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Decisione

42.2022.87

Restituzione prestazioni percepite da 2016 a 2021 poiché centro degli interessi non in Ticino. Dagli atti non emerge convivenza stabile all'estero e neppure se ricorrente avesse o meno intenzione di stabilirsi durevolmente all'estero. Si impone complemento istruttorio. Rinvio atti. Norme perenzione

6 marzo 2023Italiano69 min

base degli accertamenti svolti dall'ispettorato Sociale, si può ritenere che il signor RI

Source ti.ch

Incarto

n.

42.2022.87

rs

Lugano

6 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi,

Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella

Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21

ottobre 2022 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 23

settembre 2022 emanata da

Ufficio del sostegno sociale

e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in

fatto

1.1. Con

decisione su reclamo del 23 settembre 2022 l’Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento (USSI) ha confermato nei confronti di RI 1, nato il __________

__________, l’ordine di restituzione del 4 maggio 2022 relativo alla somma di

fr. 93'255.05 corrispondenti alle prestazioni assistenziali percepite da novembre

2016 a ottobre 2020, nonché nel mese di gennaio 2021 e da giugno a ottobre

2021, emesso poiché “dagli accertamenti svolti dal Servizio ispettorato è

emerso che il suo centro degli interessi non risulta essere stato il Canton

Ticino per il periodo novembre 2016 - ottobre 2021” (cfr. doc. A0 = 71).

Nella

decisione su reclamo è stato precisato che “(…) il Signor RI 1 non ha mai

realmente risieduto sul territorio cantonale nel periodo dal mese di novembre

2016 al mese di ottobre 2021. Si rileva, invece, che i suoi interessi sono

sempre stati in Italia presso la compagna __________” (cfr. doc. II1 pag.

10) e al riguardo è stato rilevato:

"

(…)

Fatti

I.

Nel caso in esame, sulla

base degli accertamenti svolti dall'ispettorato Sociale, si può ritenere che il signor RI

1 ha il suo centro degli interessi al di fuori

dal Cantone Ticino,

come tra l'atro dichiarato da quest'ultimo nel

verbale di audizione del 14 ottobre 2021 di fronte all'Ispettorato Sociale, più precisamente

a __________ ove intrattiene

una convivenza stabile

ai sensi della Laps con la compagna __________.

Pacifico è che il signor RI 1 in data 14

ottobre

2021 ha dichiarato che "D51: Signor RI 1, dall'analisi

delle sue transazioni bancarie

emerge che lei è

solito prelevare

l'intera prestazione assistenziale subito

dopo che questa le viene versata; in un'unica transizione che avviene solitamente allo sportello della __________

di __________ o allo sportello di via __________ a

__________. Per quale motivo preleva così

tanti soldi contanti in un'unica

transazione? R51: come detto in questo momento sono vicino alla mia amica a __________. In questo momento lei ha bisogno di me e così io le sto vicino." e

alla domanda "Vuole aggiungere qualcosa?", il signor

RI 1 ha affermato "R62: La verità è

che sono una persona

distrutta, ho paura di tutto. Premetto che quanto sopra

dichiarato non

corrisponde esattamente al vero ma

ora voglio

collaborare attivamente e pertanto vorrei rivedere le mie

dichiarazioni. Ho visto che se sto dai

miei dopo un po' mi

viene la depressione. lo non sto bene

da nessuna parte ed è quello che mi fa

paura. lo adesso avrei bisogno di ricominciare a

lavorare facendo un lavoro che mi dia realizzazione e

non a fare __________ o

cose di questo tipo. Fino ad ora ero dalla mia

compagna che sta a __________ in

Via __________, nella periferia di

__________ di cui ho le chiavi del domicilio. lo e

la mia compagna ci aiutiamo

vicendevolmente. Lei non ha una situazione stabile. Prima ha lavorato, poi è

rimasta a

casa. Ha

fatto un po' di Smartworking. Lei lavora come indipendente e organizza

eventi aziendali.

Quando sua madre è deceduta si è

trasferita qui a

vivere

per un po'. Ora come ora non vedo soluzioni, prima avevo in

testa la soluzione di andare giù a

__________, però ora mi farebbe anche paura per come mi sento. Abito giù dalla

mia compagna da, penso, dicembre 2010, qualche volta venivo a trovare i miei genitori ma prevalentemente

stavo dalla signora __________.

Sto meno peggio quando sono giù da lei ma

anche

quando sono con lei non posso dire di stare bene. A

stare giù a __________ non vivo bene, ma nemmeno a

stare dai miei genitori non vivo bene per altri motivi.".

Inoltre, dallo scritto del 1° febbraio 2022 del "coinquilino"

__________ "1)

La

residenza di Via __________, che è la mia

casa non è

il luogo dove il signor RI 1 vive

tutti i giorni. (.

..) Nel frattempo RI 1 ha trovato una

compagna nella zona di __________, e spesso

si recava da lei, soprattutto il fine

settimana. La relazione si è rafforzata con il tempo e di conseguenza la

permanenza presso di me è divenuta sempre

più saltuaria. Inoltre spesso si recava in Italia o all'estero in cerca di lavoro, a suo dire per le esposizioni

internazionali (__________), in seguito altri eventi,

fino all'esposizione di __________.

2)

Sicuramente soprattutto all'inizio

lo aiutavo quando arrivava dai suoi colloqui e dai

suoi impieghi nelle manifestazioni ed eventi, veniva a

cena e si

fermava saltuariamente a dormire, quando non stava con la compagna o quando non

andava a trovare i genitori.

Faceva il bucato e riceveva

la posta. Oggi

non lo vedo praticamente più e non ricevo nemmeno più posta per lui. Resta una piccola valigia da me ma

praticamente nient'altro.

3)

Soprattutto negli ultimi 2

anni che non lo vedevo quasi più, ma

anche la posta non arriva quasi più da

me, solo qualche lettera

sporadica.

Certo che la sua presenza sempre più sporadica può

indurre a sostenere la vostra affermazione. (...) Una volta mi ha chiamato la polizia

per cercarlo ma

non sapevo

dove fosse, io lo

lasciavo libero, alla sola

condizione che se volesse usufruire della mia casa doveva

entrarci da solo e farmi sapere, in modo da lasciargli la

chiave nella bucalettere. (...) Oggi da quello che risulta è ancora presso di me

per il controllo abitanti, ma

gli ho ripetuto di volersi

regolarizzare, anche perché è

mia intenzione entro quest'anno di

andare a convivere con la mia compagna e dunque di lasciare l'attuale

residenza" e da quanto

indicato nello scritto e-mail del 16 febbraio 2022 "1) Sinceramente non ricordo

quante notti abbia dormito da me RI

1, sono passati diversi anni,

comunque ben poche per poter affermare di essere

domiciliato da me

(mi pare 2 volte). (...) ma

lui aveva la sua compagna a __________, so che andava spesso

da lei, come

è immaginabile (...) Gli tenevo la posta e

veniva a

prendersela,

altro non gli chiedevo.

2)

A __________ non veniva a dormire, veniva a

trovarmi e a ritirare la posta, ma poi negli ultimi due anni non arrivava

praticamente

nulla per lui da me"

si evince che il signor RI 1 non ha mai risieduto

né a __________, con il

coinquilino __________ né tantomeno con i genitori, con i quali egli ha

dichiarato

"ma nemmeno a stare

dai miei genitori non vivo bene per altri motivi" ma bensì

"Abito giù dalla mia compagna da, penso, dicembre 2010, qualche

volta, venivo

a trovare i miei genitori ma

prevalentemente stavo dalla signora __________. Sto meno

peggio quando sono giù da lei (...).”

(…) (Doc. II1 pag.9-10)

1.2. Contro

la citata decisione su reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso del

21/24 settembre 2022 al TCA, asserendo che __________ non è la sua fidanzata e

di non risiedere in Italia.

L’insorgente,

in proposito, ha precisato, da una parte, che le informazioni fornite allo

sportello __________ del Comune di __________ da __________ nel marzo 2021, e

meglio che “… il Signor RI 1 si trovava all’estero in cerca di lavoro, che

ha una fidanzata in Italia, che non lo può ospitare in modo ufficiale e

pertanto l’appartamento di __________ è un punto di appoggio dove rientra il

fine settimana per il ritiro della corrispondenza”, non sono corrette

poiché rilasciate per convincere che i due (visto che presso il suo appartamento

di via __________ risultava anche il ricorrente) non costituissero una sola

unità familiare e per ottenere i sussidi Covid (negatigli poiché l’insorgente

già era al beneficio dell’assistenza sociale), come confermato da __________

nella sua testimonianza del 19 maggio 2022.

Il

ricorrente ha poi indicato di essersi realmente recato all’estero nel giugno

2021, negli __________, dove ha incontrato l’ambasciatore svizzero, __________,

a cui ha chiesto aiuto per essere inserito nel __________ di __________, senza

successo in quanto il direttore del __________ e il commissario per il __________

non hanno accettato la sua collaborazione.

Egli

ha, invece, negato di avere una fidanzata in Italia, puntualizzando che con __________

di 58 anni ha collaborato professionalmente avviando una società svizzera, la __________,

per promuovere la Svizzera quale destinazione per la clientela italiana, che

però non ha mai conseguito sufficienti entrate da poter giustificare

l’iscrizione nel registro delle imprese del cantone Ticino.

L’insorgente

ha aggiunto che quando è stato ospitato a __________ nel piccolo appartamento

di __________, dove vive con la sorella di 65 anni, è stato soprattutto per

collaborare al progetto menzionato e di non avere mai percepito un reddito in

Italia, rispettivamente di non aver mai avuto alcun permesso di soggiorno o

residenza, né contratto di locazione. Il medesimo ha così affermato che il suo

centro d’interessi non è in Italia né dal profilo affettivo, né economico e che

i frequenti ma brevi soggiorni dalla signora __________, presso la quale, non

essendo mai stata la sua fidanzata, non ha mai avuto l’intenzione di stabilirsi

durevolmente, rappresentano una situazione provvisoria, in attesa di un lavoro

stabile che ha sempre cercato in Svizzera.

Il

ricorrente ha sottolineato, da una parte, che l’irregolarità da lui commessa

riguarda unicamente il fatto di avere dichiarato il domicilio a __________

invece che a __________ per non fare sapere ai suoi compaesani di essere in

assistenza. Dall’altra, che il centro dei suoi interessi affettivi ed economici

è sempre stato nel Cantone Ticino, dove vivono i suoi genitori a __________ e

suo fratello con la moglie e una bambina a __________ e dove possiede un

terreno agricolo, vignato, che coltiva con il fratello (cfr. doc. I).

Con

atto separato sempre del 21 ottobre 2022 l’insorgente, riguardo al fatto che

prelevasse l’intera prestazione assistenziale in un’unica transazione subito

dopo il versamento, ha precisato che “io li prelevavo dal supermercato __________

di __________, perché vivo a __________ e a __________, né a __________,

abbiamo una filiale della Banca __________; li prelevavo anche dalla Banca __________

di __________, perché ero spesso dal mio amico __________ a ritirare la posta.

I miei prelievi da __________ testimoniano solamente che io vivevo

prevalentemente tra __________ e __________ e solo ogni tanto mi recavo a __________.”

(cfr. doc. Ibis pag. 2)

Il

medesimo ha pure affermato di essere stato vicino alla sua amica __________,

siccome aveva bisogno di una persona che l’accompagnasse a sottoporsi a delle

cure essendo stata colpita da un grave malattia nel 2016.

Il

ricorrente sostiene, poi, che, quando, durante l’audizione dell’ottobre 2021,

ha dichiarato che stava dalla sua compagna a __________ e che si aiutavano

vicendevolmente, si trovava in una profonda crisi depressiva, aggravata anche

dal particolare periodo di restrizioni delle libertà dovute alla pandemia, che

il suo stato psichico era alterato, assumeva psicofarmaci contro la depressione

e non riusciva a dormire, perciò non era perfettamente consapevole di ciò che

gli si chiedeva e delle sue risposte confuse. Egli ha altresì asserito:

"

Sono state verbalizzate frasi o parole che non ho pronunciato, oppure

che avevano un altro senso, né è stato travisato e distorto, volutamente il

senso (…)

Io a conclusione

dell’interrogatorio, ho firmato senza nemmeno rileggere, perché ero in uno

stato depressivo e confusionale e non vedevo l’ora che finisse questo

interminabile e odioso interrogatorio (4 ore sotto torchio di due spettori!) (…)”

(Doc. Ibis pag. 5)

L’insorgente

ha ribadito che si recava a __________ per 2/3 giorni alla settimana per “svagarsi”

dalla sua depressione e per cercare di portare avanti il progetto di lavoro __________,

ma che la sua abitazione principale è a __________ dove ha tutte le sue cose

(vestiti, bici, libri, documenti) e i suoi affetti più grandi, ossia sua madre

e suo padre (cfr. doc. Ibis).

1.3. L’USSI,

con risposta del 17 novembre 2022, ha postulato la reiezione dell’impugnativa

con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto

È

stato, inoltre, specificato che alla crescita in giudicato dell’ordine di

restituzione di fr. 93'255.05 l’amministrazione entrerà nel merito della

richiesta di condono (cfr. doc. IV).

1.4. L’insorgente

ha presentato le proprie osservazioni con scritto del 21 novembre 2022 (cfr.

doc. VI).

Il 24

novembre 2022 al TCA è pervenuto il “Calcolo dell’imponibile relativo

all’imposta federale diretta 2018” emesso nei confronti di RI 1 il 24 luglio 2019,

nonché un messaggio di posta elettronica inviato il 4 novembre 2021 dal

ricorrente al Dr. med. __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia, in cui, dopo aver indicato che stava cercando uno

psichiatra che non somministrasse psicofarmaci, gli ha chiesto se avesse dei

metodi alternativi, possibilmente riconosciuti dalla cassa malati, se avesse

disponibilità di tempo per ricevere un nuovo paziente e in che tempi gli

avrebbe potuto concedere un primo appuntamento (cfr. doc. VIII + 1).

1.5. L’USSI,

il 1° dicembre 2022, si è pronunciato al riguardo, evidenziando che lo scritto

e-mail del 4 novembre 2021 prodotto dal ricorrente “altro non è che una sua

constatazione personale del suo stato ansioso e depressivo trasmesso al Dr. __________

(…)” (cfr. doc. X).

1.6. Il 19

gennaio 2023 l’insorgente si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie

(cfr. doc. XII).

1.7. La parte

resistente, il 27 gennaio 2023, ha confermato la risposta e le osservazioni al

ricorso (cfr. doc. XIV).

1.8. Il doc.

XIV è stato inviato per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. XV).

considerato in

diritto

2.1. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’USSI abbia

chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 93'255.05, corrispondenti a prestazioni

assistenziali percepite da novembre 2016 a ottobre 2020, nonché nel mese di

gennaio 2021 e da giugno a ottobre 2021.

2.2. L’intervento della pubblica

assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale

dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di

modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio 2003 (cfr. fu 99/2002 del 10

dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre 2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU

40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26 giugno

2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni

sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio

2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

L’art.

67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:

"

Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi

dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali

e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai

rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.

(cpv. 1)

A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente

privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio,

rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)”

Giusta

l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:

"

L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi

dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni

personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la

soppressione delle prestazioni assistenziali. (cpv. 1)

L’assistito è tenuto a segnalare

tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento

di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati

fuori del luogo di domicilio. (cpv. 2)”

2.3. Per

quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

"

Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni

di cui all’art. 26 Laps.”

Ai

sensi dell’art. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il

condono:

" La

prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di

esigere la restituzione

è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo

amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso,

dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La

restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha

percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle

condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione,

il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"

Il

Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per

quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni

percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza

del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007

Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N.

4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo

la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che

rimane applicabile anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e

quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra,

anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione

processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una

decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un

controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha

un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi

o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente.

Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. art. 53 LPGA; STF

8C_366 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021

consid. 3; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid.

3.1.; STF 8C_549/2015 del 28

ottobre 2015 consid. 4; STFA C 25/00 del

20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad

art. 3 pag. 68).

Giova ricordare che è tenuto alla restituzione

ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo

oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che

gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la

necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A

questo stadio non è rilevante sapere se l'assicurato fosse in buona fede oppure

no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. La questione della buona fede è

infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr.

STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid.

7.3.2.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; Widmer, Die

Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,

Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

2.4. Ai sensi dell’art. 115 della

Costituzione federale, relativo all’assistenza agli indigenti:

" Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di

domicilio.

La Confederazione disciplina le

eccezioni e le competenze.”

L’art. 5 Las, relativo al titolare

del diritto alle prestazioni assistenziali, prevede che:

" 1Hanno diritto

ai provvedimenti e alle prestazioni della presente legge le persone con

domicilio o dimora assistenziale nel Cantone.

2Le persone con sola dimora assistenziale hanno per

principio diritto unicamente a prestazioni o aiuti immediati.

3Sono riservate le disposizioni del diritto federale e

dei trattati internazionali.”

Secondo l’art. 6

Las, relativo alle eccezioni:

" 1Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la

concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali

concesse a

a) richiedenti l’asilo e

b) persone

bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.

2Nello

stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni

federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone.

3II Consiglio

di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di prestazione, la

gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o privati.”

Giusta l’art. 10 Las, poi:

" Il domicilio e la dimora sono determinati dagli articoli da 4

a 11 della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel

bisogno, del 24 giugno 1977."

L’art. 4 LAS, relativo al domicilio

assistenziale, sancisce che:

" 1 La

persona nel bisogno è domiciliata giusta la presente legge (domicilio

assistenziale) nel Cantone in cui dimora con l’intenzione di stabilirvisi.

Questo è denominato Cantone di domicilio.

2 L’annuncio alla polizia degli abitanti, per gli

stranieri il rilascio di un permesso di presenza, si ha per costituzione di

domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più

tardi o è di natura provvisoria.”

Ex art. 9 LAS:

" 1 Il

domicilio assistenziale termina con la partenza dal Cantone.

2 In caso

di dubbio, la partenza si reputa avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla

polizia degli abitanti.

3 L’entrata in un ospizio, in un ospedale o in un altro

istituto e, se si tratta di un maggiorenne o di un interdetto, il collocamento

in una famiglia deciso da un’autorità o da un organo tutelare non pongono

termine al domicilio assistenziale.

L’art. 11 LAS definisce la dimora,

e meglio:

" 1 Dimora

giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è

denominato Cantone di dimora.

2 Se una persona manifestamente bisognosa d’aiuto,

segnatamente a seguito di malattia o infortunio, è stata trasportata in un

altro Cantone su ordine del medico o dell’autorità, il Cantone da cui è stato

dato l’ordine di trasporto è considerato Cantone di dimora.”

La LAS distingue tra

l’assistenza di cittadini svizzeri (art. 12-19) e l’assistenza di stranieri

(art. 20-23).

Relativamente, in

particolare, all’assistenza di cittadini svizzeri l’art. 12 LAS prevede:

" 1

L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio.

2 Se la persona nel bisogno non ha domicilio

assistenziale, l'assistenza incombe al Cantone di dimora.

3 Il Cantone designa l'ente pubblico tenuto

all'assistenza e la competente autorità assistenziale.”

Giusta l’art. 13 cpv.

1 LAS riguardante i casi d’urgenza:

" Se un cittadino svizzero abbisogna di aiuto immediato fuori del Cantone

di domicilio, il Cantone di dimora è tenuto ad assisterlo.”

2.5. L’art. 23 CC enuncia

che:

" Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa

dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. (cpv. 1)

Nessuno può avere

contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. (cpv. 2)

Questa disposizione non si

applica al domicilio d’affari. (cpv. 3)”

La nozione di

domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima,

oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di

stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di

rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in

cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel

luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero,

dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento

telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve

essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di

lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il

domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono

l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il

pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri

ecc. (cfr. STF 9C_705/2020 del 16 aprile 2021 consid. 5.1.; STF 2C_935/2018 del

18 giugno 2019 consid. 4.2.; DTF 141 V 530 consid. 5.2.; STF C 101/04 del 9

maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1

pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza

del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid.

4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).

In proposito al

cambiamento di domicilio o dimora l’art. 24 CC enuncia che:

" Il domicilio di una persona, stabilito che sia,

continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro. (cpv.

1)

Si considera come domicilio di

una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio

precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza

averne stabilito un altro nella Svizzera. (cpv. 2)”

In una sentenza

9C_293/2013 del 12 agosto 2013 il Tribunale federale, pronunciandosi in

relazione a un caso di conflitto negativo di competenza territoriale tra il

Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone San Gallo e il Tribunale

cantonale delle assicurazioni del Canton Turgovia in ambito dell’assicurazione

contro le malattie, ha ribadito i principi appena esposti ed ha ricordato che:

" (…)

2.2. Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den

Artikeln 23-26 des Zivilgesetzbuches (Art. 13 Abs. 1 ATSG). Der Wohnsitz einer

Person befindet sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden

Verbleibens aufhält. Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz

haben (Art. 23 Abs. 1 und 2 ZGB). Der einmal begründete Wohnsitz einer Person

bleibt bestehen bis zum Erwerb eines neuen Wohnsitzes (Art. 24 Abs. 1 ZGB). Wo

eine Person ihren Wohnsitz hat, beurteilt sich nicht in erster Linie nach deren

inneren Willen, sondern nach den objektiven Umständen. Entscheidend ist mit

anderen Worten, ob die Person den Ort, an dem sie weilt, in einer für Dritte,

insbesondere auch für Behörden und Ämter erkennbaren Weise zum Mittelpunkt

ihrer Lebensinteressen gemacht hat oder zu machen beabsichtigt. Verlässt eine

Person ihren Wohnsitz, darf nicht leichthin angenommen werden, sie habe am

neuen Aufenthaltsort einen Wohnsitz begründet; ein entsprechender Wille muss

sich deutlich manifestiert haben (Urteil 5A_733/2012 vom 16. November 2012 E. 2.1; ZAK 1990 S. 247, H 57/89 E. 3a; BGE 99 V 106 E. 2 S. 108).“

2.6. Dal Messaggio per una legge sulla competenza ad assistere le persone

nel bisogno del 17 novembre 1976 del Consiglio federale, in FF 1976 III 1197

segg. emerge segnatamente che:

" (…) Questo capitolo del disegno di legge determina

dove la persona nel bisogno ha il proprio domicilio assistenziale. (…) La

nozione di domicilio accolta nel disegno concorda ampiamente con quella

concordataria la quale, dal canto suo, corrisponde di norma a quella del Codice

civile (art. 23). (…) Giusta l’art. 4 capoverso 2 del disegno, “l’annuncio alla

polizia degli abitanti” o, per gli stranieri – cui la legge deve parimenti

applicarsi – il rilascio di un’autorizzazione di presenza, fonda la presunzione

che il titolare dell’autorizzazione ha costruito un domicilio assistenziale. La

presunzione può essere infirmata non solo con la prova che la dimora è

cominciata già prima o successivamente, ma anche che la dimora non è, secondo

la legge, idonea alla costituzione del domicilio, sia per la mancanza

dell’intenzione di stabilirvisi (art. 4 cpv. 1) sia perché escluso secondo gli

articoli 5 a 8.

Analogamente alla disposizione

del concordato concernente l’assistenza nel luogo di domicilio, l’articolo 5

del disegno dispone che l’entrata in una casa di cura o in un istituto, volontaria

o no, esclude la costituzione o il cambiamento del domicilio assistenziale. (…)

L’art. 11 definisce la nozione

di «dimora» e di «Cantone di dimora».

È dimorante colui che si trova

effettivamente sul territorio cantonale anche se non possiede alcuna conferma di domicilio o, se straniero,

un'autorizzazione di presenza e non è dunque né «domiciliato» né «dimorante» a

tenore delle disposizioni sul domicilio e la dimora degli svizzeri e degli

stranieri. È dimorante a tenore del disegno segnatamente anche chi si trova in

un Cantone semplicemente per motivi di transito.

(…).

23 Assistenza di cittadini

svizzeri

231 Competenza

231.1 In genere (art. 12)

L'articolo 12 riprende il principio

costituzionale secondo cui l'assistenza in Svizzera di cittadini svizzeri

bisognosi incombe al Cantone di domicilio e non più al Cantone di origine.

Simultaneamente, il capoverso 2 (n.d.r.: cpv. 3 dal 1°.7.1992; cfr. FF 1990

I 68) specifica che la legge federale non intende immischiarsi

nell'ordinamento delle competenze all'interno dei Cantoni; è infatti la

legislazione cantonale che determina quale ente pubblico e quali autorità sono

competenti nel Cantone di domicilio.

L'ulteriore disciplina concordataria è

considerata, nel disegno di legge, come ovvia derivazione del principio di

domicilio: l'indigente soggiace esclusivamente alla legislazione assistenziale

del Cantone di domicilio; natura e entità dell'assistenza sono rette dalle

prescrizioni e dai principi del luogo di domicilio.

(…)

231.2 Casi d'urgenza (art. 13)

L'articolo 13 del disegno si occupa dei

casi di urgenza, ossia dell'assistenza immediata a cittadini svizzeri che

abbisognano improvvisamente d'aiuto in Svizzera, sia quando si trovano fuori

del Cantone di domicilio sia quando non siano domiciliati in Svizzera (svizzeri

all'estero e persone senza domicilio fisso). Per costoro, il disegno dichiara

competente il Cantone di dimora, tuttavia unicamente quanto all'aiuto

indifferibile. Per l'aiuto non urgente, l'interessato deve rivolgersi all'autorità

del luogo di domicilio.

Quanto agli svizzeri all'estero che

soggiornano momentaneamente in Svizzera la competenza spetta al Cantone di

dimora. Per l'aiuto ulteriore essi, ritornati all'estero, dovranno però

rivolgersi alla competente rappresentanza svizzera nel luogo di domicilio. I

girovaghi senza domicilio fisso hanno unicamente diritto all'aiuto in caso di

urgenza.

Quando occorre un aiuto ulteriore (per

es. cura ospedaliera) ma esso non debba necessariamente essere prestato nel

luogo di dimora, i Cantoni interessati possono disporre che la persona nel

bisogno ritorni al suo domicilio ovvero, se non è domiciliata in Svizzera, che

sia trasferita nel Cantone di origine. È chiaro che ciò può avvenire soltanto

per gravi motivi e di regola soltanto d'intesa con l'assistito.

Nel corso della procedura di

consultazione, la costituzionalità di questa possibilità di trasferimento è

stata messa in dubbio riguardo alla libertà di domicilio. Queste apprensioni

hanno una certa giustificazione. Caso per caso, si dovrà pertanto disaminare se

il trasferimento dell'assistito sia conforme alla Costituzione. Per altro, la

persona nel bisogno non potrà, appellandosi per così dire abusivamente alla

libertà di domicilio, esigere di essere curata a piacimento in un determinato

ospedale.

Invece di riprendersi l'assistito, i

Cantoni di domicilio o di origine possono proporre a quello di dimora,

sempreché sia in grado di farlo, di prestare a loro spese la necessaria ma non

più urgente assistenza ulteriore.”

Nel Messaggio concernente la

revisione della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel

bisogno del 22 novembre 1989, pubblicato in FF 1990 I 46 segg., il Consiglio

federale ha rilevato:

" 22 Assistenza di cittadini svizzeri

221 Competenza

Nel titolo relativo all’assistenza dei

cittadini svizzeri (art. 12-19), occorre procedere a modificazioni di principio

relative all'aiuto alle persone nel bisogno che non hanno domicilio

assistenziale.

221.1 Principio

(art. 12)

Considerandi

II capoverso 1 dell'articolo 12 riprende

il principio costituzionale secondo cui l'assistenza di cittadini svizzeri

incombe al Cantone di domicilio.

Il capoverso 2 disciplina la competenza

del Cantone di dimora per le persone nel bisogno prive di domicilio

assistenziale. L'aiuto del Cantone di dimora dovrà, in questi casi, essere

completo e non più limitarsi al minimo indispensabile, vale a dire all'aiuto

immediato così come definito nell'articolo 13 vigente. Questo nuovo

disciplinamento è soprattutto destinato ai drogati e alle persone colpite da

AIDS dacché hanno bisogno molto di più di un semplice aiuto immediato.

Durante la procedura di consultazione si

è insistito a più riprese su questi problemi che concernono essenzialmente i

Cantoni con grandi agglomerati (Zurigo e San Gallo). Considerato che

l'avamprogetto non teneva conto di questa situazione, la Commissione ha cercato

nuovamente di migliorare il disciplinamento vigente e ha discusso tre

soluzioni:

- la creazione di un domicilio

assistenziale fittizio;

- una definizione

differenziata dell'aiuto immediato previsto nell'articolo 13;

- una chiara

responsabilità del Cantone di dimora per le persone prive di domicilio

assistenziale.

Il nostro Collegio sostiene quest'ultima

soluzione, che è anche quella scelta dalla Commissione. II Cantone di dimora

potrà così prevedere adeguati provvedimenti di sostegno e di assistenza senza

preoccuparsi della loro durata.

Nella procedura di consultazione sette

Cantoni e due associazioni professionali avevano proposto una soluzione simile

in considerazione del fatto che, da un canto, si sarebbero in tal modo potuti

ridurre gli oneri amministrativi e, dall'altro, che le autorità del Cantone

d'origine non conoscono in generale le persone nel bisogno.

221.2

Casi d'urgenza

(art. 13)

Conformemente al nuovo disposto

dell'articolo 12, l'assistenza per casi d'urgenza, prevista nell'articolo 13,

sarà accordata soltanto alle persone nel bisogno che hanno un domicilio

assistenziale. È stato pertanto radiato nel capoverso 2 il passaggio, d'altronde

non più accettabile dal punto di vista costituzionale, secondo cui il Cantone

di dimora, non appena prestato l'aiuto immediato, può provvedere a far

trasferire l'interessato nel Cantone d'origine. Peraltro, spetterà al Cantone

che presta l'aiuto decidere cosa intende per aiuto immediato.

Lo stesso dicasi per l'aiuto agli

stranieri previsto negli articoli 20 e 21 della legge.”

Inoltre in dottrina

Thomet (cfr. W. Thomet,

“Commentaire concernant la Loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance

des personnes dans le besoin, 2. ed., Zurich 1994, n. 95-97 e 107-108) in

merito all’art. 4 LAS sottolinea che:

" (…) Au

centre de la disposition sur le domicile se trouve la notion d'«habiter», en

allemand «wohnen», que l'on retrouve dans le terme allemand correspondant

«Wohnsitz». Le domicile d'assistance d'une personne dans le besoin se trouve,

sous réserve des exceptions mentionnées aux art. 5 à 7 LAS, dans le canton «où

elle réside avec l'intention de s'y établir». Cette formulation empruntée au texte

de l'art. 23 CC signifie que le domicile se trouve là où une personne s'est

effectivement établie et installée de manière reconnaissable pour des tiers, en

d'autres termes là où - selon l'expression du Tribunal fédéral - elle a son

«centre de vie»; en bref: là où elle «habite» ou elle est «domiciliée» (cf. ATF

113.

la 465; 108 la 254 et les références). La notion de domicile au sens de

l'art. 4 LAS s'est largement inspirée de celle du droit civil (art. 23 CC; voir

Message I p. 1239; ZöF 1982 p. 44). Pour répondre à la question de savoir si un

domicile d'assistance a été constitué ou non, au sens de la LAS, on peut donc

se référer en grande partie à la doctrine et à la jurisprudence relatives à la

notion de domicile en droit civil (ZöF 1978 p. 181; voir en particulier Bûcher,

n°l à 54 ad art. 23 CC; Schnyder/Murer, n° 28 à 65 ad art. 376 CC;

Tuor/Schnyder, p. 78 à 80; Pedrazzini/Oberholzer, p. 104 à 108; Riemer, p. 33 à

38.

et la jurisprudence citée).

L'art. 4 LAS dispose que le

domicile d'une personne se situe dans le canton où elle réside avec l'intention

de s'y établir. Cette définition contient à la fois un élément objectif (la

résidence) et un élément subjectif (l'intention de s'établir), les deux étant

toutefois indissociablement liés (cf. ZöF 1982 p. 45). Ces deux éléments

constitutifs ne sauraient cependant faire oublier le fait qu'en dernier lieu,

il s'agit toujours de déterminer le centre de vie d'une personne ou, en autres

termes, le lieu où se concentrent ses relations personnelles (cf. Bucher, n° 1 à

3.

ad art. 23 CC; Pedrazzini/Oberholzer, p. 106). Par résidence, il faut

entendre le fait de séjourner effectivement en un endroit (ou un canton)

déterminé. En règle générale la présence physique est indispensable tant pour

la constitution que pour le maintien du domicile (cf. cependant n° 146). Cela

résulte également de 1 art. 9 LAS, qui prévoit qu'une personne qui «quitte» son

canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu’alors. La

durée et les modalités du séjour ne sont pas déterminantes, (Egger, n° 20 ad

art. 23 CC; Bucher n° 18 ad art 23 CC; ZöF 1982 p. 45). En principe, même un

séjour de courte durée peut constituer un domicile (cf. ATF 491193; Egger, n°

26.

ad art. 23 CC); en revanche, un séjour qui s'étendrait sur une plus longue

durée mais qui, au regard de sa nature et de son but, s'avérerait provisoire

(art. 4 al. 2 LAS) ne saurait constituer un domicile (cf. n° 102;

Pedrazzini/Oberholzer, p. 107).

On peut affirmer qu'une personne

a l'intention de s'établir lorsqu’elle entend séjourner dans un endroit défini

pour une période indéterminée et que cette intention est réalisable (cf.

ZVW1957 p. 49 ss; Schnyder/Murer. n° 55 ad art. 376 CC). Le fait que cette

intention se modifie par la suite est sans importance (cf. ZVW 1966, p. 23ss),

De même, l'intention de quitter ultérieurement l'endroit ou l’on s'est installé

n'empêche pas la constitution d'un domicile. Le seul critère décisif est le

suivant: l'intention ne doit pas porter sur un séjour purement provisoire;

seule compte la volonté «de séjourner en un lieu déterminé jusqu'à ce qu'un

changement soit dicté par des circonstances qui, lors de la constitution du

domicile, n’étaient pas prévisibles, du moins pas avec précision» (ATF 69 I 12,491193; Bucher, n° 22 ad art. 23 CC). Les motifs qui ont conduit une

personne à établir ou à abandonner son centre de vie en un endroit déterminé ne

sont pas décisifs (cf. ATF 69 II 277; ZVW 1966 p. 23 ; ZVW 1966 p. 91 ;

ZöF 1982 p. 45 ; RSJ 1980 p. 137 ss). L’intention de s’établir durablement

correspond à un processus interne qui ne se perçoit qu'indirectement. Aussi

faut-il prendre en compte tous les éléments qui se rapportent à l'organisation

externe des relations personnelles, en particulier le fait que la personne

entretient des relations étroites avec un lieu où sa famille ou ses parents ont

déjà leur centre de vie.

(…).

Le domicile d'un étranger en

Suisse est indépendant tant de l’existence que du genre de l’autorisation

délivrée par la police des étrangers (cf. ATF 89 II 113 ss ; Bucher, n. 25

et 38 ad art. 23 CC).

L’art. 4 al. 2 LAS ne contredit

en rien ce principe. Cette disposition dit seulement que, lors de la délivrance

d'une autorisation de résidence pour étranger, la constitution d'un domicile

est présumée, à moins que l'on puisse prouver que le séjour a commencé plus tôt

ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire. Il faut donc examiner dans

chaque cas si les deux éléments constitutifs d’un domicile sont réalisés, à

savoir le séjour de fait et l’intention de s’établir durablement.

Dans ce sens, le fait d'être au

bénéfice d'une autorisation de résidence délivrée par la police des étrangers

ne peut servir que d’indice en faveur de l’existence d’un domicile. Toutefois,

selon le type d’autorisation délivré, la présomption en faveur de la

constitution d’un domicile peut être plus ou moins forte. Le séjour de fait

d’étrangers au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou de séjour permet

de conclure à l'existence d'une intention de s'établir durablement et par

conséquence d’un domicile.

(…).

En résumé et en suivant

l'exemple du commentaire Schnyder/Murer, on peut considérer comme indices en

faveur de la constitution d’un domicile, les circonstances suivantes (étant

précisé que tous ces éléments doivent être appréciés dans leur ensemble, mais

ne doivent pas nécessairement se présenter cumulativement: cf. n 46a à 5a ad

art. 376 CC; Egger, n. 19 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 14 ad art. 23 CC):

- les

circonstances entourant la constitution du séjour et l'intention subjective de

s'établir durablement, étant rappelé qu'il faut apprécier de manière critique

les déclarations postérieures de la personne en cause (cf. ZVW 1961 p. 111, 113)

- la

prolongation d'un séjour d'une personne instable ou incapable de discernement

(en pratique l'on exige souvent une durée de six mois ou plus; une durée

inférieure peut toutefois suffire si d'autres éléments plaident en faveur de la

stabilité; cf. ég. ATF 92 I 221).

- la

déclaration d'arrivée, le dépôt du certificat d'origine, le règlement des

impôts, l'exercice des droits politiques (ATF 92 I 221; 97 II 6 et les

références; 102 IV 164; ATF du 15 mars 1978

in ZVW 1979 p. 35); il faut toutefois relever que même si ces quatre éléments

se présentent cumulativement, ils ne sauraient empêcher la constitution d'un

domicile dans un autre lieu (cf. Egger, n. 20 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 18 ad

art. 23 CC; n° 99/100).

- l'exercice

d'une activité lucrative cumulée avec un séjour de fait.

- la

location d'une maison, d'un appartement ou d'une chambre et le fait d'y être

installé, éventuellement le séjour dans une pension (cf. Egger, n. 20 ad art.

23.

CC; Bûcher, n. 18 ad art. 23 CC).

- l'impression

subjective de «se sentir à la maison» ainsi que les relations personnelles

entretenues dans le lieu même avec la parenté et les connaissances (ATF du

28.9.1972

in ZVW 1975 p 111).

- l'existence

antérieure du centre de vie au lieu où la personne se rétablit (ATF du

28.9.1972

in ZVW 1975 p. 111) ou retourne régulièrement en période de crise

(ZVW 1973 p. 35).

- l'abandon

du domicile antérieur (cf. art. 9 LAS) ou le défaut de tout lien avec celui-ci

(ZVW 1973 p. 35).

- le séjour effectif, en

d'autres termes, le fait d'habiter. (...)”

2.7

Da quanto sopra esposto risulta che

nel caso in cui si tratti di assistere un cittadino svizzero, ai sensi della

Legge federale sull’assistenza - LAS - è competente il Cantone di domicilio

(cfr. art. 12 cpv. 1 LAS), ossia il Cantone in cui risiede con l’intenzione di

stabilirvisi (cfr. art. 4 cpv. 1 LAS; consid. 2.4.; 2.6.).

Qualora, per contro un cittadino

svizzero sia privo di domicilio assistenziale, competente è il Cantone di

dimora (cfr. art. 12 cpv. 2 LAS). Quale dimora vale la presenza effettiva in un

Cantone (cfr. art. 11 cpv. 1 LAS).

L'aiuto del Cantone di dimora

dovrà, in questi casi, essere completo e non limitarsi al minimo

indispensabile, vale a dire all'aiuto immediato che sarà accordato dal Cantone

di dimora giusta l'articolo 13 LAS alle persone nel bisogno che hanno un

domicilio assistenziale ma che si trovano fuori del Cantone di domicilio.

Al riguardo cfr. STF 8C_223/2010

del 5 luglio 2010; STF 2A.485/2005 del 17 gennaio 2006; STF 2A.253/2003 del 23

settembre 2003; STCA 42.2019.43 del 27 aprile 2020.

Per quanto concerne, invece,

l’assistenza di stranieri cfr. STF 8C_852/2008 del 25 febbraio 2009 consid. 2 e

3.1; STCA 42.2019.21 del 18 settembre 2019; STCA 42.2014.7 del 25 agosto 2014

(il ricorso al TF contro questo giudizio è stato ritenuto inammissibile con

sentenza 8C_648/2014 del 15 giugno 2015, in quanto non è stato versato

l’anticipo spese); STCA 42.2016.32 dell’8 febbraio 2017.

2.8

Questa Corte, con sentenza 42.2016.32 dell’8 febbraio 2017,

ha confermato l’operato dell’USSI che aveva negato a un assistito, la cui

famiglia abitava in Italia, il rinnovo delle prestazioni assistenziali chiesto

nel settembre 2016, in quanto risiedeva regolarmente in Italia.

Il TCA, in primo luogo, ha

evidenziato che la residenza effettiva in Ticino di quel ricorrente, il quale

aveva dichiarato di recarsi dalla sua famiglia nei fine settimana, che dal 2014

a causa di un sinistro non svolgeva più attività lavorativa e dai cui estratti

del suo conto bancario risultavano frequenti prelevamenti e pagamenti

effettuati in Italia, era alquanto dubbia.

In secondo luogo, questo

Tribunale ha deciso che determinante, tenuto conto peraltro che giusta l’art.

23.

cpv. 1 CC nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più

luoghi, era comunque il fatto che il centro degli interessi dell’insorgente non

era nel Cantone Ticino, bensì in Italia dove viveva la sua famiglia.

Il TCA ha, infine,

osservato che l’ottenimento di un permesso di soggiorno da parte della polizia

degli stranieri non costituisce un criterio decisivo per stabilire se una

persona ha validamente costituito in Svizzera il suo domicilio ai sensi

dell’art. 23 CC (cfr. STF 9C_675/2014 dell’11 agosto 2015 consid. 4.3; STF 9C_914/2008

del 31 agosto 2009 consid. 6.1).

L’Alta

Corte, il 28 agosto 2017 (inc. 8C_190/2017) ha ritenuto inammissibile il

ricorso contro la STCA 38.2016.32 dell’8 febbraio 2017, non essendo stato

versato l’anticipo spese.

Giova, inoltre, segnalare

che questo Tribunale, con giudizio 42.2017.47 del 20 novembre 2017, ha respinto

il ricorso di un assistito, cittadino svizzero, a cui era stato negato il

diritto a prestazioni assistenziali dal mese di settembre 2017, poiché dai controlli

effettuati dalla Polizia era emerso che non era domiciliato nel Comune del

Cantone Ticino dove aveva annunciato il proprio arrivo.

La

sentenza 42.2017.47 del TCA è stata confermata il 13 febbraio 2018 dal

Tribunale federale (inc. 8C_4/2018), il quale si è espresso come segue:

" (…) La Corte cantonale

ha fondato la sua decisione su una serie di dati oggettivi, che hanno convinto

i giudici ticinesi a stabilire il domicilio del ricorrente a ___________ e non

a __________. A torto, il ricorrente rimprovera poi alla Corte cantonale di

impedirgli di vivere liberamente dove meglio desidera. Egli pare dimenticare

che la procedura riguarda esclusivamente la richiesta di prestazioni

assistenziali, aiuti finanziati esclusivamente dallo Stato (conseguentemente

con le entrate fiscali). È quindi comprensibile che le autorità cantonali

adottino misure d'indagine per verificare che le prestazioni siano erogate

conformemente alle leggi. La pretesa violazione dell'art. 13 Cost., non

sollevata dinanzi ai giudici ticinesi (DTF 142 I 155 consid. 4.4.6 pag. 158 seg., ma comunque

ammissibile avendo questi pieno potere d'esame ed essendo tenuti ad applicare

il diritto d'ufficio) in ogni caso è inconsistente, visto che il ricorrente non

tenta nemmeno di evocare l'uso di mezzi di prova illeciti. È opportuno

sottolineare che il ricorrente non è stato oggetto di riprese filmate,

intercettazioni telefoniche, postali o ambientali o ancora di perquisizioni o

pedinamenti, ma le autorità cantonali si sono basate sui documenti agli atti e

sugli accertamenti della polizia, la quale si è limitata a osservare la

presenza dell'automobile, la vuotatura della cassetta delle lettere e a sentire

persone vicine. (…)”

Con sentenza 42.2018.17 del 10 settembre 2018 questa Corte ha avallato il modo di procedere dell’USSI che aveva negato a un richiedente l’assistenza

sociale (domanda del luglio 2017) le prestazioni, in quanto non risultava

domiciliato in Svizzera. In effetti il ricorrente, dal 7 ottobre 2015, era

iscritto all’anagrafe di un paese di uno Stato estero dove viveva, dal dicembre

2016, anche la moglie sposata nel maggio 2015.

Il TCA

ha sottolineato che “sorprende, peraltro, che l’insorgente, fino al novembre

2017, quando si è annunciato al Comune di X., non abbia dichiarato alle

autorità, dapprima di Y. e in seguito di Z., di essere nuovamente coniugato

(n.d.r.: dal maggio 2015)”.

Il

ricorso al Tribunale federale contro il giudizio 42.2018.17 è stato ritenuto

inammissibile con sentenza 8C_707/2018 del 22 ottobre 2018, poiché non

sufficientemente motivato.

Infine con giudizio 42.2019.21 del 18 settembre 2019,

cresciuto in giudicato incontestato, il TCA ha confermato quanto deciso

dall’USSI che aveva negato a dei coniugi il rinnovo delle prestazioni

assistenziali, in quanto secondo il principio della verosimiglianza

preponderante il loro domicilio assistenziale non era più nel Comune dove i

medesimi erano proprietari di un immobile. In particolare dal Rapporto di Polizia

risultava che i ricorrenti, in occasione dei sopralluoghi esperiti in giorni e

orari differenti, non si trovavano presso la loro abitazione. Inoltre il

consumo di acqua relativo all’economia domestica degli insorgenti era quasi

nullo e il consumo di elettricità esiguo. Anche la circostanza fatta valere

dagli stessi secondo cui spesso si trovavano dal figlio costituiva un fattore

in contrasto con il preteso domicilio nel Comune in questione, visto che tale

presenza sarebbe stata talmente frequente da comportare un basso consumo di

acqua e di elettricità presso la loro abitazione.

Cfr.

pure STCA 42.2019.43 del 27 aprile 2020 relativa a una beneficiaria

dell’assistenza sociale a cui è stata chiesta la restituzione di prestazioni

assistenziali in quanto non era effettivamente residente nel Comune in cui era

annunciata e STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022 con la quale è stato confermato

il diniego del rinnovo delle prestazioni assistenziali, poiché, secondo

probabilità preponderante, il ricorrente non aveva la residenza effettiva nel

Comune in cui era annunciato. Gli atti sono stati rinviati all’USSI per

valutare se dal trasferimento in un centro d'accoglienza l’insorgente avesse

diritto a prestazioni assistenziali o a un aiuto d'emergenza ai sensi dell’art.

12.

Cost.

2.9

Nella

presente evenienza dalle carte processuali emerge che effettivamente lo

Sportello Laps di __________, il 18 giugno 2021, ha comunicato all’USSI che __________,

coinquilino di RI 1 a __________, avrebbe indicato che quest’ultimo ha una

fidanzata in Italia che non lo può ospitare in modo ufficiale e che pertanto

l’appartamento a __________ sarebbe un punto d’appoggio dove rientrare il fine

settimana per il ritiro della corrispondenza (cfr. doc. 101).

__________,

inoltre, il 16 febbraio 2022, rispondendo a delle domane postegli

dall’amministrazione (cfr. doc. 640), ha dichiarato, in relazione

all’appartamento a __________ dove risultava coabitare con il ricorrente dal

settembre 2015 al novembre 2016 (cfr. doc. 640), che non ricordava quante notti

il medesimo avesse dormito a __________, ma “ben poche per poter affermare

di essere domiciliato da me (mi pare 2 volte)” e che lui aveva la compagna __________

dove sapeva che andava spesso. Per quanto concerne l’abitazione di __________

in cui risultavano coabitare dal 3 agosto 2016, __________ ha asserito che

l’insorgente “non veniva a dormire, veniva a trovarmi e a ritirare la posta,

ma poi negli ultimi due anni non arrivava praticamente nulla per lui da me. Lo

scorso anno gli ho chiesto anche di togliere il domicilio da me, in quanto

appunto non c’era mai e mi provocava problemi anche a me (per questa

problematica non ho potuto beneficiare del ponte covid ad esempio)” (cfr.

doc. 619).

Nel

frattempo il ricorrente, sentito dal Servizio Ispettorato della Sezione del

sostegno sociale il 14 ottobre 2021 dalle ore 8:30 alle ore 11:45, ha spiegato

che la sua famiglia sono i suoi genitori - ai quali è legatissimo, specialmente

alla madre -, come pure suo fratello e che l’altro __________ si è suicidato,

ciò che ha devastato lui e la sua famiglia. Ha precisato di avere provato ad

andare da uno psichiatra ma di non avere fiducia, di avere preso dei farmaci

senza esserne uscito.

Al

momento dell’audizione ha indicato di sentirsi fragile e che da quando suo

fratello non è più in vita non si sente forte, bensì in depressione.

Egli

ha indicato che con suo fratello ha una piccola vigna a __________ che è la

passione di quest’ultimo e lui lo aiuta.

Alla

domanda se avesse persone a suo carico, o obblighi di mantenimento / custodia

verso terzi, l’insorgente ha risposto “No, purtroppo” e che gli sarebbe

sempre piaciuto avere una famiglia. Egli ha aggiunto, da un lato, di avere

un’amica che è più un’amica di sfortuna a cui è stato vicino nel momento del

bisogno, ma di non avere con lei proprio una relazione affettiva, la quale

invece sussiste con i genitori. Dall’altro, che “con la mia compagna ho un

minimo di confronto in merito alla mia situazione ma l’unico che sa veramente

com’è la mia situazione è mio fratello”.

Al

quesito se avesse una compagna, ha risposto che “come detto ho un’amica”.

Inoltre ha puntualizzato di avere trasferito il suo domicilio da __________ a __________

(in un appartamento di 2 locali e ½ con una camera da letto, la sala, un bagno

e la cucina) per seguire il suo amico __________ che gli vuole bene e che in

caso di bisogno avrebbe potuto stare da suo fratello __________ oppure dai suoi

genitori. La mamma del resto gli lavava e stirava i panni che le portava quando

andava dai suoi genitori, regolarmente, con suo fratello. In proposito ha

precisato di non avere “una compagna con la quale necessito un po’ di

privacy” e di essere spesso dai genitori giorno e notte.

Riguardo

all’amica __________ che abita a __________ il ricorrente ha osservato che “è

come una sorella, non abbiamo una relazione sentimentale ma ci frequentiamo

spesso. Lei viene da me ed io vado molto spesso da lei. I miei effetti

personali sono perlopiù dai miei genitori (almeno il 90%) mentre il resto è a __________

presso la signora __________ di __________.

(…)

Adesso vivo dai miei genitori e dalla mia amica a __________. Per me casa è dai

miei genitori ma il mio PC è dalla mia amica a __________.

L’amministrazione

ha poi chiesto all’insorgente il motivo per il quale egli prelevava tanto

denaro in contante in un’unica transazione. Egli ha risposto che “come detto

in questo momento sono vicino alla mia amica a __________. In questo momento

lei ha bisogno di me e così io le sto vicino.

Verso

la fine dell’audizione il ricorrente ha asserito che “la verità è che sono

una persona distrutta, ho paura di tutto. Premetto che quanto sopra dichiarato

non corrisponde esattamente al vero ma ora voglio collaborare attivamente e

pertanto vorrei rivedere le mie dichiarazioni. Ho visto che se sto dai miei

dopo un po' mi viene la depressione. lo non sto bene da nessuna parte ed è

quello che mi fa paura. lo adesso avrei bisogno di ricominciare a lavorare

facendo un lavoro che mi dia realizzazione e non a fare __________ o cose di

questo tipo. Fino ad ora ero dalla mia compagna che sta a __________ in Via __________,

nella periferia di __________ di cui ho le chiavi del domicilio. lo e la mia

compagna ci aiutiamo vicendevolmente. (…) Ora come ora non vedo soluzioni,

prima avevo in testa la soluzione di andare giù a __________, però ora mi

farebbe anche paura per come mi sento. Abito giù dalla mia compagna da, penso,

dicembre 2010, qualche volta venivo a trovare i miei genitori ma prevalentemente

stavo dalla signora __________. Sto meno peggio quando sono giù da lei ma anche

quando sono con lei non posso dire di stare bene. A stare giù a __________ non

vivo bene, ma nemmeno a stare dai miei genitori non vivo bene per altri

motivi.". (cfr. doc. 695-704)

Tuttavia

il 29 ottobre 2021, dando seguito alla richiesta dell’Ispettorato di “fornire

la giustificazione in merito al mancato annuncio all’USSI dell’avvenuto

cambiamento

nella sua personale situazione abitativa” (cfr. doc. 440), RI 1 ha

specificato che avrebbe voluto inviare prima la sua risposta ma “sono in

preda all’ansia, alla depressione, alla stanchezza e ho dovuto fare uno sforzo

enorme a cercare di scriverle in maniera comprensibile, e mi rendo conto di non

essere perfettamente lucido”.

Egli

ha poi indicato che “la verità è che io ho agito per disperazione e per

sofferenza psichica: da quando sono in assistenza (anche se di salute fisica

sto abbastanza bene mi trovo in uno stato psichico precario, faccio molta

fatica a mantenere il mio equilibrio psichico e temo continuamente di avere un

crollo e di fare la fine di mio fratello __________. (…) Purtroppo da quando si

è suicidato mio fratello, ho cominciato a soffrire di ansia e depressione e ho

sempre avuto un equilibrio psichico molto fragile” (cfr. doc. 443).

Il

ricorrente ha spiegato, da una parte, che fino al 2009 aveva un buon stipendio,

poi dopo la crisi mondiale finanziaria del 2009 a 50 anni non è più riuscito a

reinserirsi nel suo settore finanziario e nel mondo del lavoro in generale.

Dall’altra, che da quando non ha più un lavoro ed è ricorso all’assistenza la

sua fragilità è aumentata, oltre alla drastica diminuzione del tenore di vita è

subentrata la “vergogna sociale”, per cui ha voluto nascondere a tutti che,

benché si fosse laureato con il massimo dei voti, era caduto in assistenza. In

proposito ha rilevato che suo padre, che ha fatto sacrifici per farlo studiare,

non voleva che il suo paese, __________, sapesse che, nonostante la laurea,

fosse finito in assistenza, perciò ha spostato la residenza da __________,

appoggiandosi a delle persone amiche, e per non farsi vedere in giro senza

lavoro in Ticino ha accettato di rifugiarsi nella più anonima __________ presso

__________ che vive in uno dei quartieri della periferia di __________ più

degradati e pericolosi (cfr. doc. 443-444).

Il

medesimo ha ribadito di essere “distrutto e disperato; già nel 2020 sono

stato molto male, psicologicamente, anche a causa del lockdown (…) ancor più

dei miei problemi materiali, sono i miei problemi psicologici che mi

angosciano; l’ansia e la depressione, il mio sentimento di fallimento totale,

la non realizzazione di nulla, non avere una famiglia, ma nemmeno molti amici,

in seguito al mio isolamento sociale, causato dalla mia fuga dal Ticino; ho

agito per disperazione; ho commesso tanti errori per disperazione; anche il

nascondere e il non curare questa mia depressione (che è sempre latente, perché

quando mi succedono delle cose negative, mi abbatto molto facilmente) (…) anche

quando mi trovo a __________ vivo male cerco di sopravvivere, ma mi sento

sempre sull’orlo di un precipizio ho il terrore di precipitare nella

depressione e di non riuscire a risalire. (…) Non ho più interessi; non leggo

più; non guardo più nemmeno la televisione; passo notti sempre con l‘ansia;

riesco a dormire poche ore, e al mattino sono uno straccio; ma se assumo gli

ansiolitici per dormire, al mattino mi ritrovo con ancora più ansia; mi

dispiace per i miei, per mia madre: non voglio che vedano quanto soffro, perciò

non vorrei vivere a casa dei miei; vedrebbero che non riesco a dormire la notte

e che al mattino sono in depressione totale; anche perciò mi sono rifugiato

dalla mia “compagna di sventura” a __________, per non far soffrire i miei.

Inoltre a __________, nella casa dove ho vissuto con mio fratello, i ricordi

del passato, mi mettono tanta tristezza; lì ho spesso pensieri suicidari;

faccio fatica a vivere ma non vorrei mai farla finita, soprattutto per mia

madre, ma se continuo a peggiorare, ho tanta paura di non riuscire a

controllarmi; non so come farò a resistere se continua ad aumentare la mia

ansia e depressione” (cfr. doc. 444-445).

L’insorgente

sostiene di non aver realizzato che doveva soggiornare nel domicilio in

Svizzera, che credeva che la sua infrazione fosse dichiarare quale domicilio __________

invece che __________, di non avere mai lasciato la Svizzera, in quanto è sì

stato spesso dalla sua “compagna di sventura”, ma di aver fatto continuamente

avanti e indietro dal Ticino e di aver sempre compiuto ricerche di lavoro,

ricevendo però risposte negative, ciò che è molto frustrante (cfr. doc. 446).

Egli ha affermato di non andare da uno psichiatra, poiché dopo la fine di suo

fratello __________ non ha più fiducia in loro (cfr. do. 447).

Infine

il ricorrente ha dichiarato che “la mia vita in questi ultimi 10 anni è

stata una grande sofferenza psicologica e ora è un inferno. Se precipito

completamente in depressione farò la fine di mio fratello __________. Non

voglio fare la fine di mio fratello. Mia madre mi adora ma non è uno psicologo,

né uno psichiatra: se mi vedesse in questo stato andrebbe in panico, e

sconvolgerei l’equilibrio dei miei genitori. (…) I miei genitori mi hanno detto

che la porta di casa loro per me è sempre aperta, ma la prospettiva di

rimettere il domicilio a __________, fintanto che sono in condizioni di

assistenza non piace a mio padre (n.d.r.: di 96 anni) che preferirebbe che io

trovassi un’altra soluzione. (…) I loro sacrifici mi pesano molto e mi fanno

venire enormi sensi di colpa che mi aumentano la depressione. (…) Credo di avere

bisogno di aiuto psicologico. Sono disponibile a sottopormi a perizia

psichiatrica e a trattamenti psicologici, anche da parte del Servizio

cantonale, ma mi opporrei a trattamenti con psicofarmaci o a ricoveri coatti.

(…) Spero di essere riuscito a far comprendere i motivi psichici che mi hanno

spinto a cercare rifugio a __________, pur vivendo malissimo anche lì”

(cfr. doc. 448-449)

Del

resto con messaggio di posta elettronica del 2 dicembre 2021 l’Ispettrice

sociale, __________, presente all’audizione del 14 ottobre 2021, oltre a

comunicare a RI 1 in riferimento a quest’ultima e allo scritto del 29 ottobre

2021.

che, non essendo residente su suolo ticinese, non erano adempiuti i

requisiti necessari per beneficiare delle prestazioni assistenziali, gli ha

consigliato caldamente, siccome nelle due occasioni citate aveva percepito la sua

sofferenza emotiva e psicologica, una presa a carico dagli esperti del settore,

precisando che “quanto appena esposto consiste in un consiglio che mi sento

di darle, nonostante il mio ruolo lavorativo attualmente non consiste più nella

professione di psicologo e nonostante la mia posizione corrente non preveda che

la sottoscritta si esprima in merito. Ciononostante, data la particolare e

delicata situazione da lei vissuta mi è sembrato opportuno esprimermi in

merito.” (cfr. doc. 664)

Il 6

dicembre 2021 il ricorrente ha inviato un messaggio di posta elettronica a __________

nel quale ha sottolineato che “la mia preoccupazione più grande, in questo

momento, come avete ben compreso, è il mio equilibrio psichico, e la mia salute

mentale, il non cadere in una depressione più grave” e che “dopo averne

anche discusso con la psicologa che mi sta seguendo, la dr.ssa __________, mi

ha consigliato, di non abbandonare totalmente e improvvisamente il mio

“rifugio” di __________ perché un cambiamento troppo drastico, potrebbe

risultare traumatizzante, ma mi ha consigliato di ritornare definitivamente in

Ticino gradatamente; (…) perciò, per il momento, continuerò a fare in avanti e

indietro dal Ticino e vivere un po’ dai miei e un po’ dalla signora __________

nella periferia di __________; regolarizzerò, comunque, il mio domicilio,

trasferendolo a __________ dove ho la mia camera da letto e tutti i miei

effetti personali.” Il medesimo ha altresì evidenziato:

"

(…) come ho spiegato nel mio mail precedente, “non ho mai richiesto le

prestazioni assistenziali dal Comune di __________, dove effettivamente ho

vissuto tutta la mia vita prima di rifugiarmi a __________ perché non volevo

far sapere alle persone del paese dove sono cresciuto, che ero in assistenza,

perché, anche per mio padre sarebbe stata un’umiliazione che il paese sapesse

che nonostante tutti i sacrifici fatti per farmi studiare ho fallito e mi

ritrovo senza un lavoro”.

Comunque il mio

domicilio è sempre stato in Ticino;

“il domicilio di una

persona coincide con la sede principale dei suoi affari e interessi vitali a prescindere

dalla presenza effettiva in quel luogo”;

il centro dei miei

affetti è __________, dove ho i miei genitori (e semmai __________ dove ho mio

fratello con la mia cognata e la mia nipotina).

Come ho dichiarato

durante l’audizione, la signora __________ non è la mia fidanzata, non è legata

sentimentalmente a me, non rappresenta perciò il centro dei miei affetti;

siamo due persone

entrambe sole e senza lavoro, legate da un semplice rapporto di amicizia e da

una coincidenza di necessità: io le faccio compagnia e le do protezione nel suo

bilocale che si trova in un quartiere malfamato; lei mi offre un “rifugio

psicologico”.

Io a __________ non ho

un vero domicilio; non dispongo di una camera tutta per me, ho un posto letto

singolo, provvisorio, in una camera in cui non c’è privacy perché non posso

chiudere la porta (non c’è chiave), e ci sono gli armadi con tutti gli effetti

della signora __________, per cui lei vi entra tutti i giorni;

io non ho la chiave

principale della porta d’ingresso dell’appartamento, ma solo quella secondaria;

(…) tutte le settimane

vado a trovare i miei genitori, i miei soggiorni a __________ hanno una durata

breve e limitata, perciò io non ho mai dovuto chiedere permessi di soggiorno; (…)”

(cfr. doc. 649-651)

Inoltre

__________, il 19 maggio 2022, ha dichiarato:

"

(…) posso testimoniare che conosco __________ e RI 1, da circa 8 anni, e

non li ho mai visti in atteggiamenti affettuosi, che potessero farmi pensare

che fossero fidanzati.

RI 1 medesimo mi ha

sempre detto che non erano assolutamente fidanzati, ma che erano uniti dalla

collaborazione di lavoro; difatti già circa 8 anni fa, RI 1 mi aveva chiesto se

lui e __________ potevano utilizzare una mia ex società svizzera, la __________,

per appoggiare la loro attività, nella fase iniziale fintanto che non avessero

conseguito entrate sufficienti, ma ho dovuto dire loro che non era possibile.

Confesso che io, a marzo

2021, ho dichiarato non correttamente al Comune di __________ che RI 1 fosse

fidanzato con questa donna residente a __________, per fugare i sospetti che io

potessi essere considerato omosessuale, e che una convivenza con lui nella mia

abitazione potesse indurre a credere che noi fossimo una coppia di fatto, e

perciò compromettermi l’ottenimento dei sussidi Covid, in quanto percepisce già

delle prestazioni assistenziali;

poi ho mantenuto questa

dichiarazione non corretta anche quando la signora __________ mi ha inviato le

2.

richieste d’informazioni su RI 1 dell’1 e 3 febbraio 2022.

La verità è che RI 1 non

è mai stato fidanzato con __________;

I due si sono uniti solo

per una collaborazione di lavoro in Ticino, in questa società __________,

partner di __________, con sede presso il domicilio di RI 1 a __________ (sito

web: http:/__________), che cerca di portare gruppi di turisti italiani in

Svizzera, ma che finora, come mi ha spiegato RI 1, causa il rafforzamento del

franco svizzero contro euro e poi causa Covid, non ha mai dato risultati

economici sufficienti, per giustificare una registrazione ufficiale nel

registro delle imprese individuali.

(Si noti che il nr +__________,

presente nel sito, è proprio il numero di natel intestato a __________)

da ultimo posso

testimoniare che il motivo per cui RI 1 mi ha chiesto di poter mettere il suo

domicilio presso la mia abitazione in via __________ a __________, è perché non

voleva fare sapere alle malelingue del suo paese, __________, che lui era

finito in Assistenza.” (Doc. 562-563)

Nello

scritto del 21 ottobre 2022 il ricorrente ha peraltro dichiarato:

"

1) di non essere mai stato legato sentimentalmente con la signora __________,

nata l’__________.__________ a __________, domiciliata in Via __________ a __________,

e dichiaro altresì

2) che non mi legherò

mai sentimentalmente con la signora __________, nata l’____________________ a __________,

domiciliata in Via __________ a __________,

non essendoci mai stata

per lei, da parte mia, né attrazione fisica, né attrazione mentale o

spirituale, ed essendoci invece assoluta incompatibilità di carattere.

La signora __________ è

una persona molto professionale ed esperta nel suo lavoro di organizzatrice di

eventi, ma per me è una persona isterica: è la classica “zitella acida”; starle

vicino per più di qualche giorno, è per me impossibile, e ciò è risaputo da

tutti coloro che ci conoscono, a cominciare dai miei genitori, che lo possono

testimoniare in ogni momento, sia per iscritto, che verbalmente.

Se fosse dimostrato il

contrario del punto 1),

oppure se si verificasse

il contrario del punto 2),

io verserò senza indugio

sul conto del signor __________, sul conto della signora __________ e sul conto

dell’USSI, a ognuno, la somma di CHF 93'255.05.” (Doc. A1)

Riguardo

ai prelevamenti dell’intera prestazione assistenziale in un’unica transazione

subito dopo il relativo versamento, l’insorgente ha spiegato che prelevava il

denaro dal supermercato __________ di __________, perché a __________, dove

vive, né a __________, vi è una filiale della Banca __________. Egli ha

indicato che effettuava i prelievi anche dalla Banca __________ di __________,

perché era spesso dal suo amico __________ a ritirare la posta e che i suoi

prelevamenti testimoniano solamente che viveva prevalentemente tra __________ e

__________ e solo ogni tanto si recavo a __________ (cfr. doc. Ibis pag. 2).

2.10

Come

visto sopra (cfr. consid. 2.4.-2.6.), giusta l’art. 5 cpv. 1 Las hanno diritto

ai provvedimenti e alle prestazioni della presente legge le persone con

domicilio o dimora assistenziale nel Cantone.

L’art.

10.

Las prevede che il domicilio e la dimora sono determinati dagli articoli da 4

a 11 della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno

(LAS).

Ex art.

4.

cpv. 1 LAS, relativo al domicilio assistenziale, la persona nel

bisogno è domiciliata giusta la presente legge (domicilio assistenziale) nel

Cantone in cui dimora con l’intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato

Cantone di domicilio. L’art. 12 cpv. 1 LAS enuncia che l’assistenza dei

cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio.

La

nozione di domicilio ai sensi della LAS corrisponde di regola a quella

dell’art. 23 CC, per cui il domicilio si trova nel luogo in cui una persona si

è effettivamente stabilita in modo riconoscibile per dei terzi, in altre parole

dove la medesima ha il suo centro di vita. La durata e le modalità del

soggiorno non sono determinanti. Di principio anche un soggiorno di breve

durata può costituire un domicilio, mentre un soggiorno che si estende su una

durata più lunga ma che, alla luce della sua natura e dello scopo, si rivela

provvisorio non costituisce un domicilio. Si può affermare che una persona ha

intenzione di stabilirsi quando intende soggiornare in un luogo specifico per

un tempo indeterminato e che questa intenzione è realizzabile. L’intenzione non

deve riferirsi a un soggiorno puramente provvisorio (cfr. consid. 2.6.).

Da

quanto esposto al considerando precedente risulta che il ricorrente ha asserito

di soffrire di ansia e depressione da molto tempo, ossia da quando nel __________

si è suicidato suo fratello, di avere sempre avuto un equilibrio psichico molto

fragile e di avere avuto pensieri suicidari. Nel 2021 egli ha altresì dichiarato

di sentirsi una persona distrutta, di fare fatica a vivere, di non volere mai farla

finita, soprattutto per sua madre, ma di temere di non riuscire a controllarsi in

casi di peggioramento (cfr. doc. 443, 444-445, 697).

Nel

ricorso RI 1 ha poi fatto valere che, quando durante l’audizione dell’ottobre

2021.

- durata dalle ore 8:30 alle ore 11:45 - ha dichiarato che stava dalla sua

compagna a __________ e che si aiutavano vicendevolmente, si trovava in una

profonda crisi depressiva, aggravata anche dal particolare periodo di

restrizioni delle libertà dovute alla pandemia, che il suo stato psichico era

alterato, che assumeva psicofarmaci contro la depressione e non riusciva a

dormire, perciò non era perfettamente consapevole di ciò che gli si chiedeva e

delle sue risposte confuse. Egli ha altresì asserito:

"

Sono state verbalizzate frasi o parole che non ho pronunciato, oppure

che avevano un altro senso, né è stato travisato e distorto, volutamente il

senso (…)

Io a conclusione

dell’interrogatorio, ho firmato senza nemmeno rileggere, perché ero in uno

stato depressivo e confusionale e non vedevo l’ora che finisse questo

interminabile e odioso interrogatorio (4 ore sotto torchio di due ispettori!) (…)”

(Doc. Ibis pag. 5)

Il

disagio psicologico dell’insorgente è peraltro stato riconosciuto

dall’amministrazione, e meglio dall’Ispettrice __________, presente

all’audizione del 14 ottobre 2021 la quale, il 2 dicembre 2021, vista la sua

sofferenza emotiva e psicologica, gli ha consigliato una presa a carico dagli

esperti del settore, poiché, benché il suo ruolo lavorativo a quel momento non

consistesse più nella professione di psicologo, le era sembrato opportuno

esprimersi in merito data la particolare e delicata situazione vissuta da RI 1

(cfr. doc. 664; consid. 2.9.).

E’

vero che il ricorrente, per sua stessa ammissione, spesso si trovava da __________

a __________, tuttavia dalle carte processuali non emerge in modo altamente

verosimile che tra i due sussistesse una convivenza stabile.

Al

contrario l’insorgente ha sempre affermato, da un lato, che si recava dalla sua

amica a __________ più che altro per fuggire dal Ticino e dalla sua casa dove i

ricordi di suo fratello deceduto gli procuravano una grande tristezza, oltre

che per cercare di organizzare un’attività professionale, dall’altro, che i

suoi affetti sono i genitori a __________ e il fratello __________ con la sua

famiglia a __________. Il ricorrente ha definito l’abitazione di __________ a __________

quale sistemazione provvisoria, anche perché di dimensioni ridotte (bilocale;

cfr. doc. 650), dove oltre alla sua amica vive la sorella di quest’ultima di 65

anni (cfr. doc. I). Egli ha precisato che non stava bene né in Ticino né a __________,

che faceva avanti e indietro dal Ticino e che i soggiorni a __________ erano di

durata breve e limitata (cfr. doc. 649-651).

In

simili condizioni dagli elementi fattuali agli atti nemmeno è possibile

concludere se l’insorgente avesse o meno l’intenzione di stabilirsi

durevolmente a __________.

In

concreto si impone, pertanto, un complemento istruttorio per stabilire se il

domicilio di RI 1 ai sensi della LAS e del CC dal 2016 al 2021 sia stato effettivamente

trasferito a __________ oppure no.

Qualora

__________ fosse più che altro il luogo di soggiorni di breve durata, ovvero un

“rifugio psicologico”, come indicato dal medesimo, e provvisorio, dettato più da

motivi di disagio personale psicologico che da ragioni connesse a un legame con

__________ forte a tal punto da far assurgere il capoluogo lombardo quale centro

dei suoi interessi di vita, uno spostamento del domicilio in Italia andrebbe

negato.

Nel caso

in cui il domicilio sia rimasto in Ticino, va considerato che è vero che l’insorgente

si è annunciato presso il Comune di __________, benché non vivesse stabilmente

dal suo amico __________. E’ altrettanto vero, però, che i motivi forniti per i

quali ha preferito spostare il domicilio da __________ (dove vivono i genitori

nella loro casa di famiglia e dove vi sarebbero tutti i suoi effetti personali)

a __________, nel caso di specie, tutto ben considerato, risultano credibili.

In particolare, ritenuta la delicata situazione della sua famiglia, provata da

un enorme dolore, è comprensibile che il ricorrente non abbia voluto dare ai

suoi genitori ulteriori sofferenze richiedendo l’assistenza nel suo Comune

natale nonostante i suoi studi universitari finanziati dalla famiglia (cfr.

consid. 2.9.).

Ne

discende che, seppur legalmente non corretto, in concreto, il comportamento

dell’insorgente che si è annunciato a __________ dove aveva unicamente una

residenza fittizia, non giustificherebbe - allorché il domicilio sia ad ogni

modo restato in Svizzera - la soppressione delle prestazioni assistenziali a

titolo retroattivo, bensì piuttosto una riduzione delle stesse quale sanzione

(cfr. art. 23 cpv. 2 Las; 9a cpv. 2 Reg.Las; Linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni

dell’azione sociale (CSIAS)

p.to F.2).

Si

tratta evidentemente di un caso limite (cfr. STFA I 144/98 del 29 gennaio 2001;

STCA 39.2001.58 dell’11 giugno 2002 consid. 2.10; STCA 39.2000.30 del 24 aprile

2001.

consid. 2.10.).

2.11

Nella

presente evenienza si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della

decisione su reclamo del 23 settembre 2022 e il rinvio degli atti all’USSI per

effettuare ulteriori accertamenti.

Nella procedura di reclamo non risulta

d’altronde essere stata esperita una specifica istruttoria.

In relazione allo

scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA, che, per analogia, vale anche per quanto attiene alla

procedura di reclamo, la nostra Alta Corte ha del resto

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger

l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen

du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle

doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des

mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux

allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final

recherché (ATF 125 V

188.

consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)

Al riguardo cfr. pure

STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

In una sentenza 9C_675/2009 del 28

maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che

l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza

dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA ed ha rilevato:

" (…)

8.3

Ad ogni modo si ricorda alla

ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa

in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale

l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti

e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza

8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può

ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso

per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente

sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal

solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto

abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come

già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti

rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti

alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso

senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative

disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U

342.

pag. 410 [U 51/98])."

Cfr.

pure STCA 38.2022.51 del 16 agosto 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2019.46 del 4

dicembre 2019 consid. 2.3.; STCA 42.2019.20 del 18 giugno 2019 consid. 2.8., STCA

38.2017.41

del 14 settembre 2017 consid. 2.9.; STCA 38.2012.27 del 24 settembre

2012.

consid. 2.10.

2.12

L’amministrazione

verificherà in particolare il tipo di relazione esistente tra il ricorrente e __________,

segnatamente tramite l’audizione di __________, ritenute le sue dichiarazioni

contrastanti (cfr. consid. 2.9.), ed eventualmente un confronto con

l’insorgente.

Inoltre,

previo svincolo dal segreto professionale da parte di RI 1 (a proposito del

dovere delle parti di collaborare cfr. STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022

consid. 5.1.; STF 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; DTF 125 V 195

consid. 2), la parte resistente interpellerà i medici e la psicologa che nel

periodo determinante (2016-2021) si sono occupati di lui, e meglio il Dr. med. __________

di __________ (cfr. doc. 698), il Dr. med. __________ di __________ (cfr. doc.

1006), il Dr. med. FMH in psichiatria e

psicoterapia __________ di __________ (cfr. doc. 1005-1006), la

psicologa Dr.ssa __________ (cfr. doc. 649) e se del caso il Dr. med. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, interpellato dall’insorgente tramite posta elettronica

il 4 novembre 2021, qualora lo specialista abbia dato seguito alle sue richieste

(cfr. doc. VIII; consid. 1.4.) al fine di

determinare quale fosse il suo stato psicologico e la sua capacità decisionale

in quel lasso di tempo, come pure se si fosse espresso in merito alla sua amica

di __________, alle sue trasferte nel capoluogo lombardo e alle motivazioni

alla base delle stesse.

Andranno

pure sentiti, con la collaborazione del ricorrente, eventuali conoscenti e

vicini di casa a __________ in relazione alla frequenza con cui RI 1 si trovava

nella casa dei suoi genitori.

Dopo

aver esperito le necessarie indagini l’amministrazione, tenuto conto di quanto

indicato al consid. 2.10., valuterà nuovamente se l’insorgente abbia percepito le

prestazioni assistenziali da novembre 2016 a ottobre 2020, nonché nel mese di

gennaio 2021 e da giugno a ottobre 2021 debitamente o a torto e le relative

conseguenze.

2.13

Giova, infine, ricordare che giusta

l’art. 26 cpv. 2 Laps, applicabile in ambito di assistenza sociale in virtù del

rinvio contemplato all’art. 36 Las (cfr. consid.2.3.), il diritto di esigere la

restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo

competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni

dal pagamento della prestazione.

Il tenore di tale disposto è

analogo a quello dell’art. 25 cpv. 2 LPGA (applicabile alle assicurazioni

sociali disciplinate dalla legislazione federale) secondo cui il diritto di

esigere la restituzione si estingue, fino al 31 dicembre 2020, dopo un anno e

dal 1° gennaio 2021 dopo tre anni (cfr. RS 830.1) a decorrere dal momento in

cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, a al più tardi

cinque anni dopo il versamento della prestazione.

L’art. 25 cpv. 2 LPGA enuncia anche

che se il credito deriva da un atto punibile per il

quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo,

quest'ultimo è determinante.

La Laps, in particolare l’art. 26, da

questo profilo non contempla una regolamentazione analoga all’art. 25 cpv. 2

LPGA.

Tuttavia l’art. 36 cpv. 1 Laps,

riguardante le disposizioni penali, più specificatamente le contravvenzioni

enuncia che chi con indicazioni incomplete od inveritiere od in

qualsiasi altro modo ottiene o tenta di ottenere, per sé o per altri, una

prestazione che non gli spetta; chi contravviene all’obbligo di serbare il

segreto; è punito con la multa fino a

centomila franchi; è riservata l’azione penale.

Nel caso di una contravvenzione per

la quale viene comminata una multa, come nell’ipotesi dell’art. 36 cpv. 1 Laps,

l’azione penale si prescrive in sette anni (cfr. art. 97 CP).

Tale termine risulta più lungo di

quelli previsti dagli art. 26 Laps e 25 LPGA.

In

proposito cfr. STCA 39.2019.6-7 del 25 maggio 2020 riguardante la restituzione

di assegni integrativi e di prima infanzia, confermata dal TF con giudizio

8C_421/29020 del 7 ottobre 2020.

2.14

In

ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA,

si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si

applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3

Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

" 1La

procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra

200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per

un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di

procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è

dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61

lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre

2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola

pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di

procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Il 1°

gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del

settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e

solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non

disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29

Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in

ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.44

del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto

inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del

23.

maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30

marzo 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su reclamo del 23 settembre 2022 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’USSI perché

proceda come indicato ai consid. 2.10., 2.11. e 2.12.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti