42.2022.98
A ragione USSI ha inflitto sanzione di fr.300/mese per 3 mesi a ric. - la quale beneficia dell'AS da 2013 - poiché non aveva richiesto tempestivamente rendita AVS anticipata. Ric. non può fare appello a violazione del dovere di info e consulenza, né a tutela BF. Non necessario patrocinat. d'ufficio
24 aprile 2023Italiano39 min
della vertenza è la questione di sapere se rettamente o meno l’USSI abbia inflitto
Source ti.ch
Incarto
n.
42.2022.98
rs
Lugano
24 aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella
Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16
dicembre 2022 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 23
novembre 2022 emanata da
Ufficio del sostegno sociale
e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 20 luglio 2022 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento
(in seguito: USSI) ha applicato nei confronti di RI 1 (__________.1960), la
quale beneficia di prestazioni assistenziali dal marzo 2013 (da marzo a 2013 a
dicembre 2022 ha percepito l’importo complessivo di fr. 254'369.85; cfr. doc. 156;
68-90), una sanzione di fr. 300.-- per tre mesi a far tempo dal mese di agosto
2022, in quanto la medesima non ha inoltrato per tempo la domanda di rendita
AVS anticipata senza fornire valide giustificazioni (cfr. doc. A1).
1.2. Il 2
agosto 2022 RI 1 ha interposto reclamo e ha chiesto l’annullamento del
provvedimento del 20 luglio 2022, facendo valere:
"
(…)
a) di
riconoscere di non aver adempiuto all'inoltro della domanda di rendita AVS
anticipata per tempo in quanto nessuno mi ha informato circa l'obbligo di
questa richiesta. Bastava indicarmelo in occasione del vostro rinnovo delle
prestazioni del 27.12.2021 (p.es. ..è fatto obbligo di..). Venuta a conoscenza
di tale malaugurato inconveniente mi sono immediatamente attivata ricevendo,
purtroppo, dall'Ufficio rendite AVS la non entrata in materia. Contesto la
vostra affermazione di non aver fornito giustificazioni valide (vedi allegati
A, B, C, D). Inoltre, e non meno importante, il mancato riconoscimento della
mia buona fede che, come si evince dagli allegati, la vostra gentile
collaboratrice sig.a __________, co-firmataria della Decisione di Sanzione, era
stata informata;
b) non aver
mai fatto uso improprio delle prestazioni;
c) di non
aver rinunciato a diritti per prestazioni sussidiarie fatto salvo quanto detto
al punto a)
d) di aver
sempre rispettato l'obbligo di collaborazione;
e) di aver
sempre fornito informazioni veritiere;
f) di
aver sempre rispettato quanto indicato in questo paragrafo;
g) di non
essere mai stata oggetto di misure d'inserimento.
ln conclusione
Ho già pronta per essere inviata la
richiesta di rendita anticipata al Servizio Rendite e Indennità per il 2023.
Ciò detto, la vostra decisione di sanzione mi punisce pesantemente e la ritengo
sproporzionata se non ingiustificata alla circostanza che ci occupa e, in tutta
onestà e non in malafede, faccio fatica a considerarla nell'ambito di un
servizio di sostegno sociale che va a penalizzare chi, come la sottoscritta, da
tempo fatica ad arrivare a fine mese.” (Doc A3=9)
1.3. L’USSI,
il 23 novembre 2022, ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha
confermato il proprio provvedimento del 20 luglio 2022, rilevando in
particolare:
"
(…)
Fatti
G.
Nel caso di specie,
l'USSl rimprovera alla signora RI 1 di non aver inoltrato per tempo la rendita
AVS anticipata.
La signora RI 1 chiede di annullare la
decisione di sanzione.
H.
Secondo l'articolo 2 cpv. 1 Las le
prestazioni assistenziali sono complementari o suppletorie a quelle della
previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione
previste da altre leggi cantonali.
Nell'ambito dell'assistenza vige il
principio di sussidiarietà in base al quale occorre prioritariamente utilizzare
ogni propria risorsa a disposizione. Il diritto all'assistenza subentra
allorquando non si hanno più risorse disponibili.
Nel caso concreto, la giustificazione
addotta dalla signora RI 1 non può essere ritenuta valida. La signora RI 1
beneficia di prestazioni assistenziali sin dal mese di marzo 2013 ed è a
conoscenza del principio di sussidiarietà delle prestazioni assistenziali
rispetto alle altre prestazioni sociali. L'USSI, a più riprese, ha indicato
alla stessa di procedere con l'inoltro di una richiesta di versamento
anticipato della rendita AVS. Ella ha tuttavia inoltrato la richiesta oltre il
termine utile del 31 maggio 2022 che ha comportato il rifiuto della domanda da
parte dalla Cassa __________.
Ritenuto tutto quanto sopra, il
comportamento della signora RI 1 giustifica la sanzione che è adeguata e
proporzionata. (…)” (Doc. A2)
1.4. Contro
la decisione su reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA del
seguente tenore:
"
(…) Mio malgrado e senza l’assistenza di un legale che non posso
permettermi, mi vedo costretta ad inoltrare ricorso a codesto lodevole
tribunale in quanto non posso accettare la conclusione della decisione su
reclamo che viene respinto.
Ribadisco i motivi che
ho enunciato nel mio reclamo/ricorso che riconfermo e, per evitare ripetizioni,
ve lo allego nella sua completezza con i relativi allegati (da A a D).
Vi allego pure (all. E)
la richiesta di un rinnovo della prestazione assistenziale del 28 ottobre 2022
con le osservazioni a pag. 2 dove mi sono permessa di segnalare un
atteggiamento di accanimento nei miei confronti.
P.Q.M.
Il ricorso della signora
RI 1 __________ è accolto.
Di conseguenza la decisione
su reclamo del 23 novembre 2022 dell’Ufficio del servizio sociale e
dell’inserimento di Bellinzona è annullata e che la sanzione di Fr. 300.- per
tre mesi decretata il 20 luglio 2022 mi sia riconosciuta quindi rimborsata.”
(Doc. I)
1.5. Nella propria risposta del 3 gennaio 2023 l’USSI ha chiesto la
reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. Il 4 gennaio 2023 il presidente del
TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali
altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
considerato in
diritto
in ordine
2.1. RI 1, nel ricorso (cfr. doc. I), ha evidenziato di non potersi permettere
l’assistenza di un legale (cfr. doc. I; consid. 1.4.).
Al riguardo va osservato che è vero
che con sentenza H 61/01 del 16 maggio 2002, pubblicata in Pratique VSI 2003
pag. 97, chiamato a statuire in un caso concernente l'assistenza giudiziaria,
il TFA (Tribunale federale delle assicurazioni, dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale, TF) ha stabilito che né dalle garanzie procedurali generali né dalla
protezione dell'arbitrio o dalla tutela della buona fede né dai principi che
reggono l'attività di uno stato di diritto è desumibile un obbligo generale del
tribunale delle assicurazioni sociali di rendere attenti alla possibilità di
usufruire del patrocinio gratuito. Se, tuttavia, dall'atto di ricorso si può
dedurre che il ricorrente desidererebbe farsi patrocinare da un giurista, ma
che per motivi finanziari vi rinuncia, il tribunale ha l'obbligo di renderlo
attento alla possibilità di usufruire del patrocinio gratuito. In presenza
d'indicazioni sufficientemente chiare, inoltre, queste ultime vanno considerate
un'implicita richiesta di patrocinio gratuito.
Cfr. pure STF P 44/06 del 5
febbraio 2007 consid. 5.3.2., pubblicata in SVR 2007 EL N. 7 pag. 15 e STF
9C_246/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.1.
È altrettanto vero, tuttavia, che la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio secondo cui il
giudice deve accertare d'ufficio i fatti determinanti della causa, fermo
restando l'obbligo per le parti di collaborare a tale accertamento nella misura
in cui ciò risulti loro possibile ed esigibile (cfr. art. 16 Lptca; 61 lett. c
LPGA; STF 8C_415/2022 del 7 febbraio 2023 consid. 5.1.; STF 9C_476/2021 del 30
giugno 2022 consid. 5.2.1.; STF 8C_45/2010 del 26 marzo 2010).
Inoltre
ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) quando
il Giudice ritiene che la persona non è capace di proporre e discutere con la
necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine
di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione di un patrocinatore
d’ufficio.
Nel caso concreto questo Tribunale
constata che la ricorrente, la quale tra l’altro dispone, in particolare per la
gestione amministrativa e finanziaria, dell’aiuto di una persona di sua fiducia
(cfr. doc. 95; 31), ha dimostrato di saper difendere adeguatamente i propri
interessi.
La medesima,
pertanto, non necessita di un patrocinatore d’ufficio ai sensi dell’art. 28
Lptca (cfr. STF 8C_392/2017 consid. 9.1.-9.2., parzialmente pubblicata in DTF
143 V 393; STFA C 116/03 dell’8 novembre 2004; STCA 38.2018.23 del 16 luglio
2018 consid. 2.2.; decreto 36.2018.28-33 emesso dal TCA il 12 giugno 2018 il
cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_484/2018 del
30 luglio 2018; STCA 42.2017.49 del 15 dicembre 2017; STCA 32.2015.147 del 18
aprile 2016 consid. 2.6., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile
con giudizio 9C_356/2016 del 5 luglio 2016; STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015
consid. 2.1.).
In
proposito cfr. pure STCA 42.2021.75 del 13 dicembre 2021 consid. 2.7.; STCA
42.2021.59 del 13 dicembre 2021 consid. 2.1., il cui ricorso al TF è stato
ritenuto inammissibile con giudizio 8C_9/2022 del 2 febbraio 2022; STCA
38.2019.15-16 del 10 luglio 2019 consid. 2.2.; STCA 35.2005.53 del 27 febbraio
2006 consid. 2.11.
nel
merito
2.2. Oggetto
della vertenza è la questione di sapere se rettamente o meno l’USSI abbia inflitto
alla ricorrente una sanzione pari a fr. 300.-- mensili per tre mesi a decorrere
dal mese di agosto 2022 per non avere richiesto tempestivamente la rendita AVS
anticipata.
L’intervento della pubblica
assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale
dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di
modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio 2003 (cfr. fu 99/2002 del 10
dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre 2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26 giugno
2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni
sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio
2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
2.3. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato
provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo
scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv.
2).
L'art. 2 della Legge fissa il
principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le
prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie
a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la
disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in
particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario
vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste
dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.4. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti
assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in
prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la
legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps)
ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo
principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la
Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr.
Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata
delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi
di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17
cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due
categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su
criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno
cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla
modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni
assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni
ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il
reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19,
da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente
percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola
carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las,
concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni
assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto
delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia
di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita
dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla
legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle
disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale
(COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las viene
deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di
Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002
sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che
tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto
di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione
cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici
svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come
scientificamente attendibile e appropriata.
A decorrere
dal 1° gennaio 2021 le Direttive riguardanti
gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di
mantenimento:
" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalla COSAS)
(CHF/mese)
1
persona
1’006.--
Considerandi
2.
persone
1'539.--
3.
persone
1'871.--
4.
persone
2'153.--
5.
persone
2'435.--
Per ogni persona
+ 204.--
supplementare”
(cfr. Direttive riguardanti gli importi
delle prestazioni assistenziali per il 2021, in BU 1/2021 del 5 gennaio 2021,
pag. 2).
Gli
importi relativi al fabbisogno per l’anno 2022 sono rimasti invariati rispetto
al 2021 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali
per il 2022 del 28 dicembre 2021; https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SDSS/USSI/Direttive_prestazioni_assistenziali.pdf).
Dal 1°
gennaio 2023 gli importi dei forfait di mantenimento sono stati
aumentati come segue:
" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalla COSAS)
1.
persona
1’031.-- / mese
2.
persone
1'577.-- / mese
3.
persone
1'918.-- / mese
4.
persone
2'206.-- / mese
5.
persone
2'495.-- / mese
Per ogni
persona
+ 209.-- / mese
supplementare”
2.5
L’art.
21.
della Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(LAVS) relativo alla rendita semplice enuncia:
"
1Hanno diritto a una
rendita di vecchiaia:
a. gli uomini che hanno compiuto i 65
anni;
b. le donne che hanno compiuto i 64
anni.
2Il diritto alla rendita di
vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata
compiuta l’età stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del
beneficiario.”
Tuttavia
giusta l’art. 40 cpv. 1 LAVS gli uomini e le donne che adempiono
le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia possono
anticiparne il godimento di uno o due anni. In tali casi, il diritto alla
rendita nasce per gli uomini il primo giorno del mese seguente a quello in cui
hanno compiuto 64 o 63 anni, per le donne il primo giorno del mese seguente a
quello in cui hanno compiuto 63 o 62 anni.
Riguardo all’età pensionabile, per
completezza, giova rilevare che il 25 settembre 2022 Popolo e Cantoni hanno
accettato la riforma AVS 21, la quale, in particolare, armonizza l’età della
pensione (età di riferimento) per donne e uomini a 65 anni ed entrerà in vigore
il 1° gennaio 2024. Sono previste delle misure compensative per le donne della
generazione di transizione (cfr. FF 2019 5179; https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/ahv/riforme-e-revisioni/ahv-21.html).
L’art. 67 (“esercizio del diritto”)
cpv. 1bis OAVS prevede, da un lato, che soltanto l'avente diritto o il suo
rappresentante legale può far valere il diritto alla rendita ordinaria
anticipata di vecchiaia. Dall’altro, che questo diritto
non può essere richiesto retroattivamente.
Le
direttive sulle rendite (DR) dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i
superstiti e l’invalidità edite dall'UFAS precisano alla cifra marginale che il
diritto alla riscossione anticipata della rendita deve essere esercitato in
anticipo. Anche in caso di ignoranza del diritto è esclusa la riscossione
retroattiva (art. 67 cpv. 1bis OAVS). Se dunque una persona si annuncia solo
dopo la fine del mese in cui ha compiuto 62 (le donne) oppure 63 o 64 anni (gli
uomini), ha diritto alla rendita soltanto dopo il compimento dell’anno
successivo (marginali 6103 e 6104).
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_297/2022 del 15 febbraio
2023.
consid. 3.2.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF
8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3
maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.;
DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_902/2017 del
12.
giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10
pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF
8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18
settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
L’Alta
Corte, con sentenza H 106/02 del 7 novembre 2002, pubblicata in SVR 2003 AHV
no. 7 pag. 19, ha peraltro stabilito che l'art. 67 cpv. 1bis
OAVS si riferisce alla nascita del diritto stabilita all'art. 40 cpv. 1 LAVS e non alla data di presentazione della
domanda, come pure che la cifra marginale 6103 (allora 6007) DR, che
concretizza tale principio ed esclude una riscossione retroattiva della
prestazione anche in caso di ignoranza del diritto, è conforme alla legge (cfr.
STFA H 160/03 del 27 dicembre 2004 consid. 4.1.; DTF 138 V 58 consid. 4.3.).
La rendita di
vecchiaia anticipata viene ridotta rispetto alla rendita ordinaria (cfr. art.
40.
cpv. 2 LAS; 56 OAVS).
2.6
In relazione all’interazione tra
rendita AVS anticipata e assistenza sociale è utile evidenziare che la nostra
Massima Istanza, con sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019, pubblicata in
RtiD II-2020 N. 14 pag. 121 segg., ha confermato il giudizio 42.2019.10-11
dell’11 aprile 2019 di questa Corte che aveva avallato il modo di procedere
dell’USSI, il quale aveva negato il rinnovo delle prestazioni assistenziali a
una persona - al beneficio dell’assistenza sociale dal 2016 e la cui domanda di
prestazioni AI era pendente - che aveva rinunciato a inoltrare una domanda di
rendita AVS anticipata di cui avrebbe potuto beneficiare nel 2018, dal mese
successivo al compimento dei 62 anni.
L’obbligo
imposto a un beneficiario di prestazioni assistenziali di richiedere il
versamento di una rendita AVS anticipata si fonda sul principio di
sussidiarietà, nonché su quello di dover ridurre il danno e non si rivela
contrario al divieto dell’arbitrio, né al principio della parità di trattamento
(al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_344/2019 du 15 novembre
2019.
- Obligation d’une personne à l’aide sociale de demander le versement
d’une rente anticipée de l’AVS, in RSAS 1/2021 pag. 50).
Il
TCA, già in una sentenza 42.2018.36 del 12 dicembre 2018 - cresciuta in
giudicato incontestata - ha deciso, da un lato, che, in virtù del principio di
sussidiarietà e dell’obbligo di ridurre il danno, rettamente l’USSI aveva
negato a un beneficiario dell’assistenza sociale il rinnovo delle prestazioni
assistenziali dal mese di agosto 2018 a seguito della mancata richiesta della
rendita AVS anticipata.
Dall’altro, che l’amministrazione
non aveva violato il proprio dovere di informazione e consulenza (cfr. art. 18
Laps e per analogia art. 27 LPGA), avendo reso attento, a più riprese e in modo
chiaro, l’insorgente del fatto che la mancata richiesta di una rendita AVS
anticipata avrebbe comportato il rifiuto dell’assistenza sociale.
Inoltre con giudizio 42.2018.18 del
10.
dicembre 2018 - anch’esso passato in giudicato incontestato - questa Corte,
nel caso di un beneficiario dell’assistenza sociale dal 2009 il quale, al
compimento dei 63 anni nel marzo 2017, aveva postulato una rendita AVS
anticipata ai sensi dell’art. 40 cpv. 1 LAVS, ha poi confermato la richiesta
dell’USSI di rimborso delle prestazioni assistenziali percepite precedentemente
al riconoscimento della rendita di vecchiaia anticipata, nonché al versamento a
suo favore del capitale LPP di circa fr. 240'000.--.
Correttamente l’amministrazione
aveva, infatti, tenuto conto di tale capitale LPP - nonostante poco dopo averlo
ricevuto fosse stato trasferito al nipote - ai fini del rimborso
dell’assistenza sociale, ritenuto del resto che a quel ricorrente sarebbe
comunque restato un importo maggiore di fr. 90'000.--.
2.7
Le linee guida della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), valide dal 1° gennaio 2021 (cfr. https://skos.ch/it/norme-csias/consultare-le-norme),
al p.to D.3.3. prevedono:
"
Prestazioni dell’AVS
2.
Le prestazioni
dell’AVS sono prioritarie rispetto all’aiuto sociale. Le persone beneficiare
del sostegno sono dunque tenute, in linea di massima, a richiedere un
versamento anticipato il più presto possibile.”
Dalle
relative spiegazioni si evince:
"
Le prestazioni dell’aiuto sociale sono sussidiarie rispetto alle
prestazioni assicurative AVS; i beneficiari del sostegno devono pertanto
richiedere un versamento anticipato delle prestazioni AVS (A.3), (A.4.1).
Il diritto a una rendita AVS anticipata
può essere fatto valere uno o due anni prima dell’età ordinaria di
pensionamento. La richiesta deve essere presentata personalmente dalla persona
beneficiaria del sostegno, al più tardi il mese in cui raggiunge l’età a
partire dalla quale desidera anticipare la rendita. In caso di inosservanza di
questo termine, un’anticipazione sarà nuovamente possibile solo a decorrere dal
compleanno successivo.
L’anticipazione comporta una riduzione
vita natural durante della rendita. Questa perdita potrà essere compensata con
le prestazioni complementari (PC). Inoltre, le prestazioni LPP possono
contribuire ad assicurare un minimo vitale adeguato nella vecchiaia.
In caso di anticipazione della rendita
AVS, nel calcolo per la determinazione del diritto alle PC sarà computata come
entrata solo la rendita ridotta. Ciò consente di assicurare prestazioni non
ridotte e di garantire il minimo esistenziale sociale durante la vecchiaia.”
Riguardo alla
funzione delle disposizioni COSAS, in dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien der
schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn,
Basilea 2011) rileva quanto segue:
" In der Schweiz ist eine einheitliche Definition
hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimum nicht
vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz
bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze
minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine
eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimum für den
Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe
hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien
Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der
Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt
sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung
einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im Bereich der
materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den
Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen grundsätzlich
die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren, welches über dem
absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein
Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die
Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist
das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte
Personen, die in einem Privathaushalt leben und fähig sind, den damit
verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die
Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein Bemessungssystem für die
jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte beinhalten. Sie
umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die
wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten Unterstützter, die
regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen Sanktionen, die
Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und Rückerstattungspflicht und
erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze
sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz für die
Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch di e kantonale
Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung Verbindlichkeit.” (pag. 171-172)
2.8
Nella
presente evenienza dalle carte processuale emerge che RI 1, nata l’__________
1960.
e al beneficio di prestazioni assistenziali dal 2013 (cfr. consid. 1.1.), nel
febbraio 2013 ha conferito procura a __________ per rappresentarla nella
procedura di richiesta di prestazioni di competenza dell’__________, presso il
Comune di __________ per il medesimo scopo e nel richiedere documenti,
sottoscrivere istanze e quant’altro si renda necessario per l’espletazione del
mandato (cfr. doc. 31).
In
relazione alla richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali del 9
settembre 2021 in cui la ricorrente aveva indicato che a novembre 2021 avrebbe
cambiato appartamento e che avrebbe fatto pervenire il nuovo contratto di
locazione (cfr. doc. 437-438), __________, il 10 settembre 2021, ha inviato ad __________
dell’USSI il contratto in questione, copia della lettera di disdetta e i dati
per il pagamento dell’affitto (cfr. doc. 430; 429).
Il 17
settembre 2021 __________ ha chiesto a __________ di verificare se RI 1
possedesse un capitale LPP, rispettivamente gli ha comunicato che “a fine
anno, entro dicembre, la Sig.ra dovrà fare richiesta di prepensionamento
anticipato (a 62 anni percepirà la rendita), La invito dunque a contattare lo
sportello comunale per procedere con la richiesta a fine anno” (cfr. doc.
428).
Inoltre,
in occasione dell’emissione della decisione del 2 novembre 2021 relativa alla
prestazione assistenziale ordinaria da novembre a dicembre 2021 di fr. 2'186.--
mensili (cfr. doc. 411), l’USSI ha reso attenta la ricorrente che in relazione
a una sua successiva richiesta di rinnovo avrebbe dovuto far pervenire
all’amministrazione alcuni documenti, fra cui: “IMPORTANTE: conferma
dell’inoltro della richiesta di prepensionamento (rendita AVS)”. La parte
resistente ha
peraltro rammentato che “il richiedente deve fornire
ogni documento e informazione necessari all’accertamento dell’unità di
riferimento, del reddito disponibile residuale e del diritto alla prestazione
richiesta. La informiamo che in mancanza di quanto richiesto l’Ufficio potrà
decidere di non entrare in materia per il rinnovo della prestazione. Se il
richiedente non rispetta quanto richiesto l’Ufficio si riserva l’applicazione
di una sanzione (cfr. 9a Reg.Las)” (cfr. doc. 409).
Nella
richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali del 16 dicembre 2021
l’insorgente, nelle osservazioni, ha precisato che “la conferma di richiesta
di prepensionamento per la rendita AVS sarà inoltrata entro fine anno. Ho già
contattato telefonicamente l’ufficio rendita AVS (…)” (cfr. doc. 400).
Il 27
dicembre 2021 l’USSI ha riconosciuto a RI 1 una prestazione assistenziale
ordinaria da gennaio a maggio 2022 di fr. 2'186.--, specificando nel relativo
provvedimento che “dal 1.6.2022 diritto a rendita AVS anticipata;
trasmettere la domanda entro e non oltre il 31.3.2022” (cfr. doc. 395).
Sempre
il 27 dicembre 2021, con scritto separato, la parte resistente le ha segnalato
che in occasione di una nuova richiesta di rinnovo era invitata a far pervenire
segnatamente la decisione di rendita AVS anticipata e ha sottolineato che l’Ufficio
si riservava, nel caso in cui la medesima non avesse dato seguito a quanto
richiesto, l’applicazione di una sanzione (cfr. doc. 393).
L’insorgente,
il 27 maggio 2022, ha domandato il rinnovo delle prestazioni assistenziali,
allegando in particolare copia del calcolo previsionale AVS e aggiungendo la
precisazione “nessuna decisione per versamenti anticipati” (cfr. doc.
376).
Il 13
giugno 2022 l’USSI, tramite la funzionaria incaricata __________, ha trasmesso
alla ricorrente la decisione di prestazioni assistenziali ordinarie per il mese
di giugno 2022 di fr. 2'186.-- (cfr. doc. 371) e le ha chiesto di produrre
contestualmente alla sua successiva richiesta di rinnovo, tra l’altro, la
conferma ufficiale rilasciata dall’ufficio preposto inerente il rilascio della
rendita AVS inoltrata in ritardo e le giustificazioni per iscritto in merito al
mancato inoltro della domanda di rendita AVS anticipata (cfr. doc. 368).
È
stato altresì indicato, da un lato, che “secondo il principio di
sussidiarietà, dal 1.6.2022, lei avrebbe dovuto beneficiare di rendita AVS
anticipata”. Dall’altro, che “domande di rinnovo incomplete, non daranno
diritto al versamento della prestazione assistenziale del mese di luglio 2022,
sino al completamento della documentazione richiesta” e che “se il
richiedente non rispetta quanto richiesto l’Ufficio si riserva l’applicazione
di una sanzione (cfr. 9a Reg.Las)” (cfr. doc. 368).
Da un
messaggio di posta elettronica del 15 giugno 2022 emerge che __________, in
relazione al mancato inoltro della domanda di rendita AVS anticipata, ha
scritto a __________ quanto segue:
"
(…) Per non dover “penalizzare” l’utente, a seguito di questa grave
mancanza, chiedo gentilmente di scrivermi le motivazioni del mancato inoltro
tempestivo della domanda di rendita AVS. Telefonicamente mi aveva detto che non
aveva capito che l’inoltro della domanda di AVS anticipata fosse obbligatorio,
però telefonicamente non è un mezzo accettabile e, quindi richiedo motivazioni
scritte che permettano di valutare il caso onde evitare sospensioni della
prestazione” (Doc. 354).
L’insorgente,
il 24 giugno 2022, ha affermato:
"
(…) le confermo quanto riferitole verbalmente dal sig. __________ che mi
segue da tempo anche per altre mie problematiche, nel merito della ritardata
richiesta di anticipo della rendita AVS.
In data 27.12.2021 mi è stato chiesto
di chiedere una decisione di rendita anticipata dell’AVS che regolarmente ho
fatto alla Cassa __________ la quale mi ha regolarmente riscontrato in data
31.01.2022
(allego copia).
Ciò detto ribadisco che
o per mancanza di una precisa
indicazione di obbligo della richiesta d’anticipo
o per un malaugurato malinteso ho inoltrato
la citata richiesta solo lo scorso 11 giugno.
Mi scuso per quanto accaduto e la prego,
gentile sig.a __________, di considerare la mia totale buona fede in tutta
questa fattispecie. (…)” (Doc. 367)
In
effetti dagli atti risulta, in primo luogo, che la Cassa __________, il 31
gennaio 2022, ha effettuato un calcolo previsionale in base alla richiesta
della ricorrente, specificando che le informazioni erano puramente indicative e
non vincolanti, da cui si evince:
"
(…)
1° variante: versamento anticipato
2.
anni
- rendita AVS dal
01.06.2022
fr. 1'542.-
2° variante: versamento
anticipato 1 anno
- rendita AVS dal
01.06.2023
fr. 1'635.-
3° variante: versamento
all’età legale
- rendita AVS dal 01.06.2024 fr.
1'754.-
La richiesta di anticipo della rendita
AVS deve essere presentata mediante il modulo di richiesta di una rendita di
vecchiaia. Si raccomanda l’invio del modulo 3-4 mesi prima del raggiungimento
dell’età conferente il diritto alla rendita. (…)” (Doc. 352)
In
secondo luogo, che l’11 giugno 2022, tramite __________, la ricorrente ha
richiesto alla Cassa __________ la rendita anticipata AVS, puntualizzando che “la
sig.a RI 1, senza attività, ha beneficiato e beneficia tutt’ora della
prestazione assistenziale (USSI), servizio che, tramite l’operatrice di
riferimento sig.a __________, ci informa solo ora e probabilmente anche per un
malinteso, dell’obbligo di richiedere la rendita AVS anticipata. Presso lo
sportello AVS del Comune di __________ si è compilato ieri la citata richiesta,
probabilmente incompleta negli allegati. Così fosse sono a disposizione per
ogni vostra necessità o ulteriore richiesta. (…)” (Doc. 359)
Il 1°
luglio 2022 l’USSI ha riconosciuto a RI 1 una prestazione assistenziale
ordinaria per il mese di luglio 2022 di fr. 2'186.-- (cfr. doc. 357) e l’ha
invitata a trasmettere conferma rilasciata dall’Ufficio preposto inerente il
rilascio della rendita AVS - inoltrata in ritardo (cfr. doc. 357).
La
Cassa __________, con decisione del 6 luglio 2022, ha respinto la domanda
dell’insorgente di beneficiare del versamento anticipato di due anni della
rendita AVS, poiché la richiesta è stata depositata il 13 giugno 2022, ossia
oltre il termine, al più tardi, del 31 maggio 2022, corrispondente all’ultimo
giorno del mese in cui l’assicurata ha raggiunto l’età conferente il diritto
alla rendita (62 anni compiuti l’11 maggio 2022; cfr. doc. 349).
Siccome
la ricorrente non ha inoltrato per tempo la domanda di rendita AVS anticipata
senza fornire valide giustificazioni, l’USSI, con decisione del 20 luglio 2022,
le ha applicato una sanzione di fr. 300.-- per tre mesi a far tempo dal mese di
agosto 2022 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su reclamo del 23 novembre 2022
(cfr. doc. A2; consid. 1.3.).
2.9
Chiamata a pronunciarsi in merito
alla fattispecie, questa Corte ricorda, innanzitutto, che nell’ambito
dell’assistenza sociale vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2
Las e 13 Laps.
Da tale principio risulta che
l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora
un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite
sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora,
mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_708/2018 del 26
marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA
K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30,
DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel
dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen
Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011
pag. 171-172; 114-115).
Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11
dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha stabilito che non esiste un diritto
di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è
sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto
alle prestazioni volontarie da parte di terzi.
Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre
2013.
l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far
fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite
finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.
Con giudizio 8C_138/2016 del 6
settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale
federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto complessivo da
attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato nel calcolo della
prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo rappresentato dalle
rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da altre indennità
giornaliere.
Ciò in virtù del principio di
sussidiarietà che è l’espressione della responsabilità individuale, secondo
cui, prima di far capo all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre
possibilità di reddito.
In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid.
6.4., già citata sopra (cfr. consid. 2.6.), l’Alta Corte ha altresì osservato:
" (…) l'aiuto sociale non deve essere
parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria
e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di
bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo
termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della
sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2
Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno (…)”
Il TF,
in un giudizio 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., ha sottolineato
che, nonostante l’assistenza sociale e le prestazioni complementari presentino
delle affinità poiché entrambe presuppongono l’indigenza del richiedente e sono
finanziate da fondi pubblici, l’assistenza sociale è sussidiaria alle PC e
serve a superare una condizione di bisogno.
Al riguardo cfr. pure
le linee guida CSIAS p.to A.3. relativo alla sussidiarietà e le relative
spiegazioni.
2.10
Nel caso
di specie, in virtù del principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.3., 2.9.) e
dell’obbligo di ridurre il danno che incombe ai richiedenti l’assistenza
sociale, rispettivamente ai beneficiari della stessa (cfr. STF 8C_344/2019 del
15.
novembre 2019 consid. 6.4. citata sopra; STCA 42.2018.1 del 17 febbraio 2018
consid. 2.7., pubblicata in RtiD II-2018 N. 23 pag. 106 segg.), la ricorrente,
in vista del compimento dei 62 anni l’11 maggio 2022, avrebbe dovuto chiedere tempestivamente
alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG, conformemente a quanto indicato
dall’USSI, tramite __________, già dal settembre 2021 e direttamente a lei dal
novembre 2021 (cfr. consid. 2.8.), il riconoscimento di una prestazione di
vecchiaia anticipata ai sensi dell’art. 40 cpv. 1 LAVS, il cui
diritto nasce per le donne (attualmente e fino al 31 dicembre 2023) il primo
giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 62 o 63 anni, ma non
può essere chiesto retroattivamente (cfr. art. 67 cpv. 1bis OAVS;
consid. 2.5.).
L’insorgente, infatti, per
provvedere ai propri bisogni primari, doveva far capo prioritariamente alle
rendite delle assicurazioni sociali a cui avrebbe avuto diritto al compimento
dei 62 anni (cfr. doc. 352; consid. 2.8.), e meglio alla rendita AVS anticipata
(al riguardo va ricordato che tale rendita deve essere chiesta in anticipo, in
caso contrario il diritto parte soltanto dopo il compimento dell’anno
successivo cfr. consid. 2.5.), indipendentemente dal fatto che l’importo di
quest’ultima rendita sarebbe stato decurtato rispetto a quello della rendita
AVS ordinaria a cui avrebbe avuto diritto a 64 anni giusta l’art. 21 LAVS (cfr.
consid. 2.6.: in particolare STF 8C_344/2019 del 15 novembre 2019, pubblicata
in RtiD II-2020 N. 14 pag. 121 segg; consid. 2.7.).
Giova, altresì, rilevare che la
perdita connessa al versamento anticipato della rendita AVS può essere
compensata, in particolare, dalle prestazioni complementari (cfr. consid. 2.7.;
https://www.ahv-iv.ch: 5.01 Prestazioni complementari all’AVS
e all’AI), le quali, essendo prestazioni di un’assicurazione sociale, hanno la
priorità rispetto alle prestazioni assistenziali (cfr. 2C_60/2022 del 27
dicembre 2022 consid. 4.5., menzionata al consid. 2.9.; STF 9C_36/2014 del 7
aprile 2014 consid. 3.3.).
L’assistenza sociale costituisce, d’altronde,
l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo (cfr. DTF 137 V 143; STF
8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65; SVR 2008 EL Nr. 2
pag. 5; STF 8C_5/2008 del 5 maggio 2008).
2.11
L’asserzione della ricorrente secondo cui
nessuno l’avrebbe informata circa l’obbligo di richiedere la rendita AVS
anticipata (cfr. doc. I; A3=9; 367; consid. 1.2.; 1.4.; 2.8.) non le è di
ausilio alcuno.
In
effetti, come evidenziato in precedenza (cfr. consid. 2.8.; 2.10.), già il 17
settembre 2021 l’USSI ha segnalato a __________ – il quale, come affermato da RI
1.
(cfr. doc. 376), la segue da tempo anche per altre sue problematiche (cfr.
doc. 31; 95) – che l’insorgente “dovrà fare richiesta di prepensionamento
anticipato (a 62 anni percepirà la rendita), La invito dunque a contattare lo
sportello comunale per procedere con la richiesta a fine anno” (cfr. doc.
428).
Il 2
novembre 2021 l’amministrazione ha poi reso attenta la ricorrente stessa che in
occasione di una nuova richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali
avrebbe dovuto far pervenire la conferma dell’inoltro della domanda di
prepensionamento (cfr. doc. 409).
La
parte resistente, nella decisione del 27 dicembre 2021 relativa alle
prestazioni assistenziali ordinarie da gennaio a maggio 2022 indirizzata
personalmente all’insorgente, ha altresì specificato che “dal 1.6.2022
diritto a rendita AVS anticipata; trasmettere la domanda entro e non oltre il
31.3.2022” (cfr. doc. 395) e nello scritto sempre del 27 dicembre 2021 l’ha
invitata, contestualmente alla successiva richiesta di rinnovo delle
prestazioni assistenziali, di trasmettere la decisione di rendita AVS
anticipata (cfr. doc. 393).
L’USSI,
sia il 2 novembre che il 27 dicembre 2021, ha peraltro sottolineato che si riservava,
in mancanza di quanto richiesto, l’applicazione di una sanzione (cfr. doc. 409;
393; consid. 2.8.).
Anche
la Cassa di compensazione AVS, il 31 gennaio 2022, ha informato RI 1 in merito
al fatto che la richiesta di anticipo della rendita AVS doveva essere
presentata mediante il modulo di richiesta di una rendita di vecchiaia e che si
raccomanda l’invio del modulo 3-4 mesi prima del raggiungimento dell’età
conferente il diritto alla rendita (cfr. doc. 352).
In
simili condizioni, la ricorrente disponeva di sufficienti informazioni per
comprendere che, quale beneficiaria dell’assistenza sociale, era tenuta a
richiedere tempestivamente il riconoscimento della rendita AVS anticipata.
In
ogni caso, sulla base di quanto indicatole in particolare dall’USSI, la
medesima non poteva legittimamente credere che la richiesta della rendita AVS
anticipata era soltanto una facoltà.
Del
resto l’insorgente, il 16 dicembre 2021, nella richiesta di rinnovo ha
osservato che “la conferma di richiesta di prepensionamento per la rendita
AVS sarà inoltrata entro fine anno. Ho già contattato telefonicamente l’ufficio
rendita AVS (…)” (cfr. doc. 400).
RI 1,
in caso di dubbio, avrebbe comunque dovuto perlomeno contattare la parte
resistente e chiedere ragguagli in merito.
Ne
discende che la ricorrente non può fare appello alla violazione
dell’art. 18 Laps relativo all’informazione e consulenza da parte
dell’amministrazione (e dell’art. 27 della legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali - LPGA - applicabile per analogia) e alla tutela della sua buona fede ai
sensi dell’art. 9 Cost per non subire le conseguenze connesse alla mancata
richiesta tempestiva della rendita AVS anticipata (cfr. STF 8C_26/2015 del 5
gennaio 2016 consid. 5.2.- 5.3.; STCA 42.2019.43 del 27 aprile 2020 consid.
2.11.).
2.12
L’art. 23
cpv. 2 Las enuncia che l’importo delle prestazioni assistenziali ordinarie e di
quelle speciali, stabilito secondo gli art. 18 e 20, può essere ridotto, tenuto
conto delle direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni
dell’azione sociale.
Ai
sensi dell’art. 9a cpv. 1 lett. c Reg.Las le prestazioni assistenziali possono
essere ridotte, sospese, ma anche rifiutate o soppresse, segnatamente, se il
beneficiario rinuncia a far valere dei diritti ai quali le prestazioni
assistenziali sono sussidiarie.
Giusta l’art. 9a cpv. 2 Reg.Las in
caso, segnatamente, di riduzione delle prestazioni assistenziali, l’autorità
competente, dopo aver informato e sentito il beneficiario, rilascia una
decisione scritta e motivata con l’indicazione dei rimedi giuridici.
Il cpv. 3 sancisce che la decisione
di riduzione stabilisce la durata della sanzione, alla cui scadenza vi sarà una
rivalutazione della situazione da parte dell’autorità decidente, con la
possibilità di rinnovare la decisione nel caso in cui le condizioni materiali
per una riduzione siano ancora date.
Secondo il cpv. 4 contro la
decisione sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33 Laps. Il reclamo ed
il ricorso non hanno effetto sospensivo.
Le
linee guida CSIAS al p.to F.2. relativo alle sanzioni prevedono:
"
1.
Qualora una persona beneficiaria del sostegno non si
attenga alle condizioni o violi i suoi obblighi legali, occorre valutare
l’opportunità di una riduzione proporzionale delle prestazioni.
2.
Una riduzione a
titolo di sanzione può interessare:
a. il FM, dal 5% al 30%
b. i supplementi per le
prestazioni (FR e SI)
c. le PCi di promozione
3.
La riduzione deve essere
circoscritta a un massimo di 12 mesi e tener conto dell’entità della
manchevolezza. Una riduzione del 20% o superiore deve essere circoscritta a un
massimo di 6 mesi. Alla decorrenza di questi termini, le riduzioni possono
essere riesaminate e, se del caso, prolungate.
4.
Di norma, una volta
soddisfatte le condizioni, le riduzioni ivi riferite devono essere abrogate. In
caso di manchevolezze ripetute e gravi, le riduzioni possono essere mantenute
fino alla decorrenza dei relativi termini.
5.
Devono essere prese
in considerazione le ripercussioni di una riduzione sui bambini e sui giovani.
6.
In caso di
concomitanza di una sanzione e di una restituzione, non deve essere superata la
riduzione massima del FM, pari al 30%.”
2.13
In
concreto – ritenuto, da un lato, che la ricorrente ha presentato tardivamente
la domanda di rendita AVS anticipata, e meglio l’11 giugno 2022 invece che
entro la fine del mese di maggio 2022 in cui ha compiuto 62 anni (l’__________
2022; cfr. doc. A2; 349; consid. 2.5.), con la conseguenza che la Cassa di
compensazione AVS, il 6 luglio 2022, ha respinto la richiesta (cfr. doc. 349;
consid. 2.8.), dall’altro, che nemmeno ha fatto valere valide giustificazioni
(cfr. consid. 2.11.) – l’applicazione di una sanzione, tramite riduzione delle
prestazioni assistenziali ordinarie per tre mesi (cfr. doc. A1; A2; 334), da
parte dell’USSI non è censurabile.
L’amministrazione
ha d’altronde più volte indicato che si riservava, in mancanza di quanto
richiesto (segnatamente la domanda di rendita AVS anticipata), l’applicazione
di una sanzione, facendo riferimento esplicito all’art. 9a Reg.Las (cfr. doc.
409; 393; consid. 2.8.).
È,
poi, utile ricordare che il Tribunale federale, nella sentenza 8C_344/2019 del
15.
novembre 2019, pubblicata in RtiD II-2020 N. 14 pag. 121 segg., citata al
consid. 2.6., ha confermato quanto deciso dall’USSI, ossia il diniego del
rinnovo delle prestazioni assistenziali nei confronti di una persona che
aveva rinunciato a inoltrare una domanda di rendita AVS anticipata.
L’importo
trattenuto mensilmente di fr. 300.-- si rivela peraltro corretto, in quanto
inferiore al 30% del forfait di mantenimento (cfr. consid. 2.12.), che per il
2021.
ed il 2022 corrispondeva a fr. 1'006.- mensili per una persona sola (cfr.
consid. 2.4.).
La
decisione su reclamo del 23 novembre 2022 deve, perciò, essere confermata.
2.14
In
ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA,
si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si
applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3
Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca
enuncia:
" 1La
procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per
l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e
1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per
un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di
procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è
dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61
lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre
2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola
pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di
procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Il 1°
gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a
LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis
LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del
settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e
solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non
disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca,
come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso
di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.44
del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto
inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del
23.
maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30
marzo 2022).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti