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Decisione

42.2022.93

L'opposizione 30.09.2022 interposta contro la decisione del 4.8.2022 con cui l'amministrazione ha chiesto la restituzione delle IPG Corona erogate a torto è tardiva. Non sussistono validi motivi per restituire termine

24 gennaio 2023Italiano18 min

un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018; STF 9C_657/2008

Source ti.ch

Incarto

n.

42.2022.93

CL/gm

Lugano

24 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana

Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23

novembre 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del

28 ottobre 2022 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita

di guadagno (Corona)

ritenuto in

fatto

1.1. Con decisione del 4 agosto 2022 la Cassa

CO 1 (in seguito: Cassa) ha chiesto alla __________ di __________ - attiva nel

settore del marketing e della pubblicità (cfr. estratto del Registro di

commercio reperibile al sito www.zefix.ch) - la restituzione della somma di fr.

6'176.10 erogati a torto dal 1° ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 a titolo di IPG

Corona per il socio e gerente, RA 1 (cfr. doc. 3).

1.2. Contro la decisione del 4 agosto 2022

la società, rappresentata dallo stesso RA 1, ha interposto opposizione in data

30 settembre 2022 (data della raccomandata; cfr. doc. 2 ed all.).

1.3. La

Cassa, con decisione su opposizione del 28 ottobre 2022, ha dichiarato

irricevibile, in quanto tardiva, l’opposizione inoltrata il 30 settembre 2022

dalla RI 1 contro il provvedimento del 4 agosto 2022.

L’amministrazione

ha così motivato la decisione su opposizione:

" (…)

3. Nella fattispecie in

esame l’opponente è stato avvisato per il ritiro il 5 agosto 2022. Il termine

di giacenza è stato prorogato su ordine del destinatario il 9 agosto 2022, che

ha ritirato l’invio raccomandato unicamente il 2 settembre 2022.

Di conseguenza, secondo

la giurisprudenza (…), il termine di 30 giorni per l’inoltro dell’opposizione,

tenuto conto delle ferie giudiziarie, è iniziato a decorrere il 16 agosto 2022

ed è quindi giunto a scadenza il 14 settembre 2022, visto che l’assicurato non ha

informato la Cassa circa la sua assenza e che la proroga del termine di

giacenza non permette di posticipare a piacimento il momento della

notificazione.

Essendo pertanto la

precedente decisione passata in giudicato, l’opposizione inviata tramite posta

raccomandata unicamente in data 30 settembre 2022 è manifestamente tardiva e di

conseguenza è irricevibile.” (cfr. doc. 1 ed all. A a doc. I)

1.4. Contro

la decisione su opposizione del 28 ottobre 2022, in data 25 novembre 2022 la RI

1 ha inoltrato brevi manu un ricorso al TCA, nel quale, con riferimento

alla tempestività dell’opposizione del 30 settembre precedente (mentre per le

altre censure sollevate dalla parte ricorrente meglio si dirà al consid. 2.1.),

ha fatto valere quanto segue:

"

(…)

2. La nostra ditta

chiude tutti gli anni in agosto come gran parte delle imprese in Ticino, io

sono partito in ferie e mi hanno riferito che c’era una raccomandata che ho

prontamente prorogato fino alla fine del mio rientro il 2 settembre, avendo

anche delle problematiche familiari da sistemare, ho risposto entro i 30 giorni

richiesti.

Sapendo che le aziende

chiudono in agosto, io credo che non sia stato fatto in buona fede la

spedizione a inizio agosto, come credo che tutte queste problematiche che si

inventano ogni volta siano create ad arte pur di non riconoscere un loro palese

errore nel dare un’informazione sbagliata (vedi mail del 22.2.2021 dove mi

viene chiesto di produrre un salario determinante ai sensi della LAVS) sapendo

benissimo che i salari non sono stati versati come più volte segnalato sulle precedenti

mail.” (cfr. doc. I)

1.5. Nella

sua risposta del 27 dicembre 2022 - trasmessa alla RI 1 il 2 gennaio 2023 (cfr.

doc. IV) - la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso, rimandato alla

propria decisione su opposizione ed osservato che il ricorrente “non apporta

nuovi elementi suscettibili di modificare la contestata decisione” (cfr.

doc. III).

1.6. Il 2

gennaio 2023, il TCA ha assegnato alle parti, rimaste poi silenti, un termine

di dieci giorni per produrre eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La costante giurisprudenza federale ha stabilito

che è la decisione impugnata

che costituisce il presupposto e il

contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF

9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio

2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF

8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010

consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V

51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Nella

presente fattispecie oggetto della decisione su opposizione del 28 ottobre 2022

è la tempestività, o meno, dell’opposizione presentata dalla RI 1 in data 30

settembre 2022 8cfr. doc. 2) contro la decisione del 4 agosto 2022 (cfr.

consid. 1.3. e doc. 1).

Ne

discende che ogni altra richiesta e contestazione dell’insorgente – segnatamente

tendente al riaccredito di “tutte le prestazioni pagate grazie agli introiti”

di un determinato evento o alla concessione di altre prestazioni – è, quindi,

irricevibile.

nel

merito

2.2. Nel caso

concreto, il TCA è chiamato a stabilire se, a ragione, o meno, la Cassa ha

ritenuto tardiva l’opposizione interposta dalla RI 1 il 30 settembre 2022

contro la decisione del 4 agosto precedente dichiarandola irricevibile.

Ai

sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, applicabile in forza degli artt. 2 LPGA e 1

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno del 20 marzo 2020 [RS 830.31], le decisioni emesse in virtù

dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante

opposizione all'istanza che le ha notificate.

Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA il

termine legale non può essere prorogato.

Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA le

richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui

indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o

consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

Se la parte si rivolge in tempo

utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato

rispettato (cpv. 2).

L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che

se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle

parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

Se l'ultimo giorno del termine è un

sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o

cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il

diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante

(cpv. 3).

Fatti

I termini stabiliti dalla legge o

dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente

la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15

agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

Il termine di ricorso in caso di

notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a

decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V

305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217, Mosimann,

in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pagg. 130 segg.).

Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2bis

LPGA una comunicazione consegnata soltanto contro

firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è

considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso

tentativo di recapito.

Si tratta di una presunzione legale

del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall’ufficio postale: la

scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. STF 8C_642/2018 del 19 settembre

2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).

Tale notificazione fittizia vale

anche nel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza

presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove l’assicurato doveva

prevedere l’invio di atti giudiziari (cfr. STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020

consid. 4.1.; STF 8C_797/2018 del 29 novembre 2018; STF

8C_53/2017 del 2 marzo 2017; DTF 141 II 429; DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014

dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).

Pertanto

chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio, o dal luogo di

cui ha comunicato l'indirizzo alle Autorità, deve fare in modo che gli atti

connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e

tempestivamente il suo nuovo recapito o comunque informando le stesse autorità

sul luogo dove può essere raggiunto, o ancora designando un rappresentante

abilitato ad agire in suo nome (cfr. STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017 consid.

4.2.; DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid.

4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001).

L’invio si considera notificato il

settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si tratti di

un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018; STF 9C_657/2008

del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).

Secondo costante giurisprudenza

federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi

necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che

l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. STF 9C_90/2015 del 2 giugno 2015

consid. 3.4.; DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).

Se il termine di ricorso è spirato,

il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata

cresce in giudicato (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49 consid. 2; DTF 110 V 37 consid. 2; Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).

2.3. Nella

presente evenienza la società ricorrente ha contestato il modo di procedere

della Cassa che ha ritenuto irricevibile, in quanto tardiva, la sua opposizione

del 30 settembre 2022 contro l’ordine di restituzione emesso il 4 agosto 2022

per le prestazioni ricevute a valere per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31

gennaio 2021 (cfr. consid. 1.1., 1.3. e doc. 1).

RA 1, nella sua qualità di socio e

gerente dalla RI 1 (cfr. consid. 1.1.) ritiene, innanzitutto, che l’invio della

decisione del 4 agosto 2022 non sia avvenuto in buona fede in quanto effettuato

durante un periodo in cui “la (…) ditta chiude tutti gli anni (…) come gran

parte delle imprese in Ticino” ed in cui anch’egli si trovava in ferie.

Secondariamente, ha preteso di aver

proceduto alla trasmissione della propria opposizione tempestivamente in data

30 settembre 2022, e meglio avendovi provveduto nei trenta giorni successivi

all’effettivo ritiro della raccomandata, avvenuto, dopo che aveva prorogato la

giacenza dell’invio in questione, il 2 settembre 2022 (cfr. consid. 1.4. e doc.

I).

Sebbene ciò non sia contestato,

giova rammentare che dal sistema di tracciamento degli invii della Posta

risulta che la decisione della Cassa di data 4 agosto 2022 è stata spedita

tramite posta Raccomandata alla sede della RI 1, __________, il medesimo giorno

e che l’indomani (5 agosto 2022) nella casella postale della società è stato

depositato relativo invito di ritiro.

Incontestato è anche che il 9

agosto 2022, alle ore 22:08 è stato attivato dal destinatario l’ordine “scadenza

prorogata”. Il termine di giacenza è così stato prolungato e la

raccomandata poi ritirata in data 2 settembre 2022 alle ore 09:20 allo

sportello di __________ (cfr. doc. V).

Come visto sopra (cfr.

consid. 2.2.), il termine di giacenza di sette giorni relativo alla

notificazione fittizia non poteva, però, essere prolungato mediante una proroga

della giacenza.

ll

Tribunale federale ha, infatti, puntualizzato che la possibilità concessa dalla

Posta ai suoi clienti di protrarre il periodo di giacenza dell'invio non

permette di posticipare a piacimento il momento della notificazione,

determinante per il computo dei termini ricorsuali, che interviene per legge al

più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo infruttuoso di consegna

(cfr. STF 6F_7/2015 del 21 aprile 2015 consid. 5).

Nel caso

di specie l’insorgente avendo in corso un procedimento con la Cassa riguardo le

prestazioni IPG Corona relative al periodo da ottobre 2020 a gennaio 2021

(oggetto, peraltro, di una precedente decisione anche da parte di questa Corte,

STCA 42.2021.51 del 25 ottobre 2021) doveva inoltre aspettarsi, secondo il

principio della buona fede, la notifica di invii raccomandati (e non).

Di

conseguenza il destinatario avrebbe dovuto provvedere affinché la sua

corrispondenza potesse essergli notificata tempestivamente e senza particolari

impedimenti (cfr. consid. 2.2.).

In

concreto, il termine di giacenza per la lettera raccomandata relativa alla

decisione su opposizione del 4 agosto 2022, al cui ritiro il ricorrente è stato

invitato a procedere sin dal 5-6 agosto, ai sensi dell’art. 38 cpv. 4 LPGA ha

iniziato a decorrere il 16 agosto 2022 ed è, quindi, scaduto il 14 settembre

2022.

L’opposizione

di data 30 settembre 2022 è, pertanto, da considerarsi tardiva (cfr. STCA

38.2022.74 del 27 dicembre 2022; STCA 38.2021.71 del 25 ottobre 2021; STCA 38.2021.72

del 18 ottobre 2021; STCA 38.2021.19 del 31 maggio 2021; STCA 38.2020.58 del 16

Considerandi

novembre 2020; STCA 38.2020.3 del 4 marzo 2020; 39.2019.75 del 3 gennaio 2020 e

STF 8C_171/2020; 38.2015.37 del 18 giugno 2015).

2.4

Va ora

esaminato se il ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.

L’art.

14.

Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il

richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire

entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo

domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.

Di analogo tenore è l'art. 41 LPGA

concernente la “restituzione in termini”.

Per "impedimento non

colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la

forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da

circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono

comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve

potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza di colpa deve essere

manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF

8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21

novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, n. 151).

La

giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave

malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non

colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di

agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure

stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura

necessari (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014

del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32;

DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

Tra gli impedimenti non colpevoli

ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine

va annoverata anche la morte di un parente se la stessa interviene poco prima

della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid.

2.2.).

Per la questione dell'impedimento

senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo

rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura

più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata

di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire

il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF

9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

Non

costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro,

l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione

di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2,

pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag.

343.

e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).

Deve ancora

essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un

rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del

diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e

seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

2.5

Nella presente

evenienza, questa Corte ritiene che non siano dati i presupposti per

restituire il termine per interporre opposizione contro la decisione del 4

agosto 2022.

In effetti il TCA non ravvede alcun

valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo dell’opposizione, in

particolare considerando che, pendente la procedura inerente al riconoscimento,

o meno, delle IPG Corona per il periodo ottobre 2020 - gennaio 2021, il

ricorrente, in primo luogo, non ha informato la Cassa della sua assenza nel

mese di agosto 2022, secondariamente, ed a maggior ragione, che una volta

provveduto al ritiro della raccomandata in data 2 settembre 2022, l’insorgente

aveva a disposizione oltre dieci giorni per provvedere al tempestivo invio

della propria opposizione e che a tal proposito RA 1 non ha invocato alcun

impedimento concreto al di là di un accenno a pretese “problematiche

familiari da sistemare”, non ulteriormente contestualizzate.

La

decisione su opposizione del 28 ottobre 2022, con la quale la Cassa ha ritenuto

l’opposizione del 30 settembre 2022 contro la decisione del 4 agosto 2022

irricevibile (poiché tardiva) va, dunque, confermata.

2.6

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della

LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

L’oggetto della lite sottoposta

all’esame di questo Tribunale concerne la ricevibilità o meno dell’opposizione

interposta contro la decisione di restituzione delle IPG Corona del 4 agosto

2022.

In

casu la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a

prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA non merita di

particolari approfondimenti.

Qualora

si volesse considerare quale lite di prestazioni, non verrebbero, comunque,

accollate spese, in quanto trattandosi

di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevarne (cfr. art. 1

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 2020).

Anche

nel caso in cui la causa non riguardi prestazioni, non verrebbero comunque

imposte spese.

In

effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021

consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della

gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale

non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera

l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà

di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di

prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune

controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però

un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale,

deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127

Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Nel

Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del

21.

luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità

generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

In proposito cfr. anche STF 9C_369/2022 del

19.

settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022

del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS

2/2022 pag. 107.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti