42.2022.96
Ricorso contro dec. su recl. che ha confermato il 31.12.22 quale term. per chiudere attiv. indip. e dec. su recl. con cui negata AS per 1/23 accolto ai sensi dei consid. Prima di rinunciare ad att. indip. ric. può concludere il proprio incarico come perito. Rinvio atti per calcolare AS di 1/23
20 marzo 2023Italiano37 min
seguito a quanto richiesto, riconoscendo ad oggi le prestazioni assistenziali. (…)”
Source ti.ch
Incarto
n.
42.2022.96
42.2023.5
rs
Lugano
20 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella
Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 7
dicembre 2022 e del 13 gennaio 2023 di
RI 1
contro
le decisioni su reclamo del 17
novembre 2022 e del 12 gennaio 2023 emanate da
Ufficio del sostegno sociale
e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1,
nato il __________ 1964 e in possesso di un master in __________ conseguito
presso __________ e di un master in __________ presso l’Università di __________
(cfr. doc. 94 inc. 42.2022.96), ha beneficiato dell’assistenza sociale da
aprile a novembre 2006, negli anni 2015, 2016 e 2017, da gennaio a luglio 2018
e da febbraio 2019 a dicembre 2022 (cfr. doc. 71-76; 256; 267 inc. 42.2022.96).
Al 30 settembre 2022 l’importo complessivo percepito ammontava a fr. 209'372.85
(cfr. doc. 71-76 inc. 42.2022.96).
1.2. Il 4
maggio 2022 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), dopo l’incontro
del 26 aprile 2022 tra il suo operatore socio amministrativo, __________, e lo
sportellista Laps, __________, da una parte, e __________, dall’altra, in cui è
stato spiegato a quest’ultimo, iscritto all’AVS da più di dieci anni come
indipendente in qualità di geologo, che “la sua iscrizione come indipendente
dovrà essere stralciata e dovrà richiedere le indennità straordinarie di
disoccupazione (ISD), con l’iscrizione all’Ufficio regionale di collocamento
(URC)” (cfr. doc. 53-54 inc. 42.2022.96), ha inviato all’interessato uno
scritto con il quale gli ha comunicato di concedergli una proroga scadente a
fine dicembre 2022, specificando che “per pari trattamento su tali
situazioni se entro fine anno la sua attività non le avrà permesso di rendersi
economicamente indipendente, dovrà stralciarsi quale indipendente dalla cassa
cantonale di compensazione AVS e verificare il diritto alle indennità straordinarie
di disoccupazione (ISD)”. Al medesimo è stato, inoltre, sottoposto il
verbale del 26 aprile 2022 per sottoscrizione (cfr. doc. 52 inc. 42.2022.96).
1.3. RI 1, il
9 maggio 2022, ha contestato parte del contenuto del verbale del 26 aprile 2022,
nonché le modalità e il comportamento dell’operatore socio amministrativo
dell’USSI. Egli ha altresì precisato di essere il perito per una causa pendente
in __________ (cfr. doc.56-59 inc. 42.2022.96).
1.4. Con
decisione emessa nei confronti di RI 1 il 31 agosto 2022 l’USSI ha confermato quanto
già comunicato con lettera del 4 maggio 2022 (cfr. consid. 1.2.), e meglio la
data del 31 dicembre 2022 quale ultimo termine per chiudere l’attività
indipendente quale geologo, rilevando che quest’ultima “(…) è in essere da
più anni senza averle a tutt’ora permesso di raggiungere l’indipendenza
economica e uscire dall’assistenza sociale. Inoltre (…) dopo il termine della
pandemia COVID e fino ad oggi la situazione non è migliorata (…)”.
L’amministrazione
l’ha pertanto invitato a stralciarsi quale persona indipendente all’agenzia AVS
e a verificare l’eventuale diritto alle indennità straordinarie di
disoccupazione (cfr. doc. 50 inc. 42.2022.96).
1.5. Il 20 settembre 2022 RI 1 ha
inoltrato al TCA un “reclamo” contro la decisione del 31 agosto 2022, nel quale
ha chiesto l’annullamento della stessa, sostenendo in particolare che la
motivazione del provvedimento dell’USSI non è supportata da nessun documento
sul suo stato lavorativo, non considera la condizione del contesto personale,
né la situazione del mercato del lavoro e costituisce un danno alla sua
situazione lavorativa attuale e futura. Egli ha, inoltre, domandato di essere
affidato a un nuovo funzionario incaricato e ha contestato la validità del
verbale relativo all’incontro svoltosi a __________ il 26 aprile 2022 tra il
medesimo, __________ dell’USSI e __________ dello Sportello Laps, poiché non
corretto nel contenuto.
RI 1 ha precisato di aver informato
del suo caso il Direttore del DSS (cfr. doc. 45-48 inc. 42.2022.96).
1.6. Con giudizio
42.2022.77 del 26 settembre 2022 il Presidente del TCA ha stabilito che il “reclamo”
del 20 settembre 2022 inoltrato da RI 1 contro la decisione del 31 agosto 2022
era irricevibile, in quanto questo Tribunale può pronunciarsi soltanto su
decisioni su reclamo. L’insorgente avrebbe dovuto interporre reclamo presso
l’USSI.
Gli atti sono, pertanto, stati
trasmessi all’amministrazione affinché statuisse senza indugio sul reclamo del
20 settembre 2022 mediante una decisione su reclamo (cfr. doc. 29 inc.
42.2022.96).
1.7. Il 17
novembre 2022 l’USSI ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha
confermato il proprio provvedimento del 31 agosto 2022 (cfr. consid. 1.4.).
L’amministrazione,
nella decisione su reclamo, ha indicato:
"
(…)
Fatti
G.
Le prestazioni
assistenziali non solo sono sussidiarie ad ogni altra risorsa della persona che
ne chiede il versamento, ma sono anche complementari o suppletorie a quelle
della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la
disoccupazione previste da altre leggi cantonali (art. 2 cpv. 1 LAS).
L'assistenza fornisce l'aiuto economico al sostentamento della persona senza
mezzi, la quale deve in ogni caso fare il possibile per raggiungere la propria
autonomia. La prosecuzione di un'attività indipendente che continua a non
garantire un guadagno risulta in contrasto con tale requisito e non giustifica
la concessione di prestazioni assistenziali che non sono intese a sostituire il
reddito di un'attività indipendente non redditizia.
Nel caso di specie, pacifico è che dal
1° agosto 2010 il reclamante risulta essere registrato all'Agenzia Comunale AVS
di __________ quale indipendente e che da novembre 2014 a luglio 2018, e
successivamente, da febbraio 2019 a tutt'oggi al signor RI 1 vengono
riconosciute le prestazioni assistenziali.
ln base a quanto dichiarato dal signor RI
1 e agli atti consultabili, l'USSl ha ritenuto a settembre 2017 1'importo di
CHF 2050.- quale più alta entrata da attività indipendente conseguita dal 2015
al 2022. Tale entrata è stata computata nel calcolo volto a determinare la
prestazione assistenziale ordinaria di CHF 386.-, riconosciuta al signor RI 1
per il mese di ottobre 2017 con decisione del 26 settembre 2017. L'entrata ha
permesso solo parzialmente di far fronte al sostentamento.
Ritenuto che la sopravvivenza economica
dell'attività del reclamante non è per nulla presumibile e comunque da ormai
lungo tempo non procura un reddito idoneo al sostentamento dell'unità di
riferimento, a ragione l'USSl ha indicato al reclamante di chiuderla. Si rileva
che l'USSl ha assegnato un termine di ben 4 mesi per dar
seguito a quanto richiesto, riconoscendo ad oggi le prestazioni assistenziali. (…)”
(Doc. B inc. 42.2022.96).
1.8. RI 1, con
tempestivo ricorso del 7 dicembre 2022 inoltrato al TCA, ha contestato la
decisione su reclamo del 17 novembre 2022, chiedendo l’annullamento della
stessa.
A
sostegno della propria pretesa l’insorgente ha segnatamente addotto che
essendosi iscritto a OTIA nel giugno 2015, ossia dopo l’iscrizione allo
sportello Laps, non ha sostituito alcun reddito che prima, per causa di forza
maggiore, non esisteva, ma al contrario ha contribuito da subito ad alleviare
l’assistenza che ha considerato i suoi guadagni.
Egli
ha, inoltre, affermato:
"
(…) È da prima del 2010 che ho cercato un lavoro di qualsiasi tipo senza
trovare nulla. Ho provato quindi ad avviare una mia attività (oltre a badare a
quattro figli mentre mia moglie lavorava) che vicende personali di origine
familiare e di salute hanno in seguito compromesso.
ln particolare, la mia iscrizione allo
sportello AVS è stata causata dal rifiuto nel 2015 della mia candidatura quale soldato
dell'esercito svizzero (e non geologo) nella missione __________ in __________
per il mio problema d'udito. Allo stesso modo sono stato rifiutato nel 2017 con
motivazione scritta (da me richiesta) per motivi di ipoacusia dal DFE (__________).
Ancora una volta, il ruolo di geologo non era strettamente richiesto essendo
state accettate come me persone in ambiti affini per lo stesso compito (c'è una
formazione comune). Per "obbligo di informare" ho segnalato dopo
la mia assunzione la mia ipoacusia che ha provocato il mio licenziamento
dal gruppo.
ln questi anni ho cercato lavoro sia
come geologo che in altri campi informando regolarmente l'USSl con
documentazione scritta anche sui rifiuti, quando li ho ricevuti. Elenco a
memoria come esempi alcuni lavori cercati, anche fuori cantone e all'estero:
funzionario all'USSl (candidatura non accettata perché non possiedo una
maturità commerciale), segretario comunale, responsabile di deposito di __________
del Comune di __________, vari posti cantonali e federali su base scientifica,
volontario ad __________ con la __________ di __________, __________ per ONG
all'estero attive nello scavo di pozzi potabili, funzionario per compiti di
migrazione (sono un ex delegato __________), tecnico di laboratorio in Svizzera
interna (per l'amianto, poi per analisi di
terreno), responsabile di un ufficio tecnico comunale, attualmente sto facendo
il corso per guida (su chiamata) al __________, uffici d'ingegneria civile.
Proprio in quest'ultimo settore, è stato proprio l'USSl a contribuire al mio
salario di geologo per sei mesi in un programma speciale (possibile solo una volta,
mi è stato detto dall'allora responsabile USSI, oggi non più presente). Lavoro
e guadagno che allora non era visto come un "sostituire" (…)” (Doc. I
pag. 1 inc. 42.2022.96).
Il
ricorrente ha altresì censurato la motivazione dell’USSI secondo cui la sua
attività indipendente non gli ha permesso di raggiungere l’indipendenza
economica, facendo valere che nessuna legge obbliga un indipendente a
mantenersi da solo dalla sua attività, che può anche essere accessoria.
Il
medesimo ha poi ribadito di cercare di lavorare come geologo e nel contempo di
ricercare un lavoro stabile di altro tipo che gli consenta di uscire dalla
situazione incresciosa in cui si trova non per sua volontà, ma a causa del suo
problema di udito. Egli si è chiesto “chi vuole assumere un quasi
sessantenne sordo che è “troppo qualificato” o troppo poco iperqualificato?”
e ha puntualizzato che anche l’URC di __________, nella persona della signora __________,
gli ha espresso sorpresa e avrebbe giudicato negativamente la decisione USSI
nei confronti di un quasi sessantenne anche perché il cambiamento di statuto
lavorativo è praticamente irreversibile: non potrà più tornare a esercitare la
professione di geologo.
L’insorgente
ha poi lamentato l’imprecisione circa l’esito della procedura che l’USSI gli
impone di seguire, quando lo stesso Ufficio definisce come eventuale il
contributo delle indennità straordinarie di disoccupazione che comunque non
avrebbe potuto chiedere entro il 31 dicembre 2022 avendo un lavoro come perito
geologo per un caso alla __________ di __________.
Egli
ha inoltre sottolineato:
"
(…) in questi ultimi anni, anche dopo il Master in __________ (iniziato
nel 2013 e terminato nel 2016), piano piano mi sono fatto conoscere come
geologo, sono iscritto al gruppo svizzero di specialisti di pericoli naturali
(FAN), ricevo delle richieste di offerte per perizie geologiche e __________ a
cui rispondo, sono invitato a corsi di aggiornamento del Dipartimento del
Territorio. Perché rinunciare a tutto questo anche in vista del periodo di
pensionamento quando dovrò lavorare ugualmente? L'USSI non cerca di prevenire
la povertà? (…)” (Doc. I pag. 2 inc. 42.2022.96)
1.9. L’USSI,
in risposta, ha postulato la reiezione del ricorso con sostanzialmente i
medesimi argomenti di cui alla decisione su reclamo del 17 novembre 2022 (cfr.
doc. V inc. 42.2022.96).
1.10. L’11 e il
13 gennaio 2023 il ricorrente ha presentato delle osservazioni e ha prodotto
alcuni documenti (cfr. doc. VII; IX; C1a-C5b; D6-D7 inc. 42.2022.96).
1.11. La parte
resistente, il 17 gennaio 2023, ha confermato la propria risposta di causa
(cfr. doc. XI inc. 42.2022.96).
1.12. Il doc.
XI inc. 42.2022.96 è stato inviato per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. XII inc.
42.2022.96).
1.13. Nel
frattempo l’amministrazione con ulteriore decisione del 3 gennaio 2023 ha
negato al ricorrente il rinnovo delle prestazioni assistenziali richiesto il 27
dicembre 2022, motivando come segue:
"
(…) Ritenuto che a tutt’oggi continua a svolgere la sua attività
professionale indipendente (senza raggiungere l'indipendenza economica),
nonostante la nostra decisione del 31 agosto 2022 con la quale le avevamo
intimato di chiudere la sua attività entro il 31 dicembre 2022, di stralciarsi
quale persona indipendente all'agenzia AVS e di verificare l'eventuale diritto
alle indennità straordinarie di disoccupazione quale ex-indipendente (ISD), le
comunichiamo che l'assistenza è sussidiaria a tali prestazioni, motivo per cui
non può esserle riconosciuta una prestazione assistenziale per il mese di
gennaio 2023. (…)” (Doc. C3a allegato a doc. VII inc. 42.2022.96)
1.14. A seguito
del reclamo interposto il 4 gennaio 2023 (cfr. doc. C3b allegato a doc. VII inc.
42.2022.96) l’USSI, il 12 gennaio 2023, ha emanato una decisione su reclamo con
cui ha confermato il proprio provvedimento del 3 gennaio 2023 e ha rilevato:
"
(…) Nel caso di specie, pacifico è che a inizio gennaio 2023, oltre il
termine assegnatogli con decisione del 31 agosto 2022, il signor RI 1 svolgeva
ancora l'attività quale indipendente e che fino a fine dicembre 2022 ha
beneficiato di prestazioni assistenziali. Da mesi il signor RI 1 non conviene
con la chiusura dell'attività indipendente. Ritenuto che la stessa è ancora
attiva, considerata inoltre la chiara intenzione di continuarla, considerato
inoltre che il ricorso non ha effetto sospensivo e ritenuto che l'interessato è
da anni al beneficio di prestazioni assistenziali e che pertanto il rischio da
parte dell'USSl di non poter recuperare quelle versate è predominante rispetto
all'interesse del signor RI 1 a ottenere delle prestazioni assistenziali in
attesa di una decisione nel merito, la decisione di rifiuto deve essere
confermata. A titolo abbondanziale si rileva che nemmeno attualmente la
situazione finanziaria dell'attività permette di far fronte al fabbisogno
dell'unità di riferimento. (…)” (Doc. A1 inc. 42.2023.5)
1.15. RI 1 ha
impugnato la decisione su reclamo del 12 gennaio 2023 con tempestivo ricorso
del 13 gennaio 2023, chiedendo l’annullamento della stessa e asserendo:
"
(…) Scopro, infine, la vera motivazione di tutto l'agire USSI dalle
parole del Sig. __________ sempre al punto G "...il rischio da parte
dell'USSl di non poter recuperare [le prestazioni assistenziali] è predominante
rispetto all'interesse del Sig. RI 1...". Frase che io capisco benissimo e
sono il primo a voler venire incontro all'USSl, ma posso dire che a nessuno dei
datori di lavoro, incluso l'esercito svizzero, il Dipartimento federale degli
Esteri, l'Assicurazione Invalidità e men che meno i proprietari d'azienda (si
riveda l'affermazione in TV dell'allora Presidente dell'AlTl, "[tanto] c'è
l'assistenza") possa interessare meno. L'USSI finisce insomma per parlare
di politica quando a me è dicono che è insensato, immotivato, non pertinente
quando to faccio io?! Due pesi e due misure?!
Se comunque l'USSl desidera che io
torni a __________, che ho già frequentato nello spirito del "principio
della sussidiarietà" come è a loro conoscenza nelle loro carte, non hanno
che a dirmelo senza giri di parole. (…)” (Doc. I inc. 42.2023.5)
1.16. Nella
risposta di causa del 31 gennaio 2023 la parte resistente ha domandato di
respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. III inc. 42.2023.5).
1.17. Il 3
febbraio 2023 l’insorgente ha prodotto della documentazione con relativa
lettera di spiegazione (cfr. doc. V+1/12 inc. 42.2023.5).
1.18. L’USSI ha
preso posizione il 14 febbraio 2023, osservando segnatamente di non ritenere
che “il compito in precedenza svolto per la __________ di __________
giustifichi il mantenimento dell’attività indipendente. La necessità non è
stata peraltro comprovata” (cfr. doc. VII inc. 42.2023.5).
1.19. Il doc.
VII è stato trasmesso al ricorrente per conoscenza (cfr. doc. XII inc.
42.203.5).
considerato in
diritto
in ordine
2.1. Secondo l’art. 76 cpv. 1 LPAmm -
disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui
all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità
più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare
la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o
sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione
delle altre.
Nella concreta evenienza, visto che i ricorsi presentati dall’insorgente sono
diretti contro due decisioni su reclamo emesse dall’USSI che concernono
sostanzialmente fatti di ugual natura e che pongono temi analoghi di
diritto materiale, è accertata la connessione tra loro. Per economia
processuale le procedure ricorsuali 42.2022.96 e 42.2023.5 sono, dunque, congiunte
in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 8C_683/2021 del 13 luglio 2022
consid. 1; STF 9C_512/STF 8C_25/2022 del 9 marzo 2022 consid. 7; STF
9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF 9C_345/2020,
9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11
giugno 2019 consid. 1; STF 9C_748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018
consid. 2; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59
consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).
nel merito
2.2. L’intervento della pubblica
assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale
dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di
modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio 2003 (cfr. fu 99/2002 del 10
dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre 2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26 giugno
2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni
sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio
2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
2.3. L'art. 1 Las
stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti
della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla
legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti
stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo
scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv.
2).
L'art. 2 della Legge fissa il
principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le
prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie
a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la
disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in
particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario
vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste
dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.4. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti
assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in
prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la
legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps)
ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo
principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la
Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr.
Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata
delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi
di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17
cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due
categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su
criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno
cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla
modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni
assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni
ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il
reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19,
da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente
percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola
carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las,
concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni
assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto
delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia
di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita
dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla
legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle
disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale
(COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las viene
deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di
Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002
sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che
tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto
di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione
cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici
svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come
scientificamente attendibile e appropriata.
A decorrere
dal 1° gennaio 2021 le Direttive riguardanti
gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di
mantenimento:
" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalla COSAS)
(CHF/mese)
1
persona
1’006.--
Considerandi
2.
persone
1'539.--
3.
persone
1'871.--
4.
persone
2'153.--
5.
persone
2'435.--
Per ogni persona
+ 204.--
supplementare”
(cfr. Direttive riguardanti gli importi
delle prestazioni assistenziali per il 2021, in BU 1/2021 del 5 gennaio 2021,
pag. 2).
Gli
importi relativi al fabbisogno per l’anno 2022 sono rimasti invariati rispetto
al 2021 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali
per il 2022 del 28 dicembre 2021; https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SDSS/USSI/Direttive_prestazioni_assistenziali.pdf).
Dal 1°
gennaio 2023 gli importi dei forfait di mantenimento sono stati
aumentati come segue:
" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalla COSAS)
1.
persona
1’031.-- / mese
2.
persone
1'577.-- / mese
3.
persone
1'918.-- / mese
4.
persone
2'206.-- / mese
5.
persone
2'495.-- / mese
Per ogni
persona
+ 209.-- / mese
supplementare”
2.5
Nell’ambito
dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art.
2.
Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.3.).
L’art.
13.
Laps prevede segnatamente che le
prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in
cui figurano all’art. 2 cpv. 1, e meglio:
"
1Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) le
riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie secondo la Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)
del 18 marzo 1994 e dalla relativa Legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto
sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti
dalla Legge sugli aiuti allo studio (LASt) del 23 febbraio 2015;
c) la
borsa di studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla Legge sugli aiuti allo
studio del 23 febbraio 2015;
d) l’assegno
di riqualificazione professionale previsto dalla Legge sugli aiuti allo studio
del 23 febbraio 2015;]
e) l’indennità
straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione
e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno
integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre
2008;
g) l’assegno
di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18
dicembre 2008;
h) le
prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8
marzo 1971.”
Con
sentenza 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 il Tribunale federale ha confermato il
diniego del diritto a una prestazione assistenziale nel caso di una persona che
aveva potuto coprire i costi in più non coperti dalle assicurazioni sociali e
private tramite finanziamenti da terzi.
In una sentenza 8C_344/2019 del 15
novembre 2019 consid. 6.4. la nostra Massima Istanza ha peraltro osservato:
"
(…) l'aiuto sociale non deve essere
parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria
e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di
bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo
termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della
sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2
Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno. (…)”
Al
riguardo cfr. pure STF 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5.
2.6
L’USSI, con decisione del 31 agosto
2022.
confermata dalla decisione su reclamo del 17 novembre 2022 (cfr. consid.
1.4.; 1.7.), ha fissato nei confronti del ricorrente il termine del 31 dicembre
2022.
per procedere con la chiusura dell’attività indipendente quale geologo,
invitandolo a stralciarsi quale persona indipendente all’agenzia AVS e a
verificare l’eventuale diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione
(ISD), in quanto l’attività indipendente è in essere da più anni senza avergli
permesso di raggiungere l’indipendenza economica e uscire dall’assistenza
sociale.
L’amministrazione,
inoltre, con decisione del 3 gennaio 2023, confermata dalla decisione su
reclamo del 12 gennaio 2023, ha negato all’insorgente il rinnovo delle
prestazioni assistenziali per il mese di gennaio 2023 richiesto il 27 dicembre
2022, ritenuto che continuava a svolgere la sua attività professionale
indipendente, senza raggiungere l'indipendenza economica, nonostante la
decisione del 31 agosto 2022 con la quale le avevamo intimato di chiudere la
sua attività entro il 31 dicembre 2022 (cfr. consid. 1.3.; 1.14.).
Riguardo ai richiedenti
l’assistenza sociale che esercitano un’attività indipendente, va evidenziato
che la nostra Massima Istanza, in una sentenza 2P 301/2004 del 6 dicembre 2004,
si è così espressa:
" Par arrêt du 26 octobre 2004, le Tribunal
administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a
rejeté le recours de X.________ contre la décision de l'Hospice général du 21
mai 2004. Il a d'abord rappelé le but de l'assistance publique et souligné son
caractère subsidiaire par rapport aux autres prestations sociales fédérales,
cantonales ou communales. Puis, il a retenu en particulier que, depuis le 16
mai 2003, date de l'inscription de son entreprise au registre du commerce,
l'intéressée exerçait une activité à titre indépendant, ce qui l'empêchait de
s'inscrire à l'Office cantonal pour rechercher une activité salariée ou, à
défaut, pour percevoir des prestations de l'assurance-chômage. Comme les
prestations d'assistance étaient subsidiaires par rapport aux prestations de
chômage, elles devaient être refusées en l'espèce. La décision querellée était
d'autant plus justifiée que l'intéressée n'avait pas fourni la totalité des
renseignements nécessaires au sujet de sa situation financière effective et
qu'elle ne désirait pas mettre un terme à son activité indépendante.
(...)
7.
Au demeurant, la lecture de
l'arrêt attaqué permet de constater que le Tribunal administratif a appliqué
correctement la législation topique, en particulier la loi du 19 septembre 1980
sur l'assistance publique du canton de Genève."
Dalla sentenza cantonale relativa a quel caso (ATA/804/2004) si evince
che il diritto a prestazioni assistenziali è stato riconosciuto ancora durante
tre mesi (fino al 31 agosto 2003), dopo che l'assicurata aveva iniziato
un'attività lucrativa indipendente a titolo principale, che in precedenza aveva
effettuato per diversi anni a titolo accessorio (beneficiando di prestazioni
assistenziali).
Con sentenza 8C_782/2019 del 9
settembre 2020 il TF ha confermato il diniego di prestazioni assistenziali
deciso dall’autorità competente del Canton Ginevra e avallato dalla Camera
amministrativa della Corte di giustizia del Canton Ginevra nei confronti di una
persona che dopo aver ricevuto per sei mesi da parte dell’assistenza sociale un
aiuto finanziario eccezionale quale indipendente aveva comunque mantenuto lo
statuto professionale d’indipendente.
Il TF ha in particolare
evidenziato, da un lato, che l’oggetto della contestazione, determinato dal
giudizio impugnato, verteva sull’aiuto sociale ordinario ai sensi della legge
cantonale sull’inserimento e l’aiuto sociale individuale (LIASI, la quale secondo la giurisprudenza cantonale ginevrina
concretizza il principio di sussidiarietà; cfr. consid. 3.3.) e non sull’aiuto
d’urgenza ex art. 12 Cost.
Dall’altro, che il diniego
dell’assistenza sociale oltre il termine di sei mesi (consid.
3.3.: “L’art.16 al. 2 RIASI
précise que l'aide financière est accordée pour une durée de trois mois; en cas
d'incapacité de travail du bénéficiaire, les prestations peuvent être accordées
pendant une durée maximale de six mois”) era
dipeso unicamente dal rifiuto dell’insorgente di rinunciare al suo statuto
d’indipendente presso l’ufficio cantonale delle assicurazioni sociali. Al
riguardo è stato specificato che la libertà economica giusta l’art. 27 Cost.
non risultava violata, in quanto la ricorrente era libera di restare iscritta
come indipendente e di continuare a cercare lavoro in tal senso senza
richiedere l’aiuto da parte dell’assistenza sociale.
Al
riguardo per completezza è utile rilevare che nel maggio 2022 il Consiglio di
Stato del Canton Ginevra ha presentato il progetto di legge sull’aiuto sociale
e la lotta contro la precarietà (Loi sur l'aide sociale et la lutte contre la
précarité - LASLP)
che costituisce una riforma profonda della legge sull’inserimento e l’aiuto
sociale individuale (LIASI) con lo scopo, tra l’altro,
di sostenere meglio le persone che esercitano un’attività lucrativa
indipendente, ad esempio prolungando da tre a sei mesi (rinnovabili) la durata
dell’aiuto sociale a loro favore (cfr. https://www.ge.ch/document/communique-hebdomadaire-du-conseil-etat-du-4-mai-2022#extrait-28540; https://www.ge.ch/document/28585/telecharger).
Il 10
gennaio 2023 la Commissione degli affari sociali si è però rifiutata di entrare
in materia su tale progetto. Pertanto la revisione della legge concernente
l’aiuto sociale sarà oggetto di dibattito in Gran Consiglio soltanto dopo le
elezioni cantonali del mese di aprile 2023 (cfr. https://www.tdg.ch/la-reforme-sociale-de-thierry-apotheloz-prend-leau-379349661567; https://www.rts.ch/audio-podcast/2023/audio/la-reforme-de-l-aide-sociale-a-ete-balayee-par-la-commission-des-affaires-sociales-du-grand-conseil-genevois-25892015.html?id=25892018).
L’Alta Corte, in una sentenza
8D_13/2020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4., ha poi evidenziato che
pretendere che un beneficiario dell’assistenza sociale interrompa entro un
adeguato termine un’attività indipendente che non consente di far fronte al
proprio fabbisogno non viola il principio della parità di trattamento, né il
divieto dell’arbitrio.
In tale giudizio il Tribunale
federale ha rilevato che le disposizioni COSAS prevedono che la soppressione
delle prestazioni è consentita solo in caso di violazione del principio di
sussidiarietà (cfr. p.to F.3 cfr. 4 della versione valida dal 1° gennaio 2021).
In quel caso di specie al
ricorrente, il quale esercitava un’attività indipendente non redditizia che aveva
comunque interrotto nell’agosto 2019, non poteva essere imputata una tale
violazione. Non si giustificava, quindi, la completa soppressione delle
prestazioni assistenziali dal 1° luglio al 26 agosto 2019, bensì soltanto la
relativa riduzione per non avere rispettato le condizioni fissate
dall’amministrazione (cfr. consid. 11.1.).
In
proposito cfr. STF 8C_267/2022 del 15 giugno 2022 con cui l’Alta Corte ha
ritenuto inammissibile il ricorso interposto contro la sentenza A1 21 212
emanata dal Tribunale cantonale del Vallese il 6 aprile 2022 da una persona
alla quale era stata rifiutata l’assistenza sociale poiché la sua attività di
consulenza, iscritta al Registro di commercio, non aveva potenzialità di
sviluppo entro un termine di sei mesi.
Il TCA, dal canto suo, in una
sentenza 42.2006.12 del 15 febbraio 2007, pubblicata in RtiD II-2007 N° 14 pag.
62.
seg., ha confermato una decisione su reclamo dell'USSI che ha negato ad un
gallerista indipendente il prolungamento dell'aiuto temporaneo di sei mesi
accordatogli dall'assistenza sociale in quanto alla conclusione di quel periodo
la situazione finanziaria dell'attività dell'interessato non era concretamente
cambiata né era imminente un turnaround (l’espressione “turnaround” rappresenta
tutti i processi sistematici di rilancio, generatore di un insieme di
cambiamenti rilevanti, spesso urgenti, disegnati in vista di un obiettivo: il
ritorno dell’impresa all’equilibrio, alla redditività, allo sviluppo ulteriore.
Da un punto di vista formale il turnaround coincide con l’approvazione del
piano di risanamento, mentre dal punto di vista sostanziale si identifica con
l’attuazione delle prime operazioni finalizzate ad arginare le perdite; cfr. www.tesionline.it) della
stessa.
Inoltre in un giudizio 42.2010.1
del 27 settembre 2010 il TCA ha stabilito che le prestazioni assistenziali possono
essere riconosciute, per principio, durante tre mesi, anche se si tratta di
un'attività indipendente già in corso. Il ricorso contro il diniego
dell’assistenza sociale presentato da un interessato è così stato parzialmente
accolto, annullando la decisione impugnata per quel che riguardava il periodo
dal 1° giugno al 31 agosto 2009 e confermandola per il periodo precedente.
Il ricorso interposto contro la
sentenza sopra citata dall’assicurato all’Alta Corte è stato dichiarato
inammissibile (cfr. STF 8C_863/2010 del 12 novembre 2010).
Con sentenza
42.2021.5-6 del 26 aprile 2021 questo Tribunale ha deciso che a ragione l’USSI
aveva rifiutato dal dicembre 2020 di erogare nuovamente prestazioni
assistenziali, ritenuta l’intenzione della ricorrente di continuare con
l’attività professionale indipendente, nonostante le fosse stato intimato, già
un anno prima, di chiudere e di inoltrare domanda di indennità straordinarie di
disoccupazione. Il TCA ha precisato che del resto la sua situazione finanziaria
non era cambiata, né era imminente un turnaround.
L’ istanza
di revisione della STCA 42.2021.5-6 del 26 aprile 2021 è stata respinta con giudizio
42.2022.37
del 29 agosto 2022, cresciuta in giudicato incontestata. Questa
Corte ha rilevato che, indipendentemente dal rispetto dei termini per
presentare domanda di revisione di una sentenza, non sussistevano fatti e prove
nuovi tali da far emergere una differente fattispecie riguardo al diritto a
prestazioni assistenziali dal mese di dicembre 2020, rispetto alla situazione
fattuale in merito alla quale si era pronunciato il TCA con la pronunzia
42.2021.5-6.
Infine
con sentenza 42.2022.44 del 29 agosto 2022, il cui
ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9
novembre 2022, questo Tribunale ha confermato il rifiuto di prestazioni
assistenziali richieste nel dicembre 2021 e dell'aiuto d'urgenza domandato nel
novembre 2021, poiché, da un lato l’insorgente aveva continuato a svolgere la
propria attività indipendente non redditizia. Dall'altro, la medesima non aveva
reso perlomeno verosimile di essere confrontata con una reale situazione di
bisogno attuale e urgente.
2.7
È
altresì utile evidenziare che l’art. 11 della legge sul rilancio
dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc), nel suo tenore in
vigore dal 1° gennaio 2016, relativo al sostegno ai lavoratori indipendenti
disoccupati, prevede che:
" Ai disoccupati che hanno cessato da 6 mesi al massimo un’attività
indipendente e non hanno diritto alle prestazioni della LADI, lo Stato può
versare indennità straordinarie interamente a carico del Cantone. (cpv.
1)
Può beneficiare di tali indennità chi:
a) è idoneo al collocamento;
b) ha dimostrato di aver fatto il
possibile per evitare o abbreviare la
disoccupazione;
c) non riceve rendite AVS o AI intere;
d) soddisfa i
requisiti della Legge sull’ armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni
sociali del 5 giugno 2000 (Laps) (cpv.
2).
In caso di capacità
lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta
per malattia o
infortunio i beneficiari hanno diritto all’intera indennità.
Questo diritto è
limitato a 15 indennità giornaliere entro il periodo di
percezione fissato
dall’ art. 11 cpv. 2. (cpv. 3; recte: art. 12 cpv. 2)"
Ai
sensi dell’art. 12 L-rilocc, concernente l’importo massimo:
"
Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo massimo dell’indennità
straordinaria è pari alla differenza fra il reddito disponibile residuale e la
soglia d’intervento ai sensi della Laps. (cpv. 1)
Possono essere concesse al massimo 120
indennità giornaliere intere sull’arco di un anno. (cpv. 2)."
L’art.
13.
del Regolamento della legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai
disoccupati (R L-rilocc) enuncia:
"
… (cpv. 1 abrogato con effetto dal 1.2.03)
L’indennità straordinaria di
disoccupazione viene versata nella forma di un’indennità giornaliera. Per una
settimana vengono corrisposte cinque indennità giornaliere. (cpv. 2)
Il disoccupato che chiede il versamento
delle indennità straordinarie di disoccupazione soggiace alle prescrizioni di
controllo previste dalla LADI. (cpv. 3)
… (cpv. 4
abrogato con effetto dal 1.2.03)
…
(cpv. 5 abrogato con effetto dal 1.2.03)
…
(cpv. 6 abrogato con effetto dal 1.2.03).”
2.8
Chiamata
a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che
il ricorrente svolge, perlomeno dal 2012 (tranne nel periodo luglio - dicembre
2018.
in cui ha lavorato alle dipendenze della ditta __________ di __________,
beneficiando di un assegno per il periodo di introduzione da parte
dell’assicurazione invalidità; cfr. doc. 94; 201; 215 inc. 42.2022.96), un’attività
a titolo indipendente quale geologo che non gli consente, tuttavia, l’autonomia
finanziaria dovendo ricorrere all’assistenza sociale per provvedere al proprio
completo mantenimento (cfr. consid. 1.1.).
Inoltre
è vero, da una parte, che già con scritto del 4 maggio 2022 l’USSI ha
comunicato all’insorgente che, se entro fine dicembre 2022 la sua attività
indipendente non gli avesse permesso di far fronte alle proprie necessità di
mantenimento, avrebbe dovuto stralciarsi quale indipendente dalla Cassa __________
e verificare il diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione (ISD)
(cfr. doc. 52 inc. 42.2022.96; consid. 1.2.).
In
seguito con la decisione del 31 agosto 2022 la parte resistente ha formalmente
stabilito quale ultimo termine per procedere con la chiusura della sua attività
indipendente non redditizia la data del 31 dicembre 2022 e l’ha invitato, oltre
che a stralciarsi quale persona indipendente all’agenzia AVS, ad accertare l’eventuale
diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione (cfr. consid. 1.4.).
Dall’altra,
corrisponde alla realtà che per il periodo gennaio 2015 - giugno 2022, a parte
gli stipendi da luglio a dicembre 2018 percepiti dalla __________, il
ricorrente ha conseguito unicamente dei redditi da attività indipendente nei
mesi di dicembre 2015 (fr. 585), gennaio 2016 (fr. 550), settembre 2017 (fr.
2050), marzo 2020 (fr. 1'275.50), marzo 2021 (fr. 100), aprile 2021 (801) e
marzo 2022 (fr. 590; cfr. doc. 23 inc. 42.2022.96).
Nemmeno
risulta che la situazione finanziaria dell’attività del ricorrente sia concretamente
cambiata successivamente al lasso di tempo appena esposto, né che sia imminente
un turnaround della stessa (cfr. consid. 2.6.).
In simili condizioni, tenuto conto
del fatto che l’assistenza sociale ha carattere sussidiario in particolare
rispetto alle assicurazioni sociali federali e cantonali (cfr. consid. 2.3.;
2.5.; 2.6.), a ragione l’amministrazione ha deciso che l’insorgente deve
rinunciare alla propria attività indipendente,
stralciandosi conseguentemente dalla relativa iscrizione all’AVS e verificando
il suo diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione (cfr. in
particolare STF 8C_782/2019 del 9 settembre 2020 citata al consid. 2.6.).
Un’attività
indipendente non redditizia, d’altronde, non può essere sostenuta, nemmeno
indirettamente, tramite l’assistenza sociale, rispettivamente deve essere
evitata una distorsione della concorrenza, e meglio non vanno agevolati degli
indipendenti in un determinato settore rispetto a coloro che esercitano nel
medesimo ambito senza ricevere prestazioni assistenziali (cfr. STF 8D_132020
del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4.).
2.9
Per
quanto attiene, invece, alla data entro la quale il ricorrente è tenuto al più
tardi a procedere alla chiusura della propria attività indipendente quale
geologo, va osservato, in primo luogo, che dal verbale relativo all’incontro
del 26 aprile 2022 emerge in ogni caso che l’insorgente, prima di
quell’occasione, non era stato informato “che il periodo di prova per chi
possiede un’attività indipendente o è iscritto come tale, è soltanto di 6 mesi,
co nu valutazione che può portare a delle eventuali proroghe” (cfr. doc. 53
inc. 42.2022.96).
In
secondo luogo, RI 1 già durante l’incontro del 26 aprile 2022 ha indicato essere
incaricato quale perito nominato dalla __________ di __________ per una causa
pendente davanti a tale Istanza (cfr. doc. 53; 56 inc. 42.2022.96). Egli ha
ribadito il fatto di svolgere la funzione di perito geologo su incarico della __________
nel settembre 2022, nel ricorso e nel suo scritto dell’11 gennaio 2023, in cui
ha precisato che la vertenza in __________ durerà fino alla primavera/estate
2023.
(cfr. doc. 80; I pag. 2; VII inc. 42.2022.96).
In
effetti dalle carte processuali si evince che il 27 gennaio 2023 sul conto bancario
del ricorrente è stata bonificata la somma di fr. 198.-- da parte dell’Ufficio __________
(cfr. doc. V11 inc. 42.2023.5). Tale importo corrisponde a quanto fatturato
dall’insorgente il 27 dicembre 2022 in relazione alla sua partecipazione
all’udienza in __________ del 7 dicembre 2022 (cfr. doc. C1a allegato a doc.
VII inc. 42.2022.96).
Tutto
ben considerato, pertanto, questa Corte ritiene che prima di annullare la
propria iscrizione quale indipendente alla Cassa di compensazione AVS il
ricorrente abbia la possibilità di concludere il proprio incarico di perito
presso la __________ di __________ per la quale deve perlomeno ancora redigere
il rapporto finale (cfr. doc. V inc. 42.2023.5), in particolare per non intralciare
il buon funzionamento della giustizia e per non ritardare la procedura in corso
con un cambiamento di perito.
L’insorgente comunicherà senza
indugio all’USSI la conclusione del suo ruolo di perito presso la __________ di
__________ e, salvo modifiche rilevanti della sua situazione finanziaria dovute
a un’evoluzione positiva dell’attività indipendente, a quel momento dovrà chiudere
quest’ultima e richiedere le indennità straordinarie di disoccupazione ai sensi
degli art. 11 segg. L-rilocc (cfr. consid. 2.7.), così da permettere la
verifica di un suo diritto a tali indennità che ai sensi degli art. 13 e 2 cpv.
1.
lett. e, h Laps sono prioritarie rispetto alle prestazioni assistenziali.
Giova peraltro
segnalare che RI 1 non sembra ad ogni modo tenuto a rinunciare alla propria
autorizzazione permanente (di durata indeterminata; art. 3 Regolamento di applicazione
della Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di
architetto - LEPIA) ricevuta dall’Ordine ingegneri e architetti del Cantone
Ticino (OTIA; cfr. doc. A inc. 42.2022.96), la quale è necessaria per l’esercizio
delle professioni di ingegnere ed architetto (cfr. art, 4, 5, 6 LEPIA; https://www.otia.swiss/it/esercizio-professione/in-ticino).
Tale
questione andrà comunque chiarita con OTIA.
Le
decisioni su reclamo del 17 novembre 2022 e del 12 gennaio 2023 vanno,
pertanto, annullate nella misura in cui hanno fissato al 31 dicembre 2022 il
termine ultimo per concludere l’attività indipendente quale geologo e per
quindi beneficiare delle prestazioni assistenziali.
Gli
atti vanno, conseguentemente, trasmessi all’amministrazione perché emetta una
decisione concernente il diritto alle prestazioni assistenziali spettanti al
ricorrente per il mese di gennaio 2023, effettuando il relativo conteggio.
2.10
In
ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA,
si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si
applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui
rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La
procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per
l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e
1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per
un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di
procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è
dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61
lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre
2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola
pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di
procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Il 1°
gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a
LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis
LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del
settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e
solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non
disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29
Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in
ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.44
del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto
inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del
23.
maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30
marzo 2022).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Le
cause 42.2022.96 e 42.2023.5 sono congiunte.
2. I
ricorsi del 7 dicembre 2022 e del 13 gennaio 2023 sono accolti ai sensi
dei considerandi.
§ Le
decisioni su reclamo del 17 novembre 2022 e del 12 gennaio 2023 sono annullate.
§§ Gli
atti sono rinviati all’USSI perché proceda come indicato ai
consid.
2.8. e 2.9.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti