42.2022.88
Ricorso contro dec. su reclamo 26.4.22 irricevibile. Causa in relazione a tale decisione stralciata poiché insorgente mai inteso ricorrere (42.2022.49). Ora ricorso tardivo e non motivi validi per restituire termine. Irricevibile anche perché per rich. riesame competente amministraz. Trasmiss. atti
6 marzo 2023Italiano29 min
effetti, in primo luogo, in quest’ultimo provvedimento l’amministrazione ha chiaramente
Source ti.ch
Incarto
n.
42.2022.88
rs
Lugano
6 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella
Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21
ottobre 2022 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 26
aprile 2022 emanata da
Ufficio del sostegno sociale
e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione su reclamo del 26 aprile 2022 l’Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento (USSI) ha confermato il precedente provvedimento del 30 giugno
2021 con il quale a RI 1 è stata assegnata una prestazione assistenziale di fr.
1’606 mensili per i mesi di giugno e luglio 2021. Non sono invece state
riconosciute prestazioni per i mesi da febbraio a maggio 2021, in quanto la
richiesta di rinnovo non è stata interposta tempestivamente (cfr. doc. 73 inc.
42.2022.87).
1.2. Con
ulteriore decisione del 4 maggio 2022 l’USSI ha chiesto la restituzione della
somma di fr. 93'255.05 corrispondenti alle prestazioni assistenziali percepite
da novembre 2016 a dicembre 2020, nonché nel mese di gennaio 2021 e da giugno a
ottobre 2021, poiché “dagli accertamenti svolti dal Servizio ispettorato è
emerso che il suo centro degli interessi non risulta essere stato il Canton
Ticino per il periodo novembre 2016 - ottobre 2021” (cfr. doc. A0=71 inc.
42.2022.87);
1.3. Con
scritto del 30 giugno 2022 (cfr. doc. IV inc. 42.2022.49) l’USSI ha trasmesso
al TCA per competenza, in particolare, il messaggio di posta elettronica del 20
maggio 2022 di RI 1 all’amministrazione intitolato “RISPOSTA AL VOSTRO “ORDINE
DI RESTITUZIONE” DEL 4 MAGGIO 2022 E ALLA “DECISIONE SU RECLAMO” DEL 26 APRILE
2022 DEL SIGNOR __________” (cfr. doc. 57 inc. 42.2022.87) e il messaggio di
posta elettronica del 3 giugno 2022 inviato da RI 1 in risposta alla richiesta
dell’USSI di comunicare se “il suo mail del 20 maggio 2022 è da considerarsi
come un ricorso contro la nostra decisione su reclamo del 26 aprile 2022”
(cfr. doc. 56 inc. 42.2022.87), in cui è stato precisato che “(…) io sto
chiedendo la revisione delle vostre decisioni in quanto queste si basavano
principalmente sulle false dichiarazioni del Signor __________, già da lui
rettificate, senza dover passare attraverso il tribunale, che altrimenti
allungherebbe oltremodo il tempo della risoluzione del mio caso” (cfr. doc.
17 inc. 42.2022.87);
1.4. Il 27
agosto 2022 RI 1 ha osservato, all’attenzione di questo Tribunale, che il suo “mail
di reclamo” del 20 maggio 2022 è un ricorso contro l’ordine di restituzione
del 4 maggio 2022 e che “mi aspettavo perciò di ricevere da parte dei
responsabili dell’USSI una risposta relativa al mio ricorso riguardante il loro
ordine di restituzione e invece con mio stupore ho letto che la loro risposta
riguardava solo la decisione del 26 aprile 2022 di non riconoscermi le
prestazioni da febbraio a maggio 2021”. Egli ha specificato di non credere
che il TCA possa emanare a quest’ultimo riguardo una sentenza, non concernendo
argomenti giuridici, e ha chiesto che questa Corte non entri nel merito della
decisione su reclamo del 26 aprile 2022 contro la quale “io non ho mai
inteso fare ricorso al Tribunale delle assicurazioni”. RI 1 ha, per contro,
domandato che il TCA “proceda (…) ad emettere il suo giudizio sul mio
ricorso contro l’ordine di restituzione del 4 maggio 2022 da parte dell’USSI”.
Il medesimo ha riproposto il testo del suo messaggio di posta elettronica del
20 maggio 2022 al quale “per non creare fraintendimenti, tolgo la parte
finale, che riguardava la decisione del 26 aprile 2022 di non riconoscermi le
prestazioni da febbraio a maggio 2021” (cfr. doc. IX inc. 42.2022.49).
1.5. Con sentenza 42.2022.49 del 12
settembre 2022 il TCA, da una parte, ha stralciato dai ruoli la causa per
quanto riguardava il diniego di prestazioni assistenziali dal mese di febbraio
al mese di maggio 2021 di cui alla decisione su reclamo del 26 aprile 2022, in
quanto RI 1 non aveva manifestato la volontà di ricorrere contro la decisione
su reclamo del 26 aprile 2022. Al contrario egli ha dichiarato di non avere “mai
inteso fare ricorso al Tribunale delle assicurazioni” e ha chiesto di non entrare
nel merito della decisione su reclamo emessa dall’USSI il 26 aprile 2022 (cfr.
consid. 1.4.).
Dall’altra,
questo Tribunale ha ritenuto irricevibile il ricorso contro l’ordine di
restituzione del 4 maggio 2022 relativo alle prestazioni assistenziali
percepite da novembre 2016 a dicembre 2020, nonché nel mese di gennaio 2021 e
da giugno a ottobre 2021, difettando una decisione su reclamo, e ha precisato
che un ricorso avrebbe potuto essere eventualmente inoltrato al TCA contro la decisione
su reclamo relativa alla restituzione che l’USSI avrebbe emanato senza indugio.
1.6. Con
sentenza 42.2022.87 emanata in data odierna questa Corte ha poi accolto ai
sensi dei considerandi il ricorso del 21 ottobre 2022 di RI 1 contro la
decisione su reclamo del 23 settembre 2022 con cui l’USSI ha confermato
l’ordine di restituzione del 4 maggio 2022. La decisione su reclamo del 23
settembre 2022 è stata annullata e gli atti sono stati rinviati
all’amministrazione per procedere a un complemento istruttorio al fine di
stabilire se il domicilio dell’insorgente nel periodo 2016-2021 sia stato
trasferito a __________, come indicato dall’USSI, oppure no.
1.7. Il 21
ottobre 2022 RI 1 ha inviato al TCA un ulteriore ricorso concernente la
decisione su reclamo del 26 aprile 2022 (cfr. consid. 1.1.), indicando che alla
luce di “fondamentali elementi nuovi” - in particolare degli allegati A1-A19
riguardanti il fatto che l’assenza di un domicilio effettivo nel Cantone Ticino
dichiarata dall’USSI non sarebbe supportata da sufficienti prove - chiede il
riesame, in quanto anche per la decisione di negargli le prestazioni
assistenziali da febbraio a maggio 2021 non è stata assolutamente verificata
l’assenza o la mancanza di un domicilio. Per quanto riguarda il ritardo nella
richiesta di rinnovo delle prestazioni da febbraio a maggio 2021 (cfr. consid.
1.1.), il ricorrente ha asserito di non avere ricevuto, dopo la sua domanda di
rinnovo del 17 dicembre 2020, la decisione del 4 gennaio 2021 con cui gli
veniva assegnata in modo definitivo una prestazione assistenziale ordinaria per
il mese di gennaio 2021 (né la decisione del 18 dicembre 2020 in cui l’USSI
aveva indicato che il calcolo per il mese di gennaio 2021 era provvisorio,
visto che il 1° gennaio 2021 sarebbe entrata in vigore la revisione del premio
assicurazione e del relativo sussidio cassa malati, e che a inizio 2021 sarebbe
stata emessa una nuova decisione che avrebbe annullato e sostituito quella di
dicembre; cfr. doc. 74 inc. 42.2022.87) e che pensava che ciò fosse dovuto a
una sospensione nell’emettere la decisione a causa della “denuncia (poi
archiviata) che io avessi percepito illecitamente delle prestazioni
assistenziali in quanto disponessi di 833'600 Euro della società __________,
(come è avvenuto per la decisione di tassazione 2020 (…)” (cfr. doc. I pag.
4; 8; 9; 11).
Dal
ricorso dell’insorgente si evince che il medesimo ha precedentemente spiegato
all’amministrazione che “durante i mesi da febbraio a maggio 2021, ho
continuato a non avere un lavoro e a non avere entrate; non ricevendo le vostre
prestazioni, ho chiesto un prestito a mia madre, che aveva appena ricevuto
10'000 CHF, come eredità, da parte di sua madre, deceduta a causa del Covid
vecchio, soldi che comunque dovrò restituire, Perciò ho chiesto, che mi vengano
versate le prestazioni da febbraio a maggio 2021, retroattivamente” (cfr.
doc. I pag. 10).
Infine
il ricorrente ha osservato:
"
Io credevo (erroneamente) che essendo scaduti i termini per richiedere
il rinnovo delle prestazioni legalmente non fosse possibile un ricorso e che
potevo solo sperare nella comprensione dell’USSI; invece, consultandomi con
l’avvocato __________, mi ha fatto capire che anche questo caso minore,
rispetto al caso del reclamo contro l’ordine di restituzione, rappresenta
un’ingiustizia, contro la quale è lecito e giusto presentare ricorso; perché i
termini sono scaduti a causa del fatto che io non sono entrato in possesso
della decisione di rinnovo delle prestazioni assistenziali, e non perché io mi
trovassi permanentemente all’estero, in maniera da configurare che il mio
centro degli interessi vitali fosse a __________!
Ora, dimostrando che il
centro dei miei interessi vitali è in Cantone Ticino, è anche possibile far
cadere l’accusa che il motivo del mio non rinnovo, è perché mi trovassi
all’estero, come vorrebbe sostenere anche la signora __________” (doc. I pag.
13).
considerato in
diritto
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007
del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00
del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10
ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22
dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015);
2.2. L'art.
65 cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971
stabilisce che contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la
restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui
all'art. 33 Laps.
L'art. 33 della Legge
sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno
2000 stabilisce che:
" 1Contro le
decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di
reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data
di notificazione.
2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è
data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni
entro 30 giorni dalla data di notificazione.
3È’ applicabile la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da
questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA)."
2.3. Secondo l'art. 60 cpv. 1 LPGA,
applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Laps (cfr. consid.
2.2.), il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione
della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.
Secondo il capoverso 2, gli
articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA il
termine legale non può essere prorogato.
Ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 LPGA
le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui
indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o
consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge in tempo
utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato
rispettato (cpv. 2).
L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che
se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle
parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Se l'ultimo giorno del termine è un
sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o
cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il
diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante
(cpv. 3).
Ai
sensi dell’art. 38 cpv. 2bis LPGA una comunicazione
consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona
autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno
dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.
Si tratta di una presunzione legale
del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall’ufficio postale: la
scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. STF 8C_642/2018 del 19 settembre
2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).
Tale notificazione fittizia vale
anche nel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza
presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove l’assicurato doveva
prevedere l’invio di atti giudiziari (cfr. STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020
consid. 4.1.; STF 8C_797/2018 del 29 novembre 2018; STF
8C_53/2017 del 2 marzo 2017; DTF 141 II 429; DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014
dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).
L’invio si considera notificato il
settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si tratti di
un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018; STF
9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi
menzionati).
Secondo costante giurisprudenza
federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi
necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che
l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. STF 9C_90/2015 del 2 giugno 2015
consid. 3.4.; DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).
Se il termine di ricorso è spirato,
il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione
contestata cresce in giudicato (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018
consid. 1.1.; DTF 134 V 49 consid. 2; DTF
110 V 37
consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9,
pag. 479).
2.4. Nella
presente evenienza la decisione su reclamo emessa il 26 aprile 2022 riporta
l’indicazione “raccomandata” (cfr. doc. 73 inc. 42.2022.87).
In ogni caso dal messaggio di posta
elettronica inviato all’USSI dal ricorrente il 20 maggio 2022 (cfr. doc. 57
inc. 42.2022.87) emerge che la decisione su reclamo del 26 aprile 2022 è stata
notificata al medesimo il 27 aprile 2022.
Il termine di 30 giorni per
impugnare davanti al TCA il provvedimento citato ha iniziato a decorrere il 28
aprile 2022 ed è scaduto venerdì 27 maggio 2022.
Come
visto nei fatti, il 30 giugno 2022 l’USSI ha trasmesso a questo Tribunale per
competenza, in particolare, il messaggio di posta elettronica del 20 maggio
2022 di RI 1 riguardante segnatamente la decisione su reclamo del 26 aprile
2022 (cfr. consid. 1.3.).
Il 20
maggio 2022 l’impugnativa sarebbe stata tempestiva, tuttavia l’insorgente ha
poi dichiarato di non aver mai inteso ricorrere contro la decisione su reclamo
del 26 aprile 2022.
Il TCA
ha, pertanto, stralciato dai ruoli la causa per quanto concerneva il diniego di
prestazioni assistenziali dal mese di febbraio al mese di maggio 2021 (cfr.
consid. 1.5.).
Il nuovo ricorso del 21 ottobre 2022
contro la decisione del 26 aprile 2022 è, per contro, tardivo, poiché
posteriore alla scadenza del termine di trenta giorni per ricorrere al TCA (27
maggio 2022).
2.5. Va ora
esaminato se il ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.
L’art.
14 Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il
richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire
entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo
domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.
Di analogo tenore è l'art. 41 LPGA
concernente la “restituzione in termini”.
Per "impedimento non
colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza
maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze
personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere
valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere
rimproverata una negligenza.
L’assenza di colpa deve essere
manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF
8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21
novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998, n. 151).
La
giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave
malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non
colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di
agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure
stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura
necessari (cfr. STF 8C_72872022 del 19 dicembre 2022 consid. 4; STF 9F_15/2022
del 26 ottobre 2022 consid. 2.2.; STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid.
2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT
II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a;
cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Tra gli impedimenti non colpevoli
ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine
va annoverata anche la morte di un parente se la stessa interviene poco prima
della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid.
2.2.).
Per la questione dell'impedimento
senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo
rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura
più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata
di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire
il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF
9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
Non
costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro,
l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione
di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2,
pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag.
343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).
Deve ancora
essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un
rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del
diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e
seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).
2.6. Il
ricorrente ha fatto valere di aver creduto (erroneamente) che, essendo scaduti
Fatti
i termini per richiedere il rinnovo delle prestazioni assistenziali, non fosse
possibile un ricorso e che poteva solo sperare nella comprensione dell’USSI
(cfr. doc. I pag. 13; consid. 1.7.).
Tale
ragione non consente, però, di giustificare la tardività del ricorso interposto
il 21 ottobre 2021 contro la decisione su reclamo del 26 aprile 2022.
In
effetti, in primo luogo, in quest’ultimo provvedimento l’amministrazione ha chiaramente
indicato i mezzi di diritto, e meglio che “contro la presente decisione è
data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni via Pretorio
16, 6901 Lugano, entro 30 giorni dalla notifica (…)” (cfr. doc. 79 inc,
42.2022.87).
In
secondo luogo, va osservato che nel caso di specie il TCA, nel contesto della
procedura 42.2022.49 (cfr. consid. 1.5.), ha trasmesso all’insorgente la
risposta di causa del 16 agosto 2022 con cui l’amministrazione ha, tra l’altro,
postulato la reiezione del suo “ricorso” del 20 maggio 2022 contro la decisione
su reclamo del 26 aprile 2022, non avendo il medesimo chiesto per tempo il
rinnovo delle prestazioni assistenziali per il lasso di tempo febbraio - maggio
2021 e gli ha assegnato un termine di dieci giorni per presentare eventuali
nuove prove (cfr. STCA 42.2022.49 del 12 settembre 2022). Egli al riguardo ha,
però, risposto di non credere che il TCA potesse emanare a quest’ultimo
riguardo una sentenza, non concernendo argomenti giuridici, e ha chiesto che
questa Corte non entrasse nel merito della decisione su reclamo del 26 aprile
2022 contro la quale “io non ho mai inteso fare ricorso al Tribunale delle
assicurazioni” (cfr. consid. 1.4.).
In
simili condizioni occorre concludere che l’insorgente è stato posto nelle
condizioni, tramite l’indicazione dei rimedi di diritto nella decisione su
reclamo del 26 aprile 2022, rispettivamente la comunicazione della risposta di
causa del 16 agosto 2022 in cui l’USSI ha proposto di respingere l’impugnativa
relativa al diniego delle prestazioni assistenziali da febbraio a maggio 2021,
come pure l’assegnazione di un termine per presentare eventuali nuovi mezzi di
prova da parte del TCA, di non dubitare della possibilità di contestare davanti
a questa Corte il provvedimento in questione e di ricevere un giudizio a tale
proposito.
Egli,
però, benché la procedura di ricorso davanti al TCA contro la decisione su
reclamo del 26 aprile 2022 fosse già pendente, ha esplicitato la sua chiara
intenzione di non ricorrere contro tale provvedimento (“io non ho mai inteso
fare ricorso al Tribunale delle assicurazioni”), di modo che questo
Tribunale non ha potuto che stralciare la causa dai ruoli (cfr. consid. 1.6.).
RI 1,
se - nonostante tutto - avesse nutrito delle reali perplessità circa la
possibilità che venisse emanata una sentenza riguardo al diniego
dell’assistenza sociale da febbraio a maggio 2021, volendo comunque fermamente
contestare tale decisione negativa, avrebbe semmai dovuto limitarsi a chiedere
ragguagli in merito.
Nella
presente evenienza non sono, dunque, dati i presupposti per restituire il
relativo termine.
2.7. Alla
luce di quanto esposto, il ricorso inoltrato dall’insorgente contro la
decisione su reclamo del 26 aprile 2022 tardivamente il 21 ottobre 2022 è
irricevibile.
2.8. In
concreto l’irricevibilità è data anche ponendo mente al fatto che RI 1 ha
chiesto il riesame della decisione di non concedergli le prestazioni
assistenziali da febbraio a maggio 2021 (cfr. doc. I; consid. 1.7.).
L’art. 1 Legge sull’armonizzazione
e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) prevede che:
" 1La legge
ha lo scopo di armonizzare e coordinare i principi e le disposizioni che
disciplinano la concessione delle prestazioni sociali erogate dal Cantone.
2Essa sostiene l’integrazione sociale.”
Secondo l’art. 2 cpv. 1 Laps sono
prestazioni sociali ai sensi della Laps tra l’altro le prestazioni
assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale.
L’art. 2 cpv. 2 Laps enuncia che la
Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 definisce in quale misura le
disposizioni di cui agli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 vengono applicate alle
prestazioni assistenziali.
Ne discende che l’art. 24 Laps,
concernente la revisione e la riconsiderazione, è invece applicabile alle
prestazioni assistenziali.
Il tenore dell’art. 24 Laps è il
seguente:
" 1Le decisioni e le decisioni su reclamo formalmente
passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se il titolare del
diritto o un membro della sua unità di riferimento o l’organo amministrativo
competente scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di
prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
2L’organo amministrativo competente può tornare su una
decisione o su una decisione su reclamo formalmente passata in giudicato se,
cumulativamente:
a) era manifestamente errata,
b) la rettifica ha una notevole importanza.
3L’organo amministrativo competente può riconsiderare
una decisione o una decisione su reclamo contro la quale è stato inoltrato
ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.”
Dal Messaggio n. 5723 del 25
ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno
2000 (Laps) p.to 2.5.7. si evince che:
" Il nuovo art.
24 Laps viene ripreso dall’art. 53 LPGA, che tratta della revisione e della
riconsiderazione.
Per il nuovo art. 24 cpv. 1
Laps, la revisione deve avvenire d’ufficio se le condizioni previste dalla
legge sono adempiute, cioè se l’assicurato o l’organo amministrativo competente
scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non
potevano essere prodotti in precedenza.
Competente a procedere alla
revisione è l’organo amministrativo che ha emanato la decisione (o la decisione
su reclamo) oggetto della revisione. A livello procedurale, sono applicabili –
per il rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Laps – le disposizioni della LPGA. Come
previsto dal nuovo art. 25 cpv. 1 Laps la revisione ha effetto retroattivo,
cioè ex tunc.
La revisione prevista al nuovo
art. 24 cpv. 1 Laps non deve essere confusa con l’istituto della revisione
periodica o straordinaria, già prevista e secondo differenti condizioni,
dall’art. 27 Laps.
L’art. 24 cpv. 2 e 3 Laps tratta invece
dell’istituto della riconsiderazione, prevedendo che l’organo amministrativo competente
può tornare su una decisione o su una decisione su reclamo formalmente passata
in giudicato se essa era manifestamente errata e se la rettifica è di
importanza notevole. La riconsiderazione di una decisione o una decisione su
reclamo contro la quale è stato inoltrato ricorso è possibile soltanto fino
all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.
Competente a procedere alla revisione è
l’organo amministrativo che ha emanato la decisione (o la decisione su reclamo)
oggetto di riconsiderazione. A livello procedurale, sono applicabili – per il
rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Laps – le disposizioni della LPGA. Come
previsto dal nuovo art. 25 cpv. 2 Laps la riconsiderazione ha effetto a partire
dal momento in cui è stata emanata la decisione oggetto di modifica, cioè ex
nunc e pro futuro.”
2.9. Come esposto sopra, l’art. 24 Laps
riprende il tenore dell’art. 53 LPGA.
Considerandi
L'art. 53 LPGA prevede che:
" Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in
giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore
scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non
potevano essere prodotti in precedenza.
(cpv. 1)
L'assicuratore può tornare sulle decisioni
o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato
che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole
importanza. (cpv. 2)
L'assicuratore può riconsiderare una
decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato
ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. (cpv.
3)"
I principi relativi alla
riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza
precedentemente all'entrata in vigore della LPGA sono stati concretizzati all'art.
53.
LPGA (cfr. STF U 397/05 del 24 gennaio 2007; STF I 206/06 del 13 marzo 2007;
STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine; STFA U 149/03 del 22 marzo
2004.
consid. 1.2; STFA I 133/04 dell’8 febbraio 2005 consid. 1.2.).
2.10
Per quel che concerne la
riconsiderazione di una decisione sulla base dell'art. 53 cpv. 2 LPGA, va
ricordato che l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in
giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario
nel
merito, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza
rilevante (cfr. STF 8C_366/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF
9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STFA C 227/03 del 23 marzo 2004; STFA C 349/00 del 12 febbraio 2004; STFA C 19/03 del
17.
dicembre 2003; STFA C 307/01del 28 novembre 2003; STFA C 81/03 del 21 luglio
2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p.
469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA
1998.
N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a
e riferimenti).
Al riguardo giova evidenziare che
per costante giurisprudenza, l'amministrazione non può essere obbligata né
dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione, ma ne
ha semplicemente facoltà (cfr. STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 5.1.; STFA
I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50; STF 9C_517/2011 del
12.
settembre 2011; STFA U 17/05 del 27 ottobre 2006; STFA I 206/06 del 13 marzo
2007).
Dalla riconsiderazione (o riesame)
va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative (art. 53
cpv. 1 LPGA).
Per analogia con la revisione
processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie (art. 61 lett. i
LPGA), l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione
formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi
mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. STF
8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.1.-3.3.; STF 8C_549/2015 del 28
ottobre 2015 consid. 4; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA
C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
In
proposito cfr. anche STF 8C_709/2020 del 6 settembre 2021 consid. 3.1.1.,
pubblicata in SVR 2022 UV Nr. 7 pag. 27.
2.11
Ai sensi degli art. 24 Laps e 53 cpv.
1.
e 2 LPGA è l’organo amministrativo competente, ossia l’autorità che ha emesso
la decisione cresciuta in giudicato di cui si chiede la riconsiderazione,
rispettivamente la revisione, che deve avantutto pronunciarsi al riguardo (cfr.
consid. 2.8.-2.10.).
In effetti lo scopo di un’istanza
di riconsiderazione e di revisione è indurre l’amministrazione a un ulteriore
esame di un provvedimento cresciuto in giudicato (cfr. DTF 133 V 50 consid.
4.2.2.).
In concreto, quindi, a torto RI 1
ha inoltrato la domanda di riesame della decisione su reclamo del 26 aprile
2022.
cresciuta in giudicato direttamente al TCA, invece che all’USSI.
È utile ricordare che questa Corte
con giudizio 42.2022.49 del 12 settembre 2022, in relazione al “ricorso” del 20
maggio 2022, non è entrata nel merito della questione relativa al diniego di
prestazioni assistenziali dal mese di febbraio al mese di maggio 2021 stabilito
con la decisione su reclamo del 26 aprile 2022, bensì, da questo profilo, ha
stralciato la causa dai ruoli, in quanto RI 1 aveva manifestato la volontà di non
ricorrere contro la decisione su reclamo del 26 aprile 2022 (cfr. consid. 1.4.;
1.5.).
Questa Corte non può,
conseguentemente, entrare nel merito dello scritto del 21 ottobre 2022 di RI 1
(cfr. STCA 42.2015.16-20 del 2 novembre 2015).
Per completezza giova ribadire che l’autorità
amministrativa non può essere obbligata a riconsiderare un proprio
provvedimento (cfr. consid. 2.10.).
Inoltre va rilevato che l’Alta
Corte, con la sentenza I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V
50, ha stabilito che la mancata entrata in materia su una domanda di
riconsiderazione non è impugnabile mediante opposizione, rispettivamente
reclamo.
Nemmeno è possibile entrare nel
merito di un conseguente ricorso. Pertanto il rifiuto di entrare in materia di
una domanda di riconsiderazione non può fare l’oggetto di un controllo
giudiziario (cfr. STF 9C_330/2022 del 5 settembre 2022; STF 9C_452/2013 del 10
luglio 2013; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011).
Inoltre va rilevato che il TCA, per
quel che concerne la revisione, può pronunciarsi solo su decisioni su reclamo
emanate dall’organo amministrativo competente.
Gli atti vanno, dunque, trasmessi
all’USSI (cfr. art. 6 cpv. 1 LPAmm applicabile in virtù del rinvio di cui
all’art. 31 Lptca) che dovrà pronunciarsi in relazione all’istanza di riesame
della decisione su reclamo del 26 aprile 2022 entro un termine adeguato.
2.12
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della
LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
L’oggetto della lite sottoposta
all’esame di questo Tribunale concerne la contestazione del diniego a
prestazioni assistenziali da febbraio a maggio 2021 con contestuale domanda di
riesame della decisione del 26 aprile 2022. Il ricorso di RI 1 si è però
rivelato irricevibile (cfr. consid. 2.4.; 2.6.; 2.7.; 2.8.).
Nella
presente fattispecie può restare aperta la questione di sapere se si tratti o
meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis
LPGA.
Nel
caso sia una lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la
LADI non ne prevede l’applicazione.
Anche
qualora la causa non riguardasse delle prestazioni, non verrebbero comunque
imposte spese.
In
effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021
consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della
gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale
non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera
l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà
di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di
prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune
controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però
un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale,
deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.
5.2; 143 I 227 consid.
4.3.1; 124 I 241 consid.
4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art.
61.
LPGA).”
Nel
Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del
21.
luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità
generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
In proposito cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio
2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.
Ne
discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA
38.2022.89
del 24 gennaio 2023 consid. 2.8.; STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022
consid. 2.10.; STCA 38.2021.60 del 20 settembre 2021 consid. 2.7.; STCA
38.2021.39
del 25 agosto 2021 consid. 2.8.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è irricevibile.
§ Gli
atti sono trasmessi all’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento per
competenza.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti