42.2022.87
Restituzione prestazioni percepite da 2016 a 2021 poiché centro degli interessi non in Ticino. Dagli atti non emerge convivenza stabile all'estero e neppure se ricorrente avesse o meno intenzione di stabilirsi durevolmente all'estero. Si impone complemento istruttorio. Rinvio atti. Norme perenzione
6 marzo 2023Italiano69 min
base degli accertamenti svolti dall'ispettorato Sociale, si può ritenere che il signor RI
Source ti.ch
Incarto
n.
42.2022.87
rs
Lugano
6 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella
Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21
ottobre 2022 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 23
settembre 2022 emanata da
Ufficio del sostegno sociale
e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione su reclamo del 23 settembre 2022 l’Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento (USSI) ha confermato nei confronti di RI 1, nato il __________
__________, l’ordine di restituzione del 4 maggio 2022 relativo alla somma di
fr. 93'255.05 corrispondenti alle prestazioni assistenziali percepite da novembre
2016 a ottobre 2020, nonché nel mese di gennaio 2021 e da giugno a ottobre
2021, emesso poiché “dagli accertamenti svolti dal Servizio ispettorato è
emerso che il suo centro degli interessi non risulta essere stato il Canton
Ticino per il periodo novembre 2016 - ottobre 2021” (cfr. doc. A0 = 71).
Nella
decisione su reclamo è stato precisato che “(…) il Signor RI 1 non ha mai
realmente risieduto sul territorio cantonale nel periodo dal mese di novembre
2016 al mese di ottobre 2021. Si rileva, invece, che i suoi interessi sono
sempre stati in Italia presso la compagna __________” (cfr. doc. II1 pag.
10) e al riguardo è stato rilevato:
"
(…)
Fatti
I.
Nel caso in esame, sulla
base degli accertamenti svolti dall'ispettorato Sociale, si può ritenere che il signor RI
1 ha il suo centro degli interessi al di fuori
dal Cantone Ticino,
come tra l'atro dichiarato da quest'ultimo nel
verbale di audizione del 14 ottobre 2021 di fronte all'Ispettorato Sociale, più precisamente
a __________ ove intrattiene
una convivenza stabile
ai sensi della Laps con la compagna __________.
Pacifico è che il signor RI 1 in data 14
ottobre
2021 ha dichiarato che "D51: Signor RI 1, dall'analisi
delle sue transazioni bancarie
emerge che lei è
solito prelevare
l'intera prestazione assistenziale subito
dopo che questa le viene versata; in un'unica transizione che avviene solitamente allo sportello della __________
di __________ o allo sportello di via __________ a
__________. Per quale motivo preleva così
tanti soldi contanti in un'unica
transazione? R51: come detto in questo momento sono vicino alla mia amica a __________. In questo momento lei ha bisogno di me e così io le sto vicino." e
alla domanda "Vuole aggiungere qualcosa?", il signor
RI 1 ha affermato "R62: La verità è
che sono una persona
distrutta, ho paura di tutto. Premetto che quanto sopra
dichiarato non
corrisponde esattamente al vero ma
ora voglio
collaborare attivamente e pertanto vorrei rivedere le mie
dichiarazioni. Ho visto che se sto dai
miei dopo un po' mi
viene la depressione. lo non sto bene
da nessuna parte ed è quello che mi fa
paura. lo adesso avrei bisogno di ricominciare a
lavorare facendo un lavoro che mi dia realizzazione e
non a fare __________ o
cose di questo tipo. Fino ad ora ero dalla mia
compagna che sta a __________ in
Via __________, nella periferia di
__________ di cui ho le chiavi del domicilio. lo e
la mia compagna ci aiutiamo
vicendevolmente. Lei non ha una situazione stabile. Prima ha lavorato, poi è
rimasta a
casa. Ha
fatto un po' di Smartworking. Lei lavora come indipendente e organizza
eventi aziendali.
Quando sua madre è deceduta si è
trasferita qui a
vivere
per un po'. Ora come ora non vedo soluzioni, prima avevo in
testa la soluzione di andare giù a
__________, però ora mi farebbe anche paura per come mi sento. Abito giù dalla
mia compagna da, penso, dicembre 2010, qualche volta venivo a trovare i miei genitori ma prevalentemente
stavo dalla signora __________.
Sto meno peggio quando sono giù da lei ma
anche
quando sono con lei non posso dire di stare bene. A
stare giù a __________ non vivo bene, ma nemmeno a
stare dai miei genitori non vivo bene per altri motivi.".
Inoltre, dallo scritto del 1° febbraio 2022 del "coinquilino"
__________ "1)
La
residenza di Via __________, che è la mia
casa non è
il luogo dove il signor RI 1 vive
tutti i giorni. (.
..) Nel frattempo RI 1 ha trovato una
compagna nella zona di __________, e spesso
si recava da lei, soprattutto il fine
settimana. La relazione si è rafforzata con il tempo e di conseguenza la
permanenza presso di me è divenuta sempre
più saltuaria. Inoltre spesso si recava in Italia o all'estero in cerca di lavoro, a suo dire per le esposizioni
internazionali (__________), in seguito altri eventi,
fino all'esposizione di __________.
2)
Sicuramente soprattutto all'inizio
lo aiutavo quando arrivava dai suoi colloqui e dai
suoi impieghi nelle manifestazioni ed eventi, veniva a
cena e si
fermava saltuariamente a dormire, quando non stava con la compagna o quando non
andava a trovare i genitori.
Faceva il bucato e riceveva
la posta. Oggi
non lo vedo praticamente più e non ricevo nemmeno più posta per lui. Resta una piccola valigia da me ma
praticamente nient'altro.
3)
Soprattutto negli ultimi 2
anni che non lo vedevo quasi più, ma
anche la posta non arriva quasi più da
me, solo qualche lettera
sporadica.
Certo che la sua presenza sempre più sporadica può
indurre a sostenere la vostra affermazione. (...) Una volta mi ha chiamato la polizia
per cercarlo ma
non sapevo
dove fosse, io lo
lasciavo libero, alla sola
condizione che se volesse usufruire della mia casa doveva
entrarci da solo e farmi sapere, in modo da lasciargli la
chiave nella bucalettere. (...) Oggi da quello che risulta è ancora presso di me
per il controllo abitanti, ma
gli ho ripetuto di volersi
regolarizzare, anche perché è
mia intenzione entro quest'anno di
andare a convivere con la mia compagna e dunque di lasciare l'attuale
residenza" e da quanto
indicato nello scritto e-mail del 16 febbraio 2022 "1) Sinceramente non ricordo
quante notti abbia dormito da me RI
1, sono passati diversi anni,
comunque ben poche per poter affermare di essere
domiciliato da me
(mi pare 2 volte). (...) ma
lui aveva la sua compagna a __________, so che andava spesso
da lei, come
è immaginabile (...) Gli tenevo la posta e
veniva a
prendersela,
altro non gli chiedevo.
2)
A __________ non veniva a dormire, veniva a
trovarmi e a ritirare la posta, ma poi negli ultimi due anni non arrivava
praticamente
nulla per lui da me"
si evince che il signor RI 1 non ha mai risieduto
né a __________, con il
coinquilino __________ né tantomeno con i genitori, con i quali egli ha
dichiarato
"ma nemmeno a stare
dai miei genitori non vivo bene per altri motivi" ma bensì
"Abito giù dalla mia compagna da, penso, dicembre 2010, qualche
volta, venivo
a trovare i miei genitori ma
prevalentemente stavo dalla signora __________. Sto meno
peggio quando sono giù da lei (...).”
(…) (Doc. II1 pag.9-10)
1.2. Contro
la citata decisione su reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso del
21/24 settembre 2022 al TCA, asserendo che __________ non è la sua fidanzata e
di non risiedere in Italia.
L’insorgente,
in proposito, ha precisato, da una parte, che le informazioni fornite allo
sportello __________ del Comune di __________ da __________ nel marzo 2021, e
meglio che “… il Signor RI 1 si trovava all’estero in cerca di lavoro, che
ha una fidanzata in Italia, che non lo può ospitare in modo ufficiale e
pertanto l’appartamento di __________ è un punto di appoggio dove rientra il
fine settimana per il ritiro della corrispondenza”, non sono corrette
poiché rilasciate per convincere che i due (visto che presso il suo appartamento
di via __________ risultava anche il ricorrente) non costituissero una sola
unità familiare e per ottenere i sussidi Covid (negatigli poiché l’insorgente
già era al beneficio dell’assistenza sociale), come confermato da __________
nella sua testimonianza del 19 maggio 2022.
Il
ricorrente ha poi indicato di essersi realmente recato all’estero nel giugno
2021, negli __________, dove ha incontrato l’ambasciatore svizzero, __________,
a cui ha chiesto aiuto per essere inserito nel __________ di __________, senza
successo in quanto il direttore del __________ e il commissario per il __________
non hanno accettato la sua collaborazione.
Egli
ha, invece, negato di avere una fidanzata in Italia, puntualizzando che con __________
di 58 anni ha collaborato professionalmente avviando una società svizzera, la __________,
per promuovere la Svizzera quale destinazione per la clientela italiana, che
però non ha mai conseguito sufficienti entrate da poter giustificare
l’iscrizione nel registro delle imprese del cantone Ticino.
L’insorgente
ha aggiunto che quando è stato ospitato a __________ nel piccolo appartamento
di __________, dove vive con la sorella di 65 anni, è stato soprattutto per
collaborare al progetto menzionato e di non avere mai percepito un reddito in
Italia, rispettivamente di non aver mai avuto alcun permesso di soggiorno o
residenza, né contratto di locazione. Il medesimo ha così affermato che il suo
centro d’interessi non è in Italia né dal profilo affettivo, né economico e che
i frequenti ma brevi soggiorni dalla signora __________, presso la quale, non
essendo mai stata la sua fidanzata, non ha mai avuto l’intenzione di stabilirsi
durevolmente, rappresentano una situazione provvisoria, in attesa di un lavoro
stabile che ha sempre cercato in Svizzera.
Il
ricorrente ha sottolineato, da una parte, che l’irregolarità da lui commessa
riguarda unicamente il fatto di avere dichiarato il domicilio a __________
invece che a __________ per non fare sapere ai suoi compaesani di essere in
assistenza. Dall’altra, che il centro dei suoi interessi affettivi ed economici
è sempre stato nel Cantone Ticino, dove vivono i suoi genitori a __________ e
suo fratello con la moglie e una bambina a __________ e dove possiede un
terreno agricolo, vignato, che coltiva con il fratello (cfr. doc. I).
Con
atto separato sempre del 21 ottobre 2022 l’insorgente, riguardo al fatto che
prelevasse l’intera prestazione assistenziale in un’unica transazione subito
dopo il versamento, ha precisato che “io li prelevavo dal supermercato __________
di __________, perché vivo a __________ e a __________, né a __________,
abbiamo una filiale della Banca __________; li prelevavo anche dalla Banca __________
di __________, perché ero spesso dal mio amico __________ a ritirare la posta.
I miei prelievi da __________ testimoniano solamente che io vivevo
prevalentemente tra __________ e __________ e solo ogni tanto mi recavo a __________.”
(cfr. doc. Ibis pag. 2)
Il
medesimo ha pure affermato di essere stato vicino alla sua amica __________,
siccome aveva bisogno di una persona che l’accompagnasse a sottoporsi a delle
cure essendo stata colpita da un grave malattia nel 2016.
Il
ricorrente sostiene, poi, che, quando, durante l’audizione dell’ottobre 2021,
ha dichiarato che stava dalla sua compagna a __________ e che si aiutavano
vicendevolmente, si trovava in una profonda crisi depressiva, aggravata anche
dal particolare periodo di restrizioni delle libertà dovute alla pandemia, che
il suo stato psichico era alterato, assumeva psicofarmaci contro la depressione
e non riusciva a dormire, perciò non era perfettamente consapevole di ciò che
gli si chiedeva e delle sue risposte confuse. Egli ha altresì asserito:
"
Sono state verbalizzate frasi o parole che non ho pronunciato, oppure
che avevano un altro senso, né è stato travisato e distorto, volutamente il
senso (…)
Io a conclusione
dell’interrogatorio, ho firmato senza nemmeno rileggere, perché ero in uno
stato depressivo e confusionale e non vedevo l’ora che finisse questo
interminabile e odioso interrogatorio (4 ore sotto torchio di due spettori!) (…)”
(Doc. Ibis pag. 5)
L’insorgente
ha ribadito che si recava a __________ per 2/3 giorni alla settimana per “svagarsi”
dalla sua depressione e per cercare di portare avanti il progetto di lavoro __________,
ma che la sua abitazione principale è a __________ dove ha tutte le sue cose
(vestiti, bici, libri, documenti) e i suoi affetti più grandi, ossia sua madre
e suo padre (cfr. doc. Ibis).
1.3. L’USSI,
con risposta del 17 novembre 2022, ha postulato la reiezione dell’impugnativa
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
È
stato, inoltre, specificato che alla crescita in giudicato dell’ordine di
restituzione di fr. 93'255.05 l’amministrazione entrerà nel merito della
richiesta di condono (cfr. doc. IV).
1.4. L’insorgente
ha presentato le proprie osservazioni con scritto del 21 novembre 2022 (cfr.
doc. VI).
Il 24
novembre 2022 al TCA è pervenuto il “Calcolo dell’imponibile relativo
all’imposta federale diretta 2018” emesso nei confronti di RI 1 il 24 luglio 2019,
nonché un messaggio di posta elettronica inviato il 4 novembre 2021 dal
ricorrente al Dr. med. __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia, in cui, dopo aver indicato che stava cercando uno
psichiatra che non somministrasse psicofarmaci, gli ha chiesto se avesse dei
metodi alternativi, possibilmente riconosciuti dalla cassa malati, se avesse
disponibilità di tempo per ricevere un nuovo paziente e in che tempi gli
avrebbe potuto concedere un primo appuntamento (cfr. doc. VIII + 1).
1.5. L’USSI,
il 1° dicembre 2022, si è pronunciato al riguardo, evidenziando che lo scritto
e-mail del 4 novembre 2021 prodotto dal ricorrente “altro non è che una sua
constatazione personale del suo stato ansioso e depressivo trasmesso al Dr. __________
(…)” (cfr. doc. X).
1.6. Il 19
gennaio 2023 l’insorgente si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie
(cfr. doc. XII).
1.7. La parte
resistente, il 27 gennaio 2023, ha confermato la risposta e le osservazioni al
ricorso (cfr. doc. XIV).
1.8. Il doc.
XIV è stato inviato per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. XV).
considerato in
diritto
2.1. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’USSI abbia
chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 93'255.05, corrispondenti a prestazioni
assistenziali percepite da novembre 2016 a ottobre 2020, nonché nel mese di
gennaio 2021 e da giugno a ottobre 2021.
2.2. L’intervento della pubblica
assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale
dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di
modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio 2003 (cfr. fu 99/2002 del 10
dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre 2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26 giugno
2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni
sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio
2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
L’art.
67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:
"
Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi
dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali
e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai
rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.
(cpv. 1)
A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente
privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio,
rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)”
Giusta
l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:
"
L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi
dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni
personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la
soppressione delle prestazioni assistenziali. (cpv. 1)
L’assistito è tenuto a segnalare
tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento
di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati
fuori del luogo di domicilio. (cpv. 2)”
2.3. Per
quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
"
Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni
di cui all’art. 26 Laps.”
Ai
sensi dell’art. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il
condono:
" La
prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di
esigere la restituzione
è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo
amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso,
dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La
restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha
percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle
condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione,
il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"
Il
Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per
quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni
percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza
del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007
Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N.
4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo
la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che
rimane applicabile anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e
quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra,
anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione
processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una
decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un
controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha
un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi
o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente.
Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. art. 53 LPGA; STF
8C_366 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021
consid. 3; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid.
3.1.; STF 8C_549/2015 del 28
ottobre 2015 consid. 4; STFA C 25/00 del
20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad
art. 3 pag. 68).
Giova ricordare che è tenuto alla restituzione
ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo
oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che
gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la
necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A
questo stadio non è rilevante sapere se l'assicurato fosse in buona fede oppure
no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. La questione della buona fede è
infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr.
STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid.
7.3.2.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; Widmer, Die
Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,
Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
2.4. Ai sensi dell’art. 115 della
Costituzione federale, relativo all’assistenza agli indigenti:
" Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di
domicilio.
La Confederazione disciplina le
eccezioni e le competenze.”
L’art. 5 Las, relativo al titolare
del diritto alle prestazioni assistenziali, prevede che:
" 1Hanno diritto
ai provvedimenti e alle prestazioni della presente legge le persone con
domicilio o dimora assistenziale nel Cantone.
2Le persone con sola dimora assistenziale hanno per
principio diritto unicamente a prestazioni o aiuti immediati.
3Sono riservate le disposizioni del diritto federale e
dei trattati internazionali.”
Secondo l’art. 6
Las, relativo alle eccezioni:
" 1Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la
concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali
concesse a
a) richiedenti l’asilo e
b) persone
bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.
2Nello
stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni
federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone.
3II Consiglio
di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di prestazione, la
gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o privati.”
Giusta l’art. 10 Las, poi:
" Il domicilio e la dimora sono determinati dagli articoli da 4
a 11 della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel
bisogno, del 24 giugno 1977."
L’art. 4 LAS, relativo al domicilio
assistenziale, sancisce che:
" 1 La
persona nel bisogno è domiciliata giusta la presente legge (domicilio
assistenziale) nel Cantone in cui dimora con l’intenzione di stabilirvisi.
Questo è denominato Cantone di domicilio.
2 L’annuncio alla polizia degli abitanti, per gli
stranieri il rilascio di un permesso di presenza, si ha per costituzione di
domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più
tardi o è di natura provvisoria.”
Ex art. 9 LAS:
" 1 Il
domicilio assistenziale termina con la partenza dal Cantone.
2 In caso
di dubbio, la partenza si reputa avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla
polizia degli abitanti.
3 L’entrata in un ospizio, in un ospedale o in un altro
istituto e, se si tratta di un maggiorenne o di un interdetto, il collocamento
in una famiglia deciso da un’autorità o da un organo tutelare non pongono
termine al domicilio assistenziale.
L’art. 11 LAS definisce la dimora,
e meglio:
" 1 Dimora
giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è
denominato Cantone di dimora.
2 Se una persona manifestamente bisognosa d’aiuto,
segnatamente a seguito di malattia o infortunio, è stata trasportata in un
altro Cantone su ordine del medico o dell’autorità, il Cantone da cui è stato
dato l’ordine di trasporto è considerato Cantone di dimora.”
La LAS distingue tra
l’assistenza di cittadini svizzeri (art. 12-19) e l’assistenza di stranieri
(art. 20-23).
Relativamente, in
particolare, all’assistenza di cittadini svizzeri l’art. 12 LAS prevede:
" 1
L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio.
2 Se la persona nel bisogno non ha domicilio
assistenziale, l'assistenza incombe al Cantone di dimora.
3 Il Cantone designa l'ente pubblico tenuto
all'assistenza e la competente autorità assistenziale.”
Giusta l’art. 13 cpv.
1 LAS riguardante i casi d’urgenza:
" Se un cittadino svizzero abbisogna di aiuto immediato fuori del Cantone
di domicilio, il Cantone di dimora è tenuto ad assisterlo.”
2.5. L’art. 23 CC enuncia
che:
" Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa
dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. (cpv. 1)
Nessuno può avere
contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. (cpv. 2)
Questa disposizione non si
applica al domicilio d’affari. (cpv. 3)”
La nozione di
domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima,
oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di
stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di
rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in
cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel
luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero,
dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento
telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve
essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di
lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il
domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono
l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il
pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri
ecc. (cfr. STF 9C_705/2020 del 16 aprile 2021 consid. 5.1.; STF 2C_935/2018 del
18 giugno 2019 consid. 4.2.; DTF 141 V 530 consid. 5.2.; STF C 101/04 del 9
maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1
pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza
del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid.
4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).
In proposito al
cambiamento di domicilio o dimora l’art. 24 CC enuncia che:
" Il domicilio di una persona, stabilito che sia,
continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro. (cpv.
1)
Si considera come domicilio di
una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio
precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza
averne stabilito un altro nella Svizzera. (cpv. 2)”
In una sentenza
9C_293/2013 del 12 agosto 2013 il Tribunale federale, pronunciandosi in
relazione a un caso di conflitto negativo di competenza territoriale tra il
Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone San Gallo e il Tribunale
cantonale delle assicurazioni del Canton Turgovia in ambito dell’assicurazione
contro le malattie, ha ribadito i principi appena esposti ed ha ricordato che:
" (…)
2.2. Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den
Artikeln 23-26 des Zivilgesetzbuches (Art. 13 Abs. 1 ATSG). Der Wohnsitz einer
Person befindet sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden
Verbleibens aufhält. Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz
haben (Art. 23 Abs. 1 und 2 ZGB). Der einmal begründete Wohnsitz einer Person
bleibt bestehen bis zum Erwerb eines neuen Wohnsitzes (Art. 24 Abs. 1 ZGB). Wo
eine Person ihren Wohnsitz hat, beurteilt sich nicht in erster Linie nach deren
inneren Willen, sondern nach den objektiven Umständen. Entscheidend ist mit
anderen Worten, ob die Person den Ort, an dem sie weilt, in einer für Dritte,
insbesondere auch für Behörden und Ämter erkennbaren Weise zum Mittelpunkt
ihrer Lebensinteressen gemacht hat oder zu machen beabsichtigt. Verlässt eine
Person ihren Wohnsitz, darf nicht leichthin angenommen werden, sie habe am
neuen Aufenthaltsort einen Wohnsitz begründet; ein entsprechender Wille muss
sich deutlich manifestiert haben (Urteil 5A_733/2012 vom 16. November 2012 E. 2.1; ZAK 1990 S. 247, H 57/89 E. 3a; BGE 99 V 106 E. 2 S. 108).“
2.6. Dal Messaggio per una legge sulla competenza ad assistere le persone
nel bisogno del 17 novembre 1976 del Consiglio federale, in FF 1976 III 1197
segg. emerge segnatamente che:
" (…) Questo capitolo del disegno di legge determina
dove la persona nel bisogno ha il proprio domicilio assistenziale. (…) La
nozione di domicilio accolta nel disegno concorda ampiamente con quella
concordataria la quale, dal canto suo, corrisponde di norma a quella del Codice
civile (art. 23). (…) Giusta l’art. 4 capoverso 2 del disegno, “l’annuncio alla
polizia degli abitanti” o, per gli stranieri – cui la legge deve parimenti
applicarsi – il rilascio di un’autorizzazione di presenza, fonda la presunzione
che il titolare dell’autorizzazione ha costruito un domicilio assistenziale. La
presunzione può essere infirmata non solo con la prova che la dimora è
cominciata già prima o successivamente, ma anche che la dimora non è, secondo
la legge, idonea alla costituzione del domicilio, sia per la mancanza
dell’intenzione di stabilirvisi (art. 4 cpv. 1) sia perché escluso secondo gli
articoli 5 a 8.
Analogamente alla disposizione
del concordato concernente l’assistenza nel luogo di domicilio, l’articolo 5
del disegno dispone che l’entrata in una casa di cura o in un istituto, volontaria
o no, esclude la costituzione o il cambiamento del domicilio assistenziale. (…)
L’art. 11 definisce la nozione
di «dimora» e di «Cantone di dimora».
È dimorante colui che si trova
effettivamente sul territorio cantonale anche se non possiede alcuna conferma di domicilio o, se straniero,
un'autorizzazione di presenza e non è dunque né «domiciliato» né «dimorante» a
tenore delle disposizioni sul domicilio e la dimora degli svizzeri e degli
stranieri. È dimorante a tenore del disegno segnatamente anche chi si trova in
un Cantone semplicemente per motivi di transito.
(…).
23 Assistenza di cittadini
svizzeri
231 Competenza
231.1 In genere (art. 12)
L'articolo 12 riprende il principio
costituzionale secondo cui l'assistenza in Svizzera di cittadini svizzeri
bisognosi incombe al Cantone di domicilio e non più al Cantone di origine.
Simultaneamente, il capoverso 2 (n.d.r.: cpv. 3 dal 1°.7.1992; cfr. FF 1990
I 68) specifica che la legge federale non intende immischiarsi
nell'ordinamento delle competenze all'interno dei Cantoni; è infatti la
legislazione cantonale che determina quale ente pubblico e quali autorità sono
competenti nel Cantone di domicilio.
L'ulteriore disciplina concordataria è
considerata, nel disegno di legge, come ovvia derivazione del principio di
domicilio: l'indigente soggiace esclusivamente alla legislazione assistenziale
del Cantone di domicilio; natura e entità dell'assistenza sono rette dalle
prescrizioni e dai principi del luogo di domicilio.
(…)
231.2 Casi d'urgenza (art. 13)
L'articolo 13 del disegno si occupa dei
casi di urgenza, ossia dell'assistenza immediata a cittadini svizzeri che
abbisognano improvvisamente d'aiuto in Svizzera, sia quando si trovano fuori
del Cantone di domicilio sia quando non siano domiciliati in Svizzera (svizzeri
all'estero e persone senza domicilio fisso). Per costoro, il disegno dichiara
competente il Cantone di dimora, tuttavia unicamente quanto all'aiuto
indifferibile. Per l'aiuto non urgente, l'interessato deve rivolgersi all'autorità
del luogo di domicilio.
Quanto agli svizzeri all'estero che
soggiornano momentaneamente in Svizzera la competenza spetta al Cantone di
dimora. Per l'aiuto ulteriore essi, ritornati all'estero, dovranno però
rivolgersi alla competente rappresentanza svizzera nel luogo di domicilio. I
girovaghi senza domicilio fisso hanno unicamente diritto all'aiuto in caso di
urgenza.
Quando occorre un aiuto ulteriore (per
es. cura ospedaliera) ma esso non debba necessariamente essere prestato nel
luogo di dimora, i Cantoni interessati possono disporre che la persona nel
bisogno ritorni al suo domicilio ovvero, se non è domiciliata in Svizzera, che
sia trasferita nel Cantone di origine. È chiaro che ciò può avvenire soltanto
per gravi motivi e di regola soltanto d'intesa con l'assistito.
Nel corso della procedura di
consultazione, la costituzionalità di questa possibilità di trasferimento è
stata messa in dubbio riguardo alla libertà di domicilio. Queste apprensioni
hanno una certa giustificazione. Caso per caso, si dovrà pertanto disaminare se
il trasferimento dell'assistito sia conforme alla Costituzione. Per altro, la
persona nel bisogno non potrà, appellandosi per così dire abusivamente alla
libertà di domicilio, esigere di essere curata a piacimento in un determinato
ospedale.
Invece di riprendersi l'assistito, i
Cantoni di domicilio o di origine possono proporre a quello di dimora,
sempreché sia in grado di farlo, di prestare a loro spese la necessaria ma non
più urgente assistenza ulteriore.”
Nel Messaggio concernente la
revisione della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel
bisogno del 22 novembre 1989, pubblicato in FF 1990 I 46 segg., il Consiglio
federale ha rilevato:
" 22 Assistenza di cittadini svizzeri
221 Competenza
Nel titolo relativo all’assistenza dei
cittadini svizzeri (art. 12-19), occorre procedere a modificazioni di principio
relative all'aiuto alle persone nel bisogno che non hanno domicilio
assistenziale.
221.1 Principio
(art. 12)
Considerandi
II capoverso 1 dell'articolo 12 riprende
il principio costituzionale secondo cui l'assistenza di cittadini svizzeri
incombe al Cantone di domicilio.
Il capoverso 2 disciplina la competenza
del Cantone di dimora per le persone nel bisogno prive di domicilio
assistenziale. L'aiuto del Cantone di dimora dovrà, in questi casi, essere
completo e non più limitarsi al minimo indispensabile, vale a dire all'aiuto
immediato così come definito nell'articolo 13 vigente. Questo nuovo
disciplinamento è soprattutto destinato ai drogati e alle persone colpite da
AIDS dacché hanno bisogno molto di più di un semplice aiuto immediato.
Durante la procedura di consultazione si
è insistito a più riprese su questi problemi che concernono essenzialmente i
Cantoni con grandi agglomerati (Zurigo e San Gallo). Considerato che
l'avamprogetto non teneva conto di questa situazione, la Commissione ha cercato
nuovamente di migliorare il disciplinamento vigente e ha discusso tre
soluzioni:
- la creazione di un domicilio
assistenziale fittizio;
- una definizione
differenziata dell'aiuto immediato previsto nell'articolo 13;
- una chiara
responsabilità del Cantone di dimora per le persone prive di domicilio
assistenziale.
Il nostro Collegio sostiene quest'ultima
soluzione, che è anche quella scelta dalla Commissione. II Cantone di dimora
potrà così prevedere adeguati provvedimenti di sostegno e di assistenza senza
preoccuparsi della loro durata.
Nella procedura di consultazione sette
Cantoni e due associazioni professionali avevano proposto una soluzione simile
in considerazione del fatto che, da un canto, si sarebbero in tal modo potuti
ridurre gli oneri amministrativi e, dall'altro, che le autorità del Cantone
d'origine non conoscono in generale le persone nel bisogno.
221.2
Casi d'urgenza
(art. 13)
Conformemente al nuovo disposto
dell'articolo 12, l'assistenza per casi d'urgenza, prevista nell'articolo 13,
sarà accordata soltanto alle persone nel bisogno che hanno un domicilio
assistenziale. È stato pertanto radiato nel capoverso 2 il passaggio, d'altronde
non più accettabile dal punto di vista costituzionale, secondo cui il Cantone
di dimora, non appena prestato l'aiuto immediato, può provvedere a far
trasferire l'interessato nel Cantone d'origine. Peraltro, spetterà al Cantone
che presta l'aiuto decidere cosa intende per aiuto immediato.
Lo stesso dicasi per l'aiuto agli
stranieri previsto negli articoli 20 e 21 della legge.”
Inoltre in dottrina
Thomet (cfr. W. Thomet,
“Commentaire concernant la Loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance
des personnes dans le besoin, 2. ed., Zurich 1994, n. 95-97 e 107-108) in
merito all’art. 4 LAS sottolinea che:
" (…) Au
centre de la disposition sur le domicile se trouve la notion d'«habiter», en
allemand «wohnen», que l'on retrouve dans le terme allemand correspondant
«Wohnsitz». Le domicile d'assistance d'une personne dans le besoin se trouve,
sous réserve des exceptions mentionnées aux art. 5 à 7 LAS, dans le canton «où
elle réside avec l'intention de s'y établir». Cette formulation empruntée au texte
de l'art. 23 CC signifie que le domicile se trouve là où une personne s'est
effectivement établie et installée de manière reconnaissable pour des tiers, en
d'autres termes là où - selon l'expression du Tribunal fédéral - elle a son
«centre de vie»; en bref: là où elle «habite» ou elle est «domiciliée» (cf. ATF
113.
la 465; 108 la 254 et les références). La notion de domicile au sens de
l'art. 4 LAS s'est largement inspirée de celle du droit civil (art. 23 CC; voir
Message I p. 1239; ZöF 1982 p. 44). Pour répondre à la question de savoir si un
domicile d'assistance a été constitué ou non, au sens de la LAS, on peut donc
se référer en grande partie à la doctrine et à la jurisprudence relatives à la
notion de domicile en droit civil (ZöF 1978 p. 181; voir en particulier Bûcher,
n°l à 54 ad art. 23 CC; Schnyder/Murer, n° 28 à 65 ad art. 376 CC;
Tuor/Schnyder, p. 78 à 80; Pedrazzini/Oberholzer, p. 104 à 108; Riemer, p. 33 à
38.
et la jurisprudence citée).
L'art. 4 LAS dispose que le
domicile d'une personne se situe dans le canton où elle réside avec l'intention
de s'y établir. Cette définition contient à la fois un élément objectif (la
résidence) et un élément subjectif (l'intention de s'établir), les deux étant
toutefois indissociablement liés (cf. ZöF 1982 p. 45). Ces deux éléments
constitutifs ne sauraient cependant faire oublier le fait qu'en dernier lieu,
il s'agit toujours de déterminer le centre de vie d'une personne ou, en autres
termes, le lieu où se concentrent ses relations personnelles (cf. Bucher, n° 1 à
3.
ad art. 23 CC; Pedrazzini/Oberholzer, p. 106). Par résidence, il faut
entendre le fait de séjourner effectivement en un endroit (ou un canton)
déterminé. En règle générale la présence physique est indispensable tant pour
la constitution que pour le maintien du domicile (cf. cependant n° 146). Cela
résulte également de 1 art. 9 LAS, qui prévoit qu'une personne qui «quitte» son
canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu’alors. La
durée et les modalités du séjour ne sont pas déterminantes, (Egger, n° 20 ad
art. 23 CC; Bucher n° 18 ad art 23 CC; ZöF 1982 p. 45). En principe, même un
séjour de courte durée peut constituer un domicile (cf. ATF 491193; Egger, n°
26.
ad art. 23 CC); en revanche, un séjour qui s'étendrait sur une plus longue
durée mais qui, au regard de sa nature et de son but, s'avérerait provisoire
(art. 4 al. 2 LAS) ne saurait constituer un domicile (cf. n° 102;
Pedrazzini/Oberholzer, p. 107).
On peut affirmer qu'une personne
a l'intention de s'établir lorsqu’elle entend séjourner dans un endroit défini
pour une période indéterminée et que cette intention est réalisable (cf.
ZVW1957 p. 49 ss; Schnyder/Murer. n° 55 ad art. 376 CC). Le fait que cette
intention se modifie par la suite est sans importance (cf. ZVW 1966, p. 23ss),
De même, l'intention de quitter ultérieurement l'endroit ou l’on s'est installé
n'empêche pas la constitution d'un domicile. Le seul critère décisif est le
suivant: l'intention ne doit pas porter sur un séjour purement provisoire;
seule compte la volonté «de séjourner en un lieu déterminé jusqu'à ce qu'un
changement soit dicté par des circonstances qui, lors de la constitution du
domicile, n’étaient pas prévisibles, du moins pas avec précision» (ATF 69 I 12,491193; Bucher, n° 22 ad art. 23 CC). Les motifs qui ont conduit une
personne à établir ou à abandonner son centre de vie en un endroit déterminé ne
sont pas décisifs (cf. ATF 69 II 277; ZVW 1966 p. 23 ; ZVW 1966 p. 91 ;
ZöF 1982 p. 45 ; RSJ 1980 p. 137 ss). L’intention de s’établir durablement
correspond à un processus interne qui ne se perçoit qu'indirectement. Aussi
faut-il prendre en compte tous les éléments qui se rapportent à l'organisation
externe des relations personnelles, en particulier le fait que la personne
entretient des relations étroites avec un lieu où sa famille ou ses parents ont
déjà leur centre de vie.
(…).
Le domicile d'un étranger en
Suisse est indépendant tant de l’existence que du genre de l’autorisation
délivrée par la police des étrangers (cf. ATF 89 II 113 ss ; Bucher, n. 25
et 38 ad art. 23 CC).
L’art. 4 al. 2 LAS ne contredit
en rien ce principe. Cette disposition dit seulement que, lors de la délivrance
d'une autorisation de résidence pour étranger, la constitution d'un domicile
est présumée, à moins que l'on puisse prouver que le séjour a commencé plus tôt
ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire. Il faut donc examiner dans
chaque cas si les deux éléments constitutifs d’un domicile sont réalisés, à
savoir le séjour de fait et l’intention de s’établir durablement.
Dans ce sens, le fait d'être au
bénéfice d'une autorisation de résidence délivrée par la police des étrangers
ne peut servir que d’indice en faveur de l’existence d’un domicile. Toutefois,
selon le type d’autorisation délivré, la présomption en faveur de la
constitution d’un domicile peut être plus ou moins forte. Le séjour de fait
d’étrangers au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou de séjour permet
de conclure à l'existence d'une intention de s'établir durablement et par
conséquence d’un domicile.
(…).
En résumé et en suivant
l'exemple du commentaire Schnyder/Murer, on peut considérer comme indices en
faveur de la constitution d’un domicile, les circonstances suivantes (étant
précisé que tous ces éléments doivent être appréciés dans leur ensemble, mais
ne doivent pas nécessairement se présenter cumulativement: cf. n 46a à 5a ad
art. 376 CC; Egger, n. 19 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 14 ad art. 23 CC):
- les
circonstances entourant la constitution du séjour et l'intention subjective de
s'établir durablement, étant rappelé qu'il faut apprécier de manière critique
les déclarations postérieures de la personne en cause (cf. ZVW 1961 p. 111, 113)
- la
prolongation d'un séjour d'une personne instable ou incapable de discernement
(en pratique l'on exige souvent une durée de six mois ou plus; une durée
inférieure peut toutefois suffire si d'autres éléments plaident en faveur de la
stabilité; cf. ég. ATF 92 I 221).
- la
déclaration d'arrivée, le dépôt du certificat d'origine, le règlement des
impôts, l'exercice des droits politiques (ATF 92 I 221; 97 II 6 et les
références; 102 IV 164; ATF du 15 mars 1978
in ZVW 1979 p. 35); il faut toutefois relever que même si ces quatre éléments
se présentent cumulativement, ils ne sauraient empêcher la constitution d'un
domicile dans un autre lieu (cf. Egger, n. 20 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 18 ad
art. 23 CC; n° 99/100).
- l'exercice
d'une activité lucrative cumulée avec un séjour de fait.
- la
location d'une maison, d'un appartement ou d'une chambre et le fait d'y être
installé, éventuellement le séjour dans une pension (cf. Egger, n. 20 ad art.
23.
CC; Bûcher, n. 18 ad art. 23 CC).
- l'impression
subjective de «se sentir à la maison» ainsi que les relations personnelles
entretenues dans le lieu même avec la parenté et les connaissances (ATF du
28.9.1972
in ZVW 1975 p 111).
- l'existence
antérieure du centre de vie au lieu où la personne se rétablit (ATF du
28.9.1972
in ZVW 1975 p. 111) ou retourne régulièrement en période de crise
(ZVW 1973 p. 35).
- l'abandon
du domicile antérieur (cf. art. 9 LAS) ou le défaut de tout lien avec celui-ci
(ZVW 1973 p. 35).
- le séjour effectif, en
d'autres termes, le fait d'habiter. (...)”
2.7
Da quanto sopra esposto risulta che
nel caso in cui si tratti di assistere un cittadino svizzero, ai sensi della
Legge federale sull’assistenza - LAS - è competente il Cantone di domicilio
(cfr. art. 12 cpv. 1 LAS), ossia il Cantone in cui risiede con l’intenzione di
stabilirvisi (cfr. art. 4 cpv. 1 LAS; consid. 2.4.; 2.6.).
Qualora, per contro un cittadino
svizzero sia privo di domicilio assistenziale, competente è il Cantone di
dimora (cfr. art. 12 cpv. 2 LAS). Quale dimora vale la presenza effettiva in un
Cantone (cfr. art. 11 cpv. 1 LAS).
L'aiuto del Cantone di dimora
dovrà, in questi casi, essere completo e non limitarsi al minimo
indispensabile, vale a dire all'aiuto immediato che sarà accordato dal Cantone
di dimora giusta l'articolo 13 LAS alle persone nel bisogno che hanno un
domicilio assistenziale ma che si trovano fuori del Cantone di domicilio.
Al riguardo cfr. STF 8C_223/2010
del 5 luglio 2010; STF 2A.485/2005 del 17 gennaio 2006; STF 2A.253/2003 del 23
settembre 2003; STCA 42.2019.43 del 27 aprile 2020.
Per quanto concerne, invece,
l’assistenza di stranieri cfr. STF 8C_852/2008 del 25 febbraio 2009 consid. 2 e
3.1; STCA 42.2019.21 del 18 settembre 2019; STCA 42.2014.7 del 25 agosto 2014
(il ricorso al TF contro questo giudizio è stato ritenuto inammissibile con
sentenza 8C_648/2014 del 15 giugno 2015, in quanto non è stato versato
l’anticipo spese); STCA 42.2016.32 dell’8 febbraio 2017.
2.8
Questa Corte, con sentenza 42.2016.32 dell’8 febbraio 2017,
ha confermato l’operato dell’USSI che aveva negato a un assistito, la cui
famiglia abitava in Italia, il rinnovo delle prestazioni assistenziali chiesto
nel settembre 2016, in quanto risiedeva regolarmente in Italia.
Il TCA, in primo luogo, ha
evidenziato che la residenza effettiva in Ticino di quel ricorrente, il quale
aveva dichiarato di recarsi dalla sua famiglia nei fine settimana, che dal 2014
a causa di un sinistro non svolgeva più attività lavorativa e dai cui estratti
del suo conto bancario risultavano frequenti prelevamenti e pagamenti
effettuati in Italia, era alquanto dubbia.
In secondo luogo, questo
Tribunale ha deciso che determinante, tenuto conto peraltro che giusta l’art.
23.
cpv. 1 CC nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più
luoghi, era comunque il fatto che il centro degli interessi dell’insorgente non
era nel Cantone Ticino, bensì in Italia dove viveva la sua famiglia.
Il TCA ha, infine,
osservato che l’ottenimento di un permesso di soggiorno da parte della polizia
degli stranieri non costituisce un criterio decisivo per stabilire se una
persona ha validamente costituito in Svizzera il suo domicilio ai sensi
dell’art. 23 CC (cfr. STF 9C_675/2014 dell’11 agosto 2015 consid. 4.3; STF 9C_914/2008
del 31 agosto 2009 consid. 6.1).
L’Alta
Corte, il 28 agosto 2017 (inc. 8C_190/2017) ha ritenuto inammissibile il
ricorso contro la STCA 38.2016.32 dell’8 febbraio 2017, non essendo stato
versato l’anticipo spese.
Giova, inoltre, segnalare
che questo Tribunale, con giudizio 42.2017.47 del 20 novembre 2017, ha respinto
il ricorso di un assistito, cittadino svizzero, a cui era stato negato il
diritto a prestazioni assistenziali dal mese di settembre 2017, poiché dai controlli
effettuati dalla Polizia era emerso che non era domiciliato nel Comune del
Cantone Ticino dove aveva annunciato il proprio arrivo.
La
sentenza 42.2017.47 del TCA è stata confermata il 13 febbraio 2018 dal
Tribunale federale (inc. 8C_4/2018), il quale si è espresso come segue:
" (…) La Corte cantonale
ha fondato la sua decisione su una serie di dati oggettivi, che hanno convinto
i giudici ticinesi a stabilire il domicilio del ricorrente a ___________ e non
a __________. A torto, il ricorrente rimprovera poi alla Corte cantonale di
impedirgli di vivere liberamente dove meglio desidera. Egli pare dimenticare
che la procedura riguarda esclusivamente la richiesta di prestazioni
assistenziali, aiuti finanziati esclusivamente dallo Stato (conseguentemente
con le entrate fiscali). È quindi comprensibile che le autorità cantonali
adottino misure d'indagine per verificare che le prestazioni siano erogate
conformemente alle leggi. La pretesa violazione dell'art. 13 Cost., non
sollevata dinanzi ai giudici ticinesi (DTF 142 I 155 consid. 4.4.6 pag. 158 seg., ma comunque
ammissibile avendo questi pieno potere d'esame ed essendo tenuti ad applicare
il diritto d'ufficio) in ogni caso è inconsistente, visto che il ricorrente non
tenta nemmeno di evocare l'uso di mezzi di prova illeciti. È opportuno
sottolineare che il ricorrente non è stato oggetto di riprese filmate,
intercettazioni telefoniche, postali o ambientali o ancora di perquisizioni o
pedinamenti, ma le autorità cantonali si sono basate sui documenti agli atti e
sugli accertamenti della polizia, la quale si è limitata a osservare la
presenza dell'automobile, la vuotatura della cassetta delle lettere e a sentire
persone vicine. (…)”
Con sentenza 42.2018.17 del 10 settembre 2018 questa Corte ha avallato il modo di procedere dell’USSI che aveva negato a un richiedente l’assistenza
sociale (domanda del luglio 2017) le prestazioni, in quanto non risultava
domiciliato in Svizzera. In effetti il ricorrente, dal 7 ottobre 2015, era
iscritto all’anagrafe di un paese di uno Stato estero dove viveva, dal dicembre
2016, anche la moglie sposata nel maggio 2015.
Il TCA
ha sottolineato che “sorprende, peraltro, che l’insorgente, fino al novembre
2017, quando si è annunciato al Comune di X., non abbia dichiarato alle
autorità, dapprima di Y. e in seguito di Z., di essere nuovamente coniugato
(n.d.r.: dal maggio 2015)”.
Il
ricorso al Tribunale federale contro il giudizio 42.2018.17 è stato ritenuto
inammissibile con sentenza 8C_707/2018 del 22 ottobre 2018, poiché non
sufficientemente motivato.
Infine con giudizio 42.2019.21 del 18 settembre 2019,
cresciuto in giudicato incontestato, il TCA ha confermato quanto deciso
dall’USSI che aveva negato a dei coniugi il rinnovo delle prestazioni
assistenziali, in quanto secondo il principio della verosimiglianza
preponderante il loro domicilio assistenziale non era più nel Comune dove i
medesimi erano proprietari di un immobile. In particolare dal Rapporto di Polizia
risultava che i ricorrenti, in occasione dei sopralluoghi esperiti in giorni e
orari differenti, non si trovavano presso la loro abitazione. Inoltre il
consumo di acqua relativo all’economia domestica degli insorgenti era quasi
nullo e il consumo di elettricità esiguo. Anche la circostanza fatta valere
dagli stessi secondo cui spesso si trovavano dal figlio costituiva un fattore
in contrasto con il preteso domicilio nel Comune in questione, visto che tale
presenza sarebbe stata talmente frequente da comportare un basso consumo di
acqua e di elettricità presso la loro abitazione.
Cfr.
pure STCA 42.2019.43 del 27 aprile 2020 relativa a una beneficiaria
dell’assistenza sociale a cui è stata chiesta la restituzione di prestazioni
assistenziali in quanto non era effettivamente residente nel Comune in cui era
annunciata e STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022 con la quale è stato confermato
il diniego del rinnovo delle prestazioni assistenziali, poiché, secondo
probabilità preponderante, il ricorrente non aveva la residenza effettiva nel
Comune in cui era annunciato. Gli atti sono stati rinviati all’USSI per
valutare se dal trasferimento in un centro d'accoglienza l’insorgente avesse
diritto a prestazioni assistenziali o a un aiuto d'emergenza ai sensi dell’art.
12.
Cost.
2.9
Nella
presente evenienza dalle carte processuali emerge che effettivamente lo
Sportello Laps di __________, il 18 giugno 2021, ha comunicato all’USSI che __________,
coinquilino di RI 1 a __________, avrebbe indicato che quest’ultimo ha una
fidanzata in Italia che non lo può ospitare in modo ufficiale e che pertanto
l’appartamento a __________ sarebbe un punto d’appoggio dove rientrare il fine
settimana per il ritiro della corrispondenza (cfr. doc. 101).
__________,
inoltre, il 16 febbraio 2022, rispondendo a delle domane postegli
dall’amministrazione (cfr. doc. 640), ha dichiarato, in relazione
all’appartamento a __________ dove risultava coabitare con il ricorrente dal
settembre 2015 al novembre 2016 (cfr. doc. 640), che non ricordava quante notti
il medesimo avesse dormito a __________, ma “ben poche per poter affermare
di essere domiciliato da me (mi pare 2 volte)” e che lui aveva la compagna __________
dove sapeva che andava spesso. Per quanto concerne l’abitazione di __________
in cui risultavano coabitare dal 3 agosto 2016, __________ ha asserito che
l’insorgente “non veniva a dormire, veniva a trovarmi e a ritirare la posta,
ma poi negli ultimi due anni non arrivava praticamente nulla per lui da me. Lo
scorso anno gli ho chiesto anche di togliere il domicilio da me, in quanto
appunto non c’era mai e mi provocava problemi anche a me (per questa
problematica non ho potuto beneficiare del ponte covid ad esempio)” (cfr.
doc. 619).
Nel
frattempo il ricorrente, sentito dal Servizio Ispettorato della Sezione del
sostegno sociale il 14 ottobre 2021 dalle ore 8:30 alle ore 11:45, ha spiegato
che la sua famiglia sono i suoi genitori - ai quali è legatissimo, specialmente
alla madre -, come pure suo fratello e che l’altro __________ si è suicidato,
ciò che ha devastato lui e la sua famiglia. Ha precisato di avere provato ad
andare da uno psichiatra ma di non avere fiducia, di avere preso dei farmaci
senza esserne uscito.
Al
momento dell’audizione ha indicato di sentirsi fragile e che da quando suo
fratello non è più in vita non si sente forte, bensì in depressione.
Egli
ha indicato che con suo fratello ha una piccola vigna a __________ che è la
passione di quest’ultimo e lui lo aiuta.
Alla
domanda se avesse persone a suo carico, o obblighi di mantenimento / custodia
verso terzi, l’insorgente ha risposto “No, purtroppo” e che gli sarebbe
sempre piaciuto avere una famiglia. Egli ha aggiunto, da un lato, di avere
un’amica che è più un’amica di sfortuna a cui è stato vicino nel momento del
bisogno, ma di non avere con lei proprio una relazione affettiva, la quale
invece sussiste con i genitori. Dall’altro, che “con la mia compagna ho un
minimo di confronto in merito alla mia situazione ma l’unico che sa veramente
com’è la mia situazione è mio fratello”.
Al
quesito se avesse una compagna, ha risposto che “come detto ho un’amica”.
Inoltre ha puntualizzato di avere trasferito il suo domicilio da __________ a __________
(in un appartamento di 2 locali e ½ con una camera da letto, la sala, un bagno
e la cucina) per seguire il suo amico __________ che gli vuole bene e che in
caso di bisogno avrebbe potuto stare da suo fratello __________ oppure dai suoi
genitori. La mamma del resto gli lavava e stirava i panni che le portava quando
andava dai suoi genitori, regolarmente, con suo fratello. In proposito ha
precisato di non avere “una compagna con la quale necessito un po’ di
privacy” e di essere spesso dai genitori giorno e notte.
Riguardo
all’amica __________ che abita a __________ il ricorrente ha osservato che “è
come una sorella, non abbiamo una relazione sentimentale ma ci frequentiamo
spesso. Lei viene da me ed io vado molto spesso da lei. I miei effetti
personali sono perlopiù dai miei genitori (almeno il 90%) mentre il resto è a __________
presso la signora __________ di __________.
(…)
Adesso vivo dai miei genitori e dalla mia amica a __________. Per me casa è dai
miei genitori ma il mio PC è dalla mia amica a __________.
L’amministrazione
ha poi chiesto all’insorgente il motivo per il quale egli prelevava tanto
denaro in contante in un’unica transazione. Egli ha risposto che “come detto
in questo momento sono vicino alla mia amica a __________. In questo momento
lei ha bisogno di me e così io le sto vicino.
Verso
la fine dell’audizione il ricorrente ha asserito che “la verità è che sono
una persona distrutta, ho paura di tutto. Premetto che quanto sopra dichiarato
non corrisponde esattamente al vero ma ora voglio collaborare attivamente e
pertanto vorrei rivedere le mie dichiarazioni. Ho visto che se sto dai miei
dopo un po' mi viene la depressione. lo non sto bene da nessuna parte ed è
quello che mi fa paura. lo adesso avrei bisogno di ricominciare a lavorare
facendo un lavoro che mi dia realizzazione e non a fare __________ o cose di
questo tipo. Fino ad ora ero dalla mia compagna che sta a __________ in Via __________,
nella periferia di __________ di cui ho le chiavi del domicilio. lo e la mia
compagna ci aiutiamo vicendevolmente. (…) Ora come ora non vedo soluzioni,
prima avevo in testa la soluzione di andare giù a __________, però ora mi
farebbe anche paura per come mi sento. Abito giù dalla mia compagna da, penso,
dicembre 2010, qualche volta venivo a trovare i miei genitori ma prevalentemente
stavo dalla signora __________. Sto meno peggio quando sono giù da lei ma anche
quando sono con lei non posso dire di stare bene. A stare giù a __________ non
vivo bene, ma nemmeno a stare dai miei genitori non vivo bene per altri
motivi.". (cfr. doc. 695-704)
Tuttavia
il 29 ottobre 2021, dando seguito alla richiesta dell’Ispettorato di “fornire
la giustificazione in merito al mancato annuncio all’USSI dell’avvenuto
cambiamento
nella sua personale situazione abitativa” (cfr. doc. 440), RI 1 ha
specificato che avrebbe voluto inviare prima la sua risposta ma “sono in
preda all’ansia, alla depressione, alla stanchezza e ho dovuto fare uno sforzo
enorme a cercare di scriverle in maniera comprensibile, e mi rendo conto di non
essere perfettamente lucido”.
Egli
ha poi indicato che “la verità è che io ho agito per disperazione e per
sofferenza psichica: da quando sono in assistenza (anche se di salute fisica
sto abbastanza bene mi trovo in uno stato psichico precario, faccio molta
fatica a mantenere il mio equilibrio psichico e temo continuamente di avere un
crollo e di fare la fine di mio fratello __________. (…) Purtroppo da quando si
è suicidato mio fratello, ho cominciato a soffrire di ansia e depressione e ho
sempre avuto un equilibrio psichico molto fragile” (cfr. doc. 443).
Il
ricorrente ha spiegato, da una parte, che fino al 2009 aveva un buon stipendio,
poi dopo la crisi mondiale finanziaria del 2009 a 50 anni non è più riuscito a
reinserirsi nel suo settore finanziario e nel mondo del lavoro in generale.
Dall’altra, che da quando non ha più un lavoro ed è ricorso all’assistenza la
sua fragilità è aumentata, oltre alla drastica diminuzione del tenore di vita è
subentrata la “vergogna sociale”, per cui ha voluto nascondere a tutti che,
benché si fosse laureato con il massimo dei voti, era caduto in assistenza. In
proposito ha rilevato che suo padre, che ha fatto sacrifici per farlo studiare,
non voleva che il suo paese, __________, sapesse che, nonostante la laurea,
fosse finito in assistenza, perciò ha spostato la residenza da __________,
appoggiandosi a delle persone amiche, e per non farsi vedere in giro senza
lavoro in Ticino ha accettato di rifugiarsi nella più anonima __________ presso
__________ che vive in uno dei quartieri della periferia di __________ più
degradati e pericolosi (cfr. doc. 443-444).
Il
medesimo ha ribadito di essere “distrutto e disperato; già nel 2020 sono
stato molto male, psicologicamente, anche a causa del lockdown (…) ancor più
dei miei problemi materiali, sono i miei problemi psicologici che mi
angosciano; l’ansia e la depressione, il mio sentimento di fallimento totale,
la non realizzazione di nulla, non avere una famiglia, ma nemmeno molti amici,
in seguito al mio isolamento sociale, causato dalla mia fuga dal Ticino; ho
agito per disperazione; ho commesso tanti errori per disperazione; anche il
nascondere e il non curare questa mia depressione (che è sempre latente, perché
quando mi succedono delle cose negative, mi abbatto molto facilmente) (…) anche
quando mi trovo a __________ vivo male cerco di sopravvivere, ma mi sento
sempre sull’orlo di un precipizio ho il terrore di precipitare nella
depressione e di non riuscire a risalire. (…) Non ho più interessi; non leggo
più; non guardo più nemmeno la televisione; passo notti sempre con l‘ansia;
riesco a dormire poche ore, e al mattino sono uno straccio; ma se assumo gli
ansiolitici per dormire, al mattino mi ritrovo con ancora più ansia; mi
dispiace per i miei, per mia madre: non voglio che vedano quanto soffro, perciò
non vorrei vivere a casa dei miei; vedrebbero che non riesco a dormire la notte
e che al mattino sono in depressione totale; anche perciò mi sono rifugiato
dalla mia “compagna di sventura” a __________, per non far soffrire i miei.
Inoltre a __________, nella casa dove ho vissuto con mio fratello, i ricordi
del passato, mi mettono tanta tristezza; lì ho spesso pensieri suicidari;
faccio fatica a vivere ma non vorrei mai farla finita, soprattutto per mia
madre, ma se continuo a peggiorare, ho tanta paura di non riuscire a
controllarmi; non so come farò a resistere se continua ad aumentare la mia
ansia e depressione” (cfr. doc. 444-445).
L’insorgente
sostiene di non aver realizzato che doveva soggiornare nel domicilio in
Svizzera, che credeva che la sua infrazione fosse dichiarare quale domicilio __________
invece che __________, di non avere mai lasciato la Svizzera, in quanto è sì
stato spesso dalla sua “compagna di sventura”, ma di aver fatto continuamente
avanti e indietro dal Ticino e di aver sempre compiuto ricerche di lavoro,
ricevendo però risposte negative, ciò che è molto frustrante (cfr. doc. 446).
Egli ha affermato di non andare da uno psichiatra, poiché dopo la fine di suo
fratello __________ non ha più fiducia in loro (cfr. do. 447).
Infine
il ricorrente ha dichiarato che “la mia vita in questi ultimi 10 anni è
stata una grande sofferenza psicologica e ora è un inferno. Se precipito
completamente in depressione farò la fine di mio fratello __________. Non
voglio fare la fine di mio fratello. Mia madre mi adora ma non è uno psicologo,
né uno psichiatra: se mi vedesse in questo stato andrebbe in panico, e
sconvolgerei l’equilibrio dei miei genitori. (…) I miei genitori mi hanno detto
che la porta di casa loro per me è sempre aperta, ma la prospettiva di
rimettere il domicilio a __________, fintanto che sono in condizioni di
assistenza non piace a mio padre (n.d.r.: di 96 anni) che preferirebbe che io
trovassi un’altra soluzione. (…) I loro sacrifici mi pesano molto e mi fanno
venire enormi sensi di colpa che mi aumentano la depressione. (…) Credo di avere
bisogno di aiuto psicologico. Sono disponibile a sottopormi a perizia
psichiatrica e a trattamenti psicologici, anche da parte del Servizio
cantonale, ma mi opporrei a trattamenti con psicofarmaci o a ricoveri coatti.
(…) Spero di essere riuscito a far comprendere i motivi psichici che mi hanno
spinto a cercare rifugio a __________, pur vivendo malissimo anche lì”
(cfr. doc. 448-449)
Del
resto con messaggio di posta elettronica del 2 dicembre 2021 l’Ispettrice
sociale, __________, presente all’audizione del 14 ottobre 2021, oltre a
comunicare a RI 1 in riferimento a quest’ultima e allo scritto del 29 ottobre
2021.
che, non essendo residente su suolo ticinese, non erano adempiuti i
requisiti necessari per beneficiare delle prestazioni assistenziali, gli ha
consigliato caldamente, siccome nelle due occasioni citate aveva percepito la sua
sofferenza emotiva e psicologica, una presa a carico dagli esperti del settore,
precisando che “quanto appena esposto consiste in un consiglio che mi sento
di darle, nonostante il mio ruolo lavorativo attualmente non consiste più nella
professione di psicologo e nonostante la mia posizione corrente non preveda che
la sottoscritta si esprima in merito. Ciononostante, data la particolare e
delicata situazione da lei vissuta mi è sembrato opportuno esprimermi in
merito.” (cfr. doc. 664)
Il 6
dicembre 2021 il ricorrente ha inviato un messaggio di posta elettronica a __________
nel quale ha sottolineato che “la mia preoccupazione più grande, in questo
momento, come avete ben compreso, è il mio equilibrio psichico, e la mia salute
mentale, il non cadere in una depressione più grave” e che “dopo averne
anche discusso con la psicologa che mi sta seguendo, la dr.ssa __________, mi
ha consigliato, di non abbandonare totalmente e improvvisamente il mio
“rifugio” di __________ perché un cambiamento troppo drastico, potrebbe
risultare traumatizzante, ma mi ha consigliato di ritornare definitivamente in
Ticino gradatamente; (…) perciò, per il momento, continuerò a fare in avanti e
indietro dal Ticino e vivere un po’ dai miei e un po’ dalla signora __________
nella periferia di __________; regolarizzerò, comunque, il mio domicilio,
trasferendolo a __________ dove ho la mia camera da letto e tutti i miei
effetti personali.” Il medesimo ha altresì evidenziato:
"
(…) come ho spiegato nel mio mail precedente, “non ho mai richiesto le
prestazioni assistenziali dal Comune di __________, dove effettivamente ho
vissuto tutta la mia vita prima di rifugiarmi a __________ perché non volevo
far sapere alle persone del paese dove sono cresciuto, che ero in assistenza,
perché, anche per mio padre sarebbe stata un’umiliazione che il paese sapesse
che nonostante tutti i sacrifici fatti per farmi studiare ho fallito e mi
ritrovo senza un lavoro”.
Comunque il mio
domicilio è sempre stato in Ticino;
“il domicilio di una
persona coincide con la sede principale dei suoi affari e interessi vitali a prescindere
dalla presenza effettiva in quel luogo”;
il centro dei miei
affetti è __________, dove ho i miei genitori (e semmai __________ dove ho mio
fratello con la mia cognata e la mia nipotina).
Come ho dichiarato
durante l’audizione, la signora __________ non è la mia fidanzata, non è legata
sentimentalmente a me, non rappresenta perciò il centro dei miei affetti;
siamo due persone
entrambe sole e senza lavoro, legate da un semplice rapporto di amicizia e da
una coincidenza di necessità: io le faccio compagnia e le do protezione nel suo
bilocale che si trova in un quartiere malfamato; lei mi offre un “rifugio
psicologico”.
Io a __________ non ho
un vero domicilio; non dispongo di una camera tutta per me, ho un posto letto
singolo, provvisorio, in una camera in cui non c’è privacy perché non posso
chiudere la porta (non c’è chiave), e ci sono gli armadi con tutti gli effetti
della signora __________, per cui lei vi entra tutti i giorni;
io non ho la chiave
principale della porta d’ingresso dell’appartamento, ma solo quella secondaria;
(…) tutte le settimane
vado a trovare i miei genitori, i miei soggiorni a __________ hanno una durata
breve e limitata, perciò io non ho mai dovuto chiedere permessi di soggiorno; (…)”
(cfr. doc. 649-651)
Inoltre
__________, il 19 maggio 2022, ha dichiarato:
"
(…) posso testimoniare che conosco __________ e RI 1, da circa 8 anni, e
non li ho mai visti in atteggiamenti affettuosi, che potessero farmi pensare
che fossero fidanzati.
RI 1 medesimo mi ha
sempre detto che non erano assolutamente fidanzati, ma che erano uniti dalla
collaborazione di lavoro; difatti già circa 8 anni fa, RI 1 mi aveva chiesto se
lui e __________ potevano utilizzare una mia ex società svizzera, la __________,
per appoggiare la loro attività, nella fase iniziale fintanto che non avessero
conseguito entrate sufficienti, ma ho dovuto dire loro che non era possibile.
Confesso che io, a marzo
2021, ho dichiarato non correttamente al Comune di __________ che RI 1 fosse
fidanzato con questa donna residente a __________, per fugare i sospetti che io
potessi essere considerato omosessuale, e che una convivenza con lui nella mia
abitazione potesse indurre a credere che noi fossimo una coppia di fatto, e
perciò compromettermi l’ottenimento dei sussidi Covid, in quanto percepisce già
delle prestazioni assistenziali;
poi ho mantenuto questa
dichiarazione non corretta anche quando la signora __________ mi ha inviato le
2.
richieste d’informazioni su RI 1 dell’1 e 3 febbraio 2022.
La verità è che RI 1 non
è mai stato fidanzato con __________;
I due si sono uniti solo
per una collaborazione di lavoro in Ticino, in questa società __________,
partner di __________, con sede presso il domicilio di RI 1 a __________ (sito
web: http:/__________), che cerca di portare gruppi di turisti italiani in
Svizzera, ma che finora, come mi ha spiegato RI 1, causa il rafforzamento del
franco svizzero contro euro e poi causa Covid, non ha mai dato risultati
economici sufficienti, per giustificare una registrazione ufficiale nel
registro delle imprese individuali.
(Si noti che il nr +__________,
presente nel sito, è proprio il numero di natel intestato a __________)
da ultimo posso
testimoniare che il motivo per cui RI 1 mi ha chiesto di poter mettere il suo
domicilio presso la mia abitazione in via __________ a __________, è perché non
voleva fare sapere alle malelingue del suo paese, __________, che lui era
finito in Assistenza.” (Doc. 562-563)
Nello
scritto del 21 ottobre 2022 il ricorrente ha peraltro dichiarato:
"
1) di non essere mai stato legato sentimentalmente con la signora __________,
nata l’__________.__________ a __________, domiciliata in Via __________ a __________,
e dichiaro altresì
2) che non mi legherò
mai sentimentalmente con la signora __________, nata l’____________________ a __________,
domiciliata in Via __________ a __________,
non essendoci mai stata
per lei, da parte mia, né attrazione fisica, né attrazione mentale o
spirituale, ed essendoci invece assoluta incompatibilità di carattere.
La signora __________ è
una persona molto professionale ed esperta nel suo lavoro di organizzatrice di
eventi, ma per me è una persona isterica: è la classica “zitella acida”; starle
vicino per più di qualche giorno, è per me impossibile, e ciò è risaputo da
tutti coloro che ci conoscono, a cominciare dai miei genitori, che lo possono
testimoniare in ogni momento, sia per iscritto, che verbalmente.
Se fosse dimostrato il
contrario del punto 1),
oppure se si verificasse
il contrario del punto 2),
io verserò senza indugio
sul conto del signor __________, sul conto della signora __________ e sul conto
dell’USSI, a ognuno, la somma di CHF 93'255.05.” (Doc. A1)
Riguardo
ai prelevamenti dell’intera prestazione assistenziale in un’unica transazione
subito dopo il relativo versamento, l’insorgente ha spiegato che prelevava il
denaro dal supermercato __________ di __________, perché a __________, dove
vive, né a __________, vi è una filiale della Banca __________. Egli ha
indicato che effettuava i prelievi anche dalla Banca __________ di __________,
perché era spesso dal suo amico __________ a ritirare la posta e che i suoi
prelevamenti testimoniano solamente che viveva prevalentemente tra __________ e
__________ e solo ogni tanto si recavo a __________ (cfr. doc. Ibis pag. 2).
2.10
Come
visto sopra (cfr. consid. 2.4.-2.6.), giusta l’art. 5 cpv. 1 Las hanno diritto
ai provvedimenti e alle prestazioni della presente legge le persone con
domicilio o dimora assistenziale nel Cantone.
L’art.
10.
Las prevede che il domicilio e la dimora sono determinati dagli articoli da 4
a 11 della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno
(LAS).
Ex art.
4.
cpv. 1 LAS, relativo al domicilio assistenziale, la persona nel
bisogno è domiciliata giusta la presente legge (domicilio assistenziale) nel
Cantone in cui dimora con l’intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato
Cantone di domicilio. L’art. 12 cpv. 1 LAS enuncia che l’assistenza dei
cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio.
La
nozione di domicilio ai sensi della LAS corrisponde di regola a quella
dell’art. 23 CC, per cui il domicilio si trova nel luogo in cui una persona si
è effettivamente stabilita in modo riconoscibile per dei terzi, in altre parole
dove la medesima ha il suo centro di vita. La durata e le modalità del
soggiorno non sono determinanti. Di principio anche un soggiorno di breve
durata può costituire un domicilio, mentre un soggiorno che si estende su una
durata più lunga ma che, alla luce della sua natura e dello scopo, si rivela
provvisorio non costituisce un domicilio. Si può affermare che una persona ha
intenzione di stabilirsi quando intende soggiornare in un luogo specifico per
un tempo indeterminato e che questa intenzione è realizzabile. L’intenzione non
deve riferirsi a un soggiorno puramente provvisorio (cfr. consid. 2.6.).
Da
quanto esposto al considerando precedente risulta che il ricorrente ha asserito
di soffrire di ansia e depressione da molto tempo, ossia da quando nel __________
si è suicidato suo fratello, di avere sempre avuto un equilibrio psichico molto
fragile e di avere avuto pensieri suicidari. Nel 2021 egli ha altresì dichiarato
di sentirsi una persona distrutta, di fare fatica a vivere, di non volere mai farla
finita, soprattutto per sua madre, ma di temere di non riuscire a controllarsi in
casi di peggioramento (cfr. doc. 443, 444-445, 697).
Nel
ricorso RI 1 ha poi fatto valere che, quando durante l’audizione dell’ottobre
2021.
- durata dalle ore 8:30 alle ore 11:45 - ha dichiarato che stava dalla sua
compagna a __________ e che si aiutavano vicendevolmente, si trovava in una
profonda crisi depressiva, aggravata anche dal particolare periodo di
restrizioni delle libertà dovute alla pandemia, che il suo stato psichico era
alterato, che assumeva psicofarmaci contro la depressione e non riusciva a
dormire, perciò non era perfettamente consapevole di ciò che gli si chiedeva e
delle sue risposte confuse. Egli ha altresì asserito:
"
Sono state verbalizzate frasi o parole che non ho pronunciato, oppure
che avevano un altro senso, né è stato travisato e distorto, volutamente il
senso (…)
Io a conclusione
dell’interrogatorio, ho firmato senza nemmeno rileggere, perché ero in uno
stato depressivo e confusionale e non vedevo l’ora che finisse questo
interminabile e odioso interrogatorio (4 ore sotto torchio di due ispettori!) (…)”
(Doc. Ibis pag. 5)
Il
disagio psicologico dell’insorgente è peraltro stato riconosciuto
dall’amministrazione, e meglio dall’Ispettrice __________, presente
all’audizione del 14 ottobre 2021 la quale, il 2 dicembre 2021, vista la sua
sofferenza emotiva e psicologica, gli ha consigliato una presa a carico dagli
esperti del settore, poiché, benché il suo ruolo lavorativo a quel momento non
consistesse più nella professione di psicologo, le era sembrato opportuno
esprimersi in merito data la particolare e delicata situazione vissuta da RI 1
(cfr. doc. 664; consid. 2.9.).
E’
vero che il ricorrente, per sua stessa ammissione, spesso si trovava da __________
a __________, tuttavia dalle carte processuali non emerge in modo altamente
verosimile che tra i due sussistesse una convivenza stabile.
Al
contrario l’insorgente ha sempre affermato, da un lato, che si recava dalla sua
amica a __________ più che altro per fuggire dal Ticino e dalla sua casa dove i
ricordi di suo fratello deceduto gli procuravano una grande tristezza, oltre
che per cercare di organizzare un’attività professionale, dall’altro, che i
suoi affetti sono i genitori a __________ e il fratello __________ con la sua
famiglia a __________. Il ricorrente ha definito l’abitazione di __________ a __________
quale sistemazione provvisoria, anche perché di dimensioni ridotte (bilocale;
cfr. doc. 650), dove oltre alla sua amica vive la sorella di quest’ultima di 65
anni (cfr. doc. I). Egli ha precisato che non stava bene né in Ticino né a __________,
che faceva avanti e indietro dal Ticino e che i soggiorni a __________ erano di
durata breve e limitata (cfr. doc. 649-651).
In
simili condizioni dagli elementi fattuali agli atti nemmeno è possibile
concludere se l’insorgente avesse o meno l’intenzione di stabilirsi
durevolmente a __________.
In
concreto si impone, pertanto, un complemento istruttorio per stabilire se il
domicilio di RI 1 ai sensi della LAS e del CC dal 2016 al 2021 sia stato effettivamente
trasferito a __________ oppure no.
Qualora
__________ fosse più che altro il luogo di soggiorni di breve durata, ovvero un
“rifugio psicologico”, come indicato dal medesimo, e provvisorio, dettato più da
motivi di disagio personale psicologico che da ragioni connesse a un legame con
__________ forte a tal punto da far assurgere il capoluogo lombardo quale centro
dei suoi interessi di vita, uno spostamento del domicilio in Italia andrebbe
negato.
Nel caso
in cui il domicilio sia rimasto in Ticino, va considerato che è vero che l’insorgente
si è annunciato presso il Comune di __________, benché non vivesse stabilmente
dal suo amico __________. E’ altrettanto vero, però, che i motivi forniti per i
quali ha preferito spostare il domicilio da __________ (dove vivono i genitori
nella loro casa di famiglia e dove vi sarebbero tutti i suoi effetti personali)
a __________, nel caso di specie, tutto ben considerato, risultano credibili.
In particolare, ritenuta la delicata situazione della sua famiglia, provata da
un enorme dolore, è comprensibile che il ricorrente non abbia voluto dare ai
suoi genitori ulteriori sofferenze richiedendo l’assistenza nel suo Comune
natale nonostante i suoi studi universitari finanziati dalla famiglia (cfr.
consid. 2.9.).
Ne
discende che, seppur legalmente non corretto, in concreto, il comportamento
dell’insorgente che si è annunciato a __________ dove aveva unicamente una
residenza fittizia, non giustificherebbe - allorché il domicilio sia ad ogni
modo restato in Svizzera - la soppressione delle prestazioni assistenziali a
titolo retroattivo, bensì piuttosto una riduzione delle stesse quale sanzione
(cfr. art. 23 cpv. 2 Las; 9a cpv. 2 Reg.Las; Linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni
dell’azione sociale (CSIAS)
p.to F.2).
Si
tratta evidentemente di un caso limite (cfr. STFA I 144/98 del 29 gennaio 2001;
STCA 39.2001.58 dell’11 giugno 2002 consid. 2.10; STCA 39.2000.30 del 24 aprile
2001.
consid. 2.10.).
2.11
Nella
presente evenienza si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della
decisione su reclamo del 23 settembre 2022 e il rinvio degli atti all’USSI per
effettuare ulteriori accertamenti.
Nella procedura di reclamo non risulta
d’altronde essere stata esperita una specifica istruttoria.
In relazione allo
scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA, che, per analogia, vale anche per quanto attiene alla
procedura di reclamo, la nostra Alta Corte ha del resto
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger
l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen
du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle
doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des
mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux
allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final
recherché (ATF 125 V
188.
consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)
Al riguardo cfr. pure
STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.
In una sentenza 9C_675/2009 del 28
maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che
l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza
dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA ed ha rilevato:
" (…)
8.3
Ad ogni modo si ricorda alla
ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa
in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale
l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti
e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza
8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può
ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso
per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente
sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal
solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto
abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come
già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti
rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti
alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso
senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative
disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U
342.
pag. 410 [U 51/98])."
Cfr.
pure STCA 38.2022.51 del 16 agosto 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2019.46 del 4
dicembre 2019 consid. 2.3.; STCA 42.2019.20 del 18 giugno 2019 consid. 2.8., STCA
38.2017.41
del 14 settembre 2017 consid. 2.9.; STCA 38.2012.27 del 24 settembre
2012.
consid. 2.10.
2.12
L’amministrazione
verificherà in particolare il tipo di relazione esistente tra il ricorrente e __________,
segnatamente tramite l’audizione di __________, ritenute le sue dichiarazioni
contrastanti (cfr. consid. 2.9.), ed eventualmente un confronto con
l’insorgente.
Inoltre,
previo svincolo dal segreto professionale da parte di RI 1 (a proposito del
dovere delle parti di collaborare cfr. STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022
consid. 5.1.; STF 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; DTF 125 V 195
consid. 2), la parte resistente interpellerà i medici e la psicologa che nel
periodo determinante (2016-2021) si sono occupati di lui, e meglio il Dr. med. __________
di __________ (cfr. doc. 698), il Dr. med. __________ di __________ (cfr. doc.
1006), il Dr. med. FMH in psichiatria e
psicoterapia __________ di __________ (cfr. doc. 1005-1006), la
psicologa Dr.ssa __________ (cfr. doc. 649) e se del caso il Dr. med. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, interpellato dall’insorgente tramite posta elettronica
il 4 novembre 2021, qualora lo specialista abbia dato seguito alle sue richieste
(cfr. doc. VIII; consid. 1.4.) al fine di
determinare quale fosse il suo stato psicologico e la sua capacità decisionale
in quel lasso di tempo, come pure se si fosse espresso in merito alla sua amica
di __________, alle sue trasferte nel capoluogo lombardo e alle motivazioni
alla base delle stesse.
Andranno
pure sentiti, con la collaborazione del ricorrente, eventuali conoscenti e
vicini di casa a __________ in relazione alla frequenza con cui RI 1 si trovava
nella casa dei suoi genitori.
Dopo
aver esperito le necessarie indagini l’amministrazione, tenuto conto di quanto
indicato al consid. 2.10., valuterà nuovamente se l’insorgente abbia percepito le
prestazioni assistenziali da novembre 2016 a ottobre 2020, nonché nel mese di
gennaio 2021 e da giugno a ottobre 2021 debitamente o a torto e le relative
conseguenze.
2.13
Giova, infine, ricordare che giusta
l’art. 26 cpv. 2 Laps, applicabile in ambito di assistenza sociale in virtù del
rinvio contemplato all’art. 36 Las (cfr. consid.2.3.), il diritto di esigere la
restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo
competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni
dal pagamento della prestazione.
Il tenore di tale disposto è
analogo a quello dell’art. 25 cpv. 2 LPGA (applicabile alle assicurazioni
sociali disciplinate dalla legislazione federale) secondo cui il diritto di
esigere la restituzione si estingue, fino al 31 dicembre 2020, dopo un anno e
dal 1° gennaio 2021 dopo tre anni (cfr. RS 830.1) a decorrere dal momento in
cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, a al più tardi
cinque anni dopo il versamento della prestazione.
L’art. 25 cpv. 2 LPGA enuncia anche
che se il credito deriva da un atto punibile per il
quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo,
quest'ultimo è determinante.
La Laps, in particolare l’art. 26, da
questo profilo non contempla una regolamentazione analoga all’art. 25 cpv. 2
LPGA.
Tuttavia l’art. 36 cpv. 1 Laps,
riguardante le disposizioni penali, più specificatamente le contravvenzioni
enuncia che chi con indicazioni incomplete od inveritiere od in
qualsiasi altro modo ottiene o tenta di ottenere, per sé o per altri, una
prestazione che non gli spetta; chi contravviene all’obbligo di serbare il
segreto; è punito con la multa fino a
centomila franchi; è riservata l’azione penale.
Nel caso di una contravvenzione per
la quale viene comminata una multa, come nell’ipotesi dell’art. 36 cpv. 1 Laps,
l’azione penale si prescrive in sette anni (cfr. art. 97 CP).
Tale termine risulta più lungo di
quelli previsti dagli art. 26 Laps e 25 LPGA.
In
proposito cfr. STCA 39.2019.6-7 del 25 maggio 2020 riguardante la restituzione
di assegni integrativi e di prima infanzia, confermata dal TF con giudizio
8C_421/29020 del 7 ottobre 2020.
2.14
In
ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA,
si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si
applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3
Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La
procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per
l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra
200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per
un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di
procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è
dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61
lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre
2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola
pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di
procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Il 1°
gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a
LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis
LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del
settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e
solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non
disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29
Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in
ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.44
del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto
inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del
23.
maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30
marzo 2022).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su reclamo del 23 settembre 2022 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’USSI perché
proceda come indicato ai consid. 2.10., 2.11. e 2.12.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti