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Decisione

42.2022.86

Restituzione di indennità giornaliere per il coronavirus dal 1° dicembre 2020 al 30 giugno 2021 poiché in seguito ad un controllo è emerso che le prestazioni non sono state calcolate correttamente

16 febbraio 2023Italiano39 min

esterno è emerso che l’IPG Corona è stata versata erroneamente. Infatti “sebbene

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2022.86

cs

Lugano

16 febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 ottobre 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 7 ottobre 2022 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto in

fatto

1.1. RI 1 ha

chiesto ed ottenuto dalla Cassa CO 1 le indennità giornaliere per perdita di

guadagno a causa del coronavirus, in favore del direttore, __________, nato nel

1978, per il periodo dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021.

1.2. In

seguito ad un controllo del 19 agosto 2022 effettuato da un perito esterno su

mandato della Cassa, con 8 decisioni del 5 settembre 2022 (doc. A 2B.1-8), l’amministrazione

ha chiesto la restituzione delle indennità giornaliere ritenute percepite in

troppo dal 1° dicembre 2020 al 30 giugno 2021 e nel mese di agosto 2021.

1.3. Con

decisione su opposizione del 7 ottobre 2022, l’amministrazione ha confermato

l’obbligo di restituzione dell’importo di fr. 12'937.95 per il periodo dal 1°

dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (doc. 1, pag. 4 punto e dispositivo). Per

la Cassa, sebbene la società avesse indicato che il direttore della società

aveva percepito un salario lordo di fr. 0, nei mesi litigiosi la stessa ha

invece contabilizzato integralmente lo stipendio lordo da versare a __________,

pari a fr. 4'800, su un conto passivo nel bilancio (conto giro salari). Le

indennità pagate dalla Cassa e versate alla società sono state in seguito

riversate all’assicurato in parziale pagamento del proprio stipendio. Il

beneficiario risulta quindi creditore della quota rimanente tra l’importo

contabilizzato e l’importo versato. L’amministrazione ha di conseguenza ricalcolato

l’importo dell’indennità Corona.

L’amministrazione

ha affermato:

"

(…) Mediante l’impugnativa l’insorgente asserisce che i versamenti

eccedenti le IPG Corona effettuati a favore del Signor __________ nel periodo

oggetto della restituzione, sono relativi a periodi antecedenti il versamento

di tali indennità. A tal proposito l’opponente ha prodotto una tabella “RI 1/__________

pagamenti stipendi dal 01.01.2018 al 31.12.2021”, le schede salario ed i

relativi giustificativi bancari. L’opponente ha precisato inoltre che

l’assicurato, in data 28 giugno 2022, ha sottoscritto la postergazione di tutti

gli stipendi risultanti dal “conto transitori stipendi” in data 31

dicembre 2021.

6.

Per quanto qui

d’interesse, si osserva che anche dalla tabella “RI 1/__________ pagamenti

stipendi dal 01.01.2018 al 31.12.2021” risulta che il Signor __________ è

creditore della quota risultante dalla differenza tra lo stipendio lordo, pari

a CHF 4'800.-, e l’importo versato corrispondente alle IPG Corona a parziale

pagamento dello stipendio, così come accertato dal perito. Inoltre, anche dalle

buste paga relative al periodo in oggetto lo stipendio dovuto risulta essere

quello intero, pari a CHF 4'327.30 al netto. Ne discende che, a prescindere

dalla postergazione degli stipendi sottoscritta dall’assicurato, la quota

derivante dalla differenza tra lo stipendio lordo contabilizzato, pari a CHF

4'800.00, e le IPG Corona percepite dall’assicurato a parziale pagamento dello

stipendio deve essere computata al fine di stabilire l’effettiva perdita di

guadagno.

(…).

1. L’opposizione

è respinta.

§

Di conseguenza l’importo da restituire a titolo di indennità perdita di

guadagno Corona indebitamente percepita dalla spettabile RI 1 nel periodo dal

1° dicembre 2020 al 30 giugno 2021 è di CHF 12'937.95” (doc. 1)

1.4. RI 1 è

insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone

l’annullamento (doc. I). L’insorgente sostiene che i versamenti effettuati in

favore di __________ al di fuori degli importi delle indennità giornaliere

versate dalla Cassa sono relativi a stipendi antecedenti. Egli afferma inoltre

che lo stipendio lordo indicato per 13 mensilità era pari a fr. 4'200, per un

totale di fr. 4'550 mensili e che di conseguenza l’indennità giornaliera è pari

a fr. 121.35 e non a fr. 104/100.80 come calcolato dalla Cassa. Il ricorrente

chiede un riesame di tutte le indennità ed il ricalcolo delle stesse con lo

stipendio lordo corretto inclusa la 13esima mensilità e di essere ascoltato in

udienza, previo appuntamento.

1.5. Con

risposta del 9 novembre 2022 la Cassa propone la reiezione del ricorso rinviando

alla decisione su opposizione impugnata (doc. III).

1.6. Il 18

novembre 2022 è pervenuta al TCA ulteriore documentazione trasmessa dalla

ricorrente, segnatamente copia di un’email del 17 novembre 2022 della società alla

Cassa, tramite la quale sostiene che nel periodo in esame __________ non ha

percepito alcun compenso oltre ai rimborsi spese documentati e allegati e che

gli unici versamenti di stipendio ricevuti dal dipendente nel periodo litigioso

sono stati gli importi delle IPG percepite dalla Cassa (doc. V).

1.7. Con

osservazioni del 25 novembre 2022 l’amministrazione ha ribadito la richiesta di

respingere il ricorso, affermando:

"

(…) come ampliamente illustrato della decisione impugnata, nell’ambito

del controllo esperito dal perito esterno il 19 agosto 2022 è emerso che,

sebbene l’opponente per i mesi da dicembre 2020 a giugno 2021 avesse dichiarato

per il Signor __________ un salario mensile pari a CHF 0.00 nei formulari di

richiesta dell’IPG Corona, la società ha contabilizzato lo stipendio da versare

per un importo di CHF 4'800.00 mensili su un conto passivo del bilancio (conto

giro salari). Si precisa che tale importo corrisponde al reddito mensile

soggetto ad AVS percepito nel 2019. Le indennità pagate dalla Cassa, e versate

alla società, sono state in seguito versate al Signor __________. Egli risulta

quindi creditore della differenza tra l’importo percepito (corrispondente all’IPG

Corona corrisposta dalla Cassa) e l’importo contabilizzato (corrispondente al

salario mensile soggetto ad AVS nel 2019). La Cassa ha quindi rettamente

ricalcolato l’importo dell’IPG Corona sulla base della perdita di guadagno

reale, riscontrata dalla documentazione contabile. Inoltre si osserva che anche

Fatti

i conteggi dei salari dei mesi in questione indicano lo stipendio intero, pari

a CHF 4'800.00 lordi mensili. Il fatto che il signor __________ non avesse

percepito l’intero importo e ma unicamente un rimborso spese non ha alcuna

rilevanza, giacché dalla contabilità emerge che egli è creditore della

differenza tra l’importo corrispondente all’IPG Corona versata dalla Cassa e

l’importo contabilizzato sul conto giro salari, pari a CHF 4'800

mensili.” (doc. VII)

1.8. Il 1°

dicembre 2022 l’insorgente ha preso posizione, rilevando che la fattispecie è

stata oggetto di un problema puramente contabile. Gli stipendi sono stati

registrati e contabilizzati per differenza tra le IPG percepite e quello che

avrebbe dovuto ricevere realmente __________ (parte dei rimborsi auto a lui mai

versati). La ricorrente afferma di non essere a conoscenza di una comunicazione

della Confederazione che gli stessi andavano contabilizzati solo per la parte

percepita dalla Cassa CO 1 (IPG versata) e che quindi la differenza che

l’azienda si è presa a carico, andava dedotta e registrata in diminuzione dei

costi. Infatti la stessa è stata accantonata nei passivi di bilancio solo per

questa parte e dichiarata anche alla Cassa CO 1 dove sono stati versati i

contributi e successivamente postergata per non gravare sulla situazione già

precaria di un’azienda in crisi, poiché il mercato internazionale fatica a

riprendere l’attività post pandemica. La società ribadisce che __________ ha

già espresso la sua decisione di rinunciare definitivamente a tutta la parte di

stipendi netti postergati per la fine del 2022, così da risanare in parte la

situazione critica della società che, viste le difficoltà ancora oggi in essere

stenta a riprendere la sua attività ordinaria. Con la chiusura d’esercizio

31.12.2022 verrà inserita una voce a conto economico che evidenzierà la

rinuncia definitiva degli stipendi netti postergati al 31.12.2021 e che quindi,

oltre a risanare la situazione economica, __________ non potrà più vantare il

credito verso l’azienda.

In

conclusione la ricorrente chiede di prendere atto che con la chiusura al 31

dicembre 2022 __________ rinuncerà alla parte postergata degli stipendi in

passivo di bilancio, “di accettare la rinuncia di rimborso da parte della

Cassa CO 1 per cui viene richiesto il rimborso per la differenza di stipendi

tra l’IPG versata e quella accantonata” e di essere ascoltata in udienza,

previo appuntamento.

1.9. Il 2

dicembre 2022 il TCA ha trasmesso lo scritto del 1° dicembre 2022 alla Cassa

con facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte in merito (doc. X).

1.10. Il 22

dicembre 2022 il Tribunale ha interpellato la Cassa, affermando:

"

(…) con riferimento alla vertenza a margine, rileviamo quanto segue.

La decisione su

opposizione impugnata ha come oggetto la richiesta di restituzione delle

prestazioni percepite dalla società per il periodo dal 1° dicembre 2020 al 30

giugno 2021 per un importo complessivo di fr. 12'937.95.

Al punto 4, pag. 4, la

Cassa afferma che da un controllo esperito il 19 agosto 2022 da un perito

esterno è emerso che l’IPG Corona è stata versata erroneamente. Infatti “sebbene

l’opponente avesse dichiarato nei formulari di perdita di guadagno per il

coronavirus che il Signor __________ (direttore della società) aveva percepito

un salario lordo pari a CHF 0 nei mesi oggetto della richiesta, è emerso che

durante i mesi da dicembre 2020 a giugno 2021 la società ha contabilizzato

integralmente lo stipendio lordo da versare, pari a CHF 4'800, su un conto al

passivo nel bilancio (conto giro salari). Le indennità pagate dalla Cassa e

versate alla società sono state in seguito riversate all’assicurato a parziale

pagamento del proprio stipendio. Il beneficiario risulta quindi creditore della

quota rimanente tra l’importo contabilizzato e l’importo versato. Ragion per

cui, in data 5 settembre 2022 la Cassa, dopo aver ricalcolato l’importo

dell’IPG, ha emanato un ordine di restituzione nei confronti della società RI 1

di CHF 12'937.95 relativo all’IPG Corona indebitamente versata per il periodo

dal 1° dicembre 2020 al 30 giugno 2021”.

Ai fini del giudizio vi

chiediamo di voler precisare, esaustivamente, quanto segue:

1. Per i mesi

di febbraio e marzo 2021, apparentemente, non è stato effettuato nessun calcolo

relativo alle eventuali indennità giornaliere in favore di __________.

a)

Ciò è dovuto al fatto che in quei mesi, secondo la revisione del 19 agosto

2022, non vi sarebbe stata una diminuzione della cifra d’affari sufficiente per

ottenere le prestazioni?

b)

Nei mesi di febbraio 2021 e marzo 2021 in che percentuale la cifra d’affari

della società è diminuita? Vi chiediamo di esporre i calcoli per esteso

indicando in base a quali norme non sarebbe dato il diritto alle prestazioni.

Considerandi

2.

Nelle

decisioni formali del 5 settembre 2022 avete calcolato le indennità

riconosciute alla società sulla base di importi giornalieri di fr. 104,

rispettivamente fr. 100.80. Il ricorrente contesta queste cifre e sostiene che

l’indennità giornaliera dovrebbe essere di fr. 121.35.

Vi

chiediamo di esporre per esteso i calcoli delle indennità giornaliere,

indicando come siete giunti a tali importi.

3.

Con la

decisione su opposizione impugnata avete chiesto la restituzione di complessivi

fr. 12'937.95. Vi chiediamo di esporre per esteso tutto il calcolo che

vi ha permesso di giungere a tale importo. (doc. XI)

1.11

Il 9

gennaio 2023 la Cassa ha affermato:

"

(…) 1.a) Nei mesi di febbraio e marzo 2021 la società non ha avuto

diritto all’IPG Corona in quanto non ha subito una limitazione considerevole

della cifra d’affari, segnatamente del 40%.

1.b)

Secondo l’art. 2 cpv. 3bis lit. a dell’Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno

(stato 1° marzo 2021) i lavoratori indipendenti e le persone con una posizione

analoga a quella di un datore di lavoro giusta l’art. 31 cpv. 3 lett. b e c

LADI hanno diritto all’indennità se, tra le altre condizioni, “la loro

attività lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti

ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19”. Si ritiene

che l’attività lucrativa ha subito una limitazione considerevole se si è

registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile del mese per cui si

domanda l’IPG Corona rispetto alla cifra d’affari media mensile degli anni 2015-2019,

pari almeno al 55% fino al 18 dicembre 2020, al 40% dal 19 dicembre 2020 al 31

marzo 2021 ed al 30% dal 1° aprile 2021 (CIC marg. 1041.8-9).

Nella

fattispecie in esame, la cifra mensile media riferita al periodo 2017-2019 è

pari a CHF 28'788.00 (CHF 1'036'370.00 realizzati dal 1° gennaio 2017 al 31

dicembre 2019 diviso per 36 mesi) che, se ridotta del 40%, corrisponde a CHF

17'272.80. La società in questione ha conseguito CHF 28'999.00 nel mese di

febbraio 2021, nonché CHF 20'666.00 nel mese di marzo 2021. Tali importi sono

superiori a CHF 17'272.80. Ne consegue che la ricorrente non ha subito una

limitazione considerevole della cifra d’affari, bensì un incremento del 0.7% a

febbraio e una riduzione unicamente del 28.2% a marzo 2021.

2.

Per

il 2019 RI 1 ha dichiarato per il Signor __________ un reddito soggetto a

contributi di CHF 57'600.00. Pertanto, tenuto conto che nei formulari di

richiesta IPG Corona la società ha dichiarato un salario pari a CHF 0.00 per il

Signor __________ nei mesi in questione, l’indennità giornaliera versata è

stata di CHF 128.00, così calcolata: (57'600 / 360) * 80%. Di conseguenza per

dicembre 2020 è stato versato un importo di CHF 4'220.95, per i mesi di gennaio,

marzo, maggio ed agosto 2021 un importo mensile di CHF 4'221.95 (128

* 31 giorni = 3'968 + contributi sociali), per febbraio 2021 CHF 3'831.40

(128 * 28 giorni = 3'584.00 + contributi sociali), mentre per aprile e

giugno CHF 4'085.75 per ciascun mese (128*30 giorni = 3'840.00 + contributi

sociali).

Dalla

documentazione contabile è emerso che a dicembre 2020, gennaio, maggio ed

agosto 2021 è stato versato mensilmente al Signor __________ un salario lordo

di CHF 582, nonché un compenso in natura di CHF 250.00, per un importo

complessivo di CHF 832.00 (cfr. doc. 4, relazione del revisore, p. 8).

Pertanto, l’indennità giornaliera corretta è di CHF 104.00, derivante dal

seguente calcolo: (57'600 – (832 *13 / 360) * 80%. L’importo mensile corretto

per dicembre 2020 è pari a CHF 3'429.55 (104 * 31 giorni = 3'224.00 +

contributi sociali), mentre per gennaio, maggio ed agosto 2021 a CHF

3'430.35 (104 *31 giorni = 3'224.00 + contributi sociali). Per quanto

concerne febbraio e marzo 2021, dal controllo svolto dal perito, è emerso che

la società non ha avuto diritto, non avendo subito alcuna limitazione

considerevole della cifra d’affari.

Infine,

per quanto concerne i mesi di aprile e giugno 2021 il Signor __________ ha

percepito mensilmente un salario lordo pari a CHF 710.00 ed un compenso in

natura di CHF 250.00, per un totale di CHF 960.00. Pertanto, l’indennità

giornaliera corretta è di CHF 100.80, derivante dal seguente calcolo: (57'600 –

(960*13) / 360) * 80%. L’importo corretto per aprile e giugno 2021 è

quindi pari a CHF 3'217.55 per ciascun mese (100.80 * 30 giorni = 3'024.00

+ contributi sociali).

3.

Quanto chiesto in restituzione

corrisponde pertanto a:

-

Per dicembre 2020: CHF 791.40 (4'220.95 – 3'429.55);

-

Per gennaio 2021: CHF 791.60 (4'221.95 – 3'430.35);

-

Per febbraio 2021: CHF 3'813.40 (importo totale, data la cifra d’affari);

-

Per marzo 2021: CHF 4'221.95 (importo totale, data la cifra d’affari);

-

Per aprile 2021: CHF 868.20 (4'085.75 – 3'217.55);

-

Per maggio 2021: CHF 791.60 (4'221.95 – 3'430.35);

-

Per giugno 2021: CHF 868.20 (4'085.75 – 3'217.55);

-

Per agosto 2021: CHF 791.60 (4'221.95 – 3'430.35);

Il

tutto per un importo complessivo di CHF 12'937.95.” (doc. XII)

1.12

Con

osservazioni del 18 gennaio 2023, l’insorgente ha affermato:

"

(…)

1.

a e b) in

riferimento alla cifra d’affari media riferita al periodo 2017-2019, facciamo

notare che l’attività dell’azienda è iniziata in aprile 2017 e quindi i mesi

per il calcolo della media sono 33 e non 36, ne consegue una media mensile di

cifra d’affari di CHF 31'405.15.

Utilizzando

gli stessi parametri della cassa, otteniamo che la richiesta è stata inoltrata

correttamente per tutti i mesi del 2021, infatti la stessa cassa ha versato in

un primo momento sia febbraio, che marzo 2021 senza nessuna contestazione e poi

ha contestato diversi mesi a seguire; ci chiediamo come mai dopo il controllo

sono stati fatti i ricalcoli sulle medesime cifre indicate nel modulo di

richiesta e precedentemente accettate; alleghiamo lo specchietto con la media

considerata sull’annualizzazione della cifra d’affari, si presume che la

perdita venga calcolata sulla totalità e non considerata mensilmente, in quanto

è presumibile che l’oscillazione di fatturazione può influire notevolmente su

determinati mesi in maniera positiva ed, in altri in maniera negativa, contabilmente

infatti i paragoni vengono considerati con periodi di riferimento ben precisi e

se la media viene fatta annualmente, ne consegue che il riparto di riferimento

deve essere annualizzato per poter essere corretto.

2.

Dal

controllo è emerso che lo stipendio del Signor __________ è stato contabilizzato

integralmente e ci chiediamo la motivazione di questa contestazione, in quanto

l’azienda poteva assumersi il costo per la differenza del salario registrato e

considerando che non siamo a conoscenza di una circolare, o comunicazione dove

la registrazione non andava contabilizzata, attendiamo di avere delucidazioni

in merito sul perché viene contestata. Consideriamo e ribadiamo ancora una

volta, che la parte contabilizzata nel conto passivi di bilancio non stata mai

versata al Signor __________, lo stesso (come già comunicato nella precedente

lettera), ha espresso la volontà di rinunciare totalmente al versamento di

questo importo; infatti, nella chiusura 2022, la Cassa CO 1 (visto che

casualmente il 24 marzo 2023 ci sarà un controllo da parte loro), potrà

verificare tale operazione lei stessa e quindi, oltre a non aver ricevuto le

indennità per i mesi in cui è stata fatta richiesta e respinta dalla cassa, il

Signor __________ perderà definitivamente il diritto di ricevere la parte che

l’azienda si era presa a carico e che sarebbe stata versata solo ed

esclusivamente in caso di ritorno all’attività antecedente il COVID.

3.

In merito

alla richiesta di restituzione di complessivi CHF 12'937.95, ribadiamo che

nostro avviso vanno considerati il nostro calcolo esposto precedentemente per

l’indennità giornaliera pari a CHF 121.35, come anche il dettaglio della media

della cifra d’affari (cfr. tabella allegata).” (doc. XIV)

In

conclusione la ricorrente chiede di prendere atto che con la chiusura al

31.12.2022

__________ rinuncerà alla parte postergata degli stipendi in passivo

al bilancio, di non restituire le indennità pari a fr. 12'937.95 e di essere

ascoltata in udienza, previo appuntamento.

1.13

La Cassa ha

preso posizione il 27 gennaio 2023, ribadendo la richiesta di reiezione del

ricorso (doc. XVI).

1.14

Il 6

febbraio 2023 la ricorrente si è riconfermato nelle sue argomentazioni,

chiedendo di indire un incontro durante il quale si possano dibattere le

differenti posizioni sulla base dei documenti contabili (doc. XVIII). Lo

scritto è stato trasmesso alla Cassa il 7 febbraio 2023 per conoscenza (doc.

XIX).

considerato in

diritto

2.1

Secondo

l’art. 1 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, abrogata con effetto dal

1° gennaio 2023, ma applicabile al caso di specie (cfr. DTF 148 V 162, consid.

3.2.1

- 3.2.2), le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili

all’indennità, sempreché altre disposizioni della medesima ordinanza non

prevedano espressamente una deroga alla LPGA.

Ai

sensi dell’art. 25 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere

restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in

buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4

OPGA). Il capoverso 2, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevede

che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno (dal 1°

gennaio 2021: 3 anni) a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione

ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento

della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il

diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è

determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono

dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva

pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

L'obbligo di restituzione

presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una

revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni

(cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.1; STF 8C_665/2020

dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid.

4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio

2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DTF 126 V 42 consid. 2b; cfr. anche STF

9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in

SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo

2004).

Ciò

non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una

decisione di riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una

prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF

9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA

32.2011.285

del 14 giugno 2012).

Analogamente alla revisione delle

sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla

revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono

scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una

conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. DTF 143 V 105,

consid. 2.3; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25

giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466

consid. 2 a pag. 469). Più precisamente le decisioni e le decisioni su

opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a

revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti

rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza

(cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16

giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

Inoltre,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA;

cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.2: STF 9C_200/2021 del 1°

luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012

del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; DTF 138 V

324, consid. 3.3).

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale, ma con una decisione informale presa nell’ambito della

procedura semplificata di cui all’art. 51 cpv. 1 LPGA (STF 8C_82/2020 del 12

marzo 2021 consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF

8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007;

DTF 129 V 110 consid. 1.1).

Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in

quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica

esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi

allora in vigore (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3; DTF 140 V

77, consid. 3.1; DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto

conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica

di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308

consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per

evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di

riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga

durata, l'irregolarità deve essere manifesta (STF 8C_108/2022 del 22 settembre

2022, consid. 3.3).

L’amministrazione

non può procedere in ogni momento ad un nuovo apprezzamento della situazione

dopo un esame più approfondito dei fatti (STF 8C_108/2022 del 22 settembre

2022, consid. 3.3).

In

particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione

dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un

certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la

decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di

diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione

iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 8C_113/2012

del 21 dicembre 2012, consid. 5.1; sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008

consid. 3.1 con riferimenti; DTF 138 V 324).

2.2

In concreto, la Cassa,

dopo aver accolto le richieste di versamento di indennità giornaliere Corona in

favore di __________, ha chiesto la restituzione di parte delle prestazioni

versate dal 1° dicembre 2020 al 30 giugno 2021 alla società ricorrente poiché

dalla verifica contabile effettuata da un perito esterno sarebbe emerso che le

indennità non erano dovute.

L’insorgente contesta la decisione

della Cassa, sostenendo che si tratta di stipendi relativi a periodi

antecedenti. Egli afferma inoltre che lo stipendio lordo indicato per 13

mensilità era pari a fr. 4'200, per un totale di fr. 4'550 mensili e che di

conseguenza l’indennità giornaliera è pari a fr. 121.35 e non a fr. 104/100.80

come calcolato dalla Cassa. Inoltre __________ avrebbe rinunciato a tali

stipendi.

2.3

Va innanzitutto rammentato che nel

periodo litigioso avevano diritto alle prestazioni i lavoratori indipendenti e

le persone in posizione assimilabile ai datori di lavoro se, in seguito a

provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, la loro attività

lucrativa era limitata in modo considerevole, subivano una perdita di guadagno

o salariale e nel 2019 avevano conseguito con questa attività un reddito

soggetto all’AVS di almeno 10’000 franchi (cfr. art. 2 cpv. 3bis

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo la modifica del 4 novembre 2020

nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020: RU 2020 4571).

L’attività

lucrativa era ritenuta limitata in modo considerevole se si era registrata una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019 (art. 2 cpv. 3ter

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo la modifica del 4 novembre 2020

nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020: RU 2020 4571).

L’art.

2.

cpv. 3ter, primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio

federale il 18 dicembre 2020 con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei

seguenti termini:

"

3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo

considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile

pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli

anni 2015–2019. …” (cfr. RU 2020 pag. 5829)

Nell’ambito

della revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore

dal 1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che

l’art. 15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita

di guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione

considerevole dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una

perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione

della cifra d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media

degli anni 2015-2019.

2.4

Preliminarmente va rammentato che la costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la

decisione impugnata

che costituisce il presupposto e il contenuto della

contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_775/2019 del 26

maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF

8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016

consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164;

DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e

giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

In

concreto, oggetto della decisione su opposizione impugnata è unicamente il

periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 giugno 2021.

Infatti,

a pag. 4 punto 4 l’amministrazione afferma che per “il periodo dal 17

settembre 2020 al 30 giugno 2021 la Cassa ha versato al signor __________ l’IPG

Corona a causa dei provvedimenti presi dalle autorità cantonali e federali (…)”

ed evidenzia che “[…] in data 5 settembre 2022 la Cassa, dopo aver

ricalcolato l’importo dell’IPG, ha emanato un ordine di restituzione nei

confronti della società RI 1 di CHF 12'937.95 relativo all’IPG Corona

indebitamente versata dal 1° dicembre 2020 al 30 giugno 2021”

(sottolineatura del redattore).

Inoltre

nel dispositivo figura che “Di conseguenza l’importo da restituire a titolo

di indennità giornaliera perdita di guadagno Corona indebitamente percepita

dalla spettabile RI 1 nel periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 giugno 2021

è di CHF 12'937.95” (sottolineatura del redattore).

Ne

segue che l’indennità che la Cassa ritiene essere stata versata in troppo nel

mese di agosto 2021 (fr. 791.60, cfr. doc. XII), va dedotta dall’importo

chiesto in restituzione poiché non oggetto della decisione su opposizione

impugnata.

2.5

In

secondo luogo va evidenziato che per i mesi di febbraio 2021 e di marzo 2021

l’indennità erogata va restituita già solo per il motivo che la riduzione della

cifra d’affari mensile non è stata pari almeno al 40% rispetto alla cifra

d’affari media mensile degli anni 2017-2019 (cfr. art. 2 cpv. 3ter

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore in febbraio e marzo

2021.

[su questo aspetto cfr. DTF 148 V 162, consid. 3.2.1. - 3.2.2] e marg.

1041.8-9 CIC).

In

concreto, la cifra d’affari media mensile calcolata dalla Cassa per il periodo

dal 2017 al 2019, ammonta a fr. 28'788 (fr. 1'036'370 : 36), che ridotta del

40% raggiunge fr. 17'272.80.

La

società ha conseguito una cifra d’affari di fr. 28'999 nel febbraio 2021 e di

fr. 20'666 nel marzo 2021 (cfr. richieste di prestazioni, plico doc. 6), ossia

superiore all’importo di fr. 17'272.80.

Neppure

prendendo in considerazione la cifra d’affari media indicata dalla ricorrente e

calcolata su 33 mesi in luogo di 36 (doc. XIV), la società avrebbe diritto alle

indennità.

Infatti,

riducendo del 40% l’importo di fr. 31'405.15 (fr. 1'036'370 : 33), si ottiene

un ammontare di fr. 18'843.10, comunque inferiore alla cifra d’affari di fr.

28'999 del febbraio 2021 e di fr. 20'666 del marzo 2021.

Da

rilevare inoltre che, contrariamente a quanto sostiene l’insorgente (cfr. doc.

XIV), determinante è la cifra d’affari mensile (cfr. art. 2 cpv. 3ter Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore in febbraio e marzo 2021

[cfr. DTF 148 V 162, consid. 3.2.1. - 3.2.2] e CIC marg. 1041.8-9) e non quella

calcolata su più mesi, come proposto con le osservazioni del 18 gennaio 2023

(doc. XIV/C).

Le

indennità versate nel febbraio 2021 e nel marzo 2021, pari a fr. 3'813.40,

rispettivamente a fr. 4'221.95, devono di conseguenza in ogni caso essere

integralmente restituite.

2.6

Resta da

esaminare se l’insorgente deve restituire gli importi che secondo la Cassa sono

stati versati in troppo nei mesi di dicembre 2020 (fr. 791.40), gennaio 2021

(fr. 791.60), aprile 2021 (fr. 868.20), maggio 2021 (fr. 791.60) e giugno 2021

(fr. 868.20).

2.7

In concreto, nella relazione del

revisore sulla verifica a campione presso i beneficiari dell’indennità perdita

di guadagno Corona del 19 agosto 2022, figura che in applicazione dell’art. 15

cpv. 4 della Legge COVID-19 la direzione della Cassa ha incaricato la __________

di verificare la correttezza e la plausibilità dei valori dichiarati nel

formulario di richiesta secondo le condizioni che danno diritto all’indennità

perdita di guadagno Corona (IPG Corona; doc. 4). La

valutazione è stata effettuata conformemente al “Mandat pour l’exécution des

contrôles par sondage sur place des bénéficiaires d’allocations perte de gain

Corona” emesso dall’UFAS nel giugno 2021 (doc. 4).

Dopo aver

esaminato la documentazione messagli a disposizione, i revisori hanno concluso,

affermando:

"

(…) Nell’ambito della verifica della perdita di reddito, abbiamo constatato

che durante i mesi da dicembre 2020 a giugno 2021 la società ha contabilizzato

lo stipendio da versare (sulla base di uno stipendio lordo di CHF 4'800) su un

conto al passivo del bilancio (conto giro salari).

Le indennità pagate

dalla Cassa, e versate alla società, sono state in seguito riversate al

beneficiario a parziale pagamento del proprio stipendio.

Il beneficiario risulta

quindi creditore della quota rimanente tra l’importo contabilizzato e l’importo

versato (quote al lordo) che è stata inserita nella tabella allegata – relativa

alla perdita di salario – (parte B) quale “Pagamento salario (lordo)

differenziale con IPG-Corona versato fino al momento della nostra verifica”. Il

beneficiario nella sua dichiarazione aveva indicato un salario percepito lordo

di 0 (zero) – ne consegue che la Cassa dovrà procedere ad un ricalcolo delle

IPG-Corona sulla base degli elementi riscontrati.

Conclusione

Sulla base della

constatazione presentata al paragrafo “Motivazione per una constatazione

sfavorevole”, i valori dichiarati nel formulario di richiesta ai sensi del

<< Mandat pour l’exécution des contrôles par sondage sur place des

bénéficiaires d’allocations perte de gain Corona>> emesso dall’UFAS

non sono corretti risp. non sono plausibili” (doc. 4)

2.8

Le conclusioni dei revisori vanno

confermate, giacché i documenti prodotti dalla ricorrente nelle more

amministrative ed in sede di ricorso non modificano l’esito della procedura.

Emerge infatti con chiarezza che la

società, malgrado nella richiesta di prestazioni avesse indicato, in favore di __________,

un salario mensile pari a fr. 0, nei mesi da dicembre 2020 a giugno 2021 ha

contabilizzato lo stipendio di fr. 4'800 lordi al mese su un conto passivo del

bilancio, e meglio sul conto giro salari.

Le indennità pagate dall’amministrazione

alla ricorrente, sono state versate a __________, il quale è creditore della

società della differenza tra l’importo percepito (pari all’indennità

giornaliera Corona versata dalla Cassa) e l’importo contabilizzato (pari al

salario mensile lordo del 2019; cfr. anche la tabella “Compensi secondo

documenti contabili […]”, doc. 4, pag. 8).

Dalla tabella “RI 1/__________

pagamenti stipendi dal 01.01.2018 al 31.12.2021” (doc. A 1.1/1.2), prodotta

sia nelle more amministrative che in sede processuale, non si può trarre una

conclusione differente.

Del resto anche nei conteggi dei

salari dei mesi litigiosi figura il salario intero, ossia fr. 4'800 lordi

mensili, composti di fr. 4'200 di salario mensile, fr. 350 di tredicesima e fr.

250.

di rimborso parte vettura privata (doc. da A2.1 a A2.7).

Di nessun aiuto è la circostanza sollevata

dalla società secondo cui in quel periodo __________ ha conseguito solo rimborsi

spese (cfr. allegati doc. V) e non l’intero salario, poiché determinante è che

dalla contabilità risulta che egli è creditore della differenza tra l’importo

corrispondente all’indennità Corona versata dalla Cassa e l’importo

contabilizzato nel conto giro salari, pari a fr. 4'800 lordi mensili (cfr. la

tabella “Compensi secondo documenti contabili […]”, doc. 4, pag. 8: “pagamento

salario lordo” e “compenso in natura”).

Neppure la postergazione degli

stipendi, rispettivamente la sua rinuncia al fine di evitare un sovra indebitamento

dell’azienda, modifica l’esito della procedura.

Con

sentenza 9C_356/2021 del 10 maggio 2022 pubblicata in DTF 148 V 265 il

Tribunale federale ha stabilito che il diritto all'indennità di perdita di guadagno per coronavirus delle

persone assicurate che occupano una posizione simile a quella di un datore di

lavoro è sussidiario alla continuazione del pagamento del salario da parte del

datore di lavoro (consid. 5.3.5). Per una persona in posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro è determinante se lei stessa ha

avuto una perdita di salario (“Die

Auslegung von Art. 2 Abs. 3bis und 3ter Covid-19-Verordnung Erwerbsausfall

ergibt, dass das Erfordernis des Erwerbs- resp. Lohnausfalls nicht bereits mit

der bei der Arbeitgeberin eingetretenen Umsatzeinbusse erfüllt ist. Bei einer

versicherten Person in arbeitgeberähnlicher Stellung ist vielmehr entscheidend,

ob sie selbst einen Lohnausfall erlitten hat. Mit anderen Worten ausgedrückt:

Ihr Anspruch auf Corona-Erwerbsersatz ist subsidiär zur Lohnfortzahlung durch

die Arbeitgeberin. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der - hier ohnehin

nicht massgeblichen (vgl. vorangehende E. 1.2.1) - Rechtslage, wie sie auf den

17.

September 2020 in Kraft getreten ist (vgl. dazu Urteil 9C_448/2021 vom

heutigen Tag E. 4.2”; cfr. anche STF 9C_91/2022 del 22 giugno 2022,

consid. 3.3 e STF 9C_448/2021 del 10 maggio 2022, consid. 3,1: “Diesbezüglich hat das

kantonale Gericht - unbestritten und verbindlich (vgl. vorangehende E. 2) -

festgestellt, die Gesellschafter hätten während des ganzen Jahres 2020

Monatslöhne von jeweils Fr. 5'000.- bezogen. Jedoch hätten sie wegen

corona-bedingter Umsatzeinbussen in die Substanz des Unternehmens eingreifen

müssen, um die Löhne auszahlen zu können. Weiter hat es erwogen, dass diesem

Umstand mit Blick auf das Erfordernis eines Lohnausfalls keine entscheidende

Bedeutung zukomme. Die Versicherten hätten durch das Aufkommen der

Corona-Pandemie keine Lohneinbusse erlitten. Folglich hat es den jeweiligen

Anspruch auf Corona-Erwerbsersatz verneint”).

Non è

infatti scopo delle indennità per il coronavirus sopperire ad eventuali

difficoltà economiche della società.

In concreto, nel periodo litigioso,

__________, era creditore della ricorrente della differenza tra l’importo

percepito (pari all’indennità giornaliera Corona versata dalla Cassa) e

l’importo contabilizzato (pari al salario mensile lordo del 2019).

L’insorgente deve pertanto

restituire l’importo indebitamente ricevuto.

Resta da esaminare l’ammontare da

restituire.

2.9

Dalla

relazione del revisore emerge che __________ nel 2019 ha percepito uno

stipendio lordo di fr. 57'600 (doc. 4, pag. 7 “rilevamento della perdita di

reddito o di salario rispetto al reddito del 2019”).

La

Cassa, sulla base del citato salario, aveva calcolato un’indennità giornaliera

pari a fr. 128 al giorno (57'600 : 360 X 80 : 100), ossia fr. 3'968 (128 X 31)

nei mesi con 31 giorni e fr. 3'840 nei mesi con 30 giorni (128 X 30), a cui ha

aggiunto i contributi sociali.

L’amministrazione

ha complessivamente pagato fr. 4'220.95 nel mese di dicembre 2020, fr. 4'221.95

nei mesi di gennaio e giugno 2021 e fr. 4'085.75 nei mesi di aprile e giugno

2021.

Accertato

che a __________, come emerso dal citato controllo contabile, è stato versato

un importo di fr. 832 (fr. 582 di salario lordo e fr. 250 di compensi in

natura) nei mesi di dicembre 2020, gennaio 2021 e maggio 2021 e di fr. 960 (710

di salario lordo e fr. 250 di compensi in natura) nei mesi di aprile e giugno

2021.

(doc. 4, pag. 8 “compensi secondo documenti contabili […]”), la Cassa

ha ricalcolato le prestazioni, come segue:

-

[57'600 – (832 X 13)] : 360 X 80 : 100 = 103.96, arrotondati a fr. 104;

rispettivamente:

-

[57'600 – (960 X 13)] : 360 X 80 : 100 = 100.26, arrotondati a fr.

100.30

(e non 100.80 come indicato dalla Cassa).

Infatti, poiché scopo delle

indennità giornaliere Corona è di compensare la perdita salariale in seguito

alle misure adottate dalle autorità federali e cantonali per combattere la

pandemia, le prestazioni devono essere calcolate in base alla concreta perdita

salariale. Di conseguenza se la ricorrente ha versato una parte del salario a __________,

questa va computata nella determinazione dell’indennità dovuta.

Ne

segue che nel mese di dicembre 2020 l’importo dovuto ammonta a fr. 3'419.55

(104 X 31 = 3'224 + contributi sociali), nel mese di gennaio 2021 e maggio 2021

a fr. 3'430.35 (104 X 31 giorni = 3'224 + contributi sociali [3’224 : 100 X

106.4] {5.3% di contributi AVS/AI + 1.1% di contributi AD}), come calcolato

dall’amministrazione.

Nei

mesi di aprile e giugno 2021 la Cassa ha fissato le indennità mensili in fr.

3'217.55 (100.80 X 30 giorni = 3'024 + contributi sociali [3’224 : 100 X 106.4]

{5.3% di contributi AVS/AI + 1.1% di contributi AD}).

In

realtà, come visto, l’indennità giornaliera ammonta a fr. 100.30 al giorno (e

non a fr. 100.80), ossia fr. 3'009 al mese (30 X 100.30), a cui occorre

aggiungere i contributi sociali (3’009 : 100 X 106.40), per un importo dovuto

pari a fr. 3'201.60.

In

queste condizioni, oltre agli importi di fr. 3'813.40 del mese di febbraio 2021

e di fr. 4'221.95 del mese di marzo 2021 da restituire integralmente,

l’insorgente deve versare alla Cassa la differenza tra quanto percepito in

troppo nei mesi litigiosi e quanto di diritto, ossia:

-

Dicembre 2020: fr. 791.40 (4'220.95 – 3'429.55);

-

Gennaio 2021: fr. 791.60 (4'221.95 – 3'430.35);

-

Aprile 2021: fr. 884.15 (4'085.75 – 3'201.60);

-

Maggio 2021: fr. 791.60 (4'221.95 – 3'430.35);

-

Giugno 2021: fr. 884.15 (4'085.75 – 3'201.60).

2.10

Alla luce di quanto sopra esposto, è a

giusta ragione che l’amministrazione, in presenza di un fatto nuovo non

conosciuto in precedenza (contabilizzazione dello stipendio sul conto giro

salari), rispettivamente in presenza di un errore manifesto (nuovo calcolo

della cifra d’affari), ha proceduto alla revisione, rispettivamente al riesame (considerato

che la correzione ha un’importanza rilevante) delle precedenti decisioni di

attribuzione delle indennità per i periodi litigiosi ed ha richiesto la

restituzione degli importi versati indebitamente all’assicurata.

Deve infatti

essere restituita la prestazione che viene erogata in contrasto con la legge

poiché occorre ristabilire l’ordine legale (cfr. sentenza 9C_328/2015 del 23

settembre 2015, consid. 1, con rinvio alla DTF 122 V 134; cfr. STF 8C_294/2018

del 28 giugno 2018 consid. 4.2.2.).

Ne segue che complessivamente

l’insorgente deve restituire fr. 12'178.25 (3'813.40 + 4’221.95 + 791.40 +

791.60

+ 884.15 + 791.60 + 884.15), in luogo dei fr. 12'937.95 (comprensivi dei

fr. 791.60 del mese di agosto 2021 non oggetto della decisione impugnata [cfr.

consid. 2.4]) richiesti.

2.11

In queste condizioni il ricorso va

parzialmente accolto e la decisione su opposizione impugnata modificata nel

senso che l’importo da restituire per il periodo dal 1° dicembre 2020 al 30

giugno 2021 ammonta a fr. 12'178.25. Per il resto il ricorso è respinto.

2.12

La

ricorrente chiede di essere ascoltata in udienza, previo appuntamento,

rispettivamente di indire un incontro durante il quale si possano dibattere le

differenti posizioni sulla base dei documenti contabili (doc. XVIII).

Va qui

rammentato che per l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e

pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale

indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione

sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della

fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Nel campo di applicazione dell’art.

6.

CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni

sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012

consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità

del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella

Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita

nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2

febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia

di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima

istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019

del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno

2019.

consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3.,

pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid.

2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29

maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice

richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione

personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio

nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il

proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un

tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure

richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF

9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF

125.

V 38 consid. 2).

L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito

che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non

è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1

CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010

succitata).

In proposito cfr. pure STCA

38.2018.31

del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre

2018.

consid. 2.8.

Nella presente evenienza l’insorgente

ha chiesto di essere ascoltata in udienza, previo appuntamento, rispettivamente

di indire un incontro durante il quale si possano dibattere le differenti

posizioni sulla base dei documenti contabili.

Ora,

come visto in precedenza, la documentazione prodotta in sede processuale è

esaustiva e non necessita di alcun complemento.

Del resto, in ossequio dell’art. 29

cpv. 2 Cost., la ricorrente ha potuto far valere le proprie argomentazioni per

iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) e la documentazione già

presente agli atti consente al TCA di emanare il proprio giudizio (valutazione anticipata delle prove; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3.2; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF

9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018

consid. 6).

L’audizione

della ricorrente si rivela, pertanto, superflua.

2.13

L’art. 61

lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art.

1.

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS

830.31]; Kieser, Covid-19 –

Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama

der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020

pag. 741 n. 30).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno

2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021

del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è modificata nel senso che l’importo da

restituire per il periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 giugno 2021 ammonta a fr. 12'178.25.

Per il resto il ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti