42.2022.83
Conferma dell'obbligo di restituzione di indennità giornaliere Corona dopo un controllo da parte di revisori contabili. In applicazione del principio della competenza la cifra d'affari conseguita nei periodi litigiosi non dà diritto alle prestazioni
16 gennaio 2023Italiano25 min
la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2022.83
cs
Lugano
16 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 (recte: 17) ottobre 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 30 settembre 2022 emanata
da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1966 ed il marito, __________,
nato nel 1970, giardinieri indipendenti e titolari de __________, hanno chiesto
ed ottenuto dalla Cassa CO 1 le indennità giornaliere per perdita di guadagno
per il coronavirus per il periodo dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 (doc.
A, punto 4).
1.2. In seguito ad un controllo del 4
luglio 2022 effettuato da un perito esterno su mandato della Cassa (doc. 4),
accertato che il presupposto della considerevole limitazione dell’attività
lucrativa a causa di provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 non è
stato adempiuto per tutti i periodi durante i quali sono state versate le
indennità, l’amministrazione, con 5 decisioni del 12 luglio 2022 (plico doc.
3), confermate dalla decisione su opposizione del 30 settembre 2022 (doc. 1),
ha chiesto a RI 1 la restituzione delle prestazioni versate dal 1° novembre
2020 al 30 novembre 2020, dal 1° gennaio 2021 al 31 gennaio 2021, dal 1° marzo 2021
al 31 marzo 2021 e dal 1° maggio 2021 al 30 giugno 2021, per complessivi fr.
7'882.40.
1.3. RI 1, unitamente al marito (cfr.
inc. 42.2022.84), è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione,
chiedendone l’annullamento (doc. I). L’insorgente ha affermato:
" (…) La
ditta esterna non ci ha mai chiesto un incontro anche se noi lo avevamo richiesto
e del quale c’era anche un appuntamento ma non si sono presentati.
Noi non discutiamo il loro lavoro è che
come ripeto è preciso al centesimo se fossimo dei salariati, ma certe cifre
ricevute come volevamo spiegare a loro sono per tutto l’anno o anche per soli 6
mesi. A volte per un lavoro riceviamo un acconto e un saldo che però sono dello
stesso mese
Per questo motivo chiediamo di avere un
incontro per spiegare come devono essere suddivisi i versamenti da noi
ricevuti. In ogni caso come si vede dalle cifre eravamo in buona fede.
Saro assente per intervento una protesi al
ginocchio dal __________ a __________ per 7 giorni, e dal __________ al __________
di __________ per un trauma cranico avuto il __________.” (doc. I)
1.4. Con risposta del 4 novembre 2022 la
Cassa propone la reiezione del ricorso rinviando al contenuto della decisione
su opposizione e precisando quanto segue:
" (…) Gli
insorgenti lamentano di non essere riusciti ad incontrare il perito esterno,
poiché al relativo appuntamento non si sarebbe presentato nessuno, e chiedono
di fissare un incontro al fine di poter fornire spiegazioni in merito alla
cifra d’affari.
Per quanto concerne il mancato ottenimento
di un incontro con il perito esterno, si osserva che quest’ultimo ha riferito
alla Cassa che ai ricorrenti, i quali si sono presentati negli uffici della
fiduciaria senza alcun appuntamento, è stata consegnata tutta la documentazione
contabile raccolta durante il controllo e che costoro, necessitando di diverso
tempo per poterla esaminare, se ne sono andati.
Ad ogni buon conto, i ricorrenti hanno
potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto in ossequio dell’art.
29 cpv. 2 Cost. sia dinanzi all’amministrazione in sede di opposizione, che
dinnanzi a codesto lodevole tribunale. Infatti una violazione del diritto di
essere sentito è sanabile se l’interessato ha la possibilità di esprimersi
dinanzi a un’autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e
sul diritto (…)” (doc. III)
considerato in diritto
in ordine
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se la ricorrente deve restituire alla Cassa di
compensazione l’importo di fr. 7'882.40 percepito per il periodo dal 1°
novembre 2020 al 30 novembre 2020, dal 1° gennaio 2021 al 31 gennaio 2021, dal
1° marzo 2021 al 31 marzo 2021 e dal 1° maggio 2021 al 30 giugno 2021.
2.2. L’insorgente fa implicitamente
valere una violazione del suo diritto di essere sentita poiché i revisori che
hanno verificato il diritto alle indennità giornaliere per il coronavirus non
avrebbero mai dato seguito alla richiesta di un incontro per poter spiegare
come vanno suddivisi gli introiti nel corso dell’anno. Essi non si sarebbero
neppure presentati all’appuntamento già fissato.
Per l'art. 29 cpv.
2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha
valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla
fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento
della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF
137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)).
Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da
un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della
resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato,
segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli
ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti
rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi
esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale
diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono
essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa
difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la
parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata
dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il
giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale
misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete
(DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II
286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo
per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da
un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le
ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del
provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di
permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione
medesima.
Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a
pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;
essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad
influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Per
quanto concerne la richiesta di essere sentita in sede amministrativa, va
evidenziato che con sentenza 9C_657/2009 del 3 maggio 2010 al consid.
9.2 il Tribunale federale ha rammentato che “[…], l'art. 29 cpv. 2 Cost. non
conferisce il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia
alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non
preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni C 128/04 de 20 settembre 2005, in: SVR 2006 AHV
no. 5 pag. 15, consid. 1.2 con riferimenti). Ora, né l'art.
42 LPGA, né la PA, né tanto meno la LAVS prescrivono espressamente un
simile diritto (cfr. del resto sentenza citata C 128/04 , ibidem). Insieme
alla Corte cantonale si può pertanto concludere che l'assicurato ha già avuto
modo di esprimersi sufficientemente sulla vertenza in sede amministrativa. E
comunque, anche a prescindere da queste considerazioni, il ricorrente ha in
ogni caso avuto la possibilità di (ri)proporre le sue argomentazioni dinanzi a
un'autorità giudiziaria, quale il Tribunale cantonale delle assicurazioni,
dotata di pieno potere cognitivo. In tali condizioni, non vi è spazio per
ammettere una violazione del diritto di essere sentito”.
Considerato
che neppure la Legge COVID-19 e l’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno
conferiscono il diritto alla persona assicurata di essere sentita oralmente,
anche in questo caso occorre concludere che non vi è stata una violazione del
suo diritto di essere sentita, poiché la ricorrente ha potuto prendere
posizione per iscritto, dapprima in sede amministrativa ed in seguito con il
ricorso a questo Tribunale.
L’insorgente, che ha ricevuto l’intera
documentazione contabile utilizzata dai revisori esterni alla base della
decisione di restituzione (cfr. doc. III), ha potuto comprendere i motivi che
hanno condotto l’amministrazione a ricalcolare le prestazioni versatele, tant’è
che ha nuovamente ribadito le sue ragioni con l’impugnativa al Tribunale, dove
ha affermato che la suddivisione delle entrate effettuata dai periti non
sarebbe corretta poiché gli importi ricevuti quali acconti e per gli
abbonamenti andrebbero presi in considerazione diversamente.
Va pure rammentato che, come emerge dalla STF
8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non
particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente
sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a
un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal
ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare
liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione
del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). La prassi ha stabilito che
si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in
caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si
realizza se l’annullamento della decisione viziata comporterebbe un inutile
formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui,
Fatti
i quali non sarebbero compatibili con l' (equivalente) interesse della parte di
essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito
(DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del
18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il
principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della
procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in
secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con
la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013
del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).
In
concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF
8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio
inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento
della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Nel
caso di specie non vi è pertanto alcuna violazione del diritto di essere
sentita (cfr. anche STF 9C_589/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3.1).
Il TCA può entrare nel merito del ricorso.
nel merito
2.3. Secondo l’art. 1 dell’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno le disposizioni della legge federale del 6 ottobre
2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono
applicabili all’indennità, sempreché altre disposizioni della medesima
ordinanza non prevedano espressamente una deroga alla LPGA.
Ai
sensi dell’art. 25 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4
OPGA). Il capoverso 2, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevede
che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno (dal 1°
gennaio 2021: 3 anni) a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione
ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento
della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il
diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è
determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono
dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva
pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).
L'obbligo
di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state
attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid.
3.1; STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28
giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DTF 126 V 42 consid. 2b;
cfr. anche STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno
2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004).
Ciò non è il caso – e la
restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di
riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione
alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9_C/233/2007 del 28
giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del
14 giugno 2012).
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in
giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad
indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. DTF
143 V 105, consid. 2.3; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14;
DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469). Più precisamente le decisioni e le
decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere
sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid.
3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno
2011 consid. 4).
Inoltre, l’amministrazione può
riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. STF
8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.2: STF 9C_200/2021 del 1° luglio
2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21
dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; DTF 138 V 324,
consid. 3.3).
Questi principi si applicano
anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione
formale, ma con una decisione informale presa nell’ambito della procedura
semplificata di cui all’art. 51 cpv. 1 LPGA (STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021
consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008
del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110
consid. 1.1).
Per
determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente
erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della
sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (STF
8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3; DTF 140 V 77, consid. 3.1; DTF
125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un
cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una
riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag.
314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la
riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente
i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve
essere manifesta (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3).
L’amministrazione non può
procedere in ogni momento ad un nuovo apprezzamento della situazione dopo un
esame più approfondito dei fatti (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022,
consid. 3.3).
In particolare non vi è
inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende
dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo
margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione
iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto.
Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,
non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 8C_113/2012 del 21
dicembre 2012, consid. 5.1; sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid.
3.1 con riferimenti; DTF 138 V 324).
2.4. In concreto, la Cassa, dopo aver
accolto le richieste di versamento di indennità giornaliere Corona in favore
dell’insorgente, ha chiesto la restituzione delle prestazioni versate dal 1°
novembre 2020 al 30 novembre 2020, dal 1° gennaio 2021 al 31 gennaio 2021, dal
1° marzo 2021 al 31 marzo 2021 e dal 1° maggio 2021 al 30 giugno 2021 poiché
dalla verifica contabile effettuata da un perito esterno è emerso che le
indennità non erano dovute. Secondo la Cassa la cifra d’affari conseguita dalla
ricorrente nei periodi litigiosi non permette di ottenere le prestazioni.
L’assicurata
contesta la decisione su opposizione della Cassa, sostenendo che i versamenti
ricevuti dai clienti devono essere suddivisi in maniera diversa rispetto a
quanto effettuato dai revisori.
2.5. Va
preliminarmente rammentato che nel periodo litigioso avevano diritto alle
prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai
datori di lavoro se, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il
coronavirus, la loro attività lucrativa era limitata in modo considerevole,
subivano una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 avevano conseguito con
questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi (cfr. art.
2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo la
modifica del 4 novembre 2020 nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020: RU
2020 4571).
L’attività
lucrativa era ritenuta limitata in modo considerevole se si era registrata una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019 (art. 2 cpv. 3ter
Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo la modifica del 4 novembre 2020
nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020: RU 2020 4571).
L’art. 2 cpv. 3ter,
primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020
con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:
" 3ter
L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è
registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per
cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.
RU 2020 pag. 5829)
Nell’ambito della revisione della
legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021,
tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1
seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno),
prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole
dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di
guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra
d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni
2015-2019.
2.6.
In
concreto, nelle richieste di prestazioni (plico doc. 6) l’insorgente ha
Considerandi
dichiarato di aver conseguito una cifra d’affari media, per il periodo
2015-2019, di fr. 2’650 ([fr. 30’000 + fr. 32’000 + fr. 30’000 + fr. 32’000 +
fr. 35’000] : 60 mesi).
La
ricorrente aveva indicato una cifra d’affari di fr. 1'050 nel mese di novembre
2020.
e nel mese di gennaio 2021, di fr. 1'390 nel mese di marzo 2021, di fr.
1'450 nel mese di maggio 2021 e di fr. 1'700 nel mese di giugno 2021 (cfr. doc.
4).
Poiché
tali importi erano inferiori ai limiti di cui al consid. 2.5, l’amministrazione
ha riconosciuto all’insorgente le indennità giornaliere.
Nella
relazione dei revisori indipendenti sulla verifica del controllo a campione
presso i beneficiari dell’indennità perdita di guadagno Corona del 4 luglio
2022, figura che in applicazione dell’art. 15 cpv. 4 della Legge COVID-19 la
direzione della Cassa ha incaricato la __________ di verificare la correttezza
e la plausibilità dei valori dichiarati nel formulario di richiesta secondo le
condizioni che danno diritto all’indennità perdita di guadagno Corona (doc. 4).
La valutazione è stata effettuata conformemente al “Mandat
pour l’exécution des contrôles par sondage sur place des bénéficiaires
d’allocations perte de gain Corona” emesso dall’UFAS nel giugno 2021 (doc.
4).
Dopo aver esaminato la
documentazione messa loro a disposizione, i revisori hanno affermato:
" (…)
Nell’ambito delle nostre verifiche, abbiamo riscontrato discrepanze tra perdita
di cifra d’affari dichiarata dal beneficiario e i valori secondo le
informazioni finanziarie che ci sono state fornite; dal ricalcolo della cifra
d’affari in base al principio di competenza (per quanto riguarda gli abbonamenti
di manutenzione) risulta che la perdita di cifra d’affari per i mesi di
novembre 2020, gennaio, marzo e giugno 2021 è inferiore a quanto stabilito per
ottenere il diritto all’indennità.
Conclusione sfavorevole
Sulla base della constatazione presentata
al paragrafo “Motivazione per una constatazione sfavorevole”, i valori
dichiarati nel formulario di richiesta ai sensi del << Mandat pour
l’exécution des contrôles par sondage sur place des bénéficiaires d’allocations
perte de gain Corona>> emesso dall’UFAS non sono corretti risp. non
sono plausibili.” (doc. 4)
Secondo
il calcolo eseguito dai revisori la cifra d’affari media per gli anni dal 2015
al 2019 ammonta a fr. 2'502 ([fr. 18'700 + fr. 30'515 + fr. 31'930 + fr. 33'330
+ fr. 35'629 + fr. 35'629] : 60 mesi).
Anche
la cifra d’affari dei mesi litigiosi diverge da quella dichiarata dalla
ricorrente.
Nel
mese di novembre 2020 l’assicurata ha conseguito una cifra d’affari di fr. 1’300,
superiore all’importo di fr. 1'126 che le avrebbe permesso di ottenere le
prestazioni (riduzione almeno del 55% della cifra d’affari; cfr. consid. 2.5).
Nel
mese di gennaio 2021 e di marzo 2021 di fr. 2'250, rispettivamente di fr.
1'950, superiore all’importo di fr. 1’501.20 (riduzione almeno del 40% della
cifra d’affari; cfr. consid. 2.5).
Infine
nel mese di maggio 2021 e nel mese di giugno 2021 la ricorrente ha avuto una
cifra d’affari di fr. 1'890, rispettivamente di fr. 1'824, superiore al limite
di fr. 1'751.40 (riduzione almeno del 30% della cifra d’affari; cfr. consid.
2.5).
Nel
periodo in esame la ricorrente non ha pertanto diritto alle prestazioni, poiché
la sua attività non è stata limitata in modo considerevole a causa di
provvedimenti adottati per combattere l’epidemia di COVID-19.
Ella
sostiene tuttavia che l’ammontare della cifra d’affari calcolata dai revisori
indipendenti non è corretta, poiché gli importi ricevuti devono essere
suddivisi in maniera diversa rispetto al calcolo da loro effettuato.
La
censura va respinta. I periti esterni hanno infatti correttamente applicato il
principio di competenza, secondo il quale le spese e i ricavi sono imputati al
periodo contabile in cui sono stati generati, così da determinarne il reale
risultato (cfr. Manuale di contabilità e gestione finanziaria per i comuni
ticinesi edito dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione enti locali, ultima
modifica marzo 2022, pag. 10. Punto 2.1.2 “principi contabili e di
presentazione dei conti”; cfr. anche art. 9 cpv. 4 lett. f della legge
sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato, RL 600.100).
Il principio della competenza, come uno
dei principi centrali della contabilità, ha lo scopo di assicurare che le
entrate siano compensate dalle spese che sono state necessarie per generarle.
Solo in questo modo i conti possono presentare un quadro economicamente
corretto della situazione aziendale (cfr. https://blog.findea.ch/it-blog/ratei-e-risconti-attivi-e-passivi).
Non
vi è pertanto alcun motivo per scostarsi dal calcolo effettuato dai revisori
incaricati dalla Cassa di verificare la correttezza dei dati forniti dalla
ricorrente con le richieste di indennità giornaliere per il coronavirus.
In
queste condizioni è a giusta ragione che l’amministrazione, in presenza di un
fatto nuovo (ossia l’ammontare diverso della cifra d’affari), ha proceduto alla
revisione delle precedenti decisioni di attribuzione delle indennità per i
periodi litigiosi ed ha richiesto la restituzione degli importi versati indebitamente
all’assicurata.
Deve infatti essere restituita la
prestazione che viene erogata in contrasto con la legge poiché occorre ristabilire
l’ordine legale (cfr. sentenza 9C_328/2015 del 23 settembre 2015, consid. 1,
con rinvio alla DTF 122 V 134; cfr. STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid.
4.2.2.).
Va
infine evidenziato che a questo stadio non è rilevante sapere se l'interessata
fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione (cfr.
STCA 42.2022.42 del 3 ottobre 2022, consid. 2.4). La questione della buona fede
è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono
(cfr. STF 8C_195/2022 del 9 agosto 2022 consid. 7; STF 9C_398/2021 del 22
febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_294/2018 del
28.
giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.;
DTF 122 V 134 consid. 2e).
L’insorgente deve di conseguenza
restituire l’importo conseguito nel periodo in esame, pari a fr. 7'882.40.
2.7
La ricorrente chiede un incontro
per spiegare come devono essere suddivisi i versamenti ricevuti.
Va qui rammentato che per l'art.
6.
n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un
termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale
costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei
suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che
gli venga rivolta.
Nel
campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a
prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF
8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.
consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed
ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere
principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF
8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico
dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una
richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura
ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid.
2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019,
8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre
2017.
consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1°
settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF
9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con
riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di
prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si
traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di
prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale
sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di
interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non
bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013
consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta
Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica
fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in
particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF
127.
V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In
proposito cfr. pure STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA
38.2018.39
del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nella
presente evenienza l’insorgente ha chiesto di indire l’udienza per spiegare
come devono essere suddivisi i versamenti ricevuti.
Ora, come visto in precedenza, la
documentazione prodotta in sede processuale è esaustiva e non necessita di
alcun complemento.
Del
resto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost, la ricorrente ha potuto far valere
le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio
2018) e la documentazione già presente agli atti consente al TCA di emanare il
proprio giudizio (valutazione anticipata
delle prove; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio
2022, consid. 3.2; STF 8C_139/2019 del
18.
giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.;
STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6).
L’audizione
dell’assicurata si rivela, pertanto, superflua.
2.8
L’art.
61.
lett. fbis LPGA prevede che per
le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Trattandosi di prestazioni IPG
Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und
Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der
Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.
741.
n. 30).
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,
8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022
pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia,
mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti