42.2022.93
L'opposizione 30.09.2022 interposta contro la decisione del 4.8.2022 con cui l'amministrazione ha chiesto la restituzione delle IPG Corona erogate a torto è tardiva. Non sussistono validi motivi per restituire termine
24 gennaio 2023Italiano18 min
un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018; STF 9C_657/2008
Source ti.ch
Incarto
n.
42.2022.93
CL/gm
Lugano
24 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana
Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23
novembre 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del
28 ottobre 2022 emanata da
CO 1
in materia di indennità perdita
di guadagno (Corona)
ritenuto in
fatto
1.1. Con decisione del 4 agosto 2022 la Cassa
CO 1 (in seguito: Cassa) ha chiesto alla __________ di __________ - attiva nel
settore del marketing e della pubblicità (cfr. estratto del Registro di
commercio reperibile al sito www.zefix.ch) - la restituzione della somma di fr.
6'176.10 erogati a torto dal 1° ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 a titolo di IPG
Corona per il socio e gerente, RA 1 (cfr. doc. 3).
1.2. Contro la decisione del 4 agosto 2022
la società, rappresentata dallo stesso RA 1, ha interposto opposizione in data
30 settembre 2022 (data della raccomandata; cfr. doc. 2 ed all.).
1.3. La
Cassa, con decisione su opposizione del 28 ottobre 2022, ha dichiarato
irricevibile, in quanto tardiva, l’opposizione inoltrata il 30 settembre 2022
dalla RI 1 contro il provvedimento del 4 agosto 2022.
L’amministrazione
ha così motivato la decisione su opposizione:
" (…)
3. Nella fattispecie in
esame l’opponente è stato avvisato per il ritiro il 5 agosto 2022. Il termine
di giacenza è stato prorogato su ordine del destinatario il 9 agosto 2022, che
ha ritirato l’invio raccomandato unicamente il 2 settembre 2022.
Di conseguenza, secondo
la giurisprudenza (…), il termine di 30 giorni per l’inoltro dell’opposizione,
tenuto conto delle ferie giudiziarie, è iniziato a decorrere il 16 agosto 2022
ed è quindi giunto a scadenza il 14 settembre 2022, visto che l’assicurato non ha
informato la Cassa circa la sua assenza e che la proroga del termine di
giacenza non permette di posticipare a piacimento il momento della
notificazione.
Essendo pertanto la
precedente decisione passata in giudicato, l’opposizione inviata tramite posta
raccomandata unicamente in data 30 settembre 2022 è manifestamente tardiva e di
conseguenza è irricevibile.” (cfr. doc. 1 ed all. A a doc. I)
1.4. Contro
la decisione su opposizione del 28 ottobre 2022, in data 25 novembre 2022 la RI
1 ha inoltrato brevi manu un ricorso al TCA, nel quale, con riferimento
alla tempestività dell’opposizione del 30 settembre precedente (mentre per le
altre censure sollevate dalla parte ricorrente meglio si dirà al consid. 2.1.),
ha fatto valere quanto segue:
"
(…)
2. La nostra ditta
chiude tutti gli anni in agosto come gran parte delle imprese in Ticino, io
sono partito in ferie e mi hanno riferito che c’era una raccomandata che ho
prontamente prorogato fino alla fine del mio rientro il 2 settembre, avendo
anche delle problematiche familiari da sistemare, ho risposto entro i 30 giorni
richiesti.
Sapendo che le aziende
chiudono in agosto, io credo che non sia stato fatto in buona fede la
spedizione a inizio agosto, come credo che tutte queste problematiche che si
inventano ogni volta siano create ad arte pur di non riconoscere un loro palese
errore nel dare un’informazione sbagliata (vedi mail del 22.2.2021 dove mi
viene chiesto di produrre un salario determinante ai sensi della LAVS) sapendo
benissimo che i salari non sono stati versati come più volte segnalato sulle precedenti
mail.” (cfr. doc. I)
1.5. Nella
sua risposta del 27 dicembre 2022 - trasmessa alla RI 1 il 2 gennaio 2023 (cfr.
doc. IV) - la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso, rimandato alla
propria decisione su opposizione ed osservato che il ricorrente “non apporta
nuovi elementi suscettibili di modificare la contestata decisione” (cfr.
doc. III).
1.6. Il 2
gennaio 2023, il TCA ha assegnato alle parti, rimaste poi silenti, un termine
di dieci giorni per produrre eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La costante giurisprudenza federale ha stabilito
che è la decisione impugnata
che costituisce il presupposto e il
contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF
9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio
2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF
8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010
consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V
51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Nella
presente fattispecie oggetto della decisione su opposizione del 28 ottobre 2022
è la tempestività, o meno, dell’opposizione presentata dalla RI 1 in data 30
settembre 2022 8cfr. doc. 2) contro la decisione del 4 agosto 2022 (cfr.
consid. 1.3. e doc. 1).
Ne
discende che ogni altra richiesta e contestazione dell’insorgente – segnatamente
tendente al riaccredito di “tutte le prestazioni pagate grazie agli introiti”
di un determinato evento o alla concessione di altre prestazioni – è, quindi,
irricevibile.
nel
merito
2.2. Nel caso
concreto, il TCA è chiamato a stabilire se, a ragione, o meno, la Cassa ha
ritenuto tardiva l’opposizione interposta dalla RI 1 il 30 settembre 2022
contro la decisione del 4 agosto precedente dichiarandola irricevibile.
Ai
sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, applicabile in forza degli artt. 2 LPGA e 1
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno del 20 marzo 2020 [RS 830.31], le decisioni emesse in virtù
dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante
opposizione all'istanza che le ha notificate.
Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA il
termine legale non può essere prorogato.
Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA le
richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui
indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o
consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge in tempo
utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato
rispettato (cpv. 2).
L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che
se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle
parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Se l'ultimo giorno del termine è un
sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o
cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il
diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante
(cpv. 3).
Fatti
I termini stabiliti dalla legge o
dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente
la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15
agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).
Il termine di ricorso in caso di
notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a
decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V
305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217, Mosimann,
in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pagg. 130 segg.).
Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2bis
LPGA una comunicazione consegnata soltanto contro
firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è
considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso
tentativo di recapito.
Si tratta di una presunzione legale
del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall’ufficio postale: la
scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. STF 8C_642/2018 del 19 settembre
2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).
Tale notificazione fittizia vale
anche nel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza
presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove l’assicurato doveva
prevedere l’invio di atti giudiziari (cfr. STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020
consid. 4.1.; STF 8C_797/2018 del 29 novembre 2018; STF
8C_53/2017 del 2 marzo 2017; DTF 141 II 429; DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014
dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).
Pertanto
chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio, o dal luogo di
cui ha comunicato l'indirizzo alle Autorità, deve fare in modo che gli atti
connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e
tempestivamente il suo nuovo recapito o comunque informando le stesse autorità
sul luogo dove può essere raggiunto, o ancora designando un rappresentante
abilitato ad agire in suo nome (cfr. STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017 consid.
4.2.; DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid.
4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001).
L’invio si considera notificato il
settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si tratti di
un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018; STF 9C_657/2008
del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).
Secondo costante giurisprudenza
federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi
necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che
l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. STF 9C_90/2015 del 2 giugno 2015
consid. 3.4.; DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).
Se il termine di ricorso è spirato,
il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata
cresce in giudicato (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49 consid. 2; DTF 110 V 37 consid. 2; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).
2.3. Nella
presente evenienza la società ricorrente ha contestato il modo di procedere
della Cassa che ha ritenuto irricevibile, in quanto tardiva, la sua opposizione
del 30 settembre 2022 contro l’ordine di restituzione emesso il 4 agosto 2022
per le prestazioni ricevute a valere per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31
gennaio 2021 (cfr. consid. 1.1., 1.3. e doc. 1).
RA 1, nella sua qualità di socio e
gerente dalla RI 1 (cfr. consid. 1.1.) ritiene, innanzitutto, che l’invio della
decisione del 4 agosto 2022 non sia avvenuto in buona fede in quanto effettuato
durante un periodo in cui “la (…) ditta chiude tutti gli anni (…) come gran
parte delle imprese in Ticino” ed in cui anch’egli si trovava in ferie.
Secondariamente, ha preteso di aver
proceduto alla trasmissione della propria opposizione tempestivamente in data
30 settembre 2022, e meglio avendovi provveduto nei trenta giorni successivi
all’effettivo ritiro della raccomandata, avvenuto, dopo che aveva prorogato la
giacenza dell’invio in questione, il 2 settembre 2022 (cfr. consid. 1.4. e doc.
I).
Sebbene ciò non sia contestato,
giova rammentare che dal sistema di tracciamento degli invii della Posta
risulta che la decisione della Cassa di data 4 agosto 2022 è stata spedita
tramite posta Raccomandata alla sede della RI 1, __________, il medesimo giorno
e che l’indomani (5 agosto 2022) nella casella postale della società è stato
depositato relativo invito di ritiro.
Incontestato è anche che il 9
agosto 2022, alle ore 22:08 è stato attivato dal destinatario l’ordine “scadenza
prorogata”. Il termine di giacenza è così stato prolungato e la
raccomandata poi ritirata in data 2 settembre 2022 alle ore 09:20 allo
sportello di __________ (cfr. doc. V).
Come visto sopra (cfr.
consid. 2.2.), il termine di giacenza di sette giorni relativo alla
notificazione fittizia non poteva, però, essere prolungato mediante una proroga
della giacenza.
ll
Tribunale federale ha, infatti, puntualizzato che la possibilità concessa dalla
Posta ai suoi clienti di protrarre il periodo di giacenza dell'invio non
permette di posticipare a piacimento il momento della notificazione,
determinante per il computo dei termini ricorsuali, che interviene per legge al
più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo infruttuoso di consegna
(cfr. STF 6F_7/2015 del 21 aprile 2015 consid. 5).
Nel caso
di specie l’insorgente avendo in corso un procedimento con la Cassa riguardo le
prestazioni IPG Corona relative al periodo da ottobre 2020 a gennaio 2021
(oggetto, peraltro, di una precedente decisione anche da parte di questa Corte,
STCA 42.2021.51 del 25 ottobre 2021) doveva inoltre aspettarsi, secondo il
principio della buona fede, la notifica di invii raccomandati (e non).
Di
conseguenza il destinatario avrebbe dovuto provvedere affinché la sua
corrispondenza potesse essergli notificata tempestivamente e senza particolari
impedimenti (cfr. consid. 2.2.).
In
concreto, il termine di giacenza per la lettera raccomandata relativa alla
decisione su opposizione del 4 agosto 2022, al cui ritiro il ricorrente è stato
invitato a procedere sin dal 5-6 agosto, ai sensi dell’art. 38 cpv. 4 LPGA ha
iniziato a decorrere il 16 agosto 2022 ed è, quindi, scaduto il 14 settembre
2022.
L’opposizione
di data 30 settembre 2022 è, pertanto, da considerarsi tardiva (cfr. STCA
38.2022.74 del 27 dicembre 2022; STCA 38.2021.71 del 25 ottobre 2021; STCA 38.2021.72
del 18 ottobre 2021; STCA 38.2021.19 del 31 maggio 2021; STCA 38.2020.58 del 16
Considerandi
novembre 2020; STCA 38.2020.3 del 4 marzo 2020; 39.2019.75 del 3 gennaio 2020 e
STF 8C_171/2020; 38.2015.37 del 18 giugno 2015).
2.4
Va ora
esaminato se il ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.
L’art.
14.
Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il
richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire
entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo
domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.
Di analogo tenore è l'art. 41 LPGA
concernente la “restituzione in termini”.
Per "impedimento non
colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la
forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da
circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono
comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve
potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza di colpa deve essere
manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF
8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21
novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998, n. 151).
La
giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave
malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non
colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di
agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure
stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura
necessari (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014
del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32;
DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Tra gli impedimenti non colpevoli
ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine
va annoverata anche la morte di un parente se la stessa interviene poco prima
della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid.
2.2.).
Per la questione dell'impedimento
senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo
rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura
più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata
di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire
il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF
9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
Non
costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro,
l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione
di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2,
pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag.
343.
e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).
Deve ancora
essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un
rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del
diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e
seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).
2.5
Nella presente
evenienza, questa Corte ritiene che non siano dati i presupposti per
restituire il termine per interporre opposizione contro la decisione del 4
agosto 2022.
In effetti il TCA non ravvede alcun
valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo dell’opposizione, in
particolare considerando che, pendente la procedura inerente al riconoscimento,
o meno, delle IPG Corona per il periodo ottobre 2020 - gennaio 2021, il
ricorrente, in primo luogo, non ha informato la Cassa della sua assenza nel
mese di agosto 2022, secondariamente, ed a maggior ragione, che una volta
provveduto al ritiro della raccomandata in data 2 settembre 2022, l’insorgente
aveva a disposizione oltre dieci giorni per provvedere al tempestivo invio
della propria opposizione e che a tal proposito RA 1 non ha invocato alcun
impedimento concreto al di là di un accenno a pretese “problematiche
familiari da sistemare”, non ulteriormente contestualizzate.
La
decisione su opposizione del 28 ottobre 2022, con la quale la Cassa ha ritenuto
l’opposizione del 30 settembre 2022 contro la decisione del 4 agosto 2022
irricevibile (poiché tardiva) va, dunque, confermata.
2.6
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della
LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
L’oggetto della lite sottoposta
all’esame di questo Tribunale concerne la ricevibilità o meno dell’opposizione
interposta contro la decisione di restituzione delle IPG Corona del 4 agosto
2022.
In
casu la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a
prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA non merita di
particolari approfondimenti.
Qualora
si volesse considerare quale lite di prestazioni, non verrebbero, comunque,
accollate spese, in quanto trattandosi
di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevarne (cfr. art. 1
Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 2020).
Anche
nel caso in cui la causa non riguardi prestazioni, non verrebbero comunque
imposte spese.
In
effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021
consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della
gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale
non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera
l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà
di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di
prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune
controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però
un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale,
deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127
Cost.; DTF 145 I 52 consid.
5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,
2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Nel
Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del
21.
luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità
generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
In proposito cfr. anche STF 9C_369/2022 del
19.
settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022
del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS
2/2022 pag. 107.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti