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Decisione

42.2022.88

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 marzo 2023Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i termini per richiedere il rinnovo delle prestazioni assistenziali, non fosse

possibile un ricorso e che poteva solo sperare nella comprensione dell’USSI

(cfr. doc. I pag. 13; consid. 1.7.).

Tale

ragione non consente, però, di giustificare la tardività del ricorso interposto

il 21 ottobre 2021 contro la decisione su reclamo del 26 aprile 2022.

In

effetti, in primo luogo, in quest’ultimo provvedimento l’amministrazione ha chiaramente

indicato i mezzi di diritto, e meglio che “contro la presente decisione è

data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni via Pretorio

16, 6901 Lugano, entro 30 giorni dalla notifica (…)” (cfr. doc. 79 inc,

42.2022.87).

In

secondo luogo, va osservato che nel caso di specie il TCA, nel contesto della

procedura 42.2022.49 (cfr. consid. 1.5.), ha trasmesso all’insorgente la

risposta di causa del 16 agosto 2022 con cui l’amministrazione ha, tra l’altro,

postulato la reiezione del suo “ricorso” del 20 maggio 2022 contro la decisione

su reclamo del 26 aprile 2022, non avendo il medesimo chiesto per tempo il

rinnovo delle prestazioni assistenziali per il lasso di tempo febbraio - maggio

2021 e gli ha assegnato un termine di dieci giorni per presentare eventuali

nuove prove (cfr. STCA 42.2022.49 del 12 settembre 2022). Egli al riguardo ha,

però, risposto di non credere che il TCA potesse emanare a quest’ultimo

riguardo una sentenza, non concernendo argomenti giuridici, e ha chiesto che

questa Corte non entrasse nel merito della decisione su reclamo del 26 aprile

2022 contro la quale “io non ho mai inteso fare ricorso al Tribunale delle

assicurazioni” (cfr. consid. 1.4.).

In

simili condizioni occorre concludere che l’insorgente è stato posto nelle

condizioni, tramite l’indicazione dei rimedi di diritto nella decisione su

reclamo del 26 aprile 2022, rispettivamente la comunicazione della risposta di

causa del 16 agosto 2022 in cui l’USSI ha proposto di respingere l’impugnativa

relativa al diniego delle prestazioni assistenziali da febbraio a maggio 2021,

come pure l’assegnazione di un termine per presentare eventuali nuovi mezzi di

prova da parte del TCA, di non dubitare della possibilità di contestare davanti

a questa Corte il provvedimento in questione e di ricevere un giudizio a tale

proposito.

Egli,

però, benché la procedura di ricorso davanti al TCA contro la decisione su

reclamo del 26 aprile 2022 fosse già pendente, ha esplicitato la sua chiara

intenzione di non ricorrere contro tale provvedimento (“io non ho mai inteso

fare ricorso al Tribunale delle assicurazioni”), di modo che questo

Tribunale non ha potuto che stralciare la causa dai ruoli (cfr. consid. 1.6.).

RI 1,

se - nonostante tutto - avesse nutrito delle reali perplessità circa la

possibilità che venisse emanata una sentenza riguardo al diniego

dell’assistenza sociale da febbraio a maggio 2021, volendo comunque fermamente

contestare tale decisione negativa, avrebbe semmai dovuto limitarsi a chiedere

ragguagli in merito.

Nella

presente evenienza non sono, dunque, dati i presupposti per restituire il

relativo termine.

2.7. Alla

luce di quanto esposto, il ricorso inoltrato dall’insorgente contro la

decisione su reclamo del 26 aprile 2022 tardivamente il 21 ottobre 2022 è

irricevibile.

2.8. In

concreto l’irricevibilità è data anche ponendo mente al fatto che RI 1 ha

chiesto il riesame della decisione di non concedergli le prestazioni

assistenziali da febbraio a maggio 2021 (cfr. doc. I; consid. 1.7.).

L’art. 1 Legge sull’armonizzazione

e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) prevede che:

" 1La legge

ha lo scopo di armonizzare e coordinare i principi e le disposizioni che

disciplinano la concessione delle prestazioni sociali erogate dal Cantone.

2Essa sostiene l’integrazione sociale.”

Secondo l’art. 2 cpv. 1 Laps sono

prestazioni sociali ai sensi della Laps tra l’altro le prestazioni

assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale.

L’art. 2 cpv. 2 Laps enuncia che la

Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 definisce in quale misura le

disposizioni di cui agli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 vengono applicate alle

prestazioni assistenziali.

Ne discende che l’art. 24 Laps,

concernente la revisione e la riconsiderazione, è invece applicabile alle

prestazioni assistenziali.

Il tenore dell’art. 24 Laps è il

seguente:

" 1Le decisioni e le decisioni su reclamo formalmente

passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se il titolare del

diritto o un membro della sua unità di riferimento o l’organo amministrativo

competente scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di

prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

2L’organo amministrativo competente può tornare su una

decisione o su una decisione su reclamo formalmente passata in giudicato se,

cumulativamente:

a) era manifestamente errata,

b) la rettifica ha una notevole importanza.

3L’organo amministrativo competente può riconsiderare

una decisione o una decisione su reclamo contro la quale è stato inoltrato

ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.”

Dal Messaggio n. 5723 del 25

ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno

2000 (Laps) p.to 2.5.7. si evince che:

" Il nuovo art.

24 Laps viene ripreso dall’art. 53 LPGA, che tratta della revisione e della

riconsiderazione.

Per il nuovo art. 24 cpv. 1

Laps, la revisione deve avvenire d’ufficio se le condizioni previste dalla

legge sono adempiute, cioè se l’assicurato o l’organo amministrativo competente

scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non

potevano essere prodotti in precedenza.

Competente a procedere alla

revisione è l’organo amministrativo che ha emanato la decisione (o la decisione

su reclamo) oggetto della revisione. A livello procedurale, sono applicabili –

per il rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Laps – le disposizioni della LPGA. Come

previsto dal nuovo art. 25 cpv. 1 Laps la revisione ha effetto retroattivo,

cioè ex tunc.

La revisione prevista al nuovo

art. 24 cpv. 1 Laps non deve essere confusa con l’istituto della revisione

periodica o straordinaria, già prevista e secondo differenti condizioni,

dall’art. 27 Laps.

L’art. 24 cpv. 2 e 3 Laps tratta invece

dell’istituto della riconsiderazione, prevedendo che l’organo amministrativo competente

può tornare su una decisione o su una decisione su reclamo formalmente passata

in giudicato se essa era manifestamente errata e se la rettifica è di

importanza notevole. La riconsiderazione di una decisione o una decisione su

reclamo contro la quale è stato inoltrato ricorso è possibile soltanto fino

all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.

Competente a procedere alla revisione è

l’organo amministrativo che ha emanato la decisione (o la decisione su reclamo)

oggetto di riconsiderazione. A livello procedurale, sono applicabili – per il

rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Laps – le disposizioni della LPGA. Come

previsto dal nuovo art. 25 cpv. 2 Laps la riconsiderazione ha effetto a partire

dal momento in cui è stata emanata la decisione oggetto di modifica, cioè ex

nunc e pro futuro.”

2.9. Come esposto sopra, l’art. 24 Laps

riprende il tenore dell’art. 53 LPGA.

Considerandi

L'art. 53 LPGA prevede che:

" Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non

potevano essere prodotti in precedenza.

(cpv. 1)

L'assicuratore può tornare sulle decisioni

o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato

che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole

importanza. (cpv. 2)

L'assicuratore può riconsiderare una

decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato

ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. (cpv.

3)"

I principi relativi alla

riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza

precedentemente all'entrata in vigore della LPGA sono stati concretizzati all'art.

53.

LPGA (cfr. STF U 397/05 del 24 gennaio 2007; STF I 206/06 del 13 marzo 2007;

STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine; STFA U 149/03 del 22 marzo

2004.

consid. 1.2; STFA I 133/04 dell’8 febbraio 2005 consid. 1.2.).

2.10

Per quel che concerne la

riconsiderazione di una decisione sulla base dell'art. 53 cpv. 2 LPGA, va

ricordato che l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in

giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario nel

merito, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza

rilevante (cfr. STF 8C_366/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF

9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STFA C

227/03 del 23 marzo 2004; STFA C 349/00 del 12 febbraio 2004; STFA C 19/03 del

17.

dicembre 2003; STFA C 307/01del 28 novembre 2003; STFA C 81/03 del 21 luglio

2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p.

469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA

1998.

N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a

e riferimenti).

Al riguardo giova evidenziare che

per costante giurisprudenza, l'amministrazione non può essere obbligata né

dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione, ma ne

ha semplicemente facoltà (cfr. STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 5.1.; STFA

I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50; STF 9C_517/2011 del

12.

settembre 2011; STFA U 17/05 del 27 ottobre 2006; STFA I 206/06 del 13 marzo

2007).

Dalla riconsiderazione (o riesame)

va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative (art. 53

cpv. 1 LPGA).

Per analogia con la revisione

processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie (art. 61 lett. i

LPGA), l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione

formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi

mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. STF

8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.1.-3.3.; STF 8C_549/2015 del 28

ottobre 2015 consid. 4; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA

C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

In

proposito cfr. anche STF 8C_709/2020 del 6 settembre 2021 consid. 3.1.1.,

pubblicata in SVR 2022 UV Nr. 7 pag. 27.

2.11

Ai sensi degli art. 24 Laps e 53 cpv.

1.

e 2 LPGA è l’organo amministrativo competente, ossia l’autorità che ha emesso

la decisione cresciuta in giudicato di cui si chiede la riconsiderazione,

rispettivamente la revisione, che deve avantutto pronunciarsi al riguardo (cfr.

consid. 2.8.-2.10.).

In effetti lo scopo di un’istanza

di riconsiderazione e di revisione è indurre l’amministrazione a un ulteriore

esame di un provvedimento cresciuto in giudicato (cfr. DTF 133 V 50 consid.

4.2.2

).

In concreto, quindi, a torto RI 1

ha inoltrato la domanda di riesame della decisione su reclamo del 26 aprile

2022.

cresciuta in giudicato direttamente al TCA, invece che all’USSI.

È utile ricordare che questa Corte

con giudizio 42.2022.49 del 12 settembre 2022, in relazione al “ricorso” del 20

maggio 2022, non è entrata nel merito della questione relativa al diniego di

prestazioni assistenziali dal mese di febbraio al mese di maggio 2021 stabilito

con la decisione su reclamo del 26 aprile 2022, bensì, da questo profilo, ha

stralciato la causa dai ruoli, in quanto RI 1 aveva manifestato la volontà di non

ricorrere contro la decisione su reclamo del 26 aprile 2022 (cfr. consid. 1.4.;

1.5

).

Questa Corte non può,

conseguentemente, entrare nel merito dello scritto del 21 ottobre 2022 di RI 1

(cfr. STCA 42.2015.16-20 del 2 novembre 2015).

Per completezza giova ribadire che l’autorità

amministrativa non può essere obbligata a riconsiderare un proprio

provvedimento (cfr. consid. 2.10.).

Inoltre va rilevato che l’Alta

Corte, con la sentenza I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V

50, ha stabilito che la mancata entrata in materia su una domanda di

riconsiderazione non è impugnabile mediante opposizione, rispettivamente

reclamo.

Nemmeno è possibile entrare nel

merito di un conseguente ricorso. Pertanto il rifiuto di entrare in materia di

una domanda di riconsiderazione non può fare l’oggetto di un controllo

giudiziario (cfr. STF 9C_330/2022 del 5 settembre 2022; STF 9C_452/2013 del 10

luglio 2013; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011).

Inoltre va rilevato che il TCA, per

quel che concerne la revisione, può pronunciarsi solo su decisioni su reclamo

emanate dall’organo amministrativo competente.

Gli atti vanno, dunque, trasmessi

all’USSI (cfr. art. 6 cpv. 1 LPAmm applicabile in virtù del rinvio di cui

all’art. 31 Lptca) che dovrà pronunciarsi in relazione all’istanza di riesame

della decisione su reclamo del 26 aprile 2022 entro un termine adeguato.

2.12

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della

LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

L’oggetto della lite sottoposta

all’esame di questo Tribunale concerne la contestazione del diniego a

prestazioni assistenziali da febbraio a maggio 2021 con contestuale domanda di

riesame della decisione del 26 aprile 2022. Il ricorso di RI 1 si è però

rivelato irricevibile (cfr. consid. 2.4.; 2.6.; 2.7.; 2.8.).

Nella

presente fattispecie può restare aperta la questione di sapere se si tratti o

meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis

LPGA.

Nel

caso sia una lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la

LADI non ne prevede l’applicazione.

Anche

qualora la causa non riguardasse delle prestazioni, non verrebbero comunque

imposte spese.

In

effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021

consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della

gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale

non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera

l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà

di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di

prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune

controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però

un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale,

deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.

; 143 I 227 consid.

4.3

; 124 I 241 consid.

4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art.

61.

LPGA).”

Nel

Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del

21.

luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità

generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

In proposito cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio

2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités

du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.

Ne

discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

38.2022.89

del 24 gennaio 2023 consid. 2.8.; STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022

consid. 2.10.; STCA 38.2021.60 del 20 settembre 2021 consid. 2.7.; STCA

38.2021.39

del 25 agosto 2021 consid. 2.8.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è irricevibile.

§ Gli

atti sono trasmessi all’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento per

competenza.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti