42.2022.91
Inammissibilità di un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda di riconsiderazione
5 dicembre 2022Italiano10 min
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio
Source ti.ch
Incarto
n.
42.2022.91
cs
Lugano
5 dicembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2022 di
RI 1
contro
la decisione del 27 settembre 2022 emanata da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto in fatto
1.1. Con STCA 42.2022.36 dell’11 luglio
2022, cresciuta incontestata in giudicato, il Tribunale cantonale delle assicurazioni
ha dichiarato irricevibile, poiché mancava la decisione su opposizione
impugnabile, un ricorso inoltrato da __________ con il quale chiedeva la
condanna della Cassa CO 1 al versamento di indennità giornaliere per il
coronavirus per i mesi di dicembre 2021 e di gennaio 2022.
In tale contesto il TCA ha pure
stabilito che la decisione su opposizione del 15 aprile 2022 con cui la Cassa
ha respinto le domande di prestazioni di suo marito, RI 1, per i mesi da
ottobre 2021 a febbraio 2022, emessa e notificata prima dell’inoltro del
ricorso del 16 maggio 2022, non era stata impugnata (consid. 2.4) e non erano dati
Fatti
i requisiti per restituire il termine per ricorrere contro la predetta
decisione su opposizione (consid. 2.5).
1.2. Il 25 agosto 2022 RI 1 e __________
hanno scritto alla Cassa affermando:
" (…) Per un
equivoco relativo alla lettera del 15.05.2022 al Tribunale cantonale delle
assicurazioni di Lugano, abbiamo scritto che il signor RI 1 nonché mio marito
non entrava nel merito del ricorso in quanto non riempiva i requisiti richiesti
per l’ottenimento della IPG corona.
In realtà si è trattato di un errore clamoroso, in quanto egli era
perfettamente idoneo all’ottenimento della prestazione.
A prova di quanto scriviamo, vi esortiamo a verificare i vari
formulari durante i mesi di diritto, nei quali comparivano i due nomi (mio e di
mio marito), e dai quali potete verificare che proprio lui, ha sempre ricevuto
regolarmente la prestazione (fino a settembre 2021 compreso).
Io invece l’ho ricevuta nella prima fase della pandemia, nel 2020,
in seguito non ho più avuto diritto in quanto il mio reddito soggetto all’AVS
del 2019 non raggiungeva i 10000.-.
Come potete dunque facilmente verificare, nella lettera di maggio
vi è stata confusione: in realtà era proprio mio marito che aveva diritto.
Per essere precisi entrambi siamo tutt’ora assoggettati all’AVS
come indipendenti separatamente, anche se lavoriamo nello stesso negozio di
vestiti in __________.
La differenza dei redditi della famiglia è data unicamente dal
fatto che siamo presenti in negozio in percentuali diverse: lui al 100%, mentre
io solo al 50%.
Alla luce di quanto esposto, vi chiediamo dunque di volere
riconsiderare la posizione di mio marito RI 1, in quanto effettivamente ha
sempre avuto diritto alla prestazione ed è proprio lui il reale ricorrente.”
(doc. 2)
1.3. Il 2 settembre 2022 la Cassa ha
trasmesso lo scritto del 25 agosto 2022 al TCA, il quale ha interpellato la
ricorrente per sapere se tale atto andava qualificato come ricorso al Tribunale
federale contro la STCA 42.2022.36 o quale domanda di riconsiderazione della
decisione su opposizione del 15 aprile 2022 di RI 1 (doc. XVI e XVII inc.
42.2022.36).
1.4 Il 13 settembre 2022 __________ e RI
1 hanno affermato che lo scritto del 25 agosto 2022 va trattato come domanda di
riconsiderazione della decisione su opposizione del 15 aprile 2022 emessa dalla
Cassa CO 1 (doc. XVIII, inc. 42.2022.36). Il 15 settembre 2022 il TCA ha
trasmesso gli atti alla Cassa per competenza (doc. XIX, inc. 42.2022.36).
1.5. Con “decisione su domanda di
riconsiderazione” del 27 settembre 2022 la Cassa CO 1 non è entrata nel
merito della domanda di riconsiderazione (doc. 1).
1.6. RI 1 è insorto al TCA contro la
predetta decisione, ritenendo che vi sia una disparità di trattamento tra
coniugi che lavorano nella stessa attività, poiché il 3 agosto 2022 la Cassa ha
accolto l’opposizione inerente sua moglie ed ha versato le indennità (doc. I).
1.7. Con risposta del 16 novembre 2022
la Cassa propone di dichiarare il ricorso irricevibile con argomentazioni che,
laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.8. Il 23 novembre 2022 il ricorrente
si è nuovamente espresso in merito, trasmettendo due scritti del 26 giugno 2022
e del 6 luglio 2022, già noti al Tribunale (doc. V e STCA 42.2022.36 dell’11
luglio 2022).
considerato in diritto
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).
2.2. Per
quel che concerne la riconsiderazione di una decisione va evidenziato che
l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
Considerandi
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario nel merito, ai
sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA, nel caso in cui è senza dubbio errata e la
correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre
2022, consid. 3.2; STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_4/2017 del 13
marzo 2017 consid. 4.1.; STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF C 227/03 del
23.
marzo 2004; STF C 349/00 del 12 febbraio 2004; STF C 19/03 del 17 dicembre
2003; STF C 307/01del 28 novembre 2003; STF C 81/03 del 21 luglio 2003; DTF 129
V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V
399.
= DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15,
consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e
riferimenti).
Al
riguardo giova osservare che per costante giurisprudenza l'amministrazione non
può essere obbligata né dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare una
riconsiderazione (cfr. STF I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133
V 50; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STF U 17/05 del 27 ottobre 2006;
STF I 206/06 del 13 marzo 2007).
Inoltre
va rammentato che l’Alta Corte, con sentenza I 61/04 del 20 settembre 2006,
pubblicata in DTF 133 V 50, ha stabilito che la mancata entrata in materia su
una domanda di riconsiderazione non è impugnabile mediante opposizione.
Nemmeno
è possibile entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto il rifiuto
di entrare in materia di una domanda di riconsiderazione non può fare l’oggetto
di un controllo giudiziario (cfr. STF 9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF
9C_517/2011 del 12 settembre 2011; si vedano anche le sentenze
9C_188/2012 del 28 marzo 2012; 8C_691/2014 del 16 ottobre 2015, consid. 4 e
8C_210/2017 del 22 agosto 2017, consid. 8.2).
Se l’amministrazione entra nel merito della domanda, e la respinge,
oggetto della procedura di ricorso è la questione di sapere se a giusta ragione
l’amministrazione ha respinto la richiesta (Kieser,
Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a edizione, 2020, n. 86 ad art. 53, pag. 988;
SVR 2008 IV Nr. 54, I 896/06).
È quindi la
differenza tra l’entrata in materia e la non entrata in materia della domanda
di riconsiderazione che determina la facoltà dell’assicurato di impugnare o
meno la decisione. Mentre la semplice presa in conto (registrazione negli atti)
della richiesta inoltrata da un assicurato non significa ancora un’entrata in
materia della richiesta, diversa è la questione quando l’amministrazione esegue
un esame sostanziale delle condizioni di riconsiderazione della decisione (cfr.
Kieser, op. cit., n. 87 ad art.
53, pag. 988).
2.3
In concreto
con la decisione formale del 27 settembre 2022 la Cassa, dopo aver citato
l’art. 53 cpv. 2 LPGA ed aver affermato che “l’amministrazione non è
obbligata ad entrare nel merito di una tale richiesta di riconsiderazione o
riesame ma ne ha piuttosto la facoltà e nella misura in cui sono soddisfatte
determinate condizioni; per contro né gli assicurati né un giudice possono
obbligarla a un tale passo” ed aver sottolineato come “basti pensare che
una decisione con cui l’amministrazione rifiuta di entrare nel merito di una
domanda di riesame non è impugnabile tramite la procedura di opposizione e che
queste decisioni non possono poi nemmeno essere oggetto di controllo
giudiziario (irricevibilità dell’eventuale ricorso)”, ha concluso che “indipendentemente
dal fatto che la decisione in questione possa o meno essere oggi considerata
errata, la Cassa non è tenuta a riconsiderarla e non procede in tal senso”
e non è entrata nel merito della domanda (doc. A1).
Ne segue che
l’insorgente non può inoltrare né un’opposizione, né un ricorso contro la
predetta decisione del 27 settembre 2022, nella misura in cui concerne la non
entrata nel merito della richiesta di riconsiderazione (DTF 133 V 50, al
consid. 4).
Il ricorso del 26 ottobre 2022
contro la decisione emanata dalla Cassa CO 1 il 27 settembre 2022, è pertanto
irricevibile (in tal senso la STCA 36.2019.36 del 6 giugno 2019; cfr. anche
STCA 36.2020.12 del 27 aprile 2020; cfr. STF 9C_678/2016 del 23 novembre 2016;
STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STF C 7/02 del 14 luglio 2003 consid.
2.2., pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1; STCA 39.2017.21 del 22 gennaio 2018;
STCA 42.2017.11-15 del 10 aprile 2017 consid. 2.7.; STCA 39.2015.10 del 22
ottobre 2015).
2.4
L’art.
61.
lett. fbis LPGA prevede che per
le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Trattandosi di prestazioni IPG
Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und
Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der
Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.
741.
n. 30).
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,
8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022
pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti