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Decisione

42.2022.90

A beneficiario di AS che ha percepito ISD x 6 mesi in ossequio a principio di sussidiarietà e che poi - dopo aver riaperto con moglie pensione familiare non redditiz. - ha chiesto rinnovo AS non si giustifica rifiuto totale prestaz. Tuttavia importo prestazione assistenz. ordin. può essere ridotto

30 gennaio 2023Italiano28 min

della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2022.90

rs

Lugano

30 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 settembre 2022 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 22 settembre 2022 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501

Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. L’Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento (in seguito: USSI), con decisione su reclamo del 29 ottobre

2021, cresciuta incontestata in giudicato, ha confermato il proprio

provvedimento del 24 settembre 2021 (cfr. doc. 1217) con il quale aveva

impartito a RI 1 un termine di tre mesi scadente il 31 dicembre 2021 per

procedere alla chiusura della propria attività indipendente, affiliarsi quale

persona senza attività lucrativa e chiedere le indennità straordinarie di

disoccupazione, in quanto l’attività indipendente di “affittacamere”, la quale

dopo la fine del confinamento e fino a quel momento non era ancora stata

ripresa, era in essere da più anni senza avergli permesso di raggiungere

l’indipendenza economica e l’uscita dall’assistenza sociale (cfr. doc. 22=3223=3411).

1.2. Il 7 gennaio 2022 l’USSI ha

respinto la richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali scadute il 31

dicembre 2021 interposta da RI 1 il 3 gennaio 2022, ritenuto che il medesimo

continuava a svolgere la sua attività professionale indipendente senza ottenere

l’indipedenza economica (cfr. doc. 3329).

Con decisione del 3 febbraio 2022

l’amministrazione ha annullato e sostituito la decisione del 7 gennaio 2022,

contro la quale era stato inoltrato reclamo il 10 gennaio 2022 (cfr. doc. 3325),

riconoscendo a RI 1 una prestazione assistenziale di fr. 1'137 per il mese di

gennaio 2022, considerato che egli a fine gennaio 2022 ha chiesto lo stralcio

dell’affiliazione alla Cassa __________ e le indennità straordinarie di

disoccupazione (cfr. doc. 3190).

1.3. RI 1 ha percepito le indennità

straordinarie di disoccupazione dal 21 gennaio al 7 luglio 2022 (cfr. doc. 2205;

A1 pag. 8).

1.4. Il 14 luglio 2022 l’interessato ha

presentato una nuova domanda di rinnovo delle prestazioni assistenziali, in cui

ha osservato “sono sempre alla ricerca di un impiego fisso nel mio settore

assicurativo o paritario. Mia moglie __________ si occuperà occasionalmente

della conduzione della pensione di famiglia che alla fine del periodo estivo

valuterà se mantenere o affittare in continuità l’appartamento” (cfr. doc. 2202;

A1 pag. 3).

1.5. Con decisione del 30 agosto 2022

l’USSI, dopo avere richiesto a RI 1 della documentazione riguardante l’attività

relativa alla pensione di famiglia (cfr. doc. 2201; 2240 segg.) e successivamente

all’audizione davanti al Servizio Ispettorato della Sezione del sostegno

sociale del 23 agosto 2022 (cfr. doc. 2194), ha respinto la sua richiesta del

14 luglio 2022, indicando:

" (…) Ritenuto

che a tutt’oggi la sua/vostra attività professionale di affitta camere risulta

ancora attiva (senza permettervi di raggiungere l’indipendenza economica),

nonostante la nostra decisione del 24 settembre 2021, confermata dalla

decisione su reclamo del 29 ottobre 2021 cresciuta in giudicato, con la quale

le/vi avevamo intimato di chiudere la sua/vostra attività entro il 31 dicembre

2021, e richiamata la nostra decisione del 7 gennaio 2022 con la quale le/vi

avevamo rifiutato le prestazioni assistenziali, motivo per cui non si

giustifica più un nostro intervento.” (Doc. 2193)

1.6. RI 1, il 2 settembre 2022, ha

interposto reclamo contro il provvedimento del 30 agosto 2022, asserendo, da un

lato, di avere cancellato la sua posizione di indipendente a seguito

dell’intimazione del settembre/ottobre 2021 di chiudere l’attività indipendente

entro il 31 dicembre 2021. Dall’altro, che l’attività di gestione della __________

a __________, benché risultasse iscritta ancora a suo nome, è rimasta inattiva

dal 1° gennaio all’8 luglio 2022 e da allora è stata gestita unicamente dalla

moglie per sopperire alle necessità della famiglia (cfr. doc. 2190).

1.7. Il 22 settembre 2022 l’USSI ha

emesso una decisione su reclamo con cui ha confermato il proprio provvedimento

del 30 agosto 2022, facendo riferimento al verbale di audizione davanti al Servizio

Ispettorato della Sezione del sostegno sociale del 23 agosto 2022 da cui è

emerso in particolare che “l’attività di affittacamere è partita a luglio

2022 e l’intenzione è quella di continuare. Ribadisco che è mia moglie che se

ne occupa, io lavoro a __________”.

L’amministrazione ha, inoltre,

rilevato:

" Irrilevante

è sapere chi esercita, gestisce l’attività di affittacamere tra i membri

facenti parte dell’unità di riferimento. Ritenuto che la stessa è ancora

attiva, considerata inoltre la chiara intenzione di continuarla, la decisione

di rifiuto deve essere confermata. A titolo abbondanziale si rileva che nemmeno

attualmente la situazione finanziaria dell’attività permette di far fronte al

fabbisogno dell’unità di riferimento” (Doc. A1 pag. 9)

1.8. All’USSI, il 26 settembre 2022, è

pervenuto il seguente scritto di RI 1:

" (…) in

data odierna 23.9.2022 accuso la ricezione della vostra raccomandata datata 22

settembre 2022 con vostra decisione su reclamo datata 30 agosto.

Per evitare situazioni estreme, a partire

dal 10 settembre 2022 abbiamo provveduto alla chiusura della __________ secondo

vostro diktat e siano rimasti senza alcuna entrata né da partire di USSI che da

parte della nostra attività.

Già dal mese di luglio non riceviamo

alcunché e neppure in agosto e settembre abbiamo ricevuto nemmeno gli assegni

familiari e ci troviamo in una situazione di pieno tracollo finanziario con le

decisioni che si susseguono e comunicate sempre con tempistica disastrosa (vedi

ultima decisione datata 30 agosto pervenutaci solamente oggi 23 settembre).

Non abbiamo più alcun minimo vitale e il

tentativo di impiego presso la società __________ proprietaria del __________

in __________ è risultata totalmente fallimentare a causa di gravi lacune di

gestione delle quali non volevo essere responsabile e prossima cessione

dell’attività Detto impiego ha avuto inizio operativo il 16 agosto e terminato

il 5 settembre con esonero per il 12 settembre e sono ancora in attesa del

dovuto stipendio e degli assegni familiari mai versatimi.

La mia famiglia in questo momento non ha

alcuna entrata grazie alle vostre decisioni e non ho più alcun mezzo di

sostentamento con le indennità USSI rifiutate.

Attualmente ho a disposizione 28 franchi

sul conto e 10 franchi in tasca.

Per l’appartamento è stato fatto un

annuncio di affitto dal 10 settembre scorso ma non abbiamo ancora avuto

richieste e quindi si trova sfitto.

Vi allego il link di ___________ (…)” (Doc.

I)

L’amministrazione, il 25 ottobre

2022, ha trasmesso per competenza al TCA la lettera del 23 settembre 2022 (cfr.

doc. II).

1.9. L’USSI, in risposta, ha postulato

la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (cfr. doc. IV).

Fatti

1.10. Il

15 novembre 2022 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10

giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. V). Le parti

sono rimaste silenti.

considerato in

diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se l’USSI

abbia a ragione o meno negato al ricorrente il diritto alle prestazioni

assistenziali richieste nel mese di luglio 2022.

2.2. L’intervento

della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza

sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale

normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio

2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre

2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006

pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26

giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del

2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

2.3. L'art. 1 Las stabilisce che lo

Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,

all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione

federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per

cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le

prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e

professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art.

2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede

al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono

complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni

sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi

cantonali".

Il

cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali

propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite

le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.4. Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette

sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle

situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse

si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa

distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in

relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3 Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali

ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la

soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le

prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della

Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere

ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19 Las, concernente la soglia

di intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per

le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,

tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale."

L’art.

19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in

deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai

limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI.

La

Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da

molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare

della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della

COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel

Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione

della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione

federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero

si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei

singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

A decorrere dal 1° gennaio

2021 le Direttive riguardanti gli importi

delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:

"

Persone dell’unità di riferimento

- Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1

persona

1’006.--

Considerandi

2.

persone

1'539.--

3.

persone

1'871.--

4.

persone

2'153.--

5.

persone

2'435.--

Per ogni

persona

+ 204.--

supplementare”

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali per il 2021, in BU 1/2021 del 5 gennaio 2021, pag.

2).

Gli importi relativi al

fabbisogno per l’anno 2022 sono rimasti invariati rispetto al 2021 (cfr. Direttive

riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2022 del 28

dicembre 2021; https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SDSS/USSI/Direttive_prestazioni_assistenziali.pdf).

Dal 1° gennaio 2023 gli importi

dei forfait di mantenimento sono stati aumentati come segue:

"

Persone dell’unità di riferimento

- Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

1.

persona

1’031.-- / mese

2.

persone

1'577.-- / mese

3.

persone

1'918.-- / mese

4.

persone

2'206.-- / mese

5.

persone

2'495.-- / mese

Per ogni persona

+ 209.-- / mese

supplementare”

2.5

L’USSI,

con decisione del 30 agosto 2022 confermata dalla decisine su reclamo del 22

settembre 2022 (cfr. consid. 1.5.; 1.7.), ha negato al ricorrente il diritto

alle prestazioni assistenziali richieste nel mese di luglio 2022, in quanto l’attività

di affittacamere in relazione all’appartamento di 2,5 locali presso la propria

abitazione di proprietà in __________ è continuata nonostante

l’amministrazione, già con decisione su reclamo del 29 ottobre 2021, cresciuta

incontestata in giudicato, gli avesse intimato di chiudere tale attività

indipendente non redditizia (cfr. consid. 1.1.).

Riguardo

ai richiedenti l’assistenza sociale che esercitano un’attività indipendente, va

evidenziato che la nostra Massima Istanza, in una sentenza 2P 301/2004 del 6

dicembre 2004, si è così espressa:

"

Par arrêt du 26 octobre

2004, le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal

administratif) a rejeté le recours de X.________ contre la décision de

l'Hospice général du 21 mai 2004. Il a d'abord rappelé le but de l'assistance

publique et souligné son caractère subsidiaire par rapport aux autres

prestations sociales fédérales, cantonales ou communales. Puis, il a retenu en

particulier que, depuis le 16 mai 2003, date de l'inscription de son entreprise

au registre du commerce, l'intéressée exerçait une activité à titre

indépendant, ce qui l'empêchait de s'inscrire à l'Office cantonal pour

rechercher une activité salariée ou, à défaut, pour percevoir des prestations

de l'assurance-chômage. Comme les prestations d'assistance étaient subsidiaires

par rapport aux prestations de chômage, elles devaient être refusées en

l'espèce. La décision querellée était d'autant plus justifiée que l'intéressée

n'avait pas fourni la totalité des renseignements nécessaires au sujet de sa situation

financière effective et qu'elle ne désirait pas mettre un terme à son activité

indépendante.

(...)

7.

Au demeurant, la lecture de l'arrêt attaqué

permet de constater que le Tribunal administratif a appliqué correctement la

législation topique, en particulier la loi du 19 septembre 1980 sur

l'assistance publique du canton de Genève."

Dalla

sentenza cantonale relativa a quel caso (ATA/804/2004) si evince che il diritto

a prestazioni assistenziali è stato riconosciuto ancora durante tre mesi (fino

al 31 agosto 2003), dopo che l'assicurata aveva iniziato un'attività lucrativa

indipendente a titolo principale, che in precedenza aveva effettuato per

diversi anni a titolo accessorio (beneficiando di prestazioni assistenziali).

Con

sentenza 8C_782/2019 del 9 settembre 2020 il TF ha confermato il diniego di

prestazioni assistenziali deciso dall’autorità competente del Canton Ginevra e

avallato dalla Camera amministrativa della Corte di giustizia del Canton

Ginevra nei confronti di una persona che dopo aver ricevuto per sei mesi da

parte dell’assistenza sociale un aiuto finanziario eccezionale quale indipendente

aveva comunque mantenuto lo statuto professionale d’indipendente.

Il

TF ha in particolare evidenziato, da un lato, che l’oggetto della

contestazione, determinato dal giudizio impugnato, verteva sull’aiuto sociale

ordinario ai sensi della legge cantonale sull’inserimento e l’aiuto sociale

individuale (LIASI, la quale secondo la giurisprudenza

cantonale ginevrina concretizza il principio di sussidiarietà; cfr. consid.

3.3.) e non sull’aiuto d’urgenza ex art. 12 Cost.

Dall’altro,

che il diniego dell’assistenza sociale oltre il termine di sei mesi (consid. 3.3.:

“L’art.16 al. 2 RIASI précise que l'aide financière est accordée pour une

durée de trois mois; en cas d'incapacité de travail du bénéficiaire, les

prestations peuvent être accordées pendant une durée maximale de six mois”) era dipeso unicamente dal rifiuto dell’insorgente di rinunciare al

suo statuto d’indipendente presso l’ufficio cantonale delle assicurazioni

sociali. Al riguardo è stato specificato che la libertà economica giusta

l’art. 27 Cost. non risultava violata, in quanto la ricorrente era libera di

restare iscritta come indipendente e di continuare a cercare lavoro in tal

senso senza richiedere l’aiuto da parte dell’assistenza sociale.

Al riguardo per completezza è

utile rilevare che nel maggio 2022 il Consiglio di Stato del Canton Ginevra ha

presentato il progetto di legge sull’aiuto sociale e la lotta contro la

precarietà (Loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité - LASLP) che costituisce

una riforma profonda della legge sull’inserimento e l’aiuto sociale individuale

(LIASI) con lo scopo, tra l’altro, di sostenere meglio

le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, ad esempio prolungando

da tre a sei mesi (rinnovabili) la durata dell’aiuto sociale a loro favore (cfr.

https://www.ge.ch/document/communique-hebdomadaire-du-conseil-etat-du-4-mai-2022#extrait-28540; https://www.ge.ch/document/28585/telecharger).

Il 10 gennaio 2023 la Commissione

degli affari sociali si è però rifiutata di entrare in materia su tale

progetto. Pertanto la revisione della legge concernente l’aiuto sociale sarà

oggetto di dibattito in Gran Consiglio soltanto dopo le elezioni cantonali del

mese di aprile 2023 (cfr. https://www.tdg.ch/la-reforme-sociale-de-thierry-apotheloz-prend-leau-379349661567; https://www.rts.ch/audio-podcast/2023/audio/la-reforme-de-l-aide-sociale-a-ete-balayee-par-la-commission-des-affaires-sociales-du-grand-conseil-genevois-25892015.html?id=25892018).

L’Alta

Corte, in una sentenza 8D_13/2020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4., ha poi

evidenziato che pretendere che un beneficiario dell’assistenza sociale

interrompa entro un adeguato termine un’attività indipendente che non consente

di far fronte al proprio fabbisogno non viola il principio della parità di

trattamento, né il divieto dell’arbitrio.

In

tale giudizio il Tribunale federale ha rilevato che le disposizioni COSAS

prevedono che la soppressione delle prestazioni è consentita solo in caso di

violazione del principio di sussidiarietà (cfr. p.to F.3 cfr. 4 della versione

valida dal 1° gennaio 2021).

In

quel caso di specie al ricorrente, il quale esercitava un’attività indipendente

non redditizia che aveva comunque interrotto nell’agosto 2019, non poteva essere

imputata una tale violazione. Non si giustificava, quindi, la completa

soppressione delle prestazioni assistenziali dal 1° luglio al 26 agosto 2019,

bensì soltanto la relativa riduzione per non avere rispettato le condizioni

fissate dall’amministrazione (cfr. consid. 11.1.).

In proposito cfr. STF 8C_267/2022

del 15 giugno 2022 con cui l’Alta Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso

interposto contro la sentenza A1 21 212 emanata dal Tribunale cantonale del

Vallese il 6 aprile 2022 da una persona alla quale era stata rifiutata

l’assistenza sociale poiché la sua attività di consulenza, iscritta al Registro

di commercio, non aveva potenzialità di sviluppo entro un termine di sei mesi.

Il

TCA, dal canto suo, in una sentenza 42.2006.12 del 15 febbraio 2007, pubblicata

in RtiD II-2007 N° 14 pag. 62 seg., ha confermato una decisione su reclamo

dell'USSI che ha negato ad un gallerista indipendente il prolungamento

dell'aiuto temporaneo di sei mesi accordatogli dall'assistenza sociale in

quanto alla conclusione di quel periodo la situazione finanziaria dell'attività

dell'interessato non era concretamente cambiata né era imminente un turnaround

(l’espressione “turnaround”

rappresenta tutti i processi sistematici di rilancio, generatore di un insieme

di cambiamenti rilevanti, spesso urgenti, disegnati in vista di un obiettivo:

il ritorno dell’impresa all’equilibrio, alla redditività, allo sviluppo

ulteriore. Da un punto di vista formale il turnaround coincide con

l’approvazione del piano di risanamento, mentre dal punto di vista sostanziale

si identifica con l’attuazione delle prime operazioni finalizzate ad arginare

le perdite; cfr. www.tesionline.it)

della stessa.

Inoltre

in una sentenza 42.2010.1 del 27 settembre 2010 il TCA ha stabilito che le

prestazioni assistenziali possono essere riconosciute, per principio, durante

tre mesi, anche se si tratta di un'attività indipendente già in corso. Il

ricorso contro il diniego dell’assistenza sociale presentato da un interessato

è così stato parzialmente accolto, annullando la decisione impugnata per quel

che riguardava il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2009 e confermandola per

il periodo precedente.

Il

ricorso interposto contro la sentenza sopra citata dall’assicurato all’Alta

Corte è stato dichiarato inammissibile (cfr. STF 8C_863/2010 del 12 novembre

2010).

2.6

Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che è vero che con decisione

su reclamo del 29 ottobre 2021, cresciuta incontestata in giudicato, l’ USSI ha

confermato il proprio provvedimento del 24 settembre 2021 con il quale aveva

impartito a RI 1 un termine di tre mesi scadente il 31 dicembre 2021 per

procedere alla chiusura della propria attività indipendente, affiliarsi quale

persona senza attività lucrativa e chiedere le indennità straordinarie di

disoccupazione, in quanto l’attività indipendente di “affittacamere” non gli

consentiva di raggiungere l’indipendenza economica e l’uscita dall’assistenza

sociale (cfr. consid. 1.1.).

È altrettanto vero, però, da un

lato, che in concreto l’amministrazione nel mese di febbraio 2022 ha

riconosciuto una prestazione assistenziale di fr. 1'137.-- per il mese di

gennaio 2022 al ricorrente (cfr. doc. 3190; consid. 1.2.), visto che a fine

gennaio 2022 l’affiliazione del medesimo alla Cassa __________ quale

indipendente (in relazione all’attività del __________, corrispondente al

domicilio dell’insorgente; cfr. doc.3103) avvenuta nel giugno 2020 (cfr. doc.

3148) è stata stralciata (cfr. doc. 3147).

Dall’altro, che RI 1, dal 21

gennaio al 7 luglio 2022, ha percepito le indennità straordinarie di

disoccupazione (cfr. doc. 2205; consid. 1.3.).

In occasione dell’audizione davanti

al Servizio Ispettorato della Sezione del sostegno sociale del 23 agosto 2022 l’insorgente

ha affermato che il B&B, che da gennaio a luglio 2022 è stato chiuso apponendo

sugli appositi siti adibiti al pernottamento “il tutto bloccato come host

mettendo tutto il calendario senza disponibilità”, da luglio 2022 è stato

riaperto come pensione famigliare, e meglio come attività di affittacamere di

cui si occupa sua moglie. A quel momento il ricorrente ha indicato che

l’intenzione era quella di continuare con l’attività di affittacamere,

ribadendo che era la moglie ad occuparsene.

È stato ad ogni modo precisato,

rispondendo al quesito “Signor RI 1 per quale ragione ha deciso di riaprire

il suo B&B?”:

" (…)

abbiamo una casa che può portarci dei benefici finanziari. Dunque ho pensato a

due alternative: o affittare l’appartamento a un inquilino fisso, oppure

sfruttarlo con l’attività di b&b che è anche più fruttuoso.” (Doc. 2197)

Nel ricorso l’insorgente ha poi

asserito di avere chiuso dal 10 settembre 2022 la pensione di famiglia e di

aver pubblicato nella stessa data un annuncio di affitto dell’appartamento in questione

(cfr. doc I; consid. 1.8.).

Dalle carte processuali risulta in

effetti che riguardo all’appartamento di 2,5 locali in __________ sarebbe stato

concluso un contratto di locazione a inizio novembre 2022 con effetto dal 1°

gennaio 2023 (agli atti figura soltanto una copia del contratto non firmata dal

locatario). La pigione corrisponderebbe a fr. 1'100.-- mensili, oltre a un

acconto spese di fr. 200.-- al mese e il deposito di garanzia sarebbe pari a

fr. 3'900.-- (cfr. doc. 3994; 3996).

In simili condizioni, tutto ben

considerato, questo Tribunale ritiene che non si giustifichi il rifiuto totale

delle prestazioni assistenziali in relazione alla richiesta di rinnovo del mese

di luglio 2022 inoltrata dal ricorrente.

L’USSI, a ragione, ha evidenziato

che è irrilevante sapere chi di preciso eserciti, gestisca l’attività di

affittacamere, siccome in concreto si tratta in ogni caso di due membri (il

ricorrente e la moglie) della stessa unità di riferimento (cfr. doc. A1 pag. 9;

consid. 1.7.), i cui redditi computabili e le cui spese computabili vanno

sommati al fine di determinare l’eventuale diritto a prestazioni assistenziali

(cfr. art. 18, 22 Las e 5 Laps).

Nel caso di specie è tuttavia decisivo

il fatto che almeno fino al mese di luglio 2022 (quando ha richiesto il rinnovo

delle prestazioni assistenziali) l’insorgente - nella cui unità di riferimento

vi sono due figli minorenni nati nel 2008, rispettivamente nel 2013 (cfr. doc.

3192) - ha dato seguito alle istruzioni di fine 2021 impartitegli dall’amministrazione,

annullando la propria affiliazione alla Cassa di compensazione quale

indipendente a inizio 2022 e facendo ricorso dal 21 gennaio al 7 luglio 2022

alle indennità straordinarie di disoccupazione (ex art. 12 L-rilocc ai

lavoratori indipendenti disoccupati possono essere concesse al massimo 120

indennità straordinarie di disoccupazione intere sull’arco di un anno), in

ossequio al principio di sussidiarietà vigente nell’ambito dell’assistenza

sociale (cfr. art. 2 Las e 13 Laps) secondo cui l’erogazione di prestazioni

assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in

grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure

prestazioni a cui sono tenuti dei terzi (ad esempio assicurazioni sociali) o,

ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. 8C_344/2019 del

15.

novembre 2019 consid. 6.4.; STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF

8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013;

STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag.

30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate

nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen

Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011

pag. 171-172; 114-115).

L’art. 23 cpv. 1 Las enuncia, del

resto, che le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono

essere rifiutate, anche se l’interessato sia personalmente colpevole del suo

stato.

Inoltre ai sensi dell’art. 9a

cpv. 1 lett. c Reg.Las le prestazioni assistenziali possono essere ridotte,

sospese, ma anche rifiutate o soppresse, segnatamente, se il beneficiario

rinuncia a far valere dei diritti ai quali le prestazioni assistenziali sono

sussidiarie.

Anche le linee guida della Conferenza

svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), valide dal 1° gennaio 2021, al p.to F.3.

prevedono che la soppressione delle

prestazioni è consentita solo in caso di violazione del principio di

sussidiarietà e non può essere pronunciata come sanzione. La proporzionalità e

gli interessi delle persone facenti parte dell’unità di riferimento, in

particolare dei bambini e dei giovani adulti, devono essere presi in

considerazione (cfr. https://skos.ch/it/norme-csias/consultare-le-norme).

In proposito cfr. STF 8D_13/2020

del 19 luglio 2021, citata al consid. 2.5.

2.7

L’art. 23 cpv. 2 Las, menzionato

sopra, enuncia in ogni caso che l’importo delle prestazioni assistenziali ordinarie

e di quelle speciali, stabilito secondo gli art. 18 e 20, può essere ridotto,

tenuto conto delle direttive in merito della Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale.

Giusta

l’art. 9a cpv. 2 Reg.Las in caso, segnatamente, di riduzione delle prestazioni

assistenziali, l’autorità competente, dopo aver informato e sentito il

beneficiario, rilascia una decisione scritta e motivata con l’indicazione dei

rimedi giuridici.

Il

cpv. 3 sancisce che la decisione di riduzione stabilisce la durata della

sanzione, alla cui scadenza vi sarà una rivalutazione della situazione da parte

dell’autorità decidente, con la possibilità di rinnovare la decisione nel caso

in cui le condizioni materiali per una riduzione siano ancora date.

Secondo

il cpv. 4 contro la decisione sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33 Laps.

Il reclamo ed il ricorso non hanno effetto sospensivo.

Le

linee guida CSIAS al p.to F.2. relativo alle sanzioni prevedono:

" 1 Qualora

una persona beneficiaria del sostegno non si attenga alle condizioni o violi i

suoi obblighi legali, occorre valutare l’opportunità di una riduzione

proporzionale delle prestazioni.

2.

Una riduzione a titolo di sanzione

può interessare:

a. il FM, dal 5% al 30%

b. i supplementi per le prestazioni (FR e SI)

c. le PCi di promozione

3.

La riduzione deve essere

circoscritta a un massimo di 12 mesi e tener conto dell’entità della

manchevolezza. Una riduzione del 20% o superiore deve essere circoscritta a un

massimo di 6 mesi. Alla decorrenza di questi termini, le riduzioni possono

essere riesaminate e, se del caso, prolungate.

4.

Di norma, una volta soddisfatte le

condizioni, le riduzioni ivi riferite devono essere abrogate. In caso di

manchevolezze ripetute e gravi, le riduzioni possono essere mantenute fino alla

decorrenza dei relativi termini.

5.

Devono essere prese in

considerazione le ripercussioni di una riduzione sui bambini e sui giovani.

6.

In caso di concomitanza di una

sanzione e di una restituzione, non deve essere superata la riduzione massima

del FM, pari al 30%.”

Dalle relative spiegazioni si

evince in particolare:

" Gli

interessi delle persone facenti parte di un’unità di riferimento che sono

indirettamente interessate da una riduzione devono essere presi in considerazione.

Concretamente, può trattarsi del coniuge, del partner registrato o dei figli

della persona sanzionata.

In considerazione del diritto fondamentale

dei bambini e degli adolescenti a una specifica tutela della loro incolumità e

alla promozione del loro sviluppo (art. 11 CF), i loro bisogni devono in linea

di massima essere esclusi dalla riduzione.”

2.8

Nel caso di specie l’insorgente da

tempo era al corrente del fatto che un’attività indipendente i cui proventi non

consentono di far fronte al fabbisogno della propria unità di riferimento non

poteva essere svolta a carico dell’assistenza sociale.

Un’attività indipendente non

redditizia, infatti, non può essere sostenuta, nemmeno indirettamente, tramite

l’assistenza sociale, rispettivamente deve essere evitata una distorsione della

concorrenza, e meglio non vanno agevolati degli indipendenti in un determinato

settore rispetto a coloro che esercitano nel medesimo ambito senza ricevere

prestazioni assistenziali (cfr. STF 8D_132020 del 19 luglio 2021 consid.

10.1.4.).

Il TCA prende comunque atto che

l’insorgente ha dichiarato che dal 10 settembre 2022 l’attività della __________

è stata chiusa (cfr. doc. I; consid. 1.8.).

Non risulta, inoltre, che il

ricorrente, allorché stava per terminare il suo diritto alle indennità

straordinarie di disoccupazione percepite fino ai primi di luglio 2022, abbia

contattato l’USSI per chiedere ragguagli su come procedere in relazione a

un’eventuale nuova domanda di assistenza sociale tenuto conto dell’intenzione

di riprendere l’attività di affittacamere con oggetto l’appartamento di 2,5

locali presso la propria abitazione di __________.

Ne discende che la parte

resistente, se da una parte non doveva negare completamente al ricorrente il

diritto a prestazioni assistenziali (cfr. consid. 2.6.), dall’altra, avrebbe avuto

la facoltà di sanzionare il medesimo tramite la riduzione delle stesse (cfr.

consid. 2.7.; STF 8D_13/2020 del 19 luglio 2021; STF 8C_324/2011 del 18 maggio

2011).

La decisione su reclamo del 22

settembre 2022 è, pertanto, annullata e gli atti sono rinviati all’USSI per

calcolare il diritto a prestazioni assistenziali spettanti all’insorgente e

verificare l’applicazione nei suoi confronti di una riduzione. In tal caso

andrà seguita la procedura di cui all’art. 9a Reg.Laps e verrà tenuta in

considerazione la presenza di due minori nell’unità di riferimento (cfr.

consid. 2.6.; 2.7.).

Per inciso giova osservare che nell’ipotesi

di un diritto a prestazioni assistenziali anche a far tempo dall’autunno 2022

si terrà conto, da un lato, di un’eventuale eredità percepita dal ricorrente a

seguito del decesso dei genitori (cfr. inc. __________), dall’altro, delle

eventuali pigioni incassate da gennaio 2023. Circostanze queste che andranno accertate

con la collaborazione dell’insorgente (a proposito del dovere delle parti di

collaborare cfr. STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF

8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; DTF 125 V 195 consid. 2).

2.9

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca;

art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale, non si

riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid.

2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio

8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA

42.2022.14

dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su reclamo del 22 settembre 2022 è annullata.

§§ Gli atti

sono rinviati all’USSI per procedere conformemente al consid. 2.8.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti