Lexipedia

Decisione

42.2022.84

Conferma dell'obbligo di restituzione di indennità giornaliere Corona dopo un controllo da parte di revisori contabili. In applicazione del principio della competenza la cifra d'affari conseguita nei periodi litigiosi non dà diritto alle prestazioni

16 gennaio 2023Italiano26 min

la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2022.84

cs

Lugano

16 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 (recte: 17) ottobre 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 30 settembre 2022 emanata

da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1970, e sua moglie __________,

nata nel 1966, giardinieri indipendenti e titolari de __________, hanno chiesto

ed ottenuto dalla Cassa CO 1 le indennità giornaliere per perdita di guadagno

per il coronavirus per il periodo dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 (doc.

1, punto 4).

1.2. In seguito ad un controllo del 4

luglio 2022 effettuato da un perito esterno su mandato della Cassa (doc. 4),

accertato che il presupposto della considerevole limitazione dell’attività

lucrativa a causa di provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 non è

stato adempiuto per tutti i periodi durante i quali sono state versate le

indennità, l’amministrazione, con 5 decisioni del 12 luglio 2022, confermate

dalla decisione su opposizione del 30 settembre 2022 (doc. A), ha chiesto a RI

1 la restituzione delle prestazioni versate dal 1° novembre 2020 al 30 novembre

2020, dal 1° gennaio 2021 al 31 gennaio 2021, dal 1° marzo 2021 al 31 marzo

2021 e dal 1° maggio 2021 al 30 giugno 2021, per complessivi fr. 7'882.40.

1.3. RI 1, unitamente alla moglie (cfr.

inc. 42.2022.83), è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione,

chiedendone l’annullamento (doc. I). L’insorgente ha affermato:

" (…) La

ditta esterna non ci ha mai chiesto un incontro anche se noi lo avevamo

richiesto e del quale c’era anche un appuntamento ma non si sono presentati.

Noi non discutiamo il loro lavoro è che

come ripeto è preciso al centesimo se fossimo dei salariati, ma certe cifre

ricevute come volevamo spiegare a loro sono per tutto l’anno o anche per soli 6

mesi. A volte per un lavoro riceviamo un acconto e un saldo che però sono dello

stesso mese

Per questo motivo chiediamo di avere un

incontro per spiegare come devono essere suddivisi i versamenti da noi

ricevuti. In ogni caso come si vede dalle cifre eravamo in buona fede.

Saro assente per intervento una protesi al

ginocchio dal __________ a __________ per 7 giorni, e dal __________ al __________

di __________ per un trauma cranico avuto il __________.” (doc. I)

1.4. Con risposta del 4 novembre 2022 la

Cassa propone la reiezione del ricorso rinviando al contenuto della decisione

su opposizione e precisando quanto segue:

" (…) Gli

insorgenti lamentano di non essere riusciti ad incontrare il perito esterno,

poiché al relativo appuntamento non si sarebbe presentato nessuno, e chiedono

di fissare un incontro al fine di poter fornire spiegazioni in merito alla

cifra d’affari.

Per quanto concerne il mancato ottenimento

di un incontro con il perito esterno, si osserva che quest’ultimo ha riferito

alla Cassa che ai ricorrenti, i quali si sono presentati negli uffici della

fiduciaria senza alcun appuntamento, è stata consegnata tutta la documentazione

contabile raccolta durante il controllo e che costoro, necessitando di diverso

tempo per poterla esaminare, se ne sono andati.

Ad ogni buon conto, i ricorrenti hanno

potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto in ossequio dell’art.

29 cpv. 2 Cost. sia dinanzi all’amministrazione in sede di opposizione, che

dinnanzi a codesto lodevole tribunale. Infatti una violazione del diritto di

essere sentito è sanabile se l’interessato ha la possibilità di esprimersi

dinanzi a un’autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e

sul diritto (…)” (doc. III)

1.5. Il 13 novembre 2022 l’insorgente ha

prodotto la lettera del 15 febbraio 2022 della __________ dove viene comunicata

la data della revisione (25 maggio 2022) ed ha affermato che i coniugi sono

stati contattati solo telefonicamente in altra data per chiedere delucidazioni

in merito ai versamenti ricevuti. Il giorno in cui si sono recati presso l’ufficio

dei revisori, il perito ha spiegato che la documentazione non era ancora

completa e li ha pregati di lasciare la sede. L’assicurato precisa che dei 5

mesi contestati, due hanno solo un lieve margine di differenza, mentre per gli

altri mesi la differenza è maggiore. Per questo motivo i coniugi __________ hanno

chiesto un incontro per illustrare meglio che certi importi erano da

suddividere su più mesi, trattandosi di versamenti/acconti per abbonamenti

stagionali (doc. V).

1.6. Lo scritto del ricorrente del 13

novembre 2022 è stato trasmesso alla Cassa il 15 novembre 2022 con facoltà di

esprimersi in merito entro 5 giorni (doc. VI).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se il ricorrente deve restituire alla Cassa di

compensazione l’importo di fr. 7'882.40 percepito per il periodo dal 1°

novembre 2020 al 30 novembre 2020, dal 1° gennaio 2021 al 31 gennaio 2021, dal

1° marzo 2021 al 31 marzo 2021 e dal 1° maggio 2021 al 30 giugno 2021.

2.2. L’insorgente fa implicitamente

valere una violazione del suo diritto di essere sentito poiché i revisori che

hanno verificato il diritto alle indennità giornaliere per il coronavirus non avrebbero

mai dato seguito alla richiesta di un incontro per poter spiegare come vanno

suddivisi gli introiti nel corso dell’anno. Essi non si sarebbero neppure

presentati all’appuntamento già fissato.

Per l'art. 29 cpv.

2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha

valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla

fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento

della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF

137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)).

Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da

un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della

resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato,

segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli

ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti,

di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere

sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale diritto di

cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono essere concesse

a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere

efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha

anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità

sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è

possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende

questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11

consid. 5.3 pag. 17; 135 II

286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo

per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da

un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le

ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del

provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di

permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione

medesima.

Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a

pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;

essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad

influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

Per

quanto concerne la richiesta di essere sentito in sede amministrativa, va

evidenziato che con sentenza 9C_657/2009 del 3 maggio 2010 al consid.

9.2 il Tribunale federale ha rammentato che “[…], l'art. 29 cpv. 2

Cost. non conferisce il diritto di essere sentito oralmente, bensì

limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno

che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale

(sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 128/04 de 20 settembre

2005, in: SVR 2006 AHV no. 5 pag. 15, consid. 1.2 con riferimenti). Ora, né l'art. 42 LPGA, né la PA, né tanto meno la LAVS prescrivono

espressamente un simile diritto (cfr. del resto sentenza citata C 128/04 ,

ibidem). Insieme alla Corte cantonale si può pertanto concludere che

l'assicurato ha già avuto modo di esprimersi sufficientemente sulla vertenza in

sede amministrativa. E comunque, anche a prescindere da queste considerazioni,

il ricorrente ha in ogni caso avuto la possibilità di (ri)proporre le sue

argomentazioni dinanzi a un'autorità giudiziaria, quale il Tribunale cantonale

delle assicurazioni, dotata di pieno potere cognitivo. In tali condizioni, non

vi è spazio per ammettere una violazione del diritto di essere sentito”.

Considerato

che neppure la Legge COVID-19 e l’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno

conferiscono il diritto alla persona assicurata di essere sentita oralmente,

anche in questo caso occorre concludere che non vi è stata una violazione del

suo diritto di essere sentito, poiché il ricorrente ha potuto prendere

posizione per iscritto, dapprima in sede amministrativa ed in seguito con il ricorso

a questo Tribunale.

L’insorgente, che ha ricevuto l’intera

documentazione contabile utilizzata dai revisori esterni alla base della

decisione di restituzione (cfr. doc. III), ha potuto comprendere i motivi che

hanno condotto l’amministrazione a ricalcolare le prestazioni versatele, tant’è

che ha nuovamente ribadito le sue ragioni con l’impugnativa al Tribunale, dove

ha affermato che la suddivisione delle entrate effettuata dai periti non

sarebbe corretta poiché gli importi ricevuti quali acconti e per gli

abbonamenti andrebbero presi in considerazione diversamente.

Va pure rammentato che, come emerge dalla STF

8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non

particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente

sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a

un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal

ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare

liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione

del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). La prassi ha stabilito che

si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in

caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si

realizza se l’annullamento della decisione viziata comporterebbe un inutile

formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui,

Fatti

i quali non sarebbero compatibili con l' (equivalente) interesse della parte di

essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito

(DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del

18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il

principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della

procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in

secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con

la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013

del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).

In

concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF

8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio

inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento

della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

Nel

caso di specie non vi è pertanto alcuna violazione del diritto di essere

sentito (cfr. anche STF 9C_589/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3.1).

Il TCA può entrare nel merito del ricorso.

nel merito

2.3. Secondo l’art. 1 dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno le disposizioni della legge federale del 6 ottobre

2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono

applicabili all’indennità, sempreché altre disposizioni della medesima

ordinanza non prevedano espressamente una deroga alla LPGA.

Ai

sensi dell’art. 25 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere

restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in

buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4

OPGA). Il capoverso 2, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevede

che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno (dal 1°

gennaio 2021: 3 anni) a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione

ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento

della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il

diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è

determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono

dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva

pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid.

3.1; STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28

giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DTF 126 V 42 consid. 2b;

cfr. anche STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno

2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004).

Ciò non è il caso – e la restituzione

non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione –

allorquando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un

profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9_C/233/2007 del 28 giugno 2007,

consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del 14 giugno

2012).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad

indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. DTF

143 V 105, consid. 2.3; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14;

DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469). Più precisamente le decisioni e le

decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere

sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid.

3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno

2011 consid. 4).

Inoltre, l’amministrazione può

riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. STF 8C_108/2022

del 22 settembre 2022, consid. 3.2: STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF

8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre

2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; DTF 138 V 324, consid.

3.3).

Questi principi si applicano

anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione

formale, ma con una decisione informale presa nell’ambito della procedura

semplificata di cui all’art. 51 cpv. 1 LPGA (STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021

consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008

del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110

consid. 1.1).

Per

determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente

erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della

sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (STF

8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3; DTF 140 V 77, consid. 3.1; DTF

125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un

cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una

riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag.

314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la

riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente

i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve

essere manifesta (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3).

L’amministrazione non può procedere

in ogni momento ad un nuovo apprezzamento della situazione dopo un esame più

approfondito dei fatti (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3).

In particolare non vi è

inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento

di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di

apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale

appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se

persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,

non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 8C_113/2012 del 21

dicembre 2012, consid. 5.1; sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid.

3.1 con riferimenti; DTF 138 V 324).

2.4. In concreto, la Cassa, dopo aver

accolto le richieste di versamento di indennità giornaliere Corona in favore

dell’insorgente, ha chiesto la restituzione delle prestazioni versate dal 1°

novembre 2020 al 30 novembre 2020, dal 1° gennaio 2021 al 31 gennaio 2021, dal

1° marzo 2021 al 31 marzo 2021 e dal 1° maggio 2021 al 30 giugno 2021 poiché

dalla verifica contabile effettuata da un perito esterno è emerso che le

indennità non erano dovute. Secondo la Cassa la cifra d’affari conseguita dal

ricorrente nei periodi litigiosi non permette di ottenere le prestazioni.

L’assicurato

contesta la decisione su opposizione della Cassa, sostenendo che i versamenti

ricevuti dai clienti devono essere suddivisi in maniera diversa rispetto a

quanto effettuato dai revisori.

2.5. Va

preliminarmente rammentato che nel periodo litigioso avevano diritto alle

prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai

datori di lavoro se, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il

coronavirus, la loro attività lucrativa era limitata in modo considerevole,

subivano una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 avevano conseguito con

questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi (cfr. art.

2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo la

modifica del 4 novembre 2020 nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020: RU

2020 4571).

L’attività

lucrativa era ritenuta limitata in modo considerevole se si era registrata una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019 (art. 2 cpv. 3ter

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo la modifica del 4 novembre 2020

nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020: RU 2020 4571).

L’art. 2 cpv. 3ter,

primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020

con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

" 3ter

L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è

registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per

cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.

RU 2020 pag. 5829)

Nell’ambito della revisione della

legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021,

tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1

seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno),

prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole

dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di

guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra

d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni

2015-2019.

2.6.

In

Considerandi

concreto, nelle richieste di prestazioni l’insorgente ha dichiarato di aver

conseguito una cifra d’affari media, per il periodo 2015-2019, di fr. 2’650 ([fr.

30’000 + fr. 32’000 + fr. 30’000 + fr. 32’000 + fr. 35’000] : 60 mesi).

Il

ricorrente aveva indicato una cifra d’affari di fr. 1'050 nel mese di novembre

2020.

e nel mese di gennaio 2021, di fr. 1'390 nel mese di marzo 2021, di fr.

1'450 nel mese di maggio 2021 e di fr. 1'700 nel mese di giugno 2021.

Poiché

tali importi erano inferiori ai limiti di cui al consid. 2.5, l’amministrazione

ha riconosciuto all’insorgente le indennità giornaliere.

Nella

relazione dei revisori indipendenti sulla verifica del controllo a campione presso

i beneficiari dell’indennità perdita di guadagno Corona del 4 luglio 2022,

figura che in applicazione dell’art. 15 cpv. 4 della Legge COVID-19 la

direzione della Cassa ha incaricato la __________ di verificare la correttezza

e la plausibilità dei valori dichiarati nel formulario di richiesta secondo le

condizioni che danno diritto all’indennità perdita di guadagno Corona (doc. 4).

La valutazione è stata effettuata conformemente al “Mandat

pour l’exécution des contrôles par sondage sur place des bénéficiaires

d’allocations perte de gain Corona” emesso dall’UFAS nel giugno 2021 (doc.

4).

Dopo aver esaminato la

documentazione messa loro a disposizione, i revisori hanno affermato:

" (…)

Nell’ambito delle nostre verifiche, abbiamo riscontrato discrepanze tra perdita

di cifra d’affari dichiarata dal beneficiario e i valori secondo le

informazioni finanziarie che ci sono state fornite; dal ricalcolo della cifra

d’affari in base al principio di competenza (per quanto riguarda gli

abbonamenti di manutenzione) risulta che la perdita di cifra d’affari per i

mesi di novembre 2020, gennaio, marzo e giugno 2021 è inferiore a quanto

stabilito per ottenere il diritto all’indennità.

Conclusione sfavorevole

Sulla base della constatazione presentata

al paragrafo “Motivazione per una constatazione sfavorevole”, i valori

dichiarati nel formulario di richiesta ai sensi del << Mandat pour

l’exécution des contrôles par sondage sur place des bénéficiaires d’allocations

perte de gain Corona>> emesso dall’UFAS non sono corretti risp. non

sono plausibili” (doc. 4)

Secondo

il calcolo eseguito dai revisori la cifra d’affari media per gli anni dal 2015

al 2019 ammonta a fr. 2'502 ([fr. 18'700 + fr. 30'515 + fr. 31'930 + fr. 33'330

+ fr. 35'629 + fr. 35'629] : 60 mesi).

Anche

la cifra d’affari dei mesi litigiosi diverge da quella dichiarata dal

ricorrente.

Nel

mese di novembre 2020 l’assicurato ha conseguito una cifra d’affari di fr.

1’300, superiore all’importo di fr. 1'126 che gli avrebbe permesso di ottenere

le prestazioni (riduzione almeno del 55% della cifra d’affari; cfr. consid. 2.5).

Nel

mese di gennaio 2021 e di marzo 2021 di fr. 2'250, rispettivamente di fr.

1'950, superiore all’importo di fr. 1’501.20 (riduzione almeno del 40% della

cifra d’affari; cfr. consid. 2.5).

Infine

nel mese di maggio 2021 e nel mese di giugno 2021 il ricorrente ha avuto una

cifra d’affari di fr. 1'890, rispettivamente di fr. 1'824, superiore al limite

di fr. 1'751.40 (riduzione almeno del 30% della cifra d’affari; cfr. consid.

2.5).

Nel

periodo in esame il ricorrente non ha pertanto diritto alle prestazioni, poiché

la sua attività non è stata limitata in modo considerevole a causa di

provvedimenti adottati per combattere l’epidemia di COVID-19.

Egli

sostiene tuttavia che l’ammontare della cifra d’affari calcolata dai revisori

indipendenti non è corretta, poiché gli importi ricevuti devono essere

suddivisi in maniera diversa rispetto al calcolo da loro effettuato.

La

censura va respinta. I periti esterni hanno infatti correttamente applicato il

principio di competenza, secondo il quale le spese e i ricavi sono imputati al

periodo contabile in cui sono stati generati, così da determinarne il reale

risultato (cfr. Manuale di contabilità e gestione finanziaria per i comuni

ticinesi edito dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione enti locali, ultima

modifica marzo 2022, pag. 10. Punto 2.1.2 “principi contabili e di

presentazione dei conti”; cfr. anche art. 9 cpv. 4 lett. f della legge

sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato, RL 600.100).

Il principio della competenza, come uno

dei principi centrali della contabilità, ha lo scopo di assicurare che le

entrate siano compensate dalle spese che sono state necessarie per generarle.

Solo in questo modo i conti possono presentare un quadro economicamente

corretto della situazione aziendale (cfr. https://blog.findea.ch/it-blog/ratei-e-risconti-attivi-e-passivi).

Non

vi è pertanto alcun motivo per scostarsi dal calcolo effettuato dai revisori

incaricati dalla Cassa di verificare la correttezza dei dati forniti dal

ricorrente con le richieste di indennità giornaliere per il coronavirus.

In

queste condizioni è a giusta ragione che l’amministrazione, in presenza di un

fatto nuovo (ossia l’ammontare diverso della cifra d’affari), ha proceduto alla

revisione delle precedenti decisioni di attribuzione delle indennità per i

periodi litigiosi ed ha richiesto la restituzione degli importi versati

indebitamente all’assicurato.

Deve infatti essere restituita la

prestazione che viene erogata in contrasto con la legge poiché occorre

ristabilire l’ordine legale (cfr. sentenza 9C_328/2015 del 23 settembre 2015,

consid. 1, con rinvio alla DTF 122 V 134; cfr. STF 8C_294/2018 del 28 giugno

2018.

consid. 4.2.2.).

Va

infine evidenziato che a questo stadio non è rilevante sapere se l'interessato

fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione (cfr.

STCA 42.2022.42 del 3 ottobre 2022, consid. 2.4). La questione della buona fede

è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono

(cfr. STF 8C_195/2022 del 9 agosto 2022 consid. 7; STF 9C_398/2021 del 22

febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_294/2018 del

28.

giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.;

DTF 122 V 134 consid. 2e).

L’insorgente deve di conseguenza

restituire l’importo conseguito nel periodo in esame, pari a fr. 7'882.40.

2.7

Il ricorrente chiede un incontro

per spiegare come devono essere suddivisi i versamenti ricevuti.

Va qui rammentato che per l'art.

6.

n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un

termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Nel

campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a

prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF

8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.

consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed

ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF

8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico

dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una

richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura

ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid.

2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019,

8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre

2017.

consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1°

settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF

9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di

prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si

traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di

prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale

sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di

interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non

bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013

consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127.

V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In

proposito cfr. pure STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA

38.2018.39

del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Nella

presente evenienza l’insorgente ha chiesto di indire l’udienza per spiegare

come devono essere suddivisi i versamenti ricevuti.

Ora, come visto in precedenza, la

documentazione prodotta in sede processuale è esaustiva e non necessita di

alcun complemento.

Del

resto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost, il ricorrente ha potuto far valere

le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio

2018) e la documentazione già presente agli atti consente al TCA di emanare il

proprio giudizio (valutazione anticipata

delle prove; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio

2022, consid. 3.2; STF 8C_139/2019 del

18.

giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.;

STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6).

L’audizione

dell’assicurato si rivela, pertanto, superflua.

2.8

L’art.

61.

lett. fbis LPGA prevede che per

le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Trattandosi di prestazioni IPG

Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und

Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der

Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.

741.

n. 30).

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti