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42.2022.80

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 dicembre 2022Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti motivi.

Nella premessa della CIC versione 25 del 16 febbraio 2022 si legge

che la ratio per cui le persone attive nel settore delle manifestazioni

continuano ad avere diritto all’indennità in caso di limitazione considerevole

dell’attività lucrativa in seguito a restrizioni in vigore fino al 16 febbraio

2022, risiede nel fatto che tale categoria subisce i relativi effetti più a

lungo termine rispetto a coloro che sono attivi in altri ambiti, in particolare

a causa dell’annullamento e della mancata pianificazione di alcune

manifestazioni. Risulta quindi evidente che la ratio della protrazione

del diritto alle indennità nonostante la revoca di quasi tutti i provvedimenti

è proprio quella di tutelare coloro che per riprendere la propria attività

necessitano ancora di qualche tempo, a causa delle attività di

organizzazione/pianificazione di eventi e manifestazioni. Ciò è il caso dei

tecnici del suono o delle luci citati dai ricorrenti.

Infatti la marg. 1041.2b della CIC nr. 25 del 16 febbraio 2022

prevede che “Per persone attive nel settore delle manifestazioni s’intendono in

particolare quelle che organizzano autonomamente manifestazioni, quelle che

esercitano un’attività lucrativa nel quadro di manifestazioni (p. es. i tecnici

del suono e della luce) o le persone che si esibiscono in occasione delle

manifestazioni (p. es. gli operatori culturali)”. Tale definizione si riferisce

pertanto a tutte quelle categorie che prendono parte

all’organizzazione/pianificazione degli eventi e delle manifestazioni o si

esibiscono durante le stesse, la cui attività non può essere ripresa

immediatamente con la revoca dei provvedimenti del 16 febbraio 2022.

Ne discende che l’attività d’intermediazione tra artisti ed

organizzatori svolta dai ricorrenti non rientra in tale definizione, poiché una

volta revocati i provvedimenti limitativi degli eventi e delle manifestazioni,

i ricorrenti avrebbero potuto riprendere immediatamente la propria attività

lucrativa.” (doc. III)

1.5. Il 21 novembre 2022, invocando gli

art. 29 cpv. 1 e 2 Cost e l’art. 6 CEDU, nonché la DTF 138 I 154, i ricorrenti

hanno inoltrato una replica spontanea (doc. V). Il 22 novembre 2022 lo scritto

è stato trasmesso alla Cassa per conoscenza con facoltà di esprimersi in merito

entro 5 giorni (doc. VI).

considerato in diritto

in ordine

2.1. In due distinte sentenze

9C_356/2021 del 10 maggio 2022 pubblicata in DTF 148 V 265, consid. 1.4.3 e

9C_448/2021 del 10 maggio 2022, consid. 1.3.2, il Tribunale federale ha

lasciato aperta la questione di sapere se una società può ricorrere contro una

decisione su opposizione con la quale vengono rifiutate le indennità

giornaliere per il coronavirus ai propri dipendenti (9C_448/2021, consid.

1.3.2: “[…] Ob sie deswegen (oder aus

einem anderen Grund) hinsichtlich des umstrittenen Anspruchs ein eigenes

schutzwürdiges Interesse an der Anmeldung und Beschwerde hatte resp. hat (vgl.

Urteil 9C_356/2021 vom heutigen Tag E. 1.4.3 Abs. 2), braucht in Anbetracht des

Ausgangs des Verfahrens nicht entschieden zu werden.”).

Nei casi giudicati, infatti, il

ricorso andava comunque respinto.

Il TF ha tratto la medesima

conclusione anche nella STF 9C_91/2022 del 22 giugno 2022, consid. 1.4.2 (cfr.

anche STF 9C_250/2022 e 9C_251/2022 del 26 luglio 2022 dove l’Alta Corte ha

dichiarato inammissibili i ricorsi di una società, senza doversi esprimere

circa la sua qualità per ricorrere).

Va comunque segnalato che in due

distinte STCA 42.2022.25 e 42.2022.26 del 20 giugno 2022 il TCA ha ammesso un

interesse giuridicamente protetto della società a ricorrere poiché il ricorso

era stato firmato da entrambi i dipendenti che avevano chiesto le indennità

giornaliere, i quali erano soci e proprietari dell’azienda ed in caso di

mancato versamento delle prestazioni richieste avrebbero dovuto iniettare mezzi

propri nella società per poter versare gli stipendi relativi ai mesi in esame.

Il TCA aveva inoltre fatto riferimento alla DTF 148 V 2 dove, in un caso

relativo all’assicurazione contro gli infortuni, non è stato messo in dubbio il

diritto del datore di lavoro di ricorrere in favore del proprio dipendente per

l’erogazione di prestazioni a causa di infortunio.

In concreto, considerato che le

persone che chiedono il versamento delle indennità hanno interposto ricorso

unitamente alla società, non vi sono motivi per non entrare nel merito

dell’impugnativa.

2.2. Gli insorgenti chiedono di

congiungere i loro ricorsi.

Secondo

l’art. 76 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm), disposizione

applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca, quando siano proposti

davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il

medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i

ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa

dell’istruzione o della decisione delle altre.

In

concreto la richiesta va accolta.

nel merito

2.3. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3

della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare

ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,

dell’ordine

pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere

limitata nel tempo.

Il Consiglio federale, fondandosi

sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per

frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus,

l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con

il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31),

entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi

(RU 2020 871).

Dopo che il 25 settembre 2020 il

Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del

Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19;

cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi

sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche

dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di

perdita di guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro

attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere

l’epidemia di COVID-19 e subiscono una perdita di guadagno o salariale (art. 2

cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

Hanno inoltre diritto alle

prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai

datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il

coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la

loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita

di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un

reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per

analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è

stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione

alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno).

Il 18 giugno 2021 il Consiglio

federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di

perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11

cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19

decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del 18

giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di

perdita di guadagno”).

Il 17 dicembre 2021 il Parlamento

ha deciso di prorogare la durata di validità dell’articolo 15 della legge

COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale ha

prorogato la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

L’attività

lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata

avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di

attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa

dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra

d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari

mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre

d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.).

Il cpv. 3ter, primo

periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con

entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

" 3ter

L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è

registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per

cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.

RU 2020 pag. 5829)

Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv.

3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):

" Art. 2

cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3ter L’attività lucrativa è

ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione

della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra

d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato

la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre

mesi con le cifre d’affari più elevate.”

Nell’ambito della revisione della

legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021,

tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1

seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno),

prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole

dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di

guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra

d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni

2015-2019.

L’art. 2 dell’Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno ha subito un importante cambiamento con effetto dal 17

febbraio 2022: sono stati abrogati i capoversi 1-3 e 6-8, mentre il cpv. 3bis

è stato modificato nel senso che hanno diritto alle prestazioni i lavoratori

indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31

capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione

contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle manifestazioni se sono

obbligatoriamente assicurati ai sensi della LAVS (lett. a); se la loro attività

lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati

dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 (lett. abis),

se subiscono una perdita di guadagno o salariale (lett. b) e se nel 2019 hanno

conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000

franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività

dopo il 2019; se non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va

adempiuta in proporzione alla durata dell’attività.

Per l’art. 11 cpv. 9

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, l’articolo 2 capoverso 3bis

ha effetto sino al 30 giugno 2022.

L’art. 4 dell’Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle

indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di

indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono

versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).

Ai sensi dell’art. 5

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, riguardante l’importo e il calcolo

dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito

medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto

all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia

l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di

perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al

giorno (cpv. 3).

Per l’art. 5 cpv. 2ter

nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021

(RU 2021 5):

" Per il

calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui

all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è

determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la

fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa

fondandosi su una base di calcolo più recente.”

Ai sensi dell’art. 5 cpv. 2ter

nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5, 109,

167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti

aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,

capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito

soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si

può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo

più recente.

Dal 1° luglio 2021 la norma

prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi

diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,

capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel

campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito

soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

Dal 1° luglio 2021 è inoltre in

vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei lavoratori

indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis

lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la

decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività

lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis

o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla

base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

Dal 17 febbraio 2022 l’art. 5

cpv. 2bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prevede che ai

lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis

che hanno già percepito un’indennità in virtù della presente ordinanza nella

versione in vigore fino al 16 settembre 2020 si applica la medesima base di

calcolo.

Per l’art. 5 cpv. 2ter

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, in vigore dal 17 febbraio 2022,

per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui

all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies che non

rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante

il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

L’art. 5 cpv. 2ter

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17

febbraio 2022, prevede che se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi

diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies

la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività

lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis

o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla

base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

L’art. 11 cpv. 1 della legge

federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a

cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, prevede che

per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è

determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il

Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica

l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti

con importi arrotondati.

Il diritto all’indennità deve

essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 perdita

di guadagno).

Secondo l’art. 8 dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.

1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata

dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei

contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

Considerandi

Infine, l’art. 6 dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17 febbraio 2022,

prevede che, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto a

prestazioni arretrate si estingue alla fine del terzo mese dopo l’abrogazione

delle disposizioni su cui si fonda.

2.4

Nella Circolare sull’indennità in

caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di

guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 17

febbraio 2022), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda

innanzitutto che questa direttiva amministrativa è costantemente aggiornata dal

17.

marzo 2020 (ne esistono 25 versioni, cfr. CIC versione 25 del 17 febbraio

2022; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).

Nella

premessa alla versione 25, stato: 17 febbraio 2022, figura:

" Il 16

febbraio 2022 il Consiglio federale ha modificato l’ordinanza COVID-19

situazione particolare e l’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno. Dal 17

febbraio 2022 tutte le restrizioni sono revocate, ad eccezione dell’obbligo di

indossare la mascherina nei trasporti pubblici e in determinati istituti di

cura. Anche le indennità di perdita di guadagno per il coronavirus sono

pertanto soppresse, salvo quelle per le persone particolarmente a rischio, i

lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un

datore di lavoro attivi nel settore delle manifestazioni.

(…).

Dal 17 febbraio 2022 sono soppresse le indennità seguenti:

- indennità in caso di cessazione della custodia dei figli;

- indennità in caso di divieto di svolgere manifestazioni;

- indennità in caso di chiusura di strutture;

- indennità in

caso di limitazione considerevole dell’attività lucrativa in generale.

Le persone attive

nel settore delle manifestazioni continuano ad avere diritto all’indennità in

caso di limitazione considerevole dell’attività lucrativa in seguito a restrizioni

in vigore finora, dato che queste hanno un effetto a più lungo termine rispetto

a quelle in altri ambiti di attività, in particolare a causa dell’annullamento

e della mancata pianificazione di alcune manifestazione.

Di conseguenza, il diritto all’indennità derivante da una

limitazione considerevole dell’attività lucrativa nel settore delle

manifestazioni è mantenuto fino al 30 giugno 2022. (…)” (sottolineatura del

redattore)

Il

punto 3.2.5 (Diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività

lucrativa per i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile

a quella di un datore di lavoro attivi nel settore delle manifestazioni), nella

versione in vigore dal 17 febbraio 2022, prevede:

" 1041.2 Hanno

diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le

02/22b persone in posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro nel settore delle manifestazioni

nonché i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda che, in

seguito a provvedimenti decisi a livello cantonale o federale per combattere il

coronavirus prima del 17 febbraio 2022, devono limitare considerevolmente la

propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito un reddito

dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi. Se l’attività

è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato nell’anno in

questione. Per la determinazione del rispetto del limite di reddito si applica

per analogia il N. 1067.

1041.

a Gli assicurati devono indicare nel modulo 318.756 che

02/22b esercitano un’attività nel

settore delle manifestazioni, precisando la loro professione e l’impresa in cui

la esercitano. Le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di

lavoro devono comprovare l’indicazione relativa all’attività tramite l’estratto

del registro di commercio. Spetta inoltre agli assicurati spiegare in modo

plausibile, nei motivi addotti, in che modo continuano a essere toccati dalle

restrizioni revocate.

1041.

b Per persone attive nel settore delle manifestazioni

02/22b s’intendono in particolare quelle che organizzano autonomamente

manifestazioni, quelle che esercitano un’attività lucrativa nel quadro di

manifestazioni (p. es. i tecnici del suono e della luce) o le persone che si

esibiscono in occasione delle manifestazioni (p. es. gli operatori culturali).

1041.3

L’attività

lucrativa è considerata aver subìto una limitazione

02/22b considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari

pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari media degli anni

2015–2019. Ai fini del confronto, la cifra d’affari media realizzata nel

periodo di attività effettivo va calcolata su base mensile. Se l’attività è

stata avviata prima del gennaio del 2015, la cifra d’affari complessiva va

divisa per 60, per determinare il valore mensile. L’avente diritto deve

indicare la diminuzione della cifra d’affari e spiegare a quale provvedimento è

dovuta.”

2.5

Le

direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF

8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; DTF 148 V 102 consid. 4.2.; STF

9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.;

STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del

19.

giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag.

438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve

tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021

consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF

8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2

pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257

consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132

V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V

377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag.

252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998.

N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379

consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,

SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,

DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée

de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"

in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti,

tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa

materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118

V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.6

Va ancora qui rilevato che dalla

lettura del Bollettino ufficiale relativo alle discussioni parlamentari in

vista dell’adozione dell’art. 10 (attualmente art. 15) della legge federale

sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte

all’epidemia di Covid-19 (n. 20.058) emerge che la volontà del legislatore era

di indennizzare unicamente la perdita di guadagno delle persone che devono

interrompere o limitare in modo considerevole l’attività lucrativa a causa di

provvedimenti adottati per far fronte all’epidemia di Covid-19 e non qualsiasi

perdita di guadagno.

La riduzione del reddito deve

trovare la sua origine nelle misure prese dalle autorità per fronteggiare il

coronavirus (cfr. BU 2020

pag. 783, presa di posizione del Consigliere agli Stati Paul Rechsteiner,

Gruppo Socialista, per la maggioranza della Commissione: “[…] Die Mehrheit ist der Meinung - so, wie

es auch der Nationalrat klar und mit grosser Mehrheit beschlossen hat -, dass

nicht nur die vollständige Einstellung, nicht nur der vollständige Unterbruch

der Erwerbstätigkeit massgebend sein muss, sondern auch die massgebliche

Einschränkung. Zur Beruhigung der Minderheit und zu dem, was Kollege Hegglin

ausgeführt hat: Die Kausalität muss ja immer nachgewiesen sein. Es kann

nicht einfach nur ein Einkommenseinbruch geltend gemacht werden, sondern es

braucht einen Covid-19-bedingten Einbruch, damit die entsprechenden

Entschädigungen hier ausgelöst werden können. Dies sind die Argumente der

Mehrheit, entsprechend dem klaren Entscheid des Nationalrates […]”; cfr. anche BU 2020, pag. 1765,

presa di posizione del consigliere nazionale Philippe Nantermod, Gruppo

liberale radicale: “[…] A l'article 10 alinéa 1, il s'agit de l'APG. […] Il est aussi

en vigueur rétroactivement au 17 septembre 2020 afin de permettre la

continuation pour les personnes indirectement touchées par les mesures

prises pour surmonter l'épidémie de coronavirus. Une solution de compromis

entre les deux chambres a été trouvée”, sottolineature del redattore).

Cfr.

anche l’opuscolo edito dall’UFAS, intitolato “Misure concernenti l’indennità

di perdita di guadagno per il coronavirus” (stato: 17 febbraio 2022), dove

figura, per quanto concerne i lavoratori indipendenti attivi nel settore delle

manifestazioni, che fino al 30 giugno 2022 hanno diritto alle prestazioni, se

tutte le condizioni sono adempiute, le “persone indirittamente [recte:

indirettamente] colpite dai provvedimenti con diminuzione della cifra d’affari

pari almeno” al 30% (per il periodo dal 1° aprile 2021).

2.7

In

concreto gli insorgenti chiedono che gli venga riconosciuto il diritto alle

indennità giornaliere dal 17 febbraio 2022 al 30 aprile 2022.

Va preliminarmente rammentato che

il Consiglio federale, nella sua seduta del 16 febbraio 2022, ha abolito il

diritto alle indennità giornaliere per coronavirus, con l’eccezione, tra gli

altri, degli assicurati indipendenti e delle persone in posizione analoga a

quella di un datore di lavoro attivi nelle manifestazioni, per i quali le

prestazioni, se dati i presupposti, possono essere riconosciute fino al 30

giugno 2022 (cfr. art. 2 cpv. 3bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita

di guadagno in vigore dal 17 febbraio 2022; cfr. anche comunicato stampa del 16

febbraio 2022 del Consiglio federale: Coronavirus: “il Consiglio federale

revoca i provvedimenti - ancora in vigore fino a fine marzo soltanto l’obbligo

della mascherina sui trasporti pubblici e nelle strutture sanitarie e

l’isolamento”).

Nel “commento alle singole

disposizioni” dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno (visibile in: https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html),

relativo alla modifica in vigore dal 17 febbraio 2022 dell’art. 2 cpv. 3bis

figura che:

" (…) La

condizione di diritto finora vigente della limitazione considerevole

dell’attività lucrativa è abrogata al 17 febbraio 2022. A partire da questa

data vi hanno diritto unicamente i lavoratori indipendenti e le persone in

posizione analoga a quella di un datore di lavoro attive nel settore delle

manifestazioni. Di principio valgono le precedenti condizioni di diritto della

limitazione considerevole dell’attività lucrativa, con l’aggiunta che

l’attività lucrativa soggetta a limitazioni considerevoli deve essere

un’attività nel settore delle manifestazioni. Non è tuttavia necessario che il

provvedimento che giustifica il diritto sia in vigore durante il periodo di

fruizione del diritto: provvedimenti come i divieti delle manifestazioni

possono infatti causare perdite di guadagno anche dopo la loro revoca. Oltre

alle persone che svolgono manifestazioni, vi rientrano anche quelle che

svolgono un’attività lucrativa nell’ambito di manifestazioni (p. es. tecnici

del suono e delle luci) o che si esibiscono alle manifestazioni (p. es.

operatori culturali). Si intende così creare una fase transitoria per i

lavoratori nel settore delle manifestazioni per tenere conto del fatto che, per

questi lavoratori, i provvedimenti per lottare contro la pandemia in vigore

fino al 16 febbraio 2022 hanno ripercussioni a più lungo termine rispetto ad

altri settori e di conseguenza anche nei mesi successivi all’abrogazione dei

provvedimenti possono insorgere perdite di guadagno. La durata di validità di

questa disposizione è limitata al 30 giugno 2022 (cfr. art. 11 cpv. 9).”

Nel caso di specie la Cassa

sostiene che la società ricorrente, che svolge l’attività di intermediazione

tra artisti ed organizzatori, non rientra nella definizione di cui all’art. 2

cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in

vigore dal 17 febbraio 2022 e che di conseguenza una volta revocati tutti i

provvedimenti limitativi il 16 febbraio 2022, gli insorgenti avrebbero potuto

immediatamente riprendere la propria attività.

A torto.

Infatti, lo scopo della società,

iscritta a registro di commercio il __________ 2010, consiste nel mettere in

relazione gli attori della scena musicale __________.

Si tratta manifestamente di

un’attività che viene svolta tipicamente nell’ambito del settore delle

manifestazioni.

Nel formulario per la richiesta

delle prestazioni la società ha infatti precisato che “il nostro “mettere in

relazione gli attori della scena musicale” comporta principalmente la messa in

contatto tra artisti e organizzatori di manifestazioni, e esercitiamo la nostra

attività lucrativa nel quadro delle manifestazioni come fanno i tecnici del

suono o gli operatori culturali. In mancanza delle manifestazioni stesse, gli

organizzatori non usufruiscono del nostro servizio per intermediare con gli

intrattenitori e di conseguenza la nostra attività lucrativa è fortemente

limitata.” (plico doc. 4; domanda di indennità per perdita di guadagno per

il mese di aprile 2022).

Inoltre viene precisato che la

società “si occupa dell’intrattenimento artistico (musicale e non) durante

le manifestazioni e gli eventi gestendo le richieste degli organizzatori e la

contrattualistica con gli intrattenitori. L’attività si svolge prevalentemente

attraverso la piattaforma online e il lavoro diretto con gli organizzatori di

eventi e manifestazioni. __________ in qualità di direttore si occupa

direttamente dello sviluppo, dei clienti aziendali e della vendita. RI 2 in

qualità di informatico si occupa dello sviluppo della piattaforma, dei

pagamenti e della vendita online” (plico doc. 4; domanda di indennità per

perdita di guadagno per il mese di aprile 2022).

Come rileva giustamente

l’insorgente, nell’allegato I alla CIC, abrogato dal mese di settembre 2020, ma

che può servire d’aiuto per l’interpretazione del significato di “attivi

nelle manifestazioni” figurava che “le persone in posizione analoga a

quella di un datore di lavoro attive nel settore delle manifestazioni possono

esercitare il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus a

partire dal 1° giugno 2020. L’elenco seguente, non esaustivo, è inteso quale

aiuto per capire quali settori possono entrare in linea di conto. La

sussistenza delle condizioni di diritto va verificata caso per caso.”

Tra i settori potenzialmente

interessati, vi erano:

" (…)

Organizzatori di fiere, esposizioni e congressi

In questa categoria rientra l’organizzazione, l’amministrazione e

la pubblicizzazione di manifestazioni quali fiere, esposizioni, congressi,

conferenze e riunioni, con o senza gestione e messa a disposizione di

personale per l’esercizio delle strutture in cui si svolgono queste

manifestazioni.

Fornitura di servizi per le arti sceniche

In questa categoria rientrano le attività connesse alla produzione

e alla rappresentazione di opere teatrali, opere liriche, concerti, spettacoli

di danza e di altro genere (attività di registi, produttori, scenografici,

macchinisti, tecnici delle luci, ecc.). (…)” (sottolineatura del redattore)

Non vi può pertanto essere dubbio

alcuno che la società ricorrente vada compresa tra quelle attive nell’ambito

delle manifestazioni. Del resto, in assenza di eventi la ricorrente perde la

sua fonte di entrata principale.

Di conseguenza, se dati i presupposti,

gli insorgenti hanno diritto al versamento delle prestazioni anche dopo il 16

febbraio 2022.

Considerato che il Consiglio

federale ha abolito la quasi totalità delle misure restrittive messe in atto

per combattere la pandemia di coronavirus nella sua seduta del 16 febbraio

2022, senza particolare preavviso, come già stabilito nella STCA 42.2022.45 del

5.

settembre 2022, cresciuta incontestata in giudicato, l’insorgente non avrebbe

potuto, da un giorno all’altro, in tempi brevi fungere da intermediario

tra artisti e gli organizzatori di manifestazioni od eventi che gli

avrebbero permesso di svolgere la sua attività sin da subito senza alcuna

ripercussione sulla sua cifra d’affari.

Come rilevato in sede di ricorso,

l’organizzazione logistica di un evento, richiede diversi mesi e necessita di

tempo (cfr. anche STCA del 42.2022.45 del 5 settembre 2022), è preceduta da una

fase di pianificazione a cui i promotori si sono potuti dedicare unicamente a

seguito della revoca delle restrizioni.

Tant’è che lo stesso

Consiglio federale ha inteso creare una fase transitoria per i

lavoratori del settore delle manifestazioni per tenere conto del fatto che per

loro i provvedimenti per lottare contro la pandemia di COVID 19 in vigore fino

al 16 febbraio 2022 hanno ripercussioni a più lungo termine rispetto agli altri

settori.

I servizi di intermediazione

offerti dalla ricorrente sono stati richiesti solo in seguito all’abrogazione

delle misure e c’è voluto del tempo prima di ritornare alla situazione di

normalità.

Del resto dal mese di maggio

2022, quando l’attività è ripresa a pieno regime, la società non ha più chiesto

alcuna prestazione.

Accertato che la società

ricorrente è attiva nel settore delle manifestazioni e che le misure prese

dalle autorità per fronteggiare il coronavirus fino al 16 febbraio 2022 hanno

colpito, perlomeno indirettamente, la società, limitando la sua attività, la

condizione di cui all’art. 2 cpv. 3bis lett. abis

dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore dal 17

febbraio 2022 è pertanto adempiuta.

In accoglimento del ricorso,

l’incarto va di conseguenza rinviato all’amministrazione affinché esamini se

tutti i requisiti per ottenere le indennità nel periodo oggetto del contendere

sono soddisfatti da parte dei due assicurati.

2.8

L’art.

61.

lett. fbis LPGA prevede che per

le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Trattandosi di prestazioni IPG

Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und

Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der

Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.

741.

n. 30).

Sul tema cfr. anche STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Ai ricorrenti, vincenti in causa

e rappresentati da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Le cause 42.2022.80 e 42.2022.81

sono congiunte.

2. I ricorsi sono accolti

ai sensi dei considerandi.

§ Le

decisioni su opposizione impugnate sono annullate e gli incarti rinviati

all’amministrazione per i suoi incombenti.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà ai

ricorrenti, in solido, fr. 2’500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti