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Decisione

42.2022.97

Restituzione di indennità giornaliere per il coronavirus dal 1° ottobre al 18 dicembre 2020 poiché in seguito ad un controllo è emerso che la cifra d'affari non è stata calcolata correttamente

16 febbraio 2023Italiano16 min

I revisori esterni hanno infatti

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Incarto

n.

42.2022.97

cs

Lugano

16 febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 (recte: 10) dicembre 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 18 novembre 2022 emanata

da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto in

fatto

1.1. RI 1,

nata nel 1987, indipendente, ha chiesto ed ottenuto le indennità giornaliere

per perdita di guadagno a causa del coronavirus per il periodo dal 17 settembre

2020 al 30 giugno 2021.

1.2. In

seguito ad un controllo del 29 luglio 2022 effettuato da un perito esterno su

mandato della Cassa (doc. 6), accertato che il presupposto della considerevole

limitazione dell’attività lucrativa a causa di provvedimenti per combattere

l’epidemia di COVID-19 non è stato adempiuto per tutti i periodi durante i

quali sono state versate le indennità, l’amministrazione, con 3 decisioni del 4

agosto 2022 (plico doc. 5), confermate dalla decisione su opposizione del 18

novembre 2022 (doc. 1), ha chiesto a RI 1 la restituzione delle prestazioni

versate dal 1° ottobre 2020 al 18 dicembre 2020 per complessivi fr. 3'352.50.

L’amministrazione ha rilevato che l’assicurata ha omesso di includere nella

cifra d’affari del periodo litigioso, così come nel periodo dal 2015 al 2019,

il ricavo derivante dal subaffitto del locale commerciale nel quale lavora.

1.3. RI 1 è

insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone

l’annullamento (doc. I). L’insorgente afferma che nella cifra d’affari non è

stato incluso il ricavo di un presunto subaffitto poiché si tratta di una

partecipazione da parte delle sue sorelle e non di un guadagno o di un’entrata.

La ricorrente evidenzia che lei e le sue sorelle sono delle indipendenti che

lavorano nel medesimo salone e che dividono l’affitto e la luce. Siccome il

contratto è stato stipulato solo a suo nome, decisione voluta dall’allora

proprietaria per semplificare la contabilità, le sorelle forniscono la loro

parte. Ella rileva inoltre che senza gli aiuti, l’attività avrebbe dovuto

chiudere e che in seguito ai rincari a cui deve far fronte, l’obbligo di

restituzione la metterebbe in difficoltà economica.

1.4. Con

risposta del 27 dicembre 2022 la Cassa propone la reiezione del ricorso

rinviando al contenuto della decisione su opposizione (doc. III).

1.5. Il 7

gennaio 2023 la ricorrente ha ribadito le sue ragioni ed ha rilevato che ognuna

delle sorelle svolge un’attività diversa e paga il proprio materiale

installando i propri macchinari. Ella rileva di aver sempre dichiarato tutto in

maniera trasparente, pagando fino all’ultimo centesimo richiesto e che

l’eventuale obbligo di restituzione graverebbe molto sulla sua situazione

finanziaria (doc. V).

1.6. Con

scritto 19 gennaio 2023 la Cassa ha confermato la richiesta di reiezione del

ricorso (doc. VII). Essa precisa che dal punto di vista giuridico il fatto che

il contratto di locazione sia stato stipulato unicamente dall’assicurata e che

questa riceve un compenso da parte delle sorelle va assimilato ad un contratto

di sublocazione ai sensi dell’art. 262 CO. Trattandosi del locale commerciale

in cui l’assicurata svolge l’attività, gli importi corrisposti dalle sorelle

per la sublocazione rientrano nella cifra d’affari. In ogni caso il revisore

esterno ha considerato tali importi nella cifra d’affari non solo per i mesi

litigiosi ma anche per il periodo 2015-2019.

1.7. Lo

scritto è stato trasmesso il 20 gennaio 2023 alla ricorrente per conoscenza con

facoltà di esprimersi in merito entro 5 giorni (doc. VIII). RI 1 è rimasta

silente.

considerato in

diritto

2.1. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se l’insorgente deve restituire alla

Cassa di compensazione l’importo di fr. 3'352.50 percepito per il periodo dal

1° ottobre 2020 al 18 dicembre 2020 a titolo di indennità giornaliere per il

coronavirus.

2.2. Secondo

l’art. 1 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, abrogata con effetto dal

1° gennaio 2023, ma applicabile al caso di specie (cfr. DTF 148 V 162, consid.

3.2.1. - 3.2.2), le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili

all’indennità, sempreché altre disposizioni della medesima ordinanza non

prevedano espressamente una deroga alla LPGA.

Ai

sensi dell’art. 25 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere

restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in

buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4

OPGA). Il capoverso 2, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevede

che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno (dal 1°

gennaio 2021: 3 anni) a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione

ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento

della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il

diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è

determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono

dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva

pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

L'obbligo di restituzione

presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una

revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni

(cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.1; STF 8C_665/2020

dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid.

4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio

2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DTF 126 V 42 consid. 2b; cfr. anche STF

9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in

SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo

2004).

Ciò

non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una

decisione di riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una

prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF

9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA

32.2011.285 del 14 giugno 2012).

Analogamente alla revisione delle sentenze

delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione

processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi

elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica

differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. DTF 143 V 105, consid. 2.3; STF

8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF

C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag.

469). Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente

passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o

l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di

prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del

14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF

8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

Inoltre,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA;

cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.2: STF 9C_200/2021 del 1°

luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012

del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; DTF 138 V

324, consid. 3.3).

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale, ma con una decisione informale presa nell’ambito della

procedura semplificata di cui all’art. 51 cpv. 1 LPGA (STF 8C_82/2020 del 12

marzo 2021 consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF

8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007;

DTF 129 V 110 consid. 1.1).

Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in

quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica

esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi

allora in vigore (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3; DTF 140 V

77, consid. 3.1; DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto

conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica

di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308

consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per

evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di

riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga

durata, l'irregolarità deve essere manifesta (STF 8C_108/2022 del 22 settembre

2022, consid. 3.3).

L’amministrazione

non può procedere in ogni momento ad un nuovo apprezzamento della situazione

dopo un esame più approfondito dei fatti (STF 8C_108/2022 del 22 settembre

2022, consid. 3.3).

In

particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione

dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un

certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la

decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di

diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione

iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 8C_113/2012

del 21 dicembre 2012, consid. 5.1; sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008

consid. 3.1 con riferimenti; DTF 138 V 324).

2.3. In concreto, la

Cassa, dopo aver accolto le richieste di versamento di indennità giornaliere

Corona in favore dell’insorgente, ha chiesto la restituzione delle prestazioni

versate dal 1° ottobre 2020 al 18 dicembre 2020 poiché dalla verifica contabile

effettuata da un perito esterno è emerso che le indennità non erano dovute.

Secondo la Cassa la cifra d’affari conseguita dalla ricorrente nei periodi

litigiosi non permette di ottenere le prestazioni.

L’assicurata contesta la decisione

su opposizione della Cassa, sostenendo che gli importi ricevuti dalle sorelle

per l’affitto del locale commerciale dove esercitano la loro attività

indipendente non va preso in considerazione nel calcolo della cifra d’affari.

2.4. Va preliminarmente rammentato che nel

periodo litigioso avevano diritto alle prestazioni i lavoratori indipendenti e

le persone in posizione assimilabile ai datori di lavoro se, in seguito a

provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, la loro attività

lucrativa era limitata in modo considerevole, subivano una perdita di guadagno

o salariale e nel 2019 avevano conseguito con questa attività un reddito

soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi (cfr. art. 2 cpv. 3bis

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo la modifica del 4 novembre 2020

nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020: RU 2020 4571).

L’attività

lucrativa era ritenuta limitata in modo considerevole se si era registrata una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019 (art. 2 cpv. 3ter

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo la modifica del 4 novembre 2020

nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020: RU 2020 4571).

L’art.

2 cpv. 3ter, primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio

federale il 18 dicembre 2020 con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei

seguenti termini:

"

3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo

considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile

pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli

anni 2015–2019. …” (cfr. RU 2020 pag. 5829)

Nell’ambito

della revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore

dal 1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che

l’art. 15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita

di guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole

dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di

guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra

d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni

2015-2019.

2.5.

In concreto, nelle richieste

di prestazioni (plico doc. 8), l’insorgente ha dichiarato una cifra d’affari mensile

media, per il periodo 2015-2019, di fr. 2'885 ([fr. 30'789 + fr. 42'736 + fr.

33'027 + fr. 34'480 + fr. 32’052] : 60 mesi).

La ricorrente aveva indicato

una cifra d’affari di fr. 1'125 nel mese di ottobre 2020, di fr. 1'110 nel mese

di novembre 2020 e di fr. 1'040 nel mese di dicembre 2020.

Poiché era stata registrata

una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento

rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019, l’amministrazione

ha riconosciuto all’insorgente le indennità giornaliere.

Nella relazione dei revisori

indipendenti sulla verifica del controllo a campione presso i beneficiari

dell’indennità perdita di guadagno Corona del 29 luglio 2022, figura che in

applicazione dell’art. 15 cpv. 4 della Legge COVID-19 la direzione della Cassa

ha incaricato la __________ di verificare la correttezza e la plausibilità dei

valori dichiarati nel formulario di richiesta secondo le condizioni che danno

diritto all’indennità perdita di guadagno Corona (doc. 6). La

valutazione è stata effettuata conformemente al “Mandat pour l’exécution des

contrôles par sondage sur place des bénéficiaires d’allocations perte de gain

Corona” emesso dall’UFAS nel giugno 2021 (doc. 6).

Dopo aver

esaminato la documentazione messa loro a disposizione, i revisori hanno

affermato:

"

(…) Nell’ambito delle nostre verifiche, abbiamo riscontrato discrepanze

tra perdita di cifra d’affari dichiarata dal beneficiario e i valori secondo le

informazioni finanziarie che ci sono state fornite.

In effetti, la beneficiaria non ha

considerato quale cifra d’affari (sia nel periodo 2015-2019 che per i mesi da

settembre 2020 a giugno 2021) il ricavo del sub-affitto dei suoi locali

professionali.

Conclusione sfavorevole

Sulla base della constatazione

presentata al paragrafo “Motivazione per una constatazione sfavorevole”, i

valori dichiarati nel formulario di richiesta ai sensi del << Mandat

pour l’exécution des contrôles par sondage sur place des bénéficiaires

d’allocations perte de gain Corona>> emesso dall’UFAS non sono

corretti risp. non sono plausibili.” (doc. 6)

Secondo il calcolo eseguito dai

revisori la cifra d’affari media mensile per gli anni dal 2015 al 2019 ammonta

a fr. 3’651 (219'048 : 60 mesi; cfr. doc. 6, pag. 4).

Anche la cifra d’affari dei mesi

litigiosi diverge da quella dichiarata dalla ricorrente.

Nel mese di ottobre 2020

l’assicurata ha conseguito una cifra d’affari di fr. 1’825, superiore

all’importo di fr. 1'643 (cfr. doc. 6, pag. 4) che le avrebbe permesso di

ottenere le prestazioni (riduzione almeno del 55% della cifra d’affari; cfr.

consid. 2.4).

Nel mese di novembre 2020 ha avuto

una cifra d’affari di fr. 1’809, anch’essa superiore all’importo di fr. 1’643.

Infine nel mese di dicembre 2020 l’interessata

ha conseguito una cifra d’affari di fr. 1'740, sempre superiore al limite di

fr. 1'643 che le avrebbe permesso di riceve le indennità dal 1° dicembre 2020

al 18 dicembre 2020 (riduzione almeno del 55% della cifra d’affari; cfr.

consid. 2.4).

Nel periodo in esame la ricorrente

non ha pertanto diritto alle prestazioni, poiché la sua attività non è stata

limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti adottati per combattere

l’epidemia di COVID-19.

Ella sostiene tuttavia che

l’ammontare della cifra d’affari calcolata dai revisori indipendenti non è

corretta, poiché tiene conto della parte di affitto pagatole dalle sorelle per

la locazione del locale commerciale dove tutte e tre svolgono la loro attività

indipendente.

La censura va respinta.

Fatti

I revisori esterni hanno infatti

correttamente preso in considerazione l’importo che le sorelle hanno versato

alla ricorrente quale quota parte della locazione sia per il periodo dal 2015

al 2019, sia per i mesi litigiosi. Infatti, come rileva giustamente

l’amministrazione, giuridicamente si tratta di una sublocazione ai sensi

dell’art. 262 CO e trattandosi inoltre del locale commerciale in cui

l’assicurata svolge l’attività, il relativo compenso deve figurare nella cifra

d’affari, che va intesa come la somma delle vendite dei beni o dei servizi di

un’impresa durante un anno contabile (cfr. www.kmu.admin.ch), ossia il

fatturato lordo delle entrate della società.

Non vi è pertanto alcun motivo per

scostarsi dal calcolo effettuato dai revisori incaricati dalla Cassa di

verificare la correttezza dei dati forniti dalla ricorrente con le richieste di

indennità giornaliere per il coronavirus.

In queste condizioni a ragione

l’amministrazione, in presenza di un fatto nuovo (ossia l’ammontare diverso

della cifra d’affari dovuto ad un elemento non preso in considerazione

dall’assicurata), ha proceduto alla revisione delle precedenti decisioni di

attribuzione delle indennità per i periodi litigiosi ed ha richiesto la

restituzione degli importi versati indebitamente all’assicurata.

Deve infatti

essere restituita la prestazione che viene erogata in contrasto con la legge

Considerandi

poiché occorre ristabilire l’ordine legale (cfr. sentenza 9C_328/2015 del 23

settembre 2015, consid. 1, con rinvio alla DTF 122 V 134; cfr. STF 8C_294/2018

del 28 giugno 2018 consid. 4.2.2.).

L’insorgente

deve di conseguenza restituire l’importo conseguito nel periodo in esame, pari

a fr. 3'352.50.

Infine,

va evidenziato che se la ricorrente ritiene di avere difficoltà a restituire il

citato ammontare, può inoltrare una domanda di condono alla Cassa, entro 30

giorni dal momento in cui la decisione è cresciuta in giudicato (cfr. art. 4

cpv. 4 OPGA).

2.6

L’art. 61

lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art.

1.

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS

830.31]; Kieser, Covid-19 –

Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama

der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020

pag. 741 n. 30).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la

révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti