42.2022.97
Restituzione di indennità giornaliere per il coronavirus dal 1° ottobre al 18 dicembre 2020 poiché in seguito ad un controllo è emerso che la cifra d'affari non è stata calcolata correttamente
16 febbraio 2023Italiano16 min
I revisori esterni hanno infatti
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2022.97
cs
Lugano
16 febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 (recte: 10) dicembre 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18 novembre 2022 emanata
da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1,
nata nel 1987, indipendente, ha chiesto ed ottenuto le indennità giornaliere
per perdita di guadagno a causa del coronavirus per il periodo dal 17 settembre
2020 al 30 giugno 2021.
1.2. In
seguito ad un controllo del 29 luglio 2022 effettuato da un perito esterno su
mandato della Cassa (doc. 6), accertato che il presupposto della considerevole
limitazione dell’attività lucrativa a causa di provvedimenti per combattere
l’epidemia di COVID-19 non è stato adempiuto per tutti i periodi durante i
quali sono state versate le indennità, l’amministrazione, con 3 decisioni del 4
agosto 2022 (plico doc. 5), confermate dalla decisione su opposizione del 18
novembre 2022 (doc. 1), ha chiesto a RI 1 la restituzione delle prestazioni
versate dal 1° ottobre 2020 al 18 dicembre 2020 per complessivi fr. 3'352.50.
L’amministrazione ha rilevato che l’assicurata ha omesso di includere nella
cifra d’affari del periodo litigioso, così come nel periodo dal 2015 al 2019,
il ricavo derivante dal subaffitto del locale commerciale nel quale lavora.
1.3. RI 1 è
insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone
l’annullamento (doc. I). L’insorgente afferma che nella cifra d’affari non è
stato incluso il ricavo di un presunto subaffitto poiché si tratta di una
partecipazione da parte delle sue sorelle e non di un guadagno o di un’entrata.
La ricorrente evidenzia che lei e le sue sorelle sono delle indipendenti che
lavorano nel medesimo salone e che dividono l’affitto e la luce. Siccome il
contratto è stato stipulato solo a suo nome, decisione voluta dall’allora
proprietaria per semplificare la contabilità, le sorelle forniscono la loro
parte. Ella rileva inoltre che senza gli aiuti, l’attività avrebbe dovuto
chiudere e che in seguito ai rincari a cui deve far fronte, l’obbligo di
restituzione la metterebbe in difficoltà economica.
1.4. Con
risposta del 27 dicembre 2022 la Cassa propone la reiezione del ricorso
rinviando al contenuto della decisione su opposizione (doc. III).
1.5. Il 7
gennaio 2023 la ricorrente ha ribadito le sue ragioni ed ha rilevato che ognuna
delle sorelle svolge un’attività diversa e paga il proprio materiale
installando i propri macchinari. Ella rileva di aver sempre dichiarato tutto in
maniera trasparente, pagando fino all’ultimo centesimo richiesto e che
l’eventuale obbligo di restituzione graverebbe molto sulla sua situazione
finanziaria (doc. V).
1.6. Con
scritto 19 gennaio 2023 la Cassa ha confermato la richiesta di reiezione del
ricorso (doc. VII). Essa precisa che dal punto di vista giuridico il fatto che
il contratto di locazione sia stato stipulato unicamente dall’assicurata e che
questa riceve un compenso da parte delle sorelle va assimilato ad un contratto
di sublocazione ai sensi dell’art. 262 CO. Trattandosi del locale commerciale
in cui l’assicurata svolge l’attività, gli importi corrisposti dalle sorelle
per la sublocazione rientrano nella cifra d’affari. In ogni caso il revisore
esterno ha considerato tali importi nella cifra d’affari non solo per i mesi
litigiosi ma anche per il periodo 2015-2019.
1.7. Lo
scritto è stato trasmesso il 20 gennaio 2023 alla ricorrente per conoscenza con
facoltà di esprimersi in merito entro 5 giorni (doc. VIII). RI 1 è rimasta
silente.
considerato in
diritto
2.1. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se l’insorgente deve restituire alla
Cassa di compensazione l’importo di fr. 3'352.50 percepito per il periodo dal
1° ottobre 2020 al 18 dicembre 2020 a titolo di indennità giornaliere per il
coronavirus.
2.2. Secondo
l’art. 1 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, abrogata con effetto dal
1° gennaio 2023, ma applicabile al caso di specie (cfr. DTF 148 V 162, consid.
3.2.1. - 3.2.2), le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili
all’indennità, sempreché altre disposizioni della medesima ordinanza non
prevedano espressamente una deroga alla LPGA.
Ai
sensi dell’art. 25 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4
OPGA). Il capoverso 2, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevede
che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno (dal 1°
gennaio 2021: 3 anni) a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione
ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento
della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il
diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è
determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono
dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva
pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).
L'obbligo di restituzione
presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una
revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni
(cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.1; STF 8C_665/2020
dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid.
4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio
2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DTF 126 V 42 consid. 2b; cfr. anche STF
9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in
SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo
2004).
Ciò
non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una
decisione di riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una
prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF
9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA
32.2011.285 del 14 giugno 2012).
Analogamente alla revisione delle sentenze
delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione
processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi
elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica
differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. DTF 143 V 105, consid. 2.3; STF
8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF
C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag.
469). Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o
l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di
prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del
14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF
8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
Inoltre,
l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA;
cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.2: STF 9C_200/2021 del 1°
luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012
del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; DTF 138 V
324, consid. 3.3).
Questi
principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza
una decisione formale, ma con una decisione informale presa nell’ambito della
procedura semplificata di cui all’art. 51 cpv. 1 LPGA (STF 8C_82/2020 del 12
marzo 2021 consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF
8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007;
DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in
quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica
esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi
allora in vigore (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3; DTF 140 V
77, consid. 3.1; DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto
conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica
di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308
consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per
evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di
riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga
durata, l'irregolarità deve essere manifesta (STF 8C_108/2022 del 22 settembre
2022, consid. 3.3).
L’amministrazione
non può procedere in ogni momento ad un nuovo apprezzamento della situazione
dopo un esame più approfondito dei fatti (STF 8C_108/2022 del 22 settembre
2022, consid. 3.3).
In
particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione
dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un
certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la
decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di
diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione
iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 8C_113/2012
del 21 dicembre 2012, consid. 5.1; sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008
consid. 3.1 con riferimenti; DTF 138 V 324).
2.3. In concreto, la
Cassa, dopo aver accolto le richieste di versamento di indennità giornaliere
Corona in favore dell’insorgente, ha chiesto la restituzione delle prestazioni
versate dal 1° ottobre 2020 al 18 dicembre 2020 poiché dalla verifica contabile
effettuata da un perito esterno è emerso che le indennità non erano dovute.
Secondo la Cassa la cifra d’affari conseguita dalla ricorrente nei periodi
litigiosi non permette di ottenere le prestazioni.
L’assicurata contesta la decisione
su opposizione della Cassa, sostenendo che gli importi ricevuti dalle sorelle
per l’affitto del locale commerciale dove esercitano la loro attività
indipendente non va preso in considerazione nel calcolo della cifra d’affari.
2.4. Va preliminarmente rammentato che nel
periodo litigioso avevano diritto alle prestazioni i lavoratori indipendenti e
le persone in posizione assimilabile ai datori di lavoro se, in seguito a
provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, la loro attività
lucrativa era limitata in modo considerevole, subivano una perdita di guadagno
o salariale e nel 2019 avevano conseguito con questa attività un reddito
soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi (cfr. art. 2 cpv. 3bis
Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo la modifica del 4 novembre 2020
nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020: RU 2020 4571).
L’attività
lucrativa era ritenuta limitata in modo considerevole se si era registrata una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019 (art. 2 cpv. 3ter
Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo la modifica del 4 novembre 2020
nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020: RU 2020 4571).
L’art.
2 cpv. 3ter, primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio
federale il 18 dicembre 2020 con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei
seguenti termini:
"
3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo
considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile
pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli
anni 2015–2019. …” (cfr. RU 2020 pag. 5829)
Nell’ambito
della revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore
dal 1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che
l’art. 15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita
di guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole
dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di
guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra
d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni
2015-2019.
2.5.
In concreto, nelle richieste
di prestazioni (plico doc. 8), l’insorgente ha dichiarato una cifra d’affari mensile
media, per il periodo 2015-2019, di fr. 2'885 ([fr. 30'789 + fr. 42'736 + fr.
33'027 + fr. 34'480 + fr. 32’052] : 60 mesi).
La ricorrente aveva indicato
una cifra d’affari di fr. 1'125 nel mese di ottobre 2020, di fr. 1'110 nel mese
di novembre 2020 e di fr. 1'040 nel mese di dicembre 2020.
Poiché era stata registrata
una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento
rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019, l’amministrazione
ha riconosciuto all’insorgente le indennità giornaliere.
Nella relazione dei revisori
indipendenti sulla verifica del controllo a campione presso i beneficiari
dell’indennità perdita di guadagno Corona del 29 luglio 2022, figura che in
applicazione dell’art. 15 cpv. 4 della Legge COVID-19 la direzione della Cassa
ha incaricato la __________ di verificare la correttezza e la plausibilità dei
valori dichiarati nel formulario di richiesta secondo le condizioni che danno
diritto all’indennità perdita di guadagno Corona (doc. 6). La
valutazione è stata effettuata conformemente al “Mandat pour l’exécution des
contrôles par sondage sur place des bénéficiaires d’allocations perte de gain
Corona” emesso dall’UFAS nel giugno 2021 (doc. 6).
Dopo aver
esaminato la documentazione messa loro a disposizione, i revisori hanno
affermato:
"
(…) Nell’ambito delle nostre verifiche, abbiamo riscontrato discrepanze
tra perdita di cifra d’affari dichiarata dal beneficiario e i valori secondo le
informazioni finanziarie che ci sono state fornite.
In effetti, la beneficiaria non ha
considerato quale cifra d’affari (sia nel periodo 2015-2019 che per i mesi da
settembre 2020 a giugno 2021) il ricavo del sub-affitto dei suoi locali
professionali.
Conclusione sfavorevole
Sulla base della constatazione
presentata al paragrafo “Motivazione per una constatazione sfavorevole”, i
valori dichiarati nel formulario di richiesta ai sensi del << Mandat
pour l’exécution des contrôles par sondage sur place des bénéficiaires
d’allocations perte de gain Corona>> emesso dall’UFAS non sono
corretti risp. non sono plausibili.” (doc. 6)
Secondo il calcolo eseguito dai
revisori la cifra d’affari media mensile per gli anni dal 2015 al 2019 ammonta
a fr. 3’651 (219'048 : 60 mesi; cfr. doc. 6, pag. 4).
Anche la cifra d’affari dei mesi
litigiosi diverge da quella dichiarata dalla ricorrente.
Nel mese di ottobre 2020
l’assicurata ha conseguito una cifra d’affari di fr. 1’825, superiore
all’importo di fr. 1'643 (cfr. doc. 6, pag. 4) che le avrebbe permesso di
ottenere le prestazioni (riduzione almeno del 55% della cifra d’affari; cfr.
consid. 2.4).
Nel mese di novembre 2020 ha avuto
una cifra d’affari di fr. 1’809, anch’essa superiore all’importo di fr. 1’643.
Infine nel mese di dicembre 2020 l’interessata
ha conseguito una cifra d’affari di fr. 1'740, sempre superiore al limite di
fr. 1'643 che le avrebbe permesso di riceve le indennità dal 1° dicembre 2020
al 18 dicembre 2020 (riduzione almeno del 55% della cifra d’affari; cfr.
consid. 2.4).
Nel periodo in esame la ricorrente
non ha pertanto diritto alle prestazioni, poiché la sua attività non è stata
limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti adottati per combattere
l’epidemia di COVID-19.
Ella sostiene tuttavia che
l’ammontare della cifra d’affari calcolata dai revisori indipendenti non è
corretta, poiché tiene conto della parte di affitto pagatole dalle sorelle per
la locazione del locale commerciale dove tutte e tre svolgono la loro attività
indipendente.
La censura va respinta.
Fatti
I revisori esterni hanno infatti
correttamente preso in considerazione l’importo che le sorelle hanno versato
alla ricorrente quale quota parte della locazione sia per il periodo dal 2015
al 2019, sia per i mesi litigiosi. Infatti, come rileva giustamente
l’amministrazione, giuridicamente si tratta di una sublocazione ai sensi
dell’art. 262 CO e trattandosi inoltre del locale commerciale in cui
l’assicurata svolge l’attività, il relativo compenso deve figurare nella cifra
d’affari, che va intesa come la somma delle vendite dei beni o dei servizi di
un’impresa durante un anno contabile (cfr. www.kmu.admin.ch), ossia il
fatturato lordo delle entrate della società.
Non vi è pertanto alcun motivo per
scostarsi dal calcolo effettuato dai revisori incaricati dalla Cassa di
verificare la correttezza dei dati forniti dalla ricorrente con le richieste di
indennità giornaliere per il coronavirus.
In queste condizioni a ragione
l’amministrazione, in presenza di un fatto nuovo (ossia l’ammontare diverso
della cifra d’affari dovuto ad un elemento non preso in considerazione
dall’assicurata), ha proceduto alla revisione delle precedenti decisioni di
attribuzione delle indennità per i periodi litigiosi ed ha richiesto la
restituzione degli importi versati indebitamente all’assicurata.
Deve infatti
essere restituita la prestazione che viene erogata in contrasto con la legge
Considerandi
poiché occorre ristabilire l’ordine legale (cfr. sentenza 9C_328/2015 del 23
settembre 2015, consid. 1, con rinvio alla DTF 122 V 134; cfr. STF 8C_294/2018
del 28 giugno 2018 consid. 4.2.2.).
L’insorgente
deve di conseguenza restituire l’importo conseguito nel periodo in esame, pari
a fr. 3'352.50.
Infine,
va evidenziato che se la ricorrente ritiene di avere difficoltà a restituire il
citato ammontare, può inoltrare una domanda di condono alla Cassa, entro 30
giorni dal momento in cui la decisione è cresciuta in giudicato (cfr. art. 4
cpv. 4 OPGA).
2.6
L’art. 61
lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art.
1.
Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS
830.31]; Kieser, Covid-19 –
Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama
der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020
pag. 741 n. 30).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet
2021.
- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la
révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti