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Decisione

42.2022.79

Ricorso respinto: determinante è la situazione finanziaria al momento del rinnovo della richiesta di prestazioni assistenziali ed a fronte di una situazione economica suscettibile di variaziazioni imprevedibili corretto accordare, di volta in volta, prestazioni per periodi inferiori ai 12 mesi

12 dicembre 2022Italiano31 min

alla richiesta di assegnare le prestazioni assistenziali per dodici, rispettivamente

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2022.79

CL/gm

Lugano

12 dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 settembre 2022 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 25 agosto 2022 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501

Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 12 luglio 2022,

l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) ha

riconosciuto ad RI 1 il diritto a prestazioni assistenziali ordinarie di fr.

2'106.- al mese per luglio, agosto e settembre 2022 (cfr. doc. 23-26).

1.2. Con reclamo del 5 agosto 2022,

l’assistito ha impugnato tale provvedimento e chiesto la concessione delle

prestazioni assistenziali per dodici mesi, in luogo di tre, di non dover

presentare, in occasione della successiva richiesta di rinnovo, altra documentazione

se non gli estratti conto postali e/o bancari ed ha espresso la volontà di “trasformare,

modificare l’ambiente circostante “riformando” l’USSI Bellinzona” (cfr.

doc. 19).

1.3. Con decisione su reclamo del 25

agosto 2022, l’USSI ha respinto il gravame presentato da RI 1 sulla base delle

seguenti motivazioni:

" (…)

M.

La decisione impugnata costituisce il

presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all’esame giudiziale.

Nella fattispecie la decisione del 12

luglio 2022 riguarda esclusivamente il riconoscimento di una prestazione

assistenziale ordinaria per i mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

Altre questioni (…) risultano irricevibili.

Per quanto concerne la richiesta di

assegnare la prestazione assistenziale ordinaria per dodici mesi si rileva che

la natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali sono

commisurate agli scopi della Legge sull’assistenza e alle condizioni personali

dell’utente.

Nell’esame della richiesta di rinnovo

l’USSI ha considerato la situazione economica e personale dell’utente ritenendo

necessaria una sua rivalutazione per il mese di ottobre 2022.” (cfr. doc. 9-14)

1.4. In data 23 settembre 2022,

l’assistito ha interposto ricorso contro la decisione su reclamo del 25 agosto

precedente riprendendo, in buona sostanza, quanto chiesto in sede di reclamo

sulla base delle seguenti argomentazioni:

" (…)

Richiesta 1 Chiedo di avere una

conferma di decisione di rinnovo di dodici mesi di prestazione. Che siano

dodici mesi di fila o divisi in due decisioni di sei mesi più sei mesi. (…)

MOTIVAZIONI

Ho trovato una possibilità lavorativa

online, questo mi permetterebbe di uscire dall’assistenza, diventare

indipendente, non essere più sotto ricatto e finire di essere umiliato.

Questa possibilità lavorativa mi dà una

speranza di uscire dal baratro dell’assistenza e di poter iniziare una

riabilitazione sul mio stato psico-fisico. In quanto ho problemi di salute

causati dallo stare in assistenza.

Richiesta 2 chiedo che per questo

periodo nella fase di rinnovo mi sia richiesto solo di portare gli estratti

conto corrente postale/bancario riferiti al periodo.

MOTIVAZIONI

Fatti

I funzionari dell’USSI stanno facendo

pressioni per mandarmi in AI. Sono arrivati al punto di ricattarmi. Nella

decisione del 09/03/2021 hanno scritto: - in caso l’inabilità dovesse

proseguire oltre il 31/08/2021, voglia inviarci la conferma di inoltro domanda

rendita AI.

Se non porti le cose che ti chiedono non ti

pagano il minimo vitale, questo lo so perché mi hanno lasciato più volte in una

situazione di stallo dove non ti viene versato la prestazione con il minimo

vitale. Il problema è che se ti chiedono l’estratto conto è una cosa semplice e

non è un problema portarlo. Se invece l’USSI si impunta e cerca di spingerti ad

andare in AI le cose si complicano. Descrivere questa fase è troppo dolorosa

perché bisogna rivivere l’umiliazione di non avere l’affitto pagato con lo

stress dello sfratto e non avere i soldi per prenderti da mangiare.

Dovendo portare solo gli estratti conto

corrente postale/bancario potrei preservare le energie per il lavoro aumentando

le probabilità di successo e poter finalmente uscire da questa situazione. (…)

Richiesta 3

Riforma dell’USSI di Bellinzona

1) Diminuire

assolutamente il potere decisionale in merito alle pratiche.

2) Vietare di

obbligarti ad andare in AI

3) Vietare di

toglierti il minimo vitale e il pagamento dell’affitto senza prima dare il

tempo al richiedente di poter sentire un giudice. Il ciclo dei pagamenti non

deve essere interrotto creando la situazione di stallo e disagio

4) Vietare di

instillare sensi di colpa per il ricevimento delle prestazioni, evitando di far

pesare la situazione

5) Promuovere

e agevolare lo spirito di auto aiuto verso la strada dell’indipendenza, dando

anche a chi propone progetti o lavori trovati online gli incentivi di

supplemento di integrazione.

6) Informare

bene i richiedenti di prestazione, sulle statistiche, prima di iscriversi

all’USSI (…).”

Citando il preambolo, nonché gli

artt. 7, 9, 10 e 35 della Costituzione, oltre a punti A.2., A.7., C.2. e H.12.

delle direttive COSAS (nella versione in vigore sino al 2020), il ricorrente ha

osservato di ritenere “strano, dopo che ho portato prove di una possibilità

di lavoro mi hanno fatto fare 7 rinnovi in un anno. Cosa che in precedenza non

hanno mai fatto. La valutazione l’ho passata proprio in un periodo dove mi

diedero sei mesi di prestazione. Invece di darmi l’incentivo economico come

supplemento di integrazione e lasciarmi le energie per concentrarmi sul lavoro

per poter finalmente uscire dall’assistenza mi hanno tartassato creandomi ansie

e dolori. (…) voglio trasformare il negativo in positivo, per questo chiedo un

periodo di tranquillità.”.

Il ricorrente ha, poi, spiegato

che la “possibilità lavorativa” che avrebbe reperito sarebbe legata ad

una __________, vale a dire “una ditta con capitale proprio da investire nei

diversi mercati mondiali accessibili online, tipo il mercato valutario”,

che seleziona i propri “trader (…) tramite una verifica”.

In conclusione, RI 1 ha chiesto “il

massimo supplemento d’integrazione e di essere lasciato in pace per il periodo

indicato nella richiesta 1. ovvero dodici mesi di fila o divisi in sei mesi più

sei mesi. Di poter utilizzare tutte le (…) energie nel lavoro, diventare

indipendente e poter quindi uscire dal baratro dell’assistenza. Potendo così

riacquistare finalmente la salute.” (cfr. doc. I).

1.5. Con risposta del 14 ottobre 2022,

l’USSI ha chiesto la reiezione del gravame. Rinviando alla propria decisione su

reclamo, ha osservato che le richieste ricorsuali che esulano rispetto

all’oggetto del provvedimento impugnato sono irricevibili. Per quanto attiene

alla richiesta di assegnare le prestazioni assistenziali per dodici, rispettivamente

per sei mesi, più sei, la resistente, in aggiunta rispetto a quanto già

indicato nel provvedimento oggetto di ricorso, ha osservato quanto segue:

" (…) L’USSI

non può determinare delle prestazioni assistenziali future in quanto non

considererebbe la reale situazione economica e finanziaria dell’utente, non

potendo prevedere gli eventuali cambiamenti quali il conseguimento di un

reddito da attività lavorativa, obiettivo del qui ricorrente”

e richiamato il disposto di cui

agli artt. 67 e 68 Las (cfr. doc. III).

1.6. In data 17 ottobre 2022, il TCA ha

intimato la risposta di causa all’assistito ed assegnato alle parti, rimaste

poi silenti, un termine di 10 giorni per presentare eventuali ulteriori mezzi

di prova (cfr. doc. IV).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La costante giurisprudenza

federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il

presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_126/2022 del 7 aprile

2022 consid. 4.3.; STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid.

2.3.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del

14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.;

STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre

2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF

110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).

Nella presente fattispecie,

davanti al TCA, è stata contestata la decisione su reclamo emessa dall’USSI il

25 agosto 2022, la quale concerne esclusivamente il riconoscimento di una

prestazione ordinaria per i mesi di luglio, agosto e settembre 2022 (cfr. supra

consid. 1.3. e doc. 9-14).

Ogni altra questione

sollevata dal ricorrente - inerente la documentazione da produrre in occasione

delle richieste di rinnovo delle prestazioni Las, la volontà di riformare

dell’USSI e la concessione di un “incentivo economico come

supplemento di integrazione” - esula dalla

presente causa ed è irricevibile.

Con riferimento alla

pretesa ricorsuale tesa alla sola produzione, in occasione dei futuri rinnovi

delle prestazioni assistenziali, degli “estratti conto corrente

postale/bancario riferiti al periodo”, giova, comunque, rammentare che ai

sensi dell’art. 67 Las:

" Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto

a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue

condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni

documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso

alla sua abitazione. (cpv. 1)

A

richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico

e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto

professionale. (cpv. 2)”.

In concreto ci si potrebbe,

inoltre, chiedere se RI 1 - che nella richiesta di rinnovo delle prestazioni

assistenziali di data 1° luglio 2022 non ha chiesto che le stesse gli venissero

concesse per dodici mesi (né per sei) (cfr. doc. 27-29) - abbia effettivamente,

e meglio a fronte di un provvedimento comunque a lui favorevole, ritenuto che

l’USSI nella decisione impugnata gli ha riconosciuto le prestazioni ordinarie Las

per il periodo luglio-settembre 2022, un interesse degno di protezione - consistente

nell'utilità pratica che l'accoglimento dell'impugnativa procurerebbe al

ricorrente o, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio economico,

ideale, materiale o di altra natura che la decisione impugnata gli cagionerebbe

(DTF 130 V 196, consid. 3 e riferimenti ivi citati; cfr. anche

Kieser, ATSG –Kommentar, 2020, art. 59 n. 9, pag. 1056) - al suo

annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA). La questione può, in ogni

caso, rimanere aperta dal momento che il ricorso deve, e meglio per i motivi

esposti nel prosieguo, essere comunque respinto.

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la

questione a sapere se a ragione, o meno, l’USSI, nella propria decisione del 12

luglio 2022 ha accordato all’assistito fr. 2'106.- a titolo di prestazione

ordinaria mensile limitatamente al periodo luglio-settembre 2022, oppure no e,

segnatamente, se l’erogazione avrebbe dovuto essere concessa per un periodo più

lungo.

2.3. L’intervento della pubblica

assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale

dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è

stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3

dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono

entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi cambiamenti

sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002

(cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore

anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1° ottobre 2006

sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della

Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8

settembre 2006 pag. 313-317).

2.4. L'art. 1 Las stabilisce che lo

Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,

all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione

federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per

cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo

scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv.

2).

L'art. 2 della Legge fissa il

principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le

prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie

a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la

disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che "in

particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario

vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste

dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.5. Secondo l’art. 11 Las i

provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12

Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato che la

legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps)

ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo

principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la

Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr.

Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la durata

delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi

di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17

cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due

categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su

criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno

cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla

modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni

assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle prestazioni ordinarie

l’art. 18 Las enuncia:

" Le

prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito

disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui

vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite

sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.

(cpv. 2)"

Ex art. 19 Las, concernente la

soglia di intervento, poi:

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga

all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate

dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la soglia

di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita

dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla

legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle

disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale

(COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare della soglia Las

viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.

Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5 novembre 2002

sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che

tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto

di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione

cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici

svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come

scientificamente attendibile e appropriata.

Per l’anno 2022 ed a decorrere

dal 1° gennaio 2022, gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i

seguenti forfait di mantenimento:

" Persone

dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1

persona

1’006.--

Considerandi

2.

persone

1'539.--

3.

persone

1'871.--

4.

persone

2'153.--

5.

persone

2'435.--

Per ogni

persona

+ 204.--

supplementare”

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per il 2022, in BU 2/2022 del 7 gennaio 2022).

2.6

L’art. 22 Las, concernente il

reddito disponibile residuale, enuncia:

" Il reddito

disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto

delle deroghe seguenti:

a)

Reddito computabile:

1.

vengono computate le prestazioni

ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se

vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di riferimento

e dichiarate dal richiedente;

2.

la sostanza netta viene computata

interamente nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria

e, per le altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una persona sola, fr.

20’000.-- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli

in comune) e fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non

economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono

essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel

reddito fosse difficilmente liquidabile;

3.

vengono interamente computati i

redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.

4.

non vengono computate le entrate e

le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha

rinunciato;

5.

non viene computata per ogni

membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro

(franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la

quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese.

b)

Spesa vincolata:

1.

non vengono computati rendite e

oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);

2.

non vengono computati gli alimenti

di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;

3.

non vengono computate le imposte

di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;

4.

le spese e gli interessi passivi

sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’importo complessivo dei

redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art.

8, cpv. 2, lett. a) Laps).

c)

Spesa per l’alloggio:

Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato

l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale

previsto dall’art. 9 Laps.”

Il

reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art.

22.

Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9

Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi

computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità

di riferimento (art. 5 Laps).

L'art. 6 Laps regolamenta così il

reddito computabile:

“1.

Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a)

i redditi ai sensi degli art.

15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi

imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non

viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20%

del proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al

mese;

b)

...;

c)

...;

d)

i proventi ricevuti in virtù della

legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la

vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e)

tutte le rendite riconosciute ai

sensi della Legge federale sull’assicurazione militare federale del 19 giugno

1992;

f)

1/15 della sostanza netta, nella

misura in cui supera CHF 100’000.- per l’abitazione primaria e, per le altre

forme di sostanza, CHF 10’000.- per una persona sola, CHF 20’000.- per una

coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2’000.- per ogni

figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte

dell’unità di riferimento.

2.

Fanno

parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e

immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

3.

Non sono

considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge.

4.

Il

Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei

minorenni.”

La spesa computabile è, invece,

costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art.

7.

Laps).

Ai sensi dell'art. 8 Laps:

“1.

La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a)

le spese ai sensi degli art. 25-31

LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese

per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa

salariata;

b)

gli interessi maturati su debiti

ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c)

le rendite e gli oneri permanenti

di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d)

gli alimenti di cui all’art. 32

cpv. 1 lett. c) LT;

e)

i versamenti, premi e contributi

legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv.

1.

lett. d) e f) LT;

f)

i versamenti, premi e contributi

per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza

individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone

che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste

ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g)

i premi effettivi per

l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al

raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi

della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione

malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal);

h)

i premi per l’assicurazione della

perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone

non obbligatoriamente assicurate.

i)

...;

j)

2.

Le spese

di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1

lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a)

per le spese e gli interessi

passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della

sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b)

per i debiti derivanti

dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi."

L'art. 9 Laps riguarda la spesa

per l'alloggio:

" 1. La

spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

a) per le persone unità importo riconosciuto dalla

legislazione

di riferimento composte sulle prestazioni

complementari

da una persona: all'AVS/AI per la persona

sola

b) per le unità di importo

riconosciuto dalla legislazione

riferimento composte sulle prestazioni

complementari

da due persone: all'AVS/AI per i coniugi

c) per le unità di importo riconosciuto

dalla legislazione

riferimento composte da sulle prestazioni

complementari

più di due persone: all'AVS/AI per i coniugi

maggiorato

del 20%

2.

Se una

persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi

membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al

convivente."

2.7

Nel caso di specie, dagli atti

emerge che RI 1 è a beneficio delle prestazioni assistenziali dal marzo 2014.

Sino al dicembre 2021, a suo favore sono stati erogati fr. 195'901.75 a titolo

di prestazioni Las (cfr. doc. 121-139).

Ai fini della presente vertenza e

per meglio contestualizzare la pretesa ricorsuale tesa al riconoscimento delle

prestazioni assistenziali per dodici (subordinatamente sei) mesi, giova

rilevare, che il 3 marzo 2021 RI 1 ha presentato una “richiesta di

rinnovo/revisione delle prestazioni assistenziali” scadute il 28 febbraio

2021.

(cfr. doc. 283-285) producendo gli estratti conto presso __________ da

ottobre 2020 a gennaio 2021 (cfr. doc. 286-293) ed un certificato medico

redatto a posteriori dalla dr.ssa med. __________ (medico generico) in data 3

marzo 2021 che attestava l’inabilità al 100% del ricorrente per malattia dal 1°

novembre 2020 al 28 febbraio 2021 (cfr. doc. 294).

Sulla base di tale richiesta e

documentazione, con decisione del 9 marzo 2021, l’USSI ha riconosciuto all’assistito

il diritto alle prestazioni ordinarie Las per un ammontare di fr. 2'106.-

mensili da marzo ad ottobre 2021 (cfr. doc. 279-282).

In quell’occasione, l’USSI lo ha

pure invitato a produrre, in occasione della successiva richiesta di rinnovo

delle prestazioni Las, oltre all’estratto conto, degli aggiornamenti sul suo

stato di salute ed un eventuale certificato medico aggiornato (ritenuto che il

precedente, seppur redatto a marzo 2021, ne attestava l’inabilità al 100% sino

al 28 febbraio 2021), il proprio CV “aggiornato per possibile inserimento in

misura di inserimento sociale”, la conferma di inoltro della domanda di “rendita

AI / provvedimenti professionali” nel caso in cui la sua inabilità fosse

proseguita oltre al 31 agosto 2021 ed ha chiesto che il suo medico curante

indicasse “gli evt. ambiti di abilità lavorativa” (cfr. doc. 278).

Il 13 settembre 2021, il

ricorrente ha nuovamente postulato il rinnovo delle prestazioni Las (cfr. doc.

250-252) producendo il proprio estratto conto da febbraio a luglio 2021 (cfr.

doc. 253-267)

Contestualmente, egli ha

comunicato all’USSI di avere “trovato lavoro” nell’ambito del trading

nel “mercato valutario” e di aver “dovuto superare una prova di

verifica per l’idoneità” (che ha precisato essersi tenuta tra il “25/03/2022

e (…) il 26/05/2022”) per potervi operare, nonché di averla superata

(allegando documentazione in tal senso).

L’attività in questione, ha

spiegato, consiste nella gestione di “un conto da 70 mila USD” con il

quale deve “raggiungere il 10% di guadagno sul capitale” per conseguire

dei guadagni, corrispondenti al fatto “la __________ (…) verserebbe

tramite bonifico il 60% di 7000 USD”.

Sulle proprie future entrate in

conseguenza di tale attività, RI 1 ha, però, precisato di non potere “fare

previsioni” (cfr. doc. 268-269).

In merito all’ulteriore

documentazione richiestagli dall’USSI in data 9 marzo 2021, il ricorrente si è

espresso come segue:

-

sul Curriculum vitae ha chiesto all’amministrazione se “vi

divertite a giocare con le persone?”;

-

sull’eventuale inoltro della domanda di rendita AI ha osservato che “NON

VADO in AI, e voi non potete obbligare le persone ad andare in AI attraverso

ricatto”, precisando che, a valere quale “certificato di salute”, “ho

messo un’autocertificazione” (dalla quale emerge che “io sottoscritto RI

1.

dichiaro la non abilità fisica al lavoro. Il sottoscritto (…) non può andare

in AI per non aggravare ulteriormente la sua situazione di salute”; cfr.

doc. 249) e che era sua intenzione “utilizzare le (…) energie per

reinserirsi” (cfr. doc. 277).

Dopo aver provato, senza

successo, a contattare il ricorrente, ed avergli chiesto di produrre il proprio

curriculum vitae, un certificato medico in caso di perdurante inabilità

al lavoro, maggiori informazioni sull’attività svolta e le entrate per il

periodo marzo-agosto 2021 (cfr. doc. 248) ed avergli riconosciuto le

prestazioni Las anche per settembre 2021 (cfr. doc. 241-244), l’USSI ha

convocato RI 1 per un colloquio con l’assistente sociale da tenersi il 18

ottobre 2021 (cfr. doc. 240) cui, il 15 ottobre 2021, l’assistito ha comunicato

che non sarebbe stato presente (cfr. doc. 218-219).

In allegato alla “richiesta di

rinnovo/revisione delle prestazioni assistenziali” presentata il 26 ottobre

2021, RI 1 ha trasmesso, oltre ai propri estratti conto, il certificato medico

di data 25 ottobre 2021 redatto dalla dr.ssa med. __________ dal quale emerge

che “CAUSA MALATTIA è inabile al lavoro al 100% per tutto il 2021” (cfr.

doc. 213), quello che ha indicato essere un “accordo lavoro collaborazione”

con __________ (cfr. doc. 214), attività che genererebbe profitti solo al

raggiungimento di un determinato “target” acquisito mediante “compravendita

(…) nel campo valutario” (cfr. doc. 215-216).

Le domande di rinnovo corredate

da parte della documentazione di volta in volta richiesta dall’USSI, d’un lato,

e le decisioni di concessione delle prestazioni Las, accompagnate dalla

richiesta di documentazione completa, d’altro lato, si sono susseguite anche

nei mesi successivi (cfr. doc. 119-201).

Dopo che il 22 giugno 2022 l’USSI

ha chiesto ad RI 1 di presentare, in occasione della successiva richiesta di

rinnovo delle prestazioni Las, “informazioni” a sapere se svolgeva “ancora

attività lavorativa (__________)” e “copia estratti conto correnti

bancari / postali 1.3.2022-31.5.2022 (giustificare evt. Accrediti)” (cfr.

doc. 30), in data 1° luglio 2022, il ricorrente – che stando al certificato

medico redatto dalla dr.ssa med. __________ in data 20 giugno 2022, dopo essere

stato inabile al lavoro sin da gennaio 2022 (cfr. doc. 181) era incapace al

100% a causa di malattia anche dal 1° giugno al 30 settembre 2022 (cfr. doc.

117) - ha inoltrato “richiesta di rinnovo/revisione delle prestazioni

assistenziali” scadute il 30 giugno 2022 (cfr. doc. 27-29) allegando gli

estratti del proprio conto privato presso __________ di marzo, aprile e maggio

2022.

(cfr. doc. 31-35).

Il 1° luglio il ricorrente

avrebbe dovuto presentarsi presso il Municipio di __________, poiché ivi

convocato “nell’ambito della sua domanda di sostegno sociale” (cfr. doc.

110). Egli, però, il 29 giugno 2022 ha comunicato alla propria funzionaria

incaricata presso l’USSI che “questo appuntamento non può aver luogo”

(cfr. doc. 109).

Con decisione del 12 luglio 2022

l’USSI ha, come visto (cfr. supra consid. 1.1.) accordato al ricorrente una prestazione

assistenziale di fr. 2'106.- mensili a valere per il periodo luglio-settembre

2022.

In particolare, la resistente nel determinare tale importo, ha tenuto

conto di redditi computabili Las pari a fr. 0.-, di sostanza computabile come

reddito Las pari a fr. 0.-, di una spesa computabile Las di fr. 1'600.-, di cui

fr. 1'100.- per l’alloggio e fr. 500.- a valere quali premi assicurazione

malattia (con relativo sussidio), ed infine del fabbisogno di base Las di fr.

1'006.- (cfr. doc. 25-26 e supra consid. 2.5.).

Contestualmente,

l’amministrazione ha invitato l’assicurato a produrre, “in occasione della

sua prossima richiesta di rinnovo”, la seguente documentazione:

" (…)

·

Estratto conto corrente postale/bancario per il periodo

giugno-agosto 2022 (giustificare evt. accrediti)

·

Aggiornamenti sul suo stato di salute e se inabile, certificato

medico dal 1.10.2022

·

Aggiornamenti per iscritto sulla situazione personale,

professionale ed economica

·

Segnalarci eventuali attività lavorative intraprese” (cfr. doc.

22).

Giova, da ultimo, rilevare che

anche per il periodo successivo a settembre 2022 il ricorrente - senza produrre

null’altro se non gli estratti del proprio conto presso __________ (cfr. doc.

101-106), uno scritto nel quale ha indicato che la sua “condizione di salute

può solo migliorare uscendo dall’assistenza” e che prima che portasse a

conoscenza dell’USSI il “progetto lavorativo” le prestazioni gli erano

state rinnovate per un periodo di sei mesi, mentre dopo non solo non sarebbe

stato agevolato con un supplemento di integrazione, ma la resistente avrebbe “chiesto

sette rinnovi in un anno” (cfr. doc. 107) - ha chiesto il rinnovo delle

prestazioni Las (cfr. doc. 98-100) che l’USSI, con decisione del 29 settembre

2022, gli ha concesso per mensili fr. 2'106.- dal 1° ottobre al 30 novembre

2022.

(cfr. doc. 94-97).

2.8

Chiamato ad esaminare l’operato

dell’USSI, il TCA rileva innanzitutto che ai sensi dell’art. 10a Laps la

situazione finanziaria al momento dell’inoltro di una domanda di prestazioni

deve sempre essere accertata (cfr. Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 relativo

alla modifica della Laps, pag. 12).

Di conseguenza per determinare se

un assicurato ha diritto o meno a una prestazione assistenziale, e meglio per

fissare il reddito disponibile residuale, che è pari alla differenza tra la

somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone

componenti l'unità di riferimento (cfr. art. 22 Las, 5 Laps, consid. 2.6.), si

tiene conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al

momento del deposito della richiesta (cfr. art. 10a Laps; STCA 42.2007.1 del 30

maggio 2007; STCA 39.2005.1 del 12 maggio 2005).).

In concreto, va ricordato che con

richiesta del 1° luglio 2022 l’assistito ha sì postulato il rinnovo delle

prestazioni assistenziali scadute il 30 giugno precedente, ma anche che RI 1

non ha contestualmente formulato alcuna osservazione (né tantomeno istanza) in

relazione al numero di mesi per i quali richiedeva il riconoscimento delle

prestazioni in questione (cfr. doc. 27-29).

Si ribadisce, poi, che quando a

settembre 2021 il ricorrente – seppur inabile al 100% causa malattia per tutto

l’anno (cfr. supra consid. 2.6.) – ha annunciato di aver reperito un’attività

(cui, in realtà, già si dedicava da marzo 2021) suscettibile di procurargli

delle entrate, egli ha osservato di non potere fare previsioni su eventuali

futuri guadagni derivanti dal trading, né in termini di tempistica, né

di ammontare (cfr. supra consid. 2.6. e doc. 27-29).

Ritenuto che, come visto,

determinante è la situazione finanziaria al momento del rinnovo della richiesta

di prestazioni assistenziali, e ricordato che lo scopo della pubblica

assistenza enunciato dalla LAS è quello di intervenire ogni qualvolta una

persona si trovi in una situazione di bisogno concreto (cfr. art. 1 LAS; supra

consid. 2.4.), ne consegue, a fronte di una situazione economica che a

decorrere da quel momento era soggetta a possibili modifiche, per indicazione

dello stesso assistito imprevedibili e che avrebbero richiesto un adeguamento

delle prestazioni erogate in suo favore, l’operato dell’USSI, che con decisione

del 12 luglio 2022 ha concesso le prestazioni richieste dall’assistito per tre

mesi, non presta fianco a critiche (cfr. STF 8C_21/2022 del 14 novembre 2022,

consid. 4.3.).

Il diritto fondamentale a

condizioni minime di esistenza garantito dall’art. 12 Costituzione federale e

dall’art. 13 Costituzione cantonale contempla il diritto di essere aiutati

quando si è nel bisogno.

Ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 Las,

inoltre, la natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali

propriamente dette sono commisurate agli scopi di tale legge, alle condizioni

personali e alle situazioni locali.

Questa Corte

ritiene che concedendo le prestazioni di anno in anno (dodici mesi), o

semestralmente, a fronte dei possibili cambiamenti suindicati tanto dal profilo

finanziario, quanto concernenti lo stato di salute dell’assistito, si

contravverrebbe allo scopo primo dell’assistenza sociale, che è quello di

sostenere una persona nel bisogno, soddisfacendo le sue necessità essenziali e

contingenti (cfr. STCA 42.2007.1. del 30 maggio 2007; STCA 42.2004.3 del 17

maggio 2005, consid. 2.13., pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).

La decisione su reclamo del 25

agosto 2022 deve, pertanto, essere confermata.

Il TCA rileva, in ogni caso, che

nei conteggi effettuati dall’USSI i redditi e la sostanza computabili, così

come le spese computabili, vengono comunque considerati su base annua, facendo

capo ai dati relativi al momento dell’inoltro della domanda di prestazioni,

come contemplato dall’art. 10a Laps (cfr. STCA 39.2020.3 del 9 settembre 2020;

STCA 39.2017.15 del 31 agosto 2017; STCA 39.2004.11 del 27 aprile 2005) e che

tale modo di operare non è pregiudizievole per gli assistiti, in quanto i

medesimi, in caso di cambiamento delle condizioni economiche, hanno sempre la

possibilità di interporre una nuova richiesta di prestazioni.

Infine, a proposito della censura

ricorsuale secondo cui “i funzionari dell’USSI stanno facendo pressioni per

mandarmi in AI. Sono arrivati al punto di ricattarmi” (cfr. supra consid.

1.4

e doc. I), e tenuto conto del susseguirsi di certificati medici di

inabilità ed autocertificazioni sul proprio state di salute da parte del

ricorrente in atti (cfr. supra consid. 2.6.), questo Tribunale ricorda che il

diritto alle prestazioni assistenziali si fonda sul principio di sussidiarietà

(cfr. supra consid. 2.4.; art. 2 cpv. 1 Las “le prestazioni assistenziali

secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle (…) delle

assicurazioni sociali”. Ciò significa che vanno prima esauriti i diritti

fondati sulle assicurazioni sociali federali (cfr., per esempio, la STF 8C_344/2019 del 15 novembre 2019

sull’obbligo, per i beneficiari di prestazioni assistenziali, di chiedere la

rendita anticipata AVS).

Sul tema si veda anche la STF

8C_21/2022 del 14 novembre 2022, consid. 4.2., nella quale il Tribunale

federale ha ribadito il carattere sussidiario delle prestazioni assistenziali

che sono, pertanto, erogabili solamente dopo che il beneficiario ha già fatto

ricorso a tutte le altre possibilità per garantire il proprio sostentamento.

2.9

In ambito di

assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica

la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la

legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del

6.

ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65

cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva

che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto il ricorso è

del 23 settembre 2022, per cui torna applicabile il nuovo diritto.

Trattandosi

del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la

Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per

quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale

art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia

previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza

sociale, non si riscuotono spese giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in cui è

ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti