42.2022.99
A ragione USSI, tenendo conto che assistenza sociale ha carattere sussidiario in partic. rispetto alle assic. sociali, ha deciso che ric. deve rinunciare alla propria attività non redditizia, verificare il suo ev. diritto a ID e rendersi disponibile per misure di inserimento sociale e professionale
2 maggio 2023Italiano43 min
8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.;
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2022.99
rs
Lugano
2 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 dicembre 2022 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 18 novembre 2022 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato il __________ 1970 e
cittadino svizzero, è in possesso di una laurea in ingegneria gestionale conseguita
presso il __________ nel 1997 con), fondata nel luglio 2018 e iscritta nel
Centro nazionale di Registrazione __________ nel settembre 2018 (cfr. doc.
729-740). Tale azienda, quale start-up, è attiva nell’ambito della
digitalizzazione dei pezzi di ricambio usati di veicoli). Egli ne è pure CEO e
si occupa della contabilità, del business analisys e del marketing (cfr. doc. M;
359).
RI 1, da gennaio a dicembre 2019
e da marzo 2020 ad agosto 2022, ha beneficiato dell’assistenza sociale (cfr.
doc.1716; 1657; 1652; 1612; 1618; 1561; 1454; 1490; 1468; 1449; 1445;
1366;1353; 1340,1336; 1309; 1275; 1224; 1185; 1170; 1140; 1126; 1112; 1101;
1081; 1069; 1021;1005; 985; A1 pag. 2).
1.2. Il 22 giugno 2022 ha avuto luogo un
incontro tra __________ e __________ dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento (USSI), da una parte, e RI 1, dall’altra, in cui è stato ribadito,
quanto già spiegato nel colloquio del 5 novembre 2021 (cfr. doc. 63), ossia che
il sostegno alle persone che esercitano un’attività indipendente dev’essere
temporaneo e che la sua attività non poteva essere sostenuta “vita natural
durante”. Gli è stato altresì comunicato che pertanto avrebbero potuto essergli
erogate prestazioni assistenziali fino al 30 settembre 2022. Al riguardo è
stato precisato che in seguito “se non sarà economicamente indipendente,
dovrà chiudere l’attività (stralciarsi dal ruolo) e partecipare alle nostre
misure d’inserimento (al 100%) se vorrà continuare a percepire prestazioni
assistenziali” (cfr. doc. M).
RI 1 ha dichiarato di non essere
d’accordo di svolgere misure d’inserimento sociale, “in quanto le ritiene
assolutamente contradditorie con il concetto di reinserimento sociale”.
Dal verbale del 22 giugno 2022
emerge in ogni caso che l’interessato:
" - Si dice
però d’accordo di collaborare con l'URC iscrivendosi come persona in cerca di
impiego al 100% ma non si vuole stralciare dalla __________ pur rinunciando al
ruolo di CEO e a qualsiasi incombenza operativa, questo per 2 motivi:
1. La proprietà azionaria abbinata alla rinuncia di qualsiasi
impegno operativo non pregiudica la sua totale disponibilità e impegno a
lavorare al 100%
2. Nel momento in cui non si concretizzasse alcuna soluzione
completa (professionale) con il supporto dell'URC, avrebbe la possibilità di
reintegrarsi nuovamente in __________ essendo questa l'unica possibilità che il
signor RI 1 vede per reintegrarsi nel mondo del lavoro e sostenersi.” (Doc. M)
1.3. Con decisione del 12 agosto 2022 l’USSI
ha confermato quanto già comunicato a RI 1 durante l’incontro del 22 giugno
2022 (cfr. consid. 1.2.), e meglio la data del 30 settembre 2022 quale termine
per procedere con le sue dimissioni e con lo stralcio quale socio della ditta,
rilevando che “(…) la società a garanzia limitata __________ della quale lei
risulta essere socio e, dalle sue dichiarazioni, CEO, è in essere da più anni
senza averle a tutt’ora permesso di raggiugere l’indipendenza economica e
uscire dall’assistenza sociale, considerato inoltre che dopo il termine della
pandemia COVID e fino ad oggi la situazione non è migliorata”
L’amministrazione l’ha quindi
invitato, entro tale termine, a stralciarsi dai ruoli della società vendendo le
sue quote, abbandonare ogni ruolo all’interno della società, verificare l’eventuale
diritto alle indennità di disoccupazione e rendersi disponibile al 100% alla
partecipazione delle misure di inserimento sociale e professionale decise
dall’USSI (cfr. doc. B).
1.4. Il 14 settembre 2022 RI 1,
rappresentato dall’avv. __________ dello __________, ha interposto reclamo
contro la decisione del 12 agosto 2022, chiedendo il relativo annullamento.
È stato contestato che RI 1 non
si sia detto disponibile a intraprendere misure d’inserimento professionale,
precisando però che l’inserimento sociale prospettato era inidoneo a
migliorarne la collocabilità. Al riguardo è stato puntualizzato che un impiego
presso l’Associazione __________ o presso il __________ non hanno come scopo il
reinserimento professionale e che un’occupazione simile precluderebbe
definitivamente la possibilità per il reclamante di rientrare nel mondo
professionale.
Inoltre è stata censurata la
condizione di abbandonare ogni ruolo all’interno della __________ per poter
continuare a ricevere le prestazioni assistenziali, osservando, da una parte,
che in proposito non vi è alcuna base legale, dall’altra, che tale società ha
iniziato la propria attività nel 2018 e ha beneficiato, tra il 2019 e il 2021,
di un finanziamento da parte della SECO di fr. 130'000.--, grazie al business
model e alle prospettive di successo. Il finanziamento presupponeva e
presuppone la presenza su suolo elvetico di un cittadino svizzero che possa
incassare il denaro che non può essere usato per pagare salari o dividendi.
È stato riconosciuto che
l’azienda non genera alcun utile e non ha la possibilità di versare salari o
dividendi, tuttavia è stato sottolineato che il ruolo di RI 1 in seno alla
società è fondamentale per il suo sviluppo, nonché per il finanziamento della
SECO e non pregiudica la sua disponibilità a svolgere un’occupazione adeguata
proposta da USSI (cfr. doc. C=169).
1.5. Il 18 novembre 2022 l’USSI ha
emesso una decisione su reclamo con la quale ha confermato il proprio
provvedimento del 12 agosto 2022 (cfr. consid. 1.3.) e ha negato la richiesta
di gratuito patrocinio.
L’amministrazione, nella
decisione su reclamo, ha indicato:
" (…)
H.
Le prestazioni assistenziali non solo sono
sussidiarie ad ogni altra risorsa della persona che ne chiede il versamento, ma
sono anche complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle
assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre
leggi cantonali (art. 2 cpv. 1 LAS). L'assistenza fornisce l'aiuto economico al
sostentamento della persona senza mezzi, la quale deve in ogni caso fare il
possibile per raggiungere la propria autonomia. La prosecuzione di un'attività indipendente
che continua a non garantire un guadagno risulta in contrasto con tale
requisito e non giustifica la concessione di prestazioni assistenziali che non
sono intese a sostituire il reddito di un'attività indipendente non redditizia.
Nel caso di specie, pacifico è che il 7 settembre 2018 la __________
con sede a __________, è stata iscritta nel Centro Nazionale delle Imprese in __________
e che da gennaio 2019 al signor RI 1 sono state riconosciute le prestazioni
assistenziali.
Già nel mese di giugno 2020 e in seguito al verbale del 5 novembre
2021 al signor RI 1 è stato indicato che "il sostegno alle persone che
esercitano un’attività indipendente è temporaneo" con la constatazione
che "a seguito della pandemia COVID la sua attività ha subito un forte
rallentamento, il nostro ufficio ha continuato a versare prestazioni
assistenziali dal mese di aprile 2020 ad oggi. Come già comunicatole al
colloquio del 26 giugno 2020 (...) potranno essere erogate prestazioni
assistenziali a suo favore fino al 31.12.2021" confermando che "non
avendo a disposizione nessun salario, l'USSl non potrà più sostenerlo a partire
da gennaio 2022".
Nuovamente, al colloquio del 22 giugno 2022 l'USSl ha ribadito all'interessato
che "il sostegno sociale alle persone che esercitano un'attività
indipendente dev'essere temporaneo. Le prestazioni finanziate dall'ufficio del
sostegno sociale consistono nell'assicurare al beneficiario (a titolo
complementare) il minimo esistenziale per una durata limitata al fine di
superare una situazione precaria temporanea." rilevando che
"con gli introiti, riesce a pagare unicamente gli stipendi ai suoi
dipendenti e le spese generate dalla società ma non lo stipendio per se stesso”.
Ritenuto che la sopravvivenza economica dell'attività del reclamante
non è per nulla presumibile "Tutto ciò premesso, occorre concludere che
la __________ rappresenta, per il reclamante, una prospettiva futura
importante, che si spera possa permettergli di raggiungere l'autosufficienza."
e che contrariamente a quanto indicato in sede di reclamo "Ora, visto
quanto sopra, occorre precisare che: i. la __________, oggi, non genera alcun
utile e non ha la possibilità di versare salari o dividendi", in sede
di verbale egli ha indicato che "riesce a pagare unicamente gli stipendi
ai suoi dipendenti e le spese generate dalla società ma non lo stipendio per se
stesso", dalla sua costituzione, la __________, non ha procurato un
reddito idoneo al sostentamento dell'interessato.
Pertanto a ragione l'USSl ha indicato un ultimo termine al
reclamante per stralciarsi dai ruoli della società, vendendo le sue quote e di
abbandonare ogni ruolo all'interno della società. (…)” (A1 pag. 8-9)
1.6. RI 1, con tempestivo ricorso inoltrato
personalmente al TCA, ha contestato la decisione su reclamo del 18 novembre
2022, facendo valere di aver ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione
dopo essere stato licenziato nel 2015 dall’azienda __________ dove lavorava da
quindici anni, ma che l’URC in due anni non gli ha proposto nulla. Egli ha
indicato, da una parte, che dal 2017 al 2019 si è mantenuto da solo con i suoi
risparmi senza ricorrere all’assistenza sociale e che __________ con sede a __________
è nata a seguito delle criticità con cui si confronta un cinquantenne in cerca
di lavoro. Dall’altra, che la SECO ha effettuato un’attenta analisi del
business plan e dei fondatori (entrambi ingegneri con master) prima di riconoscere
il finanziamento a __________ che serve per far fronte agli investimenti e allo
sviluppo del mercato coprendo le spese di gestione, ma non per pagare gli
stipendi.
L’insorgente ha specificato che
anche la __________ ha visionato il progetto, trovandolo valido e che si sta
analizzando come cooperare. RI 1 si starebbe informando per aprire una sede in
Svizzera, asserendo che __________ a poco poco cresce, che oggi è forse la
piattaforma europea più moderna per la gestione di ricambi usati, come pure che
l’azienda riesce a pagare i costi di esercizio ma non ancora i salari dei soci
fondatori e dei lavoratori.
Il medesimo ha poi evidenziato
che dal 2019 ha necessitato il sostegno dell’USSI, in quanto la somma di denaro
per il progetto e per il suo sostentamento dal 2016 è stata ingente.
Il ricorrente ha contestato il
fatto che __________ non possa sopravvivere, osservando che lo sviluppo di una
società è un processo che dura qualche anno e ponendo mente alle seguenti
circostanze:
" - Abbiamo “vinto”
un contest organizzato dalla ambasciata inglese
- Abbiamo “vinto” dei fondi dalla __________ per sviluppare una
app dedicata
- Abbiamo "vinto" dei fondi da parte del Ministero __________
per lo sviluppo di un e-commerce
- __________ ha analizzato il nostro prodotto ad ottobre di
quest'anno: chiedete a loro un riscontro
- Stiamo allacciando contatti con partners esteri (__________, __________
etc.) in quanto il nostro software è oggi il più moderno a livello europeo”
(Doc. I pag. 8)
Egli si è chiesto se il fatto che
__________ non generi un salario per lui sia un motivo per distruggere cinque anni
di lavoro quando è disponibile al 100% alle misure professionali dell’USSI
(anche solo per compensare i soldi che il Cantone gli versa) e la ragione per
la quale nemmeno possa lavorare per l’azienda nel suo tempo libero.
In conclusione l’insorgente ha
addotto che è insensato chiedere di rinunciare alle azioni della __________
dopo cinque anni di lavoro, mentre la ditta cresce continuamente, anche perché
crede che nel tempo potrebbe restituire tutto quanto percepito dall’assistenza.
Egli, infine, ha chiesto che gli “vengano
restituiti i soldi spesi per l’avvocato (1500 chf) in occasione del mio primo reclamo”
(cfr. doc. I).
1.7. Il 22 dicembre 2022 è pervenuto al
TCA uno scritto del ricorrente in cui ha segnatamente addotto:
" (…) Dopo 5
anni di lavoro, con la azienda che a poco poco cresce (vi sono tutte le
evidenze che se richieste sarò lieto di mostrare), mi viene chiesto di
rinunciare alle azioni e sostanzialmente metterne a repentaglio l’esistenza,
visto che io sono ad esempio il principale legame con il mercato italiano e la
figura più rappresentativa.
Pur essendo disponibile al 100% alle misure
professionali USSI: sarebbe mia incombenza impegnarmi per __________ nel mio
tempo libero e delegare alcune attività ai miei soci, così come deve essere mia
incombenza guadagnare almeno i soldi che il Cantone mensilmente mi versa.
Ma la mia presenza in __________ è ancora
importante, e non mi è mai stato proposto nulla per poter compensare almeno il
mio debito verso il Cantone Ticino (circa 2300 chf mensili versatimi da USSI,
tra affitto, cassa malati e forfait). (…)” (doc. III)
Egli ha, poi, sottolineato
l’importanza di misure di aiuto e integrazione quali __________, __________ e __________,
rilevando tuttavia che esse non costituiscono un piano di reintegrazione
professionale per lui.
L’insorgente si è pure chiesto
come sia possibile restituire la somma di fr. 130'000.-- alla SECO se __________
viene affondata (cfr. doc. III).
A quest’ultimo riguardo RI 1 ha
trasmesso copia del contratto con la SECO denominato “Loan Agreement for the
SECO Start-up Fund (SSF)”. Si tratta di un contratto di mutuo (loan)
di un importo massimo di fr. 140'000.-- concluso a gennaio/febbraio 2019 e finalizzato
a cofinanziare __________ in __________, e meglio fr. 60'000.-- per cinque
furgoni per la consegna dei pezzi di ricambio, fr. 10'000.-- per la tecnologia
informatica e l’arredo d’ufficio, fr. 40'000.-- quale capitale circolante per i
costi logistici (carburante, stipendi degli autisti), fr. 30'000.-- come
riserva.
Il rimborso è stato previsto tra
il marzo 2021 e il dicembre 2022 tramite rate di fr. 15'000.-- o 20'000.-- a
cui aggiungere gli interessi dell’1.5% fino a dicembre 2019, del 2% da gennaio
a dicembre 2020, del 2.5% da gennaio a dicembre 2021 e del 3% da gennaio a
dicembre 2022 (cfr. doc. U1).
Nel luglio 2021 l’accordo è stato
modificato nel senso che le parti hanno concordato la riduzione dell’importo
massimo del mutuo da fr. 140'000.-- a fr.130'000.--, rispettivamente il piano
di rimborso iniziale è stato posticipato di un anno e mezzo con la prima rata
dovuta al 30 settembre 2022 e l’ultima al 30 giugno 2024 (cfr. doc. U2).
1.8. Nella risposta di causa del 19
gennaio 2023 la parte resistente ha domandato di respingere il ricorso,
rilevando in particolare:
" (…) In
conclusione, ritenuto che il ricorrente non ha uno scopo passivo all’interno
della società ma tutt’altro un ruolo attivo che lo impegna in numerosi viaggi
di lavoro all’estero e un ruolo di “promoter” del software fornito dalla
società nonché un ruolo di assistenza verso i clienti, occupandolo al 100% in
tali attività e che nonostante gli introiti della società dichiarati dal
medesimo non permettono allo stesso di coprire il suo fabbisogno, l’USSI ha
correttamente indicato allo stesso di stralciarsi dai ruoli della società al
fine di rendersi concretamente disponibile al 100% a misure di inserimento e
poter pertanto continuare ad ottenere le prestazioni assistenziali.” (Doc. III
pag. 8)
1.9. Il 31 gennaio e l’8 febbraio 2023
il ricorrente ha presentato alcune osservazioni e ha prodotto della documentazione
(cfr. doc. VII + 1/5; IX).
1.10. L’amministrazione ha preso posizione
al riguardo con scritti del 9 e del 13 febbraio 2023 (cfr. doc. XI; XII)
1.11. Il 2 marzo 2023 è pervenuta al TCA
copia di una lettera indirizzata dall’insorgente all’USSI (cfr. doc. XIV) in
relazione alla richiesta di rinunciare alla sua attività in seno alla __________,
rispettivamente alla contestazione della residenza in Svizzera (cfr. inc.
42.2022.100).
1.12. Il ricorrente, il 15 marzo e il 22
aprile 2023 ha inviato dei nuovi scritti (cfr. doc. XVIII + 1; XX), i quali
sono stati trasmessi alla parte resistente per conoscenza (cfr. doc. XIX; XXI).
considerato in diritto
2.1. L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio
2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre
2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006
pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26
giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del
2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
2.2. L'art. 1 Las stabilisce che lo
Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art.
2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede
al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il
cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali
propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite
le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.3. Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente
dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e
alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse
si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa
distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in
relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio
2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3 Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali
ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la
soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le
prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della
Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere
ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las, concernente la soglia
di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per
le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,
tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni
dell’azione sociale."
L’art.
19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in
deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
La
Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da
molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare
della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della
COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel
Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione
della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
A decorrere dal 1° gennaio
2021 le Direttive riguardanti gli importi
delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:
"
Persone dell’unità di riferimento
- Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalla COSAS)
(CHF/mese)
1
persona
1’006.--
2
persone
1'539.--
3
persone
1'871.--
4
persone
2'153.--
5
persone
2'435.--
Per ogni persona
+ 204.--
supplementare”
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali per il 2021, in BU 1/2021 del 5 gennaio 2021, pag.
2).
Gli importi relativi al
fabbisogno per l’anno 2022 sono rimasti invariati rispetto al 2021 (cfr.
Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2022
del 28 dicembre 2021; https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SDSS/USSI/Direttive_prestazioni_assistenziali.pdf).
Dal 1° gennaio 2023 gli importi
dei forfait di mantenimento sono stati aumentati come segue:
"
Persone dell’unità di riferimento
- Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalla COSAS)
1
persona
1’031.-- / mese
2
persone
1'577.-- / mese
3
persone
1'918.-- / mese
4
persone
2'206.-- / mese
5
persone
2'495.-- / mese
Per ogni persona
+ 209.-- / mese
supplementare”
2.4. Nell’ambito dell’assistenza sociale
vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr.
consid. 2.2.).
L’art. 13 Laps prevede
segnatamente che le prestazioni
sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano
all’art. 2 cpv. 1, e meglio:
" 1Sono
prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) le riduzioni
dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
secondo la Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994
e dalla relativa Legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto
sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti
dalla Legge sugli aiuti allo studio (LASt) del 23 febbraio 2015;
c) la borsa di
studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio
del 23 febbraio 2015;
d) l’assegno di
riqualificazione professionale previsto dalla Legge sugli aiuti allo studio del
23 febbraio 2015;]
e) l’indennità
straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione
e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno
integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre
2008;
g) l’assegno di
prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre
2008;
h) le
prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8
marzo 1971.”
Con sentenza 8C_42/2013 del 15 ottobre
2013 il Tribunale federale ha confermato il diniego del diritto a una
prestazione assistenziale nel caso di una persona che aveva potuto coprire i
costi in più non coperti dalle assicurazioni sociali e private tramite
finanziamenti da terzi.
In
una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. la nostra Massima
Istanza ha peraltro osservato:
" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a
qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le
prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e
non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si
può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della
sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2
Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno. (…)”
Al riguardo cfr. pure STF
2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., destinata alla pubblicazione
nella Raccolta ufficiale.
2.5. L’USSI, con decisione del 12 agosto
2022, confermata dalla decisione su reclamo del 18 novembre 2022 (cfr. doc. A1;
consid. 1.5.), ha fissato nei confronti del ricorrente la data del 30 settembre
2022 quale termine per procedere con le sue dimissioni e con lo stralcio quale
socio della ditta __________, società a garanzia limitata con sede in __________,
della quale ha dichiarato di essere il CEO, visto che tale attività non gli
permette di raggiugere l’indipendenza economica e uscire dall’assistenza
sociale (cfr. doc. B; consid. 1.3.).
Riguardo
ai richiedenti l’assistenza sociale che esercitano un’attività indipendente, va
evidenziato che la nostra Massima Istanza, in una sentenza 2P 301/2004 del 6
dicembre 2004, si è così espressa:
"
Par arrêt du 26 octobre
2004, le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal
administratif) a rejeté le recours de X.________ contre la décision de
l'Hospice général du 21 mai 2004. Il a d'abord rappelé le but de l'assistance
publique et souligné son caractère subsidiaire par rapport aux autres
prestations sociales fédérales, cantonales ou communales. Puis, il a retenu en
particulier que, depuis le 16 mai 2003, date de l'inscription de son entreprise
au registre du commerce, l'intéressée exerçait une activité à titre
indépendant, ce qui l'empêchait de s'inscrire à l'Office cantonal pour
rechercher une activité salariée ou, à défaut, pour percevoir des prestations
de l'assurance-chômage. Comme les prestations d'assistance étaient subsidiaires
par rapport aux prestations de chômage, elles devaient être refusées en
l'espèce. La décision querellée était d'autant plus justifiée que l'intéressée
n'avait pas fourni la totalité des renseignements nécessaires au sujet de sa
situation financière effective et qu'elle ne désirait pas mettre un terme à son
activité indépendante.
(...)
7.
Au demeurant, la lecture de l'arrêt attaqué
permet de constater que le Tribunal administratif a appliqué correctement la
législation topique, en particulier la loi du 19 septembre 1980 sur
l'assistance publique du canton de Genève."
Dalla
sentenza cantonale relativa a quel caso (ATA/804/2004) si evince che il diritto
a prestazioni assistenziali è stato riconosciuto ancora durante tre mesi (fino
al 31 agosto 2003), dopo che l'assicurata aveva iniziato un'attività lucrativa
indipendente a titolo principale, che in precedenza aveva effettuato per
diversi anni a titolo accessorio (beneficiando di prestazioni assistenziali).
Con
sentenza 8C_782/2019 del 9 settembre 2020 il TF ha confermato il diniego di
prestazioni assistenziali deciso dall’autorità competente del Canton Ginevra e
avallato dalla Camera amministrativa della Corte di giustizia del Canton
Ginevra nei confronti di una persona che dopo aver ricevuto per sei mesi da
parte dell’assistenza sociale un aiuto finanziario eccezionale quale
indipendente aveva comunque mantenuto lo statuto professionale d’indipendente.
Il
TF ha in particolare evidenziato, da un lato, che l’oggetto della
contestazione, determinato dal giudizio impugnato, verteva sull’aiuto sociale
ordinario ai sensi della legge cantonale sull’inserimento e l’aiuto sociale
individuale (LIASI, la quale secondo la giurisprudenza
cantonale ginevrina concretizza il principio di sussidiarietà; cfr. consid.
3.3.) e non sull’aiuto d’urgenza ex art. 12 Cost.
Dall’altro,
che il diniego dell’assistenza sociale oltre il termine di sei mesi (consid. 3.3.:
“L’art.16 al. 2 RIASI précise que l'aide financière est accordée pour une
durée de trois mois; en cas d'incapacité de travail du bénéficiaire, les
prestations peuvent être accordées pendant une durée maximale de six mois”) era dipeso unicamente dal rifiuto dell’insorgente di rinunciare al
suo statuto d’indipendente presso l’ufficio cantonale delle assicurazioni
sociali. Al riguardo è stato specificato che la libertà economica giusta
l’art. 27 Cost. non risultava violata, in quanto la ricorrente era libera di
restare iscritta come indipendente e di continuare a cercare lavoro in tal
senso senza richiedere l’aiuto da parte dell’assistenza sociale.
Al riguardo per completezza è
utile rilevare che nel maggio 2022 il Consiglio di Stato del Canton Ginevra ha
presentato il progetto di legge sull’aiuto sociale e la lotta contro la
precarietà (Loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité - LASLP) che costituisce
una riforma profonda della legge sull’inserimento e l’aiuto sociale individuale
(LIASI) con lo scopo, tra l’altro, di sostenere meglio
le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, ad esempio
prolungando da tre a sei mesi (rinnovabili) la durata dell’aiuto sociale a loro
favore (cfr. https://www.ge.ch/document/communique-hebdomadaire-du-conseil-etat-du-4-mai-2022#extrait-28540; https://www.ge.ch/document/28585/telecharger).
Il 10 gennaio 2023 la Commissione
degli affari sociali si è però rifiutata di entrare in materia su tale
progetto. Pertanto la revisione della legge concernente l’aiuto sociale sarà
oggetto di dibattito in Gran Consiglio soltanto dopo le elezioni cantonali del
mese di aprile 2023 (cfr. https://www.tdg.ch/la-reforme-sociale-de-thierry-apotheloz-prend-leau-379349661567; https://www.rts.ch/audio-podcast/2023/audio/la-reforme-de-l-aide-sociale-a-ete-balayee-par-la-commission-des-affaires-sociales-du-grand-conseil-genevois-25892015.html?id=25892018).
L’Alta
Corte, in una sentenza 8D_13/2020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4., ha poi
evidenziato che pretendere che un beneficiario dell’assistenza sociale interrompa
entro un adeguato termine un’attività indipendente che non consente di far
fronte al proprio fabbisogno non viola il principio della parità di
trattamento, né il divieto dell’arbitrio.
In
tale giudizio il Tribunale federale ha rilevato che le disposizioni COSAS
prevedono che la soppressione delle prestazioni è consentita solo in caso di
violazione del principio di sussidiarietà (cfr. p.to F.3 cfr. 4 della versione
valida dal 1° gennaio 2021).
In
quel caso di specie al ricorrente, il quale esercitava un’attività indipendente
non redditizia che aveva comunque interrotto nell’agosto 2019, non poteva essere
imputata una tale violazione. Non si giustificava, quindi, la completa
soppressione delle prestazioni assistenziali dal 1° luglio al 26 agosto 2019,
bensì soltanto la relativa riduzione per non avere rispettato le condizioni
fissate dall’amministrazione (cfr. consid. 11.1.).
In proposito cfr. STF 8C_267/2022
del 15 giugno 2022 con cui l’Alta Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso
interposto contro la sentenza A1 21 212 emanata dal Tribunale cantonale del
Vallese il 6 aprile 2022 da una persona alla quale era stata rifiutata
l’assistenza sociale poiché la sua attività di consulenza, iscritta al Registro
di commercio, non aveva potenzialità di sviluppo entro un termine di sei mesi.
Il
TCA, dal canto suo, in una sentenza 42.2006.12 del 15 febbraio 2007, pubblicata
in RtiD II-2007 N° 14 pag. 62 seg., ha confermato una decisione su reclamo
dell'USSI che ha negato ad un gallerista indipendente il prolungamento
dell'aiuto temporaneo di sei mesi accordatogli dall'assistenza sociale in
quanto alla conclusione di quel periodo la situazione finanziaria dell'attività
dell'interessato non era concretamente cambiata né era imminente un turnaround
(l’espressione “turnaround”
rappresenta tutti i processi sistematici di rilancio, generatore di un insieme
di cambiamenti rilevanti, spesso urgenti, disegnati in vista di un obiettivo:
il ritorno dell’impresa all’equilibrio, alla redditività, allo sviluppo
ulteriore. Da un punto di vista formale il turnaround coincide con
l’approvazione del piano di risanamento, mentre dal punto di vista sostanziale
si identifica con l’attuazione delle prime operazioni finalizzate ad arginare
le perdite; cfr. www.tesionline.it)
della stessa.
Inoltre
in un giudizio 42.2010.1 del 27 settembre 2010 il TCA ha stabilito che le
prestazioni assistenziali possono essere riconosciute, per principio, durante
tre mesi, anche se si tratta di un'attività indipendente già in corso. Il
ricorso contro il diniego dell’assistenza sociale presentato da un interessato
è così stato parzialmente accolto, annullando la decisione impugnata per quel
che riguardava il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2009 e confermandola per
il periodo precedente.
Il
ricorso interposto contro la sentenza sopra citata dall’assicurato all’Alta
Corte è stato dichiarato inammissibile (cfr. STF 8C_863/2010 del 12 novembre
2010).
Con sentenza 42.2021.5-6 del 26
aprile 2021 questo Tribunale ha deciso che a ragione l’USSI aveva rifiutato dal
dicembre 2020 di erogare nuovamente prestazioni assistenziali, ritenuta
l’intenzione della ricorrente di continuare con l’attività professionale
indipendente, nonostante le fosse stato intimato, già un anno prima, di
chiudere e di inoltrare domanda di indennità straordinarie di disoccupazione.
Il TCA ha precisato che del resto la sua situazione finanziaria non era
cambiata, né era imminente un turnaround.
L’ istanza di revisione della
STCA 42.2021.5-6 del 26 aprile 2021 è stata respinta con giudizio 42.2022.37
del 29 agosto 2022, cresciuta in giudicato incontestata. Questa Corte ha
rilevato che, indipendentemente dal rispetto dei termini per presentare domanda
di revisione di una sentenza, non sussistevano fatti e prove nuovi tali da far emergere
una differente fattispecie riguardo al diritto a prestazioni assistenziali dal
mese di dicembre 2020, rispetto alla situazione fattuale in merito alla quale
si era pronunciato il TCA con la pronunzia 42.2021.5-6.
Infine con sentenza 42.2022.44 del 29 agosto 2022, il cui ricorso al TF è stato
ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022, questo
Tribunale ha confermato il rifiuto di prestazioni assistenziali
richieste nel dicembre 2021 e dell'aiuto d'urgenza domandato nel novembre 2021,
poiché, da un lato l’insorgente aveva continuato a svolgere la propria attività
indipendente non redditizia. Dall'altro, la medesima non aveva reso perlomeno verosimile
di essere confrontata con una reale situazione di bisogno attuale e urgente.
2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito
alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che dal verbale del
colloquio del 5 novembre 2021, sottoscritto dall’insorgente – il quale ha
beneficiato dell’intervento dell’assistenza sociale da gennaio a dicembre 2019
e da marzo 2020 ad agosto 2022 (cfr. consid. 1.1.) – emerge che “ad oggi
l’azienda collabora attivamente con 5 enti del settore (demolitori) che però
non garantiscono delle entrate per far sì che il signor RI 1 riesca a percepire
uno stipendio per sostenersi”.
Dal reclamo del 14 settembre 2022
si evince che l’azienda non genera alcun utile e non ha la possibilità di
versare salari o dividendi (cfr. doc. C=169; consid. 1.4.).
Il ricorrente, il 22 settembre
2022, ha peraltro affermato, da un lato, di lavorare gratuitamente per la
società __________, fondata nel 2018 con sede in __________, in quanto la cifra
d’affari permette soltanto di pagare gli stipendi dei quattro collaboratori
(due operatori IT + due persone che digitalizzano) ma non dei quattro soci
collaboratori. Dall’altro, che “il fatturato deve essere utilizzato per
mantenere in vita l’azienda non ne resta per me e i soci” (cfr. doc.
358-359).
Inoltre già in occasione dell’incontro
del 26 giugno 2020 l’USSI ha reso attento l’insorgente che non avrebbe potuto
sostenerlo “vita natural durante” (cfr. doc. 1390).
Durante il citato colloquio del 5
novembre 2021 la parte resistente ha poi spiegato all’insorgente che “il
sostegno alle persone che esercitano un’attività indipendente è temporaneo
(circa 6 mesi). Le prestazioni finanziate dall’ufficio del sostegno sociale
consistono nell’assicurare al beneficiario (a titolo complementare) il minimo
esistenziale per una durata limitata al fine di superare una situazione precaria
temporanea” e che avrebbero potuto essergli erogate prestazioni
assistenziali fino al 31 dicembre 2021 (cfr. doc. 63).
Il 22 giugno 2022 ha avuto luogo
un ulteriore incontro in cui l’USSI ha ribadito, quanto già spiegato il 26
giugno 2020 nonché il 5 novembre 2021 e gli è stato comunicato, da una parte,
che le prestazioni assistenziali avrebbero, pertanto, potuto essergli
corrisposte solo fino al 30 settembre 2022. Dall’altra, che in seguito, se non
fosse stato economicamente indipendente e avesse voluto continuare a percepire
prestazioni assistenziali, avrebbe dovuto chiudere l’attività (stralciarsi dal
ruolo) e partecipare alle misure d’inserimento al 100% (cfr. doc. M, consid.
1.2.).
Con la decisione del 12 agosto
2022 la parte resistente, visto che l’attività connessa alla società __________
era in essere da più anni senza consentire a RI 1 di raggiungere l’indipendenza
economica e uscire dall’assistenza sociale, gli ha formalmente stabilito quale
ultimo termine la data del 30 settembre 2022 per stralciarsi dai ruoli della
società vendendo le sue quote, abbandonare ogni ruolo all’interno della
società, verificare l’eventuale diritto alle indennità di disoccupazione e rendersi
disponibile al 100% alla partecipazione delle misure di inserimento sociale e
professionale decise dall’USSI (cfr. doc. B; consid. 1.3.).
In
simili condizioni, tenuto conto del fatto che l’assistenza sociale ha carattere
sussidiario in particolare rispetto alle assicurazioni sociali federali e
cantonali, nonché della giurisprudenza federale e cantonale (cfr. art. 2 Las;
13 Laps; consid. 2.2.; 2.4.; 2.5.), a ragione l’amministrazione ha deciso che
l’insorgente deve rinunciare alla propria attività per
la __________ e, segnatamente, verificare il suo eventuale diritto alle
indennità di disoccupazione, come pure rendersi disponibile al 100% alla
partecipazione delle misure di inserimento sociale e professionale (cfr. in
particolare STF 8C_782/2019 del 9 settembre 2020 citata al consid. 2.6.).
Un’attività indipendente non
redditizia non può essere sostenuta, nemmeno indirettamente, tramite
l’assistenza sociale, rispettivamente deve essere evitata una distorsione della
concorrenza, e meglio non vanno agevolati degli indipendenti in un determinato
settore rispetto a coloro che esercitano nel medesimo ambito senza ricevere
prestazioni assistenziali (cfr. STF 8D_132020 del 19 luglio 2021 consid.
10.1.4.).
Del resto ancora nel ricorso è stato
asserito che l’attività per la __________ non genera un salario per
l’insorgente (cfr. doc. I; consid. 1.6.).
Di conseguenza nemmeno risulta
che la situazione finanziaria dell’attività della azienda __________ sia
concretamente cambiata, né che sia imminente un turnaround della stessa
(cfr. consid. 2.5.).
È altresì utile rilevare che,
come precisato nella risposta di causa (cfr. doc. V pag. 8), siccome il
ricorrente ha dichiarato che la sua presenza in seno alla __________ è
importante, che ne è la figura più rappresentativa e che ha dovuto e deve
viaggiare molto per far decollare l’azienda in modo veloce (cfr. doc. C; 82;
III; consid. 1.4.; 1.7.), è in ogni caso poco verosimile l’intenzione
manifestata da RI 1 di rendersi disponibile al 100% per misure di inserimento
professionale (cfr. doc. I pag. 7 e 12; C).
Neppure è di soccorso
all’insorgente l’affermazione secondo cui sarebbe disposto a lasciare la
funzione di CEO e alle incombenze operative senza voler però rinunciare alla
carica di socio (cfr. doc. M; consid. 1.2.).
Da un lato, ancora nella
richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali di settembre 2022 RI 1 ha
indicato quale obiettivo personale “avviamento __________” (cfr.doc.
34).
Nel luglio 2022 egli aveva
peraltro specificato di lavorare dieci ore al giorno per avviare l’azienda
(cfr. doc. 301).
Dall’altro, il mantenimento del
ruolo di socio comporta comunque un rischio di abuso che non deve essere
sopportato dall’assistenza sociale.
Per analogia va ricordato che
nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione il socio di una Sagl e il
membro del consiglio di amministrazione di una SA sono esclusi ex lege
dal diritto, in particolare, alle indennità di disoccupazione, poiché godono di
un notevole potere decisionale e rivestono, perciò, una posizione professionale
analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a e 31 cpv. 3
lett. c LADI; DTF 145 V 200; DTF 123 V 234; STF 8C_163/2016 del 17 ottobre
2016; STF 8C_729/2014 del 18 novembre 2014).
Lo scopo della
giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234, appena citata, non è unicamente
quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire
il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di
disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale
paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr.
STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016; STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid.
4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).
Per quanto attiene all’invito di
verificare l’eventuale diritto a indennità di disoccupazione (cfr. doc. B;
consid. 1.2.), è vero che con decisione del 27 settembre 2022 la Cassa di
disoccupazione __________ ha rifiutato di riconoscere al ricorrente il diritto
a indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° ottobre 2022.
È altrettanto vero, tuttavia, che
tale diniego è stato motivato facendo riferimento alla circostanza che il
medesimo, nel termine quadro per il periodo di contribuzione, da ottobre 2020 a
settembre 2022, continuava a svolgere l’attività lavorativa per la __________,
per cui nessuna perdita di salario poteva essere messa a carico della
disoccupazione (cfr. doc. 983).
Non spetta del resto
all’insorgente stabilire se abbia o meno diritto a prestazioni LADI qualora
interrompesse la sua attività a favore della società __________, bensì
all’autorità competente (cfr. STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.6.).
Riguardo alla contestazione di
dover abbandonare ogni ruolo in seno alla __________ quando l’azienda ha
beneficiato di un finanziamento da parte della SECO che presuppone la presenza
in Svizzera di un cittadino elvetico (cfr. doc. C=169; consid. 1.4.), va
osservato che la richiesta di abbandonare ogni ruolo in seno alla __________ è
connessa unicamente alla domanda del ricorrente di voler continuare a percepire
prestazioni assistenziali.
In
effetti l’insorgente, in virtù della libertà economica (art. 27 Cost.), è
libero di restare attivo per la società in questione senza, però, richiedere
l’aiuto da parte dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_782/2019 del 9 settembre
2020, menzionata al consid. 2.6.).
Va, infine, evidenziato che
questa Corte, con sentenza 42.2022.100 emessa in data odierna, ha avallato il
modo di operare dell’USSI che con decisione del 5 ottobre 2022, confermata
dalla decisione su reclamo del 23 novembre 2022 (cfr. doc. A2), ha negato al
ricorrente il rinnovo delle prestazioni assistenziali richieste nel settembre
2022, poiché difetta in Svizzera un domicilio assistenziale.
2.7.
Il ricorrente ha
chiesto di presenziare davanti al Tribunale con i collaboratori USSI per
chiarire alcuni punti della fattispecie (cfr. doc. I pag. 12; doc. XVIII).
Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni
persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole,
davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine
della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere
civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Nel
campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a
prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF
8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.
consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed
ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere
principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF
8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico
dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una
richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura
ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid.
6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20
settembre 2021 consid. 2.1.; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.;
STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF
8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid.
5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018
Fatti
I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del
23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF
122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di
prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si
traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di
prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale
sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di
interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non
bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 203
consid. 6.1.; STF 8C_495/2020 del 6 gennaio 2021; STF
8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.;
SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta
Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica
fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in
particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF
127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In proposito cfr. pure STCA
38.2021.7 del 26 aprile 2021 consid. 2.18., confermata dal TF con giudizio
8C_400/2021 del 14 aprile 2022; STCA 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.;
STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10
ottobre 2018 consid. 2.8.
Nella
presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale
-, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico
dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto
di vista sulle risultanze probatorie.
Il
medesimo ha, quindi, chiesto l’assunzione di nuove prove.
Conformemente, poi,
alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso
delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve
essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non
potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si
rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_414/2022 del 24 gennaio 2023
consid. 4.2.; STF 8C_146/2022 del 23
gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_399/2021 del 20 luglio
2022 consid. 4.2.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF
9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020
consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017
del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6;
STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno
2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF
9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9),
senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e
sentenza ivi citata).
Al riguardo questa Corte, considerato che i documenti già presenti
all’incarto le consentono di emanare il proprio giudizio, ritiene che
l’assunzione di ulteriori prove non potrebbe mettere in luce nuovi elementi
concreti ai fini della risoluzione della vertenza.
La domanda di assunzione di prove
formulata dall’insorgente, va, dunque, respinta.
2.8. RI 1 ha, inoltre, contestato il diniego
del gratuito patrocinio per la procedura di reclamo stabilito dall’USSI con la
decisione su reclamo del 18 novembre 2022 (cfr. doc. I pag. 11; A1; consid. 1.4.;
1.5.).
L'art.
37 cpv. 1 LPGA, applicabile in casu quale diritto sussidiario in virtù del rinvio
di cui all’art. 31 Lptca a cui rimanda l’art. 33 cpv. 3 Laps (cfr. pure art. 65
Las;), prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire
personalmente (cfr. ad esempio in occasione di una perizia medica; DTF 132 V
443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo
escluda. Il cpv. 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può
beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).
Quali
presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la
necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la
concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i
corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA
(cfr. STF 8C_472/2019 del 20 novembre 2019 consid. 6.1.; STF 8C_48/2015 del 10
Considerandi
aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161).
Al
riguardo cfr. anche STFA C 254/04 del 15 marzo 2005; Plädoyer
1/05 pag. 70-71; SVR 2004 EL Nr. 4; RtiD I-2005 N. 46 pag. 177.
Nella
concreta fattispecie il TCA ritiene che non sia soddisfatto il requisito della
probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010;
STF U 347/98 del 10 ottobre 2001; STF I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STF U 220/99 del 26 settembre 2000; STF 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia
253.
consid. 3b).
Alla
luce della Las, della Laps, della giurisprudenza pubblicata, segnatamente, nei
siti www.bger.ch e www.sentenze.ti.ch, la vertenza
relativa al reclamo contro la decisione del 12 agosto 2022 con cui la parte
resistente aveva fissato al ricorrente la data del 30 settembre 2022 per porre
termine alla sua attività per la __________ e abbandonare ogni ruolo svolto in
seno alla medesima, appariva, dopo un esame degli atti forzatamente sommario,
destinata all'insuccesso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano
considerevolmente minori dei rischi di soccombenza.
In effetti dalla rilevante
documentazione agli atti emerge in modo indubbio che l’USSI, ritenuto in
particolare il fatto che l’attività per la società __________ non consentiva
all’insorgente di raggiungere un’indipendenza economica, gli aveva a ragione
intimato, con decisione del 12 agosto 2022, di interrompere ogni legame con la __________
entro il 30 settembre 2022.
Di
primo acchito, dunque, l’amministrazione poteva concludere che il procedimento
non aveva probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 132 V 200 consid. 4.1.; DTF
125.
II 265 consid. 4c; STCA 42.2016.8 del 23 gennaio 2017 consid. 2.16., il cui
ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_145/2017 dell’8
giugno 2017; STCA 42.2015.9 del 30 settembre 2015 consid. 2.16.; STCA 39.2011.8
del 29 settembre 2011 consid. 2.21.).
Del resto è dubbio pure
l’adempimento della condizione relativa alla necessità – eccezionale nella
procedura amministrativa (cfr. STF 9C_90/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 5.2.; 9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 7)
– del patrocinio da parte di un avvocato.
Considerato il caso non particolarmente
complesso, il ricorrente, che ha peraltro dimostrato, in sede ricorsuale, di
essere in grado di difendere i propri interessi da solo, poteva semmai farsi
rappresentare da un terzo, ad esempio un assistente sociale o altra persona nel
settore sociale (cfr. DTF 132 V 201 consid. 4.1 STF 9C_786/2017 del 21
febbraio 2018).
Ne
discende che rettamente la parte resistente ha respinto la domanda dell’insorgente
di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo (cfr. STCA 42.2016.8 del 23
gennaio 2017 consid. 2.16. il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile
con giudizio 8C_145/2017 dell’8 giugno 2017).
2.9
Stante
tutto quanto precede, questa Corte non può che confermare la decisione su
reclamo del 18 novembre 2022 impugnata.
2.10
In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne
la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non
disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31
Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art.
29.
Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per
le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è
applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e
considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il
legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese
nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono
spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il
cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9
novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11
maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti