Lexipedia

Decisione

42.2022.99

A ragione USSI, tenendo conto che assistenza sociale ha carattere sussidiario in partic. rispetto alle assic. sociali, ha deciso che ric. deve rinunciare alla propria attività non redditizia, verificare il suo ev. diritto a ID e rendersi disponibile per misure di inserimento sociale e professionale

2 maggio 2023Italiano43 min

8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.;

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2022.99

rs

Lugano

2 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 dicembre 2022 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 18 novembre 2022 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501

Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato il __________ 1970 e

cittadino svizzero, è in possesso di una laurea in ingegneria gestionale conseguita

presso il __________ nel 1997 con), fondata nel luglio 2018 e iscritta nel

Centro nazionale di Registrazione __________ nel settembre 2018 (cfr. doc.

729-740). Tale azienda, quale start-up, è attiva nell’ambito della

digitalizzazione dei pezzi di ricambio usati di veicoli). Egli ne è pure CEO e

si occupa della contabilità, del business analisys e del marketing (cfr. doc. M;

359).

RI 1, da gennaio a dicembre 2019

e da marzo 2020 ad agosto 2022, ha beneficiato dell’assistenza sociale (cfr.

doc.1716; 1657; 1652; 1612; 1618; 1561; 1454; 1490; 1468; 1449; 1445;

1366;1353; 1340,1336; 1309; 1275; 1224; 1185; 1170; 1140; 1126; 1112; 1101;

1081; 1069; 1021;1005; 985; A1 pag. 2).

1.2. Il 22 giugno 2022 ha avuto luogo un

incontro tra __________ e __________ dell’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento (USSI), da una parte, e RI 1, dall’altra, in cui è stato ribadito,

quanto già spiegato nel colloquio del 5 novembre 2021 (cfr. doc. 63), ossia che

il sostegno alle persone che esercitano un’attività indipendente dev’essere

temporaneo e che la sua attività non poteva essere sostenuta “vita natural

durante”. Gli è stato altresì comunicato che pertanto avrebbero potuto essergli

erogate prestazioni assistenziali fino al 30 settembre 2022. Al riguardo è

stato precisato che in seguito “se non sarà economicamente indipendente,

dovrà chiudere l’attività (stralciarsi dal ruolo) e partecipare alle nostre

misure d’inserimento (al 100%) se vorrà continuare a percepire prestazioni

assistenziali” (cfr. doc. M).

RI 1 ha dichiarato di non essere

d’accordo di svolgere misure d’inserimento sociale, “in quanto le ritiene

assolutamente contradditorie con il concetto di reinserimento sociale”.

Dal verbale del 22 giugno 2022

emerge in ogni caso che l’interessato:

" - Si dice

però d’accordo di collaborare con l'URC iscrivendosi come persona in cerca di

impiego al 100% ma non si vuole stralciare dalla __________ pur rinunciando al

ruolo di CEO e a qualsiasi incombenza operativa, questo per 2 motivi:

1. La proprietà azionaria abbinata alla rinuncia di qualsiasi

impegno operativo non pregiudica la sua totale disponibilità e impegno a

lavorare al 100%

2. Nel momento in cui non si concretizzasse alcuna soluzione

completa (professionale) con il supporto dell'URC, avrebbe la possibilità di

reintegrarsi nuovamente in __________ essendo questa l'unica possibilità che il

signor RI 1 vede per reintegrarsi nel mondo del lavoro e sostenersi.” (Doc. M)

1.3. Con decisione del 12 agosto 2022 l’USSI

ha confermato quanto già comunicato a RI 1 durante l’incontro del 22 giugno

2022 (cfr. consid. 1.2.), e meglio la data del 30 settembre 2022 quale termine

per procedere con le sue dimissioni e con lo stralcio quale socio della ditta,

rilevando che “(…) la società a garanzia limitata __________ della quale lei

risulta essere socio e, dalle sue dichiarazioni, CEO, è in essere da più anni

senza averle a tutt’ora permesso di raggiugere l’indipendenza economica e

uscire dall’assistenza sociale, considerato inoltre che dopo il termine della

pandemia COVID e fino ad oggi la situazione non è migliorata”

L’amministrazione l’ha quindi

invitato, entro tale termine, a stralciarsi dai ruoli della società vendendo le

sue quote, abbandonare ogni ruolo all’interno della società, verificare l’eventuale

diritto alle indennità di disoccupazione e rendersi disponibile al 100% alla

partecipazione delle misure di inserimento sociale e professionale decise

dall’USSI (cfr. doc. B).

1.4. Il 14 settembre 2022 RI 1,

rappresentato dall’avv. __________ dello __________, ha interposto reclamo

contro la decisione del 12 agosto 2022, chiedendo il relativo annullamento.

È stato contestato che RI 1 non

si sia detto disponibile a intraprendere misure d’inserimento professionale,

precisando però che l’inserimento sociale prospettato era inidoneo a

migliorarne la collocabilità. Al riguardo è stato puntualizzato che un impiego

presso l’Associazione __________ o presso il __________ non hanno come scopo il

reinserimento professionale e che un’occupazione simile precluderebbe

definitivamente la possibilità per il reclamante di rientrare nel mondo

professionale.

Inoltre è stata censurata la

condizione di abbandonare ogni ruolo all’interno della __________ per poter

continuare a ricevere le prestazioni assistenziali, osservando, da una parte,

che in proposito non vi è alcuna base legale, dall’altra, che tale società ha

iniziato la propria attività nel 2018 e ha beneficiato, tra il 2019 e il 2021,

di un finanziamento da parte della SECO di fr. 130'000.--, grazie al business

model e alle prospettive di successo. Il finanziamento presupponeva e

presuppone la presenza su suolo elvetico di un cittadino svizzero che possa

incassare il denaro che non può essere usato per pagare salari o dividendi.

È stato riconosciuto che

l’azienda non genera alcun utile e non ha la possibilità di versare salari o

dividendi, tuttavia è stato sottolineato che il ruolo di RI 1 in seno alla

società è fondamentale per il suo sviluppo, nonché per il finanziamento della

SECO e non pregiudica la sua disponibilità a svolgere un’occupazione adeguata

proposta da USSI (cfr. doc. C=169).

1.5. Il 18 novembre 2022 l’USSI ha

emesso una decisione su reclamo con la quale ha confermato il proprio

provvedimento del 12 agosto 2022 (cfr. consid. 1.3.) e ha negato la richiesta

di gratuito patrocinio.

L’amministrazione, nella

decisione su reclamo, ha indicato:

" (…)

H.

Le prestazioni assistenziali non solo sono

sussidiarie ad ogni altra risorsa della persona che ne chiede il versamento, ma

sono anche complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle

assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre

leggi cantonali (art. 2 cpv. 1 LAS). L'assistenza fornisce l'aiuto economico al

sostentamento della persona senza mezzi, la quale deve in ogni caso fare il

possibile per raggiungere la propria autonomia. La prosecuzione di un'attività indipendente

che continua a non garantire un guadagno risulta in contrasto con tale

requisito e non giustifica la concessione di prestazioni assistenziali che non

sono intese a sostituire il reddito di un'attività indipendente non redditizia.

Nel caso di specie, pacifico è che il 7 settembre 2018 la __________

con sede a __________, è stata iscritta nel Centro Nazionale delle Imprese in __________

e che da gennaio 2019 al signor RI 1 sono state riconosciute le prestazioni

assistenziali.

Già nel mese di giugno 2020 e in seguito al verbale del 5 novembre

2021 al signor RI 1 è stato indicato che "il sostegno alle persone che

esercitano un’attività indipendente è temporaneo" con la constatazione

che "a seguito della pandemia COVID la sua attività ha subito un forte

rallentamento, il nostro ufficio ha continuato a versare prestazioni

assistenziali dal mese di aprile 2020 ad oggi. Come già comunicatole al

colloquio del 26 giugno 2020 (...) potranno essere erogate prestazioni

assistenziali a suo favore fino al 31.12.2021" confermando che "non

avendo a disposizione nessun salario, l'USSl non potrà più sostenerlo a partire

da gennaio 2022".

Nuovamente, al colloquio del 22 giugno 2022 l'USSl ha ribadito all'interessato

che "il sostegno sociale alle persone che esercitano un'attività

indipendente dev'essere temporaneo. Le prestazioni finanziate dall'ufficio del

sostegno sociale consistono nell'assicurare al beneficiario (a titolo

complementare) il minimo esistenziale per una durata limitata al fine di

superare una situazione precaria temporanea." rilevando che

"con gli introiti, riesce a pagare unicamente gli stipendi ai suoi

dipendenti e le spese generate dalla società ma non lo stipendio per se stesso”.

Ritenuto che la sopravvivenza economica dell'attività del reclamante

non è per nulla presumibile "Tutto ciò premesso, occorre concludere che

la __________ rappresenta, per il reclamante, una prospettiva futura

importante, che si spera possa permettergli di raggiungere l'autosufficienza."

e che contrariamente a quanto indicato in sede di reclamo "Ora, visto

quanto sopra, occorre precisare che: i. la __________, oggi, non genera alcun

utile e non ha la possibilità di versare salari o dividendi", in sede

di verbale egli ha indicato che "riesce a pagare unicamente gli stipendi

ai suoi dipendenti e le spese generate dalla società ma non lo stipendio per se

stesso", dalla sua costituzione, la __________, non ha procurato un

reddito idoneo al sostentamento dell'interessato.

Pertanto a ragione l'USSl ha indicato un ultimo termine al

reclamante per stralciarsi dai ruoli della società, vendendo le sue quote e di

abbandonare ogni ruolo all'interno della società. (…)” (A1 pag. 8-9)

1.6. RI 1, con tempestivo ricorso inoltrato

personalmente al TCA, ha contestato la decisione su reclamo del 18 novembre

2022, facendo valere di aver ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione

dopo essere stato licenziato nel 2015 dall’azienda __________ dove lavorava da

quindici anni, ma che l’URC in due anni non gli ha proposto nulla. Egli ha

indicato, da una parte, che dal 2017 al 2019 si è mantenuto da solo con i suoi

risparmi senza ricorrere all’assistenza sociale e che __________ con sede a __________

è nata a seguito delle criticità con cui si confronta un cinquantenne in cerca

di lavoro. Dall’altra, che la SECO ha effettuato un’attenta analisi del

business plan e dei fondatori (entrambi ingegneri con master) prima di riconoscere

il finanziamento a __________ che serve per far fronte agli investimenti e allo

sviluppo del mercato coprendo le spese di gestione, ma non per pagare gli

stipendi.

L’insorgente ha specificato che

anche la __________ ha visionato il progetto, trovandolo valido e che si sta

analizzando come cooperare. RI 1 si starebbe informando per aprire una sede in

Svizzera, asserendo che __________ a poco poco cresce, che oggi è forse la

piattaforma europea più moderna per la gestione di ricambi usati, come pure che

l’azienda riesce a pagare i costi di esercizio ma non ancora i salari dei soci

fondatori e dei lavoratori.

Il medesimo ha poi evidenziato

che dal 2019 ha necessitato il sostegno dell’USSI, in quanto la somma di denaro

per il progetto e per il suo sostentamento dal 2016 è stata ingente.

Il ricorrente ha contestato il

fatto che __________ non possa sopravvivere, osservando che lo sviluppo di una

società è un processo che dura qualche anno e ponendo mente alle seguenti

circostanze:

" - Abbiamo “vinto”

un contest organizzato dalla ambasciata inglese

- Abbiamo “vinto” dei fondi dalla __________ per sviluppare una

app dedicata

- Abbiamo "vinto" dei fondi da parte del Ministero __________

per lo sviluppo di un e-commerce

- __________ ha analizzato il nostro prodotto ad ottobre di

quest'anno: chiedete a loro un riscontro

- Stiamo allacciando contatti con partners esteri (__________, __________

etc.) in quanto il nostro software è oggi il più moderno a livello europeo”

(Doc. I pag. 8)

Egli si è chiesto se il fatto che

__________ non generi un salario per lui sia un motivo per distruggere cinque anni

di lavoro quando è disponibile al 100% alle misure professionali dell’USSI

(anche solo per compensare i soldi che il Cantone gli versa) e la ragione per

la quale nemmeno possa lavorare per l’azienda nel suo tempo libero.

In conclusione l’insorgente ha

addotto che è insensato chiedere di rinunciare alle azioni della __________

dopo cinque anni di lavoro, mentre la ditta cresce continuamente, anche perché

crede che nel tempo potrebbe restituire tutto quanto percepito dall’assistenza.

Egli, infine, ha chiesto che gli “vengano

restituiti i soldi spesi per l’avvocato (1500 chf) in occasione del mio primo reclamo”

(cfr. doc. I).

1.7. Il 22 dicembre 2022 è pervenuto al

TCA uno scritto del ricorrente in cui ha segnatamente addotto:

" (…) Dopo 5

anni di lavoro, con la azienda che a poco poco cresce (vi sono tutte le

evidenze che se richieste sarò lieto di mostrare), mi viene chiesto di

rinunciare alle azioni e sostanzialmente metterne a repentaglio l’esistenza,

visto che io sono ad esempio il principale legame con il mercato italiano e la

figura più rappresentativa.

Pur essendo disponibile al 100% alle misure

professionali USSI: sarebbe mia incombenza impegnarmi per __________ nel mio

tempo libero e delegare alcune attività ai miei soci, così come deve essere mia

incombenza guadagnare almeno i soldi che il Cantone mensilmente mi versa.

Ma la mia presenza in __________ è ancora

importante, e non mi è mai stato proposto nulla per poter compensare almeno il

mio debito verso il Cantone Ticino (circa 2300 chf mensili versatimi da USSI,

tra affitto, cassa malati e forfait). (…)” (doc. III)

Egli ha, poi, sottolineato

l’importanza di misure di aiuto e integrazione quali __________, __________ e __________,

rilevando tuttavia che esse non costituiscono un piano di reintegrazione

professionale per lui.

L’insorgente si è pure chiesto

come sia possibile restituire la somma di fr. 130'000.-- alla SECO se __________

viene affondata (cfr. doc. III).

A quest’ultimo riguardo RI 1 ha

trasmesso copia del contratto con la SECO denominato “Loan Agreement for the

SECO Start-up Fund (SSF)”. Si tratta di un contratto di mutuo (loan)

di un importo massimo di fr. 140'000.-- concluso a gennaio/febbraio 2019 e finalizzato

a cofinanziare __________ in __________, e meglio fr. 60'000.-- per cinque

furgoni per la consegna dei pezzi di ricambio, fr. 10'000.-- per la tecnologia

informatica e l’arredo d’ufficio, fr. 40'000.-- quale capitale circolante per i

costi logistici (carburante, stipendi degli autisti), fr. 30'000.-- come

riserva.

Il rimborso è stato previsto tra

il marzo 2021 e il dicembre 2022 tramite rate di fr. 15'000.-- o 20'000.-- a

cui aggiungere gli interessi dell’1.5% fino a dicembre 2019, del 2% da gennaio

a dicembre 2020, del 2.5% da gennaio a dicembre 2021 e del 3% da gennaio a

dicembre 2022 (cfr. doc. U1).

Nel luglio 2021 l’accordo è stato

modificato nel senso che le parti hanno concordato la riduzione dell’importo

massimo del mutuo da fr. 140'000.-- a fr.130'000.--, rispettivamente il piano

di rimborso iniziale è stato posticipato di un anno e mezzo con la prima rata

dovuta al 30 settembre 2022 e l’ultima al 30 giugno 2024 (cfr. doc. U2).

1.8. Nella risposta di causa del 19

gennaio 2023 la parte resistente ha domandato di respingere il ricorso,

rilevando in particolare:

" (…) In

conclusione, ritenuto che il ricorrente non ha uno scopo passivo all’interno

della società ma tutt’altro un ruolo attivo che lo impegna in numerosi viaggi

di lavoro all’estero e un ruolo di “promoter” del software fornito dalla

società nonché un ruolo di assistenza verso i clienti, occupandolo al 100% in

tali attività e che nonostante gli introiti della società dichiarati dal

medesimo non permettono allo stesso di coprire il suo fabbisogno, l’USSI ha

correttamente indicato allo stesso di stralciarsi dai ruoli della società al

fine di rendersi concretamente disponibile al 100% a misure di inserimento e

poter pertanto continuare ad ottenere le prestazioni assistenziali.” (Doc. III

pag. 8)

1.9. Il 31 gennaio e l’8 febbraio 2023

il ricorrente ha presentato alcune osservazioni e ha prodotto della documentazione

(cfr. doc. VII + 1/5; IX).

1.10. L’amministrazione ha preso posizione

al riguardo con scritti del 9 e del 13 febbraio 2023 (cfr. doc. XI; XII)

1.11. Il 2 marzo 2023 è pervenuta al TCA

copia di una lettera indirizzata dall’insorgente all’USSI (cfr. doc. XIV) in

relazione alla richiesta di rinunciare alla sua attività in seno alla __________,

rispettivamente alla contestazione della residenza in Svizzera (cfr. inc.

42.2022.100).

1.12. Il ricorrente, il 15 marzo e il 22

aprile 2023 ha inviato dei nuovi scritti (cfr. doc. XVIII + 1; XX), i quali

sono stati trasmessi alla parte resistente per conoscenza (cfr. doc. XIX; XXI).

considerato in diritto

2.1. L’intervento

della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale

normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio

2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre

2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006

pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26

giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del

2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

2.2. L'art. 1 Las stabilisce che lo

Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,

all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione

federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per

cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le

prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e

professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art.

2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede

al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono

complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni

sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi

cantonali".

Il

cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali

propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite

le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.3. Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente

dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e

alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse

si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa

distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in

relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio

2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3 Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali

ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la

soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le

prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della

Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere

ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19 Las, concernente la soglia

di intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per

le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,

tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni

dell’azione sociale."

L’art.

19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in

deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai

limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI.

La

Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da

molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare

della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della

COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel

Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione

della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione

federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero

si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei

singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

A decorrere dal 1° gennaio

2021 le Direttive riguardanti gli importi

delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:

"

Persone dell’unità di riferimento

- Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1

persona

1’006.--

2

persone

1'539.--

3

persone

1'871.--

4

persone

2'153.--

5

persone

2'435.--

Per ogni persona

+ 204.--

supplementare”

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali per il 2021, in BU 1/2021 del 5 gennaio 2021, pag.

2).

Gli importi relativi al

fabbisogno per l’anno 2022 sono rimasti invariati rispetto al 2021 (cfr.

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2022

del 28 dicembre 2021; https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SDSS/USSI/Direttive_prestazioni_assistenziali.pdf).

Dal 1° gennaio 2023 gli importi

dei forfait di mantenimento sono stati aumentati come segue:

"

Persone dell’unità di riferimento

- Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

1

persona

1’031.-- / mese

2

persone

1'577.-- / mese

3

persone

1'918.-- / mese

4

persone

2'206.-- / mese

5

persone

2'495.-- / mese

Per ogni persona

+ 209.-- / mese

supplementare”

2.4. Nell’ambito dell’assistenza sociale

vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr.

consid. 2.2.).

L’art. 13 Laps prevede

segnatamente che le prestazioni

sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano

all’art. 2 cpv. 1, e meglio:

" 1Sono

prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) le riduzioni

dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

secondo la Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994

e dalla relativa Legge cantonale di applicazione;

b) l’aiuto

sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti

dalla Legge sugli aiuti allo studio (LASt) del 23 febbraio 2015;

c) la borsa di

studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio

del 23 febbraio 2015;

d) l’assegno di

riqualificazione professionale previsto dalla Legge sugli aiuti allo studio del

23 febbraio 2015;]

e) l’indennità

straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione

e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f) l’assegno

integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre

2008;

g) l’assegno di

prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre

2008;

h) le

prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8

marzo 1971.”

Con sentenza 8C_42/2013 del 15 ottobre

2013 il Tribunale federale ha confermato il diniego del diritto a una

prestazione assistenziale nel caso di una persona che aveva potuto coprire i

costi in più non coperti dalle assicurazioni sociali e private tramite

finanziamenti da terzi.

In

una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. la nostra Massima

Istanza ha peraltro osservato:

" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a

qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le

prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e

non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si

può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della

sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2

Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno. (…)”

Al riguardo cfr. pure STF

2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., destinata alla pubblicazione

nella Raccolta ufficiale.

2.5. L’USSI, con decisione del 12 agosto

2022, confermata dalla decisione su reclamo del 18 novembre 2022 (cfr. doc. A1;

consid. 1.5.), ha fissato nei confronti del ricorrente la data del 30 settembre

2022 quale termine per procedere con le sue dimissioni e con lo stralcio quale

socio della ditta __________, società a garanzia limitata con sede in __________,

della quale ha dichiarato di essere il CEO, visto che tale attività non gli

permette di raggiugere l’indipendenza economica e uscire dall’assistenza

sociale (cfr. doc. B; consid. 1.3.).

Riguardo

ai richiedenti l’assistenza sociale che esercitano un’attività indipendente, va

evidenziato che la nostra Massima Istanza, in una sentenza 2P 301/2004 del 6

dicembre 2004, si è così espressa:

"

Par arrêt du 26 octobre

2004, le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal

administratif) a rejeté le recours de X.________ contre la décision de

l'Hospice général du 21 mai 2004. Il a d'abord rappelé le but de l'assistance

publique et souligné son caractère subsidiaire par rapport aux autres

prestations sociales fédérales, cantonales ou communales. Puis, il a retenu en

particulier que, depuis le 16 mai 2003, date de l'inscription de son entreprise

au registre du commerce, l'intéressée exerçait une activité à titre

indépendant, ce qui l'empêchait de s'inscrire à l'Office cantonal pour

rechercher une activité salariée ou, à défaut, pour percevoir des prestations

de l'assurance-chômage. Comme les prestations d'assistance étaient subsidiaires

par rapport aux prestations de chômage, elles devaient être refusées en

l'espèce. La décision querellée était d'autant plus justifiée que l'intéressée

n'avait pas fourni la totalité des renseignements nécessaires au sujet de sa

situation financière effective et qu'elle ne désirait pas mettre un terme à son

activité indépendante.

(...)

7.

Au demeurant, la lecture de l'arrêt attaqué

permet de constater que le Tribunal administratif a appliqué correctement la

législation topique, en particulier la loi du 19 septembre 1980 sur

l'assistance publique du canton de Genève."

Dalla

sentenza cantonale relativa a quel caso (ATA/804/2004) si evince che il diritto

a prestazioni assistenziali è stato riconosciuto ancora durante tre mesi (fino

al 31 agosto 2003), dopo che l'assicurata aveva iniziato un'attività lucrativa

indipendente a titolo principale, che in precedenza aveva effettuato per

diversi anni a titolo accessorio (beneficiando di prestazioni assistenziali).

Con

sentenza 8C_782/2019 del 9 settembre 2020 il TF ha confermato il diniego di

prestazioni assistenziali deciso dall’autorità competente del Canton Ginevra e

avallato dalla Camera amministrativa della Corte di giustizia del Canton

Ginevra nei confronti di una persona che dopo aver ricevuto per sei mesi da

parte dell’assistenza sociale un aiuto finanziario eccezionale quale

indipendente aveva comunque mantenuto lo statuto professionale d’indipendente.

Il

TF ha in particolare evidenziato, da un lato, che l’oggetto della

contestazione, determinato dal giudizio impugnato, verteva sull’aiuto sociale

ordinario ai sensi della legge cantonale sull’inserimento e l’aiuto sociale

individuale (LIASI, la quale secondo la giurisprudenza

cantonale ginevrina concretizza il principio di sussidiarietà; cfr. consid.

3.3.) e non sull’aiuto d’urgenza ex art. 12 Cost.

Dall’altro,

che il diniego dell’assistenza sociale oltre il termine di sei mesi (consid. 3.3.:

“L’art.16 al. 2 RIASI précise que l'aide financière est accordée pour une

durée de trois mois; en cas d'incapacité de travail du bénéficiaire, les

prestations peuvent être accordées pendant une durée maximale de six mois”) era dipeso unicamente dal rifiuto dell’insorgente di rinunciare al

suo statuto d’indipendente presso l’ufficio cantonale delle assicurazioni

sociali. Al riguardo è stato specificato che la libertà economica giusta

l’art. 27 Cost. non risultava violata, in quanto la ricorrente era libera di

restare iscritta come indipendente e di continuare a cercare lavoro in tal

senso senza richiedere l’aiuto da parte dell’assistenza sociale.

Al riguardo per completezza è

utile rilevare che nel maggio 2022 il Consiglio di Stato del Canton Ginevra ha

presentato il progetto di legge sull’aiuto sociale e la lotta contro la

precarietà (Loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité - LASLP) che costituisce

una riforma profonda della legge sull’inserimento e l’aiuto sociale individuale

(LIASI) con lo scopo, tra l’altro, di sostenere meglio

le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, ad esempio

prolungando da tre a sei mesi (rinnovabili) la durata dell’aiuto sociale a loro

favore (cfr. https://www.ge.ch/document/communique-hebdomadaire-du-conseil-etat-du-4-mai-2022#extrait-28540; https://www.ge.ch/document/28585/telecharger).

Il 10 gennaio 2023 la Commissione

degli affari sociali si è però rifiutata di entrare in materia su tale

progetto. Pertanto la revisione della legge concernente l’aiuto sociale sarà

oggetto di dibattito in Gran Consiglio soltanto dopo le elezioni cantonali del

mese di aprile 2023 (cfr. https://www.tdg.ch/la-reforme-sociale-de-thierry-apotheloz-prend-leau-379349661567; https://www.rts.ch/audio-podcast/2023/audio/la-reforme-de-l-aide-sociale-a-ete-balayee-par-la-commission-des-affaires-sociales-du-grand-conseil-genevois-25892015.html?id=25892018).

L’Alta

Corte, in una sentenza 8D_13/2020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4., ha poi

evidenziato che pretendere che un beneficiario dell’assistenza sociale interrompa

entro un adeguato termine un’attività indipendente che non consente di far

fronte al proprio fabbisogno non viola il principio della parità di

trattamento, né il divieto dell’arbitrio.

In

tale giudizio il Tribunale federale ha rilevato che le disposizioni COSAS

prevedono che la soppressione delle prestazioni è consentita solo in caso di

violazione del principio di sussidiarietà (cfr. p.to F.3 cfr. 4 della versione

valida dal 1° gennaio 2021).

In

quel caso di specie al ricorrente, il quale esercitava un’attività indipendente

non redditizia che aveva comunque interrotto nell’agosto 2019, non poteva essere

imputata una tale violazione. Non si giustificava, quindi, la completa

soppressione delle prestazioni assistenziali dal 1° luglio al 26 agosto 2019,

bensì soltanto la relativa riduzione per non avere rispettato le condizioni

fissate dall’amministrazione (cfr. consid. 11.1.).

In proposito cfr. STF 8C_267/2022

del 15 giugno 2022 con cui l’Alta Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso

interposto contro la sentenza A1 21 212 emanata dal Tribunale cantonale del

Vallese il 6 aprile 2022 da una persona alla quale era stata rifiutata

l’assistenza sociale poiché la sua attività di consulenza, iscritta al Registro

di commercio, non aveva potenzialità di sviluppo entro un termine di sei mesi.

Il

TCA, dal canto suo, in una sentenza 42.2006.12 del 15 febbraio 2007, pubblicata

in RtiD II-2007 N° 14 pag. 62 seg., ha confermato una decisione su reclamo

dell'USSI che ha negato ad un gallerista indipendente il prolungamento

dell'aiuto temporaneo di sei mesi accordatogli dall'assistenza sociale in

quanto alla conclusione di quel periodo la situazione finanziaria dell'attività

dell'interessato non era concretamente cambiata né era imminente un turnaround

(l’espressione “turnaround”

rappresenta tutti i processi sistematici di rilancio, generatore di un insieme

di cambiamenti rilevanti, spesso urgenti, disegnati in vista di un obiettivo:

il ritorno dell’impresa all’equilibrio, alla redditività, allo sviluppo

ulteriore. Da un punto di vista formale il turnaround coincide con

l’approvazione del piano di risanamento, mentre dal punto di vista sostanziale

si identifica con l’attuazione delle prime operazioni finalizzate ad arginare

le perdite; cfr. www.tesionline.it)

della stessa.

Inoltre

in un giudizio 42.2010.1 del 27 settembre 2010 il TCA ha stabilito che le

prestazioni assistenziali possono essere riconosciute, per principio, durante

tre mesi, anche se si tratta di un'attività indipendente già in corso. Il

ricorso contro il diniego dell’assistenza sociale presentato da un interessato

è così stato parzialmente accolto, annullando la decisione impugnata per quel

che riguardava il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2009 e confermandola per

il periodo precedente.

Il

ricorso interposto contro la sentenza sopra citata dall’assicurato all’Alta

Corte è stato dichiarato inammissibile (cfr. STF 8C_863/2010 del 12 novembre

2010).

Con sentenza 42.2021.5-6 del 26

aprile 2021 questo Tribunale ha deciso che a ragione l’USSI aveva rifiutato dal

dicembre 2020 di erogare nuovamente prestazioni assistenziali, ritenuta

l’intenzione della ricorrente di continuare con l’attività professionale

indipendente, nonostante le fosse stato intimato, già un anno prima, di

chiudere e di inoltrare domanda di indennità straordinarie di disoccupazione.

Il TCA ha precisato che del resto la sua situazione finanziaria non era

cambiata, né era imminente un turnaround.

L’ istanza di revisione della

STCA 42.2021.5-6 del 26 aprile 2021 è stata respinta con giudizio 42.2022.37

del 29 agosto 2022, cresciuta in giudicato incontestata. Questa Corte ha

rilevato che, indipendentemente dal rispetto dei termini per presentare domanda

di revisione di una sentenza, non sussistevano fatti e prove nuovi tali da far emergere

una differente fattispecie riguardo al diritto a prestazioni assistenziali dal

mese di dicembre 2020, rispetto alla situazione fattuale in merito alla quale

si era pronunciato il TCA con la pronunzia 42.2021.5-6.

Infine con sentenza 42.2022.44 del 29 agosto 2022, il cui ricorso al TF è stato

ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022, questo

Tribunale ha confermato il rifiuto di prestazioni assistenziali

richieste nel dicembre 2021 e dell'aiuto d'urgenza domandato nel novembre 2021,

poiché, da un lato l’insorgente aveva continuato a svolgere la propria attività

indipendente non redditizia. Dall'altro, la medesima non aveva reso perlomeno verosimile

di essere confrontata con una reale situazione di bisogno attuale e urgente.

2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che dal verbale del

colloquio del 5 novembre 2021, sottoscritto dall’insorgente – il quale ha

beneficiato dell’intervento dell’assistenza sociale da gennaio a dicembre 2019

e da marzo 2020 ad agosto 2022 (cfr. consid. 1.1.) – emerge che “ad oggi

l’azienda collabora attivamente con 5 enti del settore (demolitori) che però

non garantiscono delle entrate per far sì che il signor RI 1 riesca a percepire

uno stipendio per sostenersi”.

Dal reclamo del 14 settembre 2022

si evince che l’azienda non genera alcun utile e non ha la possibilità di

versare salari o dividendi (cfr. doc. C=169; consid. 1.4.).

Il ricorrente, il 22 settembre

2022, ha peraltro affermato, da un lato, di lavorare gratuitamente per la

società __________, fondata nel 2018 con sede in __________, in quanto la cifra

d’affari permette soltanto di pagare gli stipendi dei quattro collaboratori

(due operatori IT + due persone che digitalizzano) ma non dei quattro soci

collaboratori. Dall’altro, che “il fatturato deve essere utilizzato per

mantenere in vita l’azienda non ne resta per me e i soci” (cfr. doc.

358-359).

Inoltre già in occasione dell’incontro

del 26 giugno 2020 l’USSI ha reso attento l’insorgente che non avrebbe potuto

sostenerlo “vita natural durante” (cfr. doc. 1390).

Durante il citato colloquio del 5

novembre 2021 la parte resistente ha poi spiegato all’insorgente che “il

sostegno alle persone che esercitano un’attività indipendente è temporaneo

(circa 6 mesi). Le prestazioni finanziate dall’ufficio del sostegno sociale

consistono nell’assicurare al beneficiario (a titolo complementare) il minimo

esistenziale per una durata limitata al fine di superare una situazione precaria

temporanea” e che avrebbero potuto essergli erogate prestazioni

assistenziali fino al 31 dicembre 2021 (cfr. doc. 63).

Il 22 giugno 2022 ha avuto luogo

un ulteriore incontro in cui l’USSI ha ribadito, quanto già spiegato il 26

giugno 2020 nonché il 5 novembre 2021 e gli è stato comunicato, da una parte,

che le prestazioni assistenziali avrebbero, pertanto, potuto essergli

corrisposte solo fino al 30 settembre 2022. Dall’altra, che in seguito, se non

fosse stato economicamente indipendente e avesse voluto continuare a percepire

prestazioni assistenziali, avrebbe dovuto chiudere l’attività (stralciarsi dal

ruolo) e partecipare alle misure d’inserimento al 100% (cfr. doc. M, consid.

1.2.).

Con la decisione del 12 agosto

2022 la parte resistente, visto che l’attività connessa alla società __________

era in essere da più anni senza consentire a RI 1 di raggiungere l’indipendenza

economica e uscire dall’assistenza sociale, gli ha formalmente stabilito quale

ultimo termine la data del 30 settembre 2022 per stralciarsi dai ruoli della

società vendendo le sue quote, abbandonare ogni ruolo all’interno della

società, verificare l’eventuale diritto alle indennità di disoccupazione e rendersi

disponibile al 100% alla partecipazione delle misure di inserimento sociale e

professionale decise dall’USSI (cfr. doc. B; consid. 1.3.).

In

simili condizioni, tenuto conto del fatto che l’assistenza sociale ha carattere

sussidiario in particolare rispetto alle assicurazioni sociali federali e

cantonali, nonché della giurisprudenza federale e cantonale (cfr. art. 2 Las;

13 Laps; consid. 2.2.; 2.4.; 2.5.), a ragione l’amministrazione ha deciso che

l’insorgente deve rinunciare alla propria attività per

la __________ e, segnatamente, verificare il suo eventuale diritto alle

indennità di disoccupazione, come pure rendersi disponibile al 100% alla

partecipazione delle misure di inserimento sociale e professionale (cfr. in

particolare STF 8C_782/2019 del 9 settembre 2020 citata al consid. 2.6.).

Un’attività indipendente non

redditizia non può essere sostenuta, nemmeno indirettamente, tramite

l’assistenza sociale, rispettivamente deve essere evitata una distorsione della

concorrenza, e meglio non vanno agevolati degli indipendenti in un determinato

settore rispetto a coloro che esercitano nel medesimo ambito senza ricevere

prestazioni assistenziali (cfr. STF 8D_132020 del 19 luglio 2021 consid.

10.1.4.).

Del resto ancora nel ricorso è stato

asserito che l’attività per la __________ non genera un salario per

l’insorgente (cfr. doc. I; consid. 1.6.).

Di conseguenza nemmeno risulta

che la situazione finanziaria dell’attività della azienda __________ sia

concretamente cambiata, né che sia imminente un turnaround della stessa

(cfr. consid. 2.5.).

È altresì utile rilevare che,

come precisato nella risposta di causa (cfr. doc. V pag. 8), siccome il

ricorrente ha dichiarato che la sua presenza in seno alla __________ è

importante, che ne è la figura più rappresentativa e che ha dovuto e deve

viaggiare molto per far decollare l’azienda in modo veloce (cfr. doc. C; 82;

III; consid. 1.4.; 1.7.), è in ogni caso poco verosimile l’intenzione

manifestata da RI 1 di rendersi disponibile al 100% per misure di inserimento

professionale (cfr. doc. I pag. 7 e 12; C).

Neppure è di soccorso

all’insorgente l’affermazione secondo cui sarebbe disposto a lasciare la

funzione di CEO e alle incombenze operative senza voler però rinunciare alla

carica di socio (cfr. doc. M; consid. 1.2.).

Da un lato, ancora nella

richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali di settembre 2022 RI 1 ha

indicato quale obiettivo personale “avviamento __________” (cfr.doc.

34).

Nel luglio 2022 egli aveva

peraltro specificato di lavorare dieci ore al giorno per avviare l’azienda

(cfr. doc. 301).

Dall’altro, il mantenimento del

ruolo di socio comporta comunque un rischio di abuso che non deve essere

sopportato dall’assistenza sociale.

Per analogia va ricordato che

nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione il socio di una Sagl e il

membro del consiglio di amministrazione di una SA sono esclusi ex lege

dal diritto, in particolare, alle indennità di disoccupazione, poiché godono di

un notevole potere decisionale e rivestono, perciò, una posizione professionale

analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a e 31 cpv. 3

lett. c LADI; DTF 145 V 200; DTF 123 V 234; STF 8C_163/2016 del 17 ottobre

2016; STF 8C_729/2014 del 18 novembre 2014).

Lo scopo della

giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234, appena citata, non è unicamente

quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire

il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di

disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale

paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr.

STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016; STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid.

4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).

Per quanto attiene all’invito di

verificare l’eventuale diritto a indennità di disoccupazione (cfr. doc. B;

consid. 1.2.), è vero che con decisione del 27 settembre 2022 la Cassa di

disoccupazione __________ ha rifiutato di riconoscere al ricorrente il diritto

a indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° ottobre 2022.

È altrettanto vero, tuttavia, che

tale diniego è stato motivato facendo riferimento alla circostanza che il

medesimo, nel termine quadro per il periodo di contribuzione, da ottobre 2020 a

settembre 2022, continuava a svolgere l’attività lavorativa per la __________,

per cui nessuna perdita di salario poteva essere messa a carico della

disoccupazione (cfr. doc. 983).

Non spetta del resto

all’insorgente stabilire se abbia o meno diritto a prestazioni LADI qualora

interrompesse la sua attività a favore della società __________, bensì

all’autorità competente (cfr. STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.6.).

Riguardo alla contestazione di

dover abbandonare ogni ruolo in seno alla __________ quando l’azienda ha

beneficiato di un finanziamento da parte della SECO che presuppone la presenza

in Svizzera di un cittadino elvetico (cfr. doc. C=169; consid. 1.4.), va

osservato che la richiesta di abbandonare ogni ruolo in seno alla __________ è

connessa unicamente alla domanda del ricorrente di voler continuare a percepire

prestazioni assistenziali.

In

effetti l’insorgente, in virtù della libertà economica (art. 27 Cost.), è

libero di restare attivo per la società in questione senza, però, richiedere

l’aiuto da parte dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_782/2019 del 9 settembre

2020, menzionata al consid. 2.6.).

Va, infine, evidenziato che

questa Corte, con sentenza 42.2022.100 emessa in data odierna, ha avallato il

modo di operare dell’USSI che con decisione del 5 ottobre 2022, confermata

dalla decisione su reclamo del 23 novembre 2022 (cfr. doc. A2), ha negato al

ricorrente il rinnovo delle prestazioni assistenziali richieste nel settembre

2022, poiché difetta in Svizzera un domicilio assistenziale.

2.7.

Il ricorrente ha

chiesto di presenziare davanti al Tribunale con i collaboratori USSI per

chiarire alcuni punti della fattispecie (cfr. doc. I pag. 12; doc. XVIII).

Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni

persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole,

davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine

della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere

civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Nel

campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a

prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF

8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.

consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed

ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF

8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico

dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una

richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura

ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid.

6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20

settembre 2021 consid. 2.1.; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.;

STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF

8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid.

5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018

Fatti

I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del

23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF

122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di

prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si

traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di

prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale

sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di

interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non

bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 203

consid. 6.1.; STF 8C_495/2020 del 6 gennaio 2021; STF

8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.;

SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In proposito cfr. pure STCA

38.2021.7 del 26 aprile 2021 consid. 2.18., confermata dal TF con giudizio

8C_400/2021 del 14 aprile 2022; STCA 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.;

STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10

ottobre 2018 consid. 2.8.

Nella

presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale

-, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico

dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto

di vista sulle risultanze probatorie.

Il

medesimo ha, quindi, chiesto l’assunzione di nuove prove.

Conformemente, poi,

alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso

delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve

essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non

potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si

rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_414/2022 del 24 gennaio 2023

consid. 4.2.; STF 8C_146/2022 del 23

gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_399/2021 del 20 luglio

2022 consid. 4.2.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF

9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020

consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017

del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6;

STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno

2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF

9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9),

senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata).

Al riguardo questa Corte, considerato che i documenti già presenti

all’incarto le consentono di emanare il proprio giudizio, ritiene che

l’assunzione di ulteriori prove non potrebbe mettere in luce nuovi elementi

concreti ai fini della risoluzione della vertenza.

La domanda di assunzione di prove

formulata dall’insorgente, va, dunque, respinta.

2.8. RI 1 ha, inoltre, contestato il diniego

del gratuito patrocinio per la procedura di reclamo stabilito dall’USSI con la

decisione su reclamo del 18 novembre 2022 (cfr. doc. I pag. 11; A1; consid. 1.4.;

1.5.).

L'art.

37 cpv. 1 LPGA, applicabile in casu quale diritto sussidiario in virtù del rinvio

di cui all’art. 31 Lptca a cui rimanda l’art. 33 cpv. 3 Laps (cfr. pure art. 65

Las;), prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire

personalmente (cfr. ad esempio in occasione di una perizia medica; DTF 132 V

443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo

escluda. Il cpv. 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può

beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).

Quali

presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la

necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la

concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i

corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA

(cfr. STF 8C_472/2019 del 20 novembre 2019 consid. 6.1.; STF 8C_48/2015 del 10

Considerandi

aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161).

Al

riguardo cfr. anche STFA C 254/04 del 15 marzo 2005; Plädoyer

1/05 pag. 70-71; SVR 2004 EL Nr. 4; RtiD I-2005 N. 46 pag. 177.

Nella

concreta fattispecie il TCA ritiene che non sia soddisfatto il requisito della

probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010;

STF U 347/98 del 10 ottobre 2001; STF I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STF U 220/99 del 26 settembre 2000; STF 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia

253.

consid. 3b).

Alla

luce della Las, della Laps, della giurisprudenza pubblicata, segnatamente, nei

siti www.bger.ch e www.sentenze.ti.ch, la vertenza

relativa al reclamo contro la decisione del 12 agosto 2022 con cui la parte

resistente aveva fissato al ricorrente la data del 30 settembre 2022 per porre

termine alla sua attività per la __________ e abbandonare ogni ruolo svolto in

seno alla medesima, appariva, dopo un esame degli atti forzatamente sommario,

destinata all'insuccesso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano

considerevolmente minori dei rischi di soccombenza.

In effetti dalla rilevante

documentazione agli atti emerge in modo indubbio che l’USSI, ritenuto in

particolare il fatto che l’attività per la società __________ non consentiva

all’insorgente di raggiungere un’indipendenza economica, gli aveva a ragione

intimato, con decisione del 12 agosto 2022, di interrompere ogni legame con la __________

entro il 30 settembre 2022.

Di

primo acchito, dunque, l’amministrazione poteva concludere che il procedimento

non aveva probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 132 V 200 consid. 4.1.; DTF

125.

II 265 consid. 4c; STCA 42.2016.8 del 23 gennaio 2017 consid. 2.16., il cui

ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_145/2017 dell’8

giugno 2017; STCA 42.2015.9 del 30 settembre 2015 consid. 2.16.; STCA 39.2011.8

del 29 settembre 2011 consid. 2.21.).

Del resto è dubbio pure

l’adempimento della condizione relativa alla necessità – eccezionale nella

procedura amministrativa (cfr. STF 9C_90/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 5.2.; 9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 7)

– del patrocinio da parte di un avvocato.

Considerato il caso non particolarmente

complesso, il ricorrente, che ha peraltro dimostrato, in sede ricorsuale, di

essere in grado di difendere i propri interessi da solo, poteva semmai farsi

rappresentare da un terzo, ad esempio un assistente sociale o altra persona nel

settore sociale (cfr. DTF 132 V 201 consid. 4.1 STF 9C_786/2017 del 21

febbraio 2018).

Ne

discende che rettamente la parte resistente ha respinto la domanda dell’insorgente

di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo (cfr. STCA 42.2016.8 del 23

gennaio 2017 consid. 2.16. il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile

con giudizio 8C_145/2017 dell’8 giugno 2017).

2.9

Stante

tutto quanto precede, questa Corte non può che confermare la decisione su

reclamo del 18 novembre 2022 impugnata.

2.10

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono

spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il

cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9

novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11

maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti