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Decisione

42.2022.96

Ricorso contro dec. su recl. che ha confermato il 31.12.22 quale term. per chiudere attiv. indip. e dec. su recl. con cui negata AS per 1/23 accolto ai sensi dei consid. Prima di rinunciare ad att. indip. ric. può concludere il proprio incarico come perito. Rinvio atti per calcolare AS di 1/23

20 marzo 2023Italiano37 min

seguito a quanto richiesto, riconoscendo ad oggi le prestazioni assistenziali. (…)”

Source ti.ch

Incarto

n.

42.2022.96

42.2023.5

rs

Lugano

20 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi,

Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella

Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sui ricorsi del 7

dicembre 2022 e del 13 gennaio 2023 di

RI 1

contro

le decisioni su reclamo del 17

novembre 2022 e del 12 gennaio 2023 emanate da

Ufficio del sostegno sociale

e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in

fatto

1.1. RI 1,

nato il __________ 1964 e in possesso di un master in __________ conseguito

presso __________ e di un master in __________ presso l’Università di __________

(cfr. doc. 94 inc. 42.2022.96), ha beneficiato dell’assistenza sociale da

aprile a novembre 2006, negli anni 2015, 2016 e 2017, da gennaio a luglio 2018

e da febbraio 2019 a dicembre 2022 (cfr. doc. 71-76; 256; 267 inc. 42.2022.96).

Al 30 settembre 2022 l’importo complessivo percepito ammontava a fr. 209'372.85

(cfr. doc. 71-76 inc. 42.2022.96).

1.2. Il 4

maggio 2022 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), dopo l’incontro

del 26 aprile 2022 tra il suo operatore socio amministrativo, __________, e lo

sportellista Laps, __________, da una parte, e __________, dall’altra, in cui è

stato spiegato a quest’ultimo, iscritto all’AVS da più di dieci anni come

indipendente in qualità di geologo, che “la sua iscrizione come indipendente

dovrà essere stralciata e dovrà richiedere le indennità straordinarie di

disoccupazione (ISD), con l’iscrizione all’Ufficio regionale di collocamento

(URC)” (cfr. doc. 53-54 inc. 42.2022.96), ha inviato all’interessato uno

scritto con il quale gli ha comunicato di concedergli una proroga scadente a

fine dicembre 2022, specificando che “per pari trattamento su tali

situazioni se entro fine anno la sua attività non le avrà permesso di rendersi

economicamente indipendente, dovrà stralciarsi quale indipendente dalla cassa

cantonale di compensazione AVS e verificare il diritto alle indennità straordinarie

di disoccupazione (ISD)”. Al medesimo è stato, inoltre, sottoposto il

verbale del 26 aprile 2022 per sottoscrizione (cfr. doc. 52 inc. 42.2022.96).

1.3. RI 1, il

9 maggio 2022, ha contestato parte del contenuto del verbale del 26 aprile 2022,

nonché le modalità e il comportamento dell’operatore socio amministrativo

dell’USSI. Egli ha altresì precisato di essere il perito per una causa pendente

in __________ (cfr. doc.56-59 inc. 42.2022.96).

1.4. Con

decisione emessa nei confronti di RI 1 il 31 agosto 2022 l’USSI ha confermato quanto

già comunicato con lettera del 4 maggio 2022 (cfr. consid. 1.2.), e meglio la

data del 31 dicembre 2022 quale ultimo termine per chiudere l’attività

indipendente quale geologo, rilevando che quest’ultima “(…) è in essere da

più anni senza averle a tutt’ora permesso di raggiungere l’indipendenza

economica e uscire dall’assistenza sociale. Inoltre (…) dopo il termine della

pandemia COVID e fino ad oggi la situazione non è migliorata (…)”.

L’amministrazione

l’ha pertanto invitato a stralciarsi quale persona indipendente all’agenzia AVS

e a verificare l’eventuale diritto alle indennità straordinarie di

disoccupazione (cfr. doc. 50 inc. 42.2022.96).

1.5. Il 20 settembre 2022 RI 1 ha

inoltrato al TCA un “reclamo” contro la decisione del 31 agosto 2022, nel quale

ha chiesto l’annullamento della stessa, sostenendo in particolare che la

motivazione del provvedimento dell’USSI non è supportata da nessun documento

sul suo stato lavorativo, non considera la condizione del contesto personale,

né la situazione del mercato del lavoro e costituisce un danno alla sua

situazione lavorativa attuale e futura. Egli ha, inoltre, domandato di essere

affidato a un nuovo funzionario incaricato e ha contestato la validità del

verbale relativo all’incontro svoltosi a __________ il 26 aprile 2022 tra il

medesimo, __________ dell’USSI e __________ dello Sportello Laps, poiché non

corretto nel contenuto.

RI 1 ha precisato di aver informato

del suo caso il Direttore del DSS (cfr. doc. 45-48 inc. 42.2022.96).

1.6. Con giudizio

42.2022.77 del 26 settembre 2022 il Presidente del TCA ha stabilito che il “reclamo”

del 20 settembre 2022 inoltrato da RI 1 contro la decisione del 31 agosto 2022

era irricevibile, in quanto questo Tribunale può pronunciarsi soltanto su

decisioni su reclamo. L’insorgente avrebbe dovuto interporre reclamo presso

l’USSI.

Gli atti sono, pertanto, stati

trasmessi all’amministrazione affinché statuisse senza indugio sul reclamo del

20 settembre 2022 mediante una decisione su reclamo (cfr. doc. 29 inc.

42.2022.96).

1.7. Il 17

novembre 2022 l’USSI ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha

confermato il proprio provvedimento del 31 agosto 2022 (cfr. consid. 1.4.).

L’amministrazione,

nella decisione su reclamo, ha indicato:

"

(…)

Fatti

G.

Le prestazioni

assistenziali non solo sono sussidiarie ad ogni altra risorsa della persona che

ne chiede il versamento, ma sono anche complementari o suppletorie a quelle

della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la

disoccupazione previste da altre leggi cantonali (art. 2 cpv. 1 LAS).

L'assistenza fornisce l'aiuto economico al sostentamento della persona senza

mezzi, la quale deve in ogni caso fare il possibile per raggiungere la propria

autonomia. La prosecuzione di un'attività indipendente che continua a non

garantire un guadagno risulta in contrasto con tale requisito e non giustifica

la concessione di prestazioni assistenziali che non sono intese a sostituire il

reddito di un'attività indipendente non redditizia.

Nel caso di specie, pacifico è che dal

1° agosto 2010 il reclamante risulta essere registrato all'Agenzia Comunale AVS

di __________ quale indipendente e che da novembre 2014 a luglio 2018, e

successivamente, da febbraio 2019 a tutt'oggi al signor RI 1 vengono

riconosciute le prestazioni assistenziali.

ln base a quanto dichiarato dal signor RI

1 e agli atti consultabili, l'USSl ha ritenuto a settembre 2017 1'importo di

CHF 2050.- quale più alta entrata da attività indipendente conseguita dal 2015

al 2022. Tale entrata è stata computata nel calcolo volto a determinare la

prestazione assistenziale ordinaria di CHF 386.-, riconosciuta al signor RI 1

per il mese di ottobre 2017 con decisione del 26 settembre 2017. L'entrata ha

permesso solo parzialmente di far fronte al sostentamento.

Ritenuto che la sopravvivenza economica

dell'attività del reclamante non è per nulla presumibile e comunque da ormai

lungo tempo non procura un reddito idoneo al sostentamento dell'unità di

riferimento, a ragione l'USSl ha indicato al reclamante di chiuderla. Si rileva

che l'USSl ha assegnato un termine di ben 4 mesi per dar

seguito a quanto richiesto, riconoscendo ad oggi le prestazioni assistenziali. (…)”

(Doc. B inc. 42.2022.96).

1.8. RI 1, con

tempestivo ricorso del 7 dicembre 2022 inoltrato al TCA, ha contestato la

decisione su reclamo del 17 novembre 2022, chiedendo l’annullamento della

stessa.

A

sostegno della propria pretesa l’insorgente ha segnatamente addotto che

essendosi iscritto a OTIA nel giugno 2015, ossia dopo l’iscrizione allo

sportello Laps, non ha sostituito alcun reddito che prima, per causa di forza

maggiore, non esisteva, ma al contrario ha contribuito da subito ad alleviare

l’assistenza che ha considerato i suoi guadagni.

Egli

ha, inoltre, affermato:

"

(…) È da prima del 2010 che ho cercato un lavoro di qualsiasi tipo senza

trovare nulla. Ho provato quindi ad avviare una mia attività (oltre a badare a

quattro figli mentre mia moglie lavorava) che vicende personali di origine

familiare e di salute hanno in seguito compromesso.

ln particolare, la mia iscrizione allo

sportello AVS è stata causata dal rifiuto nel 2015 della mia candidatura quale soldato

dell'esercito svizzero (e non geologo) nella missione __________ in __________

per il mio problema d'udito. Allo stesso modo sono stato rifiutato nel 2017 con

motivazione scritta (da me richiesta) per motivi di ipoacusia dal DFE (__________).

Ancora una volta, il ruolo di geologo non era strettamente richiesto essendo

state accettate come me persone in ambiti affini per lo stesso compito (c'è una

formazione comune). Per "obbligo di informare" ho segnalato dopo

la mia assunzione la mia ipoacusia che ha provocato il mio licenziamento

dal gruppo.

ln questi anni ho cercato lavoro sia

come geologo che in altri campi informando regolarmente l'USSl con

documentazione scritta anche sui rifiuti, quando li ho ricevuti. Elenco a

memoria come esempi alcuni lavori cercati, anche fuori cantone e all'estero:

funzionario all'USSl (candidatura non accettata perché non possiedo una

maturità commerciale), segretario comunale, responsabile di deposito di __________

del Comune di __________, vari posti cantonali e federali su base scientifica,

volontario ad __________ con la __________ di __________, __________ per ONG

all'estero attive nello scavo di pozzi potabili, funzionario per compiti di

migrazione (sono un ex delegato __________), tecnico di laboratorio in Svizzera

interna (per l'amianto, poi per analisi di

terreno), responsabile di un ufficio tecnico comunale, attualmente sto facendo

il corso per guida (su chiamata) al __________, uffici d'ingegneria civile.

Proprio in quest'ultimo settore, è stato proprio l'USSl a contribuire al mio

salario di geologo per sei mesi in un programma speciale (possibile solo una volta,

mi è stato detto dall'allora responsabile USSI, oggi non più presente). Lavoro

e guadagno che allora non era visto come un "sostituire" (…)” (Doc. I

pag. 1 inc. 42.2022.96).

Il

ricorrente ha altresì censurato la motivazione dell’USSI secondo cui la sua

attività indipendente non gli ha permesso di raggiungere l’indipendenza

economica, facendo valere che nessuna legge obbliga un indipendente a

mantenersi da solo dalla sua attività, che può anche essere accessoria.

Il

medesimo ha poi ribadito di cercare di lavorare come geologo e nel contempo di

ricercare un lavoro stabile di altro tipo che gli consenta di uscire dalla

situazione incresciosa in cui si trova non per sua volontà, ma a causa del suo

problema di udito. Egli si è chiesto “chi vuole assumere un quasi

sessantenne sordo che è “troppo qualificato” o troppo poco iperqualificato?”

e ha puntualizzato che anche l’URC di __________, nella persona della signora __________,

gli ha espresso sorpresa e avrebbe giudicato negativamente la decisione USSI

nei confronti di un quasi sessantenne anche perché il cambiamento di statuto

lavorativo è praticamente irreversibile: non potrà più tornare a esercitare la

professione di geologo.

L’insorgente

ha poi lamentato l’imprecisione circa l’esito della procedura che l’USSI gli

impone di seguire, quando lo stesso Ufficio definisce come eventuale il

contributo delle indennità straordinarie di disoccupazione che comunque non

avrebbe potuto chiedere entro il 31 dicembre 2022 avendo un lavoro come perito

geologo per un caso alla __________ di __________.

Egli

ha inoltre sottolineato:

"

(…) in questi ultimi anni, anche dopo il Master in __________ (iniziato

nel 2013 e terminato nel 2016), piano piano mi sono fatto conoscere come

geologo, sono iscritto al gruppo svizzero di specialisti di pericoli naturali

(FAN), ricevo delle richieste di offerte per perizie geologiche e __________ a

cui rispondo, sono invitato a corsi di aggiornamento del Dipartimento del

Territorio. Perché rinunciare a tutto questo anche in vista del periodo di

pensionamento quando dovrò lavorare ugualmente? L'USSI non cerca di prevenire

la povertà? (…)” (Doc. I pag. 2 inc. 42.2022.96)

1.9. L’USSI,

in risposta, ha postulato la reiezione del ricorso con sostanzialmente i

medesimi argomenti di cui alla decisione su reclamo del 17 novembre 2022 (cfr.

doc. V inc. 42.2022.96).

1.10. L’11 e il

13 gennaio 2023 il ricorrente ha presentato delle osservazioni e ha prodotto

alcuni documenti (cfr. doc. VII; IX; C1a-C5b; D6-D7 inc. 42.2022.96).

1.11. La parte

resistente, il 17 gennaio 2023, ha confermato la propria risposta di causa

(cfr. doc. XI inc. 42.2022.96).

1.12. Il doc.

XI inc. 42.2022.96 è stato inviato per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. XII inc.

42.2022.96).

1.13. Nel

frattempo l’amministrazione con ulteriore decisione del 3 gennaio 2023 ha

negato al ricorrente il rinnovo delle prestazioni assistenziali richiesto il 27

dicembre 2022, motivando come segue:

"

(…) Ritenuto che a tutt’oggi continua a svolgere la sua attività

professionale indipendente (senza raggiungere l'indipendenza economica),

nonostante la nostra decisione del 31 agosto 2022 con la quale le avevamo

intimato di chiudere la sua attività entro il 31 dicembre 2022, di stralciarsi

quale persona indipendente all'agenzia AVS e di verificare l'eventuale diritto

alle indennità straordinarie di disoccupazione quale ex-indipendente (ISD), le

comunichiamo che l'assistenza è sussidiaria a tali prestazioni, motivo per cui

non può esserle riconosciuta una prestazione assistenziale per il mese di

gennaio 2023. (…)” (Doc. C3a allegato a doc. VII inc. 42.2022.96)

1.14. A seguito

del reclamo interposto il 4 gennaio 2023 (cfr. doc. C3b allegato a doc. VII inc.

42.2022.96) l’USSI, il 12 gennaio 2023, ha emanato una decisione su reclamo con

cui ha confermato il proprio provvedimento del 3 gennaio 2023 e ha rilevato:

"

(…) Nel caso di specie, pacifico è che a inizio gennaio 2023, oltre il

termine assegnatogli con decisione del 31 agosto 2022, il signor RI 1 svolgeva

ancora l'attività quale indipendente e che fino a fine dicembre 2022 ha

beneficiato di prestazioni assistenziali. Da mesi il signor RI 1 non conviene

con la chiusura dell'attività indipendente. Ritenuto che la stessa è ancora

attiva, considerata inoltre la chiara intenzione di continuarla, considerato

inoltre che il ricorso non ha effetto sospensivo e ritenuto che l'interessato è

da anni al beneficio di prestazioni assistenziali e che pertanto il rischio da

parte dell'USSl di non poter recuperare quelle versate è predominante rispetto

all'interesse del signor RI 1 a ottenere delle prestazioni assistenziali in

attesa di una decisione nel merito, la decisione di rifiuto deve essere

confermata. A titolo abbondanziale si rileva che nemmeno attualmente la

situazione finanziaria dell'attività permette di far fronte al fabbisogno

dell'unità di riferimento. (…)” (Doc. A1 inc. 42.2023.5)

1.15. RI 1 ha

impugnato la decisione su reclamo del 12 gennaio 2023 con tempestivo ricorso

del 13 gennaio 2023, chiedendo l’annullamento della stessa e asserendo:

"

(…) Scopro, infine, la vera motivazione di tutto l'agire USSI dalle

parole del Sig. __________ sempre al punto G "...il rischio da parte

dell'USSl di non poter recuperare [le prestazioni assistenziali] è predominante

rispetto all'interesse del Sig. RI 1...". Frase che io capisco benissimo e

sono il primo a voler venire incontro all'USSl, ma posso dire che a nessuno dei

datori di lavoro, incluso l'esercito svizzero, il Dipartimento federale degli

Esteri, l'Assicurazione Invalidità e men che meno i proprietari d'azienda (si

riveda l'affermazione in TV dell'allora Presidente dell'AlTl, "[tanto] c'è

l'assistenza") possa interessare meno. L'USSI finisce insomma per parlare

di politica quando a me è dicono che è insensato, immotivato, non pertinente

quando to faccio io?! Due pesi e due misure?!

Se comunque l'USSl desidera che io

torni a __________, che ho già frequentato nello spirito del "principio

della sussidiarietà" come è a loro conoscenza nelle loro carte, non hanno

che a dirmelo senza giri di parole. (…)” (Doc. I inc. 42.2023.5)

1.16. Nella

risposta di causa del 31 gennaio 2023 la parte resistente ha domandato di

respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (cfr. doc. III inc. 42.2023.5).

1.17. Il 3

febbraio 2023 l’insorgente ha prodotto della documentazione con relativa

lettera di spiegazione (cfr. doc. V+1/12 inc. 42.2023.5).

1.18. L’USSI ha

preso posizione il 14 febbraio 2023, osservando segnatamente di non ritenere

che “il compito in precedenza svolto per la __________ di __________

giustifichi il mantenimento dell’attività indipendente. La necessità non è

stata peraltro comprovata” (cfr. doc. VII inc. 42.2023.5).

1.19. Il doc.

VII è stato trasmesso al ricorrente per conoscenza (cfr. doc. XII inc.

42.203.5).

considerato in

diritto

in ordine

2.1. Secondo l’art. 76 cpv. 1 LPAmm -

disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui

all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità

più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare

la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o

sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione

delle altre.

Nella concreta evenienza, visto che i ricorsi presentati dall’insorgente sono

diretti contro due decisioni su reclamo emesse dall’USSI che concernono

sostanzialmente fatti di ugual natura e che pongono temi analoghi di

diritto materiale, è accertata la connessione tra loro. Per economia

processuale le procedure ricorsuali 42.2022.96 e 42.2023.5 sono, dunque, congiunte

in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 8C_683/2021 del 13 luglio 2022

consid. 1; STF 9C_512/STF 8C_25/2022 del 9 marzo 2022 consid. 7; STF

9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF 9C_345/2020,

9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11

giugno 2019 consid. 1; STF 9C_748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018

consid. 2; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59

consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).

nel merito

2.2. L’intervento della pubblica

assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale

dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di

modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio 2003 (cfr. fu 99/2002 del 10

dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre 2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU

40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26 giugno

2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni

sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio

2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

2.3. L'art. 1 Las

stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti

della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla

legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti

stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo

scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv.

2).

L'art. 2 della Legge fissa il

principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le

prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie

a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la

disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che "in

particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario

vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste

dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.4. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti

assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in

prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato che la

legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps)

ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo

principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la

Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr.

Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la durata

delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi

di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17

cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due

categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su

criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno

cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla

modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni

assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle prestazioni

ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il

reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19,

da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente

percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola

carattere ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19 Las,

concernente la soglia di intervento, poi:

" La soglia d’intervento per le prestazioni

assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto

delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale."

L’art. 19 Las definisce la soglia

di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita

dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla

legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle

disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale

(COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare della soglia Las viene

deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di

Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5 novembre 2002

sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che

tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto

di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione

cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici

svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come

scientificamente attendibile e appropriata.

A decorrere

dal 1° gennaio 2021 le Direttive riguardanti

gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di

mantenimento:

" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1

persona

1’006.--

Considerandi

2.

persone

1'539.--

3.

persone

1'871.--

4.

persone

2'153.--

5.

persone

2'435.--

Per ogni persona

+ 204.--

supplementare”

(cfr. Direttive riguardanti gli importi

delle prestazioni assistenziali per il 2021, in BU 1/2021 del 5 gennaio 2021,

pag. 2).

Gli

importi relativi al fabbisogno per l’anno 2022 sono rimasti invariati rispetto

al 2021 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali

per il 2022 del 28 dicembre 2021; https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SDSS/USSI/Direttive_prestazioni_assistenziali.pdf).

Dal 1°

gennaio 2023 gli importi dei forfait di mantenimento sono stati

aumentati come segue:

" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

1.

persona

1’031.-- / mese

2.

persone

1'577.-- / mese

3.

persone

1'918.-- / mese

4.

persone

2'206.-- / mese

5.

persone

2'495.-- / mese

Per ogni

persona

+ 209.-- / mese

supplementare”

2.5

Nell’ambito

dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art.

2.

Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.3.).

L’art.

13.

Laps prevede segnatamente che le

prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in

cui figurano all’art. 2 cpv. 1, e meglio:

"

1Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) le

riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie secondo la Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)

del 18 marzo 1994 e dalla relativa Legge cantonale di applicazione;

b) l’aiuto

sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti

dalla Legge sugli aiuti allo studio (LASt) del 23 febbraio 2015;

c) la

borsa di studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla Legge sugli aiuti allo

studio del 23 febbraio 2015;

d) l’assegno

di riqualificazione professionale previsto dalla Legge sugli aiuti allo studio

del 23 febbraio 2015;]

e) l’indennità

straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione

e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f) l’assegno

integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre

2008;

g) l’assegno

di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18

dicembre 2008;

h) le

prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8

marzo 1971.”

Con

sentenza 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 il Tribunale federale ha confermato il

diniego del diritto a una prestazione assistenziale nel caso di una persona che

aveva potuto coprire i costi in più non coperti dalle assicurazioni sociali e

private tramite finanziamenti da terzi.

In una sentenza 8C_344/2019 del 15

novembre 2019 consid. 6.4. la nostra Massima Istanza ha peraltro osservato:

"

(…) l'aiuto sociale non deve essere

parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria

e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di

bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo

termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della

sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2

Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno. (…)”

Al

riguardo cfr. pure STF 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5.

2.6

L’USSI, con decisione del 31 agosto

2022.

confermata dalla decisione su reclamo del 17 novembre 2022 (cfr. consid.

1.4.; 1.7.), ha fissato nei confronti del ricorrente il termine del 31 dicembre

2022.

per procedere con la chiusura dell’attività indipendente quale geologo,

invitandolo a stralciarsi quale persona indipendente all’agenzia AVS e a

verificare l’eventuale diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione

(ISD), in quanto l’attività indipendente è in essere da più anni senza avergli

permesso di raggiungere l’indipendenza economica e uscire dall’assistenza

sociale.

L’amministrazione,

inoltre, con decisione del 3 gennaio 2023, confermata dalla decisione su

reclamo del 12 gennaio 2023, ha negato all’insorgente il rinnovo delle

prestazioni assistenziali per il mese di gennaio 2023 richiesto il 27 dicembre

2022, ritenuto che continuava a svolgere la sua attività professionale

indipendente, senza raggiungere l'indipendenza economica, nonostante la

decisione del 31 agosto 2022 con la quale le avevamo intimato di chiudere la

sua attività entro il 31 dicembre 2022 (cfr. consid. 1.3.; 1.14.).

Riguardo ai richiedenti

l’assistenza sociale che esercitano un’attività indipendente, va evidenziato

che la nostra Massima Istanza, in una sentenza 2P 301/2004 del 6 dicembre 2004,

si è così espressa:

" Par arrêt du 26 octobre 2004, le Tribunal

administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a

rejeté le recours de X.________ contre la décision de l'Hospice général du 21

mai 2004. Il a d'abord rappelé le but de l'assistance publique et souligné son

caractère subsidiaire par rapport aux autres prestations sociales fédérales,

cantonales ou communales. Puis, il a retenu en particulier que, depuis le 16

mai 2003, date de l'inscription de son entreprise au registre du commerce,

l'intéressée exerçait une activité à titre indépendant, ce qui l'empêchait de

s'inscrire à l'Office cantonal pour rechercher une activité salariée ou, à

défaut, pour percevoir des prestations de l'assurance-chômage. Comme les

prestations d'assistance étaient subsidiaires par rapport aux prestations de

chômage, elles devaient être refusées en l'espèce. La décision querellée était

d'autant plus justifiée que l'intéressée n'avait pas fourni la totalité des

renseignements nécessaires au sujet de sa situation financière effective et

qu'elle ne désirait pas mettre un terme à son activité indépendante.

(...)

7.

Au demeurant, la lecture de

l'arrêt attaqué permet de constater que le Tribunal administratif a appliqué

correctement la législation topique, en particulier la loi du 19 septembre 1980

sur l'assistance publique du canton de Genève."

Dalla sentenza cantonale relativa a quel caso (ATA/804/2004) si evince

che il diritto a prestazioni assistenziali è stato riconosciuto ancora durante

tre mesi (fino al 31 agosto 2003), dopo che l'assicurata aveva iniziato

un'attività lucrativa indipendente a titolo principale, che in precedenza aveva

effettuato per diversi anni a titolo accessorio (beneficiando di prestazioni

assistenziali).

Con sentenza 8C_782/2019 del 9

settembre 2020 il TF ha confermato il diniego di prestazioni assistenziali

deciso dall’autorità competente del Canton Ginevra e avallato dalla Camera

amministrativa della Corte di giustizia del Canton Ginevra nei confronti di una

persona che dopo aver ricevuto per sei mesi da parte dell’assistenza sociale un

aiuto finanziario eccezionale quale indipendente aveva comunque mantenuto lo

statuto professionale d’indipendente.

Il TF ha in particolare

evidenziato, da un lato, che l’oggetto della contestazione, determinato dal

giudizio impugnato, verteva sull’aiuto sociale ordinario ai sensi della legge

cantonale sull’inserimento e l’aiuto sociale individuale (LIASI, la quale secondo la giurisprudenza cantonale ginevrina

concretizza il principio di sussidiarietà; cfr. consid. 3.3.) e non sull’aiuto

d’urgenza ex art. 12 Cost.

Dall’altro, che il diniego

dell’assistenza sociale oltre il termine di sei mesi (consid.

3.3.: “L’art.16 al. 2 RIASI

précise que l'aide financière est accordée pour une durée de trois mois; en cas

d'incapacité de travail du bénéficiaire, les prestations peuvent être accordées

pendant une durée maximale de six mois”) era

dipeso unicamente dal rifiuto dell’insorgente di rinunciare al suo statuto

d’indipendente presso l’ufficio cantonale delle assicurazioni sociali. Al

riguardo è stato specificato che la libertà economica giusta l’art. 27 Cost.

non risultava violata, in quanto la ricorrente era libera di restare iscritta

come indipendente e di continuare a cercare lavoro in tal senso senza

richiedere l’aiuto da parte dell’assistenza sociale.

Al

riguardo per completezza è utile rilevare che nel maggio 2022 il Consiglio di

Stato del Canton Ginevra ha presentato il progetto di legge sull’aiuto sociale

e la lotta contro la precarietà (Loi sur l'aide sociale et la lutte contre la

précarité - LASLP)

che costituisce una riforma profonda della legge sull’inserimento e l’aiuto

sociale individuale (LIASI) con lo scopo, tra l’altro,

di sostenere meglio le persone che esercitano un’attività lucrativa

indipendente, ad esempio prolungando da tre a sei mesi (rinnovabili) la durata

dell’aiuto sociale a loro favore (cfr. https://www.ge.ch/document/communique-hebdomadaire-du-conseil-etat-du-4-mai-2022#extrait-28540; https://www.ge.ch/document/28585/telecharger).

Il 10

gennaio 2023 la Commissione degli affari sociali si è però rifiutata di entrare

in materia su tale progetto. Pertanto la revisione della legge concernente

l’aiuto sociale sarà oggetto di dibattito in Gran Consiglio soltanto dopo le

elezioni cantonali del mese di aprile 2023 (cfr. https://www.tdg.ch/la-reforme-sociale-de-thierry-apotheloz-prend-leau-379349661567; https://www.rts.ch/audio-podcast/2023/audio/la-reforme-de-l-aide-sociale-a-ete-balayee-par-la-commission-des-affaires-sociales-du-grand-conseil-genevois-25892015.html?id=25892018).

L’Alta Corte, in una sentenza

8D_13/2020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4., ha poi evidenziato che

pretendere che un beneficiario dell’assistenza sociale interrompa entro un

adeguato termine un’attività indipendente che non consente di far fronte al

proprio fabbisogno non viola il principio della parità di trattamento, né il

divieto dell’arbitrio.

In tale giudizio il Tribunale

federale ha rilevato che le disposizioni COSAS prevedono che la soppressione

delle prestazioni è consentita solo in caso di violazione del principio di

sussidiarietà (cfr. p.to F.3 cfr. 4 della versione valida dal 1° gennaio 2021).

In quel caso di specie al

ricorrente, il quale esercitava un’attività indipendente non redditizia che aveva

comunque interrotto nell’agosto 2019, non poteva essere imputata una tale

violazione. Non si giustificava, quindi, la completa soppressione delle

prestazioni assistenziali dal 1° luglio al 26 agosto 2019, bensì soltanto la

relativa riduzione per non avere rispettato le condizioni fissate

dall’amministrazione (cfr. consid. 11.1.).

In

proposito cfr. STF 8C_267/2022 del 15 giugno 2022 con cui l’Alta Corte ha

ritenuto inammissibile il ricorso interposto contro la sentenza A1 21 212

emanata dal Tribunale cantonale del Vallese il 6 aprile 2022 da una persona

alla quale era stata rifiutata l’assistenza sociale poiché la sua attività di

consulenza, iscritta al Registro di commercio, non aveva potenzialità di

sviluppo entro un termine di sei mesi.

Il TCA, dal canto suo, in una

sentenza 42.2006.12 del 15 febbraio 2007, pubblicata in RtiD II-2007 N° 14 pag.

62.

seg., ha confermato una decisione su reclamo dell'USSI che ha negato ad un

gallerista indipendente il prolungamento dell'aiuto temporaneo di sei mesi

accordatogli dall'assistenza sociale in quanto alla conclusione di quel periodo

la situazione finanziaria dell'attività dell'interessato non era concretamente

cambiata né era imminente un turnaround (l’espressione “turnaround” rappresenta

tutti i processi sistematici di rilancio, generatore di un insieme di

cambiamenti rilevanti, spesso urgenti, disegnati in vista di un obiettivo: il

ritorno dell’impresa all’equilibrio, alla redditività, allo sviluppo ulteriore.

Da un punto di vista formale il turnaround coincide con l’approvazione del

piano di risanamento, mentre dal punto di vista sostanziale si identifica con

l’attuazione delle prime operazioni finalizzate ad arginare le perdite; cfr. www.tesionline.it) della

stessa.

Inoltre in un giudizio 42.2010.1

del 27 settembre 2010 il TCA ha stabilito che le prestazioni assistenziali possono

essere riconosciute, per principio, durante tre mesi, anche se si tratta di

un'attività indipendente già in corso. Il ricorso contro il diniego

dell’assistenza sociale presentato da un interessato è così stato parzialmente

accolto, annullando la decisione impugnata per quel che riguardava il periodo

dal 1° giugno al 31 agosto 2009 e confermandola per il periodo precedente.

Il ricorso interposto contro la

sentenza sopra citata dall’assicurato all’Alta Corte è stato dichiarato

inammissibile (cfr. STF 8C_863/2010 del 12 novembre 2010).

Con sentenza

42.2021.5-6 del 26 aprile 2021 questo Tribunale ha deciso che a ragione l’USSI

aveva rifiutato dal dicembre 2020 di erogare nuovamente prestazioni

assistenziali, ritenuta l’intenzione della ricorrente di continuare con

l’attività professionale indipendente, nonostante le fosse stato intimato, già

un anno prima, di chiudere e di inoltrare domanda di indennità straordinarie di

disoccupazione. Il TCA ha precisato che del resto la sua situazione finanziaria

non era cambiata, né era imminente un turnaround.

L’ istanza

di revisione della STCA 42.2021.5-6 del 26 aprile 2021 è stata respinta con giudizio

42.2022.37

del 29 agosto 2022, cresciuta in giudicato incontestata. Questa

Corte ha rilevato che, indipendentemente dal rispetto dei termini per

presentare domanda di revisione di una sentenza, non sussistevano fatti e prove

nuovi tali da far emergere una differente fattispecie riguardo al diritto a

prestazioni assistenziali dal mese di dicembre 2020, rispetto alla situazione

fattuale in merito alla quale si era pronunciato il TCA con la pronunzia

42.2021.5-6.

Infine

con sentenza 42.2022.44 del 29 agosto 2022, il cui

ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9

novembre 2022, questo Tribunale ha confermato il rifiuto di prestazioni

assistenziali richieste nel dicembre 2021 e dell'aiuto d'urgenza domandato nel

novembre 2021, poiché, da un lato l’insorgente aveva continuato a svolgere la

propria attività indipendente non redditizia. Dall'altro, la medesima non aveva

reso perlomeno verosimile di essere confrontata con una reale situazione di

bisogno attuale e urgente.

2.7

È

altresì utile evidenziare che l’art. 11 della legge sul rilancio

dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc), nel suo tenore in

vigore dal 1° gennaio 2016, relativo al sostegno ai lavoratori indipendenti

disoccupati, prevede che:

" Ai disoccupati che hanno cessato da 6 mesi al massimo un’attività

indipendente e non hanno diritto alle prestazioni della LADI, lo Stato può

versare indennità straordinarie interamente a carico del Cantone. (cpv.

1)

Può beneficiare di tali indennità chi:

a) è idoneo al collocamento;

b) ha dimostrato di aver fatto il

possibile per evitare o abbreviare la

disoccupazione;

c) non riceve rendite AVS o AI intere;

d) soddisfa i

requisiti della Legge sull’ armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni

sociali del 5 giugno 2000 (Laps) (cpv.

2).

In caso di capacità

lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta

per malattia o

infortunio i beneficiari hanno diritto all’intera indennità.

Questo diritto è

limitato a 15 indennità giornaliere entro il periodo di

percezione fissato

dall’ art. 11 cpv. 2. (cpv. 3; recte: art. 12 cpv. 2)"

Ai

sensi dell’art. 12 L-rilocc, concernente l’importo massimo:

"

Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo massimo dell’indennità

straordinaria è pari alla differenza fra il reddito disponibile residuale e la

soglia d’intervento ai sensi della Laps. (cpv. 1)

Possono essere concesse al massimo 120

indennità giornaliere intere sull’arco di un anno. (cpv. 2)."

L’art.

13.

del Regolamento della legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai

disoccupati (R L-rilocc) enuncia:

"

… (cpv. 1 abrogato con effetto dal 1.2.03)

L’indennità straordinaria di

disoccupazione viene versata nella forma di un’indennità giornaliera. Per una

settimana vengono corrisposte cinque indennità giornaliere. (cpv. 2)

Il disoccupato che chiede il versamento

delle indennità straordinarie di disoccupazione soggiace alle prescrizioni di

controllo previste dalla LADI. (cpv. 3)

… (cpv. 4

abrogato con effetto dal 1.2.03)

(cpv. 5 abrogato con effetto dal 1.2.03)

(cpv. 6 abrogato con effetto dal 1.2.03).”

2.8

Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che

il ricorrente svolge, perlomeno dal 2012 (tranne nel periodo luglio - dicembre

2018.

in cui ha lavorato alle dipendenze della ditta __________ di __________,

beneficiando di un assegno per il periodo di introduzione da parte

dell’assicurazione invalidità; cfr. doc. 94; 201; 215 inc. 42.2022.96), un’attività

a titolo indipendente quale geologo che non gli consente, tuttavia, l’autonomia

finanziaria dovendo ricorrere all’assistenza sociale per provvedere al proprio

completo mantenimento (cfr. consid. 1.1.).

Inoltre

è vero, da una parte, che già con scritto del 4 maggio 2022 l’USSI ha

comunicato all’insorgente che, se entro fine dicembre 2022 la sua attività

indipendente non gli avesse permesso di far fronte alle proprie necessità di

mantenimento, avrebbe dovuto stralciarsi quale indipendente dalla Cassa __________

e verificare il diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione (ISD)

(cfr. doc. 52 inc. 42.2022.96; consid. 1.2.).

In

seguito con la decisione del 31 agosto 2022 la parte resistente ha formalmente

stabilito quale ultimo termine per procedere con la chiusura della sua attività

indipendente non redditizia la data del 31 dicembre 2022 e l’ha invitato, oltre

che a stralciarsi quale persona indipendente all’agenzia AVS, ad accertare l’eventuale

diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione (cfr. consid. 1.4.).

Dall’altra,

corrisponde alla realtà che per il periodo gennaio 2015 - giugno 2022, a parte

gli stipendi da luglio a dicembre 2018 percepiti dalla __________, il

ricorrente ha conseguito unicamente dei redditi da attività indipendente nei

mesi di dicembre 2015 (fr. 585), gennaio 2016 (fr. 550), settembre 2017 (fr.

2050), marzo 2020 (fr. 1'275.50), marzo 2021 (fr. 100), aprile 2021 (801) e

marzo 2022 (fr. 590; cfr. doc. 23 inc. 42.2022.96).

Nemmeno

risulta che la situazione finanziaria dell’attività del ricorrente sia concretamente

cambiata successivamente al lasso di tempo appena esposto, né che sia imminente

un turnaround della stessa (cfr. consid. 2.6.).

In simili condizioni, tenuto conto

del fatto che l’assistenza sociale ha carattere sussidiario in particolare

rispetto alle assicurazioni sociali federali e cantonali (cfr. consid. 2.3.;

2.5.; 2.6.), a ragione l’amministrazione ha deciso che l’insorgente deve

rinunciare alla propria attività indipendente,

stralciandosi conseguentemente dalla relativa iscrizione all’AVS e verificando

il suo diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione (cfr. in

particolare STF 8C_782/2019 del 9 settembre 2020 citata al consid. 2.6.).

Un’attività

indipendente non redditizia, d’altronde, non può essere sostenuta, nemmeno

indirettamente, tramite l’assistenza sociale, rispettivamente deve essere

evitata una distorsione della concorrenza, e meglio non vanno agevolati degli

indipendenti in un determinato settore rispetto a coloro che esercitano nel

medesimo ambito senza ricevere prestazioni assistenziali (cfr. STF 8D_132020

del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4.).

2.9

Per

quanto attiene, invece, alla data entro la quale il ricorrente è tenuto al più

tardi a procedere alla chiusura della propria attività indipendente quale

geologo, va osservato, in primo luogo, che dal verbale relativo all’incontro

del 26 aprile 2022 emerge in ogni caso che l’insorgente, prima di

quell’occasione, non era stato informato “che il periodo di prova per chi

possiede un’attività indipendente o è iscritto come tale, è soltanto di 6 mesi,

co nu valutazione che può portare a delle eventuali proroghe” (cfr. doc. 53

inc. 42.2022.96).

In

secondo luogo, RI 1 già durante l’incontro del 26 aprile 2022 ha indicato essere

incaricato quale perito nominato dalla __________ di __________ per una causa

pendente davanti a tale Istanza (cfr. doc. 53; 56 inc. 42.2022.96). Egli ha

ribadito il fatto di svolgere la funzione di perito geologo su incarico della __________

nel settembre 2022, nel ricorso e nel suo scritto dell’11 gennaio 2023, in cui

ha precisato che la vertenza in __________ durerà fino alla primavera/estate

2023.

(cfr. doc. 80; I pag. 2; VII inc. 42.2022.96).

In

effetti dalle carte processuali si evince che il 27 gennaio 2023 sul conto bancario

del ricorrente è stata bonificata la somma di fr. 198.-- da parte dell’Ufficio __________

(cfr. doc. V11 inc. 42.2023.5). Tale importo corrisponde a quanto fatturato

dall’insorgente il 27 dicembre 2022 in relazione alla sua partecipazione

all’udienza in __________ del 7 dicembre 2022 (cfr. doc. C1a allegato a doc.

VII inc. 42.2022.96).

Tutto

ben considerato, pertanto, questa Corte ritiene che prima di annullare la

propria iscrizione quale indipendente alla Cassa di compensazione AVS il

ricorrente abbia la possibilità di concludere il proprio incarico di perito

presso la __________ di __________ per la quale deve perlomeno ancora redigere

il rapporto finale (cfr. doc. V inc. 42.2023.5), in particolare per non intralciare

il buon funzionamento della giustizia e per non ritardare la procedura in corso

con un cambiamento di perito.

L’insorgente comunicherà senza

indugio all’USSI la conclusione del suo ruolo di perito presso la __________ di

__________ e, salvo modifiche rilevanti della sua situazione finanziaria dovute

a un’evoluzione positiva dell’attività indipendente, a quel momento dovrà chiudere

quest’ultima e richiedere le indennità straordinarie di disoccupazione ai sensi

degli art. 11 segg. L-rilocc (cfr. consid. 2.7.), così da permettere la

verifica di un suo diritto a tali indennità che ai sensi degli art. 13 e 2 cpv.

1.

lett. e, h Laps sono prioritarie rispetto alle prestazioni assistenziali.

Giova peraltro

segnalare che RI 1 non sembra ad ogni modo tenuto a rinunciare alla propria

autorizzazione permanente (di durata indeterminata; art. 3 Regolamento di applicazione

della Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di

architetto - LEPIA) ricevuta dall’Ordine ingegneri e architetti del Cantone

Ticino (OTIA; cfr. doc. A inc. 42.2022.96), la quale è necessaria per l’esercizio

delle professioni di ingegnere ed architetto (cfr. art, 4, 5, 6 LEPIA; https://www.otia.swiss/it/esercizio-professione/in-ticino).

Tale

questione andrà comunque chiarita con OTIA.

Le

decisioni su reclamo del 17 novembre 2022 e del 12 gennaio 2023 vanno,

pertanto, annullate nella misura in cui hanno fissato al 31 dicembre 2022 il

termine ultimo per concludere l’attività indipendente quale geologo e per

quindi beneficiare delle prestazioni assistenziali.

Gli

atti vanno, conseguentemente, trasmessi all’amministrazione perché emetta una

decisione concernente il diritto alle prestazioni assistenziali spettanti al

ricorrente per il mese di gennaio 2023, effettuando il relativo conteggio.

2.10

In

ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA,

si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si

applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui

rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

" 1La

procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e

1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per

un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di

procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è

dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61

lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre

2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola

pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di

procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Il 1°

gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del

settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e

solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non

disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29

Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in

ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.44

del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto

inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del

23.

maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30

marzo 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Le

cause 42.2022.96 e 42.2023.5 sono congiunte.

2. I

ricorsi del 7 dicembre 2022 e del 13 gennaio 2023 sono accolti ai sensi

dei considerandi.

§ Le

decisioni su reclamo del 17 novembre 2022 e del 12 gennaio 2023 sono annullate.

§§ Gli

atti sono rinviati all’USSI perché proceda come indicato ai

consid.

2.8. e 2.9.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti