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Decisione

42.2022.8

Richiesta di ricalcolo delle indennità giornaliere Corona per il periodo dal 17 marzo 2020 in seguito all'emissione della tassazione 2019 dopo il 16 settembre 2020. Ricorso parzialmente accolto per il periodo dal 17 settembre 2020 in applicazione della STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022

14 dicembre 2022Italiano36 min

sul medesimo argomento (possibilità di chiedere il ricalcolo delle indennità giornaliere

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2022.8

cs

Lugano

14 dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 2 dicembre 2021 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1989, ha iniziato

l’attività di tassista indipendente il __________ 2019, indicando un reddito

presumibile di fr. 16'000.

1.2. Nel corso del primo semestre 2020

l’assicurato ha trasmesso alla Cassa CO 1 le richieste di indennità giornaliere

per il coronavirus per i giorni durante i quali non ha potuto lavorare dal 17

marzo 2020. L’amministrazione ha fissato le prestazioni sulla scorta del

reddito di fr. 16'000 in base al quale sono stati fatturati gli acconti dei

contributi sociali per il 2019, pari ad un’indennità giornaliera di fr. 36 al

giorno (cfr. doc. 1, pag. 4, punto 6).

1.3. Nei mesi di giugno, luglio, agosto

e settembre 2020 RI 1 ha chiamato più volte la Cassa per informarsi circa

l’eventuale ricalcolo delle indennità sulla base di quanto effettivamente

conseguito nel 2019. Dopo essere stato informato che l’indennità sarebbe stata

ricalcolata solo in caso di presentazione della tassazione 2019 entro il 16

settembre 2020, l’interessato, dal 3 settembre 2020, ha preso contatto con

l’Ufficio di tassazione competente, chiedendo l’emissione della sua tassazione

entro tale data. Dopo numerosi solleciti e dopo essersi recato di persona

presso l’autorità fiscale, il 26 ottobre 2020 ha ricevuto la tassazione fiscale

2019 datata 21 ottobre 2020 e facente stato di un reddito da attività

indipendente di fr. 42'000.

1.4. In seguito alla richiesta di nuovo

calcolo delle indennità giornaliere sulla base della tassazione 2019, la Cassa

di compensazione, con decisione formale del 12 maggio 2021, confermata dalla

decisione su opposizione del 2 dicembre 2021, ha respinto la domanda.

L’amministrazione ha affermato:

" (…)

7.

Conformemente a quanto stabilito dall’art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno, l’opponente avrebbe potuto chiedere un nuovo

calcolo dell’indennità, soltanto se gli fosse stata notificata una decisione di

tassazione fiscale più recente entro il 16 settembre 2020 e se avesse

provveduto a richiederlo entro tale data.

Nella fattispecie la decisione di tassazione fiscale per l’anno

2019 è stata emessa in data 21 ottobre 2020, impedendo all’opponente di

chiedere una qualsivoglia modifica della sua indennità.

Contrariamente a quanto egli sembra ritenere, a porre come data

limite quella del 16 settembre 2020 non è soltanto la CIC, ordinanza

amministrativa di cui in effetti si può controllare il rispetto del diritto

superiore. Questa data è infatti già prevista dall’art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno.

Quanto al rispetto del diritto superiore da parte dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno, si sottolinea che, attraverso queste

disposizioni, si sono potute versare, durante un periodo limitato, delle

prestazioni anche a persone le quali, normalmente, secondo il regime ordinario,

non ne avrebbero avuto diritto. In tale situazione eccezionale che deroga al

regime ordinario, si giustifica di porre un limite temporale chiaro alla possibilità

di chiedere un nuovo calcolo dell’indennità, tanto più che si è trattato di una

soluzione molto limitata nel tempo. Infatti, già il 17 settembre 2020, con

l’entrata in vigore della Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del

Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19)

del 25 settembre 2020, è stato abrogato l’art. 5 cpv. 2 2a frase

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, che prevedeva la data limite qui

in discussione, ed è stato introdotto l’art. 5 cpv. 2ter, che alla 2a

frase prevedeva che “dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere

a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente”.

Il 1° luglio 2021 è poi stato abrogato anche l’art. 5 cpv. 2ter 2a

frase e introdotto il cpv. 2ter0, che prevede che “se nel

caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso

1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies

la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività

lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis

o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate

sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019”. Non si

rileva quindi alcuna disparità di trattamento.

Per quanto riguarda infine l’asserita violazione dell’art. 53

LPGA, secondo l’art. 1 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno “le

disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità ai

sensi della presente ordinanza, sempreché le disposizioni seguenti non

prevedano espressamente una deroga alla LPGA”. Prevedendo l’art. 5 cpv. 2 2a

frase dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno una deroga alla LPGA, l’art.

53 LPGA non è applicabile.

8.

Per le prestazioni relative al periodo dal 17 settembre 2020,

avendo l’opponente già ricevuto un’indennità in virtù della versione

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore fino al 16 settembre

2020, secondo l’art. 5 cpv. 2bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno e la marg. 1056 CIC continua ad applicarsi quale base di calcolo il

reddito in base al quale sono stati fatturati gli acconti dei contributi

sociali per il 2019.” (doc. 1)

1.5. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1,

è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione (doc. I). A titolo

preliminare richiama l’incarto dalla Cassa di compensazione e chiede di autorizzarlo

a completare il ricorso. In via principale domanda di annullare la decisione su

opposizione impugnata, e quella del 12 maggio 2021, e di rinviare gli atti alla

Cassa per calcolare le indennità in base alla tassazione 2019. Riassunti i

fatti, il ricorrente fa valere una violazione dell’art. 190 Cost. fed.

(gerarchia delle norme), dell’art. 8 cpv. 1 Cost fed. (parità di trattamento),

dell’art. 9 Cost. fed. (arbitrio) e dell’art. 53 LPGA.

Fatti

1.6. Con risposta del 15 febbraio 2022,

cui ha allegato l’intero incarto, la Cassa propone la reiezione del ricorso con

argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione

(doc. III).

1.7. In data 28 febbraio 2022 il

ricorrente ha affermato di non avere ulteriori prove da trasmettere al

Tribunale (doc. V), mentre il 6 ottobre 2022 ha segnalato al TCA due recenti

sentenze del Tribunale del Canton Ginevra, oltre alle numerose sentenze del

Canton Vaud sul medesimo tema (doc. VII)

considerato in diritto

in ordine

2.1. Il TCA ha informalmente sospeso

l’esame della causa in attesa dell’esito di un ricorso del 16 dicembre 2021

contro la STCA 42.2021.54 del 15 novembre 2021 (inc. 9C_663/2021), che verte

sul medesimo argomento (possibilità di chiedere il ricalcolo delle indennità giornaliere

Corona nel caso di emissione della tassazione 2019 dopo il 16 settembre 2020).

Il 7 dicembre 2022 è pervenuta al

TCA la STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022, con la quale il Tribunale federale

ha in sostanza stabilito che l’art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno nel tenore del 6 luglio 2020 è conforme alla Costituzione. Per contro,

l’art. 5 cpv. 2bis e 2ter dell’Ordinanza COVID-19 perdita

di guadagno nel tenore dell’8 ottobre 2020 nella misura in cui esclude la

possibilità di ricalcolare l’indennità giornaliera per il periodo posteriore al

16 settembre 2020 per chi era già a beneficio di prestazioni, è contrario al

principio dell’uguaglianza giuridica poiché non può avvalersi della clausola

d’urgenza e non può essere applicato (consid. 11.4).

nel merito

2.2. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3 della

Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare ordinanze e

decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine

pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere

limitata nel tempo.

Il Consiglio federale, fondandosi

sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per

frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus,

l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con

il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31),

entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi

(RU 2020 871).

Per il periodo dal 17 marzo 2020

al 16 settembre 2020 il diritto alle indennità di perdita di guadagno è

disciplinato dall’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nella sua versione del

6 luglio 2020 (DTF 148 V 162, consid. 3.2; STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022,

consid. 6.1.1).

Ai sensi dell’art. 2 cpv. 3bis

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore del 6 luglio 2020, i

lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA che non rientrano nel

campo d’applicazione del capoverso 3 hanno diritto all’indennità se subiscono

una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti del Consiglio federale per

combattere il coronavirus e il loro reddito determinante per il calcolo dei

contributi dovuti secondo la LAVS per il 2019 è compreso tra 10 000 e 90 000

franchi; al calcolo del reddito determinante per il 2019 si applica per

analogia l’articolo 5 capoverso 2 secondo periodo. La condizione di cui al

capoverso 1bis lettera c (nota del redattore: “sono assicurate obbligatoriamente

ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la

vecchiaia e per i superstiti (LAVS)”) si applica anche a questi lavoratori

indipendenti.

Dopo che il 25 settembre 2020 il

Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del

Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19;

cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi

sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato una nuova regolamentazione che ha

sostituito quella precedentemente in vigore (cfr. anche STF 9C_663/2021 del 6

novembre 2022, consid. 6.1.1)

Secondo l’art. 2 cpv. 3bis

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno così modificato, hanno in particolare

diritto all’indennità di perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno

2021 i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella

di un datore di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere

il coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente

la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una

perdita di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività

un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale

per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non

è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in

proporzione alla durata dell'attività.

Il 18 giugno 2021 il Consiglio

federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di

perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11

cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19

decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del

18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di

perdita di guadagno”).

Il 17 dicembre 2021 il Parlamento

ha deciso di prorogare la durata di validità dell’articolo 15 della legge

COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale ha

prorogato la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

L’attività

lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata

avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di

attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa

dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra

d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari

mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre

d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno; RU 2020 4571 segg.).

Il cpv. 3ter, primo

periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con

entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

" 3ter L’attività lucrativa è ritenuta

limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra

d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari

mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr. RU 2020 pag. 5829)

Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv.

3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):

" Art. 2

cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3ter

L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è

registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per

cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le

persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono

dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari

almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre

mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate../p>

Nell’ambito della revisione della

legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021,

tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1

seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno),

prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell’attività

lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o

salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari

del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni

2015-2019.

L’art. 2 dell’Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno ha subito un importante cambiamento con effetto dal 17

febbraio 2022: sono stati abrogati i capoversi 1-3 e 6-8, mentre il cpv. 3bis

è stato modificato nel senso che hanno diritto alle prestazioni i lavoratori

indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31

capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione

contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle manifestazioni se sono

obbligatoriamente assicurati ai sensi della LAVS (lett. a); se la loro attività

lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati

dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 (lett. abis),

se subiscono una perdita di guadagno o salariale (lett. b) e se nel 2019 hanno

conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000

franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività

dopo il 2019; se non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va

adempiuta in proporzione alla durata dell’attività.

2.3. Relativamente alla forma

dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, l’art. 4 dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno enuncia che l’indennità è versata sotto forma di

indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono

versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).

Ai sensi dell’art. 5

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore dal 17 marzo

2020, riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità

giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa

conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1).

Per il cpv. 2, all’accertamento

del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge

del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno. Dopo la

fissazione dell’indennità si può procedere a un nuovo calcolo della stessa

soltanto se una tassazione fiscale più recente è notificata all’avente diritto

entro il 16 settembre 2020 e quest’ultimo richiede il nuovo calcolo entro tale

data (nuovo testo giusta il n. I dell’Ordinanza del 19 giugno 2020, in vigore

dal 17 marzo 2020).

L’indennità ammonta al massimo a

196 franchi al giorno (cpv. 3).

In seguito ad un’ulteriore

modifica dal 17 settembre 2020 la seconda frase dell’art. 5 cpv. 2 ed il cpv. 4

sono stati abrogati e sono entrati in vigore i cpv. 2bis e 2ter,

del seguente tenore (RU 2020 3705):

" 2bis

Agli aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2 o

capoverso 3 che hanno già percepito un’indennità in virtù della presente

ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020, si applica la

medesima base di calcolo.

2ter Per il calcolo

dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2

capoverso 1bis lettera b numero 2 o capoverso 3, è determinante il reddito

soggetto all’AVS nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può

procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più

recente.”

A questo proposito nel commento

all’entrata in vigore dell’art. 5 cpv. 2bis dell’ordinanza COVID-19

dal 17 settembre 2020, figura che “nel caso delle persone che avevano già

diritto a un’indennità in virtù dell’ordinanza nella versione vigente fino al

16 settembre 2020, si applica la base di calcolo utilizzata per quella

indennità. I calcoli vengono effettuati sulla base del 2019, poiché,

contrariamente al 2020, in questo anno non si sentivano ancora le ripercussioni

del coronavirus e il risultato dovrebbe quindi essere migliore. Gli aventi

diritto hanno la possibilità di far correggere l’importo dell’indennità, se

ricevono la decisione di tassazione fiscale prima del 16 settembre 2020. Le

richieste di nuovo calcolo inoltrate entro quella data saranno prese in

considerazione, mentre è escluso un nuovo calcolo dell’indennità sulla base di

una decisione di tassazione fiscale inviata dopo il 16 settembre 2020” (cfr.

www.bsv.admin.ch).

Circa il cpv. 2ter,

figura che “nel caso delle persone che non avevano diritto a un’indennità in

virtù dell’ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020, il

calcolo dell’indennità si basa sul reddito dell’attività lucrativa accertato

dalla cassa di compensazione AVS su cui si è fondata la decisione definitiva di

fissazione dei contributi per il 2019 o, se questa non è ancora stata emanata,

la fissazione dei contributi d’acconto per il 2019. È escluso un nuovo calcolo

sulla base di una decisione di tassazione fiscale più recente”.

Il 7 ottobre 2020 il Consiglio

federale ha adottato l’Ordinanza sul rimando delle ordinanze COVID-19 alla

legge COVID-19, in vigore dall’8 ottobre 2020, la quale prevede al punto 7

l’inserimento in ingresso dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20

marzo 2020 la frase “visto l’articolo 15 della legge COVID-19 del 25

settembre 2020” (cfr. RU 2020 3971 e 3973).

Ai sensi dell’art. 5 cpv. 2ter

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore dal 18 gennaio

2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5, 109, 167, 218, 296), per il calcolo

dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2

capoverso 1bis lettera b numero 2, capoversi 3, 3bis o 3quinquies

è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione

dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi

su una base di calcolo più recente.

Dal 1° luglio 2021 la norma

prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi

diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,

capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel

campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito

soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

Dal 1° luglio 2021 è inoltre in

vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno per il quale se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di

cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis

o 3quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica

un reddito dell’attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo

secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio 2021 le

indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione

fiscale per il 2019.

A questo proposito, nel commento

alle modifiche dell’ordinanza in vigore dal 1° luglio 2021 figura che per “il

calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti è determinante il reddito

dell’attività lucrativa soggetto all’AVS conseguito nel 2019. In linea di

principio, si tratta del reddito su cui si è fondato il calcolo dei contributi

(contributi d’acconto) per l’anno 2019 o del reddito dell’attività lucrativa

soggetto all’AVS indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se

questa è già disponibile al momento della nascita del diritto all’indennità.

Per il calcolo dell’indennità il cui diritto nasce dopo l’entrata in vigore

della presente modifica in futuro sarà considerato il reddito indicato nella

decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questo è più vantaggioso per la

persona interessata. Queste regole di calcolo si applicheranno alle prestazioni

future a partire dal 1° luglio 2021. Per questo motivo l’ultimo periodo del

capoverso 2ter vigente è soppresso”.

L’art. 11 cpv. 1 della legge

federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a

cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, prevede che

per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è

determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il

Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica

l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti

con importi arrotondati.

Il diritto all’indennità deve

essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 perdita

di guadagno).

Secondo l’art. 8 Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.

1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata

dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei

contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

2.4. Chiamato a pronunciarsi nel merito

di un ricorso inoltrato da un’assicurata che chiedeva che le indennità

giornaliere per il coronavirus fossero ricalcolate in base ai dati evinti dalla

tassazione 2019 emessa dopo il 16 settembre 2020, il Tribunale federale ha

parzialmente accolto il ricorso (STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022).

La vicenda è stata così riassunta

nel Comunicato stampa del 13 dicembre 2022 del Tribunale federale:

" In agosto

2020 una donna, di professione musicista e insegnante, ha presentato richiesta

per l’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus. La Cassa di compensazione

del Canton Ticino ha fissato a 35 franchi l’indennità giornaliera per il

periodo dal 17 marzo 2020 alla fine di ottobre 2020, basando il proprio calcolo

sulla decisione definitiva di tassazione fiscale dell’interessata per l’anno

2018. A gennaio 2021 quest’ultima ha inviato alla cassa di compensazione la

tassazione fiscale definitiva per il 2019, dalla quale risultava che il suo

reddito imponibile era significativamente più alto rispetto a quello del 2018.

L’interessata ha quindi chiesto di ricalcolare l’indennità giornaliera. La

Cassa di compensazione ha respinto tale richiesta e il Tribunale delle

assicurazioni del Canton Ticino ha confermato questa decisione.

Il Tribunale federale accoglie parzialmente il ricorso interposto

dall’interessata; le indennità giornaliere dovranno essere ricalcolate per il

periodo che decorre dal 17 settembre 2020. Occorre infatti operare una

distinzione tra il periodo dal 17 marzo 2020 al 16 settembre 2020 e quello dal

17 settembre 2020 al 30 giugno 2021. L’”Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno”

applicabile durante il primo di questi due periodi prevedeva che, dopo essere

stata fissata, l’indennità poteva essere ricalcolata solo se l’avente diritto

avesse ricevuto una tassazione fiscale più recente entro il 16 settembre 2020 e

avesse richiesto il nuovo calcolo entro tale data. Secondo le versioni della

suddetta ordinanza applicabili al periodo successivo (dal 17 settembre 2020 al

30 giugno 2021), dopo essere stata fissata, l’indennità non può essere

ricalcolata in virtù di una base di calcolo più recente. Per quanto riguarda il

periodo fino al 16 settembre 2020, la soluzione adottata non è criticabile.

L’ordinanza litigiosa si basava sul diritto di necessità (articolo 185 della

Costituzione federale) e il Consiglio federale aveva un ampio margine di

manovra vista l’urgenza della situazione; il governo ha dovuto intervenire

rapidamente adottando regole semplici. Il periodo dal 17 settembre 2020 al 30

giugno 2021 va invece valutato in modo diverso. La situazione d’urgenza non era

più data come in precedenza. Nel ponderare gli interessi in gioco, la tutela

dei diritti costituzionali assume pertanto un peso maggiore. Va sottolineato in

particolare che le persone interessate non avevano alcuna influenza sul momento

del trattamento delle loro dichiarazioni d’imposta. Di conseguenza, la

soluzione adottata per il periodo posteriore al 17 settembre 2020 viola il

principio della parità di trattamento.”

Nella citata STF 9C_663/2021 del

6 novembre 2022 il Tribunale federale ha in particolare sviluppato le seguenti

considerazioni:

" (…)

9.

L'ordinanza COVID-19, nel suo tenore in vigore fino al 16

settembre 2020, costituisce un atto normativo che il Consiglio federale ha

adottato all'inizio della pandemia di coronavirus fondandosi sull'art. 185 cpv.

3 Cost. Si tratta di un'ordinanza di sostituzione indipendente da una legge

parlamentare. Il Tribunale federale può rivederne la costituzionalità a titolo

pregiudiziale e non applicarla se viola i diritti fondamentali (DTF 147 V 423

consid. 3.3; DTF 147 l 333 consid. 1.5 con riferimenti). L'ordinanza COVID-19

nel suo tenore in vigore a partire dal 17 settembre 2020 è invece un'ordinanza

che il Consiglio ha adottato in applicazione della delegazione legislativa

contenuta nell'art. 15 della legge COVID-19. Questa ordinanza può beneficiare

dell'immunità costituzionale solo se il suo contenuto è determinato da una

legge federale, nel caso contrario è sottoposta a un esame di costituzionalità da

parte del Tribunale federale (DTF 141 II 169 consid. 3.4).

10.

Una norma disattende il principio della parità di trattamento

garantito dall'art. 8 Cost. quando, tra casi simili, fa distinzioni che nessun

ragionevole motivo in relazione alla situazione da regolare giustifica di fare o

sottopone a un regime identico situazioni che presentano tra loro differenze rilevanti

e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso. L'ingiustificata

uguaglianza, rispettivamente la disparità di trattamento, devono riferirsi a un

aspetto sostanziale. Trascurato non può poi essere il fatto che una disparità

di trattamento può comunque essere legittimata dagli scopi perseguiti dal

legislatore - o dal Consiglio federale nel caso di un'ordinanza - e che in

generale quest'ultimo ha un ampio spazio di manovra (DTF 147 V 423 consid.

5.1.2; sentenza 2C_302/2020 dell'11 novembre 2021 consid. 10.1 con

riferimenti).

11.

11.1

Dall'art. 5 cpv. 2 dell'ordinanza COVID-19 nel tenore del 6 luglio

2020 risulta che si può chiedere di ricalcolare un'indennità giornaliera solo se

la decisione di tassazione è anteriore al 17 settembre 2020 e se la richiesta

di ricalcolo è trasmessa alla Cassa prima di questa data. Visto il chiaro

tenore di questa disposizione, un'altra interpretazione non è possibile (DTF

144 V 333 consid. 10.1). Lo stesso vale per il testo dell'art. 5 cpv. 2bis e 5

cpv. 2ter dell'ordinanza COVID-19 in vigore dopo il 17 settembre 2020 nella

misura in cui è previsto che, se un assicurato percepisce un'indennità

giornaliera da prima del 17 settembre 2020, si applica la medesima base di

calcolo anche per il periodo a partire dal 17 settembre 2020 e non si può

procedere a un nuovo calcolo fondandosi su dati più recenti.

11.2

Va precisato, come anticipato al considerando 6.1.2 di cui

sopra, con riferimento alla DTF 148 V 162 consid. 5.3 già citata, che l'importo

dell'indennità giornaliera deve essere fissato in base ai dati fiscali relativi

al 2019 anche per il periodo anteriore al 17 settembre 2020. Nella fattispecie

la Cassa si è fondata sui dati fiscali relativi al 2018 che ritenevano un

reddito imponibile di fr. 15'800.- in quanto più favorevoli di quelli relativi

alla tassazione provvisoria di fissazione dei contributi per il 2019 (cfr.

decisione del 2 febbraio 2021). Ora sarebbe stato corretto riferirsi ai dati 2019

(anche se provvisori e meno favorevoli per la ricorrente) in ottemperanza a

quanto scritto al considerando precedente. Tuttavia, indipendentemente

dall'esito della vertenza, non spetta al Tribunale federale correggere tale

errore poiché quest'ultimo non può a ogni modo andare oltre le conclusioni

delle parti (art. 107 cpv. 1 LTF; divieto della reformatio in peius).

(ndr: sottolineature del redattore)

11.3

Si deve ora esaminare se la Cassa, come richiesto dall'insorgente,

doveva prendere in considerazione i dati della decisione di tassazione relativa

all'anno 2019 che ha stabilito un reddito imponibile cantonale di fr. 34'900.-

datata 21 ottobre 2020 e trasmessa alla Cassa il 22 gennaio 2021, quindi dopo

il 16 settembre 2020.

11.3.1

In più occasioni il Tribunale federale non ha avuto la possibilità

di pronunciarsi sulla questione litigiosa poiché i ricorsi inoltrati erano stati

giudicati inammissibili (sentenze 9C_752/2020 del 9 marzo 2021, 9C_130/2021 del

29 marzo 2021, 9C_34/2021 e 9C/35/2021 del 20 marzo 2021 e 9C_446/2021 del 6

ottobre 2021, cfr. in proposito DANIELE CATTANEO, Covid-19: les premiers arréts

du Tribunal des assurances du canton du Tessin, in: Assurances sociales et

pandèmie de Covid-19 di Sylvie Pétremand (ed.), Berna 2021, pag. 197). Se, da una

parte, delle ragioni relative all'urgenza della situazione sono comprensibili e

dovrebbero portare a soluzioni semplici e rapide, come messo in evidenza nella

sentenza cantonale impugnata e ripetuto dall'UFAS, dall'altra, si deve sottolineare

che le misure adottate non sfuggono a un esame di carattere costituzionale, in

particolare in rapporto al principio della parità di trattamento (consid. 10 di

cui sopra).

11.3.2

l testi delle ordinanze COVID-19 qui litigiosi non si fondano sulla

stessa base legale. Le ordinanze del 20 marzo e del 6 luglio 2020, che

disciplinano il periodo dal 17 marzo al 16 settembre 2020 sono state emanate in

applicazione all'art. 185 cpv. 3 Cost. L'ordinanza dell'8 ottobre 2020, che

regola il periodo successivo al 17 settembre 2020, si basa invece sulla legge

COVID-19 (consid. 6.1.1 e 6.2.1 e 9 di cui sopra). L'art. 5 cpv. 2

dell'ordinanza COVID-19 nel tenore del 6 luglio 2020 e gli articoli 5 cpv. 2bis

e 5 cpv. 2ter dell'ordinanza COVID-19 dell'8 ottobre 2020 in vigore dopo il 17

settembre 2020 hanno per scopo di indicare che l’indennità giornaliera deve

essere calcolata in base ai dati fiscali 2019 a disposizione

dell'amministrazione al più tardi il 16 settembre 2020. Ragioni per lo più

pratiche, legate alla rapidità dell'aiuto da accordare, sono invocate dalla

Cassa e riprese nella sentenza impugnata per giustificare questa data. La data

del 16 settembre 2020 corrisponde a quella di validità fissata in un primo

tempo per l'ordinanza COVID-19 nel tenore del 6 luglio 2020 (art. 11 cpv. 2

della suddetta ordinanza). Il motivo del limite al 16 settembre 2020 è quindi da

mettere in relazione principalmente alla durata di validità del testo legale.

Questa validità è stata in seguito prorogata da ultimo fino al 31 dicembre

2022, almeno per alcune disposizioni (art. 11 cpv. 7 dell'ordinanza COVID-19

nel tenore del 1° aprile 2022; RS 830.31).

11.3.3

Tenuto conto dell'ampio margine di manovra di cui deve potere beneficiare

il Consiglio federale quando emana un'ordinanza in un ambito di sua competenza,

si può ammettere che l'art. 5 cpv. 2 dell'ordinanza COVID-19 nel tenore del 6

luglio 2020 non è arbitrario e rispetta il principio di uguaglianza giuridica

nella misura in cui la regolamentazione è giustificata da un motivo aggettivo

legato all'urgenza della situazione. Come rammentato dall'UFAS nella sua presa

di posizione, il Consiglio federale ha dovuto intervenire rapidamente adottando

delle regole semplici. Il limite temporale del 16 settembre 2020 per inoltrare

la domanda e i documenti idonei risponde a un'esigenza d'urgenza. Si trattava

infatti di decidere il più in fretta possibile su numerose richieste d'aiuto

d'urgenza dovute alle conseguenze economiche della pandemia. Non va trascurato

che al momento di adottare le ordinanze COVID-19 nella primavera / estate 2020

la situazione era molto volatile, non si conosceva l'evoluzione dal punto di

vista sanitario e neppure si poteva valutare il numero di richieste d'aiuto

d'urgenza che sarebbero state presentate.

11.3.4

La situazione deve essere invece giudicata diversamente per il periodo

posteriore al 16 settembre 2020 disciplinato dall'ordinanza COVID-19 nel tenore

dell'8 ottobre 2020. Preliminarmente va osservato che la legge COVID-19 (in

particolare il suo art. 15) non contiene indicazioni dettagliate sul contenuto

dell'ordinanza COVID-19 per quanta riguarda l'indennità per perdita di

guadagno. L'ordinanza COVID-19 non può quindi beneficiare dell'immunità

costituzionale e deve essere sottoposta a un esame di costituzionalità (consid.

9 di cui sopra). La situazione d'urgenza non era più data come in precedenza: i

motivi pratici che giustificavano una soluzione semplice non si presentavano più

con la stessa acuità. Non si vede per esempio che cosa avrebbe impedito

all'amministrazione di ricalcolare una prestazione se nuovi documenti le

fossero stati inoltrati prima dell'emanazione della sua decisione. Se, in un

primo tempo, poteva essere giustificato fissare un limite temporale per dare

rapidamente e senza burocrazia un aiuto d'urgenza, questo non è il caso, in un

secondo tempo, se l'urgenza non è più così presente. Per la ponderazione degli

interessi tra le esigenze dettate dall'urgenza (che non è più la stessa

nell'autunno 2020 rispetto alla primavera / estate 2020) e quelle legate al

rispetto dei principi costituzionali, quest'ultimi assumono un peso maggiore.

Ora è innegabile che la durata di trattamento di una procedura di

tassazione e fissazione dei contributi AVS/AI non dipende da chi domanda una

prestazione. In altre parole, chi richiede prestazioni non ha alcuna influenza

sull'esame della tassazione. È pertanto aleatorio sapere se nel caso di chi

richiede un'indennità giornaliera COVID-19 questa sarà calcolata in base a una

tassazione definitiva o provvisoria.

Con il mantenimento del limite temporale del 16 settembre 2020

viene ratificata una disparità di trattamento tra chi è già in possesso di una tassazione

fiscale 2019 prima del 17 settembre 2020 e chi non ce l'ha ancora, senza che

questa disparità si possa (più) fondare su un motivo aggettivo legato

all'urgenza della situazione.

La costituzionalità delle disposizioni litigiose in vigore a

partire dal

17 settembre 2020 è inoltre inficiata dalla seguente

considerazione. Le critiche relative all'impossibilità di prendere in

considerazione anche i dati fiscali posteriori al 17 settembre 2020 - e di

procedere a un nuovo calcolo - sono suffragate anche dagli art. 11 cpv. 1 LIPG

e in particolare dall'art. 7 cpv. 1 OIPG nel tenore in vigore fino al 30 giugno

2021, ai quali rinvia per analogia l'art. 5 cpv. 2 dell'ordinanza COVID-19 nel tenore

dell'8 ottobre 2020. Ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 OIPG, l'indennità deve essere

calcolata sulla base del reddito determinante per l'ultimo contributo AVS prima

dell'entrata in servizio, convertito in salario giornaliero medio; se in

seguito viene stabilito un altro contributo AVS per l'anno del servizio, può

essere richiesto un nuovo calcolo dell'indennità.

Deve essere inoltre ricordato che a partire dal 1° luglio 2021

le indennità giornaliere sono calcolate sulla base della tassazione fiscale per

il 2019 senza più limiti di tempo (consid. 6.2.2 di cui sopra). (ndr:

sottolineature del redattore)

L'obbligo di presentare una richiesta al più tardi fino al 16

settembre 2020 e il divieto di ricalcolare l'indennità giornaliera con

parametri più recenti vale quindi solo per il periodo dal 17 settembre 2020 al 30

giugno 2021. l beneficiari di prestazioni per il periodo dal 17 settembre 2020

al 30 giugno 2021 sono quindi svantaggiati senza motivo rispetto a chi ha

potuto beneficiare di prestazioni a partire dal 1° luglio 2021.

11.4

Si deve pertanto ritenere che l'art. 5 cpv. 2 dell'ordinanza

COVID-19 nel tenore del 6 luglio 2020 è conforme alla Costituzione. La

disparità di trattamento legata al limite temporale del 16 settembre 2020 è

infatti giustificata da un motivo di urgenza. Invece, l'art. 5 cpv. 2bis e 2ter

dell'ordinanza COVID-19 nel tenore dell'8 ottobre 2020, nella misura in cui

esclude la possibilità di ricalcolare l'indennità giornaliera per il periodo

posteriore al 16 settembre 2020 per chi era già a beneficio di prestazioni, è

contrario al principio di uguaglianza giuridica poiché non può avvalersi della

clausola d'urgenza e non può essere applicato.

(ndr: sottolineature del redattore)

11.5

Considerandi

II Tribunale cantonale ha giustificato il rifiuto di ricalcolare

le prestazioni già versate anche riferendosi alla violazione dell'obbligo di informare

da parte della ricorrente (art. 31 LPGA e art. 24 cpv. 4 OAVS), oppure alla presunta

violazione del diritto di essere sentito in merito di quest'obbligo. Visto

l'esito del ricorso, che ha portato alla costatazione che il limite temporale

del 16 settembre 2020 contenuto nell'art. 5 cpv. 2bis e 2ter dell'ordinanza

COVID-19 nel tenore dell'8 ottobre 2020, con la conseguente impossibilità di

ricalcolare una prestazione già erogata prima del 17 settembre 2020, non può

essere applicato, queste argomentazioni non devono essere esaminate. Venendo a

mancare il limite temporale del 16 settembre 2020, non si può ritenere nessun

obbligo a carico di un assicurato di annunciare un cambiamento delle

circostanze prima di questa data. D'altro canto, per il periodo anteriore al 17

settembre 2020, va invece osservato che la normativa rispetta lo spazio di

manovra riconosciuto al Consiglio federale.

Di conseguenza, le censure in relazione alla violazione

dell'obbligo di informare formulate dalla ricorrente e alla violazione del suo diritto

di essere sentita in merito di quest'obbligo non sono sufficienti per

giustificare un'altra soluzione.

12.

Il ricorso, nella misura della sua ammissibilità (consid. 2 di cui

sopra), deve essere pertanto parzialmente accolto. La sentenza impugnata come

la decisione su opposizione della Cassa devono pertanto essere annullate e la

causa rinviata alla Cassa affinché prenda in considerazione i dati della

decisione di tassazione del 21 ottobre 2020 e renda una nuova decisione in

merito al periodo a partire dal 17 settembre 2020. Nell'ambito di questo esame,

la Cassa dovrà prendere in considerazione le decisioni di fissazione dei

contributi relative al 2019 più attuali e disponibili al momento della nuova

decisione amministrativa, in particolare la decisione dell'8 settembre 2021

(cfr. consid. 5 di cui sopra). (…)”

2.5

Nell’evenienza concreta la Cassa

ha riconosciuto al ricorrente le indennità giornaliere per il coronavirus per i

giorni durante i quali non ha potuto lavorare dal 17 marzo 2020, calcolando le

prestazioni sulla scorta del reddito di fr. 16'000 in base al quale sono stati

fatturati gli acconti dei contributi sociali per il 2019, pari ad un’indennità

giornaliera di fr. 36 al giorno (cfr. doc. 1, pag. 4 punto 6).

Il 21 ottobre 2020 è stata

emanata la tassazione 2019 da cui emerge un reddito da attività indipendente di

fr. 42'000 (doc. A4).

Il

26.

ottobre 2020 l’insorgente ha chiesto alla Cassa di compensazione il

ricalcolo delle sue prestazioni sulla base del reddito evinto dalla tassazione

2019.

2.6

In

concreto, in applicazione dell’art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno nel tenore del 6 luglio 2020 (cfr. STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022

e DTF 147 V 278), la decisione su

opposizione della Cassa che rifiuta il ricalcolo delle indennità giornaliere riconosciute

per i giorni in cui l’insorgente non ha potuto lavorare nel periodo dal 17

marzo 2020 al 16 settembre 2020 in seguito all’emissione della tassazione 2019

del 21 ottobre 2020 è corretta (STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022).

Infatti,

per l’art. 5 cpv. 2 seconda frase dell’Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno nel tenore del 6 luglio 2020, dopo la fissazione dell’indennità si può

procedere a un nuovo calcolo della stessa soltanto se una tassazione fiscale

più recente è notificata all’avente diritto entro il 16 settembre 2020 e

quest’ultimo richiede il nuovo calcolo entro tale data.

Tale

disposto, come stabilito dal Tribunale federale nella STF 9C_663/2021 del 6

novembre 2022 al consid. 11.3.3, citata al consid. 2.4, non è arbitrario,

rispetta il principio di uguaglianza giuridica nella misura in cui la

regolamentazione è giustificata da un motivo oggettivo legato all’urgenza della

situazione. Il limite temporale del 16 settembre 2020 per inoltrare la domanda

e i documenti idonei risponde ad un’esigenza d’urgenza. Si trattava di decidere

il più in fretta possibile su numerose richieste d’aiuto d’urgenza dovute alle

conseguenze economiche della pandemia.

Alla

luce della STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022, le censure del ricorrente

relative al mancato ricalcolo delle indennità per il periodo dal 17 marzo 2020

al 16 settembre 2020 ed alla violazione degli art. 8 Cost. fed. (uguaglianza

giuridica), 9 Cost. fed. (protezione dall’arbitrio e tutela della buona fede), 190

Cost. fed. (sul diritto determinante) e 53 LPGA (riconsiderazione e riesame

delle decisioni), vanno respinte. A ragione, infatti, l’amministrazione per i

motivi evocati dal Tribunale federale non ha dato seguito alla richiesta del

ricorrente.

L’esito

è invece diverso per quanto concerne il calcolo dell’ammontare delle indennità

riconosciute a partire dal 17 settembre 2020 (cfr. punto 8 della decisione su

opposizione impugnata).

Il

Tribunale federale ha infatti stabilito che l'art. 5 cpv. 2bis e 2ter

dell'ordinanza COVID-19 nel tenore dell'8 ottobre 2020, nella misura in cui

esclude la possibilità di ricalcolare l'indennità giornaliera per il periodo

posteriore al 16 settembre 2020 per chi era già a beneficio di prestazioni, è

contrario al principio di uguaglianza giuridica poiché non può avvalersi della

clausola d'urgenza e non può essere applicato (9C_663/2021 del 6 novembre 2022,

consid. 11.3.4).

Su

questo punto le censure vanno accolte.

2.7

Alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso va parzialmente accolto. La decisione

su opposizione impugnata va annullata e l’incarto rinviato alla Cassa affinché

prenda in considerazione i dati della tassazione 2019 del 21 ottobre 2020 e

renda una nuova decisione in merito al periodo dal 17 settembre 2020 (STF 9C_663/2021

del 6 novembre 2022, consid. 12). Nell’ambito di questo esame, la Cassa dovrà

prendere in considerazione le decisioni di fissazione dei contributi relative

al 2019 più attuali e disponibili al momento della nuova decisione

amministrativa (STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022, consid. 12).

2.8

L’art.

61.

lett. fbis LPGA prevede che per

le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Trattandosi di prestazioni IPG

Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und

Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der

Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.

741.

n. 30).

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021

du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des

assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

Al ricorrente, rappresentato da

un avvocato, vanno assegnate ripetibili parziali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La decisione su opposizione

impugnata del 2 dicembre 2021 è annullata. La causa è rinviata alla Cassa CO 1

perché statuisca di nuovo circa il diritto della ricorrente all’indennità di

perdita di guadagno a partire dal 17 settembre 2020. Per il resto, il ricorso è

respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa CO 1

verserà al ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti