, riprendendo così quanto esposto

nel Messaggio del 22 maggio 2019 pag. 3424 (cfr. consid. 2.5.) e nella

Circolare CIAss N. 1037.3 (cfr. consid. 2.6.).

A tale proposito cfr. pure Dieter Widmer, Erwerbsersatzgesetz, in:

Die Sozialversicherung in der Schweiz, 13. ed. 2021, pag. 354-375 (372-373)

(“(…) Die vom Gesetzgeber gewählten

Formulierungen lassen viel Spielraum für Ermessensentscheide. Es sollen, so ist

es in der Botschaft des Bundesrats an das Parlament

festgehalten, schwere von mittelschweren Beeinträchtigungen

Dispositivo

abgegrenzt werden. Als lediglich mittelschwer gelten demnach gesundheitliche

Probleme, die zwar Spitalaufenthalte oder regelmässige Arztbesuche erforderlich

machen und den Alltag erschweren, bei denen aber mit einer Genesung gerechnet

werden darf oder die kontrollierbar sind. Als Beispiele nennt der Bundesrat

Knochenbrüche, Diabetes und Lungenentzündungen. Im Vordergrund steht also der

voraussichtliche Ausgang der gesundheitlichen Beeinträchtigung. Ein Anspruch besteht nur, wenn die Prognose

ungünstig ist oder sich gar keine machen lässt.).

Stante

quanto precede la decisione su opposizione del 21 luglio 2022 deve essere

confermata.

2.14. L’art.

61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la

procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima

data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in

caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se

la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

In casu, trattandosi di prestazioni IPG, in relazione

alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si

riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 40.2021.1 del 25 ottobre 2021 consid.

2.15.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta

in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti