42.2022.90
A beneficiario di AS che ha percepito ISD x 6 mesi in ossequio a principio di sussidiarietà e che poi - dopo aver riaperto con moglie pensione familiare non redditiz. - ha chiesto rinnovo AS non si giustifica rifiuto totale prestaz. Tuttavia importo prestazione assistenz. ordin. può essere ridotto
30 gennaio 2023Italiano28 min
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2022.90
rs
Lugano
30 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 settembre 2022 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 22 settembre 2022 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. L’Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento (in seguito: USSI), con decisione su reclamo del 29 ottobre
2021, cresciuta incontestata in giudicato, ha confermato il proprio
provvedimento del 24 settembre 2021 (cfr. doc. 1217) con il quale aveva
impartito a RI 1 un termine di tre mesi scadente il 31 dicembre 2021 per
procedere alla chiusura della propria attività indipendente, affiliarsi quale
persona senza attività lucrativa e chiedere le indennità straordinarie di
disoccupazione, in quanto l’attività indipendente di “affittacamere”, la quale
dopo la fine del confinamento e fino a quel momento non era ancora stata
ripresa, era in essere da più anni senza avergli permesso di raggiungere
l’indipendenza economica e l’uscita dall’assistenza sociale (cfr. doc. 22=3223=3411).
1.2. Il 7 gennaio 2022 l’USSI ha
respinto la richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali scadute il 31
dicembre 2021 interposta da RI 1 il 3 gennaio 2022, ritenuto che il medesimo
continuava a svolgere la sua attività professionale indipendente senza ottenere
l’indipedenza economica (cfr. doc. 3329).
Con decisione del 3 febbraio 2022
l’amministrazione ha annullato e sostituito la decisione del 7 gennaio 2022,
contro la quale era stato inoltrato reclamo il 10 gennaio 2022 (cfr. doc. 3325),
riconoscendo a RI 1 una prestazione assistenziale di fr. 1'137 per il mese di
gennaio 2022, considerato che egli a fine gennaio 2022 ha chiesto lo stralcio
dell’affiliazione alla Cassa __________ e le indennità straordinarie di
disoccupazione (cfr. doc. 3190).
1.3. RI 1 ha percepito le indennità
straordinarie di disoccupazione dal 21 gennaio al 7 luglio 2022 (cfr. doc. 2205;
A1 pag. 8).
1.4. Il 14 luglio 2022 l’interessato ha
presentato una nuova domanda di rinnovo delle prestazioni assistenziali, in cui
ha osservato “sono sempre alla ricerca di un impiego fisso nel mio settore
assicurativo o paritario. Mia moglie __________ si occuperà occasionalmente
della conduzione della pensione di famiglia che alla fine del periodo estivo
valuterà se mantenere o affittare in continuità l’appartamento” (cfr. doc. 2202;
A1 pag. 3).
1.5. Con decisione del 30 agosto 2022
l’USSI, dopo avere richiesto a RI 1 della documentazione riguardante l’attività
relativa alla pensione di famiglia (cfr. doc. 2201; 2240 segg.) e successivamente
all’audizione davanti al Servizio Ispettorato della Sezione del sostegno
sociale del 23 agosto 2022 (cfr. doc. 2194), ha respinto la sua richiesta del
14 luglio 2022, indicando:
" (…) Ritenuto
che a tutt’oggi la sua/vostra attività professionale di affitta camere risulta
ancora attiva (senza permettervi di raggiungere l’indipendenza economica),
nonostante la nostra decisione del 24 settembre 2021, confermata dalla
decisione su reclamo del 29 ottobre 2021 cresciuta in giudicato, con la quale
le/vi avevamo intimato di chiudere la sua/vostra attività entro il 31 dicembre
2021, e richiamata la nostra decisione del 7 gennaio 2022 con la quale le/vi
avevamo rifiutato le prestazioni assistenziali, motivo per cui non si
giustifica più un nostro intervento.” (Doc. 2193)
1.6. RI 1, il 2 settembre 2022, ha
interposto reclamo contro il provvedimento del 30 agosto 2022, asserendo, da un
lato, di avere cancellato la sua posizione di indipendente a seguito
dell’intimazione del settembre/ottobre 2021 di chiudere l’attività indipendente
entro il 31 dicembre 2021. Dall’altro, che l’attività di gestione della __________
a __________, benché risultasse iscritta ancora a suo nome, è rimasta inattiva
dal 1° gennaio all’8 luglio 2022 e da allora è stata gestita unicamente dalla
moglie per sopperire alle necessità della famiglia (cfr. doc. 2190).
1.7. Il 22 settembre 2022 l’USSI ha
emesso una decisione su reclamo con cui ha confermato il proprio provvedimento
del 30 agosto 2022, facendo riferimento al verbale di audizione davanti al Servizio
Ispettorato della Sezione del sostegno sociale del 23 agosto 2022 da cui è
emerso in particolare che “l’attività di affittacamere è partita a luglio
2022 e l’intenzione è quella di continuare. Ribadisco che è mia moglie che se
ne occupa, io lavoro a __________”.
L’amministrazione ha, inoltre,
rilevato:
" Irrilevante
è sapere chi esercita, gestisce l’attività di affittacamere tra i membri
facenti parte dell’unità di riferimento. Ritenuto che la stessa è ancora
attiva, considerata inoltre la chiara intenzione di continuarla, la decisione
di rifiuto deve essere confermata. A titolo abbondanziale si rileva che nemmeno
attualmente la situazione finanziaria dell’attività permette di far fronte al
fabbisogno dell’unità di riferimento” (Doc. A1 pag. 9)
1.8. All’USSI, il 26 settembre 2022, è
pervenuto il seguente scritto di RI 1:
" (…) in
data odierna 23.9.2022 accuso la ricezione della vostra raccomandata datata 22
settembre 2022 con vostra decisione su reclamo datata 30 agosto.
Per evitare situazioni estreme, a partire
dal 10 settembre 2022 abbiamo provveduto alla chiusura della __________ secondo
vostro diktat e siano rimasti senza alcuna entrata né da partire di USSI che da
parte della nostra attività.
Già dal mese di luglio non riceviamo
alcunché e neppure in agosto e settembre abbiamo ricevuto nemmeno gli assegni
familiari e ci troviamo in una situazione di pieno tracollo finanziario con le
decisioni che si susseguono e comunicate sempre con tempistica disastrosa (vedi
ultima decisione datata 30 agosto pervenutaci solamente oggi 23 settembre).
Non abbiamo più alcun minimo vitale e il
tentativo di impiego presso la società __________ proprietaria del __________
in __________ è risultata totalmente fallimentare a causa di gravi lacune di
gestione delle quali non volevo essere responsabile e prossima cessione
dell’attività Detto impiego ha avuto inizio operativo il 16 agosto e terminato
il 5 settembre con esonero per il 12 settembre e sono ancora in attesa del
dovuto stipendio e degli assegni familiari mai versatimi.
La mia famiglia in questo momento non ha
alcuna entrata grazie alle vostre decisioni e non ho più alcun mezzo di
sostentamento con le indennità USSI rifiutate.
Attualmente ho a disposizione 28 franchi
sul conto e 10 franchi in tasca.
Per l’appartamento è stato fatto un
annuncio di affitto dal 10 settembre scorso ma non abbiamo ancora avuto
richieste e quindi si trova sfitto.
Vi allego il link di ___________ (…)” (Doc.
I)
L’amministrazione, il 25 ottobre
2022, ha trasmesso per competenza al TCA la lettera del 23 settembre 2022 (cfr.
doc. II).
1.9. L’USSI, in risposta, ha postulato
la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
Fatti
1.10. Il
15 novembre 2022 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10
giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. V). Le parti
sono rimaste silenti.
considerato in
diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se l’USSI
abbia a ragione o meno negato al ricorrente il diritto alle prestazioni
assistenziali richieste nel mese di luglio 2022.
2.2. L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza
sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio
2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre
2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006
pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26
giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del
2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
2.3. L'art. 1 Las stabilisce che lo
Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art.
2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede
al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il
cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali
propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite
le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.4. Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette
sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle
situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse
si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa
distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in
relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3 Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali
ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la
soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le
prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della
Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere
ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las, concernente la soglia
di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per
le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,
tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale."
L’art.
19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in
deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
La
Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da
molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare
della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della
COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel
Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione
della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
A decorrere dal 1° gennaio
2021 le Direttive riguardanti gli importi
delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:
"
Persone dell’unità di riferimento
- Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalla COSAS)
(CHF/mese)
1
persona
1’006.--
Considerandi
2.
persone
1'539.--
3.
persone
1'871.--
4.
persone
2'153.--
5.
persone
2'435.--
Per ogni
persona
+ 204.--
supplementare”
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali per il 2021, in BU 1/2021 del 5 gennaio 2021, pag.
2).
Gli importi relativi al
fabbisogno per l’anno 2022 sono rimasti invariati rispetto al 2021 (cfr. Direttive
riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2022 del 28
dicembre 2021; https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SDSS/USSI/Direttive_prestazioni_assistenziali.pdf).
Dal 1° gennaio 2023 gli importi
dei forfait di mantenimento sono stati aumentati come segue:
"
Persone dell’unità di riferimento
- Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalla COSAS)
1.
persona
1’031.-- / mese
2.
persone
1'577.-- / mese
3.
persone
1'918.-- / mese
4.
persone
2'206.-- / mese
5.
persone
2'495.-- / mese
Per ogni persona
+ 209.-- / mese
supplementare”
2.5
L’USSI,
con decisione del 30 agosto 2022 confermata dalla decisine su reclamo del 22
settembre 2022 (cfr. consid. 1.5.; 1.7.), ha negato al ricorrente il diritto
alle prestazioni assistenziali richieste nel mese di luglio 2022, in quanto l’attività
di affittacamere in relazione all’appartamento di 2,5 locali presso la propria
abitazione di proprietà in __________ è continuata nonostante
l’amministrazione, già con decisione su reclamo del 29 ottobre 2021, cresciuta
incontestata in giudicato, gli avesse intimato di chiudere tale attività
indipendente non redditizia (cfr. consid. 1.1.).
Riguardo
ai richiedenti l’assistenza sociale che esercitano un’attività indipendente, va
evidenziato che la nostra Massima Istanza, in una sentenza 2P 301/2004 del 6
dicembre 2004, si è così espressa:
"
Par arrêt du 26 octobre
2004, le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal
administratif) a rejeté le recours de X.________ contre la décision de
l'Hospice général du 21 mai 2004. Il a d'abord rappelé le but de l'assistance
publique et souligné son caractère subsidiaire par rapport aux autres
prestations sociales fédérales, cantonales ou communales. Puis, il a retenu en
particulier que, depuis le 16 mai 2003, date de l'inscription de son entreprise
au registre du commerce, l'intéressée exerçait une activité à titre
indépendant, ce qui l'empêchait de s'inscrire à l'Office cantonal pour
rechercher une activité salariée ou, à défaut, pour percevoir des prestations
de l'assurance-chômage. Comme les prestations d'assistance étaient subsidiaires
par rapport aux prestations de chômage, elles devaient être refusées en
l'espèce. La décision querellée était d'autant plus justifiée que l'intéressée
n'avait pas fourni la totalité des renseignements nécessaires au sujet de sa situation
financière effective et qu'elle ne désirait pas mettre un terme à son activité
indépendante.
(...)
7.
Au demeurant, la lecture de l'arrêt attaqué
permet de constater que le Tribunal administratif a appliqué correctement la
législation topique, en particulier la loi du 19 septembre 1980 sur
l'assistance publique du canton de Genève."
Dalla
sentenza cantonale relativa a quel caso (ATA/804/2004) si evince che il diritto
a prestazioni assistenziali è stato riconosciuto ancora durante tre mesi (fino
al 31 agosto 2003), dopo che l'assicurata aveva iniziato un'attività lucrativa
indipendente a titolo principale, che in precedenza aveva effettuato per
diversi anni a titolo accessorio (beneficiando di prestazioni assistenziali).
Con
sentenza 8C_782/2019 del 9 settembre 2020 il TF ha confermato il diniego di
prestazioni assistenziali deciso dall’autorità competente del Canton Ginevra e
avallato dalla Camera amministrativa della Corte di giustizia del Canton
Ginevra nei confronti di una persona che dopo aver ricevuto per sei mesi da
parte dell’assistenza sociale un aiuto finanziario eccezionale quale indipendente
aveva comunque mantenuto lo statuto professionale d’indipendente.
Il
TF ha in particolare evidenziato, da un lato, che l’oggetto della
contestazione, determinato dal giudizio impugnato, verteva sull’aiuto sociale
ordinario ai sensi della legge cantonale sull’inserimento e l’aiuto sociale
individuale (LIASI, la quale secondo la giurisprudenza
cantonale ginevrina concretizza il principio di sussidiarietà; cfr. consid.
3.3.) e non sull’aiuto d’urgenza ex art. 12 Cost.
Dall’altro,
che il diniego dell’assistenza sociale oltre il termine di sei mesi (consid. 3.3.:
“L’art.16 al. 2 RIASI précise que l'aide financière est accordée pour une
durée de trois mois; en cas d'incapacité de travail du bénéficiaire, les
prestations peuvent être accordées pendant une durée maximale de six mois”) era dipeso unicamente dal rifiuto dell’insorgente di rinunciare al
suo statuto d’indipendente presso l’ufficio cantonale delle assicurazioni
sociali. Al riguardo è stato specificato che la libertà economica giusta
l’art. 27 Cost. non risultava violata, in quanto la ricorrente era libera di
restare iscritta come indipendente e di continuare a cercare lavoro in tal
senso senza richiedere l’aiuto da parte dell’assistenza sociale.
Al riguardo per completezza è
utile rilevare che nel maggio 2022 il Consiglio di Stato del Canton Ginevra ha
presentato il progetto di legge sull’aiuto sociale e la lotta contro la
precarietà (Loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité - LASLP) che costituisce
una riforma profonda della legge sull’inserimento e l’aiuto sociale individuale
(LIASI) con lo scopo, tra l’altro, di sostenere meglio
le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, ad esempio prolungando
da tre a sei mesi (rinnovabili) la durata dell’aiuto sociale a loro favore (cfr.
https://www.ge.ch/document/communique-hebdomadaire-du-conseil-etat-du-4-mai-2022#extrait-28540; https://www.ge.ch/document/28585/telecharger).
Il 10 gennaio 2023 la Commissione
degli affari sociali si è però rifiutata di entrare in materia su tale
progetto. Pertanto la revisione della legge concernente l’aiuto sociale sarà
oggetto di dibattito in Gran Consiglio soltanto dopo le elezioni cantonali del
mese di aprile 2023 (cfr. https://www.tdg.ch/la-reforme-sociale-de-thierry-apotheloz-prend-leau-379349661567; https://www.rts.ch/audio-podcast/2023/audio/la-reforme-de-l-aide-sociale-a-ete-balayee-par-la-commission-des-affaires-sociales-du-grand-conseil-genevois-25892015.html?id=25892018).
L’Alta
Corte, in una sentenza 8D_13/2020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4., ha poi
evidenziato che pretendere che un beneficiario dell’assistenza sociale
interrompa entro un adeguato termine un’attività indipendente che non consente
di far fronte al proprio fabbisogno non viola il principio della parità di
trattamento, né il divieto dell’arbitrio.
In
tale giudizio il Tribunale federale ha rilevato che le disposizioni COSAS
prevedono che la soppressione delle prestazioni è consentita solo in caso di
violazione del principio di sussidiarietà (cfr. p.to F.3 cfr. 4 della versione
valida dal 1° gennaio 2021).
In
quel caso di specie al ricorrente, il quale esercitava un’attività indipendente
non redditizia che aveva comunque interrotto nell’agosto 2019, non poteva essere
imputata una tale violazione. Non si giustificava, quindi, la completa
soppressione delle prestazioni assistenziali dal 1° luglio al 26 agosto 2019,
bensì soltanto la relativa riduzione per non avere rispettato le condizioni
fissate dall’amministrazione (cfr. consid. 11.1.).
In proposito cfr. STF 8C_267/2022
del 15 giugno 2022 con cui l’Alta Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso
interposto contro la sentenza A1 21 212 emanata dal Tribunale cantonale del
Vallese il 6 aprile 2022 da una persona alla quale era stata rifiutata
l’assistenza sociale poiché la sua attività di consulenza, iscritta al Registro
di commercio, non aveva potenzialità di sviluppo entro un termine di sei mesi.
Il
TCA, dal canto suo, in una sentenza 42.2006.12 del 15 febbraio 2007, pubblicata
in RtiD II-2007 N° 14 pag. 62 seg., ha confermato una decisione su reclamo
dell'USSI che ha negato ad un gallerista indipendente il prolungamento
dell'aiuto temporaneo di sei mesi accordatogli dall'assistenza sociale in
quanto alla conclusione di quel periodo la situazione finanziaria dell'attività
dell'interessato non era concretamente cambiata né era imminente un turnaround
(l’espressione “turnaround”
rappresenta tutti i processi sistematici di rilancio, generatore di un insieme
di cambiamenti rilevanti, spesso urgenti, disegnati in vista di un obiettivo:
il ritorno dell’impresa all’equilibrio, alla redditività, allo sviluppo
ulteriore. Da un punto di vista formale il turnaround coincide con
l’approvazione del piano di risanamento, mentre dal punto di vista sostanziale
si identifica con l’attuazione delle prime operazioni finalizzate ad arginare
le perdite; cfr. www.tesionline.it)
della stessa.
Inoltre
in una sentenza 42.2010.1 del 27 settembre 2010 il TCA ha stabilito che le
prestazioni assistenziali possono essere riconosciute, per principio, durante
tre mesi, anche se si tratta di un'attività indipendente già in corso. Il
ricorso contro il diniego dell’assistenza sociale presentato da un interessato
è così stato parzialmente accolto, annullando la decisione impugnata per quel
che riguardava il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2009 e confermandola per
il periodo precedente.
Il
ricorso interposto contro la sentenza sopra citata dall’assicurato all’Alta
Corte è stato dichiarato inammissibile (cfr. STF 8C_863/2010 del 12 novembre
2010).
2.6
Chiamata a pronunciarsi in merito
alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che è vero che con decisione
su reclamo del 29 ottobre 2021, cresciuta incontestata in giudicato, l’ USSI ha
confermato il proprio provvedimento del 24 settembre 2021 con il quale aveva
impartito a RI 1 un termine di tre mesi scadente il 31 dicembre 2021 per
procedere alla chiusura della propria attività indipendente, affiliarsi quale
persona senza attività lucrativa e chiedere le indennità straordinarie di
disoccupazione, in quanto l’attività indipendente di “affittacamere” non gli
consentiva di raggiungere l’indipendenza economica e l’uscita dall’assistenza
sociale (cfr. consid. 1.1.).
È altrettanto vero, però, da un
lato, che in concreto l’amministrazione nel mese di febbraio 2022 ha
riconosciuto una prestazione assistenziale di fr. 1'137.-- per il mese di
gennaio 2022 al ricorrente (cfr. doc. 3190; consid. 1.2.), visto che a fine
gennaio 2022 l’affiliazione del medesimo alla Cassa __________ quale
indipendente (in relazione all’attività del __________, corrispondente al
domicilio dell’insorgente; cfr. doc.3103) avvenuta nel giugno 2020 (cfr. doc.
3148) è stata stralciata (cfr. doc. 3147).
Dall’altro, che RI 1, dal 21
gennaio al 7 luglio 2022, ha percepito le indennità straordinarie di
disoccupazione (cfr. doc. 2205; consid. 1.3.).
In occasione dell’audizione davanti
al Servizio Ispettorato della Sezione del sostegno sociale del 23 agosto 2022 l’insorgente
ha affermato che il B&B, che da gennaio a luglio 2022 è stato chiuso apponendo
sugli appositi siti adibiti al pernottamento “il tutto bloccato come host
mettendo tutto il calendario senza disponibilità”, da luglio 2022 è stato
riaperto come pensione famigliare, e meglio come attività di affittacamere di
cui si occupa sua moglie. A quel momento il ricorrente ha indicato che
l’intenzione era quella di continuare con l’attività di affittacamere,
ribadendo che era la moglie ad occuparsene.
È stato ad ogni modo precisato,
rispondendo al quesito “Signor RI 1 per quale ragione ha deciso di riaprire
il suo B&B?”:
" (…)
abbiamo una casa che può portarci dei benefici finanziari. Dunque ho pensato a
due alternative: o affittare l’appartamento a un inquilino fisso, oppure
sfruttarlo con l’attività di b&b che è anche più fruttuoso.” (Doc. 2197)
Nel ricorso l’insorgente ha poi
asserito di avere chiuso dal 10 settembre 2022 la pensione di famiglia e di
aver pubblicato nella stessa data un annuncio di affitto dell’appartamento in questione
(cfr. doc I; consid. 1.8.).
Dalle carte processuali risulta in
effetti che riguardo all’appartamento di 2,5 locali in __________ sarebbe stato
concluso un contratto di locazione a inizio novembre 2022 con effetto dal 1°
gennaio 2023 (agli atti figura soltanto una copia del contratto non firmata dal
locatario). La pigione corrisponderebbe a fr. 1'100.-- mensili, oltre a un
acconto spese di fr. 200.-- al mese e il deposito di garanzia sarebbe pari a
fr. 3'900.-- (cfr. doc. 3994; 3996).
In simili condizioni, tutto ben
considerato, questo Tribunale ritiene che non si giustifichi il rifiuto totale
delle prestazioni assistenziali in relazione alla richiesta di rinnovo del mese
di luglio 2022 inoltrata dal ricorrente.
L’USSI, a ragione, ha evidenziato
che è irrilevante sapere chi di preciso eserciti, gestisca l’attività di
affittacamere, siccome in concreto si tratta in ogni caso di due membri (il
ricorrente e la moglie) della stessa unità di riferimento (cfr. doc. A1 pag. 9;
consid. 1.7.), i cui redditi computabili e le cui spese computabili vanno
sommati al fine di determinare l’eventuale diritto a prestazioni assistenziali
(cfr. art. 18, 22 Las e 5 Laps).
Nel caso di specie è tuttavia decisivo
il fatto che almeno fino al mese di luglio 2022 (quando ha richiesto il rinnovo
delle prestazioni assistenziali) l’insorgente - nella cui unità di riferimento
vi sono due figli minorenni nati nel 2008, rispettivamente nel 2013 (cfr. doc.
3192) - ha dato seguito alle istruzioni di fine 2021 impartitegli dall’amministrazione,
annullando la propria affiliazione alla Cassa di compensazione quale
indipendente a inizio 2022 e facendo ricorso dal 21 gennaio al 7 luglio 2022
alle indennità straordinarie di disoccupazione (ex art. 12 L-rilocc ai
lavoratori indipendenti disoccupati possono essere concesse al massimo 120
indennità straordinarie di disoccupazione intere sull’arco di un anno), in
ossequio al principio di sussidiarietà vigente nell’ambito dell’assistenza
sociale (cfr. art. 2 Las e 13 Laps) secondo cui l’erogazione di prestazioni
assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in
grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure
prestazioni a cui sono tenuti dei terzi (ad esempio assicurazioni sociali) o,
ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. 8C_344/2019 del
15.
novembre 2019 consid. 6.4.; STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF
8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013;
STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag.
30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate
nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen
Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011
pag. 171-172; 114-115).
L’art. 23 cpv. 1 Las enuncia, del
resto, che le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono
essere rifiutate, anche se l’interessato sia personalmente colpevole del suo
stato.
Inoltre ai sensi dell’art. 9a
cpv. 1 lett. c Reg.Las le prestazioni assistenziali possono essere ridotte,
sospese, ma anche rifiutate o soppresse, segnatamente, se il beneficiario
rinuncia a far valere dei diritti ai quali le prestazioni assistenziali sono
sussidiarie.
Anche le linee guida della Conferenza
svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), valide dal 1° gennaio 2021, al p.to F.3.
prevedono che la soppressione delle
prestazioni è consentita solo in caso di violazione del principio di
sussidiarietà e non può essere pronunciata come sanzione. La proporzionalità e
gli interessi delle persone facenti parte dell’unità di riferimento, in
particolare dei bambini e dei giovani adulti, devono essere presi in
considerazione (cfr. https://skos.ch/it/norme-csias/consultare-le-norme).
In proposito cfr. STF 8D_13/2020
del 19 luglio 2021, citata al consid. 2.5.
2.7
L’art. 23 cpv. 2 Las, menzionato
sopra, enuncia in ogni caso che l’importo delle prestazioni assistenziali ordinarie
e di quelle speciali, stabilito secondo gli art. 18 e 20, può essere ridotto,
tenuto conto delle direttive in merito della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale.
Giusta
l’art. 9a cpv. 2 Reg.Las in caso, segnatamente, di riduzione delle prestazioni
assistenziali, l’autorità competente, dopo aver informato e sentito il
beneficiario, rilascia una decisione scritta e motivata con l’indicazione dei
rimedi giuridici.
Il
cpv. 3 sancisce che la decisione di riduzione stabilisce la durata della
sanzione, alla cui scadenza vi sarà una rivalutazione della situazione da parte
dell’autorità decidente, con la possibilità di rinnovare la decisione nel caso
in cui le condizioni materiali per una riduzione siano ancora date.
Secondo
il cpv. 4 contro la decisione sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33 Laps.
Il reclamo ed il ricorso non hanno effetto sospensivo.
Le
linee guida CSIAS al p.to F.2. relativo alle sanzioni prevedono:
" 1 Qualora
una persona beneficiaria del sostegno non si attenga alle condizioni o violi i
suoi obblighi legali, occorre valutare l’opportunità di una riduzione
proporzionale delle prestazioni.
2.
Una riduzione a titolo di sanzione
può interessare:
a. il FM, dal 5% al 30%
b. i supplementi per le prestazioni (FR e SI)
c. le PCi di promozione
3.
La riduzione deve essere
circoscritta a un massimo di 12 mesi e tener conto dell’entità della
manchevolezza. Una riduzione del 20% o superiore deve essere circoscritta a un
massimo di 6 mesi. Alla decorrenza di questi termini, le riduzioni possono
essere riesaminate e, se del caso, prolungate.
4.
Di norma, una volta soddisfatte le
condizioni, le riduzioni ivi riferite devono essere abrogate. In caso di
manchevolezze ripetute e gravi, le riduzioni possono essere mantenute fino alla
decorrenza dei relativi termini.
5.
Devono essere prese in
considerazione le ripercussioni di una riduzione sui bambini e sui giovani.
6.
In caso di concomitanza di una
sanzione e di una restituzione, non deve essere superata la riduzione massima
del FM, pari al 30%.”
Dalle relative spiegazioni si
evince in particolare:
" Gli
interessi delle persone facenti parte di un’unità di riferimento che sono
indirettamente interessate da una riduzione devono essere presi in considerazione.
Concretamente, può trattarsi del coniuge, del partner registrato o dei figli
della persona sanzionata.
In considerazione del diritto fondamentale
dei bambini e degli adolescenti a una specifica tutela della loro incolumità e
alla promozione del loro sviluppo (art. 11 CF), i loro bisogni devono in linea
di massima essere esclusi dalla riduzione.”
2.8
Nel caso di specie l’insorgente da
tempo era al corrente del fatto che un’attività indipendente i cui proventi non
consentono di far fronte al fabbisogno della propria unità di riferimento non
poteva essere svolta a carico dell’assistenza sociale.
Un’attività indipendente non
redditizia, infatti, non può essere sostenuta, nemmeno indirettamente, tramite
l’assistenza sociale, rispettivamente deve essere evitata una distorsione della
concorrenza, e meglio non vanno agevolati degli indipendenti in un determinato
settore rispetto a coloro che esercitano nel medesimo ambito senza ricevere
prestazioni assistenziali (cfr. STF 8D_132020 del 19 luglio 2021 consid.
10.1.4.).
Il TCA prende comunque atto che
l’insorgente ha dichiarato che dal 10 settembre 2022 l’attività della __________
è stata chiusa (cfr. doc. I; consid. 1.8.).
Non risulta, inoltre, che il
ricorrente, allorché stava per terminare il suo diritto alle indennità
straordinarie di disoccupazione percepite fino ai primi di luglio 2022, abbia
contattato l’USSI per chiedere ragguagli su come procedere in relazione a
un’eventuale nuova domanda di assistenza sociale tenuto conto dell’intenzione
di riprendere l’attività di affittacamere con oggetto l’appartamento di 2,5
locali presso la propria abitazione di __________.
Ne discende che la parte
resistente, se da una parte non doveva negare completamente al ricorrente il
diritto a prestazioni assistenziali (cfr. consid. 2.6.), dall’altra, avrebbe avuto
la facoltà di sanzionare il medesimo tramite la riduzione delle stesse (cfr.
consid. 2.7.; STF 8D_13/2020 del 19 luglio 2021; STF 8C_324/2011 del 18 maggio
2011).
La decisione su reclamo del 22
settembre 2022 è, pertanto, annullata e gli atti sono rinviati all’USSI per
calcolare il diritto a prestazioni assistenziali spettanti all’insorgente e
verificare l’applicazione nei suoi confronti di una riduzione. In tal caso
andrà seguita la procedura di cui all’art. 9a Reg.Laps e verrà tenuta in
considerazione la presenza di due minori nell’unità di riferimento (cfr.
consid. 2.6.; 2.7.).
Per inciso giova osservare che nell’ipotesi
di un diritto a prestazioni assistenziali anche a far tempo dall’autunno 2022
si terrà conto, da un lato, di un’eventuale eredità percepita dal ricorrente a
seguito del decesso dei genitori (cfr. inc. __________), dall’altro, delle
eventuali pigioni incassate da gennaio 2023. Circostanze queste che andranno accertate
con la collaborazione dell’insorgente (a proposito del dovere delle parti di
collaborare cfr. STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF
8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; DTF 125 V 195 consid. 2).
2.9
In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne
la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non
disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca;
art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art.
29.
Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000
franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per
le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è
applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e
considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il
legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese
nell’ambito dell’assistenza sociale, non si
riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid.
2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio
8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA
42.2022.14
dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su reclamo del 22 settembre 2022 è annullata.
§§ Gli atti
sono rinviati all’USSI per procedere conformemente al consid. 2.8.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti