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Decisione

42.2022.83

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 gennaio 2023Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i quali non sarebbero compatibili con l' (equivalente) interesse della parte di

essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito

(DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del

18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il

principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della

procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in

secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con

la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013

del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).

In

concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF

8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio

inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento

della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

Nel

caso di specie non vi è pertanto alcuna violazione del diritto di essere

sentita (cfr. anche STF 9C_589/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3.1).

Il TCA può entrare nel merito del ricorso.

nel merito

2.3. Secondo l’art. 1 dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno le disposizioni della legge federale del 6 ottobre

2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono

applicabili all’indennità, sempreché altre disposizioni della medesima

ordinanza non prevedano espressamente una deroga alla LPGA.

Ai

sensi dell’art. 25 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere

restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in

buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4

OPGA). Il capoverso 2, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevede

che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno (dal 1°

gennaio 2021: 3 anni) a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione

ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento

della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il

diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è

determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono

dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva

pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid.

3.1; STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28

giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C

128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DTF 126 V 42 consid. 2b;

cfr. anche STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012,9C_795/2009 del 21 giugno

2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K

147/03 del 12 marzo 2004).

Ciò non è il caso – e la

restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di

riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione

alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9_C/233/2007 del 28

giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del

14 giugno 2012).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad

indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. DTF

143 V 105, consid. 2.3; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U

409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14;

DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469). Più precisamente le decisioni e le

decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere

sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid.

3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno

2011 consid. 4).

Inoltre, l’amministrazione può

riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. STF

8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.2: STF 9C_200/2021 del 1° luglio

2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21

dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; DTF 138 V 324,

consid. 3.3).

Questi principi si applicano

anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione

formale, ma con una decisione informale presa nell’ambito della procedura

semplificata di cui all’art. 51 cpv. 1 LPGA (STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021

consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008

del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110

consid. 1.1).

Per

determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente

erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della

sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (STF

8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3; DTF 140 V 77, consid. 3.1; DTF

125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un

cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una

riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag.

314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la

riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente

i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve

essere manifesta (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3).

L’amministrazione non può

procedere in ogni momento ad un nuovo apprezzamento della situazione dopo un

esame più approfondito dei fatti (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022,

consid. 3.3).

In particolare non vi è

inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende

dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo

margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione

iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto.

Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,

non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 8C_113/2012 del 21

dicembre 2012, consid. 5.1; sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid.

3.1 con riferimenti; DTF 138 V 324).

2.4. In concreto, la Cassa, dopo aver

accolto le richieste di versamento di indennità giornaliere Corona in favore

dell’insorgente, ha chiesto la restituzione delle prestazioni versate dal 1°

novembre 2020 al 30 novembre 2020, dal 1° gennaio 2021 al 31 gennaio 2021, dal

1° marzo 2021 al 31 marzo 2021 e dal 1° maggio 2021 al 30 giugno 2021 poiché

dalla verifica contabile effettuata da un perito esterno è emerso che le

indennità non erano dovute. Secondo la Cassa la cifra d’affari conseguita dalla

ricorrente nei periodi litigiosi non permette di ottenere le prestazioni.

L’assicurata

contesta la decisione su opposizione della Cassa, sostenendo che i versamenti

ricevuti dai clienti devono essere suddivisi in maniera diversa rispetto a

quanto effettuato dai revisori.

2.5. Va

preliminarmente rammentato che nel periodo litigioso avevano diritto alle

prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai

datori di lavoro se, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il

coronavirus, la loro attività lucrativa era limitata in modo considerevole,

subivano una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 avevano conseguito con

questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi (cfr. art.

2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo la

modifica del 4 novembre 2020 nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020: RU

2020 4571).

L’attività

lucrativa era ritenuta limitata in modo considerevole se si era registrata una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019 (art. 2 cpv. 3ter

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo la modifica del 4 novembre 2020

nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020: RU 2020 4571).

L’art. 2 cpv. 3ter,

primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020

con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

" 3ter

L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è

registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per

cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.

RU 2020 pag. 5829)

Nell’ambito della revisione della

legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021,

tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1

seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno),

prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole

dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di

guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra

d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni

2015-2019.

2.6. In

Considerandi

concreto, nelle richieste di prestazioni (plico doc. 6) l’insorgente ha

dichiarato di aver conseguito una cifra d’affari media, per il periodo

2015-2019, di fr. 2’650 ([fr. 30’000 + fr. 32’000 + fr. 30’000 + fr. 32’000 +

fr. 35’000] : 60 mesi).

La

ricorrente aveva indicato una cifra d’affari di fr. 1'050 nel mese di novembre

2020.

e nel mese di gennaio 2021, di fr. 1'390 nel mese di marzo 2021, di fr.

1'450 nel mese di maggio 2021 e di fr. 1'700 nel mese di giugno 2021 (cfr. doc.

4).

Poiché

tali importi erano inferiori ai limiti di cui al consid. 2.5, l’amministrazione

ha riconosciuto all’insorgente le indennità giornaliere.

Nella

relazione dei revisori indipendenti sulla verifica del controllo a campione

presso i beneficiari dell’indennità perdita di guadagno Corona del 4 luglio

2022, figura che in applicazione dell’art. 15 cpv. 4 della Legge COVID-19 la

direzione della Cassa ha incaricato la __________ di verificare la correttezza

e la plausibilità dei valori dichiarati nel formulario di richiesta secondo le

condizioni che danno diritto all’indennità perdita di guadagno Corona (doc. 4).

La valutazione è stata effettuata conformemente al “Mandat

pour l’exécution des contrôles par sondage sur place des bénéficiaires

d’allocations perte de gain Corona” emesso dall’UFAS nel giugno 2021 (doc.

4).

Dopo aver esaminato la

documentazione messa loro a disposizione, i revisori hanno affermato:

" (…)

Nell’ambito delle nostre verifiche, abbiamo riscontrato discrepanze tra perdita

di cifra d’affari dichiarata dal beneficiario e i valori secondo le

informazioni finanziarie che ci sono state fornite; dal ricalcolo della cifra

d’affari in base al principio di competenza (per quanto riguarda gli abbonamenti

di manutenzione) risulta che la perdita di cifra d’affari per i mesi di

novembre 2020, gennaio, marzo e giugno 2021 è inferiore a quanto stabilito per

ottenere il diritto all’indennità.

Conclusione sfavorevole

Sulla base della constatazione presentata

al paragrafo “Motivazione per una constatazione sfavorevole”, i valori

dichiarati nel formulario di richiesta ai sensi del << Mandat pour

l’exécution des contrôles par sondage sur place des bénéficiaires d’allocations

perte de gain Corona>> emesso dall’UFAS non sono corretti risp. non

sono plausibili.” (doc. 4)

Secondo

il calcolo eseguito dai revisori la cifra d’affari media per gli anni dal 2015

al 2019 ammonta a fr. 2'502 ([fr. 18'700 + fr. 30'515 + fr. 31'930 + fr. 33'330

+ fr. 35'629 + fr. 35'629] : 60 mesi).

Anche

la cifra d’affari dei mesi litigiosi diverge da quella dichiarata dalla

ricorrente.

Nel

mese di novembre 2020 l’assicurata ha conseguito una cifra d’affari di fr. 1’300,

superiore all’importo di fr. 1'126 che le avrebbe permesso di ottenere le

prestazioni (riduzione almeno del 55% della cifra d’affari; cfr. consid. 2.5).

Nel

mese di gennaio 2021 e di marzo 2021 di fr. 2'250, rispettivamente di fr.

1'950, superiore all’importo di fr. 1’501.20 (riduzione almeno del 40% della

cifra d’affari; cfr. consid. 2.5).

Infine

nel mese di maggio 2021 e nel mese di giugno 2021 la ricorrente ha avuto una

cifra d’affari di fr. 1'890, rispettivamente di fr. 1'824, superiore al limite

di fr. 1'751.40 (riduzione almeno del 30% della cifra d’affari; cfr. consid.

2.

).

Nel

periodo in esame la ricorrente non ha pertanto diritto alle prestazioni, poiché

la sua attività non è stata limitata in modo considerevole a causa di

provvedimenti adottati per combattere l’epidemia di COVID-19.

Ella

sostiene tuttavia che l’ammontare della cifra d’affari calcolata dai revisori

indipendenti non è corretta, poiché gli importi ricevuti devono essere

suddivisi in maniera diversa rispetto al calcolo da loro effettuato.

La

censura va respinta. I periti esterni hanno infatti correttamente applicato il

principio di competenza, secondo il quale le spese e i ricavi sono imputati al

periodo contabile in cui sono stati generati, così da determinarne il reale

risultato (cfr. Manuale di contabilità e gestione finanziaria per i comuni

ticinesi edito dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione enti locali, ultima

modifica marzo 2022, pag. 10. Punto 2.1.2 “principi contabili e di

presentazione dei conti”; cfr. anche art. 9 cpv. 4 lett. f della legge

sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato, RL 600.100).

Il principio della competenza, come uno

dei principi centrali della contabilità, ha lo scopo di assicurare che le

entrate siano compensate dalle spese che sono state necessarie per generarle.

Solo in questo modo i conti possono presentare un quadro economicamente

corretto della situazione aziendale (cfr. https://blog.findea.ch/it-blog/ratei-e-risconti-attivi-e-passivi).

Non

vi è pertanto alcun motivo per scostarsi dal calcolo effettuato dai revisori

incaricati dalla Cassa di verificare la correttezza dei dati forniti dalla

ricorrente con le richieste di indennità giornaliere per il coronavirus.

In

queste condizioni è a giusta ragione che l’amministrazione, in presenza di un

fatto nuovo (ossia l’ammontare diverso della cifra d’affari), ha proceduto alla

revisione delle precedenti decisioni di attribuzione delle indennità per i

periodi litigiosi ed ha richiesto la restituzione degli importi versati indebitamente

all’assicurata.

Deve infatti essere restituita la

prestazione che viene erogata in contrasto con la legge poiché occorre ristabilire

l’ordine legale (cfr. sentenza 9C_328/2015 del 23 settembre 2015, consid. 1,

con rinvio alla DTF 122 V 134; cfr. STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid.

4.2.2

).

Va

infine evidenziato che a questo stadio non è rilevante sapere se l'interessata

fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione (cfr.

STCA 42.2022.42 del 3 ottobre 2022, consid. 2.4). La questione della buona fede

è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono

(cfr. STF 8C_195/2022 del 9 agosto 2022 consid. 7; STF 9C_398/2021 del 22

febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_294/2018 del

28.

giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.;

DTF 122 V 134 consid. 2e).

L’insorgente deve di conseguenza

restituire l’importo conseguito nel periodo in esame, pari a fr. 7'882.40.

2.7

La ricorrente chiede un incontro

per spiegare come devono essere suddivisi i versamenti ricevuti.

Va qui rammentato che per l'art.

6.

n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un

termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Nel

campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a

prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF

8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.

consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed

ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF

8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico

dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una

richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura

ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid.

2.1

; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019,

8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre

2017.

consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1°

settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF

9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con

riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di

prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si

traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di

prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale

sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di

interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non

bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013

consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127.

V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In

proposito cfr. pure STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA

38.2018.39

del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Nella

presente evenienza l’insorgente ha chiesto di indire l’udienza per spiegare

come devono essere suddivisi i versamenti ricevuti.

Ora, come visto in precedenza, la

documentazione prodotta in sede processuale è esaustiva e non necessita di

alcun complemento.

Del

resto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost, la ricorrente ha potuto far valere

le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio

2018) e la documentazione già presente agli atti consente al TCA di emanare il

proprio giudizio (valutazione anticipata

delle prove; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio

2022, consid. 3.2; STF 8C_139/2019 del

18.

giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.;

STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6).

L’audizione

dell’assicurata si rivela, pertanto, superflua.

2.8

L’art.

61.

lett. fbis LPGA prevede che per

le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Trattandosi di prestazioni IPG

Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und

Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der

Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.

741.

n. 30).

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di giustizia,

mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti