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Decisione

42.2022.85

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 febbraio 2023Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere

manifesta (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3).

L’amministrazione non può

procedere in ogni momento ad un nuovo apprezzamento della situazione dopo un

esame più approfondito dei fatti (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022,

consid. 3.3).

In particolare non vi è

inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende

dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo

margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione

iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto.

Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,

non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 8C_113/2012 del 21

dicembre 2012, consid. 5.1; sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid.

3.1 con riferimenti; DTF 138 V 324).

2.3. In concreto, la Cassa, dopo aver

accolto le richieste di versamento di indennità giornaliere Corona in favore di

__________, ha chiesto la restituzione di parte delle prestazioni versate dal 17

settembre 2020 al 31 gennaio 2021 alla società ricorrente poiché le indennità

sarebbero state calcolate erroneamente sulla base di un salario annuo di fr.

90'000 in luogo del salario annuo di fr. 60'000 effettivamente conseguito nel

2020.

L’insorgente

contesta la decisione su opposizione dell’amministrazione, sostenendo di non

aver ricevuto il salario nel periodo da settembre 2020 a dicembre 2020 e di

aver indicato nella dichiarazione salariale 2020 solo lo stipendio percepito

dal proprio dipendente, come da contratto, da gennaio 2020 ad agosto 2020,

ritenuto come, alla luce degli accertamenti della Cassa, ancora nel corso del primo

trimestre 2022 non era chiaro se avrebbe dovuto restituire tutto o in parte le

prestazioni già ottenute.

2.4. Dalle

tavole processuali emerge che __________, socio e gerente della RI 1, ha

iniziato la sua attività lavorativa presso la predetta società con effetto dal

1° gennaio 2020 (doc. 6, 7, 12, 15, 17 e decisione su opposizione impugnata).

L’interessato

è stato assunto in qualità di “Managing Director e membro del CDA”,

tramite un contratto di lavoro datato 1° gennaio 2020 e prevedente un salario

mensile lordo di fr. 7'500 per 13 mensilità (allegato doc. 7, cfr. tuttavia

doc. 17, dove la società precisa che il salario ammonta a fr. 7'500 per dodici

mensilità e doc. I, dove nel ricorso la società ammette che il salario annuo

ammonta a fr. 90'000, corrispondenti a fr. 7'500 per dodici mensilità).

Secondo

i conteggi prodotti in sede di ricorso (doc. A2a e seguenti), __________ ha

percepito il salario pattuito di fr. 7'500 lordi, mensilmente, dal 1° gennaio

2020 al 31 agosto 2020.

Dal

17 settembre 2020 la società ricorrente ha chiesto le indennità giornaliere per

il coronavirus in favore di __________, indicando che nei mesi per i quali è

stata fatta richiesta, l’interessato non ha percepito alcun salario ed

affermando in sostanza che i provvedimenti presi dalle autorità per combattere

la pandemia hanno inciso sulla diminuzione della cifra d’affari della

ricorrente (plico doc. 12).

Il

19 gennaio 2021 ed il 16 febbraio 2021 la Cassa ha fissato le indennità dovute

a __________, per il tramite dell’insorgente, dal 17 settembre 2020 al 31

dicembre 2020 e nel mese di gennaio 2021 (doc. 18), sulla base di un salario

annuo di fr. 90'000, e mensile di fr. 7'500, senza dedurre i contributi sociali

(doc. 19).

Il

28 marzo 2022 la Cassa ha fissato l’ammontare delle indennità, versate direttamente

a __________, dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021, deducendo i contributi

sociali (doc. A5).

Pendente

causa il TCA ha chiesto alla Cassa di produrre la dichiarazione dei salari per

l’anno 2020 (doc. XI).

Dalla

medesima emerge che per __________ è stato dichiarato un importo di fr. 60'000

per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (doc. XII + 1).

2.5. Va

preliminarmente rammentato che nel periodo litigioso avevano diritto alle

prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai

datori di lavoro se, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il

coronavirus, la loro attività lucrativa era limitata in modo considerevole,

subivano una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 avevano conseguito con

questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi (cfr. art.

2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo la

modifica del 4 novembre 2020 nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020: RU

2020 4571).

L’attività

lucrativa era ritenuta limitata in modo considerevole se si era registrata una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019 (art. 2 cpv. 3ter

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo la modifica del 4 novembre 2020

nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020: RU 2020 4571).

L’art. 2 cpv. 3ter,

primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020

con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

" 3ter

L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è

registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per

cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.

RU 2020 pag. 5829)

Nell’ambito della revisione della

legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021,

tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1

seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno),

prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole

dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di

guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra

d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni

2015-2019.

2.6. Va ancora rilevato che la Circolare

sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –

Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17

settembre 2020 (ne esistono 25 versioni, cfr. CIC versione 25, del 17 febbraio

2022), al punto 5.4, per le persone in posizione assimilabile a quella di un

datore di lavoro e coniugi o partner registrato che lavorano nell’azienda,

nella versione 8, del 4 novembre 2020, prevedeva:

" 1069.1 Per

stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul

11/20 reddito dell’attività lucrativa

soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito è stato conseguito per

un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067.

1069.2 Se l’attività è stata avviata nel

corso del 2020, per il calcolo

11/20 dell’indennità ci si basa sul

reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre in caso di avvio

dell’attività nel 2021, su quelli del 2021. Se il reddito è stato conseguito

per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067.

Nella

versione 14, stato 19 marzo 2021, è stato modificato il numero 1069.1, nei

Considerandi

seguenti termini:

" 1069.1 Per

stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul

03/21 reddito dell’attività lucrativa

soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito è stato conseguito per

un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067. I giorni in

cui le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e i

loro coniugi o partner registrati non hanno potuto conseguire alcun reddito o

hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a causa di malattia,

infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo l’articolo 1a LIPG

o per altri motivi non imputabili loro non vengono considerati. I N. 5008–5040

DIPG si applicano per analogia.”

La

versione 21, stato 17 dicembre 2021, ha apportato un cambiamento al numero

1069.

:

“1069.2 Se l’attività è stata avviata nel

corso del 2020, per il calcolo

12/21 dell’indennità ci si basa sul

reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre in caso di avvio

dell’attività nel 2021, su quelli del 2021 e in caso di avvio dell’attività nel

2022, su quelli del 2022. Se il reddito è stato conseguito per un periodo

inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067.”

Il

più volte citato marginale 1067 prevede che:

“1067 Per contro, se il reddito è stato

conseguito per un periodo

inferiore a un anno, esso

viene convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell’attività

lucrativa (DTF 133 V 431). La durata dell’attività lucrativa deve essere

comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona esercitante un’attività

lucrativa indipendente o giustificativi contabili).

2.7

Va

infine rammentato che in DTF 147 V 278, in un caso relativo ad un’assicurata

indipendente a cui la Cassa rimproverava di non aver comprovato di aver

conseguito un reddito di almeno fr. 10'000 nel 2019, il Tribunale federale al

consid. 5.2 ha evidenziato che l’art. 5 cpv. 2 dell’ordinanza COVID-19 perdita

di guadagno prevede che all’accertamento del reddito è applicabile per analogia

l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di

perdita di guadagno (LIPG) e ha stabilito che sia per l’esame delle condizioni

di cui all’art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno che per il calcolo

dell’indennità ai sensi dell’art. 5 è determinante il calcolo dei contributi

AVS. Per cui il Tribunale federale ha ritenuto che anche nell’ambito

dell’applicazione dell’art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno

si giustifica far capo alla giurisprudenza relativa agli art. 11 cpv. 1 LIPG e

7.

cpv. 1 OIPG. Quest’ultimo disposto stabilisce come calcolare l’indennità per

lavoratori indipendenti.

Sulla

base della predetta sentenza, questo Tribunale, con STCA 42.2021.47 del 13

settembre 2021, in un caso relativo ad una persona assimilabile ad un datore di

lavoro, ha applicato, per analogia, l’art. 5 OIPG (accertamento del reddito

medio percepito prima del servizio per salariati con reddito regolare).

2.8

In

concreto, alla luce di quanto sopra, occorre preliminarmente concludere che __________,

socio e gerente della RI 1, ha iniziato la propria attività lavorativa presso

la predetta società in data 1° gennaio 2020 con uno stipendio di fr. 7'500 al

mese, per 12 mesi (cfr. ricorso, doc. I: “[…] il salario annuale del Sr. __________

per il 2020 avrebbe dovuto ammontare a CHF 90’000 ma è stato versato solamente

da gennaio 2020 ad agosto 2020 […]”).

Di

principio le indennità giornaliere coronavirus andrebbero di conseguenza

calcolate in base al salario mensile di fr. 7'500 (marg. 1067 e 1069.2 CIC e

art. 5 cpv. 2 lett. b OIPG), ossia l’importo che l’interessato afferma di aver conseguito

dal mese di gennaio 2020 al mese di agosto 2020 (cfr. anche doc. A2a e

seguenti), che corrisponde a fr. 90'000 annui.

Tuttavia

la Cassa rileva che nella dichiarazione dei salari per l’anno 2020 del 7 aprile

2021.

risulta un reddito di fr. 60'000 per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31

dicembre 2020.

Da

parte sua l’insorgente sostiene che tale importo concerne solo i primi 8 mesi

dell’anno, durante i quali ha effettivamente conseguito il salario (cfr. anche

il conto economico 2020 della società [allegato doc. 7] dove emerge un importo

complessivo versato a titolo di stipendi di fr. 76'000 che corrisponde

all’ammontare totale dei salari dichiarati dalla società per il 2020 (60'000 [__________]

+ 2'000 [__________] + 14'000 [__________]), mentre le indennità versate per il

periodo da settembre a dicembre 2020 non sono state dichiarate poiché versate

nel 2021 (decisioni del 19 gennaio 2021 e del 16 febbraio 2021) e poiché gli

accertamenti effettuati successivamente dalla Cassa non permettevano di essere

certi circa la correttezza dell’importo versato. La società del resto nelle

richieste di indennità di perdita di guadagno coronavirus inoltrate alla Cassa

per i mesi da settembre 2020 a gennaio 2021 aveva indicato che __________ non

aveva percepito alcun salario (plico doc. 12).

Secondo

questo Tribunale, qualora __________, ogni mese, da gennaio 2020 ad agosto 2020,

come da lui affermato, avesse realmente percepito l’importo di fr. 7'500 lordi

ed in seguito non avesse più conseguito alcunché, l’indennità giornaliera andrebbe

calcolata in base a tale salario (marg. 1067 e 1069.2 CIC e art. 5 cpv. 2 lett.

b OIPG).

Tuttavia,

considerato che la dichiarazione dei salari del 2020 è del 7 aprile 2021 (doc.

XII/1), ossia successiva alle decisioni formali del 19 gennaio 2021 e del 16

febbraio 2021 con cui la Cassa ha riconosciuto le prestazioni nel periodo

litigioso, e che pertanto esse andavano inserite nella relativa dichiarazione

dei salari (art. 36 OAVS), sulla base della documentazione agli atti, non è

possibile stabilire con la necessaria tranquillità se l’importo di fr. 60'000 ivi

dichiarato comprende anche le indennità versate alla società in favore di __________

oppure no.

In

concreto è pertanto necessario procedere con ulteriori accertamenti atti a

stabilire da una parte l’esatta entità dei salari percepiti da __________ dal

1° gennaio 2020 al 31 gennaio 2021 e dall’altra per stabilire se gli importi

versati dalla Cassa a titolo di indennità giornaliere in seguito alle decisioni

del 19 gennaio 2021 e del 16 febbraio 2021 sono compresi nell’importo di fr.

60'000 di cui alla dichiarazione dei salari del 7 aprile 2021.

A

tal fine l’incarto deve essere rinviato all’amministrazione affinché:

-

richiami dalla società ricorrente gli estratti conto bancari e/o postali

dai quali vengono addebitati i salari e accerti l’ammontare esatto degli

importi versati a __________ nel periodo litigioso;

-

richiami da __________ gli estratti conto bancari e/o postali del

periodo litigioso sui quali avviene il versamento del salario e verifichi

l’importo esatto accreditato dalla società, verificando se e quando gli sono

state versate le indennità giornaliere per coronavirus;

-

accerti tramite la Cassa __________ se, quando ed in quale dichiarazione

dei salari sono state dichiarate le indennità giornaliere per coronavirus

versate alla società con le decisioni del 19 gennaio 2021 e del 16 febbraio

2021.

Una

volta effettuati questi accertamenti, la Cassa, tenuto conto di quanto indicato

da questo Tribunale, dovrà nuovamente calcolare l’ammontare esatto delle

indennità dovute alla società in favore di __________ e decidere circa

l’eventuale ammontare della restituzione.

In questo senso il ricorso

va accolto (il rinvio della causa con esito aperto equivale a piena vittoria

[cfr. DTF 141 V 281 consid. 11.1 e STF 9C_754/2020 del 22 luglio 2021, consid.

7.

]) e la decisione su opposizione impugnata va annullata. Gli atti vanno

ritornati alla Cassa per ulteriori accertamenti ai sensi dei considerandi.

2.9

L’art.

61.

lett. fbis LPGA prevede che per

le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Trattandosi di prestazioni IPG

Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und

Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der

Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.

741.

n. 30).

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa per ulteriori accertamenti.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti