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Decisione

42.2022.77

"Reclamo" contro decisione dell'USSI con cui l'interessato è stato invitato a chiudere la propria attività indipendente inoltrato al TCA è irricevibile. Difetta una dec. su reclamo. Trasmissione atti a USSI per emettere dec. su reclamo contro la quale potrà ev. essere interposto ricorso al TCA

26 settembre 2022Italiano8 min

particolare che la motivazione del provvedimento dell’USSI non è supportata da nessun

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Raccomandata

Incarto

n.

Fatti

42.2022.77

DC/gm

Lugano

26 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul “reclamo” del 20 settembre 2022 di

RI 1

contro

la decisione del 31 agosto 2022 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501

Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 31 agosto 2022

l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha invitato RI 1 a

chiudere la propria attività indipendente quale geologo, a stralciarsi quale

persona indipendente all’agenzia AVS, come pure a verificare l’eventuale

diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione, in quanto l’attività è

in essere da più anni senza permettergli l’indipendenza economica e l’uscita

dall’assistenza sociale.

Quale rimedio giuridico è stato

indicato che “contro la presente decisione è possibile inoltrare un reclamo

all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, Viale Officina 6, 6501

Bellinzona, entro 30 giorni dalla notifica (…)” (cfr. doc. A1).

1.2. Il

20 settembre 2022 RI 1 ha inoltrato al TCA un “reclamo” contro la decisione del

31 agosto 2022, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa, rilevando in

particolare che la motivazione del provvedimento dell’USSI non è supportata da nessun

documento sul suo stato lavorativo, non considera la condizione del contesto

personale, né la situazione del mercato del lavoro e costituisce un danno alla

sua situazione lavorativa attuale e futura. Egli ha, inoltre, domandato di

essere affidato a un nuovo funzionario incaricato e ha contestato la validità

del verbale relativo all’incontro svoltosi a __________ il 26 aprile 2022 tra

il medesimo, __________ dell’USSI e __________ dello Sportello Laps (cfr. doc.

A2), poiché non corretto nel contenuto.

RI

1 ha precisato di aver informato del suo caso il Direttore del DSS (cfr. doc.

I).

in diritto

Considerandi

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190.

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

2.2

Questo

Tribunale, di massima, esamina solo i rapporti giuridici sui quali la

competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera

vincolante, determinata con una decisione su reclamo (cfr. art. 1 cpv. 2 e 3

Lptca).

L’art. 33 della legge sull’armonizzazione

e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), applicabile in ambito di

assistenza sociale in virtù del rinvio di cui all’art. 65 della Legge

sull'assistenza sociale (Las), prevede:

"

1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e

delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che

le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

2Contro le

decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al

Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di

notificazione.

3È’ applicabile

la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6

ottobre 2000 (LPGA)."

Di

conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione su reclamo, manca

l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. STF 8C_16/2010

del 3 maggio 2010 consid. 1.1.; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164 consid.

2.1

pag. 164 e seg.; 125 V 413 consid. 1a

pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008

consid. 4).

2.3

Nel

caso di specie l’USSI ha emesso, il 31 agosto 2022, una decisione formale con

la quale ha fissato nei confronti di RI 1 un termine, scadente al 31 dicembre

2022, per procedere alla chiusura della sua attività e allo stralcio quale

indipendente (cfr. consid. 1.1.).

L’amministrazione,

per contro, non ha emanato alcuna decisione su reclamo.

Ora,

alla luce di quanto indicato al consid. 2.2., il TCA non può entrare nel merito

dello scritto del 20 settembre 2022 di RI 1, in quanto, come visto, questo

Tribunale può pronunciarsi solo sulle decisioni su reclamo emanate dall'organo

amministrativo competente (per dei casi analoghi cfr. STCA 42.2021.34 del 18

maggio 2021; STCA 42.2018.26 del 23 luglio 2018; STCA 42.2018.8-11 del 7

febbraio 2018; STCA 42.2017.4-10 del 15 febbraio 2017; STCA 42.2017.2 del 18

gennaio 2017; STCA 42.2010.19 del 7 luglio 2010; STCA 42. 2009.14 del 26 agosto

2009; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008;

STCA 42.2005.6 del 5 settembre 2005 e STCA 42.2004.2 del 20 ottobre 2004).

Gli

atti sono, pertanto, trasmessi all’amministrazione affinché statuisca senza

indugio sul reclamo di RI 1 mediante l’emissione di una decisione su reclamo.

Un

ricorso potrà essere eventualmente inoltrato a questo Tribunale contro la

decisione su reclamo che verrà emanata dall’USSI.

2.4

In

ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA,

si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si

applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia

l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Nel

caso concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale, non si

riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.49 del 12 settembre 2022;

decreto 42.2022.46 del 25 luglio 2022; decreto 42.2022.44 del 13 giugno 2022;

STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il “reclamo” del 20 settembre 2022

è irricevibile.

§ Gli

atti sono trasmessi all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento

affinché decida sul reclamo di RI 1 contro la decisione del 31 agosto 2022.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti